REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA` LOCALE SOCIO

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA` LOCALE SOCIO
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 241
del 8-4-2016
OGGETTO
Convenzione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Merano , per attività
di consulenza in materia di riabilitazione dell'età evolutiva ai sensi dell'art. 58 comma 2, del C.C.N.L.
l998/200l della Dirigenza Medica e Veterinaria. Periodo dal 15/04/2016 al 31/12/2016.
Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate
Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 241
Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/241
1
Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate riferisce
che:
“Con nota in data 23 ottobre 2015, prot. n. 108445, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Comprensorio Sanitario di Merano, ha chiesto il rinnovo, anche per l’anno 2016, della convenzione
scaduta il 31.12.2015 , avente ad oggetto prestazioni mediche di riabilitazione dell’età evolutiva da
erogarsi presso la propria sede.
Nella suddetta nota viene altresì chiesto all’Azienda U.L.SS. n. 6 una riduzione del limite di
prestazioni: l’impegno richiesto si presuppone essere di un accesso mensile per un massimo 85 ore
complessive. Rimangono invariate le attuali condizioni economiche: tariffa pari a € 80,00 lorde per ora
di attività più IRAP.
Sulla richiesta sono stati acquisiti i pareri favorevoli, agli atti, del Direttore dell’U.O.C. di Medicina
Fisica e Riabilitazione e del Direttore Medico di questa Azienda U.L.SS.
Come già avvenuto negli anni passati, la specialista in possesso delle specifiche capacità richieste,
come a suo tempo comunicato dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa coinvolta, è la dr.ssa
Federica Nai Fovino, che si è resa disponibile a garantire la consulenza.
Si precisa al riguardo che l’attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall’art. 58
comma 2, del C.C.N.L. l998/200l della Dirigenza Medica e Veterinaria nonché dall’art. 1
dell’Addendum al vigente Regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 435 del 12 giugno
20l4, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della
dirigenza del ruolo sanitario. Gli accessi saranno effettuati al di fuori dell’orario di lavoro e comunque
compatibilmente con gli impegni di servizio.
Si sottolinea in particolare che la programmazione dell’attività, che è in capo al Direttore dell’U.O.C.
di Medicina e Riabilitazione, dovrà avvenire in maniera tale da assicurare il necessario periodo di
riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del Consulente coinvolto. Lo svolgimento delle
suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale
interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della
norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.
Si precisa infine che ad avvenuto introito della somma dovuta dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige,
Comprensorio Sanitario di Merano, ai sensi dell’art. 58 del C.C.N.L. già citato si provvederà ad
accreditare i compensi spettanti al Dirigente interessato secondo le modalità stabilite dal già citato
Regolamento disciplinante l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre
professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l’attività fosse resa, per qualsiasi motivo,
durante l’orario di lavoro, il compenso resterà acquisito dall’Azienda.
In ragione di quanto illustrato si propone di approvare il rinnovo della convenzione per l’anno 2016,
alle medesime condizioni economiche e alle modalità precisate nel disciplinare allegato parte integrante
del presente atto, predisposto in versione bilingue, come previsto dalla Regione Autonoma dell’Alto
Adige”.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/241
2
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente richiamato, per
il periodo decorrente dal 15/04/2016 al 31/12/2016 la convenzione con l’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige - Comprensorio Sanitario di Merano, finalizzata a fornire attività di consulenza
in materia di riabilitazione in età evolutiva, alle condizioni e con le modalità precisate nel
disciplinare allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione di assicurare
l’organizzazione dell’attività di cui al punto precedente, salvaguardando i dovuti tempi di riposo
necessari per il recupero psico-fisico del Consulente che dovrà effettuare le prestazioni oggetto
del contratto di cui al punto 1), al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli
impegni di servizio. Lo svolgimento delle suddette prestazioni non dovrà comunque comportare
un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali
complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14,
comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161;
3. di dare atto che le somme da introitare ed i compensi da corrispondere troveranno riferimento
nel Bilancio Sanitario, anno 2016;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate di
adempiere per ogni atto consequenziale inerente i contratti di consulenza ed il Servizio Risorse
Umane e Relazioni Sindacali per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei
consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
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3
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)
Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)
Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
(App.to Dr. Salvatore Barra)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)
Giovanni
Pavesi
Digitally signed by
Giovanni Pavesi
Date: 2016.04.08
14:51:40 CEST
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza, ________________
Copia conforme all’originale,
amministrativo.
_________________________________
composta di n.
fogli (incluso il presente), rilasciata per uso
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza, ________________
_________________________________
Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/241
4
VEREINBARUNG
zwischen
dem Sanitätsbetrieb
der Autonomen Provinz Bozen,
mit Sitz in Bozen, Sparkassenstr. 4, St.Nr./MwSt.Nr. 00773750211, im Sinne des Beschlusses
des Generaldirektors Nr. 368 vom 27.09.2007
durch die Direktorin des Gesundheitsbezirks
Meran, Dr.in Irene Pechlaner, vertreten,
und
dem Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“, in der
Person des Generaldirektors Dr. Giovanni Pavesi,
in seiner Funktion mit Sitz beim Betrieb - mit
Sitz in Vicenza, Viale F. Rodolfi 37, St.Nr./MwSt.Nr 02441500242, der als gesetzlicher
Vertreter des Betriebs handelt,
betreffend ärztliche Leistungen der
Kinderrehabilitation
Es wird Folgendes vereinbart und festgesetzt:
CONVENZIONE
fra
l'Azienda Sanitaria
della Provincia Autonoma di Bolzano,
con sede in Bolzano, Via Cassa di Risparmio 4,
cod. fisc./P. IVA 00773750211, rappresentata ai
sensi della deliberazione del Direttore Generale
n. 368 del 27.09.2007 dalla Direttrice del
Comprensorio Sanitario di Merano, Dr.ssa Irene
Pechlaner,
e
l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza”, nella persona del Direttore Generale dott. Giovanni
Pavesi domiciliato per la carica presso
l’Azienda - sede legale in Vicenza, Viale F.
Rodolfi, 37, cod.fisc./ P. IVA 02441500242,
che interviene ed agisce quale legale rappresentante della stessa,
avente ad oggetto prestazioni mediche di
riabilitazione in età evolutiva
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Art. 1
Der Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“ gewährleistet
dem Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz
Bozen mittels eigener Fachärzte die Erbringung
von ärztlichen Leistungen der Kinderrehabilitation im Gesundheitsbezirk Meran im Sinne
des Art. 58, Absatz 2, Buchstabe a), des
Nationalen Kollektivvertrags 1998/2001 vom
08.06.2000 des Bereichs der ärztlichen und
tierärztlichen Leiter.
L’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” garantisce
all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma
di Bolzano, nell’ambito del Comprensorio
Sanitario di Merano, prestazioni mediche di
riabilitazione in età evolutiva da parte di
propri medici specialisti ai sensi dell’art. 58,
co. 2, lett. a), del CCNL 1998/2001 del
8/6/2000 dell’area relativa alla dirigenza
medica e veterinaria.
Art. 2
Art. 2
Die vorgenannte Tätigkeit wird im Gesundheitsbezirk Meran des Sanitätsbetriebs der Autonomen Provinz Bozen im Rahmen von voraussichtlich 85 Stunden, in denen die Fahrtzeit
zum Dienstort nicht enthalten ist, ausgeübt.
Die Zugänge erfolgen außerhalb der Dienstzeit
und im Einklang mit den Dienstpflichten.
Unbeschadet der individuellen beruflichen Verantwortung jedes Konsulenten wird die Tätigkeit
vom Direktor der Operativen Einheit Physische
Medizin und Rehabilitation des Krankenhauses
von Vicenza organisiert, und zwar nach zwischen
den Parteien zu vereinbarenden Modalitäten und
auf eine Weise, welche die institutionelle Tätigkeit nicht beeinträchtigt und die notwendigen
Ruhepausen vorsieht, die die psycho – physische
Erholung der betroffenen Ärzte gewährleisten.
Entsprechend den Bestimmungen des Art. 14,
Absatz 1, des G. vom 30.10.2014, Nr. 161, wird
festgelegt, dass die Erbringung der oben
vorgesehenen Leistungen auf keinen Fall zu einer
durchschnittlichen wöchentlichen Gesamtarbeitszeit des betroffenen Personals führen darf, die
über die 48 Stunden hinausgeht.
L’attività di cui sopra verrà svolta presso
l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano nel
limite presumibile di 85 ore escluso il tempo di
raggiungimento della sede di servizio.
Gli accessi saranno effettuati al di fuori
dell’orario
di
lavoro
e
comunque
compatibilmente con gli impegni di servizio.
Ferma restando la responsabilità professionale
individuale di ciascun Consulente, l’attività è
organizzata dal Direttore dell’U.O.C. di Medicina
Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale di Vicenza,
secondo modalità da concordarsi fra le parti, in
maniera tale da non compromettere l’attività
istituzionale e assicurare il necessario periodo
di riposo volto a garantire il recupero psicofisico del personale medico coinvolto.
Lo svolgimento delle suddette prestazioni di
consulenza non dovrà comportare un impegno
medio
orario
del
personale
interessato
superiore alle 48 ore settimanali complessive.
Tale previsione è stata inserita alla luce della
norma contenuta nell'articolo 14, comma 1,
della L. 30 ottobre 2014, n. 161.
Art. 3
Art. 3
Für die oben genannte Tätigkeit entrichtet der
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Gesundheitsbezirk Meran dem Betrieb ULSS Nr. 6
Per l’attività prestata l’Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio
Sanitario di Merano corrisponderà all’Azienda
5
„Vicenza“ Folgendes:
ULSS n. 6 “Vicenza” i seguenti compensi:
• 80,00 € brutto pro Stunde Tätigkeit eines
Facharztes zuzüglich Wertschöpfungssteuer
• € 80,00 lorde per ora di attività di un medico
specialista più IRAP
und die Fahrtspesen laut der Regelung, die für
die Bediensteten des Gesundheitsbezirks Meran
gilt.
e il rimborso delle spese di viaggio secondo la
normativa in vigore per i dipendenti del
Comprensorio Sanitario di Merano.
Art. 4
An den Tagen der Tätigkeit haben die Fachärzte
des Betriebs ULSS Nr. 6 „Vicenza“ Anrecht auf
Zugang zur Mensa des Gesundheitsbezirks Meran
zu den Bedingungen, die für die Bediensteten
des Gesundheitsbezirks gelten.
Der Gesundheitsbezirk Meran stellt den Ärzten
zwecks Ausübung der von dieser Vereinbarung
vorgesehenen Tätigkeit, soweit möglich, eine
kostenlose Unterkunft im Krankenhaus Meran
oder in einer anderen seiner Strukturen zur
Verfügung. Dasselbe gilt für Parkplätze.
Art. 5
Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz
Bozen - Gesundheitsbezirk Meran verpflichtet
sich, dem Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“ Aufstellungen der erfolgten Zugänge zu senden, aus
denen der Name des Arztes, das Datum und die
Dauer jedes Zugangs sowie die jeweils gefahrenen KM hervorgehen.
Aufgrund dieser Aufstellungen stellt der Betrieb
ULSS Nr. 6 „Vicenza“ ordnungsgemäße Rechnungen aus, die der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Gesundheitsbezirk Meran
innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt mittels
Bankkontokorrent bei der „Unicredit Banca
S.p.A“, IT/24/F/02008/11820/0000034953 zahlt.
Art. 4
Nei giorni di attività i medici specialisti dell’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” hanno diritto di
accedere alla mensa del Comprensorio Sanitario di Merano alle condizioni vigenti per il
personale dipendente del Comprensorio.
Il Comprensorio Sanitario di Merano mette a
disposizione dei medici, al fine dello svolgimento dell’attività prevista dalla presente
convenzione, per quanto possibile, un alloggio
gratuito nell’Ospedale di Merano o in un’altra
sua struttura. Lo stesso vale per parcheggi.
Art. 5
L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma
di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano
si impegna a trasmettere all’Azienda ULSS n. 6
“Vicenza” riepiloghi degli accessi effettuati,
precisando per ciascun accesso il nome del
medico, la data, la durata ed i KM percorsi.
In base a questi l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza”
emetterà regolare fattura al cui pagamento
l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano – Comprensorio Sanitario di Merano
provvederà entro 60 giorni dal ricevimento
mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca
S.p.A, IT/24/F/02008/11820/0000034953.
Art. 6
Art. 6
Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz
Bozen - Gesundheitsbezirk Meran gewährleistet
zu den Bedingungen seiner aktuellen Haftpflichtversicherungspolizze die Deckung der zivilrechtlichen Haftung der Fachärzte für nicht mit
Vorsatz Dritten zugefügten Schäden, die sie bei
der Tätigkeit in Durchführung dieser Vereinbarung verursachen; ausgenommen ist dabei die
Haftung für grobe Fahrlässigkeit.
Die Fachärzte sind bei der Ausübung der Tätigkeit außer der Dienstzeit nicht INAIL-versichert,
wie aus dem Rundschreiben der Generaldirektion
Risiken
des
genannten
Instituts
vom
22.03.2002, Prot. Nr. 790/PG, hervorgeht.
Arbeitsunfälle und Krankheiten, die mit dieser
Tätigkeit zusammenhängen, sind folglich nicht
von der „INAIL – Polizze“ gedeckt.
Den Fachärzten, die zwecks Durchführung der
gegenständlichen
Vereinbarung
das
eigene
Fahrzeug benutzen, ist bewusst, dass der Betrieb
ULSS Nr. 6 „Vicenza“ und der Sanitätsbetrieb der
Autonomen Provinz Bozen – Gesundheitsbezirk
Meran von jeder direkten und indirekten
Haftung, die durch die Benutzung des eigenen
Fahrzeugs entstehen kann, befreit sind.
Der Betrieb ULSS n. 6 „Vicenza“ wird in jedem
Fall aus jeglichem Rechtsstreit zwischen dem
Sanitätsbetrieb der Autonomen Bozen – Gesundheitsbezirk Meran und Patienten herausgehalten und vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Gesundheitsbezirk Meran
L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano
garantisce, alle condizioni previste dalla sua
polizza RCT in vigore, la copertura della responsabilità civile professionale dei medici specialisti
per danni involontariamente causati a terzi, in
relazione alle attività espletate in attuazione del
presente rapporto convenzionale, ad esclusione
della responsabilità derivante da colpa grave.
I medici specialisti nell’espletamento dell’attività
fuori orario di servizio non sono assicurati
dall’INAIL, come risulta dalla circolare prot.
790/PG del 22.03.2002 della Direzione Centrale
Rischi del predetto Istituto. Di conseguenza non
risultano coperti dalla “polizza INAIL” gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a
detta attività.
I medici specialisti che, in applicazione della
presente convenzione, utilizzano il proprio
mezzo di trasporto sono consapevoli che
l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza“ e l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano –
Comprensorio Sanitario di Merano sono
sollevate da qualsiasi responsabilità diretta o
indiretta, connessa o conseguente all’uso del
proprio mezzo.
L’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” resterà in ogni
caso estranea a qualsivoglia controversia tra
l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano – Comprensorio di Merano ed il paziente
e comunque verrà tenuta dall‘’Azienda Sanitaria
6
von jeder Haftung frei gestellt, sollten Dritte
dem Betrieb gegenüber Forderungen und/oder
deren Konsequenzen geltend machen.
Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz
Bozen – Gesundheitsbezirk Meran erklärt, dass
er alle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet
sind, die Gesundheit und die Sicherheit der
Mitarbeiter zu schützen, wie vom G.V.D. Nr.
81/08 vorgesehen.
della Provincia Autonoma di Bolzano –
Comprensorio di Merano medesima manlevata
da
qualsiasi
domanda
e/o
conseguenza
promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.
L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano – Comprensorio di Merano dichiara di
aver adottato tutte le misure idonee per la
protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 81/08.
Art. 7
Art. 7
Gemäß G.V.D. vom 30.06.2003, Nr. 196, ernennt
der Gesundheitsbezirk Meran die Ärzte, die die
Tätigkeit ausüben, die Gegenstand dieser
Vereinbarung ist, mit getrennten Maßnahmen zu
"Beauftragten" mit der Verarbeitung der personenbezogenen
und
sensiblen
Daten
der
Betreuten des Gesundheitsbezirks Meran.
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, il
Comprensorio Sanitario di Merano nomina i
medici che prestano l’attività oggetto del presente accordo con atti separati quali "incaricati" del trattamento dei dati personali e
sensibili degli assistiti del Comprensorio
stesso.
Art. 8
Art. 8
Verhaltenskodex
Der Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“ verpflichtet
sich, dafür zu sorgen, dass gegenüber seinen
von dieser Vereinbarung betroffenen Bediensteten
die
Verhaltenspflichten
angewendet
werden, die vom Verhaltenskodex, der beim
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen –
Gesundheitsbezirk Meran im Sinne des D.P.R.
vom 16.04.2013, Nr. 62 gilt, vorgesehen sind.
Bei Verletzung des Verhaltenskodexes des
Sanitätsbetriebs der Autonomen Provinz Bozen
Südtirol – Gesundheitsbezirk Meran gilt gegenständliche Vereinbarung von Rechts wegen
aufgelöst, im Sinne und für die Auswirkungen
des Art. 2, Absatz 3, des vorgenannten D.P.R. Nr.
62/2013.
Codice di Comportamento
L’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” si impegna a
far applicare nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nella presente convenzione gli
obblighi di condotta di cui al Codice di
Comportamento vigente presso l’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
- Comprensorio Sanitario di Merano in
ottemperanza al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
In caso di violazione del Codice di Comportamento dell’l’Azienda Sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario
di Merano la presente convenzione s’intenderà
risolta di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 co. 3 del precitato D.P.R. n.
62/2013.
Art. 9
Art. 9
Diese Vereinbarung gilt vom 15.04.2016 bis
31.12.2016, falls keine der Parteien unter
Einhaltung einer Frist von 30 Tagen mittels
zertifizierter elektronischer Post (PEC) kündigt.
La presente convenzione ha vigore dal
15/04/2016 al 31/12/2016, salvo disdetta
da comunicarsi con preavviso di almeno 30
giorni da comunicarsi con posta certificata
PEC.
Art. 10
Art. 10
Die Parteien sind sich einig in der Absicht, jede
Streitfrage, die bei der Durchführung der Vereinbarung entstehen sollte, gütlich zu klären. Sollte
das nicht möglich sein, ist jedenfalls für jeden
Streitfall, der sich bezüglich der Vereinbarung
ergibt, ausschließlich das Gericht von Vicenza
zuständig.
Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire
dall’esecuzione della presente convenzione. In
caso contrario per qualunque controversia
derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Art. 11
Art. 11
Die Parteien erklären, dass die Leistungen, die
Gegenstand dieser Vereinbarung sind, mehrwertsteuerfrei sind und dass deshalb der
vorliegende Vertrag laut Art. 5, Absatz 2, des
D.P.R. vom 26.04.1986, Nr. 131, nur im
Gebrauchsfalle registrierungspflichtig ist.
Laut Art. 2, Anlage A des D.P.R. von 26.10.1972,
Nr. 642, unterliegt gegenständliche Vereinbarung
der Stempelsteuer, die zu Lasten des Sanitätsbetriebs der Autonomen Provinz Bozen –
Gesundheitsbezirk Meran geht und diesem Betrieb, wie mit ihm vereinbart, mit der ersten
Rechnung angelastet wird.
Der vorliegende Akt wird im Sinne des Art.15,
Le parti dichiarano che le prestazioni oggetto
della presente convenzione costituiscono operazioni esenti da IVA e pertanto il presente
atto è soggetto a registrazione solo in caso
d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
26.04.1986, n. 131.
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’Azienda Sanitaria
della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio Sanitario di Merano, ai sensi dell’art.
2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.
642, che verrà addebitata, come concordato
con quest’ultima con la prima fatturazione.
Il presente atto viene sottoscritto con firma
7
Absatz 2 bis, des G. Nr. 241/1990 i. g. F. digital
unterzeichnet.
Bezüglich allem, was nicht ausdrücklich von dieser Vereinbarung vorgesehen ist, wird auf die im
Bereich geltenden gesetzlichen Bestimmungen
und Verordnungen sowie auf das Bürgerliche
Gesetzbuch verwiesen.
digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della
L. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non espressamente previsto nel
presente contratto si richiamano le vigenti
norme di legge e del codice civile nonché le
norme regolamentari in materia.
Gelesen, bestätigt, unterschrieben:
Letto, approvato e sottoscritto:
FÜR DEN BETRIEB ULSS NR. 6 “VICENZA”
Der Generaldirektor
PER L’AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Il Direttore Generale
________________________
(dott. Giovanni Pavesi)
Vicenza,
FÜR DEN SANITÄTSBETRIEB
DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
Die Direktorin des Gesundheitsbezirks Meran
PER L’AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO
La Direttrice del Comprensorio Sanitario di Merano
_________________________
(Dr. in Irene Pechlaner)
Meran/Merano,
Der Art. 6 wird im Sinne und für die Auswirkungen der Art. 1341 und 1342 des Bürgerlichen
Gesetzbuches ausdrücklich im Einzelnen genehmigt.
Si approva specificatamente ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice
civile l’art. 6.
Gelesen, bestätigt, unterschrieben:
Letto, approvato e sottoscritto:
FÜR DEN BETRIEB ULSS NR. 6 “VICENZA”
Der Generaldirektor
PER L’AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Il Direttore Generale
________________________
(dott. Giovanni Pavesi)
Vicenza,
FÜR DEN SANITÄTSBETRIEB
DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
Die Direktorin des Gesundheitsbezirks Meran
PER L’AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO
La Direttrice del Comprensorio Sanitario di Merano
_________________________
(Dr. in Irene Pechlaner)
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