Diritto tributario internazionale e dell`UE Un primo commento sulla

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Diritto tributario internazionale e dell`UE Un primo commento sulla
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Diritto tributario internazionale e dell’UE
Un primo commento sulla nuova via
dell’assistenza amministrativa in ambito
fiscale tra Svizzera e Italia
Lars Schlichting
Avvocato, LL.M.
Partner presso KPMG SA
Con la sottoscrizione in data 23 febbraio 2015 del Protocollo per la modifica dell’articolo 27 CDI CH-ITA, si è
aperta la via dell’assistenza amministrativa su richiesta tra la Svizzera e l’Italia in ambito fiscale. La clientela
italiana che al 23 febbraio 2015 ha un conto in Svizzera
non dichiarato sarà costretta a partecipare alla procedura di Voluntary Disclosure, pena la trasmissione del suo
nominativo all’Agenzia delle Entrate
L’autore ringrazia l’avv. Morys Cavadini per
la sua rilettura critica e i suoi suggerimenti
che non soddisfano ancora questo standard internazionale[2].
Questa legge non si applicherà tuttavia con l’Italia, il cui articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni
del 1976 (di seguito CDI CH-ITA), relativo allo scambio di informazioni, è stato adeguato agli standards dell’OCSE con la firma del Protocollo che modifica la CDI CH-ITA del 23 febbraio
2015, che, una volta ratificato, entrerà in vigore alla data della
firma[3]. Se fino al giorno precedente la Svizzera non concedeva assistenza amministrativa in ambito fiscale con l’Italia,
conformemente allo standard OCSE, dalla data della firma del
Protocollo la situazione si è radicalmente modificata.
2.
Lo scambio di informazioni su richiesta
La CDI CH-ITA corrisponderà allo standard internazionale stabilito dal Modello OCSE di Convenzione fiscale, il cui articolo
26 regola l’assistenza amministrativa. Ai sensi del Commentario dell’OCSE di questo articolo[4], le informazioni possono essere scambiate nella misura più larga possibile. Questa
prassi è stata fatta propria dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni (di seguito AFC), autorità preposta per l’evasione
delle richieste di informazione da parte delle autorità fiscali
estere[5].
1.
Premessa
Le norme sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
sono in primo luogo regolate nelle Convenzioni per evitare le
doppie imposizioni (di seguito CDI) e negli accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (“Tax Information Exchange Agreements”, di seguito TIEA). Il 13 marzo 2009 il Consiglio
federale, con una decisione storica, ha deciso di rinegoziare
le CDI in vigore, rispettivamente negoziarne di nuove, adottando la clausola dell’assistenza amministrativa ampliata in
materia fiscale di cui all’articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale. Al 30 novembre 2014 la Svizzera aveva adeguato 56 CDI e TIEA al nuovo standard, di cui 44 in vigore[1].
Per accelerare il processo di adeguamento delle CDI, il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di Legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (di seguito LASSI),
che vuole concedere unilateralmente lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard OCSE a tutte le CDI
Per concretizzare le nuove CDI, il Consiglio federale ha adottato il 1. settembre 2010 l’Ordinanza sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni,
che è stata abolita in data 1. febbraio 2013 con l’entrata in vigore della Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (di seguito LAAF). La LAAF, come
l’Ordinanza prima di essa, regola l’esecuzione dell’assistenza
amministrativa secondo le CDI entrate in vigore dopo il 1. ottobre 2010. Contrariamente al diritto interno svizzero (articolo 112 capoverso 3 della Legge federale sull’imposta federale
diretta [di seguito LIFD]), la LAAF non esclude la possibilità di
esigere dalle banche l’informazione oggetto della richiesta di
assistenza amministrativa (articolo 8 capoverso 2 LAAF). Di
conseguenza, le autorità fiscali degli Stati con cui la Svizzera
ha sottoscritto o rivisto la CDI utilizzando l’articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale, tra cui appunto ora anche
l’Italia, sono in grado di accedere ad informazioni e documenti
bancari siti in Svizzera. Per ottenere queste informazioni tut-
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tavia le autorità fiscali estere devono inoltrare una richiesta
formale scritta contenente, di regola, le seguenti informazioni
(articolo 6 LAAF):
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l’identità della persona interessata, che può essere effettuata anche in altro modo che con l’indicazione del nome e
dell’indirizzo (cfr. capitolo 4);
una descrizione delle informazioni richieste;
lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;
i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste
si trovino in Svizzera;
il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni;
la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative dello Stato richiedente;
la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di
informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.
3.
Il diritto di essere sentito
L’AFC provvede ad informare il cliente della banca in merito
alla domanda degli elementi essenziali della richiesta. Non
deve invece essere informata ad esempio sui provvedimenti
d’inchiesta presi sino a quel momento dallo Stato richiedente e che quest’ultimo può avere interesse a tenere segreti[6].
Tuttavia se il cliente è domiciliato all’estero, come nella maggioranza dei casi, l’AFC lo informerà direttamente qualora vi sia un accordo in tale senso con l’autorità fiscale estera
(articolo 17 Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in
materia fiscale [di seguito Convenzione sull’assistenza amministrativa]), oppure tramite il detentore dell’informazione (ad
esempio la banca) (articolo 14 LAAF). È fatta salva la procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a
ricorrere ai sensi dell’articolo 21a LAAF, che permette all’autorità estera di escludere l’informazione della persona interessata qualora tale informazione potrebbe mettere a rischio la
conduzione della procedura all’estero[7].
4.
Le domande raggruppate
La richiesta di assistenza amministrativa fiscale secondo l’articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale necessita
di regola l’indicazione del detentore dell’informazione, ovvero
il nome della banca. Tuttavia l’articolo 14a LAAF prevede anche la possibilità di introdurre domande raggruppate[8]. Questa possibilità viene ora data anche all’autorità fiscale italiana.
La domanda raggruppata è una richiesta di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più
persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise
(articolo 3 lettera c LAAF). Una domanda raggruppata deve
contenere le seguenti indicazioni (articolo 2 dell’Ordinanza sull’assistenza amministrativa internazionale in materia
fiscale [di seguito OAAF] che riprende il contenuto descritto
nel Commentario all’articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale):
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Anche nell’ambito delle richieste raggruppate (cfr. capitolo 4)
la persona interessata ha diritto ad essere informata. L’articolo
14a LAAF prevede una procedura apposita in considerazione
del fatto che al momento della richiesta raggruppata né l’autorità richiedente né l’AFC sono a conoscenza del nominativo di
tale persona. In pratica sarà la banca a dover informare il proprio cliente o ex cliente della domanda raggruppata invitando a
designare un rappresentante in Svizzera per ricevere le dovute
notificazioni. L’AFC inoltre provvederà ad una pubblicazione in
forma anonima sul Foglio federale. Rimane riservata la procedura di informazione a posteriori di cui all’articolo 21a LAAF.
una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda
nonché dei fatti e delle circostanze all’origine della domanda;
una descrizione delle informazioni richieste;
lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;
i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si
trovino nello Stato richiesto;
il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;
un commento del diritto applicabile;
un’esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui
si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della
domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;
una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste
aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo;
se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla
legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo
contributo;
la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali
e normative dello Stato richiedente;
la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di
informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.
5.
La determinazione della cerchia dei detentori
delle informazioni
Non richiedendo esplicitamente il nome e l’indirizzo del detentore delle informazioni, ovvero di regola della banca,
l’OAAF permette de facto che una richiesta venga inoltrata a
più banche svizzere che dovranno identificare i clienti coinvolti sulla base della descrizione del modello comportamentale
prodotto. L’inoltro di una richiesta a tutte le banche svizzere
è per contro vietato secondo il Tribunale federale[9]. Tuttavia,
secondo il Commentario dell’articolo 26 del Modello OCSE di
Convenzione fiscale, una domanda raggruppata dovrebbe essere accolta anche in assenza del nominativo del detentore di
informazioni laddove la descrizione del modello di comportamento che da adito alla richiesta sia sufficientemente completo. Questo caso, secondo l’OCSE, non consisterebbe in una
fishing expedition. De facto, quanto più il grado di descrizione del
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comportamento oggetto della richiesta è preciso, tanto più si
potrà restringere il cerchio dei detentori delle informazioni. Alla
stessa conclusione sono arrivati la Confederazione Svizzera e la
Repubblica italiana al momento della sottoscrizione del Protocollo che modifica la CDI CH-ITA del 23 febbraio 2015. Al Protocollo è infatti allegata una Road map[10] ai sensi della quale
i due Stati riconoscono l’ammissibilità di richieste raggruppate
aventi quali oggetto la chiusura delle relazioni bancarie. Pertanto i clienti che alla data della firma del Protocollo (cfr. capitolo
6) detenevano ancora un conto presso una banca svizzera potranno essere costretti a partecipare alla Voluntary Disclosure in
quanto, in caso contrario, i loro dati saranno trasmessi:
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se chiudono il conto: con una richiesta raggruppata che l’Agenzia delle Entrate potrà presentare all’Amministrazione federale delle contribuzioni dopo la ratifica del Protocollo, probabilmente nel 2017;
se non chiudono il conto: con lo scambio automatico di
informazioni al 30 settembre 2018.
Si osserva tuttavia che una domanda raggruppata in cui l’autorità italiana richieda unicamente le informazioni sui conti
che sono stati chiusi dopo il 23 febbraio 2015 risulterebbe troppo vaga e dovrebbe essere precisa con l’indicazione dell’importo (ad esempio chiusure a partire da 50’000 euro) e delle
modalità (ad esempio chiusure con prelevamenti in contanti o
con bonifici su Paesi Black List)[11].
getto fiscalmente non in regola. Questa richiesta risulta a
primo avviso troppo vaga per essere accolta. Tuttavia Svizzera e Italia hanno indicato nella Road map questa semplice
richiesta come ammissibile[12].
Dalle indicazioni di cui sopra, risulta chiara la tendenza delle
autorità fiscali di riconoscere una richiesta di assistenza amministrativa raggruppata anche rivolta ad un’ampia cerchia di
detentori, quali ad esempio tutte le banche svizzere.
6.
La retroattività: osservazioni generali
Conformemente al divieto dell’applicazione retroattiva, una richiesta inoltrata prima dell’adeguamento della CDI non potrà
essere evasa secondo i nuovi parametri. Uno Stato potrà pertanto richiedere una richiesta di assistenza amministrativa solo
dopo l’entrata in vigore della CDI aggiornata. Con l’assistenza
amministrativa su richiesta possono tuttavia essere richieste informazioni anche su fattispecie passate. È infatti l’inoltro della richiesta di assistenza ad essere coperta dal divieto di
retroattività, non il contenuto della stessa.
Una regola speciale sussiste per le domande raggruppate.
In questo caso lo Stato richiedente potrà domandare solo informazioni su fattispecie avvenute dal 1. febbraio 2013 (art. 1
OAAF)[13]. Una retroattività oltre questa data è stata esplicitamente vietata dal Parlamento svizzero che, durante le discussioni sull’adozione della LAAF, ha voluto limitare la portata
retroattiva di queste richieste. Tuttavia il Tribunale federale, in
una decisione del 5 luglio 2013[14], ha accolto una domanda
raggruppata basata sulla CDI conclusa con gli Stati Uniti d’America anche per fattispecie antecedenti il 1. febbraio 2013.
L’Alta Corte non aveva applicato la LAAF e la relativa ordinanza poiché queste norme erano entrate in vigore dopo l’inoltro
della richiesta di assistenza amministrativa da parte dell’autorità fiscale americana (Internal Revenue Service, IRS). Per questo
motivo, si ritiene che i principi di questa sentenza non siano più
applicabili alle nuove domande raggruppate.
Di seguito vengono elencate altre casistiche prendendo quale
esempio il soggetto fiscale italiano allo scopo di determinare la
distinzione tra fishing expedition (vietata) e domanda raggruppata (ammessa):
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richiesta dei nominativi di tutti i soggetti fiscali italiani detentori di una relazione bancaria in Svizzera soggetta ad
Euroritenuta. Una richiesta del genere risulta troppo ampia
e senza alcuna delimitazione temporale o nei volumi. Inoltre pagando l’Euroritenuta, il soggetto fiscale ha adempiuto ai suoi obblighi fiscali. Anche solo per questo motivo la
richiesta dovrebbe essere respinta;
richiesta atta ad ottenere informazioni sui soggetti fiscali
italiani che hanno aperto una relazione bancaria a nome
di un’entità giuridica al solo scopo di evadere il pagamento
dell’Euroritenuta. Questa richiesta, oltre che troppo vaga,
risulta tardiva, ritenuto che concerne una fattispecie antecedente il 23 febbraio 2015 (cfr. capitolo 6);
richiesta atta ad ottenere informazioni sulle persone che
la banca svizzera ha essa stessa qualificato come un sog-
Un’ulteriore argomentazione che permette di ammettere l’ottenimento di informazioni su fattispecie antecedenti la data di
ratifica delle CDI aggiornate è l’analogia tra le norme di assistenza amministrativa in materia fiscale con quelle in materia borsistica[15]. In questo ambito il Tribunale ha più volte
avuto modo di stabilire che le disposizioni sull’assistenza amministrativa sono di natura procedurale e si applicano sin dal
momento della loro entrata in vigore, indipendentemente dal
momento in cui i fatti all’origine della richiesta di assistenza
amministrativa si sono attuati[16].
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7.
La retroattività: CDI CH-ITA
Diversamente dalle regole di cui sopra, la CDI CH-ITA presenta
due eccezioni:
1) la prima concerne la data di applicazione, laddove le autorità
fiscali italiane o svizzere potranno inoltrare domande di informazioni già dalla data di firma del Protocollo che modifica la CDI CH-ITA, dunque dal 23 febbraio 2015, e non dalla sua futura data di ratifica. Le domande saranno tuttavia
evase solo dopo la ratifica del Protocollo;
2) la seconda concerne la retroattività, laddove il Protocollo
che modifica la CDI CH-ITA del 23 febbraio 2015 prevede
l’applicazione unicamente per “fatti e, o, circostanze esistenti
o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo
questa data” (art. III del Protocollo che modifica la CDI CHITA del 23 febbraio 2015).
Questa limitazione della retroattività tuttavia è in contrasto
rispetto alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, che
prevede la possibilità di un’applicazione retroattiva a tre anni
dalla ratifica[17]. Le CDI sono uno strumento di assistenza
amministrativa previsto dalla Convenzione sull’assistenza
amministrativa, firmata dalla Svizzera in data 13 ottobre
2013 e attualmente in fase di ratifica. Ai sensi dell’articolo
28 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, essa entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data
del deposito dello strumento di ratifica. Il paragrafo 6 dello
stesso articolo precisa tuttavia che le disposizioni sull’assistenza amministrativa si applicano dal 1. gennaio dell’anno
successivo a quello dell’entrata in vigore. Ad esempio, qualora la Svizzera dovesse ratificare la Convenzione sull’assistenza amministrativa entro il 30 settembre 2016, le norme
sull’assistenza amministrativa della medesima convenzione
entrerebbero in vigore il 1. gennaio 2017. Un’eccezione a tale
norma sussiste tuttavia nei casi di atti intenzionali perseguibili in virtù del diritto penale dello Stato richiedente per
periodi d’imposizione antecedenti all’entrata in vigore della
Convenzione sull’assistenza amministrativa[18]. In tal caso
l’articolo 28 paragrafo 7 della Convenzione sull’assistenza
amministrativa prevede un’applicazione delle norme sull’assistenza amministrativa a partire dalla data dell’entrata in
vigore anche per informazioni anteriori a tale data. In questo
caso non vi è alcun effetto retroattivo, ritenuto che le autorità svizzere non dovrebbero cercare le informazioni prima
dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa, ma soltanto dopo, una volta ottenuta la richiesta, anche se questa si riferisce ad informazioni antecedenti
all’entrata in vigore (articolo 30 paragrafo 1 lettera f Convenzione sull’assistenza amministrativa). Questa retroattività può tuttavia essere limitata fino al massimo ai tre anni
precedenti l’anno in cui è entrata in vigore la Convenzione
sull’assistenza amministrativa (articolo 30 paragrafo 1 lettera f Convenzione sull’assistenza amministrativa).
Pertanto, qualora la Svizzera dovesse ratificare la Convenzione sull’assistenza amministrativa nel 2016 e la stessa entrare in vigore il 1. gennaio 2017, le richieste di assistenza
amministrativa, incluse quelle raggruppate, sarebbero valide
a partire dal 1. gennaio 2014 (articolo 1 capoverso 4 lettera
a dell’avamprogetto del Decreto federale concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione del Consiglio
d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale).
A questo punto occorre stabilire quale delle due norme risulta
applicabile. Di norma la lex specialis (la CDI CH-ITA) derogat
lex generalis (la Convenzione sull’assistenza amministrativa),
e la lex posteriori (non si sa ancora quale tra le due norme verrà ratificata per prima) derogat legi priori. Dunque si dovrebbe
concludere che la norma della retroattività della Convenzione sull’assistenza amministrativa non troverà applicazione
nella CDI CH-ITA. Tuttavia la Convenzione sull’assistenza
amministrativa è uno strumento multilaterale, il cui scopo
è introdurre regole procedurali sulla richiesta di assistenza
amministrativa. Pertanto non si può escludere che la corretta applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa richieda un’applicazione retroattiva della CDI CHITA dal 1. gennaio 2014, dunque prima del 23 febbraio 2015,
sempre che la Convenzione sull’assistenza amministrativa
venga ratificata prima del 30 settembre 2016.
8.
Conclusione
Con la sottoscrizione il 23 febbraio 2015 del Protocollo per
la modifica dell’articolo 27 CDI CH-ITA è finita un’era. D’ora
in avanti non soltanto la Svizzera potrà trasmettere all’Italia informazioni fiscali, ma lo potrà fare in un ambito molto ampio, impensabile fino ancora a pochi anni fa. Si tratta
inoltre solo di una prima via concessa alle autorità italiane.
Nei prossimi mesi si discuterà di scambio spontaneo (articolo 7 Convenzione sull’assistenza amministrativa)[19] di informazioni e di scambio automatico[20], a cui andranno ad
aggiungersi le possibilità di trasmissione di informazioni in
ambito penale con l’introduzione del reato di delitto fiscale
qualificato[21]. La Svizzera non sarà, anzi, non è più un’oasi in cui il soggetto fiscale italiano può nascondere i propri
averi al fisco. Ma è il mondo intero che sta cambiando. Ad
attenta analisi si scopre che non esistono più giurisdizioni o
costruzioni capaci di nascondere gli averi alle autorità fiscali.
I soggetti fiscali italiani hanno pertanto una sola soluzione,
la risoluzione della loro situazione passata tramite la procedura di Voluntary Disclosure. Non si tratta di una nuova possibilità di sanare il passato. Si tratta dell’ultima.
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Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.reporternuovo.it/files/2015/02/PADOAN_ACCORDO_SVIZZERA_REUTERS.jpg [13.04.2015]
http://service.ticinonews.ch/files/www/ticinonews.ch/images/4bha/
m_885p.jpg [13.04.2015]
http://www.allnews24.eu/wp-content/uploads/2015/02/164787852586x330.jpg [13.04.2015]
http://www.texastaxtalk.com/files/2013/03/Globes.jpg [13.04.2015]
http://blog.moneyfarm.com/wp-content/uploads/2015/03/svizzera396x220.jpg [13.04.2015]
[1] Dipartimento federale delle finanze (di seguito
DFF), Doppia imposizione e assistenza amministrativa, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/doppelbesteuerung-und-amtshilfe.html [13.04.2015].
[2] DFF, Il Consiglio federale avvia la consultazione
relativa all’applicazione unilaterale dello standard
OCSE sullo scambio di informazioni su domanda,
Comunicato stampa, Berna, 22 ottobre 2014, in:
https://www.news.admin.ch/message/index.html?
lang=it&msg-id=54902 [13.04.2015].
[3] DFF, Svizzera e Italia firmano un’intesa sulle questioni fiscali, Comunicato stampa, Berna, 23 febbraio
2015, in: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56318 [13.04.2015].
[4] OCSE, Mise à jour de l’article 26 du modèle de
convention fiscale de l’OCDE et du commentaire s’y
rapportant, Adoptées par le Conseil de l’OCDE le 17
juillet 2012, in: http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/120718_Article%20
26-FR.pdf [13.04.2015].
[5] AFC, Amts- und Rechtshilfe in Steuersache, Conferenza svizzera delle imposte (CSI), dicembre 2014,
capitolo 2.2.1.
[6] Foglio federale 2013 7203, pagina 7210.
[7] Per una considerazione critica su questa limitazione del diritto di essere sentito si veda Naef Francesco/
Clerici Michele, Manette agli evasori: l’alba di una nuova era per la Svizzera?, in: NF 11/2013, pagina 3 e seguenti. Gli autori osservano tuttavia che questa limitazione si sta imponendo in Svizzera anche in altri
ambiti (per esempio si veda l’articolo 13 capoverso 2
dell’avamprogetto di Legge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della
sovranità svizzera, poi stralciata) ed è giustificata dal
fatto che la persona interessata avrà nel suo Stato di
domicilio la possibilità di difendere i suoi diritti costituzionali. Una tale limitazione invece risulta inammissibile qualora lo Stato di domicilio non sia in grado di
garantire i diritti procedurali della persona interessata.
[8] Questa possibilità è stata introdotta già nella prima versione della LAAF, praticamente in contemporanea con il nuovo tenore dell’articolo 26 del Modello
OCSE di Convenzione fiscale che permette le richieste di assistenza amministrativa per modelli di comportamento approvato dall’OCSE il 17 luglio 2012.
[9] DTF 139 II 404, consid. 7.3.2.
[10] Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial Issues between Italy and Switzerland, punto 2.3.2.
[11] Si osserva tuttavia che la Road map costituisce
una dichiarazione d’intenti firmata dai due governi e
non approvata dai rispettivi parlamenti. Per questo
motivo non vincola il Tribunale amministrativo federale nel caso in cui un contribuente dovesse presentare un ricorso.
[12] Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial Issues between Italy and Switzerland, punto 2.3.3.
[13] Questa norma si applica a tutte le domande raggruppate, indipendentemente dalla data di modifica
della CDI (art. 24a LAAF, vedi anche AFC, Amts- und
Rechtshilfe in Steuersache, Conferenza svizzera delle
imposte (CSI), dicembre 2014, capitolo 2.3.6).
[14] DTF 139 II 404.
[15] Analogia riconosciuta anche dal Tribunale federale nella citata DTF 139 II 404, consid. 7.2.
[16] Sentenza TF n. 2A.213/1998, consid. 5b, pubblicata in: Boll. CFB 37, pagina 21; Sentenza TF n.
2A.170/2006, consid. 2.1.1, pubblicata in: Boll. CFB 49,
pagina 105.
[17] Per quel che concerne la retroattività al 1. febbraio 2013 prevista dall’OAAF, il secondo capoverso
dell’ordinanza stabilisce che i testi delle CDI prevalgono, dunque il testo della CDI CH-ITA, che non ammette retroattività, prevale sul testo dell’ordinanza.
[18] Consiglio federale, Rapporto esplicativo concernente la Convenzione del Consiglio d’Europa e
dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in
materia fiscale e la modifica della legge sull’assistenza
amministrativa fiscale, Berna, 14 gennaio 2015, pagina 24, in: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37946.pdf [13.04.2015].
[19] Ibidem, pagina 14.
[20] Avamprogetto della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI), in: http://www.news.admin.ch/
NSBSubscriber/message/attachments/37955.pdf
[13.04.2015].
[21] Articolo 305bis capoverso 1bis del Codice penale,
con probabile entrata in vigore al 1. luglio 2015, in: Foglio federale 2014 8377, http://www.admin.ch/opc/
it/federal-gazette/2014/8377.pdf [13.04.2015].