PAGHE 2015.0.5

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PAGHE 2015.0.5
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 2015.0.5
Applicativo: GECOM
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
PAGHE
Aggiornamento procedura
2015.0.5 (Update)
13.03.2015
COMPATIBILITA’
GECOM PAGHE
Versione 2015.0.4
GECOM EMENS
Versione 2015.1.1
GECOM F24
Versione 2015.2.0
STUDIO PAGHE
Versione 2015.0.2
Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo
SysInt/W
TeamPortal
SysIntGateway
Vedi ultima pagina
Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi
consultare la tabella in coda alle presenti note
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.
1. Modulo autoscompattante “autoinst”:
• Selezionare il bottone “installa”
2. CDROM applicativi TeamCD:
• Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione
CONVERS
IN EVIDENZA:
• Esonero contributivo triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato (vedi pag. 5)
• Implementazioni programma STIRAP (vedi pag. 21)
• Modifica programma di ricalcolo costi INAIL (RICRTM), con possibilità di esposizione in
primanota delle differenze rilevate (vedi pag. 18)
• Aggiornato il programma di elaborazione della denuncia di infortunio telematica sulla base
delle specifiche tecniche Inail, vers. 1.6 del 12.03.2015 (vedi pag. 41).
Si precisa che il modulo di denuncia generato dal programma di stampa verrà allineato con
un successivo aggiornamento.
ALLEGATI:
• Manuale STIRAP 2015
• Dettaglio modifiche strutture di primanota
Integrazione alla guida utente
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1
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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INDICE
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 4
CONVERS ............................................................................................................................................... 4
Esonero contrib. assunzioni a Tempo Indet. 2015 ....................................................................................... 5
Quadro normativo .................................................................................................................................... 5
SOFTWARE .................................................................................................................................................... 9
TB0310 – Contributo aggiuntivo IVS ....................................................................................................... 9
DIPE > Dati generali ................................................................................................................................ 9
Calcolo incentivo del mese .................................................................................................................... 11
Contributo aggiuntivo IVS 0,50% e TFR ..................................................................................................... 11
Contribuzione oggetto di esonero ............................................................................................................... 11
Contribuzione dovuta ad altri enti IVS – INPGI / ex-INPDAP ...................................................................... 12
Operai agricoli............................................................................................................................................. 12
Passaggio di qualifica ................................................................................................................................. 12
Elaborazione mensilità aggiuntive .............................................................................................................. 12
Esonero triennale e under 30...................................................................................................................... 12
UTY1505 – Arretrati gennaio e febbraio 2015 ...................................................................................... 13
Stampa ....................................................................................................................................................... 13
Aggiornamento e stampa ............................................................................................................................ 14
CEDOL .................................................................................................................................................. 14
QUADR .................................................................................................................................................. 15
DIPE > Progressivi > Contributi sociali.................................................................................................. 16
Calcolo costi INAIL ........................................................................................................................................ 18
Calcolo costo INAIL: riduzione L. 147/2013 .......................................................................................... 18
Utility e funzioni varie.................................................................................................................................... 18
RICRTM ......................................................................................................................................................... 18
Ricalcolo costi Inail ................................................................................................................................ 18
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 19
PSQUA .......................................................................................................................................................... 19
Stampa primanota ................................................................................................................................. 19
Elaborazioni annuali ...................................................................................................................................... 21
STIRAP .......................................................................................................................................................... 21
Deduzione IRAP (nazionale) per incremento occupazionale ................................................................ 21
Quadro normativo e modalità operative ...................................................................................................... 21
AZIE > Altri dati > Credito d’imposta Irap: Deduzione incremento occupazionale ...................................... 26
STIRAP > Utility di controllo > Stampa medie incremento occupazionale .................................................. 28
STIRAP > Utility di controllo > Stampa deduzione per incr. occupazionale ................................................ 30
STIRAP > Stampa deduzioni IRAP ............................................................................................................ 32
DIPE > scheda “Altro” > “Deduzione IRAP” ................................................................................................ 33
Riepilogo sequenza operativa..................................................................................................................... 35
Deduzioni forfetarie ............................................................................................................................... 36
Calcolo deduzioni contributive............................................................................................................... 36
Precisazione deduzioni Inail .................................................................................................................. 37
Precisazione lavoratori agricoli a tempo determinato ........................................................................... 37
Deduzioni regionali ................................................................................................................................ 37
Regione Toscana .................................................................................................................................. 38
Deduzioni IRAP dei costi per nuovi dipendenti assunti ............................................................................... 38
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2
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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Gestione software ....................................................................................................................................... 38
CCNL Edilizia ................................................................................................................................................. 39
Contributo contrattuale Fondi di categoria ............................................................................................ 39
Archivi di base ............................................................................................................................................... 40
TB0305 .......................................................................................................................................................... 40
Creazione nuovi codici enti ................................................................................................................... 40
VOCI .............................................................................................................................................................. 40
Gestione voci di calcolo ......................................................................................................................... 40
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 41
GEMA01 / TLMA01 ....................................................................................................................................... 41
Denuncia / comunicazione infortunio .................................................................................................... 41
Lavoratore 2................................................................................................................................................ 42
Dati retributivi Ptime.................................................................................................................................... 42
Esempio ...................................................................................................................................................... 45
Precisazioni ................................................................................................................................................ 47
Altre gestioni .................................................................................................................................................. 48
TB1502 .......................................................................................................................................................... 48
Tabella contributi COLF ........................................................................................................................ 48
Fondi previdenza ........................................................................................................................................... 48
TELFONDI ..................................................................................................................................................... 48
Telematico fondo PREVIGEN GLOBAL ................................................................................................ 48
Evolution ........................................................................................................................................................ 48
Funzione Export .................................................................................................................................... 48
Anomalie corrette .......................................................................................................................................... 49
STIRAP – Azienda edile ........................................................................................................................ 49
QUADR – Trasferimento dati F24 ......................................................................................................... 49
UTYC100 – Stampa medie ................................................................................................................... 49
CEDOL – Settore edilizia ...................................................................................................................... 49
Contributo contrattuale impiegati ................................................................................................................ 49
MUT - Impiegati ..................................................................................................................................... 49
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati ..................................................................................... 50
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3
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
CONVERS
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
Il comando di conversione non è ripetibile;
La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
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4
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Esonero contrib. assunzioni a Tempo Indet. 2015
Quadro normativo
Riferimenti
normativi
Art. 1, co. 118-124, L. n. 190/2014;
Circolare Inps n. 17 del 29.01.2015;
Messaggio Inps n. 1144 del 13.02.2015.
Incentivo
all’occupazione
L’art. 1, commi da 118 a 124, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015), ha previsto
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione
alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso
del 2015.
L’incentivo è applicabile anche per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in
un rapporto a tempo indeterminato, effettuata nel corso del 2015.
Beneficiari
dell’esonero
L’incentivo è applicabile a tutti i datori di lavoro privati (aventi o meno la natura di imprenditore
ex art. 2082 Cod. Civ.).
Per i datori di lavoro del settore agricolo l’esonero contributivo può essere applicato alle
condizioni e nei limiti delle risorse specificamente indicate (commi 119 e 120 della L.
190/2014).
L’agevolazione non si applica nei confronti della pubblica amministrazione ad esclusione degli
organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione.
Rapporti
incentivati
Sono interessati dall’agevolazione i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati nel corso
del 2015, con esclusione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.
Sono esclusi dall’esonero contributivo le assunzioni con contratto di lavoro intermittente,
ancorché a tempo indeterminato.
Condizioni di
applicabilità
dell’esonero
Ai sensi della L. 190/2014, il diritto all’esonero in oggetto spetta a condizione che:
il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso
qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (anche in qualità di apprendista). Invece la sussistenza di un rapporto di
lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei 6 mesi precedenti la data di
assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo
triennale;
il lavoratore, nel corso dei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge stessa
(1.10.2014 – 31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il
datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società controllate o collegate, nonché
facenti capo, anche per interposta persona, al datore di lavoro stesso;
il datore di lavoro non abbia già usufruito dell’agevolazione in questione con riferimento allo
stesso lavoratore, in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.
L’Inps ha precisato che il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato, inoltre, al
rispetto dei principi generali fissati dalla L. n. 92/2012:
non può usufruire dell’incentivo il datore di lavoro interessato da sospensioni dal lavoro con
interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, salvo il caso in cui
l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle dei
lavoratori interessati dai predetti provvedimenti o sia riferita ad unità produttiva diversa da
quella interessata dagli interventi di integrazione salariale.
Misura e durata
dell’incentivo
L’esonero contributivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui.
Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’Inail, nonché i contributi eventualmente
dovuti al Fondo di Tesoreria Inps (ex comma 755, L. 296/2006) ed ai fondi di solidarietà di cui
all’art. 3 della L. 92/2012 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo residuale per i settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale).
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5
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Inoltre si sottolinea che a seguito di chiarimenti ricevuti dall’Inps, nel calcolo della
contribuzione oggetto di esonero non deve essere ricompreso il contributo ex articolo 25,
comma 4, della legge n. 845/78 (0,30%) integrativo del contributo ordinario ASPI (1,31%),
destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero
devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia (2/3) e del Lavoro (1/3).
In caso di rapporto di lavoro part-time, la suddetta soglia massima deve essere
proporzionalmente ridotta in funzione del rapporto fra lo specifico orario ridotto e l’orario
ordinario normativamente o contrattualmente previsto.
La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a €
671,66 (€ 8.060 / 12); per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia
va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 22,08 (€ 8.060 / 365) per ogni
giorno di fruizione dell’esonero.
La durata dell’esonero è stabilita nella misura di un triennio (36 mesi) a decorrere dalla data di
assunzione del lavoratore.
Sul piano operativo, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del
datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia
mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito.
La contribuzione eccedente tale soglia potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso
di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima di euro 8.060 su
base annua.
Compatibilità
con altri
incentivi
all’occupazione
L’esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, quali gli incentivi all’assunzione previsti dall’art.
4, co. 8 e seguenti, della L. n. 92/2012 (assunzione di ultracinquantenni disoccupati da oltre
12 mesi, donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 6
mesi se residenti in aree svantaggiate).
Diversamente, come indicato nella Circ. Inps n. 17/2015, l’esonero è cumulabile con gli
incentivi che assumono natura economica, fra i quali gli incentivi per l’assunzione di lavoratori
disabili (art. 13, L. 68/1999), di giovani genitori (Decreto Min. del 19 novembre 2010), di
beneficiari del trattamento Aspi (art. 2, c. 10-bis, L. 92/2012), di giovani all’interno del
“Programma Garanzia Giovani” (Decreti direttoriale Min. Lav. e Politiche Sociali del 8.8.2014,
e del 23.01.2015 n. 11) e di giovani lavoratori agricoli (art. 5, D.L.91/2014).
Con riferimento alla cumulabilità fra l’esonero contributivo in oggetto e l’incentivo di cui all’art.
1, DL 76/2013 (incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni, fissato nella misura di 1/3
della retribuzione lorda entro il limite mensile di 650 euro), l’Inps ha precisato che, posto che
quest’ultimo non può superare l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, in caso di contestuale fruizione dell’esonero contributivo triennale, l’incentivo under 30
potrà essere fruito limitatamente all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore che
eccede la soglia massima di esonero mensile (671,66 euro).
In relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6
della L. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo in oggetto esclusivamente il
contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della suddetta legge (50% dell’indennità mensile che
sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima), che
non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva.
Soppressione
benefici ex art.
1, c. 9, L. 407/90
Il comma 121 della Legge 190/2014 ha previsto la soppressione dei benefici contributivi di cui
all’art. 8, c. 9, della L. 407/90 con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Pertanto, a decorrere da tale data, le assunzioni (o trasformazioni) a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi, non potranno più fruire degli
incentivi previsti, fino al 31.12.2014, dalla suddetta normativa soppressa.
L’Inps ha precisato che, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate
entro il 31.12.2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo
disciplinato dalla L. 407/90 fino alla naturale scadenza.
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6
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Istruzioni
operative
Con messaggio. n. 1144 del 13.02.2015, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione
dell’esonero contributivo triennale da parte dei datori di lavoro.
L’Inps ha previsto che, per l’accesso a tale agevolazione, il datore di lavoro, prima della
trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero
stesso, richieda all’Inps, mediante la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende,
l’attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero
contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”; tale codice verrà
attribuito alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018.
Esposizione in
UniEmens
Nella <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens, per i lavoratori per i quali spetta l’esonero
in oggetto, deve essere normalmente evidenziato l’imponibile contributivo del mese ed il
relativo importo pieno dei contributi dovuti.
L’esonero contributivo spettante dovrà essere indicato nell’elemento <Incentivo> della
denuncia individuale, valorizzando i seguenti elementi:
nell’elemento <TipoIncentivo> deve essere indicato il valore “TRIE” (“Esonero contributivo
articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”);
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> deve essere indicato il valore “H00” (“Stato”);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero
spettante per il mese corrente;
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del
dell’esonero relativo ai mesi di gennaio e/o febbraio 2015.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito
dall’Inps come segue:
con il codice “L444” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico,
commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”;
con il codice “L445” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero
contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.
Superamento
soglia massima
mensile
Nel caso in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima
mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi
e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di
lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di
esposizione in UniEmens.
L’importo dell’eccedenza fruita nel mese dovrà essere esposto nell’elemento <AltreACredito>
del flusso UniEmens, indicando il codice causale “L700” nell’elemento <CausaleACredito> ed
il relativo importo nell’elemento <ImportoACredito>.
Esempi
In caso di rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l’1.05.2015, si ipotizzano le
seguenti diverse situazioni mensili:
Esempio 1
Mese
Contrib. c/ditta
Esonero corrente
Cred. L700
05/2015
600
600
06/2015
600
600
(1)
07/2015
750
671,66
78,34
(1)
L’importo dell’eccedenza (750-671,66 = 78,34) può essere interamente portata a credito nel
mese in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita [ (671,66-600) +
(671,66-600) = 143,32 ]
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7
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Esempio 2
Mese
Contrib. c/ditta
Esonero corrente
Cred. L700
05/2015
600
600
06/2015
600
600
(2)
07/2015
1750
671,66
143,32
(2)
L’importo dell’eccedenza (1750-671,66 = 1078,34) può essere portata a credito nel mese
nel limite della quota residuale di esonero non fruita [ (671,66-600) + (671,66-600) =
143,32 ]; l’ulteriore eccedenza pari a 935.02 ( 1078,34-143,32 ) potrà essere conguagliata,
nel rispetto della capienza, nei mesi successivi.
Restituzione
importi indebiti
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, l’importo da restituire dovrà essere
esposto nell’elemento <AltreADebito> del flusso UniEmens, indicando il codice causale
“M304” nell’elemento <CausaleADebito> ed il relativo importo nell’elemento
<ImportoADebito>.
Datori di lavoro agricoli
Applicabilità
dell’esonero
Ai sensi del comma 119, art. 1, L. 190/2014, l’esonero contributivo in oggetto si applica anche
alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei
lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
b) che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di
lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso
qualsiasi datore di lavoro agricolo.
L’INPS ha precisato che nella nozione di rapporti di lavoro agricolo rientrano esclusivamente i
rapporti di lavoro instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo. Pertanto, ai
rapporti di lavoro con dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo si applica la disciplina
generale di cui al comma 118 della Legge di stabilità 2015.
Accesso al
beneficio
Con riferimento al settore agricolo, l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle risorse
indicate dal comma 120 della L. 190/2014, pari a:
2 milioni di euro, per l’anno 2015;
15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
11 milioni di euro, per l’anno 2018;
2 milioni di euro, per l’anno 2019.
Per accedere all’incentivo i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’INPS specifica
istanza in via telematica: l’ammissione all’esonero contributivo sarà regolato sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.
Tale istanza telematica deve essere effettuata utilizzando il modello di comunicazione
“ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”.
Tale modulo prevede le seguenti sezioni da presentare in distinti momenti:
Sez. 1: Richiesta iniziale di prenotazione delle somme a titolo di esonero;
Sez. 2: Domanda definitiva di ammissione al beneficio, da presentare entro quattordici giorni
dal ricevimento della conferma della disponibilità delle somme.
In caso di accoglimento dell’istanza, verrà attribuito apposito codice di autorizzazione E5.
Conseguentemente, per usufruire del beneficio il datore di lavoro, per il lavoratore agevolato,
dovrà indicare nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
- per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
- nel campo CODAGIO, il valore “E5”.
Tale modalità di compilazione del flusso DMAG sarà disponibile a partire dalla denuncia
DMAG di competenza I° trimestre 2015.
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8
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
SOFTWARE
TB0310 – Contributo aggiuntivo IVS
Nella tabella in oggetto è stato inserito il campo utile per l’indicazione dell’importo massimo annuale
dell’esonero (8.060 euro).
Il nuovo campo viene compilato mediante l’aggiornamento delle tabelle fisse eseguito automaticamente dal
comando di conversione (CONVERS).
Nella stessa tabella è stato inserito il campo “% contributo Fondo di garanzia finanziamento Qu.I.R” utile per
la gestione del TFR in busta paga oggetto di un successivo aggiornamento.
A tal proposito si sottolinea che per dare attuazione a tale disciplina (commi da 26 a 34 dell’articolo 1 della
legge 190/2014) è necessaria la pubblicazione di specifico decreto, nonché delle istruzioni operative da
parte dell’INPS.
DIPE > Dati generali
Al fine di individuare i dipendenti per i quali si può fruire dell’esonero contributivo in esame, tra i valori
ammessi al campo “Tipo incentivo” (in precedenza “Tipo dipendente”) della sezione “Agevolazioni” sono stati
inseriti i seguenti nuovi codici:
6
Incentivo triennale
Da inserire nei dipendenti assunti o trasformati a tempo indeterminato nel corso del 2015, che
soddisfano le condizioni di applicabilità indicate dalla L. 190/2014.
7
Incentivo triennale + under 30
Da inserire nei dipendenti assunti o trasformati a tempo indeterminato nel corso del 2015, che
soddisfano le condizioni di applicabilità indicate dalla L. 190/2014, per i quali si può fruire anche
dell’incentivo di cui all’art. 1, DL 76/2013 (incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni).
Si precisa che la sezione “Agevolazioni” è stata spostata dalla scheda “Altro” di DIPE alla scheda “Dati
generali”, ed è gestibile selezionando il pulsante funzione F4 nel campo “Tipo incentivo” (di sola
visualizzazione).
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9
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Per i dipendenti per i quali è stato compilato il campo “Tipo incentivo” di DIPE con i codici 6 o 7, nella
sezione relativa ai dati identificativi del dipendente della maschera principale di DIPE, in corrispondenza
della “Posizione assicurativa” verrà evidenziata la descrizione “Esonero triennale”.
Con riferimento alla creazione/gestione rapida del dipendente, il campo “Tipo incentivo” ed il relativo
pulsante funzione F4, sono stati inseriti in corrispondenza della “Posizione assicurativa”:
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PAGHE 2015.0.5
10
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Calcolo incentivo del mese
A partire dall’elaborazione del mese di marzo 2015, in presenza del codice 6 al campo “Tipo incentivo” di
DIPE, il programma calcola l’incentivo con le seguenti modalità.
1. Incentivo corrente fruibile nei limiti della soglia massima mensile.
Viene calcolata la soglia mensile (incentivo teorico) e confrontata con la contribuzione dovuta oggetto di
esonero.
L’importo della soglia mensile sarà pari a:
- nel caso di dipendente in forza per l’intero mese ad € 671,66 (€ 8.060,00/12);
- per i mesi di assunzione/trasformazione e licenziamento all’importo giornaliero di € 22,08 moltiplicato
per i giorni in forza.
In entrambi i suddetti casi, laddove necessario, l’importo viene riproporzionato alla percentuale part-time.
I contributi oggetto di esonero sono i contributi a carico dell’azienda diminuiti, se presenti, delle misure
compensative e della contribuzione al Fondo di solidarietà residuale.
Inoltre non viene considerato il contributo ex articolo 25, comma 4, della legge n. 845/78 (0,30%)
integrativo del contributo ordinario ASPI (vedi pag. 11).
L’incentivo corrente sarà pari all’importo dei contributi agevolabili del mese nei limiti della soglia mensile.
2. Eventuale incentivo eccedente la soglia massima mensile (L700).
Per ogni mensilità di ciascun anno solare del triennio, il programma effettua un calcolo di conguaglio in
base ai seguenti valori:
- A. importo totale dei contributi agevolabili dal mese di inizio agevolazione fino al mese in elaborazione;
- B. soglia massima di esonero contributivo dal mese di inizio agevolazione fino al mese in
elaborazione;
- C. importo totale dell’incentivo fruito fino al mese in elaborazione (compreso l’incentivo corrente del
mese).
Il credito calcolato con il codice L700 è pari all’eventuale differenza tra B e C, nei limiti di A.
Si precisa che il programma provvede ad eseguire il calcolo anche nel caso di elaborazione di cedolini
dopo il licenziamento del dipendente agevolabile.
In tal caso la soglia massima (B) sarà sempre pari a quella calcolata al mese di licenziamento.
Contributo aggiuntivo IVS 0,50% e TFR
Per i dipendenti interessati dall’esonero contributivo in oggetto non verrà effettuato il recupero sul TFR, in
quanto tale contributo è stato ricompreso nell’esonero.
Pertanto l’importo del relativo imponibile non verrà memorizzato nel corrispondente campo della sezione
“Progressivi > TFR” di DIPE.
Per i mesi di gennaio e febbraio 2015, per i quali lo 0,50% è già stato recuperato, la restituzione verrà
effettuata mediante il calcolo degli arretrati (UTY1505 vedi pag. 14).
Contribuzione oggetto di esonero
Nella contribuzione agevolabile non viene considerato il contributo ex articolo 25, comma 4, della legge n.
845/78 (0,30%) integrativo del contributo ordinario ASPI (1,31%).
Pertanto, in presenza di un’aliquota nel rigo ASPI della tabella “Contributi Inps azienda / dipendente”
(TB0304), il programma non considererà la percentuale dello 0,30%.
In presenza di allineamento graduale all’aliquota contributiva dell’1,31% (Circ. INPS n. 140/2012), nel caso di
aliquota dello 0,96% non viene considerata incentivabile la percentuale dello 0,18% (in maniera analoga per
l’anno 2016, in presenza di un’aliquota del 1,04% non viene considerata incentivabile la percentuale del
0,24%).
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PAGHE 2015.0.5
11
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Contribuzione dovuta ad altri enti IVS – INPGI / ex-INPDAP
Nel calcolo della contribuzione oggetto di esonero vengono sommati i contributi dovuti all’INPS e quelli
dovuti all’ente IVS.
Con riferimento alla gestione ex-INPDAP, si precisa che viene considerata solo la contribuzione dovuta a
titolo IVS, identificata dal collegamento all’ente INPDAP (cod. ente interno 40).
L’incentivo calcolato verificando il totale della contribuzione dovuta, verrà esposto nell’elemento
<PosContributiva> della denuncia UNIEMENS.
Operai agricoli
Con riferimento agli operai agricoli il calcolo dell’esonero in oggetto verrà implementato con il prossimo
aggiornamento della procedura PAGHE.
Passaggio di qualifica
In caso di passaggio di qualifica l’incentivo corrente viene determinato eseguendo il calcolo prioritariamente
nel cedolino fiscale (nei limiti dei contributi dovuti per tale cedolino) e successivamente nel cedolino
aggiuntivo, sempre nei limiti della soglia mensile.
Il calcolo dell’incentivo eccedente la soglia mensile viene eseguito nel cedolino fiscale.
Elaborazione mensilità aggiuntive
In presenza di un cedolino di mensilità aggiuntiva il programma calcola l’incentivo corrente nei limiti dei
contributi dovuti per tale mensilità e della soglia mensile.
Nella mensilità fiscale viene eseguito il calcolo dell’incentivo corrente considerando i contributi già calcolati
nella mensilità aggiuntiva, determinando l’incentivo corrente come differenza rispetto quanto già calcolato
nella mensilità aggiuntiva.
In UNIEMENS verrà riportato come incentivo corrente la somma di quanto calcolato nelle 2 mensilità.
Il calcolo dell’incentivo eccedente la soglia mensile viene eseguito solo nella mensilità fiscale.
Esonero triennale e under 30
Per i dipendenti che danno diritto ad entrambi gli incentivi, è necessario indicare il codice 7 al campo “Tipo
incentivo” (anche per i dipendenti assunti a gennaio o febbraio 2015 per i quali tali cedolini sono stati già
elaborati con l’indicazione del codice 5).
Il programma nel calcolo degli incentivi esegue prioritariamente il calcolo dell’incentivo triennale (con le
stesse modalità descritte in precedenza) e successivamente il calcolo dell’incentivo under 30.
In tal caso, con riferimento all’importo di incentivo corrente, l’agevolazione under 30 verrà applicata
limitatamente all’eventuale quota di contribuzione che eccede la soglia massima mensile dell’incentivo in
esame.
Con riferimento all’importo del recupero dell’eventuale incentivo eccedente la soglia massima mensile, gli
importi recuperati in relazione all’agevolazione under 30, non verranno considerati nel totale dei contributi
agevolabili.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
UTY1505 – Arretrati gennaio e febbraio 2015
Il programma di utilità UTY1505 consente di calcolare l’importo d’incentivo arretrato relativo ai mesi di
gennaio e febbraio 2015, per poter essere trasferito dalla quadratura del mese di marzo nella denuncia
UNIEMENS.
Il calcolo degli arretrati avviene con le stesse modalità previste per il calcolo dell’importo corrente.
A tal fine il programma verifica:
la compilazione del campo “Tipo incentivo” di DIPE con i codici 6 o 7;
l’importo dei contributi agevolabili dai cedolini elaborati di gennaio e febbraio.
Il programma in oggetto è caratterizzato dalle seguenti scelte.
Stampa
Tale scelta genera una stampa con il dettaglio dei dipendenti per i quali spetta l’incentivo per i mesi di
gennaio e/o febbraio.
Con riferimento a ciascun mese il programma calcola l’importo della soglia massima mensile (incentivo
teorico) e contributi oggetto di esonero, determinando in tal modo l’incentivo di competenza per tali mesi.
Confermando l’elaborazione verrà generata la seguente stampa:
Per ciascun dipendente interessato vengono evidenziate le seguenti informazioni:
Data assunz.:
data di inizio rapporto/trasformazione del dipendente.
Mese:
mese per il quale è stato calcolato un importo di incentivo arretrato (gennaio e/o
febbraio).
Teorico:
importo della soglia massima mensile.
Ctr.agev.INPS:
importo dei contributi del mese dovuti all’INPS oggetto di esonero.
Oltre che i contributi INPS verranno sommati eventualmente anche i contributi exINPDAP e INPGI.
Ctr.no INPS:
importo dei contributi DMAG c/azienda del mese, oggetto di esonero.
U30 INPS:
importo dell’incentivo under 30 calcolato nel mese.
U30 no INPS:
importo dell’incentivo under 30 calcolato nel mese per gli operai agricoli.
Arretrato:
importo dell’incentivo arretrato fruibile (L445).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Aggiornamento e stampa
Tale scelta, oltre alla stampa sopra descritta, consente di procedere al calcolo dell’incentivo arretrato per i
mesi di gennaio e febbraio.
In particolare, dopo l’esecuzione dell’utility, gli importi calcolati vengono memorizzati nella nuova pagina
della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE (vedi pag. 16), per poter essere successivamente
ripresi dalla quadratura del mese di marzo come arretrato, e trasferiti a tale titolo nella denuncia UNIEMENS.
I valori calcolati dopo l’esecuzione di tale scelta non potranno essere oggetto di un successivo ricalcolo;
rieseguendo nuovamente la scelta non verrà pertanto effettuata alcuna elaborazione.
La scelta di aggiornamento e stampa deve essere eseguita prima dell’elaborazione dei cedolini di marzo; nel
caso in cui gli stessi risultino già elaborati, si precisa che tale funzione provvede ad eseguirne il ricalcolo
(CEDOLB).
Contributo aggiuntivo IVS 0,50% e TFR
Per le mensilità per le quali viene calcolato l’incentivo arretrato, il programma rileva l’imponibile contributivo
per la restituzione al dipendente del contributo dello 0,50% già recuperato sul TFR maturato.
Pertanto la quota TFR del mese risulterà incrementata di tale valore. In presenza di versamento del TFR a
Fondo tesoreria, tale maggior valore verrà sommato nella voce che evidenzia la quota di competenza del
mese (voce 9191), ma con l’esecuzione della quadratura verrà riportato in UNIEMENS con il codice CF03.
Esonero triennale e under 30
L’importo dei contributi arretrati verrà calcolato al netto dell’incentivo under 30 già fruito.
Avvertenza
Gli utenti che avessero provveduto al recupero dell’incentivo inserendo il relativo importo nella denuncia
UNIEMENS del mese di febbraio, dopo aver eseguito la scelta 2 “Aggiornamento e stampa” di UTY1505,
dovranno riportare i medesimi importi nella pagina 3 della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE,
al campo “Arretrati mesi precedenti” del mese di febbraio. In tal modo tali importi non verranno nuovamente
proposti come arretrati con la quadratura del mese di marzo.
CEDOL
Per i dipendenti per i quali è stato compilato il campo “Tipo incentivo” di DIPE con i codici 6 o 7, nella
sezione relativa ai dati identificativi del dipendente della scheda “Dati generali” di CEDOL, in corrispondenza
della “Posizione assicurativa” verrà evidenziata la descrizione “Esonero triennale”.
Il calcolo dell’incentivo viene effettuato dal programma di quadratura.
Dopo aver eseguito il comando QUADR, accedendo al cedolino in sola visualizzazione (o dopo
l’aggiornamento), l’importo dell’incentivo calcolato nel mese (quota corrente e residua), verrà esposto nel
nuovo campo “Incentivo triennale” della sezione “Contributi” della scheda “Totali”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Per la mensilità di marzo nello stesso campo verrà anche sommato l’importo di arretrato di gennaio e
febbraio calcolato dal comando UTY1505.
QUADR
Con l’esecuzione del comando di quadratura vengono trasferiti nella denuncia UNIEMENS gl’importi
dell’incentivo calcolati dal programma.
In particolare nell’elemento <Incentivo> della denuncia individuale verranno compilati gli elementi:
- <TipoIncentivo> con il valore “TRIE”;
- <CodEnteFinanziatore> con il valore “H00”;
- <ImportoCorrIncentivo>, con l’importo di incentivo corrente;
- <ImportoArrIncentivo>, con l’importo degli arretrati di gennaio e febbraio.
Gli importi dell’eventuale recupero di incentivo eccedente la soglia massima mensile verranno riportati
nell’elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito> con la sigla L700.
Per l’esposizione dei suddetti importi nel tabulato generato dal comando QUADR, sono stati previsti appositi
righi nella sezione “Somme a credito”.
Nel rigo “INCENTIVO TRIE” viene evidenziato l’importo d’incentivo corrente, nel rigo “INCENTIVO TRIE
REC.” viene evidenziato l’importo del recupero di incentivo eccedente la soglia massima mensile.
Per la sola mensilità di marzo in quest’ultimo rigo verrà sommato anche l’importo degli arretrati di gennaio e
febbraio.
Nel dettaglio dei costi (“Progressivi > Ratei” di DIPE) e nella stampa di primanota, gli importi di incentivo fruiti
verranno portati in diminuzione dei contributi c/azienda su retribuzione.
Per il mese di marzo verranno diminuiti anche dell’arretrato di gennaio e febbraio.
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15
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
DIPE > Progressivi > Contributi sociali
L’aggiornamento della mensilità effettua la memorizzazione degli importi d’incentivo e dei valori utili al
relativo calcolo in una nuova pagina (pagina 3) nella sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE.
La memorizzazione di tali valori è utile ai fini del calcolo del recupero dell’incentivo residuo nei mesi
successivi.
La nuova pagina è suddivisa in 2 sezioni: “Incentivo triennale” e “Incentivo triennale anno successivo”.
In quest’ultima verranno memorizzati i dati che il programma calcolerà nel mese in cui termina il primo anno
di fruizione del beneficio, il cui calcolo verrà implementato con una successiva versione.
Sono presenti i valori di seguito dettagliati.
Incentivo teorico:
importo dell’incentivo spettante per il mese (soglia mensile).
Contributi INPS agevolabili:
importo dei contributi del mese oggetto di esonero.
Oltre che i contributi INPS verranno sommati eventualmente anche i
contributi ex-INPDAP e INPGI.
Incentivo under 30:
importo dell’incentivo under 30 calcolato nel mese.
Contributi altro
agevolabili:
ente
IVS
importo dei contributi DMAG c/azienda del mese, oggetto di esonero.
Incentivo under 30 altro ente
IVS:
importo dell’incentivo under 30 calcolato nel mese per gli operai agricoli.
Incentivo fruito:
importo dell’incentivo corrente fruito nei limiti della soglia mensile.
Recupero mesi precedenti:
importo dell’incentivo conguagliato nel mese (L700) oltre la soglia
mensile.
Arretrati mesi precedenti:
tale campo viene compilato dal programma AGGI solo per il mese di
marzo con l’importo d’incentivo arretrato di gennaio e/o febbraio 2015
(L445), calcolato dal programma UTY1505, scelta 2 (“Aggiornamento e
stampa”).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Imp.contr.sociali per TFR:
tale campo viene compilato dal programma UTY1505, scelta 2
(“Aggiornamento e stampa”), solo per i mesi di gennaio e febbraio 2015,
con l’imponibile contributi sociali.
Tali importi verranno utilizzati per effettuare il recupero del contributo dello
0,50%, sul TFR del mese di marzo.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Calcolo costi INAIL
Calcolo costo INAIL: riduzione L. 147/2013
Con riferimento ai dipendenti per i quali risulta valorizzato il campo “L. 147/13” della relativa “Posizione
INAIL” collegata nella scheda “Trattenute” di DIPE, i programmi che provvedono alla rilevazione del costo
INAIL mensile (in particolare PSQUA e RATEIM) sono stati implementati al fine di determinare tale costo al
netto della percentuale indicata al campo “Sconto L. 147/13 su regolazione” della tabella TB0703 relativa
all’anno in elaborazione.
Si precisa che, con riferimento ai collaboratori, la riduzione L. 147/13 calcolata sull’importo complessivo di
contribuzione INAIL (2/3 c/azienda e 1/3 c/dipendente) viene interamente stornata dal costo c/azienda.
Utility e funzioni varie
Ricalcolo dettaglio ratei
RICRTM
Ricalcolo costi Inail
Il programma in oggetto, con riferimento a tutte le scelte che provvedono al ricalcolo dei costi Inail
memorizzati nella sezione “Progressivi > Ratei” di DIPE, è stato implementato al fine di considerare nel
ricalcolo, anche l’eventuale riduzione L. 147/13 spettante (con le modalità descritte al paragrafo precedente).
A partire dalla presente versione, inoltre, le differenze fra i valori Inail ricalcolati con l’esecuzione del
comando in oggetto e quelli precedentemente memorizzati, verranno evidenziati in un’apposita sezione
accessibile dai campi relativi ai costi INAIL (tasto funzione “F3 Differenze”):
Tali differenze (maggiori o minori costi INAIL determinati a seguito del ricalcolo) potranno essere imputate in
primanota mediante una nuova opzione (v. paragrafo successivo).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
Stampe
PSQUA
Stampa primanota
Il programma PSQUA (scelte 2, 3, 4 e 5) è stato implementato per consentire di generare un tabulato di
primanota evidenziando esclusivamente le differenze di costo INAIL calcolate mediante le specifiche funzioni
del comando RICRTM e memorizzate nella nuova sezione “F3 Differenze” inserita nei “Progressivi > Ratei”
di DIPE.
A tal fine, è necessario contrassegnare il campo “Estrai differenze” all’interno del nuovo riquadro
“Differenze INAIL” inserito nella sezione “Funzioni > Opzioni” del comando in oggetto:
Contrassegnando il campo “Estrai differenze”, verrà generato un prospetto di primanota contenente il totale
delle differenze memorizzate nella sezione “F3 Differenze” con riferimento all’anno precedente.
Nel caso in cui si intenda rilevare le differenze con riferimento ad un periodo diverso dall’intero anno
precedente, è possibile compilare il campo “Periodo da / a” (da mese/anno a mese/anno).
Per evidenziare la differenza del costo INAIL, è stato predisposto il nuovo totalizzatore Q276 nel quale
vengono computati i valori presenti nella sezione “F3 Differenze” con riferimento alla retribuzione ed ai ratei
goduti.
Per evidenziare la differenza del costo INAIL sui singoli ratei, sono stati predisposti due nuovi totalizzatori
per ciascun rateo (relativi rispettivamente alla differenza sul maturato e sul goduto; vedi tabella sotto
riportata), che verranno valorizzati con il totale dei rispettivi importi presenti nella sezione “F3 Differenze”.
Le strutture di primanota standard sono state implementate con l’inserimento di questi nuovi totalizzatori.
In alternativa è possibile generare un tabulato di primanota, sempre con la sola evidenziazione delle
differenze di costo INAIL per il periodo arretrato selezionato, alimentando gli attuali totalizzatori già presenti
per evidenziare la contribuzione corrente.
A tal fine è necessario contrassegnare il campo “Rettifiche su totalizzatori correnti”.
Di seguito si riporta il dettaglio dei nuovi totalizzatori relativi alle differenze INAIL su ratei, evidenziando il
corrispondente che verrà valorizzato se contrassegnato il campo “Rettifiche su totalizzatori correnti”:
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PAGHE 2015.0.5
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Di seguito si riporta un esempio della primanota relativa alle differenza INAIL effettuata sulla base della
primanota standard 96
Nel tabulato verrà riportato il mese fiscale indicato nei limiti di stampa, indipendentemente dal periodo di
riferimento selezionato.
Per il dettaglio delle modifiche della strutture di primanota standard si rimanda al documento allegato.
Il comando di conversione (CONVERS) provvede ad aggiornare automaticamente le primanota standard
come dettagliato nel documento allegato (“ModifichePrimanota_20150004”).
Si ricorda che l’aggiornamento delle primanota personalizzate collegate ad una primanota standard non
avviene automaticamente; per aggiornare anche tali primanota è necessario eseguire il comando GEPRI >
Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni >
Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).
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PAGHE 2015.0.5
20
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni annuali
Stampa deduzioni IRAP
STIRAP
Deduzione IRAP (nazionale) per incremento occupazionale
Quadro normativo e modalità operative
Ai sensi dell’art. 11, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 446/97, come sostituito dall’articolo 1, comma 132, lett.
a), della L. n. 147/2013, “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui
all’art. 3, c. 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo
annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento
complessivo del costo del personale”.
La deduzione spetta “per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta”.
“La suddetta deduzione decade se, nei periodi successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero
dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale
periodo d’imposta” (periodo d’imposta di assunzione); “la deduzione spettante compete, in ogni caso, per
ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di
impiego.”
“L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Cod.Civ. o facenti capo, anche per interposta persona,
allo stesso soggetto.”
“Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo
svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti”.
“Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori
assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.”
Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma1, lettera e) del D.Lgs. n. 446/97, assumono rilevanza, sia per
l’attribuzione della deduzione che per il calcolo della base occupazionale, solo i dipendenti assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale.
In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini
dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità
del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività
commerciale.
Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale
all’attività commerciale.
Si precisa che, in base al comma 4-septies del suddetto articolo 11, per ciascun dipendente l’importo della
deduzione in oggetto non può comunque eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri
e spese a carico del datore di lavoro.
In merito alle modalità operative per l’applicazione della normativa sopra indicata, l’Agenzia delle Entrate ha
precisato, in via ufficiosa, che trovano applicazione, laddove compatibili, le istruzioni fornite con le circolari n.
7/2006 e 26/2006, riferite all’analoga deduzione per incremento occupazionale introdotta dalla legge
finanziaria per il 2005 ed applicabile fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2008.
Pertanto, sulla base dell’attuale normativa e delle indicazioni contenute in tali circolari dell’Agenzia delle
Entrate, si descrivono di seguito le modalità operative adottate per la verifica di spettanza delle deduzioni in
oggetto e per la determinazione del relativo importo.
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PAGHE 2015.0.5
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Requisiti per l’attribuzione della deduzione
Il diritto alle deduzioni IRAP dipende in via preliminare dalla presenza di un incremento della base
occupazionale determinato dall’aumento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti alla fine
del periodo d’imposta in esame rispetto alla media del numero di dipendenti occupati con il medesimo
contratto nel periodo d’imposta precedente.
La deduzione, quindi, compete a condizione che:
nel periodo d’imposta interessato (a partire dal periodo in corso al 31 dicembre 2014) siano state
effettuate nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato;
alla fine del periodo d’imposta in cui si sono verificate le nuove assunzioni/trasformazioni, risulti una
differenza positiva fra la consistenza della forza occupazionale a tempo indeterminato al termine del
periodo d’imposta e la media dei dipendenti con medesimo contratto occupati nel periodo d’imposta
precedente.
La deduzione può essere fruita in funzione del numero dei dipendenti a tempo indeterminato assunti
nell’anno, sempreché, al termine del periodo d’imposta, il numero di tali neoassunti risulti in eccedenza
rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato il cui rapporto sia cessato nel periodo stesso.
Esempio 1:
Periodo d’imposta 2014, coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12)
Consistenza dipendenti a tempo indet. al 31/12/13
Dip. a t.indet. assunti nel 2014
Consistenza dip. a tempo indet. al 31/12/14 (22+5)
Media dipendenti a tempo indet. 2013
Incremento occupazionale 2014 (27-26,3)
Deduzioni spettanti nel 2014
22
5
27
26,3
+ 0,7
5
Nell’esempio riportato, nel 2014 si è verificato un incremento occupazionale (+0,7) che da diritto ad usufruire
delle deduzioni IRAP con riferimento ai nuovi dipendenti a tempo indeterm. (5 neoassunti).
Le deduzioni maturate con riferimento ai nuovi assunti in un determinato anno possono essere fruite
anche nei successivi due periodi d’imposta, indipendentemente dal ripetersi o meno, in tali periodi
successivi, dell’incremento occupazionale determinato come sopra descritto; ai fini dell’applicazione
nei periodi d’imposta successivi a quello di assunzione è comunque necessario il mantenimento dei livelli
occupazionali complessivi (v. pag. 25).
La deduzione, inoltre, spetta a condizione che permanga il rapporto di lavoro in capo al dipendente
stesso; in caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro, la corrispondente deduzione non può più
essere fruita.
Esempio 2:
Proseguendo dall’esempio precedente, ipotizziamo la situazione relativa all’anno 2015 (considerando
realizzata la condizione di mantenimento dei livelli occupazionali complessivi)
Consistenza dipendenti a tempo indet. al 31/12/14
Deduzioni fruite nel 2014
Numero dip. a tempo indet. assunti nel 2015
Numero dip. a tempo indet. cessati nel 2015
Consistenza dip. a tempo indet. al 31/12/15 (27+3-5)
Media dipendenti a tempo indet. 2014
Incremento occupazionale 2015 (25-26,5)
Deduzioni spettanti nel 2015
di cui
- derivanti dal 2014
- relative al 2015
27
5
3
5
25
26,5
- 1,5
5
5
0
Nel periodo d’imposta 2015, nonostante si sia verificato un decremento della base occupazionale a tempo
indeterminato (-1,5), viene comunque mantenuto il diritto alle deduzioni maturate nel 2014 (per 5
dipendenti), posto che i dipendenti licenziati nel 2015 non siano fra i cinque dipendenti interessati dalle
deduzioni stesse.
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PAGHE 2015.0.5
22
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Determinazione delle medie
Per la determinazione dell’incremento occupazionale è necessario calcolare la media dei dipendenti a tempo
indeterminato occupati nel periodo d’imposta precedente a quello in cui si presentano nuove assunzioni per
le quali si intende fruire della deduzione IRAP.
Per la successiva verifica del mantenimento del livello occupazionale, è altresì necessario determinare il
numero dei dipendenti complessivi (a tempo determinato ed indeterminato) mediamente occupati nei periodi
d’imposta interessati.
A tal fine è necessario determinare una “media aritmetica” utilizzando i seguenti criteri:
i lavoratori a tempo parziale vanno considerati nella media in proporzione alla specifica percentuale
part-time, ovvero al rapporto fra le ore previste dal contratto part-time e quelle previste contrattualmente
per i dipendenti a tempo pieno;
i lavoratori assunti e/o licenziati in corso d’anno devono essere conteggiati in proporzione all’effettiva
durata del rapporto di lavoro rispetto all’intero periodo d’imposta.
Esempi 3:
Dipendente full time assunto il 15/10; tale dipendente verrà conteggiato nella media del periodo d’imposta
in questione per il valore di:
(17 + 30 + 31) / 365 = 0,21
Dipendente part-time al 60% in forza per tutto il periodo d’imposta e senza passaggi di qualifica:
365 / 365 x 60% = 0,6
Dipendente assunto in data 01/09; part-time al 50% fino al 10/11; passaggio a full-time dal 11/11:
((30 + 31 + 10)/365 x 50%) + (20 + 31) / 365
Determinazione della deduzione spettante
In presenza di incremento della forza occupazionale a tempo indeterminato, “è deducibile il costo del
predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425,
primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d’imposta in cui è avvenuta
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta”.
In funzione di quanto sopra, la deduzione compete in misura pari al minore tra:
1. il minore dei seguenti importi:
• costo effettivo del personale neoassunto (al netto delle ulteriori deduzioni IRAP spettanti);
• valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (tale importo deve essere
ragguagliato all’effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo d’imposta)
2. l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera
B), numeri 9) e 14), del Codice Civile.
Si precisa che, se l’ammontare della deduzione teorica complessiva risulta superiore all’incremento del costo
del personale, sarà necessario rideterminare le deduzioni per ogni dipendente, riproporzionando i
singoli importi al costo massimo deducibile.
Con il controllo del limite dell’incremento del costo globale del personale si arriva a determinare l’importo, per
singolo neoassunto, della deduzione effettiva per il periodo d’imposta di assunzione; tale importo
costituisce anche la deduzione che, rapportata al periodo intero, spetta anche per i due periodi
d’imposta successivi.
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23
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Esempio 4: Deduzione teorica periodo d’imposta di assunzione (controllo limite € 15.000)
Ipotizziamo che nel il periodo d’imposta 2014 si sia verificato un incremento della base occupazionale e che
siano state effettuate tre nuove assunzioni a tempo indeterminato e nessun licenziamento.
Costo sostenuto
2014
Limite max per
dipendente 2014
Deduz. teorica
2014
Dipendente 1
Data ass.: 01/01/14
€ 22.000
€ 15.000
€ 15.000
Dipendente 2
Data ass.: 01/01/14
€ 14.000
€ 15.000
€ 14.000
Dipendente 3
Data ass.: 01/07/14
€ 7.000
€ 7.562
(15.000 / 365 x 184)
€ 7.000
Deduzione
complessiva
€ 36.000
Esempio 5: Deduzione effettiva anno di assunzione (controllo limite increm. costi del pers.) e
deduzione periodi d’imposta successivi
Riprendendo l’esempio precedente, in base ai seguenti valori determiniamo la deduzione effettiva 2014:
- Costo globale del personale - bilancio 2013: € 80.000
- Costo globale del personale - bilancio 2014: € 110.000
- Incremento dei costi del pers. 2014:
€ 30.000
La deduzione complessiva teorica (€ 36.000) risulta superiore dell’incremento dei costi del personale
(€30.000). In questo caso, quindi, la deduzione massima spettante sarà di € 30.000.
E’ necessario, quindi, ricalcolare le deduzioni riferite al singolo dipendente con la seguente modalità:
La deduzione effettiva così determinata, rapportata all’anno intero, costituirà la deduzione spettante per i
periodi di imposta successivi
Per l’anno 2015, ipotizziamo che:
- non ci siano nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- uno dei tre dipendenti assunti nel 2014 interrompa il proprio rapporto di lavoro nel corso del 2015;
- si rispetti il vincolo del mantenimento del livello occupazionale
Dipendente 1
Data ass.: 01/01/14
Dipendente 2
Data ass.: 01/01/14
Data cess.: 15/06/15
Deduz. teorica
2014
Deduz. effettiva 2014
(con limite incremento
costo del lavoro)
Deduz. 2015
€ 15.000
€ 12.500
(15000 / 36000 x 30000)
€ 12.500
€ 14.000
€ 11.667
(14000 / 36000 x 30000)
€0
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Dipendente 3
Data ass.: 01/07/14
Deduzione
complessiva
€ 7.000
€ 5.833
(7000 / 36000 x 30000)
€ 11.571
(5833 / 184 x 365)
€ 36.000
€ 30.000
€ 24.071
Mantenimento del livello occupazionale
La deduzione spetta “per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato e per i due successivi”; l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro con un dipendente
interessato dall’agevolazione determina, per tale periodo d’imposta e per quelli successivi, la perdita del
diritto alla parte di deduzione riferibile al lavoratore stesso.
“La deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero
dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale
periodo d’imposta”.
Pertanto, condizione indispensabile per il mantenimento del diritto alle deduzioni IRAP nei due periodi
successivi a quello di assunzione è il mantenimento del livello occupazionale ossia che il numero
complessivo dei dipendenti (tempo determinato e indeterminato) al termine del periodo d’imposta sia
maggiore del numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di
assunzione.
Tale confronto andrà effettuato alla fine dei due periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta
l’assunzione oggetto di agevolazione: la mancanza della condizione descritta fa decadere la possibilità di
fruire delle deduzioni derivanti da assunzioni effettuate nei precedenti periodi ma non pregiudica la
possibilità, in presenza di tutte le condizioni richieste, di usufruire delle deduzioni per nuove assunzioni
effettuate nel periodo in questione ed in quelli successivi.
Per il calcolo e la gestione della deduzione in oggetto, sono state apportate le implementazioni di seguito
descritte.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
AZIE > Altri dati > Credito d’imposta Irap: Deduzione incremento occupazionale
Nella sezione “Altri dati > Credito d’imposta Irap” di AZIE è stata inserita, all’interno del pulsante “Funzioni”,
la sezione “Ded incr occ” nella quale vanno indicati, per ciascun anno di riferimento interessato, i dati
necessari per la verifica di spettanza e (dal 2015) di mantenimento della deduzione in oggetto
(i dati precedentemente memorizzati con riferimento all’analoga deduzione prevista fino all’anno 2008,
rimangono visualizzabili all’interno della sezione “Incr.occ.2008”).
Tali dati (ad esclusione del costo del personale da bilancio e dell’eventuale decremento occupazionale in
società controllate/collegate; vedi sotto) vengono calcolati e memorizzati automaticamente con l’esecuzione
della “Stampa deduzioni IRAP” (STIRAP, scelta 1), con possibilità di modifica manuale da parte dell’utente.
Con riferimento a ciascun periodo d’imposta interessato, in tale sede sono presenti le seguenti informazioni
(si precisa che, in caso di azienda con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’anno di
riferimento indicato nella sezione in oggetto corrisponde all’anno di inizio del periodo d’imposta):
Consistenza di tutti i dipendenti a
fine periodo d’imposta:
numero complessivo dei dipendenti (a tempo determinato ed
indeterminato) in forza al termine del periodo d’imposta.
Tale valore viene confrontato con il valore presente al campo “Media
di tutti i dipendenti occupati” nel periodo d’imposta in cui è avvenuta
l’assunzione “agevolata”: ai fini del mantenimento delle deduzioni
fruite nei periodi precedenti, infatti, è necessario che tale valore
risulti superiore alla suddetta media.
Consistenza dipe. a tempo
indeterminato a fine periodo
d’imposta:
numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al termine del
periodo d’imposta: viene confrontato con il valore del campo “Media
dei dipendenti a tempo indeterminato” del periodo d’imposta
precedente al fine di verificare l’eventuale incremento occupazionale
Media di tutti i dipendenti occupati:
media dei dipendenti (sia a tempo determinato che indeterminato)
occupati nel periodo d’imposta.
Tale valore viene utilizzato nel periodo d’imposta successivo a quello
di riferimento, ai fini della verifica di mantenimento delle deduzioni
fruite nei periodi precedenti.
Media dipe. a tempo indeterm.:
media dei dipendenti a tempo indeterminato occupati nel periodo
d’imposta.
Tale valore viene utilizzato nel periodo successivo a quello di
riferimento, per la verifica dell’incremento occupazionale.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Costo complessivo del lavoro a
bilancio:
campo a compilazione manuale; va indicato il costo del personale
classificabile nell’art. 2425, co. 1, lett. B), numeri 9 e 14 del Codice
Civile.
Tale valore non può essere automaticamente rilevato in quanto, il
rinvio alle disposizioni civilistiche, al fine della individuazione degli
elementi di costo da prendere in considerazione, comporta
l’inclusione del costo sostenuto per il lavoro interinale, nonché di
costi, afferenti alle voci B9 e B14 in base ai corretti principi contabili,
non rilevabili dall’applicativo PAGHE.
Tale valore, pertanto, deve obbligatoriamente essere inserito prima
di eseguire il comando STIRAP, scelta 1 (vedi sequenza operativa
pag. 35). Nel primo anno di applicazione della deduzione, il valore
deve essere inserito sia per l’anno di riferimento (2014) che per
l’anno precedente (2013).
In assenza di tali valori, il programma non procederà alla
determinazione della deduzione effettivamente spettante per i
neoassunti nel periodo d’imposta, non disponendo dell’incremento
complessivo del costo del personale, dato dalla differenza fra il costo
relativo all’anno di assunzione e quello relativo all’anno precedente.
Tale incremento, infatti, costituisce la soglia massima di deduzione
complessivamente fruibile per i dipendenti assunti nell’anno.
Nel caso in cui l’importo totale della deduzione teoricamente
spettante per tali dipendenti risulti superiore a tale soglia, l’importo
calcolato
per
ciascun
dipendente
interessato
verrà
proporzionalmente ridotto al fine di limitare la deduzione totale
all’importo dell’incremento del costo del personale.
Diminuz. occupaz. in società
controll./coll. Totale / T. indet.
in tali campi deve essere indicata l’eventuale diminuzione
occupazionale verificatasi in società controllate/collegate o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Tale informazione può essere indicata con riferimento alla generalità
dei dipendenti ed ai soli dipendenti a tempo indeterminato (per il
2014 è sufficiente il dato relativo ai dipendenti a tempo
indeterminato).
Tali valori verranno sottratti dai corrispondenti valori di consistenza a
fine periodo d’imposta, ai fini della verifica dell’incremento
occupazionale nel periodo di assunzione e del mantenimento dei
livelli occupazionali nei successivi due periodi d’imposta.
La sezione “Ded incr occ.” di AZIE è unica per l’intera azienda in quanto le informazioni in essa contenute
sono determinate complessivamente per tutte le filiali dell’azienda.
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27
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
STIRAP > Utility di controllo > Stampa medie incremento occupazionale
La scelta “Stampa medie incremento occupazionale” consente di generare una stampa di controllo dei livelli
occupazionali calcolati ai fini della verifica:
1. dell’incremento occupazione nell’anno di assunzione;
2. del mantenimento dei livelli occupazionali negli anni successivi a quello di assunzione.
Si precisa che tale stampa è una stampa di controllo opzionale, in quanto il calcolo e la memorizzazione dei
livelli occupazionali viene effettuato con l’esecuzione della “Stampa deduzione IRAP” (STIRAP, scelta 1).
Eseguendo il comando in oggetto, è necessario indicare il periodo d’imposta per il quale effettuare il calcolo.
Per le aziende che applicano un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, è indispensabile
specificare preventivamente le date di riferimento del periodo d’imposta negli appositi campi della sezione
“Altri dati > Credito d’imposta Irap” di AZIE; in questo caso al campo “Periodo d’imposta in corso al 31/12”
del presente comando andrà selezionato l’anno di inizio del periodo d’imposta interessato:
Sulla base delle informazioni presenti nell’archivio dipendenti dell’intera azienda, con riferimento al termine
del periodo d’imposta selezionato, il programma determina la media ed il numero (consistenza) dei
dipendenti totali e dei soli dipendenti a tempo indeterminato.
Confermando l’elaborazione, viene generata una stampa che evidenzia il dettaglio del calcolo delle medie
dei dipendenti a tempo indeterminato e dei dipendenti totali: tale stampa mostra per ogni dipendente la data
di assunzione e di cessazione ed i giorni, proporzionati alla percentuale part-time, che ogni mese sono stati
presi in considerazione nel calcolo delle medie.
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28
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Nella determinazione della media, ogni matricola viene considerata per intero (1 unità) nel caso in cui il
rapporto di lavoro sia full-time e risulti in essere per tutta la durata del periodo d’imposta.
Per quanto riguarda l’effettiva durata del rapporto di lavoro, il programma controlla la data di assunzione e
la data di cessazione indicate nell’anagrafica dipendente, calcolando, per singolo mese, i giorni di effettiva
presenza.
In caso di rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, i dipendenti
interessati verranno considerati complessivamente nel calcolo della media di tutti i dipendenti mentre, ai fini
della maturazione del diritto alle deduzioni e del calcolo della media dei dipendenti a tempo indeterminato,
verranno considerati come neoassunti a tempo indeterminato a partire dalla data di trasformazione indicata
al campo “Data trasformazione rapporto” della scheda “Dati generali” di DIPE.
I dipendenti apprendisti vengono considerati a tempo indeterminato (sia ai fini del calcolo delle medie che
dell’eventuale attribuzione della deduzione) a partire dalla data di trasformazione da apprendista a
dipendente qualificato; tale data viene rilevata dai cedolini elaborati (verifica del relativo passaggio di
qualifica in corso di mese o verifica del primo cedolino senza qualifica di apprendista).
Si precisa che, dopo l’esecuzione della “Stampa deduzioni IRAP” (STIRAP, scelta 1), per i dipendenti
interessati dall’agevolazione, la rispettiva data di decorrenza della deduzione (data di assunzione o data di
trasformazione a tempo indeterminato) risulterà memorizzata nell’apposito campo della sezione “Dettaglio
deduzioni IRAP” di DIPE (vedi pag. 33).
La percentuale part-time viene verificata dai cedolini elaborati, rilevando la specifica percentuale applicata
nel singolo mese.
In assenza di cedolini elaborati, il programma ricaverà tale percentuale verificando, nell’ordine indicato, i
seguenti campi dell’anagrafica del dipendente:
1. campo “% part-time”, sezione “pass. Qualif.” della sezione “Altri dati > Modello O1M” di DIPE;
2. campo “Ore”, sezione “pass. Qualif.” della suddetta sezione (rapportato alle ore contrattuali mensili);
3. campo “Percentuale part-time” della scheda “Dati generali” di DIPE.
Nel calcolo delle medie i dipendenti intermittenti vengono computati in ciascun mese in funzione del
rapporto fra le ore retribuite del mese (rilevate dal totalizzatore 31 della sezione “Altri dati > Altri progressivi”
di DIPE) e le ore contrattuali mensili (scheda “Dati generali” di DIPE).
Nella determinazione delle consistenze, verranno conteggiati tutti i dipendenti in forza al termine del periodo
d’imposta; ciascuna matricola viene considerata come 1 unità anche in caso di rapporto part-time.
Nel calcolo della base occupazionale non vengono considerati i dipendenti non impiegati nell’attività
commerciale (valore zero al campo “Percentuale impiego in attività commerciale” della sezione “Dettaglio
deduzioni IRAP” di DIPE).
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PAGHE 2015.0.5
29
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
In funzione dei valori evidenziati in tale stampa:
si avrà incremento occupazionale se il valore indicato come “Totale consistenza – T. indeterminato”
risulti superiore al valore evidenziato come “Totale media – T. indeterminato” nella stampa relativa
all’anno precedente;
(a partire dal 2015) si avrà diritto al mantenimento delle deduzioni attribuite nell’anno di assunzione se il
valore indicato come “Totale consistenza – Totale” risulti superiore al valore evidenziato come “Totale
media – Totale” nella stampa relativa all’anno in cui è avvenuta l’assunzione agevolata.
STIRAP > Utility di controllo > Stampa deduzione per incr. occupazionale
La scelta “Stampa deduzione per incr. occupazionale” consente di generare una stampa di dettaglio dei
dipendenti per i quali risulta possibile fruire delle deduzioni in oggetto, evidenziando per ognuno l’importo
effettivamente spettante.
Si precisa che tale stampa è una stampa di controllo opzionale, in quanto il calcolo e la memorizzazione
degli importi di deduzione spettante viene effettuato con l’esecuzione della “Stampa deduzione IRAP”
(STIRAP, scelta 1).
Nella stampa vengono riportati tutti i dipendenti assunti/trasformati a tempo indeterminato nel corso del
periodo d’imposta selezionato ed ancora in forza al termine del periodo stesso (i dipendenti apprendisti
vengono considerati agevolabili dal momento della trasformazione in dipendente qualificato, al termine del
periodo di apprendistato).
La stampa non viene generata nel caso in cui:
non si siano verificate nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo d’imposta
oppure, il numero di tali assunzioni/trasformazioni risulti inferiore la numero di dipendenti a tempo
indeterminato licenziati;
non si sia determinato un incremento occupazionale (consistenza dei dipendenti a tempo indeterminato al
termine del periodo d’imposta pari o inferiore alla media dei dipendenti a tempo indeterminato occupati
nel periodo d’imposta precedente).
Per ciascun dipendente interessato vengono evidenziate le informazioni di seguito descritte:
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PAGHE 2015.0.5
30
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Costo effetivo P.i
assunz.:
costo effettivamente sostenuto per il dipendente nel periodo d’imposta di
assunzione, al netto degli importi delle altre deduzioni spettanti ai fini IRAP per il
dipendenti stesso.
Tale importo viene determinato mediante il programma RATEIM > “Costo
consuntivo del periodo” (colonna “Totale”), stornando gli importi delle ulteriori
deduzioni IRAP nazionali relative al dipendente (“deduzioni ante 2007” o “deduzioni
2007” e premi INAIL).
Si precisa che:
in caso di dipendente trasformato a t. indeterminato, viene rilevato solo il costo
relativo al periodo successivo alla trasformazione, diminuito delle ulteriori
deduzioni IRAP riferibili al medesimo periodo;
in caso di azienda rientrante fra i soggetti di cui all’articolo 3, c. 1, lett. e), D.Lgs.
n. 446/97 (enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale), il
suddetto valore viene proporzionato alla percentuale indicata al campo
“Percentuale impiego in attività commerciale” della sezione “Dettaglio deduzioni
IRAP” di DIPE (F6 in corrispondenza del campo “Deduzioni IRAP” della scheda
“Altro” di DIPE). (vedi pag. 33)
Ded. teorica P.i.
assunz.:
importo della deduzione teoricamente spettante per il dipendente nell’anno di
assunzione, dato dal minore fra:
costo effettivo del dipendente (campo precedente)
limite massimo deducibile per ciascun dipendente (15.000 euro annui).
Ded. teorica annua:
importo della “Deduzione teorica p.i. assunzione” (campo precedente) ragguagliato
all’intero periodo d’imposta (Ded. teorica / giorni in forza a t.indet. x 365).
Sulla base di tale valore il programma effettua la scelta dei dipendenti per i quali
fruire della deduzione (dipendenti con importo maggiore nel presente campo),
qualora la deduzione non possa essere fruita per tutti i dipendenti
assunti/trasformati a tempo indeterminato nell’anno (vedi sotto).
Deduzione effettiva:
importo effettivamente deducibile nell’anno, determinato in funzione dell’incremento
del costo complessivo del personale risultante da bilancio: nel caso in cui la
deduzione teorica complessiva (totale della colonna “Ded. teorica P.i. assunz.”) sia
maggiore di tale incremento, il programma ridurrà proporzionalmente la deduzione
teorica calcolata per i singoli dipendenti interessati, in modo tale che l’importo
complessivo non superi il suddetto limite (vedi esempio 5, pag. 24).
Nel caso in cui la deduzione non possa essere fruita per tutti i dipendenti neoassunti
(presenza di dipendenti a tempo indeterminato licenziati) la “Deduzione effettiva”
risulterà valorizzata solo per i dipendenti selezionati dal programma ai fini
dell’attribuzione della deduzione (vedi sotto).
La deduzione effettiva non viene determinata se relativamente ai periodi d’imposta
da considerare (2013 e 2014), non risultano valorizzati i campi “Costo complessivo
del lavoro a bilancio” della sezione “Ded incr occ” di “Altri dati > Credito d’imposta
IRAP” di AZIE.
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PAGHE 2015.0.5
31
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Scelta dipendenti per attribuzione deduzione
La deduzione in oggetto può essere fruita per un numero di dipendenti pari alla differenza fra i dipendenti a
tempo indeterminato assunti/trasformati e licenziati nel periodo d’imposta.
Il numero di tali dipendenti viene evidenziato nella parte superiore della stampa:
In funzione di quanto sopra, il programma attribuisce la deduzione per un numero di dipendenti pari alla
suddetta differenza, selezionando quelli che danno diritto ad un importo maggiore di deduzione teorica
rapportata all’intero anno (colonna “Ded. teorica annua”).
Nel caso in cui si intenda modificare la selezione effettuata dal programma ai fini dell’attribuzione della
deduzione effettiva, l’utente può intervenire nel campo “Deduzione IRAP” della scheda “Altro” di DIPE (vedi
pag. 33).
STIRAP > Stampa deduzioni IRAP
Con l’esecuzione della stampa in oggetto (STIRAP, scelta 1) il programma procede al calcolo
dell’incremento occupazionale e all’eventuale attribuzione delle corrispondenti deduzioni, con le modalità
rispettivamente dettagliate con riferimento alla “Stampa medie incremento occupazionale” ed alla “Stampa
deduzione per incr. occupazionale” (vedi paragrafi precedenti).
L’importo di deduzione spettante viene evidenziato nella colonna “Incr.Occupaz.” della stampa in oggetto:
Si sottolinea che la deduzione per incremento occupazionale, analogamente a quella relativa ai premi Inail,
non viene considerata nella verifica di convenienza fra “deduzioni ante 2007” (“Ded. art. 11, co. 1, lett. a), n.
5 e co. 4-bis.1”), e “deduzioni 2007” (“Ded. art. 11, co. 1, lett. a), nn. 2-3-4”).
Nel sottostante riquadro “Incremento occupazionale” viene evidenziato il numero di dipendenti per i quali
risulta attribuita la deduzione in esame.
Le stesse informazioni verranno riportate nel prospetto relativo ai dati del quadro IS (rigo IS6) eventualmente
inserito in stampa (apposita opzione in “Tabella personalizzazioni” di STIRAP):
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PAGHE 2015.0.5
32
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Contestualmente alla generazione della stampa in oggetto il programma provvede a:
memorizzare i valori di media e consistenza occupazionale nei rispettivi campi della sezione “Ded incr
occ” di AZIE (vedi pag. 26); con riferimento al periodo d’imposta 2014, il comando in oggetto provvede al
calcolo ed alla memorizzazione dei valori sia per il 2014 che per il 2013.
Vengono comunque mantenuti (ed utilizzati) gli eventuali valori inseriti/modificati dall’utente.
memorizzare, con riferimento ai dipendenti interessati, la data di decorrenza della deduzione e gli importi
di deduzione teorica ed effettiva calcolati per il periodo di assunzione/trasformazione, nei rispettivi campi
della sezione “Dettaglio deduzioni IRAP” di DIPE (vedi pag. 33).
Vengono comunque mantenuti (ed utilizzati) gli eventuali importi inseriti/modificati dall’utente.
generare negli archivi della procedura PAGHE (\CED), unitamente ai consueti file PSIRAP e PSIRAP2, il
file DEDIRAP contenente gli importi relativi alle deduzioni per incremento occupazionale (dati contenuti
nella “Stampa deduzioni per incr. occupazionale”; tali file potranno essere importati nell’applicativo
DIRED al fine di gestire le informazioni elaborate.
DIPE > scheda “Altro” > “Deduzione IRAP”
Nel campo “Deduzione IRAP” della scheda “Altro” di DIPE va specificato il trattamento da applicare al
singolo dipendente ai fini della determinazione della relativa deduzione.
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PAGHE 2015.0.5
33
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
1. Il campo “Deduzione IRAP” consente di selezionare una delle seguenti opzioni:
Si
(impostazione di default) il dipendente viene considerato a tutti gli effetti nel calcolo della base
occupazionale (consistenza e media dipendenti) e dell’importo di deduzione per incremento
occupazionale;
No, incremento occupazionale
il dipendente deve essere escluso dai conteggi relativi alla base occupazionale e dalla attribuzione
delle deduzioni per incremento occupazionale.
Si, ma escluso deduzione
il dipendente deve essere compreso nel calcolo della base occupazionale ma non deve essere
considerato come neoassunto per il calcolo della deduzione per incremento occupazionale.
Tale opzione è utile nel caso in cui, in presenza sia di assunzioni che di licenziamenti di dipendenti a
tempo indeterminato nel periodo d’imposta, l’utente desideri modificare la scelta, operata
automaticamente dal programma, dei dipendenti con riferimento ai quali applicare la deduzione (vedi
pag. 32).
Selezionando tale opzione, infatti, il dipendente verrà escluso dall’applicazione della deduzione,
indirizzando la scelta su altri dipendenti assunti/trasformati a tempo indeterminato.
Escluso da tutte le deduzioni
Il dipendente non viene considerato nelle verifiche e nella determinazione di tutte le deduzioni IRAP.
2. Nella sezione “Dettaglio deduzioni IRAP” (F6 al campo “Deduzione IRAP”), con riferimento alla
deduzione per incremento occupazionale sono state inseriti i seguenti campi, automaticamente
valorizzati con l’esecuzione della “Stampa deduzioni IRAP” (STIRAP, scelta 1):
Data decorrenza deduzione
Per i dipendenti oggetto della deduzione per incremento occupazionale, in tale campo viene
memorizzata la rispettiva data di inizio di spettanza della deduzione, ossia la data di
assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ovvero la data di trasformazione da apprendista a
dipendente qualificato.
Tale data verrà utilizzata al fine di rapportare all’anno intero l’importo di deduzione effettiva fruita nel
periodo di assunzione, per determinare, in caso di mantenimento dei livelli occupazionali, la
deduzione spettante nei due periodi d’imposta successivi.
Deduzione teorica periodo d’imposta assunzione
Dopo l’esecuzione della “Stampa deduzioni IRAP”, in tale campo viene automaticamente inserito
l’importo della deduzione teorica relativa all’anno di assunzione (valore evidenziato nella rispettiva
colonna “Ded. teorica P.i. assunzione” della “Stampa deduzione per incr. occupazionale”).
Tale valore può essere anche inserito/modificato manualmente dall’utente: in questo caso l’importo
non verrà più calcolato dal programma ma sarà utilizzato come base per la determinazione della
deduzione effettiva; una volta modificata, la deduzione teorica precedentemente calcolata dalla
procedura può essere ripristinata mediante il tasto funzione F7 attivo all’interno del campo stesso.
Deduzione effettiva periodo d’imposta assunzione
Dopo l’esecuzione della “Stampa deduzioni IRAP”, in tale campo viene automaticamente inserito
l’importo della deduzione effettiva relativa all’anno di assunzione (valore evidenziato nella rispettiva
colonna “Ded. effettiva” della “Stampa deduzione per incr. occupazionale”). L’importo evidenziato in
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.0.5
34
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
tale campo, rapportato all’intero anno, rappresenta anche l’importo di deduzione che, in presenza
delle condizioni richieste, potrà essere fruito dei due periodi d’imposta successivi a quello di
assunzione/trasformazione.
Tale valore può essere inserito/modificato dall’utente; i valori precedentemente calcolati dal
programma possono essere ripristinati mediante il tasto funzione F7.
In tale sezione, inoltre, viene verificata la compilazione del campo “Percentuale impiego in attività
commerciale” (si ricorda che, per default, in tale campo viene indicato il valore 100):
in caso di dipendente non impiegato nell’attività commerciale (valore zero nel presente campo), il
dipendente viene escluso dalla verifica delle basi occupazionali e dall’attribuzione della deduzione;
in caso di dipendente parzialmente o totalmente impiegato nell’attività commerciale, il dipendente viene
interamente considerato nel calcolo delle basi occupazionali (media e consistenza); ai fini della
determinazione della deduzione spettante, il costo del dipendente viene considerato in proporzione
della percentuale indicata nel presente campo.
Riepilogo sequenza operativa
In funzione delle implementazioni sopra descritte, ai fini del calcolo della deduzione in oggetto per l’anno
2014, è necessario procedere seguendo la sequenza operativa di seguito descritta:
1. accedere alla sezione “Ded incr occ” di AZIE (vedi pag. 26) al fine di inserire le informazioni relative al
costo del personale da bilancio, con riferimento sia all’anno 2013 che all’anno 2014 (a tal fine è
necessario creare la tabella per l’anno 2013 e 2014 mediante l’apposito pulsante “Inserisci nuovo record
(ctrl+n)” presente a lato della tabella). Si ribadisce che tale informazione, non rilevabile dalla procedura
PAGHE, deve essere obbligatoriamente inserita dall’utente per procedere al calcolo dell’importo di
deduzione spettante.
In tale fase, inoltre, è necessario inserire l’eventuale numero di dipendenti licenziati nel 2014 in società
controllate/collegate (con riferimento alla totalità dei dipendenti ed ai soli dipendenti a tempo
indeterminato), che verrà decurtato dal corrispondente numero di dipendenti in forza (consistenza).
2. eseguire la “Stampa deduzioni IRAP” (STIRAP, scelta 1) al fine di calcolare e memorizzare nell’apposita
sezione “Ded incr occ” di AZIE, i livelli occupazionali richiesti per la verifica dell’incremento
occupazionale. Eseguendo il comando per l’anno 2014, il programma provvede automaticamente anche
al calcolo dei valori relativi all’anno 2013.
Contestualmente, il programma provvede alla determinazione dell’importo di deduzione spettante.
Al fine di verificare il dettaglio dei calcoli operati dal programma, sono disponibili le seguenti stampe di utilità:
“Stampa medie incremento occupazionale” (STIRAP > Utility di controllo) che consente di verificare
il dettaglio del calcolo dei livelli occupazionali (media e consistenza) del periodo d’imposta
interessato (vedi pag. 28);
“Stampa deduzione per incr. occupazionale” (STIRAP > Utility di controllo) che consente di verificare
il dettaglio del calcolo dell’importo di deduzione spettante (vedi pag. 30).
Nel caso in cui intenda modificare manualmente i valori determinati dal programma, è possibile:
inserire/variare i valori di media e consistenza all’interno della sezione “Ded incr occ” di AZIE;
intervenire nel campo “Deduzione IRAP” (scheda “Altro” di DIPE) se si desidera modificare la
selezione dei neoassunti per i quali fruire delle deduzioni oppure nella sezione “Dettaglio deduzioni
IRAP” (F6 in corrispondenza del suddetto campo “Deduzione IRAP”) se si desidera modificare
l’importo della deduzione teorica e/o effettiva calcolata per lo specifico dipendente (vedi pag. 33).
In tal caso, dopo i suddetti interventi manuali, sarà necessario rieseguire la “Stampa deduzioni IRAP”
(STIRAP, scelta 1).
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PAGHE 2015.0.5
35
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Deduzioni forfetarie
L’articolo 1, comma 484, lettera a) della legge n. 228/2012 ha previsto l’innalzamento dell’importo delle
deduzioni forfetarie previste dall’art. 11, comma 1, lettera a), n. 2 da 4.600 a 7.500 euro, e da 10.600 a
13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
La stessa norma ha innalzato altresì l’importo delle deduzioni previste dall’art. 11, comma 1, lettera a), n.3
da 9.200 a 15.000 euro, e da 15.200 a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di
età inferiore ai 35 anni.
Ai sensi del comma 485 della stessa legge di stabilità per l’anno 2013, tale aumento decorre dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013
Il programma STIRAP era già allineato al fine di considerare i suddetti importi per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2014.
Calcolo deduzioni contributive
Nella “Tabella personalizzazioni” del comando STIRAP (scelta 3) è stata inserita la nuova sezione “enti no
Prev/ass.” utile al fine di indicare i codici degli altri enti (TB0305) la cui contribuzione, non avendo natura
previdenziale o assistenziale, non è deducibile ai fini IRAP.
Mediante il comando di conversione (CONVERS) relativo alla versione PAGHE 2015.0.5, il programma
provvede automaticamente a compilare la suddetta tabella inserendo tutti i codici ente di TB0305
caratterizzati dal valore “No” al campo “Calcolo solidarietà” (caratteristica identificativa dei contributi non
aventi natura previdenziale o assistenziale).
Vengono comunque esclusi dall’inserimento nella tabella in oggetto, i codici relativi agli eventuali enti
previdenziali gestiti nella tabella TB0305, ossia gli enti identificati dai seguenti codici ente interno:
1 – INPDAI
10 – ENPALS
15 – EX SCAU
20 – ENPAIA
25 – INPGI
37 – IPOST
40 – INPDAP
41 – ENPAS
42 – ENPAS
43 – INADEL
44 – CASSA CREDITO
45 – ENAM
50 – IPSEMA
Analogamente sono esclusi i codici 9991 e 9992 di tabella TB0305 relativi rispettivamente a “INPS
SPETTACOLO” e “INPS SPORT”.
Non vengono considerati, inoltre, i codici ente interno utili all’adesione/revoca ai fondi interprofessionali per
la formazione continua.
Soltanto qualora l’utente desideri variare la compilazione automatica sopra descritta, è possibile:
a) inserire ulteriori codice di tabella TB0305 o eliminare codici automaticamente inseriti;
b) indicare nel campo “% deduc.” l’eventuale percentuale di contribuzione avente natura previdenziale o
assistenziale: non indicando nessuna percentuale la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà
totalmente non deducibile; indicando una specifica percentuale la contribuzione sarà deducibile per tale
percentuale.
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PAGHE 2015.0.5
36
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Precisazione deduzioni Inail
Con riferimento alla determinazione della deduzione Inail sulla base dei relativi costi memorizzati nei
“Progressivi > Ratei” di DIPE (aziende con periodo d’imposta infrannuale o valore “Si” al campo “Deduzioni
INAIL da progressivi dipendente” di STIRAP, scelta 3), si precisa che, con la presente versione PAGHE
2015.0.5, il programma RICRTM è stato implementato al fine di consentire il ricalcolo dei suddetti costi Inail
considerando l’eventuale riduzione L. 147/13 spettante (v. pag. 18).
Pertanto, al fine di determinare la corrispondente deduzione ai fini IRAP tenendo conto di tale riduzione, la
stampa delle deduzioni IRAP (STIRAP, scelta 1) dovrà essere eseguito dopo il suddetto ricalcolo.
Precisazione lavoratori agricoli a tempo determinato
L’articolo 5, comma 13 del decreto legge n. 91/2014 aveva inserito nell’articolo 11 del decreto Irap il comma
1.1; con questa disposizione le deduzioni forfetaria e contributiva venivano estese, in presenza di
determinate condizioni, ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD).
Questa disposizione agevolativa è stata, inoltre, abrogata dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto
legge n° 4/2015, a decorrere dall’entrata in vigore di tale decreto (24.01.2015).
La fruibilità della misura agevolativa era subordinata alla preventiva autorizzazione della competente
Commissione UE, mai pervenuta.
In funzione di quanto sopra, la deduzione in oggetto non è fruibile.
Deduzioni regionali
In merito alle agevolazioni previste a livello regionale/provinciale si precisa quanto segue:
con riferimento alle agevolazioni previste dalle regioni Marche, Valle d’Aosta e Campania e dalle
province autonome di Trento e Bolzano, verrà rilasciato un successivo aggiornamento della procedura;
con riferimento alla regione Umbria, il programma risulta già aggiornato ai fini della determinazione
dell’importo di deduzione spettante (vedi note PAGHE 2014.0.5); con un successivo aggiornamento il
programma verrà implementato al fine evidenziare le informazioni richieste nel modello di segnalazione
degli incrementi occupazionali da inviare al competente ufficio regionale.
con riferimento alla regione Toscana il programma risulta già aggiornato ai fini della gestione delle
deduzioni previste (vedi parag. successivo);
con riferimento alla deduzione prevista dalla regione Piemonte (vedi note PAGHE vers. 2012.0.3), si
ricorda che a decorrere dal periodo d’imposta 2014 non è possibile godere dell’agevolazione per
eventuali incrementi occupazionali realizzati in tale periodo ma è possibile esclusivamente continuare a
fruire delle deduzioni riferite ad incrementi occupazionali realizzati nei periodi d’imposta precedenti.
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PAGHE 2015.0.5
37
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Regione Toscana
Deduzioni IRAP dei costi per nuovi dipendenti assunti
L’art. 9 della legge regionale n. 59/2013 ha previsto, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2013, la deduzione dalla base imponibile IRAP delle spese sostenute per il personale
dipendente assunto/trasformato nel 2014 a tempo indeterminato o assunto a tempo determinato
limitatamente agli assunti di età pari o superiore a cinquantacinque anni.
Sono considerate nuove assunzioni agevolabili le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti
rapporti a tempo determinato.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (d.p.g.r. n. 48/R/2013) sono state disciplinate le modalità
applicative dell’agevolazione.
Soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’Allegato I
del Regolamento CEE n. 800/2008, aventi i seguenti requisiti:
avere la sede o l’unità operativa che ha effettuato l’assunzione nel territorio della regione Toscana;
non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti all’assunzione.
Si segnala che la definizione di micro, piccola e media impresa rinvia a parametri quantitativi non controllabili
dall’applicativo (n° occupati < 250; fatturato annuo <= 50 milioni; totale bilancio annuo <= 43 milioni): la
verifica della loro osservanza, pertanto è a carico dell’utente.
I lavoratori oggetto dell’agevolazione, al momento d’instaurazione del rapporto devono risultare:
iscritti ad un servizio per l’impiego della Toscana;
appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 5 quindecies, co. 1, lett. d-bis) della legge regionale n.
35/2000 (inseriti nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991 o 236/1993 o essere stati licenziati per
giustificato motivo oggettivo);
impiegati nelle sedi o unità operative localizzate in Toscana.
Le imprese costituite nel 2014 possono usufruire delle deduzioni in riferimento ai lavoratori assunti nel
medesimo anno purché l’assunzione non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in
parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti.
La deduzione, pari al costo sostenuto dall’impresa per ciascun lavoratore, spetta per il periodo d’imposta
2014 (anno di assunzione/trasformazione) e per i due esercizi successivi.
L’agevolazione rientra nella disciplina del regime “de minimis”.
Si precisa che la perdita del requisito dell’impiego nel territorio regionale comporta la perdita del diritto alla
fruizione della deduzione.
Come indicato nelle istruzioni di compilazione del modello IRAP, tale deduzione è identificata dal codice 2
all’interno della sezione XI del quadro IS.
Gestione software
La deduzione in oggetto si aggiunge all’analoga agevolazione prevista dall’art. 2, L.R. 77/2012 per le nuove
assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari o superiore a due anni) effettuate
nel p.i. 2013, la quale può essere riconosciuta anche nel p.i. 2014 e 2015.
Per la gestione di tali deduzioni, si rinvia alle modalità operative descritte nelle note PAGHE 2014.0.5.
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PAGHE 2015.0.5
38
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
CCNL Edilizia
Contributo contrattuale Fondi di categoria
Implementato il programma al fine di memorizzare nella sezione “Fondo previdenza” dei progressivi
dell’anagrafica del dipendente, l’importo del contributo contrattuale arretrato del mese di gennaio.
A tal fine il comando AGGI provvede alla compilazione dei campi “Arretrati quota c/azie aggiuntiva” e
“Arretrati c/azie agg.ass./Edilizia ass.” (fino alla precedente versione quest’ultimo campo era denominato
“Arretrati c/azie agg.assicurativo”).
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PAGHE 2015.0.5
39
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0305
Creazione nuovi codici enti
Inseriti i seguenti codici ente interno, da collegare al campo “Codice ente” di tabella “Descrizione altri enti”
(TB0305).
Con riferimento ai codice 348 e 349 è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del
versamento della relativa contribuzione mediante delega F24.
COD. ENTE
DESCRIZIONE
COD.F24
Ris. Ag. delle Entrate
348
EN.BIL.GEN – Ente Bilaterale Generale
EBG9
Ris. 113/E del 16.12.2014
349
EBICC MULTISERVIZI – Ente Bil Confimprese
Italia – CSE
EBIM
Ris.114/E del 16.12.2014
350
EBAN – Agricolo nazionale
Per i seguenti codici ente interno (già presenti) è stata attivata la compilazione dell’elemento <CodConv> di
<ConvBilat> della denuncia UNIEMENS.
Il trasferimento avviene a partire denunce di competenza del mese di marzo 2015 e nella stessa denuncia
verranno automaticamente riportati gli importi arretrati con decorrenza gennaio 2015.
COD. ENTE
DESCRIZIONE
COD.F24
CodConv
345
EBAIS – Ente Bil.Artigianato Industria e Servizi
EBAI
EBAI
57
ASTER
1AST
1AST
344
EBISEP – Ente bilaterale SNA Agenzie di
Assicurazione in gestione libera
EB04
EB04
347
EBTI – Ente Bilaterale Terziario Italiano
EBTI
EBTI
L’istituzione dei nuovi codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito
automaticamente dal programma di conversione (CONVERS).
Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei
nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il
comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base >
Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).
Anagrafiche e gestioni
VOCI
Gestione voci di calcolo
Inserita la possibilità di personalizzare, mediante il pulsante “peRsonal.ne”, il secondo campo di “Voce”,
“Contributi”, “INAIL” e “TFR” all’interno della scheda “Altri dati” > sezione “Codici ripartizione quadrature”.
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PAGHE 2015.0.5
40
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
Gestione eventi tutelati
GEMA01 /
TLMA01
Denuncia / comunicazione infortunio
Il programma di generazione del file telematico della denuncia/comunicazione di infortunio e la relativa
stampa sono stati allineati alla versione 1.6 delle specifiche tecniche INAIL.
L’Istituto ha introdotto nuovi elementi inerenti i lavoratori part-time, in particolare con riferimento ai dati
retributivi vengono richieste le informazioni necessarie per il calcolo della retribuzione media giornaliera
(RMG).
A tal proposito con la presente versione il calcolo della RMG per i dipendenti part-time è stato adeguato al
criterio della retribuzione convenzionale oraria, come previsto dall’INAIL.
La retribuzione convenzionale oraria è la maggiore tra retribuzione tabellare oraria e retribuzione minimale
oraria, ed è la stessa sia nel caso di dipendente part-time orario che mensilizzato.
Viene calcolata dal programma con la seguente modalità.
Retribuzione convenzionale oraria:
Retribuzione tabellare oraria
=
Retribuzione minimale oraria
=
Retribuzione contrattuale annua full-time / 52
Ore contrattuali settimanali full-time
Minimale giornaliero INAIL (TB0303) x 6 (gg di lavoro settimanale)
Ore contrattuali settimanali full-time
La retribuzione contrattuale annua include la paga base ed il rateo di mensilità aggiuntive calcolate
considerando solo la paga base.
Dopo aver individuato la retribuzione convenzionale oraria, la RMG viene calcolata come somma delle
seguenti indennità, determinate come sotto esposto.
1. Indennità correlate alle ore da retribuire in forza di legge o di contratto (A).
Le ore da retribuire devono comprendere sia quelle di effettiva presenza, sia quelle di assenza retribuite
in forza di legge o di contratto (es. assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione
obbligatoria per maternità, ecc.), entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.
Devono essere inoltre considerate le ore di lavoro supplementare eventualmente previste dalla
contrattazione collettiva.
(Ore settimanali da retribuire + Ore supplementare contrattualizzate) x Retribuzione convenzionale oraria
6
2. Indennità correlate ad importi aggiuntivi eventualmente erogati negli ultimi 15 giorni.
Tali importi sono relativi al lavoro straordinario, applicabile solo nel caso di part-time verticale o misto (B),
ed al lavoro supplementare, quando non previsto dalla contrattazione collettiva (C).
Importo percepito per lavoro straordinario
12,5
Ore supplementare effettive non contrattualizzate x Retribuzione convenzionale oraria
12,5
RMG = A + B + C
Il criterio della retribuzione convenzionale oraria viene utilizzato dall’INAIL anche per il calcolo dell’imponibile
contributivo.
In funzione di quanto sopra con la presente versione viene adeguato alle modifiche evidenziate per la RMG
anche il calcolo dell’imponibile INAIL.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.0.5
41
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Pertanto, in presenza in tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203), scheda “CEDOL 1”, delle
impostazioni “X” al campo “Imponibile INAIL part-time: modalità di calcolo” e “N” al campo “Imponibile INAIL
part-time: imponibile Inps come ulteriore minimale”, l’elaborazione del cedolino provvederà ad individuare la
retribuzione convenzionale oraria, come sopra descritto e a calcolare l’imponibile INAIL con le modalità di cui
al punto A.
Nell’applicativo PAGHE la gestione della denuncia/comunicazione di infortunio è stata implementata come di
seguito descritto.
Lavoratore 2
Nella scheda “Lavoratore 2” sono stati inseriti i campi di seguito dettagliati.
Le nuove informazioni richieste devono essere obbligatoriamente indicate nel caso in cui il campo “Tipologia
contratto” sia pari a 3 o 4 (indeterminato a tempo parziale o determinato a tempo parziale).
Tipologia di part-time:
1
2
3
tipologia di part-time.
Può assumere i seguenti valori
Orizzontale
Verticale
Misto
Il programma compila in automatico il campo in base alla “Qualifica INPS - 2”
della scheda “Dati generali” di DIPE.
Percentuale part-time:
percentuale part-time prelevata in automatico dal corrispondente campo della
scheda “Dati generali” di DIPE.
Articolazione
orario
giorno evento (dalle ore
/ alle ore):
articolazione dell’orario di lavoro previsto per il giorno in cui si è verificato
l’evento.
Campo a gestione manuale.
Dati retributivi Ptime
È stata inserita la nuova scheda “Dati retributivi Ptime”, utile per la compilazione del corrispondente nuovo
elemento della denuncia.
In tale scheda sono stati inoltre previsti 3 campi di sola visualizzazione, “Retribuzione da 1° elemento paga”,
“Retribuzione da ratei” e “Retribuzione oraria”, non richiesti nella denuncia, ma nei quali vengono esposti i
corrispondenti valori utilizzati dal programma per il calcolo della retribuzione media giornaliera.
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PAGHE 2015.0.5
42
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Sezione Clausole del CCNL
Clausola per orario di
lavoro flessibile /
Clausola
elastico:
di
lavoro
informazioni non obbligatorie.
Clausole pattuite in forma scritta previste dal contratto collettivo nazionale.
Il campo “Clausola di lavoro elastico” è valorizzabile solo nel caso di “Tipologia di
part-time” pari a 2 o 3.
Campi a gestione manuale.
Se compilati il programma provvede a riportare il valore “S” nel corrispondente
campo della denuncia.
Condizioni pattuite:
informazione non obbligatoria.
Condizioni e modalità pattuite rilevanti ai fini dell’evento infortunistico (es.
variazioni orario lavoro nel giorno dell’evento, eventuali compensazioni
riconosciute, ecc.).
Campo descrittivo che accetta fino a 400 caratteri.
Orario settimanale fulltime:
informazione obbligatoria.
Ore di lavoro settimanali previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i
lavoratori a tempo pieno.
Il programma riporta in automatico l’orario contrattuale settimanale collegato al
dipendente non rapportato alla percentuale part-time.
Retribuzione
full-time:
informazione obbligatoria.
Retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare, comprensivi delle
mensilità aggiuntive e con l’esclusione di ogni altro istituto economico di natura
contrattuale, ad es. contingenza, scatti di anzianità, eventuali ulteriori
emolumenti stabiliti dalla contrattazione di qualsiasi livello, ecc.) prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale o, in assenza, da quella territoriale, aziendale
o individuale per un lavoratore a tempo pieno di pari livello/categoria.
Il programma riporta in tale campo la somma dei valori visualizzati nei successivi
2 campi “Retribuzione da 1° elemento paga” e “Retribuzione da ratei”.
Il valore calcolato in automatico dal programma, laddove necessario, può essere
modificato dall’utente.
Ciò può verificarsi, ad esempio, in presenza di ulteriori rapporti di lavoro a tempo
parziale, nel qual caso la retribuzione annuale full-time deve includere anche gli
importi relativi agli altri rapporti di lavoro.
Nel caso di impostazione manuale del valore in oggetto, quanto visualizzato nei
successivi 2 campi resterà invariato, ma il programma provvederà
automaticamente a ricalcolare l’importo della retribuzione convenzionale oraria,
visualizzata nel campo “Retribuzione oraria”.
annuale
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.0.5
43
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Retribuzione
da
elemento paga:
1°
campo di sola visualizzazione.
Retribuzione contrattuale annua derivante dalla sola paga base, prelevata dalla
tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104) collegata al campo “Livello”
della scheda “Retribuzione” di DIPE.
Nel caso di dipendenti per i quali non risulta compilato il campo “Livello” e di
apprendisti part-time, la retribuzione di riferimento verrà prelevata dal rigo
relativo alla paga base nella griglia degli elementi della retribuzione.
Tale campo non viene visualizzato per i lavoratori dell’area dirigenziale (vedi
pag. 47).
Retribuzione da ratei:
campo di sola visualizzazione.
Rateo di mensilità aggiuntive determinato sviluppando il calcolo impostato nelle
voci collegate in “Tabella malattia” (TB0901, campi “Voce sviluppo ratei 1/2”),
considerando solo la paga base.
Per gli operai edili tale valore viene calcolato con la percentuale fissa del 10%.
Tale campo non viene visualizzato per i lavoratori dell’area dirigenziale (vedi
pag. 47).
Retribuzione oraria:
campo di sola visualizzazione.
Retribuzione convenzionale oraria.
Importo maggiore tra retribuzione tabellare oraria e retribuzione minimale oraria
(vedi pag. 41).
Orario settimanale parttime:
informazione obbligatoria.
Ore di lavoro settimanali da retribuire al lavoratore in forza di legge o per
contratto.
Le ore da retribuire devono comprendere sia quelle di effettiva presenza, sia
quelle di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (es. assenze per ferie,
festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità,
ecc.), entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili, escludendo quelle di
lavoro supplementare e straordinario.
Il programma riporta in automatico l’orario contrattuale settimanale collegato al
dipendente.
Sezione Ore lavoro supplementare
Ore di lavoro settimanali supplementari.
La compilazione non è obbligatoria.
ore di lavoro settimanali supplementari da retribuire al lavoratore per contratto.
Nel caso di “Tipologia di part-time” pari a 2 o 3 è applicabile esclusivamente
quando il limite del tempo pieno non sia stato raggiunto.
Campo a gestione manuale.
ore di lavoro settimanali supplementari effettivamente prestate dal lavoratore nei
15 giorni precedenti la data dell’evento, se non previste da contratto.
Campo a gestione manuale.
Da contratto:
Effettive:
Importo
straordinario:
lavoro
informazione non obbligatoria.
Importo per lavoro straordinario riferito ai 15 giorni precedenti la data dell’evento.
È applicabile solo nel caso di “Tipologia di part-time” pari a 2 o 3, anche se a
tempo determinato, purché relativo alle stesse giornate lavorative concordate.
Campo a gestione manuale.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.0.5
44
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Altro datore di lavoro:
informazione non obbligatoria.
Ragione sociale e recapito dell’eventuale altro datore di lavoro con il quale il
lavoratore ha in corso un contratto a tempo parziale alla data dell’evento. È
possibile indicare al massimo 2 datori di lavoro.
Campi descrittivi che accettano fino a 200 caratteri.
“F6 = Gestione descrizione”, che consente
In corrispondenza dei campi descrittivi è presente il pulsante
di inserire le ragioni sociali ed i recapiti degli altri datori di lavoro.
Esempio
Negli esempi di seguito riportati si dettaglia il calcolo effettuato dal programma nella determinazione della
retribuzione media giornaliera.
Si sottolinea che tali esempi sono stati elaborati prendendo a riferimento l’importo di retribuzione giornaliera
valida per l’anno 2014.
1. Si consideri un dipendente part-time verticale al 50%, con supplementare contrattualizzato.
Retribuzione (convenzionale) oraria:
Retribuzione tabellare oraria
=
18.775,64 (17.331,36 + 1.444,28) / 52
40
Retribuzione minimale oraria
=
47,58 x 6
40
=
=
9,03
7,137
Retribuzione (convenzionale) oraria = 9,03
Indennità correlate alle ore da retribuire in forza di legge o di contratto (A)
=
Indennità correlate ad importi aggiuntivi erogati negli ultimi 15 giorni (B)
=
(20 + 2) x 9,03
6
80
12,5
=
=
33,11
6,40
RMG = A + B = 33,11 + 6,40 = 39,51
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.0.5
45
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
2. Si consideri un dipendente part-time verticale al 50%, con supplementare non contrattualizzato.
Retribuzione (convenzionale) oraria = 9,03
Indennità correlate alle ore da retribuire in forza di legge o di contratto (A)
=
20 x 9,03
6
Indennità correlate ad importi aggiuntivi erogati negli ultimi 15 giorni (B)
=
100
12,5
Indennità correlate ad importi aggiuntivi erogati negli ultimi 15 giorni (C)
=
5 x 9,03
12,5
=
=
30,10
8
=
3,61
RMG = A + B + C = 30,10 + 8 + 3,61 = 41,71
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2015.0.5
46
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Precisazioni
Le implementazioni introdotte vengono applicate a partire dagli infortuni che iniziano nel mese di marzo
2015.
Negli altri casi in presenza di un dipendente part-time il programma calcolerà la retribuzione media
giornaliera con la vecchia modalità e, in generale, proporrà la gestione della denuncia valida in
precedenza (non verranno visualizzati i nuovi campi della scheda “Lavoratore 2” né la scheda “Dati
retributivi Ptime”).
Per i lavoratori a tempo parziale dell’area dirigenziale non si applicano, al fine di determinare la
retribuzione convenzionale oraria, i criteri, già specificati, relativi alle altre categorie di lavoratori part –
time.
Per tali lavoratori – aventi la qualifica di dirigente, ovvero quella di quadro che rivesta funzioni direttive –,
fermo il principio secondo cui ai fini di determinare l’indennità d’inabilità temporanea assoluta è rilevante
la retribuzione convenzionale oraria come individuata per determinare la base imponibile per il calcolo
dei premi, si deve utilizzare l’importo orario del massimale di rendita
Nel caso di lavoratore part-time, nella gestione dell’infortunio il programma non espone il dettaglio degli
importi che concorrono alla determinazione della RMG, ma evidenzierà la RMG sia campo “Importo paga
giornaliera” che “Retribuzione media giornaliera”.
Con riferimento ai lavoratori domestici (sezione “Dati retributivi servizi domestici”, che si attiva nel caso di
denuncia da parte di datori di lavoro domestico - campo “Tipo” della sezione “Datore di lavoro” impostato
a “4” -), il calcolo della retribuzione media giornaliera non è stato modificato.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Altre gestioni
Gestione COLF
TB1502
Tabella contributi COLF
La tabella in oggetto è stata aggiornata con validità “Marzo 2015” in quanto, rispetto ai valori forniti a
febbraio, risulta modificato l’importo orario della fascia “Oltre euro 9,59” del campo “ASPI con CUAF” (da
0,13 a 0,14).
Mediante l’elaborazione del cedolino di Marzo 2015 il programma provvederà, se necessario, al ricalcolo
anche dei contributi dovuti per Gennaio e Febbraio 2015 con gli importi aggiornati di contribuzione oraria
(TB1502).
Gli importi ricalcolati verranno aggiornati nella sezione “Contributi COLF” di DIPE > “Altri dati” con riferimento
al mese di Gennaio e Febbraio.
Fondi previdenza
TELFONDI
Telematico fondo PREVIGEN GLOBAL
Il programma di generazione del file telematico per il fondo “PREVIGEN GLOBAL” (cod. interno 503) è stato
allineato in base alle nuove specifiche tecniche previste dal fondo.
Evolution
Funzione Export
Tutti gli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica dipendente (es: EXPDIP) sono stati implementati al
fine di poter estrarre il campo “Alias” dell’azienda (scheda “Dati statistici” di AZIE).
Inoltre, l’archivio EXPDIPSGRAV è stato aggiornato al fine di poter estrarre i nuovi campi riferiti all’esonero
contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato contenuti nella pagina “Contributi sociali” dei
progressivi del dipendente.
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PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
Anomalie corrette
STIRAP – Azienda edile
In caso di versamento del TFR alla cassa edile, il relativo importo veniva considerato come contributo e
quindi erroneamente computato fra le deduzioni contributive.
QUADR – Trasferimento dati F24
Dipendenti edili: versamento in F24 della contribuzione ai fondi pensione Trentino Alto Adige
(Laborfonds, Raiffeisen, Pensplan Profi, Pensplan Plurifonds).
In caso di dipendente edile iscritto ad uno dei fondi sopra indicati, il programma sommava alla
contribuzione da versare in F24 anche l’importo del contributo contrattuale c/azienda dovuto ai rispettivi
Fondi di previdenza complementare di categoria (PREVEDI, FONDAPI e COOPERLAVORO).
Posto che il versamento ai fondi in oggetto viene effettuato trimestralmente, si sottolinea che la situazione
sopra descritta si presentava solo se già effettuata la quadratura del mese di marzo.
Compensazione crediti in F24
In presenza di un credito in F24 (codice 6781 o ulteriori codici introdotti per la compensazione di crediti in
F24) parzialmente utilizzato in compensazione con la quadratura della mensilità di gennaio e
successivamente sospeso, in fase di quadratura della mensilità di febbraio il programma generava
erroneamente in F24 il codice di credito 1634 (relativo al credito della pesca) con importo pari al suddetto
credito utilizzato prima della sospensione.
UTYC100 – Stampa medie
Se al campo “Da periodo mese/anno” veniva indicata la mensilità di Gennaio 2015 il programma non
eseguiva nessuna stampa.
CEDOL – Settore edilizia
Contributo contrattuale impiegati
L’operatore @JEDA, che consente la verifica del periodo utile ai fini del calcolo del contributo contrattuale
per gli impiegati dell’edilizia, non escludeva i giorni di malattia, di CIG a zero ore e di aspettativa non
retribuita che interessa l’intero mese (codice 7 al campo “Trattamento IRPEF” di DIPE > “Dati generali”).
MUT - Impiegati
Modificato il programma di generazione del file telematico MUT per gli impiegati, al fine di azzerare il campo
<LV_SuperminimoOrario>, nel caso di dipendente per il quale non risulta valorizzato il campo “Edile” della
scheda “Trattenute” di DIPE o in presenza nel cedolino di una voce di calcolo descrittiva con “Codice cassa
edile” 94, che abbia come “Base” un valore diverso da zero.
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati
Aggiornata al 12/05/2014
Sistema Operativo
Release minime Software di base
richieste da linea Gecom e
Gamma Plus
Versione
Windows
8.1 Pro 64bit
2012 Server
XP Professional SP3 (3)
Windows 7 Professional
2003 Server SP2
SBS 2003 Server SP2
2008 Server SP2
2008 R2 SP1
SBS 2008 Server SP2
SBS 2011 Server
TeamLinux
2.xx, 3.xx, 4.xx
Suse Linux Enterprise
Server
11-SP1, 11-SP3
Ubuntu
11.04 (1), 11.10 (1), 12.4 (4),
14.4 64bit
Fedora
15 (4), 16 (4), 20 64bit
CentOS
5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5
Solaris Sparc
5.9 (7)
Linux PowerPC
OpenSuse 10.3
Release minime Software
di base richieste da linea
Lynfa Studio e Lynfa
Azienda
TeamPortal 20140000
Sysint/W 20140100 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2) e
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
TeamPortal 20140000
Sysint/U 4.4 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2)(6)
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014)
(2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali
(3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015).
ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft
(4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014)
(5) Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016)
ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003
(6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015)
(7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014).
ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro.
Note :
- Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2-20130300:
o
è inclusa a partire da TeamPortal 20130100
o
introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012
o
include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal
N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad
accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)
o
non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15
Novembre 2010)
o
non supporta l’ambiente a carattere
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF-20140100:
o
è inclusa a partire da Polyedro 20140100
o
introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa
o
supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit.
Richiede specifica licenza.
- L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo
caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.
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