REPUBBLICA ITALIANA IN NOME -DEL POPOLO

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME -DEL POPOLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME -DEL POPOLO ,ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
Composta dai seguenti Magistrati:
Presidente
Dott. Salvatore SFRECOLA
Dott. Tommaso PARISI
Consigliere relatore
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA
Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 18531 del Registro di
Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
1.MARABOTTO Giuseppe, nato a Cuneo 1'01.01.1947;
2.LANZA Antonino, nato a Patti (ME) il 15.01.1953;
3.FERRERO Alberto, nato a Torino il 22..02.1941;
4.ROTTA Martino, nato a Torino 1'11.03.1969;
5.MALDI Carla, nata a Rovigo il 18.02.1956;
6.SALICETI Riccardo, nato a Torino il 24.04.1956;
7.GIOVANNINI Donatella, nata a Papozze (RO) il 31.05.1952;
8.GIOVANNINI Anna Rita, nata ad Adria (RO) il 13.09.1955;
9.MANZETTI Nicoletta, nata a Torino il 19.08.1959;
10.MOSCATO Anna, nata a Jundiai (Brasile) il 03.03.1960;
l1.FARINA Raffaela, nata a Catania il 22.03.1976;
l
12.FLORIO
Mario
Emanuele,
nato
a
San. Severo
(FG)
il
15.05.1941;
13.FLORIO Monica, nata a Torino il 10.05.1971;
14.FLORIO Salvatore, nato a Torino il 21.12.1973;
15.ATTIANESE Maria, nata a Casteilammare di Stabia (NA) il
24.08.1963;
16.SALA Giorgia, nata a Torino il 16.06.1971;
17.RAGAZZONI Ruggero, nato a Torino il 27.03.1940;
18.RAGAZZONI Davide, nato a Torino il 23.12.1969;
19.TINGHI Laura, nata a Torino il 29.11.1941;
20.ZAMPINI Manuela, nata a Varese il 27.09.1969;
21.DE FRANCESCO Antonella, nata a Crotone il 16.05.1961;
22.CONSENTINO
Annamaria,
nata
a
Moncalieri
(TO)
il
(BA)
il
30.05.1970;
23.RIZZI
Nicola
Francesco,
nato
a
Casamassima
03.06.1954;
Uditi, nella pubblica Udienza del 14 gìugno 2012, il relatore
Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado CROCI e
gli Avvocati
Fabrizio BORASIO, Luca IAFISCO, Flavia
ROSSI,
Roberto LONGHIN, Gianni Maria SARACCO, Carlo Emanuele GALLO,
Anna BARBERO, Giuseppe GALLENCA,Matteo Maria RISCOSSA,
Teodosio PAFUNDI e Luca VERRIENTI, legali dei diversi convenuti
·come risulta dal verbale di Udienza;
2
Esaminati gli atti ed idocumenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
L'Ufficio
Requirente
ha
promosso
l'azione
di
responsabilità
amministrativa a carico dei citati convenuti, per sentirli condannare
ciascuno al pagamento delle somme che saranno analiticamente
esplicitate
nel
prosieguo
del
presente
provvedimento,
oltre
interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, quale danno
patrimoniale in senso stretto che sarebbe stato cagionato dai
medesimi al Ministero della Giustizia.
Relativamente alla dimostrazione dell'asserita responsabilità dei
convenuti, parte pubblica ha depositato gli -atti della propria attività
istruttoria
concernente,
alla
luce
delle
risultanze
rivenienti
dall'indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano e finalizzata ad accertare fattispecie penalmente
rilevanti verificatesi in merito a consulenze di natura contabile
affidate nel corso degli anni dal 1997 al 2005 dall'ex Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, il pregiudizio
arrecato dai· presunti responsabili al suddetto Dicastero della
Giustizia, in relazione alla commissione di delitti di associazione per
delinquere, corruzione e truffa, pari complessivamente ad Euro
15.212.091,57 a titolo di danno patrimoniale.
In via preliminare, cade opportuno precisare che nell'ambito dei
ventitre convenuti nel presente giudizio, figurano l'ex Procuratore
della Repubblica di Pinerolo, Giuseppe MARABOTTO, l'ex Segretario
3
capo presso la Procura della Repubblica di Pinerolo, Antonino
LANZA,e ventuno commercialisti liberi professionisti, tra cui il
nominato SALICETI che risultava anche dipendente dell'Agenzia
delle Entrate, i quali hanno svolto, nell'arco temporale sopra
indicato, incarichi di consulenza tecnica in materia contabile e
fiscale attribuiti dal nominato Procuratore della Repubblica.
In
particolare,
l'Ufficio Requirente
espone che dalle
indagini
esperite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
emerge il sistema illegale di consulenze fiscali assolutamente inutili
e strumentali
realizzato dal citatoMARABOTTO,
avviato con
l'apertura d'ufficio di plurimi procedimenti penali, in numero del
tutto
abnorme,
su
altrettante società
di
capitali attive
nel
circondario del Tribunale di Pinerolo, il quale si è imperniato su una
specifica
ed
adeguata
organizzazione
di
persone
e
mezzi
rappresentata principalmente: dalla costituzione/organizzazione di
ricorrenti terne di consulenti formate su base familiare/amicale;
dalla predisposizione di sistemi stabili di gestione del denaro
contante riveniente dalle liquidazioni delle consulenze operate dalla
Procura
della
ricostruzione
Repubblica
dedotta
di Pinerolo. Il
dall'Ufficio
denaro, secondo la
Requirente,
veniva
raccolto
all'interno di ogni terna dal "responsabile e coordinatore" del
gruppo
di
professionisti,
rimesso
materialmente,
in
rapida
successione, ad uno dei convenuti, il suddetto SALICETI, ed infine
perveniva a tale Dario VI ZZ OTTO , non evocato nel presente
giudizio in quanto considerato estraneo alla giurisdizione di questa
4
Corte dal Pubblico Ministero contabile, che curava la consegna
finale dello stesso al Procuratore della Repubblica MARABOTTO,
percependo una parte della somma versata al Magistrato. Il
descritto sistema illecito, soggiunge la Procura Regionale, che ha
concretizzato un numero significativo di delitti contro il patrimonio,
la
Pubblica
Amministrazione
e
la
fede
pubblica
(truffa
pluriaggravata, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e
reati connessi) ed ha procurato ai soggetti coinvolti ingenti profitti
indebiti
in
danno
dell'Amministrazione
della
Giustizia,
si
è
sviluppato per diversi anni, dal 1997 al 2005, basandosi su una
corruzione sistematica, organizzata per importi cospicui nell'ambito
di
un'attività
giudiziaria,
e sul
conferimento
di
incarichi
di
consulenza tecnica sostanzialmente o completamente inutili, che
venivano disposti in modo strumentale solo per conseguire illeciti
profitti con la liquidazione dei relativi compensi, da corrispondere in
percentuale al
Procuratore della
Repubblica
MARABOTTO.
Le
indagini penali hanno accertato, precisa parte pubblica, oltre alla
base- familiare dei gruppi di consulenti, l'esistenza di un forte
vincolo che legava tutti i' compartecipi, il cui ruolo apicale e di
organizzazione dell'intero sistema era svolto dal prefato Magistrato
in
relazione
alla
funzione
direttiva
rivestita;
l'esborso
complessivamente sopportato dal Ministero della Giustizia per
liquidare i compensi delle centinaia di consulenze costituenti il
mezzo della truffa e la corruzione ammonta, come in precedenza
rappresentato, a complessivi Euro 15.212.091,57. Oltre all'ex
5
Procuratore della Repubblica di Pinerolo, chiarisce il
Pubblico
Ministero contabile, che nella vicenda in parola· ha assunto il ruolo
fondamentale
di
artefice
e
promotore
dell'intero
sistema
di
consulenze illecite, divenendo destinatario di percentuali variabili
tra il 20%
ed il 30%
degli importi liquidati, ed all'ex Segretado
capo della Procura della Repubblica di Pinerolo, il menzionato
LANZA, vi hanno preso parte, a vario titolo, in concorso, i ventuno
consulenti odierni convenuti affidatari dei vari incarichi conferiti .nel
corso del tempo; al riguardo, la Procura Regionale ha esposto
nell'atto introduttivo del giudizio alcune tabelle, distinte per anno,
che riportano in modo analitico il nominativo del consulente, il
numero degli incarichi e l'importo complessivo dei corrispettivi
percepiti da ciascuno, nonché una tabella esplicativa finalizzata a
riepilogare tutti i dati concernenti l'arco temporale compreso tra il
1997 ed
il 2005, durante il quale sono state disposte 506
consulenze collegiali, per un totale di 1548 incarichi assegnati ai
singoli professionisti.
Nell'elenco dei consulenti dell'ex Procuratore della Repubblica di
Pinerolo durante il periodo in cui si è realizzato il descritto sistema
illecito, sono presenti anche i nominativi dei professionisti Andrea
RIVOLTA e Caterina SURACE per incarichi affidati nel corso del
1997; in tale ottica, l'Ufficio Requirente ha asserito che i due
consulenti in questione non sono mai stati coinvolti nelle indagini
intraprese. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano nei confronti del suddetto MARABOTTO, non essendo emersi
6
a loro carico elementi di responsabilità penale. Di conseguenza, i
nominativi di RIVOLTA e SURACE sono stati espunti da parte
pubblica
dall'elenco
dei
presunti
responsabili
per
danno
patrimoniale al Ministero della Giustizia, e l'importo dei compensi
loro corrisposti dedotto dal valore del pregiudizio economico
complessivo oggetto dell'azione di responsabilità amministrativa
promossa dal Pubblico Ministero contabile. La Procura Regionale ha
detratto
dall'ammontare
globale
del
nocumento
patrimoniale
contestato, inoltre, anche gli importi dei compensi inerenti agli
incarichi
affidati
ai
consulenti
Umberto
BONO
e
Marilisa
POLLIFRONE, destinatari in un primo tempo dell'invito a dedurre,
atteso che i due professionisti in parola sono risultati del tutto
estranei ai fatti illeciti oggetto della presentecontroversi-a, per cui
nei loro confronti l'Ufficio Requirente ha successivamente disposto
l'archiviazione della vertenza.
AI fine di inquadrare compiutamente i contorni della complessa
vicenda inerente al sistema delle consulenze illecite, parte pubblica
ha esposto nell'atto introduttivo alcuni stralci della richiesta di
rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano all'esito delle indagini preliminari, articolata su
14 capi di imputazione distinti per fattispecie di reato e soggetti
imputati, alcuni dei quali non soggetti alla giurisdizione di questa
Corte; in particolare, dalla disamina dei capi di imputazione nnrr. l,
3, 4 5, 6 e 7, si evince che tutti gli odierni convenuti, sebbene con
posizioni personali differenziate, sono stati rinviati a giudizio in
7
base alle determinazioni dei Magistrati inquirenti di Milano: a) per
quanto concerne la contestazione contemplata nel capo nr. 1
(articolo 416, commi l, 2, 3 e S,del c.P.), perché si associavano
tra loro per commettere un numero indeterminato di delitti contro il
patrimonio, la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica,
in particolare al fine di commettere un numero indeterminato di
delitti di truffa pluriaggravata e di corruzione per atto contrario ai
doveri di ufficio e reati connessi e di procurarsi un ingentissimo
profitto ingiusto in danno dell'Amministrazione della Giustizia,
creando e gestendo un sistema illegale di consulenze fiscali
collegiali disposte dal Procuratore della Repubblica di Pinerolo,
previa formazione di iniziativa di un numero indeterminato di
procedimenti sulle società di capitali attive nel circondario del
Tribunale di Pinerolo/in favore di consulenti compiacenti che
restituivano al pubblico ufficiale Procuratore della Repubblica per
ogni consulenza un importo pari a circa il 20 010 dell'importo
liquidato, da dividere con Dario VIZZOnO, in qualità di collettore
di tangenti, nella misura del 10 010 ciascuno; consulenze del tutto
inutili e meramente strumentali alla liquidazione in favore dei
consulenti, e successiva distribuzione degli utili tra i partecipi;
creando pertanto un/adeguata organizzazione di mezzi capace di
produrre
reati
sopra
indicati
a
tempo
indeterminato,
rappresentata: dalla costituzione/organizzazione fissa di terne di
consulenti su base familiare/amicale; dalla creazione, fin dal 1997,
di un artefatto sistema per dissimulare il "ritorno fl delle somme al
8
Procuratore, in relazione ai compensi relativi alle consulenze
coordinate da Alberto FERRERO, le quali "rientravano" verso Dario
VIZZOTrO, collettore di tangenti, in ragione del 20% circa (al netto
delle
imposte)
simulando
fatturazione
attiva
di
Ferruccio
VIZZOTTO, padre di Dario, per prestazioni professionali in realtà
inesistenti che davano tuttavia apparente titolo per il flusso di
denaro (sistema così descritto operante dal 1997 al 2005 per il solo
gruppo FERRERO);
dalla
predisposizione di sistemi
stabili
di
formazione e gestione del denaro contante, denaro che veniva
raccolto all'interno di ogni terna, a seguito delle liquidazioni da
parte del Procuratore della Repubblica, dal "responsabile" del
gruppo, passato materialmente all'interno di buste a Riccardo
SALICETI, e quindi consegnato a D.ario VIZZOTTO che curava la
materiale consegna al Procuratore MARABOTTOe percepiva una
parte della somma versata al medesimo; dalla struttura degli studi
professionali;
da
appositi
sistemi
e
documenti
informatici
rappresentati da modelli standard di consulenza per la valutazione
dei dati societari; da vincoli di·segretezza tra gli associati avendo le
terne dei consulenti base prevalentemente familiare/amicale; dalla
completa messa a disposizione dell'associazione del cancelliere
LANZA che procedeva alla gestione amministrativo-contabile del
sistema,
comprese
le
liquidazioni
degli
importi
ed
il
loro
accreditamento sui conti postali accesi presso l'Ufficio postale di
Pinerolo, comprese le liquidazioni in favore della moglie Antonella
DE FRANCESCO, odierna convenuta, su vari conti alla stessa
9
riferibili, per un importo di Euro 1.040.000,00 (comprensivi altresì
degli importi formalmente di spettanza della nominata Anna Maria
CONSENTINO, odierna convenuta, ma di fatto gestiti direttamente
su conti e società riconducibili al citato LANZA e/o ai suoi familiari)
e curava anche la soppressione e falsificazione di atti pubblici
necessarie per consentire al sistema illegale di funzionare. Con la
qualifica
di
MARABOTTO,
capi-organizzatori
al
prefato
Dario
'in
relazione
VIZZOTTO,
al
nominato
quale
stabile
costitutore/promotore delle terne di consulenti e collettore delle
tangenti
complessive,
ai
citati
Alberto
FERRERO,
Riccardo
SALICETI, Mario Emanuele FLORIO e Ruggero RAGAZZONI, quali
coordinatori dei relativi gruppi di consulenti e collettori delle
tangenti interne ai gruppi ; b) per quanto riguarda i reati contestati
nei capi nnrr. 3, 4, 5 e 6 (articoli Bl, comma 2, 110 e 112, comma
l, nr. 1 e nr. 2, 321 e 319 del c.P.) perché i diversi soggetti
coordinatori dei vari gruppi e costitutori di più terne ,di consulenti,
in concorso tra loro e gli altri componenti dei rispettivi gruppi,
promettevano e quindi corrispondevano somme di denaro contante
pari ad una percentuale degli importi loro liquidati al citato
Giuseppe
MARABOTTO,
affinché
quest'ultimo
li
nominasse
consulenti tecnici e conferisse loro gli incarichi di cui sopra; c) per
quanto attiene alla contestazione di cui al capo nr. 7 (articoli 61,
nr. 7 e nr. 9, Bl, comma 2, 112, comma l, nr. 1 e nr. 2 e 640,
comma 2, nr. 1 del c.P.), perché in concorso tra loro, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, inducevano in
lO
errore l'Amministrazione della Giustizia che liquidava le somme
relative ai diversi "gruppi" di consulenti, FERRERO, SALICETI,
FLORIO, LANZAjDE FRANCESCO e RAGAZZONI, procurandosi i
percettori delle liquidazioni ed il convenuto MARABOTTO un ingiusto
profitto
con
pari
ingente danno
p'atrimoniale
per il
prefato
Dicastero. Gli artifizi ed i raggiri posti in essere sono consistiti: nel
dar vita, attraverso il Procuratore MARABOTTO, a procedimenti
seriali iscritti a Mod. 45 relativi a società di capitali selezionate in
quanto operanti
nel circondario di
Pinerolo;
nel simulare la
necessità di accertamenti fiscali societari per i quali
fossero
necessarie specifiche competenze tecniche, ideando e realizzando
un'apparente attività dell'Ufficio, in realtà meramente funzionale
alla liquidazione dei consulenti; nell'organizzare gruppi stabili di
consulenti legati fra loro da vincoli di parentela, coniugio ed
amicizia,
così
anche
da
mantenere
più
facilmente
l'omertà
sull'attività delittuosa; nel nominare sistematicamente i medesimi
consulenti in modo da assicurarsi la completa fedeltà al condiviso
programma criminoso; nell'approntare, sin dal 1997, un artefatto
sistema per occultare il "ritorno" delle somme al Procuratore
MARABOTTO, dissimulando l'esistenza di un rapporto lavorativo tra
i consulenti legati al "gruppo FERRERO" e VIZZOTTO Ferruccio,
padre di Dario, per prestazioni professionali in realtà inesistenti che
davano,
tuttavia,
apparente
titolo
per
il
flusso
di
denaro;
nell'architettare, a partire dal 2002, con l'allargamento del sistema
delle consulenze, un apparato articolato di restituzione in favore del
11
ProcuratoreMARABOTTO di una percentuale degli importi liquidati,
pari a circa il 20 %
,
interponendo SALICETI Riccardoi in funzione di
collettore delle provviste e VIZZOTTO Dario, in funzione di ultimo
tramite per la consegna delle stesse al nominato MARABOTIO; nel
conferire incarichi a soggetti con scarsa o anche senza alcuna
competenza professionale tale da giustificare l'affidamento delle
consulenze e che, di fatto, non hanno svolto alcuna funzione nella
stesura delle stesse, ma nominati unicamente in quanto familiari o
fidati collaboratori di studio di altri consulenti; nella completa
messa a disposizione del sistema del cancelliere LANZA, il quale,
oltre alla contestazione esplicitata nel suddetto capo nr. l, curava
anche la soppressione e falsificazione di atti pubbliCi necessarie per
consentire al sistema illegale di funzionare.
In ordine ai molteplici elementi di prova a carico dei convenuti
rivenienti dal procedimento penale avviato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, l'Ufficio Requirente ha
richiamato le risultanzedelleintercettazioni telefoniche afferenti a
diverse utenze in uso ad alcuni dei presunti responsabili, gli esiti
delle perquisizioni domiciliari, gli accertamenti patrimoniali, le
dichiarazioni rese spontaneamente nel mese di ottobre 2008
dinanzi ai Magistrati della Procura delle Repubblica
Tribunale
di
GIOVANNINI
consulenze
Torino
Anna
conferite
dai
Rita,
convenuti
in
dall'ex
ordine
SALICETI,
al
Procuratore
presso il
MANZETTI
sistema
illecito
della
Repubblica
e
delle
di
Pinerolo, gli interrogatori effettuati dai Magistrati della Procura della
12
Repubblica presso il Tribunale di Milano nei mesi di ottobre e
novembre 2008 nei confronti dei convenuti SALICETI, MANZETTI,
GIOVANNINI Anna Rita e Donatella e SALA, nonché gli interrogatori
resi dagli indagati in seguito all'esecuzione delle Ordinanze di
custodia cautelare nei confronti di alcuni di essi, nel' corso dei quali
i vari soggetti coinvolti nel descritto sistema stabile di consulenze
assolutamente inutili ammettevano sostanzialmente i fatti loro
contestati, trovando così il quadro probatorio, come affermato dalla
Procura
Regionale,
pieno
e
definitivo
riscontro.
AI
fine
di
corroborare ulteriormente il proprio impianto accusatorio, parte
pubblica
ha
dedotto anche
i risultati
della
verifica
ispettiva
effettuata agli Uffici della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pinerolo da parte dei Magistrati e dei funzionari -di
cancelleria in forza all'Ispettorato Generale del Ministero della
Giustizia, protrattasi dal 15.03. al 31.05.2005 e concernente il
periodo daIl'08.06.2000 al 14.03.2005, i quali avevano evidenziato
l'anomalo fenomeno delle "elevate e numerose liquidazioni a favore
di un ristretto numero di consulenti", -mettendo in risalto i seguenti
elementi: la notevolissima rilevanza economica del fenomeno delle
consulenze; la limitata cerchia dei soggetti, professionisti e non,
che
hanno
beneficiato delle somme corrisposte dal
predetto
Dicastero a fronte degli incarichi conferiti; la sottoposizione ad un
controllo generalizzato che ha visto coinvolte oltre 375 società
nell'assenza di chiari criteri di selezione, in mancanza di notizia di
reato, nell'ambito di procedimenti iscritti a Mod. 45, attraverso
13
l'impiego sistematico di professionisti privati; il ricorso stabile alla
consulenza
collegiale,
con
le ovvie conseguenze
in
tema
di
liquidazione dei compensi.
Relativamente allo stato del relativo procedimento penale, iscritto
al nr. 16403/05 della Procura della Repubblica in seno al Tribunale
di Milano, il Pubblico Ministero contabile ha rappresentato che la
Sezione
del
G.I.P.
presso
il
menzionato
Tribunale,
con
provvedimenti contestualmente depositati in data 18.01.2010: a)
pronunciava Sentenza nr. 9389/2009 di applicazione concordata
della pena, ai sensi dell'articolo 444 del c.P.P., con riferimento ai
reati ascritti nei diversi capi di imputazione e correlati a ciascuno
dei convenuti, nei confronti di Giuseppe MARABOTTO (capi di
imputazione nnrr. l, 2, 7, 8, 9 e 12), Riccardo SALICETI (capi nnrr.
l, 4,5, 6, 7 e 14), Donatella (capi nnrr. l, 4 e 7) ed Anna Rita
GIOVANNINI (capi nnrr. l, 4e 7), Giorgia SALA (capi nnrr. l, 5 e
7), Nicoletta MANZETTI (capi nnrr. l, 4 e 7), Anna MOSCATO (capi
l, 4 e 7), Raffaela FARINA (capi nnrr. 1 e 7), Alberto FERRERO
(capi nnrr. l, 3 e 7), Carla MALDI (capi nnrr. l, 3 e 7) e Martino
ROTTA (capi nnrr. 1 e 7), tutti convenuti nel presente giudizio,
nonché di VIZZOTTO Dario e Ferruccio, Giancarlo MEMEO e
Marilena TASSONE,
estranei al
presente giudizio poiché non
soggetti alla giurisdizione di questa Corte, disponendo anche la
confisca sino a concorrenza di importi diversificati in base alle
singole posizioni; b) pronunciava Sentenza con rito abbreviato nr.
9390/2009, ai sensi dell'articolo 442 del c.P.P., condannando per i
14
reati a ciascuno contestati nei diversi capi di imputazione gli
imputati Mario (capi di imputazione nnrr. l,Se 7), Monica (capi 1,
5 e 7) e Salvatore FLORIO (capi l,Se 7), Maria ATTIANESE (capi
nnrr. l,Se 7), Ruggero (capi nnrr. 1, 6 e 7) e Davide RAGAZZONI
(capo nr. 7), Laura TINGHI (capo nr. 7) e Manuela ZAMPINI (capo
nr. 7), disponendo anche la confisca sino a concorrenza di importi
diversificati in base alle singole posizioni, ed assolvendo i citati
RAGAZZONI Davide, TINGHI Laura e ZAMPINI Manuela dal reato
associativo di cui al capo di imputazione nr. 1 per non avere
commesso il fatto, nonché condannando l'imputato Mohammed
HOUNAINI, estraneo al presente giudizio poiché non soggetto alla
giurisdizione di questa Corte; c. il G.U.P. presso il Tribunale di
Milano disponeva il rinvio a giudizio dei restanti imputati, Antonino
LANZA, Antonella DE FRANCESCO, Annamaria CONSENTINO e
Nicola RIZZI, che non avevano fatto ricorso a riti alternativi, per i
seguenti reati: LANZA per tutti i capi di imputazione al medesimo
ascritti, DE FRANCESCO per i capi 1 e 7, RIZZI e CONSENTINO solo
per il capo 7.
Non è superfluo sottolineare che per gli imputati condannati con la
Sentenza di patteggiamento il G.l.P. disponeva la rifusione delle
spese in favore delle costituite parti civili, con decisione sull'azione
risarcitoria rimessa alle sedi competenti; i soli imputati Alberto
FERRERO, Carla MALDI e Martino ROTTA risultano aver concluso
una transazione con
l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato,
in
esecuzione della quale hanno versato, a titolo di risarcimento, Euro
15
200.000,00 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Euro
200.000,00 al Ministero della Giustizia, per un totale di Euro
400.000,00.
abbreviato,
Nei confronti
invece,
degli imputati condannati
veniva pronunciata
condanna
con
generica
rito
al
risarcimentO del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia delle Entrate,
accordando una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, di Euro
15.000,00
ciascuno
per
Mario,
Monica,
Salvatore
FLORIO
e
Ruggero RAGAZZONI, e di Euro 10.000,00 ciascuno per Maria
AlTIANESE,
Laura TINGHI,
Davide RAGAZZONI ed Emanuela
ZAMPINI.
I predetti convenutiMARABOTIO, MOSCATO, FARINA, MANZETTI,
SALA,
SALICETI,
GIOVANNINI Anna
Rita
e Donatella
hanno
presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la
Sentenza di patteggiamento, con posizioni diversificate in punto di
applicazione
delle
pene
accessorie,
confisca
per equivalente,
confisca del prezzo e del profitto nonché mancanza ed illogicità
della motivazione; tutti i convenuti condannati con la Sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 442 del C.P.P. hanno invece proposto
appello al Giudice di secondo grado contro la pronuncia del
Tribunale di Milano in data 18.01.2010.
Ravvisata,in relazione ai fatti in trattazione, l'esistenza di profili di
responsabilità a carico degli odierni convenuti, a titolo di danno
patrimoniale cagionato al Ministero della Giustizia, la
Procura
Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte ha emesso
16
nei confronti degli stessi l'invito a dedurre previsto dall'articolo 5,
1 ° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19, chiedendo, nel
contempo,
il sequestro conservativo "ante causam" dei. beni
intestati ai presunti responsabili; la misura cautelare è stata
concessa dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale con
Decreto
del
09.03.2010,
e
successivamente
conferm·ata
dal
Collegio, in sede di reclamo avverso il provvedimento del Giudice
designato, con Ordinanza nr. 49 del 2010.
Tutti i convenuti, con le sole eccezioni dei consulenti SALICETI e
MOSCATO, rimasti contumaci anche nella fase cautelare, hanno
,
fatto pervenire le proprie deduzioni difensive, mentre alcuni di essi
sono stati sentiti personalmente tramite l'audizione diretta; le
giustificazioni addotte,
tuttavia,
non
sono apparse idonee a
superare i motivi di addebito.
Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava
consequenzialmente
atto
di
citazione
in
giudizio
in
data
11.10.2010, con cui veniva contestato ai presunti responsabili
l'importo
complessivo
di
Euro
15.212.091,57,
quale
danno
patrimoniale in senso stretto, tenuto conto delle somme corrisposte
a favore del Ministero della Giustizia da alcuni convenuti a titolo di
transazione e degli importi oggetto di condanna provvisionale, pari
nell'insieme ad Euro 300.000,00, differenziando le singole richieste
risarcitorie, in relazione all'apporto causale fornito da ciascuno dei
vari
concorrenti
al
sistema
illecito
17
delle consulenze
ed
alla
causazione del danno globale, con il vincolo della solidarietà
passiva, come di seguito indicato:
LMARABOTTO Giuseppe, Euro 15.212.091,57, in solido con tutti i
convenuti nei limiti degli importi richiesti a ciascuno;
2.LANZA Antonino,
convenuti
Euro 13.302.455,02, in solido con tutti i
nei limiti degli importi
richiesti a ciascuno
per le
consulenze conferite a partire dal 2002;
3.FERRERO Alberto, Euro 971.724,15, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002, e già detratto 1/3 degli importi versati
cumulativamente con i nominati MALDI e ROTTA al Ministero della
Giustizia in forza della transazione conclusa con l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano;
4.ROTTA Martino, Euro 902.258,05, in solido conMARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo peri soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002, e già detratto 1/3 degli importi versati
cumulativamente con i nominati MALDI e FERREROal Ministero
della Giustizia in forza della transazione conclusa con l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano;
5.MALDI Carla, Euro 867.007,43, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002, e già detratto 1/3 degli importi versati
cumulativamente con i nominati FERRERO e ROTTA al Ministero
della Giustizia in forza della transazione conclusa con l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano;
18
6.SALICETI Riccardo, Euro 1.819.820,80, in solido con MARABOlTO
e LANZA, con quest'ultimo peri soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
7.GIOVANNINI
Donatella,
Euro
1.073.000,00,
in
solido
con
MARABOlTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
8.GIOVANNINI Anna
Rita,
Euro
1.257.069,60, in
solido
con
MARABOlTOe LANZA, con quest'ultimo per .i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
9.MANZElTI
Nicoletta,
Euro
MARABOlTO e LANZA, con
1.257.069,60,
quest~ultimo
in
solido
con
per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
10. MOSCATO Anna, Euro 262.829,60, in solido con MARABOlTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
l1.FARINA Raffaela, .Euro 281.000,00, in solido con MARABOlTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
12.FLORIO Mario Emanuele, Euro 1.204.457,06, in solido con
MARABOlTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma
accordata al Ministero della Giustizia
con la Sentenza con rito
abbreviato, a titOlo di provvisionale;
13.FLORIO Monica, Euro 333.439,16, in solido con MARABOlTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
19
ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al
Ministero della Giustizia· con la Sentenza con rito abbreviato, a
titolo di provvisionale;
14.FLORIO Salvatore, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO
e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al
Ministero della Giustizia
con la Sentenza con rito abbreviato, a
titolo di provvisionale;
15.ATTIANESE
Maria,
1.202.408,80,
Euro
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal .2002, e già detratta la somma
accordata al Ministero della Giustizia
con la Sentenza con rito
abbreviato, a titolo di provvisionale;
16.SALA Giorgia, Euro 348.439,16, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
17.RAGAZZONI
Ruggero,
Euro
469.240,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma
accordata al Ministero della Giustizia
con la Sentenza con rito
abbreviato, a titolo di provvisionale;.
18.RAGAZZONI
Davide,
Euro
274.240,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma
20
accordata al Ministero della Giustizia
con la Sentenza con rito
abbreviato, a titolo di provvisionale;
19.TINGHI Laura, Euro 471.000,00, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al
Ministero della Giustizia
con la Sentenza con rito abbreviato, a
titolo di provvisionale;
20.ZAMPINI Manuela, Euro 274.240,00, in solido con MARABOTTO
e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al
Ministero della Giustizia
con la Sentenza con rito abbreviato, a
titolo di provvisionale;
21.DE FRANCESCO Antonella, Euro 542.800,00, in solido con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo peri soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
22.CONSENTINO Annamaria,
Euro
506.800,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
23.RIZZI
Nicola
Francesco,
Euro
560.008,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002,
oltre, per tutti i convenuti, alla rivalutazione monetaria, interessi e
spese di giustizia.
In previsione della precedente Udienza di discussione in data
13.04.2011, tutti i presunti responsabili evocati in giudizio dalla
21
Procura Regionale, con l'eccezione dei soli convenuti SALICETI e
MOSCATO, si sono· costituiti nei termini depositando la relativa
comparsa scritta; nei distinti libelli difensivi i patrocinatori dei venti
convenuti che si sono tempestivamente costituiti in giudizio hanno
dedotto molteplici censure pregiudiziali e di merito, alcune a fattore
comune, come quella afferente all'errata quantificazione delle quote
del
descritto
nocumento
imputate
ai
presunti
responsabili,
teorizzata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, sul rilievo
che le stesse non possono essere determinate in relazione ai
compensi percepiti dai consulenti, altre di natura specifica e
strettamente personale, nonché numerose domande istruttorie. In
particolare, tutte le difese .dei liberi professionisti incaricati di
svolgere le consulenze hanno prospettato, con articolati e copiosi
argomenti, il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del
Giudice ordinario, mentre alcuni legali hanno chiesto la sospensione
del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 del Codice di Procedura Civile,
in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Giudice
contabile con riferimento alla posizione dei menzionati consulenti, a
seguito
del
regolamento
preventivo
promosso
dall'Ufficio
Requirente nell'ambito di alcuni giudizi di natura revocatoria
incardinati presso questa Sezione Giurisdizionale e correlati alla
presente controversia, allo stato tutti sospesi per il medesimo
motivo, attinenti a diversi privati liberi professionisti che figurano
tra gli odierni convenuti.
22
In dettaglio, le difese dei citati convenuti hanno eccepito, oltre alle
deduzioni
in
precedenza
indicate:
per
quanto
riguarda
la
menzionata SALA, patrocinata dagli Avvocati Luca VERRIENTI e
Gualtiero COSTA, il difetto di giurisdizione del Giudice contabile
anche per non assoggettabilità del medesimo oggetto di danno già
sottoposto alla cognizione del Giudice ordinario, la circostanza che
il Giudice penale ha già disposto la confisca su beni mobili, immobili
e crediti della medesima fino all'ammontare di Euro 191.641,00,
nonché quella in base alla qUale dalle somme riscosse a fronte delle
consulenze
svolte
devono
essere
dedotti
gli
oneri
fiscali
e
contributivi, concludendo per la richiesta di riduzione, in via
subordinata,
dell'importo
del
pregiudizio
contestato
ad
Euro
191.641,00 o altra minore ritenuta di Legge e di giustizia, ai sensi
dell'articolo l, comma 1 quater, della Legge nr. 20 del 1994;
relativamente alla suddetta
FARINA,
patrocinata dall'Avvocato
Roberto LONGHIN, la prescrizione,l'inefficacia della Sentenza di
patteggiamento ai fini della dimostrazione della colpevolezza, il
disconoscimento di tutte le sottoscrizioni a nome della suddetta
consulente
apposte
sulle
relazioni
peritali,
l'apporto
causale
determinante di altri soggetti e la necessità di dedurre dalle somme
riscosse
gli
oneri
fiscali
e
contributivi,
concludendo,
in
via
subordinata, per la richiesta di riduzione del pregiudizio contestato;
per quanto concerne i convenuti FERRERO Alberto,
ROTTA,
patrocinati
dall'Avvocato
Carlo
Emanuele
MALDI e
GALLO,
la
prescrizione dell'azione, la circostanza che i convenuti hanno
23
versato
a favore
dell'erario
la
somma
complessiva
di
Euro
820.000,00, di cui 400.000,00 a beneficio della Presidenza del
Consiglio e del Ministero della Giustizia a seguito di accordo
raggiunto tramite l'Avvocatura dello Stato, ed altri 420.000,00
versati sul conto della Procura della Repubblica di Milano' e
successivamente confiscati, con il corollario che il danno subito
dall'Amministrazione è stato completamente risarcito, nonché la
necessità di sottrarre dai compensi percepiti i relativi oneri fiscali,
concludendo, in via subordinata, per la richiesta di riduzione del
pregiudizio contestato in funzione del concreto apporto causale; per
quanto concerne il convenuto LANZA, patrocinato dall'Avvocato
Giuseppe GALLENCA, la prescrizione, l'estraneità del funzionario al
sistema illecito delle consulenze e, comunque, l'assoluta irrilevanza
dell'eventuale concorso del medesimo nei reati contestati nell'ottica
della causazione del danno, la responsabilità essenziale di altri
soggetti che hanno omesso di effettuare i dovuti controlli, con
relativa richiesta di integrazione del contraddittorio; in ordine al
citato RIZZI, patrocinato dagli Avvocati Teodosio PAFUN DI, Gian
Paolo ZANCAN e Raffaele D'ANTINO, l'estraneità al sistema illecito
in questione, l'effettivo espletamento delle consulenze, l'elevata
qualità. delle stesse, attestata dal Dr. Cesare FERRERO, noto
professionista nel settore fiscale e tributario, la circostanza che in
seguito
agli
elaborati
peritali sono stati
instaurati
numerosi
procedimenti penali ed attivati gli Uffici preposti all'accertamento di
violazioni tributarie, la carenza del requisito soggettivo, l'esigenza
24
di dedurre dai compensi percepiti gli oneri fiscali e contributivi, i
vantaggi in termini economici conseguiti dalle Amministrazioni
pubbliche, anche diverse dal Ministero della Giustizia, per effetto
del contributo tratto dall'attività di consulenza nell'accertamento di
una moltepliCità di illeciti fiscali realizzati dalle società sottoposte
ad indagini penali ed il concorso di colpa del Dicastero della
Giustizia, in qualità di Amministrazione danneggiata; relativamente
alle
convenute
dall'Avvocato
DE
Flavia
FRANCESCO
ROSSI,
e
la
CONSENTINO,
prescrizione
patrocinate
dell'azione,
la
circostanza che a carico delle stesse, del tutto ignare del sistema
degli illeciti sopra descritto, non esistono prove idonee a dimostrare
la loro colpevolezza, tenendo conto che le due consulenti non
hanno effettuato alcun ritorno di denaro a beneficio del convenuto
MARABOTTO e la doverosità dell'incarico affidato dal Magistrato in
parola; in merito ai convenuti FLORIO Mario, FLORIO Monica e
FLORIO Salvatore, patrocinati dagli Avvocati Michele GALASSO e
Gianni Maria SARACCO, l'inammissibilità dell'azione promossa dalla
Procura Regionale per avvenuto esercizio dell'azione civile nel
processo penale con conseguente condanna al risarcimento del
danno patrimoniale e confisca, l'estraneità al sistema illecito delle
consulenze, l'effettivo espletamento degli incarichi, l'utilità degli
stessi e la validità della procedura adottata per l'individuazione
delle violazioni tributarie e contabili, la circostanza che nell'ambito
di molte consulenze sono stati individuati i presupposti per dar
corso
ad
un
accertamento fiscale
25
dal
sicuro esito
positivo,
l'esclusione della responsabilità solidale, l'esigenza di determinare
le quote da imputare a ciascuno dei convenuti a fronte del danno
contestato dalla Procura Regionale, la necessità di dedurre dai
compensi percepiti gli oneri fiscali e contributivi, la circostanza che
il nominato FLORIO Mario ha già messo a disposizione dell'erario la
somma
di
Euro
RAGAZZONI
RISCOSSA,
270.000,00;
Ruggero,
con
riferimento
patrocinato dall'Avvocato
l'inammissibilità
dell'azione
al
convenuto
Matteo
incardinata
Maria
dall'Ufficio
Requirente sul rilievo che la Sentenza penale contiene già tutte le
statuizioni in ordine alle questioni civili, la necessità di sospendere
comunque il presente giudizio ai sensi dell'articolo 75, comma 3,
del
c.P.P.,
la
prescrizione dell'azione,
la
carenza
di
prove
concernenti la partecipaiione del consulente al sistema delle
consulenze
illecite,
la
rilevanza
della
misura
di
sicurezza
patrimoniale della confisca obbligatoria, l'esigenza di determinare
l'apporto causale di ciascuno dei convenuti, al fine di individuare le
rispettive quote del pregiudizio da addebitare, considerato che
l'importo del nocumento è unico, nonché la necessità di sottrarre
dai compensi percepiti gli oneri fiscali e contributivi; per quanto
attiene ai convenuti RAGAZZONI Davide, TINGHI Laura e ZAMPINI
Manuela,
RISCOSSA,
patrocinati
anch'essi
l'inammissibilità
dall'Avvocato
dell'azione
Matteo
incardinata
Maria
dall'Ufficio
Requirente sul rilievo che la Sentenza penale contiene già tutte le
statuizioni in ordine alle questioni civili, la necessità di sospendere
comunque il presente giudizio ai sensi dell'articolo 75, comma 3,
26
del
C.P.P.,
la
prescrizione
concernenti
la
partecipazione dei consulenti al
consulenze
illecite,
la
dell'azione,
rilevanza
della
la
carenza
misura
di
sistema
di
prove
delle
sicurezza
patrimoniale della confisca obbligatoria, l'esigenza di determinare
l'apporto causale di ciascuno dei convenuti, al fine di individuare le
rispettive quote del pregiudizio da addebitare, considerato che
l'importo del nocumento è unico e la necessità di sottrarre dai
compensi percepiti gli oneri fiscali e contributivi; relativamente alla
convenuta ATTIANESE, patrocinata dagli Avvocati Vincenzo e Luca
IAFISCO,
la
prescrizione
dell'azione,
l'estraneità
della
stessa
rispetto al sistema delle consulenze illecite, l'utilità degli incarichi
espletati, l'applicabilità dell'articolo 1227, commi 1 e 2, del Codice
Civile, la necessità di sottrarre dai compensi percepiti gli oneri
fiscali e contributivi e l'esigenza di dedurre dal danno contestato le
somme confiscate come profitto del reato; in merito ai convenuti
GIOVANNINI Anna Rita,
GIOVANNINI Donatella
e MANZETTI
Nicoletta, patrocinati dagli Avvocati Vittorio BAROSIO ed Anna
BARBERO, l'inefficacia nel presente giudizio della Sentenza penale
di
patteggiamento,
l'estraneità
delle stesse al . sistema
delle
consulenze illecite, la circostanza che gli incarichi sono stati
effettivamente svolti, l'esclusione delle solidarietà passiva in quanto
la Procura Regionale non ha provato il comportamento doloso,
l'esigenza di individuare la somma corrispondente, per ciascuno, al
rispettivo apporto causale alla produzione del danno nell'ipotesi di
obbligazione
la
plurisoggettiva,
27
cooperazione
colposa
dell'Amministrazione creditrice ai sensi dell'articolo 1227 del Codice
Civile, la necessità di dedurre dall'importo del nocumento
vantaggi ottenuti dall'Amministrazione per effetto degli incarichi
realmente svolti e degli oneri fiscali e contributivi versati all'erario
dalle consulenti, nonché l'esigenza di individuare quale parametro
di riferimento, per la quantificazione del danno, non già l'esborso
complessivo
effettuato
dal
Ministero
della
Giustizia,
quanto
l'importo della tangente asseritamente corrisposta dalle stesse per
poter redigere le consulenze, pari al 30% dei compensi percepiti.
Diverse difese, infine, hanno formulato nelle rispettive memorie
istanze istruttorie di varia natura.
II convenuto MARABOTTO si è costituito in giudizio solo in apertura
dell'Udienza, con il patrocinio dell'Avvocato Fabrizio BORASIO,
depositando la relativa comparsa in cui la difesa ha dedotto la
carenza
dei presupposti concernenti l'azione di responsabilità
avviata dalla Procura Regionale.
Nel corso della discussione in seno alla precedente Udienza il
rappresentante della Procura Regionale ha evidenziato, in via
preliminare,
di
aver promosso
il
regolamento preventivo
di
giurisdizione con riferimento alla posizione di tutti i ventuno
consulenti odierni convenuti, depositando nel contempo apposita
istanza con la quale ha chiesto, da una parte, la separazione delle
domande concernenti i nominati MARABOTTO e LANZA, per i quali
la sussistenza della giurisdizione risulta pacifica, in
relazione
all'articolo 103, comma 2, del Codice di Procedura Civile, dall'altra,
28
la sospensione del giudizio separato, afferente ai menzionati
consulenti, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione,ai sensi dell'articolo 367, comma l, del Codice in
parola.
Circoscritta la discussione alla delibazione delle descritte richieste
pregiudiziali formulate dall'Ufficio Requirente, tutti i patrocinatori
dei consulenti si sono associati alla domanda di sospensione del
giudizio previo stralcio delle posizioni dei suddetti MARABOTTO e
LANZA, mentre gli Avvocati BORASIO e GALLENCA,
legali di
quest'ultimi convenuti, si sono rimessi alla decisione della Sezione;
in tale contesto, l'Avvocato GALLENCA ha manifestato, tuttavia,
alcune perplessità in merito all'ipotesi della separazione delle cause
afferenti ai predetti MARABOTTO e LANZA, avanzata da parte
pubblica, richiamando espressamente la peculiare disciplina del
processo contabile, considerato, in particolare, quanto disposto
dall'articolo l, comma l
quater, della Legge nr. 20 del 1994,
secondo cui "se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte
dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per
la parte che vi ha preso".
All'esito della precedente Udienza il Collegio, con Ordinanza nr.
17/2011 del
12.05.2011, da
una
parte,
respingeva
l'istanza
pregiudiziale della Procura Regionale di stralcio delle posizioni dei
citati MARABOTTO e LANZA, dall'altra, accoglieva la domanda
dell'Ufficio Requirente, alla quale si sono associati .i difensori dei
convenuti, di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia da
29
parte delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione in ordine al
regolamento preventivo di giurisdizione.
Con Ordinanza nr. 11/2012 del 04.0.L2012 la Suprema Corte
riteneva sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti nei
confronti dei consulenti tecnici destinatari dei suddetti incarichi
affidati dal convenuto MARABOlTO.
Nel frattempo, durante il periodo di sospensione del giudizio dinanzi
a questa Sezione Giurisdizionale, sono stati emessi i seguenti
provvedimenti dalle diverse Autorità Giudiziarie: a) Sentenza della
Corte
di
Cassazione,
II
Sezione
Penale,
nr.
579/204
deIl'08.07.2011, la quale, decidendo sull'impugnazione proposta
contro la Sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di
Milano in data 18.01.2010, ha annullato senza rinviO il capo della
statuizione relativo all'applicazione della pena accessoria a carico
del convenuto MARABOlTO e di VIZZOlTO Dario, che non è parte
del presente giudizio, ed ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi
proposti dagli altri imputati patteggianti; b) Sentenza della Corte di
Appello di Milano, IV Sezione Penale, nr. 128/2011 del 18.04.2011,
la quale, decidendo sul gravame proposto dagli odierni convenuti
avverso la Sentenza adottata dal Tribunale di Milano in data
18.01.2010 con rito abbreviato, ha confermato, nella sostanza, la
pronuncia di primo grado, salvo dichiarare, in parziale riforma della
stessa, il non doversi procedere nei confronti di FLORIO Mario,
Monica e Salvatore ed AlTIANESE Maria in ordine ai reati loro
rispettivamente ascritti ai capi
30
5 e 7
limitatamente
ai fatti
commessi entro il 16.07.2003, per essere i medesimi estinti per
intervenuta prescrizione;
la predetta Sentenza della
Corte di
. Appello di Milano è stata ulteriormente impugnata dai prefati
convenuti con ricorso in cassazione; c) Sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Feriale Penale, nr. 162/2011 del 25.10.2011,
che ha dichiarato inammissibili i ricorsi promossi dai convenuti
FLORIO Mario, Monica e Salvatore, ATTIANESE, TINGHI, ZAMPINI,
RAGAZZONI Ruggero e Davide; d) Sentenza del Tribunale di
Milano, IV Sezione Penale, nr. 13586/2011 del 23.02.2012, la
quale,
all'esito
della
celebrazione
del
giudizio
ordinario,
ha
condannato i convenuti LANZA e DE FRANCESCO per i reati ai
medesimi ascritti ai capi 1 e 7, limitatamente ai fatti commessi a
partire dal 28.05.2004, nonché ai capi 8 e 9,afferenti alla
distruzione, tramite l'operato materiale di un collaboratore in
servizio presso la Cancelleria, di numerose consulenze tecniche con
timbro e certificazione di avvenuto deposito, ed alla successiva
richiesta di presentare nuove consulenze sul medesimo oggetto,
inducendo il personale amministrativo responsabile ad apporre il
timbro con la data relativa al deposito dei documenti distrutti, per
quanto riguarda il solo imputato LANZA. I suddetti convenuti
CONSENTINO e RIZZI sono stati condannati solo per il capo 7,
limitatamente ai fatti commessi a partire dal 28.05.2004.
Alla luce delle conclusioni esplicitate nella suddetta Ordinanza nr.
11/2012 della Corte di legittimità, la Procura Regionale, con atto
del 03.02.2012 depositato il successivo 10.02.2012, ha riassunto
31
nei
termini
il
giudizio
instaurato
nei
confronti
dei
predetti
MARABOTTO e LANZA, nonché dei ventuno consulenti tecnici
beneficiari degli incarichi sopra descritti, richiamando il contenuto
dell'atto di citazione ed allegando copia delle quattro Sentenze in
precedenza indicate, emesse nelle more della sospensione della
causa.
In previsione dell'Udienza di discussione i legali dei convenuti
LANZA,
RIZZI,
ATTIANESE,
SALA,
FERRERO,
MALDI,
ROTTA,
FLORIO Mario, Monica e Salvatore, RAGAZZONI Ruggero e Davide,
TINGHI, ZAMPINI, MANZETTI, GIOVANNINI Anna Ritae Donatella,
già costituiti in giudizio, hanno depositato, nel periodo compreso
tra il 23 ed il 25 maggio 2012, ulteriori memorie difensive con cui
hanno sostanzialmente ribadito e precisato le censure dedotte nelle
rispettive comparse di risposta, richiamandOleespressamente.
In apertura del dibattimento l'Avvocato Flavia ROSSI, legale delle
convenute CONSENTINOe DE FRANCESCO, ha depositato una
memoria per entrambe le proprie assistite; al riguardo, il Pubblico
Ministero contabile si è opposto all'ingresso nel giudizio dei prefati
atti difensivi, in quanto palesemente tardivi.
L'Avvocato Fabrizio BORASIO, in rappresentanza del convenuto
MARABOTTO, ha richiamato la memoria di costituzione.
L'Avvocato
Luca
IAFISCO,
patrocinatore
della
convenuta
ATTIANESE, dopo aver richiamato integralmente il contenuto della
comparsa di costituzione, ha insistito sull'eccezione di prescrizione,
poiché il fatto dannoso coincide con i singoli pagamenti delle
32
consulenze, non risultando alcuna attività di doloso occultamento,
mentre nel merito ha dedotto, da una parte, la circostanza che la
quota di denaro retrocessa in relazione ai compensi percepiti si
configura quale compensazione per le spese anticipate dallo studio
FLORIO,
dall'altra,
il
concorso
colposo
dell'Amministrazione
creditrice, ai sensi dell'articolo 1227, comma l, del Codice Civile,
atteso che il fenomeno delle numerosissime perizie affidate dal
nominato MARABOTTO era risalente nel tempo.
L'Avvocato Flavia ROSSI, legale delle convenute CONSENTINO e DE
FRANCESCO,nel confermare tutte le argomentazioni esplicitate
nelle comparse di costituzione, ha precisato che le proprie assistite
hanno presentato appello avverso la Sentenza del Tribunale di
Milano, IV Sezione Penale, nr. 13586/2011 del 23.02.2012.
L'Avvocato Roberto LONGHIN, in rappresentanza della convenuta
FARINA, dopo aver richiamato integralmente il contenuto della
comparsa di risposta, ha insistito sull'istanza di verificazione di cui
sarebbe onerata la Procura Regionale, ai sensi dell'articolo 216 del
c.P.c., in merito alle consulenze che risultano sottoscritte dalla·
propria assistita, avendo la stessa disconosciuto tutte le firme
apposte in calce alle perizie, da considerarsi quali scritture private
e non certo atti pubblici; ha chiarito, inoltre, che l'azione promossa
da parte pubblica deve ritenersi prescritta, atteso che la voce di
danno
patrimoniale
contestato
è
rappresentata
dall'inutilità
sostanziale delle consulenze affidate dal convenuto MARABOTTO,
che è stata rilevata dai Magistrati in servizio alla sede di Pinerolo e
33
di Torino in data antecedente al 2004. Il legale ha concluso
sostenendo che sarebbe ravvisabile, al massimo, nella condotta
della citata FARINA un comportamento colposo di lieve entità per
l'apertura di un c/c presso la Posta di Pinerolo, evidenziando che la
suddetta consulente non ha mai beneficiato dei compensi che le
venivano accreditati; in subordine, ha chiesto l'accertamento di una
responsabilità sussidiaria a titolo di colpa grave. A seguito di
specifico interpello del Collegio, alla luce di specifica obiezione
sollevata tempestivamente dal Procuratore Regionale, il quale ha
sottolineato che la perizia presenta i caratteri dell'atto pubblico in
relazione
alla
funzione
pubblicistica
devoluta
al
consulente,
l'Avvocato LONGHIN, che nella memoria di costituzione si era
riservato espressamente di chiedere il termine per la presentazione
della querela di falso, qualora le perizie fossero state qualificate
come atti pubblici, ha risposto di attendere la pronuncia della
Sezione
in
ordine
allo
specifico
punto
controverso,
per poi
eventualmente valutare la possibilità di promuovere il giudizio
inerente alla querela di falso dinanzi al competente Tribunale,
tenendo conto che lo stesso può essere proposto in corso di causa
in qualunque stato e grado del giudizio, a tenore dell'articolo 221
del C.P.C ..
L'Avvocato Gianni Maria SARACCO, patrocinatore dei convenuti
Mario Emanuele, Monica e SaivatoreFLORIO, nel confermare tutte
le argomentazioni prospettate nelle comparse di costituzione, ha
ribadito l'eccezione di prescrizione, in quanto il fenomeno delle
34
consulenze affidate dal predetto MARABOTTO in numero abnorme,
rispetto agli altri Tribunali di dimensioni analoghe a quello di
Pinerolo,
poteva
dall'Amministrazione della
essere
agevolmente
Giustizia
molto tempo
accertato
prima
della
conoscenza effettiva,mentre nel merito ha dedotto che i propri
assistiti non avevano alcuna consapevolezza dell'inutilità delle
consulenze, che nell'istruttoria della Procura Regionale difetta la
disamina del contenuto e della qualità delle perizie elaborate dal
gruppo FLORIO, considerato che il Dott. BOIDI, consulente di
parte, ha affermato che numerose consulenze hanno consentito di
individuare a carico delle imprese controllate diverse irregolarità di
varia natura, che risulta carente il requisito soggettivo del dolo e
della colpa grave e che occorre dedurre, nella quantificazione del
danno, la confisca per equivalente applicata nel procedimento
penale.
L'Avvocato Carlo Emanuele GALLO, legale dei convenuti FERRERO,
MALDI e ROTTA, dopo aver richiamato integralmente la comparsa
di costituzione, ha precisato che il gruppo FERREROha stipulato
con
l'Avvocatura
completamente
Distrettuale
dello
satisfattiva
della
Stato
una
transazione
pretesa
vantata
dall'Amministrazione danneggiata, che i suddetti professionisti
hanno sempre operato con scrupolo ed elevata qualificazione, che
gli stessi hanno redatto consulenze sicuramente utili le quali hanno
permesso
di
constatare
numerose
irregolarità
conseguenza, non sussiste alcun danno erariale.
35
e
che,
di
L'Avvocato Anna BARBERO, in rappresentanza delle convenute
Anna Rita e Donatella GIOVANNINI e MANZETTI, nel confermare
tutte le argomentazioni esplicitate nella comparsa di risposta, ha
messo in risalto la circostanza che non è stato dimostrato dalla
Procura Regionale l'elemento soggettivo del dolo, che le proprie
assistite non hanno mai sospettato dell'inutilità delle consulenze e
che, in subordine, il danno potrebbe essere quantificato, a tutto
concedere, sulla base della tangente versata; il legale, inoltre, ha
insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie.
L'Avvocato. Giuseppe
LANZA,
dopo
GALLENCA,
aver richiamato
patrocinatore
integralmente
del
la
convenuto
comparsa
di
costituzione, ha insistito sulle istanze istruttorie,evidenziando che
il proprio assistito, in qualità di cancelliere presso la Procura di
Pinerolo, non aveva alcun potere di sindacare gli affidamenti delle
consulenze da parte del nominato MARABOTT0 1 ma dava soltanto
applicazione a delle puntuali disposizioni di Legge in ordine al
pagamento dei compensi a favore dei singoli professionisti, che il
reato di truffa cui è stato condannato il citato funzionario dimostra
che non vi è stata alcuna violazione degli obblighi di servizio e che
la
richiesta
di
risarcimento
avanzata
dal
Pubblico
Ministero
contabile configura una domanda di risarcimento per danni da
reato; il difensore, inoltre, per un verso, ha dedotto che l'atto di
citazione deve essere dichiarato nullo poiché si appalesa del tutto
generico ed indeterminato, atteso che l'Ufficio Requirente non ha
indicato
in
modo
puntuale
il
36
contenuto
sostanziale
della
contestazione da cui sarebbe derivato il nocumento patrimoniale,
impedendo al presunto responsabile del danno di difendersi in
modo adeguato, per altro verso, ha chiarito che la tesi accusatoria
non
può
fondarsi
esclusivamente
sulla
Sentenza
penale
di
condanna, in quanto la menzionata pronuncia del Tribunale di
Milano,
peraltro non
definitiva,
può costituire
nella
presente
controversia un semplice elemento di giudizio, ma certamente non
può assurgere al rango di una presunzione di colpevolezza,
considerato che difetta il necessario requisito della certezza.
L'Avvocato Matteo Maria RISCOSSA, legale dei convenuti Davide e
Ruggero RAGAZZONI, TINGHI e ZAMPINI, nel confermare tutte le
argomentazioni prospettate nelle comparse di risposta, ha insistito
sull'eccezione di prescrizione, sottolineando nel merito l'utilità delle
consulenze redatte dai propri assistiti.
L'Avvocato Teodosio PAFUNDI,in rappresentanza del convenuto
RIZZI,
dopo aver
richiamato
integralmente
la
comparsa
di
costituzione, ha dedotto che il proprio assistito è stato assolto dal
G.I.P. di Milano dal reato di associazione per delinquere contestata
dal Pubblico Ministero penale, con l'effetto che siffatta pronuncia
avvalora la completa estraneità del medesimo al sistema delle
consulenze illecite. Il legale, inoltre, ha precisato che la Sentenza di
condanna del Tribunale di Milano non è passata in giudicato, che il
Giudice penale non si è preoccupato di accertare il contenuto e la
qualità delle consulenze elaborate dal professionista in parola e che
risulta pacificamente carente il requisito soggettivo del dolo e della
37
colpa grave; al riguardo, ha insistito sull'esigenza di procedere alla
predetta verifica acquisendo tutte le perizie redatte dal citato
RIZZI. In subordine, ha sottolineato che dall'importo del danno
contestato devono essere dedotte le somme afferenti alle imposte
versate
ed
ai
contributi
previdenziali
corrisposti
alla
Cassa
professionale e che occorre tener conto dei vantaggi economici
ottenuti da altre Amministrazioni.
L'Avvocato Luca VERRIENTI, patrocinatore della convenuta SALA,
nel confermare tutte le argomentazioni esplicitate nella comparsa
di costituzione, ha dedotto, citando la pronuncia delle Sezioni Unite
della Cassazione nr. 11 del 2012, che la propria assistita ha già
versato una somma di denaro a titolo di confisca per equivalente
nell'ambito del procedimento penale, con la conseguenza che
l'azione
promossa
dalla
Procura
Regionale
deve
considerarsi
inammissibile poiché il medesimo fatto genera il medesimo debito
ed il medesimo debito deve essere pagato una sola volta, e che
entrambe le misure, cioè la confisca e la pretesa azionata dalla
Procura Regionale, pur adottate in diversi momenti procedimentali
ed in diversi ambiti giurisdizionali, sono dirette a tutelare il
creditore, quindi l'erario, in relazione alla medesima ragione di
credito, dipendente dalla stessa condotta illecita; in tale ottica, il
difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle
norme azionate dalla Procura Regionale, in particolare l'articolo 81
del R.D. nr. 2440 del 1923, l'articolo 52 del R.D. nr. 1214 del 1934
e l'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, in quanto ritenute in
38
contrasto con l'articolo 4 del Protocollo nr. 7 della CEDU che vieta
la doppia persecuzione per lo .stesso fatto, nell'interpretazione
datane dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito della
quale il legale invoca la decisione della Grande Camera del
10.02.2009, e, quindi, in violazione dell'articolo 117, comma l,
della Costituzione, nel caso in cui altro Giudice abbia già statuito e
all'erario a titolo di
liquidato quanto spetta
maltolto.
violazione
L'Avvocato VERRIENTI ha
del
divieto
della
restituzione del
precisato, inoltre,
doppia
condanna
che la
risarcitoria
o
restitutoria per danni, conseguente allo stesso fatto accertato come
delitto in· sede penale, risulta integrata anche nella prospettiva
desumibile dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 773 del
1988, atteso che sussiste un giudicato penale con cui è stato
liquidato
quanto
spetta
all'erario
per
compensare
l'illecito
depauperamento. In via subordinata, il difensore ha eccepito che
dall'importo del danno contestato devono essere dedotte le somme
afferenti
alle
imposte
versate
ed
ai
contributi
previdenziali
corrisposti alla Cassa professionale, chiedendo l'applicazione del
potere riduttivo sul rilievo che quest'ultimo non può essere escluso
in radice soltanto perché si è in presenza di una
condotta
asserita mente dolosa.
Dopo le conclusioni rassegnate dalle difese dei convenuti ha preso
la parola il Pubblico Ministero contabile, il quale, richiamando il
contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ha dedotto che l'azione
di responsabilità amministrativa non è preclusa dalla liquidazione
39
della provvisionale nel procedimento penale, che la stima del
pregiudizio erariale compete esclusivamente al Giudice contabile,
indipendentemente dalle valutazioni espresse dall'Amministrazione
danneggiata, che le modalità realizzative dell'illecito configurano
l'occultamento del danno, che la stessa ispezione' ministeriale del
31.05.2005 conclude con una formula dubitativa o perplessa, per
cui la fattispecie di danno non risultava affatto percepibile dagli
Organi interni dell'Amministrazione della Giustizia e che l'azione
deve
reputarsi tempestiva
anche
individuando
l'esordio della
prescrizione alla suddetta data, tenendo conto che l'invito a
dedurre e la contestuale istanza di sequestro conservativo "ante
causam" sono stati notificati nel mese di marzo 2010. Per quanto
concerne il merito della controversia, il rappresentante dell'Ufficio
Requirente ha evidenziato che la Sentenza definitiva di condanna
resa a seguito del giudizio abbreviato fa stato nella presente causa
anche con riferimento alla sussistenza del dolo, che la Sentenza di
patteggiamento costituisce indiscutibile elemento di prova, che la
Sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, nei ,confronti dei
convenuti che hanno scelto il rito ordinario, è univoca nelle sue
conclusioni in ordine all'inutilità e strumentalità delle consulenze
affidate dal predetto MARABOTIO, che il dolo di tutti i convenuti è
suffragato dalle Sentenze di condanna per il reato di truffa, che le
macroscopiche
anomalie
del
descritto
sistema
sono
state
sottolineate anche dalla relazione della Guardia di Finanza in data
28.08.2006, che non è in discussione la qualità tecnica delle perizie
40
ma
la circostanza
che
le consulenze precedevano specifiche
indagini prescindendo da qualsiasi notizia di reato, che lo stesso
Dott. Cesare FERRERO, consulente di parte nel procedimento
presso il Tribunale di Milano, ha dichiarato che le consulenze non
'avevano
alcun
valore
operativo,
che
la
confisca
ha
natura
preventiva sotto il profilo penalistico e presenta una finalità
sanzionatoria e che la deduzione fiscale e contributiva invocata da
numerose difese non può essere ammessa in quanto risulta carente
il necessario presupposto attinente all'unicità tra lo stesso fatto
generatore del danno e del vantaggio. Il Procuratore Regionale,
inoltre, ha chiarito che il convenuto MARABOTIO esercitava una
funzione giurisdizionale e, quindi, in assenza di elementi certi ed
univoci in ordine al compimento degli illeciti, non era possibile
effettuare un controllo puntuale sull'affidamento delle consulenze al
fine di contenere l'entità del fenomeno ed evitare conseguenze
ulteriori, che le perizie contengono mere valutazioni probabilistiche
individuando soltanto alcuni indici sintomatici per esaminare la
possibilità
di
avviare,
da
parte
degli
Organi
competenti
all'accertamento in via amministrativa, controlli nei confronti delle
imprese oggetto dei rilevamenti, che gli stessi militari del Corpo
della Guardia di Finanza ed i funzionari dell'Agenzia delle Entrate
hanno sottolineato l'inutilità delle consulenze, che la Sentenza di
condanna del Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, offre indubbi
elementi di prova a carico del nominato LANZA e degli altri
convenuti che hanno scelto il rito ordinario, che la contestazione
41
nei confronti del prefato cancelliere si evince agevolmente dal
richiamo ai capi di imputazione nell'ambito del procedimento penale
e dagli altri passaggi dell'atto di citazione, che l'affermazione
secondo
il
cui
citato
è stato assolto dall'accusa di
RIZZI
associazione per delinquere si appalesa circostanza
irrilevante
ai
amministrativa
fini
del
della
sussistenza
medesimo e che
della
non
del tutto
responsabilità
risultano
Sentenze
definitive di condanna per reati fiscali o per altre tipologie di fatti
penalmente
rilevanti
scaturite
dalle
consulenze
svolte
dai
professionisti odierni convenuti.
Seguivano brevi repliche di alcune difese e del Pubblico Ministero
contabile.
Considerato in
DIRITTO
Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, la
controversia
sottoposta
all'esame
del
Collegio
riguarda,
in
sostanza, la fattispecie di danno patrimoniale in senso stretto, pari
ad
Euro
15.212.091,57,
dall'Amministrazione
della
correlato
Giustizia
ai
a
compensi
favore
dei
versati·
ventuno
professionisti odierni convenuti, a fronte dell'attività svolta dai
medesimi ed afferente alle centinaia di consulenze affidate dal
predetto
MARABOTTO
nel
periodo
dal
1997
al
2005,
da
considerarsi, secondo l'ipotesi accusatoria prospettata dalla Procura
Regionale, assolutamente inutili e strumentali, nonché frutto di un
sistema illecito architettato dall'ex Procuratore della Repubblica di
42
Pinerolo
anche
partecipazione
avvalendosi
del
della
cancelliere
e
complicità
LANZA,
basato
della
sui
totale
reati
di
associazione per delinquere, corruzione e truffa, con posizioni
personali differenziate nell'ambito dei presunti responsabili del
pregiudizio erariale.
Prima di passare al merito dell'azione promossa dalla Procura
Regionale, la Sezione deve farsi carico di affrontare le diverse
questioni pregiudiziali sollevate dai legali dei soggetti evocati in
giudizio. AI riguardo, preme evidenziare che alcune eccezioni sono
comuni alle difese di più convenuti, mentre altre sono state
sollevate, partitamente, da ciascuno dei medesimi: il Collegio
affronterà gradatamente tutte le censure appartenenti alle suddette
tipologie, ai sensi dell'articolo 276 del C.P.c., secondo l'ordine
logico delle stesse.
In tale prospettiva, questi Giudici, in via preliminare, reputano che
tutte le numerose istanze istruttorie avanzate dalle difese dei
convenuti, tra cui la prova testimoniale, l'acquisizione di ulteriore
documentazione
oltre
a
quella
già
presente
nel
fascicolo
processuale, nonché la richiesta di· disporre consulenza tecnica
d'ufficio allo scopo di esaminare sia la qualità delle perizie svolte
dai professionisti evocati nel presente giudizio, sia la congruità dei
compensi percepiti per l'opera svolta, non sono da considerarsi
ammissibili,
in
quanto
del
tutto
irrilevanti
ed
ininfluenti
o,
comunque, non determinanti ai fini della decisione; in altre parole,
giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e
43
riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente
riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ricostruzione
della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente,
in punto di fatto, la presente fattispecie, e considerato, inoltre, che
le conseguenti valutazioni di ordine giuridico che saranno espresse
nella
motivazione della presente pronuncia
prescindono dalle
risultanze e dalle circostanze cui potrebbero portare le suddette
domande istruttorie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare
che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul
tema
delle
richieste
istruttorie
due
orientamenti
diversi
ma
complementari: secondo il primo, più restrittivo,I'accoglimento
delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del
Giudice di merito, che ,non è tenuto a specificare le ragioni per le
quali ritiene di non avvalersene (ex multis nnrr. 12997 del 2004,
12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo,
più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in
sede di
legittimità, per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o
negativi sulle
richieste
in
parola,
resta
comunque ferma
la
necessità di dimostrare ladecisività, ai fini della risoluzione della
controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o
mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato
dell'onere di mettere in risalto l'esistenza di un rapporto di
causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la
soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere,
attraverso
un
giudizio
di
ragionevole
44
certezza,
che
quella
circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece
portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del
2002). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non
sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale
soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio
libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
(ex multis nr. 1892 del 2002). Ciò chiarito, le istanze istruttorie
avanzate
dalle
difese
dei
convenuti,
come sopra
precisato,
indipendentemente dall'adesione ad una delle due concezioni in
rassegna, non appaiono né decisive, né determinanti o rilevanti a"i
fini della decisione della causa.
Venendo alle altre doglianze di carattere pregiudiziale, alcune delle
difese dei quattro convenuti che hanno scelto il rito ordinario hanno
dedotto, anche in modo indiretto ovvero implicito, la necessità di
sospensione del giudizio in attesa della Sentenza definitiva nel
processo penale, atteso chela pronuncia di condanna in primo
grado del Tribunale di Milano, secondo l'avviso dei patrocinatori, si
basa esclusivamente su elementi indiziari che non raggiungono lo
spessore di prove utilizzabili nella presente controversia.
La deduzione dei legali non appare persuasiva e deve essere
respinta.
Sullo specifico versante, è sufficiente richiamare il contenuto
dell'Ordinanza nr. l del 26.04.2012 adottata dalle Sezioni Riunite di
questa Corte, la quale, invocando la consolidata giurisprudenza
45
della Corte di Cassazione, ha affermato, anche nell/ottica della
rigorosa
osservanza .del principio costituzionale afferente alla
ragionevole durata del processo, per un verso, che al fine della
sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 del
c.P.C., non è sufficiente che tra le due liti vi sia un rapporto di
mera pregiudizialità logica, occorrendo, altresì, un rapporto di
pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione
di una controversia costituisca l/indispensabile antecedente logicogiuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia
di giudicato, per altro verso, che la sospensione della causa può
essere ritenuta ammissibile esclusivamente nell/ipotesi in cui dagli
atti versati nel fascicolo processuale non emergano elementi
sufficienti o idonei per giungere alla immediata definizione della
stessa e, quindi, sia sostanzialmente impossibile esercitare il libero
convincimento
alla
base
del
giudizio
di
responsabilità
amministrativa come di quello civile.
Nel caso specifico dei convenuti che hanno scelto il rito ordinario,
condannati con la suddetta Sentenza del Tribunale di Milano, IV
Sezione Penale, nr. 13586/2011 del 23.02.2012, avverso la quale è
stato proposto tempestivo appello, pur sussistendo indubbiamente,
almeno in astratto, una pregiudizialità non solo logica ma anche
giuridica, attese le disposizioni contemplate dagli articoli 651 e 652
del
C.P.P.,
gli
elementi
rivenienti
dalla
motivazione
della
menzionata pronuncia, unita mente a tutti gli altri fattori probatori
dedotti dalla Procura Regionale nell/atto introduttivo, configurano
46
un quadro valutativo sufficiente per pervenire alla decisione della
causa.
La censura formulata dall'Avvocato GALLENCA, di nullità dell'atto di
citazione per asserita indeterminatezza della contestazione mossa
dalla Procura Regionale nei confronti del proprio assistito, deve
essere respinta.
In tale ottica, si stima utile rimarcare che la Corte di legittimità ha
propugnato in più occasioni (ex multis SS.UU. Civili, nr. 8077 del
2012) il canone secondo cui la nullità dell'atto di citazione si
produce, a norma dell'articolo 164, comma 4, del c.P.C., solo
quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente
incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti
costituenti la ragione della domanda; nello scrutinare la conformità
dell'atto
al
modello
legale,
l'identificazione
dell'oggetto
della
domanda deve peraltro essere operata avendo riguardo all'insieme
delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad
esso allegati, configurandosi la nullità solo quando, all'esito del
predetto scrutinio,
l'oggetto
risulti
assolutamente incerto.
La
ragione ispiratrice della citata norma, che impone all'attore di
specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto
della sua
domanda,
nell'esigenza
di
ha
portare
precisato la
Suprema Corte,
immediatamente
il
convenuto
risiede
nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Alla luce delle nitide coordinate ermeneutiche indicate dalla Corte di
Cassazione, la doglianza del patrocinatore del convenuto LANZA, il
47
quale, tra l'altro, ha sostenuto che non ha avuto la possibilità di
predisporre una valida difesa poiché la contestazione del Pubblico
Ministero contabile si presenta del tutto generica ed indeterminata,
non ha pregio e deve essere considerata infondata, sul rilievo che
dall'atto di citazione e dai documenti allegati si desumono in modo
sufficientemente
chiaro,
necessaria "editio
per quanto
actionis",
sia
concerne
il
l'oggetto della
punto
della
domanda
sia
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno
della pretesa. Il Procuratore Regionale, in particolare, ha specificato
nel corso dell'Udienza di discussione che la contestazione a carico
del predetto cancelliere si evince in modo evidente dalla disamina
sistematica dei diversi capi di imputazione inerenti al procedimento
penale
e
dagli
altri
puntuali
riferimenti
esplicitati
nell'atto
introduttivo. AI riguardo, il Collegio, condividendo la tesi esposta da
parte pubblica, ritiene che l'addebito prospettato a carico del
convenuto LANZA, ai fini del giudizio connesso alla sussistenza
della
responsabilità
amministrativa,
sfugga
alla
censura
di
indeterminatezza, tenendo conto che la contestazione dell'Ufficio
Requirente prescinde dall'indicazione di singole azioni ed omissioni
ovvero di specifiche violazioni degli obblighi di servizio, ma si basa
sull'assunto secondo il quale il funzionario in parola, in servizio
presso la Procura della Repubblica di Pinerolo, ha partecipato in
modo del tutto consapevole ed attivo al sistema delle consulenze
inutili ideato dal convenuto MARABOTIO, ritraendone ingente
profitto attraverso i cospicui compensi corrisposti alla moglie DE
48
FRANCESCO
per
le
consulenze
asservendo
completamente
la
dalla
sua
medesima
funzione
svolte,
ed
pubblica
al
perseguimento degli scopi illeciti sottesi al descritto affidamento
seriale delle perizie ed al loro successivo occultamento per eludere
le relative investigazioni. Ne discende, in conclusione, che di fronte
ad una prospettazione del "petitum" e della "causa petendi" priva di
connotati
di
incertezza
ed
indeterminatezza,
alla
chiarezza
espositiva, alla precisa rappresentazione dei fatti contestati ed alla
articolata
deduzione
risarcimento
del
dei
danno
motivi
di
patrimoniale
diritto,
la
promossa
domanda
dalla
di
Procura
Regionale deve essere considerata pienamente legittima (ex multis
I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 2 del 2003,
Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 262 del 2009_, Sezione
Giurisdizionale Abruzzo, Sentenze nnrr. 128 del 2001, 205 del 2005
e 77 del 2011).
In secondo luogo, occorre evidenziare, quale ulteriore elemento
dirimente,
che
laddove
detta
nullità
teorizzata
dalla
difesa
sussistesse effettivamente in concreto, il che è da negare per
quanto in precedenza enunciato, la stessa sarebbe comunque
sanata in radice per avere la parte accettato il contraddittorio
difendendosi nel merito, dimostrando implicitamente l'assenza di
qualsivoglia indeterminatezza nella domanda promossa dall'Ufficio
Requirente (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza
nr. 203 del 2002).
49
La richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei
funzionari
o,
comunque,
responsabili
dei
presso
la
Procura
Generale della Corte d'Appello di Torino, presentata anch'essa
dall'Avvocato GALLENCA, non supera la soglia della manifesta
infondatezza e deve essere rigettata.
Esclusa in radice la sussistenza di una fattispecie connotata da
ipotesi
di
litisconsorzio
necessario,
in
disparte
la
questione
afferente alla diatriba sorta in giurisprudenza in ordine alla
compatibilità
del
potere
sindacatorio
riconosciuto
.al
Giudice
contabile con i principi del giusto processo consacrati nell'articolo
111
della
Costituzione,
ma
rammentando,
comunque,
la
circostanza secondo cui l'ordine di integrazione da parte del
Collegio riveste carattere assolutamente eccezionale (ex multis I
Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 92 del 2011), dagli
atti versati nel fascicolo processuale, in diretta connessione con la
dinamica degli avvenimenti, anche sotto l'aspetto cronologico, e
con le diverse motivazioni addotte dal difensore nella comparsa di
costituzione e nella successiva memoria per suffragare la propria
richiesta, non si ravvisano assolutamente, infatti, quei presunti
comportamenti omissivi posti in essere dai predetti soggetti indicati
dalla difesa del convenuto, che avrebbero quanto meno contribuito,
sotto il profilo del nesso causale,alla genesi dell'evento di danno
contestato da parte pubblica, né, indubbiamente, alcun profilo di
negligenza
o ritardo
costituenti
il
nucleo della colpa
grave,
nemmeno a seguito di un apprezzamento compiuto in astratto ed
50
in via ipotetica, idonei a giustificare la loro chiamata nel presente
giudizio ai sensi dell'articolo 47 del R.D. nr. 1038 del 1933. Anzi,
diversamente da quanto opinato in modo generico dalla difesa del
convenuto
LANZA, .Ia
Sezione
intende
mettere
in
risalto
la
circostanza, la quale emerge in modo inoppugnabile e predare
dalla produzione documentale di causa, che proprio le iniziative
assunte con la massima tempestività dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino e dalla Procura Generale presso la
Corte d'Appello di Torino, a seguito delle informazioni fornite dai
Magistrati in servizio alla sede di Pinerolo e Torino in merito al
continuo affidamento delle consulenze da parte del nominato
MARABOTTO, . hanno consentito di avviare le puntuali indagini,
dapprima
in via amministrativa e pOi .giudiziaria, che hanno
successivamente disvelato ed accertato in
modo definitivo il
sistema illecito delle perizie inutili e strumentali, salvaguardando in
modo determinante il superiore interesse del pubblico erario ed
evitando che il nocumento patrimoniale pervenisse a conseguenze
ulteriori.
La deduzione formulata da alcune difese, afferente all'asserita
improcedibilità e/o inammissibilità della domanda promossa dalla
Procura Regionale, con riferimenti diretti o indiretti alla disposizione
di cui all'articolo 75, comma 3, del c.P.P., anche per evitare una
violazione del principio del "ne bis in idem", non è condivisibile e
deve essere respinta.
51
I legali hanno sostenuto che l'azione della Procura Regionale si
rivela come una ripetizione di quella già promossa davanti al
Tribunale di Milano, con la costituzione di parte civile del Ministero
della Giustizia nel procedimento penale instaurato nei confronti di
vari imputati, tra cui i propri assistiti, per il risarcimento del danno
derivato dai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, con
conseguente violazione del principio del "ne bis in idem"; quanto al
richiamo all'articolo 75 del Codice di Procedura Penale, le difese
hanno sottolineato come la suddetta disposizione sia espressiva del
principio
beneficio
dell'alternatività
della
dell'Amministrazione
tutela
di tipo patrimoniale
danneggiata,
essendo
a
evidente
come nel caso della domanda di cui al presente giudizio tanto
l'azione
civile
sostanzialmente
quanto
lo
quella
erariale
stesso "petitum" e
di
la
danno
abbiano
medesima
"causa
petendi". In definitiva, secondo l'avviso dei patrocinatori l'azione di
responsabilità amministrativa introdotta dalla Procura Regionale
dovrebbe essere dichiarata inammissibile per l'intervenuto esercizio
dell'azione civile in sede penale, ovvero, muovendo
da una
angolazione diversa rispetto allo stesso canone generale, come
dedotto dalla difesa della convenuta
SALA, dovrebbe essere
dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice contabile per non
assoggettabilità del medesimo oggetto di domanda di danno già
sottoposta alla giurisdizione del Giudice ordinario penale.
In tale contesto, il Collegio non può che richiamare il noto principio
della separatezza, dell'autonomia e dell'originarietà del giudizio di
52
responsabilità amministrativa rispetto al giudizio penale (ex multis
Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011)
espresso dalla pacifica giurisprudenza del Giudice contabile, anche
laddove i fatti da cui derivi il pregiudizio siano gli stessi, tenendo
conto, peraltro, che secondo un indirizzo giurisprudenziale in seno
a questa Corte (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale,
Sentenza nr. 215 del 2004), avallato anche da alcune pronunce
della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili, Sentenze nr. 933 del
1999 e nr.
5288 del 2001), sussisterebbe l'esclusività della
giurisdizione contabile, con il precipitato che la giurisdizione della
Corte dei Conti è tale, nel senso che è l'unico Organo giudiziario
che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione; di
conseguenza,
deve
essere
esclusa,
.secondo
il
descritto
orientamento, una concorrente giurisdizione del Giudice ordinario
adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità
e di rivalsa. Su tale versante, merita rammentare, tra l'altro, il
canone espresso in numerose pronunce dalle suddette Sezioni
Unite della Corte di legittimità (ex multis Ordinanza nr. 20343 del
2005, Sentenza nr. 28540 del 2008, Ordinanza nr. 10857 del 2009,
Sentenza nr. 12539 del 2011 e Sentenza nr. 9188 del 2012), le
quali hanno affermato in modo netto che giurisdizione penale e
giurisdizione civile per il risarcimento dei danni, da una parte, e
giurisdizione contabile, dall'altra, sono reciprocamente indipendenti
nei loro profili istituzionali, anche quando investono uno stesso
fatto materiale.
53
Del resto, come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale,
la
statuizione
del
Giudice
penale
sulla
domanda risarcitoria
avanzata dall'Amministrazione danneggiata, costituitasi parte civile,
relativa al riconoscimento di una provvisionale per importi variabili
tra i 10.000 ed i 15.000' Euro, nonché la transazione conclusa da
alcuni convenuti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la
somma di Euro 200.000,00 a favore del Ministero della Giustizia,
non
precludono assolutamente
al
Giudice contabile,
secondo
l'avviso più accreditato nell'ambito della giurisprudenza di questa
Corte, di conoscere del credito risarcitorio che scaturisce, a titolo di
danno erariale, da quegli stessi fatti oggetto del processo penale,
individuando l'importo del risarcimento da porre a carico dei
convenuti; nella medesima visuale, i parametri invocati dal Giudice
ordinario per la quantificazione del pregiudizio non vincolano in
alcun modo la Magistratura contabile in merito alla delibazione
attinente alla sussistenza o alla misura del nocumento sofferto dal
soggetto
pubblico
leso
dall'attività
esiziale
del
responsabile.
Relativamente alle censure· dei difensori legate all'articolo 75,
comma 3, del Codice di Procedura Penale, è agevole replicare che
sulla specifica questione si registra l'autorevole intervento della
Corte Costituzionale, la quale, nella Sentenza nr. 272 del 2007, da
una parte, sembra aver avallato, con il riferimento espresso
all'articolo 538, comma 2, del Codice di Procedura Penale, il
principio dell'esclusività della giurisdizione contabile, dall'altra, ha
sostenuto in modo esplicito l'inapplicabilità del prefato articolo 75 al
54
giudizio di responsabilità amministrativa e contabile. La chiara e
perentoria conclusione afferente al citato articolo 75 contenuta
nella predetta pronuncia della Consulta, conduce la Sezione a
considerare infondata la doglianza delle difese, senza necessità di
esplicitare ulteriori argomenti.
La
parabola
argomentativa
difensiva
esposta
dall'Avvocato
VERRIENTI, sebbene suggestiva ed articolata, non sollecita il
favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere disattesa.
In primo luogo, la questione di legittimità costituzionale delle
norme azionate dalla Procura Regionale, in particolare l'articolo 81
del R.D. nr. 2440 del 1923, l'articolo S2 del R.D. nr. 1214 del 1934
e l'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, in quanto ritenute in
contrasto con l'articolo 4 del Protocollo nr. 7 della CEDU che vieta
la doppia persecuzione per lo stesso fatto, nell'interpretazione
datane dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito della
quale il legale invoca la decisione della Grande Camera del
10.02.2009, e, quindi, in violazione dell'articolo 117, comma l,
della Costituzione, nel caso in cui altro Giudice abbia già statuito e
liquidato quanto spetta
all'erario a titolo di
restituzione del
maltolto, deve essere dichiarata manifestamente infondata. Su tale
specifico
crinale,
la
Sezione
intende
sottolineare,
come
-
correttamente
precisato dal
Pubblico Ministero contabile,
che
l'azione di risarcimento del danno dedotta dall'Ufficio Requirente si
muove su un piano del tutto diverso e distinto da quello penale,
con particolare riferimento alla confisca per equivalente disposta
55
dal
G,LP,
presso
il Tribunale
di
Milano
nei
confronti
della
consulente SALA, D/altra parte, allo scopo di confutare la tesi
teorizzata dal suddetto patrocinatore, possono essere invocate
tutte le osservazioni concernenti l/autonomia e la separatezza di
ciascun giudizio rispetto agli altri, manifestate precedentemente dal
Collegio in ordine alla presunta inammissibilità dell'azione, in
funzione dei rapporti tra il giudizio contabile e quello celebratosi
dinanzi al Giudice penale, In definitiva, a parere della Sezione, il
fondamentale postulato del "ne bis in idem", patrimonio giuridico
comune degli Stati Europei, che secondo il legale sarebbe stato
apertamente violato dalla richiesta di risarcimento del pregiudizio
erariale successiva alla confisca per equivalente avvenuta nel
procedimento
penale,
deve
essere
vagliato
esclusivamente
nell'ambito dei giudizi che si svolgono all'interno del medesimo
plesso giurisdizionale, ma non può certamente involgere una
controversia che si sia radicata dinanzi ad altro Giudice, nella
specie quello contabile, e che presenta presupposti e scopi del tutto
autonomi e peculiari. La perentoria dichiarazione del difensore che
il medesimo fatto genera il medesimo debito ed il medesimo debito
deve essere pagato una sola volta, non tiene conto, in disparte la
netta distinzione esistente tra confisca ed azione di risarcimento
danni su cui la Sezione tornerà nel prosieguo della motivazione,
della constatazione che dalla stessa condotta possono originare
conseguenze giuridiche in ambiti giurisdizionali diversi, disciplinate
da
istituti
e
disposizioni
differenti
56
che
sottintendono
al
perseguimento di finalità del tutto indipendenti tra loro perseguite
dall'ordinamento giuridico, come puntualmente evidenziato proprio
dalla prefata Ordinanza adottata dalle Sezioni Unite, nr. 11 del
2012, invocata dal legale nella memoria difensiva, la quale ha
confermato e ribadito in modo predare e cristallino il principio
sopra lumeggiato, secondo cui giurisdizione penale e giurisdizione
civile per il risarcimento dei danni, da una parte, e giurisdizione
contabile, dall'altra, sono reciprocamente indipendenti nei loro
profili istituzionali, anche quando investono uno stesso fatto
materiale.
Anche
·Ia
seconda
obiezione
dell'Avvocato
VERRIENTI,
sostanzialmente coincidente, sebbene con sfumature peculiari, con
quella
dedotta
dalla
sull'affermazione
che
difesa
la
del
gruppo
violazione
del
FLORIO,
divieto
incentrata
della
doppia
condanna risarcitoria o restitutoria per danni, conseguente allo
stesso fatto accertato come delitto in sede penale, risulta anche
nella
prospettiva
desumibile
dalla
Sentenza
della
Corte
Costituzionale nr. 773 del 1988, atteso che sussiste un giudicato
penale con cui è stato liquidato quanto spetta all'erario per
compensare l'illecito depauperamento, non merita l'adesione del
Collegio. A prescindere dalla circostanza che una parte della
giurisprudenza di questa Corte ritiene ormai non più applicabile il
principio
esternato
dalla
Corte
Costituzionale
nella
prefata
pronuncia (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza
nr. 401 del 2007), sul rilievo che, alla luce delle modifiche del
57
quadro normativo rispetto a quello esaminato dalla Consulta nel
1988, il cosiddetto sistema del doppio binario è attualmente
incompatibile con il carattere esclusivo della giurisdizione contabile,
il quale sembrerebbe avallato dalla menzionata Sentenza del
Giudice delle Leggi nr. 272 del 2007, con l'effetto che l'eventuale
Sentenza di condanna del Giudice penale al risarcimento del danno
non è idonea a precludere l'esercizio dell'azione di responsabilità
amministrativa, anche volendo aderire, a tutto concedere alla
deduzione delle difese, all'indirizzo prevalente che postula una
preclusione dell'azione di responsabilità in presenza del giudicato
penale che abbia liquidato integralmente il danno erariale, poi
effettivamente risarcito dal responsabile del pregiudizio (ex multis
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenzanr. 14831 del
2011, Corte dei Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza
nr. 2 del 2003, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr.
392 del 2003 e nr. 183 del 2006, Sezione Giurisdizionale Basilicata,
Sentenza nr. 49 del 2005), certamente il caso dei convenuti non
ricadrebbe nella tassativa ipotesi delineata dalla giurisprudenza più
estensiva. E' chiaro, infatti, che il Giudice penale non ha affatto
provveduto
alla
liquidazione
del
nocumento
erariale,
unica
circostanza, secondo l'insegnamento della Consulta manifestato
nella
Sentenza
"proposizione
richiamata
dell'azione
di
dalle
difese,
responsabilità
preclusiva
amministrativa
della
nei
confronti del condannato", sebbene soltanto nel caso di effettivo
pagamento a beneficio dell'Amministrazione danneggiata, ma ha
58
applicato l'istituto della confisca per equivalente in presenza di tutti
i presupposti contemplati dalla Legge, rimettendo anzi le parti in
modo espresso, per il risarcimento del danno, dinanzi al Giudice
competente, che è proprio quello contabile .
. Per quanto attiene alla deduzione dell'Avvocato LONGHIN, in tema
di istanza di verificazione di cui sarebbe onerata la
Procura
Regionale, atteso che la propria assistita FARINA ha disconosciuto
le proprie firme in calce alle consulenze che sono state considerate
dall'Ufficio Requirente per avvalorare la colpevolezza della citata
professionista e la quantificazione del danno, la stessa non incontra
il favorevole avviso del Collegio, poiché muove da un presupposto
errato.
In tale contesto, la Sezione. ritiene che le menzionate perizie
redatte dai diversi professionisti evocati nel presente giudizio siano
qualifica bili, accedendo alla tesi espressa dal Pubblico Ministero
contabile, come atti pubblici e non come scritture private; atto
pubblico, secondo la definizione generalmente accolta in. dottrina e
giurisprudenza, è quel documento che fa prova legale di fatti o atti
giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalità, da un
funzionario pubblico o da un soggetto privato che esercita una
funzione pubblica, al quale l'ordinamento ha attribuito la relativa
potestà. I suddetti professionisti sono stati ritenuti soggetti alla
giurisdizione di questa Corte, per effetto della predetta Ordinanza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr. 11 del 2012,
proprio
perché
hanno
esercitato
59
una
funzione
di
rilievo
pubblicistico, in quanto, come sottolineato dalla Suprema Corte,
hanno svolto delle specifiche attività che "altrimenti avrebbero
dovuto essere compiute dalla stessa Pubblica Amministrazione" e
che ciò basta a "postulare l'esistenza di un rapporto di servizio che,
per giurisprudenza ormai consolidata, ricorre ogni qual volta un
soggetto venga investito del compito di porre in essere un'attività
dell'Amministrazione"; ancora più esplicito in tale direzione risulta il
passaggio della motivazione secondo il quale il professionista "è
abilitato a svolgere un'attività tipica del Pubblico Ministero, che
quegli potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche
competenze volta a volta necessarie, sicché, pur se nei limiti posti
dalla disposizione che ne contempla la nomina, il consulente
tecnico del Pubblico Ministero concorre oggettivamente all'esercizio
della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari". Ne
discende, quale immediato corollario, che siffatti soggetti privati,
avendo
esercitato,
mediante
investitura
formale
dell'Amministrazione della Giustizia attraverso la nomina disposta
dal Pubblico Ministero, un chiaro "munus publicum", hanno posto in
essere con le rispettive consulenze atti pubblici. Se quindi si tratta
di atti pubblici lo strumento da azionare, nella posizione della
difesa, è la querela di falso ai sensi dell'articolo 221 del C.P.c. e
non certo la richiesta di verificazione da parte dell'attore qualora
quest'ultimo intenda avvalersi della scrittura disconosciuta. TI
Collegio, peraltro, nel corso della discussione, come risulta dal
relativo verbale di Udienza, ha formalmente sollecitato al legale
60
della
convenuta
FARINA
una
precisa
risposta
al
riguardo,
vertendosi in materia di questione pregiudiziale che costituisce
incidente nel giudizio, e considerato che il patrocinatore nella
memoria di costituzione si era espressamente riservato, in via
alternativa,' di chiedere un termine per la presentazione della
querela di falso dinanzi al competente Tribunale; a seguito del
citato interpello l'Avvocato LONGHIN ha riferito di attendere la
pronuncia della Sezione in ordine allo specifico punto controverso,
per poi eventualmente valutare la possibilità di promuovere il
giudizio inerente alla querela di falso dinanzi alla competente
Autorità Giudiziaria Ordinaria, tenendo conto che lo stesso può
essere esperito in corso di caùsa in qualunque stato e grado del
giudizio, a tenore dell'articolo 221 del C.P.C .. Allo stato, pertanto,
le consulenze che risultano sottoscritte dalla nominata FARINA
possono fare piena
contestazione
prova contro
esplicitata
dalla
la
Procura
medesima
Regionale
ai
fini
della
nell'atto
di
citazione.
Le memorie depositate in Udienza dall'Avvocato ROSSI, con cui il
patrocinatore contesta le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di
Milano, IV Sezione Penale, nella Sentenza di condanna delle proprie
assistite, allegando il relativo atto di appello, infine, non possono
essere vagliate dal Collegio in quanto palesemente tardive, come
validamente sostenuto in Udienza dal Pubblico Ministero che ha
formulato
sul
punto
specifica
obiezione;
al
riguardo,
preme
rammentare che tutte le deduzioni processuali e di merito che non
61
siano rilevabili d'ufficio, introdotte con i suddetti atti difensivi, sono
inammissibili alla luce del rigido e tassativo regime delle preclusioni
fissato dal combinato disposto degli articoli 166 e 167 del Codice di
Procedura Civile.
Residua, prima di affrontare il merito della controversia, l'eccezione
di
prescrizione
formulata
dell'azione
dalle difese di
intentata
alcuni
dalla
convenuti
Procura
con
Regionale,
sfumature e
motivazioni parzialmente diverse in ordine all'esordio della stessa.
L'eccezione non ha pregio e deve essere respinta.
La deduzione di prescrizione dell'azione appare infondata, in quanto
la stessa decorre, come correttamente sostenuto dalla Procura
Regionale, ai sensi dell'articolo l, comma 2, della Legge nr. 20 del
1994, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della
sua scoperta, e, quindi, della conoscenza effettiva del pregiudizio,
che,
per
giurisprudenza
costante
(ex
multis
I
Sezione
Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 28 del 2002, nr. 45 e nr. 57
del 2007, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 10 del
2002, nr. 199 del 2009 e nr. 305 del 2010, Sezione Giurisdizionale
Lazio,
Sentenza
nr.
772
del
2003,
Sezione
Giurisdizionale
Piemonte, Sentenza nr. 100 del 2005, Sezione Giurisdizionale
Abruzzo, Sentenza nr. 77 del 2011), coincide, nell'ambito delle
fattispecie costituenti reato, con il momento in cui è intervenuta la
richiesta
di
rinvio
a giudizio
nel
procedimento
penale. Tale
situazione ricorre in ipotesi di fatti delittuosi che comportano un
obiettivo impedimento ad agire, con la possibilità di esercitare
62
l'azione contabile solo quando il fatto assuma una
concreta
qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di
una fattispecie dannosa. Del resto, si stima utile evidenziare che il
principio della conoscibilità effettiva in seno all'Ente danneggiato,
nel
caso di
complessiva
danni occultati,
del
deve essere valutato
funzionamento
dell'Amministrazione
nell'ottica
che
è
organizzata, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, secondo
disposizioni di Legge al fine di assicurare il buon andamento e
l'imparzialità; da ciò consegue che nell'ipotesi di danno derivante
da illeciti non palesi, e quindi non immediatamente percepibili, la
conoscenza del nocumento può emergere solo a seguito di quegli
adempimenti, specifici epreordinati sulla base delle competenze
degli Uffici pubblici, di verifica e di ispezione amministrativa che
consentono di appurare puntualmente i fatti pregiudizievoli. Se,
infatti,
sussistono
nell'ordinamento
procedure
positivamente
previste per l'individuazione e l'accertamento di fenomeni dannosi,
questi ultimi non possono ritenersi altrimenti conoscibili prima che
esse siano compiute, ma la mancata conoscibilità, in questo caso,
non configura un mero fatto, ma deriva dall'impedimento giuridico
esistente sino alla completa attuazione e conclusione dell'azione
amministrativa di controllo disciplinata dalla Legge (ex multis I
Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 494 del 2007). Ciò
chiarito, giova sottolineare, sullo specifico crinale, che anche le
conclusioni dell'ispezione ministeriale richiamate da alcune difese,
proprio perché le stesse si prestavano a molteplici interpretazioni,
63
non raggiungevano, ad avviso del Collegio, quello spessore di
elemento sufficientemente obbiettivo, solido, stabile ed univoco da
determinare
la
decorrenza
del
periodo
di
prescrizione
quinquennale. Da siffatto assunto, deriva la conseguenza che tutte
le argomentazioni teorizzate dai legali i quali hanno sostenuto
l'esordio della
conclusione
prescrizione
dell'ispezione
in
un
momento antecedente alla
ministeriale,
non
possono
essere
condivise, poiché se gli stessi Magistrati e funzionari inviati dal
Ministero, dotati per definizione di elevatissima qualificazione ed
esperienza in materia, che hanno svolto
una specifica e capillare
attività di controllo mirata, della durata di alcune settimane, hanno
concluso con una relazione connotata da formula dubitativa o
perplessa, non s'i vede come gli Organi interni dell'Amministrazione
della Giustizia avrebbero potuto rilevare, indipendentemente dalle
risultanze della menzionata ispezione, la fattispecie di danno
erariale oggetto della pretesa di parte pubblica, connessa peraltro
all'esercizio di una funzione di carattere giurisdizionale nel contesto
di illeciti penalmente rilevanti, sulla base della semplice analisi
inerente al monitoraggio dei dati formali relativi al numero delle
consulenze
affidate
in
ciascuna
annualità
ed
all'importo
complessivo dei compensi liquidati a beneficio dei professionisti.
Come in precedenza precisato, la Sezione non reputa di ancorare
l'esordio della prescrizione alla data. di conclusione dell'ispezione
ministeriale, per i motivi sopra tratteggiati, bensì al momento in cui
è intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento
64
penale
che
ha
disvelato
in
modo
nitido
gli
illeciti
sottesi
all'attribuzione seriale delle perizie; in ogni caso, anche volendo
ammettere che la decorrenza della prescrizione sia individuabile
all'atto della definizione degli accertamenti in via amministrativa,
l'azione promossa dalla Procura Regionale risulterebbe egualmente
tempestiva, sul rilievo che l'ispezione in parola si è conclusa in data
31.05.2005
mentre
la
notifica
dell'invito a dedurre
e della
contestuale richiesta di sequestro conservativo "ante causam" è
avvenuta nel mese di marzo del 2010.
Passando al merito della causa, la Sezione procederà alla disamina
delle argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di
responsabilità da parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate
controdeduzioni formulate dai legali dei convenuti, anticipando sin
d'ora che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
legittimità, il Giudice non è tenuto ad esaminare punto per punto
tutte le deduzioni formulate dalle parti, al fine di confutarle o di
condividerle,
ma
deve esporre
nell'ambito della
pronuncia
il
ragionamento logico e giuridico che sostiene la decisione assunta,
da cui si possa desumere l'implicito superamento delle eccezioni
sollevate dai patrocinatori o delle contestazioni mosse da parte
pubblica, in quanto incompatibili con il percorso della motivazione;
in altre parole, è sufficiente che il Giudice indichi in maniera lineare
le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere
implicitamente
disattese
tutte
le
65
argomentazioni
delle
parti
logicamente contrastanti con esse (exmultis Corte di Cassazione,
Sez. III, nr. 4815 del 2012, Sez. VI, nr. 5088 del 2012).
Per quanto concerne il profilo afferente all'elemento strutturale
della condotta illecita, fonte del pregiudizio erariale, estesamente
illustrato dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione con il richiamo
alla documentazione versata in atti ed alle risultanze dell'attività di
indagine effettuata in sede penale e dell'ispezione ministeriale, in
relazione alla pretesa risarcitoria dell'erario, ne appare ampiamente
giustificata la sussistenza per tutti i convenuti.
In tale prospettiva, la Sezione reputa necessario prendere l'abbrivo
da
una
considerazione
di
fondo,
concernente
l'acclarata
colpevolezza dei convenuti, che si riverbera nella presente azione di
responsabilità amministrativa, in merito alle fattispecie penalmente
rilevanti che sono state loro contestate nel procedimento penale
incardinato presso il Tribunale di Milano, e sulle quali si fonda la
piattaforma accusatoria della Procura Regionale. Dal complesso
degli atti processuali legittimamente acquisiti nell'ambito degli
accertamenti esperiti dalla Procura della Repubblica
presso il
Tribunale della citata città lombarda, con particolare riferimento
alle fonti di prova richiamate espressamente dall'Ufficio Requirente
e riportate nell'atto introduttivo del giudizio, e dalle Sentenze di
condanna emesse dalle diverse Autorità Giudiziarie, emerge che
tutti i suddetti convenuti hanno posto in essere, in concorso tra
loro, il sistema illecito delle consulenze inutili per conseguire un
indebito profitto economico.
66
Relativamente alla maggior parte dei convenuti, è sufficiente
richiamare il contenuto e le articolate motivazioni delle due
Sentenze emesse in data 18.01.2010 dal G.I.P. presso il Tribunale
di Milano:
nominati
la prima pronuncia, nr. 9389/2009, concernente i
MARABOTTO,
MOSCATO,
FARINA,
MANZETTI,
SALA,
SALICETI, FERRERO, ROTTA, MALDI, GIOVANNINI Anna Rita e
Donatella, resa ai sensi dell'articolo 444 del c.P.P., è divenuta
irrevocabile
a
seguito
Cassazione
nr.
26792
della
del
citata
2011;
Sentenza
la
seconda
della
Corte
pronuncia,
di
nr.
9390/2009, relativa ai suddetti ATTIANESE, TINGHI, ZAMPINI,
RAGAZZONI Ruggero e Davide, FLORIO Mario Emanuele, Monica e
Salvatore, adottata ai sensi dell'articolo 442 del C.P.P., è stata
sostanzialmente confermata dalla Sentenza della Corte di Appello di
Milano nr. 128 del 2011, la quale è divenuta irrevocabile per effetto
della prefata pronuncia della Corte di Cassazione nr. 38515 del
2011. I convenuti LANZA, DE FRANCESCO, CONSENTINO e RIZZI
sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano, IV
Sezione Penale, con la Sentenza nr. 13586/2011.
Distinguendo la disamina delle singole posizioni personali sulla base
comune afferente ai tre gruppi di convenuti in rassegna, alla luce
del rito da ciascuno prescelto nel processo penale, non è superfluo
rammentare,
in
merito
alla
Sentenza
di
patteggiamento
irrevocabile nei confronti degli undici soggetti sopra indicati, che la
giurisprudenza della Corte dei Conti, in linea con l'orientamento
prevalente della Corte di Cassazione, ha costantemente affermato
67
negli ultimi tempi il canone in base al quale alle suddette pronunce,
rese ai sensi dell'articolo 444 del c.P.P., deve essere attribuito
l'effetto di provare, nel processo contabile, l'illiceità dei fatti e la
colpevolezza del presunto responsabile, che, quindi, sarà tenuto a
fornire gli elementi probatori necessari a discolparsi (ex multis
Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, nr. 5756 del 2012, Corte dei
Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenzenr. 187 del
2003, nr. 149 del 2004, nr. 68 e nr. 109 del 2006, Sezione
Giurisdizionale d'Appello Sicilia,
Sentenza
nr.
103 del
2010,
Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 76 del 2008, Sezione
Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 176 del 2011). AI riguardo,
appare eloquente la
massima delle Sentenze. della
Corte di
legittimità, V Sezione Civile, nr. 19251 del 2005 e III Sezione
Civile, nr. 10847 del 2007 e nr. 6668 del 2011, dove il Collegio ha
sottolineato che la Sentenza penale di applicazione della pena su
richiesta delle parti costituisce indiscutibile elemento di prova per il
Giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia
probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato
avrebbe 'ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il
Giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione. Ne
discende, quale immediato corollario, che detto riconoscimento, pur
non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del
giudicato
nel
giudizio
per responsabilità
amministrativa,
non
ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 651 del c.P.P., ben può
essere utilizzato come elemento di prova dal Giudice contabile,
68
senza necessità, peraltro, di ulteriori riscontri "aliunde", in assenza
di valide argomentazioni di segno contrario. D'altra parte, fermo
restando che non possono trovare ingresso nel presente giudizio i
motivi personali che hanno indotto una parte dei convenuti a
scegliere la via del patteggiamento nel procedimento p'enale,
occorre sottolineare che i medesimi si sono limitati a propugnare
l'inefficacia nel presente giudizio della Sentenza di patteggiamento,
senza tuttavia addurre alcun elemento concreto,
univoco ed
inconfutabile a propria discolpa, atto a dimostrare la completa
infondatezza delle contestazioni.
Cade opportuno sottolineare,
infine, muovendo dalla considerazione chela colpevolezza può
essere avvalorata anche dalla sola Sentenza di patteggiamento,
secondo la giurisprudenza sopra lumeggiata, la rilevanza di tutti gli
altri
elementi
di
prova
rivenienti
dal
procedimento
penale,
richiamati puntualmente nella parte in fatto, che sono stati dedotti
dalla Procura Regionale; eloquenti in tale direzione si configurano
anche le risultanze che emergono dagli interrogatori resi dai diversi
indagati
del
nell'ambito
nella
specificati
procedimento
parte della
penale,
analiticamente
motivazione attinente ai
quattro
convenuti che hanno scelto il rito ordinario.
In relazione alla posizione dei convenuti MOSCATO e SALICETI,
.
-
--- --
-
._-
--
-
- -_.
-
rientranti tra coloro che hanno aderito al patteggiamento, preme
evidenziare, del resto, che il contegno processuale dei medesimi, i
quali non si sono costituiti in giudizio, si appalesa sintomatico della
loro evidente colpevolezza; in tale ottica, giova sottolineare che la
69
giurisprudenza
assolutamente
prevalente
(ex multis
Corte di
Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006) ha più
volte affermato che l'articolo 167, comma
1, del Codice di
Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in
comparsa' di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della
sua
domanda,
costruisce
la
non
contestazione
come
un
comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice.
Quest'ultimo, infatti, alla luce della menzionata giurisprudenza,
dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non
contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che il
contegno passivo della parte e della sua difesa, valutato alla
stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso
dall'ambito degli accertamenti richiesti; la mancata contestazione,
pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato
legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé,
senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea
incompatibile, con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile
provarlo, perché non controverso.
Nei confronti dei citati otto convenuti che hanno scelto il rito
abbreviato, la Sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 128 del
2011, divenuta irrevocabile, fa stato nel presente giudizio, ai sensi
dell'articolo 651, comma 2, del c.P.P., quanto all'accertamento
della
sussistenza
del
fatto,
della
sua
illiceità
penale
e
all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; in tale ottica, non
70
è superfluo evidenziare che la menzionata pronuncia, sebbene
abbia dichiarato, in parziale riforma della Sentenza di primo grado,
il non doversi procedere, con riferimento ai tre convenuti della
famiglia FLORIO ed alla nominata ATTIANESE, limitatamente ai fatti
commessi sino al 16.07.2003 per prescrizione, ha affermato in
modo netto che le diffuse considerazioni esposte nella motivazione
consentono di "ritenere accertata sia la materialità dell'illecito che
la sussistenza del fatto costituente reato anche in relazione alle
condotte riferite agli appellanti, anteriori al 16.07.2003". Molto
significativo appare, inoltre, un passaggio della motivazione della
citata Sentenza della Corte di Appello di Milano attinente alla
posizione della suddetta ATTIANESE,in cui vengono messe in
risalto
alcune
fondamentali
circostanze,
con
riferimento
all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla convenuta
SALA,
evidenziando che la stessa, facente parte del gruppo FLORIO, "ha
ricostruito la vicenda in modo del tutto convergente con le
dichiarazioni di altri coimputati e, in particolare, del SALICETI
e
delle sorelle GIOVANNINI, che hanno sempre sostenuto che tutti i
partecipanti ai gruppi erano al corrente del reale ultimo destinatario
delle somme che versavano, essendo stato in proposito il SALICETI
alquanto esplicito. Le dichiarazioni di SALA Giorgia acquistano
ulteriore rilievo in relazione alla figura dell'appellante, ove si
consideri
che
la
coimputata
si
trovava
in
una
posizione
professionale alquanto simile a quella della ATTIANESE, avendo
anche lei percepito redditi da FLORIO Mario (dal 1998 al 2003), che
71
tratteneva per sé il 10%
collaboratrici.
D'altro
dei ritorni monetizzati dalle due sue
canto,
a
smentire
l'assunto
difensivo
tendente, almeno in un primo momento, a far coincidere il
destinatario del ritorno col "dominus" dell'appellante, sta il fatto
che, in più occasioni, la ATTIANESE risulta aver monetizzato ingenti
somme di denaro contemporaneamente a FLORIO Mario o al figlio
Salvatore (ciò in almeno 6 occasioni, tra il dicembre 2002 e il luglio
2003)". In tale contesto, giova sottolineare anche il contenuto degli
interrogatori resi dai diversi indagati nell'ambito del procedimento
penale, analiticamente specificati nel prosieguo della motivazione.
Per quanto riguarda i quattro convenuti che hanno scelto il rito
ordinario, il complesso delle risultanze emerse dalle indagini penali
svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
nonché la decisione del G.U.P. presso il medesimo Tribunale, con
atto del 18.01.2010, di rinviare a giudizio, ai sensi dell'articolo 429
del c.P.P., i convenuti LANZA, per tutti i capi di imputazione della
richiesta di rinvio a giudizio, DE FRANCESCO, per i capi 1 e 7,
RIZZI e CONSENTINO, solo per il capo 7, concernente gli articoli
61, nnrr. 7 e 9, 81, comma 2, 112, comma l, nnrr. 1 e 2 e 640,
comma 2, nr. 1 del c.P., ma soprattutto la Sentenza di condanna
del Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, nr. 13586 del 2011,
appaiono elementi sufficienti ad integrare la colpevolezza dei
medesimi sul versante della partecipazione attiva e consapevole al
descritto sistema illecito delle consulenze inutili, almeno sotto il
profilo della commissione del reato di truffa continuata ai danni
72
dell'Amministrazione della Giustizia. Come correttamente sostenuto
dalle difese di alcuni dei suddetti quattro convenuti, le indagini
penali hanno accertato che il gruppo di consulenti in parola non
effettuava alcuna retrocessione di somme di denaro a favore del
nominato
MARABOlTO,
ma
tale
elemento,
notevolmente
enfatizzato dai patrocinatori, unitamente a quello invocato dalla
difesa del predetto RIZZI, circa il proscioglimento dello stesso
dall'imputazione del reato di associazione a delinquere, non assume
nel presente giudizio, a parere della Sezione, alcuna rilevanza
rispetto alla pretesa reclamata dalla Procura Regionale, tenendo
conto che la fattispecie di reato determinante, ai fini della verifica
in merito alla sussistenza della responsabilità amministrativa dei
convenuti dedotta dall'Ufficio Requirente, non è quella connessa al
reato di associazione per delinquere o di corruzione, bensì quella
afferente al delitto di truffa perpetrato in modo continuativo dai
presunti responsabili, consistente nell'ideazione e realizzazione di
un sistema illecito di affidamento seriale di consulenze inutili, da
cui sarebbe derivato il pregiudizio erariale contestato dal Pubblico
Ministero contabile. La suddetta condivisione di intenti, finalizzata
ad indurre in errore il prefato Dicastero della Giustizia allo scopo di
ottenere indebiti profitti derivanti dal pagamento delle perizie
inutili, risulta avvalorata dal quadro sistematico di tutti i copiosi
elementi probatori rivenienti dal procedimento penale invocati
dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, tra cui, in particolare, le
dichiarazioni rese spontaneamente nel mese di ottobre 2008
73
presso il
dinanzi ai Magistrati della Procura delle Repubblica
Tribunale
di
GIOVANNINI
consulenze
Torino
Anna
dai
Rita,
conferite
convenuti
in
dall'ex
ordine
SALICETI,
al
MANZETTI
sistema
Procuratore
della
illecito
e
delle
Repubblica
di
Pinerolo, gli interrogatori effettuati 'dai Magistrati della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano nei mesi di ottobre e
novembre 2008 nei confronti dei convenuti SALICETI, MANZETTI,
GIOVANNINI Anna
determinante,
gli
Rita e Donatella e SALA e, con
interrogatori
resi
dagli
indagati
in
valenza
seguito
all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di
alcuni di essi. Nell'ambito di quest'ultimi, meritano di essere
evidenziati, in dettaglio, per il loro' elevato valore sintomatico,
quelli di: Dario VIZZOTTO, in data 13.02.2009, Mario Emanuele
FLORIO, in data 14.02.2009 e Ruggero RAGAZZONI, in data
14.02.2009, resi dinanzi al G.I.P.; MARABOTTO, in data 16.02.,
24.02.
e
12.03.2009,
Dario
VIZZOTTO,
23.02.2009, Ruggero RAGAZZONI, in data
in
data
13.02.
e
17.02.2009, Mario
Emanuele FLORIO, in data 18.02.2009, Alberto FERRERO, in data
14.02.2009, SALICETI, in data 20.02.2009, LANZA, in data 05.03.
e 18.03.2009, RIZZI,
08.04.2009,
resi
-
~
in data 23.03.2009 e ROTTA in data
dinanzi
-"
al
Pubblico
Ministero;
Anna
Rita
_.
-
GIOVANNINI, in data 17.03.2009, MANZETTI,in data 17.03.2009,
FARINA, in data 19.03.2009 e ATTIANESE in data 16.04.2009 resi
alla Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero. Ulteriori
elementi sintomatici emergono dalle contestazioni formulate dalla
74
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano: in dettaglio, i
Magistrati della predetta Procura hanno evidenziato che dalla fine
del 2002, anche in concomitanza con l'applicazione del convenuto
LANZA presso la Procura di Pinerolo, il sistema dei conferimenti
delle consulenze è stato incrementato in misura esponenziale e,
nello stesso tempo, sono stati affidati incarichi anche ad una terna
di consulenti direttamente riconducibili allo stesso LANZA; che
numerosi incarichi sono stati assegnati alla moglie DE FRANCESCO,
collegialmente
con
i
consulenti
RIZZI
e
CONSENTINO;
che
quest'ultima è stata destinataria di incarichi e liquidazioni mediante
la società Consul Studio s.a.s., della quale, tuttavia, risultava socia
minoritaria mentre gli altri soci appartenevano al nucleo familiare
del
suddetto
LANZA.
Anche
gli
esiti
emersi
a
conclusione
dell'ispezione ministeriale, tra l'altro, sono idonei a corroborare e
suffragare ulteriormente il menzionato assunto, in ordine alla
segnalazione di molteplici profili di anomalia rilevati dal personale
ispettivo con riferimento ad elevate e numerose liquidazioni a
favore di un ristretto numero di consulenti.
Ugualmente per i quattro convenuti che hanno scelto il rito
ordinario si appalesano estremamente eloquenti e significativi
alcuni passaggi della motivazione afferente alla prefata decisione
del Tribunale di Milano, nr. 13586/2011, non trascurando di
considerare che il Giudice penale pronuncia Sentenza di condanna,
a mente dell'articolo 533 del c.P.P., se l'imputato risulta colpevole
del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio; a tale
75
riguardo, giova rammentare il canone fissato dalla giurisprudenza
consolidata, la quale ritiene che la condizione richiesta dalla norma
in rassegna per pervenire ad una pronuncia di condanna non
consente
formulare
di
una
convinzione
in
termini
di
mera
probabilità: per emettere una Sentenza di condanna non è, cioè,
sufficiente che le probabilità dell'ipotesi accusatoria siano maggiori
di
quelle
della
ipotesi
difensiva,
neanche
quando
siano
notevolmente più numerose, ma è necessario che ogni spiegazione
diversa
dall'ipotesi
accusatoria
sia,
secondo
un
criterio
di
ragionevolezza, niente affatto plausibile.
Ciò detto, merita di essere evidenziato, in primo luogo, il contenuto
illuminante delle testimonianze offerte nel corso del dibattimento
concernente il processo penale dai Magistrati in servizio presso le
sedi di Pinerolo e Torino, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, dai
funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Pinerolo, dagli ispettori del
Ministero della Giustizia, dal personale amministrativo in servizio
presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Pinerolo,
specie con riferimento all'ordine impartito dal nominato LANZA di
distruggere o sostituire le consulenze svolte su incarico del
convenuto MARABOTTO, nonché delle dichiarazioni rese, in qualità
di imputati in procedimento connesso, da quest'ultimo e dai
- -
nominati
Dario
Maria
VIZZOTTO,
Mario
Emanuele
FLORIO,
SALICETI, Donatella GIOVANNINI e SALA. In secondo luogo, preme
sottolineare alcune delle affermazioni riportate nel paragrafo della
citata Sentenza concernente le valutazioni conclusive espresse dal
76
Collegio del predetto Tribunale di Milano, in relazione a ciascuno dei
menzionati convenuti: l) in merito alla posizione del convenuto
LANZA, si legge testualmente "quando il 16 settembre 2002 LANZA
era stato applicato alla Procura della Repubblica di Pinerolo con
funzione di dirigente, il meccanismo delle consulenze era già
collaudato. L'apporto di LANZA è risultato però essenziale alla vita
dell'associazione ed a tutti gli associati: l'imputato aveva infatti
rimesso in moto le liquidazioni degli incarichi di consulenza ossia
l'illecito guadagno della struttura criminale ... Un primo dato allora si
impone: LANZA, funzionario amministrativo diligente e di indubbia
esperienza, per avere lavorato a lungo e in più di un Ufficio
giudiziario, aveva certamente le competenze tecniche specifiche
per cogliere un dato così anomalo e per ciò stesso preoccupante
della
impennata
delle spese di giustizia .. .In
estrema
sintesi,
secondo la tesi difensiva fatta valere, l'impianto scenografico
allestito dal coimputato
confidare
sulla
consulenza,
con
MARABOTTO aveva indotto LANZA a
genuinità
incarichi
e
sulla
assunti
regolarità
anche
da
dell'attività
sua
moglie
di
DE
FRANCESCO. Tale difesa si palesa del tutto inverosimile e destituita
di fondamento per le considerazioni che seguono. AI contrario,
l'imputato ha partecipato con coscienza e volontà al sodalizio
criminale, fornendo il proprio contributo materiale prezioso ed
indispensabile: - occupandosi di tutti gli aspetti pratici e logistici
attinenti
ai conferimenti
degli
incarichi di consulenza
e alle
liquidazioni; - mantenendo i contatti con gli altri associati, con i
77
quali intratteneva rapporti anche amicali (come comprovato dalla
sua partecipazione assieme a sua moglie DE FRANCESCO alle cene
con
il
Procuratore
e
gli
altri
associati;
dall'avere
ricevuto,
unitamente a sua moglie DE FRANCESCO, plurimi regali di valore
da SALICETI in occasione delle festività; dai contatti telefonici
cordiali emersi dalle conversazioni intercettate); - assicurando al
capo
promotore
collaborazione,
del
sodalizio
provvedendo ad
criminale
la
sua
occuparsi di tutti
completa
gli
aspetti
contabili ed amministrativi dell'Ufficio e, specificatamente, di tutti
gli incombenti relativi alle consulenze. La pretesa buona fede
dell'imputato, soggetto che vanta competenze tecniche specifiche
nella sua qualità di funzionario dirigente, viene smentita da una
serie di elementi di segno opposto: - la natura stessa degli incarichi
apparentemente svolti dagli associati;- l'esito dei procedimenti
penali originariamente iscritti a modello 45; -l'entità delle spese
sostenute dalla Procura di Pinerolo ... A tale proposito si richiamano
le osservazioni svolte dai Magistrati sentiti in Udienza e dagli
Ufficiali della Guardia di Finanza che avevano avuto modo· di
prendere visione degli elaborati. Dunque, lo stesso LANZA, il quale
ha più volte ostentato di avere una valida preparazione, anche in
materia fiscale, aveva le competenze occorrenti per rendersi
pienamente conto della sostanziale violazione di Legge, avuto
riguardo
alla
natura
degli
incarichi,
alle
loro
modalità
di
svolgimento (i consulenti non andavano nemmeno in Procura),
all'entità delle liquidazioni che non potevano certo essere superate
78
dalle
pretese
assicurazioni
di
MARABOTTO
di
lottare
E' appena il caso di rilevare che non è
l'evasione.
contro
compito
dell'Autorità Giudiziaria occuparsi dell'attività di verifica propria
della Guardia di Finanza, circostanza nota al LANZA, non fosse altro
che per la discussione avuta con il teste LO TURCO Gianpaolo,
proprio
a
proposito
delle
consulenze,
confermata
dai
testi
MELASECCA Silvano e BOLLA Carla. Inoltre, con Legge 27.12.2002,
n.
289,
erano
garantivano
ai
stati
introdotti
contribuenti
la
strumenti
non
di
definizione
punibilità
(c.d.
che
condono
tombale), tanto che le stesse verifiche della Guardia di Finanza
avevano subito una battuta di arresto. Ad ogni modo, proprio in
quanto le incongruenze sopra indicate erano agevolmente rilevabili,
è evidente che l'approssimarsi dell'ispezione ministeriale aveva
messo in agitazione i sodali e, in particolare, il Procuratore e
LANZA, suo fidato collaboratore che lo coadiuvava in tutte le
attività dell'Ufficio.
Deve essere evidenziato che, poco prima
dell'ispezione,
sono
si
verificati
particolarmente significativi
prezioso
contributo
offerto
seguenti
accadimenti,
per una chiara comprensione del
dall'imputato
LANZA
al
sodalizio
criminale: - i procedimenti penali contenenti le consulenze erano
tenuti negli uffici del Procuratore e di LANZA il quale godeva della
massima fiducia
di
MARABOTTO;
- un
massiccio numero di·
procedimenti, originariamente iscritti a modello 45, erano stati
passati a modello 21, senza che l'iscrizione fosse giustificata.
dall'effettiva
identificazione
dell'autore
79
del
reato,
atteso
che
rimaneva l'indicazione "persona da identificare" e il fascicolo
conteneva la fotocopia di un elenco di società con barrata la casella
corrispondente ad un'impresa; - alcuni procedimenti erano stati
trasmessi per competenza territoriale ad altri Uffici giudiziari ed
altri all'Ufficio G.I.P. con richiesta di archiviazione; - LANZA aveva
incaricato la commessa LERDA di distruggere degli elaborati; l'impiegata FALCIANO, su disposizione di LANZA, aveva sostituito
delle consulenze apponendovi un timbro di deposito nella data
corrispondente al depositato sulle consulenze distrutte ... E' indubbio
che l'imputato abbia sempre improntato il proprio comportamento
in modo consapevole a favorire l'attività dell'associazione e a
garantire il buon funzionamento del sistema illecito";
2) con
riferimento alla posizione della convenuta DE FRANCESCO, si legge
"osserva il Tribunale che la stessa era legata da vincolo di coniugio
con il dirigente amministrativo della Procura di Pinerolo ... Ritiene il
Tribunale che l'imputata abbia fornito consapevolmente il proprio
contributo all'organizzazione criminale e che la stessa abbia posto
in essere specificamente le condotte indicate al capo d'imputazione
sub 7. La circostanza che DE FRANCESCO Antonella fosse la moglie
di LANZA è certamente un dato significativo e indicativo della
conoscenza da parte dell'imputata di tutto il funzionamento del
meccanismo illecito sopra descritto. A tale proposito si deve
evidenziare che l'imputata conosceva personalmente, non solo il
capo dell'organizzazione criminale MARABOTTO, ma anche gli altri
coordinatori e sodali con i quali intratteneva frequentazioni anche
80
di natura amicale nel corso delle cene organizzate da SALICETI dal
quale
riceveva
regali
in
occasione
delle
festività ... Compito
dell'imputata DE FRANCESCO Antonella era quello di tenere i
contatti con gli altri consulenti RIZZI e POLLIFRONE, prima e con
l'imputata CONSENTiNO, poi. Quest'ultima svolgeva la
propria
attività lavorativa presso l'ufficio dell'imputata DE FRANCESCO ed i
compensi
della
stessa,
provenienti
dalle
liquidazioni
delle
consulenze, confluivano sui conti riconducibili alla DE FRANCESCO
che gestiva dunque, in concreto, il profitto ingiusto derivante
dall'illecita attività. Il vincolo associativo dell'imputata era dunque
instaurato
in
una
prospettiva
di
permanenza
a
tempo
indeterminato, traendo la stessa enormi vantaggi economici dalla
stabilità del rapporto associativo, come comprovato dall'entità dei
profitti illeciti dalla stessa conseguiti, a fronte di un guadagno
modesto prima del suo ingresso nel sodalizio criminale .. .I1 rapporto
di coniugio e di interesse economico che legava l'imputata a
LANZA, braccio destro di MARABOTTO, sono elementi convergenti
che provano la consapevole e stabile partecipazione della DE
FRANCESCO all'associazione per delinquere in esame dalla quale
traeva enormi vantaggi di natura economica. Risulta infatti provato
che gli incarichi di consulenza conferiti alla terna RIZZI, DE
FRANCESCO
e
CONSENTINO
fossero
la
modalità
con
cui
MARABOTTO ricompensava LANZA e la DE FRANCESCO del loro
operato; quando LANZA liquidava quella terna di consulenti,
contestualmente percepiva in tal modo il suo illecito compenso"; 3)
81
in ordine alla posizione del convenuto RIZZI, si legge "la tesi
difensiva proposta dagli imputati LANZA e RIZZI circa la serietà e la
dignità degli elaborati svolti si pone pertanto in palese contrasto
con tutte le risultanze dibattimentali di chiaro segno contrario.
Sotto questo profilo, ammesso e non concesso che
qualche
elaborato abbia potuto sortire una qualche utilità, come sostenuto
da RIZZI, si tratta tutt'al più di pochi casi del tutto isolati a fronte
di un numero impressionante di consulenze svolte che non hanno
approdato a nulla. Si deve poi nettamente dissentire dalla tesi
proposta
dai
difensori
secondo
cui
i
consulenti
RIZZI,
DE
FRANCESCO e CONSENTINO non avevano alcun motivo di dubitare
della correttezza dell'incarico conferito dal Procuratore. A tale
proposito risulta provato che: - la terna di cui si discute aveva
svolto incarichi anche in relazione a società che avevano aderito al
condono tombale; - la terna aveva redatto degli elaborati aventi ad
oggetto società che erano già state trattate da altre terne; - la
terna aveva comunque assunto incarichi, senza nulla obiettare, in
un periodo in cui le società potevano aderire a modelli definitori che
avrebbero comportato la non punibilità; - la stranezza di tutto il
sistema
era
talmente evidente,
da
risultare
immediatamente
percepibilea qualsiasi professionista che avesse una formazione
-
culturale
di
commercialista
.
_. .
come
gli
imputati
RIZZI
e
DE
FRANCESCO; l'imputata CONSENTINO aveva delle conoscenze per
avere svolto la sua attività lavorativa nello studio della DE
FRANCESCO;- in mancanza di una notizia di reato, l'attività era del
82
tutto estranea a quella istituzionale dell'Autorità Giudiziaria; - lo
svolgimento dell'incarico prevedeva un'elaborazione contabile su
dati estrapolati dai bilanci mediante un sistema software di analisi
del tutto banale che era conosciuto ai professionisti. La malafede
degli imputati risulta tanto più pròvata se si considera che la lotta
all'evasione è notoriamente attuata dalla Guardia di Finanza e non
dall'Autorità Giudiziaria. A tale proposito si deve evidenziare che
l'imputato RIZZI aveva anche partecipato agli incontri organizzati
da LANZA con l'Agenzia delle Entrate. Il teste GRAZIANI ha riferito
che l'imputato si era addirittura dichiarato disponibile a fornire
eventuali chiarimenti sui suoi elaborati consegnati all'Agenzia di
Pinerolo, circostanza oltremodo significativa, atteso che ad un
commercialista esperto come RIZZI, il quale aveva anche svolto
incarichi per l'Autorità Giudiziaria, come dallo stesso dichiarato, non
poteva certo sfuggire l'assurdità di tutta la vicenda. Né le pretese
assicurazioni di LANZA sulla correttezza del loro operato potevano
ragionevolmente tranquillizzare l'imputato RIZZI, come da questi
sostenuto. In quel contesto, l'imputato RIZZI aveva infatti ricevuto
le confidenze di SALA Giorgia, testimone assistita, la quale aveva
esternato al suo datore di lavoro RIZZI il sistema del c.d. ritorno al
Procuratore. Sul punto la testimone assistita è stata dettagliata,
spiegando di avere chiesto. consiglio a RIZZI il quale le disse che lui
non restituiva niente perché il suo contatto diretto era il LANZA. La
teste era infatti angosciata per le conseguenze legali che poteva
avere quella vicenda che le era apparsa subito anomala; ne aveva
83
parlato con il RIZZI perché pensava che anche lui fosse in una
situazione analoga. La pretesa diversa interpretazione fornita da
RIZZI, supportata dalle conformi dichiarazioni rese da LANZA, si
palesa del tutto pretestuosa: risulta infatti del tutto illogico e perciò
inverosimile che
la testimone assistita,
una
volta
deciso di
confidarsi con RIZZI, riferisse una circostanza diversa dal vero
ossia di avere consegnato il c.d. ritorno a FLORIO, come ha
sostenuto
l'imputato";
4)
relativamente
alla
posizione
della
convenuta CONSENTINO, si legge che "oltre alle considerazioni
appena svolte circa l'abnormità delle consulenze e la mancanza di
risultati,
osserva il Tribunale che l'imputata
ha accettato di
sottoscrivere degli elaborati seriali, estesiasoggettimonitorati
senza alcun criterio, al chiaro fine di ottenere un facile guadagno.
L'imputata, la quale lavorava all'epoca nello studio dell'imputata DE
FRANCESCO, ha ricevuto i propri compensi relativi alle liquidazioni
su conti riconducibili alla stessa DE FRANCESCO. Risulta provato
che il denaro sia stato poi utilizzato dagli stessi DE FRANCESCO e
LANZA per proprie spese personali. A tale proposito LANZA ha
riferito che si trattava, in sostanza, di un prestito per motivi che ha
dichiarato di non voler rivelare. Gli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza non hanno permesso di riscontrare ulteriori
.
.-
aggiustamenti in denaro tra gli imputati sicché la tesi proposta da
LANZA è rimasta priva di qualsiasi riscontro ... Nel caso che ci occupa
si deve sottolineare che l'imputata era socia al 5%
sin dalla
costituzione (18.02.2003) della società Consul Studio s.a.s. di DE
84
FRANCESCO Antonella, unitamente a quest'ultima e all'imputato
LANZA, sui conti della quale erano confluiti i compensi liquidati
dalla Procura di Pinerolo. L'imputata aveva poi sottoscritto gli
elaborati senza avere svolto in concreto alcun incombente. La tesi
avanzata dal difensore secondo la quale l'imputata si incaricava di
acquisire gli elementi utili per l'analisi co"egiale non ha trovato
alcun riscontro nell'istruttoria dibattimentale svolta; anzi, tale tesi è
stata
smentita
dalle
deposizioni
rese
da
MESSINA
Sonia
e
RINARELLI Gianpaolo, dipendenti dello studio RIZZI, deputati alla
raccolta del bilancio e all'analisi del 770 delle imprese; lo stesso
imputato
RIZZI
ha
riferito
di
non
avere
mai
incontrato
la
CONSENTINOe di avere intrattenuto rapporti solo con la DE
FRANCESCO. E' oltremodo chiaro il contributo materiale e morale
fornito dall'imputata CONSENTINO alla consumazione degli illeciti:
il terzo consulente era infatti indispensabile al fine di ottenere
l'aumento della relativa liquidazione, come in concreto verificatosi.
Anche l'imputato LANZA ha percepito un illecito guadagno dalla
condotta illecita contestatagli: i compensi liquidati, dalla Procura di
Pinerolo erano infatti confluiti su conti di pertinenza della Consul
Studio s.a.s. di DE FRANCESCO Antonella e della Nichelino Servizi
di DE FRANCESCO Antonella, società in cui era socio l'imputato
unitamente alla moglie DE FRANCESCO. Dagli accertamenti esperiti
dalla Guardia di Finanza sui conti correnti postali con riferimento ad
assegni di importo superiore a Euro 4.000 è emerso che LANZA ha
di fatto beneficiato dei compensi liquidati dalla Procura di Pinerolo,
85
non solo in quanto i proventi venivano accreditati su conti
riconducibili alla moglie DE FRANCESCO, in cui confluivano anche i
compensi dell'imputata CONsENTINO, ma anche in quanto egli
aveva acquistato l'immobile da lui abitato e gli arredi con assegni
provenienti dai conti citati".
Le articolate considerazioni espresse dal Tribunale di
fondate
su
una
molteplicità
di argomenti
precisi,
Milano,
univoci
convergenti, interamente condivisi da questo Collegio,
e
hanno
consentito alla menzionata Autorità Giùdiziaria di affermare in
modo
netto
che
risulta
"pienamente
provata
la
penale
responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di truffa così come
contestati"; in tale prospettiva, giova evidenziare che le predette
osservazioni riportate nella motivazione della richiamata Sentenza
nr. 13586/2011, sono in grado di confutare agevolmente tutte le
censure sollevate dalle difese dei quattro convenuti in parola, con
riferimento all'aspetto della condotta illecita posta in essere dai
propri assistiti. In merito alla posizione del convenuto LANZA, in
. particolare, le contestazioni mosse dal Pubblico Ministero contabile,
come sopra delineato, non si appuntano su singole e specifiche
violazioni
degli
obblighi
di
servizio,
ma
riguardano
il
comportamento complessivo, raffigurato da una molteplicità di
azioni ed omissioni, tenuto nel corso di un arco temporale
pluriennale
dal
citato
funzionario,
il
quale
ha
partecipato
attivamente e consapevolmente al sistema delle consulenze seriali
ed inutili, asservendo interamente la sua funzione pubblica agli
86
scopi illeciti perseguiti dall'organizzazione attraverso la sistematica
truffa perpetrata ai danni dell'Amministrazione della
D'altro canto,
premesso
che
la
responsabilità
Giustizia.
amministrativa
rappresenta una fattispecie aperta o atipica, nei confronti del
suddetto cancelliere, che era sicuramente il soggetto più contiguo,
dal
punto
di
vista
personale
e
lavorativo,
al
convenuto
MARABOTTO, ideatore del sistema illecito, è possibile invocare
anche il canone cristallizzato dall'articolo 40, comma 2, del Codice
Penale, in funzione del quale non impedire l'evento che si ha
l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo; il prefato
LANZA,infatti, indipendentemente dai propri obblighi di servizio e
dall'applicazione delle disposizioni
attinente
all'affidamento
delle
che
regolavano
consulenze
ed
la
materia
alla
relativa
liquidazione, era intestatario, come qualsiasi dipendente e agente
pubblico, di una qualificata e rilevante posizione di garanzia,
derivante, tra l'altro, dal dovere di fedeltà e di lealtà verso
l'Amministrazione
di
appartenenza,
che
gli
imponeva
di
salvaguardare il bene giuridico di cui era titolare il Ministero della
Giustizia. AI riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito
che la posizione di garanzia, in forza della quale il soggetto che ne
è titolare deve attivarsi sollecitamente per impedire un evento
pregiudizievole, ai sensi del suddetto articolo 40, comma 2, del
Codice Penale, è riferibile, sotto il profilo funzionale, a due distinte
categorie: la posizione di garanzia cosiddetta di protezione, che
obbliga il soggetto onerato a preservare il bene protetto da tutti i
87
rischi che possano minacciarne l'integrità, e quella cosiddetta di
controllo, la quale impone di neutralizzare in modo tempestivo ed
efficace le attività che determinano la lesione del bene protetto
generando il nocumento. A tale proposito, in un altro espressivo
passaggio della motivazione relativa alla suddetta Sentenza del
Tribunale di Milano si legge, ancora, in relazione al giudizio in
ordine alla testimonianza resa dall'ex Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pinerolo, odierno convenuto, che "anche se
MARABOTTO non percepiva dalla terna RIZZI, DE FRANCESCO e
CONSENTINO un ritorno economico, come accadeva invece con gli
altri consulenti, l'imputato in procedimento connesso ha spiegato
molto bene· che il suo tornaconto personale, derivante dagli
incarichi di consulenza conferiti alla terna RIZZI, DE FRANCESCO e
CONSENTINO, era costituito dalla fedeltà di LANZA, funzionario
zelante che provvedeva a risolvergli tutti i problemi, mantenendo le
relazioni con i consulenti delle altre terne, provvedendo alle
liquidazioni, prendendo contatti con l'Agenzia delle Entrate. In
sintesi, pare chiaro che, in tal modo, MARABOTTO ricompensava il
funzionario per ottenere non solo il suo silenzio, ma anche la sua
totale collaborazione in tutti gli adempimenti, anche di ordine
pratico". Quanto al notevole ed anomalo coinvolgimento personale
.
-
del predetto LANZA nel sistema delle consulenze illecite, e dei
cospicui vantaggi di natura economica dal medesimo ottenuti,
direttamente
o
indirettamente,
attraverso
la
moglie
DE
FRANCESCO, si rivelano eloquenti alcuni ulteriori passaggi della
88
citata Sentenza del Tribunale di Milano: 1) il teste LA ROSA
Francesco ha dichiarato testualmente che il cancelliere in parola "si
interessava anche delle consulenze di sua moglie, poi che le
facesse lui insieme alla moglie, che desse una mano alla moglie
questo
onestamente
non
saprei
dirlo,
comunque
lui
era
perfettamente a conoscenza in quel caso lì della consulenza della
moglie e quindi si interessava alle consulenze fatte dalla moglie,
ma non solo quelle della moglie eh, credo, anche a tutte, perché lui
andava, da come mi diceva il Procuratore o andava o comunque
c'era un contatto diretto, ad esempio con l'Agenzia delle Entrate,
nei singoli casi, anche su altre, per consulenze anche degli altri,
diciamo di altre persone, per spiegare al, che so, al direttore
dell'Agenzia delle Entrate che cosa doveva fare, sulla base della
consulenza ... me l'ha detta il Procuratore ed anche LANZA, lui
proprio diceva: "vado là, perché, che ne so, glielo spiego io, come
dire, sapranno il loro lavoro, però magari non sono tanto esperti di
consulenze, gli spiego il contenuto e secondo me quello che deve
essere fatto", era un po' questo il tenore del discorso che mi faceva
LANZA ed
anche
ovviamente";
2)
il
con
dottor
MARABOTTO.
particolare
Che è
riferimento
agli
stranissimo
incarichi
di
consulenza conferiti alla DE FRANCESCO, il testimone ALBARIN
Franco ha ricordato "di averne parlato con la Signora BOAZZO,
commentando il fatto che fossero state estese alla moglie di un
cancelliere, che non faceva mistero di collaborare, al di fuori
dell'orario di ufficio, all'attività professionale della moglie come
89
I,
t"
secondo lavoro". A proposito della distruzione di alcune consulenze,
il medesimo teste ha dichiarato "di aver saputo dalla BOAZZO che
l'imputato LANZA aveva dato da distruggere alcuni documenti alla
Signora LERDA e che quest'ultima era stata vista dalla Signora
MOSCATO che glielo aveva riferito"; 3) il testimone VIZZOTTO
Dario Maria ha sottolineato di "essere a conoscenza dell'esistenza
di un'altra terna di consulenti facente capo a LANZA e/o sua
moglie. D'altra parte, secondo il ricorso del teste, nemmeno LANZA
ne faceva mistero ... so che c'era LANZA con la moglie e non so chi
altro. So che c'era questa terna, perché il Procuratore non ne
faceva, come posso dire, mistero. Ma nemmeno LANZA stesso ne
faceva mistero, perché· diceva che faceva le consulenze per il
Procu ratore".
Sul versante attinente alla disamina del requisito soggettivo, cioè
della verifica in ordine all'esistenza in concreto dell'atteggiamento
antidoveroso della volontà, è indubbio che tutti i convenuti hanno
posto in essere le condotte illecite sopra descritte, oggetto della
contestazione promossa da parte pubblica, con dolo diretto; siffatta
asserzione è esplicitamente avvalorata dalla condanna pronunciata
nel procedimento penale, a carico di tutti i soggetti evocati in
giudizio dalla Procura Regionale, per il reato di truffa. Come chiarito
nell'ambito
delle
precedenti
considerazioni
afferenti
al
comportamento dei convenuti, è proprio il delitto di truffa la fonte
immediata del pregiudizio erariale cagionato al Ministero della
Giustizia, atteso che le condanne a carico di alcuni degli stessi per i
90
reati di associazione per delinquere e corruzione, sono certamente
significative per corroborare ulteriormente il complessivo quadro
probatorio, ma si appalesano certamente non decisive ai fini della
pretesa rivendicata dal Pubblico Ministero contabile. Muovendo da
tale presupposto, risulta evidente, nell'ambito della presente azione
di
responsabilità
amministrativa,
la
sussistenza
soggettivo del dolo, che consiste nella
dell'elemento
previsione e
volontà
dell'evento dannoso per l'erario, come conseguenza della propria
azione
od
omissione,
cui
la
Legge
ricollega
l'obbligo
del
risarcimento. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa,
il requisito del dolo nel presente giudizio, del tutto analogo, quanto
ai suoi elementi strutturali, al dolo di matrice penalistica, appare
dimostrato "in re ipsa" dalla stessa condanna per il delitto di truffa,
trattandosi di un reato che presuppone artifici e raggiri per ottenere
un
profitto
illecito
inducendo
la
controparte
in
errore.
In
particolare, il convenuto MARABOTTO, che dopo l'esecuzione della
misura cautelare ha subito ammesso le proprie responsabilità, ha
ideato
ed
organizzato
il
sistema
delle
perizie
attribuite
continuativamente in numero abnorme in assenza di qualsiasi
valido presupposto, al fine di conseguire dai diversi gruppi di
consulenti, tranne quello riconducibile al suddetto LANZA, le
periodiche retrocessioni in denaro relative ad una percentuale dei
compensi corrisposti ai professionisti dal Ministero della Giustizia, il
citato cancelliere, contando sulla protezione assoluta e sull'ampio
mandato attribuito dal suddetto MARABOTTO, ha
91
partecipato
alacremente con
delittuosa
piena
coscienza
dell'organizzazione,
ed
intenzionalità
ottenendo
all'attività
cospicui
vantaggi
economici attraverso l'affidamento di numerose consulenze alla
terna nella quale svolgeva un ruolo determinante la moglie DE
FRANCESCO, mentre tutti i ventunò professionisti odierni convenuti
si sono prestati in modo del tutto consapevole e sistematico
all'elaborazione
ed
alla
sottoscrizione
di
perizie
seriali
assolutamente inutili dal punto di vista operativo, maturando il
formale
diritto a percepire
le
ingenti somme previste dalle
disposizioni concernenti le relative liquidazioni. In ordine alla
posizione
del
convenuto
LANZA,
ulteriore elemento· volto
a
corroborare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo è
identificato dalla condotta del medesimo tenuta nella fase finale
della vicenda, quando il cancelliere ha tentato precipitosamente ed
in modo frenetico, avvalendosi dell'opera dei suoi collaboratori
d'ufficio, di distruggere o di sostituire le consulenze elaborate dai
professionisti odierni convenuti, al fine di alterare o disperdere il
quadro probatorio inerente al sistema delle perizie illecite. Per
quanto concerne, in particolare, il dolo dei ventuno professionisti in
parola, merita richiamare alcune significative osservazioni dedotte
in modo puntuale dalla Procura Regionale sulla tematica attinente
all'inutilità delle perizie: sostiene il Pubblico Ministero che la
consulenza non era posteriore all'assunzione delle prove, non
analizzava elementi di fatto già acquisiti per valutarli sul piano
tecnico, ma precedeva una solo meramente ipotetica e futura
92
indagine, prescindeva dall'esistenza di un reato e consisteva in una
attività di generico controllo amministrativo e niente affatto di tipo
giurisdizionale; che l'oggetto e la natura delle perizie, l'elevato
costo di esse ed il carattere collegiale del mandato, pur al di fuori di
una specifica ed evidente complessità che lo giustificasse, ma che
portavano ad una maggiorazione dell'onorario, la serialità ed il loro
elevato numero non potevano non mettere in sospetto qualsiasi
consulente che, per la sua qualificazione culturale e professionale,
avesse una pur minima qualificazione; che la circostanza secondo
cui si trattava di elaborazioni contabili del tutto estranee ad una
indagine penale, si presentava agli stessi professionisti come un
modo di comodo per ottenere compensi senza particolare sforzi.
Sempre in relazione al dolo dei ventuno professionisti in parola,
preme
evidenziare
un
passaggio
altamente
suggestivo
della
motivazione del G.I.P. presso il Tribunale di Milano nella Sentenza
del 18.01.2010, resa ai sensi dell'articolo 442 del c.P.P., la quale,
pur essendo riferita evidentemente ai soli convenuti che hanno
scelto
il
rito
abbreviato,
argomentazione
a
può
assumere
generale,
carattere
una
valenza
essendo
di
peraltro
sostanzialmente comuni le relative eccezioni sollevate da diverse
difese sul punto: "gli imputati oggi giudicati hanno partecipato
-
-
consapevolmente a questo sistema illegale. Essi non possono
giustificarsi facendo appello al loro ruolo di meri ausiliari ed
esecutori degli ordini di MARABOlTO perché la stranezza del
sistema - così ben descritta dalla coimputata SALA Giorgia - era
93
evidente a qualsiasi professionista che, per la sua formazione
culturale di commercialista, avesse una pur minima infarinatura di
cognizioni
giuridiche.
pensare che sia
Nessun
commercialista
può
seriamente
legittimo considerare come consulenza· una
elaborazione di dati contabili acquisiti su soggetti'non indagati. Non
ci si riferisce solo al caso del piccolo artigiano; non è solo un
problema di dimensioni dell'operatore controllato, ma di natura del
lavoro
commissionato;
ogni
consulente
sapeva
che
la
sua
elaborazione riguardava soggetti presi a grappolo, senza criteri e
senza che esistesse una ipotesi di reato. Come se ad un medico
legale fosse dato l'incarico, da parte di un P.M., di esaminare gli
esami del sangue di tutta la popolazione per accertare possibili
malattie e quindi eventuali fattori causali da reato".
Alle menzionate conclusioni manifestate dall'Ufficio Requirente,
pienamente condivise
dal
Collegio,
occorre aggiungere,
oltre
naturalmente alla condanna per il reato di truffa, ormai definitiva
per la maggior parte dei convenuti, gli argomenti decisivi della
sottoscrizione degli elaborati da parte di ciascun· professionista
quale componente della terna e della retrocessione di una quota del
compenso ricevuto per l'attività prestata. Anche nei confronti di
quei consulenti che, secondo l'avviso dei rispettivi patrocinatori,
non erano in grado di
percepire e rilevare,attesa
la
loro
inesperienza o minore qualificazione, ovvero in assenza di qualsiasi
professionalità
che
ne
giustificasse
la
nomina,
secondo
le
affermazioni contenute nella citata Sentenza, passata in giudicato,
94
della Corte di Appello di Milano (come nel caso della convenuta
TINGHI, la quale "non iscritta in alcun Albo professionale e
dichiaratasi casalinga, nel 2004 è stata nominata, infatti, 40 volte
consulente, in forma collegiale con SALICETI Riccardo e con il
marito RAGAZZONI Ruggero"), l'abnormità e l'assurdità del sistema
delle perizie inutili fondate su mere elaborazioni di dati contabili, a
tutto concedere alla tesi difensiva esplicitata da diversi legali, è
ravvisabile indubbiamente il requisito del dolo in quanto hanno
consapevolmente
sottoscritto,
fornire
senza
alcun
apporto
sostanziale, le consulenze che costituivano titolo per maturare il
diritto a percepire il compenso versato dal Ministero della Giustizia,
apprestando gli strumenti finanziari, quali i conti correnti personali
sui quali sono transitati centinaia di migliaia di Euro, necessari per
il
materiale
incasso
degli
onorari,
ovvero
hanno
prestato
acquiescenza all'indicazione di restituire una parte della somma
erogata al proprio referente senza alcuna plausibile motivazione. E'
appena il caso di ricordare, anche questa volta con valenza
generale, un suggestivo passaggio della motivazione inerente alla
predetta Sentenza della Corte di Appello di Milano, dove viene
descritto puntualmente "il meccanismo - rodato ed operante quasi
in automatico - delle monetizzazioni delle somme destinate al
ritorno corruttivo con formazione delle buste ed almeno tre diversi
passaggi
di
intermediari
consulenti
(dai
ai
capigruppo;
dal
capogruppo a SALICETI; infine VIZZOTTO come intermediario
finale
e
responsabile
della
consegna
95
al
Procuratore
della
Repubblica)". La circostanza delle accertate retrocessioni di una
parte dei compensi percepiti da ciascun consulente al proprio
referente interno del gruppo ovvero, a seconda delle singole
posizioni personali nell'ambito della terna, a favore dei collettori
esterni
del
denaro
da
consegnare,
infine,
al
convenuto
MARABOTIO, peraltro, costituisce elemento probatorio del requisito
soggettivo del dolo a fattore comune per tutti i consulenti diversi
da quelli che hanno scelto il rito ordinario nel procedimento penale.
Per la ternaformata dai convenuti RIZZI, DE FRANCESCO e
CONSENTINO, che non effettuava alcuna retrocessione a beneficio
del nominato MARABOTIO, in funzione delle chiare ragioni che
emergono dalla testimonianza resa da quest'ultimo nel processo
penale, sono ampiamente sufficienti ad avvalorare il requisito del
dolo i numerosi elementi di prova sopra riportati, esplicitati nella
prefata Sentenza di condanna del Tribunale di Milano.
Venendo alla verifica in ordine alla sussistenza del nesso eziologico
tra il comportamento illecito imputabile agli odierni convenuti e
l'evento
esiziale che
rappresenta
l'oggetto della
richiesta
di
risarcimento avanzata dalla Procura Regionale, cade opportuno
rammentare, quale cornice di carattere generale, che l'esistenza di
un rapporto di causalità tra la condotta ed il pregiudizio erariale è
condizione imprescindibile per l'attribuibilità di un fatto dannoso ad
un soggetto, come risulta in termini positivi nel nostro ordinamento
dall'analisi comparata degli articoli 40 e 41 del Codice Penale, 1223
e 2043 del Codice Civile. Su tale crinale, prescindendo dalla nota
96
distinzione tra causalità materiale o di fatto e causalità giuridica,
giova sottolineare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte
è pervenuta alla definizione di un paradigma metodologico, alla cui
stregua condurre la valutazione della fattispecie concreta: trattasi
dell'orientàmento consolidato che tende a condensare gli effetti
della teoria della "conditio sine qua non" con quelli della "causalità
adeguata", nel senso che è considerato causa dell'evento di danno
qualsiasi antecedente senza il quale il nocumento non si sarebbe
verificato, tranne nell'ipotesi residuale in cui il pregiudizio si sia
dimostrato, con apprezzamento "ex post", effettivamente correlato
a
cause
sopravvenute
ragionevolmente
ed,
nell'ambito
eccezionali,
degli
non
accadimenti
rientranti
preventivabili
all'atto della condotta contestata, le quali sono state da sole
sufficienti a determinare l'evento. Alla luce di siffatte coordinate
ermeneutiche, di derivazione penalistica, il Collegio reputa che
l'intero nesso eziologico che ha generato il danno prospettato da
parte pubblica sia interamente imputabile agli odierni convenuti, i
quali, con le rispettive azioni ed omissioni, hanno concorso a vario
titolo alla causazione del pregiudizio patito dall'Amministrazione
della
Giustizia.
L'apporto
di
ciascun
compartecipe
nella
realizzazione degli illeciti rivenienti dal descritto sistema delle
consulenze inutili, infatti, è risultato determinante ed essenziale,
sul rilievo che ogni convenuto ha svolto consapevolmente un ruolo
decisivo
per
assicurare
il
funzionamento
della
complessa
organizzazione dedita alla truffa continuata a danno del prefato
97
Dicastero, divenendo anello imprescindibile e necessario della
variegata catena causale che ha prodotto il cospicuo nocumento
erariale contestato dalla Procura Regionale. In tale direzione, le
numerose doglianze dei legali di alcuni convenuti, incentrate
sull'asserito
concorso
causale
anche
dell'Amministrazione
danneggiata nella genesi dell'evento esiziale, variamente modulate
nel
contenuto
e
basate,
in
linea
di
massima,
sui
principi
contemplati nelle disposizioni dell'articolo 1227, commi 1 e 2, del
Codice Civile, non sollecitano il favorevole scrutinio di questi Giudici
e devono essere respinte. I difensori, in dettaglio, hanno sostenuto
che gli Organi interni del Ministero della Giustizia, sia quelli
periferici cui competeva il controllo diretto sull'affidamento delle
consulenze da parte del nominato MARABOTTO, sia quelli· in sede
centrale ai quali spettava il monitoraggio e l'alta vigilanza sul
menzionato fenomeno, avrebbero potuto rilevare con l'ordinaria
diligenza la palese anomalia delle perizie seriali affidate nella
Procura della Repubblica di Pinerolo molto tempo prima rispetto al
momento in cui è stata disposta l'ispezione, evitando in tal modo
che gli illeciti in rassegna fossero portati a conseguenze ulteriori. La
difesa del convenuto LANZA, inoltre, ha dedotto che sussiste la
responsabilità del funzionario delegato individuato nell'ambito della
Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, il quale non
avrebbe
controllato
i
resoconti
mensili
sui
pagamenti
per
consulenze inviati dalla Procura della Repubblica di Pinerolo nel
periodo dal 2002 al
2005. Tali affermazioni propugnate dai
98
patrocinatori si infrangono sulla minuziosa e pacifica ricostruzione
della dinamica degli avvenimenti emersa nel processo penale, di cui
la Procura Regionale ha dato ampio risalto nell'atto introduttivo del
giudizio. Come già tratteggiato in precedenza, sono stati proprio i
Magistrati in servizio al'la sede di Pinerolo e Torino, quindi Organi
interni dell'Amministrazione danneggiata, a rappresentare fatti e
situazioni a loro conoscenza che hanno consentito alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino ed alla suddetta Procura
Generale, titolare del potere di vigilanza, di avviare senza indugio
quelle efficaci iniziative, amministrative e giudiziarie, che hanno
consentito successivamente di appurare in via definitiva i gravi
illeciti sottesi all'affidamento di consulenze inutili da parte del
menzionato
MARABOTTO.
Per
quanto
riguarda
funzionari
amministrativi, sia quelli in servizio presso gli Uffici periferici, sia
quelli incardinati negli Uffici centrali del Ministero della Giustizia,
compreso il prefato funzionario delegato evocato dall'Avvocato
GALLENCA, appare evidente che gli stessi non avrebbero potuto
ragionevolmente ipotizzare ·Ia commissione di comportamenti illeciti
sulla base del semplice monitoraggio dei dati oggettivi inerenti al
numero delle perizie conferite ed ai relativi compensi, anche perché
la scelta attinente all'affidamento delle consulenze impingeva
direttamente nell'esercizio della funzione giurisdizionale, connotata
dalla piena autonomia del Magistrato, che si palesava formalmente
legittima. Del resto, non bisogna sottacere la circostanza che i
predetti funzionari si trovavano in una visuale esterna rispetto alla
99
complessa
organizzazione
ideata
e
realizzata
dal
citato
MARABOTTO, che si avvaleva dell'uso distorto e delittuoso della
norma di cui all'articolo 359 del C.P.P. in materia di consulenti
tecnici del Pubblico Ministero, con il corollario che il solo dato
afferente al numero ed al valore delle perizie non
rendeva
certamente conoscibile, dalla loro angolazione, gli illeciti perpetrati
dagli odierni convenuti. In definitiva, la particolare callidità del
meccanismo fraudolento utilizzato dai compartecipi nel sistema
delle consulenze inutili, imperniato su artifizi e raggiri che si
celavano in modo ingannevole al di sotto di una situazione
apparentemente legittima ed asserita mente virtuosa, in diretta
connessione alla supposta motivazione della lotta intrapresa dal
convenuto MARABOTTO contro l'evasione fiscale, esclude in radice
qualsiasi responsabilità degli Organi interni dell'Amministrazione
danneggiata,
poiché la condotta
delittuosa era tale
da
non
consentire un agevole ed immediato riscontro da parte dei prefati
funzionari, divenendo, di conseguenza, causa unica ed esclusiva
dell'evento di danno. Per concludere sullo specifico punto, la
Sezione intende evidenziare che, a parte il suddetto MARABOTTO,
principale artefice della predetta architettura, soltanto i singoli
concorrenti che sono entrati a far parte del sistema illecito in
parola, con particolare riferimento al nominato LANZA, attesa la
sua funzione di snodo amministrativo e contabile essenziale del
sistema illecito, avrebbero potuto agevolmente avvedersi con largo
anticipo, dalla loro posizione interna, delle effettive finalità sottese
100
al conferimento delle perizie seriali, neutralizzando la condotta
esiziale
degli
altri
componenti
dell'organizzazione
mediante
dettagliata denuncia agli Organi competenti, ma tutti i convenuti,
come sopra ampiamente dimostrato attraverso i molteplici elementi
di prova emersi nel procedimento penale, erano partecipi della
stessa in modo del tutto consapevole ed intenzionale per garantirsi
senza
troppi sforzi
una fonte sicura e continuativa
di facili
guadagni, agendo sotto un velo di simulata legittimità formale.
Residua l'analisi dell'elemento strutturale del danno. Per quanto
concerne la quantificazione del pregiudizio patrimoniale cagionato
dagli
odierni
Requirente
ha
funzionamento
convenuti
al
dapprima
del
Ministero
precisato
descritto
sistema,
della
Giustizia,
nell'atto
che
l'Ufficio
introduttivo
può
sintetizzato: i procedimenti penali venivano iscritti
essere
il
così
presso la
Procura di Pinerolo da parte del convenuto MARABOTTO a Mod. 45,
sulla base di una pagina riportante la ragione sociale di tre società
di capitali, due delle quali sbarrate a penna; all'interno del fascicolo
iscritto a Mod. 45 veniva assegnata consulenza collegiale a tre
consulenti (in alcuni rari casi i consulenti erano quattro), indicati
sempre come "noti" dalla Procura di Pinerolo nel verbale di
conferimento dell'incarico; per le suddette consulenze venivano
pagati circa 12.000,00 Euro per ciascun professionista e, quindi,
circa 36.000,00 Euro per consulenza collegiale; tutte le consulenze
venivano realizzate utilizzando un programma informatico che
aveva sviluppato alcuni dati concernenti la redditività netta, quella
101
f /
r
operativa, la garanzia e la solidità patrimoniale e la liquidità di ogni
società. Poiché il risultato dell'analisi non risultava compatibile con i
parametri propri del programma, la terna di consulenti concludeva
per l'esistenza di ricavi non dichiarati, valutazione da considerarsi
all'origine dei reati per i quali avveniva l'iscrizione a Mod. 21 della
Procura. Parte pubblica ha successivamente evidenziato la delega
affidata al Nucleo Tutela della Spesa Pubblica della Guardia di
Finanza di Torino, finalizzata alla predisposizione di uno schema
riepilogativo che riportasse,
in ordine cronologico, le singole
consulenze tecniche assegnate nell'ambito del sistema illecito
disvelato dalla Procura di· Milano, con l'indicazione dei nominativi
del consulente o dei consulenti designati, delle date o periodi dei
decreti di conferimento dell'incarico, di liquidazione del compenso o
del pagamento, e degli importi liquidati e pagati. Gli accertamenti
delegati ai militari del Corpo della Guardia di Finanza si sono svolti
avvalendosi principalmente degli atti delle indagini preliminari
messi a disposizione dal Dott. Maurizio ROMANELLI, titolare dei
procedimenti penali instaurati a Milano, e dei dati acquisiti presso
la Cancelleria della Procura della Repubblica di Pinerolo, previo
nulla
osta
del
Dott.
Giuseppe
AMATO,
attuale
Procuratore.
Attraverso una puntuale ed accurata analisi dei dati reperiti e
mediante
gli
opportuni
controlli
incrociati
e verificazioni,
la
relazione conclusiva trasmessa dal prefato Reparto della Guardia di
Finanza alla Procura Regionale con nota nr. 56495 del 14.07.2009
ha ricostruito in modo analitico, nell'arco temporale compreso tra il
102
1997 ed il 2005, ogni singola consulenza tecnica affidata nel
periodo in questione, pervenendo alla contabilizzazione di ben 506
perizie collegiali, per un totale di 1548 incarichi assegnati ai singoli
professionisti. Le indagini penali, ha concluso la Procura Regionale,
hanno appurato, oltre alla base familiare e/o amicale dei gruppi di
consulenti,
l'esistenza di un forte vincolo che legava tutti i
partecipi, il cui ruolo apicale con capacità di condizionamento era
ricoperto dal convenuto MARABOTIO; la sostanziale inutilità delle
consulenze in materia fiscale affidate nel corso degli anni dall'ex
Procuratore della Repubblica di Pinerolo, e la loro esclusiva finalità
alla liquidazione dei compensi ai consulenti, con successivo ritorno
di
una
percentuale
al
nominato
Magistrato.
L'esborso
complessivamente sopportato dal Dicastero della Giustizia per
liquidare i compensi delle consulenze costituenti il mezzo per la
truffa continuata ammonta, secondo parte pubblica, ad Euro
15.512.091,57, al netto della deduzione dei compensi afferenti ai
consulenti BONO, POLLIFRONE, RIVOLTA e SURACE.
Fermo restando che i dati elaborati dai militari del Corpo della
Guardia di Finanza per determinare, distintamente per ciascun
anno e consulente, il numero degli incarichi assegnati ai diversi
professionisti ed i relativi compensi, si presentano assolutamente
attendibili sotto il profilo· della validità delle operazioni svolte
quanto al criterio tecnico ed al procedimento applicativo seguito,
con il corollario che il menzionato importo di Euro 15.512.091,57, il
. quale costituisce il parametro di partenza su cui si fonda la richiesta
103
di risarcimento del Pubblico Ministero contabile, appare del tutto
corretto, occorre rammentare che dalla menzionata somma globale
la Procura Regionale ha autonomamente dedotto la cifra di Euro
300.000,00,
di
cui
Euro
200.000,00
versati
dai
convenuti
FERRERO, MALDi e ROTTA a beneficio del Ministero della Giustizia,
a seguito della transazione stipulata dai medesimi con l'Avvocatura
Distrettuale
dello
complessivamente
Stato,
dai
ed
Euro
convenuti
Mario,
100.000,00
Monica
e
pagati
Salvatore
FLORIO, Ruggero e Davide RAGAZZONI, ATTIANESE, TINGHI e
ZAMPINI, a favore del citato Dicastero a titolo di provvisionale; la
suddetta somma di Euro 300.000,00,· ripartita in relazione alle
specifiche quote di pertinenza dei convenuti sopra indicati, è stata
imputata ai singoli professionisti interessati riducendo l'importo
della relativa contestazione, per cui la pretesa finale di parte
pubblica è pari ad Euro 15.212.091,57.
Sul crinale della quantificazione del nocumento erariale, la difesa
dei suddetti convenuti FERRERO, MALDI e ROTTA, ha sollevato una
serie di censure; il legale, in dettaglio, ha sostenuto che i propri
assistiti hanno espressamente definito con l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Milano, costituita in giudizio nei loro confronti
nell'ambito del procedimento penale, nell'interesse della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, tutte le
pretese risarcitorie avanzate dall'Amministrazione statale, versando
in totale la somma di Euro 400.000,00, di cui 200.000,00 a
vantaggio della Presidenza in parola e 200.000,00 per il suddetto
104
Dicastero, oltre all'importo oggetto di confisca. In tale prospettiva,
il patrocinatore, da una parte, ha propugnato la tesi secondo cui la
cifra erogata dai convenuti in rassegna sarebbe integralmente
satisfattiva,
ai
fini
dall'Amministrazione
professionisti
non
del
risarcimento
danneggiata,
hanno
posto
sul
in
del
rilievo
essere
danno
vantato
che
predetti
con
i
l'Avvocatura
Distrettuale una transazione in senso proprio, ma è stata invece
raggiunta
un'intesa
sull'entità
del
pregiudizio
risarcibile,
con
carattere di definitività ed intangibilità, dall'altra, ha chiesto che
venga comunque dedotto anche l'importo di Euro 200.000,00
versato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espunto
dall'Ufficio Requirente dalla liquidazione della pretesa rivendicata
nell'atto di citazione.
La posizione della difesa, per quanto suggestiva ed articolata, non
appare persuasiva e deve essere respinta.
In primo luogo, prescindendo dalla valutazione in merito ai profili
caratterizzanti l'istituto della transazione, rispetto a quelli inerenti
alla figura dell'accordo o dell'intesa, sui quali il legale si è
diffusamente
soffermato,
è sufficiente richiamare il
noto
e
consolidato principio accreditato nella giurisprudenza di questa
Corte (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr.
296 del 2007), invocato dalla Procura Regionale anche nel corso del
dibattimento,
pervenire
alla
secondo
cui
transazione
la
scelta
ovvero
dell'Amministrazione
di
definire
l'entità
di
del
risarcimento a suo favore con altro tipo di accordo, giammai può
105
I
vincolare le determinazioni assunte dall'Ufficio Requirente, unico
titolare del diritto di azione sul terreno della
responsabilità
amministrativa, in punto di quantificazione del pregiudizio erariale,
sul rilievo che la stima finale concernente l'importo del nocumento
cagionato appartiene in via esclusiva alla cognizione del Giudice
contabile, e non può essere rimesso, in modo alternativo, alle
iniziative promosse dall'Amministrazione danneggiata, intestataria
del solo diritto sostanziale al risarcimento del danno per come
risulta liquidato nella Sentenza di condanna. In secondo luogo, la
somma di Euro 200.000,00 versata dai convenuti a favore della
Presidenza del Consiglio dei Ministri non può essere dedotta dalla
contestazione avanzata dal Pubblico Ministero contabile, in quanto
il soggetto pubblico danneggiato dagli illeciti oggetto della presente
controversia è soltanto il Ministero della Giustizia. In effetti, è
agevole
constatare
che
l'Amministrazione
che
ha
subito
il
pregiudizio, nell'interesse della quale viene richiesta dalla Procura
Regionale
la
conseguente tutela
è rappresentata
risarcitoria,
pacificamente dal prefato Dicastero, che ha provveduto con le
risorse assentite sul
proprio
bilancio alla
liquidazione
ed
al
pagamento dei compensi per le consulenze inutili. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a favore della quale è stato effettuato il
pagamento
della
menzionata
concordata
dagli
imputati
somma
FERRERa,
di
Euro
ROTTA
e
200.000,00
MALDI
nel
procedimento penale con l'Avvocatura Distrettuale, èil soggetto
passivamente
legittimato
nell'azione
106
risarcitoria
per
la
responsabilità civile dei Magistrati, a tenore della Legge nr. 117 del
1988, nonché il soggetto attivamente legittimato all'azione di
rivalsa nei confronti del Magistrato responsabile, identificato dal
predetto MARABOlTO, nei limiti previsti dalla suddetta normativa;
il pregiudizio per il quale ha agito l'Ufficio Requirente si sostanzia,
al contrario, nel danno patrimoniale <in senso stretto sofferto dal
Ministero della Giustizia, per il costo dei compensi professionali
erogati nell'ambito del sistema delle consulenze illecite, promosso
ed organizzato dal nominato MARABOlTO e dai suoi complici. Il
Collegio naturalmente non ignora la recente modifica apportata dal
legislatore all'articolo l, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994,
secondo la quale "nel giudizio di responsabilità, fermo restando il
potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque
conseguiti
dall'Amministrazione
di
appartenenza,
o
da
altra
Amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al
comportamento degli amministratori o dei dipendenti
pubblici
soggetti al giudizio di responsabilità", ma essendo del tutto diverso
ed autonomo, ad avviso della Sezione, il titolo che costituisce il
fondamento dell'avvenuto risarcimento a favore della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, discende, quale immediato corollario, che
il suddetto pagamento di Euro 200.000,00 non può essere imputato
ad estinzione di un debito verso un'altra Amministrazione, né una
eventuale "solutio indebiti" può dar luogo ad un'estinzione del
debito verso un'altra Amministrazione per compensazione.
107
Diverse difese, invocando l'istituto della "compensatio lucri cum
damno" di cui alla disposizione in precedenza enunciata, hanno
chiesto
di
dedurre
dall'importo
delle
rispettive
contestazioni
formulate dall'Ufficio Requirente i vantaggi economici conseguiti
dall'Amministrazione danneggiata o da altri Enti pubblici a seguito
delle consulenze redatte dai professionisti odierni convenuti, che
avrebbero
consentito
di
accertare sia
fattispecie
penalmente
rilevanti che violazioni alla normativa civilistica e fiscale commesse
dalle imprese sottoposte al controllo; al riguardo, alcuni legali
hanno avanzato istanze istruttorie finalizzate all'acquisizione delle
suddette perizie ed alla conseguente verifica della loro indubbia
utilità mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Le censure sollevate dai patrocinatori, per lo più analoghe in
relazione al loro contenuto, non meritano l'adesione del Collegio e
devono essere disattese, poiché nelle doglianze dedotte sullo
specifico punto alligna una evidente fallacia.
In via preliminare, la Sezione evidenzia che con l'introduzione in
materia di responsabilità amministrativa dell'istituto in parola, il
legislatore
ha
inteso
recepire
canoni
già
affermati
dalla
giurisprudenza del Giudice contabile, in linea con l'analoga figura
sviluppatasi nel "diritto vivente" di matrice civilistica allo scopo di
considerare, in funzione della quantificazionedèl danno e della
correlativa
definizione
della
misura
dell'addebito,
i
vantaggi
economici a beneficio dell'Amministrazione di appartenenza, o di
altro Ente pubblico, o i benefici di ordine sociale della comunità
108
amministrata, da collocarsi in diretto rapporto causale con la
condotta
serbata
dai
responsabili
del
nocumento.
In
ordine
all'applicazione della norma in parola, come integrata per effetto
dell'articolo 17, comma 30 quater, del D.L. nr.78 del 2009,
convertito
dalla
Legge
nr.
102
del
medesimo
anno,
giova
sottolineare che i criteri, da riscontrarsi in modo cumulativo, cui il
Giudice contabile deve attenersi, sono sostanzialmente, alla luce di
orientamenti ormai pienamente consolidati (ex multis III Sezione
Giurisdizionale
Centrale,
Sentenza
nr.
9
del
2003,
Sezione
Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 129 del 2001), i medesimi
che presiedono al parallelo istituto di origine civilistica (ex multis
Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, Sentenza nr. 5287 del 2009): 1)
accertamento dell'effettività dell' "utilitas" conseguita; 2) stesso
fatto generatore determinante sia il danno che il vantaggio in
relazione ai comportamenti tenuti; 3) appropriazione dei risultati
da parte dell'Amministrazione che li riconosce; 4) rispondenza della
suddetta "utilitas" ai fini istituzionali dell'Ente pubblico che li riceve.
Ciò premesso, l'eccezione delle difese mostra la sua intrinseca
infondatezza nel momento in cui invoca l'asserita utilità in concreto
delle consulenze redatte dai professionisti evocati nel presente
giudizio.
Come correttamente dedotto dalla Procura Regionale, non è affatto
in discussione nella presente causa la presunta validità ed efficacia
delle singole perizie, ovvero la loro intrinseca qualità tecnica, dal
punto di vista degli effetti concreti che le stesse avrebbero potuto
109
determinare
nel
autonomamente
contesto
dagli
Organi
dei
successivi
competenti,
controlli
bensì
la
decisi
completa
inutilità, in astratto, di tutte le consulenze affidate dal nominato
MARABOTTO, rientranti nel descritto sistema illecito, per difetto dei
necessari presupposti, per la loro palese strumentalità, per il tipo di
analisi contabile svolta e per gli altri elementi che sono stati in
precedenza delineati. Anche ammesso che, in funzione dei risultati
di qualche consulenza, rispetto alle numerosissime perizie svolte,
siano state realmente accertate in via definitiva fattispecie penali
ovvero violazioni alle norme civilistiche e tributarie, circostanza
tuttavia non provata dalle difese, il fattore determinante, ai fini
della contestazione promossa da parte pubblica, è rappresentato
dalla suddetta inutilità a monte delle perizie, allorquando venivano
conferite
dal
citato
MARABOTTO
sfruttando
abilmente
la
disposizione di cui all'articolo 359 del c.P.P.; quello che è accaduto
a valle rispetto al momento dell'assegnazione delle consulenze, a
parere del Collegio, configura elemento del tutto inconferente, in
quanto secondo una naturale proiezione statistica è evidente che
nel contesto di centinaia di documenti prodotti dai
suddetti
professionisti vi possa essere stata una successiva attività degli
Organi deputati all'esercizio della funzione di controllo la quale
abbia fatto emergere alcune irregolarità di varia natura. Tale
evenienza, comunque, a tutto concedere alla tesi delle difese, non
può essere certamente sussunta nella figura della compensazione
del danno con il vantaggio, poiché risulta manifestamente carente
110
una
delle
condizioni
fondamentali
previste
dall'interpretazione
consolidata della giurisprudenza, ossia l'unicità del fatto generatore
tanto del pregiudizio che del vantaggio. Il supposto beneficio
economico, infatti~ non è legato al comportamento dei responsabili
del 'danno da un rapporto causale diretto, atteso che i diversi
accertamenti svolti sulla base degli indici sintomatici rivenienti dalle
consulenze, i quali esprimevano soltantomere ipotesi di natura
probabilistica, trovano la loro genesi unica ed immediata nelle
scelte operative discrezionali assunte autonomamente, e non certo
in via necessitata, dai vari Organi pubblici cui la normativa di
settore demanda la funzione di controllo nelle singole materie;
siffatta
asserzione
è
ulteriormente
suffragata
anche
dalle
affermazioni del Dott. Cesare FERRERO riportate nel prosieguo
della presente pronuncia. D'altro canto, l'assoluta inutilità delle
predette consulenze, che si basavano su semplici analisi delle voci
di
bilancio
e
su
mere
elaborazioni
contabili
dei
dati
precedentemente raccolti, è stata messa in risalto nel corso del
procedimento penale, in modo nitido ed inoppugnabile, tra gli altri,
dagli Ufficiali e Sottufficiali del Corpo della Guardia di Finanza e dai
funzionari
dell'Agenzia
delle
Entrate,
soggetti
dotati,
per
definizione, di elevatissima qualificazione tecnico professionale in
materia di indagini fiscali e di corretta imputazione nelle poste di
bilancio civilistico degli elementi positivi e negativi di reddito.
In
tale
prospettiva,
assolutamente
univoche,
oltre
alle
merita
111
menzionate
rilevare,
dichiarazioni
peraltro,
che
la
deposizione nel citato processo penale del Dott. Cesare FERRERO,
consulente tecnico di parte della difesa del convenuto RIZZI,
definito dagli stessi legali come noto ed autorevole professionista a
livello nazionale, lungi dal prospettare elementi di valutazione a
favore della tesi sostenuta dai suddetti patrocinatori, incentrata
sull'asserita notevole qualità degli elaborati predisposti dal loro
assistito, ha finito in realtà per confermare integralmente, al
contrario, come una sorta di ineluttabile contrappasso, l'ipotesi
accusatoria afferente all'integrale inutilità delle consulenze. In un
passaggio
della
prefata
Sentenza
nr.
13586/2011,
si
legge
testualmente "il Dott. FERRERO ha quindi verificato che il quesito
posto non permetteva al consulente di effettuare un accesso
all'impresa, ma soltanto di procurarsi nei siti istituzionali (INPS,
Ufficio
Imposte
accertamenti
del
ecc.)
la
documentazione
consulente consistevano
occorrente;
nell'analisi
gli
dei dati
acquisiti mediante indici di indipendenza del capitale, basati sul
ROE (cioè sul patrimonio netto) e sul ROS (ossia l'utile delle
vendite)
con
metodi di calcolo reperibili su Internet, tesi a
verificare, con sistemi statistici, la veridicità o meno dei dati iscritti
in bilancio. Secondo la valutazione effettuata dal Dott. FERRERO, i
quesiti posti erano seriali in quanto identici e dunque le consulenze
potevano essere strutturate in modo similare per quanto riguarda
l'ossatura che il consulente riempiva con indicazioni diverse a
seconda dell'analisi dei dati societari. Con particolare riferimento
alle conclusioni, il consulente FERRERO ha evidenziato che: " ... in
112
tutte, tenuto conto dell'indagine svolta dal perito si richiama sul
fatto che sono presunzioni semplici del 2729, quindi diciamo questo
significa che la perizia non doveva finire lì, doveva poi esserci un
seguito evidentemente; D. Avv. ZANCAN: quindi lei ritiene che
queste consulenze fossero un punto di partenza; CTP FERRERO:
certo, secondo me sì perché se no come fine a se stesse secondo
me non servivano a niente, servivano solo lasciar pensare che la
società, siccome loro - faccio un esempio banale, nella società
immobiliare sono andati ad informarsi o hanno visto sul mercato
quanto si vendeva al metro quadro, quelli vendevano a molto
meno, che ci fosse un'evasione, ma evidentemente l'idea di quanto
si vende al metro quadro, quanto si vendono quelli non corroborato
o dai compromessi o dalle dichiarazioni dei compratori o dai conti
bancari della società evidentemente non figuranti in contabilità,
non ha nessun significato sul piano ... D. Avv. ZANCAN: operativo?
CTP FERRERO: operativo e neanche sul piano penale secondo me".
Sempre rimanendo nell'alveo della presunta "compensatio lucri
cum damno", anche la successiva eccezione comune a molte
difese, secondo le quali dovrebbero essere dedotte dall'importo
delle rispettive contestazioni tutte le somme attinenti al pagamento
dei tributi, diretti ed indiretti, nonché dei contributi previdenziali ed
assistenziali, non incontra il favorevole giudizio del Collegio e deve
essere rigettata.
Tale
divisamento
si
fonda
sulla
constatazione
che
difettano
apertamente due dei presupposti principali afferenti all'istituto della
113
compensazione secondo la citata giurisprudenza di questa Corte, e
cioè l'accertamento dell'effettività dell' "utilitas" conseguita con
riferimento
al
versamento
dei
tributi
in
parola,
atteso
che
l'integrale pagamento delle imposte dovute, quale condizione
indispensabile
per
invocare
l'applicazione
della
menzionata
disposizione, può essere accertato soltanto a seguito di controllo a
carattere sostanziale,
ossia
di
verifica
generale con
metodo
analitico da parte della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle
Entrate, ma, soprattutto, la circostanza imprescindibile inerente
allo stesso fatto generatore determinante sia il danno che il
vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti. II nocumento
patrimoniale contestato da parte pubblica, infatti, è riconducibile
-alla condotta illecita basata sullo svolgimento di incarichi inutili e
seriali affidati dall'ex Procuratore di Pinerolo MARABOTTO alla
ristretta
cerchia
dei
consulenti
odierni
convenuti,
mentre
il
pagamento delle imposte rappresenta un obbligo giuridico del tutto
autonomo
e
distinto
dai
predetti
fatti,
derivante
dalla
corresponsione del compenso a favore dei professionisti che deve
essere
assoggettato
a
tassazione
in
relazione
alla
capacità
contributiva del singolo contribuente, ai sensi dell'articolo 53 della
Costituzione e delle specifiche norme che disciplinano l'imposizione
diretta ed indiretta nel contesto dell'ordinamento tributario. Non è
superfluo
rammentare,
giurisprudenziale,
al
inoltre,
quale
questa
quello
Sezione
specifico
intende
indirizzo
prestare
completa adesione, secondo il quale l'istituto della compensazione
114
non è applicabile ai fatti di rilevanza penale, in quanto l'elevato
livello di offensività degli illeciti che costituiscono gravi fattispecie di
reato commesse a titolo di dolo, nel caso specifico avvalendosi di
artifizi e raggiri a danno del Ministero della Giustizia, esclude in
radice la possibilità di postulare una qualsivoglia riduzione del
danno
computando
gli
eventuali
vantaggi
conseguiti
dall'Amministrazione. Analoghe osservazioni possono essere svolte
per
confutare
quella
parte
delle
doglianze
inerente
alla
corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali, il cui
pagamento da parte dei professionisti è espressamente previsto
dalle
Leggi
presupposto,
di
comparto
con
laddove
l'ulteriore
sia
maturato
considerazione
il
che
relativo
suddetti
versamenti sono effettuati a favore delle Casse di previdenza .degli
Ordini
professionali
per
garantire
la
provvista
necessaria
all'erogazione dei trattamenti pensionistici a favore degli iscritti,
senza
quindi
alcun
vantaggio
economico
effettivo
per
le
Amministrazioni Pubbliche bensì configurando un beneficio a favore
esclusivamente dei professionisti-o .
Residua, infine, la disamina della deduzione formulata da diverse
difese, che hanno propugnato il principio dell'alternatività tra la
confisca per equivalente disposta all'esito del procedimento penale
e la richiesta di risarcimento del danno promossa dalla Procura
Regionale, con l'effetto che gli importi riconducibili all'applicazione
della prima dovrebbero essere dedotti dalla seconda; anche la
115
censura
in
parola,
tuttavia,
non
intercetta
la
prevalente
giurisprudenza di questa Corte e deve essere rigettata.
Come
sottolineato
dal
Pubblico
Ministero
contabile
nell'atto
introduttivo del giudizio, la confisca per equivalente dei beni e del
denaro che hanno costituito il profitto o il prezzo del reato, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 322 ter e 640 quater del
Codice Penale, si inserisce nella categoria delle misure di sicurezza
patrimoniali
e
presenta
un
contenuto
generai-preventivo
e
sanzionatorio, come espressamente affermato, tra l'altro, dallo
stesso G.I.P. presso il Tribunale di Milano nelle suddette Sentenze
nnrr. 9389 e 9390 del 18.01.2010 e dal Tribunale di Milano, IV
Sezione Penale, nella prefata pronuncia nr. 13586/2011; la misura
di sicurezza tende, in generale, a prevenire la commissione di nuovi
reati mediante l'espropriazione a favore dello Stato di beni che,
come sottolineato nella Relazione al progetto definitivo del Codice
Penale, "provenendo da fatti
illeciti
penali
o in altra
guisa
collegandosi alla loro esecuzione, manterrebbero viva l'idea e
l'attrattiva del reato". La confisca in questione non ha quindi una
finalità
risarcitoria,
amministrativa,
l'Amministrazione
propria
per cui
non
danneggiata
dell'azione
di
responsabilità
risolve
un
beneficio
si
che
può
in
essere
dedotto
per
dalla
contestazione di danno (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio,
Sentenza nr. 1463 del 2004, Sezione Giurisdizionale Umbria,
Sentenza nr. 76 del 2008); del resto, tutte le misure di sicurezza
fanno
parte del
Diritto penale, sia
116
perché sono previste e
disciplinate dal relativo Codice, sia perché, soprattutto, sono mezzi
di lotta contro il reato, al pari delle pene, quali conseguenze
giuridiche di fatti vietati dalla Legge penale, con il precipitato che
l'avvenuta applicazione della confisca per equivalente all'esito del
processo penale, a parere del Collegio, non' può essere invocata nel
diverso giudizio dinanzi al Giudice contabile ai fini della riduzione
della condanna emessa da quest'ultimo, anche perché siffatta
peculiare misura di sicurezza patrimoniale ha una connotazione
nella quale prevalgono i profili sanzionatori ed afflittivi, tanto che
una parte della dottrina e della giurisprudenza la equipara ad una
vera e propria pena in senso tecnico. L'importo del risarcimento
inerente al nocumento patrimoniale oggetto della pretesa di parte
pubblica
invece, all'effettivo ed
mira,
integrale ripristino
del
depauperamento subito dal Ministero della Giustizia, quale unica
Amministrazione
danneggiata
a
fronte
dei
compensi
erogati
globalmente ai professionisti odierni convenuti, per lo svolgimento
pluriennale
e
continuativo
di
consulenze
che
sono
risultate
completamente inutili e strumentali, pregiudizio che si è tradotto in
una
ingiustificata
sottrazione
della
relativa
somma
agli
stanziamenti del suddetto Dicastero e, di riflesso, alle finalità che
quest'ultimo
deve
perseguire
per
il
soddisfacimento
dei
fondamentali interessi pubblici ad esso affidati dall'ordinamento.
Acclarata
giudizio,
la colpevolezza dei convenuti evocati nel
tutti
a titolo
di
dolo,
e quantificato
il
presente
pregiudizio
patrimoniale complessivo subito dal prefato Dicastero in Euro
117
15.212.091,57, occorre individuare, da ultimo, gli importi da
imputare a ciascuno dei responsabili; in tale prospettiva, la Sezione
ritiene condivisibile la tesi manifestata sul punto dalla Procura
Regionale nell'atto di citazione.
AI riguardo, merita evidenziare le norme sancite dall'articolo 1,
commi 1-quater e 1-quinques, della Legge nr. 20 del 1994,
secondo le quali "se il fatto dannoso è causato da più persone, la
Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità,
condanna
ciascuno per la parte che vi ha preso. Nel caso di cui al comma 1quateri soli
concorrenti
che abbiano conseguito un
arricchimento
o
agito
abbiano
con
dolo
solo
illecito
responsabili
solidalmente". Nella fattispecie rimessa alla cognizione di questi
Giudici risulta pienamente integrata la condizione prevista dalla
suddetta disposizione contemplata dal comma
1-quinques, in
quanto i convenuti non solo hanno agito a titolo di dolo, ma
ciascuno di essi ha ottenuto un illecito arricchimento diretto o
indiretto. Giova preliminarmente sottolineare, peraltro, che la
prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione
Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 998 del 2007)
afferma, richiamando il principio divisato costantemente dalla Corte
di legittimità (ex multis Corte di Cassazione nr. 7507 del 2001 e nr.
3812 del 2004, Sezioni Unite nr. 16503 del 2009), che in caso di
accertata responsabilità dolosa dei convenuti, anche nell'ipotesi di
condotte indipendenti, gli stessi devono essere condannati al
risarcimento del danno in via solidale, potendosi fare applicazione
118
della norma inerente alle obbligazioni da fatto illecito di cui
all'articolo
2055
del
Codice
Civile,
atteso
che
il
condebito
risarcitorio non sorge in ragione di una comunione di interessi o di
una effettiva cooperazione, come nelle obbligazioni da fatto lecito,
ma i soggetti danneggianti possono concorrere alla produzione del
nocumento con condotte tra loro autonome ed anche del tutto
inconsapevolmente l'uno dagli altri; sufficiente a giustificare la
solidarietà passiva dell'obbligazione risulta essere, in tal senso,
l'unicità del danno cagionato! anche a causa di comportamenti
plurimi ed indipendenti, con pluralità di titoli di responsabilità e di
norme giuridiche violate! mentre ciò che unicamente rileva è la
circostanza
'che
le
singole
azioni
od
omissioni
siano
tutte
causalmente efficienti! anche se non coeve e pur se in misura
diversa.
Con tali premesse, nella delibazione attinente alla presente fase
relativa al giudizio di merito della controversia, appare corretta la
prospettazione dell'Ufficio Requirente, il quale ha dedotto nell'atto
introduttivo l'esigenza di differenziare le richieste risarcitorie in
relazione all'apporto causale fornito da ciascuno dei vari concorrenti
al sistema illecito delle consulenze ed alla causazione del danno
globale come sopra individuato, secondo le seguenti conclusioni: 1)
il
convenuto
MARABOTIO!
che
ha
conferito!
quale
Pubblico
Ministero titolare dei fascicoli, i diversi incarichi di consulenza ed ha
quindi dato causa, con il suo comportamento, a tutti e a ciascuno
dei danni scaturiti al Ministero della Giustizia dalla liquidazione di
119
ogni perizia, dovrà rispondere per l'intero ammontare degli onorari
illecitamente liquidati, in solido con ognuno dei suoi ex consulenti,
nei limiti delle somme contestate a ciascuno di essi, in quanto vi è
una corresponsabHità dolosa, agli effetti del suddetto articolo 1,
comma
1-quinques, della
Legge
nr.
20
del
1994,
tra
l'ex
Procuratore e ciascun consulente, per il pregiudizio cagionato con il
conferimento di ogni singolo incarico inutile, e con l'ex Segretario
capo LANZA, nei limiti degli importi per cui questi viene chiamato a
rispondere, pari alla sommatoria dei compensi corrisposti ai diversi
professionisti a partire dal 16.09.2002, data a partire dalla quale il
predetto cancelliere è stato applicato presso la Procura di Pinerolo.
In questo caso, infatti,il concorso doloso tra MARABOTTO e LANZA
riguarda il danno derivante da tutte le consulenze illecite conferite
con il contributo causale od agevolatore del secondo; 2) ciascun
convenuto in qualità di consulente nominato dal citato MARABOTTO
risponderà, invece, per il solo importo complessivo degli onorari a
lui liquidati nel corso del tempo, così come specificato in modo
analitico ·nella tabella elaborata dai militari del Corpo della Guardia
di Finanza, senza che possa invocarsi una responsabilità solidale ex
articolo 1, comma 1-quinques, della Legge nr. 20 del 1994, nei
confronti degli altri professionisti, considerata l'impossibilità di
ritenere, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di un apporto
causale od agevolatore, rilevante come concorso, da parte di ogni
consulente ai danni cagionati dagli altri professionisti, nel quadro
del sistema illegale sopra delineato.
120
Devono essere dedotte,
evidentemente, le somme già corrisposte da alcuni dei convenuti a
titolo di transazione con l'Amministrazione della Giustizia e gli
importi oggetto di condanna provvisionale ex articolo 539 del
C.P.P., disposta dal G.I.P. di Milano in sede di rito abbreviato; 3) il
convenuto LANZA, nella veste di ex Segretario capo della Procura
di Pinerolo, il quale ha cooperato attivamente nell'ambito del
sistema delle consulenze illecite già orchestrato dal menzionato
MARABOTIO a partire dal suo arrivo in Procura nel settembre
dell'anno 2002, ed ha quindi dolosamente concorso, con il suo
comportamento, a tutti e a ciascuno dei danni derivati al Ministero
della Giustizia dalla
liquidazione di ogni incarico conferito a
decorrere da quell'anno, quando entra a far parte e diviene un
pilastro
dell'organizzazione,
dovrà
rispondere
per
l'intero
ammontare degli onorari illecitamente liquidati ai consulenti a
partire dal 2002, in solido con il predetto MARABOTIO per l'intera
cifra, in quanto vi è una corresponsabilità dolosa, agli effetti del
suddetto articolo l, comma l-quinques, della Legge nr. 20 del
1994, con l'ex Procuratore in relazione al danno cagionato da tutte
le
consulenze fittizie
conferite
con
il
contributo
causale
od
agevolatore del cancelliere in parola, e con ognuno degli ex
consulenti evocati nel presente giudizio, nei limiti delle somme
contestate a ciascuno di essi, al netto degli importi già corrisposti
all'Amministrazione danneggiata.
Per tutto quanto precede, il Collegio, già dedotta la somma
complessiva
di
Euro 300.000,00 sopra indicata, di
121
cui
Euro
200.000,00 a titolo di transazione ed Euro 100.000,00 a titolo di
provvisionale, ripartita tra i singoli convenuti FERRERO, MALDI,
ROTIA, ATIIANESE, TINGHI, ZAMPINI, Mario, Monica e Salvatore
FLORIO, Ruggero e Davide RAGAZZONI, in funzione dei rispettivi
versamenti effettuati dai professionisti in questione, condanna al
pagamento a favore del Ministero della Giustizia, a titolo di dolo,
con il vincolo della responsabilità solidale e per gli importi di
seguito indicati:
l.MARABOTIO Giuseppe, Euro 15.212.091,57, in solido con tutti i
convenuti nei limiti degli importi richiesti a ciascuno di essi;
2.LANZA Antonino,
convenuti
Euro 13.302.455,02, in solido con tutti i
nei limiti degli importi richiesti a ciascuno
per le
consulenze conferite a partire dal 2002;
3.FERRERO Alberto, Euro 971.724,15, in solido con MARABOTIO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
4.ROTIA Martino, Euro 902.258,05, in solido con MARABOTIO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
5.MALDI Carla, Euro 867.007,43, in solido con MARABOTIO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
6.SALICETI Riccardo, Euro 1.819.820,80, in solido con MARABOTIO
e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
122
7.GIOVANNINI
Donatella,
Euro
1.073.000,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
8.GIOVANNINI Anna
Rita,
Euro
1.257.069,60, in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
9.MANZETTI
Nicoletta,
Euro
1.257.069,60,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
10. MOSCATO Anna, Euro 262.829,60, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
l1.FARINA Raffaela, Euro 281.000,00, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
12.FLORIO Mario Emanuele, Euro 1.204.457,06, in solido con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
13.FLORIO Monica, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
14.FLORIO Salvatore, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO
e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
123
15.ATTIANESE
Maria,
Euro
1.202.408,80,
in
solido
con
MARABOTIO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
16.SALA Giorgia, Euro 348.439,16, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
17.RAGAZZONI
Ruggero,
Euro
469.240,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
18.RAGAZZONI
Davide,
Euro
274.240,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
19.TINGHI Laura, Euro 471.000,OO,in solido conMARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
20.ZAMPINI Manuela, Euro 274.240,00, in solido con MARABOTTO
e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
21.DE FRANCESCO Antonella, Euro 542.800,00, in solido con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
22.CONSENTINO
Annamaria,
Euro
506.800,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
124
23.RIZZI
Nicola
Francesco,
Euro
560.008,00,
in
solido
con
MARABOTIO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002,
oltre, per tutti i suddetti convenuti, alla rivalutazione monetaria a
decorrere dal momento consumativo del danno, identificato dalla
data dei singoli pagamenti dei compensi effettuati dal predetto
Dicastero a favore di ciascun consulente, ed agli interessi legali
calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente di questa
Sezione Giurisdizionale con Decreto del 09.03.2010, confermato dal
Collegio con Ordinanza nr. 49/2010 del 10.08.2010, si converte in
pignoramento, ai sensi dell'articolo 686 del C.P.c..
Le spese di giudizio, comprendenti anche quelle relative alla
suddetta
fase
cautelare
pari
;:'5. '3 . g 2-6 (,";"R,\ì.lJT~tvOvtZ:.\-\tL~\R11..-CVv\~S
seguono la soccombenza di tutti
ad
Euro
SSAwTD -:--\J
convenuti e devono essere
liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte
dei
Piemonte,
in
Conti,
Sezione
Giurisdizionale per
composizione
collegiale,
la
Regione
definitivamente
pronunciando,
CONDANNA
al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, a titolo di dolo,
con il vincolo della responsabilità solidale e per gli importi di
seguito indicati:
125
l.MARABOTTO Giuseppe, Euro 15.212.091,57, in solido con tutti i
convenuti nei limiti degli importi richiesti a ciascuno di essi;
2.LANZA Antonino,
convenuti
Euro 13.302.455,02, in solido con tutti i
nei limiti degli importi richiesti a ciascunò
per le
consulenze conferite a partire dal 2002;
3.FERRERO Alberto, Euro 971.724,15, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
4.ROTTA Martino, Euro 902.258,05, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
5.MALDI Carla, Euro 867.007,43, in solido Con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
6.SALICETI Riccardo, Euro 1.819.820,80, in solido con MARABOTTO
e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
7.GIOVANNINI
Donatella,
Euro
1.073.000,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
8.GIOVANNINI Anna
Rita,
Euro
1.257.069,60,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
126
9.MANZETTI
Nicoletta,
Euro
1.257.069,60,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
10. MOSCATO Anna, Euro 262.829,60, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
l1.FARINA Raffaela, Euro 281.000,00, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
12.FLORIO Mario Emanuele, Euro 1.204.457,06, in solido con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
13.FLORIO Monica, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
14.FLORIO Salvatore, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO
e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
15.ATTIANESE
Maria,
Euro
1.202.408,80,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
16.SALA Giorgia, Euro 348.439,16, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
127
17.RAGAZZONI
Ruggero,
Euro
469.240,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
18.RAGAZZONI
Davide,
Euro
274.240,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
19.TINGHI Laura, Euro 471.000,00, in solido con MARABOTTO e
LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
20.ZAMPINI Manuela, Euro 274.240,00, in solido con MARABOTTO
e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze
ricevute a partire dal 2002;
21.DE FRANCESCO Antonella, Euro 542.800,00, in solido con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
22.CONSENTINO Annamaria,
Euro
506.800,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002;
23.RIZZI
Nicola
Francesco,
Euro
560.008,00,
in
solido
con
MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle
consulenze ricevute a partire dal 2002, oltre, per tutti i suddetti
--
convenuti, alla rivalutazione monetaria a decorrere dal momento
consumativo del danno ed agli interessi legali calcolati dalla
pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
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Il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente di questa
Sezione Giurisdizionale con Decreto del 09.03.2010, confermato dal
Collegio con Ordinanza nr. 49/2010 del 10.08.2010, si converte in
pignoramento, ai sensi dell'articolo 686 del c.P.C ..
Le
spese
di
giustizia,
computate
complessivamente
in
Euro
&,c~f:\ t, 6~ (on'*i0\\}\JO\"hLA 1\7. J7.CIZ.I\5QOrJO\Jf;W"ff\~tll (bg') ,
I
comprese
quelle
attinenti
alla
fase
cautelare,
seguono
la
soccombenza dei convenuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Carnera di consiglio del 14 giugno 2012.
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
(~ommaso J~a~Si)_
\l
t}lAA-lM~
{/
(Dott. palvatç.re Sfrecola)
FW'
Depositata in Segreteria il~'1"
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01 TZ01Z
Il Direttore della Segreteria
129