dalla carta dei servizi alla carta della qualità
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dalla carta dei servizi alla carta della qualità
Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori DALLA CARTA DEI SERVIZI ALLA CARTA DELLA QUALITÀ Proposte per migliorare la tutela del consumatore-utente attraverso le carte dei servizi Studio a cura di AREA POLITICHE E STUDI Dipartimento Politiche per il Commercio e i Servizi Maggio 2003 Lo Studio è stato promosso dal Ministero delle Attività Produttive, con la collaborazione dell’Istituto per la Promozione Industriale (IPI). Il gruppo di lavoro è stato coordinato da Maria Rosaria Amoroso (Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, Ufficio D5 - Qualità prodotti e servizi) e vi hanno partecipato Lorenzo Lo Cascio (IPI) ed Anastasia Crudele (IPI), che ha curato le attività progettuali. Ha contribuito alla realizzazione del Rapporto un Comitato scientifico composto da: Luisa Torchia, ordinario di diritto amministrativo, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Urbino; Giustino Trincia, esperto di carte dei servizi e di qualità nei servizi di pubblica utilità, vicesegretario nazionale di Cittadinanzattiva; Simona Pasca-Raymondo, esperta di qualità nei servizi di pubblica utilità. Le schede di analisi delle autorità di regolamentazione dei singoli settori sono state realizzate con la collaborazione dei rappresentanti delle stesse, che hanno fornito informazioni e documenti ed hanno redatto i questionari predisposti dal gruppo di lavoro. In particolare si ringraziano: Autorità per l’energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Ministero delle Comunicazioni, Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Umbria, Regione Puglia, Regione Sicilia, ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ASSAEROPORTI, SEA – Aeroporti di Milano, ADR – Aeroporti di Roma. Il presente documento è scaricabile dai siti: www.minindustria.it www.ipi.it 2 Indice Presentazione p. 5 Introduzione ″ 7 Le carte dei servizi quali strumenti orientati alla customer satisfaction ″ 9 1.1 ″ 10 PARTE PRIMA Ricognizione e analisi legislativa delle fonti normative 1. Le principali esperienze straniere 2. Le fonti normative generali ″ 13 3. I caratteri e la natura giuridica delle carte dei servizi ″ 19 4. La normativa di settore ″ 21 5. L’impatto della riforma del titolo V della Costituzione ″ 26 6. Ulteriori modifiche costituzionali in corso ″ 28 Premessa ″ 29 1. La metodologia di analisi ″ 32 2. I settori d’indagine 2.1 Energia e Gas 2.2 Poste 2.3 Telecomunicazioni 2.4 Risorse idriche 2.5 Trasporti 2.5.1 Trasporto ferroviario 2.5.2 Trasporto aereo 2.5.3 Trasporto pubblico locale ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 35 36 39 41 43 45 46 47 50 3. Osservazioni e Buone Pratiche ″ 51 PARTE SECONDA Studi di caso 3 PARTE TERZA Le Autorità di regolamentazione 1. Autorità per l’Energia e il Gas ″ 57 2. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ″ 62 3. Ministero delle Comunicazioni ″ 66 4. Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche ″ 70 5. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5.1 Assessorati Regionali ai Trasporti 5.2 Ente Nazionale Aviazione Civile 5.2.1 I gestori aeroportuali ″ ″ ″ ″ 74 82 97 103 PARTE QUARTA Conclusioni e prospettive 1. Lo stato di attuazione ″ 115 2. Alcuni casi di eccellenza ″ 118 3. I principali problemi emersi ″ 124 4. L’attualità delle carte dei servizi ″ 129 5. Raccomandazioni finali e Linee guida ″ 132 ″ ″ 147 168 ″ 234 Allegati Normativa generale Schemi generali di riferimento Riferimenti bibliografici 4 Presentazione Nove anni fa – e precisamente in data 27 gennaio 1994 – è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” che ha introdotto lo strumento della “Carta dei servizi”. A seguito di ciò, le amministrazioni dei settori di “pubblica utilità” erano tenute ad elaborare standard di qualità per la tutela dei diritti dei consumatori e a delineare modalità di partecipazione civica per la valutazione dei risultati conseguiti e il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Purtroppo le esperienze realizzate successivamente all’entrata in vigore di detta Direttiva offrono un quadro complessivo per alcuni aspetti ancora discontinuo e disomogeneo. Nel frattempo, nell’anno 1997, è stata costituita, nell’ambito dell’allora Ministero dell’Industria, la Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore, la quale, a seguito della riorganizzazione degli uffici attuata nel luglio 2000, ha acquisito la competenza relativa al “monitoraggio e valutazione dei risultati delle carte di servizio”. Questa competenza, unitamente alle considerazioni succitate, hanno indotto a promuovere, in collaborazione con l’Istituto per la Promozione Industriale, un’indagine sullo stato dell’arte delle carte dei servizi esaminate dalla parte del consumatore, cittadino ed utente, in sei settori dei servizi pubblici, cosiddetti “di mercato”: energia, gas, poste, telecomunicazioni, risorse idriche, trasporti. Nella convinzione che la garanzia della qualità dei servizi pubblici e le carte dei servizi, quale strumento di regolazione dei rapporti tra erogatori di servizi ed utenti, siano una componente essenziale della tutela dei diritti dei consumatori, il presente lavoro si inserisce a pieno titolo nelle funzioni di armonizzazione e tutela dei consumatori proprie della Direzione Generale. La presente analisi è stata basata su una diretta e reale conoscenza delle esperienze considerate, preceduta da un’attività di studio della realtà esistente, di monitoraggio e di ricognizione delle carte adottate e di indagine comparativa delle esperienze realizzate nei diversi settori indagati. 5 Questo Rapporto raccoglie e presenta i risultati di un lavoro, avviato dal 2001, che ha visto la partecipazione attiva e diretta dei diversi soggetti regolatori chiamati a dare il loro contributo operativo. Il loro coinvolgimento nelle attività di ricognizione e presentazione delle rispettive esperienze ha consentito di presentare risultati che si differenziano nettamente da altre trattazioni in merito, per l’originalità e la peculiarità della metodologia di analisi adottata. La loro partecipazione al gruppo di lavoro e allo studio ha offerto una opportunità di confronto tra il Ministero e gli stessi soggetti regolatori rendendo possibile un primo scambio di esperienze. Il principale risultato è dunque da ricercare proprio nel percorso seguito e nel metodo utilizzato. L’obiettivo finale è quello di delineare alcune proposte operative per la promozione e il rilancio della politica delle carte e per la diffusione dello strumento dal punto di vista degli utenti. In particolare, nel ruolo che la Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori è portata naturalmente a svolgere, quale garante istituzionale degli interessi dei consumatori e della loro tutela, si ritiene possibile e auspicabile individuarne un momento di coordinamento e di incontro tra tutti i soggetti regolatori ed attuatori di servizi pubblici e i loro clienti/consumatori. IL DIRETTORE GENERALE Daniela Primicerio 6 Introduzione L’esperienza italiana delle Carte dei servizi presenta un’applicazione ancora discontinua ed incerta di tale strumento, sotto il profilo delle garanzie sulla qualità dei servizi alla luce dello sviluppo progressivo della concorrenza e della liberalizzazione dei mercati. In questo panorama si è evidenziata chiaramente l’esigenza di un momento istituzionale di centralizzazione delle esperienze e di stimolo verso l’adozione delle carte, dopo che l’unico organismo centrale che era stato costituito a questo scopo, il Comitato Permanente per l’attuazione delle carte dei servizi presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, non è stato più ricostituito a partire dal 1999. In questa situazione, quindi, di scarsa promozione, le carte hanno dimostrato di funzionare meglio soltanto là dove altri organismi delegati ne hanno assunto le funzioni di gestione e monitoraggio. Fra i servizi pubblici, ad esempio, quanto riscontrato nel settore dell’energia e del gas rappresenta un esempio di come la corretta applicazione delle carte abbia condotto e stia continuando a condurre a notevoli sviluppi e miglioramenti della qualità dei servizi erogati, nell’ottica di una tutela sempre maggiore per i consumatori. Il raggiungimento di tali risultati è stato reso possibile dall’intensa attività svolta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas che ha svolto appieno le funzioni di monitoraggio dei risultati conseguiti, garantendo una rappresentanza, il più ampia possibile, degli interessi degli utenti e assicurando la comunicazione degli obiettivi raggiunti tramite la loro pubblicazione periodica. Nel settore delle telecomunicazioni l’apertura alla concorrenza non ha visto ancora, da parte delle aziende, questa stessa trasparenza. Qui, infatti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è impegnata a portare a compimento la definizione dello schema generale di riferimento del settore che provvederà finalmente ad imporre non solo l’adozione della carta a tutte le aziende di telecomunicazioni, ma anche la pubblicazione dei risultati conseguiti relativamente al rispetto degli standard di qualità. Nel settore dei trasporti, l’adozione dello schema generale di riferimento ha fatto sì che le principali aziende del settore abbiano adottato una carta dei servizi, ma il grande problema che si 7 riscontra in generale, qui come in altri settori poco “regolati” è proprio quello della mancanza di un controllo sulla piena attuazione delle carte. Il settore delle risorse idriche rappresenta senz’altro una delle aeree di più grave carenza per quanto riguarda il livello di tutela esplicito degli utenti. Lo schema generale di riferimento del servizio idrico integrato individua, infatti, una lista di indicatori di qualità lasciando, però, ai singoli gestori il compito di determinare le soglie da applicare a tali indicatori. Tale forma di autoregolamentazione ha evidenziato grossi limiti. Alla luce di tale esperienza sarebbe auspicabile che i livelli di qualità fossero definiti direttamente dalle Autorità di ambito su uno schema predisposto dal Comitato di vigilanza in collaborazione con le Regioni ( vedi l’esperienza di successo della Regione Emilia-Romagna) e dopo aver seguito le procedure di consultazione delle associazioni dei consumatori. Il rapporto è articolato in quattro parti. La prima parte è dedicata alla ricognizione e all’analisi legislativa delle fonti normative, da quelle generali a quelle di settore, con uno sguardo alle principali esperienze europee ed una particolare attenzione al nuovo titolo V della Costituzione e alle sue implicazioni. La seconda parte è relativa allo studio di alcuni casi, in altre parole, all’analisi puntuale, secondo una griglia di valutazione, dello stato di attuazione di un campione, non statistico né scientifico, di carte dei servizi nei sei settori di pubblica utilità presi in considerazione. La terza parte è il risultato dei diversi contatti, colloqui ed incontri di approfondimento intervenuti con le diverse autorità di regolamentazione e con gli altri organi pubblici e/o privati preposti alla regolazione delle carte dei servizi. Il loro contributo e la loro collaborazione attiva alla raccolta di dati, informazioni ed aggiornamenti costituisce il vero valore aggiunto che questo lavoro si augura di offrire nell’elaborazione delle strategie intese a garantire lo sviluppo e l’implementazione dello strumento delle carte dei servizi. Le conclusioni, contenute nella quarta parte, sintetizzano i principali risultati raggiunti e presentano alcuni casi di eccellenza nonché riflessioni sui problemi emersi e sulle prospettive future per migliorare la qualità dei servizi ed elevare i livelli di tutela dei consumatori, attraverso lo strumento delle Carte dei servizi. 8 PARTE PRIMA1 Ricognizione e analisi legislativa delle fonti normative 1. Le carte dei servizi quali strumenti orientati alla customer satisfaction La tradizionale modalità di gestione dei servizi pubblici, per cui ciascun servizio veniva erogato direttamente dallo Stato, da un ente pubblico, da un soggetto formalmente privato ma sostanzialmente pubblico oppure da un soggetto privato autorizzato alla gestione del servizio da un provvedimento concessorio, aveva come immediata conseguenza quella di configurare il rapporto tra soggetto erogatore e utente del servizio in termini di sostanziale sottomissione del secondo rispetto al primo2. In altre parole, nonostante l’attività di erogazione del servizio non comportasse l’esercizio di poteri autoritativi, tipicamente utilizzati nello svolgimento della “ordinaria” attività amministrativa, il rapporto che veniva ad instaurarsi tra il soggetto gestore e il cittadino utente del servizio era analogo a quello che si instaurava tra il cittadino e la pubblica amministrazione generalmente intesa. La ragione di ciò risiedeva nella diversa natura degli interessi espressi dai due soggetti: “pubblici e generali quelli curati dall’ente erogatore; privati e particolari quelli dell’utente”3. Successivamente all’avvio del processo di riforma delle pubbliche amministrazioni, che ha segnato l’introduzione di nuovi diritti dei cittadini nei confronti del potere pubblico, nonché successivamente all’attuazione - anche per l’influenza della normativa comunitaria - delle politiche di privatizzazione e di liberalizzazione, che ha prodotto la trasformazione delle imprese pubbliche in imprese private, che competono in un mercato concorrenziale, tale modello di rapporti è entrato progressivamente in crisi. Il soggetto erogatore non è più considerato un soggetto esercente un’attività volta al soddisfacimento di un interesse pubblico, ma piuttosto un soggetto operante per il raggiungimento di uno scopo di lucro. In questa mutata prospettiva, il rapporto tra gli esercenti i servizi pubblici e gli utenti degli stessi viene sempre più a perdere i connotati tipici del rapporto autoritàlibertà, per assumere in modo sempre più marcato i caratteri del normale rapporto che si instaura tra il produttore e il consumatore. 1 A cura di Luisa Torchia, ordinario di diritto amministrativo, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Urbino S. Battini, Tutela dell’utente e carta dei servizi, in Riv. trim. dir. pubb., 1998, p. 186. 3 S. Battini, cit. 2 9 In tale chiave di lettura, che fa emergere la presa di coscienza dello Stato in merito alla necessità di soddisfare i bisogni degli utenti e di liberarli da quel vincolo di sottomissione precedentemente impostogli, deve essere inquadrato l’istituto delle carte dei servizi, che rappresentano, in via di prima approssimazione, “una sorta di patto con i cittadini orientato alla c.d. customer satisfaction”4. In particolare, esse rappresentano lo strumento mediante il quale i pubblici poteri bilanciano il loro arretramento in favore di soggetti privati nella gestione dei servizi pubblici, imponendo al soggetto esercente il servizio di negoziare l’adozione di una serie di vincoli inerenti alle concrete modalità di erogazione del servizio stesso, cui corrisponde l’attribuzione in favore degli utenti di una serie di strumenti volti a far rispettare i vincoli assunti. Così, come si vedrà in maniera più puntuale nel prosieguo, le carte dei servizi impongono di impostare l’erogazione del servizio in funzione degli utenti, prevedendo il confronto tra obiettivi e risultati, nonché la fissazione di standard di prestazione, alla cui definizione partecipano gli utenti, cui è consentito anche “di controllare che gli impegni, che chi eroga il servizio pubblico si assume nei suoi (rectius loro) confronti, vengano effettivamente rispettati”5. Le principali esperienze straniere “Metti l’utente al primo posto” ha rappresentato lo slogan con cui la prima amministrazione Clinton ha presentato, nel settembre del 1993, il proprio programma di riorganizzazione dell’apparato amministrativo, contenuto nel National Perfomance Review Report. L’esigenza di porre l’utente al centro del processo di riorganizzazione dei servizi pubblici e delle loro modalità di erogazione, non è stata propria soltanto dell’esperienza statunitense. Essa, infatti, è stata avvertita anche in Europa ed è stata almeno in parte soddisfatta proprio con l’adozione degli strumenti delle carte dei servizi6. Così, ad esempio, è avvenuto in Francia, dove già nel 1992 veniva predisposto da parte del Ministero della funzione pubblica un documento intitolato Charte de services public, avente come obiettivo quello di rendere i servizi pubblici meglio rispondenti ai desideri degli utenti e di migliorarne la qualità. Anche la Spagna e il Belgio possono annoverarsi tra i paesi che hanno 4 L. Ieva, Il principio della qualità del servizio pubblico e la Carta dei servizi, in Foro amm., 2001, p. 231. P. Marconi, La carta dei servizi pubblici e la Citizen’s Charter. La normativa sulla carta dei servizi, in Riv. trim. dir. pubb., 1998, p. 197. 6 I documenti cui si fa riferimento sono quelli contenuti nella pubblicazione del Dipartimento della funzione pubblica, La carta dei servizi pubblici, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993. 5 10 utilizzato le carte dei servizi nella ridefinizione dei rapporti tra i soggetti esercenti i pubblici servizi e gli utenti degli stessi. Nel 1992, infatti, il Governo spagnolo elaborava un Plan de modernizacion de la administracion del Estado, anch’esso diretto al miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini e della qualità dei servizi pubblici e, sempre nel 1992, il Governo belga pubblicava la Charte des utilisateur des services publics, avente il dichiarato scopo del miglioramento del servizio offerto dalle amministrazioni federali, affinché lo stesso migliori “la relazione di confiance tra il cittadino e l’autorità”. Ciò detto, però, l’esperienza straniera forse più significativa in merito alle carte dei servizi è quella che si è realizzata nel Regno Unito. La necessità che le amministrazioni inglesi si dotassero di carte dei servizi è emersa per la prima volta con la presentazione al Parlamento, da parte del Governo Major, di un libro bianco intitolato The Citizen’s Charter, Raising the standard, in cui il primo ministro dichiarava di volere che i servizi pubblici fornissero una risposta migliore alle esigenze dei loro utenti, incrementando i loro livelli qualitativi e, per questo, si dotassero di appositi statuti7. Lo statuto dei cittadini doveva basarsi su sei principi: standard espliciti e resi pubblici; informazione completa e accurata sulla gestione dei servizi; scelta per i loro utenti; cortesia ed efficienza nel fornirli; indennizzo in caso di cattiva erogazione; offerta economica ed efficiente dei servizi (Value for money). A partire dalla pubblicazione di tale rapporto, le amministrazioni hanno iniziato ad emanare gli statuti, assistite in questo dalla Citizen’s Charter Unit, creata appositamente all’interno del Cabinet Office. Anche il Governo Blair si è interessato al tema. Nel 1998, infatti, l’esecutivo ha emanato un nuovo programma, intitolato Service First, the new charter programme8, con cui è stato rivisto il libro bianco del 1991. In particolare, sono stati rielaborati i sei principi ivi enunciati, che sono ora divenuti nove. Più precisamente, secondo il nuovo programma, ogni soggetto chiamato a gestire un servizio pubblico, compresi quelli privatizzati in cui resta una forma di monopolio, deve: preparare e monitorare gli standard di servizio; fornire tutte le informazioni necessarie agli utenti, scrivendole con un linguaggio comprensibile; consultare e coinvolgere gli utenti per migliorare i servizi resi; assicurare un facile accesso ai servizi, utilizzando anche la tecnologia; trattare tutti gli utenti in modo corretto; indennizzare 7 In proposito cfr. H. Shovelton, The citizen’s charter. The user’s perspective, in Riv. trim. dir. pubb., 2, 1998, 463 ss; T. Bovaird, Monitoring and evaluating the success of the UK citizen’s charter, in Riv. trim. dir. pubb., 3, 1998, 781. 8 Lo si veda sul sito internet www.servicefirst.gov.uk. 11 gli utenti nel caso di cattivo servizio agli stessi; usare le proprie risorse in modo efficiente; innovare e migliorare l’erogazione dei servizi; lavorare con altri fornitori per assicurare che i servizi siano semplici e migliori. Anche l’attività dell’amministrazione centrale deve essere improntata al rispetto dei principi sottesi alla Citizen’s Charter. Nell’aprile del 1997, infatti, sono stati elaborati sei principi che devono essere seguiti tanto dai department che dalle agencies. In base ai sei Whitehall standards, tutte le strutture facenti parte dell’amministrazione centrale devono: rispondere alle lettere in modo chiaro e veloce, rispettando appositi standard che ogni amministrazione è chiamata ad elaborare; consentire gli incontri con i cittadini per un ritardo massimo di 10 minuti rispetto all’orario stabilito per qualunque appuntamento preso con i funzionari; fornire informazioni chiare e dirette, fornendo anche un numero cui richiedere aiuto; consultare gli utenti e dare conto dei risultati della consultazione; avere almeno una procedura di reclamo, che deve essere adeguatamente pubblicizzata; fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per rendere i servizi accessibili a chiunque, incluse le persone con speciali bisogni. Per avere idea dello sviluppo del programma nel corso del tempo, si pensi che da una lista predisposta dal Service first9, il nuovo ufficio che ha sostituito la Citizen’s Charter Unit creata nel 1991, risultano adottate 118 carte dei servizi (o statuti dei cittadini) che coprono in modo trasversale tutti i settori pubblici (v. tabella 1). Tabella 1 Numero complessivo delle carte dei servizi pubblicate al 1999 Carte dei servizi adottate al 1999 9 118 Rinvenibile sul sito internet www.servicefirst.gov.uk/index/list.htm. 12 2. Le fonti normative generali “I rapporti tra le amministrazioni che erogano servizi pubblici e i fruitori di tali servizi sono spesso difficili, a causa di molte disfunzioni, dovute alla rapida crescita dei servizi, alla crescente domanda di servizi più efficienti, all’ordinamento arcaico di molti servizi pubblici. Sulle cause di queste disfunzioni e sui possibili correttivi da apportare è in corso, da tempo, un ampio dibattito, che coinvolge le sedi istituzionali e scientifiche. Per contribuire a tale dibattito, ho ritenuto opportuno incaricare un gruppo di studiosi di predisporre una Carta dei servizi pubblici”. Lo studio cui si riferisce il passo appena riportato, tratto dalla presentazione di Sabino Cassese (allora Ministro della funzione pubblica) al volume intitolato La carta dei servizi pubblici, pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica nel 1993, rappresenta la base su cui nell’anno immediatamente successivo è stata adottata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (cosiddetta direttiva Ciampi), che costituisce la prima regolamentazione, nel nostro ordinamento, dell’istituto che si sta esaminando. L’impianto di tale direttiva, che, insieme a quello delle altre fonti normative di carattere generale, merita di essere analizzato al fine di chiarire i contorni dell’istituto delle carte dei servizi, si articola su tre parti (i principi fondamentali, gli strumenti, la tutela) e si chiude con l’impegno del Governo ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare piena effettività ai principi contenuti nella direttiva stessa. La prima parte enumera i principi fondamentali, alcuni di essi di matrice costituzionale, che devono informare l’erogazione dei servizi pubblici. Essi sono individuati nell’eguaglianza dei diritti degli utenti, senza alcuna forma di discriminazione, nell’imparzialità dei soggetti erogatori, nella continuità dell’erogazione del servizio, nel diritto di scelta tra più soggetti erogatori da attribuire, ove possibile, all’utente, nella partecipazione degli utenti alla prestazione del servizio, anche tramite il diritto di accesso, nell’efficienza e nell’efficacia del servizio. La seconda parte concerne gli strumenti per rendere effettivi i principi enunciati. Si tratta, in particolare, degli standard di qualità e quantità del servizio, della semplificazione delle procedure, delle informazioni agli utenti sulle modalità con le quali il servizio viene reso, delle modalità di gestione del rapporto con gli utenti, della valutazione degli standard e del diritto di rimborso dell’utente. Tra tali strumenti, quelli più importanti, sui quali nell’economia del presente scritto è utile soffermarsi, appaiono soprattutto quello dell’individuazione degli standard e della previsione di una procedura di rimborso a favore dell’utente. Per quanto concerne i primi, la loro individuazione consiste nella definizione, da parte dei soggetti erogatori, di standard generali e standard specifici di qualità e 13 quantità dei servizi. I primi rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese. I secondi si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che può direttamente verificarne il rispetto. Entrambi possono essere espressi sia mediante indicatori di tipo quantitativo (quale, ad esempio, l’individuazione di un tempo massimo di attesa per l’erogazione del servizio), sia attraverso indicatori di tipo qualitativo (quale, ad esempio, la previsione del cartellino di riconoscimento per ogni dipendente). Direttamente connesso all’individuazione di standard specifici è, poi, la previsione di procedure di rimborso in favore degli utenti, da attuare nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati. Si tratta, in particolare, di una procedura la cui peculiarità risiede nel fatto di prescindere dall’accertamento dell’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa o peggio del dolo e di essere, invece, collegata al verificarsi dell’erogazione di una prestazione inferiore rispetto agli standard specifici pre individuati. La terza parte su cui si articola la direttiva concerne la tutela degli utenti e, quindi, i meccanismi per la corretta applicazione delle carte. Si prevedono due strumenti diversi. Il primo riguarda le procedure di reclamo dell'utente circa la violazione dei principi sanciti nella direttiva e l’istituzione di uffici di controllo interno, che esercitano tanto le funzioni di valutazione dei risultati conseguiti dal soggetto erogatore, quanto, per l’appunto, la funzione di ricevere i reclami presentati dall'utente circa la violazione dei principi contenuti nella direttiva. Il secondo strumento concerne, invece, l’istituzione di un Comitato permanente per l’attuazione della carta dei servizi pubblici, composto da tre esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nel settore dei servizi pubblici, cui sono attribuiti diversi compiti, quali, quello di richiedere ai soggetti erogatori atti e documenti; di valutare l'idoneità degli standard di qualità del servizio adottati dai soggetti erogatori a realizzare i principi stabiliti nella direttiva; di indicare, se del caso, le correzioni da apportare; di vigilare sull'osservanza degli standard; di valutare l'adeguatezza delle procedure di reclamo e delle misure di ristoro previste nel caso di pregiudizio recato all'utente dalla mancata osservanza della direttiva; di promuovere l'adozione delle misure dirette sia alla semplificazione dei rapporti tra i soggetti erogatori e gli utenti, sia ad assicurare la possibilità di scelta dell'utente; di acquisire dati e informazioni sul gradimento degli utenti; di determinare le procedure attraverso le quali gli utenti sono consultati in ordine agli standard relativi ai singoli servizi e al rispetto di tali standard da parte degli enti erogatori; di proporre annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri l'attribuzione di attestati di qualità ai soggetti che si siano distinti quanto ad efficienza del servizio reso, qualità degli standard, osservanza degli stessi, gradimento degli utenti; di controllare l'esattezza, la 14 completezza e la comprensibilità delle comunicazioni che i soggetti di erogazione del servizio rendono al pubblico; di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri le misure regolamentari e legislative idonee a migliorare la protezione dei diritti dell'utente. La regolamentazione contenuta nella direttiva del 1994 è risultata, tuttavia, non priva di difetti, i quali hanno prodotto, come loro riflesso, un difficile inserimento delle carte dei servizi tra gli strumenti di regolazione dei rapporti tra i soggetti erogatori e i loro utenti. Tali difetti, in particolare, non erano tanto collegati al contenuto della direttiva che, al contrario, anche grazie allo studio che ne aveva preceduto la pubblicazione, appariva e appare tuttora adeguato al significato e alla funzione delle carte stesse. Essi, piuttosto, erano connessi alla natura del provvedimento prescelto dal legislatore per regolamentare l’adozione delle carte10. Più in particolare, infatti, la circostanza che tale regolamentazione fosse contenuta in una direttiva, la cui natura, se non può far dubitare della sua efficacia nei riguardi dei Ministri e dei Ministeri cui gli stessi sono preposti, lascia, però, aperto il dubbio sulla sua reale forza precettiva nei riguardi delle altre Amministrazioni, prime tra tutte delle regioni e degli enti locali11, poneva una serie di questioni, preliminari alla redazione delle carte, che hanno consentito ai soggetti erogatori di svincolarsi dai precetti in essa contenuti. Così, quasi con lo scopo di far acquisire alla direttiva “quella consistenza giuridica di cui finora risultava priva”12, il legislatore ha emanato l’art. 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273, articolo poi, come si dirà in seguito, abrogato. Tale articolo, oltre ad aver costituito la seconda fonte normativa di carattere generale emanata in materia, ha sancito l’obbligo, per tutti i soggetti erogatori di servizi, di adottare le relative carte, redatte in conformità oltre che ai principi contenuti nella direttiva, a quelli indicati all’interno di appositi schemi generali di riferimento, emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposto, d'intesa con le Amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali, dunque, insieme alla direttiva venivano posti come il secondo pilone su cui poggiava l’intero impianto normativo inerente alle carte dei servizi. Tale impianto normativo è stato, poi, ulteriormente arricchito, con l’entrata in vigore di ulteriori disposizioni normative, contenute nella legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha istituito le Autorità di 10 In proposito, in dottrina, si vedano, in particolare, le considerazioni di G. Sciullo, Profili della direttiva 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici), in Dir. econ., 1994, p. 47. 11 Sul punto v. G. Vesperini, S. Battini, La carta dei servizi pubblici, Rimini, 1997, p. 73. 12 G. Sciullo, cit., p. 61. 15 regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. La legge, infatti, oltre ad attribuire alle Autorità compiti generali di regolazione e controllo sui servizi pubblici, conferisce loro poteri inerenti specificamente al perseguimento dell’obiettivo della concreta attuazione dei principi già stabiliti nella direttiva del 1994. Così, a questo scopo, alle Autorità sono attribuiti quattro tipi di poteri13: precettivi, propositivi, di controllo e di soluzione delle controversie tra gli utenti e gli enti erogatori del servizio. Rispetto ai primi, i poteri dell’Autorità riguardano l’emanazione di direttive sulla produzione e l’erogazione dei servizi pubblici definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione14. Nell’ambito dei poteri del secondo tipo possono farsi rientrare, invece, quelli inerenti la modifica, oltre che delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva delle autorizzazioni dei contratti di programma in essere, anche delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti15. I poteri del terzo tipo, invece, ricomprendono, principalmente, il controllo affinché ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifichi il rispetto16. I poteri appartenenti alla quarta tipologia sono relativi, infine, alla valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali l’Autorità interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione dei regolamenti di servizio17; inoltre, nell’esercizio dei poteri in esame, la stessa Autorità può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, 13 In questo senso si veda G. Vesperini, S. Battini, cit., 92. Cfr. art. 2, comma 12, lett. h), legge n. 481/1995. 15 Cfr. art. 2, comma 12, lett. d), legge n. 481/1995. 16 Cfr. art. 2, comma 12, lett. p), legge n. 481/1995. Nel testo si da conto soltanto del profilo principale attinente ai poteri di controllo, evitando, per brevità, di approfondire ulteriori aspetti pur presenti nella normativa che si esamina. 17 Cfr. art. 2, comma 12, lett. m), legge n. 481/1995. 14 16 provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio18. Successivamente alla normativa istitutiva dell’Autorità di regolazione dei servizi pubblici, le ultime disposizioni normative aventi una portata generale emanate in ordine di tempo riguardano l’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e l’art. 112 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, che sancisce l’applicazione ai servizi pubblici locali delle disposizioni contenute nel citato art. 11. Quest’ultima norma, anche in ragione dell’abrogazione in essa stabilita dell’art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, rappresenta attualmente, insieme ai principi contenuti nella direttiva 27 gennaio 1994, la disciplina di riferimento in tema di carte dei servizi e ancor prima in tema di qualità dei servizi pubblici. La disposizione si apre, infatti, con lo stabilire che i servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano sia la tutela dei cittadini e degli utenti, sia la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. Rispetto a questi ultimi, la norma, pur facendo salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti, contiene il superamento del precedente sistema imperniato, come si è detto, sull’adozione da parte del Dipartimento della funzione pubblica degli schemi generali di riferimento, cui si doveva uniformare il contenuto delle carte dei servizi. Attualmente, tali schemi sono sostituiti dall’adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, aggiornabili annualmente, con cui sono stabilite, insieme ai casi e alle modalità di adozione delle carte dei servizi, ai criteri di misurazione della qualità dei servizi, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché ai casi e alle modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità, anche le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità siano essi generali, oppure specifici. Vale la pena di sottolineare inoltre, come la previsione dell’adozione di specifiche direttive, che si sostituiscono all’emanazione degli schemi generali di riferimento, non ripropone oggi la questione in ordine all’effettiva vincolatività di una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti delle regioni e degli enti locali. Ed infatti, a prescindere dal contenuto dell’art. 112 del d.lgs n. 267/2000, che contiene un obbligo specifico di adeguamento ai principi di cui all’art. 11 del d.lgs n. 286/1999, proprio al fine di evitare il riproporsi della vecchia questione di cui si è sopra dato conto, il legislatore ha espressamente previsto che per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o 18 Cfr. art. 2, comma 20, lett. e), legge n. 481/1995. 17 indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede ai fini della redazione delle carte, anziché con lo strumento della direttiva, con atti di indirizzo e coordinamento, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 18 3. I caratteri e la natura giuridica delle carte dei servizi Esaminato il quadro normativo di riferimento, è utile soffermarsi ad analizzare i caratteri e la natura giuridica delle carte dei servizi, così come sono disegnati dalle disposizioni che si sono esaminate. A questo scopo, può dirsi, in primo luogo, che esse costituiscono uno strumento per la regolamentazione dei rapporti tra gli esercenti i pubblici servizi e i loro utenti, adottato con atto unilaterale, sulla base di un preciso obbligo legislativo, da parte del soggetto chiamato ad esercire un servizio pubblico. In particolare, con tale strumento il soggetto esercente assume una serie di impegni giuridicamente rilevanti nei confronti degli utenti, ai quali è data la possibilità di pretendere il rispetto di tali impegni e di ottenere, nei casi in cui siano violati, un indennizzo. Tali impegni, che paiono configurarsi alla stregua di vere e proprie obbligazioni giuridiche, se pure sono assunti non già con un atto negoziale bilaterale, ma piuttosto con un atto adottato unilateralmente dal soggetto esercente il servizio, sembrano però porsi, almeno alla luce delle norme attualmente vigenti, come il frutto di una negoziazione con gli utenti del servizio stesso. Il loro contenuto, infatti, in linea con lo spirito che aveva animato l’adozione della direttiva del 1994, deve essere determinato insieme agli utenti del servizio, i quali, secondo il citato comma 1 dell’art. 11 del d.lgs n. 286/1999, sono messi nella condizione di poter partecipare alla valutazione e definizione degli standard qualitativi e quantitativi, che, poi, costituiscono il nucleo centrale delle carte medesime. Se così è, tuttavia, nell’analisi inerente ai tratti giuridici distintivi dell’istituto in esame vi è un elemento ulteriore che deve essere considerato. Si tratta, in particolare, del ruolo che lo Stato assume, alla luce della normativa vigente, nell’ambito della negoziazione del contenuto delle carte. Più in particolare, rinviando a quanto si dirà più avanti sulle conseguenze delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione, tale ruolo sembra aver subito una trasformazione, rispetto al modo in cui lo stesso era stato originariamente inteso nell’impianto della direttiva del 1994. Se infatti, in tale provvedimento al potere pubblico era attribuita una funzione di garanzia circa il rispetto, da parte degli esercenti il servizio pubblico, degli impegni assunti con gli utenti, nei provvedimenti normativi successivi, tale ruolo di terzietà è stato progressivamente sostituito con quello di soggetto determinatore del contenuto delle carte. 19 La previsione contenuta nell’art. 2 della legge n. 273/1995, se ha avuto il pregio di obbligare normativamente tutti i gestori di servizi pubblici ad adottare le carte dei servizi, ha avuto anche il difetto di accentuare quello che è stato definito il momento della eteroregolamentazione pubblicistica19 del contenuto delle carte, che ha rinvenuto la sua massima estensione nella predisposizione, ad opera del Dipartimento della funzione pubblica, degli schemi generali di riferimento. Il legislatore, inoltre, si è mosso in questa stessa direzione nel disciplinare i poteri che le Autorità per i servizi pubblici possono esercitare in relazione alle carte adottate dagli esercenti e, in particolare, laddove, come si è detto, ha attribuito alle stesse poteri di tipo precettivo di ampiezza tale da consentire anche la definizione di standard generali e specifici di qualità del servizio reso. Attualmente, sembra però registrarsi una inversione della tendenza appena sottolineata. L’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 273/1995, la previsione normativa che ribadisce il diritto di partecipazione degli utenti nella predisposizione degli standard, l’abbandono della predisposizione degli schemi generali di riferimento e la loro sostituzione con l’adozione di direttive oppure di atti di indirizzo e coordinamento, pur restando ferme le attribuzioni delle autorità indipendenti, sembrano comportare, infatti, un ritorno a quello che originariamente era il ruolo dello Stato nella predisposizione delle carte, intese alla stregua di un patto con i cittadini-utenti. 19 L’espressione è in G. Vespertini, S. Battini, op. cit., p. 99. 20 4. La normativa di settore Le carte dei servizi sono uno degli strumenti che consentono di migliorare il rapporto tra gli enti erogatori e gli utenti. La loro introduzione deve essere letta all'interno delle politiche di privatizzazione, liberalizzazione e regolazione avviate (e in parte significativa anche realizzate) nell'ultimo decennio. Infatti, per effetto di una serie di importanti interventi normativi (soprattutto di fonte comunitaria) ciascuno dei servizi pubblici considerati all'interno di questa indagine ha subito profonde trasformazioni: molte imprese pubbliche sono state portate sul mercato azionario e quindi dismesse; attività riservate al monopolio pubblico sono state aperte all'accesso di operatori privati, introducendo elementi di concorrenza; per evitare l'insorgere di forme di monopolio privato o per porre rimedio ai "fallimenti del mercato" sono state istituite autorità di settore (in particolare, tra i servizi considerati all'interno della nostra indagine, per quanto riguarda telecomunicazioni, l'energia e il gas) e sono state adottate stringenti forme di regolazione giuridica. E' allora necessario analizzare queste modifiche del regime giuridico dei servizi pubblici con l'intento di mettere in luce il ruolo svolto dalle carte dei servizi in questo nuovo contesto. Le esigenze di privatizzazione hanno trovato affermazione all'inizio degli anni novanta per diversi ordini di ragione: a) il livello del debito pubblico era ormai cresciuto in modo abnorme; b) al fine di diminuire i tassi di interesse era necessario aumentare il livello di credibilità del paese nei confronti dei mercati internazionali; c) il diritto comunitario limitava ormai in modo sostanziale la possibilità di manovra del governo sulle partecipazioni statali. In particolare, questo riguardava il divieto di adottare un trattamento preferenziale per le imprese pubbliche; d) in vista dell'entrata del paese nel mercato unico era essenziale per le esigenze di crescita delle imprese aumentare la capitalizzazione del mercato azionario. In questa sede, le privatizzazioni interessano in quanto sono strettamente connesse alle liberalizzazioni. Infatti, una parte significativa delle dismissioni hanno riguardato imprese che prestano servizi pubblici. La liberalizzazione - che consiste nel consentire ad una pluralità di soggetti pubblici o privati, nazionali o stranieri, di operare in settori di attività in precedenza sottoposti ad un regime di riserva pubblica - consente di sottoporre anche i servizi pubblici (cd. settori esclusi) al principio della concorrenza imposto dalle norme comunitarie. Alla radice delle liberalizzazioni vi è l'art. 95 (ex art. 100A) del Trattato, il quale considera le attività di servizio pubblico alla stregua di un mercato da sottoporre alla disciplina della concorrenza (ex art. 85 e segg. Tratt.) e della disciplina uniforme europea. In particolare, l'art. 86 Tratt. ha posto un 21 divieto agli stati membri di adottare nei confronti delle imprese pubbliche (o delle imprese cui si riconoscono diritti speciali o esclusivi) misure in violazione del principio di concorrenza. Anche le imprese incaricate di gestire servizi di pubblico interesse lo sono, nella misura in cui ciò non impedisca il perseguimento della missione affidata. Anche la legge n. 287/1990 ha subordinato l'esercizio dell'attività di servizio pubblico al principio della concorrenza. In ciò, la normativa comunitaria e quella nazionale hanno contenuti sostanzialmente equivalenti. In ambedue i casi (Trattato e legge statale) vi è una deroga per le attività sottoposte a riserva con atto di legge. Ma questa deroga non può riguardare genericamente l'attività svolta da un soggetto, ma solo quella coperta specificamente da riserva di legge. In base alla legge statale, nel caso in cui l'Autorità garante individui casi in cui le norme speciali presentino violazioni del principio di concorrenza che non siano giustificate da esigenze di carattere generale deve segnalare la distorsione al Parlamento e al Governo. Peraltro, questa diminuzione del grado di intervento pubblico diretto aumenta (specie in relazione ai servizi pubblici) la necessità di un controllo indiretto attraverso forme di regolazione esercitate (in molti casi) da autorità di settore indipendenti rispetto al governo e ai soggetti regolati. In particolare, le liberalizzazioni dei servizi pubblici comportano l'introduzione di un'ampia attività di regolazione che persegue le seguenti finalità: aprire il mercato in caso di liberalizzazioni parziali, barriere tecniche o scarsità di risorse, evitando l'insorgere di posizioni dominanti. In questo caso si introduce l'obbligo all'utilizzo di una infrastruttura o di una risorsa o si impedisce che si possano imporre prezzi che metterebbero gli altri fuori mercato; assicurare il corretto funzionamento del mercato, anche in presenza di condizioni che impediscono il naturale svolgimento del meccanismo concorrenziale (es. borsa elettrica); garantire interessi sociali come il servizio universale. La legge n. 474/1994 (art. 1 bis) ha previsto che la dismissione delle imprese di servizio pubblico sia subordinata alla creazione di autorità indipendenti di regolazione di settore (leggi n. 481/1995 per il settore dell'energia elettrica e del gas e n. 249/1997 per il settore delle telecomunicazioni). Gli scopi dell'imposizione erano quelli di impedire la nascita di monopoli privati e di tutelare gli interessi degli altri azionisti in relazione all'utilizzo dei poteri speciali da parte del Governo. *** Veniamo ora ad un esame più specifico dei singoli settori considerati. Nel settore dell'energia elettrica il diritto comunitario ha operato una radicale trasformazione del regime tradizionale della riserva pubblica in direzione di una maggiore apertura alla concorrenza. Infatti, la disciplina è ora contenuta nel decreto legislativo n. 79/1999, emanato sulla base della delega conferita dalla legge n. 22 128/98, art. 36, di attuazione della direttiva CE n. 92/1996. La normativa prevede la separazione tra momenti in cui si scindono le prestazioni di servizio. In particolare, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, a causa delle condizioni di monopolio naturale e delle esigenze di coordinamento, sono assoggettate ad un regime di riserva e affidate in concessione all'Enel Spa in qualità di gestore della rete nazionale. Il gestore della rete ha l'obbligo di mettere in connessione tutti i soggetti che lo richiedano secondo le condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'attività di distribuzione può essere esercitata soltanto previo rilascio di una concessione e in relazione ad un ambito territoriale che abbia una scala minima efficiente. In base alla normativa, gli utenti si ripartiscono in due fasce: da una parte, i grandi consumatori che possono acquistare energia direttamente dai produttori in Italia o all'estero; dall'altra parte, i piccoli consumatori che (a loro tutela) la possono acquistare solo dal concessionario locale che la distribuisce. Le condizioni di fornitura ai clienti "vincolati" sono disciplinate in vario modo con atti del Ministero delle Attività Produttive e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nel settore del gas la posizione di monopolio dell'Eni in relazione a tutte le fasi del servizio (importazione, produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione) è stata erosa del D.lgs. n. 625/1996 di recepimento della direttiva CE n. 22/94 e in seguito dalla legge n. 144/99, art. 41, di recepimento della direttiva CE n. 30/98. In particolare, sono aperte ai privati le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla base di procedure di autorizzazione a carattere concorsuale. Inoltre, al fine di consentire ai "clienti idonei" la scelta del fornitore, si afferma il principio di accesso dei terzi alle reti secondo procedure negoziate e regolamentate, all'interno di un quadro in cui in ogni disparità amministrativa e normativa deve essere eliminata. Contestualmente, la disciplina prevede l'adozione di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico secondo i principi di universalità, qualità, sicurezza, interconnessione e interoperabilità dei sistemi. Quindi, anche per il gas (come per l'energia elettrica) si può ritenere che la liberalizzazione sia stata parziale e bilanciata da un ampio intervento di regolamentazione. La disciplina dei servizi postali è stata completamente modificata a seguito dell'adozione del d. lgs. n. 261/99 di recepimento della direttiva CE n. 67/97, il quale disciplina il servizio universale che comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali e dei pacchi postali di ridotte dimensioni, nonché dei servizi relativi alle raccomandate e alle assicurate. Per finanziare questo servizio universale la normativa prevede che esso possa essere oggetto di una riserva. Nei fatti le riserve sono state esercitate in favore dell'impresa pubblica. I servizi postali non riservati sono invece soggetti ad atti di autorizzazione che ricevono una diversa disciplina a seconda che siano 23 soggetti o meno al criterio dell'universalità. La regolazione del settore è affidata al Ministero delle Comunicazioni. Anche in questo caso si può osservare come la liberalizzazione sia stata parziale e accompagnata da un ampio intervento di regolamentazione. I servizi di telecomunicazioni sono stati oggetto di diverse direttive comunitarie di liberalizzazione del settore. In particolare, è rilevante la direttiva CE n. 19/1996, recepita dalla legge n. 249/1997, istitutiva dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, e il DPR n. 318/1997. In base a queste disposizioni l'espletamento del servizio deve avvenire con forme basate sul rispetto del principio di libera concorrenza, nonché di quelli di universalità e tutela degli utenti. Esse hanno abrogato le forme di diritto esclusivo, subordinato lo svolgimento dell'attività al rilascio di un'autorizzazione generale o di una licenza individuale. Per garantire l'introduzione della concorrenza e il funzionamento del mercato la normativa assicura l'interconnessione aperta delle reti pubbliche. La vigilanza sulla qualità del servizio viene attribuita dalle norme alla Autorità. In sintesi si può osservare come nel settore delle telecomunicazioni la liberalizzazione sia stata molto più pronunciata. Peraltro, anche per questo servizio si è avvertita la necessità di operare interventi di regolamentazione. Per quanto riguarda i servizi idrici la Legge n. 1994/36 ha disposto che i servizi siano riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali (rispetto dell'unità di bacino e conseguimento di adeguate dimensioni gestionali) e secondo una logica di superamento della frammentazione delle gestioni. La vigilanza sul settore è stata affidata al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. La gestione del servizio integrato deve avvenire secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 267/00, art. 113, per cui in questo settore la liberalizzazione è stata molto meno accentuata che negli altri. In materia di trasporti di linea sono intervenute la direttiva CE n. 440/1991 attuata dal DPR n. 277/1998, nonché quella n. 18 e 19/1995, attuate dal DPR n. 146/1999, le quali hanno imposto la separazione contabile tra le società che gestiscono il servizio di rete da quello di trasporto nonché di disciplinare i criteri e i principi della licenza di impresa ferroviaria per l'attività di trasporto internazionale. Infine, la normativa europea ha operato una chiara distinzione tra servizio e impresa pubblica. La vigilanza del settore è stata attribuita anche qui al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Più radicale è stata la liberalizzazione del settore aereo. Questo è avvenuto in modo particolare con l'adozione dei regolamenti CE n. 2407/92, 2408/92, 2409/92 che hanno disposto la piena liberalizzazione del settore. Queste trasformazioni del regime giuridico dei servizi pubblici si riflettono direttamente su quello delle carte dei servizi. I riflessi riguardano l'attribuzione e la distribuzione delle competenze delle 24 amministrazioni, che all'interno dei diversi settori, si occupano di vigilare sui comportamenti dei soggetti che erogano i servizi pubblici. Ma vi sono riflessi anche sulla stessa ragion d'essere delle carte dei servizi. C'è infatti da chiedersi se esse rappresentino ancora uno strumento di miglioramento della qualità del servizio in un sistema di mercato, all'interno del quale questo obiettivo dovrebbe essere assicurato dal meccanismo della concorrenza. In proposito, la risposta è che le carte dei servizi continuano ad essere uno strumento utile (alla stregua di altre forme di regolazione dei mercati liberalizzati) nella misura e per il periodo in cui il mercato non è in grado di tutelare sufficientemente alcuni interessi sociali (es. accessibilità o universalità del servizio) giuridicamente tutelati. E servono anche in situazioni in cui la concorrenza sia stata introdotta per il mercato e non nel mercato, in cui le imprese competono periodicamente tra loro per avere la concessione esclusiva di prestare un determinato servizio su uno specifico territorio; infatti, in questi casi (in cui il cittadino non può rivolgersi ad un altro operatore) appare particolarmente opportuno che si preveda l'obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di dotarsi di una carta dei servizi a garanzia della qualità delle prestazioni. E l'utilità delle carte dei servizi non viene meno per il fatto che sia stata istituita un'autorità di vigilanza sul funzionamento del mercato o che sia stata adottata una specifica regolazione giuridica, anche se queste disposizioni o l'azione dell'autorità di regolazione affrontino in modo specifico le politiche di qualità dell'erogatore. Ciò perché, sebbene sia rilevante che gli standard di servizio siano garantiti dall'azione dei pubblici poteri, è altrettanto importante che essi siano anche oggetto di una tutela attivabile in modo diretto dagli utenti. Peraltro, una riflessione più ampia potrebbe portare ad interrogarsi sull'opportunità - di fronte alle difficoltà che si incontrano nella tutela del consumatore a causa delle asimmetrie informative e di concreta azionabilità dei propri diritti - di estendere l'utilizzo delle carte dei servizi, magari sulla base di un'adesione volontaria da parte delle singole aziende, anche ad altri mercati che non siano public utilities, ma che ugualmente presentino sintomi di malfunzionamento. 25 5. L'impatto della riforma del titolo V della Costituzione La legge cost. n. 3/2001 ha prodotto delle modifiche significative che si ripercuotono anche sull'ambito specifico delle carte dei servizi con riferimento, in particolare, all'attribuzione della funzione normativa. Infatti, essa deve essere fatta rientrare in parte all'interno della "organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (art. 117, co. 2, lett. g, Cost.), la quale attribuisce tale materia alla competenza esclusiva dello Stato. Peraltro, questa attribuzione concerne solo i servizi la cui erogazione è attribuita direttamente a questo livello istituzionale. Con riguardo ai servizi pubblici non statali, in ragione del disposto dell'art. 117, co. 4, Cost, la competenza (residuale) esclusiva viene attribuita alle regioni. Peraltro, nel caso in cui il servizio sia prestato dai comuni o dalle province, è necessario che la regolamentazione sulla qualità del servizio non sia così stringente da svuotare di significato l'attribuzione dell'autonomia organizzativa che l'art. 114, co. 2, Cost, riconosce alle amministrazioni locali. Da ciò si rileva una situazione di disallineamento tra le disposizioni costituzionali e le norme contenute nel D.lgs. n. 286/99, art. 11, co. 2 e nel D.lgs. n. 267/00, art. 112, co. 3 in base ai quali la disciplina sulla qualità dei servizi delle regioni e degli enti locali viene riservata allo Stato. Ai fini della presente indagine è necessario integrare queste conclusioni sulla disciplina generale dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi pubblici con un esame combinato delle disposizioni costituzionali che riguardano le singole tipologie di servizio considerate all'interno della nostra indagine. In relazione alla gestione delle acque, si rileva che - in quanto l'attribuzione dell' "ambiente" alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.) sembra concernere più la contigua materia del trattamento delle acque reflue che quella specifica dei servizi idrici - essa sembra rientrare nella competenza esclusiva (residuale) regionale. Analogamente rientrano tra le funzioni esclusive regionali la disciplina del trasporto pubblico locale e della distribuzione a livello locale di energia e gas. Gli altri settori di servizi considerati nella nostra ricerca sono attribuiti in forma diretta (porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione, distribuzione nazionale dell'energia) o indiretta (telecomunicazioni e poste che dovrebbero rientrare nell'ordinamento delle comunicazioni) alla competenza concorrente nell'esercizio della quale alle regioni spetta l'esercizio della potestà legislativa, "salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato" (art. 117, co. 3. Cost.). Tra i principi fondamentali fissati a livello statale si può ritenere che vi possa anche essere quello di prevedere la necessità, per gli enti erogatori del servizio, di adottare una carta dei servizi. 26 Lo Stato può intervenire trasversalmente sulla qualità dei servizi erogati in ciascuno dei settori considerati all'interno della presente indagine sotto due ulteriori profili. Il primo è legato al fatto che (come rilevato in precedenza) questi servizi sono soggetti alla normativa comunitaria e anche ad accordi internazionali che possono riguardare anche le modalità di prestazione del servizio. Le regioni e gli enti locali sono tenuti a dare attuazione a queste disposizioni e a questi accordi, ma è lo Stato a disporre di un potere sostitutivo nei loro confronti in caso di inadempienza (art. 117, co. 5 e 120, co. 2, Cost.). Il secondo è determinato dal fatto che lo Stato ha la competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, co. 2, lett. m, Cost) e può esercitare un potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni locali e regionali, nonché degli enti erogatori dei servizi che non li rispettino. E questi livelli riguardano sicuramente le prestazioni fornite nei settori considerati all'interno di questa indagine. 27 6. Ulteriori modifiche costituzionali in corso Al momento della stampa e divulgazione del presente documento si profilano ulteriori modifiche costituzionali, considerato che è in corso l’iter di approvazione del disegno di legge costituzionale “Nuove modifiche al titolo V, parte seconda, della Costituzione”, già esaminato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2003. Per quanto riguarda il nostro studio, ad esempio, le variazioni finora previste riguardo al settore dei trasporti (grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di rilievo nazionale o internazionale) potrebbero far transitare la competenza in detto comparto dalla legislazione concorrente prevista nella legge costituzionale n. 3/2001 a quella esclusiva dello Stato. Gli approfondimenti finora effettuati, pertanto, sono suscettibili di integrazioni e rivisitazioni, rispetto al testo complessivo, nel momento in cui le suddette modifiche costituzionali saranno rese vigenti. 28 PARTE SECONDA20 Studi di caso Premessa Le carte dei servizi stabiliscono i principi fondamentali, gli strumenti e i meccanismi di tutela relativi all’erogazione dei servizi pubblici, ponendo a carico dei soggetti erogatori una serie di obblighi nei confronti degli utenti, a tutela dei diritti di questi ultimi. Contenuti della Carta dei servizi I Principi fondamentali Gli Strumenti per l’attuazione dei I Meccanismi di Tutela principi · · · · · · · · · · · Eguaglianza Imparzialità Continuatività Diritto di scelta Partecipazione Efficienza ed efficacia Adozione di standard · Procedure di reclamo Semplificazione delle procedure Informazione degli utenti Rapporti con gli utenti Dovere di valutazione della qualità dei servizi · Rimborso Chi la deve adottare e chi l’ha adottata Sono tenuti ad adottare le carte dei servizi le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, in regime di concessione o mediante convenzione, che erogano servizi pubblici. Ai fini della direttiva Ciampi sono considerati servizi pubblici quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati: SCUOLA, SANITÀ, ASSISTENZA e PREVIDENZA, COMUNICAZIONI, MOBILITÀ, ELETTRICITÀ, GAS, IDRICO. 2000* 2001* 200221 SCUOLA 6.070 6.079 - SANITÀ 665 677 122 8 8 - SETTORI ASSISTENZA e PREVIDENZA 20 A cura di Simona Pasca-Raymondo, esperta di qualità nei servizi di pubblica utilità * Fonte: dati del Dipartimento della Funzione Pubblica sulle carte dei servizi pervenute nel 2000 e nel 2001. 21 In mancanza di dati ufficiali per l’anno 2002 si riportano i dati risultanti da una recente indagine del Dipartimento della Funzione Pubblica - Datamedia su un campione esaminato di 315 Carte dei servizi, tramite invio di un questionario a cui hanno risposto 378 aziende (marzo 2003). 29 POSTE 1 1 - MOBILITÀ 265 276 43 ELETTRICITÀ 206 206 20 GAS 589 598 62 IDRICO 44 69 68 7848 7914 315 Totale Dati ISTAT delle imprese di servizi pubblici, anno 2000: Settori Numero imprese Istruzione 13.872 Sanità 208.572 Poste e telecomunicazioni Trasporti (terrestri,marittimi ed aerei) 2.770 137.266 Energia elettrica 1.261 Acqua 875 Totale 364.616 Gli schemi generali di riferimento Con il D.L. n.163 del 1995, convertito nella Legge n.273 del 1995 viene avviato un processo di settorializzazione, attraverso la previsione di “schemi generali di riferimento” per la predisposizione delle Carte dei servizi pubblici, elaborati dal Dipartimento della funzione pubblica d’intesa con le amministrazioni interessate. Ogni ente erogatore di servizi pubblici deve dotarsi della “Carta dei servizi” non oltre 120 giorni dall’emanazione di specifici decreti contenenti gli schemi generali di riferimento per i settori dei servizi pubblici individuati dalla stessa legge n. 273/1995 e dal D.P.C.M. del 19 maggio 1995. La legge 273/1995 ha dato forza di legge ad un atto inizialmente limitato al suo carattere amministrativo. Lo schema, inoltre, è lo strumento attraverso il quale la direttiva del gennaio 1994 riceve una traduzione settoriale, al fine di favorire l’adozione della Carta dei servizi da parte dei gestori del servizio di volta in volta identificato nello schema generale stesso. Come previsto dalla legge 237/1995 sono, dunque, seguiti i seguenti “schemi generali di riferimento”, pubblicati con D.P.C.M.: 30 Settore dello schema generale di riferimento Data di pubblicazione del D.P.C.M. Autorità di regolazione Sanità 19 maggio 1995 Ministero della salute Scuola 7 giugno 1995 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Elettricità 18 settembre 1995 Autorità per l’energia elettrica e il gas22 Gas 18 settembre 1995 Autorità per l’energia elettrica e il gas Previdenza ed assistenza 21 dicembre 1995 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Poste 30 gennaio 1996 Ministero delle comunicazioni Trasporti 30 dicembre 1998 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 aprile 1999 Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in corso di adozione Autorità per le garanzie nelle comunicazioni23 Idrico Comunicazioni *** Nell’ambito di questo studio sono state analizzate alcune Carte dei servizi24 dei diversi settori presi in esame al fine di poter evidenziare quale sia lo stato dell’arte e come sia stato attuato in pratica lo strumento “Carta dei servizi”. L’obiettivo di quest’analisi non è quindi quello di compiere una rilevazione sistematica od una ricerca scientifica ma quello di trarre dalle esperienze fin qui realizzate alcune indicazioni utili e soprattutto mettere in luce le “buone pratiche”, vale a dire le esperienze di successo di alcuni erogatori facilmente ripetibili anche da altri. A tale fine sono state analizzate 48 Carte dei servizi: 5 per l’energia, 9 per il gas, 1 per il servizio postale, 6 per i servizi telefonici, 9 per i servizi idrici e 18 per i trasporti (4 per il trasporto ferroviario, 4 per quello aereo e 10 per il TPL). 22 Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 Autorità indipendente istituita con la legge 249 del 31 luglio 1997. 24 L’analisi qui svolta ha preso in considerazione le Carte disponibili a tutto il 2002. 23 31 1. La metodologia di analisi Lo studio è stato condotto analizzando le carte con l’ausilio di una griglia di lettura definita sulla base dei principi generali contenuti nella Direttiva Ciampi (eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza e efficacia) e soprattutto in considerazione degli strumenti che la stessa Direttiva individua per il loro raggiungimento (standard, semplificazione, informazione, rapporto con gli utenti, dovere di valutazione, rimborsi e tutela). La lettura delle Carte è stata realizzata anche alla luce della normativa (schemi generali di riferimento per la predisposizione delle Carte dei servizi, indicazioni delle Autorità regolatrici, normativa europea, normativa regionale, ecc.) che investe ogni singolo settore esaminato in questa ricerca. La griglia di lettura La griglia di lettura si articola in cinque punti: 1) Dati generali I dati generali rilevati sono stati: data di adozione, indicazioni sulla validità, indicazioni su aggiornamenti e precedenti edizioni, indicazioni sulla reperibilità della Carta dei servizi. La Direttiva Ciampi prescrive che ogni anno l’erogatore di servizi di pubblica utilità fissi degli obiettivi di qualità e ne verifichi il loro raggiungimento. La presenza di indicazioni su adozione, validità, aggiornamento sono sinonimo di un intento di avviare e formalizzare un processo dinamico finalizzato al miglioramento della qualità collegato alla Carta dei servizi. La disponibilità della Carta è indispensabile affinché questa si concretizzi in uno strumento per i cittadini e gli utenti che agevoli l’accesso all’informazione, la verifica della qualità, la partecipazione e la tutela. Insieme alle rilevazioni di questi dati sono state effettuate alcune annotazioni di carattere generale sul linguaggio utilizzato, la presentazione, il volume (numero di pagine), la reperibilità in internet (vedi tabella sulle Buone Pratiche) 32 2) Informazione e comunicazione La direttiva Ciampi prescrive alle aziende che erogano servizi pubblici di assicurare la piena informazione degli utenti circa le modalità di erogazione dei servizi e precisa anche quali strumenti adottare. La Carta dei servizi difficilmente potrebbe contenere tutte le informazioni relative all’erogazione dei servizi, dovrebbe soprattutto consentire all’utente di conoscere tutti i modi per accedere alle informazioni sui servizi e i suoi diritti. Affinché sia possibile la piena informazione degli utenti è necessario che vi siano una pluralità di strumenti, facilmente accessibili e che sia comunque possibile la comunicazione tra erogatori e utenti. Inoltre è necessario sottolineare che la comunicazione è il presupposto essenziale per attivare la partecipazione degli utenti al processo di miglioramento della qualità. 3) Standard Gli standard di qualità, generali e specifici, sono gli obiettivi di qualità che annualmente le aziende si impegnano a raggiungere secondo un piano di miglioramento definito. Indicano i livelli qualitativi che sono oggetto del diritto dell’utente e che devono essere garantiti. In particolare gli standard specifici devono essere verificabili direttamente dagli utenti che può così controllare che siano erogati servizi di qualità adeguata e conformi a quanto promesso nella carta. La verifica del rispetto degli standard rientra nel processo di valutazione della qualità, prescritto dalla Direttiva Ciampi che comporta l’acquisizione periodica delle valutazioni dell’utente. In particolare la verifica degli standard e la loro ridefinizione annuale dovrebbero essere realizzate con gli utenti in adunanze pubbliche. Fondamentale affinché il processo di verifica sia utile all’utente è che venga pubblicizzato. La qualità poi dovrebbe essere intesa non solo in termini aziendali ma anche dal punto di vista dei cittadini e dunque delle loro aspettative. 4) Reclami - Tutela Il reclamo è lo strumento essenziale affinché i diritti degli utenti siano tutelati. A tal fine le procedure di reclamo devono essere semplificate e avere dei tempi certi. Inoltre dovrebbe sempre essere riconosciuto all’utente che ha subito un disservizio un ristoro e/o un rimborso. Per quel che riguarda i tempi di risposta ai reclami è importante capire se si tratta di tempi riferiti al semplice riscontro o alla risoluzione dei casi sottoposti. 33 Qualora gli esiti degli accertamenti in seguito al reclamo risultino negativi per il cliente le aziende potrebbero consentire un tentativo di conciliazione affinché tutte le ragioni del cliente siano prese in considerazione. 5) Partecipazione Le aziende erogatrici dovrebbero considerare la partecipazione, come indicato nella direttiva Ciampi, quale risorsa per migliorare la qualità dei servizi. La partecipazione degli utenti, che si può esplicare con una pluralità di strumenti, è utile al miglioramento della qualità dei servizi erogati solo se si definiscono degli obiettivi e si sviluppano dei programmi operativi con gli utenti e le loro organizzazioni. E’ importante sottolineare che la partecipazione dei cittadini può avvenire sia direttamente che per il tramite di organizzazioni civiche e che l’una non esclude l’altra. 34 2. I settori di indagine 2.1 Energia elettrica e Gas Il settore dell’energia e del gas è quello più all’avanguardia in termini di adozione delle carte dei servizi e di definizione dei livelli minimi di qualità dei servizi erogati. Il settore presenta dunque, delle Carte dei servizi che sono il frutto dell’attività posta in essere dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita nel 1995, investita di specifiche competenze di controllo sulla qualità e sul monitoraggio e di valutazione delle carte dei servizi. A partire dal 1999 l’Autorità ha avviato un’attività di tipo normativo riformulando lo schema generale di riferimento dei due settori e dettando precise indicazioni in tema di livelli minimi di qualità e di modalità di tutela (introducendo ad esempio il meccanismo degli indennizzi automatici). Il nuovo quadro di regolazione della qualità del servizio costituisce un notevole passo in avanti rispetto alla precedente regolazione in quanto l’Autorità ha definito gli standard di qualità su base nazionale, ha introdotto indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità e ha uniformato le modalità di registrazione dei tempi di effettuazione delle prestazioni, superando le precedenti difformità. L’analisi delle Carte del settore ha evidenziato che in seguito alle delibere dell’Autorità (n.201/1999 per il servizio elettrico- n.47/2000 per il gas) molte aziende hanno rinunciato a dotarsi di un documento unico e strutturato quale la Carta dei servizi limitandosi a diffondere quanto prescritto in materia di standard di qualità. Nelle delibere sono contenuti in particolare: standard specifici e generali, modalità di misurazione, modalità di informazione agli utenti sui risultati raggiunti ed indicazione dei casi previsti per i rimborsi automatici. L’Autorità ha anche prescritto alle aziende erogatrici di dotarsi di un codice di condotta commerciale che a volte viene diffuso insieme alla documentazione relativa ai livelli di qualità. 35 Tabella n. 1 Carte dei servizi Energia Elettrica AMG Gorizia ASM Voghera AEM Torino no no si si no Validità si si si _ no Aggiornamenti no si no _ no Precedenti edizioni no no no _ no Reperibilità si si si _ no Modalità di informazione si si si _ si Informazioni ulteriori si si si _ si Segnalazione disservizi Suggerimenti per miglioramenti Generali Specifici si si si _ si si si si _ si si si si si si si si si si si Modalità di definizione no si no si no Modalità di monitoraggio si si no _ si Frequenza del monitoraggio no no no _ si si si no _ no si si si si si si no si si si Modalità di richiesta si si si _ Modalità di inoltro si si si _ si Tempi di risposta si si si _ si Tempi di risoluzione no no no _ no Conciliazione Commissioni miste conciliative Cittadini no no no _ no no no no _ no si si si _ si Organizzazioni civiche no si no _ si Modalità no no no _ no Definizione Carta dei servizi no _ no _ no _ no Dati generali Informazione e comunicazione Standard Partecipazione Pubblicizzazione del monitoraggio Ristoro in caso di mancato rispetto Ristoro automatico ex AMPS Seregno AGSM Verona Data di adozione Griglia di lettura Reclami Ambiente Energia Brianza Aziende Determinazione standard no _ no Monitoraggio standard no _ no _ no Analisi reclami no _ no _ no 36 Tabella n. 2 Carte dei servizi Gas AGAM Monza ASM Voghera SEABO Bologna AMG Gorizia AMG Palermo AGAC Reggio Emilia AGSM Verona si no si si no no si no no Validità si si _ si si si si si si Aggiornamenti no no _ si si no si no no Precedenti edizioni no no _ si no no no no no Reperibilità si no _ si si si no no si Modalità di informazione si si _ si si si si si si Informazioni ulteriori si si _ si si si si si si Segnalazione disservizi Suggerimenti per miglioramenti Generali Specifici si si _ si si si si si si si si _ si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si Modalità di definizione no no si no si no si si no Modalità di monitoraggio no si _ no si no indagini analisi reclami indagini analisi reclami si Frequenza del monitoraggio no no _ no no no si si no no si _ no si no no si si si si si si si si si si si si no si si no no no si si Modalità di richiesta si si _ si si si si si si Modalità di inoltro si si _ si si si si si si Tempi di risposta si si _ si si si si si si Tempi di risoluzione no no _ no no no no no no si no Dati generali Informazione e comunicazione Standard Reclami Pubblicizzazione del monitoraggio Ristoro in caso di mancato rispetto Ristoro automatico no no _ no no no garante dell’utente no no _ no no no no si no si si _ si si si si si si Organizzazioni civiche no no _ si si no si si no Modalità no si _ no no no suggerimenti no no Definizione Carta dei servizi no no _ no _ no no no no Determinazione standard no no _ no _ no no no no Monitoraggio standard Aanalisi reclami no no _ no _ no no no no no no _ no _ no no no no Conciliazione Commissioni miste conciliative Cittadini Partecipazione ASM Ambiente Energia Brianza Data di adozione Griglia di lettura 37 Pomigliano Aziende Per alcune aziende non è stato possibile procedere all’analisi della carta dei servizi non essendosi più attenute all’obbligo di adottarla ma avendo, invece, seguito la nuova regolazione introdotta dall’Autorità. Per le seguenti aziende, quindi, è stata semplicemente verificata la disponibilità o meno dei dati relativi ai livelli di qualità commerciale e del codice di condotta commerciale sul rispettivo sito internet. ENEL Codice condotta commerciale AEM Milano Codice condotta commerciale Livelli di qualità ACEA Roma Codice condotta commerciale Livelli di qualità ITALGAS Livelli di qualità 38 2.2 Poste La Carta della qualità del servizio pubblico postale emanata con il Decreto 2001.04.09 è stata recepita ed adottata solo da Poste Italiane (unica azienda che attualmente gestisce il servizio di corrispondenza). Essa risulta molto articolata per la parte che riguarda gli standard (generali e specifici) e le modalità di tutela degli utenti. E’ da sottolineare, però, che essa rappresenta comunque l’espressione di una nuova stagione per la Carta dei servizi del settore, sia paragonandola alla prima Carta della qualità del servizio postale del 1996 sia per il fatto che nella sua redazione vi è stato un fortissimo coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, attraverso consultazioni e tavoli di lavoro ad hoc. “In ognuno dei settori di attività Poste Italiane si appresta a pubblicare una specifica Carta della Qualità, per evidenziare le caratteristiche dei prodotti e dei servizi e per rendere chiari gli impegni assunti. La Carta della Qualità dei prodotti di corrispondenza è quindi solo la prima della serie, che comprenderà successivamente le Carte della Qualità dei Pacchi, dei servizi finanziari del Bancoposta e una sezione sugli Uffici Postali. Questa Carta si rivolge in modo specifico alla clientela famiglie; per i grandi utilizzatori saranno lanciati prodotti e servizi dedicati. Nell'elaborare questo progetto Poste Italiane, oltre ad osservare le indicazioni europee in materia di qualità dei prodotti e tutela dei consumatori, ha tenuto conto delle migliori esperienze dei principali operatori del settore.”25 25 Cfr. il sito http://www.poste.it/azienda/cartaqualita 39 Tabella n. 3 Carte dei servizi Informazione e comunicazione Dati generali Griglia di lettura si Validità si Aggiornamenti si Precedenti edizioni no Reperibilità si Modalità di informazione si Informazioni ulteriori si Segnalazione disservizi si Suggerimenti per miglioramenti Generali Standard Modalità di monitoraggio Frequenza del monitoraggio Pubblicizzazione del monitoraggio Ristoro in caso di mancato rispetto Ristoro automatico Reclami Azienda Poste Italiane Spa (Carta della qualità – prodotti di corrispondenza) Data di adozione Specifici Modalità di definizione Partecipazione Servizio Postale si si si si per il servizio universale e servici regolamentati a livello europeo Ministero e organismo indipendente annuale si posta raccomandata, posta assicurata, postacelere, EMS, posta telematica no Modalità di richiesta si Modalità di inoltro si Tempi di risposta si Tempi di risoluzione Conciliazione si Commissioni miste conciliative Cittadini si Organizzazioni civiche si Modalità si Definizione Carta dei servizi si Determinazione standard si si definizione parametri servizio universale con Cncu Monitoraggio standard no Analisi reclami no 40 2.3 Telecomunicazioni Le Carte dei servizi del settore delle telecomunicazioni, pur in assenza di uno schema generale di riferimento, che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni deve ancora emanare, e pur riferendosi ad un mercato liberalizzato ma ancora asimmetrico e instabile, presentano un certo grado di omogeneità. Si presentano, infatti, come carte molto snelle e facilmente comprensibili. In diversi casi le aziende hanno previsto la collaborazione delle organizzazioni dei cittadini e dei consumatori, anche mediante la creazione di organismi di conciliazione, per la redazione e l’aggiornamento delle Carte. Il Dipartimento Regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avviato il procedimento per la stesura di una direttiva generale sulla qualità e sulle carte dei servizi di telecomunicazioni. Nel corso del procedimento, tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica indetta con delibera 870/00/CONS (Consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza), verrà condotto una apposito supplemento di indagine conoscitiva anche per il tramite di eventuali audizioni (Avvio del procedimento 27/DR/02 "Attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera b, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 – direttiva generale su qualità e carte dei servizi”) 41 Tabella n. 4 Carte dei servizi Telecomunicazioni Reclami Tele 2 no sii no no no si no no no no no no no no si no no no no no no si no si no si si si si si si (solo descrizione) si si si no si si si si si si si si si si si no si si si si si si si si si si si si no(solo tempo risposta reclami) no no no no indagini no sondaggi certificazione indagini qlt percepita Tim no no no si si Modalità di definizione no Modalità di monitoraggio si Frequenza del monitoraggio Publicizzazione del monitoraggio Ristoro in caso di mancato rispetto Ristoro automatico Modalità di richiesta Modalità di inoltro Tempi di risposta Tempi di risoluzione Conciliazione Commissioni miste conciliative Cittadini Organizzazioni civiche partecipazione Telecom Standard Specifici Wind Data di adozione Validità aggiornamenti Precedenti edizioni Reperibilità Modalità di informazione Informazioni ulteriori Segnalazione disservizi Suggerimenti per miglioramenti Generali Vodafone Omnitel Informazione e comunicazione Dati generali Griglia di lettura Tiscali Aziende Modalità Definizione carta dei servizi Determinazione standard Monitoraggio standard Analisi reclami in base soddisfazione clientela e qlt attesa contatti clienti reclami indagini demoscopiche no no no no no no si no si no no no si si si si si si no no no no no no si si si si si si si si si si si 30gg 30gg si 45gg 30gg 30gg no no si si no no no si si no no no no si si no si si si si si si no si si, consultazione associazioni dei consumatori si si si proposte informazione servizio assistenza collaborazione osservatorio per vigilare sulla corretta applicazione della carta del cliente informazione, qualità dei servizi e della informazione suggerimenti, valutazione qualità suggerimenti, proposte, associazioni consumatori suggerimenti no _ si _ _ _ no _ _ _ _ _ no _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42 2.4 Risorse idriche Dopo l’emanazione dello “Schema generale di riferimento per la predisposizione della “Carta del servizio idrico integrativo” (DPCM del 29 aprile 1999), l’autorità di regolazione del settore, il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, ha indotto una ricognizione delle carte dei servizi adottate nel settore dagli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), al fine di promuovere la discussione di un documento per la proposta di “Linee Guida”, nell’ambito della quale sono state consultate anche le associazioni dei consumatori. Le Carte dei servizi prese in esame riflettono in larga misura lo schema generale adottato nel 1999. E’ da notare come in tale schema siano stati ben definiti i concetti di standard di qualità e dei relativi indicatori. Altra peculiarità dello schema è la specifica contenuta relativa alla possibilità che la Carta dei servizi possa contenere impegni maggiori rispetto a quanto previsto dallo stesso schema nonché dai contratti di fornitura. Gli standard di qualità per i quali è stato previsto un rimborso forfettario in caso di mancato rispetto vengono individuati dagli stessi gestori. Essi possono riguardare generalmente indicatori specifici relativi ai tempi di attivazione della fornitura e in misura minore, l’accessibilità al servizio (intesa soprattutto quale accessibilità agli uffici aziendali dell’erogatore), la gestione del rapporto contrattuale e la continuità del servizio. Per quel che riguarda la validità della stessa carta non viene previsto un aggiornamento regolare bensì un obbligo di comunicare tempestivamente ogni sua variazione. Nelle carte esaminate non sono stati trovati riferimenti al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche quale autorità di regolazione e soggetto competente in materia di reclami nei casi in cui non sia stato attivato l’organo di vigilanza regionale o di ambito previsto. Solo in un caso si è trovato il riferimento all’Autorità di ambito. 43 Tabella n. 5 Carte dei servizi Risorse idriche Informazione e comunicazione Standard Reclami AMPS Seregno AEM Cremona SEABO Bologna si si si no si Acquedotto del Fiora Consorzio idrico intercomunale del Piceno si si si in aggiorn. Validità si si si si si no si in aggiorn . Aggiornamenti si si si si si si si si si Precedenti edizioni _ _ _ no no no si si no Reperibilità si si si si si no si no si Modalità di informazione si si si si si si si _ si Informazioni ulteriori si si si si si si si _ si Segnalazione disservizi si si si si si si si _ si Suggerimenti per miglioramenti si si si si si si si _ si Generali si si si si si si si si _ Specifici si si si si si si si si _ Modalità di definizione no no si no no no no no _ indagini a campione no indagini indagini analisi reclami customer satisfaction suggerimenti customer satisfaction no no _ annuale almeno annuale si no no annuale no no _ Pubblicizzazione del monitoraggio si no si si no no si no _ Ristoro in caso di mancato rispetto si si si si si si si si _ Ristoro automatico no no si no no no no no _ Modalità di richiesta si si si si si si si si _ Modalità di inoltro si si si si si si si no _ Tempi di risposta si si si si si si si no _ Tempi di risoluzione no no si no no no no no _ Conciliazione si no si si no no no no _ Commissioni miste conciliative si no si no no no no no _ Cittadini si si si si si no si si si Organizzazioni civiche si no si si no si valutazioni proposte si si no valutazioni proposte no Modalità si valutazioni suggerimenti no no Definizione Carta dei servizi si no no no no no no no si Determinazione standard no no si no no no no no no Monitoraggio standard no no no no no no no no no Analisi reclami si no no no no no no no no Modalità di monitoraggio Partecipazione si ACEA Roma Dati generali Data di adozione Publiacqua Firenze Griglia di lettura Acquedotto pugliese spa Consorzio Acquedotto Medio Delta Po Aziende Frequenza del monitoraggio no no 44 2.5 Trasporti Le Carte dei servizi analizzate per il settore dei trasporti mostrano una certa omogeneità per quanto riguarda il trasporto terrestre chiaramente ricollegabile allo schema generale della “Carta della Mobilità”. Questo aspetto si riscontra soprattutto per la parte che riguarda gli standard di qualità, il loro monitoraggio e la partecipazione civica. Gli standard sono infatti numerosi e dettagliati ma riguardano aspetti che difficilmente l’utente potrebbe verificare o comunque valutare obiettivamente. Il monitoraggio è affidato per lo più ad indagini di Customer Satisfaction e a certificazioni ISO. La partecipazione, ad esempio, viene presa in considerazione tra i principi generali senza, però, che in pratica sia esplicitamente indicato come sia possibile realizzarla. Per il settore del trasporto aereo, mentre le società di gestione aeroportuale hanno adottato, in gran parte, le carte avviando alcuni processi per migliorare la qualità dei servizi resi agli utenti, anche se spesso occorre notare che manca del tutto il riferimento alla Carta del passeggero adottata a livello comunitario e promossa in Italia dall’ENAC, nessuna delle 15 compagnie aeree italiane, prese in considerazione, ha adottato ad oggi la Carta dei servizi (v. tabelle 8 e 9). 45 2.5.1 Trasporto ferroviario Tabella n. 6 Carte dei servizi Trasporto ferroviario partecipazione Reclami Frequenza del monitoraggio Publicizzazione del monitoraggio Ristoro in caso di mancato rispetto Ristoro automatico Modalità di richiesta Modalità di inoltro Tempi di risposta Tempi di risoluzione Conciliazione Commissioni miste conciliative Cittadini Organizzazioni civiche Modalità Definizione carta dei servizi Determinazione standard Monitoraggio standard Analisi reclami Ferrovie del sud est Bari Standard Specifici Modalità di definizione Modalità di monitoraggio SEPSA Ferrovia Cumana Circumflegrea Napoli Data di adozione Validità Aggiornamenti Precedenti edizioni Reperibilità Modalità di informazione Informazioni ulteriori Segnalazione disservizi Suggerimenti per miglioramenti Generali FNM Ferrovie Nord Milano Informazione e comunicazione Dati generali Griglia di lettura TRENITALIA Aziende si si si _ _ _ no no no si _ _ si _ no _ _ _ no _ si si n verde per orari in allegato _ si no _ si si moduli c/o stazioni e internet _ si si si si 0 6 _ _ indagini di mercato, rilevazioni a campione, andamento reclami 22 (24 trasporto regionale) _ _ _ _ _ _ sondaggi e reclami _ interno + sondaggio _ _ _ _ sito internet _ _ in allegato alla carta _ no, esplicito si, ma in allegato _ _ _ _ _ _ _ _ si 60 _ _ no si si 30 _ _ _ _ ritardo eurostar, intercity, intercity notte, espressi no si si 30 _ _ _ _ si _ si tavoli nazionali incontri a liv. reg. e loc. _ attraverso enti territoriali, istituti scolastici, ass. consumatori si _ tavoli di confronto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46 2.5.2 Trasporto aereo Tabella n. 7 Carte dei servizi Trasporto aereo ENAC Carta dei diritti del passeggero ADR Roma SEA Milano Marco Polo Venezia Aziende Data di adozione Validità Aggiornamenti Precedenti edizioni Reperibilità _ si si si si si si _ _ _ _ _ si si si no si no no Modalità di informazione no si no esiste la guida dei servizi indicazione num. telefonici indicazione num. telefonici Informazione e comunicazione Dati generali Griglia di lettura Informazioni ulteriori Segnalazione disservizi Suggerimenti per miglioramenti Generali partecipazione Reclami Standard Specifici 47 no si _ _ si si _ si si si _ si _ 39 servizi disabili frequenza collegamenti città sito internet postazioni per tour operator servizio medico 38 servizi disabili frequenza collegamenti città sito internet postazioni per tour operator servizio medico 36 servizi disabili frequenza collegamenti città sito internet postazioni per tour operator servizio medico sondaggi e interviste overbooking e cancellazione volo Modalità di definizione _ _ _ Modalità di monitoraggio _ _ sondaggi e rilevazioni numeriche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ si 30gg _ _ si indicati nella risposta si _ _ si 30gg/60gg max con prima risposta entro 15gg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Frequenza del monitoraggio Publicizzazione del monitoraggio Ristoro in caso di mancato rispetto Ristoro automatico Modalità di richiesta Modalità di inoltro Tempi di risposta Tempi di risoluzione Conciliazione Commissioni miste conciliative Cittadini Organizzazioni civiche Modalità Definizione carta dei servizi Determinazione standard Monitoraggio standard Analisi reclami overbooking e cancellazione volo overbooking _ si 30gg 30gg Tabella n. 8 Carte dei servizi26 Compagnie Aeree Compagnie aeree 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Carta dei servizi Air Dolomiti Air Europe Air one Air Sicilia Alitalia Alpi Eagles Azzurra Air Blue Panorama Airlines Eurofly Federico II Airways Gandalf Airlines Meridiana Minerva Airlines Neos Air Volare Airlines Tabella n. 9 Carte dei servizi Aeroporti 1. 2. 3. 4. Albenga Alghero Ancona Aosta 5. Bergamo-Orio al serio 6. Biella 7. Bologna 8. Bolzano 9. Cagliari 10. Catania 11. Crotone 12. Cuneo 13. Firenze 14. Forlì no no no no no no no no no no no no no no Carta dei diritti del passeggero / ENAC _ _ si _ _ _ _ sito in costruzione _ _ _ _ _ _ _ Aeroporti Carta dei servizi Carta dei diritti del passeggero/ENAC _ _ _ _ _ no no no no no (si sul sito ASSAEROPORTI)* no si no sito in riallestimento (si sul sito ASSAEROPORTI)* si no no (si sul sito ASSAEROPORTI)* si si/no27 _ _ _ _ _ _ _ _ 26 Disponibili su Internet al 31 dicembre 2002. Non si tratta propriamente della CdS, ma di alcune informazioni generali e dati tecnici. * NB: la corrispondente carta dei servizi compare come disponibile sul sito dell’ASSAEROPORTI, ma non risulta poi reperibile sul sito dell’Aeroporto di riferimento. 27 48 15. Genova 16. Grosseto 17. Lamezia Terme 18. Lampedusa 19. Marina di Campo 20. Lecce 21. Milano 22. Napoli 23. Olbia 24. Padova 25. Palermo 26. Pantelleria 27. Parma 28. Perugia 29. Pescara 30. Pisa 31. Puglia (Bari-BrindisiFoggia-Taranto) 32. Reggio Calabria 33. Rimini 34. Roma 35. Siena 36. Torino 37. Tortolì 38. Trapani 39. Treviso 40. Trieste 41. Venezia 42. Verona e Brescia 43. Vicenza 28 (si sul sito ASSAEROPORTI)* si no si no no no si si no (si sul sito ASSAEROPORTI)* no si no si no si28 si no (si sul sito ASSAEROPORTI)* no si si no si no no no si si si no Non presente sul sito internet ma richiesta e pervenuta in formato cartaceo. 49 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ si _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.5.3 Trasporto pubblico locale Tabella n. 10 Carte dei servizi Trasporto pubblico locale Aziende partecipazione LeonettiGallucci Campania si _ si _ si _ _ _ _ _ si _ _ si si _ si _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in base ai risultati delle indagini qualitative _ _ customer satisfaction indagini qualità attesa e percepita _ customer satisfaction _ _ indagini custormer satisfaction indagini custormer satisfaction indagini qualità attesa e percepita no _ _ _ _ _ _ _ _ _ no nelle carte _ _ _ _ mass media _ _ Ristoro in caso di mancato rispetto _ no _ _ 30 min ritardo _ _ _ interruzione/ soppressione viaggio interruzione/ soppressione viaggio Ristoro automatico Modalità di richiesta Modalità di inoltro _ no _ no _ Tempi di risposta _ _ _ _ _ _ si si si si no no si _ si _ _ _ no si _ si _ _ no si _ si _ no si _ _ _ si si _ _ _ _ Modalità di definizione _ _ contratto di servizio Modalità di monitoraggio _ no _ _ _ _ _ _ si si si 1ª ed. _ Data di adozione Validità Aggiornamenti Precedenti edizioni Reperibilità Modalità di informazione informazioni ulteriori segnalazione disservizi suggerimenti per miglioramenti Generali Specifici Frequenza del monitoraggio Publicizzazione del monitoraggio Tempi di risoluzione Conciliazione Commissioni miste conciliative Cittadini Organizzazioni civiche Modalità Definizione carta dei servizi Determinazione standard Monitoraggio standard Analisi reclami Atm Terni si si si si si Cotral Roma _ _ _ _ _ no si _ si si si si si Atac Roma* Acap Padova si Atam Palermo* no Ataf Firenze no no no29 no no Amn Napoli* si si si si si si Atm Milano Satti Torino Reclami Standard Informazione e comunicazione Dati generali Griglia di lettura _ _ _ no _ _ _ _ _ si _ si _ _ _ _ _ no _ _ si _ _ si no e-mail 2/3gg altro 30gg _ 3gg _ 30gg 30gg si 5gg (orali) 25gg (scritti) _ no no _ _ _ _ _ _ 30 gg (se possibile) si 30gg _ no no _ _ _ _ _ _ _ _ no no _ _ _ _ _ _ _ _ si si _ _ _ _ si si si _ si _ _ _ _ si _ _ no _ generico rif. a suggerimenti/ reclami info reclami suggerimenti _ _ _ info suggerimen ti valutazioni info reclami suggerimenti indagini qualità info reclami suggerimenti valutazione servizio erogato tavoli di confronto costruttivi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * Richiesta all’azienda ma non pervenuta 29 Riferimenti presenti nella parte relativa al monitoraggio. 50 3. Osservazioni e Buone pratiche Lo studio dei casi realizzato ha evidenziato che l’esperienza fin qui maturata nell’adozione delle Carte dei servizi in concreto non ha prodotto gli effetti che potenzialmente si potevano sviluppare. A questo proposito, si possono evidenziare alcune osservazioni indicative di una sorta di “malinteso” per il quale con le carte dei servizi, in molti casi, si sono formalizzate scelte aziendali “paradossali” dal punto di vista del cittadino e della tutela dei suoi diritti. Qui di seguito presentiamo alcuni esempi che si sono rilevati in alcune Carte analizzate. Dati generali • Linguaggio complesso e tecnico poco comprensibile per il cittadino medio; • Numero di pagine elevato con conseguente difficoltà di consultazione; • Edizioni di lusso (carta patinata, fotografie, ecc.) che comportano costi aziendali e non si rivelano utili per il cittadino; • Aggiornamento biennale, provvisorietà della Carta, rinvii a eventuali futuri atti normativi, tutti elementi che non contribuiscono a trasmettere all’utente la certezza di essere titolare di diritti; • Il diritto di scelta degli utenti viene garantito non tra i diversi erogatori dei servizi ma tra i diversi servizi offerti dalla stessa azienda. Informazione e comunicazione • Prevalenza, nei contenuti, di informazioni di carattere generale e non in merito agli strumenti peculiari della Carta; • Descrizione troppo lunga e dettagliata dell’azienda che sarebbe più utile considerare in una apposita pubblicazione da citare nella Carta; • Il principio fondamentale dell’informazione viene considerato e compreso tra i servizi aggiuntivi offerti dall’azienda e non come principio essenziale e basilare previsto dalla direttiva. Standard 51 • Identificazione degli standard con i risultati raggiunti nell’anno precedente; • Standard considerati quali obiettivi produttivi. Reclami • Possibilità di inoltrarli in una pluralità di forme ma sottoposti poi a conferma con raccomandata (anche per quei servizi che possono essere attivati telefonicamente o via e-mail); Partecipazione • Semplice possibilità di formulare suggerimenti e produrre memorie; • Facoltà di esprimere giudizi sui servizi attraverso indagini di customer satisfaction. Questi esempi, però, non devono essere letti in un’ottica di un giudizio totalmente negativo su quanto gli erogatori dei servizi pubblici hanno prodotto, in questi nove anni, nell’attuare lo strumento della Carta dei servizi. Lo studio, infatti, ha messo in evidenza che l’adozione della Carta dei servizi, in molti casi, ha comunque attivato e formalizzato alcuni strumenti di informazione e di comunicazione a tutela dei cittadini utenti. Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto utile, a conclusione del lavoro di analisi, evidenziare “le buone pratiche” che le aziende erogatrici hanno messo in atto, vale a dire quelle esperienze positive “da imitare”, che facilmente possono essere riprodotte da altri gestori indipendentemente dal settore in cui operano e dalla loro dimensione aziendale. 52 Tabella n.11 Tabella Buone Pratiche delle Carte dei servizi nei settori analizzati Griglia di lettura Dati generali Buone pratiche Presentazione sintetica della carta Premessa esplicativa degli obiettivi Trenitalia AEM Cremona SEABO Bologna Ferrovie del sud est -Bari Tiscali Consorzio Acquedotto Medio Delta del Po ATM Terni ACAP Padova Versione sintetica della Carta contenente indice della versione integrale ATAF Firenze Grafica e impaginazione efficace SEABO Bologna Carte per ogni settore aziendale Poste Italiane Carta scaricabile dal sito internet in diversi formati Tiscali Numero di pagine contenuto TIM Collegamento nella home page del sito internet Adozione di carte che recepiscono gli schemi generali di diversi servizi Guida ai servizi separata dalla Carta Cartolina preaffrancata per richieste informazioni Informazione e comunicazione Pluralità di strumenti di informazione Indicazione uffici aziendali e loro recapiti Descrizione dei soggetti competenti per la gestione e regolamentazione del servizio (aziende, enti locali) Verifica della qualità dell’informazione Ufficio unico per coordinare tutto ciò che attiene alla Carta dei servizi Spiegazione dei termini tecnici Standard 53 Aziende SEPSA Trenitalia AMG Gorizia ASM Pomigliano ADR Roma Aeroporto Marco Polo Venezia ATM Milano Aziende servizi idrici ATM Milano ACAP Padova Omnitel AEM Cremona Publiacqua Firenze Consorzio Idrico del Piceno ASM Pomigliano Omnitel Publiacqua Firenze AGSM Verona SEABO Bologna Definizione di standard in accordo con le associazioni dei consumatori Poste Italiane Spiegazione dettagliata su fattori di qualità, indicatori e standard Aziende erogatrici servizi idrici ACAP Padova Questionario di valutazione del grado di soddisfazione dell’utente allegato alla carta Acquedotto pugliese Indicazione dei valori degli standard dell’anno precedente contestualmente agli obiettivi dell’anno in corso ATM Milano Coinvolgimento nella definizione degli standard di utenti (abituali e occasionali) e di dipendenti ATM Terni Tabella riassuntiva degli standard AEM Torino Rimborsi maggiori rispetto a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia AEM Torino Standard specifici migliori rispetto a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia AEM Torino In allegato alla Carta delibere dell’Autorità per l’energia AEB Pluralità modalità di inoltro senza obbligo di lettera raccomandata Poste Italiane Acquedotto pugliese Modulistica reclami allegata alla carta Acquedotto pugliese Riferimenti alla possibilità di far ricorso al difensore civico e alle associazioni dei consumatori nel caso in cui le risposte ai reclami non siano soddisfacenti. Riferimenti alla possibilità di far ricorso al difensore civico, all’Autorità per l’energia e alle associazioni dei consumatori nel caso in cui le risposte ai reclami non siano soddisfacenti Reclami AGSM Verona Possibilità di ricorrere al difensore civico SEABO Bologna AMG Gorizia Possibilità di ricorrere all’arbitrato/conciliazione delle Camere di commercio Consorzio idrico del Piceno Cartolina preaffrancata allegata alla Carta Aeroporto Marco Polo Venezia Tempo massimo di risposta contenuto (10 gg) AEM Cremona Contenuto minimo della risposta Carta del passeggero ENAC Indicazione dell’Assessorato regionale per i reclami non soddisfatti SATTI Torino Elenco con recapiti delle associazioni che hanno collaborato per la redazione della Carta Commissione mista conciliativa (con associazioni consumatori) Partecipazione Acquedotto pugliese Commissione mista conciliativa (con associazioni consumatori e difensore civico) Osservatorio sulla corretta applicazione della Carta Recapiti delle associazioni che collaborano con l’azienda Poste Italiane Acquedotto pugliese Telecom Wind AGAC Reggio Emilia Publiacqua Firenze Omnitel molte aziende 54 PARTE TERZA30 Le Autorità di regolamentazione In questa terza parte dello studio vengono presentate le Autorità di regolamentazione competenti per i sei settori di pubblica utilità analizzati. Per ciascuna di esse sono stati indicati alcuni dati identificativi, le principali competenze in materia di carte dei servizi ed una particolare attenzione è stata dedicata alle informazioni scaturite dai diversi colloqui e contatti intercorsi durante la preparazione dello studio, un coinvolgimento che ha permesso la loro partecipazione attiva alle attività di ricognizione e presentazione delle rispettive esperienze in tema di carte dei servizi. Da una prima analisi sullo stato dell’arte delle carte dei servizi nei settori dei servizi di pubblica utilità, diversamente regolamentati, è emerso che il panorama legislativo e regolamentare che disciplina il funzionamento dei mercati di riferimento è molto vario e differenziato. Nel settore dell’energia elettrica e del gas opera un’autorità semi indipendente di regolazione con compiti definiti dalla legge in materia di regolazione tariffaria, condizioni di accesso e controllo degli standard di qualità e delle condizioni di svolgimento del servizio. Nel settore delle comunicazioni opera un’autorità semi indipendente ma con compiti multiformi, di regolazione e di garanzia, nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell’editoria, meno economicamente omogenei rispetto a quelli dell’energia e del gas. Nel settore postale, allo Stato spettano compiti di regolamentazione e verifica della qualità del servizio: per questo scopo, è stata creata, presso il Ministero delle comunicazioni, l’Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale. Essa partecipa all’elaborazione delle normative comunitarie e provvede alla predisposizione della normativa in materia postale; verifica il corretto svolgimento del servizio postale da parte del fornitore del servizio universale nonché il rispetto della disciplina da parte di tutti gli operatori del settore. Nel settore dei servizi idrici, l’attività di regolazione viene svolta da una molteplicità di organismi ministeriali e regionali, quali il Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche, l’ Osservatorio sui servizi idrici, gli enti di ambito e le Regioni, ma nessuno di questi riveste funzioni specifiche di Authority. 30 A cura di Anastasia Crudele, Istituto per la Promozione Industriale 55 Nel settore dei trasporti pubblici, a livello nazionale e locale, la struttura di regolamentazione è tutta da definire per quanto attiene le funzioni, gli organismi e il grado di indipendenza dal governo. Al momento c’è solo una proposta di legge, risalente al 1997, di istituzione di un’Autorità ad hoc del settore . Le Autorità dei settori energia e gas, comunicazioni e poste sono abbastanza avanti nel processo di maturazione istituzionale; dopo la prima fase di definizione della cornice regolatoria sono passati alla fase di vigilanza sulle regole, in qualità di garanti del mercato di riferimento. La definizione della cornice regolatoria nel settore dei servizi idrici, per quanto prevista da una normativa del 1994 (la legge Galli n. 36) è più indietro. L’organizzazione territoriale del servizio riformato è in corso di perfezionamento e la definizione della struttura tariffaria è ancora in una fase transitoria. Nel settore dei trasporti l’organizzazione complessiva del settore risente delle diverse competenze a vari livelli istituzionali e locali e delle specificità dei singoli segmenti: ferroviario, aereo, su gomma, ecc…. 56 1. • AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Dati generali Anno di costituzione: 1997 Sede: Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano Composizione: è un organo collegiale formato da tre componenti (un presidente e due membri), nominati con decreto del Presidente della Repubblica su designazione del Governo, previa approvazione delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza qualificata. L’Autorità è un organismo tecnico che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio, nel quadro degli obiettivi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento in relazione alle condizioni di mercato, all’evoluzione delle normative e alle dinamiche tecnologiche e produttive. Riferimenti normativi: Legge istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481. • Competenze in materia di Carte dei servizi Tra le finalità istituzionali dell’Autorità rientra la garanzia di adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità e di redditività per le imprese esercenti e la promozione della tutela degli interessi di utenti e consumatori. In particolare ad essa competono: ¾ la definizione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, dei livelli generali e specifici di qualità dei servizi e dei meccanismi di rimborso automatico agli utenti e consumatori in caso di loro mancato rispetto; ¾ la vigilanza sul rispetto dei livelli di qualità definiti dall’Autorità e sull’adozione delle Carte dei servizi. I livelli di qualità possono riguardare aspetti di natura sia contrattuale (come tempestività di intervento e risposta a reclami), sia tecnica (come la continuità dei servizi e la sicurezza). Il numero di imprese esercenti soggette alla regolazione dell’Autorità è variabile di anno in anno in funzione dei processi di separazione e incorporazione societaria. Al 31 dicembre 2000 gli esercenti l’attività di distribuzione erano 200 (incluso Enel) nel settore elettrico e 706 nel settore gas. A questi si devono aggiungere per gli anni 2002-2003 gli esercenti l’attività di vendita societariamente separata dalla distribuzione. L’attività svolta dall’Autorità sulla qualità del servizio nel corso dei 5 anni trascorsi dalla sua istituzione ha seguito tre direzioni principali: a) verifica dell’attuazione della Carta dei servizi; 57 b) nuova regolazione della qualità commerciale per entrambi i servizi; c) nuova regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica; d) nuova regolazione della sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas. Complessivamente, la nuova regolazione della qualità introdotta dall’Autorità ha “superato” la disciplina della Carta dei servizi, la cui attuazione aveva mostrato dei limiti. Con le nuove direttive emanate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stata quindi data attuazione all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che prevede l’emanazione di nuove direttive in materia di qualità del servizio, facendo salve le funzioni delle autorità indipendenti. Prima dell’introduzione delle nuove direttive dell’Autorità in materia di qualità, questa era disciplinata da norme che trovano origine nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, rivolta ai soggetti pubblici e privati erogatori di servizi pubblici. Le norme sono state integrate e modificate dalla legge 11 luglio 1995 n. 273, a cui sono seguiti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1995, con i quali sono stati emanati gli schemi generali di riferimento della Carta dei servizi per il settore elettrico e il settore gas. L’Autorità, in attuazione dell’articolo 2, comma 12, lettera p) della legge n. 481/95, ha monitorato il grado di attuazione della Carta dei servizi, pubblicando appositi rapporti sulla qualità del servizio, disponibili sul sito internet dell’Autorità. • Scheda colloquio Data: 19 settembre 2002 Luogo: Roma Interlocutore: Vicedirettore Area consumatori e qualità del servizio Principali informazioni e dati emersi L’attività svolta dall’Autorità per l’energia e il gas sulla qualità del servizio si distingue in due fasi, prima e dopo la riforma normativa attuata con il Decreto Legislativo n. 286/99. Dall’emanazione della Direttiva del 1994, benché lacunosa, si è proceduto a verificare l’attuazione della normativa sulle Carte dei servizi inviando direttamente alle aziende dei questionari. La prima ricognizione è stata effettuata nel 1996 sul settore elettrico, dal 1997 in poi si è continuato nei due settori che contano, ad oggi, un totale di circa 1000 aziende. 58 Per il settore elettrico sono state censite circa 200 aziende, di cui la principale è l’ENEL più altre 40 aziende medio-grandi (maggiori di 5.000 utenti), e poi alcune aziende piccolissime (minori di 5.000 utenti). Per il settore gas si contano circa 700 aziende; il nocciolo duro è costituito per il 30% dall’Italgas più una ventina di aziende di grandi dimensioni (maggiori di 100.00 utenti) che insieme costituiscono i 2/3 del totale. I risultati di queste prime indagini conoscitive hanno evidenziato come nel settore elettrico l’adozione dello strumento delle carte dei servizi fosse abbastanza diffusa, le aziende che non l’avevano adottata servivano solo l’1% dell’utenza, per lo più quella delle aziende più piccole; mentre, nel settore gas, la mancata adozione toccava percentuali più elevate. Nonostante la diffusa adozione delle carte le indagini dell’Autorità hanno dimostrato che in particolare il meccanismo dei rimborsi automatici non era assolutamente efficace. Nel 1999 il Dlsg. 286, art. 11, che prevede l’emanazione di nuove direttive in materia di qualità del servizio, facendo salve le funzioni delle autorità indipendenti, ha avviato una nuova fase di regolazione dell’Autorità che ha emanato una serie di nuove direttive ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95: la delibera 201/99 sugli standard del settore energia, la delibera 202/99 sulla continuità del servizio e la delibera 47/00 sugli standard del settore gas. Con la nuova regolazione della qualità introdotta dall’Autorità viene “superata” la disciplina delle carte dei servizi attraverso la definizione di standard specifici e generali di qualità, minimi ed obbligatori per tutti. Alle aziende viene richiesto il bilancio d’esercizio ma anche un registro dei dati per eventuali verifiche e controlli sulla qualità commerciale e la continuità del servizio. Ogni anno viene inviato a ciascuna azienda un questionario di rilevazione dei dati di qualità commerciale e continuità del servizio di distribuzione e vendita per la verifica del rispetto degli standard. L’aggiornamento degli standard di qualità è stato fissato ogni 4 anni, dopo un primo periodo di assestamento (2000-2003), e prevede il meccanismo degli indennizzi automatici per i livelli di qualità commerciale e un miglioramento crescente per la continuità del servizio. Per quanto riguarda la qualità commerciale il concetto rimane pur sempre quello enunciato nella direttiva sulle carte, attraverso il meccanismo dell’indennizzo, per quanto modificato rispetto alla situazione precedente con l’introduzione dell’automatismo; mentre per la qualità tecnica (continuità) l’Autorità ha introdotto un meccanismo di sanzioni e di incentivi in funzione della riduzione delle interruzioni. 59 Tale meccanismo ha prodotto risultati visibili e potrebbe costituire un esempio anche per altri settori. La partecipazione degli utenti viene assicurata attraverso: ¾ le consultazioni e le audizioni in occasione della definizione e dell’aggiornamento degli standard, dove è ancora possibile migliorare. In occasione delle grandi riforme sono previsti inoltre degli incontri tecnici pre-audizioni; ¾ il controllo successivo attraverso il monitoraggio dei servizi, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori, indagini di customer satisfaction e collaborazione con il CNCU (Protocollo di intesa tra l’Autorità e il CNCU, 10 ottobre 2001). L’Autorità non richiede più alle aziende la Carta dei servizi in quanto ha introdotto l’obbligo di inviare all’utente insieme alla bolletta un format dove sono indicati gli standard di qualità che l’azienda stessa è obbligata a rispettare. All’azienda è lasciata la facoltà di adottare in ogni caso una carta dei servizi come anche livelli di qualità diversi ma migliori rispetto a quelli introdotti dall’Autorità (è il caso ad esempio della Carta dei servizi dell’AEM di Torino). • Documentazione fornita ¾ Dalla carta dei servizi alla regolazione della qualità del servizio Sintesi degli interventi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla qualità del servizio ( a cura di Roberto Malaman e Luca Lo Schiavo) ¾ Protocollo di intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ¾ Valutazione e qualità dei servizi pubblici, Luca Lo Schiavo, 1999 in “Le carte dei servizi” (a cura di) N. Pasini, Franco Angeli Milano ¾ Questionario di rilevazione dei dati di qualità commerciale e continuità del servizio elettrico (deliberazioni n. 201/99 e n. 202/99), anno 2001 ¾ Dati Gruppo ENEL 2001-2000 ¾ Dati rimborsi 1998/2001 • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: www.autorità.energia.it ¾ Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, 4 luglio 2002; ¾ Qualità commerciale del servizio di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica nel 2001; 60 ¾ Qualità commerciale del servizio gas nel 2001; ¾ Gli standard nazionali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas (scheda informativa) 61 2. AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI • Dati generali Anno di costituzione: 1997 Sede: Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli Composizione: l’AGCOM è un’autorità indipendente e risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti. Sono organi dell’Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio. Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari. Riferimenti normativi: Legge istitutiva n. 249 del 31 luglio 1997. • Competenze in materia di Carte dei servizi L’AGCOM è innanzitutto un’autorità di garanzia, ma anche di regolazione del mercato delle comunicazioni, con il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumatori e le libertà fondamentali dei cittadini. In questo senso, le garanzie riguardano gli utenti, attraverso la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità; la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti; la disciplina del servizio universale e la predisposizione di norme a salvaguardia delle categorie disagiate; la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel settore della radiotelevisione. • Scheda colloquio Data: 20 settembre 2002 Luogo: Roma Interlocutori: Dirigente del Dipartimento Regolamentazione Funzionario del Dipartimento Regolamentazione Principali informazioni e dati emersi Il rilascio della licenza per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico prevede un capitolato d’oneri a cui ciascun operatore licenziatario deve uniformarsi. 62 Questo a sua volta prevede che, ai sensi della DPCM 27 gennaio 1994, entro 180 giorni dalla data di rilascio della licenza, l’operatore licenziatario adotti una propria carta dei servizi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può procedere a consultazioni pubbliche intese ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine a questioni di propria competenza. Tali consultazioni sono svolte dagli uffici nell'ambito di attività conoscitive ritenute necessarie per l'assolvimento dei compiti propri. La procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive è stabilita dalla delibera dell'Autorità 278/99. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. In materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza con Delibera n. 870/00/CONS è stata indetta una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività, con cui i rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei costruttori e dei fornitori di servizi, nonché gli organismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie interessati all'oggetto della consultazione sono invitati a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in ordine agli elementi che potranno costituire oggetto dell'intervento regolamentare dell'Autorità. In seguito alle risposte pervenute il Dipartimento Regolamentazione ha avviato un procedimento di attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera b, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, relativo all’emanazione di una direttiva generale su qualità e carte dei servizi di telecomunicazione. Nell’ambito del procedimento sono state ascoltate le associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU. Sono molti gli argomenti oggetto di valutazione nel corso del procedimento. Uno è relativo alla reintroduzione dell’automatismo dell’invio all’Autorità di informazioni sulla qualità ottenuta dall’operatore. Un altro è relativo all’opportunità di stabilire standard specifici o generali minimi, fatte salve le peculiarità del servizio universale attualmente oggetto di una revisione in ambito comunitario. Il settore delle telecomunicazioni, infatti, è caratterizzato: a. dalla presenza di regole asimmetriche (cosiddetti principi ONP – Open Network Provision) per favorire l’ingresso nel mercato dei nuovi operatori; 63 b. dalla contendibilità del mercato da parte di più soggetti. La fissazione di standard minimi, in questo contesto, potrebbe favorire gli operatori aventi significativo potere di mercato rispetto ai nuovi entranti e di fatto chiudere il mercato e di conseguenza penalizzare i consumatori. Un successivo elemento da valutare è relativo agli indennizzi. Si dovrà decidere come disciplinare i casi in cui questi spettano in modo automatico e quelli in cui debbano essere richiesti dall’utente, a seconda del tipo di inadempimento o di standard non rispettato. La direttiva oggetto del procedimento dovrebbe portare, in via generale, alla traduzione dei principi fondamentali della DPCM 27 gennaio 1994 in requisiti minimi sostanziali che ciascun organismo di telecomunicazioni deve inserire nella propria carta dei servizi; ed in via specifica, mediante successive direttive per ciascun comparto di attività, si intende pervenire alla pubblicazione comparativa dei risultati di qualità conseguiti rispetto ad alcuni parametri predefiniti, almeno da parte dei principali operatori di quel comparto. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del Consiglio del 6 novembre 2002, ha avviato il procedimento relativo alla stesura del "Regolamento ex art. 2, comma 23, legge n. 481/95". Lo scopo del procedimento è la stesura del regolamento relativo all’effettuazione di audizioni periodiche con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le associazioni ambientaliste e sindacali dei lavoratori e delle imprese, nonché lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi, secondo quanto stabilito dal citato articolo della legge 14 novembre 1995, n. 481. • Documentazione fornita ¾ Breve nota sull’incontro IPI-AGCOM a cura di Paola Ridolfi, funzionario del Dipartimento Regolazione AGCOM • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: www.agcom.it ¾ Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, 30 giugno 2002 ¾ Delibera 870/00/CONS Consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all’utenza ( 9 gennaio 2001) ¾ Avvio del procedimento 27/DR/02 “Attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera b, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 – direttiva generale su qualità e carte dei servizi” (7 agosto 2002) 64 ¾ Sintesi della consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all’utenza (4 ottobre 2002) ¾ Delibera n. 182/02/CONS Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti (8 luglio 2002) ¾ Avvio del procedimento per la stesura del "regolamento ex art. 2, comma 23, legge n. 481/95" relativo all’effettuazione di audizioni periodiche con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le associazioni ambientaliste e sindacali dei lavoratori e delle imprese, nonché lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi (22 novembre 2002). 65 3. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI31 • Dati generali Anno di costituzione : 1994 Sede: Ministero delle Comunicazioni, Viale America, 201 - 00144 - Roma Composizione: Direzione Generale per la Regolamentazione e la Qualità dei Servizi Divisione I - Settore Postale Riferimenti normativi: Decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, in Legge n. 71 del 29 gennaio 1994; decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 • Competenze in materia di Carte dei servizi Da alcuni anni il settore postale, tradizionalmente campo di attività riservato allo Stato, è sottoposto a un processo di liberalizzazione che ne ha profondamente mutato l’aspetto. I servizi postali non sono più erogati soltanto dallo Stato, bensì da diversi soggetti. Il più importante di questi è Poste Italiane, titolare della concessione per la fornitura del servizio universale in base alla quale la società è tenuta a fornire una serie di prestazioni, di qualità determinata, sull’intero territorio nazionale e a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Per garantire a Poste Italiane i mezzi finanziari necessari a sostenere gli oneri del servizio universale è garantita ad essa una adeguata riserva. Anche gli operatori privati hanno la possibilità di fornire alcuni dei servizi rientranti nell’ambito universale, ad esclusione di quelli compresi nella riserva. Questo è possibile mediante il rilascio di licenza individuale da parte del Ministero. Per la fornitura di servizi al di fuori dell’area universale gli operatori, previa apposita dichiarazione, sono autorizzati dal Ministero. Allo Stato spettano compiti di regolamentazione e verifica della qualità del servizio: per questo scopo, è stata creata, presso il Ministero delle comunicazioni, l’Autorità di regolamentazione del settore postale. L’Autorità partecipa all’elaborazione delle normative comunitarie e provvede alla predisposizione della normativa in materia postale; verifica il corretto svolgimento del servizio postale da parte del fornitore del servizio universale nonché il rispetto della disciplina da parte di tutti gli operatori del settore. 31 Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale 66 Il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, che ha recepito la direttiva 97/67/CE, è la principale fonte normativa in materia di servizi postali. L’Unione europea ha inoltre emanato una nuova direttiva, la 2002/39/CE del 10 giugno 2002, allo scopo di proseguire sulla strada della liberalizzazione del settore fino a realizzare, nel 2009, un mercato dei servizi postali in piena e libera concorrenza. La direttiva è in corso di recepimento. • Scheda colloquio Data: 25 settembre 2002 Luogo: Roma Interlocutori: Dirigente Divisione I - Settore Postale Funzionario Divisione I - Settore Postale Principali informazioni e dati emersi L’attività svolta dal Ministero delle Comunicazioni sulla qualità del servizio e le carte dei servizi trae le sue fonti dalla seguente normativa di riferimento: • Decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 “Attuazione della direttiva concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” (Direttiva 97/67/CE) “ Art. 12 Qualità del servizio universale 1. L'autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi . Detti standard sono recepiti nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994. 2. La qualità per i Servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformità agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto. 3. L'autorità di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualità adottate. L'autorità, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualità, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorità di regolamentazione dei Paesi membri. 4. Il controllo della qualità è svolto dall'autorità di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'autorità di regolamentazione effettua verifiche su base 67 campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall'autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.”. • Decreto 17 aprile 2000 “Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane S.p.a” (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000) “Art. 4. Qualità dei servizi 1. La società si attiene alle norme di qualità relative a ciascuno dei servizi compresi nel servizio universale, fissate dall'autorità di regolamentazione per l'adeguamento delle caratteristiche delle prestazioni agli standard realizzati a livello comunitario, con specifico riferimento ai tempi di istradamento e di recapito, alla regolarità e all'affidabilità. 2. Gli standard di qualità di cui al comma 1 sono recepiti dal fornitore del servizio universale nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999. 3. La materia dei reclami è regolata dal fornitore del servizio universale in base alle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 261 del 1999.” • “Carta della qualità postale. Prodotti postali di corrispondenza” (Gazzetta Ufficiale n.107 del 10.5.2001) La gestione dei reclami è effettuata da Poste Italiane spa. Una parte dei reclami dell’utenza (una percentuale del 5% circa) che si rivolge direttamente al Ministero viene sottoposta ad un monitoraggio a cura di quest’ultimo al fine di verificare e valutare la soddisfazione e i tempi di risposta da parte di Poste Italiane. La medesima società è tenuta a redigere una relazione semestrale sull’intera gestione dei reclami che viene inviata al Ministero. Attraverso il monitoraggio del Ministero viene soppesata l’esattezza e la rispondenza dei dati forniti nella relazione semestrale. Poste italiane inoltre ha istituito una procedura sperimentale di conciliazione e ha avviato dei tavoli di lavoro con le associazioni dei consumatori. È in corso il recepimento della nuova normativa europea (Direttiva 2002/39/CE del 12 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della comunità). *** 68 L’informazione sui servizi, sugli standard di qualità e sugli strumenti di tutela dei diritti e di partecipazione civica viene assicurata agli utenti da Poste Italiane attraverso la Carta dei servizi e dal Ministero con la pubblicazione di tutti i documenti relativi sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet. È allo studio degli uffici del Ministero la possibilità di aprire nel sito web un’apposita sezione relativa alla disciplina dei reclami Per quanto concerne le modalità di partecipazione degli utenti e delle loro organizzazioni alla definizione degli standard qualitativi del servizio universale, la normativa (art. 12, d. lgs. n. 261/99) prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti venga sentito in merito dall’Autorità di regolamentazione. Oltre all’attività di monitoraggio dei reclami che pervengono direttamente al Ministero, un altro strumento di tutela dei diritti dei consumatori è quello previsto dalla procedura di conciliazione e la funzione di “seconda istanza” attribuita al Ministero dalla normativa vigente, anche se si tratta di una funzione ancora in fase di regolamentazione. L’autorità, sentito il NARS, stabilisce le tariffe sulla base dei criteri fissati dal d. lgs. n. 261/99 (art. 13) Non sono previste altre modalità di consultazione e/o audizione delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, ma l’Autorità fornisce puntuale riscontro alle segnalazioni e ai chiarimenti richiesti dalle organizzazioni civiche di tutela. • Documentazione fornita ¾ Decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 – Attuazione della direttiva concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (Direttiva 97/67/CE) ¾ Decreto 17 aprile 2000 – Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane S.p.a. ¾ Contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con le Poste italiane S.p.a. • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: www.comunicazioni.it ¾ 69 “Carta della qualità del servizio pubblico postale” 4. • COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE Dati generali Anno di costituzione: 1994 Sede: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Composizione: il Comitato è un organo di vigilanza indipendente, previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (cd. Legge Galli), che ha il compito di vigilare sull’attuazione della legge stessa, di riforma del settore idrico. Il Comitato è composto di sette membri che durano in carica cinque anni e risponde direttamente al Parlamento, cui riferisce annualmente circa lo stato di attuazione nel paese. Per l’espletamento delle proprie attività e per lo svolgimento delle funzioni ispettive si avvale di una segreteria tecnica del Dipartimento per le Risorse Idriche, Direzione per la Tutela delle Acque Interne (TAI), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Riferimenti normativi: Legge istitutiva del 5 gennaio 1994, n. 36. • Competenze in materia di Carte dei servizi Il compito del Comitato è quello di garantire l’osservanza dei principi della legge Galli con particolare riferimento all’efficienza, efficacia ed economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela degli interessi degli utenti. Al Comitato è attribuito il potere di proporre azioni innanzi alle Autorità competenti contro gli atti posti in essere in violazione della legge Galli, nonché di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell’utente senza disporre, però, di potere sanzionatorio. I suoi interlocutori e i suoi referenti sono da una parte le Regioni e dall’altra i consumatori. • Scheda colloquio Data: 3 ottobre 2002 Luogo: Roma Interlocutore: Membro del Comitato 70 Principali informazioni e dati emersi L’attività svolta dal Comitato sulla qualità del servizio e le carte dei servizi trae le sue fonti dalla seguente normativa di riferimento: ¾ Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge Galli); ¾ DPCM 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”. La Legge Galli ha aperto la strada al riordino dei servizi idrici e all’industrializzazione del sistema stabilendo una netta separazione di ruoli tra l’attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale. Più specificatamente essa prevede la riorganizzazione del servizio idrico, caratterizzato da forte frammentazione, mediante la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) mirati al superamento della frammentazione gestionale esistente. Ogni ATO redige il proprio Piano d’Ambito e procede all’affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico. Dall’ultima indagine pubblicata dal Comitato relativa allo stato di attuazione è emerso che tutte le Regioni hanno individuato i propri ATO, 91 su tutto il territorio nazionale, di cui 74 insediati. Tra quest’ultimi, oltre 30 hanno predisposto il Piano d’Ambito e circa la metà di questi ha proceduto all’affidamento del servizio idrico integrato. Il DPCM 29 aprile 1999 che riporta lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio fissa importanti principi a favore degli utenti, in particolare facendo obbligo ai gestori di assicurare adeguate modalità di partecipazione dei cittadini riconoscendo il loro diritto di accesso alle informazioni nonché di giudizio sull’operato del gestore. La qualità del Servizio Idrico Integrato viene identificata confrontando taluni elementi dell’attività gestionale con adeguati livelli di riferimento, usualmente denominati standard o livelli di qualità di riferimento. La definizione di questi standard ha subito una precisa normazione all’interno del DPCM 29 aprile 1999. Una volta individuati gli indicatori di qualità è possibile misurare i livelli di qualità effettivamente raggiunti, il tempo mancante a realizzare quelli di riferimento e il grado di soddisfazione degli utenti. A tal fine il gestore è tenuto a pubblicare periodicamente i risultati conseguiti, ossia i livelli di qualità raggiunti. Lo Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato (di cui al DPCM 29 aprile 1999) individua quindi una lista di indicatori di qualità, relativi sia ai tempi massimi per le principali prestazioni richieste dall’utente sia alla qualità del servizio, lasciando ai singoli gestori il compito di determinare le soglie da applicare a tali indicatori. 71 Tale forma di regolamentazione, basata sull’autodeterminazione degli standard di qualità da parte del soggetto gestore, presenta grossi limiti. Alla luce di tale esperienza sarebbe preferibile, per il settore idrico, che i livelli generali e specifici di qualità fossero definiti direttamente dalle Autorità di Ambito su uno Schema eventualmente predisposto dal Comitato di Vigilanza in collaborazione con le Regioni (vedi ad esempio l’Autorità Regionale per la vigilanza dei servizi idrici dell’Emilia-Romagna) e dopo aver consultato il Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti. Il Comitato ha recentemente concluso il secondo Rapporto sulle ricognizioni svolte dagli ATO sulle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, come previsto dall’art. 11 della legge 36/94. Al 31 ottobre 2001 solo 18 ATO le avevano portate a termine, concentrati in quattro regioni – Lazio, Marche, Piemonte, Toscana – con un solo ATO campano a rappresentanza del Sud. Nel 2002 da 18 si è passati a 52 e il dato è eloquente per indicare il cammino percorso dalla riforma dei servizi idrici negli ultimi mesi. Il nuovo Rapporto contiene i risultati di 52 ricognizioni, su tutti i 91 ATO del Paese, che coprono buona parte del territorio nazionale. Il primo obiettivo è quello di fornire, con i Rapporti sulle ricognizioni e i piani di ambito, strumenti aggiornati di comparazione che attraverso analogie e differenze aiutino a far meglio comprendere i problemi di ciascun ATO. Il secondo è di elaborare e rendere disponibili approfondimenti metodologici - in tema di convenzioni, di flussi informativi e soprattutto di tariffazione – che aiutino a meglio realizzare lo spirito della riforma. Uno spirito che vuole tutelare il consumatore attraverso un processo di modernizzazione capace di assicurare servizi di qualità al minimo costo. • Documentazione fornita ¾ Relazione annuale al Parlamento sullo dei servizi idrici, Anno 2000 (maggio 2001) ¾ Lo stato dei servizi idrici – Rapporto sulle ricognizioni, ex art. 11, comma 3, legge 36/1994, disponibili al 31/01/2001 sulle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione (maggio 2001) ¾ Rapporto sui Piani di Ambito (maggio 2001) ¾ Relazione annuale al Parlamento sullo dei servizi idrici, Anno 2001 (giugno 2002) 72 • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: http://www.minambiente.it/Sito/cvri/cvri.htm ¾ Lo stato dei servizi idrici - Anno 2002 ¾ Stato attuazione L. 36/94 ¾ Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2001 ¾ La convenzione tipo del servizio idrico integrato nella legislazione e nella normativa regionale, novembre 2002. 73 5. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi informativi e statistici Direzione Generale del Trasporto Ferroviario • Dati generali Anno di costituzione: 2001, ex Servizio Vigilanza Ferrovie Sede: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Caraci 36 – 00157 Roma Composizione: Uffici (6) della Direzione Generale del Trasporto Ferroviario Riferimenti normativi: DPR 26.3.2001 n. 177 – DM 28.12.2001 n. 1751 • Competenze in materia di Carte dei servizi Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la Direzione generale del trasporto ferroviario, effettua lo studio per l’aggiornamento annuale della Carta dei servizi delle società del gruppo F.S. e procede alla verifica sull’adozione e sullo stato di attuazione della carta dei servizi e alla definizione degli standard di qualità. • Scheda colloquio Data: 26 luglio 2002 Luogo: Roma Interlocutori: Direttore Generale, DG Trasporto Ferroviario Dirigente, DG Trasporto Ferroviario Principali informazioni e dati emersi Le informazioni riportate nel seguito si riferiscono alla Carta dei Servizi relativa al 2002, in vigore al momento in cui è stata elaborata la relazione; nel mese di aprile scorso Trenitalia S.p.A. ha emanato la C.d.S. 2003 (che comprende una sezione, oltre che per la Divisione Passeggeri e per la Divisione Trasporto Regionale, anche per la Divisione Cargo), i cui contenuti risultano, tuttavia, sostanzialmente compatibili con quanto descritto qui di seguito. L’informazione sui servizi, sugli standard di qualità e sugli argomenti di tutela dei diritti e di partecipazione civica viene assicurata agli utenti attraverso diverse modalità e diversi canali informativi: 74 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. Orario Ufficiale Sito Internet www.trenitalia.com Carta dei Servizi, in versione integrale sul sito Internet, come documento ridotto in spazi privilegiati (agenzie, ecc) e versione divulgativa per i singoli utenti. Call Center 89.20.21 Biglietterie presenti nelle stazioni Tavoli permanenti di confronto tra Trenitalia e Associazioni di consumatori, Disabili e Ambientalisti Incontri organizzati da Trenitalia a livello regionale con associazioni e comitati di pendolari presenti sul territorio Presenza in tavoli di confronto misti aziende- associazioni Azioni stampa di Trenitalia Campagne informative in collaborazione tra Trenitalia e associazioni di consumatori Brochure informative Agenzie di viaggio Rivista mensile “Amico treno” distribuita in circa 40.000 copie Sezione informativa della rivista “Riflessi”. L’impresa ferroviaria (Trenitalia), come pure il gestore dell’infrastruttura (RFI: Rete Ferroviaria Italiana), organizza diversi momenti di confronto con la clientela, quali: a. b. c. d. Il confronto che precede l’emanazione della Carta dei Servizi, promosso da Trenitalia allo scopo di individuare tutti i possibili “punti di incontro”; Tavoli permanenti di confronto con Associazioni di consumatori, Disabili e Ambientalisti, inerenti a diverse tematiche; Incontri a livello locale soprattutto con i comitati di pendolari presenti sul territorio; Incontri ad hoc su problematiche o argomenti specifici. I principi della direttiva Ciampi sono stati recepiti nell’ordinamento, per quanto riguarda i trasporti, dal D.P.C.M. del 30 dicembre 1998 (pubblicato G.U. del 2.2.1999), concernente lo schema di predisposizione della Carta dei Servizi per il settore Trasporti. In tale decreto la partecipazione degli utenti deve essere garantita dai soggetti erogatori dei servizi anche attraverso organismi di rappresentanza organizzata (Associazioni dei Consumatori) a tavoli di confronto costruttivo sulle principali problematiche che riguardano il servizio reso. A tutela dell’utente viaggiatore il D.P.C.M. prevede la definizione, nella C.d.S., di procedure di dialogo tra utente ed azienda; procedura e casistica per i rimborsi; copertura assicurativa ai danni di persone e cose. Dispone inoltre che il soggetto erogatore indichi la struttura referente/interfaccia nel rapporto tra utenza ed il soggetto erogatore. 75 Di conseguenza, sono state realizzate dalla Società erogatrice diverse edizioni della Carta dei Servizi32: o o o o 1999, versione “sperimentale”: in questo caso, nonostante non fosse programmata la pubblicazione del documento sperimentale, fu effettuato ugualmente da F.S. S.p.A. il previsto confronto con le Associazioni; 2000, la prima edizione con la Carta dei Servizi di F.S. S.p.A.; 2001, la Carta dei Servizi del gruppo F.S; 2002, le Carte dei Servizi delle diverse Società del Gruppo (Trenitalia, RFI, Grandi Stazioni). Dall’adozione della Carta dei Servizi sono derivati: o o o adozione standard (generali e specifici); razionalizzazione e sviluppo del sistema di gestione dei reclami e dei suggerimenti; informazione (diffusione di diverse edizioni/versioni della Carta dei Servizi, pubblicazione dei risultati di qualità). Ne è altresì seguita l’individuazione della casistica in cui sono previste forme di rimborso/indennizzo (“bonus”) per il mancato conseguimento di standard specifici di qualità (dalla puntualità dei treni, al funzionamento della climatizzazione, al rispetto dell’ultima coincidenza). L’impresa ferroviaria organizza annualmente, nella fase di definizione della Carta dei Servizi, uno o più incontri con le Associazioni dei Consumatori, dei Disabili e degli Ambientalisti per discutere e confrontarsi sulla Carta stessa e sugli standard di qualità in essa previsti o da inserire. Analogo processo ha luogo a livello locale, perché Trenitalia emana, oltre alla Carta dei Servizi “nazionale”, anche 21 Carte di livello Regionale/Provinciale. Gli indicatori e gli standard di qualità adottati nella C.d.S. riflettono indicatori e standard fissati annualmente con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’autorizzazione agli aumenti tariffari, secondo la logica del price-cap come definita nella Deliberazione CIPE n. 173/1999 (ad oggi in fase di revisione). La Direzione Generale individua fattori, indicatori e standard in relazione ai riferimenti normativi che regolano la materia e ai seguenti elementi, acquisiti anche in esito al confronto con l’impresa ferroviaria: o o o 32 la rilevazione dei livelli qualitativi raggiunti nell’anno o nel periodo precedente (qualità erogata –oggetto di monitoraggio sistematico da parte della D.G.- e qualità percepita); le risultanze degli incontri con utenti e loro organizzazioni; le criticità emergenti dalle segnalazioni dei consumatori. Nel mese di aprile 2003, Trenitalia ha emanato la C.d.S. per il 2003: al riguardo, si veda l’annotazione a inizio paragrafo. 76 Gli obiettivi sono, inoltre, definiti in modo tale che l’impresa ferroviaria sia potenzialmente in condizioni di modificare i propri processi produttivi per conseguire gli obiettivi stessi, poiché la definizione di standard di qualità irrealistici o del tutto incompatibili con l’assetto e le risorse dell’impresa può avere effetto disincentivante rispetto all’attivazione dei processi miranti al miglioramento della qualità. Si segnala altresì che nel Contratto di Servizio 2002-2003 (attualmente in corso di approvazione) per il trasporto notturno sottoposto ad obbligo di servizio pubblico (Espressi notte, Treni auto al seguito) sono stati previsti, oltre ad alcuni indicatori di qualità erogata, indicatori e standard di qualità percepita. In media, la maggiore tutela accordata all’utenza e il coinvolgimento dell’utenza stessa che l’impresa ferroviaria attua si è tradotto in un graduale innalzamento degli standard. Per la programmazione oraria dei collegamenti ferroviari non è prevista normativamente la partecipazione degli utenti, i quali tuttavia in diversi casi sono consultati da Trenitalia. Per particolari criticità, riguardanti sia il problema dei collegamenti che di alcune modalità del servizio, il Ministero ha disposto monitoraggi e analisi anche in relazione alle aspettative dell’utenza e degli Enti locali interessati. La Società Trenitalia a tale proposito riscontra che sono individuabili alcune criticità nel rapporto con le Associazioni, relative alla reale rappresentatività delle Associazioni stesse e alla disomogeneità tra le diverse Associazioni, quanto a finalità, strategia e “vision”, ma anche quanto al modo di interpretare la tutela del consumatore; a loro volta talune Associazioni di consumatori hanno evidenziato alcune criticità sia di merito, sia di metodo (in particolare in relazione alla tempistica delle comunicazioni relative alla C.d.S.). Tra le iniziative di collaborazione tra Trenitalia, le Organizzazioni di impegno civico e ambientale sul territorio e i cittadini, si citano: o “Stazioni Aperte”, progetto portato avanti con Cittadinanza Attiva o “Il Treno Verde”, con Legambiente I reclami sono rivolti in gran parte all’operatore, che, secondo quanto previsto nella C. d. S., li gestisce secondo la relativa norma UNI 10600. Sostanzialmente, le modalità operative prevedono quanto segue: o 77 è possibile inoltrare i reclami attraverso diverse modalità (a numerosi recapiti relativi a diverse strutture “locali” e nazionali): posta, fax, web, schede e moduli disponibili presso le stazioni; o o o o i reclami vengono gestiti in modo informatizzato, che consente il controllo interno del flusso/iter di trattamento delle diverse segnalazioni; viene garantita la risposta entro un tempo medio di 30 giorni; ciascun reclamo innesca un processo di esame e trattamento della circostanza segnalata e, se del caso, attiva le opportune azioni correttive; l’analisi fenomenologica consente l’individuazione delle aree di maggiore criticità e contribuisce alla definizione degli obiettivi di miglioramento dei servizi. Sono stati recepiti nella C. d. S. gli strumenti di tutela già citati ed oltre al rapporto continuativo con le Associazioni, finalizzato alla partecipazione civica e al dialogo su diverse tematiche e in occasione di particolari “momenti” (ad esempio, nella fase di predisposizione ed emanazione della Carta dei Servizi), a tutela della clientela, è prevista o o o una copertura assicurativa dei viaggiatori, anche per quanto riguarda il furto in treno degli effetti personali (bagagli); una serie di casi in cui viene garantito il rimborso, sotto forma di bonus, per il mancato raggiungimento di obiettivi specifici della qualità del servizio; una forma specifica di garanzia rispetto all’ultima coincidenza serale anche attraverso autoservizi sostitutivi (nel caso di impossibilità alla prosecuzione del viaggio, viene offerto il pernottamento a cura di Trenitalia). Inoltre, a tutela a del diritto alla mobilità, viene garantita - anche in caso di sciopero l’effettuazione di un certo numero di treni, numero che ove è possibile è superiore ai servizi minimi previsti. In base alla Deliberazione del CIPE n. 173/1999 (come detto, attualmente in corso di revisione) la Direzione Generale procede al monitoraggio sul conseguimento degli standard di qualità erogata. I criteri di verifica e taluni elementi di focus sono individuati anche grazie alle indicazioni di criticità che pervengono da parte di singoli utenti, Associazioni o Comitati, anche in modo non sistematico o formalizzato. Trenitalia inoltre provvede a rendere pubblici i risultati principali sulla qualità dei servizi, in particolare attraverso: o o per la qualità erogata e percepita: tavoli di confronto con le associazioni a livello nazionale ed incontri a livello locale, in particolare con comitati di pendolari; capitolo specifico nella relazione di bilancio; pubblicazione del rapporto Sociale; per la qualità percepita, i principali risultati dell’indagine di customer satisfaction riferiti all’anno precedente sono pubblicati sul sito Internet. Sono previsti rimborsi sotto forma di bonus, nei seguenti casi: o Fattore della qualità: regolarità e puntualità 1. ritardo treni Eurostar superiore a 25 minuti: bonus pari al 50% del prezzo del biglietto 78 2. ritardo treni InterCity ed Eurocity superiori a 30 minuti: bonus pari al 30% del prezzo del biglietto; 3. ritardo treni Notte ed Espressi superiore a 60 minuti: bonus pari al 30% del prezzo del biglietto; o Fattore della qualità: comfort 1. mancato funzionamento della climatizzazione treni Eurostar: bonus pari al 50% del prezzo del biglietto 2. mancato funzionamento della climatizzazione treni InterCity ed EuroCity: bonus pari al 30% del prezzo del biglietto Le modalità per le richieste di bonus consistono nell’inserire il biglietto nell’apposita busta distribuita a bordo treno o in stazione (o busta semplice) da consegnare alla stazione di arrivo o inviare per posta entro 30 giorni. Le diverse edizioni delle Carte dei Servizi sono diffuse nel seguente modo: o o o o o stampa e distribuzione di una versione integrale (circa 100 pagine in formato A4, contenente tutti i dettagli) destinata ad interlocutori istituzionali; stampa e distribuzione di una versione divulgativa (circa 50 pagine in formato A4, contenente tutti gli elementi ma con una veste ed un linguaggio più comunicazionale) destinata al pubblico attraverso il circuito commerciale (biglietterie, uffici informazioni, Club Eurostar, agenzie di viaggio) e le Associazioni dei consumatori; stampa e distribuzione di una versione essenziale (pieghevole) destinata al pubblico attraverso la distribuzione in stazione e le Associazioni dei clienti (anche in versione inglese); pubblicazione sul sito Internet della versione integrale. si segnala inoltre che anche a livello regionale sono distribuite le Carte dei Servizi Regionali: • di una versione divulgativa (circa 40 pagine); • nei contenuti essenziali, attraverso il loro inserimento all’interno degli orari ufficiali regionali In caso di reclami, segnalazioni ecc. trasmessi dai consumatori alla Direzione Generale (oltre che a Trenitalia, cui è fatto obbligo di rispondere), in genere il procedimento prevede l’acquisizione di informazioni puntuali presso l’impresa ferroviaria allo scopo di valutare la sussistenza di particolari criticità ed attivare, eventualmente, correttivi specifici. Nei casi di richieste specifiche indirizzate solo al Ministero, si procede alla diretta evasione previa, se necessaria, l’acquisizione di elementi informativi da parte di Trenitalia. Anche le manovre tariffarie proposte da Trenitalia sono esaminate preventivamente dalla Direzione Generale ai sensi della Deliberazione CIPE 173/1999 (attualmente in corso di revisione) per la verifica del rispetto del “price-cap” autorizzato in relazione al conseguimento dei risultati di qualità rispetto agli strumenti fissati. 79 Trenitalia attiva il processo di consultazione in modo sistematico, e, anche se non è prevista una cadenza fissa, gli incontri si tengono con cadenza bi/trimestrale (Per le tipologie di incontri, v. sopra). Per Trenitalia, le risposte si forniscono con le consuete modalità salvo indire riunioni ad hoc su argomenti specifici. Attualmente non è prevista alcuna modalità specifica rispetto a quanto previsto dall’ordinamento generale nei casi di controversie. Trenitalia ha in progetto uno studio per verificare la fattibilità della progressiva adozione di opportune procedure di risoluzione alternativa delle controversie, da concertare con le Associazioni dei Consumatori. Sarà indispensabile regolare il settore e monitorare affinché l’apertura alla concorrenza si traduca nel consolidamento dei livelli di qualità (inclusa la sicurezza), neutralizzando il rischio che la spinta all’efficientamento, per le imprese, comporti la tendenza alla riduzione della qualità dei servizi. In tale senso, si tratterà di rafforzare ed estendere anche ai new comers i vincoli, gli impegni e le condizioni che attualmente sono riferiti all’incumbent. Sotto il profilo del ruolo e delle funzioni cui è chiamata l’autorità pubblica, va inoltre evidenziata la crescente necessità di una visione sistemica del settore e la valorizzazione delle funzioni di coordinamento, particolarmente in relazione agli aspetti seguenti: la progressiva individuazione e distribuzione, sull’intera filiera produttiva (impresa di trasporto, gestore dell’infrastruttura ecc.), delle responsabilità per il conseguimento degli obiettivi di qualità; l’estendersi della rete di soggetti pubblici committenti o, comunque, con specifiche competenze riguardo ai servizi in parola (Regioni, Enti locali); la crescente complessità della rete di stakeholders, che rende indispensabili efficaci forme di partecipazione. o o o Per quanto riguarda l’impresa ferroviaria, attraverso corsi di formazione organizzati nell’ambito della propria discrezionalità gestionale, Trenitalia ha effettuato percorsi formativi/informativi mirati a migliorare le performance del personale, soprattutto quello a contatto con la clientela, relativamente ai diversi fattori della qualità. In particolare, gli interventi rivolti al front-line (ancora in corso o, comunque, recenti) hanno avuto ad oggetto: o o o o o gestione delle relazioni con la clientela; gestione delle situazioni complesse (criticità durante il viaggio, ecc.); uso dei nuovi sistemi/procedure di biglietterie e prenotazione; lingue straniere; aggiornamento tempestivo sulle nuove offerte commerciali. Nell’ambito della formazione vengono inoltre previsti dei moduli rivolti a sensibilizzare e formare il personale di contatto circa le esigenze e le necessità della clientela disabile; i corsi sono 80 tenuti da docenti segnalati dalle stesse Associazioni dei disabili. Vengono inoltre organizzati processi di aggiornamento professionale- sistematico- sulle tematiche legate alla sicurezza del viaggio. Per l’introduzione della Carta dei Servizi non è stato fatto ricorso al supporto della consulenza esterna. Le Ferrovie dello Stato hanno tuttavia partecipato – con propri funzionari- al gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica incaricato di definire lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione di Carte dei Servizi nel settore della mobilità (Carta della Mobilità)” adottato come standard attraverso il DPCM del 30.12.98. L’adozione delle C.d.S. ha portato al graduale innalzamento degli standard di qualità e ad una più precisa e trasparente qualificazione dei diritti dell’utenza. Sul fronte dell’impresa ferroviaria, l’adozione delle C.d.S. ha attivato un processo (tuttora in corso) di mutamenti organizzativi e di cultura aziendale sotto i seguenti profili: o o o o o attivazione della politica di miglioramento continuo; valorizzazione della cultura dell’ascolto del cliente; perfezionamento /introduzione delle procedure di misurazione della qualità, sia erogata che percepita, in ottica cliente (intelligibilità degli indicatori, proliferazione dei parametri monitorati, standardizzazione delle procedure di rilevazione); rafforzamento della consapevolezza del personale degli standard di qualità promessi e dell’importanza del proprio ruolo ai fini della soddisfazione della clientela; miglioramento della qualità (erogata e percepita) in tutte le aree/zone dove sono stati condotti specifici interventi, programmati a seguito delle priorità emerse in sede di monitoraggio della qualità. L’acquisizione delle informazioni sull’adozione della C.d.S. è sistematica e, in genere, esaustiva per il trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza, nel quale Trenitalia è, ad oggi, l’unico operatore. Nel settore del TPL (nel quale opera anche Trenitalia con le Direzioni Regionali) risulta che una percentuale piuttosto elevata di imprese ha adottato una propria carta dei servizi. 81 5.1 ASSESSORATI REGIONALI AI TRASPORTI REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità • Dati generali Sede: Via F. Filzi, 22 – 20124 Milano Composizione: Uffici della Direzione Generale Riferimenti normativi: Legge Regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»; Legge Regionale 12 gennaio 2002, n. 1 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale». • Competenze in materia di Carte dei servizi La Lombardia ha avviato un processo di riforma dei servizi di trasporto pubblico ferroviari, metropolitani, automobilistici e tranviari, promuovendo un sistema di trasporti competitivo in grado di elevare le prestazioni sul territorio. Dal 2001 lo Stato ha trasferito alla Regione la responsabilità di programmare i servizi ferroviari locali (i treni regionali e diretti, oltre ad alcuni interregionali). Sulla rete ferroviaria attualmente circolano 1.500 treni al giorno, che trasportano 300.000 passeggeri percorrendo quasi 27 milioni di chilometri all'anno. Il servizio ferroviario è svolto da Trenitalia (Gruppo Fs) e Ferrovie Nord Milano Esercizio (Gruppo F.N.M.). Con il Piano di sviluppo del Servizio Ferroviario la Regione intende migliorare e intensificare il servizio, con un potenziamento complessivo del 30%, che permetterà di raggiungere, nel 2008, i 35 milioni di chilometri percorsi all'anno e raddoppiare il numero dei viaggiatori trasportati. Devono inoltre essere valorizzate per l'interscambio 95 stazioni ferroviarie (in Lombardia ne sono presenti complessivamente 409). Dall'1/1/2004 le società ferroviarie dovranno aggiudicarsi la gestione del servizio tramite gara. La Lombardia è la prima Regione ad attivarsi per l'apertura alla concorrenza del settore ferroviario, con la conseguente rottura dell'attuale monopolio nella gestione dei servizi. L'obiettivo è aumentare la qualità e l'efficienza del trasporto, contribuendo a migliorare gli aspetti 82 dell'organizzazione aziendale che più direttamente incidono nel rapporto con l'utenza. La Regione intende portare a compimento il previsto incremento dei servizi, secondo le quantità ed i tempi stabiliti nel Piano di Sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale: l'incremento programmato è circa del 30% rispetto alle attuali percorrenze ferroviarie, da raggiungere entro il 2008. Prossime le gare per i primi tre lotti: il Passante ferroviario di Milano, la linea Brescia-Edolo; le linee Milano-Molteno-Lecco e Como-Lecco. Progressivamente si procederà con il programma di gara degli altri lotti che si concluderà entro il 2008. I servizi di trasporto pubblico automobilistici e su impianti fissi sono gestiti da 137 operatori con 6.200 veicoli, di cui 2000 svolgono il servizio in ambito urbano. I servizi di trasporto pubblico locale, a differenza di quelli ferroviari, sono programmati dalle Province (servizi interurbani) e dai Comuni capoluogo (servizi urbani e di area urbana), che provvedono ad affidare i servizi e a svolgere l'attività di vigilanza. Le percorrenze dei servizi di trasporto pubblico locale, contribuiti dalla Regione, sono pari a 275 milioni di vetture/km, di cui 122 milioni relativi ai servizi urbani e 153 ai servizi interurbani. Dall'1/1/2003 tutti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e su impianti fissi saranno affidati alle imprese mediante lo svolgimento delle procedure di gara, secondo indirizzi emanati dalla Regione. • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: www.regione.lombardia.it ¾ Il Piano di sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale, luglio 2001 ¾ Servizio ferroviario - Contratto di Servizio 2002-2003 con FNME S.p.A. (Dgr. N. 9505 del 21.06.2002) Affidamento a Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. della gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2002 e 2003, ottobre 2002 ¾ Servizi ferroviari - Contratto di Servizio 2002-2003 con TRENITALIA S.p.A. (Dgr. N. 10315 del 16.09.2002) Affidamento a Trenitalia S.p.A. della gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2002 e 2003, ottobre 2002 ¾ Il modello lombardo per la riforma del trasporto pubblico locale, marzo 2000. 83 REGIONE VENETO Direzione Mobilità - Servizio Trasporto Pubblico Locale • Dati generali Anno di costituzione: 1970 Sede: Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Composizione: Direzione Mobilità - Servizio Trasporto Pubblico Locale Riferimenti normativi: Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed integrazioni. • Competenze in materia di Carte dei servizi Il Servizio Trasporto Pubblico Locale ha le seguenti competenze di carattere generale: ¾ stipula con gli EE.LL affidanti degli accordi di programma per gli investimenti; ¾ gestisce le gare per l'assegnazione dei servizi di T.P.L. qualora gli enti locali siano soci nelle aziende esercenti i servizi di T.P.L; In materia di carte dei servizi, gestisce i contratti di servizio con Trenitalia Spa e Sistemi Territoriali Spa per i servizi ferroviari di interesse regionale ed interregionale. • Scheda colloquio telefonico Data: 4 novembre 2002 18 novembre 2002, riconsegna questionario compilato Interlocutori: Responsabile, Direzione Mobilità Responsabile, Servizio Trasporto Pubblico Locale Principali informazioni e dati emersi La Regione ha stipulato 2 contratti di servizio, uno con Trenitalia, per il trasporto ferroviario generale e uno con la società Sistemi Territoriali Spa, gestore del servizio per la linea Mestre-Adria (ex gestione governativa) 84 Entrambe le carte dei servizi sono state contrattualizzate, allegandole ai contratti stessi. La Carta regionale di Trenitalia, in particolare, è stata implementata in virtù delle peculiarità regionali del Veneto. La Regione svolge anche un’attività di monitoraggio della: - qualità erogata: attraverso schede di rilevazione e controlli sia interni che affidati ad una società esterna. - qualità percepita: con l’ausilio di una società esterna che redige dei report sulla base di un campione di circa 4200 interviste. Per il controllo e l’adeguamento dei contratti sono stati istituiti dei comitati di gestione dei contratti. *** Le informazioni che seguono si riferiscono alla Carta dei servizi adottata dalla Società Sistemi Territoriali S.p.A. (subentrata a Ferrovie Venete s.r.l., a sua volta subentrata alla Gestione Governativa) che gestisce la linea Mestre – Adria: L’informazione sui servizi, sugli standard di qualità e sugli strumenti di tutela dei diritti e di partecipazione civica viene assicurata attraverso la Carta dei Servizi che è a disposizione presso la sede della Società che eroga il servizio e a bordo treno. Un estratto della Carta dei Servizi è disponibile nelle biglietterie e nelle bacheche delle stazioni. La Carta dei Servizi viene espressamente richiamata nel Contratto di servizio di cui forma parte integrante. Le segnalazioni degli utenti e delle loro associazioni sono elaborate dalla Direzione Mobilità della Regione Veneto e costituiscono la base per il confronto con la Società che gestisce il servizio. Le modalità di gestione dei reclami sono due: a) la prima si verifica quando l’utente si rivolge direttamente alla Società che gestisce il servizio; b) la seconda si ha quando l’utente si rivolge alla Regione la quale provvede ad assumere dal gestore le necessarie informazioni, a verificare il rispetto del Contratto e a comunicare all’utente gli esiti dell’approfondimento. Le Associazioni dei consumatori sono rappresentate all’interno della Commissione per l’Osservatorio Regionale sulla Mobilità. Il coinvolgimento degli utenti vi è stato in occasione di una apposita indagine sulla soddisfazione della clientela dei servizi ferroviari regionali ed interregionali. Le modalità attuative degli strumenti di rimborso/indennizzo a favore degli utenti sono normate dall’Azienda erogatrice nell’ambito del contratto di trasporto. 85 La valutazione delle segnalazioni avviene periodicamente in occasione della formulazione dei nuovi orari. Nel Contratto non è previsto un meccanismo di price-cap a differenza di quanto avviene per il Contratto con Trenitalia S.p.A. Un problema che si potrà presentare in futuro è quello legato alla diversità gli standard previsti nelle Carte dei servizi e quelli contenuti nei Contratti di servizio. • Documenti da segnalare Crf. Sito: www.regione.veneto.it 86 REGIONE LAZIO Direzione Regionale Trasporti • Dati generali Anno di costituzione: ex Dipartimento Mobilità e Trasporti Sede: Via Capitan Bavastro 108 - 00154 Roma Composizione: uffici della Direzione Regionale Trasporti Riferimenti normativi: Legge regionale n. 30 del 16 luglio 1998 “Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale”. • Competenze in materia di Carte dei servizi La Direzione definisce e coordina i programmi per il traffico e la mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale su gomma ed impianti fissi, al trasporto merci ed alla accessibilità e mobilità urbana. Con l’approvazione della Legge regionale n. 30 del 16 luglio 1998 la Regione Lazio ha definito lo scenario e le regole per la ristrutturazione ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico regionale. Tra i suoi obiettivi figurano la definizione dei livelli dei servizi necessari a soddisfare la domanda di mobilità, la promozione del miglioramento della mobilità urbana e l’introduzione dei contratti di servizio. La legge regionale definisce nel capo V, art. 20, tra gli obblighi dell’affidatario dei servizi quello di: “adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti”. Al capo VI “Contratti di servizio”, art. 25 “Carta dei servizi”, comma 1, detta: “I contratti di servizio devono essere predisposti…(omissis), nonché nel rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti.”. Inoltre “I contratti di servizio devono contenere” , art. 26 f), “gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di comunicazione all’utenza, di rispetto per l’ambiente e di rispetto della carta dei servizi”. È stato messo a punto e concluso un Progetto relativamente al “Sistema regionale della mobilità e la rete dei servizi minimi del trasporto pubblico locale del Lazio” avente come obiettivo quello di riorganizzare complessivamente il TPL nel territorio regionale, rendendolo più 87 efficiente, efficace, economicamente più sopportabile per la finanza pubblica e più adeguato ai bisogni dell’utenza. Rispondendo agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n.30/98 “Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale”, la Regione è tenuta a provvedere all’individuazione della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali su gomma, suddivisa per bacini provinciali e ad attribuire ai singoli bacini provinciali la rete dei servizi minimi sulla base della rilevanza economica svolta da ciascun bacino in termini di domanda soddisfatta, attribuendo alle Province le relative risorse. Tale compito è stato assolto, dapprima, analizzando lo stato attuale, in un secondo momento, con la progettazione vera e propria della rete. L’offerta di trasporto attuale si suddivide in trasporto pubblico su gomma extraurbano e trasporto pubblico su ferrovia. Il trasporto pubblico su gomma extraurbano è esercitato interamente dal CO.TRA.L, la cui struttura organizzativa è articolata operativamente in 52 impianti dislocati su tutto il territorio regionale, per una rete di circa 8.000 km ed un totale di vetture di 270.000 km/giorno. Il servizio di trasporto pubblico su ferrovia è gestito dalle FS e dal CO.TRA.L. La rete ferroviaria del Lazio ha una struttura radiale che converge nella città di Roma, con sei linee. • Scheda colloquio Data: 12 novembre 2002 Interlocutori: Direttore, Direzione Regionale Trasporti Dirigente, Area 6/A TPL su gomma Principali informazioni e dati emersi L’attività svolta dal Dipartimento sulla qualità del servizio e le carte dei servizi trae le sue fonti dalla Legge regionale n. 30 del 16 luglio 1998 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”. La legge è in fase di modifica. La legge prevedeva dei miglioramenti, ad esempio quello che dal gennaio 2001 si sarebbero dovuti raggiungere dei rapporti ricavi/costi non inferiori al 35%, che in realtà purtroppo non si sono verificati. In realtà, infatti, l’obbligo di trasformazione delle società di gestione in Spa non ha cambiato fondamentalmente la loro mentalità e la gestione effettiva del servizio. Nel gennaio 2004, termine ultimo per il Lazio, è prevista la completa liberalizzazione del servizio. Se però le società di gestione non si doteranno della struttura adeguata e non acquisiranno la mentalità 88 giusta le cose difficilmente cambieranno. Dove - come ad esempio nel comune di Roma - il servizio pubblico è stato effettivamente messo a gara, si nota sempre più uno sforzo al miglioramento, in termini di puntualità e pulizia. La definizione degli standard minimi di qualità viene effettuata nei decreti di finanziamento delle gare (es. acquisto di bus elettrici). Nei contratti di servizio vengono fissati altri indicatori relativi al servizio vero e proprio, le cui modalità tecniche sono lasciate alle aziende stesse senza nessun tipo di imperativo da parte della Regione. Le sanzioni esistono ma non per tutti gli indicatori: si per la regolarità del servizio, no per pulizia e comfort. Il sistema non è ancora a regime. L’Osservatorio per la mobilità non è stato mai attivato ( atto n. 2076 del 1997) e le modifiche alla legge n. 30 sono cominciate nel 2000. E’ prevista la costituzione di una nuova Agenzia della mobilità. La struttura del TPL nel Lazio è la seguente: - trasporto ferroviario: 8 FR gestite da Trenitalia + 3 ferrovie ex gestione governativa (Roma-Pantano, Roma-Lido Ostia, Roma-Viterbo); - trasporto interurbano: CO.TRA.L regionale e interregionale + 5 gestori con 7 linee interregionali; • trasporto urbano: Comune di Roma + 86 Comuni. Documentazione fornita ¾ Carta dei servizi CO.TRA.L ¾ Carta dei servizi Metro ¾ Carta dei servizi Troiani ¾ Carta dei servizi Marozzi • Documenti da segnalare Crf. Sito: www.regione.lazio.it 89 REGIONE UMBRIA Direzione regionale politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture Servizio Mobilità e Trasporti • Dati generali Sede: Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia Composizione: Direzione regionale politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture - Servizio Moblità e Trasporti Riferimenti normativi: Legge Regionale n. 10 del 13-03-1995 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche. • Competenze in materia di Carte dei servizi Dal DAP 2002 – 2004 “Documento annuale di programmazione della Regione dell'Umbria”: “L “Integrazione tra le diverse modalità di trasporto viene affrontata mediante l’eliminazione della sovrapposizione di servizi concorrenti e la promozione, per le aree a bassa densità abitativa, di servizi di trasporto alternativi ai servizi ordinari” (obiettivo indicato nel Dap 2001-2003). In tal senso sono state assunte alcune fondamentali iniziative di carattere normativo: ¾ sono state approvate sostanziali modifiche alla L.R. n. 37/98 prevedendo la proroga al 01/01/2004 del termine per l’affidamento dei servizi di trasporto con procedure concorsuali, stabilito originariamente al 01/01/2001, e la regolarizzazione dei rapporti per la fase di transizione 2001/2003 tra enti concedenti ed aziende mediante la sottoscrizione di specifici accordi di servizio; ¾ è in corso di partecipazione la proposta di Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) preadottata con D.G.R. n. 2/2000; ¾ sono stati dettati gli indirizzi per la redazione delle carte dei servizi per i servizi ferroviari e su gomma; ¾ è stato siglato il protocollo di intesa con Province e Enti locali con il quale sono state definite le condizioni finanziarie e procedurali per l’espletamento delle gare per i relativi; ¾ è stato predisposto lo schema di capitolato di gara. 90 Sono state intraprese anche specifiche misure di sostegno al trasporto pubblico locale, tra le quali le iniziative per il miglioramento dell’informazione sui servizi offerti (distribuzione opuscoli, call-center regionale per l’informazione al pubblico degli orari dei servizi TPL/ferroviari, ecc,) e dell’attuale sistema tariffario e di obliterazione (quest’ultimo prevede l’utilizzo di un solo titolo di viaggio rispetto alla pluralità di vettori del tipo telepass). Inoltre è stato realizzato un concorso a premi destinato agli studenti delle scuole medie superiori teso a contribuire alla formazione alla cultura dell’uso del TPL. Per quanto riguarda i servizi ferroviari sono stati stipulati i contratti di servizio per gli anni 2001-03 con i quali sono stati definiti i parametri e i criteri di qualità dei servizi ferroviari gestiti in Umbria da trenitalia (circa 3.600.000 Km) e dalla Ferrovia centrale Umbra srl, ex gestione commissariale governativa (circa un milione e mezzo di Km). In altri termini i contratti di servizio sono stati un utile strumento per stabilire, per la prima volta nel settore, le condizioni e i livelli qualitativi dell’offerta ferroviaria. La Regione, per assicurare maggiore partecipazione dell’utenza alla scelta e alla qualità dei servizi ha costituito la Consulta permanente dei pendolari e ha previsto l’istituzione di comitati aziendali per la qualità presso ciascuna azienda. • Documenti da segnalare Crf. Sito: www.regione.umbria.it 91 REGIONE PUGLIA Settore Trasporti • Dati generali Sede: Via delle Magnolie Z.I., EX ENAIP – Modugno - Bari Composizione: Settore Trasporti Riferimenti normativi: Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" • Competenze in materia di Carte dei servizi Dalla Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", Titolo V Disposizioni generali per l'esercizio dei servizi: • Art. 19 (Contratti di servizio): I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in particolare: … c) le caratteristiche qualitative minime dei mezzi offerti, in termini di età, manutenzione, confort e pulizia dei veicoli, nonché di rispetto della carta dei servizi; … h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi; … • Art. 21 (Norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza) … 6. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL, con qualsiasi modalità, devono adottare, previa approvazione della Giunta dell'ente affidante, la propria carta dei servizi sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei servizi offerti. … 92 • Art. 23 (Compiti degli enti affidanti) 1. L'ente competente all'affidamento o autorizzazione di servizi di TPRL: a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo e la rispondenza alla carta dei servizi; • Documenti da segnalare Cfr. Sito: www.regione.puglia.it 93 REGIONE SICILIA Dipartimento Trasporti e Comunicazioni • Dati generali Sede: Via Emanuele Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo Composizione: Uffici del Dipartimento Riferimenti normativi: Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di trasporti di cui al D.Lg.vo n.296 del 11/9/2000; D.L.vo 422/97 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D. L.vo n.400/2000; Legge-Obiettivo nazionale 443 del 21/12/2001 nonché delibera CIPE n. 121 del 2001; L. R. n.32 del 23/12/2000; L. R. n.21 del 29/04/1985;Legge n. 109 dell'11/02/1994. • Competenze in materia di Carte dei servizi Nell’ambito dei lavori preparatori per lo Schema di Disegno di Legge sul Trasporto Pubblico Locale, è stato sottoscritto in data 03-5-2002 un “Protocollo di intesa tra le organizzazioni sindacali e l’assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti finalizzato alla riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia”, dove è stabilito al punto “m) la Regione farà obbligo a tutti i soggetti affidatari dei servizi di adottare una carta dei servizi e dei diritti dell’utenza, predisposta sulla base delle normative vigenti e portata a conoscenza dell’utenza”. Nel testo definito, approvato dalla Giunta di Governo Regionale con delibera n. 265 del 7.8.2002, del disegno di legge “Riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia” tra gli elementi innovativi, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, sono state previste “modalità di verifica della qualità dei servizi ed obbligatorietà dell’adozione di un sistema di qualità per le aziende e della carta dei diritti della utenza”. Con l’Art. 13 (Obblighi e tutela dell'affidatario dei servizi) vengono stabiliti gli obblighi dell’affidatario dei servizi che saranno oggetto del contratto, tra cui, al comma 2, lettera g) “adottare le carta dei servizi per il settore dei trasporti di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994”. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14 del regolamento n. 1191/CEE, così come modificato dal regolamento n. 94 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sulla erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore dei trasporti (Art. 17 Contratto di servizio, comma 6). Con l’art. 24 (Carta dei servizi di trasporto pubblico) viene stabilità la obbligatorietà da parte di tutte le imprese che operano nel settore del trasporto pubblico locale nella regione di redigere, adottare e rispettare i contenuti della "Carta dei servizi" in attuazione dell’art. 2, comma due, della Legge 11 luglio 1995, n. 273, sulla base dei principi della Direttiva del PCM 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento valido per il settore trasporti allegato al DPCM 30 dicembre 1998. Evidentemente tale norma è funzionale ad uno degli obiettivi della legge che è quello di assicurare la qualità dei servizi agli utenti prevedendo, tra l’altro, modalità di rimborsi e di risarcimento danni. Nel Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità - Indirizzi strategici ed interventi prioritari del sistema di trasporto e della mobilità generale in Sicilia, approvato dalla Giunta nel giungo 2002, all’art. 7 “Il Trasporto Pubblico Locale e la mobilità urbana” si dice: …“Attraverso i Programmi Triennali di Servizio che rappresentano gli strumenti per l’attuazione del Piano del Trasporto Pubblico locale si individuano: …i criteri per l’espletamento delle gare per la stipula dei relativi contratti di servizio da parte degli enti locali (capitolato, contratto tipo, carta dei servizi, il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi)”…; • Scheda colloquio telefonico Data: 27 novembre 2002 Interlocutori: Dirigente Generale, Dipartimento trasporti e navigazione Funzionario, Dipartimento trasporti e navigazione Principali informazioni e dati emersi La Regione sta avviando i primi bandi di gara da attuare e si stanno svolgendo riunioni per la redazione di uno schema generale di riferimento di Carta della Mobilità, da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, che funga da linea guida per le successive applicazioni nelle diverse modalità di trasporto. L’unico settore che al momento è stato già avviato è quello del trasporto marittimo. 95 Il trasporto pubblico locale Il Dipartimento Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni, in occasione della redazione del Conto Nazionale dei Trasporti, ha condotto una rilevazione sulle aziende che effettuano trasporto pubblico locale di viaggiatori in ambito regionale; L’indagine iniziata ad aprile e conclusa ad agosto 2002, riguarda l’anno 2000. Per servizi di trasporto pubblico locale si intendono l’insieme dei trasporti operanti in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, nell’ambito di un territorio sia regionale che intraregionale; sono così inclusi tutti quei servizi di trasporto offerti per il soddisfacimento della domanda di mobilità. In merito alla distribuzione modale occorre precisare che quasi tutte le aziende effettuano servizio su gomma a meno della Funivia di Taormina (ME). Per quanto riguarda il settore autolinee nell’anno 2000 risultano operanti in ambito regionale 136 aziende pubbliche e private; tra queste 28 effettuano servizio urbano, 89 servizio extraurbano ed infine 19 ambedue le modalità di servizio (misto). • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: www.regione.sicilia.it: ¾ Documento Preparatorio per l’elaborazione delle politiche dei trasporti (DPEF) 2003-2006, 2002; ¾ Protocollo di intesa tra le Organizzazioni sindacali e l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti finalizzato alla riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia, 2002; ¾ Disegno di Legge “ Riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia” – Relazione, 2002; ¾ Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità - Indirizzi strategici ed interventi prioritari del sistema di trasporto e della mobilità generale in Sicilia, 2002; ¾ Statistiche relative al Trasporto Pubblico Locale per l'anno 2000 - rilevazioni anno 2002. 96 5.2 ENAC ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE • Dati generali Anno di costituzione : 1997 Sede: Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma Composizione: Presidente, Consiglio di Amministrazione (5 membri), Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Collegio dei Revisori dei Conti (2 membri), Magistrato della Corte dei Conti. Riferimenti normativi: istituito con il Decreto Legislativo n. 250/97 quale soggetto regolatore delle attività di trasporto aereo in Italia. Nasce dalla fusione di tre organizzazioni: la Direzione Generale dell’Aviazione Civile, il Registro Aeronautico Italiano e l’Ente Nazionale Gente dell’Aria. • Competenze in materia di Carte dei servizi Tra i suoi vari compiti, l’ENAC provvede alla definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La Circolare APT-12 del 2 maggio 2002, il cui testo è disponibile sul sito dell’ENAC, riporta i termini di attuazione degli adempimenti previsti nel quadro di un processo tendente a migliorare la qualità dei servizi offerti negli scali italiani che introduce gli indicatori da utilizzare per monitorare la qualità dei servizi offerti dai gestori aeroportuali e dalle compagnie aeree. La standardizzazione delle Carte dei Servizi, comprensiva dei suddetti indicatori, rappresenta per gli utenti uno strumento essenziale di valutazione della qualità dei servizi ottenuta e di garanzia per un’adeguata gestione dei reclami. Il documento “La qualità dei servizi nel trasporto aereo, le Carte dei Servizi standard dei Gestori Aeroportuali e delle Compagnie Aeree, Linee Guida”, che è parte integrante della stessa Circolare, è il risultato di un approfondito confronto con tutte le parti interessate (Operatori Aeroportuali, Vettori, Associazioni dei Consumatori, Enti di Stato operanti in aeroporto). Le Linee Guida sono integrate dal documento metodologico “La qualità dei servizi nel trasporto aereo: le carte dei servizi standard; metodologia”, che specifica le modalità con cui calcolare il valore di ognuno degli indicatori proposti. 97 La Carta dei Diritti del Passeggero Il 23 giugno 2000, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Fiumicino alla presenza del Ministro Bersani, il Commissario Europeo Loyola De Palacio ha presentato la Carta del Passeggero, richiamando così l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica di tutti i Paesi dell’Unione Europea sulla centralità del passeggero e dei suoi diritti nel complesso sistema del trasporto aereo. Seguendo tali indicazioni l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero, che raccoglie in un testo unico, sulla base della normativa vigente, nazionale, comunitaria ed internazionale, tutte le forme di tutela rivendicabili oggi dal viaggiatore in caso di disservizi. L’iniziativa italiana, la prima realizzata in Europa, è stata elaborata ad un tavolo di lavoro che ha coinvolto tutti gli operatori del settore, dalle compagnie aeree alle società di gestione aeroportuale. Con la Carta dei Diritti del Passeggero, vademecum pratico dell’utente, l’ENAC intende assicurare una diffusa conoscenza delle tipologie di disservizio rispetto alle quali il passeggero può rivendicare un risarcimento dagli operatori del trasporto aereo. Inoltre l'Enac si propone di assumere il ruolo attivo di garante, di modo che il passeggero danneggiato possa trovare, nell’immediato, una reale ed efficace assistenza. L’Ente, oltre a garantire una capillare diffusione della Carta dei Diritti del Passeggero, ha promosso una campagna informativa ed ha attivato un proprio sito informatico con postazioni ubicate anche all’interno di alcuni aeroporti. Il sito fornisce ai passeggeri sulla base della pertinente normativa in vigore indicazioni sui loro diritti, con riferimento anche a diffuse pratiche commerciali tipo l’overbooking, ed offre la possibilità di interagire direttamente con l’Ente, tramite l’invio di un modulo di segnalazione. Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei Diritti nonché eventuali contributi e suggerimenti da parte dei passeggeri e degli operatori del settore possono essere rivolti anche agli uffici delle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ubicati all’interno dell’aeroporto L’Enac, sulla base delle segnalazioni ricevute, vigilerà sul mancato rispetto della Carta dei Diritti. Come s'è accennato l’ENAC, in quanto autorità di coordinamento aeroportuale, intende quindi allargare il suo intervento dal campo dei problemi di sicurezza ed operatività aeroportuale a quello di "garante" di un corretto flusso di informazioni tra gli operatori del sistema aeroportuale ed i passeggeri, con l'obiettivo di evitare possibili disservizi od omissioni, secondo 98 le indicazioni contenute nella Carta, e di promuovere modalità di assistenza a carico degli operatori aeroportuali. Quello intrapreso con la pubblicazione della Carta dei Diritti del Passeggero è un percorso lungo ed appena agli inizi. Ma segnala una importante inversione di tendenza della politica del trasporto aereo: la centralità del passeggero e dei suoi diritti nel complesso mondo dell’aviazione civile. Presso la Direzione Generale dell’Ente, oltre alla struttura dedicata con il compito di verificare le azioni poste in essere a tutela del passeggero, è istituito un gruppo di lavoro permanente con il compito di procedere all’aggiornamento della Carta dei Diritti in occasione di variazioni normative nazionali, comunitarie ed internazionali. Infine, l’ENAC quale soggetto giuridico deputato all’assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell’aviazione civile, è stato incaricato dal Ministro dei trasporti e della navigazione a definire le linee guida operative per le Carte dei Servizi di gestori e operatori aeroportuali, così da renderle coerenti ad un disegno comune, verificabili negli impegni assunti e quindi più utili all’utenza. Con la Circolare APT-12 del 2/5/2002 ha assolto a tale impegno delineando il quadro generale in cui dette Carte si dovranno collocare. L’esperienza che scaturirà dalla prima applicazione di esse permetterà di meglio calibrare gli standard ed i meccanismi di gestione qui proposti. Con la Carta dei Servizi, volta a definire gli standard qualitativi minimi che devono essere osservati dagli operatori aeroportuali nei servizi forniti agli utenti, viene costituito un primo nucleo di misure a garanzia di una globale tutela del passeggero in ogni fase del suo percorso, dall’ingresso in aeroporto sino alla conclusione del viaggio. • Scheda colloquio Data: 5 novembre 2002 Luogo: Roma Interlocutori: Responsabile Servizio Studi e Programmazione Responsabile Struttura Carta dei diritti del passeggero 99 Principali informazioni e dati emersi Carta dei diritti del passeggero (8 maggio 2001) Non esiste nessun rapporto consolidato con le organizzazioni dei consumatori, se non quando sono loro a presentare dei reclami per conto di un passeggero. Nel 2001 è stato costituito un tavolo con l’ASSAEROPORTI per l’emanazione di un’ordinanza-quadro come norma di polizia per la previsione di sanzioni in caso di violazioni riguardanti: - l’assistenza al passeggero in aeroporto (informazioni); l’obbligo di assistenza logistica gestore + vettore; obbligo di immediatezza/contestualità del compenso per overbooking. L’attività è consistita in: - informazione attraverso manifesti e pamphlet e box dedicato in 6 aeroporti, e presto altri 3; formazione e aggiornamento a livello periferico (26 DCA); raccolta dati sui reclami pervenuti all’Ufficio Controversie e Conciliazioni e sulle segnalazioni pervenute alla Struttura Carta dei Diritti del Passeggero. Carta dei servizi Come previsto dalla circolare APT-12 del 2/5/200233, da aprile 2003 le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree italiane, nonché quelle straniere con traffico rilevante in Italia, sono obbligate a dotarsi della Carta dei servizi senza però che l’ENAC abbia predisposto alcuno strumento sanzionatorio in merito: nella prima fase di applicazione della circolare ci si limiterà a rendere note all’utenza (mediante pubblicazione nel sito web dell’ENAC) gli impegni assunti e le eventuali inadempienze. Per la predisposizione dei documenti relativi alla carta dei servizi (v. “La qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei Servizi standard; linee guida”, reperibile nel sito www.enac-italia.it) è stato costituito un gruppo di lavoro a cui ha partecipato un rappresentante delle associazioni dei consumatori nominato dal CNCU. 33 Fra i connotati essenziali del processo definito dalle Linee guida vi è l’“Introduzione di adempimenti ed indicatori standard da inserire nelle Carte dei Servizi dei gestori aeroportuali, con unità di misure e metodologie di rilevazione comuni per tutti gli scali, per il settore passeggeri e per quello merci. Mentre gli indicatori di qualità relativi al settore passeggeri possono considerarsi già consolidati e devono quindi essere adottati nelle Carte dei Servizi di tutti i gestori aeroportuali italiani, gli indicatori merci e le rispettive metodologie di rilevazione saranno sottoposte a test in alcuni aeroporti prima di poter essere estesi alla totalità degli scali nazionali.”. 100 *** L’ informazione sui servizi, sugli standard di qualità e sugli strumenti di tutela dei diritti e di partecipazione civica viene assicurata agli utenti attraverso il Sito web, l’informativa scritta, manifesti nelle sedi aeroportuali, box dedicati e punti di visibilità, link nel sito al modulo per i reclami, presenza delle carte dei servizi in aeroporto. Il coinvolgimento degli utenti e delle loro organizzazioni è garantito attraverso la presenza ai tavoli di lavoro di un rappresentante del CNCU e di alcune associazioni occasionalmente, inoltre è in previsione la creazione di un’unità di gestione delle Carte dei servizi per verificare e monitorare le carte. Tutti i rappresentanti delle categorie interessate sono stati coinvolti nella definizione degli indicatori e degli standard generali e specifici di qualità. Esiste una struttura ad hoc per la gestione dei reclami degli utenti presso l’area legale dell’ENAC. Al di là del reclamo, sono previsti altri strumenti di tutela dei diritti dei consumatori e di promozione della partecipazione civica, quelli dell’Ordinanza quadro e della Carta dei diritti del passeggero. Sono in corso di implementazione delle modalità di coinvolgimento dei cittadini utenti nella verifica periodica della qualità dei servizi e della rispondenza agli standard. Le modalità di valutazione e di utilizzo dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori previste sono date dalla raccolta dati e dall’Unità di gestione delle Carte (in fieri). Non sono previste modalità di consultazione e/o audizione delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti ma è contemplato l’accoglimento di loro eventuali richieste. Per la gestione delle controversie tra aziende e consumatori esiste un Ufficio controversie e conciliazioni. • Documentazione fornita ¾ Enac informa, mensile dell’ENAC, n. 9 “L’organizzazione dell’ENAC – Il Regolamento dell’organizzazione e del personale approvato dal Ministero il 5 giugno 2001” ¾ Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 “Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (E.N.A.C.)” ¾ Contratto di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e l’ENAC, allegato alla deliberazione n. 4/2001 p.3) dell’o.d.g. della seduta del 28.2.2001 101 ¾ Tabelle Coordinamento circoscrizioni territoriali, anno 2001 e anno 2002– Totale Reclami e Moduli (Carta dei diritti del passeggero) ¾ Elenchi Componenti Commissioni Carta dei servizi standard gestori aeroportuali e vettori (fase 2) e Gruppi di Lavoro merci, ritardi nei voli, servizi ai pax e ad altri soggetti, passeggeri a mobilità ridotta, procedure di reclamo e qualità dei servizi nelle attività di handling. • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: www.enac-italia.it ¾ Circolare APT-12 del 2.5.2002 - "Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei Servizi standard per gestori aeroportuali e vettori" ¾ Linee Guida ¾ Metodologia ¾ La Carta dei diritti del passeggero 102 5.2.1 I GESTORI AEROPORTUALI ASSAEROPORTI • Dati generali Anno di costituzione: 1967 Sede: Via Castello della Magliana, 38 - 00148 Roma Composizione: Assemblea, Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri. Riferimenti normativi: Statuto interno • Competenze in materia di Carte dei servizi L'Associazione si propone di contribuire al miglioramento delle tecniche e delle procedure di gestione aeroportuale, di tutelare e rafforzare la posizione delle gestioni degli aeroporti e dei servizi aeroportuali valorizzando nelle sedi più appropriate la loro funzione, di favorire la collaborazione tra gli associati intensificandone gli incontri e lo scambio di informazioni, di rappresentare gli aderenti nei confronti di enti pubblici e privati nazionali ed internazionali inerenti al settore. Assaeroporti ha poi lo specifico compito di rappresentare le aziende associate presso le organizzazioni sindacali di categoria e, in tale veste, è firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende associate. Nella prima edizione della Carta dei Servizi (anno 1999) ciascuna società di Gestione Aeroportuale ha individuato un insieme di indicatori e una metodologia di stima degli standard leggermente differenti tra l'una e l'altra realtà, avendo, come indicazione di Legge, soltanto un elenco di misuratori di qualità che costituiva una "linea guida". Per l’utente era, pertanto, difficile confrontare tra loro le performance dei diversi aeroporti. Per le Carte dei Servizi che verranno pubblicate nei prossimi anni le società di gestione aeroportuale, sotto il coordinamento dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e con la partecipazione degli altri soggetti che concorrono all'erogazione del servizio (Compagnie Aeree, Tour Operators, Handlers, Associazioni dei Consumatori, ecc.), sono impegnate nella definizione di un unico elenco di indicatori e di una modalità di calcolo dei valori omogenea, in modo da permettere il confronto delle performance. Il contenuto della Carta dei Servizi di ciascuna Società 103 di Gestione potrà, perciò, essere paragonato a quanto riportato dall'analogo documento che verrà pubblicato da altri Aeroporti. Resta comunque prerogativa di ciascuna Società di Gestione Aeroportuale arricchire la propria Carta con ulteriori informazioni che intende diffondere ai propri clienti. Con riferimento alle attività e ai servizi presenti in aeroporto, sono stati identificati nella Carta gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell’utente. Per ciascuno di questi "fattori di qualità" individuati, sono stati definiti una serie di indicatori attraverso i quali si cerca di dichiarare al passeggero e all’utente aeroportuale quale sia il livello della performance fornita o il grado di soddisfazione rilevato per i servizi offerti. Tali indicatori sono di diversa natura: alcuni misurano un dato oggettivo (per esempio il numero di posti a sedere o il tempo di attesa al check-in), altri il grado di soddisfazione dell'utente (per esempio la percezione del livello di pulizia da parte dei passeggeri o la percezione complessiva della clientela sull'efficacia delle informazioni). I primi sono indicatori i cui livelli sono monitorati in campo su base campionaria o sulla totalità dei fenomeni, e misurano la qualità "erogata", sia per fenomeni ad elevata stabilità (ad es. il numero delle toilette, o la presenza della farmacia), sia per fenomeni dinamici (ad es. la lunghezza di una coda, o un tempo di riconsegna dei bagagli). I secondi derivano da sondaggi compiuti, con interviste ai passeggeri effettuate su base campionaria, per tenere sotto osservazione il grado di customer satisfaction, e, cioè, il livello di qualità "percepito". Gli indicatori utilizzati per la valutazione di ogni "fattore di qualità" appartengono a entrambe le tipologie. Attraverso l'incrocio tra i valori rilevati in corrispondenza degli standard e il livello di soddisfazione misurato attraversi i sondaggi, si ha la possibilità di capire, a fronte di un certo livello di qualità erogata, quale sia la qualità percepita da parte del cliente e quindi quali siano le sue aspettative. In tal modo è più facile la determinazione dell'obiettivo di qualità che l'aeroporto si deve dare per i diversi servizi offerti. 104 La tabella degli indicatori di qualità Fattore di qualità N. 1 Sicurezza del viaggio 2 3 Sicurezza personale e patrimoniale 4 5 6 7 Regolarità del servizio 8 (e puntualità dei mezzi) 9 10 11 12 Pulizia e condizioni igieniche 13 14 Confortevolezza della permanenza in aeroporto 15 16 17 18 105 Indicatore Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli Livello di soddisfazione del servizio controllo bagagli Numero eventi (furti e danni) alle auto nei parcheggi a pagamento segnalati dal gestore Percezione sul livello di sicurezza personale e patrimoniale in aeroporto Ritardi nei voli dovuti al Gestore aeroportuale Ritardi complessivi Resp. prim. Gest. Si/No Tempo nel 90% dei casi Si/No % pax soddisfatti Si/No N° eventi/MPA Si/No % pax soddisfatti Si No Recupero sui tempi di transito dei Sì voli arrivati in ritardo Bagagli disguidati per Sì responsabilità del Gestore Tempi di riconsegna bagagli Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero Percezione complessiva sul servizio ricevuto in aeroporto Percezione livello pulizia aerostazione Percezione su livello di pulizia e funzionalità delle toilette Disponibilità toilette Disponibilità di spazio per i passeggeri Disponibilità di posti a sedere Disponibilità carrelli portabagagli Unità di misura Sì Sì N° ritardi/Totale voli in partenza N° ritardi complessivi/Totale voli in partenza % recuperi sul tempo di transito schedulato N° bagagli disguidati/1.000 pax in partenza Tempo riconsegna del 1° e dell'ultimo bagaglio nel 90% dei casi Tempo di attesa dal B.O. nel 90% dei casi Sì % pax soddisfatti Si % pax soddisfatti No % pax soddisfatti Sì N° toilette/TPHP Si mq/TPHP Sì N°/TPHP Sì N°/TPHP Disponibilità carrelli portabagagli Sì % pax soddisfatti 19 20 21 22 23 24 25 26 Servizi aggiuntivi 27 28 29 30 31 32 Servizi per Passeggeri a 33 Ridotta Mobilità 34 35 36 Servizi di informazione al pubblico 37 38 39 40 Efficienza impianti di climatizzazione Efficienza impianti di trasferimento pax (ascensori, tapis-roulant, scale mobili) Efficienza sistemi di trasferimento pax (ascensori, tapis-roulant, scale mobili) Percezione sulla luminosità dell'aerostazione Percezione sulla rumorosità in aerostazione Percezione complessiva sul livello di comfort Disponibilità telefoni pubblici e fax Sì % pax soddisfatti Sì % pax soddisfatti Sì % tempo funzionamento su orario di apertura dello scalo Sì % pax soddisfatti Sì % pax soddisfatti Sì % pax soddisfatti Si N°/TPHP % voli passeggeri in arrivo/partenza nell'orario apertura rispettivi bar Percezione su disponibilità/qualità/prezzi: Negozi/Edicole Sì/No % pax soddisfatti Bar Sì/No % pax soddisfatti Ristoranti Sì/No % pax soddisfatti Disponibilità di percorsi facilitati Si Si/No (specificare) Accessibilità a tutti i servizi Sì Si/No aeroportuali Disponibilità di personale Sì Si/No (specificare) dedicato su richiesta Disponibilità di spazi dedicati Sì Si/No (specificare) Disponibilità di sistema di Sì Si/No (specificare) chiamata nel parcheggio Disponibilità di sistema di Sì Si/No (specificare) chiamata nel terminal Disponibilità di adeguate Sì Si/No (specificare) informazioni e comunicazioni Disponibilità punti informazione Si N°/TPHP operativi Disponibilità monitor Sì % pax soddisfatti informazioni sui voli Presenza segnaletica interna Sì % pax soddisfatti chiara e comprensibile Percezione comprensibilità annunci Sì % pax soddisfatti Orario apertura bar Sì 106 41 42 43 Aspetti relazionali e comportamentali Servizi sportello/varco 44 45 Presenza complessiva sull'efficacia delle informazioni (2) Presenza di numero verde/Sito Internet Disponibilità di punti informativi per Tour Operators Percezione sulla cortesia del personale Percezione sulla professionalità del personale % pax soddisfatti Sì Sì/No (specificare) Sì Sì/No Sì % pax soddisfatti Sì % pax soddisfatti 46 Attesa in coda alle biglietterie Si/No 47 Percezione coda alla biglietteria Sì/No 48 Attesa in coda al check in Sì/No 49 Percezione coda al check in Attesa in coda controllo passaporti arrivi/partenze (1) Percezione coda al controllo passaporti Disponibilità, frequenza, puntualità e prezzo collegamenti bus/treno (3)/taxi Collegamenti stradali città/aeroporto Presenza di segnaletica chiara e comprensibile Sì/No 50 51 52 Integrazione modale (efficacia collegamenti 53 città/aeroporto) 54 Da misurarsi mediante sondaggio (1) previa comunicazione ENAC alla PolAria; (2) eventualmente dedotta dalle informazioni già raccolte; (3) ove esistente; 107 Sì No Tempo nel 90% dei casi % pax soddisfatti Tempo nel 90% dei casi % pax soddisfatti Tempo nel 90% dei casi No % pax soddisfatti No % pax soddisfatti No % pax soddisfatti Sì % pax soddisfatti • Scheda colloquio telefonico Data: 31 ottobre 2002 Interlocutore: Coordinatore Gruppo Qualità (ex carta dei servizi) Principali informazioni e dati emersi Il Gruppo Qualità34 (ex Carta dei Servizi) ha ripreso ultimamente la sua attività e sta per concludere l’analisi dei due documenti predisposti dall’ENAC. Si sta procedendo alla valutazione di tali documenti al fine di proporre alcune implementazioni per migliorare la coerenza della qualità del servizio con le indicazioni dell’ENAC. L’ENAC viene riconosciuta come autorithy però allo stesso tempo i gestori aeroportuali rivendicano alcune competenze di regolamentazione e controllo. Questi due diversi ruoli vanno meglio definiti anche a livello centrale. Si avverte la necessità di maggiore attenzione da parte del governo in questo ambito. • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: www.assaeroporti.it ¾ La Carta dei Servizi ¾ Gli indicatori di qualità ¾ La tabella degli indicatori di qualità ¾ Le Carte dei Servizi degli aeroporti italiani 34 Membri : SEA Milano , ADR Roma , ADR Roma , ADF Firenze , Aerdorica Ancona , Aeroporto di Cuneo Cuneo, Aeroporto Friuli V.G. Trieste Aeroporto di Genova Genova , Aeroporto G. Marconi Bologna Aeroporto Valerio Catullo Verona , GEASAR Olbia , SAC Catania , SACBO Bergamo, SAT Pisa , SEAP Bari , SACAL Lamezia Terme , SAGA Pescara , SAGAT Torino , SEA Milano , SOGAER Cagliari 108 SEA AEROPORTI DI MILANO • Dati generali Anno di costituzione: 1962 Sede: 20090 Linate Aeroporto Milano Composizione: Circa l'84% delle azioni sono di proprietà del Comune di Milano, circa il 14% della Provincia di Milano ed il rimanente è distribuito a piccoli azionari. Riferimenti normativi: convenzione del 1962 con lo Stato che ne disciplina le attività ed il mandato, rinnovata nel 2001 assicurando alla SEA la gestione degli scali di Linate e Malpensa fino al 2041. • Competenze in materia di Carte dei servizi La SEA ha conseguito, ad oggi, tre certificazioni del Sistema Qualità: per il coordinamento delle attività "CARGO", per il coordinamento delle attività "DI SCALO" ovvero legate ai servizi erogati agli aeromobile e ai passeggeri e per le attività di Sicurezza e di Emergenza, rilasciate dell'ente di certificazione TÜV Management Service per le attività svolte a Linate e a Malpensa. L'esistenza di un Sistema Qualità garantisce, oltre alla costanza e alla correttezza delle rilevazioni effettuate in rapporto agli indicatori (i cui valori vengono resi pubblici con la Carta dei Servizi), che questi stessi dati siano analizzati e utilizzati ai fini del miglioramento continuo. La SEA ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro in sede ENAC per disciplinare le carte dei servizi degli aeroporti. Gli Aeroporti di Milano sono alla terza edizione della Carta dei Servizi. Nell’edizione 2001, per la prima volta, tutte le società di gestione aeroportuale hanno concordato, in collaborazione con ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), le compagnie aeree, l’associazione dei tour operator e le associazioni dei consumatori, un unico elenco di indicatori e una modalità di calcolo dei valori omogenea, in modo da permettere il confronto, da parte dei consumatori, dei dati rilevati nei vari aeroporti. Per la stesura della Carta dei Servizi sono stati individuati alcuni "fattori di qualità" e, per ognuno di essi, è stata definita una serie di indicatori attraverso i quali si dichiara ai clienti quale è il livello della performance fornita da SEA, o il grado di soddisfazione rilevato per i servizi 109 offerti. Tali indicatori sono di diversa natura: alcuni misurano un dato oggettivo (per esempio il numero di posti a sedere o il tempo di attesa al check-in), altri il grado di soddisfazione del cliente (per esempio sul livello di pulizia dei terminal o la percezione complessiva sull’efficacia delle informazioni). Le modalità di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati pubblicati nella Carta dei Servizi sono certificate. Attraverso la pubblicazione della Carta dei Servizi, SEA intende stabilire un dialogo continuativo tra la Società e i passeggeri. Anche il cliente però ha diritto di comunicare con l’aeroporto. La SEA invita, quindi, tutti coloro che lo desiderano a segnalare le inefficienze o i disservizi imputabili a SEA, dandone comunicazione scritta attraverso lettera, fax o attraverso posta elettronica. Nella gestione dei reclami, SEA opera in conformità a quanto indicato nella normativa UNI 10600 e si impegna a dare una risposta scritta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Ogni segnalazione sarà attentamente presa in esame ed inoltrata ai responsabili SEA a seconda della competenza o ai responsabili degli enti aeroportuali e delle altre società che lavorano in aeroporto per offrire un servizio sempre migliore. • Scheda contatti intercorsi Date: ottobre, colloqui telefonici con la segreteria del Responsabile mail del 26 novembre con la riconsegna del questionario compilato Interlocutore: Responsabile Qualità Principali informazioni e dati emersi L’informazione sui servizi, sugli standard di qualità e sugli strumenti di tutela dei diritti e di partecipazione civica viene assicurata agli utenti/passeggeri, attraverso il principale strumento informativo costituito dal sito Internet nel quale è possibile trovare, non solo l’informativa sui voli, ma anche una visione generale di ciò che la SEA fa verso il pubblico. Per gli aspetti specifici della Qualità dei servizi, il principale strumento di comunicazione è la “Carta dei Servizi” che ogni anno SEA pubblica e distribuisce al pubblico. L’atteggiamento dimostrato dagli operatori dei servizi erogati rispetto al coinvolgimento degli utenti e delle organizzazioni d’impegno civico che tutelano i loro diritti è molto collaborativo 110 Le modalità d’intervento preventivo e/o successivo adottate per la tutela dei diritti degli utenti previsti nella direttiva Ciampi sono varie. Si cita ad esempio il “Contingency Plan” nel quale SEA specifica ciò che intende fare in caso di gravi ritardi o significative disfunzioni nel trasporto aereo a favore dei passeggeri e, in modo particolare verso le famiglie con bimbi piccoli, verso gli anziani e, naturalmente, verso i disabili, oltre alla “Carta dei diritti del Passeggero” che è un documento sintetico nel quale sono riassunti ed esemplificati i diritti dell’utenza. Sono previste modalità concrete di partecipazione degli utenti e delle loro organizzazioni alla definizione e alle revisioni periodiche degli standard di qualità attraverso incontri periodici in sede di “Comitato Utenti”. Gli indicatori e gli standard generali e specifici di qualità vengono concordati con l’Ente nazionale di Controllo (ENAC) in modo da avere un unico riferimento comune per tutti gli scali nazionali. I nodi più problematici della presenza e del coinvolgimento dei consumatori e degli utenti sono dovuti ad alcune richieste (come mandatorie e performances) talvolta molto ambiziose, molto costose, e, in taluni casi, oggettivamente irraggiungibili. Le modalità di gestione dei reclami degli utenti previste sono: comunicazione verbale presso i banchi informazioni e verso il centralino telefonico e comunicazione scritta (via lettera, fax o e-mail) direttamente alla sede. In passato sono stati proposti anche moduli e/o formulari che però non hanno riscontrato grande interesse. Al di là del reclamo, altri strumenti di tutela dei diritti dei consumatori e di promozione della partecipazione civica previsti sono quelli della “Carta dei diritti del passeggero”. Le modalità di coinvolgimento dei cittadini utenti nella verifica periodica della qualità dei servizi e della rispondenza agli standard previste sono innanzitutto l’informativa, che viene offerta a tutti ed in modo facilmente acquisibile e in secondo luogo il Comitato Utenti, che attraverso la sue forme di rappresentanza risulta essere un buon strumento di comunicazione tramite delega. Le modalità attuative degli strumenti di rimborso/indennizzo a favore degli utenti sono quelle indicate nella “Carta dei diritti del Passeggero” per cui il rimborso è ottenibile per vari motivi, ma è sempre legato al biglietto che rappresenta il contratto che lega il vettore aereo con il passeggero. Le modalità previste per la diffusione delle Carte dei servizi e le modalità di accesso ai servizi presso il pubblico sono la distribuzione a mezzo stampa presso gli aeroporti (sale d’aspetto, banchi informazione, ecc…) e la diffusione tramite Internet. Tutti i reclami sono analizzati per capire il tipo di anomalia verificatasi, vengono poi elaborati a livello statistico per capire, al di là del caso particolare, il “trend” generale e permettere quindi le necessarie azioni correttive. 111 Per il momento non sono previste modalità di intervento sui piani tariffari. Il Comitato Utenti si riunisce almeno una volta all’anno e la Carta dei servizi è anch’essa emessa su base annua. Quanto alle modalità di risposta agli input delle organizzazioni civiche di tutela dei consumatori e degli utenti, ogni problematica sollevata per iscritto o in sede di Comitato è sempre valutata e trattata producendo una risposta scritta. Le modalità di gestione delle controversie tra aziende e consumatori previste stabiliscono che al reclamo si risponde per iscritto attraverso l’ufficio che cura la comunicazione esterna e l’immagine della Società. Ad una richiesta fatta attraverso un Legale si risponde attraverso il nostro supporto Legale. In futuro, sarà certamente necessario definire regole ed autorità per assicurare che i terzi operanti negli aeroporti agiscano secondo le logiche e con gli standard indicati loro dall’Ente di controllo. La SEA non ha ricorso alla consulenza esterna per l’introduzione e la gestione della carta dei servizi, anzi, in taluni casi, ha fornito consulenza a scali minori che necessitavano di qualche indirizzo per la realizzazione della prima edizione della carta dei servizi. Tra i miglioramenti che sono stati conseguiti con l'adozione delle carte dei servizi c’è stata certamente una diminuzione dei reclami dovuta alla maggiore informazione dell’utenza. Inoltre, per gli scali che non erano ancora certificati ISO 9000 la carta è stata una leva in più nel processo di miglioramento continuo attivando così il circolo virtuoso di Deming. • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: www.sea-aeroportimilano.it ¾ Carta dei servizi ¾ Certificato di qualità ISO 9001 TÜV ¾ Codice etico CdA, 2000 112 ADR AEROPORTI DI ROMA • Dati generali Anno di costituzione: 1973 Sede: Via dell'Aeroporto di Fiumicino 320 - 00050 Fiumicino (RM) Composizione: ADR S.p.A. è dal 1973 la Società concessionaria esclusiva per la gestione e lo sviluppo del sistema aeroportuale di Roma, che comprende gli scali di Fiumicino ("Leonardo da Vinci") e Roma Ciampino ("Giovan Battista Pastine"). ADR ha, infine, il controllo delle società ADR Engineering, ADR Handling, ADR Sviluppo e ADR Tel e ha partecipazioni di quote azionarie nelle società Aeroporti di Genova S.p.A, Società Aeroportuale Calabrese S.p.A e Acsa (Airports Company of South Africa). Riferimenti normativi: Legge Speciale 755/73, Convenzione 2820/74 con il Ministero dei Trasporti. • Competenze in materia di Carte dei servizi Aeroporti di Roma è impegnata ad assicurare ai passeggeri che transitano negli scali romani livelli di servizio allineati con quelli dei migliori aeroporti internazionali. Questo impegno, in un sistema complesso ed in costante evoluzione, implica capacità di fare, per erogare servizi di qualità, e di coordinare/controllare, per assicurare la correttezza e la convergenza dei comportamenti di innumerevoli soggetti terzi che contribuiscono a determinare il livello dei servizi erogati al passeggero. In questo contesto la Carta dei Servizi che ADR pubblica annualmente costituisce un momento importante: una manifestazione concreta dell’impegno aziendale nei confronti dei passeggeri, da una parte, e dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), dall’altra, per assicurare il buon funzionamento complessivo degli scali romani. La Carta dei Servizi, nel definire gli standard che devono essere assicurati ai passeggeri nell'erogazione dei principali servizi, costituisce una sorta di “contratto” per il rispetto del quale è necessario un impegno forte e continuo pianificazione/programmazione, implementazione. 113 su tre fronti: monitoraggio/controllo, Dal 1997 ADR ha approntato un “Piano di monitoraggio della qualità” che si basa sia su controlli oggettivi, misurazione di parametri quantitativi, che su verifiche periodiche della soddisfazione dell’utenza tramite sondaggi di opinione. Per il 2003 è in programma un ampliamento significativo di tale Piano. Le indicazioni fornite dal “Piano di monitoraggio della qualità” rappresentano il punto di partenza per il processo di miglioramento continuo nella gestione operativa degli Scali romani e per la definizione del “Programma Qualità”. Tale Programma, che ADR redige annualmente, rappresenta una sintesi delle azioni da intraprendere su fronti diversi – adeguamenti infrastrutturali, formazione e addestramento del personale, revisione dei processi organizzativi, cultura d’impresa, ecc. - ma con l’obiettivo convergente di consentire un costante miglioramento della qualità complessiva degli scali romani. • Documenti da segnalare Disponibili sul sito: www.adr.it ¾ Carta dei servizi Fiumicino Aeroporto ¾ Carta dei servizi Ciampino Aeroporto ¾ Carta dei diritti del passeggero ENAC 114 PARTE QUARTA35 Conclusioni e prospettive future 1. Lo stato di attuazione Le informazioni e i dati fin qui raccolti, oltre alla documentazione esaminata nel corso della ricerca fin qui condotta, consentono di delineare un quadro, seppure in forma schematica, dello stato di attuazione della politica della Carta dei servizi a più di otto anni dalla sua introduzione nel nostro Paese. La carta dei servizi può essere considerata come una vera e propria politica pubblica, dunque come un programma coordinato di azioni, promosso dal soggetto pubblico, volto al perseguimento di specifiche finalità. Nel nostro caso tali finalità sono illustrate con chiarezza già nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, che ha avviato questo processo in Italia. • La disomogenità In generale, rispetto ai settori presi in considerazione in questo lavoro, si può affermare che l’attuazione della politica della carta dei servizi risente di una fortissima disomogeneità, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo (al marzo del 1997 il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva censito più di 6.000 carte dei servizi). In alcuni casi, infatti, in ambiti come quello dell’energia e del gas, il lavoro svolto è stato molto ampio ed intenso grazie soprattutto alla spinta dell’Autorità di regolazione preposta, in altri, invece, come quello delle risorse idriche, solo oggi si sta avviando sull’argomento, a livello nazionale, ad opera del Comitato per le risorse idriche, un percorso per la messa a punto di idonei strumenti di indirizzo in tema appunto di carte dei servizi. Nel settore dei trasporti, ad esempio, mentre nel trasporto ferroviario (a livello nazionale) e nel trasporto pubblico locale (a livello locale) sono state condotte alcune significative esperienze (cfr. tabella riepilogativa), per quanto concerne il settore del trasporto aereo assistiamo ad un forte ritardo. Le principali compagnie aeree, ad esempio, 35 A cura di Giustino Trincia, esperto di carte dei servizi e di qualità nei servizi di pubblica utilità. 115 non hanno ancora messo a punto la rispettiva carta dei servizi e l’Autorità di regolazione (l’ENAC) sta cercando di colmare questa carenza con idonee iniziative di impulso, mentre i principali aeroporti italiani si sono già dotati della carta dei servizi ed alcuni fanno riferimento anche alla carta dei diritti del passeggero dell’ENAC. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta predisponendo lo Schema generale di riferimento del settore mentre, nel settore postale, l’Autorità di regolamentazione ha già avviato il processo di verifica del corretto svolgimento del servizio postale da parte del fornitore del servizio universale e del rispetto della disciplina da parte di tutti gli operatori del settore. • I dati disponibili Le informazioni raccolte sullo stato di attuazione delle Carte dei servizi in Italia, risentono indubbiamente del forte rallentamento che questa politica ha subito negli ultimi anni. Sul piano della mera raccolta dei dati, il venire meno del Comitato permanente per l’attuazione della carta dei servizi, non ha certamente contribuito all’aggiornamento degli stessi. Il lavoro più recente a tale riguardo, è quello promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica36. Altri precedenti lavori che per brevità si possono qui solo citare sono i seguenti. • “Qualità e carta dei servizi nelle imprese di servizio pubblico locale” (progetto finalizzato n. 197 del Dipartimento della Funzione Pubblica,1997); • “Il Rapporto di valutazione sull’attuazione della carta dei servizi nel SSN (Ministero della sanità, 1997); • L’Osservatorio sulle Carte dei servizi della provincia di Milano, promosso dalla Camera di Commercio di Milano (Prosperetti, Morini, 1998), che contiene interessanti approfondimenti sulle realtà milanesi; 36 Rilevazione sullo stato di attuazione della Carta dei Servizi : il Dipartimento della Funzione Pubblica ha promosso un'ampia ed articolata ricerca finalizzata all'analisi del cambiamento della pubblica amministrazione e della qualità dei servizi al cittadino e alle imprese. Nell'ambito di tale lavoro un'indagine di particolare importanza è quella relativa all'impatto avuto dalle Carte dei Servizi sull'organizzazione interna delle aziende ed amministrazioni che le hanno adottate. Pertanto, il principale obiettivo conoscitivo di questa specifica indagine, realizzata da "Datamedia ricerche", è stato quello di rilevare informazioni, opinioni e valutazioni dei responsabili di Aziende ed Enti su una pluralità di aspetti, quali le iniziative di formazione/informazione derivanti dall'adozione della Carta, l'accoglimento della stessa da parte del personale della struttura e da parte dei cittadiniclienti, le modalità di distribuzione prescelte e, più in generale, i punti di forza e di debolezza della struttura messi in luce dall'applicazione della Carta. (www.funzionepubblica.it). 116 • Analisi delle Carte dei servizi dei soggetti erogatori operanti nel territorio metropolitano di Roma (Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Roma, 1998); • Le Giornate di studio sul rapporto tra la carta dei servizi e l’autonomia scolastica, organizzate a Roma, nel 1997, dall’Associazione nazionale dei presidi e direttori didattici; • L’analisi delle carte dei servizi delle aziende sanitarie della Regione Piemonte (Mellana, 1997), condotta dalla Federconsumatori Piemonte; • L’attuazione delle Carte dei servizi nei settori acqua, luce, gas e trasporto pubblico locale – monitoraggio condotto nel 1999 dai Procuratori dei cittadini di Cittadinanzattiva; 117 2. Alcuni casi di eccellenza Tra le situazioni che meritano in questa sede una citazione, in quanto ascrivibili al contesto tracciato dalla Direttiva Ciampi del 1994, segnaliamo i seguenti casi che per brevità abbiamo riassunto in maniera schematica. ¾ Sul versante del coinvolgimento e della partecipazione degli utenti, mediante la partnership con le aziende • Il caso della collaborazione tra l’Amiat di Torino (Azienda municipalizzata di igiene ambientale)37 A Torino la Federconsumatori del Piemonte ho proposto un “modello contrattuale” alle Aziende di servizi locali, realizzando intese tra alcune Associazioni dei consumatori e l’Azienda di igiene ambientale (Amiat), l’Azienda energetica e quella dei trasporti locali. L’accordo più consolidato, quello con l’Amiat, è in vigore da alcuni anni ed ha portato ai seguenti significativi risultati. • La definizione dei parametri della Carta dei servizi; • La costituzione di un organismo che riunisce ogni mese i vertici aziendali e le Associazioni dei consumatori; • • L’istituzione di un sistema di monitoraggio settimanale del servizio erogato; Il caso dell’Atm (Azienda trasporti) di Milano Presso l’Azienda trasporti milanese dal 1995 è attivo un tavolo permanente di confronto tra azienda e associazioni di consumatori ed utenti, ambientaliste e della mobilità sostenibile. Le riunioni sono mensili e riguardano i temi della qualità del servizio di trasporto urbano ed extraurbano. Il tavolo è organizzato per calendari tematici, ad esso partecipano i responsabili delle ripartizioni aziendali che hanno a vario tipo rapporti con l’utenza (organizzazione della rete, sicurezza, traffico, informazioni al pubblico, etc.). Il gruppo di lavoro ha contribuito alla ridefinizione dei parametri contenuti nella seconda edizione della carta dei servizi. Un’altra attività del gruppo di lavoro è la realizzazione dei “collaudi civici” delle nuove infrastrutture. 37 “L’impatto sui consumatori della concorrenza nel mercato dei servizi di pubblica utilità “Rapporto di ricerca realizzato in occasione della I conferenza programmatica del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti (Milano 13-14 dicembre 1999). 118 • Il caso della Carta dei servizi delle Poste Italiane spa La seconda edizione della Carta della qualità delle Poste Italiane, al contrario della sua prima edizione, è stata messa a punto a livello nazionale nel 2000, utilizzando il Tavolo nazionale di confronto istituito dall’Azienda e dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti interessate all’iniziativa. I documenti base elaborati dall’azienda sono stati oggetto di analisi, proposte ed indicazioni da parte delle stesse Associazioni che avevano a disposizione un periodo di tempo predeterminato per formularle in maniera ufficiale. Sulla base di questo scambio di pareri nel merito, la Carta dei servizi (della qualità) ha recepito alcuni dei suggerimenti emersi dalle organizzazioni civiche coinvolte nel processo, consentendo d’innovare la parte degli strumenti di tutela con l’introduzione formale della procedura di conciliazione. ¾ Sul versante dell’autonoma iniziativa delle organizzazioni civiche E’ interessante a questo proposito segnalare una serie di attività di monitoraggio sulle carte dei servizi realizzate nel 1998 e nel 1999 dai procuratori dei cittadini di Cittadinanzattiva – una delle associazioni presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito con la Legge n.281 del 30 luglio 1998 – relativamente a quattro servizi di pubblica utilità (acqua, luce, gas e trasporto pubblico locale) e alle aziende operanti sul territorio del comune di Roma38. Nel 1998 l’iniziativa ha riguardato le carte dei servizi adottate da aziende ed enti locali e nazionali nella città di Roma, soffermandosi sull’esame di aspetti come quello dell’informazione e della comunicazione, delle modalità di accesso e di diffusione delle carte e della verifica periodica degli standard di qualità. Nel 199939 l’iniziativa di monitoraggio ha consentito invece di acquisire informazioni e dati, riguardanti 55 aziende distribuite sul territorio nazionale, che sono stati raccolti mediante apposite griglie di monitoraggio ed interviste rivolte le prime ad una pluralità di strumenti e di situazioni (dalle bollette all’accesso ai servizi; dagli istituti di tutela ai reclami e alle buone pratiche) e le seconde ai diversi soggetti coinvolti (utenti, operatori delle aziende, amministratori pubblici). 38 Ufficio del Procuratore nazionale dei cittadini di Cittadinanzattiva – Due casi di valutazione da parte delle organizzazioni di tutela di cittadini e utenti, promossi dal Pit Servizi (1999) 39 Un monitoraggio civico sulle carte dei servizi nel comune di Roma (Cittadinanzattiva - Lazio, già Mfd, 1998). 119 ¾ Sul versante dell’iniziativa svolta dalle Autorità di regolazione Non c’è dubbio che sul versante dell’azione svolta dalle autorità di regolazione, spicca l’intensa iniziativa promossa dall’Autorità per l’energia e il gas, operativa dall’aprile del 1997 (istituita con Legge 14.11.1995 n.481). Nella sua prima fase di attività, l’Autorità ha svolto un’accurata verifica dell’attuazione della Carta dei servizi nelle aziende dei settori affidati alle sue competenze (complessivamente, al 31.12.2000, n. 200 per quello elettrico e n. 706 per quello del gas), dando chiaramente un impulso alla sua adozione. Lo strumento scelto per questo tipo di azione è stato, in quegli anni, la pubblicazione di appositi rapporti sulla qualità del servizio, disponibili anche sul sito internet dell’Autorità. In base ai dati raccolti al 1999, il 99% dell’utenza del settore elettrico in Italia e il 93% di quella del settore gas, potevano contare su aziende erogatrici che avevano regolarmente adottato la propria carta dei servizi. In realtà con l’attuazione dei poteri previsti dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286 (art.11), l’Autorità, grazie all’emanazione di nuove direttive in materia di qualità del servizio, è potuta intervenire in maniera cosi profonda sulla politica delle carte dei servizi, al punto da segnare il superamento di ben alcuni limiti – in alcuni casi strutturali - manifestati dalla stessa Direttiva quadro del 1994, per quanto riguarda il settore elettrico e del gas.40 La nuova regolazione della qualità del servizio ha infatti permesso di affrontare in maniera ben diversa i seguenti argomenti. Argomento Disciplina carta servizi Regolazione qualità Definizione e aggiornamento standard Affidata agli esercenti, con possibile differenze tra azienda e azienda, anche a fronte di una tariffa unica; standard che in generale risultano di fatto prudenziali, non aggiornati e, a volte, differenziati anche all’interno della stessa senza motivo E’ possibile prevederli da parte degli esercenti; quasi E’ l’Autorità che definisce standard di qualità validi per tutti gli esercizi, eventualmente differenziati in base a caratteristiche oggettive (es. caratteristiche territorio). Gli standard sono aggiornati periodicamente e per la continuità sono progressivi anno per anno. I rimborsi agli utenti sono automatici in caso di Rimborsi in caso di mancato 40 “Dalla Carta dei servizi alla regolazione della qualità del servizio” Sintesi degli interventi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla qualità del servizio a cura di Roberto Malaman e Luca Lo Schiavo (2002), 120 rispetto standard degli Registrazione dei tempi e delle interruzioni Partecipazione e informazione degli utenti Effetti economici del miglioramento tutti hanno introdotto rimborsi ma su richiesta degli utenti; questi ultimi, di fatto, pur avendone diritto non presentano la richiesta e quindi i rimborsi non vengono erogati Non sono previsti obblighi specifici di registrazione. Gli indicatori considerati negli schemi generali di riferimento si prestano a interpretazioni disomogenee. Alcuni esercenti che hanno emesso la Carta dei servizi non verificano il rispetto degli standard Dalle indagini demoscopiche effettuate, è risultato che gli utenti non risultano informati delle carte dei servizi e che gli standard sono fissati senza consultazione Non sono previsti dalla carta dei servizi mancato rispetto degli standard specifici per cause di responsabilità degli esercenti. Nel primo periodo di attuazione sono già stati pagati alcuni migliaia di rimborsi L’Autorità ha definito re gole di registrazione dei tempi e delle interruzioni, e sono stati introdotti obblighi sanzionabili di registrazione e di documentazione. Tutti gi esercenti sono tenuti ad inviare all’Autorità un report annuale sul rispetto degli standard Sono stati previsti degli obblighi di informazione agli utenti (invio degli standard in allegato alla bolletta e comunicazione all’atto della richiesta). Gli standard sono definiti previa consultazione con le associazioni rappresentative. Per la riduzione progressiva delle interruzioni è stato introdotto un sistema di incentivi e di penalità agganciato alla tariffa. A conclusione di questo quadro sulle novità sostanziali introdotte dall’Autorità, si può parlare di un superamento della disciplina esistente sulla carta dei servizi, con la conservazione però del cuore stesso di tale disciplina e della politica ad essa sottesa che è rappresentato appunto dal tema degli standard di qualità. L’azione dell’Autorità appare dunque come uno sviluppo, più che una negazione, della strada avviata con la Direttiva quadro del 27 gennaio 1994. 121 ¾ Dal punto di vista delle singole carte La parte seconda di questo rapporto conclusivo - dedicata ad alcuni studi di caso consente, infine, di segnalare alcuni casi di eccellenza, dal punto di vista specifico delle singole carte dei servizi prese in considerazione. Tabella Buone pratiche Griglia di lettura Dati generali Buone pratiche Presentazione sintetica della carta Premessa esplicativa degli obiettivi Trenitalia AEM Cremona SEABO Bologna Ferrovie del sud est -Bari Tiscali Consorzio Acquedotto Medio Delta del Po ATM Terni ACAP Padova Versione sintetica della Carta contenente indice della versione integrale ATAF Firenze Grafica e impaginazione efficace SEABO Bologna Carte per ogni settore aziendale Poste Italiane Carta scaricabile dal sito internet in diversi formati Tiscali Numero di pagine contenuto TIM Adozione di carte che recepiscono gli schemi generali di diversi servizi Guida ai servizi separata dalla Carta SEPSA Trenitalia AMG Gorizia ASM Pomigliano ADR Roma Cartolina preaffrancata per richiesta informazioni Aeroporto Marco Polo Venezia Pluralità di strumenti di informazione Indicazione uffici aziendali e loro recapiti ATM Milano Aziende servizi idrici Descrizione dei soggetti competenti per la gestione e regolamentazione del servizio (aziende, enti locali) ATM Milano ACAP Padova Verifica della qualità dell’informazione Omnitel AEM Cremona Ufficio unico per coordinare tutto ciò che attiene alla Carta dei servizi Publiacqua Firenze Consorzio Idrico del Piceno ASM Pomigliano Spiegazione dei termini tecnici Omnitel Publiacqua Firenze AGSM Verona SEABO Bologna Definizione di standard in accordo con le associazioni dei consumatori Poste Italiane Spiegazione dettagliata su fattori di qualità, indicatori e standard Aziende erogatrici servizi idrici ACAP Padova Questionario di valutazione del grado di soddisfazione dell’utente allegato alla carta Acquedotto pugliese Collegamento nella home page del sito internet Informazione e comunicazione Standard Aziende 122 Indicazione dei valori degli standard dell’anno precedente contestualmente agli obiettivi dell’anno in corso ATM Milano Coinvolgimento nella definizione degli standard di utenti (abituali e occasionali) e di dipendenti ATM Terni Tabella riassuntiva degli standard AEM Torino Rimborsi maggiori rispetto dall’Autorità per l’energia Reclami a quanto stabilito Standard specifici migliori rispetto a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia AEM Torino In allegato alla Carta delibere dell’Autorità per l’energia AEB Pluralità modalità di inoltro senza obbligo di lettera raccomandata Poste Italiane Acquedotto pugliese Modulistica reclami allegata alla carta Acquedotto pugliese Riferimenti alla possibilità di far ricorso al difensore civico e alle associazioni dei consumatori nel caso in cui le risposte ai reclami non siano soddisfacenti Acquedotto pugliese Riferimenti alla possibilità di far ricorso al difensore civico, all’Autorità per l’energia e alle associazioni dei consumatori nel caso in cui le risposte ai reclami non siano soddisfacenti AGSM Verona Possibilità di ricorrere al difensore civico SEABO Bologna AMG Gorizia Possibilità di ricorrere all’arbitrato/conciliazione delle Camere di commercio Consorzio idrico del Piceno Cartolina preaffrancata allegata alla Carta Aeroporto Marco Polo Venezia Tempo massimo di risposta contenuto (10 gg) AEM Cremona Contenuto minimo della risposta Carta del passeggero ENAC Indicazione dell’Assessorato regionale per i reclami non soddisfatti SATTI Torino Elenco con recapiti delle associazioni che hanno collaborato per la redazione della Carta Commissione mista conciliativa (con associazioni consumatori) Partecipazione 123 AEM Torino Commissione mista conciliativa (con associazioni consumatori e difensore civico) Osservatorio sulla corretta applicazione della Carta Recapiti delle associazioni che collaborano con l’azienda Poste Italiane Acquedotto pugliese Telecom Wind AGAC Reggio Emilia Publiacqua Firenze Omnitel molte aziende 3. I principali problemi emersi Volendo fare una analisi più puntuale del perché l’esperienza fin qui condotta in Italia attraverso le carte dei servizi si sia dimostrata nettamente al di sotto delle attese, è possibile elencare brevemente la seguente tipologia di punti critici e/o di debolezza fin qui individuati. • Adempimento meramente normativo e burocratico In molti casi la definizione della carta dei servizi ha rappresentato più un adempimento formale ad una prescrizione normativa e regolamentare, piuttosto che un’occasione di confronto, d’interlocuzione e di cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti (aziende, operatori e consumatori), come previsto nella direttiva del 1994. Non è un caso dunque che in realtà molte carte dei servizi sono risultate essere una sostanziale trasposizione o un mero adattamento di testi base già predisposti da qualche consulente o provenienti da esperienze maturate altrove, se non quando si limitano a riprodurre semplicemente lo schema generale di riferimento • Autoriforma più che riforma Una delle cause-effetto di quanto appena segnalato è il carattere piuttosto autoreferenziale che molte carte dei servizi manifestano, in verità non solo nei settori qui presi in considerazione. In molti casi si è scelto quindi di affidarsi al cambiamento che la politica della carta voleva alimentare, facendo leva esclusivamente sul punto di vista, sulle competenze e sulle disponibilità interne alle aziende e alle amministrazioni pubbliche interessate. La cartina tornasole di tutto ciò, potremmo dire l’emblema di questo approccio è la possibilità, attribuita nella gran parte dei casi alle aziende interessate, di autodefinire i propri standard di servizio. Si è pensato cioè che dall’interno si potesse sostenere il processo di cambiamento ed essere in grado di superare le resistenze (culturali se non di interessi particolari) che inevitabilmente deve affrontare ogni soggetto, ogni organizzazione umana, che di quel cambiamento dovrebbe essere maggiormente investito. Le prevedibili conseguenze di questo tipo di approccio, sono state: • il linguaggio adottato, il più delle volte eccessivamente tecnico e comunque incomprensibile e inaccessibile ai cittadini comuni; 124 • il lavoro svolto per la definizione della carta, anche in questo caso molto a tavolino, sulla base cioè di schemi interpretativi della realtà pensati a priori da addetti ai lavori, o ad opera degli uffici per il controllo interno; • il mancato coinvolgimento, soprattutto dei rappresentanti dei consumatori, nelle fasi di definizione prima (e di verifica poi) dei contenuti della carta. • Confusione tra standard e diritti La distinzione tra standard generali e standard specifici e la definizione di standard come “obiettivi di qualità di cui – i soggetti erogatori – assicurano il rispetto”, contenute entrambe nella Direttiva del 1994 (a sua volta ispiratasi fortemente all’approccio-madre del Regno Unito con la Citizen’s Charter), ha prodotto involontariamente una certa confusione in una cultura degli addetti ai lavori che nel nostro Paese risente molto del primato della cultura giuridica.41 La conseguenza è che in molti casi si è pensato che la Direttiva non fosse altro che un ampliamento ai servizi pubblici di garanzie già previste dalla Legge n. 241/1990 nei confronti dei procedimenti amministrativi e che gli standard avrebbero dovuto esprimere i diritti degli utenti. Nelle carte dei servizi inglesi gli standard invece sono impegni presi con l’utenza (un obiettivo che le amministrazioni pubbliche s’impegnano a raggiungere), ma sono distinti dai diritti degli utenti, non sono quindi un diritto assoluto. • Scarsa diffusione della cultura della qualità Come già segnalato da un’apposita ricerca condotta qualche anno fa dal Dipartimento della Funzione Pubblica42, uno dei fattori di criticità manifestatosi in sede di attuazione della Direttiva sulla carta dei servizi è da imputare alla scarsa diffusione a tutti i livelli di una consolidata cultura della qualità del servizio. Senza dimenticare le esperienze positive, in alcuni casi di eccellenza, fatte in diversi settori e nello stesso ambito dei servizi pubblici locali, è evidente infatti che c’è un deficit d’ informazione e soprattutto di formazione dei dipendenti e 41 Lo Schiavo, L. (1999), “Valutazione e qualità dei servizi pubblici”, in “Le carte dei servizi” (a cura di) N. Pasini, Franco Angeli, Milano 42 “Qualità e Carta dei servizi nelle imprese di servizio pubblico locale” – Progetto f inalizzato n. 197, Dipartimento della Funzione Pubblica 125 dei soggetti che dovrebbero poi occuparsi dell’attuazione di questa politica nella rispettiva azienda. • Carte e deficit di tutela e di partecipazione civica Un altro aspetto che si è rivelato ampiamente insufficiente nell’esperienza fin qui maturata è il ruolo svolto dai cittadini utenti e il loro coinvolgimento attivo (anche attraverso le forme di auto-organizzazione) nella politica di definizione, attuazione e verifica dei contenuti delle carte dei servizi. L’azione di tutela è stata ridotta, nella gran parte dei casi, a strumenti minimi come la possibilità di presentare il reclamo (ma c’era bisogno di una Direttiva del PCM per vederla riconosciuta, dato che già esisteva da tempo nella pratica?), o di ottenere un rimborso (in alcuni casi sotto forma di bonus). Nel secondo caso, il rimborso veniva riconosciuto solo previa richiesta dell’interessato e non in maniera automatica in caso di violazione di certi standard (come successivamente disposto dall’Autorità nel settore gas ed energia elettrica). Per quanto riguarda la partecipazione civica, cioè il coinvolgimento attivo degli utenti, le carte dei servizi, anche per i limiti d’impostazione sopra richiamati, nella generalità dei casi, tranne alcune esperienze di eccellenza, si sono mostrate molto al di sotto di quanto già previsto nella direttiva del 1994 e della crescita del senso civico e della cultura della partecipazione che il nostro Paese ha fatto registrare negli ultimi dieci anni e di cui la crescita del consumerismo e degli esempi di cittadinanza attiva e d’impegno civico sono solo un clamoroso esempio.43 Non è dunque certamente una coincidenza se, nella gran parte dei casi, le fasi della definizione degli standard e della loro valutazione periodica (se effettuata), sono rimaste svincolate da un confronto con i cittadini e le loro organizzazioni di tutela e di rappresentanza. • Il deficit di valutazione La valutazione periodica degli standard di qualità delle singole carte dei servizi è tra i punti più importanti e però meno rispettati di quelli previsti nella Direttiva del 1994. Tranne il lavoro svolto nella Sanità (grazie ad un accordo tra il Ministero della sanità e le Regioni) e nei settori della distribuzione dell’energia elettrica e del gas (con l’intervento diretto dell’Autorità di 43 “Manuale di cittadinanza attiva” G. Moro, Carocci Editore, 1997. 126 regolazione), si può affermare senza timore di smentita che in generale il processo di valutazione della qualità erogata e della qualità percepita dai cittadini è stato in larga misura disatteso. Il dato è tanto più grave se posto in relazione con il fatto che è proprio a partire dalla valutazione della qualità che si può innescare il processo per il suo miglioramento e la definizione di conseguenti piani per conseguirlo.44 • Il deficit di coordinamento Un altro aspetto critico dell’esperienza fin qui condotta appare essere lo scarso coordinamento e dunque la possibile incoerenza tra la singola carta dei servizi e gli indirizzi di sviluppo, di evoluzione del più ampio settore o della stessa azienda o amministrazione pubblica a cui essa fa riferimento. Le interviste, le informazioni e i dati raccolti nel corso di questa ricerca, manifestano nel loro complesso una forte richiesta di coordinamento almeno sul piano dello scambio d’informazioni e di esperienze e dell’accesso alle buone pratiche. • Comunicazione e marketing Non è difficile rintracciare in molte carte dei servizi una forte attenzione a comunicare e a promuovere ciò che l’azienda o l’amministrazione pubblica sta già facendo o si ripropone di fare, piuttosto che a dare la priorità ai contenuti degli standard di qualità che s’impegna a rispettare. E’ per questa ragione che molte carte in realtà si presentano più come guide ai servizi e come strumenti di marketing che restano per lo più inutilizzate anche a causa di una dimensione, di un volume e di un peso il più delle volte fuori luogo (in antitesi quindi alla necessità per i consumatori di poter disporre di strumenti snelli, semplici, facilmente accessibili e consultabili). • Scarsa informazione e conoscenza da parte degli utenti Uno dei dati che maggiormente emerge è quello della scarsa informazione da parte dei destinatari dei servizi, cioè dei cittadini consumatori, clienti o utenti che dir si voglia, riguardo 44 Lo Schiavo, L. (1999), “Valutazione e qualità dei servizi pubblici”, in “Le carte dei servizi” (a cura di) N. Pasini, Franco Angeli, Milano 127 l’esistenza prima e i contenuti poi della carta dei servizi. Alcuni indagini condotte lo dimostrano in maniera eloquente45 . Il rilievo di questi dati è particolarmente alto se si considera che l’informazione e la conoscenza da parte dei destinatari dei servizi dovrebbero rappresentare il presupposto essenziale per l’efficacia della carta stessa. • La proliferazione delle carte Un ultimo aspetto critico su cui riflettere riguarda, dal punto di vista del cittadino, la difficoltà ad orientarsi rispetto al proliferare delle carte dei servizi – una per ogni servizio di pubblica utilità con cui entra in contatto – e dunque il moltiplicarsi di documenti il più delle volte voluminosi, ingombranti, con un linguaggio spesso inaccessibile e mille regole e procedure da conoscere. 45 Indagine demoscopica realizzata dall’Autorità per l’energia e il gas all’inizio del 1998: meno del 20% degli utenti ha sentito parlare di carta dei servizi e una percentuale ancora più ridotta (tra il 10% nel settore sanità, e il 6% nelle poste), né ha visto o letta una. 128 4. L’attualità delle carte dei servizi Il bilancio, certamente non soddisfacente, dell’esperienza fin qui fatta in Italia con le carte dei servizi, non deve però far dimenticare quelli che sono le ragioni, i motivi del permanere della sua attualità e dunque della necessità di un suo rilancio. Un rilancio che ovviamente dovrebbe avvenire all’insegna di notevoli correttivi non più rinviabili. In questa sede è forse opportuno ricordare, seppure schematicamente, le principali ragioni di questa attualità. • Liberalizzazione dei servizi e federalismo I due grandi processi in atto – la liberalizzazione del mercato dei servizi (con la progressiva introduzione della concorrenza) e il federalismo (con un forte decentramento dei poteri e delle funzioni dal centro alla periferia) – pongono con urgenza l’esigenza di dotare il consumatore e (in termini di servizi di pubblica utilità) le comunità locali, di adeguati strumenti di garanzia, di veri e propri contrappesi, allo scopo di evitare e prevenire nuove o vecchie forme di esclusione sociale, in termini di accesso ai servizi, di loro adeguatezza e sicurezza.46 In questa cornice le carte dei servizi possono ancora oggi svolgere un ruolo efficace, purché non ne venga stravolto (come invece è accaduto spesso) il loro significato e i loro contenuti essenziali. Partiamo dunque dalla definizione base che si vuole in questa sede precisare: “La carta dei servizi è un contratto, sulla cui base un’azienda (o un ente), dietro il versamento di un corrispettivo, s’impegna a fornire un determinato servizio con adeguati standard di qualità appositamente predefiniti e stabilisce l’importo e le modalità di ristoro in caso di loro violazione”.47 La definizione degli standard di qualità – elemento imprescindibile di una vera carta dei servizi - costituisce, anzitutto, uno strumento di garanzia per il cittadino consumatore, il quale può, grazie ad essi, avvalersi di una base empirica, oggettiva, per esercitare il proprio diritto di scelta, potendo comparare i diversi tipi di offerta di servizio. La corretta attuazione della carta dei servizi assume, inoltre, una particolare rilevanza nei processi in atto di progressiva esternalizzazione della produzione e distribuzione di servizi di 46 Cfr. III Relazione annuale Pit Servizi – Cittadinanzattiva “Liberalizzazione e deficit di garanzie” (2002) G. Trincia “Strumenti di tutela e di partecipazione civica” Relazione del 30 ottobre 2002 tenuta nel corso di seminario di formazione “Regolazione e concorrenza nei servizi pubblici locali”, promosso da Somedia Repubblica Affari e Finanza 47 129 pubblica utilità. Dal punto di vista delle stesse amministrazioni pubbliche esse, ricorrendo a contratti di servizio impostati sul rispetto degli standard di qualità previsti dalle Carte, possono garantire la tutela dei diritti degli utenti anche in presenza di una gestione dei servizi realizzata da soggetti privati.48 • La cultura della valutazione della qualità La valutazione periodica (dunque il monitoraggio per la verifica del loro rispetto) e l’aggiornamento periodico di tali standard (in termini cioè di miglioramento della qualità e della tutela dei diritti degli utenti) – i veri grandi assenti nell’esperienza di questi anni delle carte dei servizi – oltre a costituire altri elementi imprescindibili, rappresentano due condizioni per dare sostanza e dinamismo al rapporto contrattuale che si instaura tra l’azienda erogatrice di un determinato servizio e il cittadino utente o cliente. In questo senso le carte dei servizi possono costituire uno strumento importante per diffondere proprio quella cultura della valutazione periodica della qualità, senza la quale la stessa definizione degli standard non avrebbe alcun senso, non potendosi ricondurre alla misurazione del loro effettivo raggiungimento. La diffusione della cultura della valutazione della qualità costituisce inoltre un presupposto, una condizione ineliminabile, per migliorare non solo la qualità dei servizi, ma anche i livelli di accountability – in termini di affidabilità e di trasparenza – dei soggetti pubblici o privati chiamati ad erogare i servizi. • Il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei diversi attori Le fasi di definizione, attuazione, verifica e revisione delle carte dei servizi possono costituire strumenti importanti per coinvolgere e responsabilizzare gli operatori delle aziende, gli stessi consumatori e le loro organizzazioni civiche di rappresentanza. Si tratta, in entrambi i casi, di due obiettivi comunque indispensabili per ogni azienda autenticamente interessata alla propria efficacia ed efficienza. Esse sono sue condizioni imprescindibili per migliorare la qualità - intesa qui come processo – e l’efficienza dei servizi forniti, riducendo le possibili cadute di tipo autoreferenziale. Lo stesso monitoraggio della carta dei servizi nel suo 48 Proposte per il cambiamento nelle amministrazioni pubbliche – Analisi e strumenti per l’innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri (2002) 130 complesso si è dimostrato tanto più produttivo, quanto più basato sull’apporto corretto sia degli attori interni all’azienda o all’amministrazione pubblica (i dipendenti o gli operatori), sia di quelli esterni (i consumatori e le loro associazioni di tutela). • Le risorse accumulate L’attualità della politica delle carte dei servizi è data anche dalle risorse conoscitive, umane e tecniche che sono state accumulate nel corso degli anni per la sua implementazione e che sarebbe davvero una grande fonte di spreco non utilizzare per il suo sviluppo. Non va dimenticato infatti il valore - anche sul piano squisitamente economico oltre che sociale e culturale - delle esperienze fin qui maturate. A questo riguardo si può citare il movimento interno alle aziende erogatrici di servizi e alla stessa pubblica amministrazione che si è andato coagulando attorno alla messa a punto degli standard di qualità e alla ridefinizione dei modelli professionali, cioè del modo di essere e di percepirsi, degli operatori e delle stesse aziende nei confronti dei consumatori. Non si può neppure disperdere la pluralità d’interlocutori – dalle organizzazioni dei consumatori, ai professionisti della ricerca e della valutazione della qualità, agli studiosi – e di esperienze parziali per quanto significative che si sono potute fare in queste anni grazie all’impulso dato dalla Direttiva Ciampi-Cassese del 1994. Si tratta, a questo punto, di raccogliere i frutti di un simile investimento, puntando proprio su di esso per apportare i cambiamenti e quelle integrazioni che si rendono ormai necessarie. • La necessità della comunicazione interna ed esterna L’abuso che in questi anni, in molti casi, è stato fatto delle carte dei servizi come mero strumento di comunicazione e di promozione delle attività degli enti erogatori, non può far dimenticare l’importanza crescente della comunicazione nell’odierna società. Da questo punto di vista l’attualità delle carte dei servizi sta anche nella possibilità che esse offrono di veicolare informazioni e dati di base (standard, modalità di accesso e di tutela) sui servizi resi all’interno e all’esterno dell’azienda, quale presupposto per attivare la comunicazione, senza cui è molto difficile, perché del tutto astratto, promuovere quella partecipazione dei consumatori e degli stessi operatori dei servizi che abbiamo già visto essere necessaria. 131 5. Raccomandazioni finali e Linee guida E’ obiettivo di questo studio tentare di fornire alcune linee operative, delle raccomandazioni conclusive rivolte ai diversi attori coinvolti, in un quadro che abbiamo già chiarito poter essere quello delle prospettive di sviluppo della politica delle carte dei servizi. E’ certamente di aiuto, in questo contesto, mutuare ancora una volta il processo che vede da sempre in prima linea il Regno Unito. Infatti, la stessa Gran Bretagna, fin dal 1992 con la Citizen’s Charter promossa dal governo conservatore, ha deciso negli ultimi anni, con il governo laburista attualmente in carica, di rilanciare la politica della carta, attraverso il programma denominato Service First, coordinato ancora una volta dal Cabinet Office.49 Per cercare di contenere in spazi ragionevoli questa parte conclusiva del presente Rapporto, si è deciso di suddividere le raccomandazioni finali e le linee guida, tra i principali soggetti coinvolti, nella consapevolezza che è sulla verifica periodica della qualità e sul coinvolgimento attivo dei cittadini che utilizzano i servizi – due facce della stessa medaglia - che occorre concentrare maggiormente l’innovazione rispetto al passato. Per ognuno dei soggetti presi in considerazione, si è tentato dunque d’individuare quelle che sono le possibili misure da assumere tenendo conto delle rispettive prerogative. Per le Istituzioni pubbliche Il lavoro svolto consente di sottolineare il ruolo che le Istituzioni pubbliche, con particolare riferimento al Governo e alle Autorità di regolazione, potrebbero svolgere per quanto riguarda i seguenti punti. • La necessità di coordinamento istituzionale Una misura che non appare particolarmente difficile da attuare e che avrebbe una particolare utilità, potrebbe essere quella di istituire una sede istituzionale di confronto e di 49 Per approfondimenti è particolarmente utile consultare il sito www.cabinet-office.gov.uk. 132 coordinamento tra i diversi attori direttamente coinvolti nell’attuazione della politica della carta dei servizi. Al centro di questa azione andrebbero poste – come sollecitato in numerosi colloqui avuti – una serie di esigenze particolarmente avvertite, quali: I. lo scambio d’informazioni e di dati rispetto alle diverse attività ed iniziative in corso sull’argomento specifico; II. l’istituzione di una banca dati, consultabile on-line, sulle esperienze già realizzate (in Italia ma anche in altri Paesi); sulle migliori o buone pratiche (al fine di renderle moltiplicabili senza eccessivi sforzi e di evitare ogni qualvolta di dover ripartire dal nulla); sugli errori da non commettere; sugli indirizzi utili; sugli atti normativi, amministrativi o regolamentari disponibili sull’argomento; III. la costituzione di un Tavolo di lavoro congiunto che possa riunirsi periodicamente sulla base di un’agenda tematica predefinita con il concorso dei diversi soggetti e di un adeguato lavoro istruttorio. Questa sede potrebbe essere istituita presso il Ministero delle Attività produttive, per almeno tre buone ragioni: I. Anzitutto per la presenza, presso questo Ministero, della Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei consumatori; II. Perché i settori che verrebbero presi in considerazione da tale tipo di attività – l’area dei servizi di pubblica utilità come quelli della pubblica amministrazione – sono al centro di quelle politiche di tutela dei consumatori e degli utenti di cui il Ministero è già sede istituzionale di promozione e coordinamento, ai sensi della Legge n. 281 del 1998; III. Perché sempre presso lo stesso Ministero ha sede il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), l’organismo composto da esperti designati dalle 13 principali Associazioni riconosciute in base alla stessa Legge n.281/98, realtà che faciliterebbe maggiormente il loro necessario coinvolgimento per il rilancio delle carte dei servizi. • Introdurre meccanismi d’incentivazione o di sanzione economica Le Istituzioni pubbliche ai diversi livelli, potrebbero promuovere, attraverso l’azione delle Autorità di regolazione e degli eventuali Ministeri competenti, l’introduzione di un sistema di 133 meccanismi d’incentivazione (nei casi positivi) o di sanzione (in quelli negativi), da porre in relazione al miglioramento degli standard di qualità dei servizi. • Riconoscere la centralità dell’attuazione delle norme esistenti più che dell’adozione di nuove norme L’atteggiamento che andrebbe promosso da questo punto di vista, dovrebbe consistere prevalentemente: a. nella costante attività di monitoraggio sui risultati conseguiti; b. nella diffusione tramite internet di un Rapporto annuale sulla carta dei servizi; c. nel sostegno e nella diffusione delle iniziative, in parte già promosse, volte a premiare anche sul piano della ratificazione sociale ed economica, le migliori prassi sul versante della qualità dei servizi (definizione e verifica degli standard, ecc.); d. in un testo unico delle norme, dei decreti, delle direttive e dei regolamenti riguardanti il tema delle carte dei servizi, che chiarisca la natura delle carte. • Rilanciare una politica pubblica complessiva sulle carte dei servizi, orientata agli utenti e alle loro associazioni di rappresentanza In questa direzione appare fortemente auspicabile una iniziativa a livello governativo in grado, proprio sulla base dell’esempio del Regno Unito, di promuovere un accordo quadro con le Associazioni dei consumatori, con le Associazioni di rappresentanza e con le Autorità di regolazione operanti che abbia al suo centro la messa a punto di linee guida per la promozione del coinvolgimento degli utenti nella individuazione, nell’attuazione e, soprattutto, nella verifica periodica degli standard di qualità dei servizi. Tra i punti cardine di questa iniziativa si potrebbe individuare quello di promuovere una serie di principi riconducibili al dibattito europeo in corso attorno al tema della governance 50 . Tra tali principi quelli della comunicazione bilaterale/trilaterale, della consultazione, della partnership e della valutazione condivisa possono tranquillamente essere associati alla politica delle carte dei servizi e al ruolo necessitato dei diversi attori in essa coinvolti. 50 Cfr. al riguardo Il Libro Bianco pubblicato dalla Commissione Europea nel 2002. 134 • Coinvolgere in particolare la comunità scientifica per la definizione di adeguati strumenti di misurazione della qualità dei servizi Un ulteriore compito che per la sua rilevanza potrebbe essere presieduto dalle Istituzioni pubbliche, è quello di coinvolgere soprattutto la comunità scientifica del Paese per individuare unità di misurazione - quindi fattori di qualità e standard realistici di qualità – per i diversi servizi presi in considerazione che siano in grado di misurare aspetti del servizio al contempo percepibili dagli utenti e azionabili dai soggetti erogatori (aspetti sui quali i soggetti erogatori abbiano la possibilità di intervenire per migliorarli) e che siano diversi dalle misurazioni effettuate dal controllo interno dell’azienda o da certificazioni della qualità (ISO). Questo compito che potrebbe vedere il coinvolgimento anche di competenze ed esperienze specifiche maturate in altri contesti (come quelle delle associazioni dei consumatori e delle Autorità di regolazione), per la sua complessità tecnica e scientifica, andrebbe affidato soprattutto alla comunità scientifica con un investimento al massimo livello. • Promuovere l’adozione di un nuovo nome: dalla carta dei servizi alla carta o al contratto di qualità. Le Istituzioni pubbliche, infine, potrebbero promuovere il superamento di una terminologia – quella di carta dei servizi – che in realtà si presenta anche sul piano della comunicazione pubblica e dei simboli, come una proposta un po’ consumata, bruciata dall’esperienza non esaltante fin qui condotta e non priva di alcuni limiti di fondo già dalle sue origini (es. facilmente riconducibile ad una guida dei servizi, come poi molti enti erogatori hanno finito con il fare). Secondo alcuni, inoltre, il termine Charter alludeva più all’idea del contratto che al termine di carta in senso stretto come poi è stato tradotto in Italia. L’adozione di un una nuova definizione – come per altro già avvenuto nel Regno Unito (da Citizen’s Charter a Service First) – contribuirebbe non poco a dare un nuovo e vigoroso slancio alla politica della qualità nell’area dei servizi di pubblica utilità. Questa nuova definizione dovrebbe però essere meno ambigua, come potrebbe essere quella di Carta dei cittadini (Citizen’s Charter che, come osservato da alcuni commentatori, rischia di ridurre notevolmente i diritti di cittadinanza) e molto più coerente con i contenuti specifici che questi documenti dovrebbero avere, cioè gli standard di qualità dei servizi, che l’ente erogatore s’impegna a rispettare. E’ per questo motivo che si 135 propone l’adozione di una delle seguenti definizioni: Carta della qualità o Contratto di qualità (dei servizi di volta in volta presi in considerazione). I nuovi documenti dovrebbero essere così incentrati su aspetti specifici – l’impegno sugli standard di qualità, in primis – e non sulla generalità degli aspetti, con notevoli benefici che si potrebbero avere sul piano della snellezza dei testi e della comprensibilità dei contenuti. Per le aziende pubbliche o private erogatrici Come ampiamente illustrato in precedenza il ruolo che può essere svolto dalle carte dei servizi è centrale per lo stesso sistema delle aziende erogatrici. Una buona carta dei servizi, per ognuna di esse, costituisce anche l’occasione per realizzare un processo interno di analisi dei propri punti di forza e di debolezza e di conseguente riorganizzazione, in funzione di una maggiore efficacia ed efficienza. Il ruolo che le aziende erogatrici potrebbero svolgere in maniera sistematica in una prospettiva di rilancio della carta dei servizi, potrebbe ruotare attorno ai seguenti punti qualificanti. I. L’investimento, in termini di formazione e di aggiornamento (multidisciplinare), sulle proprie risorse umane impegnate e da impegnare sui programmi di qualità dei servizi; II. Il posizionamento dei temi della qualità, della trasparenza e dell’orientamento complessivo agli utenti al centro della propria mission aziendale; III. L’inserimento della politica della carta dei servizi e della responsabilità del suo aggiornamento periodico tra i compiti della direzione generale dell’azienda, a sottolinearne, in maniera non retorica, il suo carattere trasversale; IV. L’adozione della scelta strategica di aprire un confronto franco e costruttivo con i consumatori e le organizzazioni di rappresentanza, investendo risorse umane, tecniche e finanziarie, al fine di costituire tavoli stabili di lavoro e programmi congiunti di promozione, verifica e miglioramento della qualità e degli standard previsti nelle carte. 136 Per i consumatori e le organizzazioni degli utenti La partecipazione dei cittadini, degli utenti dei servizi, costituisce uno dei punti fondamentali della Direttiva Ciampi-Cassese del 1994 che sono rimasti più inattuati. E’ a questa mancanza che sono imputabili diversi dei limiti manifestatisi in otto anni di implementazione di quel provvedimento amministrativo. Nei Paesi in cui la politica della carta dei servizi viene posta al centro delle maggiori innovazioni nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, aziende erogatrici di servizi e cittadini, è molto alta l’attenzione a curare principi, metodi e strumenti idonei a promuovere e sostenere la partecipazione attiva dei consumatori ai processi di miglioramento della qualità. Si tratta in effetti di un obiettivo e al tempo stesso di una condizione per la riuscita di questo tipo di politica pubblica. E’ già stato citato il notevole sforzo realizzato e tuttora in corso da parte del governo inglese per dare seguito concreto alle intenzioni anche su questo assetto particolare. Sul rapporto con i consumatori e le organizzazioni di tutela dei loro diritti, tutti gli interlocutori incontrati nel corso di questa ricerca, i dati e le informazioni raccolti sono unanimi nel riconoscere la necessità di superare il forte gap che si è manifestato in questi anni tra quanto scritto nella Direttiva (il dire) e quanto realizzato (il fare). E’ per questa ragione che in questa sede si cercherà di dare una particolare enfasi all’argomento. La posta in gioco infatti è rappresentata dalla possibilità o meno di dare maggiore rilevanza al punto di vista dei diritti degli utenti attraverso uno strumento riconosciuto centrale come la carta de servizi. Il tema si ricollega facilmente all’effetto che una buona carta dei servizi, in grado cioè di realizzare un adeguato coinvolgimento dei cittadini, potrebbe avere su strumenti – come le concessioni, i capitolati di appalto – che sono destinati ad assumere una presenza crescente nel nostro Paese per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Queste motivazioni ci suggeriscono quindi di richiamare l’attenzione su elementi di scenario e su concetti quadro che potrebbero risultare utili per una giusta contestualizzazione di questa parte conclusiva della relazione. • Nell’ultimo decennio si sta assistendo ad una notevole e progressiva crescita di soggettività da parte dei consumatori e delle associazioni che ne promuovono diritti ed interessi. L’accresciuto livello di benessere della popolazione (senza dimenticare le situazioni di povertà e di precarietà ancora diffuse), la notevole disponibilità 137 d’informazioni e gli sviluppi della società dell’informazione fanno si che il cittadino comune oggi sia molto più informato su quali siano i propri diritti e comunque molto meno disponibile a subirne passivamente le violazioni. • Il fenomeno dell’impegno civico, nelle sue molteplici forme, è talmente cresciuto nel nostro Paese che addirittura la nostra Costituzione ha dovuto prenderne atto. Infatti, in occasione della recente riforma del Titolo V della carta fondamentale della Repubblica, il nuovo articolo 118, al IV comma stabilisce testualmente “Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà”. Si tratta di una novità non di poco conto che a detta degli studiosi segna la fine del monopolio della rappresentanza dell’interesse generale ed apre scenari inediti su cui ovviamente le opinioni sono tra le più discordanti. In questa sede si vuole solo evidenziare il legame che può essere individuato tra lo svolgimento di attività d’interesse generale – come la promozione di condizioni di maggior accesso ai servizi e di migliori standard di qualità – l’iniziativa dei cittadini e delle loro associazioni e il ruolo attivo che le amministrazioni pubbliche (e di riflesso le aziende che cooperano con esse per fornire servizi d’interesse generale), sono chiamate a svolgere per favorire e non più semplicemente riconoscere, l’iniziativa degli stessi cittadini. Da questo punto di vista la politica delle carte dei servizi potrebbe essere intesa come un naturale alleato di quanti vogliono promuovere forme di cooperazione e di interlocuzione tra enti, aziende e consumatori. • La partecipazione civica sembra costituire, all’interno del processo già ricordato della liberalizzazione dei servizi, una necessità e non più una semplice opportunità. Infatti, è anche attraverso di essa che si possono prevenire: - quelle situazioni di esclusione sociale che potrebbe suscitare il totale affidamento agli automatismi del sistema economico (è dimostrato che c’è concorrenza solo là dove esistono margini certi di profittabilità); - cadute di carattere autoreferenziale nell’organizzazione e nella fornitura di servizi; - situazioni di violazione dei diritti, mediante l’adozione di misure preventive; 138 - incompletezza di regole certe necessarie ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. • L’importanza della partecipazione del cittadino, del consumatore, risiede nel fatto che egli può essere messo nelle condizioni di essere un soggetto attivo di regolazione del mercato e del rapporto tra istituzioni e aziende. Infatti, egli: - insieme alle istituzioni pubbliche può completare la verifica della qualità e della rispondenza agli standard delle forniture di beni e di servizi da parte dei soggetti titolari di licenze, concessioni, etc. (cittadino come soggetto regolatore); - insieme alle aziende o imprese fornitrici, il cittadino con il suo punto di vista può completare l’attività di individuazione e definizione degli standard di qualità (non solo economici), incidendo sulla capacità di competere delle aziende stesse (per le quali la partecipazione civica diviene un vero valore aggiunto). E’ in questa cornice complessiva che ha senso collocare il rilancio della carta dei servizi attraverso una profonda innovazione delle politiche di promozione della partecipazione civica o di coinvolgimento diretto dei consumatori, nelle tre fasi cruciali di definizione, attuazione, e verifica periodica (attraverso la valutazione della qualità del servizio), della stessa carta dei servizi. Per rispondere alla domanda sul come sia possibile promuovere questo ruolo attivo del cittadino consumatore, su quali siano gli strumenti utilizzabili a questo scopo e i criteri per selezionare gli interlocutori civici da coinvolgere, alla luce delle esperienze di successo già realizzate in Italia e in altri Paesi, si possono formulare, in maniera sintetica, alcune Linee Guida che per comodità divideremo come segue. ¾ Il ciclo della carta dei servizi e il coinvolgimento dei cittadini E’ possibile coinvolgere i cittadini e le loro associazioni in almeno otto diverse fasi: 1. Studio della domanda di servizi (tramite analisi delle richieste, dei reclami, delle raccolte di dati e d’informazioni realizzabili congiuntamente sul territorio); 139 2. Definizione di obiettivi, indicatori, standard specifici e dei costi (utilizzando anche tavoli di lavoro tematici; incontri periodici con gli utenti); 3. Definizione degli strumenti di promozione e di tutela dei diritti (andando al di là dei reclami); 4. Individuazione di una pluralità di istituti di partecipazione civica (da inserire ovviamente nella carta dei servizi); 5. Redazione e diffusione della carta stessa (ponendo una particolare attenzione ad aspetti quali, da un lato, il linguaggio, l’editing, la lunghezza del testo e, dall’altro, le reti, i punti d’incontro, gli strumenti tecnologici attivabili per la sua distribuzione); 6. Attuazione della carta nella sua prima applicazione (contribuendo all’informazione sui suoi contenuti specifici); 7. Verifica dei suoi contenuti, in particolare dei suoi standard di qualità, (attraverso il monitoraggio periodico dei servizi, svolto sia da organi di controllo interni all’azienda, sia da organismi esterni animati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti; mediante sondaggi di opinione e analisi congiunta dei reclami; mediante appositi focus group con gli utenti); 8. Revisione annuale della carta (mediante gruppi di lavoro ristretti composti da rappresentanti delle aziende e dei consumatori). Alcune Linee Guida si possono fornire in questa sede anche riguardo due aspetti avvertiti come problematici dalle aziende e dalle amministrazioni pubbliche allorquando si illustrano le difficoltà incontrate per coinvolgere i consumatori e le loro associazioni rappresentative: criteri per individuare e selezionare le associazioni da coinvolgere (ad esempio nei tavoli di lavoro e nei programmi di monitoraggio) e gli strumenti, le procedure di tutela e di partecipazione civica da prevedere nella carta dei servizi. ¾ I criteri di selezione degli interlocutori Per quanto riguarda i criteri di selezione degli interlocutori (associazioni, comitati dei cittadini, etc.) da coinvolgere, occorre partire dalla consapevolezza che la crisi della rappresentanza nelle società moderne è un fenomeno esteso che coinvolge dunque le stesse associazioni dei consumatori, oltre che i partiti, i sindacati d’impresa e dei lavoratori e le 140 esperienze associative più radicate. I criteri che si suggerisce di prendere in considerazione – integrando o andando al di là dei vari requisiti soprattutto di carattere formale previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela dei consumatori - sono almeno tre, tutti di carattere sostanziale. Essi riguardano i seguenti aspetti che ogni azienda o ente pubblico può utilizzare. • L’effettività della presenza e dell’attività delle organizzazioni considerate, rispetto al territorio di riferimento (misurata non solo in base alla presenza sui media); • La qualità dimostrata in precedenza nella loro azione (verificabile sulla base di relazioni di attività, rapporti prodotti in precedenza e delle opinioni espresse al riguardo da una pluralità d’interlocutori pubblici e privati esistenti nell’ambito territoriale preso in considerazione); • La loro indipendenza ed autonomia di iniziativa e di giudizio, rispetto ad interessi di carattere partitico, economico e sindacale (dunque la loro terzietà rispetto ad essi). ¾ Gli strumenti di tutela e di partecipazione civica Per quanto riguarda gli strumenti di tutela dei diritti e di partecipazione civica che possono essere previsti all’interno delle carte dei servizi, allo scopo di renderli effettivi ed efficaci e non aleatori e inefficaci, si possono prendere in considerazione un ampio ventaglio di strumenti che sarà poi necessario selezionare ed adattare rispetto ad una serie di parametri quali: il tipo di servizio da erogare; le caratteristiche del territorio preso in considerazione (aspetti demografici, morfologici, assetti amministrativi, tradizioni ed esperienze già maturate); il tipo di presenza di forme di impegno civico; le risorse umane e finanziarie che si possono investire e il loro buon funzionamento; il livello esistente di preparazione tecnica e di formazione all’interno dell’azienda e delle realtà associative, etc.; l’atteggiamento dei principali organi amministrativi ed istituzionali. E’ del tutto evidente, ma è meglio sottolinearlo, che: • vanno effettuate delle scelte, individuando delle priorità (rispetto alle fasi del ciclo della carta dei servizi); 141 • non è assolutamente necessario (anzi rischierebbe di essere dispersivo), assumere tutte o la maggioranza delle indicazioni che vengono riportate sinteticamente di seguito. 1. Informazione e Trasparenza L’accesso alle informazioni e agli atti, con particolare riferimento al contenuto e al testo della carta dei servizi, rappresenta il presupposto della possibilità stessa per i cittadini di utilizzare in maniera utile la carta dei servizi e gli stessi strumenti di partecipazione civica. Le nuove tecnologie (senza trascurare, per ampie fasce di popolazione, quelle tradizionali), come internet e la posta elettronica, forniscono oggi un notevole aiuto in questa direzione. 2. Segnalazioni, reclami e proposte La formulazione di segnalazioni, reclami, proposte, osservazioni e rilievi sul funzionamento, l’organizzazione, il personale preposto ai servizi e le condizioni delle strutture e degli arredi, costituiscono gli strumenti minimi per il coinvolgimento attivo degli utenti nei programmi di miglioramento dell’accessibilità, della qualità e della sicurezza dei servizi. Da questo punto di vista i servizi di primo contatto con gli utenti (gli stessi call center aziendali, in grande sviluppo in questi anni nel nostro Paese), disponibili all’interno delle aziende e i servizi d’informazione e di assistenza attivati autonomamente dalle associazioni dei consumatori, costituiscono strumenti preziosi di raccolta e di analisi periodica di questo tipo di materiali. 3. Organismi di rappresentanza e di partecipazione Il riconoscimento nella carta dei servizi di organismi di rappresentanza, di partecipazione degli utenti (es. associazioni o comitati) e d’interlocuzione (es.conferenze o incontri pubblici, conferenza dei servizi, comitati o gruppi di lavoro paritetici, ecc.) tra aziende erogatrici e consumatori, costituisce un elemento che può facilitare e regolamentare nelle sue linee principali, tempi, modi, procedure (le più leggere possibili) e l’attività di questo tipo di organismi di cui occorre evitare gli eccessi di appesantimento burocratico e di formalizzazione. 142 4. Monitoraggio dei servizi E’ un’attività che viene realizzata in maniera ricorrente e sulla base di una stessa metodologia da organizzazioni dei cittadini, mediante apposite griglie di osservazione e/o questionari, e/o moduli di raccolta dati ed informazioni. E’ particolarmente utile per acquisire dati e informazioni (più che opinioni) che possono integrare quelli già acquisiti autonomamente dall’azienda erogatrice. Si possono inserire in questo contesto anche sopralluoghi o ispezioni congiunte (rappresentanti delle azienda e delle associazioni dei consumatori) per rilevare lo stato dei servizi. 5. Interlocuzione e cooperazione(consultazione) La forma più conosciuta e praticata in questi anni è quella in genere che va sotto il nome di consultazione degli utenti. La gamma di modalità concrete di attuazione è piuttosto ampia. C’è la consultazione sulla base di documenti predisposti proprio per la consultazione (cfr. metodologia adottata dall’Autorità per l’energia e il gas) che in genere prelude alla richiesta di contributi scritti ai soggetti consultati e al successivo invio dei risultati finali della consultazione. C’è la consultazione realizzata mediante incontri periodici sul territorio ed incontri con le rispettive rappresentanze, mediante la convocazione di appositi focus groups, mediante la costituzione di panel di utenti e non utenti (sperimentata nel Regno Unito), mediante infine la convocazione di giurie di cittadini che vengono consultate per raccogliere direttamente valutazioni e giudizi sui servizi. Internet offre anche in questo caso numerose possibilità di consultazione on line, destinate probabilmente a svilupparsi nel tempo. Certamente un livello minimale di interlocuzione che andrebbe assicurato dalle aziende è quello di fornire risposte chiare e tempestive (cioè entro pochi giorni al massimo) alle lettere di reclamo ricevute dai propri utenti. 6. Carta dei diritti dei cittadini Un altro strumento che può essere preso in considerazione, direttamente o indirettamente, da una carta dei servizi è quello carta dei diritti (e dei doveri) degli utenti di un determinato 143 servizio, elaborata su autonoma iniziativa dei cittadini, nel corso di una seduta pubblica. Carte di questo tipo, redatte sulla base di un’ampia consultazione (a partire dagli stessi reclami), potrebbero essere pubblicizzate dalle stesse aziende attraverso le proprie sedi e i propri uffici e/o strumenti di comunicazione pubblica (sito internet) e potrebbero essere recepite nei propri regolamenti. 7. Rimborsi o bonus La diffusione dello strumento del rimborso (o del bonus) automatico all’interno delle carte dei servizi, a fronte della comprovata violazione dei termini contrattuali stabiliti nella carta dei servizi, attribuirebbe certamente alla carta una maggiore credibilità dal punto di vista degli utenti. 8. Collaudo civico Attraverso l’istituto del collaudo civico la cittadinanza attiva può contribuire a prevenire, a rilevare o a rimuovere situazioni di inadeguatezza in ordine all’accessibilità e alla qualità dei servizi. Un esempio classico è quello dei mezzi di trasporto pubblico che, soprattutto prima del loro acquisto, potrebbero essere sottoposti a verifica diretta preventiva, realizzabile tramite incontri, sopralluoghi e sperimentazione congiunta del funzionamento dei servizi. Nei servizi e nelle strutture a non eccessivo contenuto tecnologico (es. mense, pulizia dei locali, vigilanza, trasporti) e nei servizi e nelle strutture (arredi, allestimenti, locali) destinate a specifiche categorie di cittadini (es. disabili, dializzati, ecc.), l’azienda e i rappresentanti delle associazioni d’impegno civico potrebbero adottare lo strumento del collaudo civico per valutare l’idoneità di strutture, arredi, locali e macchinari. 9. Le commissioni di conciliazione per dirimere i conflitti Uno strumento, al tempo stesso di tutela e di partecipazione civica, che tende lentamente a diffondersi negli ultimi anni (cfr. esperienze in atto nel settore delle telecomunicazioni, delle poste e delle assicurazioni), è certamente quello delle procedure di conciliazione dei conflitti (vedi ADR Roma Aeroporti). La sua introduzione nella carta dei servizi oltre che utile a 144 prevenire e dirimere una molteplicità di conflitti di non rilevante portata, consentirebbe di arricchire una parte della carta, quella dedicata alla tutela, che risulta essere particolarmente carente nella generalità dei casi. 145 Allegati 146 NORMATIVA GENERALE GU n. 43 del 22-2-1994 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 1994 Principi sull'erogazione dei servizi pubblici. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunità' di fissare i principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 1994; EMANA la seguente direttiva: OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI La presente direttiva dispone i principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici. Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. Ai principi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici. Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della direttiva e' assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i contenuti della presente direttiva negli atti che disciplinano la concessione. Gli enti erogatori dei servizi pubblici, ai fini de la presente direttiva, sono denominati "soggetti erogatori". I. I PRINCIPI FONDAMENTALI. 1. Eguaglianza. 1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parita' di trattamento, a parita' di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. 2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformita' delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalita' di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 2. Imparzialita'. 1. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettivita', giustizia ed imparzialita'. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore. 3. Continuita'. 147 1. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalita' stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 4. Diritto di scelta. 1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio. 5. Partecipazione. 1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. 2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso e' esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. 4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo. 6. Efficienza ed efficacia. 1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. II. GLI STRUMENTI. 1. Adozione di standard. 1. Entro tre mesi, i soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla base di essi, adottano e pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto. 2. I soggetti erogatori definiscono standard generali e standard specifici di qualità e quantità dei servizi. I primi rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese. I secondi si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che può direttamente verificarne il rispetto. 3. Gli standard sono accompagnati da una relazione illustrativa nella quale si descrivono, tra l'altro, le modalità previste per il loro conseguimento; i fattori principali esterni al soggetto erogatore e indipendenti dal suo controllo che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento degli standard; i metodi di valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle valutazioni future. Nella relazione i soggetti erogatori determinano, altresì, gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione dei risultati conseguiti; forniscono una base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti; descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i valori misurati. 4. Gli standard sono sottoposti a verifica con gli utenti in adunanze pubbliche. 5. L'osservanza degli standard non può essere soggetta a condizioni. Essi sono derogabili solo se i risultati sono più favorevoli agli utenti. 6. Gli standard sono periodicamente aggiornati, per adeguarli alle esigenze dei servizi. Le nuove regole devono essere adottate e seguite avendo cura di ridurre al minimo le conseguenze disagevoli per gli utenti. 7. I soggetti erogatori adottano ogni anno piani diretti a migliorare progressivamente gli standard dei servizi. 2. Semplificazione delle procedure. 1. Al fine di razionalizzare e rendere conoscibili gli atti relativi alla disciplina e alla prestazione dei servizi pubblici, i soggetti erogatori provvedono alla razionalizzazione, alla riduzione e alla semplificazione delle procedure da essi adottate. 2. I soggetti erogatori sono tenuti a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti e forniscono gli opportuni chiarimenti su di essi. Inoltre, adottano, ove possibile, formulari uniformi e provvedono alla semplificazione e all'informatizzazione dei sistemi di prenotazione e delle forme di pagamento delle prestazioni. 3. Informazione degli utenti. 1. I soggetti erogatori assicurano la piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare: 148 a) rendono noto agli utenti, tramite appositi avvisi e opuscoli chiari e facilmente leggibili, le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione dei servizi; b) pubblicano gli esiti delle verifiche compiute, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5 di questo titolo, sul rispetto degli standard; c) informano tempestivamente, anche mediante i mezzi di informazione, gli utenti circa ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio; d) curano la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti gli atti che disciplinano l'erogazione dei servizi e regolano i rapporti con gli utenti. Le modificazioni che si rendono successivamente necessarie sono inserite nei testi esistenti e sono adeguatamente divulgate; e) predispongono appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verificano periodicamente il buon funzionamento. 2. In ogni caso, devono essere assicurate, e periodicamente verificate, la chiarezza e la comprensibilità dei testi, oltre che la loro accessibilità al pubblico. 3. Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni circa le modalità giuridiche e tecniche di espletamento dei servizi e ad accedere ai registri e agli archivi, nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 4. Gli utenti sono informati delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni e delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse. 4. Rapporti con gli utenti. 1. I soggetti erogatori e i loro dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. I dipendenti sono tenuti, altresì, ad indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche. 2. I soggetti erogatori istituiscono, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, appositi uffici volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali siano disponibili tutte le informazioni utili agli utenti. 3. L'apertura degli uffici destinati ai rapporti con il pubblico deve essere assicurata anche nelle ore pomeridiane. 4. Le procedure interne degli uffici non devono restringere le condizioni di esercizio dei diritti degli utenti. 5. Dovere di valutazione della qualità dei servizi. 1. Per valutare la qualità del servizio reso, specie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse, i soggetti erogatori svolgono apposite verifiche sulla qualità e l'efficacia dei servizi prestati, in conformità ai criteri determinati nella relazione che accompagna gli standard, ai sensi del paragrafo 1, comma 3, di questo titolo. 2. Entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti erogatori predispongono una relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, sottoponendola al Comitato di cui al titolo successivo, e danno ad essa adeguata pubblicità. La relazione dovrà, tra l'altro, analizzare i risultati conseguiti in rapporto agli standard stabiliti per l'esercizio in questione; definire gli standard per l'esercizio in corso in rapporto anche ai risultati conseguiti nell'esercizio oggetto di relazione; descrivere le ragioni dell'eventuale inosservanza degli standard e i rimedi predisposti; indicare i criteri direttivi cui il soggetto erogatore si atterrà nella redazione dei piani di miglioramento progressivo degli standard, previsti dal comma 7, paragrafo 1, di questo titolo. 3. La relazione predisposta entro il 31 marzo 1995 dovrà includere i risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio 1994, quella seguente dovrà includere i risultati effettivamente conseguiti negli esercizi 1994 e 1995, mentre tutte le relazioni successive dovranno includere i risultati effettivamente conseguiti nei tre esercizi precedenti. 4. I soggetti erogatori, al fine di acquisire periodicamente la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso, ai sensi del paragrafo 5, comma 4, del titolo I, predispongono apposite schede a lettura ottica, e ne curano l'invio agli utenti; indicono riunioni pubbliche con la partecipazione degli utenti di una determinata zona o di una determinata unità di erogazione del servizio; effettuano, a campione, interviste con gli utenti, anche immediatamente dopo l'erogazione di un singolo servizio. 5. I risultati delle verifiche effettuate sono pubblicati in una apposita sezione della relazione di cui al precedente comma 2 e di essi i soggetti erogatori tengono conto per identificare le misure idonee ad accrescere l'efficienza dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse. 6. Rimborso. 149 1. I soggetti erogatori assicurano agli utenti forme di rimborso nei casi in cui e' possibile dimostrare che il servizio reso e' inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati. 2. Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile, per complessità, onerosità o durata, l'esercizio del diritto dell'utente. Esse sono soggette alla vigilanza del Comitato di cui al titolo successivo. 3. Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti, i soggetti erogatori si rivalgono nei confronti del dipendente al quale e' imputabile, per dolo o per grave negligenza, il mancato rispetto degli standard. III. LA TUTELA. 1. Procedure di reclamo. 1. I soggetti erogatori prevedono procedure di reclamo dell'utente circa la violazione dei principi sanciti nella presente direttiva e danno ad esse piena pubblicità. 2. Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e facile utilizzazione; svolgersi in tempi rapidi, predeterminati dai soggetti erogatori; assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e garantire all'utente un'informazione periodica circa lo stato di avanzamento dell'indagine stessa; prevedere una risposta completa all'utente e forme di ristoro adeguate, ivi compreso il rimborso di cui al paragrafo 5 del precedente titolo, per il pregiudizio da questi subito per l'inosservanza dei principi della presente direttiva; consentire ai soggetti erogatori di tenere conto delle doglianze degli utenti al fine del miglioramento della qualità del servizio. Le procedure di reclamo sono soggette alla vigilanza del Comitato di cui al titolo successivo. Ai fini indicati, i soggetti erogatori si uniformano alle disposizioni dei commi successivi. 3. Ciascun soggetto erogatore istituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, un ufficio interno di controllo, denominato ai sensi della presente direttiva "ufficio". Lo stesso obbligo si estende a ciascuna delle articolazioni territoriali dell'ente, dotate di autonomia nella determinazione delle condizioni di erogazione del servizio. L'ufficio esercita le funzioni di valutazione dei risultati conseguiti dal soggetto erogatore, ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Esso, inoltre, riceve i reclami presentati dall'utente circa la violazione dei principi sanciti nella presente direttiva. 4. Il reclamo può essere presentato dall'utente in via orale, per iscritto, via fax o telefonicamente. Nella predisposizione del reclamo, l'utente può avvalersi dell'assistenza degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui al paragrafo 4, comma 2, del titolo precedente. 5. Al momento della presentazione del reclamo, l'ufficio comunica all'utente il nominativo del dipendente responsabile dell'indagine, i tempi previsti per l'espletamento della stessa, i mezzi dei quali dispone nel caso di risposta sfavorevole. 6. L'ufficio riferisce all'utente con la massima celerità, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del reclamo, circa gli accertamenti compiuti, indicando altresì i termini entro i quali il soggetto erogatore provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate o al ristoro del pregiudizio arrecato. Trascorsi quindici giorni, l'ufficio informa comunque l'utente circa lo stato di avanzamento dell'indagine. 7. L'ufficio riferisce semestralmente al Comitato di cui al paragrafo successivo sulla quantità e il tipo di reclami ricevuti e sul seguito dato ad essi dal soggetto erogatore. Dei reclami ricevuti il soggetto erogatore tiene conto nell'adozione dei piani di miglioramento progressivo degli standard, di cui al paragrafo 1, comma 7, del precedente titolo. 2. Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi pubblici. 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi e delle procedure di cui ai paragrafi precedenti, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, un Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi pubblici, di seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato e' composto da tre esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nel settore dei servizi pubblici. 3. Ai fini indicati nel comma 1, e fatte salve le competenze attribuite dalla legge a distinti organismi, il Comitato: a) richiede ai soggetti erogatori atti e documenti, convoca riunioni con gli amministratori e i dirigenti degli stessi; b) valuta l'idoneità' degli standard di qualità del servizio adottati dai soggetti erogatori a realizzare i principi stabiliti nella direttiva e, indica, se del caso, le correzioni da apportare. Nella fase di prima attuazione propone ai soggetti erogatori un calendario degli adempimenti, eventualmente differenziato per settore, zone geografiche, tipo di prestazioni; c) vigila sull'osservanza degli standard, e segnala ai soggetti erogatori le eventuali difformità riscontrate. Nei casi di mancata ottemperanza, il Comitato può proporre al Ministero competente l'adozione delle misure sanzionatorie adeguate; 150 d) valuta l'adeguatezza delle procedure di reclamo e delle misure di ristoro previste nel caso di pregiudizio recato all'utente dalla mancata osservanza della direttiva; e) promuove l'adozione delle misure dirette alla semplificazione dei rapporti tra i soggetti erogatori e gli utenti; f) promuove l'adozione delle misure dirette ad assicurare la possibilità di scelta dell'utente; g) acquisisce dati e informazioni sul gradimento degli utenti. A tale scopo, verifica i sistemi di rilevazione del gradimento apprestati da ciascun soggetto ai sensi del paragrafo 5 del titolo precedente e ne acquisisce gli esiti; h) determina le procedure attraverso le quali gli utenti sono consultati in ordine agli standard relativi ai singoli servizi e al rispetto di tali standard da parte degli enti erogatori; i) propone annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri l'attribuzione di attestati di qualità ai soggetti che si siano distinti quanto ad efficienza del servizio reso, qualità degli standard, osservanza degli stessi, gradimento degli utenti; l) controlla l'esattezza, la completezza e la comprensibilità delle comunicazioni che i soggetti di erogazione del servizio rendono al pubblico; m) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro; n) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le misure regolamentari e legislative idonee a migliorare la protezione dei diritti dell'utente. 4. Per l'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato può avvalersi del supporto tecnico degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero della sanità, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero dell'interno, del Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva. 1. Per i servizi erogati da pubbliche amministrazioni, l'inosservanza dei principi della presente direttiva e' valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificati, rispettivamente, dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 2. Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque erogati da soggetti non pubblici, l'inosservanza dei principi della presente direttiva costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti erogatori. IV. IMPEGNI DEL GOVERNO. Il Governo si impegna ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare piena effettività ai principi contenuti nella presente direttiva. Roma, 27 gennaio 1994 Il Presidente: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 25 151 GU n. 160 serie generale parte prima del 11-7-1995 DECRETO LEGGE 12 maggio 1995, n. 163 ((in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1995)), coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 11 luglio 1995, n. 273 ((in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3)), recante: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni". AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrante con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni ((...)). INDICE Articolo 1 ((Soppresso dalla legge di conversione)) Articolo 2 - Qualità dei servizi pubblici Articolo 3 - Uffici relazioni con il pubblico Articolo 3-bis - Conferenza di servizi Articolo 3-ter - Rimedi per l'inosservanza dei termini Articolo 3-quater - Servizio di controllo interno Articolo 3-quinquies - Conclusione di accordi Articolo 4 - Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento Articolo 4-bis - Procedura semplificata per studi e progetto Articolo 4-ter - Pareri resi dall'Autorità' di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 Articolo 5 - Intervento straordinario nel Mezzogiorno Articolo 5-bis - Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione Articolo 6 - Entrata in vigore Art. 2 Qualità dei servizi pubblici Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere b)), e)) , f)), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2. ((1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme)) ((del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche)) ((amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la)) ((funzione pubblica.)) 2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Riferimenti normativi: 152 Il testo dell'art. 5, comma 2, lettere b)), e)) ed f)), della legge n. 400/1988 ((Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)) e' il seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: a)) ((omissis)); b)) coordina e promuove l'attività' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo; c)) ((omissis)); d)) ((omissis)) e)) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative; f)) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo". Con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1994, e' stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Art. 3 Uffici relazioni con il pubblico All'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: " ((5-bis)). Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione ((e all'accelerazione)) delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione ((e ai documenti amministrativi.)) ((5-ter)). L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. ((5-quater)). Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche." Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 ((Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)), come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 12 ((Ufficio relazioni con il pubblico)). Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 153 Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a)) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b)) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c)) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione. 5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.". La legge n. 241/1990, sopracitata, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Il capo III della predetta legge ((articoli 7-13)) tratta dalla partecipazione al procedimento amministrativo. Art. 3-bis Conferenza di servizi ((1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto)) ((1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e')) ((inserito il seguente:)) (("2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si)) ((applicano anche quando l'attività' del privato sia subordinata)) ((ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di ((amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la)) ((conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,)) ((dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse)) ((pubblico prevalente".)) Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 ((Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dal decreto qui pubblicato: "Art. 14. 154 Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazioneprocedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità' in sede di conferenza di servizi. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini". Art. 3-ter Rimedi per l'inosservanza dei termini ((1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei )) ((procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni)) ((statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto)) ((1990, n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente)) ((generale dell'unita' responsabile del procedimento, il quale)) ((provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il)) ((provvedimento e' di competenza del dirigente generale l'istanza)) ((e' rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le)) ((condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato)) ((dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio)) ((1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto)) ((legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso)) ((positivo entro trenta giorni dall'avocazione. )) ((2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai)) ((sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,)) ((n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo)) ((18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono)) ((annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti)) ((non conclusi entro il termine determinato ai sensi )) ((dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. )) ((L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini)) ((dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei )) ((dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti)) ((dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto)) ((legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, )) ((rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18)) ((novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto )) ((legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. )) Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "Art. 2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 155 Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Si riporta il testo dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 ((Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)), come sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dell'art. 20 del medesimo decreto, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, e dell'art. 59 dello stesso decreto, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato, da ultimo, dall'art. 2 del D.L. 28 giugno 1995, n. 260, in corso di conversione in legge: "Art. 14 ((Indirizzo politico-amministrativo)), comma 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri". "Art. 20 ((Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)). I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale e questi al Ministro, una relazione sull'attività' svolta nell'anno precedente. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più, amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvolgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni di uffici già istituiti in altre amministrazioni. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento 156 ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". "Art. 59 ((Sanzioni disciplinari e responsabilità)). Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entità' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previo tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero, di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non e' più suscettibile di impugnazione. Ove, i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicono cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità'. 157 Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417". Art. 3-quater Servizio di controllo interno ((1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento)) ((per l'istituzione del servizio di controllo interno o del)) ((nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del)) ((decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito)) ((dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.)) ((470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le)) ((disposizioni di cui al presente articolo. )) ((2. Il servizio di controllo interno e' posto alle dirette)) ((dipendenze del Ministero in posizione di autonomia. )) ((3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 e' preposto un)) ((collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali,)) ((appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio)) ((di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati)) ((delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati)) ((dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico)) ((decreto il Ministro competente provvede alla nomina del)) ((collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del)) ((collegio stesso. Al servizio di controllo interno e' assegnato)) ((un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui )) ((appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando)) ((presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del)) ((collegio sono svolte da un contingente non superiore alle)) ((diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche )) ((funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono)) ((attribuiti senza oneri per lo Stato. )) ((4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma)) ((1 si esercitano nei confronti dell'attività' amministrativa del)) ((Ministero presso cui il servizio e' istituito. )) ((5. Il servizio di controllo interno ha il compito di )) ((verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei)) ((rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed)) ((economica gestione delle risorse attribuite ed introitate,)) ((nonché l'imparzialità' ed il buon andamento dell'azione)) ((amministrativa. In particolare esso: )) ((a)) accerta la rispondenza di risultati dell'attività' )) ((amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in)) ((disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e)) ((ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' nonché)) ((la trasparenza, l'imparzialità' ed il buon andamento anche per)) ((quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti)) ((economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive)) ((del Ministro; )) ((b)) svolge il controllo di gestione sull'attività' )) ((amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre)) ((unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento)) ((della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato)) ((raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle )) ((irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;)) ((c)) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e)) ((d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti,)) ((dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e)) ((gli indici di riferimento del controllo sull'attività' )) ((amministrativa.)) ((6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti)) ((amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed)) ((alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto,)) ((qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni)) ((ed accertamenti diretti.)) ((7. I risultati dell'attività' del servizio sono riferiti)) ((trimestralmente al dirigente generale competente ed al )) ((Ministro.)) Riferimenti normativi: Per il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 3-ter. Art. 3-quinquies 158 Conclusione di accordi ((1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il)) ((comma 1, e' inserito il seguente: )) (( "1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi)) ((di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può)) ((predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente)) ((o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed)) ((eventuali controinteressati". )) Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 241/1990, più volte citata, come sopra modificato: "Art. 11. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dell'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo". Art. 4 Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze" sono sostituite dalle seguenti: "danno parimenti comunicazioni di tali vacanze". Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 settembre 1993 e' riservato ai trasferimenti per mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Riferimenti normativi: La legge n. 724/1994 reca misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Si trascrive il testo dei commi 6, 7 e 8 ((richiamati dal comma 9)), del citato comma 9 e del comma 14 ((come sopra modificato)) del relativo art. 22: "6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette. 159 7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilita' che puo' avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilita' nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive puo' essere utilizzato, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap purche' risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione. 8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto art. 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni. 10-13. ((Omissis)). 14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera a)), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilita' danno parimenti comunicazioni di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilita' di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilita' da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facolta' di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento puo' essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439". Art. 4-bis Procedura semplificata per studi e progetti ((1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma)) ((1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per)) ((l'approvazione degli studi di fattibilita' e dei progetti di)) ((sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi)) ((automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si)) ((applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995)) ((e 1996. )) Riferimenti normativi: 160 Il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/1993 ((Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm)), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)) prevede che: "Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorita' propone al Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994". Art. 4-ter Pareri resi dall'Autorita' di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ((1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.)) ((39, e' sostituito dal seguente: )) (("Art. 8. 1. L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli)) ((schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e)) ((servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per)) ((quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il)) ((valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei)) ((limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio)) ((decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da )) ((successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di)) ((Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e' in tali casi)) ((formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere)) ((al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere)) ((rilasciato dall'Autorita'. )) ((2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine di)) ((sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si)) ((applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto)) ((1990, n. 241".)) Riferimenti normativi: Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm)), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Gli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. n. 2440/1923 ((Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato)) cosi' recitano: "Art. 5. - I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 600.000.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 300.000.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4. Il Consiglio di Stato dara' il parere, tanto sulla regolarita' del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterra' di chiedere. Il parere del Consiglio di Stato sara' dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione. Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte". "Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potra' essere concluso a trattativa privata. Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere". "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000". 161 "Art. 9. - Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere. Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le lire 60.000.000 venga nel fatto a superare tale somma". I limiti di somma di cui agli articoli sopra riportati sono stati cosi' elevati dall'art. 20, comma 4, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con assorbimento dei precedenti aumenti. Il testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990, piu' volte richiamata, e' il seguente: "Art. 16. 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da pare dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti". Art. 5 Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario ((ad acta))che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Riferimenti normativi: Il D.Lgs. n. 96/1993 reca: "Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". Il D.L. n. 123/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, in corso di conversione in legge, il cui art. 7 ((del quale se ne trascrive il testo)) sostituisce, con identica formulazione, l'art. 6 del decreto legge non convertito: 162 "Art. 7 ((Relazione al Parlamento)). Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformita' delle decisioni adottate dell'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresi' al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5 b e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate". Art. 5-bis Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ((1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto)) ((legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni)) ((ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola )) ((superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti)) ((da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente)) ((del Consiglio dei Ministri. )) ((2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1)) ((previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)) ((21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore)) ((della pubblica amministrazione. )) ((3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,)) ((valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17)) ((miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante)) ((corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini)) ((del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato)) ((di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,)) ((parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla)) ((Presidenza del Consiglio dei Ministri. )) ((4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con)) ((propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. )) ((5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo )) ((3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed )) ((integrazioni, e' sostituito dal seguente: )) (("4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito,)) ((previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre)) ((di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private,)) ((nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo)) ((di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti)) ((messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un)) ((esame-concorso finale".)) Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993 ((Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)), come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 28 ((Accesso alla qualifica di dirigente)). L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essre altresi' ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. 163 Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso: a)) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso; b)) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame; c)) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d)) le modalita' di svolgimento delle selezioni; e)) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di cui al comma 5. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19". Il D.P.C.M. n. 439/1994 approva il regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente. Art. 6 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 164 GU n. 193 del 18 agosto 1999 DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto in particolare l'articolo 11 della predetta legge, come modificato dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 1, lettera c), delega il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle pubbliche amministrazioni; Visto altresi' l'articolo 17 della stessa legge n. 59 del 1997, che detta principi e criteri direttivi cui l'esercizio della delega deve attenersi; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto in particolare l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto legislativo che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane; Visto il parere della conferenza unificata, espresso nella seduta del 13 maggio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: OMISSIS Capo III Qualita' dei servizi pubblici e carte dei servizi Art. 11. Qualita' dei servizi pubblici 165 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. 2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. 4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti. 5. E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo. 166 GU n. 227 del 28-09-2000 – Supplemento Ordinario n. 162 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo: OMISSIS TITOLO V SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI Articolo 112 Servizi pubblici locali 1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi. OMISSIS 167 SCHEMI GENERALI DI RIFERIMENTO ENERGIA D.P.C.M. 18 settembre 1995 Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi del Settore elettrico”. 1. PREMESSA Lo schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici del settore elettrico” è utilizzato dai soggetti erogatori per la predisposizione entro 120 giorni delle proprie “Carte dei servizi”, in attuazione dell’art.2 della legge 11 lugio 1995, n.273. Scopo della presente “Carta” è di stabilire e garantire i diritti degli utenti del servizio di fornitura di energia elettrica in bassa tensione per usi civili, cioè per gli usi definiti nella direttiva 93/13 relativa alle clausole nei contratti stipulati con i consumatori. Lo schema individua una serie di indicatori di qualità del servizio, suddivisi in indicatori generali (caratterizzanti cioè la qualità globale del servizio offerto) ed indicatori specifici, direttamente percepibili dall’utente. Gli indicatori sono individuati anche sulla base dei risultati conseguiti nell’ambito del sistema sperimentale avviato nel dicembre 1993, con il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e degli utenti a livello territoriale. Considerato il notevole grado di diversificazione territoriale (anche in termini organizzativi) dei soggetto erogatori nelle aree servite, delle caratteristiche e della “densità” dell’utenza, le “Carte dei Servizi” terranno conto di tali specificità e di quelle che caratterizzano i settori a rete (prestazioni continuative sulla base di apposito contratto di fornitura). Lo schema di riferimento individua una griglia di indicatori e suggerisce un ventaglio di soluzioni, all’interno dei quali i soggetti erogatori individuano gli specifici strumenti operativi di rapporto con gli utenti, tenendo conto che la “Carta dei servizi” costituisce una parte importante dell’approccio globale alla qualità di erogazione delle prestazioni. La “Carta dei servizi” va pertanto ad inserirsi in un quadro più ampio ed articolato di promozione della qualità in corso di definizione anche sotto il profilo normativo. Occorre in tal senso ricordare che la promozione della qualità dei servizi prevede altri strumenti, tra i quali il contratto di servizio o di programma, la tariffazione dei servizi basata sul criterio del “price-cap”, la concorrenza indiretta di tipo comparativo tra soggetti erogatori di servizi in regime di monopolio naturale, i contratti di erogazione dei servizi agli utenti. Parallelamente, è in fase di definizione l’assetto istituzionale che presiede ai processi di promozione della qualità dei servizi di fornitura di elettricità, con la prevista istituzione dell’Autorità di regolazione, anche tenendo conto delle altre materie di concessioni per l’erogazione dei servizi, assetto strutturale ed organizzativo dei sistemi elettrici, programmazione delle attività. si è ritenuto, comunque, opportuno procedere ad una prima attuazione dei sistemi di qualità nel settore elettrico attraverso l’emanazione del presente schema generale, rimandando per taluni aspetti al completamento del quadro regolamentare, come nel caso delle procedure di consultazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e di tutela del singolo utente, anche attraverso innovative procedure di conciliazione delle controversie in via di definizione nell’ambito della legge istitutiva dell’Autorità. Non sono stati, pertanto, determinati valori degli indicatori di qualità, che in questa prima fase di introduzione della Carta dei servizi saranno, quindi, autonomamente individuati dai soggetti erogatori e che, in prospettiva, deriveranno da un articolato processo di formazione, a copertura dei costi relativi all’incremento della qualità ed a fronte degli incrementi dell’efficienza produttiva richiesti ai soggetti erogatori. 168 Conseguentemente, in questa fase i soggetti erogatori dovranno scegliere, nell’ambito della griglia definita dallo schema generale, gli indicatori specifici, il cui mancato rispetto darà luogo a procedure di rimborso ai singoli utenti (comunque in numero non inferiore a quattro) e dovranno anche definire l’entità del rimborso da corrispondere agli utenti ed i relativi criteri di quantificazione. I soggetti erogatori, nelle fasi di predisposizione, attuazione e verifica della carta, attiveranno forme di consultazione degli utenti e delle loro associazioni, al fine di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità de servizio, anche con riferimento a quanto previsto al successivo punto 6. 2. PRINCIPI FONDAMENTALI Il servizio elettrico è gestito nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 concernente “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. 2.1 EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’ DI TRATTAMENTO Le aziende di erogazione: - si ispirano ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi; - garantiscono la parità di trattamento degli utenti, a parità di tipologia (condizioni del servizio prestato, categorie o fasce omogenee di fornitura, appartenenza ad una delle tre aree: urbana, semiurbana e rurale); 2.2 CONTINUITA’ Costituisce impegno prioritario delle aziende garantire un servizio continuo e regolare e ridurre la durata di eventuali disservizi. 2.3 PARTECIPAZIONE L’utente ha titolo di richiedere alle aziende le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami. Per gli aspetti di relazione con l’utente, le aziende garantiscono la identificabilità del personale e individuano i responsabili delle strutture. 2.4 CORTESIA Le aziende si impegnano a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dell’utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni. 2.5 EFFICACIA ED EFFICIENZA 169 Le aziende perseguono l’obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 2.6 CHIAREZZA E COMPRENSIBILITA’ DEI MESSAGGI Le aziende pongono la massima attenzione all’efficacia del linguaggio, anche simbolico, utilizzato nei rapporti con l’utente. 2.7 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA FORNITURA Le caratteristiche principali della fornitura di energia elettrica per usi civili sono riportate in allegato come estratto/spiegazione del contratto di fornitura. 3. STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO Costituiscono “standard” di qualità del sevizio di erogazione della elettricità fornito all’utente gli indicatori qualitativi e quantitativi di seguito descritti. Gli standard si suddividono in generali, ossia riferibili al complesso delle prestazione rese dalle aziende e specifici, ossia verificabili dall’utente. 3.1 Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l’utente I tempi di prestazione indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell’utente. Nel caso in cui insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate all’utente per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, le aziende comunicano tempestivamente all’utente il nuovo termine. Ove non diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi devono essere espressi in giorni di calendario. Nelle rispettive “Carte”, le aziende definiscono: 3.1.1 Tempo di preventivazione E’ per le diverse tipologie di utenza, il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell’utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni. Il tempo di preventivazione definito è diverso a seconda che si tratti di lavori semplici o complessi, dove per lavori semplici si intendono i casi in cui l’allacciamento non richiede interventi sulla rete elettrica e per lavori complessi i casi in cui è necessario intervenire sulla rete. 170 3.1.2 Tempo di esecuzione dei sopralluoghi o degli allacciamenti di una nuova utenza su appuntamento E’ il tempo massimo tra la data della richiesta dell’utente e l’appuntamento per il sopralluogo o l’allacciamento, aumentabile su domanda dell’utente. Viene richiesta all’utente una fascia oraria di disponibilità che, comunque, non può essere superiore a quattro ore. 3.1.3 Tempi per l’attivazione della fornitura Sono i tempi massimi intercorrenti fra la data di definizione del contratto di fornitura e l’avvio della fornitura stessa nei casi: - di attivazione della fornitura con intervento sui soli misuratori - di attivazione della fornitura con esecuzione di lavori di intervento sulle sole prese. Negli altri casi, il tempo di attivazione della fornitura è comunicato di volta in volta all’utente dall’azienda erogatrice del servizio elettrico che provvede, inoltre, ad elaborare una statistica atta a caratterizzare il servizio prestato. 3.1.4 Tempo di riattivazione della fornitura per subentri E’ il tempo massimo fissato per la riattivazione della fornitura nei casi di subentro, qualora non vi sia una modifica significativa della potenza impegnata. In caso contrario, valgono le indicazioni per l’attivazione di una nuova fornitura. I tempi indicati sono da intendersi a partire dalla definizione del contratto. 3.1.5 Tempo per la cessazione della fornitura E’ il tempo massimo a disposizione delle aziende per disattivare la fornitura di elettricità, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente, salvo particolare esigenze dello stesso. 3.2. Accessibilità al servizio 3.2.1 Stipula e risoluzione dei contratti di fornitura Le aziende definiscono i giorni e le ore di apertura degli sportelli (dedicati o partecipati) al pubblico, presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, assicurando orari compatibili con le esigenze diversificate dell’utenza. Definiscono, inoltre, attraverso quale numero telefonico ed in quali orari le pratiche possono essere espletate. 3.2.2 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento Le aziende indicano le forme, i giorni e le ore nei quali è possibile effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali o secondo altre modalità. 171 3.2.3 Facilitazione per alcune categorie di utenti Vengono indicate le possibilità offerte dalle aziende per facilitare l’accesso per alcune categorie di utenti (ad esempio portatori di handicap) ai servizi. 3.2.4 Rispetto degli appuntamenti concordati Le aziende si impegnano a rispettare gli appuntamenti concordati con l’utente. Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati entro un periodo massimo indicato a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell’utente. Viene, altresì, indicata la fascia oraria massima di disponibilità richiesta all’utente (che comunque non può essere superiore alle 4 ore) e la percentuale degli appuntamenti rispettati sul totale degli appuntamenti concordati, ad esclusione di quelli non rispettati dall’utente. 3.2.5 Informazioni agli utenti Le aziende indicano le modalità con le quali l’utente può richiedere informazioni o chiarimenti di natura commerciale ed amministrativa (contratti, subentri, volture, cessazioni, distacchi, potenze da impegnare, cambiamenti di residenza, letture dei gruppi di misura, pagamenti, inoltro reclami, ecc.). 3.2.6 Tempi di attesa agli sportelli fisici Le aziende indicano i tempi medi di attesa agli sportelli fisici, per effettuare operazioni di natura commerciale ed amministrativa o per la richiesta di informazioni. 3.2.7. Risposta alle richieste scritte degli utenti Le aziende indicano un tempo entro il quale si impegnano a rispondere alle richieste di informazioni o di fornitura pervenute per iscritto, che comunque deve essere inferiore a trenta giorni di calendario, decorrenti dall’arrivo della richiesta dell’utente (fa fede il timbro postale o la data di protocollo delle aziende) e può essere eccezionalmente anche il tempo di prima risposta. Se la complessità della richiesta non consente il rispetto del tempo di risposta indicato, le aziende informano tempestivamente l’utente sullo stato di avanzamento della pratica di risposta. 3.2.8 Risposta ai reclami scritti Vengono indicati i tempi entro i quali le aziende si impegnano a rispondere ai reclami, a seconda che la risposta stessa richieda o meno un sopralluogo (anche in questo caso fa fede il timbro postale o la data di protocollo dell’Azienda ed il tempo stesso non può superare i trenta giorni di calendario). 172 Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l’utente viene tempestivamente informato sullo stato d’avanzamento della pratica di reclamo. 3.3 Gestione del rapporto contrattuale 3.3.1 Fatturazione Le aziende indicano per ogni tipologia di utenza la periodicità della fatturazione, le modalità di rilevazione dei consumi e di svolgimento del procedimento di fatturazione. Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali l’utente può comunicare i propri consumi. 3.3.2 Rettifiche di fatturazione Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d’ufficio, anche mediante l’esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l’errore venga segnalato dall’utente, sono indicai i tempi massimi di rettifica della fatturazione riconosciuta errata dalle aziende, decorrenti dalla data della comunicazione da parte dell’utente (fa fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell’azienda, la data di protocollo della comunicazione). Sono altresì fissati i tempi massimi per la restituzione dei pagamenti in eccesso a partire dal momento in cui viene segnalato l’errore di fatturazione. Per piccoli importi, la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso all’utente possono essere effettuati sulla fattura successiva. 3.3.3 Situazioni di morosità In caso di morosità è prevista la sospensione del servizio. Le aziende indicano i mezzi a disposizione dell’utente per evitare la sospensione stessa. Le aziende comunicano le modalità ed i tempi per la riattivazione della fornitura. Le aziende individuano eventualmente procedure specifiche per i casi di erroneo distacco per morosità. 3.3.4 Verifica delle caratteristiche dei misuratori Vengono indicate le condizioni alle quali l’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici delle aziende. Le aziende indicano il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore presso l’utente, fissato a partire dalla segnalazione richiesta dall’utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica; in tal caso tale tempo coincide con il periodo massimo entro il quale le aziende sono tenute a concordare l’appuntamento con l’utente (rif. punto 3.2.4). Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali le aziende comunicano all’utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati. 173 3.3.5 Verifica delle caratteristiche tecniche della tensione fornita Vengono indicate le condizioni alle quali l’utente può richiedere la verifica delle caratteristiche della tensione ai terminali di consegna. Le aziende indicano il tempo massimo entro il quale provvedono ad effettuare tale verifica, a partire dalla richiesta dell’utente. Qualora sia necessaria la presenza dell’utente, tale tempo coincide invece con il periodo massimo entro il quale le aziende sono tenute a concordare l’appuntamento con l’utente, come stabilito al punto 3.2.4. 3.4 Interruzioni accidentali 3.4.1 Segnalazione guasti Le aziende indicano tempi e modi (es. numeri telefonici di riferimento) nei quali è possibile accedere al servizio di segnalazione guasti e pronto intervento. 3.4.2 Continuità della fornitura Le aziende indicano il numero medio annuo per utente di interruzioni accidentali lunghe, cioè con durata maggiore di tre minuti, suddiviso nelle tre aree di cui al punto 2.1 3.4.3 Durata della interruzione a seguito di un guasto Le aziende indicano la durata (media o massima) delle interruzioni accidentali lunghe della fornitura di cui al punto precedente, per le diverse tipologie di utenza ed aree servite. 3.5 Sospensione programmata del servizio 3.5.1 Frequenza delle sospensioni programmate Le aziende indicano il numero annuo delle sospensioni programmate per utente della fornitura, per le diverse tipologie di utenza ed aree. 3.5.2 Tempi di preavviso Le aziende, in caso di lavori programmati sulla rete, ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell’erogazione del servizio, indicano il tempo di preavviso all’utente (comunque non inferiore alle 24 ore) e le modalità. Per utenti particolari (ad esempio dializzati presso il proprio domicilio o che vivono nei polmoni d’acciaio), i cui nominativi sono comunicati direttamente dalla Azienda Sanitaria Locale competente all’ufficio procedure particolari: in caso di interruzioni programmate dell’erogazione del servizio, questi utenti vengono avvisati con almeno 24 ore di anticipo tramite telefono, direttamente o attraverso persona segnalata. 3.5.3 Durata della sospensione programmata della fornitura 174 Le aziende indicano la durata delle sospensioni programmate della fornitura per le diverse tipologie di utenza e per aree. 4. INFORMAZIONI ALL’UTENTE Per garantire all’utente la costante informazione sulle procedure e le iniziative aziendali che possono interessarlo, le aziende definiscono gli strumenti da utilizzare. Le aziende individueranno inoltre idonee modalità di comunicazione per informare gli utenti sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari, e loro modificazioni, che caratterizzano la fornitura del servizio. Le aziende si impegnano a curare la finalità degli uffici per le relazioni con il pubblico, prevedendo, in particolare, l’accesso dell’utenza per via telefonica. 5. LA TUTELA Qualsiasi violazione ai principi e agli standard fissati dalla Carta può essere segnalata dal diretto interessato ad appositi uffici aziendali, d cui devono essere indicati e pubblicizzati ubicazione e recapito telefonico. Alle richieste dovrà essere data risposta nei tempi massimi stabiliti dalle diverse procedure di reclamo. Altre procedure di tutela devono essere previste in conformità a disposizioni dell’Amministrazione concedente il servizi o dalla costituenda Autorità di regolazione di settore. 6. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE Le aziende indicano le rilevazioni che intendono effettuare per essere informate sulle opinioni degli utenti in merito alla qualità del servizio erogato. Le aziende indicano, inoltre, con quali mezzi gli utenti possono far pervenire i propri suggerimenti. Sulla base della rilevazioni effettuate, le aziende si impegnano a pubblicare annualmente un rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell’utente, a trasmetterlo alle Autorità competenti ed a renderlo disponibile per le Associazioni dei consumatori. 7. SERVIZI DI CONSULENZA ALL’UTENTE Le aziende indicano gli argomenti per i quali viene offerto agli utenti un servizio di consulenza e le modalità di accesso al servizio. 8. RIMBORSO FORFETTARIO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI Le aziende individuano almeno quattro indicatori da assoggettare a rimborso tra quelli specifici riportati nel presente schema. Le aziende, a fronte di documentato mancato rispetto di tali indicatori, riconoscono un rimborso forfettario, la cui misura è riportata nelle “Carte”, da corrispondere su richiesta dell’utente. 175 Le richieste, corredate delle informazioni e dei documenti che possano servire alle aziende per ricostruire ed accertare l’accaduto, sono inviate per iscritto all’indirizzo indicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine garantito (fa fede la data di spedizione o del protocollo delle aziende in caso di recapito diretto). Riconosciuta la validità della richiesta, le aziende accreditano l’importo sulla prima bolletta utile. 9. VALIDITA’ DELLA CARTA DEL SEVIZIO ELETTRICITA’ Gli utenti sono portati a conoscere di eventuali revisioni delle “Carte” tramite gli strumenti informativi indicati al punto 4 “Informazione all’utente”. Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività di ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni “normali” di esercizio, che escludono situazioni straordinarie dovute a eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi (diretti o indiretti) o atti dell’Autorità pubblica. Il presente schema generale di riferimento sarà aggiornato sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua applicazione. 176 GAS D.P.C.M. 18 settembre 1995 Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi del Settore gas” 1. PREMESSA Lo schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici di erogazione del gas” è utilizzato dai soggetti erogatori per la predisposizione entro 120 giorni delle proprie “Carte dei servizi”, in attuazione dell’art.2 della legge 11 luglio 1995, n.273. Scopo della presente “Carta” è di stabilire e garantire i diritti degli utenti del servizio di erogazione gas per uso civile (residenziale e terziario) distribuito a mezzo di rete urbana. Lo schema individua una serie di indicatori di qualità del servizio, suddivisi in indicatori generali (caratterizzanti cioè la qualità globale del servizio offerto) ed indicatori specifici, direttamente percepibili dall’utente. Gli indicatori sono individuati anche sulla base dei risultati conseguiti nell’ambito del sistema sperimentale avviato nel dicembre 1993, con il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e degli utenti a livello territoriale. Considerato il notevole grado di diversificazione territoriale (anche in termini organizzativi) dei soggetto erogatori nelle aree servite, delle caratteristiche e della “densità” dell’utenza, le “Carte dei Servizi” terranno conto di tali specificità e di quelle che caratterizzano i settori a rete (prestazioni continuative sulla base di apposito contratto di fornitura). Lo schema di riferimento individua una griglia di indicatori e suggerisce un ventaglio di soluzioni, all’interno dei quali i soggetti erogatori individuano gli specifici strumenti operativi di rapporto con gli utenti, tenendo conto che la “Carta dei servizi” costituisce una parte importante dell’approccio globale alla qualità di erogazione delle prestazioni. La “Carta dei servizi” va pertanto ad inserirsi in un quadro più ampio ed articolato di promozione della qualità in corso di definizione anche sotto il profilo normativo. Occorre in tal senso ricordare che la promozione della qualità dei servizi prevede altri strumenti, tra i quali il contratto di servizio o di programma, la tariffazione dei servizi basata sul criterio del “price-cap”, la concorrenza indiretta di tipo comparativo tra soggetti erogatori di servizi in regime di monopolio naturale, i contratti di erogazione dei servizi agli utenti. Parallelamente, è in fase di definizione l’assetto istituzionale che presiede ai processi di promozione della qualità dei servizi di fornitura di gas, con la prevista istituzione dell’Autorità di regolazione, anche tenendo conto delle altre competenze della pubblica amministrazione centrale e periferica in materia di concessioni per l’erogazione dei servizi, assetto strutturale ed organizzativo dei sistemi gasieri, programmazione delle attività. Si è ritenuto, comunque, opportuno procedere ad una prima attuazione dei sistemi di qualità nel settore gas attraverso l’emanazione del presente schema generale, rimandando per taluni aspetti al completamento del quadro regolamentare, come nel caso delle procedure di consultazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e di tutela del singolo utente, anche attraverso innovative procedure di conciliazione delle controversie in via di definizione nell’ambito della legge istitutiva dell’Autorità. Non sono stati, pertanto, determinati valori degli indicatori di qualità, che in questa prima fase di introduzione della Carta dei servizi saranno, quindi, autonomamente individuati dai soggetti erogatori e che, in prospettiva, deriveranno da un articolato processo di formazione, a copertura dei costi relativi all’incremento della qualità ed a fronte degli incrementi dell’efficienza produttiva richiesti ai soggetti erogatori. Conseguentemente, in questa fase i soggetti erogatori dovranno scegliere, nell’ambito della griglia definita dallo schema generale, gli indicatori specifici, il cui mancato rispetto darà luogo a procedure di rimborso ai singoli utenti (comunque in numero non inferiore a quattro) e dovranno anche definire l’entità del rimborso da corrispondere agli utenti ed i relativi criteri di quantificazione. 177 I soggetti erogatori, nelle fasi di predisposizione, attuazione e verifica della carta, attiveranno forme di consultazione degli utenti e delle loro associazioni, al fine di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità de servizio, anche con riferimento a quanto previsto al successivo punto 6. 2. PRINCIPI FONDAMENTALI Il servizio gas è gestito nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 concernente “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. 2.1 EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’ DI TRATTAMENTO Le aziende di erogazione: - si ispirano ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi; - garantiscono la parità di trattamento degli utenti, a parità di condizioni del servizio prestato, nell’ambito di aree e categorie omogenee di fornitura; 2.2 CONTINUITA’ Costituisce impegno prioritario delle aziende garantire un servizio continuo e regolare e ridurre la durata di eventuali disservizi. 2.3 PARTECIPAZIONE L’utente ha titolo di richiedere alle aziende le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami. Per gli aspetti di relazione con l’utente, le aziende garantiscono la identificabilità del personale e individuano i responsabili delle strutture. 2.4 CORTESIA Le aziende si impegnano a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dell’utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni. 2.5 EFFICACIA ED EFFICIENZA Le aziende perseguono l’obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 2.6 CHIAREZZA E COMPRENSIBILITA’ DEI MESSAGGI 178 Le aziende pongono la massima attenzione all’efficacia del linguaggio, anche simbolico, utilizzato nei rapporti con l’utente. 2.7 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA FORNITURA Le caratteristiche principali della fornitura del servizio (tra cui ad esempio entità e tempi di applicazione degli interessi di mora) per usi sono riportate in allegato come estratto/spiegazione del contratto di fornitura. 3. STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO Costituiscono “standard” di qualità del sevizio di erogazione del gas fornito all’utente gli indicatori qualitativi e quantitativi di seguito descritti. Gli standard si suddividono in generali, ossia riferibili al complesso delle prestazione rese dalle aziende e specifici, ossia verificabili dall’utente. Gli standard da inserire nelle “Carte” predisposte dai singoli soggetti erogatori si riferiscono ai tempi del rapporto contrattuale, all’accessibilità al servizio, alla gestione del rapporto contrattuale del sevizio. 3.1 Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l’utente I tempi di prestazione indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell’utente. Nel caso in cui insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate all’utente per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, le aziende comunicano tempestivamente all’utente il nuovo termine. Ove non diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi devono essere espressi in giorni di calendario. Nelle rispettive “Carte”, le aziende definiscono: 3.1.1 Tempo di preventivazione E’ per le diverse tipologie di utenza, il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell’utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni. Il tempo di preventivazione definito è diverso a seconda della necessità o meno delle aziende do effettuare il sopralluogo. 3.1.2 Tempo di esecuzione dell’allacciamento di una nuova utenza. E’ il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell’utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l’attivazione della fornitura (con o senza l’installazione del contatore, a seconda della procedura adottata dalle aziende) che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale. l’appuntamento per il sopralluogo o l’allacciamento, aumentabile su domanda dell’utente. 179 In tutti gli altri casi, il tempo di esecuzione dell’allacciamento è comunicato di volta in volta all’utente dalle aziende sulla base dei tempi necessari per la realizzazione dei lavori sulla rete. 3.1.3 Tempi per l’attivazione e la riattivazione della fornitura E’ il tempo massimo intercorrente fra la data di definizione del contratto di fornitura e l’avvio della fornitura stessa nel caso di attivazione della fornitura, nel caso di riapertura del contatore senza modifica della sua portata, o infine di riattivazione della fornitura nei casi di subentro. 3.1.4 Tempo di cessazione della fornitura E’ il tempo massimo a disposizione delle aziende per disattivare la fornitura di elettricità, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente, salvo particolare esigenze dello stesso. 3.2. Accessibilità al servizio 3.2.1 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli Le aziende definiscono i giorni e le ore di apertura degli sportelli (dedicati o partecipati) al pubblico, presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, assicurando orari compatibili con le esigenze diversificate dell’utenza. 3.2.2 Svolgimento di pratiche per via telefonica Le aziende indicano quali pratiche possono essere espletate per via telefonica ed in quali giorni ed orari. 3.2.3 Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento Le aziende indicano le forme, i giorni e le ore nei quali è possibile effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali o secondo altre modalità. 3.2.4 Facilitazione per alcune categorie di utenti Vengono indicate le possibilità offerte dalle aziende per facilitare l’accesso per alcune categorie di utenti (ad esempio portatori di handicap) ai servizi. 3.2.5 Rispetto degli appuntamenti concordati Le aziende si impegnano a rispettare gli appuntamenti concordati con l’utente. 180 Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati entro un periodo massimo indicato a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell’utente. Viene, altresì, indicata la fascia oraria massima di disponibilità richiesta all’utente (che comunque non può essere superiore alle 4 ore) e la percentuale degli appuntamenti rispettati sul totale degli appuntamenti concordati, ad esclusione di quelli non rispettati dall’utente. 3.2.6 Tempi di attesa agli sportelli fisici Le aziende indicano i tempi medi di attesa agli sportelli fisici, in funzione della tipologia di sportello. 3.2.7. Risposta alle richieste scritte degli utenti Le aziende indicano un tempo entro il quale si impegnano a rispondere alle richieste di informazioni o di fornitura pervenute per iscritto, che comunque deve essere inferiore a trenta giorni di calendario, decorrenti dall’arrivo della richiesta dell’utente (fa fede il timbro postale o la data di protocollo delle aziende) e può essere eccezionalmente anche il tempo di prima risposta. 3.2.8 Risposta ai reclami scritti Vengono indicati i tempi entro i quali le aziende si impegnano a rispondere ai reclami, a seconda che la risposta stessa richieda o meno un sopralluogo (anche in questo caso fa fede il timbro postale o la data di protocollo dell’Azienda ed il tempo stesso non può superare i trenta giorni di calendario). Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l’utente viene tempestivamente informato sullo stato d’avanzamento della pratica di reclamo. 3.3 Gestione del rapporto contrattuale 3.3.1 Fatturazione Le aziende indicano per ogni tipologia di utenza la periodicità della fatturazione, le modalità di rilevazione dei consumi e di svolgimento del procedimento di fatturazione. Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali l’utente può comunicare i propri consumi. 3.3.2 Rettifiche di fatturazione Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d’ufficio, anche mediante l’esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l’errore venga segnalato dall’utente, sono indicai i tempi massimi di rettifica della fatturazione riconosciuta errata dalle aziende decorrenti dalla data della comunicazione da parte dell’utente (fa fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell’azienda, la data di protocollo della comunicazione). Sono altresì fissati i tempi massimi per la restituzione dei pagamenti in eccesso a partire dal momento in cui viene segnalato l’errore di fatturazione. Per piccoli importi, la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso all’utente possono essere effettuati sulla fattura successiva. 181 3.3.3 Morosità In caso di morosità è prevista la sospensione del servizio. Le aziende indicano i mezzi a disposizione dell’utente per evitare la sospensione stessa. Le aziende comunicano le modalità ed i tempi per la riattivazione della fornitura. Le aziende individuano eventualmente procedure specifiche per i casi di erroneo distacco per morosità. 3.3.4 Verifica del contatore Vengono indicate le condizioni alle quali l’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici delle aziende. Le aziende indicano il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore presso l’utente, fissato a partire dalla segnalazione richiesta dall’utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica. Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali le aziende comunicano all’utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati. 3.3.5 Verifica del livello di pressione Vengono indicate le condizioni alle quali l’utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. Le aziende indicano il tempo massimo entro il quale provvedono ad effettuare tale verifica, a partire dalla richiesta dell’utente. Qualora sia necessaria la presenza dell’utente, tale tempo coincide invece con il periodo massimo entro il quale le aziende sono tenute a concordare l’appuntamento con l’utente, come stabilito al punto 3.2.5. 3.4 Sospensioni programmate 3.4.1 Tempi di preavviso Vengono indicate le modalità di preavviso, con almeno tre giorni di anticipo, di lavori da effettuare sulla rete, ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell’erogazione del servizio. 3.4.2 Durata delle sospensioni programmate Le aziende indicano i tempi di durata massima delle interruzioni programmate, che comunque non devono essere superiore a 48 ore. 182 3.5 Sicurezza del servizio 3.5.1 Reperibilità o pronto intervento Le aziende comunicano la disponibilità di servizio di pronto intervento o reperibilità e relative modalità di accesso in tutti i periodi dell’anno e del giorno. Viene, altresì, indicato il numero telefonico, attraverso il quale l’utente può accedere al servizio. 3.5.2. Servizio preventivo di ricerca programmata delle fughe Le aziende effettuano, secondo propri piani di intervento, un servizio di ricerca programmata delle fughe sulla rete; va indicata la percentuale annualmente verificata della rete in media pressione e della rete in bassa pressione. 4. INFORMAZIONI ALL’UTENTE Per garantire all’utente la costante informazione sulle procedure e le iniziative aziendali che possono interessarlo, le aziende definiscono gli strumenti da utilizzare. Le aziende individueranno inoltre idonee modalità di comunicazione per informare gli utenti sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari, e loro modificazioni, che caratterizzano la fornitura del servizio. Le aziende si impegnano a curare la finalità degli uffici per le relazioni con il pubblico, prevedendo, in particolare, l’accesso dell’utenza per via telefonica. 5. LA TUTELA Qualsiasi violazione ai principi e agli standard fissati dalla Carta può essere segnalata dal diretto interessato ad appositi uffici aziendali, d cui devono essere indicati e pubblicizzati ubicazione e recapito telefonico. Alle richieste dovrà essere data risposta nei tempi massimi stabiliti dalle diverse procedure di reclamo. Altre procedure di tutela devono essere previste in conformità a disposizioni dell’Amministrazione concedente il servizi o dalla costituenda Autorità di regolazione di settore. 6. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE Le aziende indicano le rilevazioni che intendono effettuare per essere informate sulle opinioni degli utenti in merito alla qualità del servizio erogato. Le aziende indicano, inoltre, con quali mezzi gli utenti possono far pervenire i propri suggerimenti. Sulla base della rilevazioni effettuate, le aziende si impegnano a pubblicare annualmente un rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell’utente, a trasmetterlo alle Autorità competenti ed a renderlo disponibile per le Associazioni dei consumatori. 7. SERVIZI DI CONSULENZA ALL’UTENTE 183 Le aziende indicano gli argomenti per i quali viene offerto agli utenti un servizio di consulenza e le modalità di accesso al servizio. 8. SERVIZI POST-CONTATORE Le aziende, a seguito del protocollo di intesa siglato il 5 giugno 1991 tra la SNAM e le Associazioni delle aziende distributrici, hanno attivato una copertura assicurativa estesa a tutta l’utenza civile. Le aziende riportano sulle “carte” i termini della polizza, le modalità per l’accesso ai benefici, nonché altri servizi postcontatore offerti. 9. RIMBORSO FORFETTARIO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI Le aziende individuano almeno quattro indicatori da assoggettare a rimborso tra quelli specifici riportati nel presente schema. Le aziende, a fronte di documentato mancato rispetto di tali indicatori, riconoscono un rimborso forfettario, la cui misura è riportata nelle “Carte”, da corrispondere su richiesta dell’utente. Le richieste, corredate delle informazioni e dei documenti che possano servire alle aziende per ricostruire ed accertare l’accaduto, sono inviate per iscritto all’indirizzo indicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine garantito (fa fede la data di spedizione o del protocollo delle aziende in caso di recapito diretto). Riconosciuta la validità della richiesta, le aziende accreditano l’importo sulla prima bolletta utile. 10. VALIDITA’ DELLA CARTA DEL SEVIZIO GAS Gli utenti sono portati a conoscere di eventuali revisioni delle “Carte” tramite gli strumenti informativi indicati al punto 4 “Informazione all’utente”. Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività di ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni “normali” di esercizio, che escludono situazioni straordinarie dovute a: eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti dell’Autorità pubblica. Il presente schema generale di riferimento sarà aggiornato sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua applicazione. 184 POSTE DECRETO 2001.04.09 Carta della Qualità Postale Prodotti Postali di Corrispondenza Principi ispiratori Poste italiane vuole assicurare ai propri clienti una qualità di prodotti e servizi a livello europeo e a tal fine ha predisposto un Piano di Impresa che si concluderà nel 2002. Per soddisfare le aspettative di tutti i clienti che ad essa si rivolgono si impegna a perseguire gli obiettivi del Piano di Impresa 1998-2002, anche attraverso la pubblicazione di questa nuova Carta della Qualità, ispirata a criteri di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione ed efficienza. Per Poste Italiane lo scopo di questa "Carta della Qualità" è quindi quello di: Stabilire un rapporto di fiducia con la clientela, basato su un'informazione semplice e trasparente e su impegni realizzabili. Semplificare le modalità e le procedure di contatto del cliente con l'azienda. Informarlo sull’offerta di prodotti e servizi e sulle loro caratteristiche. Definire per ciascun prodotto e servizio uno o più standard di qualità. Impegnarsi a rispettare tali standard offrendo opportuni strumenti di misurazione esterni e certificati ove possibile. Prevedere per alcuni prodotti la possibilità di un rimborso qualora non vengano rispettati gli obiettivi di qualità, tenendo conto della normativa vigente. Promuovere tutto questo attraverso un rapporto trasparente con le Associazioni dei Consumatori. Il progetto Carta della Qualità Con il Piano d’Impresa 1998-2002 Poste Italiane ha iniziato il difficile cammino del risanamento e del rilancio. Il "progetto" Carta della Qualità è uno degli strumenti pensati per dimostrare l’importanza del rapporto con tutta la clientela. È un progetto perché rappresenta la continuità nel tempo dell’impegno di Poste Italiane verso i propri clienti. Questa è infatti la prima parte della Carta, riguardando in modo particolare i nostri Prodotti Postali di Corrispondenza. Seguiranno successivamente quelle relative alle altre grandi famiglie di prodotti: Pacchi, Bancoposta, Internet, nonché una sezione sugli uffici postali. Questa Carta si rivolge in modo specifico alla clientela famiglie; per i grandi utilizzatori saranno possibili prodotti e servizi dedicati. Nell'elaborare questo progetto Poste Italiane, oltre ad osservare le indicazioni europee in materia di qualità dei prodotti e tutela dei consumatori, ha tenuto conto delle migliori esperienze degli altri principali operatori del settore. Prodotti Postali La nuova offerta dei prodotti e i criteri della semplificazione In questa prima sezione della Carta della Qualità, presentiamo dunque la nostra offerta di Prodotti Postali (*), semplificata attraverso l’identificazione di due esigenze fondamentali: velocità di recapito 185 bisogno o meno di servizi accessori* come l’Avviso di Ricevimento*, l’Assicurazione*, il Contrassegno*, o anche di servizi come la certificazione della spedizione* e il tracciamento*. Per ognuna di esse e per le loro combinazioni, potete scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze e alla spesa che intendete sostenere: Velocità normale senza Servizi accessori Urgenza senza Servizi accessori Velocità normale con Servizi accessori Urgenza con Servizi accessori Posta Ordinaria Posta Prioritaria Posta Raccomandata e Assicurata Posta Celere (Corriere Espresso) Per semplificare ancora di più la scelta abbiamo rivisto le vecchie e complicate differenze fra lettere, biglietti postali, fatture commerciali, carte manoscritte, cartoline, stampe non periodiche, cedole, campioni di merce, pacchi, ecc., riconducendole a due sole categorie, in base alle dimensioni e al peso delle spedizioni, indipendentemente dal contenuto. Ciò comporta un’unica e semplice suddivisione fra: Corrispondenza Pacchi Peso Fino a 2 kg Spessore Fino a 5 cm Dimensioni Peso Fino a 25 x 35,3 cm Fino a 20 kg Lunghezza Fino a 150 cm Dimensioni Fino a 300 cm (somma dei lati restanti) In "Carta della Qualità" troverete specificati per ciascun prodotto gli obiettivi relativi ai tempi di consegna* e alle altre caratteristiche. Ricordate comunque di controllare sempre la completezza di indirizzo e di affrancatura delle vostre spedizioni, nonché l’esattezza del Codice di Avviamento Postale. Ricordate inoltre che non sono ammessi invii potenzialmente dannosi, e che denaro, preziosi e titoli possono essere spediti solo con Posta Assicurata, dichiarando il relativo valore. (*) Consultate il "dizionario" in ultima pagina per maggiori chiarimenti sui termini dove compare questo simbolo. Prodotti postali e obiettivi di qualità (1) Posta Ordinaria Il modo semplice ed economico di spedire corrispondenza fino a 2 kg Obiettivi di qualità per l’Italia 186 Anni 2001 e 2002 Consegna in 3 giorni + quello di spedizione nel 90% degli invii Consegna in 4 giorni + quello di spedizione nel 97% degli invii Consegna in 5 giorni + quello di spedizione nel 99% degli invii Obiettivo di qualità per l’estero Europa Consegna in 6 giorni + quello di spedizione nell’85% degli invii (obiettivo europeo) Bacino Mediterraneo Consegna in 10 giorni + quello di spedizione nell’85% degli invii Nord America e Oceania Consegna in 14 giorni + quello di spedizione nell’85% degli invii Resto America, Africa, Asia Consegna in 15/20 giorni + quello di spedizione nell’85% degli invii L’obiettivo di qualità per alcuni paesi non può essere definito globalmente poiché varia in funzione del mezzo di trasporto utilizzato e della destinazione. Caratteristiche Può essere inviata da qualsiasi luogo d’Italia verso qualsiasi località del territorio nazionale o estero Può essere impostata in tutte le 70.000 cassette o presso gli uffici postali per invii voluminosi Per la puntualità del recapito rispettate sempre gli orari limite di impostazione affissi sulle cassette e indicate correttamente il Codice di Avviamento Postale Reclami* Come e dove presentare un reclamo Compilando una lettera di reclamo presso ogni ufficio postale Scrivendo a Casella Postale 160 - 06100 Perugia Contattando il call center unico di Poste Italiane, al numero telefonico 160* Inviando una e-mail a [email protected] Quando presentare il reclamo Italia: dal 6° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi Estero: dal 10° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (Europa); dal 20° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (altri paesi) Chi può presentare il reclamo Il mittente o persona delegata dal mittente. Non sono previsti rimborsi 187 L’assenza è giustificata in base a criteri di ragionevolezza. L’eventualità del rimborso è collegata a quei prodotti di cui sia possibile determinare in modo certo i dati relativi alla spedizione, destinazione e consegna. Poste Italiane si impegna comunque al rispetto degli obiettivi di qualità sopra indicati, che sono in linea con gli obblighi previsti dal vigente Contratto di Programma fra azienda e Ministero delle Comunicazioni. Per maggiori informazioni sul prodotto Posta Ordinaria Numero telefonico 160 oppure sito Internet www.poste.it Prodotti postali e obiettivi di qualità (2) Posta Prioritaria Il modo veloce e semplice di spedire corrispondenza fino a 2 kg Obiettivo di qualità per l’Italia Anni 2001 e 2002 Consegna in 1 giorno + quello di spedizione nell’80% degli invii Potrete trovare nell’Allegato 1 gli standard analitici del prodotto, conformemente a quanto previsto nel dettaglio dal Contratto di Programma. Obiettivo di qualità per l’estero Europa Consegna in 3 giorni + quello di spedizione nell’85% degli invii Bacino del Mediterraneo Consegna in 4/5 giorni + quello di spedizione nell’85% degli invii Nord America Consegna in 5/6 giorni + quello di spedizione nell’85% degli invii Resto America, Asia e Oceania: Consegna in 7/8 giorni + quello di spedizione nell’85% degli invii Altri paesi dell’Africa: Consegna in 8/9 giorni + quello di spedizione nell’85% degli invii Caratteristiche Può essere impostata in 3000 cassette "riservate", nelle 70.000 tradizionali e in tutti gli uffici postali per gli invii voluminosi Affrancare sempre con il francobollo esclusivo di Posta Prioritaria e l’unita etichetta blu (non è ammessa affrancatura con francobolli normali) Rispettare gli orari limite affissi sulle cassette di impostazione Può essere inviata da qualsiasi luogo d’Italia verso qualsiasi località del territorio nazionale o estero Reclami* Come e dove presentare un reclamo Compilando una lettera di reclamo presso ogni ufficio postale Scrivendo a Casella Postale 160 - 06100 Perugia Contattando il call center unico di Poste Italiane, al numero telefonico 160* Inviando una e-mail a [email protected] Quando presentare il reclamo 188 Italia: dal 6° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi Estero: dal 10° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (Europa); dal 20° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (altri Paesi) Chi può presentare il reclamo Il mittente o persona delegata dal mittente. Non sono previsti rimborsi L’assenza è giustificata in base a criteri di ragionevolezza. L’eventualità del rimborso è collegata a quei prodotti di cui sia possibile determinare in modo certo i dati relativi alla spedizione, destinazione e consegna. Poste Italiane si impegna comunque, in via generale, al rispetto degli obiettivi di qualità sopra indicati, che sono in linea con gli obblighi previsti dal vigente Contratto di Programma fra azienda e Ministero delle Comunicazioni. Per maggiori informazioni sul prodotto Posta Prioritaria Numero telefonico 160* oppure sito Internet www.poste.it 189 TELECOMUNICAZIONI Comunicazione del Dipartimento Regolamentazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Avvio del procedimento 27/DR/02 “Attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera b, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 – direttiva generale su qualità e carte dei servizi”. 07/08/02 In via di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di questa Autorità Si comunica che il Dipartimento Regolamentazione ha avviato il procedimento suddetto per la stesura di una direttiva generale sulla qualità e sulle carte dei servizi di telecomunicazioni. Nel corso del procedimento, tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica indetta con delibera 870/00/CONS, verrà condotta un apposito supplemento di indagine conoscitiva anche per il tramite di eventuali audizioni. La responsabilità del procedimento è affidata all’ing. Federico Flaviano, Dipartimento Regolamentazione. Il procedimento si conclude entro il 31 dicembre 2002. I termini del procedimento possono essere prorogati con provvedimento motivato. 190 RISORSE IDRICHE GU n. 126 del 1-6-1999 DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 29 aprile 1999 Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la propria direttiva del 27 gennaio 1994, concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"; Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, recante "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni"; Visti i propri decreti del 19 maggio 1995 e del 2 dicembre 1997 di individuazione di settori di erogazione di servizi pubblici; Visto lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato; Visto il proprio decreto del 10 novembre 1998 contenente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri per la funzione pubblica dott. Angelo Piazza; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 luglio 1995, n. 273, è emanato l'allegato schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato. Art. 2 I soggetti che forniscono i servizi pubblici del settore idrico inviano al Dipartimento della funzione pubblica comunicazione dell'avvenuta adozione della carta dei servizi e dei successivi aggiornamenti. Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato Premessa Questo documento è stato predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio ed artigianato e con la collaborazione dei rappresentanti dei gestori e dei fornitori del servizio idrico. Esso costituisce lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273 ("Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni" - Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995). Lo schema è lo strumento attraverso il quale la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 ("Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" - Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994) riceve una traduzione settoriale, al fine di favorire l'adozione della carta dei servizi da parte dei gestori del servizio idrico integrato. 191 La carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - miglioramento della qualità dei servizi forniti; - miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi. All'adozione della carta dei servizi sono tenuti gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e forniscono il servizio idrico. Definizioni Nel presente testo s'intendono: - per direttiva, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"; - per gestore o gestori, gli enti o le aziende che, a diverso titolo, gestiscono o forniscono il servizio idrico; - per schema, questo schema generale di riferimento; - per carta o carta aziendale, la carta dei servizi pubblici degli enti e delle aziende del settore idrico; - per Dipartimento, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; - per ministeri, il Ministero dei lavori pubblici, dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio ed artigianato; - per autorità concedente, il titolare pubblico della funzione cui il servizio si riferisce; - per Comitato, il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici, di cui alla direttiva. Riferimenti normativi Il presente schema s'inserisce in un quadro normativo di settore, quello del servizio idrico, molto complesso, che ha subito di recente grandi cambiamenti, ancora non giunti a compimento, e per il quale si annunciano ulteriori evoluzioni. Il corpo normativo fondamentale è rappresentato: - dal Testo unico sulle opere idrauliche n. 523/1904; - dal Testo unico sulle acque n. 1775/1933; - dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti; - dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle regioni ed alle province autonome; - dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, e da numerosi ulteriori provvedimenti; - dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986, di istituzione del Ministero dell'ambiente; - dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali; - dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardante l'ordinamento delle autonomie locali; - dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente; 192 - dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell'intero settore. Esistono, inoltre, numerose disposizioni (soprattutto derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie) relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, così come una normativa specifica relativa agli agenti inquinanti. Ma è la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (e la susseguente normativa di applicazione) ad avere i maggiori punti di contatto con il presente schema, in quanto disciplina aspetti rilevanti della qualità del servizio. Si tratta di una legge che ha l'obiettivo di favorire un serio recupero di efficienza nella gestione del servizio idrico pubblico, prevedendo: la nascita del servizio idrico integrato; la definizione degli ambiti territoriali ottimali; la gestione e la tariffa del servizio; la vigilanza ed il controllo sull'uso delle risorse idriche. L'architettura della legge si fonda sulla unitarietà del ciclo dell'acqua (approvvigionamento, distribuzione, fognatura e depurazione) e sulla gestione imprenditoriale del servizio, proprio per recuperare efficienza e migliorare la qualità del servizio per i cittadini. A seguito della legge nazionale, ogni regione deve emanare un proprio provvedimento di attuazione. Le procedure sono complesse, richiedono il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali degli enti locali ed un elevato grado di definizione sia tecnica che economica. Si ricorda, infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 1996 che, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, disciplina: a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento; b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano; d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti; e) le direttive e i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche; f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito ottimale nonchè i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile. Articolazione dello schema Questo schema è articolato in una Premessa e due Parti: a) la Premessa descrive gli aspetti generali dello schema; b) la Parte prima contiene informazioni di carattere generale e costituisce riferimento per la redazione delle carte da parte dei singoli gestori; c) la Parte seconda riporta quattro schede relative ad altrettanti aspetti del servizio idrico e gli allegati. Parte prima Aspetti generali 193 La carta del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura. Pertanto, tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute nelle carte dei servizi predisposte dai singoli gestori si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti di fornitura stessi. La carta si riferisce, per il servizio di acquedotto, ai seguenti usi potabili: a) uso civile domestico; b) uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.); c) altri usi, relativi ai settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo. Per gli usi non potabili sono previste norme e limiti nella regolamentazione adottata a livello locale, resi noti all'utenza dal gestore. Per il servizio di fognatura e depurazione, la carta si riferisce agli scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura. La carta dei servizi assicura la partecipazione dei cittadini riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull'operato del gestore. Essa indica, altresì, precise modalità per le segnalazioni da parte dei cittadini e per le relative risposte da parte dei gestori. Il gestore prevede le modalità per rendere disponibile all'utente la carta del servizio idrico integrato, oltre che al momento della sottoscrizione del contratto, anche su richiesta dell'utente stesso. I contenuti della carta dei servizi costituiscono elemento di valutazione da parte dell'autorità concedente del servizio al momento dell'affidamento o del rinnovo del servizio idrico integrato al gestore. I gestori provvedono, nelle fasi di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di significative modifiche della carta, ad attivare forme di consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti-obblighi derivanti dalla carta medesima. Principi fondamentali Il servizio idrico integrato è gestito nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva. Eguaglianza ed imparzialità di trattamento I gestori del servizio: - si ispirano ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi; - garantiscono la parità di trattamento degli utenti, a parità di condizioni impiantistico-funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza. Continuità Costituisce impegno prioritario dei gestori garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi o ridurne la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, il gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza. Partecipazione 194 L'utente ha diritto di richiedere ed ottenere dal gestore le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami. Per gli aspetti di relazione con l'utente, i gestori garantiscono la identificabilità del personale e individuano i responsabili delle strutture. Cortesia I gestori si impegnano a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni. Efficacia ed efficienza I gestori perseguono l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi I gestori pongono la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente. Condizioni principali di fornitura Le condizioni principali di fornitura del servizio (tra cui ad esempio entità e tempi di applicazione degli interessi di mora) sono riportate in allegato alla carta come estratto/spiegazione del contratto di fornitura. Struttura tipo della carta del servizio idrico integrato Ogni carta dei servizi deve contenere un indice che permetta la facile consultazione da parte degli utenti. A titolo puramente esemplificativo, si propone la seguente struttura-tipo di indice delle carte: Sez. I Presentazione del soggetto erogatore e principi fondamentali Sez. II Informazioni sintetiche sulle strutture e i servizi forniti Sez. III Impegni e standard di qualità e modalità di verifica Sez. IV Procedure di reclamo e modalità di rimborso e ristoro. In alternativa, i contenuti delle sezioni II e III possono essere articolati per aree tematiche. In ciascuna carta, inoltre, i soggetti erogatori provvedono a definire, nell'ambito degli aspetti di relazione e di comunicazione con l'utenza, precisi impegni in materia di: - riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggi del personale dipendente; - procedure di dialogo tra cliente ed azienda; - procedure e casistiche per i rimborsi; - copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose. Qualora il gestore operi su più servizi che possono presentare analogie gestionali e contrattuali con il servizio idrico integrato, può predisporre un'unica carta per più servizi; in tal caso, nel rispetto delle norme e delle specificità di ciascun servizio, il gestore dovrà possibilmente adottare criteri omogenei per attività similari (tempi caratteristici, criteri di accesso al servizio, procedure di reclamo, organi di tutela, ecc.), allo scopo di semplificare complessivamente il rapporto con l'utente. 195 Fattori e indicatori di qualità del servizio e standard Per fattori di qualità si intendono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente. Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità i livelli prestazionali del servizio erogato. L'individuazione di indicatori di qualità costituisce il punto di partenza per avviare il processo di continua misurazione e miglioramento dei livelli di qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative della clientela nel tempo. Lo standard (o livello di servizio promesso) è il valore da prefissare, da parte del soggetto erogatore, in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità. Lo standard può essere: - formulato sulla base di indicatori quantitativi, cioè direttamente misurabili e può essere specifico o generale. E' specifico quando è riferito alla singola prestazione resa ed è espresso da una soglia minima o massima e può essere verificato dal singolo utente. A tale scopo, gli standard specifici devono essere adeguatamente comunicati all'utenza (esempio di standard specifico: numero di giorni occorrente per l'attivazione della fornitura a decorrere dalla stipula del contratto). E' generale quando è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (esempio di standard generale: tempo medio di attesa agli sportelli); - formulato in maniera qualitativa, senza fare diretto riferimento ai valori misurabili quantitativamente, ma esprimendo una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio (esempio: cortesia del personale). Lo standard ha, essenzialmente, due valenze: - costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal gestore, come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualità (v. Titolo II, paragrafo 1, comma 7, della direttiva); - costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti del cittadino/cliente/utente sul livello di qualità del servizio garantito. L'adozione degli standard è accompagnata da una relazione illustrativa con i contenuti previsti dal Titolo II, paragrafo 1, comma 3, della direttiva. Gli standard devono essere sottoposti a continuo monitoraggio. La funzione di verifica dei livelli di qualità del servizio conseguiti è, in primo luogo, a carico del soggetto erogatore (monitoraggio interno), il quale deve rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, nell'ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, ed utilizzare i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse. I risultati conseguiti (livelli di qualità raggiunti), rispetto agli obiettivi, devono essere pubblicati periodicamente, affinchè gli utenti e gli organismi preposti al monitoraggio della qualità del servizio possano verkficare il grado di raggiungimento degli standard generali prefissati (monitoraggio esterno), ossia il livello di qualità del servizio conseguito in rapporto a quanto promesso nella carta aziendale. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i gestori sono tenuti a predisporre una relazione, da sottoporre al Comitato, sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, con i contenuti previsti dal Titolo II, paragrafo 5, comma 2, della direttiva. Gli aspetti del servizio idrico integrato Avvio del rapporto contrattuale (Scheda n. 1) 196 I tempi di prestazioni indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell'utente. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già comunicate, i gestori comunicano tempestivamente all'utente il nuovo termine ed il motivo del rinvio. Ove non diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi devono essere espressi in giorni di calendario. Nelle rispettive carte, i gestori definiscono i seguenti fattori di qualità: Tempo di preventivazione E', per le diverse tipologie di utenza, il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell'utente ed il momento in cui il preventivo è a sua disposizione per le necessarie determinazioni. Il tempo di preventivazione definito è diverso a seconda della necessità o meno del gestore di effettuare il sopralluogo. Per situazioni più complesse in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi e/o posa di tubazioni stradali e/o si devono ricevere permessi di terzi, il gestore fornisce risposta scritta entro un termine più ampio precisando i tempi necessari per i successivi interventi. Tempo di esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza idrica E' il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura (con o senza l'installazione del contatore, a seconda della procedura adottata dalle aziende) che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale. In tutti gli altri casi, il tempo di esecuzione dell'allacciamento è comunicato di volta in volta all'utente dalle aziende sulla base dei tempi per la realizzazione dei lavori sulla rete. Tempo per l'attivazione e la riattivazione della fornitura idrica E' il tempo massimo intercorrente fra la data di definizione del contratto di fornitura e l'avvio della fornitura stessa nel caso di attivazione della fornitura, di riapertura del contatore senza modifica della sua portata o di riattivazione della fornitura nei casi di subentro. Tempo per la cessazione della fornitura E' il tempo massimo a disposizione del gestore per disattivare la fornitura idrica, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente, salvo particolari esigenze dello stesso. Allaccio alla pubblica fognatura E' il tempo massimo tra la data di richiesta documentata da parte dell'utente e l'esecuzione dell'allaccio, nel rispetto delle disposizioni previste dai singoli regolamenti comunali, il cui stralcio dovrà essere riportato nelle singole carte. Accessibilità al servizio (Scheda n. 2) Periodo di apertura al pubblico degli sportelli I gestori definiscono i giorni e le ore di apertura degli sportelli (dedicati o partecipati) al pubblico, presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, assicurando orari compatibili con le esigenze diversificate dell'utenza. Dopo la realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori assicurano un orario di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8.00-18.00 nei giorni feriali, e non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8.00-13.00 il sabato. Svolgimento di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza - servizio informazioni 197 I gestori indicano quali pratiche possono essere espletate per via telefonica ed in quali giorni ed orari nonchè quelle che possono essere espletate per corrispondenza. Dopo la realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori assicurano un servizio informazioni per via telefonica per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e di 5 ore il sabato. Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento I gestori indicano i giorni e le ore nelle quali è possibile effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali o secondo altre modalità previste, il più possibile differenziate. Facilitazioni per utenti particolari Vengono indicate le possibilità offerte dai gestori per facilitare l'accesso di alcune categorie di utenti (es. portatori di handicap) ai servizi, quali: - procedure e tempi di allacciamento, trasferimento, ripristino del servizio più rapidi rispetto a quelli espressi negli standard applicabili alla totalità della clientela per portatori di handicap e per i cittadini segnalati dai servizi sociali del comune di appartenenza; - facilitazioni di accesso ai servizi aziendali (rampe, servizi igienici, porte automatiche) per portatori di handicap; - percorsi preferenziali agli sportelli per portatori di handicap e per cittadini con malattie o condizioni fisiche per le quali sono controindicate attese. Rispetto degli appuntamenti concordati I gestori si impegnano a rispettare gli appuntamenti concordati con l'utente. Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati, entro un periodo massimo differenziato in funzione della tipologia dell'intervento indicato, a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell'utente. Viene, altresì, indicata la fascia oraria massima di disponibilità (che comunque non può essere superiore alle 4 ore) richiesta all'utente, da concordarsi anche in relazione alle esigenze di quest'ultimo. La percentuale annua degli appuntamenti rispettati sul totale degli appuntamenti concordati (ad esclusione di quelli non rispettati per causa dell'utente), deve essere indicata nella relazione annuale al Comitato. Tempi di attesa agli sportelli I gestori indicano i tempi medi e massimi di attesa agli sportelli, in funzione della tipologia di sportello. Risposta alle richieste scritte dagli utenti I gestori indicano un tempo entro il quale si impegnano a rispondere alle richieste di informazioni pervenute per iscritto, che comunque deve essere inferiore a trenta giorni di calendario, decorrenti dall'arrivo della richiesta dell'utente (fa fede il timbro postale o la data di protocollo di arrivo al gestore) e può essere eccezionalmente anche il tempo di prima risposta. Tutta la corrispondenza dovrà riportare l'indicazione del referente dell'utente ed il numero telefonico interno. Risposta ai reclami scritti Vengono indicati i tempi entro i quali i gestori si impegnano a rispondere ai reclami, a seconda che la risposta stessa richieda o meno un sopralluogo (anche in questo caso fa fede la certificazione postale o la data di protocollo di arrivo al gestore ed il tempo stesso non può superare i trenta giorni di calendario), nella forma più adeguata. 198 Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l'utente viene tempestivamente informato sullo stato d'avanzamento della pratica di reclamo e sulla fissazione di un nuovo termine. Gestione del rapporto contrattuale (Scheda n. 3) Fatturazione I gestori indicano, per ogni tipologia di utenza, la periodicità della fatturazione, che deve avere cadenza almeno semestrale, le modalità di rilevazione dei consumi e di svolgimento del procedimento di fatturazione. La lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte l'anno. E' assicurata all'utente, almeno nei casi di collocazione in proprietà privata del contatore, la possibilità di autolettura. Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali l'utente può comunicare i propri consumi. Rettifiche di fatturazione Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l'errore venga segnalato dall'utente, sono indicati i tempi massimi di rettifica della fatturazione riconosciuta errata dalle aziende decorrenti dalla data della comunicazione da parte dell'utente (fa fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell'azienda, la dava di protocollo della comunicazione). Sono altresì fissati i tempi massimi per la restituzione dei pagamenti in eccesso a partire dal momento in cui viene segnalato l'errore di fatturazione. La rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso possono essere effettuati con la fattura successiva, salvo espressa diversa richiesta da parte dell'utente. Morosità In caso di morosità è prevista la sospensione del servizio. I gestori indicano i mezzi con i quali è preavvisato l'utente di tale sospensione e le modalità per evitare la sospensione stessa. Tale preavviso non potrà comunque essere inferiore a 20 giorni e dovrà essere accompagnato dal duplicato della fattura non pagata. I gestori comunicano le modalità ed i tempi per il ripristino della fornitura, che dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente. In quest'ultimo caso, è facoltà del gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura, comunicati in forma scritta all'utente. I gestori individuano procedure specifiche per i casi di erronea azione per morosità. In nessun caso è addebitabile all'utente subentrante la morosità pregressa. Verifica del contatore Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del gestore. I gestori indicano il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore, fissato a partire dalla segnalazione richiesta dall'utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica. 199 Vengono, altresì, indicate le modalità con le quali i gestori comunicano all'utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati. Verifica del livello di pressione Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. I gestori indicano il tempo massimo entro il quale provvedono ad effettuare tale verifica, a partire dalla richiesta dell'utente. Qualora sia necessaria la presenza dell'utente, tale tempo coincide invece con il periodo massimo entro il quale i gestori sono tenuti a concordare l'appuntamento con l'utente. Continuità del servizio (Scheda n. 4) Continuità e servizio di emergenza Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio può essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, fornendo adeguate e tempestive informazioni all'utenza. Comunque, il gestore si impegna, qualora ciò si dovesse verificare, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite da indicare non superiore alle 48 ore, il gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente autorità sanitaria. Tempi di preavviso per interventi programmati Vengono indicate, con un periodo di tempo indicato dal gestore non inferiore a due giorni di anticipo, le modalità di preavviso di lavori da effettuare sulla rete, ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio. Durata delle sospensioni programmate I gestori indicano i tempi di durata massima delle interruzioni programmate, che comunque non devono essere superiori a 24 ore. Pronto intervento I gestori comunicano la disponibilità di servizi di pronto intervento e relative modalità di accesso in tutti i periodi dell'anno e del giorno. Vengono inoltre indicati sia per servizio di acquedotto che di fognatura: - il tempo massimo per primo intervento in caso di situazioni di pericolo, connesse anche al determinarsi di situazioni di qualità dell'acqua nocive per la salute umana; - le prime indicazioni comportamentali fornite dai tecnici, nel caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo e di un conseguente aumento del tempo di intervento; - il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto del contatore o di altri apparecchi accessori di proprietà del gestore installati fuori terra; - il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata; 200 - il tempo massimo per il ripristino del servizio interrotto a seguito di guasto; - il tempo massimo per avvio interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti. Viene, altresì, indicato il numero telefonico, attraverso il quale l'utente può accedere al servizio. Crisi idrica da scarsità In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il gestore, con adeguato preavviso, deve informare l'utenza, proponendo all'autorità concedente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. Tali misure possono comprendere: - invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali; - utilizzo di risorse destinate ad altri usi; - limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete; - turnazione delle utenze. Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite Le aziende effettuano, secondo propri piani di intervento, un servizio di ricerca programmata delle perdite sulle reti di acqua potabile e reflua, indicando nella relazione annuale al Comitato i risultati della ricerca. Informazione all'utenza Per garantire all'utente la costante informazione sulle procedure e sulle iniziative aziendali che possono interessarlo, i gestori definiscono gli strumenti da utilizzare. I gestori individuano, inoltre, idonee modalità di comunicazione per informare gli utenti sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari, e loro modificazioni, che caratterizzano la fornitura del servizio. In particolare, ciascun gestore: - assicura l'utente della corrispondenza dell'acqua erogata ai vigenti standard di legge; in particolare, è tenuto a fornire, su richiesta di questo, i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il più possibile omogenei: durezza totale in gradi idrotimetrici (°F) ovvero in mg/l di Ca; concentrazione ioni idrogeno in unità e decimi di pH; residuo fisso a 180 °C in mg/l; nitrati in mg/l di ; nitriti in mg/l di ; ammoniaca in mg/l di ; fluoro in /l di F; cloruri in mg/l di Cl; 201 - rende note agli utenti, tramite appositi opuscoli, le condizioni di somministrazione del servizio e le regole del rapporto intercorrente fra le due parti; - informa sulle procedure di pagamento delle bollette, sulle modalità di lettura contatori, nonchè sulle agevolazioni esistenti per ogni eventuale iniziativa promozionale. Al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari il gestore informa annualmente e di volta in volta sul calendario delle scadenze delle bollette; - informa l'utenza circa il meccanismo di composizione e variazione della tariffa nonchè di ogni variazione della medesima e degli elementi che l'hanno determinata; - informa l'utenza circa l'andamento del servizio di fognatura e depurazione; in particolare è tenuto a fornire informazioni in merito ai fattori di utilizzo degli impianti di depurazione, ai limiti allo scarico, alle caratteristiche di qualità degli effluenti depurati, alla qualità e destinazione finale dei fanghi di depurazione; - informa l'utenza, su specifica richiesta, sugli effetti a carico del corpo idrico recettore determinato dagli effluenti depurati, anche in considerazione dei fattori di utilizzo degli impianti; - rende note, nei locali accessibili agli utenti o nelle comunicazioni periodiche, le procedure per la presentazione di eventuali reclami; - predispone procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali onde suggerire agli utenti miglioramenti sull'utilizzo tecnico/contrattuale del servizio; - predispone servizi telefonici adatti a soddisfare le esigenze informative relativamente a tutto quanto attiene il rapporto commerciale (contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, ecc.); - assicura inoltre un servizio di informazioni relative al gestore ed alla generalità dei servizi; - si impegna ad assicurare chiarezza e comprensibilità di tutto ciò che viene segnalato all'utente adottando un linguaggio facile ed accessibile; - effettua periodici sondaggi per accertare l'efficacia delle informazioni e comunicazioni effettuate e per recepire eventuali ulteriori esigenze dell'utente in questo campo. I gestori, inoltre, si impegnano: - a curare la funzionalità degli uffici per le relazioni con il pubblico, prevedendo, in particolare, l'accesso dell'utenza per via telefonica; - a riportare nella carta, in sintesi, le modalità di accesso agli atti, in conformità alle norme vigenti. I gestori, infine, rendono noti agli utenti i contenuti della relazione annuale sui risultati conseguiti nel precedente esercizio. La tutela La gestione dei reclami I gestori definiscono, nelle carte aziendali, una procedura di reclamo. A tale scopo, si attengono alle seguenti indicazioni: a) qualsiasi violazione dei principi indicati nella carta può essere segnalata al gestore dall'utente attraverso un reclamo in forma scritta o verbalmente di persona presso l'ufficio indicato dal gestore ed il cui indirizzo e numero telefonico è riportato nei documenti contrattuali. Nel caso di reclamo fatto di persona, è compito dell'addetto redigere verbale da far sottoscrivere all'utente; 202 b) al momento della presentazione del reclamo, l'utente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso (nome del funzionario che aveva seguito la pratica, eventuali fotocopie della medesima, ecc.) relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione affinchè l'ufficio stesso possa provvedere ad una ricostruzione dell'iter seguito; c) entro il termine di 30 giorni che decorrono dalla presentazione del reclamo sulla presunta violazione, il gestore riferisce all'utente l'esito degli accertamenti compiuti e si impegna anche a fornire i tempi entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate; d) semestralmente il gestore è tenuto a riferire al Comitato circa il numero e il tipo di reclami ed il seguito dato ad essi; e) almeno una volta all'anno, il gestore predispone un resoconto, a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta, contenente, oltre alle informazioni di cui al punto d), indici sui tassi di reclamo, confronto con i dati precedentemente riscontrati, eventuali suggerimenti e segnalazioni di disfunzione. Per la definizione delle procedure di reclamo, può farsi riferimento alla norma UNI 10600; in particolare, il gestore deve prevedere una apposita funzione o procedura che garantisca lo svolgimento di tutta l'attività in materia di reclami, finalizzandola anche al miglioramento continuo della qualità del servizio. Controlli esterni L'utente, nel caso di mancata o insufficiente risposta entro il termine previsto dal punto precedente, può rivolgere reclamo, con la relativa documentazione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, presso il Ministero dei lavori pubblici. Il reclamo stesso è invece rivolto all'organo di vigilanza o di garanzia a livello regionale o di ambito, qualora questo sia stato costituito, con atto notificato al pubblico, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. L'utente, prima di attivare la procedura prevista dal comma precedente, può rivolgersi ad altri eventuali organi di tutela, indicati nella carta dei servizi nelle forme e nei modi alla stessa previsti. Valutazione del grado di soddisfazione dell'utente I gestori effettuano rilevazioni periodiche sul grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di migliorare i livelli di qualità del servizio erogato. I gestori indicano, inoltre, con quali mezzi gli utenti possono far pervenire i propri suggerimenti. Sulla base delle rilevazioni effettuate, i gestori si impegnano a pubblicare annualmente un rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente ed a renderlo disponibile agli utenti e alle Associazioni dei consumatori. Servizi di consulenza agli utenti I gestori indicano i settori per i quali viene offerto agli utenti un servizio di consulenza e le modalità di accesso al servizio. Rimborso per il mancato rispetto degli impegni I gestori individuano ed indicano gli standard specifici da assoggettare a rimborso, nel caso in cui la mancata o ritardata prestazione dipenda dal soggetto erogatore. I gestori riconoscono agli utenti che ne fanno richiesta, sulla base di documentazione comprovante il mancato rispetto di tali standard, un rimborso forfettario unico per ogni contratto d'utenza, la cui entità deve essere preventivamente stabilita per ciascuno di essi e riportata nelle carte. Le richieste, corredate delle informazioni e dei documenti che possano servire alle aziende per ricostruire ed accertare l'accaduto, sono inviate per iscritto all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine garantito (fa fede la data di spedizione o del protocollo dei gestori in caso di recapito diretto). 203 Riconosciuta la validità della richiesta, i gestori accreditano l'importo sulla prima bolletta utile, o adottano altra forma di accredito ritenuta opportuna; in caso negativo ne danno comunicazione scritta e motivata all'utente. Validità della carta del servizio idrico integrato Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni delle carte tramite gli strumenti informativi indicati al paragrafo "Informazione all'utenza". Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività del ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, con esclusione delle situazioni straordinarie dovute a: eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti dell'autorità pubblica. Prima attuazione In attesa della realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori che operano su singoli o multipli segmenti del ciclo integrato delle acque (acquedotto, fognatura e depurazione) provvedono in ogni caso alla predisposizione di carte dei servizi riferite ai singoli servizi gestiti, ricercando il massimo livello di coordinamento all'interno del ciclo. Parte seconda SCHEDE Scheda n. 1 Aspetto del servizio: avvio del rapporto contrattuale Fattori di qualità Indicatori di qualità Standard (valori) Tipologia standard Note Tempo di preventivazione Tempo massimo a decorrere dalla richiesta documentata da parte dell'utente Numero di giorni Specifico Con o senza sopralluogo Tempo di esecuzione dello allacciamento Tempo massimo tra l'accettazione del preventivo e l'esecuzione dell'allacciamento, al netto di eventuali autorizzazioni Numero di giorni Specifico Senza lavori di adeguamento rete; al netto di lavori a cura e spese da parte dell'utente; salvo esigenze peculiari Tempo per l'attivazione della fornitura Tempo massimo tra la definizione del contratto e l'attivazione della fornitura Numero di giorni Specifico Tempo per l'attivazione o riattivazione della fornitura Tempo massimo per la riapertura del contatore e l'attivazione o la riattivazione della fornitura nei casi di subentro, al netto di eventuali autorizzazioni e/o certificazioni Numero di giorni Specifico Senza modifica della potenzialità del contatore Tempo per la cessazione della fornitura Tempo massimo per la cessazione della fornitura Numero di giorni Specifico Tempo di allaccio alla pubblica fognatura Tempo massimo tra la richiesta dell'utente e l'allaccio alla fognatura Numero di giorni Specifico Scheda n. 2 Aspetto del servizio: accessibilità al servizio Fattore di qualità Indicatori di qualità Standard (valori) Tipologia standard Note Apertura degli sportelli dedicati o partecipati Giorni di apertura e relativo orario Numero di giorni di apertura e relativo orario Generale 204 Svolgimento delle pratiche per telefono e/o per corrispondenza Giorni di apertura e relativo orario Numero di giorni di disponibilità e relativo orario Generale Giorni e relativo orario di disponibilità del servizio Forme e modalità di pagamento Indicazione dei punti di pagamento, degli orari di accesso e dell'eventuale onere a carico dell'utente Numero dei punti, indicazione degli orari e dell'eventuale onere Generale Facilitazioni per utenti particolari Tipologia ed estensione di strumenti di supporto per particolari categorie di utenti (es. handicappati) Numero e tipologia delle facilitazioni Generale Per tipologia Rispetto degli appuntamenti concordati Scostamento massimo rispetto all'appuntamento o al giorno e/o alla fascia oraria di disponibilità richiesta all'utente Giorni/ore Specifico Per tipologia di richiesta Attesa agli sportelli Tempo di attesa agli sportelli Minuti di attesa agli sportelli (media) Generale Distinzione per tipologia di sportello fisico Risposta alle richieste scritte degli utenti Tempo massimo di prima risposta a quesiti e richieste di informazioni scritte Numero di giorni Specifico Per tipologia di quesiti e richieste Risposta ai reclami scritti Tempo massimo di prima risposta ai reclami scritti Numero di giorni Specifico Distinzione dei reclami in funzione del fatto che richiedano o meno un sopralluogo Scheda n. 3 Aspetto del servizio: gestione del rapporto contrattuale con l'utente Fattore di qualità Indicatori di qualità Standard (valori) Tipologia standard Note Fatturazione Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati Numero di fatturazioni Generale Distinto per tipologia di fornitura Fatturazione Fatturazioni annuali Numero di fatturazioni Generale Distinto per tipologia di fornitura Rettifiche di fatturazione Tempo massimo per la rettifica della fatturazione dalla comunicazione dell'utente e di restituzione dei pagamenti in eccesso Numero di giorni Specifico Verifica del contatore Tempo massimo per la verifica del contatore su richiesta dell'utente Numero di giorni Specifico Verifica del livello di pressione Tempo massimo per la verifica del livello di pressione sulla rete su richiesta dell'utente Numero di giorni Specifico Strumenti informativi Temi di informazione e relativi strumenti utilizzati Indicazione dei temi e degli strumenti Generale Scheda n. 4 Aspetto del servizio: continuità del servizio Fattore di qualità Indicatori di qualità Standard (valori) Tipologia standard Note Interventi programmati Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura Numero di giorni Generale Sospensioni programmate Durata massima delle sospensioni programmate della fornitura Numero di ore/giorni Specifico Pronto intervento Modalità di accesso al servizio e tempi massimi di intervento 24h/24h Generale Tempi massimi in funzione delle diverse situazioni Ricerca programmata delle perdite Chilometri sottoposti annualmente a controllo su totale chilometri rete Numero di chilometri Generale Reti di distribuzione e fognarie 205 Allegati allo schema generale Livelli minimi dei servizi Il gestore si impegna ad assicurare alle utenze i livelli minimi di servizio stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge n. 36/1994, entro i tempi indicati nel programma di interventi di cui all'art. 11, comma 3, della stessa legge, resi noti all'utenza. In particolare, si citano i seguenti livelli minimi: - per le utenze domestiche: a) una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore; b) una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui alla successiva lettera c); c) un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dovrà dichiarare in contratto la quota minima piezometrica che è in grado di assicurare nel punto di consegna. Per tali casi, nonchè per gli edifici aventi altezza maggiore di quella prevista dagli strumenti urbanistici, i sollevamenti eventualmente necessari saranno a carico degli utenti; d) un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a 70 m., salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza. Per le utenze civili non domestiche e per gli altri usi, i livelli minimi di cui alle lettere a) e b) sono definiti nel contratto d'utenza, mentre rimangono validi i livelli minimi di cui alle lettere c) e d). Le indicazioni, sul contratto di fornitura utenza, di livelli piezometrici eccedenti rispetto ai limiti di cui ai precedenti punti c) e d), vanno previste per tutti i nuovi contratti stipulati a decorrere dall'inizio di validità delle rispettive "carte", nonchè, per i contratti stipulati in precedenza, in occasione di modifiche od aggiornamenti contrattuali. Il gestore è comunque tenuto a garantire i livelli qualitativi dettati dalla normativa vigente. L'azienda si impegna, inoltre, ad assicurare all'utenza più elevati livelli di servizio rispetto a quelli minimi, sulla scorta di quanto stabilito nelle convenzioni fra enti locali e gestori. L'azienda si impegna ad effettuare indagini a campione al fine di valutare il consenso o il dissenso e le aspettative degli utenti sul servizio erogato e sui progetti in corso. L'azienda si impegna ad effettuare gli interventi in base alla segnalazione di guasti entro i tempi che sono stabiliti in corrispondenza ai livelli di guasto e di rischio descritti nei punti successivi. Continuità del servizio Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come sotto disciplinati. Il gestore deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali situazioni assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi: - reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni; - riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN, ed entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore; - controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento; 206 - adozione di un piano di gestione delle interruzioni del servizio approvato dal soggetto affidante, che disciplina, tra l'altro, le modalità di informativa agli enti competenti ed all'utenza interessata, nonchè l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Crisi qualitativa Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il gestore può erogare acqua non potabile purchè ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'autorità sanitaria locale. Il gestore comunica altresì all'ente, affidatario responsabile del coordinamento individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 36/1994, nonchè alle province e ai comuni che detengono il potere di controllo sull'attività del gestore, le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità, ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e dell'adozione di eventuali misure alternative. Segnalazione guasti Il servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto deve essere assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno. Servizio informazioni Il gestore assicura un servizio informazioni per via telefonica con operatore per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e di 5 il sabato. Il servizio può essere integrato con un servizio telefonico a risposta automatica, purchè sia consentito all'utente il ricorso all'operatore. Accesso agli sportelli Gli sportelli del gestore debbono essere adeguatamente distribuiti in relazione alle esigenze dell'utenza nel territorio. Deve essere assicurato un orario di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere, nell'intervallo 8.00-18.00 nei giorni feriali e non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8.00-13.00 il sabato. Pagamenti Per il pagamento delle bollette deve essere garantito il pagamento a mezzo: - contanti; - assegni circolari o bancari; - carta bancaria o carta di credito; - domiciliazione bancaria; - conto corrente postale. Per il pagamento degli oneri di contratto o di prestazioni accessorie deve essere consentito il pagamento anche a mezzo bonifico bancario. Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente. Informazione agli utenti Il gestore rende pubblici periodicamente, con cadenza almeno semestrale, i principali dati quali-quantitativi relativi al servizio erogato. 207 Reclami Il gestore assicura, in tempi da definire in convenzione, risposta scritta ai reclami degli utenti pervenuti per iscritto. Penali La Convenzione prevede i criteri per la determinazione di penali o rimborsi all'utente da parte del gestore per i disservizi imputabili a quest'ultimo. Lettura e fatturazione La lettura dei contatori è effettuata almeno due volte all'anno, prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo. La scadenza di fatturazione non può essere superiore al semestre. E' assicurata all'utente la possibilità di autolettura. Sistema di qualità Il soggetto gestore deve adottare un Sistema di qualità quando l'utenza servita superi i 100.000 abitanti. Il Sistema, allegato alla Convenzione, è redatto conformemente alle norme della serie UNI 29000, relativamente a tutte le fasi - dalla progettazione alla gestione delle utenze - e a tutte le componenti materiali e immateriali del servizio. Il Sistema di qualità deve essere dotato di un intervento informatizzato delle componenti fisiche del sistema, appoggiato ad un idoneo Sistema informativo territoriale, e atto a consentire nel modo più efficace le manovre sul sistema, gli interventi di riparazione, la manutenzione programmata e l'aggiornamento della situazione patrimoniale dei cespiti. Il Sistema di qualità deve inoltre comprendere un piano di manutenzione programmata e di rinnovi tali da garantire il continuo mantenimento in efficienza del sistema affidato al gestore. Ulteriori impegni dei gestori Il gestore si impegna ad assicurare il rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di acque potabili e reflue ed i livelli minimi di sicurezza e qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), della legge n. 36/1994. In particolare, sono garantiti i seguenti servizi: - servizio di controllo interno dell'acqua potabile distribuita per il quale il gestore deve mettere in opera dispositivi di controllo in rete; i prelievi e le analisi di laboratorio debbono garantire, al punto di consegna all'utente, il rispetto dei limiti minimi indicati dalle vigenti disposizioni di legge; - servizio di controllo interno sulle acque immesse nella fognatura, con prelievi e analisi di laboratorio verificando altresì la compatibilità tecnica degli scarichi con la capacità del sistema; - servizio di controllo interno della qualità degli affluenti all'impianto di depurazione nonchè dei reflui della depurazione attraverso prelievi e analisi di laboratorio. I gestori indicano nella relazione annuale al Comitato l'entità e la tipologia dei controlli effettuati. In tale relazione, il gestore fornisce informazioni in merito alle problematiche ambientali affrontate durante l'esercizio annuale, comprensive dell'impatto ambientale prodotto dalle infrastrutture di approvvigionamento, trattamento, collettamento e depurazione e delle misure adottate per mitigare gli effetti negativi per l'ambiente. 208 TRASPORTI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1998. Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la propria direttiva del 27 gennaio 1994, concernente “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; Visto l’articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n.273, recante “Misura urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”; Visti i propri decreti del 19 maggio 1995 e del 2 dicembre 1997 di individuazione di settori di erogazione di servizi pubblici; Visto lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità) predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministe0ro dei Trasporti e della Navigazione; Visto il proprio decreto del 10 novembre 1998 contenente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica Dr. Angelo Piazza; DECRETA Art. 1 Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 1995, n.273, è emanato l’allegato schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità). Art. 2 I soggetti che forniscono i servizi pubblici del settore trasporti inviano al Dipartimento della funzione pubblica comunicazione dell’avvenuta adozione della carta dei servizi e dei successivi aggiornamenti. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 30 dicembre 1998 per il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica (Angelo Piazza) 209 SCHEMA GENERALE DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI DEL SETTORE TRASPORTI (CARTA DELLA MOBILITÀ) SOMMARIO 1. PREMESSA 1.1. DEFINIZIONI 1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 1.3. ARTICOLAZIONE DELLO SCHEMA 2. PARTE PRIMA: ASPETTI GENERALI 2.1. I PRINCIPI DELLA CARTA DEL SETTORE TRASPORTI 2.2. FATTORI E INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E STANDARD 2.3. STRUTTURA TIPO DELLE CARTE DEI SERVIZI AZIENDALI 2.4. I FATTORI DI QUALITÀ DEL VIAGGIO 2.5. ASPETTI RELAZIONALI/COMUNICAZIONALI CON IL PERSONALE A CONTATTO CON L’UTENZA 2.6. TUTELA DELL’UTENTE/VIAGGIATORE 2.7. IL MONITORAGGIO 2.8. ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE CARTE 2.9. L’INTEGRAZIONE MODALE 3. PARTE SECONDA: LE SCHEDE TEMATICHE MODALI 3.1. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE 3.2. I SETTORI 3.3. LA SCHEDA DI INTEGRAZIONE MODALE 4. ALLEGATI 4.1. IL CONCETTO DI “VIAGGIO” 4.2. DIRITTI E DOVERI DEL VIAGGIATORE 4.3. LA QUALITÀ E LA CARTA 210 1. PREMESSA Questo documento è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e con la collaborazione dei soggetti fornitori dei servizi pubblici di trasporto. Esso costituisce lo schema generale di riferimento per la predisposizione delle carte dei servizi pubblici del settore trasporti, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273 (Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 1995, n.160). Lo schema è lo strumento attraverso il quale la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici) riceve una traduzione settoriale al fine di favorire l’adozione delle carte dei servizi da parte dei soggetti fornitori di servizi pubblici di trasporto. Le carte dei servizi, nel settore trasporti, rafforzano la garanzia della libertà di circolazione (mobilità) dei cittadini prevista: • dall’art. 16 della Costituzione italiana (“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale...”; “ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi...”); • dall’art. 8 del Trattato di Maastricht (“ogni cittadino dell’Unione Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ...”). Più specificamente, la carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: • miglioramento della qualità dei servizi forniti • miglioramento del rapporto tra utente e fornitore dei servizi. All’adozione delle carte dei servizi del settore trasporti sono tenuti: le imprese di trasporto, i gestori delle infrastrutture trasportistiche ed i soggetti erogatori di servizi connessi51. Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell’esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i contenuti della direttiva negli atti che disciplinano la concessione. L’inosservanza dei principi della direttiva costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti erogatori. 51 Per servizi connessi si intendono quei servizi che, pur non rientrando puntualmente nelle specifiche attività di trasporto, ne possono condizionare e/o favorire l’accessibilità, l’integrazione modale e la funzionalità (cfr. punto 4 “Allegati”). I soggetti erogatori dei servizi connessi possono essere o gli stessi soggetti erogatori del servizio di trasporto ovvero anche soggetti diversi: ad esempio, il servizio di parcheggio in un nodo di scambio di una stazione metropolitana può essere gestito dalla stessa società che eroga il servizio di trasporto o da un soggetto diverso. 211 1.1 DEFINIZIONI Nel presente testo si intendono: • per direttiva, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, concernente “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994); • per soggetti o soggetti erogatori, gli enti e le aziende del settore trasporti che erogano servizi pubblici, ai sensi della direttiva; • per schema, questo schema generale di riferimento; • per carta o carta aziendale, la carta dei servizi pubblici degli enti ed aziende del settore trasporti; • per Dipartimento, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • per Comitato, il Comitato permanente per l’attuazione della carta dei servizi pubblici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica; • per Ministero, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. 1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI L’attuale quadro normativo in materia di qualità dei servizi pubblici è costituito: • dalla direttiva, che dispone i principi ai quali deve essere uniformata progressivamente l’erogazione dei servizi pubblici. In particolare, la direttiva stabilisce che i soggetti erogatori di servizi pubblici devono: - individuare i fattori da cui dipende la qualità del servizio; adottare e pubblicare i relativi standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto; adottare, ogni anno, piani diretti a migliorare progressivamente gli standard dei servizi. • dall’art 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995) che prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica predisponga, d’intesa con le amministrazioni interessate, schemi generali di riferimento da emanare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. • dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 (G. U. n. 123 del 29 maggio 1995) che individua i settori di erogazione dei servizi pubblici per l'emanazione degli schemi generali di riferimento, tra i quali figura il settore dei trasporti. 212 1.3 ARTICOLAZIONE DELLO SCHEMA Questo schema (v. tav. n.1) è costituito da una premessa e da due parti: 1. la premessa descrive gli aspetti generali dello schema; 2. la prima parte contiene informazioni di carattere generale ed i principi validi per l'intero settore dei trasporti. Essa costituisce riferimento comune per la redazione delle carte aziendali di ogni segmento modale e definisce i fattori di qualità del servizio; 3. la seconda parte riporta, per ciascun segmento ed ambito modale di riferimento, una scheda contenente: • la “declinazione” dei fattori di qualità del servizio pubblico di trasporto, sulla base delle caratteristiche peculiari del segmento modale; • gli indicatori suggeriti per la misurazione della qualità del servizio, sulla base dei quali i soggetti erogatori determinano gli standard (livelli di servizio promesso). 213 TAVOLA n° 1 Schema generale di riferimento Articolazione Settore Trasporti dello Schema Parte I - Aspetti generali Parte II - Elementi specifici dei singoli segmenti modali Carta aziendale Azienda n del segmento A Scheda segmento modale n Azienda 3 del segmento A Scheda segmento modale C Azienda 2 del segmento A Scheda segmento modale B Azienda 1 del segmento A Scheda segmento modale A - peculiarità del segmento - indicatori non valorizzati - peculiarità dell’Azienda - indicatori valorizzati Declinazione modale dei fattori di qualità 214 2. PARTE PRIMA: ASPETTI GENERALI 2.1 I PRINCIPI DELLA CARTA DEL SETTORE TRASPORTI Il servizio pubblico di trasporto deve essere erogato nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla direttiva, interpretati sulla base delle caratteristiche del settore. 2.1.1 eguaglianza ed imparzialità I soggetti erogatori devono garantire: • accessibilità ai servizi ed alle infrastrutture, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione ed opinioni; • accessibilità ai servizi di trasporto (ed alle relative infrastrutture) degli anziani e delle persone invalide (attraverso la progressiva adozione d'iniziative adeguate); • pari trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. 2.1.2 continuità I soggetti erogatori devono garantire: • servizi di trasporto continui e regolari (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore); • servizi sostitutivi, in caso di necessità (o interruzioni programmate); • definizione e comunicazione esterna dei servizi minimi in caso di sciopero (massima divulgazione - preventiva e tempestiva - dei programmi di servizi minimi da garantire). 2.1.3 partecipazione I soggetti erogatori devono garantire: • la partecipazione degli utenti, anche attraverso organismi di rappresentanza organizzata (Associazioni dei Consumatori), a tavoli di confronto costruttivo sulle principali problematiche che riguardano il servizio reso. 2.1.4 efficienza ed efficacia I soggetti erogatori o gestori dell’infrastruttura: • adottano le misure necessarie a progettare, produrre ed offrire servizi (ed infrastrutture) di trasporto nell’ottica di un continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia, nell’ambito delle loro competenze. 2.1.5 libertà di scelta I soggetti erogatori devono garantire: • il diritto alla mobilità dei cittadini, assumendo iniziative per facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali. 215 2.2 FATTORI E INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E STANDARD Per fattori di qualità si intendono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell’utente. Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato. L’individuazione di indicatori di qualità costituisce il punto di partenza per avviare il processo di continua misurazione e miglioramento dei livelli di qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative degli utenti nel tempo. Lo standard (o livello di servizio promesso) è il valore da prefissare in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità, sulla base delle aspettative dell’utenza e delle potenzialità del soggetto erogatore. Lo standard può essere: formulato sulla base di indicatori quantitativi, cioè direttamente misurabili, e può essere specifico o generale; è specifico quando è riferito alla singola prestazione resa, è espresso da una soglia minima o massima e può essere verificato dal singolo utente. A tale scopo, gli standard specifici devono essere adeguatamente comunicati all’utenza (esempio di standard specifico: tempo di attesa alle fermate); è generale quando è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (esempio di standard generale: percentuale di treni in orario); formulato in maniera qualitativa, senza fare diretto riferimento a valori misurabili quantitativamente, ma esprimendo una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio (esempio: cortesia del personale). Lo standard ha, essenzialmente, due valenze : • costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal soggetto erogatore, anche sulla base di contratti di servizio, come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualità (v. titolo II, par. 1, comma 7, della direttiva); • costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti dell’utente sul livello di qualità del servizio garantito. L’adozione degli standard è accompagnata da una relazione illustrativa con i contenuti previsti dal titolo II, paragrafo 1, comma 3, della direttiva. Gli standard devono essere sottoposti a continuo monitoraggio (v. punto 2.7 di questo schema). Nelle schede modali, riportate nella Parte Seconda, vengono suggeriti gli indicatori di qualità per ciascun segmento modale e indicate le modalità di rilevazione dei risultati, sulla base dei quali i soggetti erogatori dovranno periodicamente aggiornare l’elenco degli indicatori e i valori degli standard. 216 2.3 STRUTTURA TIPO DELLE CARTE DEI SERVIZI AZIENDALI Si propone, a titolo esemplificativo, la seguente struttura-tipo delle carte: Sez. I Peculiarità dell’azienda: presentazione del soggetto erogatore, principi fondamentali, informazioni sintetiche sulle strutture ed i servizi forniti. Sez. II Indicatori valorizzati: definizione di impegni e standard (livelli di servizio promesso) e delle modalità di verifica ed aggiornamento. Sez. III Procedure di reclamo e modalità di rimborso o ristoro. Le carte aziendali devono contenere il richiamo ai principi fondamentali indicati dalla direttiva, declinati rispetto alle specificità del settore e, avendo come riferimento le schede modali, devono prevedere l’assegnazione di precisi valori agli standard (livelli di servizio promesso), in corrispondenza dei singoli indicatori di qualità. I soggetti erogatori, nella predisposizione delle carte aziendali, individuano alcuni indicatori per i quali stabiliscono standard specifici (ad esempio, nell’area delle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, il numero di posti macchina; nelle aree di stazione, la distanza da percorrere per trovare cestini portarifiuti; il numero di servizi igienici; il numero di punti informazione per tipologia di nodo, ecc.) In ciascuna carta aziendale, inoltre, i soggetti erogatori provvedono a definire, nell’ambito degli aspetti di relazione e di comunicazione con l’utenza, precisi impegni in materia di: riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggio del personale dipendente; procedura di dialogo tra utente ed azienda; procedura e casistica per i rimborsi; copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose. 2.4 I FATTORI DI QUALITÀ DEL VIAGGIO Come per tutti i servizi pubblici, anche nel settore della mobilità i livelli di qualità del servizio sono condizionati - molto spesso in maniera determinante - anche dal viaggiatore che interviene attivamente nelle diverse fasi dell'erogazione. Di seguito sono evidenziati i fattori di qualità del servizio di ciascuna fase del viaggio: • • • • • • • • • • • • sicurezza del viaggio; sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore; regolarità del servizio e puntualità dei mezzi; pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e/o dei nodi; comfort del viaggio; servizi aggiuntivi52 (a bordo e/o nei nodi); servizi per viaggiatori con handicap; informazioni alla clientela; aspetti relazionali/comunicazionali del personale a contatto con l’utenza; livello di servizio nelle operazioni di sportello; integrazione modale; attenzione all'ambiente. 52 I servizi aggiuntivi sono i servizi extra finalizzati a migliorare il comfort e il grado di soddisfazione degli utenti: distribuzione di giornali a bordo, trasmissione di musica e notizie attraverso diffusori al posto, ecc. I soggetti erogatori dei servizi aggiuntivi sono gli stessi che erogano il servizio di trasporto. 217 2.5 ASPETTI RELAZIONALI/COMUNICAZIONALI DEL PERSONALE A CONTATTO CON L’UTENZA In ciascuna carta aziendale, i soggetti erogatori devono provvedere a definire per i cittadini/utenti indirizzi chiari in materia di: 2.5.1. riconoscibilità • Coerentemente con quanto stabilito in materia dal Dipartimento53, occorre evidenziare l'importanza e la necessità della individuazione personale di tutti gli addetti comunque "a contatto con il pubblico", attraverso la dotazione di un cartellino di riconoscimento (da portare in modo ben visibile) contenente le indicazioni della mansione svolta, dell'ufficio di appartenenza, del nome e del cognome (o del numero di matricola) e della fotografia che garantisca la rispondenza tra dati d'identificazione personale ed il dipendente. • Per quanto riguarda, invece, il personale operante ai centralini, la risposta deve essere preceduta dal nome dell'addetto e dall'indicazione dell'ufficio di appartenenza (o, comunque, da una "sigla d'identificazione" univoca del soggetto). 2.5.2. presentabilità • Il personale, nello svolgimento dei compiti assegnati, deve avere cura di indossare un abbigliamento decoroso e pulito ove non sia prevista un'apposita divisa -; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla cura personale, evitando forme di trascuratezza e/o di eccessiva eccentricità. 2.5.3 comportamenti, modi e linguaggio • I soggetti erogatori devono predisporre - ove non esistenti - Codici di Comportamento per il proprio personale, partendo dai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"54. • In particolare, il personale a contatto con l’utenza deve mantenere comportamenti tali da stabilire "un rapporto di fiducia e di collaborazione tra i cittadini ed il soggetto erogatore"; il cittadino/utente deve essere trattato con rispetto e cortesia. • Il linguaggio utilizzato per le informazioni e per le comunicazioni - sia verbali che scritte - tra cittadino ed azienda deve essere chiaro e facilmente comprensibile agli utenti. • Deve essere garantita prontezza e disponibilità per la risoluzione dei problemi del viaggiatore che dovessero eventualmente insorgere. 2.6 TUTELA DELL’UTENTE/VIAGGIATORE Nella carta aziendale i soggetti erogatori provvedono a definire: 2.6.1. procedura di dialogo tra cliente ed azienda • esplicitazione della procedura per i reclami e per i suggerimenti (verbalmente, per iscritto, tramite fax o telefono), anche con riferimento alla normativa UNI 10600. • pubblicizzazione degli indirizzi e delle postazioni con i "libri dei reclami"; • individuazione dei modi e dei tempi di risposta (comunque non superiori a trenta giorni). 2.6.2. procedura e casistica per i rimborsi • iter di istruttoria e risoluzione delle richieste; • esplicitazione delle tipologie di situazioni e delle casistiche che danno diritto a forme di rimborso e relative modalità; 53 Circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 36970 del 5 agosto 1989 (Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1989 n. 216) e n. 4 del 18 febbraio 1993 (Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1993, n. 43), entrambe concernenti “Iniziative volte ad agevolare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini”. 54 Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 (G.U. n. 149 del 28 giugno 1994). 218 • pubblicizzazione delle procedure operative e contabili, degli indirizzi e dei tempi. 2.6.3. copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose • esplicitazione delle tipologie di situazioni e delle casistiche che danno diritto a forme di risarcimento; • pubblicizzazione delle procedure, degli indirizzi e dei tempi. 2.7 IL MONITORAGGIO Coerentemente con quanto previsto dalla direttiva, i soggetti erogatori attivano sistemi di monitoraggio della qualità del servizio, per misurare puntualmente: • il grado di soddisfazione del cittadino/cliente/utente per quegli indicatori (componenti del servizio) per i quali è prevista la misurazione attraverso indagini di mercato, confrontandolo con lo standard stabilito. Per gli indicatori "numerici" i dati possono giungere dalle Banche Dati aziendali; anch'essi vanno confrontati con lo standard stabilito al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; • il "livello di percezione globale" di ciascun fattore di qualità, misurato in termini di percentuale di persone soddisfatte della componente del servizio presa in esame; • l'andamento della fenomenologia collegata al reclamo per le tre principali tipologie: lamentela per insoddisfazione; reclamo per inadempienza dell'azienda; richiesta di tutela per il riconoscimento dei diritti del cliente, oltre ai tempi medi di risposta. La funzione di verifica dei livelli di qualità del servizio conseguiti è, in primo luogo, a carico del soggetto erogatore (monitoraggio interno), il quale deve rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, nell’ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, ed utilizzare i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni, per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse. I risultati conseguiti (livelli di qualità raggiunti), rispetto agli obiettivi, devono essere pubblicati periodicamente, affinché gli utenti e gli organismi preposti al monitoraggio della qualità del servizio possano verificare il grado di raggiungimento degli standard generali prefissati (monitoraggio esterno), ossia il livello di qualità del servizio conseguito in rapporto a quanto promesso nella carta aziendale. I dati provenienti dal monitoraggio degli impegni assunti con la carta devono essere sistematicamente usati dai soggetti erogatori dei servizi nell'ambito del processo di continuo miglioramento del servizio (a partire dal "sistema aziendale"). Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti erogatori sono tenuti a predisporre una relazione, da sottoporre al Comitato, sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, con i contenuti previsti dal titolo II, paragrafo 5, comma 2, della direttiva. I soggetti erogatori divulgano una sintesi dei principali risultati conseguiti in termini di Qualità del Servizio per informare l’utenza. 219 2.8 ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE CARTE I soggetti erogatori si impegnano a portare a conoscenza dell’utenza le carte aziendali sia direttamente, sia tramite iniziative informative, utilizzando i principali mezzi di comunicazione (nazionali e locali). Il Ministero promuove le attività di un Gruppo di lavoro con i seguenti compiti: • guida e supporto alle attività di redazione e di gestione delle carte aziendali dei diversi soggetti erogatori del settore trasporti; • progettazione, realizzazione ed esercizio di un "Osservatorio della Qualità della mobilità" finalizzato al monitoraggio della percezione da parte del cittadino dei miglioramenti nella qualità del servizio e degli scostamenti tra aspettative e "percezioni"; • valutazione dei margini di coerenza tra gli standard del servizio aziendali (Qualità progettata) ed i livelli delle prestazioni che si attende il cittadino-medio europeo (Qualità attesa); • analisi delle criticità non rimosse nei momenti di confine tra i diversi segmenti modali (monitoraggio del grado d'integrazione modale); • elaborazione annuale di un Rapporto sullo stato di attuazione della carta dei servizi pubblici nel settore trasporti. Il Ministero comunica al Dipartimento i risultati delle indagini e delle iniziative del Gruppo di lavoro. 2.9 L'INTEGRAZIONE MODALE L’integrazione modale costituisce parte fondamentale della qualità dei servizi per il settore trasporti; per tale ragione risulta necessario monitorare le problematiche connesse con i momenti di confine tra due o più segmenti modali, al fine di evitare che si realizzino gravose discontinuità e/o criticità nel viaggio. Il monitoraggio del grado d'integrazione modale riveste, quindi, estrema importanza per l’attuazione e l’aggiornamento delle carte. A tal fine è stata predisposta una Scheda sulla Integrazione Modale (Parte Seconda del presente schema, scheda n. 17) che costituisce lo strumento attraverso il quale rilevare le criticità riscontrabili nei momenti di confine tra i diversi segmenti modali. La Scheda sulla Integrazione Modale viene compilata dal Ministero con la collaborazione di FEDERTRASPORTO, che elabora sia i dati forniti dalle singole Aziende - attraverso le rispettive Associazioni rappresentative (FEDERTRASPORTI, ANAC, FENIT, AISCAT e così via) -, sia i dati provenienti da opportune indagini ad hoc richieste dal Gruppo di lavoro, di cui al punto precedente. Le elaborazioni conseguenti, assieme alle criticità riscontrate ed alle possibili soluzioni individuate, costituiranno la parte centrale del Rapporto sulla stato di attuazione della carta dei servizi pubblici nel settore trasporti. 220 3. PARTE SECONDA: LE SCHEDE TEMATICHE MODALI 3.1. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE Le schede modali sono state predisposte per fornire modelli utili ad un'elaborazione omogenea delle diverse carte aziendali. In esse sono indicati i fattori di qualità ritenuti adeguati alla migliore rappresentazione della qualità del servizio erogato nel settore trasporti. Nella declinazione modale sono riportati gli aspetti caratterizzanti di ciascun fattore di qualità per i diversi ambiti modali di riferimento. In particolare, vengono individuate le diverse tipologie di indicatori di qualità che sviluppano in maggior dettaglio i fattori della qualità. Per ciascun indicatore vengono definite appropriate unità di misura per la misurazione dei risultati ed è stata lasciata vuota la parte relativa agli standard (o livelli di servizio promesso) che dovranno essere stabiliti dai soggetti erogatori. Vengono, inoltre, indicate le modalità di rilevazione dei risultati. A tal proposito, viene distinto il sondaggio da qualsiasi altro tipo di rilevazione, mentre la scelta delle specifiche tipologie di rilevazione dei risultati (ad esempio: rilevazione diretta su campo, rilevazione a campione, sistema informativo, ecc.) è demandata ai soggetti erogatori nelle rispettive carte aziendali. Nella logica del miglioramento continuo, i valori degli standard (livelli di servizio promesso) devono essere determinati, per l'anno "0", in base alle reali potenzialità aziendali. Per gli anni successivi, in conseguenza dell'attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento del funzionamento aziendale, i valori degli standard andranno ragionevolmente incrementati. Per ciascun fattore della qualità deve essere previsto un livello di percezione globale del servizio, solo a partire dalla seconda edizione della carta aziendale. Ovviamente, per garantire il conseguimento di risultati non inferiori ai valori degli standard (livelli di servizio promesso) stabiliti, i soggetti erogatori devono prefissare obiettivi aziendali di qualità sufficientemente più ambiziosi degli impegni assunti con il cittadino/cliente/utente. 221 3.2 I SETTORI 222 Carta dei Servizi Settore Trasporti SCHEDA n. 1a Segmento modale/settore Fattori di qualità Standard di qualità (Livello di servizio promesso) Indicatori di qualità Tipologia Modalità di rilevazione Unità di misura Sicurezza del viaggio Sicurezza patrimoniale Regolarità del servizio (e puntualità dei mezzi) Pulizia e condizioni igieniche Confortevolezza del viaggio 223 Carta dei Servizi Settore Trasporti SCHEDA n. 1b Fattori di qualità Segmento modale/settore Standard di qualità (Livello di servizio promesso) Indicatori di qualità Tipologia Modalità di rilevazione Unità di misura Servizi aggiuntivi a bordo Servizi per viaggiatori portatori di handicap Informazione alla clientela Aspetti relazionali-comportamentali Livello servizio sportello Grado integrazione modale Attenzione all’ambiente 224 LE SCHEDE TEMATICHE/MODALI: I SETTORI 1. FERROVIE NAZIONALI 2. FERROVIE LOCALI 3. METROPOLITANE, TRANVIE E FUNICOLARI 4. AUTOLINEE REGIONALI URBANE ED EXTRAURBANE 5. AUTOLINEE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 6. TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE 7. NAVIGAZIONE INTERNA 8. NAVIGAZIONE MARITTIMA 9. COMPAGNIE AEREE 10. STAZIONI FERROVIARIE [nazionali] 11. STAZIONI FERROVIARIE [locali e fermate] 12. AUTOSTAZIONI (BUS-TERMINAL) 13. VIABILITÀ NAZIONALE (*) 14. PORTI - SOCIETA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI (*) 15. AEROPORTI - SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTUALE 16. VOLO - CONTROLLORI DI VOLO (*) 17. SCHEDA DI INTEGRAZIONE MODALE -------------------------------------------------------------(*) Le schede tematiche/modali relative ai settori "VIABILITA' NAZIONALE", "PORTI-SOCIETA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI" e "VOLO-CONTROLLORI DI VOLO" verranno elaborate successivamente. Anche per la redazione di queste SCHEDE si terrà debito conto delle diverse peculiarità specifiche delle declinazioni modali in questione, coerentemente con il modello e gli indirizzi definiti dal presente Schema generale di riferimento. ………..Omissis 225 3.3 LA SCHEDA DI INTEGRAZIONE MODALE La Scheda di Integrazione Modale si prefigge l’obiettivo di monitorare il grado di integrazione modale conseguito complessivamente nel settore dei trasporti, al fine di individuare e di analizzare le criticità presenti nei "momenti di confine" fra le diverse modalità di trasporto; tali dati verrebbero a costituire un quadro rappresentativo della situazione utile per la individuazione delle possibili soluzioni. La presente Scheda di Integrazione Modale costituisce il momento di sintesi dell'insieme delle informazioni e dei dati che ogni singola azienda elabora durante la gestione della propria carta aziendale, relativamente ai seguenti fattori della qualità del servizio: • integrazione modale; • pulizia e condizioni igieniche dei nodi; • servizi aggiuntivi nei nodi; • informazioni alla clientela. La presente Scheda è articolata in due parti: trasporto nazionale (lunghe distanze); trasporto regionale (urbano ed extraurbano). Per ognuna di queste, vengono individuati tre set di indicatori in grado di misurare il "grado di integrazione" tra le diverse modalità di trasporto: a. indicatori quantitativi (parcheggi; collegamenti; frequenze; e così via); b. indicatori qualitativi (condizioni di attesa; informazioni disponibili; accordi; ecc.); c. indicatori economici (integrazione tariffaria; ecc.). 226 Carta dei Servizi Settore Trasporti SCHEDA n. 17a COLLEGAMENTI Segmento modale/settore TRA FERROVIA E AEROPORTI INTERMODALITA’ TRASPORTO NAZIONALE - LUNGHE DISTANZE TRA FERROVIA E TRA AEROPORTI E PORTI PORTI Indicatori quantitativi 1. % collegamenti diretti (1) Di cui (2): - Su impianti fissi (3) Frequenza media Tempo di percorrenza - Su autobus di linea Frequenza media Tempo di percorrenza - Su taxi Tempo medio di attesa Tempo di percorrenza 2. Su mezzo privato Parcheggi Tempo di percorrenza Indicatori qualitativi Servizi disponibili nei punti di scambio - Con impianti fissi - Con autobus di linea - Con taxi - Parcheggi Indicatori economici 1. Tariffe / prezzi: - Su impianti fissi - Su autobus di linea - Su taxi 2. Accordi econom. con gestori trasporto - Su impianti fissi - Su autobus di linea - Su taxi 3. Costo del trasporto privato - Parcheggi (1) Per esempio, per i collegamenti fra ferrovie e aeroporti, si intende la percentuale delle stazioni ferroviarie in cui vi sono collegamenti regolari con aeroporti e viceversa. (2) Le informazioni verranno opportunamente pesate per tenere conto delle caratteristiche delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti e dei porti (volumi di traffico, ecc.). (3) Per impianti fissi, si intende: metropolitane, tranvie e servizi ferroviari delle ferrovie in concessione ed in gestioni commissariali governative. 227 Carta dei Servizi Settore Trasporti SCHEDA n. 17b COLLEGAMENTI Segmento modale/settore FERROVIA INTERMODALITA’ TRASPORTO NAZIONALE - LUNGHE DISTANZE PORTI AEROPORTI Indicatori quantitativi 1. % collegamenti con impianti fissi (3) Frequenza media 2. % colleg. con autobus di linea Frequenza media 3. % collegamenti con taxi Tempo medio di attesa 4. Su mezzo privato - Parcheggi - Su taxi - Collegamenti viabilità primaria Distanza in km Tempo medio necessario - Collegamenti viabilità secondaria Distanza in km Tempo medio necessario Indicatori qualitativi Servizi disponibili nei punti di scambio - Con impianti fissi - Con autobus di linea - Con taxi - Parcheggi Indicatori economici 1. Tariffe / prezzi: - Su impianti fissi - Su autobus di linea - Su taxi 2. Accordi econom. con gestori trasporto - Su impianti fissi - Su autobus di linea - Su taxi 3. Costo del trasporto privato - Parcheggi (1) Per esempio, per i collegamenti fra ferrovie e aeroporti, si intende la percentuale delle stazioni ferroviarie in cui vi sono collegamenti regolari con aeroporti e viceversa. (2) Le informazioni verranno opportunamente pesate per tenere conto delle caratteristiche delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti e dei porti (volumi di traffico, ecc.). (3) Per impianti fissi, si intende: metropolitane, tranvie e servizi ferroviari delle ferrovie in concessione ed in gestioni commissariali governative. 228 Carta dei Servizi Settore Trasporti Segmento modale/settore SCHEDA n. 17c COLLEGAMENTI INTERMODALITA’ TRASPORTO REGIONALE URBANO ED EXTRAURBANO TRA TRA TRA TRA TRA SERVIZI AUOTBUS DI AUTOBUS DI IMPIANTI AUTOBUS DI FERROVIARI LINEA E LINEA E FISSI E LINEA SERVIZI IMPIANTI SERVIZI FERROVIARI FERROVIARI FISSI (1) Indicatori quantitativi (2) % collegamenti Frequenza media Indicatori qualitativi Servizi disponibili nei punti di scambio Indicatori economici 1. Tariffe / prezzi 2. Accordi econ. con gestori trasporto (1) Per impianti fissi si intende: metropolitane, tranvie e servizi ferroviari delle ferrovie in concessione ed in gestioni commissariali governative. (2) Le informazioni verranno opportunamente pesate per tener conto delle caratteristiche delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti e dei porti (volumi di traffico, ecc.) 229 TRA IMPIANTI FISSI Carta dei Servizi Settore Trasporti Segmento modale/settore SCHEDA n. 17d ALTRI COLLEGAMENTI CON: AUTOBUS DI LINEA INTERMODALITA’ TRASPORTO REGIONALE URBANO ED EXTRAURBANO IMPIANTI FISSI (1) SERVIZIO FERROVIARIO Indicatori quantitativi (2) 1. % collegamento con taxi Tempo medio di attesa 2. Su mezzo privato Parcheggi Collegamenti viabilità primaria Distanza in km Tampo medio necessario Collegamenti viabilità secondaria Distanza in km Tempo medio necessario Indicatori qualitativi Servizi disponibili nei punti di scambio - Con taxi - Parcheggi Indicatori economici 1. Accordi econ. con gestori trasporto 2. Parcheggi - Costo - Accordi (1) Per impianti fissi si intende: metropolitane, tranvie e servizi ferroviari delle ferrovie in concessione ed in gestioni commissariali governative. (2) Le informazioni verranno opportunamente pesate per tener conto delle caratteristiche delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti e dei porti (volumi di traffico, ecc.) 230 4. ALLEGATI 4.1 IL CONCETTO DI "VIAGGIO" Il viaggio deve essere inteso nella sua accezione più ampia. Esso, infatti, inizia nel momento in cui sorge l'esigenza di spostarsi e termina quando si arriva alla destinazione finale, assieme con i beni che accompagnano il viaggiatore (ad esempio: bagagli per i viaggi aerei; auto per i viaggi in navi traghetto; ecc). I soggetti erogatori delle diverse modalità di trasporto sono direttamente responsabili dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, del ventaglio di servizi offerti; conseguentemente, essi sono tenuti ad intervenire per le parti di competenza. I soggetti devono, comunque, monitorare e tenere in considerazione le problematiche connesse con i momenti di confine tra due o più segmenti modali, al fine di evitare che si realizzino gravose discontinuità (e/o criticità) nel viaggio. I segmenti modali ed i servizi connessi. Il Ministero, d’intesa con i soggetti erogatori, definisce una matrice d'integrazione modale che disegni una rete di collegamenti Origine/Destinazione: per ciascun segmento modale vanno individuati i "centri di decisione" per le scelte ed i "centri di responsabilità" per gli aspetti prettamente operativi. ROTAIA impianti fissi - ferrovie nazionali - ferrovie locali - metropolitane, tranvie e funicolari STRADA autolinee ACQUA navigazione - interna (lacuale, fluviale e lagunare) - marittima (di breve o media/lunga durata) ARIA volo - compagnie aeree - regionali (urbane, extraurbane) - nazionali e internazionali taxi e noleggio con conducente NODI E INFRASTRUTTURA stazioni ferroviarie - d'interesse nazionale - d'interesse locale terminal - autostazioni viabilità nazionale (primaria, secondaria e locale) porti - stazioni marittime - operatori servizi portuali aeroporti - società di gestione - società di servizi volo - controllori di volo Condizionano il livello di erogazione e di qualità del servizio, oltre all'esercizio dello stesso diritto alla mobilità, anche i seguenti servizi connessi: - servizi degli enti locali e degli uffici periferici della P.A.; - servizi di ordine pubblico; - servizi di pubblica utilità (dogana; vigili del fuoco; sanità; ecc.); - agenzie di viaggio; - gestione parcheggi; - altri. 231 4.2. DIRITTI E DOVERI DEL VIAGGIATORE Al cittadino che si sposta sul territorio, utilizzando servizi di trasporto pubblici, vanno riconosciuti i seguenti diritti del viaggiatore: sicurezza e tranquillità del viaggio; continuità e certezza del servizio, anche attraverso una razionale integrazione tra i diversi mezzi di trasporto; pubblicazione tempestiva e facile reperibilità degli orari che siano (se possibile) integrati e coordinati con i mezzi di trasporto necessari al completamento del viaggio; facile accessibilità alle informazioni sulle modalità del viaggio e sulle tariffe, sia sui mezzi di trasporto sia nelle stazioni; tempestive informazioni sul proseguimento del viaggio con mezzi alternativi (se possibile), in caso di anormalità o d'incidente; rispetto degli orari di partenza e di arrivo in tutte le fermate programmate del percorso; igiene e pulizia dei mezzi e delle stazioni/aeroporti; efficienza delle apparecchiature di supporto e delle infrastrutture. Sale (o ambienti) di attesa attrezzati (riscaldamento, sedili, servizi igienici, ecc.); riconoscibilità del personale e delle mansioni svolte; facile rintracciabilità degli addetti durante il viaggio; rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente erogati (prenotazione dei posti, pasti compresi nel biglietto, supplementi, ecc.); contenimento dei tempi di attesa agli sportelli (biglietterie, informazioni, depositi bagagli, ecc.) ed ai varchi/filtri; possibilità di conoscere prima i probabili tempi di attesa (anche mediante numero elimina-file o sistemi similari); rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi, nei locali e negli spazi aperti al pubblico; facile accessibilità alla procedura dei reclami e veloce risposta agli stessi (non superiore a trenta giorni). Il cittadino che viaggia ha i seguenti doveri da rispettare: non salire sui mezzi di trasporto senza biglietto e/o prenotazione (se questa è obbligatoria); non occupare più di un posto a sedere; non insudiciare e non danneggiare pareti, accessori e suppellettili; rispettare il divieto di fumare, se indicato; non avere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone; non trasportare oggetti compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi, senza rispettare le limitazioni/indicazioni stabilite dal vettore; non usare i segnali di allarme o qualsiasi altro dispositivo di emergenza, se non in caso di grave ed incombente pericolo; attenersi diligentemente a tutte le prescrizioni ed alle formalità relative ai controlli di sicurezza ed alle pratiche doganali; rispettare scrupolosamente le istruzioni e le disposizioni dei soggetti erogatori dei servizi e le indicazioni ricevute dagli operatori; utilizzare le infrastrutture di trasporto seguendo puntualmente le regole prefissate - assieme a quelle del vivere civile non compromettendo in alcun modo la sicurezza del viaggio ed i livelli di servizio per se stesso e per tutti quelli che viaggiano. 4.3. LA QUALITÀ E LA CARTA La carta costituisce l’impegno dei soggetti erogatori ad orientare le azioni alla gestione della qualità, coerentemente con quanto previsto dalla normativa della serie UNI EN ISO 9000, relativamente alla Assicurazione Qualità. 232 Per le forniture di prodotti e di servizi, è indispensabile tendere progressivamente alla totale "qualificazione" dei fornitori, graduando i criteri di qualificazione in funzione dell'importanza che ciascun prodotto/servizio riveste all'interno dell'intero processo produttivo. In particolare, va richiesta la Certificazione dei Sistemi Qualità Aziendali - in conformità alle norme ISO 9000 - per quanto riguarda i prodotti/servizi più importanti; mentre per quelli più critici devono essere preventivamente richiesti ed approvati anche gli specifici Piani della Qualità. Nella carta i soggetti erogatori indicano la "struttura" (preferibilmente quella preposta alla qualità collegata direttamente con il vertice aziendale) incaricata della gestione interna della carta, nella logica della qualità: • per coordinare tutte le iniziative aziendali interne ("qualità interna"), pianificate per consentire all'organizzazione ed ai dipendenti di rispettare gli impegni assunti nei confronti con l’utenza (le "specifiche del servizio"); • che costituisca una sorta di Referente/interfaccia nel rapporto tra utenza (soprattutto se organizzata attraverso le Associazioni dei Consumatori) ed il soggetto erogatore, in relazione alla qualità complessiva dello stesso. 233 Riferimenti Bibliografici ABATE, A., CLO A. 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