Documento - Diritto Penale Contemporaneo

Transcription

Documento - Diritto Penale Contemporaneo
,""".,
•..,',"!1!'l"''J''
..
REPUBBLICA ITALIANA
I n n ome d e l Pop o lo i ta l i a n o
LA CO R T E SUPREMA D I CASSAZ IO NE
S EZIONI U N ITE PENALI
Composta da
Ernesto Lupo
- Presidente -
Sento n . sez. 21
Giova n n i de Roberto
UP
N icola M ilo
R . G . N. 2 0 1 00/20 10
-
1 9/07/2 0 1 2
Gennaro Marasca
Alfredo Maria Lombardi
Vincenzo Romis
Giova n n i Conti
Franco Flandanese
Marg herita Cassano
- Relatore -
ha pronu nciato la seguente
SENTENZA
sul ricorsi proposti da
1. Bell 'Arte Giova nni, nato a Siracusa il 0 2/09/1965
2 . D'Antone Gi useppe, nato a Catan ia I l 30/ 1 2/ 1 9 6 1
3 . M ichell Stefan ia, nata
a
Roma i l 24/03/ 1966
4. Ra pi sa rda Sa lvatore, nato a Cata n i a 1'11/05/ 1 96 0
5 . Pa ppa lardo Massimo, nato a Patti i l 26/ 1 0/ 1 9 6 1
avverso la sentenza del 29/ 1 2/2009 della Co rte d i a p pello d i Cata n i a ;
visti g l i atti, Il provvedimento Impug nato e i ricors i ;
udita la relazione svolta dal consig l iere Marg herita Cassa no;
udito i l Pu bblico ministero, I n persona dell'Avvocato generale Massimo Fedeli, che
ha concluso chiedendo d ichia ra rsi ma nifestamente i nfondata la q uestione di
legittimità costituzionale dedotta e i l rigetto dei ricorsi;
uditi pe r g l i imputati l 'avv. En rico Trantlno per Bel l 'Arte, D'Antone, M icheli e
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | Telefono: 0289283000 | Fax: 0292879187 | [email protected]
Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | (c) 2010-2012 Diritto Penale Contemporaneo
,'�I , .
.
'...
...
t
Ra pisa rda, e l'avv. Carmelo Calì per Pa p pa la rdo, che han no concl uso chiedendo
l'accog limento dei rispettivi ricors i .
RITENUTO IN FATTO
1 . II 29 dicembre 2009 la Corte d i a ppello d i Catan ia confermava la sentenza
,,'
,.
pronu nziata In data 10 g i ug no 2006 dal locale Tri b u nale che, a l l 'esito di giudizio
abbreviato, aveva condannato Massimo Pa ppa lardo, vice�lspettore della Polizia di
Stato, a l la pena d i tre anni e quattro mesi d i recl usione, con i nterd izione
perpetua dai pubblici uffici, per Il reato di concussione continuata (commesso i n
Cata nia fino a l luglio 1998), e aveva d ichiarato l 'estinzione per i ntervenuta
prescrizione del reato d i dannegg iamento segu ito da I ncen d io (art. 424 cod .
pen . ), così deru bricata l 'ori g i n a ria imputazione ex a rt. 423 cod . peno
2. In fase di a ppello, a l processo a ca rico di Pa ppa lardo veniva ri u n ito, per
rag ioni di con nessione oggettiva e soggettiva, quello i nsta u rato nei confronti d i
Giovan n i Bell 'Arte, G iuseppe D'Antone, Stefan i a Michell e Salvatore Ra pisa rda,
condannati, i n primo grado, il 23 febbraio 2005, all'esito d i g i u d izio abbreviato,
I n ord i ne al del itto di I ncendio (art. 423 cod . pen . ) . La Corte d i a ppel lo, in riforma
della decisione d i primo grado, previa rlqualiflcazlone dell'origi naria imputazione
di I ncend io (art. 423 cod . pen . ) in quella di d a n negg iamento seg uito da incend io
(art. 424 cod .
pen . ) ,
d ichia rava
non
doversi
procedere,
per i ntervenuta
prescrizione, con riferimento al suddetto reato .
3. Preliminarmente la Corte d i a ppello resp ingeva le eccezioni proposte dag l i
Imputati.
Relativamente a l l 'eccezione d i n u l l ità del verbale d i sommarie in formazion i
rese dal teste Oul ed nella fase delle i ndag i n i preliminari - sol levata dalla d ifesa d i
Pappa lardo - i n rag ione della mancata compi uta Identificazione del medesimo
media nte u n documento d i identità, i l giud ice d 'appello osservava che non
sussisteva
in
proposito a lcuna
i n certezza .
Il
verba le
ri portava,
i nfatti,
le
genera l ità dichiarate dalla persona Informata sui fatti, dava atto della sua
provenienza e della sua residenza tempora nea ; al contempo le d ich iarazioni rese
dalle altre persone escusse confortavano ta l i dati e la effettiva conoscenza dei
fatti di causa da parte d i Ouled.
Con riguardo a l l 'u lteriore eccezione - anch'essa avanzata dalla d ifesa di
Pa ppalardo - d i i n util lzza bi l ità, per violazione dell'art. 5 1 2 cod . p roc. pen . , delle
dichiarazioni rese da Ou led (successivamente divenuto i rreperi bi le) al la cui
assu nzione era stata subord i nata la richiesta d i rito sempl ificato, i g i u d ici d i
2
merito osservava no che la suddetta d isposizione non si applica nel giudizio
abbreviato; d i versamente opi nando, all'i m putato verrebbe attribuita la facoltà d i
paral izzare l 'attitudine probatorla deg l i atti d i i ndag i ne - alla cu i uti lizzazione ha
prestato il consenso aderendo al rito speciale - mediante la sola apposizione
della cond izione della loro nuova assunzione, anche quando la stessa sia
d i ven uta Im possibile .
'l';
La Corte territoria le riteneva del pari non fondata l 'eccezione, proposta dalla
difesa d i Pappa la rdo, rigu a rd ante la celebrazione del g iudizio nelle forme del rito
a bbreviato, nonosta nte l 'i nteg razione probatorla dedotta In cond izione nella
richiesta presentata ai sensi del l'a rt. 438, com ma 5, cod. proc. pen o non potesse
più essere uti l m ente assu nta . In proposito osservava che, i n rea ltà, l'im putato
non aveva form u lato alcuna domanda di
retrocessione del
rito, pur se a
conoscenza dell'im possibil ità di assumere la prova, accetta ndo la prosecuzione
del processo nelle forme del g i ud izio abbreviato a nche a cond izione probatoria
i nsod disfatta .
I g i udici d 'appello respingeva no, in oltre,
le censure avanzate dalla difesa in
ord i ne a l la q ua lificazione dei fatti come concussione (art. 3 1 7 cod . pen . ) e
a ll'attendi bil ità delle prove d ichiarative poste a fonda mento della prova del
suddetto
reato,
rltenendole
Intri nsecamente
affidabili
ed
estri nseca mente
riscontrate dagli altri elementi acq u isiti al processo.
Respi ngeva, i nfi ne, le u lteriori doglianze mosse da Pa ppalardo in merito al
mancato
riconoscimento
delle
ci rcostanze
attenuanti
generiche
e
alla
determ i nazione de l tratta mento sa nzionatorlo.
Con riguardo a l l 'a ppello presentato con g i u nta mente dagli altri i m putati, la
Corte
territoriale
respi ngeva
dell'impug nazione,
concernente
l'unico
motivo
l'atte nd i bilità
delle
articolato
a
d ichiarazioni
sosteg no
rese
dalla
persona i nformata sui fatti Ouled e, come già accen nato, i n assenza d i elementi
evidenti della loro i nnocenza, riteneva che la posizione deg l i im p utati dovesse
essere va l utata secondo i parametri d i economia processuale sanciti d a l l 'art. 1 29
cod . proc. pen o e che, pertanto, dovesse essere d ichiarato prescritto il del itto
previsto dall'art. 424 cod . pen o alla streg ua del quale era stato riq u a l ifi cato il
delitto d i I ncendio (art. 42 3 cod . pen . ) orig inariamente contestato .
4. Avverso la suddetta sentenza ricorrono, con sepa rati atti, l'avv. Ca rmelo
call, d i fensore di Pappalardo, e l'av. Enrico Tra ntino, d ifensore deg l i altri q uattro
i mputati.
4. 1 . Pappalardo a rticola cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo denu nzia la n ullità ex art. 142 cod . proc. pen o del
verbale d i som marie i nformazioni rese d al sed icente Ou led i n data 27 g iu g no
3
1998 a causa del l 'omessa compi uta Identificazione del medesi mo ad opera dei
soggetti
verbalizzanti
e
la
conseguente
inutllizzabilità
patolog ica
delle
d ichiarazioni rese dal teste, nonché l'i nsufficienza della motivazione resa sul
pu nto dalla Corte territoriale che avrebbe altresì travisato le rlsu lta nze del
verbale
menzionato,
affermando
che
l'Ou led
avrebbe
i nd i cato
la
propria
residenza, mentre in realtà lo stesso nell'occasione si era d ichiarato senza fissa
d i mora, come com provato dal verba le allegato al ricorso.
Con la seconda censu ra eccepisce l'i nuti lizzabilltà delle d ich iarazioni rese dal
menzionato Ou led nel corso delle i ndagini pre lim i nari per violazione dell'art. 512
cod. proc. peno I n relazione a l l 'a rt. 438, com ma 5, dello stesso cod ice, i n quanto
la prova era d i venuta irrlpetlblle per la sopravvenuta I rreperi bil ità del teste, nel
mentre l 'audizione del
medesi mo era stata apposta come cond izione a l la
richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'i m putato. In proposito il ricorrente
osservava
che,
contrariamente
a
qua nto
sostenuto
nel
provved i mento
i m pugnato, l'inutillzza bilità delle sommarie I nformazioni non poteva ritenersi i n
qua lche modo sanata dall'adesione al rito abbreviato, che non com porta u n
effetto a bd l catlvo d i tale portata, come s i evi nce d a l disposto del com ma 5
dell'art. 438 cod . proc. pen o che i m pone al g il,ld ice d i va luta re la richi esta di
a bbreviato condizionato tenendo conto d eg l i atti g ià acq u isiti e d utl l izzabi l i .
Nell'am bito d e l secondo motivo i l ricorrente censura a nche la mancata
revoca
del
g i udizio
a l l 'acqu isizione
abbreviato
dell'i nteg razione
u na
volta
d iven uto
probatoria
I m possibile
richiesta,
procedere
rilevando
che,
contraria mente a Quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la d ifesa, a l l 'udienza
del 20 ottobre 2005, aveva avanzato espressa richiesta di retrocessione dal rito
per il mancato avvera mento della cond izione . Osserva a nche, svi lu ppando le
a rgomentazioni già svolte, che l 'i m possibil ità sopravvenuta dell'assunzione della
prova doveva considerarsi prevedi bile e, d u nque, tale da portare a l l 'applicazione,
a nche nel g i udizio specia le, del d isposto dell'a rt . 5 1 2 cod. proc. pen . , atteso che
lo stesso costituisce espressione del pri ncipio generale per cui l'im putato ha i l
d iritto d i confrontarsi con l e prove d'accusa .
Con
il
terzo
motivo
denuncia
carenze
motlvaziona li
della
sentenza
i mpugnata in ord i ne alla ritenuta sussistenza della prova del reato di concussione
conti nuata,
1:
nonostante
le
contraddizioni,
rilevate
nel l'atto
d 'appello,
nelle
d ichiarazioni rese dai testi moni d 'accusa e poste dalla Corte territoriale e dal
g iudice d i pri mo g rado a fondamento dell'affermazione d i responsa b i l ità per ta le
reato .
La menta,
a ltresì,
Il
travisa mento delle
risultanze della
deposizione
(allegata al ricorso) della Reyes, assu nta nel corso del g i u d izio abbreviato, e
delle a ltre testimonianze acq ui site . Deduce, i noltre, Il malgoverno delle regole d i
va lutazione della prova, i n quanto, a l l a luce della q ualità d i persona offesa d a l
4
reato rivestita dalla Reyes, la Corte territoriale avrebbe dovuto esercitare og n i
controllo teso a l l a verifica della sua attend ib ilità secondo i trad izional i pri nci pi
prudenziali fissati I n proposito dalla g i u risprudenza di leg ittim ità.
Con
i l quarto motivo eccepisce l 'errata q ualificazione del fatto come
concussione, atteso che, I n concreto, non sarebbe rileva bile alcun metus publicae
potestatis (che la stessa teste Reyes avrebbe esclu so ) , ma al più u na trattativa
tra l'Im putato e la prostituta per sca m biare prestazioni sessua l i in ca m bio di un
attegg i a mento favorevole su l la posizione irregolare di q uest'u lti ma, che peraltro
non
avrebbe
avuto
seg u ito,
atteso
che
la
donna
non
si
era
recata
a ll'a ppuntamento fissato dal Pappalardo per riscuotere la prestazione promessa .
Con
il
conseguente
q ui nto
motivo i l
ma ncanza
ricorrente eccepisce
assoluta
di
motivazione
l'o messa
sul
decisione e
motivo
di
la
g ravame
rig u a rd ante i l reato d i I ncendio doloso, riqual ificato dal Tri bu nale d i Cata nia come
danneggia mento seg u ito da i ncendio e, q u i nd i , d ichiarato prescritto, nonché
u lteriori carenze motlvazionall del provved i mento i mpug nato i n ord i ne a l la
sva lutazione deg l i elementi prospettati dalla d ifesa per fondare la richiesta di un
più benevolo tratta mento sa nzionatorio.
4.2. Con u n u n ico motivo Bell'Arte G iova n n i , D 'Antone Giuseppe, M ichell
Stefania
e
Rapisarda
Sa lvatore
censu rano
Il
ricorso
operato
dalla
Corte
territoriale alla regola d i g iudizio sta bil ita dall'art. 1 29 cod, proc. pen o Il principio
affermato recentemente dalle Sezioni Unite - che hanno sta bil ito che «a ll 'esito
del
giudizio,
il
prosciog li mento
nel
merito,
in
caso d i contraddittorietà o
i nsufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione i m med iata d i
u na causa d i non puni bil ità, salvo che, i n sede d i appello, sopravvenuta u na
causa estintiva del reato, Il giud ice sia chiamato a val uta re, per la presenza della
parte civile, il com pend io probatorio ai fi ni delle statu izionl civi l i , oppure ritenga
i nfondata nel merito l'i m pug nazione del P,M . proposta avverso una sentenza d i
assoluzione i n pri mo grado a i sensi del l 'a rt. 530, com ma 2, cod . proc. pen,»
( Sez. U, n, 35490 del 28/05/2009, Tettama ntl, Rv. 244273)
-
deve, I nfatti ,
essere esteso a tutte q uelle situazioni I n cu i , accordando preva lenza alla causa
esti ntiva, si determ ina (come nel caso di specie) un preg i ud izio per l'Im putato, i n
q uanto il prosclogll mento per I ntervenuta prescrizione non é sufficiente a
sottra rre
I
ricorrenti
(tutti
agenti
della
Polizia
di
Stato)
a
conseg uenze
d isci plinari,
In subord i ne prospetta l'Illeg itti mità costituzionale dell'a rt. 1 29, com ma 2,
cod . proc, pen o nella parte in cui, matu rata una causa estintiva del reato, l i mita i l
potere d i prosciog l i mento nel merito al solo caso d i evidenza d i non col pevolezza,
per il contrasto con g l i artt. 3, 24, 25, 1 1 1 e 1 1 2 Cast. , con g l i artt. 76 e 77
5
�"1'''I'' '!'l'il'""
... ." ··'1'f'"'''1".!,.,..··,,· l'
'
.
Costo I n riferi mento all 'eccesso di delega relativo alla d i rettiva n. 11 dell'a rt. 2 l o
n . 8 1 del 1 987, nonché con g l i artt. 117 Costo e 6 Ced u o
I l ricorso denu nzia, Inoltre, carenze motivazional i dell'Impug nata sentenza i n
ord i ne alla ritenuta attendi bilità
teste Ou led .
5. I ricorsi ven iva no asseg nati alla Sesta sezione penale, che, con ord i na nza
del 30 marzo 2 0 1 2, li rimetteva a l le Sezio n i Un ite, rilevando la potenziale
insorgenza di u n contrasto i nterpretativo in merito alla questione, sol levato nel
secondo motivo del ricorso d i Pappalardo, della revoca b ilità del provved ime nto di
a m m issione del g iudizio a bbreviato cond izionato, qualora d ivenga im possibile
assu mere l'i ntegrazione probatoria dedotta i n cond izione dall'i m putato.
In proposito I g i udici rim ettenti rileva no com e sulla questione non sussista
a lcun
contrasto
i nterpretativo
i n atto, atteso che
nella g i u risprudenza d i
leg ittimità è costante l'affermazione per c u i i l giudice n o n h a i l potere d i revocare
l 'ord i nanza
di
ammissione
del
rito
alternativo
solo
perché
l'i ntegrazione
probatoria, cu i l'imputato ha subord i nato la relativa richiesta, non può aver l uogo
per ci rcosta nze i m p revedibili, sebbene il problema sia stato sempre affro ntato ex
parte iudicis. Tale orienta mento costitu i rebbe espressione del più generale
pri ncipio - a nch'esso pacifico nella g i u risprudenza della Corte - della non
revoca b il ità del g iud izio a bbreviato, salvo nei casi espressa mente sta b i l iti dal l'art.
441-bis cod . proc. pen . , ancorché, osserva an co ra l 'ord i na n za di ri messione, si
reg istri no in alcune isolate pronunzie affermazioni InCidentali che sembrerebbero
evocare la facoltà del giud ice di d isporre la retrocessione del rito con il consenso
dell'imputato.
I g i udici ri mettenti affermino, peraltro, di non poter cond ividere il principio
dell'i rrevoca bilità del g i udizio abbreviato, qualora, essendo stato lo stesso
I nsta urato nella forma cond izi onata, d ivenga i mpossibile sod d isfare la cond izione
probatoria apposta dall'Imputato a l l 'atto della richiesta . Rileva no come in ta l
senso non possa prescl ndersl dalla volontà dello stesso im p utato non solo a l
momento dell'a m m issione del rito, ma altresì in relazione a lla sua prosecuzione
nelle cond izioni Illustrate, In qua nto I l fondamento costituzionale del g i u dizio
abbreviato risied e nella previsione del q u i nto com m a dell'art. 111 Cost. , I l q uale
autorizza la deroga a l princi pio della formazione della prova nel contraddittorio
delle
parti
proprio
sul
presupposto
che
l'i mputato
vi
consenta
(sa lvo,
ovviamente, che non ricorrano le ulteriori Ipotesi configurate dalla disposizione
menzionata ) . Non di meno, osserva ancora l'ord i nanza, la com pati bil ità del
g iudizio a bbreviato con i principi sa nciti dalla Corte europea dei d i ritti dell'uomo è
stata riconosciuta dalla Corte d i Strasburgo esclusivamente sulla base del la
6
.'.'- !"'.
',·1
spontanea ri nu nzia del l ' i m putato alle gara nzie del rito ord i nario. I n ta l senso,
concludono i g iudici ri mettenti, la subord i nazione della volontà di accettare il rito
sem pl ificato ad u na Integrazione p robatoria assu me natu ra esse nziale e la
mancata rea lizzazione d i tale cond izione, qualora non addebita bile allo stesso
i mputato, i m ped i rebbe, i n osseq uio al sopra ricordati pri ncipi, la prosecuzione del
g i ud izio abbreviato senza il suo consenso, sia esso espresso o tacito .
6. Con decreto i n data 6 apri le 2012, i l Pri mo Presidente asseg nava i l ricorso
a lle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'od ierna ud ienza pu bblica .
CO NSIDERATO IN DIRITTO .
1. La questione d i d i ritto devoluta alle Sezioni Un ite può essere riassunta nei
seg uenti
term i n i :
«se
l'ordinanza
di
ammissione
al
giudizio
abbreviato
condizionato ad integrazione probatoria sia revocabile nel caso in cui la
condizione alla quale il rito è subordinato si riveli non realizzabile per circostanze
imprevedibili e sopraggiunte».
2. Sulla problematica sottoposta a l l 'esam e del Col leg io non si reg istra u n
contrasto
i nterpretativo.
Con
I n d i rizzo
esegetico
u n ivoco,
infatti,
la
g i u risprudenza di questa Corte ritiene che la sopravvenuta i m possi bil ità di
assu nzione dell'I nteg razione probatoria, cu i l'i m putato abbia su bord i nato la
richiesta di accesso a l rito abbreviato cond izionato, non i ncida sulla sua corretta
insta u razione e sulla sua celebrazione, i n qua nto, alla luce delle reg ole genera l i
che disci plinano l'istituto, n o n è config ura bile u n d i ritto dell'im putato a d ottenere,
In q uesto caso, la retrocessione del g i udizio né, tanto meno, un potere del
giud ice di disporla (Sez. 1, n. 13544 del 22/01/2009, Xle, Rv. 243 1 30; Sez. 2, n .
151 17 del 02/04/2007, Polveri no, Rv. 236391; Sez. 5 , n . 40580 del 23/09/2002,
Einaudi,
Rv.
222970).
Ta le
approdo
ermeneutico
muove
d all'i m plicito
presupposto che il vi ncolo d i scendente d a l la cond izione posta d a l l 'i m putato con la
richiesta di accesso al g i udizio abbreviato riguard i l'a m m issione del l'i ntegrazione
probatoria i nvocata, ma che, u na volta d isposto Il rito con la cond izione chiesta
dall'Imputato, non possa confi g ura rsi u na sorta d i retroattiva perdita di efficacia
dell'atto d'impu lso qualora la prova non venga concreta mente assu nta per cause
Indipendenti dalla volontà del g iudice. Tale premessa genera le viene desu nta, i n
primo luogo, dall'interpretazione lette rale e log ico-sistematica deg li a rtt. 438,
com ma 5, e 44 1-bis cod . proc. pen o
L'a rt . 438, com ma 5, cod . proc. pen o fa espressa mente salva - anche
nell'i potesi di g iudizio abbreviato cond izionato - la uti lizzabll ità ai fini della prova
7
,
,
deg li atti di cui all'art. 442, comma l�bis, fra i quali sono I nclusi quelli indicati
all'art. 41 6, comma 2, cod . proc. peno (fascicolo contenente la noti zia di reato,
documentazione relativa a lle I ndagini espletate, verba li di atti eventual mente
compi uti davanti al g .Lp. ) . Perta nto, l'eventuale integ razione probatori a, oltre a
non mutare la natura e le caratteristiche proprie del giudizio abbreviato, non
esplica la sua infl uenza sulle acq u isizioni già esistenti , ma contribuisce ad
arricchire il materiale probatorio di cui il g iud ice deve tener conto e può
eventua lmente Incidere sulla valenza probatoria deg li altri elementi g ià ottenuti,
ma non sulla uti lizzabilità di q uesti ulti m i . Il ma ncato conseg u i mento del risultato
probatorlo dedotto I n condizione non com promette, q u i ndi, il valore del consenso
prestato dal l 'i m putato alla piena util izzazione deg li atti contenuti nel fascicolo del
p ubblico ministero .
L'art. 441-bis cod . proc. pen . , a sua volta, ind ica tassativa me nte le ipotesi di
revoca de l provvedimento di ammissione del g iud izio abbreviato, tra cui n o n è
com preso Il caso della sopravvenuta I mpossibilità, per circosta nze imprevedibili,
dell'assunzione dell'i nteg razione probatoria , cu i l'im putato abbia subord inato la
richiesta . In questa i potesi non è, quindi, prevista d al sistema processua le
l'adozione della revoca del provvedi me nto a m m issivo del rito.
Qualora, poi , la richiesta di g iudizio abbreviato sia stata subord i nata ad
i ntegrazione probatorla non può trova re applicazione l'a rt. 526, comma l-bis,
cod .
proc.
peno
Ta le
norma
si
riferisce
esclusivamente
al
processo
dibatti mentale, come si desu me dalla collocazione della disposizione nel libro
setti mo
concernente
il
gi ud izio
ord i na rio
disposizione I n esa me con l 'art. 438 cod
e d alla
proc.
lettu ra
coord inata
della
pen . , ca ratterizzato dalla
delineazione di un ambito particolarmente ristretto dell'I nteg razione che deve
risulta re com patibile con
le fi nal ità
di
economia
processuale
propria
del
procedi mento (Sez. 5, n . 40580 del 2002, Einaudi, cit. ) .
Con specifico riguardo a d una delle decision i i n precedenza richia mate (Sez.
2, n. 1 5 117 del 2007, Polveri no), non pare cond ivisibi le la lettu ra della stessa
prospettata dal l'ordinanza di rimessione che, estra polandolo dal l'intero contesto
a rgomentativo, ha va lorizzato il richiamo all'assenza di un potere unilaterale e
offlcioso d i revoca del gi udizio cond izionato da pa rte del g iudice e a l l 'eventuale
attribuzione
al
solo
imp utato
della
valutazione
di
opportu n ità
ci rca
la
retrocessione del rito. Lo svi luppo della motivazione, Infatti , è incentrato sulla
rlaffermazlone del princi pio di tassativltà delle I potesi di revoca del g iudizio
a bbreviato e su lla considerazione che In og ni caso - a nche qualora si volesse
accog liere la tesi della possibilità di retrocessione per i mpossibil ità sopravvenuta
dell'integ razione
probatorla
(che
la
sentenza
8
in
esa me
sembra,
peraltro,
,"
,.
respingere) - sa rebbe necessaria una man ifestazione d i volontà dell'imputato
che, nella concreta fattispecie, era mancata .
U n 'u lteriore decisione d i questa Corte (Sez. 1 , n . 1 7 3 1 7 deIl'1 1/03/2004,
Pawlak,
Rv.
228652),
richiamata
nell'ord ina nza
di
ri messione,
non
ha
espressa mente affrontato la q uestione dell'a m m issibilità della retrocessione del
rito i n caso d i i m possibil ità o su perfluità sopravvenuta della prova, ma si è
limitata a ritenere abnorme i l provved i mento con i l quale Il giud ice dell'ud ienza
prel i mi na re, dopo avere a m m esso g l i i m putati al rito abbreviato condizionato valutando, q uindi , l'Integ razione probatoria richiesta e ritenendola i m pl icita mente
necessaria e com patibile con le fi nal ità d i econom ia processuale proprie del
procedi mento, �ome previsto dall'art. 435, comma S, cod . proc. pen o - ha
revocato u n il atera l mente l 'ord i nanza a m missiva del rito stesso i n rag ione d i
presunte
a l l'estero)
d ifficoltà
nell'ottenere
la
com pa rizione
del
testi mone
( residente
richiesto dall'i mputato e del rischio di scadenza dei term i n i di fase
della custod ia cautelare.
3. II Col leg io ritiene che l 'orienta mento illustrato al pa rag rafo che precede
debba essere confermato su lla base delle seg uenti a rgomentazioni .
3 . 1 . L'introduzione, a seguito delle modifiche i ntrodotte d all'a rt. 27 legge 1 6
dicembre 1 999, n . 479, d i un modello "cond izionato" d i I nsta urazione d e l rito
abbreviato accanto a l la procedu ra fondata sulla richiesta di essere giudicati
senza integrazione probatoria non ha inciso sulla natu ra dell'istituto che ha
ma ntenuto u na fisionomia u nitaria, la cui caratteristica fondamenta le e unificante
è costitu ita dalla disponibil ità manifestata dall'imputato a l l 'uti lizzo deg l i atti d i
i ndagine ai fi ni della decisione, acco mpag nata d a l la contestuale ri nu ncia a l
contradd ittorio d i batti mentale.
Perta nto
il
g i ud izio
abbreviato
"condizionato"
e
quello
"sem plice"
ra ppresenta no m odalità differenziate di sviluppo di un unico model lo processuale
e non espressione d i istituti d iversi (Sez. l, n . 38595 del 1 7/09/2003, Mores, Rv.
225997 ) .
L'i mputato, nel form u la re l a richiesta d i accesso al rito "cond izionato",
subord i na
l'efficacia
della
domanda
all'assu nzione
di
elementi
di
prova
specifica mente i ndicati, tanto che il g iud ice deve a m m ettere le prove sol lecitate
o, In alternativa, rigettare in toto la richiesta . Si può, pertanto, afferm are che la
domanda cond izionata di rito abbreviato ha una struttu ra com posita, in q u a nto
comp rende u na richiesta principale, funzionale ad i ntrodu rre i l rito, e un a
accessoria, volta all'a m m issione di dete rm i nati mezzi d i provai i l mante n i mento
della richiesta principale è subord i nato a l l 'accog limento d i q uella accessoria .
9
·
,�,.,
.
La rich iesta (come g i à detto) deve essere specificamente cond izionata
all'ammissione della prova i ntegrativa e in presenza - come nel caso in esa me d i u na moltepl icità dei mezzi proposti - a l l 'assu nzione d i ciascu no tra ess i .
Qua lora , infatti, l'Im putato e i l suo d ifensore considerino i rri nu ncia bili solo alcu ne
delle i nteg razioni sollecitate, la resta nte pa rte della domanda degrada a mera
istanza d i a m missione delle prove agg i u ntive, che i l g iu d ice ben può respi ngere,
pur d isponendo la defin izione del g iu d izio con il rito speciale. In og n i caso, la
domanda dell'Imputato deve essere analitica , dovendo I n d icare non solo il mezzo
da utllizzarsi per l'i nteg razione probatoria, ma anche le circostanze di fatto su lle
q ua li i nvestiga re. Solo i n tal modo, i nfatti, i l g i ud i ce è posto i n cond izione di
com piere una compi uta va l utazione circa la necessità dell'integ razione e può
essere
correttamente
ci rcoscritto
il
d i ritto
del
p u bblico
m i n istero
a l la
controprova .
3.2. Nel l'a m bito di questi principi genera l i , si tratta di stabilire se fatti
i mpreved ib il i e sopravvenuti alla i ntrod uzione del rito esplich i no u na qua lche
I nfluenza
sui
presupposti
costituenti
l'oggetto
della
cond izione
dedotta
dall'i m putato per accedervi e sulla verifica effettuata dal g i u d ice per am m etterlo.
Il Col leg i o ritiene che a l quesito debba essere data risposta negativa .
L'ordina mento processu a le non contempla
la
possibil ità
di
revoca re
il
g i u d izio abbreviato, g i à a mmesso, al di fuori delle i potesi espressa m ente
regolate dalla legge. L'u nico caso d isci pli nato in proposito dal legislatore è q uello
d i cui a l l 'art. 441-bis, comma 4, cod . proc. pen o che prevede u n 'i potesi d i revoca
obbligatoria dell'ord i nanza su richiesta dell'imputato i n
presenza d i
nuove
contestazioni a i sensi dell'art. 423, com ma 1 , cod . proc. pen o Il carattere
eccezionale della d isposizione si ricava, i n pri mo luogo, dalla sua esegesi
lettera le,
evidenziante
u na
precisa
correlazione
proced i menta le tra
nuova
contestazione, conseguenti possi b ili determi nazioni dell'im putato, provved i mento
di
revoca
dell'ord i na nza
a m misslva
del
prosecuzione) dell'udienza prel im inare,
g i u d izio
abbreviato,
preclUSione alla
fissazione
(o
ri proposizione della
rich iesta del rito. Da u n punto d i vista log ico-sistematico é, i noltre, sign ificativa
la
ci rcosta nza
che
nessuna
delle
d isposizioni
che
precedono,
anche
topog rafica mente, l'art. 441-bls cod . proc. pen o si occupi dell'eventuale revoca
del l'ord ina nza I ntroduttiva del g i ud izio abbreviato e che ta le eventual ità sia
contemplata solo in presenza di n uove contestazioni form u late dal pu bblico
m i nistero
all'esito
dell'i nteg razione
probatoria
sollecitata
dall'i m putato
o
a l l 'i potesi dell'esercizio officioso d i tale potere da parte del g i u d ice. Il com b i nato
disposto deg l i artt. 441-bis, com ma l, 438, com m a 5, 441, comma 5, cod . proc.
pen o rende, q u in di, evidente che solo I n q uesto caso può determ inarsi u na
10
�', . . ,
.'
.
regressione del processo alla fase e a l lo stato i n cui si trovava al momento della
presentazione della richiesta d i g i ud izio a bbreviato .
Il richiamo del ca none ermeneutico ubi voluit dixit assume, q u indi, in ta le
contesto, u na precisa e significativa valenza: esso consente di affermare che il
legislatore ha vol uto prevedere casi tipi d i revoca dell'ord i na nza introd uttiva del
rito e ha voluto escl udere la revocabil ità del g i udizio al d i fuori della situazione
esplicitamente
regolata
nell'art.
441 -bis
cod .
proc.
pe n o
Qu est'u lti ma
d isposizione è u na norma di carattere eccezionale e, d u n q ue, non suscettibile di
genera lizzazione o di applicazione i n via analog ica .
Dall'Interpretazione letterale dell'a rt. 438, com ma S, cod . proc. peno si
ricava,
i noltre, u n ivocamente che
i l vincolo di
subord i nazione i nsito nella
domanda ava nzata dall'imputato e oggetto della delibazione g i u d iziale attiene
a l l'amm issione della Integ razione probatoria e non a l la effettiva assu nzione delle
ulteriori acq uisizioni probatorie. Di conseg uenza i l vincolo d i subord i nazione
i nsito
nella
richiesta
dell'imputato
deve
ritenersi
util mente
assolto
con
l'instau razione del rito e l'a m m issione delle prove sol lecitate dalla d ifesa ; il
relativo atto di im pu lso processuale non può essere i nfl uenzato dalle vicende
correlate a l d istinto e successivo momento della effettiva assu nzione della prova
- che può essere I nfl uenzata da d iversi fattori - e non può subire u na retroattlva
perd ita
di
efficacia
qua ndo,
per q u a l u nque
motivo,
la
prova
non
venga
concretamente assunta .
L'attenta lettu ra del com plessivo q uadro normatlvo consente di delineare i l
l i m ite
natu rale delle u lteriori
acq uisizioni
probatorle che,
come s i evi nce
dall'incipit del com ma 5 del l'art. 438 cod . proc. peno (<<ferma restando la
utilizzabil ità a i fin i della prova deg l i atti i ndicati nel l 'a rt. 442, comma l-bis»),
debbono essere soltanto Integrative, e non g ià sostitutive, del materiale già
acq u isito ed util izza bile come base cog n itiva , ponendosi, siccome ci rcoscritte e
stru menta l i ai fi ni della decisione d i merito, q uale essenziale e i ndefettibile
su pporto log ico della stessa . La norma parla coerentemente di «i nteg razione
probatoria», evidenziando così, a nche sul piano term i nolog ico,
il ca rattere
aggiu ntivo (" i ntegrazione") e non g ià sostitutivo, rispetto ag l i atti conten uti nel
fascicolo del pubblico m i n istero, della prova che l'imputato i ntende far assu mere
nell'udienza pre l i m i nare.
L'i m possi b il ità di revocare l'ord i nanza a m m issiva del g iu d izio abbreviato,
qua lora l'i ntegrazione probatorla cui è stata su bord i nata la domanda si riveli non
realizzabile per ci rcosta nze i mpreved ibili e sopravven ute, non si pone in conflitto
neppure, sotto u n profi lo logico-sistematico, con la preg ressa valutazione di
necessità ai fini della decisione com p i uta dal g i ud ice nell'a m bito dell'ordinanza
che a m mette Il rito. L'ostacolo obiettivo a l l 'acq uisizione della prova opera, infatti,
11
,r�""""f"," " " ll" ""lT"1�"'i'�l!" 'l "
..
"""':'_''''''
',_
l�'!""'I"'-'",!,�,J·l.
i n ugual misura per il giu dice dinanzi al quale si celebra i l rito abbreviato e per
q u ello
del
dibattimento
dell'ord i nanza
d i nanzi
i ntroduttiva
dell'acquisizione probatoria
del
al
rito
q uale
in
per fattori
caso
-
a m mettendo
di
i m possi bil ità
impreved i bi l i
-
il
la
revoca bllltà
sopravvenuta
g i u d izio dovrebbe
svolgersi . Pertanto, l'eventuale retrocessione del processo, oltre a non porre
ri med io a ta le situazione, provocherebbe u n 'l n g iustlfi cata e irrazionale d i latazione
dei tempi di defi n izione del processo che non sarebbe g i ustificata da maggiori
garanzie dell'imputato.
3.3. Il sistema così ricostruito non contrasta con I principi genera l i e non
menoma I d i ritti d i difesa dell'imputato.
Il va lore probatorio dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'art. 438,
com ma S, cod . proc. pe n . , va sussu nto nel l'oggettiva e sicu ra util ità/idoneità del
probab ile risultato probatorio ad assicu ra re il com pleto accerta mento dei fatti
rileva nti nel g i udizio, nell'a mbito del l 'Intero peri metro d i seg nato per l'oggetto
della prova dalla disposizione generale d i cui al l'a rt. 187 cod . proc. pen o La
doverosltà del l'a m missione della richiesta in tegrazione probatorla ne riflette i l
con notato d i I nd ispensa bl lltà a l fin i della decisione e trova i l s u o l i m ite nella
ci rcostanza che un qualsiasi aspetto di ril ievo della reg iu d ica nda non ri manga
privo d i sol ido e decisivo supporto loglco-va l utativo (Sez. U, n. 447 1 1 del
27/ 1 0/2004, Wajib, Rv. 229 1 7 3 ) .
Ciò posto, é a ppena il caso d i precisa re c h e l a richiesta cond izionata non
fornisce a l l 'i m p utato il mezzo per un controllo sullo svil u ppo della base cog n itiva
della decisione che dovrà essere assu nta in esito al g i ud izio abbrevi ato . Da u n
lato, infatti, l'Imputato, n e l momento i n cu i formula la domanda, accetta
consapevol mente l'eventu a l ità che la prova non possa essere assu nta per cause
che possono determ i na rsi a nche nel g iudizio ord i na rio : basti pensare, a q u esto
proposito, a l la sopravvenuta i rreperi b i l ità del teste (ci rcosta nza verificatasi nel
caso i n esame) oppure a l l 'esercizio della facoltà di non rispondere d i cui si
avvalga l'im putato di reato con nesso ex art. 2 1 0 cod . proc. pen o Sotto altro
profi lo occorre ricorda re che l'I ntegrazione officiosa a norma dell'art. 44 1, comma
S, cod . proc. peno può essere d isposta dal g iu d ice anche q u a ndo vi siano g ià
state acqu isizioni I n accogl imento della domanda d ifensiva . Q u in d i, con la
rich iesta condizionata , l'im putato assu me tanto Il rischio che l 'i nteg razione
probatoria non sia i n concreto esperi bile quanto che n u ove prove vengano
assu nte fuori del suo controllo.
Inoltre, come osservato da u n 'autorevole dottrina, o l'assu nzione della prova
risulta effettivamente i m possibile e, come ta le, non determ ina alcuna lesione del
d i ritto d i difesa, poiché (come g i à acce n nato), l'impossi bilità con noterebbe anche
i l g i u d izio celebrato nelle forme ord i narie, oppure la decisione del g i ud ice di
12
·
.,. �'�"1"'·"'··'��""�1
�
� "" r'·'I","·" '� ..
soprassedere a l l'assunzione della prova risu lta i l leg itti ma e, i n quanto ta le,
sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l'assu nzione della relativa
prova in grado d'appello.
Considerato, quin di, che le vicende concernenti l'effettiva acquisizione della
prova dopo la rituale i nstau razione del rito cond izionato sono i n i nfl uenti rispetto
alla sta bi lità del g iud izio, l 'eventuale retrocessione del processo deve ritenersi
non consentita e, qui ndi, il leg ittima, pur se sol lecitata dallo stesso i m putato.
4. Questo approdo ermeneutico trova un u lteriore ava l lo nel l'orienta mento
espresso dalla g i u risprudenza d i questa Corte sulla più generale questione della
revoca bil ità del provved i mento che i ntroduce i l rito a bbreviato.
Già pri ma della riforma che ha i ntrodotto la possibil ità per il g i u d ice d i
i nteg ra re a nche d'ufficio l a base cog n itiva per i l giud izio, era preva lsa l a tesi
contra ria
a
qualsiasi
i potesi
di
revoca dell'o rd i nanza
introduttiva
del
rito
abbreviato (Sez. 1 , n. 5352 del 14/04/ 1 993, Sammarti no, Rv. 194216-194217)
ed era oggetto d i difformi val utazioni solo la sanzione processuale da collegare al
provvedi mento . L a g i u risprudenza d i legitti m ità aveva tend enzialmente escluso
che u n'eventual e revoca del provvedi m ento di I nstaurazione del rito potesse
essere ritenuto un atto a bnorme, preferendo i nvece ritenere che al l'il legitti mità
della revoca d isposta dal g i u d ice dovesse essere posto ri med io attraverso i l
recupero
post-d i batti mentale dello sconto d i
pena
(Sez.
5,
n.
3395
del
14/ 1 2/2004, dep. 2005, DI Ponio, Rv. 23 1408, relativa ad un g i ud izio ab breviato
celebrato secondo le regole previgenti del rito ; Sez. 5, n . 874 del 22/02/1999,
Cusenza, Rv. 2 1 2930; Sez. 1, n . 3600 del 27/05/ 1996, Grassi, Rv 20568 3 ) .
Successivamente a l l a riforma
l'i rrevoca bilità
del
provvedi mento
i ntrodotta d a l l a legge n. 479 d e l 1999
i ntroduttivo
del
rito,
salvo
quando
espressa mente prevista, è stata costantemente ribad ita da questa Corte .
Con riguardo a l l 'a bbreviato i nsta u rato nella moda lità non cond izionata si è
precisato (Sez. 1 , n . 25858 del 1 5/06/2006, Miccio, Rv 235260) che la possibil ità
di revocare l 'a m m issione al rito non insorge nem meno nel caso in cu i l'im putato
abbia a sua volta revocato la relativa richiesta, tratta ndosi di facoltà non
attri buitag li dall'ord i na mento processuale se non nell'Ipotesi d isci pli nata d all'a rt.
44 1 -bis cod . proc. peno
Quanto a l l 'a bbreviato condizionato Il pri ncipio della non retroced ibilità del
rito è stato affermato da molteplici decisioni (Sez. 1, n. 27578 del 23/06/20 10,
Azouz, Rv. 247733; Sez. 3, n . 9921 del 1 2/ 1 1/2009, dep. 2010, Majouri, Rv.
246326; Sez. 1, n. 32905 del 09/07/2008, De Si lva, Rv 24068 3 ; Sez. 6, n .
2 1 1 68 d e l 28/03/2007, Argese, Rv. 237081; Sez. 1 , n . 33965 d e l 1 7/06/2004,
Gurliaccio, Rv. 228707 ; Sez. 1, n. 1 7 3 1 7 deIl'1 1/03/2004, Pawlak, Rv. 228652)
13
le quali fanno i nd istintamente riferimento a l la ma ncata previsione, salvo che
nell'i potesi d isci pl inata dal citato a rt. 441-bls, del potere del giud ice d i d isporre la
revoca del provvedimento i ntroduttlvo del rito. Deve essere a nche sottol i neata la
ci rcosta nza che le rich iamate pronu nzie hanno concluso nel senso i l lustrato sia
nel caso i n cui la revoca era stata d i sposta u n i latera l mente dal g iudice sia
nel l'I potesi
in
cu i,
i nvece,
tale decisione era
stata
assu nta
su
i m pl icita
sol lecitazione del l 'i m putato che aveva dichiarato d i ri nunziare al rito (cfr. , a
quest'u ltimo proposito, Sez. l, n . 32905 del 09/07/2008, De S i lva, Rv 24068 3 ) .
Un'u lteriore decisione (Sez.
2,
n.
1 2954 d e l 09/03/2007,
Buti n i ,
Rv
236388), nel ribadire che la revoca del giudizio a bbreviato g i à a m messo non è i n
l i nea d i princi pio consentita, ha però precisato come n o n possa fondata mente
parlarsi d ' i llegittimità della revoca , quando l 'ord ina nza a m m issiva del rito sia
essa stessa Illeg itti ma per violazione di norme i nderoga bi l i ( nel caso di specie si
trattava della ri levata ori g i na ria i ntem pestività della rich iesta d i accesso al rito ) .
In
ta le
i potesi,
i nfatti,
processuale e non
la
revoca
potrebbe essere,
i nterverrebbe
perciò,
a
rip ristinare
la
legalità
censurata sotto a lcun
profi lo,
nemmeno quale mera Irreg olarità .
A proposito d e l vizio che affl igge l'eventuale provved i mento d i revoca del
rito adottato da l g i ud ice, con orienta mento consolidato e d i seg no opposto a
quello formatosi nella vigenza dello statuto orig i nario del rito, 51 è ritenuto che
l'ord inanza di revoca del g i u d izio abbreviato é affetta da abnorm ità (Sez. 3, n .
992 1 del 2009, Majouri, cit. ; Sez. 1 , n . 32905 d e l 2008, D e SlIva, clt . ; Sez. 6 , n .
2 1 1 68 del 2007, Argese, cit. ; Sez. 1, n . 33965 del 2004, Gurl iaccio, cit. ; Sez. 1 ,
n . 1 73 1 7 del 2004, Pawlak, clt. ) .
5 . La I rrevoca bllità del l 'ord i na nza d i a m m issione al g i udizio abbreviato
cond izionato
ad
I ntegrazione
probato ria
nel
caso
in
cu i ,
per
ci rcostanze
im p reved ibili e sopravvenute, l'I ntegrazione non sia real izzabile, non contrasta,
contra riamente a quanto a rgomentato nell'ord i na nza di rimessione, co n i principi
della Ca rta fonda mentale.
A fronte dell'inequivoco dato normativo contenuto nell'art. 438, com ma 5,
cod . proc. peno é d i tutta evidenza che, nel momento i n cui formula richi esta di
g i ud izio abbreviato, s i a pure "cond izionata", l'Im putato - come "contropartita" ad
una riduzione di pena n e l caso d i conda nna - accetta l 'utilizza bllltà , al fini della
decisione di merito, dell'Intero materiale probatorlo raccolto nelle i ndag i n i
prel i mi na ri fuori d e l contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione. In ta le
ottica, la violazione del l'a rt. 1 1 1 , com ma S, Costo prospettata nell'ord i na nza di
ri messlone è stata ritenuta manifesta mente i nsussistente, posto che il consenso
a ll'utilizzazione degli atti di i ndagi ne, i nsito nella rich iesta di giudizio abbreviato,
14
r
"
, '
'l''l
-
ricade nell'a m bito delle i potesi di deroga a l princi pio d i formazione della prova i n
contraddittorio considerata dal q ui nto com ma dello stesso a rt. 1 1 1 Cost., con la
conseguente esclusione d i ogni contrasto tra la n u ova d isci pl i na del l'abbreviato e
i principi del "giusto processo" (Corte Cost . , ord . n . 326 del 2001 ) .
E' stata ritenuta priva d i consistenza a nche l a denuncia della presu nta
violazione dell'art. 3 Cost . , stante la palese eterogeneità - qua nto a presu pposti
e d isci p l i na - dei due mod u l i processuali posti a confronto ( rito ord i na rio, con
piene garanzie d i batti menta l i, e rito abbreviato, che presu p pone la rinu ncia
dell'imputato a l le stesse in cambio d i u no "sconto" di pena in caso di co nda n na ) .
La Corte Costituzionale, p u r non essend osi espressa mente pronu nci ata su lla
revoca billtà del
giudizio a bbreviato,
ha,
però,
affermato
l'irrileva nza della
sopravvenuta I m possi bi lità "soggettiva" d i assu nzione della prova dedotta in
cond izione all'atto della richiesta del rito, ritenendo i m plicita mente co me ta le
i mpossibilità non preg i udichi la sua prosecuzione e l'util izza bil ità ai fi n i della
decisione d i tutti gl i atti in precedenza acqu isiti ed I nteg ra nti quello "stato deg li
atti" accettato dall'I mputato nel momento in cu i ha aderito al g i u d izio speciale.
Sem bra, du nque, potersi dedu rre che anche per i l g i ud ice delle leggi la modal ità
d i i n n esco del rito a bbreviato descritta nel com m a 5 dell'art. 438 cod . proc. pen o
debba essere I nterpretata nel senso che l a cond izione a pposta d all'i m putato
rig u ard i
esclusiva mente
l'a mmissione
dell'i ntegrazione
probatoria
richiesta,
senza estendersi a l l'effettiva assu nzione della medesi ma, qualora ciò non risu lti
possibile
(giuridica mente
o
materia l mente)
per
vicende
sopravvenute
e
i n d i pendenti dalla volontà del g iud ice.
Un u lteriore ava llo a l la tesi della i rrevocab ilità dell'ord ina nza i ntrod uttiva del
rito a bbreviato - sia pure con riguardo al l 'i m pia nto ori g i na rio dell 'Istituto
-
è
fornito da u n 'a ltra decisione della Corte Costituzionale (sent. n . 3 1 8 del 1 992)
che, su ta le presupposto, ha ritenuto i n a m missi bile la questione d i leg itti mità
costituzionale dell'art. 440 cod . proc. peno nella pa rte i n cui non prevedeva la
revocabilità dell'ord i na nza a m m isslva del g iudizio a bbreviato i n caso d i mod ifica
dello stato deg l i atti conseguenti all'interrogatorio del l 'i m putato, in riferimento
a g II artt. 25, com ma pri mo, 1 0 1 , comma secondo, 1 1 1 , comma 1, Costo
6. La sol uzione interpretatlva accolta dal Col leg io si a rmonizza a nche con i
princi pi
espressi
dalla
Corte
europea
del
d i ritti
dell'uomo
che,
pur
non
affrontando ex professo la questione, ha affermato la com plessiva com pati bil ità
della d isci plina
contenuta
neg l i artt.
438
e
SS.
cod.
proc.
proc.
con
la
Convenzione. La domanda di accesso al g i udizio a bbreviato ra ppresenta , i nfatti,
l'espressione
di
u na
scelta
consapevole
e
ponderata
ca ratterizzata
dalla
volontaria accettazione della riduzione delle gara nzie conseg uente all'adesione a l
15
rito speciale i n ca mbio d i u na consistente riduzione della pena i n caso d i
condanna :
« l 'istante,
assistito
da
due
d ifensori
di
fiducia,
stato
è
i nd u bitabil mente I n grado d i rendersi conto delle conseg uenze della sua richiesta
d i adozione della proced u ra a bbreviata» (Corte EDU 18/ 1 0/2006, He rm i c. Italia,
§ 78).
Nelle sue decisioni la Corte attri bu isce, i noltre, particolare ri lievo a l la
circosta nza che l'i nstau razione del giudizio abbreviato com porta rilevanti li m iti al
d iritto del pubblico m i n istero di appellare le sentenze di condanna (Corte EDU
18/ 1 0/2006, Herm l c. Italia, § 78; Corte EDU, 17/09/2009, Scoppola c. Ita l ia, §
134 e 55.).
Ta l i
I n negab il i
vantaggi
i nsiti
nella
procedu ra
rich iesta
d all'im putato
giustifica no, quindi, un'attenuazione delle gara nzie processu a l i offerte dal d i ritto
I nterno, q ua l i , i n particolare, la pubbl icità del d i battimento, la possibi l ità di
chiedere la produzione d i elementi d i prova e d i ottenere la convocazione d i
testimoni (Corte EDU , 30/ 1 1/2000, Kwlatkowska c. Ita l i a ) . I nfatti, nel l'a m bito d e l
g i udizio abbreviato, la prod uzione d i nuove prove, i n l inea d i massi ma, è escl usa,
poiché la decisione deve essere presa, salvo eccezion i , sulla base deg l i atti
contenuti nel fascicolo della procu ra (sent. Herm l , clt . , § 87). AI riguardo la Corte
(sent. Scoppola, clt., § 135 e 55.) osserva che «le garanzie sopra Ind icate
costitu iscono d eg l i aspetti fondamenta l i del d iritto a un processo eq uo sancito
dall'a rticolo 6 della Convenzione. Né i l testo né lo spirito d i questa d isposizione
i m ped iscono che una persona vi ri nu nci sponta neamente i n man iera espressa o
tacita . Tuttavia,
per essere
presa
i n considerazione sotto
il
profi lo della
Convenzione, ta le ri nu ncia deve essere stab ilita in maniera non eq u ivoca ed
essere accompag nata
da
un
m i n i mo
di
garanzie corrispondenti
I m porta nza ( Poltrlmol c. Fra ncia, 23 nove m bre 1993, § 31, serie A
n.
alla
sua
277-A, e
Herm i , g ià clt., § 73). Inoltre, essa non deve essere contra ria ad alcun i nteresse
pu bblico i m porta nte (H�kansson e Stu resson c. Svezia, 21 febbra io 1990, § 66,
serie A n . 171-A, e Sejdovlc, cit., § 86)>>.
E' i ndu bbio, i nfine, che, a fronte d i una ri nu ncia spontan ea ed i nequ ivoca a
ta lune garanzie processuali da pa rte dell'imputato, sorge i n capo a q uesto
u n 'aspettativa a che lo Stato agisca I n buona fed e e rispetta ndo le sue sce , l te.
Perta nto, non è consentita alcuna forma di riduzione u n i laterale del contenuto
dell 'accordo sul rito (Corte EDU, sent. Scoppola, clt . , § 134 e 55. che ha ritenuta
lesiva del d i ritto del fair trial la modifica u n i l aterale in peius
dei benefici
sosta nzia l i ) .
7.
Sulla
base
di
tutte
conclusivamente affermarsi
le
considerazioni
sinora
svolte
I l seg uente pri ncipio d i d i ritto :
16
può,
quindi,
«l'ordinanza di
1", �o,
ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è
revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si
riveli non realizzabi/e per circostanze imprevedibili e sopraggiunte».
8 . Nel caso di specie, d all'esa me degli atti - consentito, tratta ndosi di
denu ncia di u n error in procedendo ex art. 606, com ma 1 lett. c), cod . proc. peno
,io'
rispetto a l quale la Corte di cassazione è "giudice a nche del fatto" (Sez. U, n .
42792
del
3 1/ 1 0/200 1 ,
Policastro,
Rv.
220092)
-
risultano
le
seguenti
circostanze.
All 'udienza pre liminare del 29 giu g no 2004, celebrata dinanzi al Giudice per
le I ndagini preliminari del Tribunale di Catania e rinviata per impedimento di u n
coim putato, i l difensore di Pa ppalardo formu lava, nel l 'interesse d e l s u o assistito,
richiesta
di
a m missione
al
rito
abbreviato
condizionato
ad
integrazione
probatorl a .
Alla
successiva
udienza
del
5
ottobre
2004
i difensori
di
Bel l'Arte,
Pappalardo, D'Antone, Micheli, Ra plsarda eccepivano la n ullità delle dichia razioni
rese da Ouled nella fase d e l le indagini preliminari a seguito di sua omessa
compiuta Identificazione ai sensi degli artt. 1 8 1 , 142 cod . p roc. peno
e
115 disp.
atto cod . proc. pen. ; e sottolineavano la rilevanza della questione posta in
relazione alla scelta dei riti a lternativi. Il giudice riservava la decisione alla
successiva udienza del 3 novembre 2004 . In tale data
proposta
a rgomentando
che
l 'o messa
esibizione
di
rigettava l 'eccezione
un
docu mento
di
riconoscimento da pa rte del soggetto escusso non determinava u n 'incertezza
assoluta su lla sua identità, cui 51 poteva comu nq ue risalire dagli atti di indagine
compiuti.
Su bito dopo la lettura del provvedimento, i difensori di Bell'Arte, D'Antone,
Mlchell, Rapisarda, Pa ppa lardo avanzavano richiesta di giudizio abbreviato che
veniva su bordinata , da parte del difensore dei primi quattro imputati, a l l 'esame
di Ouled e, da pa rte del legale di fiducia di Pa p pa l a rdo, a nche a l l 'escussione del
teste Reyes.
Nel corso della medesima udienza il giudice respingeva la richiesta di
I ntegrazione probatoria, osserva ndo che Ou led e Reyes aveva no reso a m pie ed
esaustive dichia razioni nella fase delle indagini prelimi nari, che la difesa degli
imputati non aveva precisato le circostanze in merito alle quali si rendeva
necessa rio Il loro u lteriore esa me e che, pertanto, l 'integrazione probatoria
richiesta non appariva necessaria ai fini della decisione. Il provvedimento veniva
confermato a nche a l l 'esito delle ulteriori argomentazioni svil u p pate dalle difese
degli imputati in ordine alla necessità di verificare l 'attendibilità dei testi, di cui
17
!t11
1��"1" t··
" " ''''" "1".' " l''
era
stata
rispettivamente
sollecitata
l'escussione
alla
luce
delle
ulteriori
acqu islzioni i nvestigative.
All'esito di
tale decisione,
Bell'Arte,
D'Antone,
Mlcheli,
Ra pisarda,
sia
personal mente sia tra m ite i loro d ifensori di fiducia , form ulava no richi esta d i
g i ud izio
a bbreviato.
AI
contrario
Pappalard o
e
I
suoi
legali
dichia ravano
espressa mente d i non volere accedere ad alcun tipo di rito alternativo.
Introdotta la fase d i battimentale, a l l 'udienza del 30 g iugno 2005 la difesa d i
Pappalardo
relterava
la
richiesta
di
giudizio
abbreviato,
subord l n a ndola
a ll'Integrazione probatoria costitu ita dall'assunzione delle d ichiarazioni di Ouled e
Reyes per le ragioni già i l lustrate nel corso dell'u d ienza preli minare. In tale sede
il difensore precisava che, qualora i testi fossero risu ltati Irreperi bili, si sarebbe
dovuti ritornare ali' "all'attività ord i naria" (f. 40 del verba le stenotl pico ) .
Alla successiva udienza d e l 20 ottobre 2005, Pa ppalardo e i l suo difensore
ven iva no resi edotti della ci rcostanza che era stata effettuata positiva mente la
sola citazione di Reyes ( i n seguito effettivame nte escussa) . Preso atto di ciò i l
legale d i Pappalardo, dopo avere premesso ch e l 'i rreperi b i l ità d i Ouled i ncideva
sulla condizione cu i aveva subord i nato la richiesta d i rito alternativo, non
affermava di volere proseg u i re I l g i ud izio nelle forme ord i na rie, bensì d ichiarava
che, ferma restando la rich iesta in precedenza formulata, doveva no ritenersi
i nutilizza blli le d ichiarazioni rese da Ouled nella fase delle Inda g i n i pre l i minari .
Sulla base d i questi elementi obiettivi è ind ubbio che Pa ppa lardo e i l suo
d i fensore, u na volta resi edotti della sopravvenuta i rreperi bil ità d i u no dei d ue
testimoni (Ouled ) , a l cui esa me avevano su bord i nato la richiesta d i g iudizio
abbreviato condizionato, non hanno revocato la domanda d i g i udizio abbreviato
in precedenza formu lata né hanno espressa mente d ichiarato di volere proseg u i re
il giudizio nelle forme ord i na rie, bensì ha n no relterato la volontà di accedere al
rito semplificato,
l i mitandosi
a
form ulare
ril ievi circa
l'inutilizzabi lità
delle
dichiarazioni rese da Ou led nella fase delle i ndagini preli m i na ri . Tale eccezione
non può essere rlcondotta al paradigma del rito abbreviato cond izionato, in
q ua nto l 'I nterpretazione lettera le dell'a rt. 43 8 , comma S , cod .
proc.
peno
evidenzia i n modo i neq u lvoco che la su bord i nazione della richiesta d i giudizio
abbreviato riguarda esclusivamente l'integrazione probatoria e che
non
è
prevista una richiesta d i rito abbreviato sottoposta alla con d izione sospensiva del
riconoscimento della i nuti lizzabilità d i u na prova acquisita In fase d i i ndagini
prelim i n a ri (Sez. 4, n. 2 1 803 del 26/05/20 1 1, Cloffi, Rv . 2507 1 2 ) .
La ma ncata esplicita man ifestazione, da parte dell'i m putato e del suo
d ifensore di fiducia, della volontà di celebrare Il g iud izio ord i na rio a seguito della
sopravvenuta i m possi bil ità del l 'esa me d i u no dei testi cui era stata co ndizionata
la domanda di giudizio abbreviato, la contestuale conferma della volontà di rito
18
, . " �'·I�I'r""..r"'i"'I�1'"
., .
sem pl ificato In precedenza manifestata e la sola form ulazione d i u n 'eccezione d i
..
Inuti lizzabllltà delle dich ia razioni acq u isite nella fase delle i ndagini pre l i m i n ari
costituiscono a ltrettanti elementi obiettivi ed u nivoci per affermare che, nel caso
di specie, non si verte, ce rtamente, i n u n 'i potesi di m od ifica u n i latera le, da parte
del giudice, della condizione processuale a l la quale l'Im putato aveva su bord i nato
l 'atto a bd icatlvo.
Sotto tutti questi profi l i , d u nq ue, le censure prospettate dalla d ifesa d i
Pa ppa l a rdo in ord i ne alla ma ncata revoca d e l g i u d izio abbreviato, u na volta
accertata l'impossi bil ità di procedere a l l 'i nteg razione probatoria cui era stata
su bord i nata la domanda, non sono meritevol i d i accogl imento .
9 . Non sono fondate neppu re le ulteriori dog lianze proposte dal d ifensore d i
Pappalardo con riferimento a l l a util izzazione delle d ichiarazioni rese nella fase
delle i ndagini d a Ouled nella veste d i persona i nformata dei fatti .
Come g ià In precedenza accennato, il g iud izio a bbreviato viene defi n ito con
una decisione a llo stato di atti contenenti prove non formatesi con il metodo
d i batti mentale. La richiesta di giud izio abbreviato è atto di ri nu ncia da parte
dell'imputato a l le ga ranzie del d i batti mento, i n particolare al contraddittorio nella
formazione della prova, e consente di attribu i re agli elementi raccolti nella fase
delle i ndag i n i (oltre che nel g iud izio a bbreviato stesso) quel valore probatorio d i
cu i essi sono norma lm e nte sprovvisti nel giudizio ch e si svolge n e lle forme
ord i na rie del d i battimento. Tuttavia, tale atto processuale di tipo abdicativo non
può essere i nteso come ri nu ncia ad eccepi re e a far ri levare l'esistenza d i atti
viziati da null ità assoluta o da " patologica" in uti l izzabilità a fi n i di prova .
Rientrano i n ta le categoria ta nto le prove oggettiva mente vietate, q uanto le
prove comu nque formate o acquisite i n violazione - o con modal ità lesive - dei
d i ritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, asso luti e
irri n u nciabili, a prescindere dall'esistenza d i u n espresso o tacito d ivieto al loro
i m piego nel proced i mento contenuto nella legge processuale ( Sez. U,
n.
16 del
2 1/06/2000, Ta mmaro, Rv. 2 1 6246 ; Sez. U, n. 6 del 23/02/2000, D'Amu ri, Rv .
2 1 584 1 , 2 1 5842; Sez . U, n . 2 1 del 1 3/07/ 1 998, Gall ieri, Rv . 2 1 1 19 5-97 ; Sez. U,
n . 9 del 25/03/ 1 998, D'Abramo, Rv. 2 1 0800, 2 1 0803; Sez. U, n .
1 0 del
25/03/ 1 998, Savino, Rv. 2 1 0804 ; Sez. U, n . 2 1 del 20/ 1 1/ 1996, dep. 1 997,
Gllcora, Rv. 206954- 5 5 ; Sez . U, n. 3 del 27/03/ 1 996, Monteleone, Rv. 2048 1 1 ;
Sez. U , n . 5 0 2 1 del 27/03/ 1 996, Sala, Rv. 204643, 204644) .
AI contrario, nel gi ud izio abbreviato non rileva l'in utilizza bil ità "fisiolog ica"
della
prova,
cioè
quella
coessenziale
ai
pecu l i a ri
con notati
del
processo
accusatorio, in virtù del quale il giud ice non può util izzare prove, pure assu nte
secundum legem, ma d iverse da quelle leg itti mamente acq uisite nel d ibatti mento
19
secondo l'a rt. 526 cod . proc. pen . , con i correlati d ivieti di lettura d i cu i all'art.
514
cod .
proc.
pen o
In
tal
caso
il
vizio-sa nzione
dell'atto
probatorio
è
neutra l izzato dalla scelta d i tipo a bd l cativo, che fa assurgere a d i g n ità d i prova
g l i atti d'inda g i ne com piuti senza le forme del contraddittorio d i batti mentale, così
para l izzando l 'operatività dell'ord i na rio reg i me di
i m pe rmeabilità della fase
d i batti mentale agli elementi d i prova raccolti nella fase proced i mentale delle
i ndagi n i pre l im inari .
La sentenza i mpug nata ha fatto corretta applicazione d i questo pri ncipio,
ritenendo utl lizzabili le d ichiarazioni rese da Ouled , persona i nformata su i fatti ,
potenziale testimone, a l l a pol izia giud iziaria e a l pubblico m i nistero, anche se
resosi successivamente i rreperi bile (Sez. 3, n . 7432 del 1 5/0 1/2002, Ded a . Rv .
22 1489; Sez. 4, n . 42949 del 02/ 1 0/20 0 1 , Spaccavento, Rv . 220858) .
I l i m iti d i lettu ra di atti per sopravvenuta i m possibil ità di ripetizione sono,
q u i nd i , destinati a l d i battimento e non riguardano la fase delle i ndag i n i in quanto
posti a presidio della formazione della prova
i n contradd ittorio (cfr . , con
riferi mento al g i ud izio abbreviato cond izionato, Sez. 2, n . 1 5 1 1 7 del 2007,
Polverino, cit. ; Sez . 5, n. 40580 del 2002, Einaudi, cit. ; Sez. 5 , n. 45994 del
08/07/2004, Fontana, Rv. 2 3 1 39 1 ; Sez. 4, n . 599 del 28/02/1997, Ca m paci, Rv .
207255 i Sez. l , n . 4836 deIl'1 l/1 2/199 1 , dep. 1992, Loiod ice, Rv. 189132) . Non
si verte, q u i nd i , i n i potesi d i i nutil izza bllità "patolog ica", i ne rente cioè ad atti
probatori assunti contra legem, il cui i m piego è vietato in modo assol uto (Sez . U ,
n . 16 de l 2000, Ta m ma ro, cit. i
V.
anche Sez . U , n . 9 3 0 del 1 3/ 1 2/1 995, d e p.
1 996, Cla rke, Rv . 203427 ; cfr. a nche, con riferimento a i rapporti tra rito speciale
e d isciplina del l'a rt. 513 cod . proc. pen o nel testo i ntrodotto dalla legge n. 267
del 1997, Sez. l , n. 29435 del 24/04/ 2003, Barone, Rv. 225034; Sez. 4, n.
1962 del 25/ 1 1/1 998, dep. 1 999, O rrù , Rv. 2 1 3228) .
Nel g iudizio a bbreviato non vige, q u i nd i , i l pri nci pio del contraddittorio
affermato nell'art.
1 1 1 , com ma quarto, Cost . , secondo cui la co lpevolezza
del l ' i m putato non può essere provata sulla base d i d ichiarazioni rese da chi, per
l i bera scelta, si è sempre volontariamente sottratto a l l ' interrogatorio da pa rte
del l ' i m putato o del suo d ifensore. I nfatti , secondo i l q u i nto comma dello stesso
a rt. 1 1 1 Cost . , la legge può regolare casi In cui la formazione della prova non ha
l uogo i n contraddittorio per consenso dell'im putato. S i tratta d i un a riserva di
legge rafforzata, perché stabilisce espressa mente le possibili deroghe a l principio
del contraddittorio, desti nate ad essere specificate con legge ord i na ri a . Med iante
la d isci plina del rito a bbreviato e deg l i atti uti lizzabili nell'a m bito d i esso a i fi ni
d ella decisione, la legge processuale regola appu nto u n ' i potesi i n cui l ' i m p utato,
in ca m bio di una d i mi nuzione d i pena, accetta come prova q uella formata senza
20
•
contradd ittorio, d u ra nte le I nd ag i n i prel i minari, davanti al pubblico m i n istero o
alla pol izia giud iziari a .
I n a ltri term i n i , nel g iud izio abbreviato è a pplica bile non il quarto comma
del l 'a rt. 1 1 1 Cost., che afferma i l principio del contraddittorio nella formazione
della prova, ma i l qui nto com ma dello stesso a rticolo, che prevede u na deroga al
principio su consenso del l ' i m putato.
Ciò è a nche confermato dalla ci rcosta nza che il legislatore ord i na rio, nel dare
attuazione a q uel pri ncipio fa chiara mente riferi mento al rito d i batti mentale
ord i na rio, i n pa rticolare laddove, nell'art. 26 della legge l O m arzo 200 1 , n . 63,
richiama espressa mente i l fascicolo del d i batti mento, In cui devono essere
inserite le d ichiarazioni rese nel corso delle i ndag i n i pre l i m i nari per poter essere
In q ua lche modo valutate a fi n i probatori . Nel rito abbreviato, i nvece,
non si
procede alla formazione di u n fascicolo del d ibattimento, ma si acq u isisce per
l'uti l izzazione probatoria il fascicolo del pu bblico m i n istero ( a rt. 442, comma I ­
bis, I n relazione a l l'a rt. 4 1 6, comma 2, cod . proc. pen . ) .
I principi sinora Illustrati ben s i a rmon izzano, I nfi ne, con q uelli enu nciati
dalla Corte Costituzionale che, chia mata a pronu nziarsi sui ra pporti tra il rito
speciale e la disci plina del l 'a rt. 5 1 3 cod . proc. pen o ( nel testo i ntrodotto dalla
legge
n.
267
del
1997),
ha
osservato
che
quest'u lti ma
deve
ritenersi
ontologlcamente estra nea al g iudizio a bbreviato, che si svolge a l lo stato deg l i atti
con conseguente riconoscimento della i m mediata e d i retta uti lizza bil ità ai fi n i
d ella prova d i tutto qua nto da essi risu lta nte (sent. n . 361 del 19 9 8 ; ord . n . 262
del 200 1 ; ord . n. 358 del 2004 ) .
Per q ueste rag ioni, deve essere d isatteso i l secondo m otivo d e l ricorso con
cui Pappalardo ha contestato la util izzazi one, nell'a m bito del g i udizio abbreviato,
delle d ichiarazion i rese da Ou led nella fase delle i nd ag i n i preli m i nari .
l O . Insussistente è pure l a dedotta violazione dell'a rt. 142 cod . proc. pen o
prospettata dalla d ifesa d i Pa ppalardo.
L'I nterpretazione lettera le e log ico-sistematica dell'a rt. 142 cod . proC. pen . ,
avvalorata dall'a na l isi dei lavori
preparato ri , consente d i afferm are che i l
legislatore h a I nteso com pri mere al massi mo l a sfera delle situazioni con effetti
i nva lida nti sul verbale , con relativa espansione delle mere i rreg ola rità forma l i .
La d isposizione secondo l a q uale i l verbale è nullo «se v i è i nce rtezza assoluta
sulle
persone
che
sono
i ntervenute»
deve
essere
perta nto
interpretata
restrittlvamente ed i ntesa nel senso che i req u isiti i n d ispensabili ai fi ni della
leg itti mità di un verbale sono la certezza che l 'ufficio che ha proceduto a l la
redazione sia stato effettiva mente ricoperto e che siano stati assolti i compiti
istituzionali (Sez. 3, n. 1 780 1 del 20/01/20 1 1 , R . , Rv . 24998 7 ; Sez . 2, n. 3 5 1 3
21
del 2 2/05/1 997, Aca mpora, Rv. 208074; Sez. 6, n . 936 del 3 1/03/ 1993, Irrera,
•
Rv. 194379) .
Pertanto l a null ità del verbale s i verifica solo i n q uei casi nel quali vi è una
i ncertezza assoluta, tale cioè da i m ped ire qua lsiasi possibil ità d i identificazione
delle persone I ntervenute, ovvero u na ma nca nza della sottoscrizione da pa rte del
pubbl ico ufficiale che ha redatto il verbale (Sez. 5, n. 6399 del 06/ 1 1/2009, dep.
2010,
Marco m i n i, Rv. 246057) . Affi nché sussista I ncertezza assoluta sulla
persona i ntervenuta, è necessario che l 'Identità del soggetto che partecipa
a ll'atto non solo non sia docu mentata nella parte del verbale specificamente
desti nata a ta le attestazione, ma non sia nepp ure desu m i bi le da a ltri dati
contenuti nello stesso né da a ltri atti processuali rich ia mati dal verbale o che a
questo siano, comu nque, riconduci bi l i .
Nel caso i n esa me corretta mente i g i udici d i merito hanno escluso la
violazione dell'art. 142 cod . proc. pen . , laddove h a n no evidenziato, con specifico
rich iamo del com pend io probatorio acq u isito, che la circosta nza che
Fougra
Moha med
Alì
non
fosse
in
g rado
di
esi b i re
un
Ouled
d ocumento
di
riconoscimento I n occasione d e l verbale delle sommarie I nformazioni rese i l 27
g i ugno 1998 ad ufficiali di poliZia giudizia ria della Squadra Mobile di Cata n ia non
determi nava u na I ncertezza assoluta sulla sua Identità, essendo la stessa
desu m i bile i n maniera u nivoca dal com plesso delle a ltre attività investigative
svolte.
1 1 . Non merita accogl i mento i l terzo motivo d i ricorso con i l q uale la d ifesa
di Pa ppalardo denuncia la violazione dei ca noni di valutazione probatoria e
carenza motivazionale della sentenza i m pugnata con riferi mento a l g i ud izio d i
complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese da un a delle perso na offese dal
reato ( Reyes) , nonché la carenza, l'illogicità della motivazione e i l travisa mento
della prova .
1 1 . 1 . Il Collegio ritiene d i dovere riaffermare i n questa sede i l principio,
espresso da u n consolidato in d irizzo esegetico, per I l quale le regole dettate
dall'a rt. 192, com ma 3, cod . proc. pen o non trovano applicazione relativamente
alle
dichia razioni
della
parte
offesa :
queste
ultime
possono
essere
leg itti mamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità
dell'i m putato,
previa verifica, corredata da
Idonea
motivazione,
della
loro
cred i bi l ità soggettiva e dell'attend i b i l ità i ntri nseca del racconto (cfr. ex multls e
tra le più recenti S.e z. 4, n . 44644 del 1 8/ 1 0/20 1 1 , F., Rv . 2 5 1 66 1 ; Sez. 3, n .
289 1 3 del 03/05/20 1 1 , C . , Rv. 2 5 1 0 7 5 ; Sez. 3 , n . 1 8 1 8 del 03/ 1 2/ 2 0 1 0, dep.
20 1 1, L. C., Rv. 249 1 36 ; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritls, Rv .
240524) . Il vagl io positivo dell'attendibilità del d ichiara nte deve essere più
22
..
penetrante e rigoroso rispetto a q uello generico cui vengono sottoposte le
•
d ichiarazioni di qualsiasi testi mone, di ta lché ta le deposizione può essere assu nta
da sola come fonte di prova u nica mente se venga sottoposta a detto riscontro d i
cred i bi lità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno p rocedere a l riscontro d i
ta li dichiarazioni con a ltri elementi qualora la persona offesa s i sia anche
costitu ita pa rte civile e sia, perciò, portatrice d i una specifica pretesa economica
la
cui
soddisfazione
discenda
dal
riconosci mento
della
responsa b i l ità
dell'i mputato (Sez. 1 , n . 29372 del 24/06/2010, Stefa n i n i , Rv . 2480 1 6 ; Sez. 6, n .
3 3 1 62 del 03/06/2004, Patella, Rv. 2297 5 5 ) .
Costitu isce, i nfi ne, pri ncipio in controverso nella g i u risprudenza d i legittim ità
l'affermazione che la valutazione della cred i bil ità della persona offesa dal reato
ra ppresenta una q uestione d i fatto che ha una propria chiave d i lettu ra nel
com pendio motivazionale forn ito dal g iud ice e non può essere riva lutata i n sede
di leg itti m ità, salvo che il g i ud ice non sia i ncorso i n manifeste contradd izioni (cfr.
ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit . ; Sez. 3, n . 8382 del
22/01/2008, Finazzo, Rv . 239342 ; Sez. 6, n. 443 del 04/ 1 1/2004, dep. 2005,
Zamberlan, Rv. 230899; Sez . 3, n . 3348 del 1 3/1 1/2003, dep. 2004, Pacca , Rv .
2 2749 3 ; Sez. 3, n . 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232) .
Orbene, i g iud ici di merito - tenendo doverosa mente ed accuratamente
conto di tutti g l i elementi emersi nel corso del processo - hanno spieg ato, con
iter argomentativo esaustivo, log i co, corretta mente svi l u ppato e sa ldamente
ancorato all'esa me delle si ngole emergenze processua li, le rag ioni per le q uali le
d ichiarazioni rese da
Reyes,
persona
offesa
dal
reato,
sono da
ritenere
I ntri nsecamente e oggettivamente attend i bi l i e trovano univoci e sig nificativi
elementi
di
converge nza
neg l i
altri
eleme nti
i nvestigativi
acq u isiti
e,
in
particolare, nel contenuto della conversazione intercettata il 20 maggio 1998 tra
l'agente Bisicch la ed una prostituta, nelle d ichiarazio n i rese dalle persone
I nformate su i fatti (Ou led , Beatrix, Zu leta, Aspri lla, Condore l l i , G liulia n i ) , nelle
schede di intervento dei Vigi l i del fuoco e nelle a n notazioni di servizio redatte d a i
Ca rab in ieri riguardanti l e azioni d i dan negg iamento e i ncend io, costituenti l a
concretizzazione delle
ritorsioni
prospettate p e r la
ma ncata adesione alle
prestazioni sessua l i richieste .
1 1 . 2 . Con riguardo alle resta nti censure, i l Colleg io osserva che sussiste i l
vizio d i travisamento della prova q uando sussista u n a incontrovertibile a ntinomia
tra i risultati obiettiva mente derivanti dalla prova assu nta e le conseg uenze che i l
g i ud ice d i merito ne abbia tratto . Ta le vizio è confi g u rabile solta nto q u a ndo
l'accertata distorsione tra i l risultato probatorio posto a base del l 'argomentazione
del
g i ud ice
e
l 'atto
processuale
o
probatorio
(defi n ito
in
term i n i
di
"contraddittorietà processuale" diversa e disti nta da quella " logica") d isarticol i
23
•
effettivamente l'i ntero rag iona mento probatorio e, alla stregua dei pa rametri d i
•
rilevanza e decislvità , renda I llogica la motivazione per la essenziale forza
d i mostrativa del dato probatorio trascu rato o travisato.
Il vizio della prova travisata In tanto è si ndaca bile in sede di legitti mità i n
qua nto sia d i mostrata da pa rte d e l ricorrente l 'avvenuta rapprese ntazione a l
g i ud ice
della
precedente
fase
di
i mpugnazione
deg l i
elementi
dai
quali
quest'u ltimo avrebbe dovuto ri levare detto travisa mento, sicché la Corte possa, a
sua volta, desu mere dal testo del provvedi mento i mpug nato se e co me q uegli
elementi siano stati va lutati (Sez. U, n. 45276 del 30/ 1 0/2003, Andreotti,
Rv. 226094, 226098 ; Sez. U, n. 6402 del 30/04/ 1 997, Dessi mone, Rv . 20794 1 ,
207946 ; cfr. Inoltre, e x multis, Sez. 6, n . 8342 d e l 1 8/ 1 1/20 1 0 , dep. 20 1 1 ,
G reco, Rv. 249583; Sez. 6, n . 1 09 5 1 del 1 5/03/2006, Casu la, Rv . 233 708,
2337 1 0 ) .
Alla luce d e i principi sinora esposti, nel caso i n esa me i l dedotto vizio non
sussiste. Il ricorrente non deduce, i nfatti, u na d iscrasia tra i l contenuto delle
prove e il risu ltato probatorlo, bensì l'erronea valutazione d i attend ibi lità e
conci udenza dell'elemento probatorio e, postu lando un preteso travisa mento del
fatto sulla base d i m i rate estrapolazioni d i singoli bra n i dei verba li delle prove
d ich ia rative, sollecita, in realtà, la rilettura del quadro probatorio e, co n esso, i l
sosta nziale riesame nel merito, inammissi bile i n sede d 'i ndag i ne d i leg itti m ità sul
d iscorso giustificativo della decisione, a llorquando la struttu ra razionale della
sentenza i m pug nata abbia - come nel la specie - una sua chiara
e
puntuale
coerenza a rgomentativa e sia sa lda mente a ncorata, nel rispetto delle regole della
logica , alle rlsultanze del quadro probatorio, i n d i cative u n ivocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di costringere, mediante abuso della sua
qualità di Ispettore d i Polizia, varie prostitute extracom u n itarie ad avere ra p po rti
sessuali, prospettando loro,
in caso di rifiuto, la revoca del permesso d i
sog g iorno e g ravi azioni d i danneggia mento degli i m mobi l i ove s i svolgeva
l 'attività di meretrlcio .
1 2 . No n fondate sono a nche le censure ava nzate dalla difesa d i Pa ppalardo
i n ord i ne alla qualificazione g i u ridica del fatto .
1 2 . 1 . Elemento essenziale del delitto d i concussione (art. 3 1 7 cod . pen . ) è
l'abuso dei poteri - cioè l'esercizio delle potestà fu nziona li per u no scopo d iverso
da quello per " quale il pu bblico ufficiale o i ncaricato di pubblico servizio è stato
i nvestito - o l'a buso della qualità pubblica - ossia l'uti l izzazione per tornaconto
personale del ruolo che l 'agente ha assu nto nell'a m bito dell'organizzazione
a m m i nistrativa e, quindi, dell'ufficio - per effetto dei quali la volontà del soggetto
passivo si determi na sotto l'I nfl uenza del C . d . metus publicae potestatis (Sez. 6,
24
n ,
•
n . 2972 del 1 0/ 1 0/ 1 979, dep. 1 980, Biagetti, Rv.
144524 ) . Per ta le deve
i ntendersi, lo stato di pa u ra o di ti more i ngenerato nel privato dalla situazi one d i
premi nenza d i cu i usufru isce i l pubblico ufficia le. I l metus deve consistere non
nella generica posizione d i supremazia, sem pre con natu rata alla q u a l i fica di
pubblico ufficiale, bensì nel concreto a buso della veste pu bbl ica, idoneo a far sì
che la indebita promessa o dazione da pa rte del privato sia collegata alla
pressione con nessa a detto a bu so e a l la correlata posizione non pa rita ria con il
pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 2 1 508 del 14/04/2008, Va lenti n i , Rv. 24007 1 ; Sez.
6, n. 6073 del 20/ 1 1/2003, dep. 2004, Fl lippi, Rv. 2 27846 ; Sez. 6, n. 9389 del
1 8/04/ 1 994, Russo, Rv . 1 99522) .
Lo
stato
di
soggezione
del
soggetto
passivo
non
deve
tradursi
necessa ria mente In u n 'el i m i nazione tota le della sua volontà, essendo sufficiente
che
la stessa sia, co m u nque, cond izionata dal metus publicae p otestatis.
Quest'u lti mo, q u i nd i , è confi g u rabile non solo qua ndo la volontà del privato sia
coa rtata dall'espl icita m i naccia di un danno ovvero fuorviata d all'i ngan no, ma
a ltresì qualora venga repressa dalla
posizione di
pre m i nenza del
pu bblico
ufficiale, i l quale, pur senza avanzare esplicite ed aperte pretese, d i fatto agisca
i n modo da i ngenerare nella vitti ma la fondata convi nzione d i dover sottostare
a l le decisioni del pu bbl ico ufflcia·le per evitare i l pericolo d i subire u n preg i u d izio,
i nducendolo così a dare o promettere denaro o altra util ità ( Sez. 6, n. 46514 del
23/ 1 0/2009, Tisci , Rv. 2453 3 5 ; Sez. 6, n. 5548 del 22/03/2000, Pifa n i , Rv.
220 5 5 7 ) . Ai fi n i della confi g u rabilità del metus è irrilevante la ci rcosta nza che sia
stato lo stesso privato, i n conseg uenza del com porta mento subdolo
e
mal izioso
del pubblico ufficiale, ad offri re al medesimo denaro od a ltra uti lità (Sez. 6, n .
24401 deIl'1 1/03/2008, Ca rra no, Rv . 24035 5 ) .
Le modal ità della condotta d i concussione sfuggono alla possibil ità d i u n a
rigorosa delim itazione i n chiave descrittiva attraverso predeterm i nate regole
com u n icative (Sez. 6, n. 2725 del 1 7/01/1994, Lenti n i , Rv . 1 97094), potendo
tale condotta estri nsecarsi attraverso q ua lsiasi attegg i a me nto, anche i m plicito
( Sez. 6, n. 2303 del 22/ 1 0/ 1 997, dep. 1998, N i colazzi, Rv . 20997 7 ) , che sia
com u nque in g rado, te n uto conto a nche delle particolari condizioni in cui si
svolge, di turbare o d i m i nu i re la l i bertà psichica del soggetto passivo che ne sia
desti natario (Sez. 6, n. 833 del 1 3/ 1 1/ 1 986, dep. 1987, Grimaudo, Rv . 1 74933),
Ind ipendentemente dalla verifica della sua idoneità potenziale a prod u rre i
medesimi effetti nei confronti d i q ualsiasi a ltro soggetto ( Sez. 6, n . 6385 del
09/02/ 1 996, Fatone, Rv . 205099 ) .
La ci rcostanza che l 'atto, oggetto del mercimon lo, del pu bbl ico ufficiale sia
Illeg itti mo
e contrario
ai
doveri
di
ufficio
non
com porta,
di
per sé,
la
qual ificazione g i u ridica del fatto come corruzione p i uttosto che come concussione
25
..
•
neppu re quando il soggetto passivo versi g ià i n una situazione di ill iceità e sia
consapevole del l 'I lleg itti m ità dell'atto, in qua nto, a l fi n i della sussistenza del
delitto d i cui a l l 'a rt. 317 cod . pen . , è sufficiente che ri manga i nalterata la
posizione di premi nenza prevarlcatrlce del pu bblico ufficiale sulla i nti morita
vol izione del privato (Sez. 6, n. 86 5 1 del 0 1/02/ 1 993, Ca rd i llo, Rv . 19 5529) ,
I ndotta dall'abuso delle qualità o delle fu nzioni del pri mo (Sez. 6, n . 5991 del
09/03/ 1 984, Ava lle, Rv. 1 64976), ta le da escl udere che la volontà del secondo si
sia l i beramente determi nata (Sez. 6, n. 6 1 00 del 04/05/ 1 983, Alfonso, Rv.
1 59675) .
II criterio d i scretivo tra la fattispecie d i concussione e q uella di corruzione
deve essere i nd ivid uato nel ra pporto tra le volontà dei soggetti, che, nella
corruzione, si configu ra come paritario ed impl ica la l i bera convergenza delle
medes ime verso la rea lizzazione d i un comune obiettivo illecito, mentre nella
concussione è ca ratterizzato dalla presenza d i una volontà costrittiva o in d uttiva
del pubbl ico ufficiale, condiziona nte la l ibera formazione di quella del p rivato, i l
q u a l e si determ ina alla dazione, ovvero a l l a promessa, sogg iacendo al l 'ing iusta
pretesa del primo solo per evitare un preg i udizio maggiore (cfr. ex multis Sez . 6
n . 38650 del 05/ 1 0/20 10, D i Stasi, Rv. 248522; Sez. 6, n . 2265 del 1 3/0 1/2000,
Latta nzio, Rv. 2 1 5639; Sez. 6, n . 8651 del 0 1/02/ 1 993, Card i llo, Rv . 19 553 0 ).
1 2 . 2 . Ne l caso i n esa me i g iud ici d i merito hanno fatto corretta a ppl icazione
dei principi in precedenza il l ustrati, ravvisa ndo, nella relazione fra le cittad ine
extracomunita rie ded ite ad attività d i prostituzione e l 'Ispettore d i Polizia
Pa ppa lardo, addetto alla verifica della regola rità delle presenze nel territorio dello
Stato delle donne, una situazione d i palese squil ib rio preva ricatorio, tale da
determ i na re nelle donne - destinatarie della m i naccia della revoca del permesso
d i soggiorno e di g ravi azioni di d an negg i a mento deg l i i m mobili, ove ven iva
svolta l 'attività di meretriclo - uno stato di soggezione idoneo a con d izionarne le
volontà (cfr . , per u n'a naloga fattispecie, Sez. 6, n.
9528 del 09/0 1/2009,
Romando, Rv. 243047 ) .
La sentenza i mpug nata è, pertanto, i m m u n e dai vizi denu nziati, laddove ha
qualificato i l com porta mento posto i n essere dal Pa ppalardo come concussione e
non come corruzione .
13.
Manifestamente
i nfondato
è
il
dedotto
vizio
di
ma nca nza
della
motivazione riguarda nte l 'omesso prosciogll mento a m pio nel merito dell'im putato
dal del itto di cui all'a rt. 424 cod . pen o I n relazione al quale il giud ice di pri mo
g rado, previa riqual iflcazione dell'originaria contestazione ex a rt. 423 cod . pen . ,
aveva d ichiarato non doversi procedere per i ntervenuta prescrizione.
26
..
,
L'atto d i a ppello era , I nfatti, sul pu nto privo del req uisito d i specificità (art.
58 1 , lett. c, cod . proc. pen . ) , atteso che la censura
era stata sempl icemente
enu nciata e la pa rte non aveva assolto all'onere d i I nd ica re, i n modo chiaro e
preciso, gli elementi posti a base del ril ievi d ifen sivi al fi ne di consenti re al
g i udice dell'i m pu g nazione d i i nd ividuare i rilievi mossi e di esercita re i l proprio
sindacato (cfr. ex plurimis Sez. 3, n . 5020 del 1 7/ 1 2/2009, dep. 2010, Valenti n i ,
Rv. 24590 7 ; Sez. 4, n . 24054 d e l 0 1/04/2004, Distante, Rv. 22858 6 ) .
1 4. N o n fondata è la dog lianza con la q u a l e la difesa d i Pappalardo denu ncia
carenza della motivazione in ord i ne all'o messa concessione delle ci rcostanze
attenuanti generiche e a l la dosimetria della pen a .
I g i ud ici d i merito, n e l rispetto d e i pri nci pi costa ntemente enu nci ati dalla
g i u risprudenza d i leg ittim ità , con motivazione i m m u ne da vizi log ici e g i u ridici,
ha nn o correttamente valorizzato, a l fi n i d e l d i n iego d e lle circosta nze attenuanti
generiche e della dosi metria della pena, la g ravità delle condotte reiterata mente
poste i n essere dall'imputato, la i ntensità della inosservanza dei doveri i nerenti
alla pubblica funzione rivestita, Il discredito derivato dalla violazione dei doveri di
legalità, imparzialità , buon a nda mento della Pubbl ica a m m i n istrazione.
1 5 . Non è meritevole d i accog l i me nto neppure il ricorso p roposto dag l i
Imputati Bell'Arte, D'Antone, M ichel i, Rapisa rd a .
Gli stessi lamenta no l a ma ncata estensione d e i pri nci pi enu nci ati dalle
Sezioni Un ite di q uesta Corte (sent. n. 3 5490 del 28/05/ 2009, Tetta manti, Rv .
244273, 244274) all'i potesi i n cui dall'immed iata declaratoria d i u na causa d i non
pu nibilltà al sensi dell 'art. 129 cod . proc. pen o possa conseg u i re u n preg i ud izio
per l'Im putato ( nella fattispecie identificato nell'i n idone ità di ta le pronu nzia a
sottrarre i ricorrenti alla sanzione disci plinare ) ; i n via su bord i nata eccepiscon o
l'Illegitti mità costituzionale de l la norma da ultima richiamata .
1 5 . 1 . La qu estione sottoposta a l l 'esa me del Collegio deve essere i nquadrata
su l più am pio sfondo dei pri nci pi enunciati dalla Corte Costituzionale e dalle
Sezioni U n ite d i questa Corte
La Co rte costituzionale, con p l u rime decisio n i, ha evidenziato che il principio
della prevalenza delle formule assolutorie d i
merito su q uelle dichiarative
dell'esti nzione del reato è razionalmente contem perato, a nche a fi ni di economia
processua le, con l 'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risu ltanze
probato rle che " i l fatto non sussiste" o che " l 'I m putato non lo ha com messo" o
che "i l fatto non costituisce reato" o " non è previsto dalla legge come reato"; ta le
esigenza dovendo necessa riamente essere valutata i n ra pporto allo stato del
proced i mento (sent. n . 5 del 197 5 ) .
27
Con specifico rife ri mento alla d isci pl i na i n tema d i a m n istia,
la Corte
•
costituzionale ha sottoli neato la particolare valenza della rl n u nziabilità della
causa esti ntiva che - costituendo esplicazione del d i ritto d i difesa - è posta a
tutela del d i ritto «di ch i sia persegu ito penalmente ad ottenere non g i à solo un a
qua lsiasi sentenza ch e lo sottragga alla I rrogazione della pena, ma precisamente
quella sentenza che nella sua formu lazione documenti la non colpevolezza»
(ord d . n n . 300 e 362 del 1 99 1 ) .
Le decisioni della Corte Costituzionale hanno i noltre evidenziato - sempre
con riferimento a l la ri nu nzia all'amnistia - che i l d i ritto d i d ifesa ricomprende non
solo la pretesa al regolare svolg i mento d i u n giud izio che consenta li bertà di
dedu rre ogn i prova a discol pa e gara ntisca piena espl icazione del contraddittorio,
ma a nche il d i ritto al riconosci mento della com pleta i nnocenza, da considerare il
bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della d ifesa , rispetto al q uale
le a ltre pretese a l giusto proced imento assu mono fu nzione stru mentale (sentt. n .
1 7 5 del 1 9 7 1 e n . 275 del 1 990) . I n ta le contesto han no, altresì , a rgomentato
che a l l 'I nteresse morale ad u na sentenza di assoluzione con form ula piena si
affianca quello patrimoniale, in qua nto l 'assoluzione da a m n istia lascia i nteg ra oltre ad eventua l i responsabilità a m m i n i strative - l 'azione civile al risa rcimento
del da n no,
giud ice
laddove «corrisponde a l l 'i nteresse d e ll'im putato di otte nere dal
penale
una
pronu ncia
che,
ricorrendone
presupposti,
renda
i m proponibile l 'azione civile» (sent. n. 175 del 1 97 1 ) .
Le Sezio n i U nite di q uesta Corte hanno, a loro volta, sotto l i neato che l'art.
1 29 cod . proc. pen o - n orma riferita al giud izio in senso tecnico in cui si i nstaura
la piena dialettica processua le tra le parti e si d ispone d i tutti g l i elementi per la
scelta
delle
form u le
assolutorie
più
opportu ne,
rispetta ndo
le
leg ittime
aspettative dell'i mputato (sent. n . 3027 del 19/ 1 2/ 200 1 , Angel ucci, Rv . 2 20555)
- non attri buisce a l giudice u n potere d i g iudizio ulteriore ed autonomo rispetto
a q uello g ià
riconosci utog l i
dalle specifiche
norme che
regolano
l'epilogo
decisionale di prosciog l l mento nelle varie fasi e nei d iversi g radi del processo
(artt. 425, 469, 529, 530 e 5 3 1 cod . proc. pen . ), ma enu ncia «una reg ola d i
condotta rivolta a l g iud ice che, operando i n og n i stato e g rado del processo,
presu ppo ne
un
esercizio
della
g i u risdizione
con
effettiva
pienezza
del
contradd ittorio» (sent. n. 1 2283 del 2 5/0 1/2005, De Rosa, Rv . 230529- 3 1 ) .
I n presenza d i determ i nate e tassative cond izioni, che svuota no d i contenuto
- per rag ioni di merito - l'im putazione, o ne fa n n o ven i re meno - per la presenza
di ostacol i processuali (difetto d i condizioni di proced ibi lità ) o per l'avverarsi d i
u n a causa estintiva - l a effettiva rag io n d 'essere, i l dovere dell'im med iata
declarato ria, a nche d 'ufficio, di determ i nate cause di non pu n l bi l ltà che il g iud ice
" riconosce" come già acquisite agli atti costitu isce, q u i n d i , l'espressione di una
28
, "
�
' !' .. .
, '"
..
..
« p rescrizione generale d i tenuta del sistema» ( Sez. U , sento n . 3027 Angel ucci,
cit. ) ed è fu nzionale a ga ra ntire le esigenze d i economia processuale, di
sped ltezza del processo e ad attua re i l principio del favor rei ( Sez. U , n. 18 del
09/06/ 1 995, Cardon i , Rv. 202374, 202375)
Ta l i fi nal ità si colloca no su llo sfondo del più a mpio principio d i legalità, d i cui
l 'a rt. 129 cod . proc. pen o rappresenta la pro iezione sul piano processua l e : la
d isposizione I n esa me, in fatti, i n presenza d i una causa di non punlbil ità, vuole
evitare i l com pimento di u lteriori attività processua l i e vuole favo ri re una pronta
defi n izione del g iu d izio, a nche se fondato su elementi i ncom pleti ai fi n i di u n
com piuto accertam ento della verità da u n pu nto d i vista storico (Sez. U , n .
1 7 179 del 27/02/ 2002, Conti , Rv. 2 1 140 1 , 2 1 1403 ) .
La d izione lettera le della rubrica del l'a rt. 1 29 cod . proc. pen o (<< Im med iata
declaratori a » )
non
assoluta ,
vuole,
ma
rich iama
u na con notazione d i "tem pestività tem porale"
pi uttosto,
sig n ificare
che,
qualora
ne
sussista no
le
cond izioni , la disposizione o pera, nel corso dell'I ntero iter processua le, co n
ca rattere d i preg lud izial ità su altri eventua l i provvedi menti decisori suscettibili d i
adozione d a pa rte del g iud ice ( Sez. U , n . 1 7 1 79 d e l 2002, Conti, cit. ) .
Con rife ri mento a l l 'i nterpretazione letterale dell'a rt. 12 9 cod . proc. pen o e
a lla nozione d i "evidenza della prova" dell'in nocenza dell'i m putato i n esso
contenuta - ai fi n i della prevalenza della form u la di prosciog l i mento sulla causa
estintiva del reato - si è osservato che Il g iud ice è leg ittimato a pro n u ncia re
sentenza di assoluzione a norma dell'a rt. 1 29, com m a 2, cod . proc. pe n o soltanto
nel casi In cui le ci rcostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua
rllevanza penale e la non com m issione del med esimo da pa rte dell'im putato
emerg a no dagli atti i n modo assolutamente non contesta bile, al pu nto che la
va lutazione
da
com piersi
in
proposito
appartiene
"constatazione" ( pe rcezione ictu acuii), che
i ncom pati bile,
d u nque,
con
q ualsiasi
a
p iù
al
concetto
di
quello d i "apprezza mento",
necessità
di
accerta mento
o
approfondimento (Sez. U, n . 3 5490 del 2009, Tetta ma nti, clt. ) .
L'i na pplicabil ità della formula d i prosciog l i mento nel me rito a fronte della
dichiarazione I m mediata della causa d i non punibil ltà nel caso d i contraddittorietà
o i nsufficienza della prova (art. 530, comma 2, cod . p roc. pen . ) è desu m i bile,
oltre che da l l 'a rgomento letterale in precedenza rich ia mato, dalla lettu ra log lco­
sistematica dell'a rt. 1 29 alla luce dell'art. 5 3 1 cod . proc. pen o Quest'ulti ma
disposizione, in presenza di una causa esti ntiva del reato, sancisce l 'obbligo della
pronu nzia della sentenza di non doversi procedere, salvo che nel caso in cu i dagli
atti risulti evidente che i l fatto non sussiste o che l'Im putato non lo ha com messo
o che Il fatto non costitu isce reato o, i nfi ne, che non è previsto dalla legge come
reato (<<sa lvo q ua nto d isposto dall'art. 1 29, com m a 2 » ) .
29
Solo
a l l 'esito
dell 'istruttoria
d i battimentale,
ossia
al
momento
della
valutazione del com pendio probatorio acqu isito, i l g i u dice può d isporre d i tutti g l i
elementi
per add ivenire anche a l l 'esatta q u a lificazione g i u rid ica d e l fatto :
perta nto , nel caso d i ritenuta confi g u rab ilità d i un reato d iverso e meno g rave
rispetto a qu ello contestato, ta le da risu lta re prescritto, il giud ice, in ma nca nza
della prova evidente ( nel senso della sua "constatazione" e non del suo
"apprezzamento") dell'innocenza, deve pronu nciare d eclaratoria di esti nzione del
reato per i ntervenuta prescrizione, senza procedere ad alcun approfondi mento
nella valutazione del materiale probatorio ag li atti .
Inoltre, i ntervenuta la causa estintiva del reato d i cui all'i m putazione, i l
g i ud ice, a l l 'esito dell 'istruttoria d i battimenta le e i n presenza d i un compendio
probatorio i nsufficiente o contraddittorio, non può esercitare i poteri officiosi ex
a rt. 507 cod . proc . pen o ( possibil ità a m messa anche per i l giud ice riti ratosi i n
camera d i consiglio per la deliberazione della sentenza) , ma deve d ichiara re
l 'esti nzione del reato enu ncia ndone la causa nel d ispositivo.
Qualora , a fronte di u na causa estintiva, si privi leg iasse una fo rm ula
li beratoria nel merito i n presenza di u na prova i nsufficiente o contradd ittoria, si
perve rrebbe a l risultato pa radossa le per Cu i la "evidenza " ex art. 1 29 cpv. cod .
proc . pen o ricorrerebbe a nche nel caso d i a m biguità probatoria (art. 530, com ma
2, cod . proc.
pen . ) .
Si determ i nerebbe, i n ta l modo, una non consentita
eq u i parazione tra d ue situazioni tra loro profonda mente diverse : l 'evidenza della
i nnocenza dell'imputato, l'i ncertezza del quadro probatorio in ord i ne alla sua
responsab i l ità .
Le considerazioni sinora svolte consentono d i affermare che la regola d i
g i ud izio dettata dall'art. 1 29, com ma 2 , cod . proc. pen o ri mane su bord i nata ad
una situazione di evidenza probatoria risultante obiettivamente dagli atti nel
momento in cui si verifica il fatto estintivo,
mentre la regola probatoria
contenuta nell 'a rt. 530, com m a 2, cod . proc. pen o (dovere di pronunciare
sentenza d i assoluzione a nche quando ma nca, è i nsufficiente o è contraddittoria
la
prova
della
responsa bi l ità )
è
riferibile
soltanto
a l l 'epi logo
decisorio
conseg uente alla formazione e acq uisizione delle prove nel contraddittorio fra le
parti e ad u n 'a pprofond ita valutazione di tutto il compendio probatorio acq u isito
( Sez. U, n. 3 5490 del 2009, Tetta manti , cit. ) .
Questo a pprodo i nterpretativo appare con notato d a i ntri nseca razionalità
a nche sotto i seg uenti ulteriori profi l i .
Qualora , i n presenza d i una causa esti ntiva del reato g i à matu rata , si
a mmettesse la rilevabil ità , da pa rte del g i u d ice d i legitti m ità , del vizio di
motivazione della sentenza i m pug nata, i l rinvio al g i u d ice d e l merito sarebbe
i ncom pati bile con il princi pio dell'im mediata applicab ilità della causa estintiva e,
30
a
.i.n :
i n og ni caso, il g i udice d i merito desti natario del processo in sede d i ri nvio
sarebbe obbl igato a rilevarla e a dichiara rla i m med iatamente (Sez. U, n. 1 7 1 79
del 2002, Conti, clt. ; Sez. U, n . 1 0 2 1 del 28/ 1 1/200 1 , dep. 2002, Cremonese,
Rv . 2205 1 1 ) .
I n assenza d i eleme nti "evidenti" dell'in nocenza sosta nziale dell'im putato
(elementi
positivi
della
sua
estra neità
rispetto
all'addebito
contestato
o
ma ncanza assoluta di prove a suo ca rico), l 'obbligo d i immed iata declaratoria di
esti nzione del reato non contrasta con esigenze d i tutela dei d i ritti fondamenta li
della persona che consentano d i derogare a l la regola generale dettata d a l l 'a rt .
1 29, comma 2 , cod . proc. pen o Infatti, attraverso la ri n u nzia a l l a ca usa di
esti nzione del reato, l'imputato p uò riespandere il suo d i ritto costituziona l mente
gara ntito ad u na decisione penale sul merito dell'addebito a lui mosso, prova re la
sua i nnocenza e tutelare la sua onorabilità . Si porrebbe, i nvece, in contrasto con
i principi di razionalità , di ord i ne e di economia processuale am m ettere che , pur
i n ma nca nza d i una ri nu ncia alla causa esti ntiva, i l processo debba proseg u i re
per consentire, come prospettato dal ricorrente, che l'imputato possa, i n i potesi,
giova rsi dell 'efficacia preclusiva con nessa alla sentenza penale dall'a rt. 653,
comma 1 , cod . proc. pen o
Infi ne, i n assenza d i specifiche previsioni leg islative d i p i ù a m pia portata e
avuto riguardo al pecu l ia re ambito a pplicativo del l'a rt. 578 cod . p roc. pen . , non
si può i nferi re da tale d isposizione, g razie ad u n 'i nterpretazione d i tipo ana logico
o estensivo, u na regola genera le che, pur i n presenza d i una causa estintiva del
reato e i n assenza d i elementi obiettivi comprova nti, all'evidenza, l 'in nocenza
dell'i m putato, i m ponga al giudice una valutazione di merito del compendio
probatorio og niqualvolta alla sentenza penale si ricolleg h ino conseg uenze sul
piano della responsa bilità disciplinare .
Ta l i considerazioni, oltre ad essere rispettose d e l quadro costituzionale d i
riferimento (artt. 3, 24, 25 , 1 1 1 Cost. ) e d e i principi d e l giusto processo (artt.
1 1 1 , 1 1 7 Cost, art. 6 della Convenzione europea dei d i ritti del l 'uomo ) , non
contrasta no neppure con i criteri d i rettivi fissati dalla legge n. 81 del 1987,
contenente la delega per l'emanazione del nuovo codice d i procedu ra penale.
L'art. 2, com ma 1, n. 1 sta bilisce, infatti , l'esigenza d i "massima semplificazione
e di elimi nazione di atti e di attività non essenziali" e il successivo punto n. 1 1
correla l 'obbligo del prosciogl i mento nel merito, pur i n presenza d i una causa
estintiva del reato, a l l a sussistenza dei relativi presupposti . Anche sotto q uesto
profi lo, d u nqu e, la d isci plina contenuta nell'a rt. 1 29, comma 2, cod . proc. pen o
appare
rispettosa ,
da
un
lato,
delle
esigenze
di
razional ità
del
sistema
processuale, di sped itezza e di economia del g i ud izio e, dall'a ltro, delle esigenze
di difesa, in q u a nto la prevalenza della causa estintiva del reato è ancorata a ben
31
,
....
precisi e tipizzati presupposti e, i n og ni caso, non può trovare appl icazione i n
presenza di u na contraria manifestazione d i volontà espressa person a l mente
dal l'im putato che vog li a beneficiare di una decisione nel merito .
1 5 . 2. La sentenza i mpugnata ha fatto corretta a pplicazione d i q uesti pri nci pi,
i n qua nto, con ampio e pu ntuale richiamo delle emerg enze processual i , ha
a rgomentato l'insussistenza di elementi comprovanti a l l 'evidenza l 'estra neità dei
ricorrenti agli addebiti loro mossi e ha richiamato, quali dati d i mostrativi della
loro responsabil ità i n ord i n e a l reato previsto dall'a rt. 424 cod . pen o (così
riq ua l iflcata l 'originaria contestazione
ex
a rt. 423 cod . pen . ) le prove d ichiarative
acq u i site (Ouled , Conde, Asprilla, Reyes, Fiscal , Solorza no, Condore lli, G iulian i) ,
le risulta nze docu menta l i i n ord i ne a i contro l l i su biti da O u led ad opera della
Pol izia di Stato, le due relazioni di servizio redatte d ai Ca ra bi n ieri rispettivamente
il 27 e il 28 giugno 1 998 in ord ine ai fatti accaduti la notte in cui si verificarono
g l i i ncen d i , il contenuto delle schede di i ntervento redatte d ai Vigili di fuoco, fatti
i nterven i re su richiesta d i a ppartenenti all'Arma dei Carabi nieri, nonché l'esito
delle investigazioni svolte nell'Im mediatezza e com pendiate nelle a n notazioni
redatte d a l la Pol izia di Stato i l 29 e i l 30 g iu g no 1998.
D i conseg u enza i n ord i n e a i fatti contestati, ricondotti alla previsione della
fattispecie i ncrl mi natrice d i cui a l l 'a rt . 424 cod . pen . , è stata corretta mente
pronu nziata sentenza di non doversi procedere per p rescrizione in assenza di atti
espressi
di
ri n u ncia
a l l'a pplicazione
della
causa
estintiva
manifestati
personalmente dagli i m putati .
Per tutte le ragioni sinora esposte, d u nque, il ricorso d i Bell'Arte, D'Antona,
M lche l i , Ra pisa rda non merita accoglimento .
S u l la base d i qua nto osservato deve essere d ichiarata manifesta mente
i n fondata la q u estione d i legittimità costituzionale - prospettata in subord i ne dai
ricorrenti - dell'a rt. 1 29, com m a 2 , cod . proc. pen o per contrasto con g l i artt. 3,
24, 2 5 , 1 1 1 , 1 1 2 e 1 1 7 della Costituzione in relazione a nche a l l 'art. 6 della
CEDU, 76 e 7 7 i n riferimento a l l 'eccesso d i delega relativo alla d i rettiva n . 1 1
dell'a rt. 2 della l egge n . 8 1 del 1 987, nella pa rte i n cui l i mita i l potere d i
prosciog li mento nel merito a l solo caso d i evidenza d i non col pevolezza .
1 6 . AI rigetto dei ricorsi d eg l i i mputati conseg ue d i d i ritto la condanna deg li
stessi a l pag a mento delle spese p rocessua l i .
32
P.Q.M.
•
Rigetta i ricorsi e con d a n na i ricorrenti al pagamento delle spese processua l i ,
Così deciso i l 1 9/07/20 1 2 ,
Il Presidente
Il Com ponente estensore
çrnesto Lu po(
(;jVV-- '1 t:
M a rg herita Cassan o
lU � �
""
S E l l :,J N I U N l l' E l·} L. N A L I
..... �.
\ � ,•.. �_
Depositato
il
24
...
. �w. ..,: ' � ".'. !f.
Cancel leria
in
a l T.
A----\..
2012
33
•
r.
r