Documento - Diritto Penale Contemporaneo
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,"""., •..,',"!1!'l"''J'' .. REPUBBLICA ITALIANA I n n ome d e l Pop o lo i ta l i a n o LA CO R T E SUPREMA D I CASSAZ IO NE S EZIONI U N ITE PENALI Composta da Ernesto Lupo - Presidente - Sento n . sez. 21 Giova n n i de Roberto UP N icola M ilo R . G . N. 2 0 1 00/20 10 - 1 9/07/2 0 1 2 Gennaro Marasca Alfredo Maria Lombardi Vincenzo Romis Giova n n i Conti Franco Flandanese Marg herita Cassano - Relatore - ha pronu nciato la seguente SENTENZA sul ricorsi proposti da 1. Bell 'Arte Giova nni, nato a Siracusa il 0 2/09/1965 2 . D'Antone Gi useppe, nato a Catan ia I l 30/ 1 2/ 1 9 6 1 3 . M ichell Stefan ia, nata a Roma i l 24/03/ 1966 4. Ra pi sa rda Sa lvatore, nato a Cata n i a 1'11/05/ 1 96 0 5 . Pa ppa lardo Massimo, nato a Patti i l 26/ 1 0/ 1 9 6 1 avverso la sentenza del 29/ 1 2/2009 della Co rte d i a p pello d i Cata n i a ; visti g l i atti, Il provvedimento Impug nato e i ricors i ; udita la relazione svolta dal consig l iere Marg herita Cassa no; udito i l Pu bblico ministero, I n persona dell'Avvocato generale Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo d ichia ra rsi ma nifestamente i nfondata la q uestione di legittimità costituzionale dedotta e i l rigetto dei ricorsi; uditi pe r g l i imputati l 'avv. En rico Trantlno per Bel l 'Arte, D'Antone, M icheli e Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | Telefono: 0289283000 | Fax: 0292879187 | [email protected] Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | (c) 2010-2012 Diritto Penale Contemporaneo ,'�I , . . '... ... t Ra pisa rda, e l'avv. Carmelo Calì per Pa p pa la rdo, che han no concl uso chiedendo l'accog limento dei rispettivi ricors i . RITENUTO IN FATTO 1 . II 29 dicembre 2009 la Corte d i a ppello d i Catan ia confermava la sentenza ,,' ,. pronu nziata In data 10 g i ug no 2006 dal locale Tri b u nale che, a l l 'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Massimo Pa ppa lardo, vice�lspettore della Polizia di Stato, a l la pena d i tre anni e quattro mesi d i recl usione, con i nterd izione perpetua dai pubblici uffici, per Il reato di concussione continuata (commesso i n Cata nia fino a l luglio 1998), e aveva d ichiarato l 'estinzione per i ntervenuta prescrizione del reato d i dannegg iamento segu ito da I ncen d io (art. 424 cod . pen . ), così deru bricata l 'ori g i n a ria imputazione ex a rt. 423 cod . peno 2. In fase di a ppello, a l processo a ca rico di Pa ppa lardo veniva ri u n ito, per rag ioni di con nessione oggettiva e soggettiva, quello i nsta u rato nei confronti d i Giovan n i Bell 'Arte, G iuseppe D'Antone, Stefan i a Michell e Salvatore Ra pisa rda, condannati, i n primo grado, il 23 febbraio 2005, all'esito d i g i u d izio abbreviato, I n ord i ne al del itto di I ncendio (art. 423 cod . pen . ) . La Corte d i a ppel lo, in riforma della decisione d i primo grado, previa rlqualiflcazlone dell'origi naria imputazione di I ncend io (art. 423 cod . pen . ) in quella di d a n negg iamento seg uito da incend io (art. 424 cod . pen . ) , d ichia rava non doversi procedere, per i ntervenuta prescrizione, con riferimento al suddetto reato . 3. Preliminarmente la Corte d i a ppello resp ingeva le eccezioni proposte dag l i Imputati. Relativamente a l l 'eccezione d i n u l l ità del verbale d i sommarie in formazion i rese dal teste Oul ed nella fase delle i ndag i n i preliminari - sol levata dalla d ifesa d i Pappa lardo - i n rag ione della mancata compi uta Identificazione del medesimo media nte u n documento d i identità, i l giud ice d 'appello osservava che non sussisteva in proposito a lcuna i n certezza . Il verba le ri portava, i nfatti, le genera l ità dichiarate dalla persona Informata sui fatti, dava atto della sua provenienza e della sua residenza tempora nea ; al contempo le d ich iarazioni rese dalle altre persone escusse confortavano ta l i dati e la effettiva conoscenza dei fatti di causa da parte d i Ouled. Con riguardo a l l 'u lteriore eccezione - anch'essa avanzata dalla d ifesa di Pa ppalardo - d i i n util lzza bi l ità, per violazione dell'art. 5 1 2 cod . p roc. pen . , delle dichiarazioni rese da Ou led (successivamente divenuto i rreperi bi le) al la cui assu nzione era stata subord i nata la richiesta d i rito sempl ificato, i g i u d ici d i 2 merito osservava no che la suddetta d isposizione non si applica nel giudizio abbreviato; d i versamente opi nando, all'i m putato verrebbe attribuita la facoltà d i paral izzare l 'attitudine probatorla deg l i atti d i i ndag i ne - alla cu i uti lizzazione ha prestato il consenso aderendo al rito speciale - mediante la sola apposizione della cond izione della loro nuova assunzione, anche quando la stessa sia d i ven uta Im possibile . 'l'; La Corte territoria le riteneva del pari non fondata l 'eccezione, proposta dalla difesa d i Pappa la rdo, rigu a rd ante la celebrazione del g iudizio nelle forme del rito a bbreviato, nonosta nte l 'i nteg razione probatorla dedotta In cond izione nella richiesta presentata ai sensi del l'a rt. 438, com ma 5, cod. proc. pen o non potesse più essere uti l m ente assu nta . In proposito osservava che, i n rea ltà, l'im putato non aveva form u lato alcuna domanda di retrocessione del rito, pur se a conoscenza dell'im possibil ità di assumere la prova, accetta ndo la prosecuzione del processo nelle forme del g i ud izio abbreviato a nche a cond izione probatoria i nsod disfatta . I g i udici d 'appello respingeva no, in oltre, le censure avanzate dalla difesa in ord i ne a l la q ua lificazione dei fatti come concussione (art. 3 1 7 cod . pen . ) e a ll'attendi bil ità delle prove d ichiarative poste a fonda mento della prova del suddetto reato, rltenendole Intri nsecamente affidabili ed estri nseca mente riscontrate dagli altri elementi acq u isiti al processo. Respi ngeva, i nfi ne, le u lteriori doglianze mosse da Pa ppalardo in merito al mancato riconoscimento delle ci rcostanze attenuanti generiche e alla determ i nazione de l tratta mento sa nzionatorlo. Con riguardo a l l 'a ppello presentato con g i u nta mente dagli altri i m putati, la Corte territoriale respi ngeva dell'impug nazione, concernente l'unico motivo l'atte nd i bilità delle articolato a d ichiarazioni sosteg no rese dalla persona i nformata sui fatti Ouled e, come già accen nato, i n assenza d i elementi evidenti della loro i nnocenza, riteneva che la posizione deg l i im p utati dovesse essere va l utata secondo i parametri d i economia processuale sanciti d a l l 'art. 1 29 cod . proc. pen o e che, pertanto, dovesse essere d ichiarato prescritto il del itto previsto dall'art. 424 cod . pen o alla streg ua del quale era stato riq u a l ifi cato il delitto d i I ncendio (art. 42 3 cod . pen . ) orig inariamente contestato . 4. Avverso la suddetta sentenza ricorrono, con sepa rati atti, l'avv. Ca rmelo call, d i fensore di Pappalardo, e l'av. Enrico Tra ntino, d ifensore deg l i altri q uattro i mputati. 4. 1 . Pappalardo a rticola cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo denu nzia la n ullità ex art. 142 cod . proc. pen o del verbale d i som marie i nformazioni rese d al sed icente Ou led i n data 27 g iu g no 3 1998 a causa del l 'omessa compi uta Identificazione del medesi mo ad opera dei soggetti verbalizzanti e la conseguente inutllizzabilità patolog ica delle d ichiarazioni rese dal teste, nonché l'i nsufficienza della motivazione resa sul pu nto dalla Corte territoriale che avrebbe altresì travisato le rlsu lta nze del verbale menzionato, affermando che l'Ou led avrebbe i nd i cato la propria residenza, mentre in realtà lo stesso nell'occasione si era d ichiarato senza fissa d i mora, come com provato dal verba le allegato al ricorso. Con la seconda censu ra eccepisce l'i nuti lizzabilltà delle d ich iarazioni rese dal menzionato Ou led nel corso delle i ndagini pre lim i nari per violazione dell'art. 512 cod. proc. peno I n relazione a l l 'a rt. 438, com ma 5, dello stesso cod ice, i n quanto la prova era d i venuta irrlpetlblle per la sopravvenuta I rreperi bil ità del teste, nel mentre l 'audizione del medesi mo era stata apposta come cond izione a l la richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'i m putato. In proposito il ricorrente osservava che, contrariamente a qua nto sostenuto nel provved i mento i m pugnato, l'inutillzza bilità delle sommarie I nformazioni non poteva ritenersi i n qua lche modo sanata dall'adesione al rito abbreviato, che non com porta u n effetto a bd l catlvo d i tale portata, come s i evi nce d a l disposto del com ma 5 dell'art. 438 cod . proc. pen o che i m pone al g il,ld ice d i va luta re la richi esta di a bbreviato condizionato tenendo conto d eg l i atti g ià acq u isiti e d utl l izzabi l i . Nell'am bito d e l secondo motivo i l ricorrente censura a nche la mancata revoca del g i udizio a l l 'acqu isizione abbreviato dell'i nteg razione u na volta d iven uto probatoria I m possibile richiesta, procedere rilevando che, contraria mente a Quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la d ifesa, a l l 'udienza del 20 ottobre 2005, aveva avanzato espressa richiesta di retrocessione dal rito per il mancato avvera mento della cond izione . Osserva a nche, svi lu ppando le a rgomentazioni già svolte, che l 'i m possibil ità sopravvenuta dell'assunzione della prova doveva considerarsi prevedi bile e, d u nque, tale da portare a l l 'applicazione, a nche nel g i udizio specia le, del d isposto dell'a rt . 5 1 2 cod. proc. pen . , atteso che lo stesso costituisce espressione del pri ncipio generale per cui l'im putato ha i l d iritto d i confrontarsi con l e prove d'accusa . Con il terzo motivo denuncia carenze motlvaziona li della sentenza i mpugnata in ord i ne alla ritenuta sussistenza della prova del reato di concussione conti nuata, 1: nonostante le contraddizioni, rilevate nel l'atto d 'appello, nelle d ichiarazioni rese dai testi moni d 'accusa e poste dalla Corte territoriale e dal g iudice d i pri mo g rado a fondamento dell'affermazione d i responsa b i l ità per ta le reato . La menta, a ltresì, Il travisa mento delle risultanze della deposizione (allegata al ricorso) della Reyes, assu nta nel corso del g i u d izio abbreviato, e delle a ltre testimonianze acq ui site . Deduce, i noltre, Il malgoverno delle regole d i va lutazione della prova, i n quanto, a l l a luce della q ualità d i persona offesa d a l 4 reato rivestita dalla Reyes, la Corte territoriale avrebbe dovuto esercitare og n i controllo teso a l l a verifica della sua attend ib ilità secondo i trad izional i pri nci pi prudenziali fissati I n proposito dalla g i u risprudenza di leg ittim ità. Con i l quarto motivo eccepisce l 'errata q ualificazione del fatto come concussione, atteso che, I n concreto, non sarebbe rileva bile alcun metus publicae potestatis (che la stessa teste Reyes avrebbe esclu so ) , ma al più u na trattativa tra l'Im putato e la prostituta per sca m biare prestazioni sessua l i in ca m bio di un attegg i a mento favorevole su l la posizione irregolare di q uest'u lti ma, che peraltro non avrebbe avuto seg u ito, atteso che la donna non si era recata a ll'a ppuntamento fissato dal Pappalardo per riscuotere la prestazione promessa . Con il conseguente q ui nto motivo i l ma ncanza ricorrente eccepisce assoluta di motivazione l'o messa sul decisione e motivo di la g ravame rig u a rd ante i l reato d i I ncendio doloso, riqual ificato dal Tri bu nale d i Cata nia come danneggia mento seg u ito da i ncendio e, q u i nd i , d ichiarato prescritto, nonché u lteriori carenze motlvazionall del provved i mento i mpug nato i n ord i ne a l la sva lutazione deg l i elementi prospettati dalla d ifesa per fondare la richiesta di un più benevolo tratta mento sa nzionatorio. 4.2. Con u n u n ico motivo Bell'Arte G iova n n i , D 'Antone Giuseppe, M ichell Stefania e Rapisarda Sa lvatore censu rano Il ricorso operato dalla Corte territoriale alla regola d i g iudizio sta bil ita dall'art. 1 29 cod, proc. pen o Il principio affermato recentemente dalle Sezioni Unite - che hanno sta bil ito che «a ll 'esito del giudizio, il prosciog li mento nel merito, in caso d i contraddittorietà o i nsufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione i m med iata d i u na causa d i non puni bil ità, salvo che, i n sede d i appello, sopravvenuta u na causa estintiva del reato, Il giud ice sia chiamato a val uta re, per la presenza della parte civile, il com pend io probatorio ai fi ni delle statu izionl civi l i , oppure ritenga i nfondata nel merito l'i m pug nazione del P,M . proposta avverso una sentenza d i assoluzione i n pri mo grado a i sensi del l 'a rt. 530, com ma 2, cod . proc. pen,» ( Sez. U, n, 35490 del 28/05/2009, Tettama ntl, Rv. 244273) - deve, I nfatti , essere esteso a tutte q uelle situazioni I n cu i , accordando preva lenza alla causa esti ntiva, si determ ina (come nel caso di specie) un preg i ud izio per l'Im putato, i n q uanto il prosclogll mento per I ntervenuta prescrizione non é sufficiente a sottra rre I ricorrenti (tutti agenti della Polizia di Stato) a conseg uenze d isci plinari, In subord i ne prospetta l'Illeg itti mità costituzionale dell'a rt. 1 29, com ma 2, cod . proc, pen o nella parte in cui, matu rata una causa estintiva del reato, l i mita i l potere d i prosciog l i mento nel merito al solo caso d i evidenza d i non col pevolezza, per il contrasto con g l i artt. 3, 24, 25, 1 1 1 e 1 1 2 Cast. , con g l i artt. 76 e 77 5 �"1'''I'' '!'l'il'"" ... ." ··'1'f'"'''1".!,.,..··,,· l' ' . Costo I n riferi mento all 'eccesso di delega relativo alla d i rettiva n. 11 dell'a rt. 2 l o n . 8 1 del 1 987, nonché con g l i artt. 117 Costo e 6 Ced u o I l ricorso denu nzia, Inoltre, carenze motivazional i dell'Impug nata sentenza i n ord i ne alla ritenuta attendi bilità teste Ou led . 5. I ricorsi ven iva no asseg nati alla Sesta sezione penale, che, con ord i na nza del 30 marzo 2 0 1 2, li rimetteva a l le Sezio n i Un ite, rilevando la potenziale insorgenza di u n contrasto i nterpretativo in merito alla questione, sol levato nel secondo motivo del ricorso d i Pappalardo, della revoca b ilità del provved ime nto di a m m issione del g iudizio a bbreviato cond izionato, qualora d ivenga im possibile assu mere l'i ntegrazione probatoria dedotta i n cond izione dall'i m putato. In proposito I g i udici rim ettenti rileva no com e sulla questione non sussista a lcun contrasto i nterpretativo i n atto, atteso che nella g i u risprudenza d i leg ittimità è costante l'affermazione per c u i i l giudice n o n h a i l potere d i revocare l 'ord i nanza di ammissione del rito alternativo solo perché l'i ntegrazione probatoria, cu i l'imputato ha subord i nato la relativa richiesta, non può aver l uogo per ci rcosta nze i m p revedibili, sebbene il problema sia stato sempre affro ntato ex parte iudicis. Tale orienta mento costitu i rebbe espressione del più generale pri ncipio - a nch'esso pacifico nella g i u risprudenza della Corte - della non revoca b il ità del g iud izio a bbreviato, salvo nei casi espressa mente sta b i l iti dal l'art. 441-bis cod . proc. pen . , ancorché, osserva an co ra l 'ord i na n za di ri messione, si reg istri no in alcune isolate pronunzie affermazioni InCidentali che sembrerebbero evocare la facoltà del giud ice di d isporre la retrocessione del rito con il consenso dell'imputato. I g i udici ri mettenti affermino, peraltro, di non poter cond ividere il principio dell'i rrevoca bilità del g i udizio abbreviato, qualora, essendo stato lo stesso I nsta urato nella forma cond izi onata, d ivenga i mpossibile sod d isfare la cond izione probatoria apposta dall'Imputato a l l 'atto della richiesta . Rileva no come in ta l senso non possa prescl ndersl dalla volontà dello stesso im p utato non solo a l momento dell'a m m issione del rito, ma altresì in relazione a lla sua prosecuzione nelle cond izioni Illustrate, In qua nto I l fondamento costituzionale del g i u dizio abbreviato risied e nella previsione del q u i nto com m a dell'art. 111 Cost. , I l q uale autorizza la deroga a l princi pio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti proprio sul presupposto che l'i mputato vi consenta (sa lvo, ovviamente, che non ricorrano le ulteriori Ipotesi configurate dalla disposizione menzionata ) . Non di meno, osserva ancora l'ord i nanza, la com pati bil ità del g iudizio a bbreviato con i principi sa nciti dalla Corte europea dei d i ritti dell'uomo è stata riconosciuta dalla Corte d i Strasburgo esclusivamente sulla base del la 6 .'.'- !"'. ',·1 spontanea ri nu nzia del l ' i m putato alle gara nzie del rito ord i nario. I n ta l senso, concludono i g iudici ri mettenti, la subord i nazione della volontà di accettare il rito sem pl ificato ad u na Integrazione p robatoria assu me natu ra esse nziale e la mancata rea lizzazione d i tale cond izione, qualora non addebita bile allo stesso i mputato, i m ped i rebbe, i n osseq uio al sopra ricordati pri ncipi, la prosecuzione del g i ud izio abbreviato senza il suo consenso, sia esso espresso o tacito . 6. Con decreto i n data 6 apri le 2012, i l Pri mo Presidente asseg nava i l ricorso a lle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'od ierna ud ienza pu bblica . CO NSIDERATO IN DIRITTO . 1. La questione d i d i ritto devoluta alle Sezioni Un ite può essere riassunta nei seg uenti term i n i : «se l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria sia revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte». 2. Sulla problematica sottoposta a l l 'esam e del Col leg io non si reg istra u n contrasto i nterpretativo. Con I n d i rizzo esegetico u n ivoco, infatti, la g i u risprudenza di questa Corte ritiene che la sopravvenuta i m possi bil ità di assu nzione dell'I nteg razione probatoria, cu i l'i m putato abbia su bord i nato la richiesta di accesso a l rito abbreviato cond izionato, non i ncida sulla sua corretta insta u razione e sulla sua celebrazione, i n qua nto, alla luce delle reg ole genera l i che disci plinano l'istituto, n o n è config ura bile u n d i ritto dell'im putato a d ottenere, In q uesto caso, la retrocessione del g i udizio né, tanto meno, un potere del giud ice di disporla (Sez. 1, n. 13544 del 22/01/2009, Xle, Rv. 243 1 30; Sez. 2, n . 151 17 del 02/04/2007, Polveri no, Rv. 236391; Sez. 5 , n . 40580 del 23/09/2002, Einaudi, Rv. 222970). Ta le approdo ermeneutico muove d all'i m plicito presupposto che il vi ncolo d i scendente d a l la cond izione posta d a l l 'i m putato con la richiesta di accesso al g i udizio abbreviato riguard i l'a m m issione del l'i ntegrazione probatoria i nvocata, ma che, u na volta d isposto Il rito con la cond izione chiesta dall'Imputato, non possa confi g ura rsi u na sorta d i retroattiva perdita di efficacia dell'atto d'impu lso qualora la prova non venga concreta mente assu nta per cause Indipendenti dalla volontà del g iudice. Tale premessa genera le viene desu nta, i n primo luogo, dall'interpretazione lette rale e log ico-sistematica deg li a rtt. 438, com ma 5, e 44 1-bis cod . proc. pen o L'a rt . 438, com ma 5, cod . proc. pen o fa espressa mente salva - anche nell'i potesi di g iudizio abbreviato cond izionato - la uti lizzabll ità ai fini della prova 7 , , deg li atti di cui all'art. 442, comma l�bis, fra i quali sono I nclusi quelli indicati all'art. 41 6, comma 2, cod . proc. peno (fascicolo contenente la noti zia di reato, documentazione relativa a lle I ndagini espletate, verba li di atti eventual mente compi uti davanti al g .Lp. ) . Perta nto, l'eventuale integ razione probatori a, oltre a non mutare la natura e le caratteristiche proprie del giudizio abbreviato, non esplica la sua infl uenza sulle acq u isizioni già esistenti , ma contribuisce ad arricchire il materiale probatorio di cui il g iud ice deve tener conto e può eventua lmente Incidere sulla valenza probatoria deg li altri elementi g ià ottenuti, ma non sulla uti lizzabilità di q uesti ulti m i . Il ma ncato conseg u i mento del risultato probatorlo dedotto I n condizione non com promette, q u i ndi, il valore del consenso prestato dal l 'i m putato alla piena util izzazione deg li atti contenuti nel fascicolo del p ubblico ministero . L'art. 441-bis cod . proc. pen . , a sua volta, ind ica tassativa me nte le ipotesi di revoca de l provvedimento di ammissione del g iud izio abbreviato, tra cui n o n è com preso Il caso della sopravvenuta I mpossibilità, per circosta nze imprevedibili, dell'assunzione dell'i nteg razione probatoria , cu i l'im putato abbia subord inato la richiesta . In questa i potesi non è, quindi, prevista d al sistema processua le l'adozione della revoca del provvedi me nto a m m issivo del rito. Qualora, poi , la richiesta di g iudizio abbreviato sia stata subord i nata ad i ntegrazione probatorla non può trova re applicazione l'a rt. 526, comma l-bis, cod . proc. peno Ta le norma si riferisce esclusivamente al processo dibatti mentale, come si desu me dalla collocazione della disposizione nel libro setti mo concernente il gi ud izio ord i na rio disposizione I n esa me con l 'art. 438 cod e d alla proc. lettu ra coord inata della pen . , ca ratterizzato dalla delineazione di un ambito particolarmente ristretto dell'I nteg razione che deve risulta re com patibile con le fi nal ità di economia processuale propria del procedi mento (Sez. 5, n . 40580 del 2002, Einaudi, cit. ) . Con specifico riguardo a d una delle decision i i n precedenza richia mate (Sez. 2, n. 1 5 117 del 2007, Polveri no), non pare cond ivisibi le la lettu ra della stessa prospettata dal l'ordinanza di rimessione che, estra polandolo dal l'intero contesto a rgomentativo, ha va lorizzato il richiamo all'assenza di un potere unilaterale e offlcioso d i revoca del gi udizio cond izionato da pa rte del g iudice e a l l 'eventuale attribuzione al solo imp utato della valutazione di opportu n ità ci rca la retrocessione del rito. Lo svi luppo della motivazione, Infatti , è incentrato sulla rlaffermazlone del princi pio di tassativltà delle I potesi di revoca del g iudizio a bbreviato e su lla considerazione che In og ni caso - a nche qualora si volesse accog liere la tesi della possibilità di retrocessione per i mpossibil ità sopravvenuta dell'integ razione probatorla (che la sentenza 8 in esa me sembra, peraltro, ," ,. respingere) - sa rebbe necessaria una man ifestazione d i volontà dell'imputato che, nella concreta fattispecie, era mancata . U n 'u lteriore decisione d i questa Corte (Sez. 1 , n . 1 7 3 1 7 deIl'1 1/03/2004, Pawlak, Rv. 228652), richiamata nell'ord ina nza di ri messione, non ha espressa mente affrontato la q uestione dell'a m m issibilità della retrocessione del rito i n caso d i i m possibil ità o su perfluità sopravvenuta della prova, ma si è limitata a ritenere abnorme i l provved i mento con i l quale Il giud ice dell'ud ienza prel i mi na re, dopo avere a m m esso g l i i m putati al rito abbreviato condizionato valutando, q uindi , l'Integ razione probatoria richiesta e ritenendola i m pl icita mente necessaria e com patibile con le fi nal ità d i econom ia processuale proprie del procedi mento, �ome previsto dall'art. 435, comma S, cod . proc. pen o - ha revocato u n il atera l mente l 'ord i nanza a m missiva del rito stesso i n rag ione d i presunte a l l'estero) d ifficoltà nell'ottenere la com pa rizione del testi mone ( residente richiesto dall'i mputato e del rischio di scadenza dei term i n i di fase della custod ia cautelare. 3. II Col leg io ritiene che l 'orienta mento illustrato al pa rag rafo che precede debba essere confermato su lla base delle seg uenti a rgomentazioni . 3 . 1 . L'introduzione, a seguito delle modifiche i ntrodotte d all'a rt. 27 legge 1 6 dicembre 1 999, n . 479, d i un modello "cond izionato" d i I nsta urazione d e l rito abbreviato accanto a l la procedu ra fondata sulla richiesta di essere giudicati senza integrazione probatoria non ha inciso sulla natu ra dell'istituto che ha ma ntenuto u na fisionomia u nitaria, la cui caratteristica fondamenta le e unificante è costitu ita dalla disponibil ità manifestata dall'imputato a l l 'uti lizzo deg l i atti d i i ndagine ai fi ni della decisione, acco mpag nata d a l la contestuale ri nu ncia a l contradd ittorio d i batti mentale. Perta nto il g i ud izio abbreviato "condizionato" e quello "sem plice" ra ppresenta no m odalità differenziate di sviluppo di un unico model lo processuale e non espressione d i istituti d iversi (Sez. l, n . 38595 del 1 7/09/2003, Mores, Rv. 225997 ) . L'i mputato, nel form u la re l a richiesta d i accesso al rito "cond izionato", subord i na l'efficacia della domanda all'assu nzione di elementi di prova specifica mente i ndicati, tanto che il g iud ice deve a m m ettere le prove sol lecitate o, In alternativa, rigettare in toto la richiesta . Si può, pertanto, afferm are che la domanda cond izionata di rito abbreviato ha una struttu ra com posita, in q u a nto comp rende u na richiesta principale, funzionale ad i ntrodu rre i l rito, e un a accessoria, volta all'a m m issione di dete rm i nati mezzi d i provai i l mante n i mento della richiesta principale è subord i nato a l l 'accog limento d i q uella accessoria . 9 · ,�,., . La rich iesta (come g i à detto) deve essere specificamente cond izionata all'ammissione della prova i ntegrativa e in presenza - come nel caso in esa me d i u na moltepl icità dei mezzi proposti - a l l 'assu nzione d i ciascu no tra ess i . Qua lora , infatti, l'Im putato e i l suo d ifensore considerino i rri nu ncia bili solo alcu ne delle i nteg razioni sollecitate, la resta nte pa rte della domanda degrada a mera istanza d i a m missione delle prove agg i u ntive, che i l g iu d ice ben può respi ngere, pur d isponendo la defin izione del g iu d izio con il rito speciale. In og n i caso, la domanda dell'Imputato deve essere analitica , dovendo I n d icare non solo il mezzo da utllizzarsi per l'i nteg razione probatoria, ma anche le circostanze di fatto su lle q ua li i nvestiga re. Solo i n tal modo, i nfatti, i l g i ud i ce è posto i n cond izione di com piere una compi uta va l utazione circa la necessità dell'integ razione e può essere correttamente ci rcoscritto il d i ritto del p u bblico m i n istero a l la controprova . 3.2. Nel l'a m bito di questi principi genera l i , si tratta di stabilire se fatti i mpreved ib il i e sopravvenuti alla i ntrod uzione del rito esplich i no u na qua lche I nfluenza sui presupposti costituenti l'oggetto della cond izione dedotta dall'i m putato per accedervi e sulla verifica effettuata dal g i u d ice per am m etterlo. Il Col leg i o ritiene che a l quesito debba essere data risposta negativa . L'ordina mento processu a le non contempla la possibil ità di revoca re il g i u d izio abbreviato, g i à a mmesso, al di fuori delle i potesi espressa m ente regolate dalla legge. L'u nico caso d isci pli nato in proposito dal legislatore è q uello d i cui a l l 'art. 441-bis, comma 4, cod . proc. pen o che prevede u n 'i potesi d i revoca obbligatoria dell'ord i nanza su richiesta dell'imputato i n presenza d i nuove contestazioni a i sensi dell'art. 423, com ma 1 , cod . proc. pen o Il carattere eccezionale della d isposizione si ricava, i n pri mo luogo, dalla sua esegesi lettera le, evidenziante u na precisa correlazione proced i menta le tra nuova contestazione, conseguenti possi b ili determi nazioni dell'im putato, provved i mento di revoca dell'ord i na nza a m misslva del prosecuzione) dell'udienza prel im inare, g i u d izio abbreviato, preclUSione alla fissazione (o ri proposizione della rich iesta del rito. Da u n punto d i vista log ico-sistematico é, i noltre, sign ificativa la ci rcosta nza che nessuna delle d isposizioni che precedono, anche topog rafica mente, l'art. 441-bls cod . proc. pen o si occupi dell'eventuale revoca del l'ord ina nza I ntroduttiva del g i ud izio abbreviato e che ta le eventual ità sia contemplata solo in presenza di n uove contestazioni form u late dal pu bblico m i nistero all'esito dell'i nteg razione probatoria sollecitata dall'i m putato o a l l 'i potesi dell'esercizio officioso d i tale potere da parte del g i u d ice. Il com b i nato disposto deg l i artt. 441-bis, com ma l, 438, com m a 5, 441, comma 5, cod . proc. pen o rende, q u in di, evidente che solo I n q uesto caso può determ inarsi u na 10 �', . . , .' . regressione del processo alla fase e a l lo stato i n cui si trovava al momento della presentazione della richiesta d i g i ud izio a bbreviato . Il richiamo del ca none ermeneutico ubi voluit dixit assume, q u indi, in ta le contesto, u na precisa e significativa valenza: esso consente di affermare che il legislatore ha vol uto prevedere casi tipi d i revoca dell'ord i na nza introd uttiva del rito e ha voluto escl udere la revocabil ità del g i udizio al d i fuori della situazione esplicitamente regolata nell'art. 441 -bis cod . proc. pe n o Qu est'u lti ma d isposizione è u na norma di carattere eccezionale e, d u n q ue, non suscettibile di genera lizzazione o di applicazione i n via analog ica . Dall'Interpretazione letterale dell'a rt. 438, com ma S, cod . proc. peno si ricava, i noltre, u n ivocamente che i l vincolo di subord i nazione i nsito nella domanda ava nzata dall'imputato e oggetto della delibazione g i u d iziale attiene a l l'amm issione della Integ razione probatoria e non a l la effettiva assu nzione delle ulteriori acq uisizioni probatorie. Di conseg uenza i l vincolo d i subord i nazione i nsito nella richiesta dell'imputato deve ritenersi util mente assolto con l'instau razione del rito e l'a m m issione delle prove sol lecitate dalla d ifesa ; il relativo atto di im pu lso processuale non può essere i nfl uenzato dalle vicende correlate a l d istinto e successivo momento della effettiva assu nzione della prova - che può essere I nfl uenzata da d iversi fattori - e non può subire u na retroattlva perd ita di efficacia qua ndo, per q u a l u nque motivo, la prova non venga concretamente assunta . L'attenta lettu ra del com plessivo q uadro normatlvo consente di delineare i l l i m ite natu rale delle u lteriori acq uisizioni probatorle che, come s i evi nce dall'incipit del com ma 5 del l'art. 438 cod . proc. peno (<<ferma restando la utilizzabil ità a i fin i della prova deg l i atti i ndicati nel l 'a rt. 442, comma l-bis»), debbono essere soltanto Integrative, e non g ià sostitutive, del materiale già acq u isito ed util izza bile come base cog n itiva , ponendosi, siccome ci rcoscritte e stru menta l i ai fi ni della decisione d i merito, q uale essenziale e i ndefettibile su pporto log ico della stessa . La norma parla coerentemente di «i nteg razione probatoria», evidenziando così, a nche sul piano term i nolog ico, il ca rattere aggiu ntivo (" i ntegrazione") e non g ià sostitutivo, rispetto ag l i atti conten uti nel fascicolo del pubblico m i n istero, della prova che l'imputato i ntende far assu mere nell'udienza pre l i m i nare. L'i m possi b il ità di revocare l'ord i nanza a m m issiva del g iu d izio abbreviato, qua lora l'i ntegrazione probatorla cui è stata su bord i nata la domanda si riveli non realizzabile per ci rcosta nze i mpreved ibili e sopravven ute, non si pone in conflitto neppure, sotto u n profi lo logico-sistematico, con la preg ressa valutazione di necessità ai fini della decisione com p i uta dal g i ud ice nell'a m bito dell'ordinanza che a m mette Il rito. L'ostacolo obiettivo a l l 'acq uisizione della prova opera, infatti, 11 ,r�""""f"," " " ll" ""lT"1�"'i'�l!" 'l " .. """':'_'''''' ',_ l�'!""'I"'-'",!,�,J·l. i n ugual misura per il giu dice dinanzi al quale si celebra i l rito abbreviato e per q u ello del dibattimento dell'ord i nanza d i nanzi i ntroduttiva dell'acquisizione probatoria del al rito q uale in per fattori caso - a m mettendo di i m possi bil ità impreved i bi l i - il la revoca bllltà sopravvenuta g i u d izio dovrebbe svolgersi . Pertanto, l'eventuale retrocessione del processo, oltre a non porre ri med io a ta le situazione, provocherebbe u n 'l n g iustlfi cata e irrazionale d i latazione dei tempi di defi n izione del processo che non sarebbe g i ustificata da maggiori garanzie dell'imputato. 3.3. Il sistema così ricostruito non contrasta con I principi genera l i e non menoma I d i ritti d i difesa dell'imputato. Il va lore probatorio dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'art. 438, com ma S, cod . proc. pe n . , va sussu nto nel l'oggettiva e sicu ra util ità/idoneità del probab ile risultato probatorio ad assicu ra re il com pleto accerta mento dei fatti rileva nti nel g i udizio, nell'a mbito del l 'Intero peri metro d i seg nato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale d i cui al l'a rt. 187 cod . proc. pen o La doverosltà del l'a m missione della richiesta in tegrazione probatorla ne riflette i l con notato d i I nd ispensa bl lltà a l fin i della decisione e trova i l s u o l i m ite nella ci rcostanza che un qualsiasi aspetto di ril ievo della reg iu d ica nda non ri manga privo d i sol ido e decisivo supporto loglco-va l utativo (Sez. U, n. 447 1 1 del 27/ 1 0/2004, Wajib, Rv. 229 1 7 3 ) . Ciò posto, é a ppena il caso d i precisa re c h e l a richiesta cond izionata non fornisce a l l 'i m p utato il mezzo per un controllo sullo svil u ppo della base cog n itiva della decisione che dovrà essere assu nta in esito al g i ud izio abbrevi ato . Da u n lato, infatti, l'Imputato, n e l momento i n cu i formula la domanda, accetta consapevol mente l'eventu a l ità che la prova non possa essere assu nta per cause che possono determ i na rsi a nche nel g iudizio ord i na rio : basti pensare, a q u esto proposito, a l la sopravvenuta i rreperi b i l ità del teste (ci rcosta nza verificatasi nel caso i n esame) oppure a l l 'esercizio della facoltà di non rispondere d i cui si avvalga l'im putato di reato con nesso ex art. 2 1 0 cod . proc. pen o Sotto altro profi lo occorre ricorda re che l'I ntegrazione officiosa a norma dell'art. 44 1, comma S, cod . proc. peno può essere d isposta dal g iu d ice anche q u a ndo vi siano g ià state acqu isizioni I n accogl imento della domanda d ifensiva . Q u in d i, con la rich iesta condizionata , l'im putato assu me tanto Il rischio che l 'i nteg razione probatoria non sia i n concreto esperi bile quanto che n u ove prove vengano assu nte fuori del suo controllo. Inoltre, come osservato da u n 'autorevole dottrina, o l'assu nzione della prova risulta effettivamente i m possibile e, come ta le, non determ ina alcuna lesione del d i ritto d i difesa, poiché (come g i à acce n nato), l'impossi bilità con noterebbe anche i l g i u d izio celebrato nelle forme ord i narie, oppure la decisione del g i ud ice di 12 · .,. �'�"1"'·"'··'��""�1 � � "" r'·'I","·" '� .. soprassedere a l l'assunzione della prova risu lta i l leg itti ma e, i n quanto ta le, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l'assu nzione della relativa prova in grado d'appello. Considerato, quin di, che le vicende concernenti l'effettiva acquisizione della prova dopo la rituale i nstau razione del rito cond izionato sono i n i nfl uenti rispetto alla sta bi lità del g iud izio, l 'eventuale retrocessione del processo deve ritenersi non consentita e, qui ndi, il leg ittima, pur se sol lecitata dallo stesso i m putato. 4. Questo approdo ermeneutico trova un u lteriore ava l lo nel l'orienta mento espresso dalla g i u risprudenza d i questa Corte sulla più generale questione della revoca bil ità del provved i mento che i ntroduce i l rito a bbreviato. Già pri ma della riforma che ha i ntrodotto la possibil ità per il g i u d ice d i i nteg ra re a nche d'ufficio l a base cog n itiva per i l giud izio, era preva lsa l a tesi contra ria a qualsiasi i potesi di revoca dell'o rd i nanza introduttiva del rito abbreviato (Sez. 1 , n. 5352 del 14/04/ 1 993, Sammarti no, Rv. 194216-194217) ed era oggetto d i difformi val utazioni solo la sanzione processuale da collegare al provvedi mento . L a g i u risprudenza d i legitti m ità aveva tend enzialmente escluso che u n'eventual e revoca del provvedi m ento di I nstaurazione del rito potesse essere ritenuto un atto a bnorme, preferendo i nvece ritenere che al l'il legitti mità della revoca d isposta dal g i u d ice dovesse essere posto ri med io attraverso i l recupero post-d i batti mentale dello sconto d i pena (Sez. 5, n. 3395 del 14/ 1 2/2004, dep. 2005, DI Ponio, Rv. 23 1408, relativa ad un g i ud izio ab breviato celebrato secondo le regole previgenti del rito ; Sez. 5, n . 874 del 22/02/1999, Cusenza, Rv. 2 1 2930; Sez. 1, n . 3600 del 27/05/ 1996, Grassi, Rv 20568 3 ) . Successivamente a l l a riforma l'i rrevoca bilità del provvedi mento i ntrodotta d a l l a legge n. 479 d e l 1999 i ntroduttivo del rito, salvo quando espressa mente prevista, è stata costantemente ribad ita da questa Corte . Con riguardo a l l 'a bbreviato i nsta u rato nella moda lità non cond izionata si è precisato (Sez. 1 , n . 25858 del 1 5/06/2006, Miccio, Rv 235260) che la possibil ità di revocare l 'a m m issione al rito non insorge nem meno nel caso in cu i l'im putato abbia a sua volta revocato la relativa richiesta, tratta ndosi di facoltà non attri buitag li dall'ord i na mento processuale se non nell'Ipotesi d isci pli nata d all'a rt. 44 1 -bis cod . proc. peno Quanto a l l 'a bbreviato condizionato Il pri ncipio della non retroced ibilità del rito è stato affermato da molteplici decisioni (Sez. 1, n. 27578 del 23/06/20 10, Azouz, Rv. 247733; Sez. 3, n . 9921 del 1 2/ 1 1/2009, dep. 2010, Majouri, Rv. 246326; Sez. 1, n. 32905 del 09/07/2008, De Si lva, Rv 24068 3 ; Sez. 6, n . 2 1 1 68 d e l 28/03/2007, Argese, Rv. 237081; Sez. 1 , n . 33965 d e l 1 7/06/2004, Gurliaccio, Rv. 228707 ; Sez. 1, n. 1 7 3 1 7 deIl'1 1/03/2004, Pawlak, Rv. 228652) 13 le quali fanno i nd istintamente riferimento a l la ma ncata previsione, salvo che nell'i potesi d isci pl inata dal citato a rt. 441-bls, del potere del giud ice d i d isporre la revoca del provvedimento i ntroduttlvo del rito. Deve essere a nche sottol i neata la ci rcosta nza che le rich iamate pronu nzie hanno concluso nel senso i l lustrato sia nel caso i n cui la revoca era stata d i sposta u n i latera l mente dal g iudice sia nel l'I potesi in cu i, i nvece, tale decisione era stata assu nta su i m pl icita sol lecitazione del l 'i m putato che aveva dichiarato d i ri nunziare al rito (cfr. , a quest'u ltimo proposito, Sez. l, n . 32905 del 09/07/2008, De S i lva, Rv 24068 3 ) . Un'u lteriore decisione (Sez. 2, n. 1 2954 d e l 09/03/2007, Buti n i , Rv 236388), nel ribadire che la revoca del giudizio a bbreviato g i à a m messo non è i n l i nea d i princi pio consentita, ha però precisato come n o n possa fondata mente parlarsi d ' i llegittimità della revoca , quando l 'ord ina nza a m m issiva del rito sia essa stessa Illeg itti ma per violazione di norme i nderoga bi l i ( nel caso di specie si trattava della ri levata ori g i na ria i ntem pestività della rich iesta d i accesso al rito ) . In ta le i potesi, i nfatti, processuale e non la revoca potrebbe essere, i nterverrebbe perciò, a rip ristinare la legalità censurata sotto a lcun profi lo, nemmeno quale mera Irreg olarità . A proposito d e l vizio che affl igge l'eventuale provved i mento d i revoca del rito adottato da l g i ud ice, con orienta mento consolidato e d i seg no opposto a quello formatosi nella vigenza dello statuto orig i nario del rito, 51 è ritenuto che l'ord inanza di revoca del g i u d izio abbreviato é affetta da abnorm ità (Sez. 3, n . 992 1 del 2009, Majouri, cit. ; Sez. 1 , n . 32905 d e l 2008, D e SlIva, clt . ; Sez. 6 , n . 2 1 1 68 del 2007, Argese, cit. ; Sez. 1, n . 33965 del 2004, Gurl iaccio, cit. ; Sez. 1 , n . 1 73 1 7 del 2004, Pawlak, clt. ) . 5 . La I rrevoca bllità del l 'ord i na nza d i a m m issione al g i udizio abbreviato cond izionato ad I ntegrazione probato ria nel caso in cu i , per ci rcostanze im p reved ibili e sopravvenute, l'I ntegrazione non sia real izzabile, non contrasta, contra riamente a quanto a rgomentato nell'ord i na nza di rimessione, co n i principi della Ca rta fonda mentale. A fronte dell'inequivoco dato normativo contenuto nell'art. 438, com ma 5, cod . proc. peno é d i tutta evidenza che, nel momento i n cui formula richi esta di g i ud izio abbreviato, s i a pure "cond izionata", l'Im putato - come "contropartita" ad una riduzione di pena n e l caso d i conda nna - accetta l 'utilizza bllltà , al fini della decisione di merito, dell'Intero materiale probatorlo raccolto nelle i ndag i n i prel i mi na ri fuori d e l contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione. In ta le ottica, la violazione del l'a rt. 1 1 1 , com ma S, Costo prospettata nell'ord i na nza di ri messlone è stata ritenuta manifesta mente i nsussistente, posto che il consenso a ll'utilizzazione degli atti di i ndagi ne, i nsito nella rich iesta di giudizio abbreviato, 14 r " , ' 'l''l - ricade nell'a m bito delle i potesi di deroga a l princi pio d i formazione della prova i n contraddittorio considerata dal q ui nto com ma dello stesso a rt. 1 1 1 Cost., con la conseguente esclusione d i ogni contrasto tra la n u ova d isci pl i na del l'abbreviato e i principi del "giusto processo" (Corte Cost . , ord . n . 326 del 2001 ) . E' stata ritenuta priva d i consistenza a nche l a denuncia della presu nta violazione dell'art. 3 Cost . , stante la palese eterogeneità - qua nto a presu pposti e d isci p l i na - dei due mod u l i processuali posti a confronto ( rito ord i na rio, con piene garanzie d i batti menta l i, e rito abbreviato, che presu p pone la rinu ncia dell'imputato a l le stesse in cambio d i u no "sconto" di pena in caso di co nda n na ) . La Corte Costituzionale, p u r non essend osi espressa mente pronu nci ata su lla revoca billtà del giudizio a bbreviato, ha, però, affermato l'irrileva nza della sopravvenuta I m possi bi lità "soggettiva" d i assu nzione della prova dedotta in cond izione all'atto della richiesta del rito, ritenendo i m plicita mente co me ta le i mpossibilità non preg i udichi la sua prosecuzione e l'util izza bil ità ai fi n i della decisione d i tutti gl i atti in precedenza acqu isiti ed I nteg ra nti quello "stato deg li atti" accettato dall'I mputato nel momento in cu i ha aderito al g i u d izio speciale. Sem bra, du nque, potersi dedu rre che anche per i l g i ud ice delle leggi la modal ità d i i n n esco del rito a bbreviato descritta nel com m a 5 dell'art. 438 cod . proc. pen o debba essere I nterpretata nel senso che l a cond izione a pposta d all'i m putato rig u ard i esclusiva mente l'a mmissione dell'i ntegrazione probatoria richiesta, senza estendersi a l l'effettiva assu nzione della medesi ma, qualora ciò non risu lti possibile (giuridica mente o materia l mente) per vicende sopravvenute e i n d i pendenti dalla volontà del g iud ice. Un u lteriore ava llo a l la tesi della i rrevocab ilità dell'ord ina nza i ntrod uttiva del rito a bbreviato - sia pure con riguardo al l 'i m pia nto ori g i na rio dell 'Istituto - è fornito da u n 'a ltra decisione della Corte Costituzionale (sent. n . 3 1 8 del 1 992) che, su ta le presupposto, ha ritenuto i n a m missi bile la questione d i leg itti mità costituzionale dell'art. 440 cod . proc. peno nella pa rte i n cui non prevedeva la revocabilità dell'ord i na nza a m m isslva del g iudizio a bbreviato i n caso d i mod ifica dello stato deg l i atti conseguenti all'interrogatorio del l 'i m putato, in riferimento a g II artt. 25, com ma pri mo, 1 0 1 , comma secondo, 1 1 1 , comma 1, Costo 6. La sol uzione interpretatlva accolta dal Col leg io si a rmonizza a nche con i princi pi espressi dalla Corte europea del d i ritti dell'uomo che, pur non affrontando ex professo la questione, ha affermato la com plessiva com pati bil ità della d isci plina contenuta neg l i artt. 438 e SS. cod. proc. proc. con la Convenzione. La domanda di accesso al g i udizio a bbreviato ra ppresenta , i nfatti, l'espressione di u na scelta consapevole e ponderata ca ratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle gara nzie conseg uente all'adesione a l 15 rito speciale i n ca mbio d i u na consistente riduzione della pena i n caso d i condanna : « l 'istante, assistito da due d ifensori di fiducia, stato è i nd u bitabil mente I n grado d i rendersi conto delle conseg uenze della sua richiesta d i adozione della proced u ra a bbreviata» (Corte EDU 18/ 1 0/2006, He rm i c. Italia, § 78). Nelle sue decisioni la Corte attri bu isce, i noltre, particolare ri lievo a l la circosta nza che l'i nstau razione del giudizio abbreviato com porta rilevanti li m iti al d iritto del pubblico m i n istero di appellare le sentenze di condanna (Corte EDU 18/ 1 0/2006, Herm l c. Italia, § 78; Corte EDU, 17/09/2009, Scoppola c. Ita l ia, § 134 e 55.). Ta l i I n negab il i vantaggi i nsiti nella procedu ra rich iesta d all'im putato giustifica no, quindi, un'attenuazione delle gara nzie processu a l i offerte dal d i ritto I nterno, q ua l i , i n particolare, la pubbl icità del d i battimento, la possibi l ità di chiedere la produzione d i elementi d i prova e d i ottenere la convocazione d i testimoni (Corte EDU , 30/ 1 1/2000, Kwlatkowska c. Ita l i a ) . I nfatti, nel l'a m bito d e l g i udizio abbreviato, la prod uzione d i nuove prove, i n l inea d i massi ma, è escl usa, poiché la decisione deve essere presa, salvo eccezion i , sulla base deg l i atti contenuti nel fascicolo della procu ra (sent. Herm l , clt . , § 87). AI riguardo la Corte (sent. Scoppola, clt., § 135 e 55.) osserva che «le garanzie sopra Ind icate costitu iscono d eg l i aspetti fondamenta l i del d iritto a un processo eq uo sancito dall'a rticolo 6 della Convenzione. Né i l testo né lo spirito d i questa d isposizione i m ped iscono che una persona vi ri nu nci sponta neamente i n man iera espressa o tacita . Tuttavia, per essere presa i n considerazione sotto il profi lo della Convenzione, ta le ri nu ncia deve essere stab ilita in maniera non eq u ivoca ed essere accompag nata da un m i n i mo di garanzie corrispondenti I m porta nza ( Poltrlmol c. Fra ncia, 23 nove m bre 1993, § 31, serie A n. alla sua 277-A, e Herm i , g ià clt., § 73). Inoltre, essa non deve essere contra ria ad alcun i nteresse pu bblico i m porta nte (H�kansson e Stu resson c. Svezia, 21 febbra io 1990, § 66, serie A n . 171-A, e Sejdovlc, cit., § 86)>>. E' i ndu bbio, i nfine, che, a fronte d i una ri nu ncia spontan ea ed i nequ ivoca a ta lune garanzie processuali da pa rte dell'imputato, sorge i n capo a q uesto u n 'aspettativa a che lo Stato agisca I n buona fed e e rispetta ndo le sue sce , l te. Perta nto, non è consentita alcuna forma di riduzione u n i laterale del contenuto dell 'accordo sul rito (Corte EDU, sent. Scoppola, clt . , § 134 e 55. che ha ritenuta lesiva del d i ritto del fair trial la modifica u n i l aterale in peius dei benefici sosta nzia l i ) . 7. Sulla base di tutte conclusivamente affermarsi le considerazioni sinora svolte I l seg uente pri ncipio d i d i ritto : 16 può, quindi, «l'ordinanza di 1", �o, ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non realizzabi/e per circostanze imprevedibili e sopraggiunte». 8 . Nel caso di specie, d all'esa me degli atti - consentito, tratta ndosi di denu ncia di u n error in procedendo ex art. 606, com ma 1 lett. c), cod . proc. peno ,io' rispetto a l quale la Corte di cassazione è "giudice a nche del fatto" (Sez. U, n . 42792 del 3 1/ 1 0/200 1 , Policastro, Rv. 220092) - risultano le seguenti circostanze. All 'udienza pre liminare del 29 giu g no 2004, celebrata dinanzi al Giudice per le I ndagini preliminari del Tribunale di Catania e rinviata per impedimento di u n coim putato, i l difensore di Pa ppalardo formu lava, nel l 'interesse d e l s u o assistito, richiesta di a m missione al rito abbreviato condizionato ad integrazione probatorl a . Alla successiva udienza del 5 ottobre 2004 i difensori di Bel l'Arte, Pappalardo, D'Antone, Micheli, Ra plsarda eccepivano la n ullità delle dichia razioni rese da Ouled nella fase d e l le indagini preliminari a seguito di sua omessa compiuta Identificazione ai sensi degli artt. 1 8 1 , 142 cod . p roc. peno e 115 disp. atto cod . proc. pen. ; e sottolineavano la rilevanza della questione posta in relazione alla scelta dei riti a lternativi. Il giudice riservava la decisione alla successiva udienza del 3 novembre 2004 . In tale data proposta a rgomentando che l 'o messa esibizione di rigettava l 'eccezione un docu mento di riconoscimento da pa rte del soggetto escusso non determinava u n 'incertezza assoluta su lla sua identità, cui 51 poteva comu nq ue risalire dagli atti di indagine compiuti. Su bito dopo la lettura del provvedimento, i difensori di Bell'Arte, D'Antone, Mlchell, Rapisarda, Pa ppa lardo avanzavano richiesta di giudizio abbreviato che veniva su bordinata , da parte del difensore dei primi quattro imputati, a l l 'esame di Ouled e, da pa rte del legale di fiducia di Pa p pa l a rdo, a nche a l l 'escussione del teste Reyes. Nel corso della medesima udienza il giudice respingeva la richiesta di I ntegrazione probatoria, osserva ndo che Ou led e Reyes aveva no reso a m pie ed esaustive dichia razioni nella fase delle indagini prelimi nari, che la difesa degli imputati non aveva precisato le circostanze in merito alle quali si rendeva necessa rio Il loro u lteriore esa me e che, pertanto, l 'integrazione probatoria richiesta non appariva necessaria ai fini della decisione. Il provvedimento veniva confermato a nche a l l 'esito delle ulteriori argomentazioni svil u p pate dalle difese degli imputati in ordine alla necessità di verificare l 'attendibilità dei testi, di cui 17 !t11 1��"1" t·· " " ''''" "1".' " l'' era stata rispettivamente sollecitata l'escussione alla luce delle ulteriori acqu islzioni i nvestigative. All'esito di tale decisione, Bell'Arte, D'Antone, Mlcheli, Ra pisarda, sia personal mente sia tra m ite i loro d ifensori di fiducia , form ulava no richi esta d i g i ud izio a bbreviato. AI contrario Pappalard o e I suoi legali dichia ravano espressa mente d i non volere accedere ad alcun tipo di rito alternativo. Introdotta la fase d i battimentale, a l l 'udienza del 30 g iugno 2005 la difesa d i Pappalardo relterava la richiesta di giudizio abbreviato, subord l n a ndola a ll'Integrazione probatoria costitu ita dall'assunzione delle d ichiarazioni di Ouled e Reyes per le ragioni già i l lustrate nel corso dell'u d ienza preli minare. In tale sede il difensore precisava che, qualora i testi fossero risu ltati Irreperi bili, si sarebbe dovuti ritornare ali' "all'attività ord i naria" (f. 40 del verba le stenotl pico ) . Alla successiva udienza d e l 20 ottobre 2005, Pa ppalardo e i l suo difensore ven iva no resi edotti della ci rcostanza che era stata effettuata positiva mente la sola citazione di Reyes ( i n seguito effettivame nte escussa) . Preso atto di ciò i l legale d i Pappalardo, dopo avere premesso ch e l 'i rreperi b i l ità d i Ouled i ncideva sulla condizione cu i aveva subord i nato la richiesta d i rito alternativo, non affermava di volere proseg u i re I l g i ud izio nelle forme ord i na rie, bensì d ichiarava che, ferma restando la rich iesta in precedenza formulata, doveva no ritenersi i nutilizza blli le d ichiarazioni rese da Ouled nella fase delle Inda g i n i pre l i minari . Sulla base d i questi elementi obiettivi è ind ubbio che Pa ppa lardo e i l suo d i fensore, u na volta resi edotti della sopravvenuta i rreperi bil ità d i u no dei d ue testimoni (Ouled ) , a l cui esa me avevano su bord i nato la richiesta d i g iudizio abbreviato condizionato, non hanno revocato la domanda d i g i udizio abbreviato in precedenza formu lata né hanno espressa mente d ichiarato di volere proseg u i re il giudizio nelle forme ord i na rie, bensì ha n no relterato la volontà di accedere al rito semplificato, l i mitandosi a form ulare ril ievi circa l'inutilizzabi lità delle dichiarazioni rese da Ou led nella fase delle i ndagini preli m i na ri . Tale eccezione non può essere rlcondotta al paradigma del rito abbreviato cond izionato, in q ua nto l 'I nterpretazione lettera le dell'a rt. 43 8 , comma S , cod . proc. peno evidenzia i n modo i neq u lvoco che la su bord i nazione della richiesta d i giudizio abbreviato riguarda esclusivamente l'integrazione probatoria e che non è prevista una richiesta d i rito abbreviato sottoposta alla con d izione sospensiva del riconoscimento della i nuti lizzabilità d i u na prova acquisita In fase d i i ndagini prelim i n a ri (Sez. 4, n. 2 1 803 del 26/05/20 1 1, Cloffi, Rv . 2507 1 2 ) . La ma ncata esplicita man ifestazione, da parte dell'i m putato e del suo d ifensore di fiducia, della volontà di celebrare Il g iud izio ord i na rio a seguito della sopravvenuta i m possi bil ità del l 'esa me d i u no dei testi cui era stata co ndizionata la domanda di giudizio abbreviato, la contestuale conferma della volontà di rito 18 , . " �'·I�I'r""..r"'i"'I�1'" ., . sem pl ificato In precedenza manifestata e la sola form ulazione d i u n 'eccezione d i .. Inuti lizzabllltà delle dich ia razioni acq u isite nella fase delle i ndagini pre l i m i n ari costituiscono a ltrettanti elementi obiettivi ed u nivoci per affermare che, nel caso di specie, non si verte, ce rtamente, i n u n 'i potesi di m od ifica u n i latera le, da parte del giudice, della condizione processuale a l la quale l'Im putato aveva su bord i nato l 'atto a bd icatlvo. Sotto tutti questi profi l i , d u nq ue, le censure prospettate dalla d ifesa d i Pa ppa l a rdo in ord i ne alla ma ncata revoca d e l g i u d izio abbreviato, u na volta accertata l'impossi bil ità di procedere a l l 'i nteg razione probatoria cui era stata su bord i nata la domanda, non sono meritevol i d i accogl imento . 9 . Non sono fondate neppu re le ulteriori dog lianze proposte dal d ifensore d i Pappalardo con riferimento a l l a util izzazione delle d ichiarazioni rese nella fase delle i ndagini d a Ouled nella veste d i persona i nformata dei fatti . Come g ià In precedenza accennato, il g iud izio a bbreviato viene defi n ito con una decisione a llo stato di atti contenenti prove non formatesi con il metodo d i batti mentale. La richiesta di giud izio abbreviato è atto di ri nu ncia da parte dell'imputato a l le ga ranzie del d i batti mento, i n particolare al contraddittorio nella formazione della prova, e consente di attribu i re agli elementi raccolti nella fase delle i ndag i n i (oltre che nel g iud izio a bbreviato stesso) quel valore probatorio d i cu i essi sono norma lm e nte sprovvisti nel giudizio ch e si svolge n e lle forme ord i na rie del d i battimento. Tuttavia, tale atto processuale di tipo abdicativo non può essere i nteso come ri nu ncia ad eccepi re e a far ri levare l'esistenza d i atti viziati da null ità assoluta o da " patologica" in uti l izzabilità a fi n i di prova . Rientrano i n ta le categoria ta nto le prove oggettiva mente vietate, q uanto le prove comu nque formate o acquisite i n violazione - o con modal ità lesive - dei d i ritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, asso luti e irri n u nciabili, a prescindere dall'esistenza d i u n espresso o tacito d ivieto al loro i m piego nel proced i mento contenuto nella legge processuale ( Sez. U, n. 16 del 2 1/06/2000, Ta mmaro, Rv. 2 1 6246 ; Sez. U, n. 6 del 23/02/2000, D'Amu ri, Rv . 2 1 584 1 , 2 1 5842; Sez . U, n . 2 1 del 1 3/07/ 1 998, Gall ieri, Rv . 2 1 1 19 5-97 ; Sez. U, n . 9 del 25/03/ 1 998, D'Abramo, Rv. 2 1 0800, 2 1 0803; Sez. U, n . 1 0 del 25/03/ 1 998, Savino, Rv. 2 1 0804 ; Sez. U, n . 2 1 del 20/ 1 1/ 1996, dep. 1 997, Gllcora, Rv. 206954- 5 5 ; Sez . U, n. 3 del 27/03/ 1 996, Monteleone, Rv. 2048 1 1 ; Sez. U , n . 5 0 2 1 del 27/03/ 1 996, Sala, Rv. 204643, 204644) . AI contrario, nel gi ud izio abbreviato non rileva l'in utilizza bil ità "fisiolog ica" della prova, cioè quella coessenziale ai pecu l i a ri con notati del processo accusatorio, in virtù del quale il giud ice non può util izzare prove, pure assu nte secundum legem, ma d iverse da quelle leg itti mamente acq uisite nel d ibatti mento 19 secondo l'a rt. 526 cod . proc. pen . , con i correlati d ivieti di lettura d i cu i all'art. 514 cod . proc. pen o In tal caso il vizio-sa nzione dell'atto probatorio è neutra l izzato dalla scelta d i tipo a bd l cativo, che fa assurgere a d i g n ità d i prova g l i atti d'inda g i ne com piuti senza le forme del contraddittorio d i batti mentale, così para l izzando l 'operatività dell'ord i na rio reg i me di i m pe rmeabilità della fase d i batti mentale agli elementi d i prova raccolti nella fase proced i mentale delle i ndagi n i pre l im inari . La sentenza i mpug nata ha fatto corretta applicazione d i questo pri ncipio, ritenendo utl lizzabili le d ichiarazioni rese da Ouled , persona i nformata su i fatti , potenziale testimone, a l l a pol izia giud iziaria e a l pubblico m i nistero, anche se resosi successivamente i rreperi bile (Sez. 3, n . 7432 del 1 5/0 1/2002, Ded a . Rv . 22 1489; Sez. 4, n . 42949 del 02/ 1 0/20 0 1 , Spaccavento, Rv . 220858) . I l i m iti d i lettu ra di atti per sopravvenuta i m possibil ità di ripetizione sono, q u i nd i , destinati a l d i battimento e non riguardano la fase delle i ndag i n i in quanto posti a presidio della formazione della prova i n contradd ittorio (cfr . , con riferi mento al g i ud izio abbreviato cond izionato, Sez. 2, n . 1 5 1 1 7 del 2007, Polverino, cit. ; Sez . 5, n. 40580 del 2002, Einaudi, cit. ; Sez. 5 , n. 45994 del 08/07/2004, Fontana, Rv. 2 3 1 39 1 ; Sez. 4, n . 599 del 28/02/1997, Ca m paci, Rv . 207255 i Sez. l , n . 4836 deIl'1 l/1 2/199 1 , dep. 1992, Loiod ice, Rv. 189132) . Non si verte, q u i nd i , i n i potesi d i i nutil izza bllità "patolog ica", i ne rente cioè ad atti probatori assunti contra legem, il cui i m piego è vietato in modo assol uto (Sez . U , n . 16 de l 2000, Ta m ma ro, cit. i V. anche Sez . U , n . 9 3 0 del 1 3/ 1 2/1 995, d e p. 1 996, Cla rke, Rv . 203427 ; cfr. a nche, con riferimento a i rapporti tra rito speciale e d isciplina del l'a rt. 513 cod . proc. pen o nel testo i ntrodotto dalla legge n. 267 del 1997, Sez. l , n. 29435 del 24/04/ 2003, Barone, Rv. 225034; Sez. 4, n. 1962 del 25/ 1 1/1 998, dep. 1 999, O rrù , Rv. 2 1 3228) . Nel g iudizio a bbreviato non vige, q u i nd i , i l pri nci pio del contraddittorio affermato nell'art. 1 1 1 , com ma quarto, Cost . , secondo cui la co lpevolezza del l ' i m putato non può essere provata sulla base d i d ichiarazioni rese da chi, per l i bera scelta, si è sempre volontariamente sottratto a l l ' interrogatorio da pa rte del l ' i m putato o del suo d ifensore. I nfatti , secondo i l q u i nto comma dello stesso a rt. 1 1 1 Cost . , la legge può regolare casi In cui la formazione della prova non ha l uogo i n contraddittorio per consenso dell'im putato. S i tratta d i un a riserva di legge rafforzata, perché stabilisce espressa mente le possibili deroghe a l principio del contraddittorio, desti nate ad essere specificate con legge ord i na ri a . Med iante la d isci plina del rito a bbreviato e deg l i atti uti lizzabili nell'a m bito d i esso a i fi ni d ella decisione, la legge processuale regola appu nto u n ' i potesi i n cui l ' i m p utato, in ca m bio di una d i mi nuzione d i pena, accetta come prova q uella formata senza 20 • contradd ittorio, d u ra nte le I nd ag i n i prel i minari, davanti al pubblico m i n istero o alla pol izia giud iziari a . I n a ltri term i n i , nel g iud izio abbreviato è a pplica bile non il quarto comma del l 'a rt. 1 1 1 Cost., che afferma i l principio del contraddittorio nella formazione della prova, ma i l qui nto com ma dello stesso a rticolo, che prevede u na deroga al principio su consenso del l ' i m putato. Ciò è a nche confermato dalla ci rcosta nza che il legislatore ord i na rio, nel dare attuazione a q uel pri ncipio fa chiara mente riferi mento al rito d i batti mentale ord i na rio, i n pa rticolare laddove, nell'art. 26 della legge l O m arzo 200 1 , n . 63, richiama espressa mente i l fascicolo del d i batti mento, In cui devono essere inserite le d ichiarazioni rese nel corso delle i ndag i n i pre l i m i nari per poter essere In q ua lche modo valutate a fi n i probatori . Nel rito abbreviato, i nvece, non si procede alla formazione di u n fascicolo del d ibattimento, ma si acq u isisce per l'uti l izzazione probatoria il fascicolo del pu bblico m i n istero ( a rt. 442, comma I bis, I n relazione a l l'a rt. 4 1 6, comma 2, cod . proc. pen . ) . I principi sinora Illustrati ben s i a rmon izzano, I nfi ne, con q uelli enu nciati dalla Corte Costituzionale che, chia mata a pronu nziarsi sui ra pporti tra il rito speciale e la disci plina del l 'a rt. 5 1 3 cod . proc. pen o ( nel testo i ntrodotto dalla legge n. 267 del 1997), ha osservato che quest'u lti ma deve ritenersi ontologlcamente estra nea al g iudizio a bbreviato, che si svolge a l lo stato deg l i atti con conseguente riconoscimento della i m mediata e d i retta uti lizza bil ità ai fi n i d ella prova d i tutto qua nto da essi risu lta nte (sent. n . 361 del 19 9 8 ; ord . n . 262 del 200 1 ; ord . n. 358 del 2004 ) . Per q ueste rag ioni, deve essere d isatteso i l secondo m otivo d e l ricorso con cui Pappalardo ha contestato la util izzazi one, nell'a m bito del g i udizio abbreviato, delle d ichiarazion i rese da Ou led nella fase delle i nd ag i n i preli m i nari . l O . Insussistente è pure l a dedotta violazione dell'a rt. 142 cod . proc. pen o prospettata dalla d ifesa d i Pa ppalardo. L'I nterpretazione lettera le e log ico-sistematica dell'a rt. 142 cod . proC. pen . , avvalorata dall'a na l isi dei lavori preparato ri , consente d i afferm are che i l legislatore h a I nteso com pri mere al massi mo l a sfera delle situazioni con effetti i nva lida nti sul verbale , con relativa espansione delle mere i rreg ola rità forma l i . La d isposizione secondo l a q uale i l verbale è nullo «se v i è i nce rtezza assoluta sulle persone che sono i ntervenute» deve essere perta nto interpretata restrittlvamente ed i ntesa nel senso che i req u isiti i n d ispensabili ai fi ni della leg itti mità di un verbale sono la certezza che l 'ufficio che ha proceduto a l la redazione sia stato effettiva mente ricoperto e che siano stati assolti i compiti istituzionali (Sez. 3, n. 1 780 1 del 20/01/20 1 1 , R . , Rv . 24998 7 ; Sez . 2, n. 3 5 1 3 21 del 2 2/05/1 997, Aca mpora, Rv. 208074; Sez. 6, n . 936 del 3 1/03/ 1993, Irrera, • Rv. 194379) . Pertanto l a null ità del verbale s i verifica solo i n q uei casi nel quali vi è una i ncertezza assoluta, tale cioè da i m ped ire qua lsiasi possibil ità d i identificazione delle persone I ntervenute, ovvero u na ma nca nza della sottoscrizione da pa rte del pubbl ico ufficiale che ha redatto il verbale (Sez. 5, n. 6399 del 06/ 1 1/2009, dep. 2010, Marco m i n i, Rv. 246057) . Affi nché sussista I ncertezza assoluta sulla persona i ntervenuta, è necessario che l 'Identità del soggetto che partecipa a ll'atto non solo non sia docu mentata nella parte del verbale specificamente desti nata a ta le attestazione, ma non sia nepp ure desu m i bi le da a ltri dati contenuti nello stesso né da a ltri atti processuali rich ia mati dal verbale o che a questo siano, comu nque, riconduci bi l i . Nel caso i n esa me corretta mente i g i udici d i merito hanno escluso la violazione dell'art. 142 cod . proc. pen . , laddove h a n no evidenziato, con specifico rich iamo del com pend io probatorio acq u isito, che la circosta nza che Fougra Moha med Alì non fosse in g rado di esi b i re un Ouled d ocumento di riconoscimento I n occasione d e l verbale delle sommarie I nformazioni rese i l 27 g i ugno 1998 ad ufficiali di poliZia giudizia ria della Squadra Mobile di Cata n ia non determi nava u na I ncertezza assoluta sulla sua Identità, essendo la stessa desu m i bile i n maniera u nivoca dal com plesso delle a ltre attività investigative svolte. 1 1 . Non merita accogl i mento i l terzo motivo d i ricorso con i l q uale la d ifesa di Pa ppalardo denuncia la violazione dei ca noni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza i m pugnata con riferi mento a l g i ud izio d i complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese da un a delle perso na offese dal reato ( Reyes) , nonché la carenza, l'illogicità della motivazione e i l travisa mento della prova . 1 1 . 1 . Il Collegio ritiene d i dovere riaffermare i n questa sede i l principio, espresso da u n consolidato in d irizzo esegetico, per I l quale le regole dettate dall'a rt. 192, com ma 3, cod . proc. pen o non trovano applicazione relativamente alle dichia razioni della parte offesa : queste ultime possono essere leg itti mamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'i m putato, previa verifica, corredata da Idonea motivazione, della loro cred i bi l ità soggettiva e dell'attend i b i l ità i ntri nseca del racconto (cfr. ex multls e tra le più recenti S.e z. 4, n . 44644 del 1 8/ 1 0/20 1 1 , F., Rv . 2 5 1 66 1 ; Sez. 3, n . 289 1 3 del 03/05/20 1 1 , C . , Rv. 2 5 1 0 7 5 ; Sez. 3 , n . 1 8 1 8 del 03/ 1 2/ 2 0 1 0, dep. 20 1 1, L. C., Rv. 249 1 36 ; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritls, Rv . 240524) . Il vagl io positivo dell'attendibilità del d ichiara nte deve essere più 22 .. penetrante e rigoroso rispetto a q uello generico cui vengono sottoposte le • d ichiarazioni di qualsiasi testi mone, di ta lché ta le deposizione può essere assu nta da sola come fonte di prova u nica mente se venga sottoposta a detto riscontro d i cred i bi lità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno p rocedere a l riscontro d i ta li dichiarazioni con a ltri elementi qualora la persona offesa s i sia anche costitu ita pa rte civile e sia, perciò, portatrice d i una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconosci mento della responsa b i l ità dell'i mputato (Sez. 1 , n . 29372 del 24/06/2010, Stefa n i n i , Rv . 2480 1 6 ; Sez. 6, n . 3 3 1 62 del 03/06/2004, Patella, Rv. 2297 5 5 ) . Costitu isce, i nfi ne, pri ncipio in controverso nella g i u risprudenza d i legittim ità l'affermazione che la valutazione della cred i bil ità della persona offesa dal reato ra ppresenta una q uestione d i fatto che ha una propria chiave d i lettu ra nel com pendio motivazionale forn ito dal g iud ice e non può essere riva lutata i n sede di leg itti m ità, salvo che il g i ud ice non sia i ncorso i n manifeste contradd izioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit . ; Sez. 3, n . 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv . 239342 ; Sez. 6, n. 443 del 04/ 1 1/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez . 3, n . 3348 del 1 3/1 1/2003, dep. 2004, Pacca , Rv . 2 2749 3 ; Sez. 3, n . 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232) . Orbene, i g iud ici di merito - tenendo doverosa mente ed accuratamente conto di tutti g l i elementi emersi nel corso del processo - hanno spieg ato, con iter argomentativo esaustivo, log i co, corretta mente svi l u ppato e sa ldamente ancorato all'esa me delle si ngole emergenze processua li, le rag ioni per le q uali le d ichiarazioni rese da Reyes, persona offesa dal reato, sono da ritenere I ntri nsecamente e oggettivamente attend i bi l i e trovano univoci e sig nificativi elementi di converge nza neg l i altri eleme nti i nvestigativi acq u isiti e, in particolare, nel contenuto della conversazione intercettata il 20 maggio 1998 tra l'agente Bisicch la ed una prostituta, nelle d ichiarazio n i rese dalle persone I nformate su i fatti (Ou led , Beatrix, Zu leta, Aspri lla, Condore l l i , G liulia n i ) , nelle schede di intervento dei Vigi l i del fuoco e nelle a n notazioni di servizio redatte d a i Ca rab in ieri riguardanti l e azioni d i dan negg iamento e i ncend io, costituenti l a concretizzazione delle ritorsioni prospettate p e r la ma ncata adesione alle prestazioni sessua l i richieste . 1 1 . 2 . Con riguardo alle resta nti censure, i l Colleg io osserva che sussiste i l vizio d i travisamento della prova q uando sussista u n a incontrovertibile a ntinomia tra i risultati obiettiva mente derivanti dalla prova assu nta e le conseg uenze che i l g i ud ice d i merito ne abbia tratto . Ta le vizio è confi g u rabile solta nto q u a ndo l'accertata distorsione tra i l risultato probatorio posto a base del l 'argomentazione del g i ud ice e l 'atto processuale o probatorio (defi n ito in term i n i di "contraddittorietà processuale" diversa e disti nta da quella " logica") d isarticol i 23 • effettivamente l'i ntero rag iona mento probatorio e, alla stregua dei pa rametri d i • rilevanza e decislvità , renda I llogica la motivazione per la essenziale forza d i mostrativa del dato probatorio trascu rato o travisato. Il vizio della prova travisata In tanto è si ndaca bile in sede di legitti mità i n qua nto sia d i mostrata da pa rte d e l ricorrente l 'avvenuta rapprese ntazione a l g i ud ice della precedente fase di i mpugnazione deg l i elementi dai quali quest'u ltimo avrebbe dovuto ri levare detto travisa mento, sicché la Corte possa, a sua volta, desu mere dal testo del provvedi mento i mpug nato se e co me q uegli elementi siano stati va lutati (Sez. U, n. 45276 del 30/ 1 0/2003, Andreotti, Rv. 226094, 226098 ; Sez. U, n. 6402 del 30/04/ 1 997, Dessi mone, Rv . 20794 1 , 207946 ; cfr. Inoltre, e x multis, Sez. 6, n . 8342 d e l 1 8/ 1 1/20 1 0 , dep. 20 1 1 , G reco, Rv. 249583; Sez. 6, n . 1 09 5 1 del 1 5/03/2006, Casu la, Rv . 233 708, 2337 1 0 ) . Alla luce d e i principi sinora esposti, nel caso i n esa me i l dedotto vizio non sussiste. Il ricorrente non deduce, i nfatti, u na d iscrasia tra i l contenuto delle prove e il risu ltato probatorlo, bensì l'erronea valutazione d i attend ibi lità e conci udenza dell'elemento probatorio e, postu lando un preteso travisa mento del fatto sulla base d i m i rate estrapolazioni d i singoli bra n i dei verba li delle prove d ich ia rative, sollecita, in realtà, la rilettura del quadro probatorio e, co n esso, i l sosta nziale riesame nel merito, inammissi bile i n sede d 'i ndag i ne d i leg itti m ità sul d iscorso giustificativo della decisione, a llorquando la struttu ra razionale della sentenza i m pug nata abbia - come nel la specie - una sua chiara e puntuale coerenza a rgomentativa e sia sa lda mente a ncorata, nel rispetto delle regole della logica , alle rlsultanze del quadro probatorio, i n d i cative u n ivocamente della coscienza e volontà del ricorrente di costringere, mediante abuso della sua qualità di Ispettore d i Polizia, varie prostitute extracom u n itarie ad avere ra p po rti sessuali, prospettando loro, in caso di rifiuto, la revoca del permesso d i sog g iorno e g ravi azioni d i danneggia mento degli i m mobi l i ove s i svolgeva l 'attività di meretrlcio . 1 2 . No n fondate sono a nche le censure ava nzate dalla difesa d i Pa ppalardo i n ord i ne alla qualificazione g i u ridica del fatto . 1 2 . 1 . Elemento essenziale del delitto d i concussione (art. 3 1 7 cod . pen . ) è l'abuso dei poteri - cioè l'esercizio delle potestà fu nziona li per u no scopo d iverso da quello per " quale il pu bblico ufficiale o i ncaricato di pubblico servizio è stato i nvestito - o l'a buso della qualità pubblica - ossia l'uti l izzazione per tornaconto personale del ruolo che l 'agente ha assu nto nell'a m bito dell'organizzazione a m m i nistrativa e, quindi, dell'ufficio - per effetto dei quali la volontà del soggetto passivo si determi na sotto l'I nfl uenza del C . d . metus publicae potestatis (Sez. 6, 24 n , • n . 2972 del 1 0/ 1 0/ 1 979, dep. 1 980, Biagetti, Rv. 144524 ) . Per ta le deve i ntendersi, lo stato di pa u ra o di ti more i ngenerato nel privato dalla situazi one d i premi nenza d i cu i usufru isce i l pubblico ufficia le. I l metus deve consistere non nella generica posizione d i supremazia, sem pre con natu rata alla q u a l i fica di pubblico ufficiale, bensì nel concreto a buso della veste pu bbl ica, idoneo a far sì che la indebita promessa o dazione da pa rte del privato sia collegata alla pressione con nessa a detto a bu so e a l la correlata posizione non pa rita ria con il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 2 1 508 del 14/04/2008, Va lenti n i , Rv. 24007 1 ; Sez. 6, n. 6073 del 20/ 1 1/2003, dep. 2004, Fl lippi, Rv. 2 27846 ; Sez. 6, n. 9389 del 1 8/04/ 1 994, Russo, Rv . 1 99522) . Lo stato di soggezione del soggetto passivo non deve tradursi necessa ria mente In u n 'el i m i nazione tota le della sua volontà, essendo sufficiente che la stessa sia, co m u nque, cond izionata dal metus publicae p otestatis. Quest'u lti mo, q u i nd i , è confi g u rabile non solo qua ndo la volontà del privato sia coa rtata dall'espl icita m i naccia di un danno ovvero fuorviata d all'i ngan no, ma a ltresì qualora venga repressa dalla posizione di pre m i nenza del pu bblico ufficiale, i l quale, pur senza avanzare esplicite ed aperte pretese, d i fatto agisca i n modo da i ngenerare nella vitti ma la fondata convi nzione d i dover sottostare a l le decisioni del pu bbl ico ufflcia·le per evitare i l pericolo d i subire u n preg i u d izio, i nducendolo così a dare o promettere denaro o altra util ità ( Sez. 6, n. 46514 del 23/ 1 0/2009, Tisci , Rv. 2453 3 5 ; Sez. 6, n. 5548 del 22/03/2000, Pifa n i , Rv. 220 5 5 7 ) . Ai fi n i della confi g u rabilità del metus è irrilevante la ci rcosta nza che sia stato lo stesso privato, i n conseg uenza del com porta mento subdolo e mal izioso del pubblico ufficiale, ad offri re al medesimo denaro od a ltra uti lità (Sez. 6, n . 24401 deIl'1 1/03/2008, Ca rra no, Rv . 24035 5 ) . Le modal ità della condotta d i concussione sfuggono alla possibil ità d i u n a rigorosa delim itazione i n chiave descrittiva attraverso predeterm i nate regole com u n icative (Sez. 6, n. 2725 del 1 7/01/1994, Lenti n i , Rv . 1 97094), potendo tale condotta estri nsecarsi attraverso q ua lsiasi attegg i a me nto, anche i m plicito ( Sez. 6, n. 2303 del 22/ 1 0/ 1 997, dep. 1998, N i colazzi, Rv . 20997 7 ) , che sia com u nque in g rado, te n uto conto a nche delle particolari condizioni in cui si svolge, di turbare o d i m i nu i re la l i bertà psichica del soggetto passivo che ne sia desti natario (Sez. 6, n. 833 del 1 3/ 1 1/ 1 986, dep. 1987, Grimaudo, Rv . 1 74933), Ind ipendentemente dalla verifica della sua idoneità potenziale a prod u rre i medesimi effetti nei confronti d i q ualsiasi a ltro soggetto ( Sez. 6, n . 6385 del 09/02/ 1 996, Fatone, Rv . 205099 ) . La ci rcostanza che l 'atto, oggetto del mercimon lo, del pu bbl ico ufficiale sia Illeg itti mo e contrario ai doveri di ufficio non com porta, di per sé, la qual ificazione g i u ridica del fatto come corruzione p i uttosto che come concussione 25 .. • neppu re quando il soggetto passivo versi g ià i n una situazione di ill iceità e sia consapevole del l 'I lleg itti m ità dell'atto, in qua nto, a l fi n i della sussistenza del delitto d i cui a l l 'a rt. 317 cod . pen . , è sufficiente che ri manga i nalterata la posizione di premi nenza prevarlcatrlce del pu bblico ufficiale sulla i nti morita vol izione del privato (Sez. 6, n. 86 5 1 del 0 1/02/ 1 993, Ca rd i llo, Rv . 19 5529) , I ndotta dall'abuso delle qualità o delle fu nzioni del pri mo (Sez. 6, n . 5991 del 09/03/ 1 984, Ava lle, Rv. 1 64976), ta le da escl udere che la volontà del secondo si sia l i beramente determi nata (Sez. 6, n. 6 1 00 del 04/05/ 1 983, Alfonso, Rv. 1 59675) . II criterio d i scretivo tra la fattispecie d i concussione e q uella di corruzione deve essere i nd ivid uato nel ra pporto tra le volontà dei soggetti, che, nella corruzione, si configu ra come paritario ed impl ica la l i bera convergenza delle medes ime verso la rea lizzazione d i un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è ca ratterizzato dalla presenza d i una volontà costrittiva o in d uttiva del pubbl ico ufficiale, condiziona nte la l ibera formazione di quella del p rivato, i l q u a l e si determ ina alla dazione, ovvero a l l a promessa, sogg iacendo al l 'ing iusta pretesa del primo solo per evitare un preg i udizio maggiore (cfr. ex multis Sez . 6 n . 38650 del 05/ 1 0/20 10, D i Stasi, Rv. 248522; Sez. 6, n . 2265 del 1 3/0 1/2000, Latta nzio, Rv. 2 1 5639; Sez. 6, n . 8651 del 0 1/02/ 1 993, Card i llo, Rv . 19 553 0 ). 1 2 . 2 . Ne l caso i n esa me i g iud ici d i merito hanno fatto corretta a ppl icazione dei principi in precedenza il l ustrati, ravvisa ndo, nella relazione fra le cittad ine extracomunita rie ded ite ad attività d i prostituzione e l 'Ispettore d i Polizia Pa ppa lardo, addetto alla verifica della regola rità delle presenze nel territorio dello Stato delle donne, una situazione d i palese squil ib rio preva ricatorio, tale da determ i na re nelle donne - destinatarie della m i naccia della revoca del permesso d i soggiorno e di g ravi azioni di d an negg i a mento deg l i i m mobili, ove ven iva svolta l 'attività di meretriclo - uno stato di soggezione idoneo a con d izionarne le volontà (cfr . , per u n'a naloga fattispecie, Sez. 6, n. 9528 del 09/0 1/2009, Romando, Rv. 243047 ) . La sentenza i mpug nata è, pertanto, i m m u n e dai vizi denu nziati, laddove ha qualificato i l com porta mento posto i n essere dal Pa ppalardo come concussione e non come corruzione . 13. Manifestamente i nfondato è il dedotto vizio di ma nca nza della motivazione riguarda nte l 'omesso prosciogll mento a m pio nel merito dell'im putato dal del itto di cui all'a rt. 424 cod . pen o I n relazione al quale il giud ice di pri mo g rado, previa riqual iflcazione dell'originaria contestazione ex a rt. 423 cod . pen . , aveva d ichiarato non doversi procedere per i ntervenuta prescrizione. 26 .. , L'atto d i a ppello era , I nfatti, sul pu nto privo del req uisito d i specificità (art. 58 1 , lett. c, cod . proc. pen . ) , atteso che la censura era stata sempl icemente enu nciata e la pa rte non aveva assolto all'onere d i I nd ica re, i n modo chiaro e preciso, gli elementi posti a base del ril ievi d ifen sivi al fi ne di consenti re al g i udice dell'i m pu g nazione d i i nd ividuare i rilievi mossi e di esercita re i l proprio sindacato (cfr. ex plurimis Sez. 3, n . 5020 del 1 7/ 1 2/2009, dep. 2010, Valenti n i , Rv. 24590 7 ; Sez. 4, n . 24054 d e l 0 1/04/2004, Distante, Rv. 22858 6 ) . 1 4. N o n fondata è la dog lianza con la q u a l e la difesa d i Pappalardo denu ncia carenza della motivazione in ord i ne all'o messa concessione delle ci rcostanze attenuanti generiche e a l la dosimetria della pen a . I g i ud ici d i merito, n e l rispetto d e i pri nci pi costa ntemente enu nci ati dalla g i u risprudenza d i leg ittim ità , con motivazione i m m u ne da vizi log ici e g i u ridici, ha nn o correttamente valorizzato, a l fi n i d e l d i n iego d e lle circosta nze attenuanti generiche e della dosi metria della pena, la g ravità delle condotte reiterata mente poste i n essere dall'imputato, la i ntensità della inosservanza dei doveri i nerenti alla pubblica funzione rivestita, Il discredito derivato dalla violazione dei doveri di legalità, imparzialità , buon a nda mento della Pubbl ica a m m i n istrazione. 1 5 . Non è meritevole d i accog l i me nto neppure il ricorso p roposto dag l i Imputati Bell'Arte, D'Antone, M ichel i, Rapisa rd a . Gli stessi lamenta no l a ma ncata estensione d e i pri nci pi enu nci ati dalle Sezioni Un ite di q uesta Corte (sent. n. 3 5490 del 28/05/ 2009, Tetta manti, Rv . 244273, 244274) all'i potesi i n cui dall'immed iata declaratoria d i u na causa d i non pu nibilltà al sensi dell 'art. 129 cod . proc. pen o possa conseg u i re u n preg i ud izio per l'Im putato ( nella fattispecie identificato nell'i n idone ità di ta le pronu nzia a sottrarre i ricorrenti alla sanzione disci plinare ) ; i n via su bord i nata eccepiscon o l'Illegitti mità costituzionale de l la norma da ultima richiamata . 1 5 . 1 . La qu estione sottoposta a l l 'esa me del Collegio deve essere i nquadrata su l più am pio sfondo dei pri nci pi enunciati dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni U n ite d i questa Corte La Co rte costituzionale, con p l u rime decisio n i, ha evidenziato che il principio della prevalenza delle formule assolutorie d i merito su q uelle dichiarative dell'esti nzione del reato è razionalmente contem perato, a nche a fi ni di economia processua le, con l 'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risu ltanze probato rle che " i l fatto non sussiste" o che " l 'I m putato non lo ha com messo" o che "i l fatto non costituisce reato" o " non è previsto dalla legge come reato"; ta le esigenza dovendo necessa riamente essere valutata i n ra pporto allo stato del proced i mento (sent. n . 5 del 197 5 ) . 27 Con specifico rife ri mento alla d isci pl i na i n tema d i a m n istia, la Corte • costituzionale ha sottoli neato la particolare valenza della rl n u nziabilità della causa esti ntiva che - costituendo esplicazione del d i ritto d i difesa - è posta a tutela del d i ritto «di ch i sia persegu ito penalmente ad ottenere non g i à solo un a qua lsiasi sentenza ch e lo sottragga alla I rrogazione della pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formu lazione documenti la non colpevolezza» (ord d . n n . 300 e 362 del 1 99 1 ) . Le decisioni della Corte Costituzionale hanno i noltre evidenziato - sempre con riferimento a l la ri nu nzia all'amnistia - che i l d i ritto d i d ifesa ricomprende non solo la pretesa al regolare svolg i mento d i u n giud izio che consenta li bertà di dedu rre ogn i prova a discol pa e gara ntisca piena espl icazione del contraddittorio, ma a nche il d i ritto al riconosci mento della com pleta i nnocenza, da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della d ifesa , rispetto al q uale le a ltre pretese a l giusto proced imento assu mono fu nzione stru mentale (sentt. n . 1 7 5 del 1 9 7 1 e n . 275 del 1 990) . I n ta le contesto han no, altresì , a rgomentato che a l l 'I nteresse morale ad u na sentenza di assoluzione con form ula piena si affianca quello patrimoniale, in qua nto l 'assoluzione da a m n istia lascia i nteg ra oltre ad eventua l i responsabilità a m m i n i strative - l 'azione civile al risa rcimento del da n no, giud ice laddove «corrisponde a l l 'i nteresse d e ll'im putato di otte nere dal penale una pronu ncia che, ricorrendone presupposti, renda i m proponibile l 'azione civile» (sent. n. 175 del 1 97 1 ) . Le Sezio n i U nite di q uesta Corte hanno, a loro volta, sotto l i neato che l'art. 1 29 cod . proc. pen o - n orma riferita al giud izio in senso tecnico in cui si i nstaura la piena dialettica processua le tra le parti e si d ispone d i tutti g l i elementi per la scelta delle form u le assolutorie più opportu ne, rispetta ndo le leg ittime aspettative dell'i mputato (sent. n . 3027 del 19/ 1 2/ 200 1 , Angel ucci, Rv . 2 20555) - non attri buisce a l giudice u n potere d i g iudizio ulteriore ed autonomo rispetto a q uello g ià riconosci utog l i dalle specifiche norme che regolano l'epilogo decisionale di prosciog l l mento nelle varie fasi e nei d iversi g radi del processo (artt. 425, 469, 529, 530 e 5 3 1 cod . proc. pen . ), ma enu ncia «una reg ola d i condotta rivolta a l g iud ice che, operando i n og n i stato e g rado del processo, presu ppo ne un esercizio della g i u risdizione con effettiva pienezza del contradd ittorio» (sent. n. 1 2283 del 2 5/0 1/2005, De Rosa, Rv . 230529- 3 1 ) . I n presenza d i determ i nate e tassative cond izioni, che svuota no d i contenuto - per rag ioni di merito - l'im putazione, o ne fa n n o ven i re meno - per la presenza di ostacol i processuali (difetto d i condizioni di proced ibi lità ) o per l'avverarsi d i u n a causa estintiva - l a effettiva rag io n d 'essere, i l dovere dell'im med iata declarato ria, a nche d 'ufficio, di determ i nate cause di non pu n l bi l ltà che il g iud ice " riconosce" come già acquisite agli atti costitu isce, q u i n d i , l'espressione di una 28 , " � ' !' .. . , '" .. .. « p rescrizione generale d i tenuta del sistema» ( Sez. U , sento n . 3027 Angel ucci, cit. ) ed è fu nzionale a ga ra ntire le esigenze d i economia processuale, di sped ltezza del processo e ad attua re i l principio del favor rei ( Sez. U , n. 18 del 09/06/ 1 995, Cardon i , Rv. 202374, 202375) Ta l i fi nal ità si colloca no su llo sfondo del più a mpio principio d i legalità, d i cui l 'a rt. 129 cod . proc. pen o rappresenta la pro iezione sul piano processua l e : la d isposizione I n esa me, in fatti, i n presenza d i una causa di non punlbil ità, vuole evitare i l com pimento di u lteriori attività processua l i e vuole favo ri re una pronta defi n izione del g iu d izio, a nche se fondato su elementi i ncom pleti ai fi n i di u n com piuto accertam ento della verità da u n pu nto d i vista storico (Sez. U , n . 1 7 179 del 27/02/ 2002, Conti , Rv. 2 1 140 1 , 2 1 1403 ) . La d izione lettera le della rubrica del l'a rt. 1 29 cod . proc. pen o (<< Im med iata declaratori a » ) non assoluta , vuole, ma rich iama u na con notazione d i "tem pestività tem porale" pi uttosto, sig n ificare che, qualora ne sussista no le cond izioni , la disposizione o pera, nel corso dell'I ntero iter processua le, co n ca rattere d i preg lud izial ità su altri eventua l i provvedi menti decisori suscettibili d i adozione d a pa rte del g iud ice ( Sez. U , n . 1 7 1 79 d e l 2002, Conti, cit. ) . Con rife ri mento a l l 'i nterpretazione letterale dell'a rt. 12 9 cod . proc. pen o e a lla nozione d i "evidenza della prova" dell'in nocenza dell'i m putato i n esso contenuta - ai fi n i della prevalenza della form u la di prosciog l i mento sulla causa estintiva del reato - si è osservato che Il g iud ice è leg ittimato a pro n u ncia re sentenza di assoluzione a norma dell'a rt. 1 29, com m a 2, cod . proc. pe n o soltanto nel casi In cui le ci rcostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rllevanza penale e la non com m issione del med esimo da pa rte dell'im putato emerg a no dagli atti i n modo assolutamente non contesta bile, al pu nto che la va lutazione da com piersi in proposito appartiene "constatazione" ( pe rcezione ictu acuii), che i ncom pati bile, d u nque, con q ualsiasi a p iù al concetto di quello d i "apprezza mento", necessità di accerta mento o approfondimento (Sez. U, n . 3 5490 del 2009, Tetta ma nti, clt. ) . L'i na pplicabil ità della formula d i prosciog l i mento nel me rito a fronte della dichiarazione I m mediata della causa d i non punibil ltà nel caso d i contraddittorietà o i nsufficienza della prova (art. 530, comma 2, cod . p roc. pen . ) è desu m i bile, oltre che da l l 'a rgomento letterale in precedenza rich ia mato, dalla lettu ra log lco sistematica dell'a rt. 1 29 alla luce dell'art. 5 3 1 cod . proc. pen o Quest'ulti ma disposizione, in presenza di una causa esti ntiva del reato, sancisce l 'obbligo della pronu nzia della sentenza di non doversi procedere, salvo che nel caso in cu i dagli atti risulti evidente che i l fatto non sussiste o che l'Im putato non lo ha com messo o che Il fatto non costitu isce reato o, i nfi ne, che non è previsto dalla legge come reato (<<sa lvo q ua nto d isposto dall'art. 1 29, com m a 2 » ) . 29 Solo a l l 'esito dell 'istruttoria d i battimentale, ossia al momento della valutazione del com pendio probatorio acqu isito, i l g i u dice può d isporre d i tutti g l i elementi per add ivenire anche a l l 'esatta q u a lificazione g i u rid ica d e l fatto : perta nto , nel caso d i ritenuta confi g u rab ilità d i un reato d iverso e meno g rave rispetto a qu ello contestato, ta le da risu lta re prescritto, il giud ice, in ma nca nza della prova evidente ( nel senso della sua "constatazione" e non del suo "apprezzamento") dell'innocenza, deve pronu nciare d eclaratoria di esti nzione del reato per i ntervenuta prescrizione, senza procedere ad alcun approfondi mento nella valutazione del materiale probatorio ag li atti . Inoltre, i ntervenuta la causa estintiva del reato d i cui all'i m putazione, i l g i ud ice, a l l 'esito dell 'istruttoria d i battimenta le e i n presenza d i un compendio probatorio i nsufficiente o contraddittorio, non può esercitare i poteri officiosi ex a rt. 507 cod . proc . pen o ( possibil ità a m messa anche per i l giud ice riti ratosi i n camera d i consiglio per la deliberazione della sentenza) , ma deve d ichiara re l 'esti nzione del reato enu ncia ndone la causa nel d ispositivo. Qualora , a fronte di u na causa estintiva, si privi leg iasse una fo rm ula li beratoria nel merito i n presenza di u na prova i nsufficiente o contradd ittoria, si perve rrebbe a l risultato pa radossa le per Cu i la "evidenza " ex art. 1 29 cpv. cod . proc . pen o ricorrerebbe a nche nel caso d i a m biguità probatoria (art. 530, com ma 2, cod . proc. pen . ) . Si determ i nerebbe, i n ta l modo, una non consentita eq u i parazione tra d ue situazioni tra loro profonda mente diverse : l 'evidenza della i nnocenza dell'imputato, l'i ncertezza del quadro probatorio in ord i ne alla sua responsab i l ità . Le considerazioni sinora svolte consentono d i affermare che la regola d i g i ud izio dettata dall'art. 1 29, com ma 2 , cod . proc. pen o ri mane su bord i nata ad una situazione di evidenza probatoria risultante obiettivamente dagli atti nel momento in cui si verifica il fatto estintivo, mentre la regola probatoria contenuta nell 'a rt. 530, com m a 2, cod . proc. pen o (dovere di pronunciare sentenza d i assoluzione a nche quando ma nca, è i nsufficiente o è contraddittoria la prova della responsa bi l ità ) è riferibile soltanto a l l 'epi logo decisorio conseg uente alla formazione e acq uisizione delle prove nel contraddittorio fra le parti e ad u n 'a pprofond ita valutazione di tutto il compendio probatorio acq u isito ( Sez. U, n. 3 5490 del 2009, Tetta manti , cit. ) . Questo a pprodo i nterpretativo appare con notato d a i ntri nseca razionalità a nche sotto i seg uenti ulteriori profi l i . Qualora , i n presenza d i una causa esti ntiva del reato g i à matu rata , si a mmettesse la rilevabil ità , da pa rte del g i u d ice d i legitti m ità , del vizio di motivazione della sentenza i m pug nata, i l rinvio al g i u d ice d e l merito sarebbe i ncom pati bile con il princi pio dell'im mediata applicab ilità della causa estintiva e, 30 a .i.n : i n og ni caso, il g i udice d i merito desti natario del processo in sede d i ri nvio sarebbe obbl igato a rilevarla e a dichiara rla i m med iatamente (Sez. U, n. 1 7 1 79 del 2002, Conti, clt. ; Sez. U, n . 1 0 2 1 del 28/ 1 1/200 1 , dep. 2002, Cremonese, Rv . 2205 1 1 ) . I n assenza d i eleme nti "evidenti" dell'in nocenza sosta nziale dell'im putato (elementi positivi della sua estra neità rispetto all'addebito contestato o ma ncanza assoluta di prove a suo ca rico), l 'obbligo d i immed iata declaratoria di esti nzione del reato non contrasta con esigenze d i tutela dei d i ritti fondamenta li della persona che consentano d i derogare a l la regola generale dettata d a l l 'a rt . 1 29, comma 2 , cod . proc. pen o Infatti, attraverso la ri n u nzia a l l a ca usa di esti nzione del reato, l'imputato p uò riespandere il suo d i ritto costituziona l mente gara ntito ad u na decisione penale sul merito dell'addebito a lui mosso, prova re la sua i nnocenza e tutelare la sua onorabilità . Si porrebbe, i nvece, in contrasto con i principi di razionalità , di ord i ne e di economia processuale am m ettere che , pur i n ma nca nza d i una ri nu ncia alla causa esti ntiva, i l processo debba proseg u i re per consentire, come prospettato dal ricorrente, che l'imputato possa, i n i potesi, giova rsi dell 'efficacia preclusiva con nessa alla sentenza penale dall'a rt. 653, comma 1 , cod . proc. pen o Infi ne, i n assenza d i specifiche previsioni leg islative d i p i ù a m pia portata e avuto riguardo al pecu l ia re ambito a pplicativo del l'a rt. 578 cod . p roc. pen . , non si può i nferi re da tale d isposizione, g razie ad u n 'i nterpretazione d i tipo ana logico o estensivo, u na regola genera le che, pur i n presenza d i una causa estintiva del reato e i n assenza d i elementi obiettivi comprova nti, all'evidenza, l 'in nocenza dell'i m putato, i m ponga al giudice una valutazione di merito del compendio probatorio og niqualvolta alla sentenza penale si ricolleg h ino conseg uenze sul piano della responsa bilità disciplinare . Ta l i considerazioni, oltre ad essere rispettose d e l quadro costituzionale d i riferimento (artt. 3, 24, 25 , 1 1 1 Cost. ) e d e i principi d e l giusto processo (artt. 1 1 1 , 1 1 7 Cost, art. 6 della Convenzione europea dei d i ritti del l 'uomo ) , non contrasta no neppure con i criteri d i rettivi fissati dalla legge n. 81 del 1987, contenente la delega per l'emanazione del nuovo codice d i procedu ra penale. L'art. 2, com ma 1, n. 1 sta bilisce, infatti , l'esigenza d i "massima semplificazione e di elimi nazione di atti e di attività non essenziali" e il successivo punto n. 1 1 correla l 'obbligo del prosciogl i mento nel merito, pur i n presenza d i una causa estintiva del reato, a l l a sussistenza dei relativi presupposti . Anche sotto q uesto profi lo, d u nqu e, la d isci plina contenuta nell'a rt. 1 29, comma 2, cod . proc. pen o appare rispettosa , da un lato, delle esigenze di razional ità del sistema processuale, di sped itezza e di economia del g i ud izio e, dall'a ltro, delle esigenze di difesa, in q u a nto la prevalenza della causa estintiva del reato è ancorata a ben 31 , .... precisi e tipizzati presupposti e, i n og ni caso, non può trovare appl icazione i n presenza di u na contraria manifestazione d i volontà espressa person a l mente dal l'im putato che vog li a beneficiare di una decisione nel merito . 1 5 . 2. La sentenza i mpugnata ha fatto corretta a pplicazione d i q uesti pri nci pi, i n qua nto, con ampio e pu ntuale richiamo delle emerg enze processual i , ha a rgomentato l'insussistenza di elementi comprovanti a l l 'evidenza l 'estra neità dei ricorrenti agli addebiti loro mossi e ha richiamato, quali dati d i mostrativi della loro responsabil ità i n ord i n e a l reato previsto dall'a rt. 424 cod . pen o (così riq ua l iflcata l 'originaria contestazione ex a rt. 423 cod . pen . ) le prove d ichiarative acq u i site (Ouled , Conde, Asprilla, Reyes, Fiscal , Solorza no, Condore lli, G iulian i) , le risulta nze docu menta l i i n ord i ne a i contro l l i su biti da O u led ad opera della Pol izia di Stato, le due relazioni di servizio redatte d ai Ca ra bi n ieri rispettivamente il 27 e il 28 giugno 1 998 in ord ine ai fatti accaduti la notte in cui si verificarono g l i i ncen d i , il contenuto delle schede di i ntervento redatte d ai Vigili di fuoco, fatti i nterven i re su richiesta d i a ppartenenti all'Arma dei Carabi nieri, nonché l'esito delle investigazioni svolte nell'Im mediatezza e com pendiate nelle a n notazioni redatte d a l la Pol izia di Stato i l 29 e i l 30 g iu g no 1998. D i conseg u enza i n ord i n e a i fatti contestati, ricondotti alla previsione della fattispecie i ncrl mi natrice d i cui a l l 'a rt . 424 cod . pen . , è stata corretta mente pronu nziata sentenza di non doversi procedere per p rescrizione in assenza di atti espressi di ri n u ncia a l l'a pplicazione della causa estintiva manifestati personalmente dagli i m putati . Per tutte le ragioni sinora esposte, d u nque, il ricorso d i Bell'Arte, D'Antona, M lche l i , Ra pisa rda non merita accoglimento . S u l la base d i qua nto osservato deve essere d ichiarata manifesta mente i n fondata la q u estione d i legittimità costituzionale - prospettata in subord i ne dai ricorrenti - dell'a rt. 1 29, com m a 2 , cod . proc. pen o per contrasto con g l i artt. 3, 24, 2 5 , 1 1 1 , 1 1 2 e 1 1 7 della Costituzione in relazione a nche a l l 'art. 6 della CEDU, 76 e 7 7 i n riferimento a l l 'eccesso d i delega relativo alla d i rettiva n . 1 1 dell'a rt. 2 della l egge n . 8 1 del 1 987, nella pa rte i n cui l i mita i l potere d i prosciog li mento nel merito a l solo caso d i evidenza d i non col pevolezza . 1 6 . AI rigetto dei ricorsi d eg l i i mputati conseg ue d i d i ritto la condanna deg li stessi a l pag a mento delle spese p rocessua l i . 32 P.Q.M. • Rigetta i ricorsi e con d a n na i ricorrenti al pagamento delle spese processua l i , Così deciso i l 1 9/07/20 1 2 , Il Presidente Il Com ponente estensore çrnesto Lu po( (;jVV-- '1 t: M a rg herita Cassan o lU � � "" S E l l :,J N I U N l l' E l·} L. N A L I ..... �. \ � ,•.. �_ Depositato il 24 ... . �w. ..,: ' � ".'. !f. Cancel leria in a l T. A----\.. 2012 33 • r. r