REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA` LOCALE SOCIO
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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA” DELIBERAZIONE n. 241 del 8-4-2016 OGGETTO Convenzione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Merano , per attività di consulenza in materia di riabilitazione dell'età evolutiva ai sensi dell'art. 58 comma 2, del C.C.N.L. l998/200l della Dirigenza Medica e Veterinaria. Periodo dal 15/04/2016 al 31/12/2016. Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2016 Numero Proposta: 241 Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/241 1 Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate riferisce che: “Con nota in data 23 ottobre 2015, prot. n. 108445, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Comprensorio Sanitario di Merano, ha chiesto il rinnovo, anche per l’anno 2016, della convenzione scaduta il 31.12.2015 , avente ad oggetto prestazioni mediche di riabilitazione dell’età evolutiva da erogarsi presso la propria sede. Nella suddetta nota viene altresì chiesto all’Azienda U.L.SS. n. 6 una riduzione del limite di prestazioni: l’impegno richiesto si presuppone essere di un accesso mensile per un massimo 85 ore complessive. Rimangono invariate le attuali condizioni economiche: tariffa pari a € 80,00 lorde per ora di attività più IRAP. Sulla richiesta sono stati acquisiti i pareri favorevoli, agli atti, del Direttore dell’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione e del Direttore Medico di questa Azienda U.L.SS. Come già avvenuto negli anni passati, la specialista in possesso delle specifiche capacità richieste, come a suo tempo comunicato dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa coinvolta, è la dr.ssa Federica Nai Fovino, che si è resa disponibile a garantire la consulenza. Si precisa al riguardo che l’attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall’art. 58 comma 2, del C.C.N.L. l998/200l della Dirigenza Medica e Veterinaria nonché dall’art. 1 dell’Addendum al vigente Regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 435 del 12 giugno 20l4, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Gli accessi saranno effettuati al di fuori dell’orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio. Si sottolinea in particolare che la programmazione dell’attività, che è in capo al Direttore dell’U.O.C. di Medicina e Riabilitazione, dovrà avvenire in maniera tale da assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del Consulente coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161. Si precisa infine che ad avvenuto introito della somma dovuta dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Merano, ai sensi dell’art. 58 del C.C.N.L. già citato si provvederà ad accreditare i compensi spettanti al Dirigente interessato secondo le modalità stabilite dal già citato Regolamento disciplinante l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l’attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l’orario di lavoro, il compenso resterà acquisito dall’Azienda. In ragione di quanto illustrato si propone di approvare il rinnovo della convenzione per l’anno 2016, alle medesime condizioni economiche e alle modalità precisate nel disciplinare allegato parte integrante del presente atto, predisposto in versione bilingue, come previsto dalla Regione Autonoma dell’Alto Adige”. Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/241 2 I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra. IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare, per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente richiamato, per il periodo decorrente dal 15/04/2016 al 31/12/2016 la convenzione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige - Comprensorio Sanitario di Merano, finalizzata a fornire attività di consulenza in materia di riabilitazione in età evolutiva, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale; 2. di incaricare il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione di assicurare l’organizzazione dell’attività di cui al punto precedente, salvaguardando i dovuti tempi di riposo necessari per il recupero psico-fisico del Consulente che dovrà effettuare le prestazioni oggetto del contratto di cui al punto 1), al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio. Lo svolgimento delle suddette prestazioni non dovrà comunque comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161; 3. di dare atto che le somme da introitare ed i compensi da corrispondere troveranno riferimento nel Bilancio Sanitario, anno 2016; 4. di incaricare la Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate di adempiere per ogni atto consequenziale inerente i contratti di consulenza ed il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati; 5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. ***** Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/241 3 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Giovanni Pavesi Digitally signed by Giovanni Pavesi Date: 2016.04.08 14:51:40 CEST Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, ________________ Copia conforme all’originale, amministrativo. _________________________________ composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, ________________ _________________________________ Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2016/241 4 VEREINBARUNG zwischen dem Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen, mit Sitz in Bozen, Sparkassenstr. 4, St.Nr./MwSt.Nr. 00773750211, im Sinne des Beschlusses des Generaldirektors Nr. 368 vom 27.09.2007 durch die Direktorin des Gesundheitsbezirks Meran, Dr.in Irene Pechlaner, vertreten, und dem Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“, in der Person des Generaldirektors Dr. Giovanni Pavesi, in seiner Funktion mit Sitz beim Betrieb - mit Sitz in Vicenza, Viale F. Rodolfi 37, St.Nr./MwSt.Nr 02441500242, der als gesetzlicher Vertreter des Betriebs handelt, betreffend ärztliche Leistungen der Kinderrehabilitation Es wird Folgendes vereinbart und festgesetzt: CONVENZIONE fra l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, con sede in Bolzano, Via Cassa di Risparmio 4, cod. fisc./P. IVA 00773750211, rappresentata ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 27.09.2007 dalla Direttrice del Comprensorio Sanitario di Merano, Dr.ssa Irene Pechlaner, e l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza”, nella persona del Direttore Generale dott. Giovanni Pavesi domiciliato per la carica presso l’Azienda - sede legale in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, cod.fisc./ P. IVA 02441500242, che interviene ed agisce quale legale rappresentante della stessa, avente ad oggetto prestazioni mediche di riabilitazione in età evolutiva Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Art. 1 Der Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“ gewährleistet dem Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen mittels eigener Fachärzte die Erbringung von ärztlichen Leistungen der Kinderrehabilitation im Gesundheitsbezirk Meran im Sinne des Art. 58, Absatz 2, Buchstabe a), des Nationalen Kollektivvertrags 1998/2001 vom 08.06.2000 des Bereichs der ärztlichen und tierärztlichen Leiter. L’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” garantisce all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, nell’ambito del Comprensorio Sanitario di Merano, prestazioni mediche di riabilitazione in età evolutiva da parte di propri medici specialisti ai sensi dell’art. 58, co. 2, lett. a), del CCNL 1998/2001 del 8/6/2000 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria. Art. 2 Art. 2 Die vorgenannte Tätigkeit wird im Gesundheitsbezirk Meran des Sanitätsbetriebs der Autonomen Provinz Bozen im Rahmen von voraussichtlich 85 Stunden, in denen die Fahrtzeit zum Dienstort nicht enthalten ist, ausgeübt. Die Zugänge erfolgen außerhalb der Dienstzeit und im Einklang mit den Dienstpflichten. Unbeschadet der individuellen beruflichen Verantwortung jedes Konsulenten wird die Tätigkeit vom Direktor der Operativen Einheit Physische Medizin und Rehabilitation des Krankenhauses von Vicenza organisiert, und zwar nach zwischen den Parteien zu vereinbarenden Modalitäten und auf eine Weise, welche die institutionelle Tätigkeit nicht beeinträchtigt und die notwendigen Ruhepausen vorsieht, die die psycho – physische Erholung der betroffenen Ärzte gewährleisten. Entsprechend den Bestimmungen des Art. 14, Absatz 1, des G. vom 30.10.2014, Nr. 161, wird festgelegt, dass die Erbringung der oben vorgesehenen Leistungen auf keinen Fall zu einer durchschnittlichen wöchentlichen Gesamtarbeitszeit des betroffenen Personals führen darf, die über die 48 Stunden hinausgeht. L’attività di cui sopra verrà svolta presso l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano nel limite presumibile di 85 ore escluso il tempo di raggiungimento della sede di servizio. Gli accessi saranno effettuati al di fuori dell’orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio. Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l’attività è organizzata dal Direttore dell’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale di Vicenza, secondo modalità da concordarsi fra le parti, in maniera tale da non compromettere l’attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psicofisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161. Art. 3 Art. 3 Für die oben genannte Tätigkeit entrichtet der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Gesundheitsbezirk Meran dem Betrieb ULSS Nr. 6 Per l’attività prestata l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano corrisponderà all’Azienda 5 „Vicenza“ Folgendes: ULSS n. 6 “Vicenza” i seguenti compensi: • 80,00 € brutto pro Stunde Tätigkeit eines Facharztes zuzüglich Wertschöpfungssteuer • € 80,00 lorde per ora di attività di un medico specialista più IRAP und die Fahrtspesen laut der Regelung, die für die Bediensteten des Gesundheitsbezirks Meran gilt. e il rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa in vigore per i dipendenti del Comprensorio Sanitario di Merano. Art. 4 An den Tagen der Tätigkeit haben die Fachärzte des Betriebs ULSS Nr. 6 „Vicenza“ Anrecht auf Zugang zur Mensa des Gesundheitsbezirks Meran zu den Bedingungen, die für die Bediensteten des Gesundheitsbezirks gelten. Der Gesundheitsbezirk Meran stellt den Ärzten zwecks Ausübung der von dieser Vereinbarung vorgesehenen Tätigkeit, soweit möglich, eine kostenlose Unterkunft im Krankenhaus Meran oder in einer anderen seiner Strukturen zur Verfügung. Dasselbe gilt für Parkplätze. Art. 5 Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen - Gesundheitsbezirk Meran verpflichtet sich, dem Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“ Aufstellungen der erfolgten Zugänge zu senden, aus denen der Name des Arztes, das Datum und die Dauer jedes Zugangs sowie die jeweils gefahrenen KM hervorgehen. Aufgrund dieser Aufstellungen stellt der Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“ ordnungsgemäße Rechnungen aus, die der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Gesundheitsbezirk Meran innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt mittels Bankkontokorrent bei der „Unicredit Banca S.p.A“, IT/24/F/02008/11820/0000034953 zahlt. Art. 4 Nei giorni di attività i medici specialisti dell’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” hanno diritto di accedere alla mensa del Comprensorio Sanitario di Merano alle condizioni vigenti per il personale dipendente del Comprensorio. Il Comprensorio Sanitario di Merano mette a disposizione dei medici, al fine dello svolgimento dell’attività prevista dalla presente convenzione, per quanto possibile, un alloggio gratuito nell’Ospedale di Merano o in un’altra sua struttura. Lo stesso vale per parcheggi. Art. 5 L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano si impegna a trasmettere all’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” riepiloghi degli accessi effettuati, precisando per ciascun accesso il nome del medico, la data, la durata ed i KM percorsi. In base a questi l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” emetterà regolare fattura al cui pagamento l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio Sanitario di Merano provvederà entro 60 giorni dal ricevimento mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/0000034953. Art. 6 Art. 6 Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen - Gesundheitsbezirk Meran gewährleistet zu den Bedingungen seiner aktuellen Haftpflichtversicherungspolizze die Deckung der zivilrechtlichen Haftung der Fachärzte für nicht mit Vorsatz Dritten zugefügten Schäden, die sie bei der Tätigkeit in Durchführung dieser Vereinbarung verursachen; ausgenommen ist dabei die Haftung für grobe Fahrlässigkeit. Die Fachärzte sind bei der Ausübung der Tätigkeit außer der Dienstzeit nicht INAIL-versichert, wie aus dem Rundschreiben der Generaldirektion Risiken des genannten Instituts vom 22.03.2002, Prot. Nr. 790/PG, hervorgeht. Arbeitsunfälle und Krankheiten, die mit dieser Tätigkeit zusammenhängen, sind folglich nicht von der „INAIL – Polizze“ gedeckt. Den Fachärzten, die zwecks Durchführung der gegenständlichen Vereinbarung das eigene Fahrzeug benutzen, ist bewusst, dass der Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“ und der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Gesundheitsbezirk Meran von jeder direkten und indirekten Haftung, die durch die Benutzung des eigenen Fahrzeugs entstehen kann, befreit sind. Der Betrieb ULSS n. 6 „Vicenza“ wird in jedem Fall aus jeglichem Rechtsstreit zwischen dem Sanitätsbetrieb der Autonomen Bozen – Gesundheitsbezirk Meran und Patienten herausgehalten und vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Gesundheitsbezirk Meran L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano garantisce, alle condizioni previste dalla sua polizza RCT in vigore, la copertura della responsabilità civile professionale dei medici specialisti per danni involontariamente causati a terzi, in relazione alle attività espletate in attuazione del presente rapporto convenzionale, ad esclusione della responsabilità derivante da colpa grave. I medici specialisti nell’espletamento dell’attività fuori orario di servizio non sono assicurati dall’INAIL, come risulta dalla circolare prot. 790/PG del 22.03.2002 della Direzione Centrale Rischi del predetto Istituto. Di conseguenza non risultano coperti dalla “polizza INAIL” gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a detta attività. I medici specialisti che, in applicazione della presente convenzione, utilizzano il proprio mezzo di trasporto sono consapevoli che l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza“ e l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio Sanitario di Merano sono sollevate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all’uso del proprio mezzo. L’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio di Merano ed il paziente e comunque verrà tenuta dall‘’Azienda Sanitaria 6 von jeder Haftung frei gestellt, sollten Dritte dem Betrieb gegenüber Forderungen und/oder deren Konsequenzen geltend machen. Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Gesundheitsbezirk Meran erklärt, dass er alle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter zu schützen, wie vom G.V.D. Nr. 81/08 vorgesehen. della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio di Merano medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio di Merano dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08. Art. 7 Art. 7 Gemäß G.V.D. vom 30.06.2003, Nr. 196, ernennt der Gesundheitsbezirk Meran die Ärzte, die die Tätigkeit ausüben, die Gegenstand dieser Vereinbarung ist, mit getrennten Maßnahmen zu "Beauftragten" mit der Verarbeitung der personenbezogenen und sensiblen Daten der Betreuten des Gesundheitsbezirks Meran. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, il Comprensorio Sanitario di Merano nomina i medici che prestano l’attività oggetto del presente accordo con atti separati quali "incaricati" del trattamento dei dati personali e sensibili degli assistiti del Comprensorio stesso. Art. 8 Art. 8 Verhaltenskodex Der Betrieb ULSS Nr. 6 „Vicenza“ verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass gegenüber seinen von dieser Vereinbarung betroffenen Bediensteten die Verhaltenspflichten angewendet werden, die vom Verhaltenskodex, der beim Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Gesundheitsbezirk Meran im Sinne des D.P.R. vom 16.04.2013, Nr. 62 gilt, vorgesehen sind. Bei Verletzung des Verhaltenskodexes des Sanitätsbetriebs der Autonomen Provinz Bozen Südtirol – Gesundheitsbezirk Meran gilt gegenständliche Vereinbarung von Rechts wegen aufgelöst, im Sinne und für die Auswirkungen des Art. 2, Absatz 3, des vorgenannten D.P.R. Nr. 62/2013. Codice di Comportamento L’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” si impegna a far applicare nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nella presente convenzione gli obblighi di condotta di cui al Codice di Comportamento vigente presso l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano in ottemperanza al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. In caso di violazione del Codice di Comportamento dell’l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano la presente convenzione s’intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co. 3 del precitato D.P.R. n. 62/2013. Art. 9 Art. 9 Diese Vereinbarung gilt vom 15.04.2016 bis 31.12.2016, falls keine der Parteien unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen mittels zertifizierter elektronischer Post (PEC) kündigt. La presente convenzione ha vigore dal 15/04/2016 al 31/12/2016, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. Art. 10 Art. 10 Die Parteien sind sich einig in der Absicht, jede Streitfrage, die bei der Durchführung der Vereinbarung entstehen sollte, gütlich zu klären. Sollte das nicht möglich sein, ist jedenfalls für jeden Streitfall, der sich bezüglich der Vereinbarung ergibt, ausschließlich das Gericht von Vicenza zuständig. Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Art. 11 Art. 11 Die Parteien erklären, dass die Leistungen, die Gegenstand dieser Vereinbarung sind, mehrwertsteuerfrei sind und dass deshalb der vorliegende Vertrag laut Art. 5, Absatz 2, des D.P.R. vom 26.04.1986, Nr. 131, nur im Gebrauchsfalle registrierungspflichtig ist. Laut Art. 2, Anlage A des D.P.R. von 26.10.1972, Nr. 642, unterliegt gegenständliche Vereinbarung der Stempelsteuer, die zu Lasten des Sanitätsbetriebs der Autonomen Provinz Bozen – Gesundheitsbezirk Meran geht und diesem Betrieb, wie mit ihm vereinbart, mit der ersten Rechnung angelastet wird. Der vorliegende Akt wird im Sinne des Art.15, Le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione costituiscono operazioni esenti da IVA e pertanto il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio Sanitario di Merano, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, che verrà addebitata, come concordato con quest’ultima con la prima fatturazione. Il presente atto viene sottoscritto con firma 7 Absatz 2 bis, des G. Nr. 241/1990 i. g. F. digital unterzeichnet. Bezüglich allem, was nicht ausdrücklich von dieser Vereinbarung vorgesehen ist, wird auf die im Bereich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie auf das Bürgerliche Gesetzbuch verwiesen. digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari in materia. Gelesen, bestätigt, unterschrieben: Letto, approvato e sottoscritto: FÜR DEN BETRIEB ULSS NR. 6 “VICENZA” Der Generaldirektor PER L’AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA” Il Direttore Generale ________________________ (dott. Giovanni Pavesi) Vicenza, FÜR DEN SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN Die Direktorin des Gesundheitsbezirks Meran PER L’AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO La Direttrice del Comprensorio Sanitario di Merano _________________________ (Dr. in Irene Pechlaner) Meran/Merano, Der Art. 6 wird im Sinne und für die Auswirkungen der Art. 1341 und 1342 des Bürgerlichen Gesetzbuches ausdrücklich im Einzelnen genehmigt. Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’art. 6. Gelesen, bestätigt, unterschrieben: Letto, approvato e sottoscritto: FÜR DEN BETRIEB ULSS NR. 6 “VICENZA” Der Generaldirektor PER L’AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA” Il Direttore Generale ________________________ (dott. Giovanni Pavesi) Vicenza, FÜR DEN SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN Die Direktorin des Gesundheitsbezirks Meran PER L’AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO La Direttrice del Comprensorio Sanitario di Merano _________________________ (Dr. in Irene Pechlaner) 8