bollettino ufficiale

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bollettino ufficiale
Anno XLIV
Repubblica Italiana
BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana
Parte Prima n. 39
mercoledì, 7 agosto 2013
Firenze
Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620
E-mail: [email protected]
Il Bollettino Uf ciale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre
parti separate.
L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.
Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché
gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi
politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte
Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.
Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri
Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti
della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione
aventi carattere organizzativo generale.
Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di
borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, bene ci economici e nanziari e le relative graduatorie
della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai ni della loro massima
conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria di riferimento,
per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di speci che esigenze
connesse alla tipologia degli atti.
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
2
SOMMARIO
SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 44
Disposizioni in materia di programmazione regionale. pag. 3
_____________
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle
famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e
per il contrasto al disagio sociale. ”9
_____________
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. ” 14
regionale del 26 luglio 2013, collegata alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno
finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in
difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio
sociale). ” 26
_____________
- Ordini del giorno
ORDINE DEL GIORNO 23 luglio 2013, n. 207
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 23 luglio 2013 collegato alla legge
regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia
di programmazione regionale). ” 27
SEZIONE III
REGOLAMENTI INTERNI DEGLI
ORGANI REGIONALI
CONSIGLIO REGIONALE
SEZIONE II
REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 21
CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni
Modifiche al titolo VIII del regolamento interno
24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità). ” 28
_____________
RISOLUZIONE 23 luglio 2013, n. 207
In merito all’istituzione del Comune di Arcidosso
Castel del Piano mediante fusione dei Comuni di Arcidosso e Castel del Piano. ” 26
_____________
RISOLUZIONE 26 luglio 2013, n. 209
Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio
REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 22
Modifiche all’articolo 56 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di
organizzazione del Consiglio regionale). Approvato
dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio
2013. ” 29
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
3
Art. 18 - Adeguamento della legislazione regionale
Art. 19 - Abrogazione
SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 44
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Disposizioni in materia di programmazione regionale.
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Co­
stituzione;
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
Visti gli articoli 11, 19, comma 2, 37, 46 e 48 dello
Statuto;
Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordi­
namento contabile della Regione Toscana);
la seguente legge:
SOMMARIO
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione);
Capo I
Principi
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Dispo­
sizioni in materia di qualità della normazione);
PREAMBOLO
Art. 1 - Principi generali e criteri guida
Art. 2 - Raccordi istituzionali
Art. 3 - Concertazione o confronto e partecipazione
Art. 4 - Raccordo con la pianificazione del territorio
Art. 5 - Raccordo con la programmazione locale
Capo II
Strumenti della programmazione
Art. 6 - Strumenti della programmazione
Art. 7 - Programma regionale di sviluppo
Art. 8 - Validità del programma regionale di sviluppo
Art. 9 - Documento annuale di programmazione
Art. 10 - Altri atti della programmazione regionale
Art. 11 - Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti
delle politiche di coesione
Art. 12 - Attuazione, monitoraggio e valutazione degli
strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione
europea affidati alla gestione della Regione
Capo III
Valutazione, monitoraggio e verifica
Art. 13 - Valutazione degli strumenti di program­ma­
zione
Art. 14 - Nucleo unificato regionale di valutazione
Art. 15 - Monitoraggio
Art. 16 - Norma finanziaria
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 - Disposizioni transitorie
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di
valutazione di incidenza);
Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure
di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche
di interesse strategico regionale e per la realizzazione di
opere private.);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle
autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni
espresso dalla Conferenza permanente delle autonomie
sociali nella seduta del 15 luglio 2013;
Considerato quanto segue:
1. La programmazione è il metodo per l’elaborazione,
il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di
breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali;
per l’individuazione dei risultati attesi e degli strumenti
per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo so­
stenibile dell’economia e della società toscane;
2. In attuazione dell’articolo 46 dello Statuto è ne­
cessario disciplinare con una nuova legge, sostitutiva del­
l’attuale legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in
materia di programmazione regionale), i principi e i criteri
della programmazione, definire il sistema generale degli
atti e dei procedimenti di programmazione, di­sciplinare i
relativi processi decisionali, le modalità del concorso degli
enti locali, la partecipazione delle parti sociali;
3. Tale nuova disciplina è ritenuta necessaria, con
4
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obiettivi di razionalizzazione e semplificazione, alla lu­
ce dell’esperienza fin qui compiuta nell’attuazione della
citata l.r. 49/1999, al fine di sviluppare l’efficacia e l’ef­
ficienza della programmazione regionale, anche in termini
di spesa, favorendo l’integrazione delle politiche settoriali,
di aggiornare gli strumenti e le modalità per l’attuazione,
la verifica e l’implementazione degli atti re­lativi, di valo­
rizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli
enti locali;
4. E’ altresì necessario prevedere che anche su­gli
strumenti della programmazione, nella loro fase pre­pa­
ratoria, oltre alle sperimentate formule di con­certazione
e confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti
sociali e le associazioni del terzo settore, possano essere
attivati specifici processi partecipativi, secondo le regole
della legge regionale in materia di partecipazione, al fine
di consultare il maggior numero possibile di cittadini in­
teressati;
5. Nel confermare il programma regionale di svilup­
po (PRS) come atto fondamentale di indirizzo della
pro­grammazione regionale, occorre semplificarne la
struttura e specificarne i contenuti, con particolare ri­
ferimento alle strategie di intervento, ai conseguenti
obiettivi generali ed agli indirizzi per le politiche set­
toriali, e con l’indicazione di quali eventuali piani di
settore devono essere elaborati nel corso della legi­
slatura, oltre a quelli necessari ai sensi della normativa
nazionale e dell’Unione europea;
6. Posto che il PRS ha validità per l’intera legislatura,
si ritiene opportuno prevedere che il Consiglio regionale,
anche su proposta della Giunta regionale, possa valutarne
eventuali modifiche, anche di carattere integrale, nell’arco
della legislatura stessa, a fronte del sopravvenire di ri­
levanti modifiche nella congiuntura economica od in al­
tri aspetti tali da indurre rinnovate considerazioni delle
opzioni politiche;
7. È previsto un nuovo documento annuale di pro­
grammazione (DAP) che reca le specificazioni annuali e
gli aggiornamenti del PRS e tutti gli elementi sostanziali
della programmazione delle politiche regionali;
8. Rispetto alla situazione attualmente in essere, è
necessario snellire i tempi del sistema di programmazione
regionale, coordinandone al tempo stesso le cadenze con
quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le
scelte e le disponibilità finanziarie della Regione e ga­
rantendo comunque che al Consiglio regionale sia as­
sicurato un congruo termine di decisione, per tutti gli ap­
profondimenti e le valutazioni necessarie;
9. Si ritiene doveroso affiancare agli strumenti della
programmazione regionale un compiuto sistema di mo­
nitoraggio e valutazione finalizzato a fornire al Consiglio
regionale, ma anche alla stessa Giunta regionale, gli
strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio
consapevole delle proprie competenze;
Approva la presente legge
Capo I
Principi
Art. 1
Principi generali e criteri guida
1. La programmazione regionale di cui all’articolo 46
dello Statuto si conforma ai seguenti principi generali e
criteri guida:
a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei pro­
grammi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi
strategici definiti dal programma regionale di sviluppo
(PRS) di cui all’articolo 7;
b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle
risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei
vari obiettivi;
c) concentrazione tematica e territoriale degli inter­
venti;
d) coordinamento dell’azione dei vari soggetti, pubblici
e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a
livello regionale e locale;
e) partecipazione degli enti locali e delle parti so­
ciali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di
intervento e all’attuazione delle conseguenti politiche;
f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei
diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi
ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;
g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per
l’allocazione delle risorse e l’attribuzione delle respon­
sabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza
ed economicità degli interventi;
h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di ag­
giornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e
delle priorità delle politiche regionali.
2. La programmazione regionale si articola sul ter­
ritorio, assumendo come riferimento gli ambiti ter­rito­
riali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla
programmazione settoriale e territoriale, individuati co­
me dimensione ottimale di attuazione e verifica delle re­
lative politiche.
3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità
alle indicazioni del PRS, del documento annuale di pro­
grammazione (DAP) di cui all’articolo 9, e degli altri atti
della programmazione regionale e dispongono le risorse
finanziarie per l’attuazione delle relative determinazioni.
Art. 2
Raccordi istituzionali
1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla
programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo,
a quella dell’Unione europea, perseguendone gli obiettivi
nell’ambito delle proprie competenze.
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2. Gli atti e i procedimenti della programmazione
regionale assicurano la coerenza anche formale con i
metodi e gli strumenti della programmazione nazionale
e dell’Unione europea.
3. Il coordinamento con gli obiettivi dell’Unione eu­
ropea è attuato mediante atti di programmazione conformi
alla disciplina dell’Unione stessa.
4. Il coordinamento con gli obiettivi della program­
mazione nazionale è attuato principalmente mediante gli
strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.
5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e
degli obiettivi strategici della programmazione, coordina
i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il
sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.
Art. 3
Concertazione o confronto e partecipazione
1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la parteci­
pazione delle parti sociali agli atti della programmazione
regionale si realizza tramite procedure di concertazione o
confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.
2. La concertazione o il confronto si svolgono tra
la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le
parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di
specifici protocolli. La concertazione o il confronto pos­
sono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati,
sulla base di specifici protocolli.
3. Prima dell’avvio dei processi di concertazione
o confronto su atti da sottoporre all’approvazione del
Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi del­
l’articolo 48 dello Statuto, effettua un’informativa pre­
liminare al Consiglio regionale, che può approvare spe­
cifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al
Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.
4. Le procedure di concertazione o confronto sono
finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla
verifica dei rispettivi orientamenti sull’individuazione
e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti
essenziali degli atti di programmazione previsti dalla
presente legge, nonché alla definizione di modalità di
cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa
ad altri soggetti.
5. La Regione può altresì attivare processi parte­
cipativi, ai sensi della legge regionale in materia di par­
tecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre
a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di
conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli
atti di programmazione regionale.
5
6. Le province e i comuni attivano procedure di
concertazione o confronto, nonché eventuali processi
partecipativi per gli atti di programmazione locale di
rispettiva competenza, secondo i principi del presente
articolo.
Art. 4
Raccordo con la pianificazione del territorio
1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo ter­
ritoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del
territorio di cui al piano di indirizzo territoriale della Re­
gione.
2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del
territorio, contenute negli atti di programmazione set­
toriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento
di conformità e compatibilità con gli strumenti della pia­
nificazione territoriale, secondo modalità e procedure
definite dalla normativa regionale vigente in materia di
governo del territorio.
Art. 5
Raccordo con la programmazione locale
1. La Regione favorisce il coordinamento e l’in­
tegrazione tra la programmazione regionale e la pro­
grammazione locale attraverso la sottoscrizione di intese
con i livelli di governo locale, per l’individuazione di
priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio
interessato.
2. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al
Consiglio regionale le intese approvate e ne cura la pub­
blicazione sul proprio sito istituzionale.
3. Le intese di cui al comma 1, possono essere at­
tuate attraverso accordi, con la partecipazione anche di
altri soggetti pubblici e privati, che ne rappresentano l’ar­
ticolazione operativa, per individuare specifici progetti,
interventi e risorse per l’attuazione.
Capo II
Strumenti della programmazione
Art. 6
Strumenti della programmazione
1. La Regione promuove e attua il processo di pro­
grammazione mediante:
a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che
definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio ter­
mine e le strategie di intervento per la legislatura;
b) il documento annuale di programmazione (DAP),
che individua le priorità e gli obiettivi dell’azione regio­
nale per l’anno successivo;
6
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c) le leggi e gli atti normativi, che istituiscono le po­
litiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d’in­
tervento;
d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e
stabiliscono gli stanziamenti di spesa;
e) i piani e programmi regionali, che precisano gli
indirizzi per l’attuazione delle politiche, coordinano gli
strumenti d’intervento, integrano e finalizzano le risorse
regionali, statali e dell’Unione europea;
f) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo
tra la Regione e i livelli di governo dell’Unione europea,
nazionale e locale;
g) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui
al capo III.
Art. 7
Programma regionale di sviluppo
1. Il PRS è l’atto fondamentale di indirizzo della pro­
grammazione regionale che, in coerenza con il programma
di governo di cui all’articolo 32 dello Statuto, definisce:
a) il contesto strutturale, con l’analisi degli elementi
principali dello sviluppo regionale;
b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fon­
damentali della programmazione regionale;
c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi
generali e gli indirizzi per le politiche settoriali;
d) la previsione del quadro delle risorse;
e) l’indicazione degli eventuali piani di settore re­
gionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli
previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione euro­
pea;
f) il programma di azione normativa, di cui all’ar­
ticolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Di­
sposizioni in materia di qualità della normazione).
2. Il PRS contiene anche le priorità programmatiche e
finanziarie relative al primo anno della legislatura.
3. Al PRS è allegato il rapporto generale di moni­
toraggio di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), che
presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali
di intervento con riferimento al ciclo di programmazione
precedente.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’insediamento,
adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo
approva entro sei mesi dalla data del ricevimento.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale 27
gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea
legislativa regionale), disciplina l’approvazione del
PRS e del DAP di cui all’articolo 9, nonché l’esame del
relativo documento preliminare di cui allo stesso articolo
9, comma 3, assicurando l’apporto di tutte le commissioni
permanenti per i profili di rispettiva competenza.
Art. 8
Validità del programma regionale di sviluppo
1. Il PRS ha validità per l’intera legislatura e può
essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora
il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta re­
g­ionale, valuti, in base all’analisi della situazione eco­
nomica, sociale e ambientale della Regione, la necessità
di una revisione delle opzioni politiche.
2. Il PRS è implementato e aggiornato con gli stru­
menti e le procedure di cui all’articolo 9.
Art. 9
Documento annuale di programmazione
1. Il DAP è atto di indirizzo programmatico dell’attività
di governo della Regione per l’anno successivo, con
proiezione triennale, e costituisce cornice programmatica
dei bilanci di previsione annuale e pluriennale e della
manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
2. Il DAP ha come contenuti:
a) l’aggiornamento annuale del contesto strutturale
del PRS;
b) l’indicazione delle priorità programmatiche, degli
obiettivi specifici e degli indirizzi per le politiche di
settore e le relative modalità generali di intervento, per
l’anno successivo;
c) la descrizione del quadro finanziario e le ipotesi di
ripartizione delle risorse tra le priorità di intervento;
d) l’aggiornamento annuale del programma di azione
normativa del PRS e l’indicazione delle principali azioni
normative per l’anno di riferimento;
e) l’esposizione dello stato di attuazione delle po­
litiche regionali di intervento, secondo quanto disposto
dall’articolo 15, comma 2, e dell’andamento dei prin­
cipali indicatori collegati alle politiche regionali, nonché
il quadro di sintesi delle intese sottoscritte ai sensi del­
l’articolo 5 comma 1;
f) l’eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse
strategico regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di
accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche
di interesse strategico regionale e per la realizzazione di
opere private).
3. La Giunta regionale, entro il mese di giugno, di
ogni anno, presenta al Consiglio regionale il documento
preliminare al DAP che contiene un quadro sintetico e
generale dei contenuti previsti al comma 2, con parti­
colare riferimento alle lettere a), b) e c). Il Consiglio
regionale, in relazione al suddetto documento e secondo
le modalità definite ai sensi dell’articolo 7, comma 5,
approva specifici indirizzi per la Giunta regionale entro
il mese di luglio.
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4. Entro il 10 novembre di ogni anno, la Giunta re­
gionale, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio re­
gionale sul documento di cui al comma 3, adotta la pro­
posta di DAP e la trasmette al Consiglio regionale, che,
con le modalità definite ai sensi dell’articolo 7, comma
5, approva il DAP con propria deliberazione nell’ambito
della sessione unitaria di bilancio prevista dall’articolo
13, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36
(Ordinamento contabile della Regione Toscana).
5. Nel corso dell’anno, il Consiglio regionale, anche
su proposta della Giunta regionale, può approvare aggior­
namenti al DAP.
6. Il DAP non viene approvato nell’anno di insedia­
mento della Giunta regionale. In apposita sezione del PRS
sono contenute le priorità programmatiche e finanziarie
riferite all’anno successivo.
7. Qualora il PRS non sia approvato entro i termini di
cui all’articolo 7, comma 4, le priorità programmatiche
e finanziarie di riferimento per l’anno di insediamento
della Giunta regionale sono delineate in un apposito
documento collegato alla legge finanziaria.
Art. 10
Altri atti della programmazione regionale
1. Gli indirizzi per le politiche regionali di settore
sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati
annualmente dal DAP.
2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui
la normativa nazionale o dell’Unione europea preveda
specifici strumenti di programmazione regionale, le
strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate
anche tramite piani o programmi di durata pluriennale,
aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal
Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti
dal PRS richiedono una specifica copertura normativa.
3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per
l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa
l’analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale
e trasmessi al Consiglio regionale.
4. Salvo diversa previsione della normativa di
riferimento, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore
fino alla loro riprogrammazione nell’ambito del nuovo
PRS e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione
dello stesso.
5. La Giunta regionale presenta annualmente al Con­
siglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione
che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati del­
l’attuazione dei piani e programmi regionali.
7
Art. 11
Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti
delle politiche di coesione
1. Al fine di definire la posizione della Regione all’avvio
dell’elaborazione degli strumenti di programmazione per
un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente
della Giunta regionale effettua una comunicazione al
Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo
ciclo.
2. Il Consiglio regionale approva, in base alla suddetta
comunicazione, specifici atti di indirizzo per la Giunta
regionale.
Art. 12
Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti
di programmazione nazionale e dell’Unione europea
affidati alla gestione della Regione
1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento
tra gli strumenti della programmazione regionale e gli
strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione
europea di cui l’amministrazione regionale è responsabile,
nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi
ultimi, la Giunta regionale approva, con proprio atto,
documenti meramente attuativi necessari alla gestione
operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li
trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Con­
siglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione
dei programmi nazionali e dell’Unione europea gestiti.
Capo III
Valutazione, monitoraggio e verifica
Art. 13
Valutazione degli strumenti di programmazione
1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, comma
2, contengono:
a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coe­
renze interne ed esterne;
b) la valutazione degli effetti attesi per i profili am­
bientale, territoriale, economico, sociale e della salute
umana.
2. La Regione disciplina con regolamento le modalità
per l’effettuazione dell’analisi e della valutazione di cui
al comma 1.
3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti
a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in ma­
teria di valutazione ambientale strategica “VAS”, di
8
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valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione
di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti
rilevanti ai fini della medesima l.r. 10/2010 è effettuata
con le modalità da essa previste.
in occasione della presentazione del rendiconto di cui
all’articolo 40 della l.r. 36/2001;
c) un aggiornamento del rapporto generale di mo­
nitoraggio in occasione della presentazione del DAP.
Art. 14
Nucleo unificato regionale di valutazione
3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di
attuazione delle politiche regionali di intervento, con
l’indicazione delle principali realizzazioni, delle risorse
previste ed utilizzate e dell’andamento degli indicatori
definiti dal DAP. Una specifica sezione del rapporto è
dedicata al raccordo con la programmazione locale.
1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e ve­
rifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla
Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito
dei processi di formazione dei piani e programmi di cui
all’articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la
verifica degli investimenti pubblici.
2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all’articolo
13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per
la VAS.
3. La Giunta regionale disciplina con propria delibe­
razione la composizione del NURV, anche in forma dif­
ferenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e
2, e ne disciplina il funzionamento interno.
4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal
Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di
nomine e designazioni e di rinnovo degli organi am­mini­
strativi di competenza della Regione).
5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e
agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di
presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso
delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura
stabilita per i dirigenti regionali.
Art. 15
Monitoraggio
1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal
PRS e dal DAP sono sottoposte a specifici processi di
monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:
a) presentare al Consiglio regionale i documenti
annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche
settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12;
b) contribuire ad alimentare il sistema di monito­
raggio finalizzato all’elaborazione dei rapporti di cui al
comma 2.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regio­
nale:
a) un rapporto generale di monitoraggio, con rife­
rimento al ciclo di programmazione precedente, in oc­
casione della presentazione del PRS;
b) un rapporto generale di monitoraggio annuale,
4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio
regionale può attivare specifiche analisi di valutazione
delle politiche regionali.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 5, stimati
in euro 1.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli
stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 711
“Funzionamento della struttura regionale - Spese cor­
renti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a
legislazione vigente 2013 - 2015.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con
legge di bilancio.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 17
Disposizioni transitorie
1. L’atto di indirizzo programmatico dell’attività di
governo della Regione per l’anno 2014 è costituito dal
documento di programmazione economica e finanziaria
(DPEF) di cui all’articolo 9 della legge regionale 11
agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione
regionale).
2. Gli strumenti di programmazione settoriale o in­
tersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento
dell’entrata in vigore della presente legge rimangono in
vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, qualora
si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui
all’articolo 10, non oltre dodici mesi dall’approvazione
del nuovo PRS.
3. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi
già avviati alla data di entrata in vigore della presente
legge si concludono secondo le norme vigenti al momento
del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in
vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, qualora
si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
all’articolo 10, non oltre dodici mesi dall’approvazione
del nuovo PRS.
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 18
Adeguamento della legislazione regionale
Capo I
Oggetto
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale,
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, una o più proposte di modifica delle leggi regionali
contenenti disposizioni in materia di programmazione.
Art. 19
Abrogazione
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
ROSSI
Firenze, 2 agosto 2013
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio­
nale nella seduta del 23.07.2013
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 6 giugno
2013, n. 256
Proponenti:
Consiglieri Fedeli, Venturi, Fuscagni, Russo, Gam­betta
Vianna, Del Carlo, Sgherri, Staccioli
Assegnata alla 1^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 18 luglio 2013
Approvata in data 23 luglio 2013
Divenuta legge regionale 32/2013 (atti del Consi­glio)
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle
famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e
per il contrasto al disagio sociale.
la seguente legge:
Art. 1 - Oggetto
Capo II
Misure di sostegno alle famiglie
Sezione I
Contributi finanziari
1. La legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in
materia di programmazione regionale) è abrogata.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
9
Art. 2 - Contributo a favore dei figli nuovi nati,
adottati e collocati in affido preadottivo
Art. 3 - Contributo a favore delle famiglie numerose
Art. 4 - Contributo a favore delle famiglie con figlio
disabile
Art. 5 - Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità
degli stessi
Art. 6 - Concessione ed erogazione dei contributi
Sezione II
Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà
Art. 7 - Microcredito a favore dei lavoratori e lavo­
ratrici in difficoltà
Sezione III
Fondo per la prestazione di garanzie integrative
sui mutui immobiliari
Art. 8 - Costituzione del fondo per la prestazione di
garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle
famiglie
Art. 9 - Accordo di collaborazione con la Fondazione
toscana per la prevenzione dell’usura ONLUS
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10 - Norma finanziaria
Art. 11 - Norma di prima applicazione
Art. 12 - Modifiche al preambolo della l.r. 77/2012
Art. 13 - Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012
Art. 14 - Entrata in vigore
Art. 15 - Esiti dell’applicazione
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costitu­
zione;
10
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere e), g) e z), dello
Statuto;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in
materia di usura);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizione di criteri unificati di valutazione della situa­
zione economica dei soggetti che richiedono presta­zioni
sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali);
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Dispo­
sizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla leg­
ge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 5;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Si­
stema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo
V, capo I;
Considerato quanto segue:
1. Con l’articolo 60 della legge regionale 27 dicembre
2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), la Re­
gione ha stanziato risorse per euro 5.000.000, da asse­
gnare quale aiuto alle persone in condizioni di particolare
vulnerabilità ed alle famiglie che si trovano in situazioni
di emergenza, tramite piccoli prestiti sociali gestiti attra­
verso associazioni non lucrative;
2. L’attuale situazione di crisi economico-sociale
rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un
sostegno concreto alle persone che vivono particolari
situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne
le difficoltà finanziarie;
3. Nel triennio 2013 - 2015 sono state individuate
ulteriori risorse finanziarie, pari a complessivi 26,5 mi­
lioni di euro per l’anno 2013 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la messa a punto
di un pacchetto di nuove misure di sostegno in favore di
target selezionati di famiglie in situazioni di fragilità;
4. Gli interventi di sostegno connessi alla presenza di
nuovi nati, di figli disabili e di nuclei familiari numerosi,
consistono nell’erogazione di un contributo finanziario
annuale.
5. Appare altresì necessario agevolare l’erogazione
di piccoli prestiti a favore di lavoratori in difficoltà, in
quanto in regime di sospensione salariale oppure in attesa
di percepire gli ammortizzatori sociali.
6. Nell’attuale momento di grave crisi economica,
appare inoltre necessario porre in essere un intervento
finalizzato ad agevolare la concessione di finanziamenti
alle famiglie toscane che versano in gravi difficoltà fi­
nanziarie e rischiano la perdita dell’abitazione di cui
sono proprietarie per morosità nel pagamento di debiti
pregressi.
7. La Fondazione toscana per la prevenzione dell’u­
sura, che è l’unico soggetto autorizzato a svolgere in
Toscana attività di prevenzione dell’usura ai sensi della l.
108/1996, in questo ambito rilascia garanzie alle banche
per agevolare la concessione di finanziamenti ai sensi
dell’articolo 15 della citata l. 108/1996, ha proposto alla
Regione la costituzione di un fondo per la prestazione
di garanzie integrative, con la finalità di facilitare la
concessione dei mutui alle famiglie in difficoltà.
8. Si ritiene opportuno, al contempo, procedere al­
l’abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012.
Approva la presente legge
Capo I
Oggetto
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge istituisce per il triennio 2013 2015 una serie di misure di sostegno finanziario in favore
delle famiglie e dei lavoratori che vivono particolari
situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne
le difficoltà finanziarie.
2. Le misure di sostegno di cui al comma 1, hanno
carattere sperimentale; alla conclusione del primo anno
e del secondo anno di applicazione sono sottoposte a
verifica di efficacia ai fini di un’eventuale rimodulazione
degli interventi.
Capo II
Misure di sostegno alle famiglie
Sezione I
Contributi finanziari
Art. 2
Contributo a favore dei figli nuovi nati,
adottati e collocati in affido preadottivo
1. La Regione istituisce a favore delle famiglie in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, un contributo
una tantum di euro 700,00 per ogni figlio nato, adottato
o collocato in affido preadottivo, dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre 2015.
2. Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti
locali, l’Istituto degli Innocenti, le associazioni di vo­
lontariato, promuovono la diffusione dell’informazione
nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
Art. 3
Contributo a favore delle famiglie numerose
1. La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari
numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno
quattro figli a carico in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5, un contributo annuale per il triennio 2013
- 2015, pari ad euro 700,00 per le famiglie con quattro
figli. Il contributo è incrementato di euro 175,00 per ogni
figlio oltre il quarto.
2. I comuni promuovono la diffusione dell’infor­
mazione nei confronti dei potenziali beneficiari del con­
tributo.
Art. 4
Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli
disabili, istituisce un contributo annuale per il triennio
2013 - 2015 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, per ogni
figlio disabile a carico ed in presenza di un’accertata
sussistenza nel disabile della condizione di handicap
permanente grave di cui all’articolo 3, comma 3, del­la
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assi­
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone han­
dicappate).
2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende
sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato
sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la
diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali
beneficiari del contributo,
Art. 5
Requisiti di accesso ai benefici e
cumulabilità degli stessi
1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli
2, 3 e 4, le persone fisiche che si trovano in una o più
delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente
all’Unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 40, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero);
b) essere residenti in Toscana alla data del 1° gennaio
dell’anno solare cui si riferisce il contributo finanziario
da almeno un anno;
c) avere un valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro
24.000,00;
11
d) non avere riportato condanne con sentenza defini­
tiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio
ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza
illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del
codice penale.
2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono
essere cumulati fra loro, nonché con ulteriori eventuali
contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni na­
zionali o da regolamenti degli enti locali.
Art. 6
Concessione ed erogazione dei contributi
1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono con­
cessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di
istanza presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello per il quale è richiesto il contributo.
2. L’istanza di concessione del contributo di cui al­
l’articolo 2, è presentata dalla madre, oppure, in assenza
di quest’ultima, dal padre. Le istanze di concessione dei
contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono presentate dal
soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia.
3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione
che provvede ai relativi pagamenti.
4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte
secondo uno schema-tipo approvato con decreto del
dirigente regionale competente per materia e sono
corredate da attestazione ISEE aggiornata all’ultima di­
chiarazione presentata ai fini IRPEF. La modulistica è
pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. La Giunta regionale promuove la stipula di un pro­
tocollo d’intesa con l’associazione rappresentativa dei
comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad
uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti
amministrativi.
Sezione II
Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà
Art. 7
Microcredito a favore dei lavoratori e
lavoratrici in difficoltà
1. La Regione stanzia per il triennio 2013 - 2015
risorse per euro 5.000.000,00 annui, finalizzati alla con­
cessione di contributi a totale copertura degli interessi
ed alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a
favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica
temporanea in possesso dei requisiti di cui al comma
2, dagli istituti bancari sottoscrittori di uno specifico
protocollo d’intesa con la Giunta Regionale.
12
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino
ad esaurimento delle risorse disponibili a tale fine, i
lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana,
in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due
mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa
di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore
ISEE relativo all’anno in cui si richiede il finanziamento
non superiore ad euro 24.000,00.
3. Le risorse di cui al comma 1, confluiscono nel
fondo istituito ai sensi dell’articolo 46 septies della legge
regionale 27 dicembre 2005 , n. 70 (Legge finanziaria per
l’anno 2006).
4. Il finanziamento è concesso dagli istituti bancari,
senza oneri di istruttoria per il richiedente, fino ad un
massimo di euro 3.000,00 per ogni lavoratore e la­vo­
ratrice, ed ha una durata pari a 36 mesi, di cui 12 mesi di
preammortamento.
5. La Giunta regionale, al fine di agevolare l’accesso
ai finanziamenti da parte degli aventi diritto, promuove la
collaborazione con le organizzazioni sindacali.
6. La Giunta Regionale, con deliberazione:
a) approva il protocollo d’intesa di cui al comma 1;
b) definisce indicazioni operative per la gestione dei
procedimenti di contributo e per la concessione delle
garanzie di cui al comma 1.
Sezione III
Fondo per la prestazione di garanzie integrative
sui mutui immobiliari
Art. 8
Costituzione del fondo la prestazione di
garanzie integrative sui mutui immobiliari
concessi alle famiglie
1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di euro
1.500.000,00 finalizzata alla costituzione, unitamente
alla Fondazione toscana per la lotta all’usura, con sede
in Siena, di un fondo vincolato per il rilascio di garanzie
integrative a quelle rilasciate dalla stessa fondazione ai
sensi dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108
(Disposizioni in materia di usura).
2. Le garanzie integrative di cui al comma 1, sono
volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari
destinati all’estinzione di passività pregresse in favore
di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi
difficoltà finanziarie.
3. Le garanzie sono rilasciate dalla fondazione nella
misura del 25 per cento dell’importo di ogni singolo fi­
nanziamento concesso, sino ad un massimo di euro
50.000,00.
Art. 9
Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana
per la prevenzione dell’usura ONLUS
1. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la
prevenzione dell’usura ONLUS sono disciplinate tramite
un accordo di collaborazione previamente approvato con
deliberazione della Giunta regionale.
2. L’accordo di collaborazione disciplina in parti­
colare:
a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a
carico del fondo, non superiore ad anni tre;
b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie
integrative da parte della fondazione;
c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di
escussione delle stesse;
d) le modalità di restituzione alla Regione degli im­
porti progressivamente liberati a seguito della scadenza
della validità delle singole garanzie;
e) le modalità di rendicontazione alla Regione sul­
l’utilizzo del fondo.
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 2, stimati in euro
11.960.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale
di base (UPB) 232 “Programmi d’intervento specifico
relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di
previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.
2. Agli oneri di cui all’articolo 3, stimati in euro
2.440.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si
fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi
d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese
correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a
legislazione vigente.
3. Agli oneri di cui all’articolo 4, stimati in euro
5.600.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si
fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi
d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese
correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a
legislazione vigente.
4. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 7,
è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00 per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte
con gli stanziamenti dell’UPB 612 “Lavoro - Spese
correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a
legislazione vigente.
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
5. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 8,
è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per
l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB
112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità
toscana - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.
6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi
1, 2, 3, 4 e 5, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale
a legislazione vigente 2013 - 2015 sono apportate le se­
guenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa
di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2013
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”,
per euro 26.500.000,00;
- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento
specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti”, per
euro 20.000.000,00;
- in aumento, UPB 612 “Lavoro - Spese correnti”, per
euro 5.000.000,00;
- in aumento, UPB 112 “Interventi regionali per la
sicurezza della comunità toscana - Spese correnti”, per
euro 1.500.000,00.
Anno 2014
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”,
per euro 25.000.000,00;
- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento
specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti”, per
euro 20.000.000,00;
- in aumento, UPB 612 “Lavoro - Spese correnti”, per
euro 5.000.000,00.
Anno 2015
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”,
per euro 25.000.000,00;
- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento
specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti”, per
euro 20.000.000,00;
- in aumento, UPB 612 “Lavoro - Spese correnti”, per
euro 5.000.000,00.
7. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento
dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 5 e che hanno maturato
il relativo diritto al contributo nell’anno 2015, per l’e­
sercizio 2016 si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 11
Disposizioni di prima applicazione
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui
agli articoli 6, 7 e 9, sono adottate nel termine di qua­
rantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. In attesa dell’entrata in vigore del decreto del
13
Presidente del Consiglio dei ministri recante la nuova
disciplina dell’indicatore dell’ISEE, che istituisce il co­
siddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione
del contributo di cui all’articolo 7, è costituito dall’ap­
partenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito,
oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due
principali percettori di reddito si trovano entrambi nella
condizione di difficoltà finanziaria definita dall’articolo
7, comma 2.
Art. 12
Modifiche al preambolo della l.r. 77/2012
1. Il punto 4 del considerato del preambolo della legge
regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per
l’anno 2013), è abrogato.
Art. 13
Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012
1. L’articolo 5 della l.r. 77/2012 è abrogato.
Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
Art. 15
Esiti dell’applicazione
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale
sugli esiti dell’applicazione delle misure attivate.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os­
servarla e farla osservare come legge della Regione To­
scana.
ROSSI
Firenze, 2 agosto 2013
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio­
nale nella seduta del 26.07.2013
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 25 luglio
2013, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 26 luglio
2013, n. 269
14
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
Proponente:
Presidente Rossi Enrico
Approvata in data 26 luglio 2013
Divenuta legge regionale 35/2013 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il
testo della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, così come risulta
modificata dalla legge regionale sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della
legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.
Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale.
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specificate le fonti.
Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Art. 3 - Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale
per la garanzia e la promozione della partecipazione
Art. 4 - Procedure di nomina dell’Autorità
Art. 5 - Compiti dell’Autorità
Art. 6 - Sede, strutture e indennità dell’Autorità
Capo II
Dibattito Pubblico regionale
Art. 7 - Definizione di Dibattito Pubblico regionale
Art. 8 - Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito
Pubblico
Art. 9 - Coordinamento tra Dibattito Pubblico e va­
lutazione di impatto ambientale
Art. 10 - Procedura di attivazione del Dibattito Pub­
blico
Art. 11 - Indizione, modalità di svolgimento ed effetti
del Dibattito Pubblico
Art. 12 - Conclusione del Dibattito Pubblico
Capo III
Sostegno regionale ai processi partecipativi locali
Sezione I
Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un
processo partecipativo locale e requisiti di ammissione
Art. 13 - Soggetti e tipologie di sostegno
Art. 14 - Requisiti di ammissione
Art. 15 - Valutazione ed ammissione dei progetti
Art. 16 - Domande degli enti locali
Art. 17 - Criteri di priorità
Art. 18 - Ammissione e modalità di sostegno
Sezione II
Sostegno ai processi partecipativi proposti
dalle istituzioni scolastiche
Art. 19 - Processi partecipativi proposti dalle istitu­
zioni scolastiche
Capo IV
Strumenti di valorizzazione e promozione
PREAMBOLO
Capo I
Principi della legge e Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione
Sezione I
Principi
Art. 1 - Diritto di partecipazione e obiettivi della
legge
Art. 2 - Titolari del diritto di partecipazione
Sezione II
Autorità regionale per la garanzia e la promozione
della partecipazione
Art. 20 - Protocollo fra Regione ed enti locali
Art. 21 - Attività di formazione
Art. 22 - Partecipazione e nuove tecnologie dell’infor­
mazione e della comunicazione
Capo V
Norme finali
Art. 23 - Coordinamento con la legislazione regionale
in materia di governo del territorio
Art. 24 - Valutazioni ed orientamenti del Consiglio
regionale
Art. 25 - Dibattito Pubblico e referendum consultivo
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
Art. 26 - Processi partecipativi ed elezioni
Art. 27 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2010
Art. 28 - Modifiche all’articolo 42 della l.r. 10/2010
Art. 29 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 61/2012
Art. 30 - Norma transitoria
Art. 31 - Abrogazione
Art. 32 - Norma finanziaria
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma 4, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 4, l’articolo 4, comma 1,
lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello
Statuto;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile);
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Pro­
mozione dell’amministrazione elettronica e della società
dell’informazione e della conoscenza nel sistema re­
gionale. Disciplina della “Rete telematica regionale To­
scana”);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
(Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costi­
tuzione e dallo Statuto);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69
(Norme sulla promozione della partecipazione alla elabo­
razione delle politiche regionali e locali);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di
valutazione di incidenza);
Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34
(Parlamento regionale degli studenti della Toscana);
Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure
di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche
di interesse strategico regionale e per la realizzazione di
opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre
1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);
Vista la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 72
(Proroga del termine di abrogazione della legge regionale
27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali
e locali”);
15
Vista la risoluzione Consiglio regionale 19 dicembre
2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione
della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme
sulla promozione della partecipazione alla elaborazione
delle politiche regionali e locali”);
Considerato quanto segue:
1. La partecipazione alla elaborazione ed alla forma­
zione delle politiche regionali e locali costituisce un
aspetto qualificante dell’ordinamento toscano e configura
un diritto dei cittadini, che lo Statuto regionale impone in
tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione
delle decisioni;
2. La Regione ha perseguito e favorito l’esercizio di
tale diritto con l’approvazione, nel 2007, della l.r. 69/2007,
una legge fortemente innovativa nel panorama nazionale,
approvata a seguito di un ampio processo partecipativo e
deliberativo e caratterizzata dal fatto di contenere già al
proprio interno una disposizione recante il termine della
propria vigenza al 31 dicembre 2012, al fine di imporre
un momento di valutazione in merito al proseguimento
o meno, ed in quali forme, dell’esperienza fino ad allora
maturata;
3. La valutazione sugli esiti della l.r. 69/2007, ef­
fettuata al termine di un’indagine conoscitiva svolta dalla
Prima commissione consiliare, di concerto con l’Ufficio
di presidenza del Consiglio regionale, anche su richiesta
della Portavoce dell’opposizione, ha evidenziato differenti
valutazioni sugli effetti prodotti dalla medesima legge,
ma ha riconfermato, tuttavia, l’opportunità e la validità
di uno strumento legislativo in tema di partecipazione,
pur con l’introduzione di alcune importanti modifiche
ed innovazioni che permettano di superare le criticità
emerse;
4. In particolare, al termine del processo di valutazione,
si è ritenuto di considerare i principi e le finalità enun­
ciati nella citata l.r. 69/2007 tuttora pienamente vali­di,
raccomandandone quindi la riconferma anche nell’im­
pianto della nuova legge;
5. Tra le finalità generali enunciate dalla l.r. 69/2007
vanno riconfermate, in particolare, quella di promuovere
forme e strumenti di partecipazione democratica per
garantire e rendere effettivo il diritto di partecipazione
alla elaborazione ed alla formazione delle politiche re­
gionali e locali; quella di un rafforzamento della qua­
lità della democrazia e dei suoi processi decisionali,
attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di
de­mocrazia partecipativa e di democrazia deliberativa;
quella della diffusione e della concreta realizzazione e
sperimentazione di nuove pratiche ed esperienze di coin­
volgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte
pubbliche e delle decisioni collettive;
6. A seguito della citata indagine conoscitiva, ed al
fine di dare piena attuazione agli intendimenti emersi, il
Consiglio regionale ha orientato la formulazione della
presente legge indicandone, nella sopracitata risoluzione
168/2012, gli elementi di base ed i punti fondamentali
16
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
quali, ad esempio, il superamento del carattere mono­
cratico dell’organo di garanzia ed il necessario raccordo
dello stesso con la figura di garanzia prevista dalla legge
regionale in materia di governo del territorio;
7. La risoluzione consiliare in parola raccomanda
anche il potenziamento del Dibattito Pubblico, con par­
ticolare riferimento alla rimodulazione delle fasi del
relativo procedimento al fine di superare i margini assai
ristretti stabiliti dalla precedente disciplina e responsabili,
in parte, della sostanziale disapplicazione di tale istituto;
8. Si ritiene, conseguentemente, confermando le carat­
teristiche metodologiche e le modalità di svolgimento del
Dibattito Pubblico così come già definite nel testo della
l.r. 69/2007, che a sua volta sostanzialmente si ispiravano
al modello presente nella legislazione francese, di preve­
dere che:
a) per tutte le opere pubbliche di competenza regionale
che superano la soglia di euro cinquanta milioni, il Dibat­
tito Pubblico sia reso obbligatorio;
b) salvi i casi regolati dalla normativa in materia
di governo del territorio, il Dibattito Pubblico sia ob­
bligatorio per tutti i piani regionali di previsione localiz­
zativa relativi ad opere pubbliche nazionali;
c) per tutte le opere private che superano la suddetta
soglia finanziaria, il dibattito pubblico sia attivato previa
valutazione dell’Autorità regionale e dopo aver acquisito
la disponibilità del soggetto privato a concorrere finanzia­
riamente alla realizzazione del dibattito stesso;
d) per tutte le opere, pubbliche e private, superiori
alla soglia di dieci milioni di euro, l’Autorità, di propria
iniziativa o su richiesta di altri soggetti, possa valutare
l’opportunità di attivare il Dibattito Pubblico, acquisendo,
in caso di opere private, la collaborazione dei soggetti
promotori;
e) per le opere pubbliche statali, sulle quali la Regione
è chiamata ad esprimersi, l’Autorità possa promuovere
forme di Dibattito Pubblico, nei limiti compatibili con il
rispetto delle procedure della legge statale.
9. Si ritiene di dar seguito alle indicazioni contenute
nella suddetta risoluzione proponendo un insieme di
modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e
ammissione delle richieste di sostegno ad un processo par­
tecipativo locale, che nel complesso mirano a semplificare
tali procedure, ad agevolare il ruolo degli enti locali e
di tutti i possibili soggetti promotori e, soprattutto, a
rafforzare i meccanismi che possano assicurare un più
stringente rapporto tra la fase della partecipazione e la
fase decisionale propria delle istituzioni rappresentative;
10. La stessa l.r. 69/2007 prevedeva il termine per la
sua abrogazione al 31 dicembre 2012, successivamente
prorogato al 31 marzo 2013: non si provvede dunque
alla abrogazione di tale legge. Restano ovviamente salve
le modifiche che la l.r.69/2007 aveva apportato ad altre
leggi regionali;
Approva la presente legge
Capo I
Principi della legge e Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione
Sezione I
Principi
Art. 1
Diritto di partecipazione e obiettivi della legge
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto,
riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva
all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali e
locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione con la presente legge persegue gli
obiettivi di:
a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia
e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche,
processi e strumenti di democrazia partecipativa;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria
di amministrazione e di governo della Regione in tutti i
settori e a tutti i livelli amministrativi;
c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli
abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elabo­
razione delle politiche pubbliche;
d) contribuire ad una più elevata coesione sociale,
attraverso la diffusione della cultura della partecipazione
e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico,
dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’in­
formazione e della comunicazione come strumenti al
servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione
di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione,
promuovendone la conoscenza e la diffusione.
Art. 2
Titolari del diritto di partecipazione
1. Possono intervenire nei processi partecipativi:
a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi re­
golarmente residenti nel territorio interessato da proces­si
partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano
nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o
all’oggetto del processo partecipativo e che il responsabile
del dibattito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c),
ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.
Sezione II
Autorità regionale per la garanzia e la promozione
della partecipazione
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
Art. 3
Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione
1. È istituita l’Autorità regionale per la garanzia e la
promozione della partecipazione, di seguito denominata
Autorità.
2. L’Autorità è un organo indipendente e dura in
carica cinque anni. E’composta da tre membri, di cui
due designati dal Consiglio regionale e uno dal Pre­si­
dente della Giunta regionale, scelti tra persone di com­
provata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche
partecipative, anche di cittadinanza non italiana.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, acquisite le
designazioni di cui al comma 2, nomina i componenti
dell’Autorità e ne convoca la seduta di insediamento.
4. L’Autorità adotta un regolamento interno che di­
sciplina le modalità di svolgimento delle sedute, il fun­
zionamento e l’organizzazione dei lavori.
5. Per i processi partecipativi inerenti a questioni di
governo del territorio, l’Autorità è integrata con il Garante
regionale della comunicazione di cui agli articoli 19 e 20
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per
il governo del territorio), laddove questi non sia già suo
membro in quanto indicato dalla Giunta regionale.
Art. 4
Procedure di nomina dell’Autorità
1. Per quanto non diversamente stabilito dalla pre­
sente legge, alla nomina dell’Autorità si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale
che disciplina le nomine e designazioni di competenza
della Regione. In particolare, ai singoli componenti si
applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e
conflitti di interesse nonché le limitazioni per l’esercizio
degli incarichi stabiliti dalla predetta legge.
2. La commissione consiliare competente, verifi­cati
i requisiti, effettua l’audizione dei candidati in possesso
dei requisiti necessari e propone con voto unanime
al Consiglio la nomina dei due candidati ritenuti più
idonei a ricoprire l’incarico, nel rispetto della parità di
genere.
3. In caso di mancanza di unanimità, la Commissione
trasmette l’elenco dei candidati idonei all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, pro­
pone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque
candidati di cui almeno due dello stesso genere. Risultano
eletti i due candidati più votati nei rispettivi generi.
Art. 5
Compiti dell’Autorità
17
1. L’Autorità in particolare:
a) attiva d’ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui
all’articolo 8, commi 1 e 2;
b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure
di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui
all’articolo 8, commi 3 e 5;
c) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti
partecipativi di cui al capo III;
d) elabora orientamenti per la gestione dei processi
partecipativi di cui al capo III;
e) definisce i criteri e le tipologie dell’attuazione delle
forme di sostegno di cui all’articolo 14, comma 5;
f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi
partecipativi;
g) approva il rapporto annuale sulla propria attività
e lo trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve
contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti
dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti non­
ché gli effetti rilevati;
h) assicura, anche in via telematica, la diffusione
della documentazione e della conoscenza sui progetti
presentati e sulle esperienze svolte.
2. L’Autorità delibera i finanziamenti relativi ai
di­battiti pubblici ed ai processi partecipativi locali,
in modo tale da garantire che a questi ultimi sia attri­
buita una quota non inferiore al 60 per cento della di­
sponibilità annua complessiva, determinata ai sensi
dell’articolo 31.
3. L’Autorità trasmette i propri atti al Consiglio re­
gionale ed ai consigli degli enti locali interessati.
Art. 6
Sede, strutture e indennità dell’Autorità
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assi­
curano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse
umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni
dell’Autorità.
2. I componenti dell’Autorità, ad eccezione del Ga­
rante di cui alla l.r.1/2005, qualora ne sia componente,
ricevono un gettone di presenza di euro 300,00 lordi per
ogni seduta collegiale, fino ad un massimo di quattro
sedute mensili.
3. Ai componenti della Autorità spetta il rimborso,
nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle
spese di alloggio e trasporto effettivamente sostenute per
gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività
istituzionali.
Capo II
Dibattito Pubblico regionale
Art. 7
Definizione di Dibattito Pubblico regionale
18
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
1. Il Dibattito Pubblico regionale, di seguito Di­batti­
to Pubblico, è un processo di informazione, con­fronto
pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi
che assumono una particolare rilevanza per la comunità
regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica,
sociale, culturale ed economica.
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), e finalizzati unicamente all’incolumità
delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da
un pericolo imminente o a seguito di calamità;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
2. Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle
fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di
un’opera o di un intervento, quando tutte le diverse
opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche
in fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della
progettazione definitiva.
5. Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti tipolo­
gie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata
ad esprimersi:
a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
b) elettrodotti;
c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combu­
stibili;
d) porti e aeroporti;
e) bacini idroelettrici e dighe;
f) reti di radiocomunicazione.
Art. 8
Interventi, progetti e opere oggetto di
Dibattito Pubblico
1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico:
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano
investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23, le
previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in
relazione ad opere nazionali che comportano investimenti
complessivi superiori a euro 50.000.000.
2. Per le opere di iniziativa privata che comportano
investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000,
l’Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché
collabori alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi
contribuisca attivamente con un adeguato concorso di
risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7.
L’entità del contributo viene definita d’intesa con l’Au­
torità, in relazione ai costi complessivi dell’investimento
previsto.
3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano
investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000
che presentano rilevanti profili di interesse regionale,
l’Autorità può comunque disporre un Dibattito Pubblico,
sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte
dei seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) Consiglio regionale;
c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente
interessati alla realizzazione delle opere;
d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla
realizzazione delle opere;
e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno
compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni
e comitati; a tal fine si considera l’intera popolazione
regionale, come definita dall’ultimo censimento.
4. Non si effettua il Dibattito Pubblico:
a) per gli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio
6. Per le opere di cui al comma 5:
a) il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e modalità
compatibili con il procedimento regolato dalla legge
statale, anche in deroga agli articoli da 9 a 12;
b) l’Autorità si adopera affinché i soggetti promotori
assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del
Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano
finanziario;
c) l’Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di
svolgere il Dibattito Pubblico, può comunque disporre un
processo partecipativo ai sensi del capo III con tempi e
modalità compatibili con il procedimento in oggetto.
7. Nei casi in cui sia disposto il Dibattito Pubblico e
l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale
(VIA) di competenza regionale o provinciale ai sensi
della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme
in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”,
di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valu­
tazione di incidenza), lo svolgimento del Dibattito
Pubblico è condizione per l’avvio della procedura di
valutazione.
8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono
previste intese tra regioni:
a) si applica il comma 6;
b) non si applica il comma 7.
Art. 9
Coordinamento tra Dibattito Pubblico e
valutazione di impatto ambientale
1. Per le opere di cui all’articolo 8, commi 1 e 2,
il Dibattito Pubblico si svolge prima dell’inizio della
procedura di valutazione di VIA nell’ambito della quale
si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso Dibattito
Pubblico.
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
2. Per fase anteriore all’inizio della procedura di VIA
si intendono le fasi antecedenti all’avvio:
a) della procedura di verifica di assoggettabilità di cui
all’articolo 48 della l.r. 10/2010;
b) della valutazione di impatto di cui all’articolo 52
della l.r. 10/2010.
3. Per le opere di cui all’articolo 8, comma 4, sulle
quali non è disposto il Dibattito Pubblico, l’Autorità può
comunque attivare, successivamente alle fasi di cui al
comma 2, processi partecipativi ai sensi dell’articolo 42
della l.r. 10/2010.
Art. 10
Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico
1. Nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2:
a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile
all’Autorità, anche solo in forma elettronica, una relazione
sull’opera prima dell’avvio delle procedure di cui agli
articoli 48 e 52 della l.r. 10/2010;
b) l’Autorità entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della relazione può chiedere elementi inte­
grativi, assegnando un termine per la loro trasmis­sione;
c) entro trenta giorni dall’invio della relazione o
dall’acquisizione degli elementi integrativi, l’Autorità
delibera ai sensi dell’articolo 11.
2. Nei casi di cui all’articolo 8, comma 3, l’Autorità,
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta,
delibera ai sensi dell’articolo 11.
3. L’Autorità promuove e coordina il Dibattito Pub­
blico sulla base della documentazione acquisita, quando
la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione
pubblica.
4. L’Autorità si adopera, in ogni caso, affinché i
soggetti promotori delle opere assicurino la piena col­
laborazione alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi
contribuiscano anche sul piano finanziario.
5. Qualora i soggetti promotori delle opere non of­
frano la loro disponibilità a collaborare, l’Autorità può
procedere comunque all’attivazione del Dibattito Pub­
blico.
Art. 11
Indizione, modalità di svolgimento ed
effetti del Dibattito Pubblico
1. L’Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto
motivato nel quale:
a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito
stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla
popolazione interessata, promuovere la partecipazione e
19
garantire l’imparzialità della conduzione, la piena parità
di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza,
anche di genere, nell’accesso ai luoghi e ai momenti di
dibattito;
b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata,
che non può superare i novanta giorni dal termine
dell’istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata
da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;
c) nomina il responsabile del Dibattito Pubblico indi­
viduandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle
pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza
pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula
attinenti all’attività affidata, definendone gli specifici
compiti; resta ferma la possibilità che sia la stessa Aut­
orità ad assumere tale responsabilità;
d) definisce il termine, non superiore a novanta
giorni, per il completamento dell’istruzione tecnica del
dibattito.
2. L’atto di cui al comma 1 sospende l’adozione
o l’attuazione degli atti di competenza regionale con­
nessi all’intervento oggetto del Dibattito Pubblico. La
sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attua­
zione può anticipare o pregiudicare l’esito del Dibattito
Pubblico.
3. In caso di dubbio l’Autorità indica, anche d’ufficio,
gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.
4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda
gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finan­
ziamenti statali o comunitari.
5. L’atto con cui si dispone l’apertura del Dibattito
Pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio
regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.); re­
sta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori
forme di pubblicità.
Art. 12
Conclusione del Dibattito Pubblico
1. Al termine del Dibattito Pubblico l’Autorità riceve
il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito
Pubblico; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati
del Dibattito Pubblico, evidenziando tutti gli argomenti
sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.
2. L’Autorità trasmette il rapporto al Consiglio re­
gionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la
pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta
regionale ne cura la pubblicazione sul B.U.R.T. Resta
ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori
forme di pubblicità.
20
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi
del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della
realizzazione dell’opera sottoposta a Dibattito Pubblico
dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ra­
gioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di
quanto emerso dal dibattito:
a) rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o
presentarne formulazioni alternative;
b) proporre le modifiche che intende realizzare;
c) confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibat­
tito Pubblico.
b) associazioni e comitati, con il sostegno di residenti
che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito
alla lettera a);
c) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto
di residenti e associazioni;
d) imprese, su proprie progettazioni o interventi che
presentino un rilevante impatto di natura ambientale,
sociale od economica, eventualmente con il supporto
dell’ente locale territorialmente interessato;
e) le istituzioni scolastiche, con le modalità previste
dall’articolo 19.
4. L’Autorità assicura adeguata pubblicità alle dichia­
razioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta re­
gionale ed al Consiglio regionale per la pubblicazione sui
rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la
pubblicazione sul B.U.R.T. Le dichiarazioni sono portate
a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati. Resta
ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori
forme di pubblicità.
2. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste
ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), sono tutti coloro
che, anche non cittadini italiani, hanno compiuto sedici
anni alla data della sottoscrizione.
5. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al
comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui
all’articolo 11, commi 2 e 3.
Capo III
Sostegno regionale ai processi partecipativi locali
Sezione I
Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un
processo partecipativo locale e requisiti di ammissione
Art. 13
Soggetti e tipologie di sostegno
1. Possono presentare domanda di sostegno a propri
progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico:
a) i residenti in ambiti territoriali di una o più pro­
vince, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è
proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando
la richiesta con:
1) un numero di firme pari al 5 per cento della popo­
lazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
2) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme
della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per
gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti;
3) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di
firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abi­
tanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
4) un numero di firme pari a 370 più l’1 per cento
di firme della popolazione residente eccedente i 15.000
abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abi­
tanti;
5) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento
di firme della popolazione residente eccedente i 30.000
abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;
Art. 14
Requisiti di ammissione
1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno
ad un proprio processo partecipativo, presentano una
domanda preliminare redatta sulla base di uno schema
che l’Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio
insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di
cui al comma 2.
2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno
deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali
requisiti di ammissione:
a) l’oggetto del processo partecipativo, definito in
modo preciso;
b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti
programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventual­
mente, la fase del processo decisionale, anche già avviato,
relativo all’oggetto del processo partecipativo;
c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una du­
rata complessiva di norma non superiore a centottanta
giorni;
d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la
richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già de­
stinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti
relativi all’oggetto del processo partecipativo, nonché
gli atti amministrativi e programmatici già compiuti
che a tale realizzazione siano collegati o che possano
testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti
dall’amministrazione competente sulla materia oggetto
del processo partecipativo proposto;
e) una previsione dei costi del processo partecipativo
proposto; per gli enti locali e le imprese, l’indicazione
delle risorse finanziarie proprie con cui si intende contri­
buire alla realizzazione del processo; per altri soggetti,
l’entità e la natura delle risorse proprie, anche solo di
natura organizzativa, messe a disposizione del processo;
f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle
modalità di svolgimento del processo partecipativo.
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
3. Le domande preliminari sono presentate, nel corso
dell’anno, entro:
a) il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo
il 31 marzo;
b) il 30 giugno, per i processi che hanno inizio dopo
il 31 agosto;
c) il 31 ottobre, per i processi che hanno inizio dopo
il 31 dicembre.
4. L’Autorità decide sulla ammissibilità delle domande
preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei
termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti
criteri:
a) valutazione della rilevanza dell’oggetto del pro­
cesso partecipativo;
b) valutazione dei costi del processo partecipativo,
eventualmente anche in relazione ai costi del pro­getto,
dell’opera, dell’atto di governo del territorio o del­l’in­
tervento oggetto dello stesso processo partecipativo;
c) valutazione dei possibili effetti che il processo
partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla
crescita della coesione sociale, sul rapporto fiduciario tra
cittadini e istituzioni, sulla crescita e diffusione di una
cultura della cittadinanza attiva.
5. Il sostegno dei progetti ammessi dall’Autorità
può comprendere anche uno soltanto dei seguenti in­
terventi, come definiti ai sensi dell’articolo 5, comma
1, lettera e):
a) sostegno finanziario;
b) supporto metodologico;
c) supporto logistico e organizzativo, con particolare
riferimento alle tecnologie dell’informazione e della co­
municazione.
Art. 15
Valutazione ed ammissione dei progetti
1. L’Autorità, sulla base delle domande preliminari
presentate e delle attività istruttorie eventualmente at­
tivate, decide sull’ammissione dei progetti e indica anche
l’entità del sostegno finanziario destinato a ciascun pro­
getto, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti
proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione
del progetto stesso.
2. I soggetti proponenti, ricevuta comunicazione
dell’avvenuta ammissione del progetto, presentano entro
trenta giorni una progettazione analitica del processo
partecipativo, che sia tale da assicurare:
a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista
e l’eguaglianza nell’accesso ai luoghi e ai momenti di
dibattito;
b) l’inclusività delle procedure, la neutralità e impar­
zialità della gestione del processo partecipativo;
c) la massima diffusione delle conoscenze e delle
21
informazioni necessarie ad ottenere la più ampia par­
tecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta
la documentazione rilevante per il processo partecipativo,
comprese una sua versione sintetica e divulgativa.
3. L’Autorità, valutati i requisiti di cui all’articolo 14,
comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno
previsto, qualora il progetto analitico presentato non sia
conforme ai contenuti della domanda preliminare.
4. La durata prevista di svolgimento dei processi
partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre
dalla data della definitiva approvazione da parte della
Autorità.
Art. 16
Domande degli enti locali
1. Le domande degli enti locali sono ammesse se
presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14,
comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) dichiarazione con cui l’ente si impegna a tenere
conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a
motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato
o parziale accoglimento;
b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui
all’articolo 20;
c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante
per il processo partecipativo;
d) messa a disposizione del processo di risorse pro­
prie, finanziarie e organizzative.
Art. 17
Criteri di priorità
1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti
indicati all’articolo 14, l’Autorità valuta come prioritari
i progetti che:
a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che
presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio
o sull’ambiente;
b) si svolgono in territori che presentano particolari
situazioni di disagio sociale o territoriale;
c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o
svantaggiati, compresi i diversamente abili;
d) agevolano, attraverso l’individuazione di spazi,
tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di ge­
nere;
e) presentano un migliore rapporto tra i costi com­
plessivi del processo e le risorse proprie;
f) adottano forme innovative di comunicazione e di
interazione con i residenti;
g) sono sostenuti da un numero consistente di richie­
denti, oltre la soglia minima di cui all’articolo 13, comma
1, lettera a).
22
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
2. Quando la domanda è presentata da enti locali,
l’Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a
quanto stabilito dal comma 1:
a) danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi
di partecipazione nelle pratiche dell’ente locale o che,
con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di
regolamenti locali sulla partecipazione;
b) presentano una dimensione integrata e interset­
toriale;
c) sono presentati in forma associata da parte di più
enti locali;
d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge
regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’am­
ministrazione elettronica e della società dell’informazione
e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della
“Rete telematica regionale Toscana”) anche mediante i
punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali
forme di interattività telematica con i partecipanti;
e) si propongono di contribuire ad uno sviluppo
coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione
della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa
2020: una strategia per una crescita intelligente, soste­
nibile e inclusiva.).
Art. 18
Ammissione e modalità di sostegno
1. L’Autorità provvede all’ammissione dei progetti
partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda e ha facoltà di:
a) condizionare l’accoglimento della domanda a
modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più
compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed
ai criteri di priorità;
b) indicare modalità di svolgimento integrative anche
riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con
eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
c) richiedere il coordinamento di progetti simili o
analoghi indicandone le modalità;
d) differenziare o combinare le diverse tipologie di
sostegno regionale, tenendo conto delle richieste.
2. Quando esamina progetti proposti da residenti, im­
prese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del
processo partecipativo concernono competenze di altri enti,
l’ Autorità acquisisce la disponibilità del­l’am­ministrazione
competente a partecipare atti­vamente al processo proposto
ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a
motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni
del mancato o parziale ac­coglimento.
3. Qualora l’amministrazione competente non mani­
festi la disponibilità ai sensi del comma 2, l’ Autorità ne dà
notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti,
comunicando le ragioni che rendono impossibile l’acco­
glimento della domanda, ovvero l’impossibilità di av­
viare un percorso partecipativo condiviso con l’ente ti­
tolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo
partecipativo.
4. L’Autorità, sulla base delle domande presentate,
riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie
disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti
gli atti di governo del territorio.
5. Il sostegno ai progetti ammessi è:
a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
b) subordinato alla presentazione:
1) dei rapporti periodici e finali del processo parte­
cipativo;
2) della documentazione analitica dei costi;
c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei
modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti
e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inos­
servanza insanabile delle condizioni di ammissione.
6. Per i processi partecipativi in corso tra la con­
clusione di un mandato dell’Autorità e la successiva no­
mina, la competente struttura del Consiglio Regionale è
autorizzata ad effettuare le verifiche di corrispondenza
fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effet­
tivamente realizzato, compresa l’ammissibilità delle spese
effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale
liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro
positivo.
Sezione II
Sostegno ai processi partecipativi proposti
dalle istituzioni scolastiche
Art. 19
Processi partecipativi proposti dalle
istituzioni scolastiche
1. Gli istituti scolastici, singoli o associati, possono
richiedere all’ Autorità, con deliberazione dei loro organi
collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi
partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le gio­
vani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e
della partecipazione.
2. Gli istituti scolastici possono presentare una do­
manda di sostegno nel periodo 1° giugno-30 luglio, con
riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con
il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano
lungo l’intero corso di tale anno scolastico.
3. L’Autorità, sulla base del numero e della qualità
delle domande presentate, riserva annualmente una quota
delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai
progetti presentati dagli istituti scolastici.
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
Capo IV
Strumenti di valorizzazione e promozione
Art. 20
Protocollo fra Regione ed enti locali
1. La Giunta regionale promuove un protocollo di
intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni
anche successive.
2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli
enti aderenti la condivisione dei principi della presente
legge, l’accettazione delle procedure in essa previste,
la sospensione dell’adozione o dell’attuazione degli atti
amministrativi di propria competenza la cui adozione
o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi
o pregiudichi l’esito del Dibattito Pubblico o degli altri
processi di partecipazione.
3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno
regionale, anche al di fuori di processi specifici di par­
tecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che
concerne logistica, tecnologie dell’informazione e
formazione professionale, privilegiando quegli enti che
danno stabilità alle pratiche partecipative.
Art. 21
Attività di formazione
1. La Giunta regionale, sentita l’Autorità, promuove
e organizza attività di formazione a supporto dei processi
partecipativi che si articolano in:
a) corsi di formazione;
b) materiali di studio, ricerca e documentazione
metodologica, disponibili anche in via telematica;
c) progetti specifici;
d) previsione di protocolli o convenzioni con univer­
sità per attività formative;
e) incontri e scambi di esperienze finalizzati, in par­
ticolare, alla diffusione delle buone pratiche.
2. Le attività di formazione sono finalizzate al­la
promozione di una cultura della partecipazione all’in­
terno delle amministrazioni regionali e locali e alla for­
mazione di personale specializzato, all’interno di tali
amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e
gestire un processo partecipativo.
3. Le attività formative riservano particolare attenzio­
ne ai giovani e sono dirette a:
a) associazioni, esperti ed operatori locali;
b) dirigenti scolastici e insegnanti;
c) studenti.
4. Le attività formative possono prevedere iniziative o
progetti specifici concordati con il Parlamento regionale
degli studenti.
23
Art. 22
Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione
1. La Regione Toscana valorizza l’uso delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
favorire la partecipazione democratica dei cittadini e
arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle po­
litiche locali e regionali.
2. A tal fine, la Regione:
a) predispone e mette a disposizione dei cittadini
e degli enti locali una piattaforma informatica per la
partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi
e informazioni sui processi partecipativi in corso nella
Regione, favorire lo scambio e la conoscenza delle buone
pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali
che non dispongono di canali propri di comunicazione;
b) mette a disposizione la propria piattaforma in­
formatica e telematica e le competenze tecniche, meto­
dologiche e organizzative al fine di realizzare processi o
eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni
informatiche e telematiche.
3. Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II,
l’Autorità, d’intesa con la Regione, dispone che tutti i
documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli
interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi di­
sponibili e pubblicati all’interno della piattaforma re­
gionale di cui al comma 2, lettera a).
Capo V
Norme finali
Art. 23
Coordinamento con la legislazione regionale in
materia di governo del territorio
1. La partecipazione al processo di formazione degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio avviene secondo gli istituti ed i
regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale
in materia di governo del territorio.
Art. 24
Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale
1. Ogni anno l’Autorità presenta un rapporto al Con­
siglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità.
2. Tale rapporto contiene:
a) l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi
locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno;
b) l’enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai
fini dell’ammissione del Dibattito Pubblico e dei processi
partecipativi locali;
24
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
c) l’analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate;
d) le considerazioni sull’impatto e sulla efficacia dei
processi partecipativi attivati.
3. Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta
alla discussione del rapporto presentato dall’Autorità
ed all’elaborazione ed approvazione di orientamenti da
offrire alla valutazione della commissione consiliare com­
petente.
4. Nell’anno antecedente la scadenza dell’Autorità, il
Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono
e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto
pubblico, con l’obiettivo di valutare l’efficacia, la diffu­
sione e il rendimento dei processi partecipativi promossi
ai sensi della presente legge.
5. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta
giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri
centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni,
con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto
anche degli esiti dell’attività di cui al comma 4, effettua
la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di
promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.
Art. 25
Dibattito Pubblico e referendum consultivo
1. L’indizione del referendum consultivo su opere,
interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 23
novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali
previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) determina
l’inammissibilità del Dibattito Pubblico sullo stesso
oggetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 46,
comma 1, lettera c), della stessa l.r. 62/2007.
Art. 26
Processi partecipativi ed elezioni
1. Il Dibattito Pubblico non può svolgersi nei cen­
tottanta giorni antecedenti l’elezione del Consiglio re­
gionale e del Presidente della Giunta regionale. In caso di
cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal
giorno della cessazione, con sospensione delle procedure
in corso.
2. Gli enti locali non possono presentare domanda
di Dibattito Pubblico o di sostegno a propri progetti
partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le elezioni
per il rinnovo degli organi.
Art. 27
Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 9 della l.r. 10/2010 è sostituito dal
seguente:
“Art. 9
Partecipazione
1. La presente legge garantisce l’informazione e la par­
tecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle
forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando
l’intervento di chiunque intenda fornire elementi cono­
scitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano
o programma sull’ambiente.
2. Nell’ambito dei procedimenti di VAS di competenza
degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ul­
teriori modalità di partecipazione quali previste dal­la
legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pub­
blico regionale e promozione della partecipazione al­la
elaborazione delle politiche regionali e locali) e attin­
gere al sostegno finanziario che la Regione prevede in
applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013. A tale
scopo, gli enti interessati presentano domanda all’Au­
torità regionale per la garanzia e la promozione della
partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r.
46/2013.
3. Nei casi di cui al comma 2:
a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione
della partecipazione decide sull’ammissione della do­
manda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla
base dei requisiti di cui all’articolo 14 della l.r. 46/2013;
b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro
i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo
II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto
del principio di non duplicazione di cui all’articolo 8; in
ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e
con le modalità previste dalla presente legge;
c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi
di cui all’articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013;
d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo
è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e la
promozione della partecipazione e all’autorità competente
nei termini utili per l’espressione del parere motivato di
cui all’articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti
non impedisce la conclusione del procedimento di VAS
nei termini previsti dalla presente legge.”.
Art. 28
Modifiche all’articolo 42 della l.r. 10/2010
1. Nella rubrica dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le
parole “l.r. 69/2007” sono sostituite dalle seguenti: “l.r.
46/2013”.
2. Al comma 1 dell’articolo 42 della l .r. 10/2010 le
parole “alla l.r. 69/2007” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 9, comma 3, della legge regionale 46/2013
(Dibattito Pubblico regionale e promozione della
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali
e locali)”.
3. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le
parole “ l.r. 69/2007 “ sono sostituite dalle seguenti: “ l.r.
46/2013”.
4. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010,
rispettivamente, le parole “di cui alla l.r. 69/2007” e “ai
sensi della l.r. 69/2007” sono soppresse.
5. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 42 della l .r.
10/2010 le parole “di cui all’articolo 14 della l.r. 69/2007”
sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 13 della
l.r. 46/2013”.
6. Al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le
parole “dall’articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007”
sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 11, comma
2, della l.r. 46/2013”.
Art. 29
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 61/2012
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge
regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell’anagrafe
pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme
in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei
componenti degli organi della Regione e dei titolari di
cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.
Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della
l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004
e alla l.r. 5/2008) è sostituita dalla seguente: “d) Autorità
garante per la partecipazione di cui alla l.r. 46/2013”.
Art. 30
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Con­
siglio regionale ed il Presidente della Giunta re­gionale, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore del­la presente legge,
curano l’emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva
competenza per la presentazione delle candidature relative
alla designazione dei membri dell’Autorità.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale e la Giunta regionale definiscono l’intesa di
cui all’articolo 6. L’intesa può essere successivamente
aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.
Art. 31
Abrogazione
1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 72 (Pro­
roga del termine di abrogazione della legge regionale 27
25
dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali
e locali) è abrogata.
Art. 32
Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è
autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 150.000,00
e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la spesa di euro
850.000, cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di
cui al Capo IV “Strumenti”, mediante gli stanziamenti
della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese
correnti” e quanto ai restanti adempimenti mediante gli
stanziamenti della UPB 134 “Attività istituzionale del
Consiglio regionale - Spese correnti” del bilancio di
previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione
vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.
2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1,
al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione
vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate
le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e
cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2013
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”,
per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio re­
gionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00.
Anno 2014
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”,
per euro 850.000,00;
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere
istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio
regionale - Spese correnti”, per euro 700.000,00.
Anno 2015
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”,
per euro 850.000,00
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istitu­
zionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio
regionale - Spese correnti”, per euro 700.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con
legge di bilancio.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os­
servarla e farla osservare come legge della Regione To­
scana.
ROSSI
Firenze, 2 agosto 2013
26
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
La presente legge è stata approvata dal Consiglio re­
gionale nella seduta del 23.07.2013
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 19 giugno
2013, n. 259
Proponenti:
Consiglieri Manneschi, Antichi, Lastri, Fuscagni, Spi­
nelli, Sgherri
Assegnata alla 1^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 23 luglio 2013
Approvata in data 23 luglio gennaio 2013
Divenuta legge regionale 34/2013 (atti del Consi­glio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor­
matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e
della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 così come
risultano modificate dalla legge regionale sopra ripor­
tata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.
Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale.
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specificate le fonti.
Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
Legge regionale 6 novembre 2012, n. 61
SEZIONE II
CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni
comune di “Arcidosso Castel del Piano” mediante fusione
dei comuni di Arcidosso e Castel del Piano);
- la Prima Commissione consiliare, nella seduta del
21 maggio 2013, ha svolto un’audizione con i sindaci
dei Comuni di Arcidosso e di Castel del Piano, i quali,
nel rappresentare le difficoltà ad avviare il procedimento
di fusione, essendo in atto il processo di unione degli
otto comuni dell’Amiata grossetana, hanno invitato la
commissione stessa ad effettuare una visita per incontrare
gli amministratori, le rappresentanze sociali ed i cittadini
del territorio interessato, al fine di farsi un’idea più ap­
profondita della situazione;
- la Prima Commissione ha svolto la visita in data 17
giugno 2013, incontrando, in tre distinte riunioni, tutti i
sindaci dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana
insieme al Presidente dell’unione stessa, i consiglieri
dell’unione, le rappresentanze sociali ed i cittadini,
ottenendo informazioni più dettagliate circa le posizioni
in campo;
- nel frattempo è stata approvata la legge regionale 18
giugno 2013, n. 30 (Disposizioni in materia di referendum
regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010)
che impone, nei procedimenti di fusione di iniziativa dei
consigli comunali, di acquisire il parere dei competenti
organi comunali;
- sono pervenute al Consiglio regionale le delibere dei
rispettivi consigli comunali, in base alle quali si ritiene
prematuro il processo di fusione dei due comuni, essendo
in atto ed operante l’Unione dei Comuni dell’Amiata
grossetana.
RITIENE
che possa essere riconsiderata la proposta di legge 8
maggio 2013, n. 240 (Istituzione del comune di “Arci­
dosso Castel del Piano”mediante fusione dei comuni di
Arcidosso e Castel del Piano) nel caso in cui i consigli
comunali di Arcidosso e Castel del Piano mutino orien­
tamento nel prossimo futuro.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet­
tino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima legge l.r. 23/2007.
RISOLUZIONE 23 luglio 2013, n. 207
Il Presidente
Alberto Monaci
In merito all’istituzione del Comune di Arcidosso
Castel del Piano mediante fusione dei Comuni di Arcidosso e Castel del Piano.
I Segretari
Marco Carraresi
Daniela Lastri
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- in data 8 maggio 2013 è stata presentata la proposta
di legge di iniziativa consiliare n. 240 (Istituzione del
RISOLUZIONE 26 luglio 2013, n. 209
Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio re-
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
27
gionale del 26 luglio 2013, collegata alla legge regionale
2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario
in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per
la coesione e per il contrasto al disagio sociale).
Ordine del giorno approvato nella seduta del
Consiglio regionale del 23 luglio 2013 collegato alla
legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in
materia di programmazione regionale).
IL CONSIGLIO REGIONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la seduta straordinaria, svolta in data 26 luglio
2013, per discutere degli interventi di sostegno alle fa­
miglie in difficoltà;
Vista la legge regionale 2 agosto 2003, n. 44 (Dispo­
sizioni in materia di programmazione regionale), con la
quale viene rivisto il complessivo sistema degli strumenti
e delle procedure della programmazione regionale;
Premesso che è da condividere lo sforzo della Giunta
regionale di destinare una somma importante, euro
26.500.000 per il 2013 ed euro 25.000.000 per gli anni
2014 e 2015, per sostenere quelle situazioni di fragilità
che sono ancor più acuite dalle difficoltà determinate
dalla crisi economica che sta investendo il nostro Paese e
la Toscana, sforzo che arricchisce il welfare regionale;
Considerato che la legge regionale 2 agosto 2013,
n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle
famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e
per il contrasto al disagio sociale) prevede, in via speri­
mentale, un intervento che si caratterizza per l’erogazione
di contributi a sostegno della genitorialità, dei nuclei
familiari numerosi, delle famiglie con figli disabili ed
interventi di microcredito a favore di lavoratori e la­
voratrici in difficoltà, nonché la costituzione di un fondo
per garanzia integrative sui mutui immobiliari;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad approfondire la possibilità, in seguito alla verifica
degli interventi in questione da attuarsi entro sei mesi
dall’approvazione della sopracitata l.r. 45/2013, di at­
tivare misure anche in favore di famiglie con tre figli a
carico e di quelle monogenitoriali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet­
tino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo
4 , comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Marco Carraresi
Daniela Lastri
- Ordini del giorno
ORDINE DEL GIORNO 23 luglio 2013, n. 207
Rilevato che la sopracitata l.r. 44/2013, nell’ottica di
semplificare e razionalizzare l’intero impianto della pro­
grammazione regionale, prevede quale strumento centrale
di definizione degli indirizzi programmatici il documento
annuale di programmazione (DAP), il quale, tra i suoi
contenuti previsti dall’articolo 9, comma 2, della stessa
l.r. 44 /2013, contiene sia l’aggiornamento annuale del
programma regionale di sviluppo (PRS), sia l’indicazione
delle priorità programmatiche, degli obiettivi specifici e
degli indirizzi per le politiche di settore;
Considerato che, al fine di permettere al Consiglio
regionale di poter esprimere specifici indirizzi su un do­
cumento così centrale nella programmazione regionale,
è stato esplicitamente previsto all’articolo 9, comma 3,
della l.r. 44/2013, che la Giunta regionale presenti an­
nualmente al Consiglio regionale, entro il mese di giugno,
un documento preliminare al DAP contenente un quadro
generale dei contenuti del DAP stesso, con particolare
riferimento a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2,
lettere a), b) e c), che rispettivamente riguardano:
a) l’aggiornamento annuale del contesto strutturale
del PRS;
b) l’indicazione delle priorità programmatiche, degli
obiettivi specifici e degli indirizzi per le politiche di
settore e le relative modalità generali di intervento, per
l’anno successivo;
c) la descrizione del quadro finanziario e le ipotesi di
ripartizione;
Rilevato che, anche in vista del probabile superamento
di molti piani settoriali attualmente previsti dalla nor­
mativa regionale, è stato previsto, all’articolo 7, com­
ma 5, della l.r. 44/2013 che l’esame del sopracitato do­
cumento preliminare, così come l’esame del DAP e del
PRS, sarà effettuato assicurando l’apporto di tutte le
commissioni consiliari permanenti per i profili di rispet­
tiva competenza;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della l.r. 44/2013 sarà possibile procedere con la pre­
disposizione di piani aventi carattere settoriale o inter­
settoriale soltanto qualora essi siano esplicitamente in­
dicati nel PRS, nonché previsti dalla normativa nazionale
o dell’Unione europea;
28
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
Considerato che si ravvisa l’opportunità che il Con­
siglio regionale, già in sede di informativa preliminare al
PRS ex articolo 48 dello Statuto, possa prendere nota dei
piani di settore da elaborare nel corso della legislatura,
nonché dare indicazioni in tal senso;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad inviare, a partire dalla prima predisposizione del
DAP, il documento preliminare di cui all’articolo 9, com­
ma 3, della l.r. 44/2013, tenendo presente la necessità
del Consiglio regionale di avere, già in quella sede, un
quadro definitivo dei contenuti previsti dall’articolo 9,
comma 2, lettera b), della stessa l.r. 44/2013, ovvero in
me­rito al­l’indicazione delle priorità programmatiche,
degli obiet­tivi specifici, degli indirizzi, e delle relative
modalità di intervento, per ciò che concerne le politiche
di settore. Parimenti si ravvisa altresì l’esigenza di avere
indicazioni esaustive anche per quanto riguarda i con­
tenuti previsti dall’arti­colo 9, comma 2, lettere a) e c),
della stessa l.r. 44 /2013;
AUSPICA
che, a partire dalla prossima predisposizione del PRS,
già in sede di informativa preliminare ex art. 48 Statuto,
la Giunta regionale indichi gli eventuali piani di settore
da elaborare nel corso della legislatura, oltre a quelli
previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione europea,
anche al fine di permettere al Consiglio re­gionale di poter
esprimere indirizzi sull’opportunità di attuare specifiche
strategie di intervento mediante l’elaborazione di piani o
programmi aventi carattere settoriale o intersettoriale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet­
tino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2 della medesima legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Alberto Monaci
I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri
SEZIONE III
REGOLAMENTI INTERNI DEGLI
ORGANI REGIONALI
CONSIGLIO REGIONALE
REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 21
Modifiche al titolo VIII del regolamento interno 24
aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità).
SOMMARIO
Art. 1
20/2013
Art. 2
20/2013
Art. 3
20/2013
Art. 4
20/2013
Art. 5
20/2013
- Modifiche all’articolo 72 del reg.int. c.r.
- Modifiche all’articolo 78 del reg.int. c.r.
- Modifiche all’articolo 81 del reg.int. c.r.
- Modifiche all’articolo 82 del reg.int. c.r.
- Modifiche all’articolo 83 del reg.int. c.r.
Art. 1
Modifiche all’articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 72 del re­
golamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento
interno di amministrazione e contabilità), sono aggiunte
le parole: “I lavori in economia per i quali la previsione di
importo è pari o inferiore a euro 20.000,00 IVA esclusa,
sono affidati dal competente dirigente, nei limiti delle
risorse finanziarie assegnate. I contratti così affidati sono
rendicontati periodicamente dal dirigente al direttore di
area ed al segretario generale”.
2. Il comma 4 dell’articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013
è sostituito dal seguente:
“4. Per i contratti di forniture e servizi di importo
pari o inferiore a euro 20.000,00 IVA esclusa, i singoli
dirigenti segnalano alla struttura competente in materia
di provveditorato tutte le procedure di gara di cui si
prevede l’espletamento per l’anno successivo, al fine di
redigere un elenco da sottoporre all’esame del Comitato
di direzione. Il Comitato di direzione esamina l’elenco,
dispone eventuali variazioni all’ordine di priorità proposto
e rimette l’elenco validato alla struttura competente in
materia di provveditorato.”.
3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 72 del
reg. int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente: “Entro
il 15 giugno di ogni anno i dirigenti del Consiglio re­
gionale inviano alla struttura competente in materia di
provveditorato i dati relativi a servizi e forniture per la
predisposizione del relativo programma annuale e per la
redazione dell’elenco di cui al comma 4”.
4. Al comma 9 dell’articolo 72 del reg. int. c.r. 20/2013
le parole: “programmazione degli appalti” sono sostituite
dalla seguente: “provveditorato”.
5. Al comma 10 dell’articolo 72 del reg. int. c.r.
20/2013 le parole: “programmazione degli appalti” sono
sostituite dalla seguente: “provveditorato”.
7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39
6. Al comma 12 dell’articolo 72 del reg. int. c.r.
20/2013 le parole: “programmazione degli appalti” sono
sostituite dalla seguente: “provveditorato”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 78 del reg. int. c.r. 20/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 78 del reg.int. c.r. 20/201
le parole: “il dirigente responsabile” sono sostituite dalle
seguenti: “la struttura competente in materia di prov­
veditorato, su richiesta del dirigente responsabile”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 81 del reg. int. c.r. 20/2013
1. Il comma 1 dell’articolo 81 del reg. int. c.r. 20/2013
è sostituito dal seguente:
“1. Quando si procede con il criterio del prezzo più
basso, le funzioni di presidente di gara sono svolte di
norma dal dirigente della struttura competente in materia
di provveditorato o, in caso di sua assenza o impedimento,
da un dirigente nominato dal Segretario generale, assi­stito
da due dipendenti in qualità di testimoni e da un segretario
verbalizzante, individuati dal dirigente che presiede la
gara.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 81 del reg. int. c.r. 20/2013
è sostituito dal seguente:
“2. Quando si procede con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la commissione di cui
articolo 84 del d.lgs. 163/2006, è nominata dal Segretario
generale. Nel caso in cui sia necessario, tra i componenti
della commissione, il ricorso a professionalità esterne, il
Segretario generale provvede alla nomina previa selezione
effettuata dal dirigente responsabile del contratto. Le
funzioni di segretario verbalizzante della commissione
sono assegnate di norma a un dipendente della struttura
competente in materia di provveditorato.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 82 del
reg. int. c.r. 20/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 82 del reg. int. c.r. 20/2013
le parole: “sono svolti” sono sostituite dalle seguenti:
“possono essere svolti”.
2. Il comma 8 dell’articolo 82 del reg. int. c.r. 20/2013
è sostituito dal seguente:
“8. Si procede comunque al pagamento degli stati
di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a
servizi e forniture dopo le opportune verifiche a cura del
responsabile del contratto ed il conseguente suo invito
ad emettere fattura, fatto salvo che per importi superiori
a 20.000 euro IVA esclusa e per il pagamento del saldo
finale, per i quali dovrà essere acquisito d’ufficio il
documento di regolarità contributiva.”.
29
Art. 5
Modifiche all’articolo 83 del reg.int. c.r. 20/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 83 del reg. int. c.r. 20/2013
le parole: “in materia di contratti” sono sostituite dalle
seguenti: “in materia di provveditorato”.
Il Presidente
Alberto Monaci
I Segretari
Marco Carraresi
Daniela Lastri
REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 22
Modifiche all’articolo 56 del regolamento interno
22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale). Approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2013.
Art. 1
Modifiche all’articolo 56 del
reg. int. c.r. 16/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 56 del regolamento in­
terno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di
organizzazione del Consiglio regionale), dopo le parole:
“Consiglio regionale” sono inserite le seguenti: “o al diri­
gente da questi delegato”.
2. Al comma 2 dell’articolo 56 del reg. int. c.r.
16/2011, dopo le parole “Il segretario generale” sono in­
serite le seguenti: “, tenuto conto dell’eventuale delega di
cui al comma 1,”.
3. Al comma 5 dell’articolo 56 del reg. int. c.r.
16/2011, dopo le parole “Il segretario generale” sono in­
serite le seguenti: “o il dirigente da questi delegato”.
4. Al comma 7 dell’articolo 56 del reg. int. c.r.
16/2011, dopo le parole “al segretario generale” sono in­
serite le seguenti: “o al dirigente da questi delegato”.
5. Alla fine del comma 8 dell’articolo 56 del reg. int.
c.r. 16/2011 sono aggiunte le parole: “L’assunzione di
incarichi da parte dei direttori di area è autorizzata dal
segretario generale.”.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri
MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

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