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Anno XLIV Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 39 mercoledì, 7 agosto 2013 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620 E-mail: [email protected] Il Bollettino Uf ciale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, bene ci economici e nanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai ni della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di speci che esigenze connesse alla tipologia degli atti. 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 2 SOMMARIO SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 44 Disposizioni in materia di programmazione regionale. pag. 3 _____________ LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 45 Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale. ”9 _____________ LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 46 Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. ” 14 regionale del 26 luglio 2013, collegata alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale). ” 26 _____________ - Ordini del giorno ORDINE DEL GIORNO 23 luglio 2013, n. 207 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 23 luglio 2013 collegato alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). ” 27 SEZIONE III REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE II REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 21 CONSIGLIO REGIONALE - Risoluzioni Modifiche al titolo VIII del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità). ” 28 _____________ RISOLUZIONE 23 luglio 2013, n. 207 In merito all’istituzione del Comune di Arcidosso Castel del Piano mediante fusione dei Comuni di Arcidosso e Castel del Piano. ” 26 _____________ RISOLUZIONE 26 luglio 2013, n. 209 Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 22 Modifiche all’articolo 56 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale). Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2013. ” 29 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 3 Art. 18 - Adeguamento della legislazione regionale Art. 19 - Abrogazione SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 44 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Disposizioni in materia di programmazione regionale. Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Co stituzione; Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga Visti gli articoli 11, 19, comma 2, 37, 46 e 48 dello Statuto; Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordi namento contabile della Regione Toscana); la seguente legge: SOMMARIO Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); Capo I Principi Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Dispo sizioni in materia di qualità della normazione); PREAMBOLO Art. 1 - Principi generali e criteri guida Art. 2 - Raccordi istituzionali Art. 3 - Concertazione o confronto e partecipazione Art. 4 - Raccordo con la pianificazione del territorio Art. 5 - Raccordo con la programmazione locale Capo II Strumenti della programmazione Art. 6 - Strumenti della programmazione Art. 7 - Programma regionale di sviluppo Art. 8 - Validità del programma regionale di sviluppo Art. 9 - Documento annuale di programmazione Art. 10 - Altri atti della programmazione regionale Art. 11 - Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione Art. 12 - Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione Capo III Valutazione, monitoraggio e verifica Art. 13 - Valutazione degli strumenti di programma zione Art. 14 - Nucleo unificato regionale di valutazione Art. 15 - Monitoraggio Art. 16 - Norma finanziaria Capo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 17 - Disposizioni transitorie Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza); Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013; Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali nella seduta del 15 luglio 2013; Considerato quanto segue: 1. La programmazione è il metodo per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali; per l’individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo so stenibile dell’economia e della società toscane; 2. In attuazione dell’articolo 46 dello Statuto è ne cessario disciplinare con una nuova legge, sostitutiva del l’attuale legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), i principi e i criteri della programmazione, definire il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione, disciplinare i relativi processi decisionali, le modalità del concorso degli enti locali, la partecipazione delle parti sociali; 3. Tale nuova disciplina è ritenuta necessaria, con 4 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 obiettivi di razionalizzazione e semplificazione, alla lu ce dell’esperienza fin qui compiuta nell’attuazione della citata l.r. 49/1999, al fine di sviluppare l’efficacia e l’ef ficienza della programmazione regionale, anche in termini di spesa, favorendo l’integrazione delle politiche settoriali, di aggiornare gli strumenti e le modalità per l’attuazione, la verifica e l’implementazione degli atti relativi, di valo rizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli enti locali; 4. E’ altresì necessario prevedere che anche sugli strumenti della programmazione, nella loro fase prepa ratoria, oltre alle sperimentate formule di concertazione e confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni del terzo settore, possano essere attivati specifici processi partecipativi, secondo le regole della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare il maggior numero possibile di cittadini in teressati; 5. Nel confermare il programma regionale di svilup po (PRS) come atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale, occorre semplificarne la struttura e specificarne i contenuti, con particolare ri ferimento alle strategie di intervento, ai conseguenti obiettivi generali ed agli indirizzi per le politiche set toriali, e con l’indicazione di quali eventuali piani di settore devono essere elaborati nel corso della legi slatura, oltre a quelli necessari ai sensi della normativa nazionale e dell’Unione europea; 6. Posto che il PRS ha validità per l’intera legislatura, si ritiene opportuno prevedere che il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, possa valutarne eventuali modifiche, anche di carattere integrale, nell’arco della legislatura stessa, a fronte del sopravvenire di ri levanti modifiche nella congiuntura economica od in al tri aspetti tali da indurre rinnovate considerazioni delle opzioni politiche; 7. È previsto un nuovo documento annuale di pro grammazione (DAP) che reca le specificazioni annuali e gli aggiornamenti del PRS e tutti gli elementi sostanziali della programmazione delle politiche regionali; 8. Rispetto alla situazione attualmente in essere, è necessario snellire i tempi del sistema di programmazione regionale, coordinandone al tempo stesso le cadenze con quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le scelte e le disponibilità finanziarie della Regione e ga rantendo comunque che al Consiglio regionale sia as sicurato un congruo termine di decisione, per tutti gli ap profondimenti e le valutazioni necessarie; 9. Si ritiene doveroso affiancare agli strumenti della programmazione regionale un compiuto sistema di mo nitoraggio e valutazione finalizzato a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta regionale, gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze; Approva la presente legge Capo I Principi Art. 1 Principi generali e criteri guida 1. La programmazione regionale di cui all’articolo 46 dello Statuto si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida: a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei pro grammi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7; b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi; c) concentrazione tematica e territoriale degli inter venti; d) coordinamento dell’azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale; e) partecipazione degli enti locali e delle parti so ciali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all’attuazione delle conseguenti politiche; f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati; g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l’allocazione delle risorse e l’attribuzione delle respon sabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi; h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di ag giornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorità delle politiche regionali. 2. La programmazione regionale si articola sul ter ritorio, assumendo come riferimento gli ambiti territo riali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati co me dimensione ottimale di attuazione e verifica delle re lative politiche. 3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del PRS, del documento annuale di pro grammazione (DAP) di cui all’articolo 9, e degli altri atti della programmazione regionale e dispongono le risorse finanziarie per l’attuazione delle relative determinazioni. Art. 2 Raccordi istituzionali 1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell’Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze. 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione europea. 3. Il coordinamento con gli obiettivi dell’Unione eu ropea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell’Unione stessa. 4. Il coordinamento con gli obiettivi della program mazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale. 5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali. Art. 3 Concertazione o confronto e partecipazione 1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la parteci pazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge. 2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto pos sono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli. 3. Prima dell’avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi del l’articolo 48 dello Statuto, effettua un’informativa pre liminare al Consiglio regionale, che può approvare spe cifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi. 4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull’individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti. 5. La Regione può altresì attivare processi parte cipativi, ai sensi della legge regionale in materia di par tecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale. 5 6. Le province e i comuni attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo. Art. 4 Raccordo con la pianificazione del territorio 1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo ter ritoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio di cui al piano di indirizzo territoriale della Re gione. 2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione set toriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pia nificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio. Art. 5 Raccordo con la programmazione locale 1. La Regione favorisce il coordinamento e l’in tegrazione tra la programmazione regionale e la pro grammazione locale attraverso la sottoscrizione di intese con i livelli di governo locale, per l’individuazione di priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato. 2. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale le intese approvate e ne cura la pub blicazione sul proprio sito istituzionale. 3. Le intese di cui al comma 1, possono essere at tuate attraverso accordi, con la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati, che ne rappresentano l’ar ticolazione operativa, per individuare specifici progetti, interventi e risorse per l’attuazione. Capo II Strumenti della programmazione Art. 6 Strumenti della programmazione 1. La Regione promuove e attua il processo di pro grammazione mediante: a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio ter mine e le strategie di intervento per la legislatura; b) il documento annuale di programmazione (DAP), che individua le priorità e gli obiettivi dell’azione regio nale per l’anno successivo; 6 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 c) le leggi e gli atti normativi, che istituiscono le po litiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d’in tervento; d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa; e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l’attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d’intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell’Unione europea; f) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell’Unione europea, nazionale e locale; g) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui al capo III. Art. 7 Programma regionale di sviluppo 1. Il PRS è l’atto fondamentale di indirizzo della pro grammazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all’articolo 32 dello Statuto, definisce: a) il contesto strutturale, con l’analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale; b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fon damentali della programmazione regionale; c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali; d) la previsione del quadro delle risorse; e) l’indicazione degli eventuali piani di settore re gionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione euro pea; f) il programma di azione normativa, di cui all’ar ticolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Di sposizioni in materia di qualità della normazione). 2. Il PRS contiene anche le priorità programmatiche e finanziarie relative al primo anno della legislatura. 3. Al PRS è allegato il rapporto generale di moni toraggio di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), che presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento con riferimento al ciclo di programmazione precedente. 4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro sei mesi dalla data del ricevimento. 5. Il regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), disciplina l’approvazione del PRS e del DAP di cui all’articolo 9, nonché l’esame del relativo documento preliminare di cui allo stesso articolo 9, comma 3, assicurando l’apporto di tutte le commissioni permanenti per i profili di rispettiva competenza. Art. 8 Validità del programma regionale di sviluppo 1. Il PRS ha validità per l’intera legislatura e può essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta re gionale, valuti, in base all’analisi della situazione eco nomica, sociale e ambientale della Regione, la necessità di una revisione delle opzioni politiche. 2. Il PRS è implementato e aggiornato con gli stru menti e le procedure di cui all’articolo 9. Art. 9 Documento annuale di programmazione 1. Il DAP è atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce cornice programmatica dei bilanci di previsione annuale e pluriennale e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate. 2. Il DAP ha come contenuti: a) l’aggiornamento annuale del contesto strutturale del PRS; b) l’indicazione delle priorità programmatiche, degli obiettivi specifici e degli indirizzi per le politiche di settore e le relative modalità generali di intervento, per l’anno successivo; c) la descrizione del quadro finanziario e le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le priorità di intervento; d) l’aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l’indicazione delle principali azioni normative per l’anno di riferimento; e) l’esposizione dello stato di attuazione delle po litiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, e dell’andamento dei prin cipali indicatori collegati alle politiche regionali, nonché il quadro di sintesi delle intese sottoscritte ai sensi del l’articolo 5 comma 1; f) l’eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private). 3. La Giunta regionale, entro il mese di giugno, di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il documento preliminare al DAP che contiene un quadro sintetico e generale dei contenuti previsti al comma 2, con parti colare riferimento alle lettere a), b) e c). Il Consiglio regionale, in relazione al suddetto documento e secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 7, comma 5, approva specifici indirizzi per la Giunta regionale entro il mese di luglio. 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 4. Entro il 10 novembre di ogni anno, la Giunta re gionale, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio re gionale sul documento di cui al comma 3, adotta la pro posta di DAP e la trasmette al Consiglio regionale, che, con le modalità definite ai sensi dell’articolo 7, comma 5, approva il DAP con propria deliberazione nell’ambito della sessione unitaria di bilancio prevista dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana). 5. Nel corso dell’anno, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggior namenti al DAP. 6. Il DAP non viene approvato nell’anno di insedia mento della Giunta regionale. In apposita sezione del PRS sono contenute le priorità programmatiche e finanziarie riferite all’anno successivo. 7. Qualora il PRS non sia approvato entro i termini di cui all’articolo 7, comma 4, le priorità programmatiche e finanziarie di riferimento per l’anno di insediamento della Giunta regionale sono delineate in un apposito documento collegato alla legge finanziaria. Art. 10 Altri atti della programmazione regionale 1. Gli indirizzi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DAP. 2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell’Unione europea preveda specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica copertura normativa. 3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l’analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale. 4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell’ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso. 5. La Giunta regionale presenta annualmente al Con siglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati del l’attuazione dei piani e programmi regionali. 7 Art. 11 Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione 1. Al fine di definire la posizione della Regione all’avvio dell’elaborazione degli strumenti di programmazione per un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente della Giunta regionale effettua una comunicazione al Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo ciclo. 2. Il Consiglio regionale approva, in base alla suddetta comunicazione, specifici atti di indirizzo per la Giunta regionale. Art. 12 Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione 1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione europea di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva, con proprio atto, documenti meramente attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li trasmette tempestivamente al Consiglio regionale. 2. La Giunta regionale presenta annualmente al Con siglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali e dell’Unione europea gestiti. Capo III Valutazione, monitoraggio e verifica Art. 13 Valutazione degli strumenti di programmazione 1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, contengono: a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coe renze interne ed esterne; b) la valutazione degli effetti attesi per i profili am bientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana. 2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l’effettuazione dell’analisi e della valutazione di cui al comma 1. 3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in ma teria di valutazione ambientale strategica “VAS”, di 8 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della medesima l.r. 10/2010 è effettuata con le modalità da essa previste. in occasione della presentazione del rendiconto di cui all’articolo 40 della l.r. 36/2001; c) un aggiornamento del rapporto generale di mo nitoraggio in occasione della presentazione del DAP. Art. 14 Nucleo unificato regionale di valutazione 3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l’indicazione delle principali realizzazioni, delle risorse previste ed utilizzate e dell’andamento degli indicatori definiti dal DAP. Una specifica sezione del rapporto è dedicata al raccordo con la programmazione locale. 1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e ve rifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici. 2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS. 3. La Giunta regionale disciplina con propria delibe razione la composizione del NURV, anche in forma dif ferenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno. 4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi ammini strativi di competenza della Regione). 5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Art. 15 Monitoraggio 1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DAP sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini: a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12; b) contribuire ad alimentare il sistema di monito raggio finalizzato all’elaborazione dei rapporti di cui al comma 2. 2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regio nale: a) un rapporto generale di monitoraggio, con rife rimento al ciclo di programmazione precedente, in oc casione della presentazione del PRS; b) un rapporto generale di monitoraggio annuale, 4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali. Art. 16 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 5, stimati in euro 1.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese cor renti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Capo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 17 Disposizioni transitorie 1. L’atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno 2014 è costituito dal documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). 2. Gli strumenti di programmazione settoriale o in tersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, qualora si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui all’articolo 10, non oltre dodici mesi dall’approvazione del nuovo PRS. 3. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, qualora si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 all’articolo 10, non oltre dodici mesi dall’approvazione del nuovo PRS. SOMMARIO PREAMBOLO Art. 18 Adeguamento della legislazione regionale Capo I Oggetto 1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una o più proposte di modifica delle leggi regionali contenenti disposizioni in materia di programmazione. Art. 19 Abrogazione La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. ROSSI Firenze, 2 agosto 2013 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio nale nella seduta del 23.07.2013 ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 6 giugno 2013, n. 256 Proponenti: Consiglieri Fedeli, Venturi, Fuscagni, Russo, Gambetta Vianna, Del Carlo, Sgherri, Staccioli Assegnata alla 1^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 18 luglio 2013 Approvata in data 23 luglio 2013 Divenuta legge regionale 32/2013 (atti del Consiglio) LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 45 Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale. la seguente legge: Art. 1 - Oggetto Capo II Misure di sostegno alle famiglie Sezione I Contributi finanziari 1. La legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) è abrogata. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga 9 Art. 2 - Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo Art. 3 - Contributo a favore delle famiglie numerose Art. 4 - Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile Art. 5 - Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi Art. 6 - Concessione ed erogazione dei contributi Sezione II Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà Art. 7 - Microcredito a favore dei lavoratori e lavo ratrici in difficoltà Sezione III Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari Art. 8 - Costituzione del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie Art. 9 - Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura ONLUS Capo III Disposizioni transitorie e finali Art. 10 - Norma finanziaria Art. 11 - Norma di prima applicazione Art. 12 - Modifiche al preambolo della l.r. 77/2012 Art. 13 - Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012 Art. 14 - Entrata in vigore Art. 15 - Esiti dell’applicazione PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costitu zione; 10 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 Visto l’articolo 4, comma 1, lettere e), g) e z), dello Statuto; Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situa zione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Dispo sizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla leg ge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 5; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Si stema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I; Considerato quanto segue: 1. Con l’articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), la Re gione ha stanziato risorse per euro 5.000.000, da asse gnare quale aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità ed alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza, tramite piccoli prestiti sociali gestiti attra verso associazioni non lucrative; 2. L’attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie; 3. Nel triennio 2013 - 2015 sono state individuate ulteriori risorse finanziarie, pari a complessivi 26,5 mi lioni di euro per l’anno 2013 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la messa a punto di un pacchetto di nuove misure di sostegno in favore di target selezionati di famiglie in situazioni di fragilità; 4. Gli interventi di sostegno connessi alla presenza di nuovi nati, di figli disabili e di nuclei familiari numerosi, consistono nell’erogazione di un contributo finanziario annuale. 5. Appare altresì necessario agevolare l’erogazione di piccoli prestiti a favore di lavoratori in difficoltà, in quanto in regime di sospensione salariale oppure in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali. 6. Nell’attuale momento di grave crisi economica, appare inoltre necessario porre in essere un intervento finalizzato ad agevolare la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane che versano in gravi difficoltà fi nanziarie e rischiano la perdita dell’abitazione di cui sono proprietarie per morosità nel pagamento di debiti pregressi. 7. La Fondazione toscana per la prevenzione dell’u sura, che è l’unico soggetto autorizzato a svolgere in Toscana attività di prevenzione dell’usura ai sensi della l. 108/1996, in questo ambito rilascia garanzie alle banche per agevolare la concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 15 della citata l. 108/1996, ha proposto alla Regione la costituzione di un fondo per la prestazione di garanzie integrative, con la finalità di facilitare la concessione dei mutui alle famiglie in difficoltà. 8. Si ritiene opportuno, al contempo, procedere al l’abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012. Approva la presente legge Capo I Oggetto Art. 1 Oggetto 1. La presente legge istituisce per il triennio 2013 2015 una serie di misure di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie. 2. Le misure di sostegno di cui al comma 1, hanno carattere sperimentale; alla conclusione del primo anno e del secondo anno di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un’eventuale rimodulazione degli interventi. Capo II Misure di sostegno alle famiglie Sezione I Contributi finanziari Art. 2 Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo 1. La Regione istituisce a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, un contributo una tantum di euro 700,00 per ogni figlio nato, adottato o collocato in affido preadottivo, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. 2. Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti locali, l’Istituto degli Innocenti, le associazioni di vo lontariato, promuovono la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo. 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 Art. 3 Contributo a favore delle famiglie numerose 1. La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, un contributo annuale per il triennio 2013 - 2015, pari ad euro 700,00 per le famiglie con quattro figli. Il contributo è incrementato di euro 175,00 per ogni figlio oltre il quarto. 2. I comuni promuovono la diffusione dell’infor mazione nei confronti dei potenziali beneficiari del con tributo. Art. 4 Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile 1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili, istituisce un contributo annuale per il triennio 2013 - 2015 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, per ogni figlio disabile a carico ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assi stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone han dicappate). 2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo, Art. 5 Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi 1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, le persone fisiche che si trovano in una o più delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); b) essere residenti in Toscana alla data del 1° gennaio dell’anno solare cui si riferisce il contributo finanziario da almeno un anno; c) avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 24.000,00; 11 d) non avere riportato condanne con sentenza defini tiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. 2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati fra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni na zionali o da regolamenti degli enti locali. Art. 6 Concessione ed erogazione dei contributi 1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono con cessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo. 2. L’istanza di concessione del contributo di cui al l’articolo 2, è presentata dalla madre, oppure, in assenza di quest’ultima, dal padre. Le istanze di concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia. 3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti. 4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE aggiornata all’ultima di chiarazione presentata ai fini IRPEF. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. 5. La Giunta regionale promuove la stipula di un pro tocollo d’intesa con l’associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi. Sezione II Misure di sostegno ai lavoratori e lavoratrici in difficoltà Art. 7 Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà 1. La Regione stanzia per il triennio 2013 - 2015 risorse per euro 5.000.000,00 annui, finalizzati alla con cessione di contributi a totale copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dagli istituti bancari sottoscrittori di uno specifico protocollo d’intesa con la Giunta Regionale. 12 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tale fine, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE relativo all’anno in cui si richiede il finanziamento non superiore ad euro 24.000,00. 3. Le risorse di cui al comma 1, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 46 septies della legge regionale 27 dicembre 2005 , n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006). 4. Il finanziamento è concesso dagli istituti bancari, senza oneri di istruttoria per il richiedente, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni lavoratore e lavo ratrice, ed ha una durata pari a 36 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento. 5. La Giunta regionale, al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte degli aventi diritto, promuove la collaborazione con le organizzazioni sindacali. 6. La Giunta Regionale, con deliberazione: a) approva il protocollo d’intesa di cui al comma 1; b) definisce indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie di cui al comma 1. Sezione III Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari Art. 8 Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie 1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 finalizzata alla costituzione, unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all’usura, con sede in Siena, di un fondo vincolato per il rilascio di garanzie integrative a quelle rilasciate dalla stessa fondazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura). 2. Le garanzie integrative di cui al comma 1, sono volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all’estinzione di passività pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficoltà finanziarie. 3. Le garanzie sono rilasciate dalla fondazione nella misura del 25 per cento dell’importo di ogni singolo fi nanziamento concesso, sino ad un massimo di euro 50.000,00. Art. 9 Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura ONLUS 1. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura ONLUS sono disciplinate tramite un accordo di collaborazione previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale. 2. L’accordo di collaborazione disciplina in parti colare: a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore ad anni tre; b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della fondazione; c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse; d) le modalità di restituzione alla Regione degli im porti progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie; e) le modalità di rendicontazione alla Regione sul l’utilizzo del fondo. Capo III Disposizioni transitorie e finali Art. 10 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all’articolo 2, stimati in euro 11.960.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente. 2. Agli oneri di cui all’articolo 3, stimati in euro 2.440.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente. 3. Agli oneri di cui all’articolo 4, stimati in euro 5.600.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente. 4. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 7, è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente. 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 5. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 8, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013. 6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015 sono apportate le se guenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza: Anno 2013 - in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 26.500.000,00; - in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti”, per euro 20.000.000,00; - in aumento, UPB 612 “Lavoro - Spese correnti”, per euro 5.000.000,00; - in aumento, UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti”, per euro 1.500.000,00. Anno 2014 - in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 25.000.000,00; - in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti”, per euro 20.000.000,00; - in aumento, UPB 612 “Lavoro - Spese correnti”, per euro 5.000.000,00. Anno 2015 - in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 25.000.000,00; - in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti”, per euro 20.000.000,00; - in aumento, UPB 612 “Lavoro - Spese correnti”, per euro 5.000.000,00. 7. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell’anno 2015, per l’e sercizio 2016 si fa fronte con legge di bilancio. Art. 11 Disposizioni di prima applicazione 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, 7 e 9, sono adottate nel termine di qua rantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In attesa dell’entrata in vigore del decreto del 13 Presidente del Consiglio dei ministri recante la nuova disciplina dell’indicatore dell’ISEE, che istituisce il co siddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione del contributo di cui all’articolo 7, è costituito dall’ap partenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficoltà finanziaria definita dall’articolo 7, comma 2. Art. 12 Modifiche al preambolo della l.r. 77/2012 1. Il punto 4 del considerato del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l’anno 2013), è abrogato. Art. 13 Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 77/2012 1. L’articolo 5 della l.r. 77/2012 è abrogato. Art. 14 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Art. 15 Esiti dell’applicazione 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dell’applicazione delle misure attivate. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os servarla e farla osservare come legge della Regione To scana. ROSSI Firenze, 2 agosto 2013 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio nale nella seduta del 26.07.2013 ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 25 luglio 2013, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 26 luglio 2013, n. 269 14 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 Proponente: Presidente Rossi Enrico Approvata in data 26 luglio 2013 Divenuta legge regionale 35/2013 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 46 Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: SOMMARIO Art. 3 - Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione Art. 4 - Procedure di nomina dell’Autorità Art. 5 - Compiti dell’Autorità Art. 6 - Sede, strutture e indennità dell’Autorità Capo II Dibattito Pubblico regionale Art. 7 - Definizione di Dibattito Pubblico regionale Art. 8 - Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico Art. 9 - Coordinamento tra Dibattito Pubblico e va lutazione di impatto ambientale Art. 10 - Procedura di attivazione del Dibattito Pub blico Art. 11 - Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico Art. 12 - Conclusione del Dibattito Pubblico Capo III Sostegno regionale ai processi partecipativi locali Sezione I Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione Art. 13 - Soggetti e tipologie di sostegno Art. 14 - Requisiti di ammissione Art. 15 - Valutazione ed ammissione dei progetti Art. 16 - Domande degli enti locali Art. 17 - Criteri di priorità Art. 18 - Ammissione e modalità di sostegno Sezione II Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche Art. 19 - Processi partecipativi proposti dalle istitu zioni scolastiche Capo IV Strumenti di valorizzazione e promozione PREAMBOLO Capo I Principi della legge e Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione Sezione I Principi Art. 1 - Diritto di partecipazione e obiettivi della legge Art. 2 - Titolari del diritto di partecipazione Sezione II Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione Art. 20 - Protocollo fra Regione ed enti locali Art. 21 - Attività di formazione Art. 22 - Partecipazione e nuove tecnologie dell’infor mazione e della comunicazione Capo V Norme finali Art. 23 - Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio Art. 24 - Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale Art. 25 - Dibattito Pubblico e referendum consultivo 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 Art. 26 - Processi partecipativi ed elezioni Art. 27 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2010 Art. 28 - Modifiche all’articolo 42 della l.r. 10/2010 Art. 29 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 61/2012 Art. 30 - Norma transitoria Art. 31 - Abrogazione Art. 32 - Norma finanziaria PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma 4, della Costituzione; Visto l’articolo 3, comma 4, l’articolo 4, comma 1, lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile); Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Pro mozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema re gionale. Disciplina della “Rete telematica regionale To scana”); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costi tuzione e dallo Statuto); Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elabo razione delle politiche regionali e locali); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza); Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana); Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”); Vista la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”); 15 Vista la risoluzione Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”); Considerato quanto segue: 1. La partecipazione alla elaborazione ed alla forma zione delle politiche regionali e locali costituisce un aspetto qualificante dell’ordinamento toscano e configura un diritto dei cittadini, che lo Statuto regionale impone in tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione delle decisioni; 2. La Regione ha perseguito e favorito l’esercizio di tale diritto con l’approvazione, nel 2007, della l.r. 69/2007, una legge fortemente innovativa nel panorama nazionale, approvata a seguito di un ampio processo partecipativo e deliberativo e caratterizzata dal fatto di contenere già al proprio interno una disposizione recante il termine della propria vigenza al 31 dicembre 2012, al fine di imporre un momento di valutazione in merito al proseguimento o meno, ed in quali forme, dell’esperienza fino ad allora maturata; 3. La valutazione sugli esiti della l.r. 69/2007, ef fettuata al termine di un’indagine conoscitiva svolta dalla Prima commissione consiliare, di concerto con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su richiesta della Portavoce dell’opposizione, ha evidenziato differenti valutazioni sugli effetti prodotti dalla medesima legge, ma ha riconfermato, tuttavia, l’opportunità e la validità di uno strumento legislativo in tema di partecipazione, pur con l’introduzione di alcune importanti modifiche ed innovazioni che permettano di superare le criticità emerse; 4. In particolare, al termine del processo di valutazione, si è ritenuto di considerare i principi e le finalità enun ciati nella citata l.r. 69/2007 tuttora pienamente validi, raccomandandone quindi la riconferma anche nell’im pianto della nuova legge; 5. Tra le finalità generali enunciate dalla l.r. 69/2007 vanno riconfermate, in particolare, quella di promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica per garantire e rendere effettivo il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche re gionali e locali; quella di un rafforzamento della qua lità della democrazia e dei suoi processi decisionali, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa; quella della diffusione e della concreta realizzazione e sperimentazione di nuove pratiche ed esperienze di coin volgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte pubbliche e delle decisioni collettive; 6. A seguito della citata indagine conoscitiva, ed al fine di dare piena attuazione agli intendimenti emersi, il Consiglio regionale ha orientato la formulazione della presente legge indicandone, nella sopracitata risoluzione 168/2012, gli elementi di base ed i punti fondamentali 16 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 quali, ad esempio, il superamento del carattere mono cratico dell’organo di garanzia ed il necessario raccordo dello stesso con la figura di garanzia prevista dalla legge regionale in materia di governo del territorio; 7. La risoluzione consiliare in parola raccomanda anche il potenziamento del Dibattito Pubblico, con par ticolare riferimento alla rimodulazione delle fasi del relativo procedimento al fine di superare i margini assai ristretti stabiliti dalla precedente disciplina e responsabili, in parte, della sostanziale disapplicazione di tale istituto; 8. Si ritiene, conseguentemente, confermando le carat teristiche metodologiche e le modalità di svolgimento del Dibattito Pubblico così come già definite nel testo della l.r. 69/2007, che a sua volta sostanzialmente si ispiravano al modello presente nella legislazione francese, di preve dere che: a) per tutte le opere pubbliche di competenza regionale che superano la soglia di euro cinquanta milioni, il Dibat tito Pubblico sia reso obbligatorio; b) salvi i casi regolati dalla normativa in materia di governo del territorio, il Dibattito Pubblico sia ob bligatorio per tutti i piani regionali di previsione localiz zativa relativi ad opere pubbliche nazionali; c) per tutte le opere private che superano la suddetta soglia finanziaria, il dibattito pubblico sia attivato previa valutazione dell’Autorità regionale e dopo aver acquisito la disponibilità del soggetto privato a concorrere finanzia riamente alla realizzazione del dibattito stesso; d) per tutte le opere, pubbliche e private, superiori alla soglia di dieci milioni di euro, l’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di altri soggetti, possa valutare l’opportunità di attivare il Dibattito Pubblico, acquisendo, in caso di opere private, la collaborazione dei soggetti promotori; e) per le opere pubbliche statali, sulle quali la Regione è chiamata ad esprimersi, l’Autorità possa promuovere forme di Dibattito Pubblico, nei limiti compatibili con il rispetto delle procedure della legge statale. 9. Si ritiene di dar seguito alle indicazioni contenute nella suddetta risoluzione proponendo un insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo par tecipativo locale, che nel complesso mirano a semplificare tali procedure, ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori e, soprattutto, a rafforzare i meccanismi che possano assicurare un più stringente rapporto tra la fase della partecipazione e la fase decisionale propria delle istituzioni rappresentative; 10. La stessa l.r. 69/2007 prevedeva il termine per la sua abrogazione al 31 dicembre 2012, successivamente prorogato al 31 marzo 2013: non si provvede dunque alla abrogazione di tale legge. Restano ovviamente salve le modifiche che la l.r.69/2007 aveva apportato ad altre leggi regionali; Approva la presente legge Capo I Principi della legge e Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione Sezione I Principi Art. 1 Diritto di partecipazione e obiettivi della legge 1. La Regione, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge. 2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di: a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa; b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elabo razione delle politiche pubbliche; d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società; e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’in formazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini; f) contribuire alla parità di genere; g) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati; h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione. Art. 2 Titolari del diritto di partecipazione 1. Possono intervenire nei processi partecipativi: a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi re golarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi; b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all’oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo. Sezione II Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 Art. 3 Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione 1. È istituita l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità. 2. L’Autorità è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. E’composta da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal Presi dente della Giunta regionale, scelti tra persone di com provata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana. 3. Il Presidente del Consiglio regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 2, nomina i componenti dell’Autorità e ne convoca la seduta di insediamento. 4. L’Autorità adotta un regolamento interno che di sciplina le modalità di svolgimento delle sedute, il fun zionamento e l’organizzazione dei lavori. 5. Per i processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, l’Autorità è integrata con il Garante regionale della comunicazione di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), laddove questi non sia già suo membro in quanto indicato dalla Giunta regionale. Art. 4 Procedure di nomina dell’Autorità 1. Per quanto non diversamente stabilito dalla pre sente legge, alla nomina dell’Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge. 2. La commissione consiliare competente, verificati i requisiti, effettua l’audizione dei candidati in possesso dei requisiti necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina dei due candidati ritenuti più idonei a ricoprire l’incarico, nel rispetto della parità di genere. 3. In caso di mancanza di unanimità, la Commissione trasmette l’elenco dei candidati idonei all’Ufficio di Presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, pro pone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Risultano eletti i due candidati più votati nei rispettivi generi. Art. 5 Compiti dell’Autorità 17 1. L’Autorità in particolare: a) attiva d’ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2; b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui all’articolo 8, commi 3 e 5; c) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al capo III; d) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al capo III; e) definisce i criteri e le tipologie dell’attuazione delle forme di sostegno di cui all’articolo 14, comma 5; f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi; g) approva il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti non ché gli effetti rilevati; h) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte. 2. L’Autorità delibera i finanziamenti relativi ai dibattiti pubblici ed ai processi partecipativi locali, in modo tale da garantire che a questi ultimi sia attri buita una quota non inferiore al 60 per cento della di sponibilità annua complessiva, determinata ai sensi dell’articolo 31. 3. L’Autorità trasmette i propri atti al Consiglio re gionale ed ai consigli degli enti locali interessati. Art. 6 Sede, strutture e indennità dell’Autorità 1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assi curano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell’Autorità. 2. I componenti dell’Autorità, ad eccezione del Ga rante di cui alla l.r.1/2005, qualora ne sia componente, ricevono un gettone di presenza di euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un massimo di quattro sedute mensili. 3. Ai componenti della Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali. Capo II Dibattito Pubblico regionale Art. 7 Definizione di Dibattito Pubblico regionale 18 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 1. Il Dibattito Pubblico regionale, di seguito Dibatti to Pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica. 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente all’incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità; b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 2. Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva. 5. Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti tipolo gie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi: a) infrastrutture stradali e ferroviarie; b) elettrodotti; c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combu stibili; d) porti e aeroporti; e) bacini idroelettrici e dighe; f) reti di radiocomunicazione. Art. 8 Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico 1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico: a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000; b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000. 2. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l’Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L’entità del contributo viene definita d’intesa con l’Au torità, in relazione ai costi complessivi dell’investimento previsto. 3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l’Autorità può comunque disporre un Dibattito Pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti: a) Giunta regionale; b) Consiglio regionale; c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere; d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere; e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l’intera popolazione regionale, come definita dall’ultimo censimento. 4. Non si effettua il Dibattito Pubblico: a) per gli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 6. Per le opere di cui al comma 5: a) il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 9 a 12; b) l’Autorità si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario; c) l’Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il Dibattito Pubblico, può comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del capo III con tempi e modalità compatibili con il procedimento in oggetto. 7. Nei casi in cui sia disposto il Dibattito Pubblico e l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valu tazione di incidenza), lo svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione per l’avvio della procedura di valutazione. 8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste intese tra regioni: a) si applica il comma 6; b) non si applica il comma 7. Art. 9 Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale 1. Per le opere di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, il Dibattito Pubblico si svolge prima dell’inizio della procedura di valutazione di VIA nell’ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso Dibattito Pubblico. 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 2. Per fase anteriore all’inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all’avvio: a) della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48 della l.r. 10/2010; b) della valutazione di impatto di cui all’articolo 52 della l.r. 10/2010. 3. Per le opere di cui all’articolo 8, comma 4, sulle quali non è disposto il Dibattito Pubblico, l’Autorità può comunque attivare, successivamente alle fasi di cui al comma 2, processi partecipativi ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 10/2010. Art. 10 Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico 1. Nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2: a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile all’Autorità, anche solo in forma elettronica, una relazione sull’opera prima dell’avvio delle procedure di cui agli articoli 48 e 52 della l.r. 10/2010; b) l’Autorità entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione può chiedere elementi inte grativi, assegnando un termine per la loro trasmissione; c) entro trenta giorni dall’invio della relazione o dall’acquisizione degli elementi integrativi, l’Autorità delibera ai sensi dell’articolo 11. 2. Nei casi di cui all’articolo 8, comma 3, l’Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera ai sensi dell’articolo 11. 3. L’Autorità promuove e coordina il Dibattito Pub blico sulla base della documentazione acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica. 4. L’Autorità si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena col laborazione alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario. 5. Qualora i soggetti promotori delle opere non of frano la loro disponibilità a collaborare, l’Autorità può procedere comunque all’attivazione del Dibattito Pub blico. Art. 11 Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico 1. L’Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale: a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e 19 garantire l’imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza, anche di genere, nell’accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito; b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell’istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni; c) nomina il responsabile del Dibattito Pubblico indi viduandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all’attività affidata, definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilità che sia la stessa Aut orità ad assumere tale responsabilità; d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell’istruzione tecnica del dibattito. 2. L’atto di cui al comma 1 sospende l’adozione o l’attuazione degli atti di competenza regionale con nessi all’intervento oggetto del Dibattito Pubblico. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attua zione può anticipare o pregiudicare l’esito del Dibattito Pubblico. 3. In caso di dubbio l’Autorità indica, anche d’ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2. 4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finan ziamenti statali o comunitari. 5. L’atto con cui si dispone l’apertura del Dibattito Pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.); re sta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità. Art. 12 Conclusione del Dibattito Pubblico 1. Al termine del Dibattito Pubblico l’Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del Dibattito Pubblico, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo. 2. L’Autorità trasmette il rapporto al Consiglio re gionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul B.U.R.T. Resta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità. 20 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera sottoposta a Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ra gioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito: a) rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative; b) proporre le modifiche che intende realizzare; c) confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibat tito Pubblico. b) associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a); c) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di residenti e associazioni; d) imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica, eventualmente con il supporto dell’ente locale territorialmente interessato; e) le istituzioni scolastiche, con le modalità previste dall’articolo 19. 4. L’Autorità assicura adeguata pubblicità alle dichia razioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta re gionale ed al Consiglio regionale per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul B.U.R.T. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati. Resta ferma la possibilità per l’Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità. 2. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), sono tutti coloro che, anche non cittadini italiani, hanno compiuto sedici anni alla data della sottoscrizione. 5. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui all’articolo 11, commi 2 e 3. Capo III Sostegno regionale ai processi partecipativi locali Sezione I Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione Art. 13 Soggetti e tipologie di sostegno 1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico: a) i residenti in ambiti territoriali di una o più pro vince, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con: 1) un numero di firme pari al 5 per cento della popo lazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti; 2) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti; 3) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abi tanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti; 4) un numero di firme pari a 370 più l’1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abi tanti; 5) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti; Art. 14 Requisiti di ammissione 1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l’Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2. 2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione: a) l’oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso; b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventual mente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all’oggetto del processo partecipativo; c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una du rata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni; d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già de stinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all’oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall’amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto; e) una previsione dei costi del processo partecipativo proposto; per gli enti locali e le imprese, l’indicazione delle risorse finanziarie proprie con cui si intende contri buire alla realizzazione del processo; per altri soggetti, l’entità e la natura delle risorse proprie, anche solo di natura organizzativa, messe a disposizione del processo; f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo. 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 3. Le domande preliminari sono presentate, nel corso dell’anno, entro: a) il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo; b) il 30 giugno, per i processi che hanno inizio dopo il 31 agosto; c) il 31 ottobre, per i processi che hanno inizio dopo il 31 dicembre. 4. L’Autorità decide sulla ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione della rilevanza dell’oggetto del pro cesso partecipativo; b) valutazione dei costi del processo partecipativo, eventualmente anche in relazione ai costi del progetto, dell’opera, dell’atto di governo del territorio o dell’in tervento oggetto dello stesso processo partecipativo; c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni, sulla crescita e diffusione di una cultura della cittadinanza attiva. 5. Il sostegno dei progetti ammessi dall’Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti in terventi, come definiti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e): a) sostegno finanziario; b) supporto metodologico; c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e della co municazione. Art. 15 Valutazione ed ammissione dei progetti 1. L’Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie eventualmente at tivate, decide sull’ammissione dei progetti e indica anche l’entità del sostegno finanziario destinato a ciascun pro getto, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso. 2. I soggetti proponenti, ricevuta comunicazione dell’avvenuta ammissione del progetto, presentano entro trenta giorni una progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare: a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza nell’accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito; b) l’inclusività delle procedure, la neutralità e impar zialità della gestione del processo partecipativo; c) la massima diffusione delle conoscenze e delle 21 informazioni necessarie ad ottenere la più ampia par tecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa. 3. L’Autorità, valutati i requisiti di cui all’articolo 14, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno previsto, qualora il progetto analitico presentato non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare. 4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte della Autorità. Art. 16 Domande degli enti locali 1. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti: a) dichiarazione con cui l’ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento; b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all’articolo 20; c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo; d) messa a disposizione del processo di risorse pro prie, finanziarie e organizzative. Art. 17 Criteri di priorità 1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all’articolo 14, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che: a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente; b) si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale; c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili; d) agevolano, attraverso l’individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di ge nere; e) presentano un migliore rapporto tra i costi com plessivi del processo e le risorse proprie; f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti; g) sono sostenuti da un numero consistente di richie denti, oltre la soglia minima di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). 22 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1: a) danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell’ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di regolamenti locali sulla partecipazione; b) presentano una dimensione integrata e interset toriale; c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali; d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’am ministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti; e) si propongono di contribuire ad uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, soste nibile e inclusiva.). Art. 18 Ammissione e modalità di sostegno 1. L’Autorità provvede all’ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facoltà di: a) condizionare l’accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorità; b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme; c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità; d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste. 2. Quando esamina progetti proposti da residenti, im prese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l’ Autorità acquisisce la disponibilità dell’amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento. 3. Qualora l’amministrazione competente non mani festi la disponibilità ai sensi del comma 2, l’ Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l’acco glimento della domanda, ovvero l’impossibilità di av viare un percorso partecipativo condiviso con l’ente ti tolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo. 4. L’Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio. 5. Il sostegno ai progetti ammessi è: a) rateizzato, anche con una quota di anticipo; b) subordinato alla presentazione: 1) dei rapporti periodici e finali del processo parte cipativo; 2) della documentazione analitica dei costi; c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità; d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inos servanza insanabile delle condizioni di ammissione. 6. Per i processi partecipativi in corso tra la con clusione di un mandato dell’Autorità e la successiva no mina, la competente struttura del Consiglio Regionale è autorizzata ad effettuare le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effet tivamente realizzato, compresa l’ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo. Sezione II Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche Art. 19 Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche 1. Gli istituti scolastici, singoli o associati, possono richiedere all’ Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le gio vani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione. 2. Gli istituti scolastici possono presentare una do manda di sostegno nel periodo 1° giugno-30 luglio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l’intero corso di tale anno scolastico. 3. L’Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici. 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 Capo IV Strumenti di valorizzazione e promozione Art. 20 Protocollo fra Regione ed enti locali 1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive. 2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l’accettazione delle procedure in essa previste, la sospensione dell’adozione o dell’attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l’esito del Dibattito Pubblico o degli altri processi di partecipazione. 3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale, anche al di fuori di processi specifici di par tecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell’informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative. Art. 21 Attività di formazione 1. La Giunta regionale, sentita l’Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in: a) corsi di formazione; b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica; c) progetti specifici; d) previsione di protocolli o convenzioni con univer sità per attività formative; e) incontri e scambi di esperienze finalizzati, in par ticolare, alla diffusione delle buone pratiche. 2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all’in terno delle amministrazioni regionali e locali e alla for mazione di personale specializzato, all’interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo. 3. Le attività formative riservano particolare attenzio ne ai giovani e sono dirette a: a) associazioni, esperti ed operatori locali; b) dirigenti scolastici e insegnanti; c) studenti. 4. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti. 23 Art. 22 Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1. La Regione Toscana valorizza l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle po litiche locali e regionali. 2. A tal fine, la Regione: a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione; b) mette a disposizione la propria piattaforma in formatica e telematica e le competenze tecniche, meto dologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche. 3. Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, l’Autorità, d’intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi di sponibili e pubblicati all’interno della piattaforma re gionale di cui al comma 2, lettera a). Capo V Norme finali Art. 23 Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio 1. La partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio. Art. 24 Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale 1. Ogni anno l’Autorità presenta un rapporto al Con siglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità. 2. Tale rapporto contiene: a) l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno; b) l’enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell’ammissione del Dibattito Pubblico e dei processi partecipativi locali; 24 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 c) l’analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate; d) le considerazioni sull’impatto e sulla efficacia dei processi partecipativi attivati. 3. Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto presentato dall’Autorità ed all’elaborazione ed approvazione di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare com petente. 4. Nell’anno antecedente la scadenza dell’Autorità, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico, con l’obiettivo di valutare l’efficacia, la diffu sione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge. 5. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell’attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni. Art. 25 Dibattito Pubblico e referendum consultivo 1. L’indizione del referendum consultivo su opere, interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) determina l’inammissibilità del Dibattito Pubblico sullo stesso oggetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 46, comma 1, lettera c), della stessa l.r. 62/2007. Art. 26 Processi partecipativi ed elezioni 1. Il Dibattito Pubblico non può svolgersi nei cen tottanta giorni antecedenti l’elezione del Consiglio re gionale e del Presidente della Giunta regionale. In caso di cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal giorno della cessazione, con sospensione delle procedure in corso. 2. Gli enti locali non possono presentare domanda di Dibattito Pubblico o di sostegno a propri progetti partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le elezioni per il rinnovo degli organi. Art. 27 Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2010 1. L’articolo 9 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente: “Art. 9 Partecipazione 1. La presente legge garantisce l’informazione e la par tecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l’intervento di chiunque intenda fornire elementi cono scitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente. 2. Nell’ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ul teriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pub blico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attin gere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all’Au torità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013. 3. Nei casi di cui al comma 2: a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull’ammissione della do manda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 14 della l.r. 46/2013; b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all’articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge; c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all’articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013; d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all’autorità competente nei termini utili per l’espressione del parere motivato di cui all’articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.”. Art. 28 Modifiche all’articolo 42 della l.r. 10/2010 1. Nella rubrica dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “l.r. 69/2007” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 46/2013”. 2. Al comma 1 dell’articolo 42 della l .r. 10/2010 le parole “alla l.r. 69/2007” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 9, comma 3, della legge regionale 46/2013 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)”. 3. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “ l.r. 69/2007 “ sono sostituite dalle seguenti: “ l.r. 46/2013”. 4. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010, rispettivamente, le parole “di cui alla l.r. 69/2007” e “ai sensi della l.r. 69/2007” sono soppresse. 5. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 42 della l .r. 10/2010 le parole “di cui all’articolo 14 della l.r. 69/2007” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 13 della l.r. 46/2013”. 6. Al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “dall’articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 11, comma 2, della l.r. 46/2013”. Art. 29 Modifiche all’articolo 12 della l.r. 61/2012 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008) è sostituita dalla seguente: “d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla l.r. 46/2013”. Art. 30 Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Con siglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, curano l’emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature relative alla designazione dei membri dell’Autorità. 2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono l’intesa di cui all’articolo 6. L’intesa può essere successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute. Art. 31 Abrogazione 1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 72 (Pro roga del termine di abrogazione della legge regionale 27 25 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) è abrogata. Art. 32 Norma finanziaria 1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 150.000,00 e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la spesa di euro 850.000, cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui al Capo IV “Strumenti”, mediante gli stanziamenti della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015. 2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza: Anno 2013 - in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 150.000,00; - in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio re gionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00. Anno 2014 - in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 850.000,00; - in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00; - in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale - Spese correnti”, per euro 700.000,00. Anno 2015 - in diminuzione, UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 850.000,00 - in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istitu zionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00 - in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale - Spese correnti”, per euro 700.000,00. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os servarla e farla osservare come legge della Regione To scana. ROSSI Firenze, 2 agosto 2013 26 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 La presente legge è stata approvata dal Consiglio re gionale nella seduta del 23.07.2013 ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 19 giugno 2013, n. 259 Proponenti: Consiglieri Manneschi, Antichi, Lastri, Fuscagni, Spi nelli, Sgherri Assegnata alla 1^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 23 luglio 2013 Approvata in data 23 luglio gennaio 2013 Divenuta legge regionale 34/2013 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 così come risultano modificate dalla legge regionale sopra ripor tata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 Legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 SEZIONE II CONSIGLIO REGIONALE - Risoluzioni comune di “Arcidosso Castel del Piano” mediante fusione dei comuni di Arcidosso e Castel del Piano); - la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 21 maggio 2013, ha svolto un’audizione con i sindaci dei Comuni di Arcidosso e di Castel del Piano, i quali, nel rappresentare le difficoltà ad avviare il procedimento di fusione, essendo in atto il processo di unione degli otto comuni dell’Amiata grossetana, hanno invitato la commissione stessa ad effettuare una visita per incontrare gli amministratori, le rappresentanze sociali ed i cittadini del territorio interessato, al fine di farsi un’idea più ap profondita della situazione; - la Prima Commissione ha svolto la visita in data 17 giugno 2013, incontrando, in tre distinte riunioni, tutti i sindaci dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana insieme al Presidente dell’unione stessa, i consiglieri dell’unione, le rappresentanze sociali ed i cittadini, ottenendo informazioni più dettagliate circa le posizioni in campo; - nel frattempo è stata approvata la legge regionale 18 giugno 2013, n. 30 (Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010) che impone, nei procedimenti di fusione di iniziativa dei consigli comunali, di acquisire il parere dei competenti organi comunali; - sono pervenute al Consiglio regionale le delibere dei rispettivi consigli comunali, in base alle quali si ritiene prematuro il processo di fusione dei due comuni, essendo in atto ed operante l’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana. RITIENE che possa essere riconsiderata la proposta di legge 8 maggio 2013, n. 240 (Istituzione del comune di “Arci dosso Castel del Piano”mediante fusione dei comuni di Arcidosso e Castel del Piano) nel caso in cui i consigli comunali di Arcidosso e Castel del Piano mutino orien tamento nel prossimo futuro. Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet tino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima legge l.r. 23/2007. RISOLUZIONE 23 luglio 2013, n. 207 Il Presidente Alberto Monaci In merito all’istituzione del Comune di Arcidosso Castel del Piano mediante fusione dei Comuni di Arcidosso e Castel del Piano. I Segretari Marco Carraresi Daniela Lastri IL CONSIGLIO REGIONALE Premesso che: - in data 8 maggio 2013 è stata presentata la proposta di legge di iniziativa consiliare n. 240 (Istituzione del RISOLUZIONE 26 luglio 2013, n. 209 Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio re- 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 27 gionale del 26 luglio 2013, collegata alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale). Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 23 luglio 2013 collegato alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). IL CONSIGLIO REGIONALE IL CONSIGLIO REGIONALE Vista la seduta straordinaria, svolta in data 26 luglio 2013, per discutere degli interventi di sostegno alle fa miglie in difficoltà; Vista la legge regionale 2 agosto 2003, n. 44 (Dispo sizioni in materia di programmazione regionale), con la quale viene rivisto il complessivo sistema degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale; Premesso che è da condividere lo sforzo della Giunta regionale di destinare una somma importante, euro 26.500.000 per il 2013 ed euro 25.000.000 per gli anni 2014 e 2015, per sostenere quelle situazioni di fragilità che sono ancor più acuite dalle difficoltà determinate dalla crisi economica che sta investendo il nostro Paese e la Toscana, sforzo che arricchisce il welfare regionale; Considerato che la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale) prevede, in via speri mentale, un intervento che si caratterizza per l’erogazione di contributi a sostegno della genitorialità, dei nuclei familiari numerosi, delle famiglie con figli disabili ed interventi di microcredito a favore di lavoratori e la voratrici in difficoltà, nonché la costituzione di un fondo per garanzia integrative sui mutui immobiliari; IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE ad approfondire la possibilità, in seguito alla verifica degli interventi in questione da attuarsi entro sei mesi dall’approvazione della sopracitata l.r. 45/2013, di at tivare misure anche in favore di famiglie con tre figli a carico e di quelle monogenitoriali. Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet tino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4 , comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima legge l.r. 23/2007. Il Presidente Roberto Giuseppe Benedetti I Segretari Marco Carraresi Daniela Lastri - Ordini del giorno ORDINE DEL GIORNO 23 luglio 2013, n. 207 Rilevato che la sopracitata l.r. 44/2013, nell’ottica di semplificare e razionalizzare l’intero impianto della pro grammazione regionale, prevede quale strumento centrale di definizione degli indirizzi programmatici il documento annuale di programmazione (DAP), il quale, tra i suoi contenuti previsti dall’articolo 9, comma 2, della stessa l.r. 44 /2013, contiene sia l’aggiornamento annuale del programma regionale di sviluppo (PRS), sia l’indicazione delle priorità programmatiche, degli obiettivi specifici e degli indirizzi per le politiche di settore; Considerato che, al fine di permettere al Consiglio regionale di poter esprimere specifici indirizzi su un do cumento così centrale nella programmazione regionale, è stato esplicitamente previsto all’articolo 9, comma 3, della l.r. 44/2013, che la Giunta regionale presenti an nualmente al Consiglio regionale, entro il mese di giugno, un documento preliminare al DAP contenente un quadro generale dei contenuti del DAP stesso, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), che rispettivamente riguardano: a) l’aggiornamento annuale del contesto strutturale del PRS; b) l’indicazione delle priorità programmatiche, degli obiettivi specifici e degli indirizzi per le politiche di settore e le relative modalità generali di intervento, per l’anno successivo; c) la descrizione del quadro finanziario e le ipotesi di ripartizione; Rilevato che, anche in vista del probabile superamento di molti piani settoriali attualmente previsti dalla nor mativa regionale, è stato previsto, all’articolo 7, com ma 5, della l.r. 44/2013 che l’esame del sopracitato do cumento preliminare, così come l’esame del DAP e del PRS, sarà effettuato assicurando l’apporto di tutte le commissioni consiliari permanenti per i profili di rispet tiva competenza; Preso atto che ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 44/2013 sarà possibile procedere con la pre disposizione di piani aventi carattere settoriale o inter settoriale soltanto qualora essi siano esplicitamente in dicati nel PRS, nonché previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione europea; 28 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 Considerato che si ravvisa l’opportunità che il Con siglio regionale, già in sede di informativa preliminare al PRS ex articolo 48 dello Statuto, possa prendere nota dei piani di settore da elaborare nel corso della legislatura, nonché dare indicazioni in tal senso; IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE ad inviare, a partire dalla prima predisposizione del DAP, il documento preliminare di cui all’articolo 9, com ma 3, della l.r. 44/2013, tenendo presente la necessità del Consiglio regionale di avere, già in quella sede, un quadro definitivo dei contenuti previsti dall’articolo 9, comma 2, lettera b), della stessa l.r. 44/2013, ovvero in merito all’indicazione delle priorità programmatiche, degli obiettivi specifici, degli indirizzi, e delle relative modalità di intervento, per ciò che concerne le politiche di settore. Parimenti si ravvisa altresì l’esigenza di avere indicazioni esaustive anche per quanto riguarda i con tenuti previsti dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e c), della stessa l.r. 44 /2013; AUSPICA che, a partire dalla prossima predisposizione del PRS, già in sede di informativa preliminare ex art. 48 Statuto, la Giunta regionale indichi gli eventuali piani di settore da elaborare nel corso della legislatura, oltre a quelli previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione europea, anche al fine di permettere al Consiglio regionale di poter esprimere indirizzi sull’opportunità di attuare specifiche strategie di intervento mediante l’elaborazione di piani o programmi aventi carattere settoriale o intersettoriale. Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet tino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della medesima legge l.r. 23/2007. Il Presidente Alberto Monaci I Segretari Daniela Lastri Gian Luca Lazzeri SEZIONE III REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI CONSIGLIO REGIONALE REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 21 Modifiche al titolo VIII del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità). SOMMARIO Art. 1 20/2013 Art. 2 20/2013 Art. 3 20/2013 Art. 4 20/2013 Art. 5 20/2013 - Modifiche all’articolo 72 del reg.int. c.r. - Modifiche all’articolo 78 del reg.int. c.r. - Modifiche all’articolo 81 del reg.int. c.r. - Modifiche all’articolo 82 del reg.int. c.r. - Modifiche all’articolo 83 del reg.int. c.r. Art. 1 Modifiche all’articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013 1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 72 del re golamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità), sono aggiunte le parole: “I lavori in economia per i quali la previsione di importo è pari o inferiore a euro 20.000,00 IVA esclusa, sono affidati dal competente dirigente, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. I contratti così affidati sono rendicontati periodicamente dal dirigente al direttore di area ed al segretario generale”. 2. Il comma 4 dell’articolo 72 del reg.int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente: “4. Per i contratti di forniture e servizi di importo pari o inferiore a euro 20.000,00 IVA esclusa, i singoli dirigenti segnalano alla struttura competente in materia di provveditorato tutte le procedure di gara di cui si prevede l’espletamento per l’anno successivo, al fine di redigere un elenco da sottoporre all’esame del Comitato di direzione. Il Comitato di direzione esamina l’elenco, dispone eventuali variazioni all’ordine di priorità proposto e rimette l’elenco validato alla struttura competente in materia di provveditorato.”. 3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 72 del reg. int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente: “Entro il 15 giugno di ogni anno i dirigenti del Consiglio re gionale inviano alla struttura competente in materia di provveditorato i dati relativi a servizi e forniture per la predisposizione del relativo programma annuale e per la redazione dell’elenco di cui al comma 4”. 4. Al comma 9 dell’articolo 72 del reg. int. c.r. 20/2013 le parole: “programmazione degli appalti” sono sostituite dalla seguente: “provveditorato”. 5. Al comma 10 dell’articolo 72 del reg. int. c.r. 20/2013 le parole: “programmazione degli appalti” sono sostituite dalla seguente: “provveditorato”. 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 39 6. Al comma 12 dell’articolo 72 del reg. int. c.r. 20/2013 le parole: “programmazione degli appalti” sono sostituite dalla seguente: “provveditorato”. Art. 2 Modifiche all’articolo 78 del reg. int. c.r. 20/2013 1. Al comma 1 dell’articolo 78 del reg.int. c.r. 20/201 le parole: “il dirigente responsabile” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura competente in materia di prov veditorato, su richiesta del dirigente responsabile”. Art. 3 Modifiche all’articolo 81 del reg. int. c.r. 20/2013 1. Il comma 1 dell’articolo 81 del reg. int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente: “1. Quando si procede con il criterio del prezzo più basso, le funzioni di presidente di gara sono svolte di norma dal dirigente della struttura competente in materia di provveditorato o, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente nominato dal Segretario generale, assistito da due dipendenti in qualità di testimoni e da un segretario verbalizzante, individuati dal dirigente che presiede la gara.”. 2. Il comma 2 dell’articolo 81 del reg. int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente: “2. Quando si procede con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di cui articolo 84 del d.lgs. 163/2006, è nominata dal Segretario generale. Nel caso in cui sia necessario, tra i componenti della commissione, il ricorso a professionalità esterne, il Segretario generale provvede alla nomina previa selezione effettuata dal dirigente responsabile del contratto. Le funzioni di segretario verbalizzante della commissione sono assegnate di norma a un dipendente della struttura competente in materia di provveditorato.”. Art. 4 Modifiche all’articolo 82 del reg. int. c.r. 20/2013 1. Al comma 1 dell’articolo 82 del reg. int. c.r. 20/2013 le parole: “sono svolti” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere svolti”. 2. Il comma 8 dell’articolo 82 del reg. int. c.r. 20/2013 è sostituito dal seguente: “8. Si procede comunque al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture dopo le opportune verifiche a cura del responsabile del contratto ed il conseguente suo invito ad emettere fattura, fatto salvo che per importi superiori a 20.000 euro IVA esclusa e per il pagamento del saldo finale, per i quali dovrà essere acquisito d’ufficio il documento di regolarità contributiva.”. 29 Art. 5 Modifiche all’articolo 83 del reg.int. c.r. 20/2013 1. Al comma 1 dell’articolo 83 del reg. int. c.r. 20/2013 le parole: “in materia di contratti” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di provveditorato”. Il Presidente Alberto Monaci I Segretari Marco Carraresi Daniela Lastri REGOLAMENTO INTERNO 23 luglio 2013, n. 22 Modifiche all’articolo 56 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale). Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2013. Art. 1 Modifiche all’articolo 56 del reg. int. c.r. 16/2011 1. Al comma 1 dell’articolo 56 del regolamento in terno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale), dopo le parole: “Consiglio regionale” sono inserite le seguenti: “o al diri gente da questi delegato”. 2. Al comma 2 dell’articolo 56 del reg. int. c.r. 16/2011, dopo le parole “Il segretario generale” sono in serite le seguenti: “, tenuto conto dell’eventuale delega di cui al comma 1,”. 3. Al comma 5 dell’articolo 56 del reg. int. c.r. 16/2011, dopo le parole “Il segretario generale” sono in serite le seguenti: “o il dirigente da questi delegato”. 4. Al comma 7 dell’articolo 56 del reg. int. c.r. 16/2011, dopo le parole “al segretario generale” sono in serite le seguenti: “o al dirigente da questi delegato”. 5. Alla fine del comma 8 dell’articolo 56 del reg. int. c.r. 16/2011 sono aggiunte le parole: “L’assunzione di incarichi da parte dei direttori di area è autorizzata dal segretario generale.”. Il Presidente Roberto Giuseppe Benedetti I Segretari Daniela Lastri Gian Luca Lazzeri MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo [email protected]. Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: • testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); • collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; • utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; • indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei dati essenziali; • inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631