Pitagora 4 - Collegio Geometri Padova

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Pitagora 4 - Collegio Geometri Padova
4
2004
luglio
Numero 4 - Anno 2 - luglio 2004 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Padova - Contiene I.P.
In caso di mancato recapito restituire all'Ufficio di Padova CMP
Bimestrale ufficiale di informazione
del Collegio dei Geometri
della provincia di Padova
il futuro della professione
2
Consiglio Nazionale: le attese
3
Consiglio Nazionale: le promesse
di Ivano Slaviero
di Bruno Razza
condono edilizio
10
Considerazioni generali
di Pietro Panunzi
SPECIALE PRIVACY:
I NUOVI ADEMPIMENTI
E LE NUOVE SCADENZE
PER I GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI
La sentenza della Corte
condominio
20
Tabelle millesimali:
come crearle e gestirle
di Chiara Cattani
luglio 2004
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
Bimestrale ufficiale
del Collegio dei Geometri
1
4/2004
FOTO DI COPERTINA
Le mura di Cittadella
Foto di Giorgio Ammanati
Bimestrale ufficiale di informazione
del Collegio dei Geometri della provincia di Padova
35138 Padova - viale Codalunga, 8 bis
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Pitagora
Presidente
Geom. Ivano Slaviero - [email protected]
Segretario
Geom. Oddone Zecchin - [email protected]
Tesoriere
Geom. Sandro Solerti - [email protected]
Consiglieri
Geom. Pierluigi Capuzzo - [email protected]
Geom. Chiara Cattani - [email protected]
Geom. Simonetta Ceconello - [email protected]
Geom. Giovanni Dal Zotto - [email protected]
Geom. Giuseppe Gazzin - [email protected]
Geom. Roberto Rossetto - [email protected]
Geom. Carlo Svegliado - [email protected]
Geom. Gianni Tasinato - [email protected]
Geom. Franca Varotto - [email protected]
Geom. Flavia Vit - [email protected]
Geom. Francesco Zanin - [email protected]
Geom. Fabiola Zerbetto - [email protected]
Direttore
Ivano Slaviero
Referente per il Collegio
Chiara Cattani
Direttore responsabile
Barbara Ammanati
Iscrizione al Tribunale di Padova n. 1852, 11 luglio 2003
Editore
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Privacy
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della spedizione della rivista.
Numero chiuso in redazione il 28 giugno 2004
Sommario
Cosa ci aspettiamo dal nuovo Consiglio Nazionale
Occorre una “rete” tra i Collegi
di Ivano Slaviero
2
Si vuole cambiare strada
Il programma per il Consiglio Nazionale
di Bruno Razza
3
La Cassa “coltiva” i giovani
Occorrono però altri rinforzi
di Gianfranco Morocutti
8
Le donne geometra chiedono spazio e attenzione
L’attività della Consulta Femminile
di Nicla Manetti
9
Non c’è la certezza che l’abuso edilizio venga sanato
Il Consiglio Nazionale proporrà alcune norme interpretative
di Pietro Panunzi
10
Privacy: gli adempimenti per i geometri
Il modello di informativa e gli articoli del Testo Unico
a cura di Giovanni Maffei
Come rispettare il Codice della Privacy
Regole pratiche per seguire il buon senso
di Nico Pegge
11
18
Dichiarazione dei redditi 2003/Unico 2004
Gli adempimenti dei geometri liberi professionisti
di Giancarlo Noventa
19
Tabelle millesimali: come crearle e gestirle
Uso corretto di uno strumento essenziale al condominio
di Chiara Cattani
La Bacheca di giugno
20
22
Informazioni
Sgravi Irpef e ristrutturazioni: il Veneto ai primi posti
L'amministratore di condominio diventa manager
Diritto di servitù ed espropri
Immobili vincolati: il proprietario denuncia la locazione
Leggi regionali 2003: disponibile il cd della Regione
Andrea Palladio e Carlo Scarpa in mostra a Vicenza
Varianti al Piano Regolatore Generale
23
24
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EDITORIALE
È ora che queste
“nomine romane”
servano a creare
una rete tra i Collegi
per presentarci
alle forze politiche
con unità d’intenti.
di Ivano Slaviero
presidente
Il quadrante dell’orologio
della Torre Civica di Este.
Che cosa ci aspettiamo
dal nuovo Consiglio Nazionale
I
l recente rinnovo delle cariche del Consiglio
Nazionale dei Geometri ha dato buoni risultati
per il Triveneto con l’elezione di due consiglieri: Ruben Sagredin di Rovigo e
Bruno Razza di Gorizia; quest’ultimo, di nuova nomina, subentra
a Benito Virgilio. Saremo dunque ben rappresentati con la
presenza a Roma nel nostro
massimo Organismo di Categoria da due colleghi. Ma questo risultato esattamente cosa significherà? Che peso potrà avere
nella vita dei Collegi e nella prassi di lavoro di ognuno di noi?
Spesso in passato queste nomine hanno
significato molto poco, sono scivolate via inosservate come un semplice adempimento burocratico privo di un reale spessore, di una reale potenzialità propositiva e operativa. Più volte ho avuto
modo di sottolineare nei miei interventi che questo strumento deve essere meglio utilizzato, deve
produrre, soprattutto ora che la nostra categoria
è chiamata ad una svolta, o meglio è già all’interno di un processo di svolta. La nostra rappresentanza in un organo importante come il Consiglio
Nazionale deve adoperarsi non tanto per svolgere
l’attività “spicciola”, quanto per immaginare e
creare la futura figura del Geometra.
In questo iter un ruolo fondamentale riveste il
costante relazionarsi con i Collegi, organismi territoriali che rappresentano la base della categoria.
Linee programmatiche e proposte devono essere
studiate e discusse tra i consiglieri nazionali e i
Collegi di riferimento. La forza poi di far decollare i diversi progetti sta nella visione organica e
sistematica che vada oltre i provvedimenti occasionali ed estemporanei, dettati a volte da necessità contingenti e dall’urgenza.
Nel ridisegnare il sistema della nostra professione la priorità deve essere data alla formazione.
Nei nuovi indirizzi dettati dalla Riforma, gli Istituti
Tecnici per Geometri avranno una impostazione
sempre più rivolta a creare dei “mestieri”, per le
professioni intellettuali, tra le quali si annovera
quella del geometra, si richiede un percorso di
studi più aderente alle esigenze del mercato attuale, complesso e specialistico. La nostra deve restare una professione autonoma, dai contorni precisi.
Dobbiamo definire la nostra figura professionale ristendendo il nostro Regolamento Professionale anche in modo provocatorio, cambiandoci
magari anche “nome” e presentarlo alle forze politiche. Per ottenere questo risultato ora vanno definite le linee programmatiche, e deve esserci una
chiarezza di intenti all’interno di tutta la categoria,
Consiglio Nazionale, Cassa di Previdenza ed altri
organismi nazionali creando una rete effettiva e
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IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE
funzionante nelle azioni dei Collegi e dei loro rappresentati in Consiglio Nazionale. Essere vicini ai
Collegi, ed alle volte non a tutti, non vuol dire
essere presenti alle manifestazioni che prevedono
la consegna di qualche medaglietta di longevità
professionale o la partecipazione a qualche convegno di facciata; “il trovarsi a Roma” non deve
essere motivo di isolamento dalla base (i Collegi),
ma di collegamento essenziale tra il centro e tutta
la periferia per dare linfa (idee) ed energia (sostegno) anche politica alle azioni del Consiglio.
ELEEZIONNI
DEEL
CONNSIGLIO
Due rappresentanti
del Nord Est
aiuteranno il lavoro
di ognuno di noi?
Gli eletti al Consiglio Nazionale
Dal verbale redatto il 6 maggio scorso, risultano
eletti i seguenti consiglieri. Tra parentesi i voti
ottenuti.
Pietro Panunzi (51), Antonio Benvenuti (44),
Guido Moschella (39), Giuseppe Caterini (38),
Enrico Rispoli (38), Fiorenzo Guaralda (37),
Adriano Biraghi (35), Maurizio Savoncelli (35),
Ruben Sagredin (33), Bruno Curletto (32),
Bruno Razza (32)
NAZION
NALEE
/
I NUMERI INDICANO CHE SI VUOLE CAMBIARE STRADA
Programma
GEOMETRA
el vigente sistema elettorale per l’elezione
dei Consiglieri del Consiglio Nazionale dei
Geometri, per molti versi ormai obsoleto ed
inadeguato, difficilmente si indicano preliminarmente le volontà, i programmi e le aspettative di
intervento in favore della categoria, da parte di
ogni candidato o di un gruppo di candidati e
soprattutto, di queste indicazioni, nulla sanno né
possono sapere gli inconsci elettori, che esprimono i loro Consiglieri attraverso la volontà dei
Consigli dei Collegi. Del resto, le difficoltà di
esprimere la propria rappresentatività per i
Collegi o per le Regioni con pochi iscritti e per
contro, la serenità delle Regioni che dispongono
di numeri sufficienti o addirittura sovrabbondanti
di iscritti, tali da eleggere sempre e comunque il
o i propri rappresentanti, impongono comportamenti diversi ai Presidenti di Collegio, ai Consigli
ed ai candidati, costringendoli alla ricerca doverosa di alleanze, di strategie e di accordi, che
raramente si definiscono in base alle idee ed ai
propositi e che molto spesso, sono invece frutto
unicamente della mera necessità di essere rappresentati.
Le poche volte che sono circolati nei Collegi
programmi di candidati che non avessero i soliti
banali contenuti di auspicio per un’immediata soluzione degli annosi problemi della categoria
(irrisolti dal 1929 ad oggi), sono stati regolarmente ignorati e soppiantati dalle strategie mirate al reperimento ed alla distribuzione dei voti a
favore di questo o di quel candidato.
Fatti questi che necessariamente sono più
ispirati dai rapporti di conoscenza e di stima interpersonali tra candidati e Presidenti, che anche
attraverso veti incrociati, dissapori ed incomprensioni di ogni sorta, conducono all’elezione di
un Consiglio Nazionale che si trova ad iniziare la
propria attività privo di un programma serio e
condiviso ma soprattutto, senza un preciso mandato della base che lo ha eletto.
Quindi innanzi tutto, il sistema elettorale dovrebbe essere un argomento meritevole di riflessione e di studio di modifica propositiva, all’in-
N
terno di una ormai indifferibile revisione dell’ordinamento della nostra e delle altre professioni.
Al di là dei propositi per il futuro, il responso
elettorale di questa tornata ha evidenziato la
riconferma di sei undicesimi del Consiglio uscente ed il rinnovo di cinque undicesimi. Questo dato, tradotto in numero di iscritti rappresentati dai
voti espressi, significa che su quasi 100.000 iscritti (99.976), 48.913 hanno votato per i
Consiglieri confermati e 36.552, per quelli nuovi,
con percentuali del 48,93% per i primi e del
36,56% per i secondi.
Ne consegue che i numeri dimostrano con
chiarezza che la voglia di ricercare nuovi spunti e
nuove strade, verso un ammodernamento delle
strategie e degli obiettivi, è molto sentita e forte
anche all’interno dei nostri Consigli periferici e
dei nostri elettori e quindi, bisognerà avere l’accortezza di tenerne debito conto.
In ogni caso, nella fase dell’insediamento del
Consiglio Nazionale ed ancor prima in quella elettorale, bisognerebbe fare in modo di evitare la
deleteria formazione di maggioranze e di minoranze, mirate soltanto alla gestione delle cariche
all’interno del Consiglio e non a ben precise indicazioni di proposte, espressioni di idee ed ipotesi di lavoro, che per contro sarebbero molto più
utili alla categoria. Purtroppo, siffatti schieramenti tendono unicamente a tutelare una “tranquilla”
gestione degli organismi istituzionali, che molto
spesso, per contro, isolano e confinano in una
“minoranza” impotente ed ingessata quei consiglieri che, oltre ad essere di certo brave persone e bravi geometri, possono possedere anche
potenziali buone idee, buoni propositi e soprattutto buona volontà di lavorare seriamente e con
competenza per la categoria. È auspicabile che
l’ormai eletto Consiglio Nazionale elimini qualunque possibile contrapposizione tra i Consiglieri.
PORSI OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI E CONCRETI
PER LA PROFESSIONE
É indispensabile che tutti facciano uno sforzo
di buona volontà, nel tentativo di comprendere
DEL
DI
BRUNO RAZZA
COLLEGIO
DI
GORIZIA
48.913 voti
per i consiglieri confermati
e 36.552 voti per i nuovi.
In percentuale
48,93% per i primi
e 36,56% per i secondi.
Ciò dimostra la voglia
di cercare nuove strade
nella gestione
della professione.
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CONSIGLIO NAZIONALE
Andiamo incontro
alla necessità
di intervenire per incidere
nelle università,
all’esigenza irrinunciabile
della formazione continua,
a quella del costante
acculturamento
dei nostri iscritti.
anche le ragioni degli altri, per poter compattarsi e coordinarsi in una decisa volontà di lavorare
assieme per la categoria. Per questo, è necessario fare un bagno di umiltà intellettuale all’interno
delle capacità e predisposizioni di ognuno, guardando con attenzione quanto di buono ci sta
attorno, per poter instaurare al meglio un rinnovato spirito di gruppo che aiuti a condividere con
grinta ed entusiasmo, un programma da “geometra”, serio, significativo per il futuro, magari
contenuto, ma fattibile.
Evidentemente, chi ci ha eletto in questo consesso, ha riposto la propria fiducia in noi ed ha
maturato delle aspettative che vanno corrisposte.
I nostri iscritti si aspettano da noi qualche concreto risultato per la loro professione e per il loro
futuro o per lo meno (nella consapevolezza delle
difficoltà oggettive), la garanzia della nostra disponibilità, dedizione ed impegno nel non lasciare nulla di intentato per raggiungere traguardi
positivi per la categoria dei Geometri. Inoltre, non
ci vogliono di certo veder litigare tra di noi per
motivi di piccola gestione del potere o, peggio
ancora, di basse singole opportunità malcelate.
La categoria vuole vederci uniti a lavorare assieme per la causa comune, vuole vedere tutte le
nostre forze impegnate verso l’obiettivo di migliorare la qualità e la valenza professionale del
Geometra in tutte le circostanze, sfruttando tutte
le opportunità che si presentano.
COLLABORARE
I disegni che illustrano
questo servizio
sono di Antonio Ellero,
geometra del Collegio di Padova.
CON LA
CASSA
DI PREVIDENZA
Laddove le opportunità non si presentano, è
indispensabile andarle a cercare, e addirittura
fare uno sforzo di fantasia per inventarle, con il
contributo e l’aiuto di tutti, in primis senza dubbio, con quello della nostra Cassa di Previdenza.
Cassa di Previdenza con la quale si deve intrattenere un rapporto di collaborazione e di confronto privilegiato, che consenta ai due massimi
organi di vertice della categoria di lavorare costantemente appaiati ed in sintonia ed alla quale
si può e si deve attingere per delle possibili risorse indispensabili per condurre in porto i progetti già avviati, quelli nuovi, le iniziative e le
strategie più condivise ed utili per i Geometri.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
IN STRETTA RELAZIONE CON I
COLLEGI
Gli interessi primari della categoria devono
necessariamente essere rivolti verso i nostri liberi professionisti ed il mezzo migliore per arrivare
ai Geometri è certamente il Collegio. Il Collegio
deve essere al centro dei nostri maggiori interessi, in quanto rappresenta la “casa” della professione e della categoria ed è il tenutario della nostra memoria e della nostra storia, con le quali ci
si deve sempre confrontare per progettare, nel
presente, il futuro. Nei confronti dei Collegi e dei
colleghi che esercitano con coraggio la libera
professione, bisogna cercare di essere più presenti, fornendo quell’appoggio di conoscenze e di
certezze di cui hanno bisogno, ogni giorno. E più
bisogno degli altri lo hanno i piccoli Collegi, quelli con un risicato numero di iscritti, dove molto
spesso non si riesce a fare nemmeno il minimo
delle attività che sarebbero necessarie. Si dovrebbe poter concretizzare una sorta di sinergia
istituzionalizzata tra Collegi grandi e Collegi piccoli, possibilmente sotto l’egida dei Comitati Regionali (che dovrebbero essere finalmente istituzionalizzati), per fare in modo che ovunque in Italia si concretizzino tempestivamente le attività
indispensabili per lo sviluppo e la crescita della
categoria. Con i benefici che tutti i colleghi posso trarre da unitarie e tempestive indicazioni, da
coerenti organizzazioni di categoria e da puntuali sostegni all’attività professionale, si eliminerebbero le disparità esistenti, riducendo ai minimi termini i divari oggi presenti e non solo tra
nord e sud. I grandi Collegi infatti, in presenza di
canoni di iscrizione relativamente contenuti, riescono comunque a disporre di grosse possibilità
economiche, che permettono loro di lavorare
serenamente, attivando spesso notevoli iniziative
a tutti i livelli (anche per certi versi anticipando e
diversificando le proposte nazionali). Per contro
il Collegio piccolo con pochi iscritti, se non applica canoni di iscrizione esosi, di norma non riesce
nemmeno a permettersi la funzionalità minima di
una segreteria efficiente.
Di questo forse non ci si accorge subito, ma
il danno della mancanza di attività mirata al sostegno della professione nei Collegi, priva i colleghi di un prezioso beneficio per gli iscritti, mettendo evidentemente sia i Collegi che i suoi iscritti in una posizione di inferiorità, che a lungo
termine si dimostra oltremodo dannosa per l’intera categoria. Mentre andiamo incontro alla
necessità di dover intervenire per incidere deci-
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CONSIGLIO NAZIONALE
samente nelle università, all’esigenza irrinunciabile della formazione continua, a quella del costante acculturamento dei nostri iscritti, dell’aggiornamento e del perfezionamento della nostra
professionalità e della nostra capacità tecnica ed
intellettuale di saper affrontare a viso aperto le
sfide che continuamente ci vengono proposte
dall’evoluzione della nostra società, non possiamo rimanere frenati da una organizzazione logistica vecchia ed inadeguata, come molto spesso
accade nei Collegi piccoli. Per cui vanno ricercate forme di collaborazione anche economica tra i
Collegi, per cercare di garantire un livello minimo
di qualità e di funzionalità attiva in tutte le nostre
sedi, dove gli iscritti abbiano la comodità e la
facilità di poter seguire tutto ciò che va seguito,
informarsi, conoscere e partecipare per il loro
doveroso aggiornamento e per lo sviluppo della
loro professionalità.
IL COMITATO REGIONALE DEI GEOMETRI
PER CREARE SINERGIE TRA I COLLEGI
L’organismo più adeguato per realizzare le
sinergie funzionali necessarie tra i Collegi dovrebbe essere il Comitato Regionale, istituzione
indispensabile per ottimizzare i contatti, l’operatività, la sintesi delle proposte e delle decisioni in
una posizione intermedia di grande importanza.
La possibilità di sintesi e l’immediatezza dei risultati, si vedono già oggi guardando il funzionamento di certe Federazioni Regionali degli Architetti e degli Ingegneri, dalle quali si potrebbe attingere semplicemente per far nostre, le loro cose migliori. Quindi è evidente la necessità di istituzionalizzare il ruolo dei Comitati Regionali, soprattutto nell’ottica di avvantaggiare con ciò i
Collegi minori, dove tante volte ci possono essere anche tanti buoni spunti e tanta buona volontà,
che purtroppo sono frenati dalla scarsità delle
risorse.Una Conferenza dei Comitati Regionali
poi, potrebbe assumere la veste di interlocutore
intermedio tra il Consiglio Nazionale e l’Assemblea dei Presidenti, che resta sempre la massima espressione democratica della categoria.
La convocazione di detto consesso, potrebbe
assolvere alla funzione di stimolo e di prima verifica dell’operato del Consiglio Nazionale e contemporaneamente consentirebbe di ampliare le
conoscenze delle tematiche in discussione, contribuendo a snellire ed a rendere più proficue ed
efficaci le Assemblee dei Presidenti, dove tutti
potrebbero partecipare con più conoscenza e
competenza di quanto accade oggi.
LE COMMISSIONI DI STUDIO STRUMENTO
CHE VA BEN GESTITO
Nell’affrontare i temi specifici della categoria,
è assolutamente necessario delegare le singole
responsabilità, affidandole a coloro che assumendosene il ruolo possano garantire qualificato im-
pegno e dedizione, supportati dal lavoro delle
Commissioni di Studio che restano insostituibili.
Le Commissioni devono essere composte dai nostri maggiori esperti delle singole materie da trattare, appositamente proposti e segnalati responsabilmente dai Comitati Regionali, tenendo
conto unicamente della competenza e della capacità dei Colleghi proposti, evidenziate anche attraverso garanzie curriculari, evitando per quanto
possibile lo sconveniente metodo di indicare (in
assenza di competenza specifica) dei nomi che poi
si dovessero rivelare utili soltanto per rappresentare un territorio e non per produrre energie significative al puntuale lavoro della Commissione.
DARE
OPERATIVITÀ AI COMITATI RISTRETTI
Per ottimizzare il lavoro ed i risultati, è indispensabile che i Comitati Ristretti vengano incentivati e messi nelle condizioni di produrre il massimo sforzo, sia a supporto delle decisioni che poi
deve assumere il Consiglio, sia nello snellimento
dei lavori delle Commissioni plenarie. Per questo,
i membri del Comitato ristretto, dovrebbero rigorosamente essere anche membri della Commissione plenaria, cooptati al ruolo dal responsabile della Commissione tra i più operosi, qualificati e disponibili. É indispensabile mettere la
Commissione Ristretta nelle migliori condizioni
operative possibili, in una continua sinergia tra
Consiglio Nazionale e Commissione Plenaria, sia
con la collaborazione e partecipazione propositiva
alle iniziative che possono essere messe in atto,
che attraverso una continua verifica dei risultati.
ATTENZIONE AL TEMA DELLA RIFORMA
DELLE PROFESSIONI
La Commissione Ordinamento soprattutto in
questo periodo, dovrebbe occuparsi, con il concorso dei migliori cervelli della categoria e non,
della riforma delle professioni, con un occhio
particolarmente attento a quanto sta accadendo
in Europa. Il Consiglio Nazionale da par suo, dovrebbe incentivare la partecipazione dei Collegi ai
vari Cup provinciali e regionali che ovunque si
vanno costituendo, per poter incidere a più livelli possibili nelle leggi regionali che si stanno
promulgando ed in quelle nazionali ed europee,
ormai alle porte.
GARANTIRE IL RICONOSCIMENTO DEL GEOMETRA
COME PROFESSIONE INTELLETTUALE
In questa ottica è indispensabile saper raccogliere anche le varie indicazioni che arrivano dalla politica, cercando di gestirle al meglio per
semplificare le nostre proposte e le nostre richieste (da anni giacenti infruttuosamente) rendendole condivisibili e di interesse generale per la comunità, ricercando le strade più opportune per
ottenere anche apparentemente piccoli risultati,
ma utili se non ci costringono alla conflittualità
Comitato regionale,
commissioni di studio,
comitati ristretti:
tutti strumenti da attivare
per dare slancio
alla professione.
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CONSIGLIO NAZIONALE
Da una parte
la committenza
ha bisogno di prestazioni
tecniche intellettuali
di sempre maggior livello,
dall’altra
l’Amministrazione Pubblica
è costretta a delegare
al mondo libero
professionale
la certificazione
della qualità e della bontà
degli atti presentati.
con le altre categorie affini. E questo, con le nostre competenze ed esperienze maturate fin qui,
unite a piccoli corsi di specializzazione o di qualificazione, potrebbe essere anche abbastanza
fattibile per quanto riguarda le garanzie tecniche
e le assistenze nei trasferimenti immobiliari, per
l’estimo e le consulenze tecniche, per gli atti di
aggiornamento catastali e per altri aspetti ancora della nostra attività.
L’importante sarà comunque ottenere il riconoscimento che il “Geometra” possa essere tra quelle categorie libere professionali intellettuali indispensabili per il buon funzionamento della società.
Evidentemente in questo gruppo di professioni si
potrà rimanere soltanto adeguando la nostra realtà
ai tempi moderni, alla globalizzazione in atto ed
alle necessità della committenza e dell’Amministrazione Pubblica, che si stanno rapidamente
modificando. Mentre da una parte la committenza
ha bisogno di prestazioni tecniche intellettuali di
sempre maggior livello, l’Amministrazione
Pubblica è costretta a delegare al mondo libero
professionale la certificazione della qualità e della
bontà degli atti che le vengono presentati. Per
questo la categoria dei Geometri deve saper inserirsi in tutte le opportunità che consentano di indirizzare la nostra professionalità, le nostre capacità e le nostre competenze verso quelle direzioni.
LA PREPARAZIONE SCOLASTICA:
FORMAZIONE ED IMMAGINE
É indispensabile l’elevazione del livello culturale in genere e delle conoscenze particolari nello
specifico, per cui bisogna poter incidere nella
riforma dell’istruzione in atto sia nell’ambito scolastico ed universitario, che nelle famiglie e nei
giovani studenti, identificando compiutamente i
percorsi scolastici che portano alla libera professione del geometra, acquisendo la capacità di
spiegare con ogni mezzo sia la valenza del percorso che quella del prodotto professionale tecnico che il Geometra può offrire alla committenza
ed all’Amministrazione. E qui vanno incentivate
tutte le iniziative promozionali, gli interventi nei
programmi delle scuole medie, nelle superiori e le
sollecitazioni al mondo universitario ed alle famiglie, per mettere in condizione gli studenti di aspirare alla “carriera” di geometra e contemporaneamente convincere la società di quanto ancora sia
indispensabile questa figura tecnica che, pur continuando ad essere il “Geometra” medico di famiglia di una volta, è anche capace di essere il geometra di oggi, addentro alle nuove tecnologie, alle
nuove necessità e soprattutto preparato, competente ed indispensabile per le esigenze del committente e dell’Amministrazione Pubblica.
IL TITOLO NON BASTA ,
SIGNIFICATIVE LE COMPETENZE
Per essere indispensabile al committente, è
sufficiente oltre alla presenza capillare in ogni dove, che la preparazione culturale e formativa sia di
buon livello, in modo che possa fornire al geometra studente un’apertura mentale con delle solide basi culturali. Basi che gli consentano di rimanere aperto a recepire le innovazioni che intervengono ed interverranno in futuro, durante tutto il
periodo della sua attività professionale e che gli
permetta di affrontare anche una serena e condivisa formazione continua. É quindi necessario profondere ogni impegno per spiegare alla categoria
che, per ottenere i traguardi, bisogna guadagnarseli con dedizione ed impegno e che come ovunque, anche nella nostra vita, non si finisce mai di
imparare e di studiare.
In una società in continuo movimento come la
nostra, non basta più il solo “essere” geometri,
titolare di un più o meno buono diploma ed una
abilitazione, ma bisogna poter aggiungervi il “saper fare” del nuovo geometra ormai cresciuto ed
ammodernato che si aggiorna quotidianamente.
GEOMETRA COME TECNICO
DI “INTERESSE PUBBLICO ”
Ma ancora tutto ciò non sarà granché, se non
saremo in grado di supportare la nostra crescita
ed il nostro rinnovamento con un’adeguata e convincente campagna promozionale e “pubblicitaria”, che riqualifichi la nostra immagine all’esterno sfruttando tutti i mezzi della moderna “comunicazione”. Per questo diventano importantissimi
i Collegi, i Comitati Regionali, la Cassa di Previdenza, il Consiglio Nazionale ed anche il Sindacato, tutti impegnati in una sinergia di interventi
per la contemporanea crescita interna e la “vendita” esterna di questa nostra nuova immagine.
Per essere indispensabili all’Amministrazione invece, è necessario “cucire” sulla pelle del Geometra Libero professionista quella patente di “tecnico d’interesse pubblico” che ci manca ed alla
quale siamo andati vicinissimi in tante occasioni
e purtroppo, non siamo mai riusciti ad ottenere
(anche qualche volta, per colpa nostra).
LE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA: CATASTO
E AMBIENTE IN PRIMA LINEA
Una straordinaria opportunità in questo senso ci viene dal catasto, dalla sua difficoltà congenita e dalle nuove procedure attivate per tutto
l’aggiornamento. É evidente che l’aggiornamento
ai fini civilistici e fiscali del catasto ad ogni livello è di fondamentale importanza per lo Stato e
per tutte le Amministrazioni ad esso correlate a
vario titolo. Proponendoci noi geometri come
“quasi” gli unici interlocutori tecnici competenti
ed in grado di assolvere in perpetuo il problema
del continuo e costante aggiornamento degli atti
catastali, dovremmo veder riconosciuto questo
nostro ruolo “pubblicistico” e di professione indispensabile per il buon funzionamento di un setto-
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CONSIGLIO NAZIONALE
re delicato dell’Amministrazione pubblica. Visto
che tutte le nuove procedure catastali vanno in
direzione della loro ormai prossima trasmissione
telematica, dovremmo aver la capacità di ottenere la semplificazione della necessità di firma, per
poter presentarci come il soggetto tecnico al
quale ci si deve rivolgere per presentare gli aggiornamenti per via telematica direttamente dai
nostri studi, sulla falsariga di quanto fanno già
oggi i commercialisti con le dichiarazioni dei redditi ed i notai con gli atti di trasferimento. Migliorando la qualità dei nostri prodotti tecnici da
una parte e costringendo conseguentemente
l’amministrazione a dei controlli meramente di tipo formale, avremo l’opportunità di acquisire una
quasi totale esclusività professionale in materia.
Dunque, diventando i garanti della bontà dell’aggiornamento del catasto, acquisiremo automaticamente quella patente di professionisti di interesse pubblico, tanto necessaria per poter rimanere “convenientemente a galla”, tra quelle professioni che si occupano, di ambiente e di diritto,
anche in Europa. Quindi il geometra può e deve
restare a pieno titolo tra i professionisti indispensabili per la corretta gestione dell’ambiente e per
la giusta amministrazione del diritto, ma questo
ruolo dobbiamo guadagnarcelo, facendo fare al
geometra di oggi un salto di qualità, possibile
anche a piccoli passi. Dobbiamo saper raggiungere i nostri “Tecnici del Territorio”, ovunque si
trovino e spiegare loro la necessità del rinnovato
impegno nelle materie pratiche della libera professione. Analogamente, dobbiamo saper raggiungere i nostri potenziali eredi nelle famiglie,
nelle scuole, nelle università e spiegare loro quale può e deve essere il nostro ruolo nella società,
ossia quella del tecnico intermedio capace di stare con dignità e competenza a servizio del cittadino utente ed a garanzia dell’amministrazione.
LE CAPACITÀ DI AFFRONTARE I NUOVI
PROBLEMI CON NUOVE COMPETENZE EDILIZIE
Ora fra i tanti problemi che ci angustiano, si
presenta con estrema urgenza quello della nuova
classificazione sismica del nostro territorio. Moltissime regioni sono diventate completamente sismiche e quindi stanno diventando irreversibilmente aree nelle quali si dovrà progettare allo
stato limite antisismico; purtroppo non siamo
preparati. É indispensabile attivare urgentemente
delle procedure e dei corsi che consentano di
riqualificare la nostra conoscenza in materia edilizia, alla luce dell’intervenuta obbligatorietà della
progettazione antisismica, non tanto per imparare a fare i calcoli (che francamente appaiono un
po’ al di sopra delle nostre possibilità) ma per far
conoscere l’argomento, i limiti e gli spazi entro i
quali si deve gestire la nostra edilizia del quotidiano, con le implicazioni conseguenti nelle nostre ipotesi progettuali, nelle soluzioni che pre-
sentiamo ai nostri clienti e nella progettazione
architettonica in genere. Per questo, sarà utile intensificare i già buoni rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile, incrementando i corsi necessari ai
loro scopi, per poter avere in
cambio una informazione qualificata in edilizia sismica, che ci
consenta una sorta di riconoscimento o di attestazione che ci
tuteli da probabili contestazioni
in materia di competenze.
Pertanto, si evidenzia la doverosa necessità
di individuare per la nostra categoria un tipo di
formazione, che può essere anche breve ma di
certo capillare, che illustri opportunamente ai
nostri operatori in edilizia le doverose modifiche
che si dovranno apportare alle scelte progettuali
ed ai metodi di progettazione ai quali eravamo
abituati fino ad oggi, per renderli compatibili con
il nuovo tipo di calcolo delle strutture in cemento armato e del comportamento antisismico delle strutture. Quindi abbiamo la necessità di
aumentare doverosamente la conoscenza specialistica delle materie della libera professione, con
un occhio di riguardo ai nostri giovani professionisti ed alle donne che tra di noi, sono in continua crescita. Aiutare la libera professione con
ogni mezzo, possibilmente anche stimolando e
spingendo i nostri iscritti verso l’associazionismo
professionale, che meglio di ogni altra soluzione,
può rispondere alle esigenze del mercato, garantendo la specializzazione dei nostri studi e mantenendo contemporaneamente la nostra celeberrima polivalenza.
DARE
RISPOSTE AI
COLLEGI
Infine, nei Collegi c’è sempre più bisogno di
certezze e di sostegno. Servono puntuali indicazioni operative in materia di iscrizione e conservazione degli albi, anche alla luce delle recenti
disposizioni di legge per i dipendenti pubblici e
del prossimo arrivo dei laureati. Servono soprattutto informazioni e suggerimenti operativi, per
uniformare le decisioni ed i comportamenti anche
e soprattutto di fronte a coloro che ci giudicano
dall’esterno. Indicazioni chiare e puntuali per aiutare i Collegi a dare con immediatezza le risposte alle richieste che vengono dalla base e da
ogni angolo d’Italia dove lavorano i Geometri.
7
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
8
luglio 2004
PREVIDENZA E PROFESSIONE
Non bastano gli interventi
che favoriscono l’accesso
alla professione.
Occorre una promozione
globale della professione
di geometra.
di Gianfranco Morocutti
geometra
libero professionista
e consigliere Cnel
La Cassa “coltiva” i giovani
ma occorrono altri rinforzi
L
a Cassa di previdenza dei Geometri liberi
professionisti, nel 2002 con apposita delibera nr. 06/2002, ha approvato una serie di
interventi a sostegno della professione di geometra atti a favorire l´accesso all’albo professionale. L’assunto consiliare dell’Ente di Previdenza,
poste le necessarie premesse utili ad inquadrare
la bontà degli interventi, prevede un impegno di
spesa previsionale assai consistente e l´impegno
a procedere successivamente a rivisitare il proprio Statuto e Regolamento.
Da parte dell’Ente previdenziale di categoria è
rivolta particolare attenzione ai giovani neodiplomati, iscritti all’elenco dei praticanti, per i quali
l´Ente reputa necessario fornire una adeguata
qualità di formazione, oltre che ad assicurare
loro una politica di accompagno attraverso i
Collegi periferici. In un momento di notevole trasformazione sociale, economica e politica che
coinvolge indistintamente tutte le forze sociali del
Paese, comprese le libere professioni, la Cassa
di previdenza avverte la necessità di mantenere e
quindi di accrescere la “massa critica” dei propri
iscritti, condizione necessaria per la continuità
della professione e della categoria.
Il solo robusto intervento finanziario non è
però sufficiente garanzia per il mantenimento
della “specie” se a monte non si favorisce la ricerca, per poi sulla base delle indicazioni emerse, procedere nell’attuazione di un mirato programma di marketing categoriale, atto a rendere
attrattiva e interessante ai giovani e alle loro
famiglie la professione, garantendo il necessario
futuro. La riforma della scuola, dei cicli universitari, il crescente numero di nuove professioni che
si affacciano sul mercato, l´allargamento dell’Europa a venticinque Paesi, la libera circolazione
dei professionisti, la necessità di interagire con i
poteri forti dell’economia, impongono alle categorie professionali una sempre più crescente ed
autonoma organizzazione professionale, in una
costante ricerca di nuovi segmenti di mercato,
senza tralasciare le opportunità di costituire alleanze e partnership con il mondo imprenditoriale, artigianale, con le piccole e medie imprese,
con gli istituti di credito e con le grosse organizzazioni internazionali.
Per incrementare, inoltre, la “massa critica” è
necessario attribuire sin d’ora, a tutela degli attuali iscritti, una accelerazione al processo di sviluppo categoriale che dia la necessaria forza per
competere e vincere le sfide di un mercato interno e comunitario sempre più aggressivo e pro-
rompente. Sotto questo aspetto negli ultimi anni
il nostro Paese ha perso competitività, rispetto
agli altri Paesi europei, in quasi tutti i settori economici, fra i quali anche in quello della organizzazione dei servizi professionali.
I Collegi devono cercare nuove nicchie di
mercato e programmare la formazione continua.
I programmati interventi economici della Cassa
di Previdenza non devono essere interventi a cascata, atti a sanare inefficienze gestionali e organizzative dei collegi periferici, ma bensì interventi di aiuto economico per l´avvio ed un rilancio
delle attività di sviluppo e di crescita della categoria. Ai collegi periferici è demandato il compito di attivazione e gestione della formazione continua e permanente a favore dei propri iscritti
oltre che il compito di sostenere ed incrementare la professione ricercando adeguatamente, in
base alle esigenze del mercato locale, nuove nicchie di mercato interagendo, ove opportuno, con
altre organizzazioni professionali, con la pubblica
amministrazione e l´imprenditoria privata.
Gli organi nazionali creino un network internazionale per promuovere la nostra figura. I massimi organi di categoria, Consiglio nazionale e
Cassa di Previdenza, dovrebbero anche spingersi oltre i “localismi” - peculiarità indiscussa della nostra professione - con l´attivazione, tramite
appositi Framework Agreement, in collaborazione
con le associazioni di categoria europee ed
extraeuropee per reciproci riconoscimenti, sia in
entrata che in uscita, per quanto riguarda la professione di geometra, facilitando così la crescita
di un network internazionale che rafforzi la figura del geometra stesso.
Si potrebbe altresì sostenere i giovani geometri italiani nell’apprendimento di una lingua
straniera (inglese) offrendo l’opportunità di stages all´estero in collaborazione con le più accreditate associazioni di categoria straniere, quali
per esempio la RICS (associazione professionale
britannica presente e riconosciuta in molti Paesi
del mondo) con la quale il Consiglio Nazionale
già da tempo ha siglato un accordo di reciprocità
per il riconoscimento della professione.
Nel programma di sviluppo del Ministero delle Infrastrutture c’è la volontà e l´impegno di far
recuperare all´Italia un ruolo di maggiore competitività alle proprie imprese e alle proprie organizzazioni professionali, le quali in questo contesto dovrebbero fare necessariamente la loro parte, a cominciare dalla categoria dei “Geometri
italiani”.
maggio 2004
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
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PROFESSIONE AL FEMMINILE
Le donne geometra chiedono
spazio e attenzione specifica
D
a molti anni ormai, la determinazione di un
piccolo gruppo di donne geometra ha fatto sì
che la presenza femminile nell’ambito di questo settore professionale, una volta solo prerogativa maschile, diventasse anche per le donne, una
seria opportunità di lavoro. Oggi, la situazione si è
evoluta con un significativo numero di donne iscritte ai Collegi d’Italia; non solo, anche importanti
riconoscimenti alle rappresentanti di categoria
sono stati via via regolamentati in seno ai vari
organismi direttivi provinciali, regionali ed ora
anche a livello nazionale.
Dai numerosi incontri avvenuti nelle varie regioni d’Italia e tenuti dalle Componenti della Consulta Femminile, gli ultimi a livello regionale sono
stati per il Friuli Venezia Giulia (a Udine l’1 aprile
2004) e per il Triveneto (a Padova il 20 maggio
2004), sono emerse idee e suggerimenti da cui è
scaturito, nell’ultima riunione della Consulta Femminile Nazionale, tenutasi a Roma il 26 maggio
scorso, un interessante programma di lavoro.
Alla luce quindi di questa raccolta di propositi
sono stati sviluppati i principali obiettivi: 1. prosecuzione dell’attività di informazione e di sensibilizzazione alle colleghe geometra sulle finalità della
Consulta in tutti gli ambiti territoriali; 2. ricerca dati
statistici delle iscritte (anni ‘80-’90 fino al 2003) in
tutto il territorio nazionale; 3. intervento interlocutorio presso gli Organi preposti, nell’applicazione
degli studi di settore per le Donne Geometra; 4.
richiesta alla Cassa di Previdenza per l’istituzione
di forme assicurative per casi di infortunio o malattia di familiari; 5. richiesta alla Cassa di Previdenza, per l’attivazione presso Istituti Bancari per finanziamenti e/o mutui agevolati per acquisto attrezzatura di studio; 6. inserimento di uno spazio
fisso dedicato alle donne geometra nel sito on line
ufficiale della Cassa di Previdenza e del Consiglio
Nazionale; 7. richiesta al Consiglio Nazionale di nominare un proprio Consigliere come referente per
la Consulta Femminile.
Questi i punti prioritari con la previsione di un
prossimo appuntamento già prima dell’estate, in
luglio, per incontrare tutte le colleghe consigliere
d’Italia nella sede della Cassa di Previdenza.
Come vedete molti passi in avanti sono dunque
stati fatti, ma abbiamo ancora moltissimo da lavorare. Con il recente rinnovo del Consiglio del Collegio di Udine, sono state costituite le varie Commissioni e tra queste, anche quella riguardante la
Donna Geometra. Da questa e da altre esperienze
la Commissione Donne Geometra, si propone di
realizzare i suoi molteplici obiettivi, in armonia con
l’attività generale del Collegio, cercando di dare
spazio e voce a professioniste che con forte spirito di aggregazione, cercano di conciliare con determinazione, professione e famiglia. Si è pensato
a programmi di incontri tematici e di approfondimento anche per quelle opportunità che la nostra
Regione Friuli-Venezia-Giulia, offre alle donne
imprenditrici e libere professioniste per l’accesso e
la permanenza nel mondo del lavoro, come ad
esempio il Progetto Futura che consente di conciliare il lavoro con la cura dei figli da zero a tre
anni con sostegno economico anche per situazioni
particolari oppure il Progetto imprendirò che mette a disposizione contributi di supporto per acquisto di beni strumentali.
Tutte iniziative volte ad aiutare la donna che
lavora e che potrebbero essere prese da esempio
anche in altre realtà regionali magari sviluppando
il sostegno oltre che all’imprenditoria femminile
anche alla libera professione.
La nostra commissione Donne Geometra ritiene infatti, che l’impegno della componente femminile arricchirà la Categoria di contenuti nuovi e
stimolanti, qualora l’impegno pensato e progettato
sia in un’ ottica di forte collaborazione. Dobbiamo
quindi far pressione sulle nostre colleghe che ancora non partecipano ai nostri incontri, invitandole
a farlo senza indugi e senza preconcetti, perché
tutte noi abbiamo più o meno, gli stessi problemi
per impegni multipli e contemporanei. Inoltre perché, e mi piace sottolineare un concetto che nei
vari incontri è stato ripetutamente ribadito da molte colleghe, la donna geometra ha un privilegio
incontestabile per quella marcia in più che la professionista mette, riguardo specificatamente la
propria capacità psicologica nell’affrontare positivamente i rapporti interpersonali, alla duttilità nel
comprendere e conciliare le situazioni più controverse, nell’essere soggetto completo, con una
mentalità che riesce a valorizzare il ruolo economico, sociale e culturale della professione, nella
realizzazione individuale. Allora, essere Donna
Geometra non è stimolante?
Bilanciamento
lavoro-famiglia
e sostegno economico
sono i punti cruciali
della donna geometra.
di Nicla Manetti
coordinatrice
Consulta Femminile
Incontro del 20 maggio 2004.
Da sinistra: Chiara Cattani, Alida
Ferreri, Ivano Slaviero, Nicla
Manetti, Rossana Caggiano.
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
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luglio 2004
CONDONO EDILIZIO
La circolare del presidente
dal Consiglio Nazionale,
diramata prima
delle sentenze
della Corte Costituzionale
del 28 giugno,
resta comunque valida
per le considerazioni
di carattere generale.
di Pietro Panunzi
presidente
Consiglio Nazionale
Non c’è ancora la certezza
che l’abuso edilizio venga sanato
I
n vista della prossima scadenza del termine del
31 luglio 2004, stabilita dall’art. 1, letto a), del
Decreto Legge 31 marzo 2004 (“Proroga di termini in materia edilizia”), per la presentazione al
Comune della domanda di condono edilizio completa della dichiarazione e della documentazione prescritta, si svolgono alcune considerazioni sulle
disposizioni di cui all’art. 32, L. n. 326/2003.
1. La normativa su questo condono edilizio
nazionale è stata oggetto di rimessione alla Corte
Costituzionale, sia in via principale e diretta per conflitto sollevato da ben otto Regioni, sia in via incidentale da un’ordinanza del Tar Emilia Romagna
(sez. Parma,20/11/2003, n.27). L’udienza è stata
fissata per l’11 maggio 2004, per la trattazione sia
della richiesta di sospensione degli atti impugnati
che del merito dei ricorsi.
2. Sebbene sia azzardato fare previsioni sull’esito del giudizio di costituzionalità, anche per il rilevante impatto sul bilancio dello Stato che avrebbe
una pronuncia di accoglimento secondo quanto già
prospettato dalla Corte dei Conti, sussistono, obiettivamente, forti dubbi sulla legittimità del provvedimento legislativo. In particolare, la medesima Corte
Costituzionale, giudicando della precedente legge
del 1994, la dichiarò legittima solo in considerazione della sua eccezionalità, testualmente aggiungendo: “dovendo restare comunque inteso che ulteriori
reiterazioni di una simile disciplina, soprattutto con
ulteriore e persistente spostamento dei termini di
riferimento degli abusi, andrebbero diversamente
valutate sul piano della ragionevolezza, in funzione
della perdita della giustificazione dell’eccezionalità e
della natura dei valori in gioco, dal punto di vista sia
dell’esigenza di repressione delle condotte, sia della tutela del territorio”. La Corte ebbe cioè ad avvertire espressamente che quella era l’ultima volta in cui il
condono avrebbe superato il vaglio di costituzionalità.
A ciò aggiungasi che la potestà legislativa dello
Stato ha, ormai, un ambito tassativamente individuato (che dà luogo cioè ad atti tipici) dalla nuova formulazione dell’ art. 117 Cost. che, rovesciando il precedente rapporto, attribuisce alle
TEMPI PIÙ LUNGHI PER NORME DA RISCRIVERE
La Corte Costituzionale il 28 giugno ha dichiarato illegittimi alcuni articoli del decreto legge sul condono edilizio, allungando significativamente i tempi per la chiusura della sanatoria (in scadenza il 31
luglio). Pur riconoscendo allo Stato il potere di legiferare sul condono, la Consulta ha stabilito che devono essere le singole Regioni a
disciplinare i limiti entro cui vi si può ricorrere.
Allo stesso tempo, sono state bocciate le leggi con le quali alcune Regioni avevano tentato di contrastare la sanatoria.
Regioni la potestà legislativa generale e residuale.
Ne consegue la necessaria limitazione del potere ai
fini specifici per i quali ciascuna materia è stata
attribuita allo Stato e la inammissibilità di una legge
sul governo del territorio, adottata non già per conseguire il suo ordinato assetto, ma per assicurarsi
delle entrate.
3. Le diffuse perplessità generate dai profili,
sopra molto sinteticamente accennati, spiegano il
limitatissimo numero di domande di condono ad
oggi presentate ed il conseguente timore che la prevista entrata patrimoniale per lo Stato non si realizzi che in misura minima.
4. La già confusa situazione a livello statale si
complica ulteriormente per la molteplicità delle leggi regionali, con le quali si è variamente regolato e generalmente limitato - l’ambito di applicabilità del
condono, arrivando ad escluderlo del tutto o, ciò
che praticamente è quasi lo stesso, a prevederlo nei
soli casi di costruzione realizzata senza titolo abilitativo ma in conformità della disciplina di zona.
Avverso tali leggi regionali lo Stato, a sua volta, ha
sollevato conflitto dinanzi alla Corte Costituzionale.
5. In questa situazione sembra evidente l’opportunità di differire la presentazione delle domande in
attesa di qualche certezza sia sulla sorte della normativa che su eventuali sue modifiche, certamente
necessarie anche solo per eliminare in più punti forti divergenze interpretative. Alcune proposte di norme interpretative verranno elaborate anche da questo Consiglio Nazionale, il quale si propone di effettuare un intervento in tal senso in sede politica.
6. Contrariamente a quanto innanzi suggerito,
circa l’inopportunità di affrettarsi a presentare una
domanda che comporti necessariamente un’autodenuncia dell’abuso a fronte della mancanza di
certezza che esso venga poi sanato, non si ravvisano contro indicazioni nei casi di abuso già contestato. Infatti, può darsi per certo l’effetto di estinzione
del reato a seguito del versamento dell’oblazione, in
quanto la potestà legislativa statale nella materia
penale è esclusiva e non soggetta alle perplessità
sopra esposte.
Ora il Governo dovrà far approvare una nuova legge affinché le
Regioni possano esercitare i loro poteri. Va spostata la scadenza del
31 luglio, in attesa di ritocchi legislativi e successive norme regionali. Vanno anche "salvate" le domande presentate con le vecchie regole, ora parzialmente illegittime.
Insomma, il termine per aderire al condono dovrà necessariamente slittare, e di molto, in attesa della nuova legge statale e delle
leggi regionali di dettaglio: anche perché, approvate queste ultime, gli
interessati dovranno avere a loro volta a disposizione un tempo ragionevole.
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
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Privacy: gli adempimenti in capo
agli studi professionali di geometri
Pubblichiamo
il modello di informativa
che i geometri
liberi professionisti
sono tenuti a rilasciare
ai clienti
entro il 31 dicembre 2004.
luglio 2004
PRIVACY
I
l Testo Unico sulla privacy è entrato in vigore il
1 gennaio 2004 ai sensi del D.lgs. 196/2003. Il
nuovo “Codice” unifica in un unico contesto la
legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti negli anni, tenendo conto anche del-la direttiva
Ue 2002/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni
elettroniche. Il provvedimento rende obbligatori
alcuni adempimenti a carico degli studi professionali, compresi ovviamente quelli di geometra.
CHE COSA SI DEVE FARE. In primo luogo è
necessario che il geometra rilasci un’informativa
al cliente ai sensi dell’art.13 per il trattamento dei
dati personali, così come individuati dall’art. 4
lettera b). Per l’omissione di rilascio di informativa o il rilascio di informativa inidonea è prevista una sanzione amministrativa da € 3.000,00 a
€ 18.000,00.
All’interno di ogni studio deve essere individua-
to il titolare (in via facoltativa anche il responsabile) e gli incaricati del trattamento come i collaboratori di studio ed i tirocinanti (artt. 28,29 e 30).
Entro il 30 giugno prossimo (prorogato al 31
dicembre) dovranno essere adottate anche opportune misure di sicurezza per la tutela dei dati
raccolti (art. 31 e ss. ed all. B).
Per l’omissione nell’adozione delle misure di
sicurezza è prevista la sanzione della reclusione
fino a due anni ovvero un’ammenda da €
10.000,00 a € 50.000,00.
In forza dell’autorizzazione n°4 del 2002, anche qualora il geometra tratti alcuno dei dati personali specificati nell’art.37, non dovrà far pervenire al Garante la notifica del trattamento, mentre
resta l’obbligo di informativa.
Riportiamo qui di seguito un modello di informativa da consegnare all’interessato e le norme
sopra richiamate.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n° 196/2003, in appresso indicato come T.U., e relativamente ai dati
personali di cui il titolare del trattamento entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti sono destinati unicamente alla corretta e completa esecuzione del seguente incarico professionale ricevuto: ............................................................................................................
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, ai sensi dell’art.4
del T.U., attraverso una delle seguenti operazioni o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati.
CONFERIMENTO DI DATI PERSONALI
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico sopra
descritto.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati necessari allo svolgimento dell’incarico comporta
l’impossibilità allo svolgimento dell’incarico stesso.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti possono essere comunicati agli incaricati del trattamento ed essere portati a conoscenza a soggetti operanti nel settore amministrativo ed in genere a tutti coloro a quali la comunicazione è necessaria esclusivamente per il corretto adempimento dell’incarico professionale sopra indicato.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali raccolti non sono soggetti a diffusione.
a cura dell’avvocato
Giovanni Maffei
consulente
Collegio Geometri di Padova
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
12
luglio 2004
PRIVACY
Il Testo Unico
sulla privacy
è entrato in vigore
il primo gennaio 2004.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali raccolti possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi
terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito dello svolgimento dell’incarico sopra descritto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si riporta di seguito l’art.7 che dispone i diritti garantiti all’interessato:
Articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il geometra ..................con studio in.....................via....................n°...
Responsabile del trattamento è ..........................................................
Per ricevuta dell’interessato ...............................................................
PROROGATA LA PRIVACY AL 2005
Il Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2004
ha approvato il decreto legge “Proroga di termini in materia di accesso alle professioni, di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché in materia di protezione dei dati personali”, con cui rinvia al 2005
gli adempimenti che dovevano entrare il vigore il
30 giugno 2004.
In particolare il documento programmatico
sulla sicurezza slitta a fine anno, mentre coloro
che non potranno, per certificate ragioni, adottare le misure salva-pprivacy entro quella data,
avranno tempo fino al 31 marzo 2005.
Infatti viene differita anche la scadenza prevista dal comma 3 dell'articolo 180, che riserva un
margine ulteriore di tempo a tutti coloro che, pur
gestendo dati personali attraverso strumenti elettronici, non siano in grado, per obiettive ragioni
tecniche, di adottare, in tutto o in parte, le misure minime di sicurezza entro fine mese.
Avrebbero avuto tempo per farlo fino al 31
dicembre prossimo. Ora possono contare su altri
tre mesi e mettersi in regola entro il 31 marzo
2005.
Le ragioni della proroga, stanno nel fatto che
si tratta di incombenze di elevata complessità e
delicatezza, che rendono necessario avere a
disposizione più tempo. La mancata adozione
delle misure minime di sicurezza (di cui il Dps è
una parte) può far scattare, come previsto dall'articolo 169 del Codice, anche l'arresto fino a
due anni.
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
luglio 2004
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PRIVACY
D.LGS. 196/2003 - ARTICOLI ESTRATTI DI INTERESSE DEI GEOMETRI
ARTICOLO 4 (DEFINIZIONI)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale;
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o
l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa
a disposizione o consultazione;
n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
o) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) ‘banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità; dislocate in uno o più siti;
q) “Garante”, l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) ‘comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse
le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet,
le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali
su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per
la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente
o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
schede prepagate;
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per
la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) “‘posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che con-
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PRIVACY
figurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai
rischi previsti nell’articolo 31;
b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d) “‘credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;
e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da
una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a
quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore.
ARTICOLO 5 (OGGETTO
ED AMBITO DI APPLICAZIONE)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da
quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del
presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente
codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli
15 e 31.
ARTICOLO 6 (DISCIPLINA
DEL TRATTAMENTO)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti
i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte
II.
ARTICOLO 13 (INFORMATIVA)
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso
di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati
o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
ARTICOLO 23 (CONSENSO)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
ARTICOLO 24 (CASI NEI QUALI PUÒ ESSERE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO
SENZA CONSENSO)
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
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del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e
quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui
all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari
e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i
diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di
cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
ARTICOLO 28 (TITOLARE
DEL TRATTAMENTO)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da
una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo
complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
ARTICOLO 29 (RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO)
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
ARTICOLO 30 (INCARICATI
DEL TRATTAMENTO)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la
quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.
ARTICOLO 31 (OBBLIGHI
DI SICUREZZA)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati
programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
ARTICOLO 35 (TRATTAMENTI SENZA L’AUSILIO
DI STRUMENTI ELETTRONICI)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le
seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti
in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di
accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
ARTICOLO 82 (EMERGENZE E TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INCOLUMITÀ FISICA)
1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale
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la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire
il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita
all’interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
ARTICOLO 163 (OMESSA
O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro
e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
ARTICOLO 180 (MISURE
DI SICUREZZA)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30
giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice
dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione
delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare presso la
propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in
modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un
anno dall’entrata in vigore del codice.
ARTICOLO 181 (ALTRE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articoli 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove
mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articoli 37 sono effettuate entro il
30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articoli 39 sono effettuate entro
il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con
l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
<< omissis>>
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in
vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46
e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle
sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in
vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a),
possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME
DI SICUREZZA
(ARTT. DA 33 A 36 DEL CODICE)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli
incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta
solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in
possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un
codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica
biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più
credenziali per l’autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata
della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed
uso esclusivo dell’incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successiva-
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mente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di
dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono
disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che
consente all’incaricato l’accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e
accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per
l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte
volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può
assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile
e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è
organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono
informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e
quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei
dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di
ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee
di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del
trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione
di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante
l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono
effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati,
nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro
custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per
renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle
misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al
momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti
di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle
misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui
all’ art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti
elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da
altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai
dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici,
in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a
sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano
il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono
di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai
soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati
ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro
trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove
designato, e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da
quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed
alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei
relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle
operazioni affidate.
29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato.
Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono
identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza,
le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
18
luglio 2004
PRIVACY
Alcune regole pratiche
per mettere lo studio
in regola con la legge
senza creare
inutile burocrazia.
di Nico Pegge
geometra
del Collegio di Padova
Come rispettare il codice della Privacy (con buon senso)
er illustrare il D.lg. 196/2003 composto da
186 articoli, non basterebbero un centinaio di
pagine, che produrrebbero l’effetto contrario
alla voglia di informarsi: una legge che abbraccia
tutte le attività economiche e non, del nostro vivere quotidiano. Anche noi geometri dobbiamo stare
al passo coi tempi, e adeguarci a questi moderni
strumenti di lavoro ed a un migliore comportamento professionale. Questo promemoria si propone di fornire le prime indicazioni, affinché ognuno di noi possa muoversi in sicurezza.
Come informarsi. Consultare il sito
dell’Authority, www.garanteprivacy.it, oppure in
una libreria tecnica dove acquistare un manuale
sulla privacy, o venire ai convegni organizzati dal
Collegio.
Finalità della Legge: tutelare i dati personali
dei cittadini (persone, società, enti, ecc.), affinché queste informazioni non siano utilizzate in
maniera illecita. La Legge elenca quali diritti ha il
nostro cliente nei nostri confronti e come si
devono tutelare e salvaguardare i tutti dati personali che abbiamo nel nostro ufficio, sia informatici che cartacei.
P
Scadenze: entro il 30 giugno 2004 (prorogato al 31 dicembre) predisporre il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Compilato il Dps,
bisogna recarsi in un ufficio postale per farsi
apporre la data perché tale Dps deve avere data
certa (questa “autoprestazione” è prevista dall’art. 8 del D.lg. 22/07/99 n°261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente
corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene). Il Dps dovrà essere aggiornato ogni anno al
31 di marzo (il Collegio terrà informati gli iscritti). Il facsimile predisposto è pertinente a piccoli
studi (titolare con uno o due praticanti) e per un
modesto volume d’affari; per studi tecnici consistenti, si consiglia di adottarsi d’un applicativo ad
hoc, del costo di 4/500 euro.
Non bisogna fare: la Notificazione al Garante
in quanto questa compete a società o professionisti che trattano dati sensibili (politici, religiosi,
medici, ed altri dati particolari che non riguardano i Geometri).
Bisogna fare:
- l’Informativa: il titolare-geometra deve rendere edotto l’interessato (il nostro cliente), in
forma orale o scritta, delle circostanze entro
cui si esplica il trattamento dei suoi dati personali, affinché questi possa esprimere il suo
consenso. In poche parole si tratta di informare adeguatamente il nostro cliente, affermando che i suoi dati verranno utilizzati solo
ed esclusivamente per adempiere l’incarico
ricevuto. La forma orale o scritta è dettata dal
buon senso professionale in quanto per modesti incarichi non conviene drammatizzare la
situazione. Si consiglia la forma scritta, in
quanto la forma orale non può essere documentata in caso di necessità o contestazione.
- Misure di Sicurezza o Dps: in caso di necessità (denuncia o ispezione della Guardia di
Finanza), potremo difenderci solo se possiamo documentare di aver fatto tutto il possibile per la tutela dei dati personali dei nostri
clienti. Questa “difesa” si chiama “Documento
Programmatico sulla Sicurezza” (Dps) e pertanto si deduce che il requisito fondamentale
per garantire la sicurezza del trattamento dei
dati personali è la corretta e completa redazione del Dps. Questo deve evidenziare i rischi
che incombono sui dati, le contromisure adottate, aggiornare periodicamente i sistemi di
sicurezza, effettuare interventi informativi rivolti agli incaricati, adottare procedure opportune per la custodia di copie di sicurezza e di
ripristino.
- Nomina del Responsabile: il Titolare dello
Studio è anche, per la nostra realtà, il responsabile della Sicurezza, ma può essere nominata anche un’altra persona.
- Nomina dell’incaricato: il Titolare dello Studio comunica ai dipendenti, praticanti, segretarie o collaboratori (se ci sono), le mansioni
ricoperte da ognuno nello Studio, in forma
scritta, e li informa sul Dps.
Controlli della Guardia di Finanza: una eventuale ispezione per un controllo fiscale, dà luogo
alla verifica delle disposizioni minime sulla sicurezza dei dati. Può capitare che un cliente, offeso nella sua privacy, mandi una e.mail al Garante della Privacy, il quale è obbligato a trasmettere la segnalazione alla Guardia di Finanza.
Sanzioni: amministrative e penali a seconda
del caso. Per danni civili (danni morali), si risponde con i beni personali (art. 2050 C.C.).
Altre informazioni e facsimili potrete scaricarli
dal sito del Collegio www.geometri.pd.it
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
luglio 2004
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FISCO
Dichiarazione dei redditi 2003 mod. Unico/2004
utti i geometri che hanno una partita Iva e
che quindi esercitano l’attività professionale,
a prescindere dal regime contabile applicato, devono presentare la dichiarazione dei redditi anche se non hanno percepito nel periodo 2003
compensi o non hanno emesso fatture per onorari. Sono compresi anche i geometri che risultano soci di studi associati.
Per i soggetti a regimi contabili normali e
cioè super - semplificati, semplificati e ordinari
dapprima si deve determinare il reddito professionale con le modalità dell’art.50 Tuir tramite le
scritture che risultano dai libri contabili Iva e cronologico per gli ordinari. Tale reddito deve essere incluso nella dichiarazione dei redditi che potrà
contenere anche altri redditi personali. A questo
punto, determinato il reddito complessivo lordo,
si giunge al complessivo netto sottraendo gli oneri deducibili previsti (esempio contributi alla
Cassa Geometri) e si arriva al reddito imponibile. Determinata l’imposta lorda si potranno portare in detrazione le detrazioni d’imposta previste, comprese quelle per la “no tax area” e si
giunge all’imposta netta. Si portano in diminuzione le ritenute acconto operate sui compensi professali percepiti e si arriva all’imposta netta.
Il reddito professionale deve essere dichiarato nel quadro “E” del modello unico/2004.
Per i soggetti a regime forfetario legge
662/96, il reddito si determina calcolando la percentuale del 78% alle fatture emesse nel periodo.
Per i soggetti legge 388/2000 “regime delle
nuve iniziative” il reddito si determina con le stesse modalità di cui ai regimi semplificati e diversamente, però, si applica a tale importo l’aliquota
del 10% per la determinazione dell’imposta.
Per i soggetti che hanno inviato all’Agenzia
delle Entrate istanza di concordato entro lo scorso 16 marzo, il reddito deve essere fissato con
le modalità previste dalla normativa sul concordato preventivo anni 2003-2004.
Le scadenze per il mod. Unico 2004 sono:
versamenti dell’imposta Irpef, dell’imposta Irap di
eventuali addizionali regionali e comunali Irpef
entro il 21 giugno 2004 (il 20 è festivo) senza
applicazione di soprattasse; dal 22 giugno e fino
al 20 luglio 2004 con aggiunta della soprattassa
del 0,40 per cento.
Con i versamenti a saldo devono, se dovuti,
essere versati anche gli acconti di imposte per
l’anno 2004.
È possibile, oltre alle imposte sul reddito,
versare anche l’Iva non versata entro lo scorso
16 marzo, e cioè l’Iva del 4° trimestre 2003. In
tal caso bisogna aggiungere all’importo Iva
anche la soprattassa dello 0,40 per cento per
ogni mese o frazione di mese di dilazione.
Presentazione del modello Unico/2004 carta-
T
ceo in banca o posta entro il 2 agosto 2004 (il 31
luglio 2001 è di sabato e il 1° agosto è di domenica). Il modello può anche essere trasmesso tramite un intermediario abilitato e in tal caso la scadenza per l’invio è del 2 novembre 2004.
Studi di settore
Al modello Unico/2004 deve essere allegato
il mod. SK03U in cui dovranno essere riportati i
dati extracontabili e contabili e altre notizie riguardanti l’attività professionale. Tale obbligo è
previsto anche per i geometri che hanno inviato
entro il 16 marzo scorso l’istanza per il concordato preventivo anni 2003-2004. Lo studio di
settore è sperimentale.
Elaborando i dati riportati nel mod. Sk03u è
possibile verificare tramite il programma ministeriale Gerico scaricabile al sito www.agenziaentrate.it se i compensi professionali dichiarati sono congrui e coerenti.
Risultando congrui e coerenti significa che
l’attività non sarà accertata ai fini degli studi di
settore poiché risulta in linea con quanto richiesto dagli studi stessi.
In caso di non congruità è possibile procedere all’adeguamento, che naturalmente è oneroso
ai fini delle imposte sul reddito e Iva e in tal caso
si evita l’attività accertativa da parte dell’Agenzia
delle Entrate (Fisco).
Lo scrivente è a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento tramite consulenze in
Collegio o t elefoniche a l n umero 0 49
8723211.
Un obbligo che riguarda
tutti i geometri
con partita Iva,
anche se non hanno
percepito compensi
nel 2003.
di Giancarlo Noventa
ragioniere consulente
del Collegio di Padova
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
20
luglio 2004
CONDOMINIO
La tabella dei millesimi
di proprietà generale
è utilizzata
per la ripartizione
di spese comuni
a tutto il Condominio.
di Chiara Cattani
consigliere
Collegio di Padova
Tabelle millesimali: come crearle e gestirle correttamente
PREMESSA
L’istituto del Condominio rappresenta da sempre, nell’immaginario professionale, la forma della
suddivisione della proprietà in più parti, ognuna delle quali esprime l’interesse individuale di ogni singolo soggetto proprietario di un piano o di porzione di piano. Il Condominio si estingue quando si demolisce lo stabile e si prevede la vendita a terzi del
suolo ovvero un unico soggetto diviene unico proprietario di tutte le unità che compongono l’edificio.
Attualissima è l’urbanistica moderna che pianifica l’uso del territorio prevedendo l’edificazione
dei suoli per strati orizzontali e, superando il modello del classico condominio, si avvia a promuovere i complessi edilizi con servizi ed aree comuni, quali i super-condomini che da qualche anno emergono anche nella nostra città. La progettazione
edilizia in tal senso altro non è che l’inizio di una
serie di rapporti e di previsioni tra individui che
dovranno condividere non solo lo spazio ma anche
l’ordinaria amministrazione del proprio stabile.
COSA
PARAMETRI
DA INDIVIDUARE
SONO LE TABELLE MILLESIMALI DI PROPRIETÀ
La stesura delle tabelle millesimali è prescritta
dall’art. 1118 del Codice Civile e dall’art. 68 delle
disposizioni di attuazione, i quali recitano che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni ed impianti comuni è proporzionale al valore di piano o
porzione di piano che gli appartiene e che i valori di
piano o porzioni di piano, ragguagliati al valore dell’edificio, devono essere espressi in millesimi in
apposita tabella. Il valore millesimale definisce quindi l’esatta quota-parte di spesa dovuta da ciascun
condomino per la necessaria manutenzione ordinaria
o straordinaria di cose od impianti comuni nell’edificio. Per il calcolo, si dovrà adottare il criterio per il
quale le tabelle millesimali di proprietà vengono determinate unicamente in ragione del valore delle singole unità immobiliari che vanno a formare l’intero
fabbricato. Detto criterio implica un’attenta valutazione di tutti quegli elementi di differenziazione, espressi in coefficienti, che hanno influenza nella
determinazione del valore “condominiale” che si identifica con il livello d’importanza e quindi di apprezzamento o meno che un’unità immobiliare ha nei
confronti delle altre del medesimo edificio.
1. la superficie reale di ciascuna unità immobiliare
espressa in superficie utile calpestabile con relativa
altezza utile;
2. i coefficienti di riduzione per arrivare al calcolo
di una superficie virtuale;
3. i coefficienti di differenziazione espressi per piano, esposizione ed orientamento.
Nell’approccio all’incarico professionale, è bene
considerare la composizione delle unità dell’edificio,
assegnando una valutazione commerciale del bene
nella sua interezza, seguendo il criterio dell’ordinarietà. Non trova infatti giustificazione la diffusa pratica di applicare ad ogni singolo vano dell’abitazione
un coefficiente di differenziazione che ne produca una
superficie ragguagliata. È un’impostazione molto
complicata, che perde di vista la distinguibile relazione tra superficie commerciale e valutazione economica. Purtroppo anche molti software presenti sul
mercato sono fondati su questo meccanismo di separata descrizione di tutti i singoli ambienti che costituiscono una unità immobiliare. Sul mercato il
prezzo unitario, tra domanda e offerta, è diversificato proprio perché è contenuto il ragionamento della
diversità nella comparazione. Senza contare che ogni
applicazione di coefficiente ad ogni singolo locale,
proprio perché stimato, può essere oggetto di contestazione se non correttamente ripartito.
COME
SUDDIVIDERE LE UNITÀ DI UNO STABILE
Spesso a noi tecnici viene richiesto di redigere
le tabelle millesimali di un nuovo edificio oppure di
rivisitare ex novo delle tabelle originarie che a
distanza di anni non rispecchiano più la situazione
immobiliare dell’epoca, o ancora di aggiornare vecchie tabelle per contestazione a parametri divenuti
nel tempo scaduti. In ogni caso le tabelle millesimali commissionate dal Condominio devono essere
approvate all’unanimità dai singoli proprietari per
divenire vigenti ed operative, semprechè non vengano impugnate da qualche condomino che con sufficiente motivazione le possa non ritenere valide. Va
da sé l’importanza che assume il professionista che
sviluppa l’incarico e con quale relazione tecnica accompagna le tabelle millesimali, relazione che deve
utilizzare un linguaggio comprensibile diretto a tutte
quelle persone che spesso non conoscono l’argomento. Una volta assunto l’incarico si devono raccogliere tutte quelle informazioni utili e certe, senza
le quali possiamo compromettere il risultato finale.
A COSA
PRESTARE ATTENZIONE
NEL SOPRALLUOGO
1. Accertarsi dell’ubicazione del Condominio e la sua
posizione rispetto l’area di pertinenza con particolare
riguardo nei centri storici degli sconfinamenti ai vari
piani e degli accessi ai vari piani;
2. Verificare la destinazione delle singole unità immobiliari che deve corrispondere alla classificazione delle categorie catastali (non deve trarre in inganno il
sopralluogo ove una abitazione viene utilizzata come
ufficio, ove un magazzino viene utilizzato come garage). Dalla corretta identificazione e destinazione dipende un diverso valore proporzionale del bene e
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
luglio 2004
21
CONDOMINIO
quindi deve essere dimostrabile tra sopralluoghi e
visure catastali, l’esatta classificazione del bene;
3. Valutare il bene secondo il criterio di ordinarietà,
indipendentemente dallo stato manutentivo all’interno
in modo da assoggettare alle stesse categorie di
bene lo stesso coefficiente di differenziazione;
4. Eseguire i rilievi delle superfici calpestabili, dei
volumi e delle superfici di aree esclusive di ogni singola unità immobiliare in proprietà;
5. Accertarsi del tipo di impianto di riscaldamento e/o
di condizionamento, se centralizzato o autonomo;
6. Verificare l’esistenza dell’impianto di sollevamento e quali unità godono del servizio.
7. Stabilire quali unità hanno l’accesso dal vano
scala comune, quali invece hanno accesso indipendente e in quale parte dell’edificio si trovano i
contatori utenze.
Per Condominio si può intendere il classico edificio a più piani con vano scala e area cortilizia di
pertinenza oppure le case a schiera composte da unità esclusive con cortili/giardini esclusivi, oppure il
complesso edilizio cui fanno parte singoli blocchi
autonomi che usufruiscono dell’area scoperta comune e/o degli impianti tecnologici. Una volta inquadrato il lavoro con le informazioni raccolte, occorre stabilire il valore da assegnare alle singole unità immobiliari.
LA
DESTINAZIONE D’USO
I millesimi partono da una stima commerciale
dell’immobile ed è logico attribuire un valore unitario
maggiore ad un negozio rispetto ad un appartamento oppure un valore unitario minore ad un garage rispetto all’appartamento. Con l’introduzione dei coefficienti di destinazione si andranno a correggere le
superfici reali delle singole unità, le quali superfici,
ragguagliate, sono l’espressione di un maggiore o
minore apprezzamento sul mercato del bene in funzione delle loro caratteristiche qualitative ed ambientali. Generalmente si adottano i seguenti coefficienti
ma sempre bisogna adattarli alla propria stima.
GENERALMENTE
SI ADOTTANO
I SEGUENTI PARAMETRI :
Residenziali:
coeff. 1.00 per le abitazioni
coeff. 0.25/0.30 per le terrazze o poggioli
coeff. 0.60 per i garage coperti;
Commerciali/direzionali:
coeff. 1.10/1.80 per i negozi;
coeff. 1.10/1.50 per gli uffici / studi privati;
Artigianali:
coeff. 0.50/0.90 per i magazzini (p. terra o interrato)
coeff. 0.80/1.10 per i laboratori
Aree cortilizie:
coeff. 0.10/0.15 (cortili o giardini ad uso esclusivo)
IL
PIANO
Riveste particolare importanza il livello del piano,
che accorpa in sé le caratteristiche distintive considerate intrinseche quali la luminosità, la comodità di
accesso e la funzionalità delle stesse unità a seconda che il fabbricato sia provvisto o meno di ascensore. Anche qui in generale se il fabbricato è provvisto di ascensore, all’ultimo piano sarà assegnato il
maggiore coefficiente cioè 1.00 e via via decrescendo gli altri piani inferiori; al contrario se il fabbricato
è sprovvisto di ascensore, al primo piano sarà assegnato il maggiore coefficiente cioè 1.00 e via via crescendo gli altri piani superori. La valutazione della
posizione del piano è d’obbligo perché nel contesto
del fabbricato si dovrà valutare la comodità di accesso all’unità, la rumorosità rispetto l’esterno, la luminosità e la commerciabilità nel mercato.
L’ESPOSIZIONE
E L’ORIENTAMENTO
Altro aspetto significativo riguarda l’affaccio prevalente dell’unità rispetto l’ambiente circostante. Ad
esempio molteplici possono essere gli affacci: verso
il giardino condominiale, verso la strada pubblica (più
o meno trafficata), verso il cortile condominiale, verso edifici limitrofi o verso panorami significativi.
All’unità ritenuta migliore verrà assegnato coeff. 1.00
e via via decrescendo alle altre unità con scarti modesti. Attenzione però che alcuni vantaggi dovuti all’esposizione non siano già stati indicati dal tecnico
nella stima del coefficiente del piano. Anche l’orientamento rispetto ai punti cardinali può avvantaggiare
l’unità in quanto un’esposizione delle pareti esterne
completamente a sud significa maggiore luce e calore rispetto un esposizione delle pareti magari a nord.
Anche qui le differenze tra i coefficienti devono essere modeste, le quali oscilleranno sempre da coeff.
1.00 fino ad un minimo di 0.90.
CONCLUSIONI
Ora si tratta di elaborare tutti i dati raccolti per
pervenire alla stesura della tabella generale di proprietà. Infatti, la superficie utile dell’appartamento,
moltiplicata per i coefficienti relativi, dà una superficie virtuale o ragguagliata che, espressa in millesimi,
rappresenterà la quota di valore millesimale di proprietà generale. L’accettazione, da parte di ogni singolo condominio, della tabella millesimale generale
insieme all’approvazione anche del Regolamento di
Condominio, di fatto costituisce il Condominio. Eventuali opposizioni o contestazioni sui valori millesimali devono essere opportunamente motivati e se del
caso il professionista andrà a porre eventuali correzioni per l’approvazione unanime della tabella. La tabella dei millesimi di proprietà generale verrà utilizzata per la ripartizione di spese comuni a tutto il
Condominio quali la ripartizione di tutte le spese
amministrative e la ripartizione di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti comuni all’edificio nonché opere od impianti comuni dell’edificio come definito dall’art. 1117 del C.C.
Occorre
un'attenta valutazione
di tutti gli elementi
di differenziazione,
espressi in coefficienti,
che hanno influenza
nella determinazione
del valore “condominiale”.
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
22
luglio 2004
WWW.GEOMETRI.PD.IT / LA BACHECA DI GIUGNO
CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO
Emanuela Chinello
via Frassignoni, 15 35020 Brugine (Pd)
tel. 0495806102 - cell. 3475955412
[email protected]
Sonia Pintonello
via Cinganame 15 Campodarsego (Pd)
cell. 3477729901 - tel. 0499200336
[email protected]
Diploma 60/100, 2001. Praticante geometra ho
esperienza soprattutto in pratiche relative alla
ristrutturazione di edifici monumentali presso la
competente Soprintendenza compresi rilievi
architettonici, progettazione di edifici residenziali
Diploma 42/60, 1996. Impiegata come geometra e in agenzia immobiliare.
Collaborazione o eventuale assunzione
presso uno studio che si occupi di progettazione di edifici nuovi o di progettazione di arredamento interno
Laura Casumaro
via Palazzi, 11 b - PONSO (Pd)
tel. 042995272 - cell. 3333646577
Diploma 100/100, 2001. Tirocinio presso studio
di architettura; corso di 800 ore per geometri
esperti in restauro archittettonico; esame di abilitazione superato; esperienza nelle materie professionali, quali progettazione, pratiche edilizie
in genere, cantieristica e rilevamenti. Utilizzo del
programma AutoCad e di Office.
Assunzione impiegatizia presso studi
zone montagnanese o estense
Giuseppe Cutrì
cell.3383399767 [email protected]
Diploma 52/60, 1994. Mi sono occupato di computi metrici, gare d'appalto, contabilità di cantiere, sicurezza, assistenza alla direzione lavori;
ho collaborato alla progettazione e direzioni
lavori, computi metrici, sicurezza, catasto.
Abilitato ad assolvere incarichi come coordinatore della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 494/96
e s.m.i. Iscritto all'albo.
Assunzione e/o collaborazione
Collaborazione o assunzione
Alessandro Mason
via S.Salvatore, 86 Padova tel. 049761351
cell. 3747230177 - [email protected]
Diploma 36/60, 1994. Progettazione e pratiche
edilizie con il programma AutoCad; stesura
documentazione e computi metrici per pratiche
edilizie; presentazione denuncie di accatastamento e variazione col programma DOCFA
3.00.02; attestato di frequenza corso di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione
D.LGS. 494/96.
Desidero seguire lavori edilizi dalla progettazione alla realizzazione in opera
Fabio Nalesso
via Caltana, 44 - Villanova di Camposampiero (Pd) - 0499220747
3405791346 - [email protected]
Diploma 69/100, 2001. Corso di 800 ore
“Geometri esperti CAD e Costruzioni Civili” e
biennio di praticantato presso studio tecnico.
Richiesta di assunzione
Roberto Valenti
cell. 3387474749 - tel. 049703161
[email protected]
Diploma 42/60, 1991. Disegnatore CAD presso
Studio Tecnico, Ufficio Tecnico Impresa Edile,
Ufficio Tecnico Mobilificio, Ufficio Tecnico freddo
industriale, Ufficio Tecnico Pareti Mobili.
Alberto Stecca
via Liguria 20 - Martellago (Ve)
cell. 3282867427 - [email protected]
Diploma 40/60, 1997. Geometra presso
l’Agri.te.co.con funzioni nel campo della progettazione ambientale e architettonica; attualmente impegato con la mansione di “Geometra di Cantiere”.
Assunzione
Andrea Vegro
via Ugo Foscolo 1/1 Codevigo (Pd)
tel. 0495856263 - cell. 3494595209 [email protected]
Diploma 83/100, 1999. Rilievo di fabbricati;
progettazione e richieste autorizzazioni; frazionamenti e accatastamenti con procedura
DO.C.FA. 3.0 .
Collaborazione
Andrea Borgato
Legnaro (Pd) - cel. 3484954618 - tel. 0498830060 - [email protected]
Diploma 64/100, 1999. Progettazione; rilievi
topografici; conoscenza Autocad e DOCFA 3.
Assunzione
Carlo Liverani
via G. Garibaldi, 3 35042 Este (Pd)
cell 340/6969132 - [email protected]
Diploma 75/100, 2000. Iscritto all'albo dal gennaio 2004.
Offro disponibilità per relazioni sulle
dispersioni termiche L. 10/91.a
OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO
Andrea Magro
via Santuario, 43/1 Abano Terme (Pd)
cell. 3292717833 - [email protected]
[email protected]
cell. 3293123435 - [email protected]
Ricerchiamo geometra per collaborazione professionale, disponibilità anche per tirocinanti.
Cerchiamo geometra di prima esperienza.
Cerco praticante anche prima esperienza, interessato ad una formazione orientata principalmente
alla cantieristica: direzione lavori, computi metrici,
contabilità, visite cantiere, progettazione.
Sandro Berto
via Romea, 73/3 Legnaro (Pd)
tel 049641161 fax 0498839521
[email protected]
Paolo Giacomazzi
via dei Colli, 77/B - Padova - 049624455
- 337524112 - [email protected]
Cerco praticante anche prima esperienza; progettazione, d.l., computi metrici, contratti di
appalto, cementi armati, catasto e altro
Doka Italia S.p.A
via del Santo, 143 Limena (Pd)
tel. 0498843670 - fax 0498843681
c.a. Ing. Andrea Piccolo - [email protected]
Cercasi tecnico progettista per sviluppo progetti di sistemi di casseratura industrializzata.
Millich
p.le Leonardo da Vinci 8 Mestre
tel. 041975954 - fax 041971464
Cercasi praticante anche alla prima esperienza
con conoscenze base di Autocad per varie mansioni.
Silvano Corà
Bresseo di Teolo (Pd) 0499901955 - [email protected]
Cerco praticante con possibilità di futura collaborazione.
Giuseppe Volpin
via Roma, 39 Maserà di Padova (Pd)
tel. 0498860158 - cell. 3296242601
[email protected]
Cerco geometra praticante
Edilceramica Violato
via D. Alighieri, 20 Agna (Pd)
Tiziano Amistà
via S. Valentino, 32 Conselve (Pd)
0499501260 - [email protected]
Cercasi geometra per periodo di prova.
Simone Marchetto
via Canaletto, 20 Lozzo Atestino (Pd)
34958108670499501260
[email protected]
Cercasi geometra per part - time verticale.
CERCO ATTREZZATURE
Michele Comuian
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luglio 2004
Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
INFORMAZIONI
Sgravi Irpef e ristrutturazioni: il Veneto ai primi posti
Il Nordest ha dimostrato di gradire la possibilità di avere gravi fiscali per i lavori di recupero e ammodernamento degli immobili. Dall'inizio
dell'anno è stata registrata in questo settore una
crescita del 26 per cento. Nel Veneto le pratiche
avviate sono state oltre 12.000 (+34%). Ricordiamo che gli sconti fiscali prevedono sgravi del
36% delle spese dall'Irpef e una riduzione dell'Iva al 10%. (dati forniti dalla Agenzia delle entrate).
L'amministratore di condominio diventa manager
Rivoluzione tra i condomini con il disegno di
legge 1708 “Modifiche al Codice civile in materia di
condominio”, che cambia le regole per i condomini,
ha avuto il primo sì dalla Commissione Giustizia del
Senato, all’unanimità. Per il provvedimento potrebbe
essere prevista una corsia preferenziale con l’approvazione in Commissione in sede legislativa. Per
il varo definitivo la parola passerà poi alla Camera.
L’esigenza di una riforma della disciplina del condominio è da decenni invocata da più parti data l’inadeguatezza di un sistema normativo ancorato al
1942, periodo in cui il fenomeno condominiale era
legato a diverse esigenze ed a modesti agglomerati
urbani. Le modifiche al codice civile saranno sostanziali sia per gli amministratori che per gli inquilini.
Maggiore il controllo sull’operato dell’amministratore
e sui rendiconti di fine anno; egli diventa responsabile per le quote condominiali e se non lo fa sarà
chiamato a risponderne personalmente; dovrà provvedere alle spese per l’amministrazione ordinaria
delle parti comuni, eseguire tutti gli adempimenti
fiscali, curare la tenuta del registro condominiale
contenente i nominativi dei singoli proprietari e i dati
catastali di ogni unità abitativa, curare la tenuta dei
verbali delle assemblee. In
caso di mancato pagamento
delle quote condominiali,
l’amministratore può sospendere l’utilizzazione dei servizi
comuni. Cambiano anche i
criteri per le assemblee: non
servirà più l’unanimità per
mettere in vendita i locali
condominiali, ma basterà una
decisione a maggioranza dei
due terzi. Il singolo condomino non potrà eseguire opere nel suo appartamento che rechino danno alle
parti comuni dell’edificio o alle altrui proprietà immobiliari; in ogni caso bisognerà rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla legge e consentire
l’esame tecnico delle opere realizzate se a chiederlo
sono almeno due altri condomini.
Diritto di servitù ed espropri
Una sentenza della Corte di Cassazione del 6
maggio 2004 (n. 8594) ha stabilito che nell’espropriazione per pubblica autorità la pubblica
amministrazione non è obbligata a mantenere l’eventuale diritto di servitù che grava sulla proprietà. Il mantenimento del diritto è valutato dalla
pubblica amministrazione, che accerterà che esso
non sia in contrasto con l’interesse pubblico che
con l’esproprio si intende perseguire. L’articolo
45 della legge n. 2359 del 1865 infatti non garantisce al titolare del diritto di servitù sul fondo
espropriando di poterlo conservare, ma dispone
soltanto che, se nell’esercizio del potere discrezionale la pubblica amministrazione stabilisce,
con la dichiarazione di pubblica utilità, che il diritto di servitù è compatibile con le finalità pubbliche perseguite, al titolare di esso non spetta alcuna indennità. Pertanto la posizione soggettiva del
titolare del diritto di servitù, nei confronti della
pubblica amministrazione, è di interesse legittimo
alla conservazione del diritto e perciò non può
invocarsene la tutela dinanzi al giudice ordinario.
SONO GRADITI I CONTRIBUTI DEI COLLEGHI ALLA REDAZIONE DELLA RIVISTA
Ricordiaamo a tutti i geom
metri iscritti al Collegio che è possibile inviaare allaa redaazionne di "Pitaagoraa" articoli, materiaale fotograafico o graafico, per l’evenntuaale pubblicaazionne. Si avverte però che il materiaale nonn
saarà restituito.
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Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova
luglio 2004
INFORMAZIONI
Immobili vincolati: il proprietario denuncia la locazione
L’1 maggio 2004 è entrato in vigore il Nuovo
Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n.42). L’articolo 59 prevede che sia il
proprietario dei beni immobili di interesse artistico a
denunciare la locazione, la cessione in uso o il
comodato. Il testo unico del 1999 prevedeva che
fosse il "detentore" e non il "cedente la detenzione"
ad effettuare la denuncia. La questione appare di
notevole importanza considerate le pesanti sanzioni
previste per il mancato assolvimento dell’obbligo di
denuncia (reclusione fino a un anno e sanzione pecuniaria da euro 1.549,50 a euro 77.469,00). La denuncia va presentata entro trenta giorni alla Soprintendenza del luogo in cui è ubicato l’immobile e deve
contenere: i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali, i dati identificativi dei beni, l’indicazione del
luogo ove si trovano i beni, l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento, l’indicazione del domicilio in Italia delle parti.
Leggi regionali 2003: disponibile il cd della Regione
La Regione Veneto ha completato la raccolta
delle leggi regionali del 2003, alle quali si aggiungono la legge finanziaria e il bilancio di previsione
per il 2004, i testi aggiornati delle leggi modificate
e le scadenze delle opportunità finanziarie. Un CDRom “Leggi Veneto” è in distribuzione assieme ad
una edizione speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione. Per ottenerne una copia gratuita basta inviare una mail di richiesta a [email protected], indicando l'indirizzo a cui far pervenire
il materiale.
Per informazioni: Segreteria della Giunta
Regionale, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 - 30123
Venezia, tel. 041 2792930, fax 041 2792983.
Andrea Palladio e Carlo Scarpa in mostra a Vicenza
Nel novembre 2003 una serie di modelli lignei
giunti da Vicenza ha presentato al Parlamento Europeo di Bruxelles le due eccellenze dell'architettura
del Veneto di tutti i tempi: Carlo Scarpa (1906-1978)
e Andrea Palladio (1508-1580). Dal 29 maggio l'al-
lestimento di Bruxelles è ricostruito a Vicenza, nel
palladiano palazzo Barbaran da Porto, sede del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, che da oltre quattro anni è impegnato in ricerche e progetti di valorizzazione dell'opera di Carlo
Scarpa.
A dispetto della loro distanza generazionale, l'iniziativa presenta Palladio e Scarpa insieme: un
parallelo che mette in luce affinità e differenze inattese, soprattutto fra le modalità con cui ciascuno
interpreta il ruolo delle tradizioni e dell'innovazione
in architettura. La mostra dura fino al 29 agosto
2004.
Altre informazioni: http://www.studioesseci.net.
Foto di Pino Guidolotti.
Varianti al Piano Regolatore Generale
Comune
ARRE (Piano di Recupero area “ex Stimamiglio”
ARRE (Piano di Recuperodi iniziativa pubblica
area “ex Consorzio agrario”)
CASTELBALDO
LIMENA
MONSELICE
MONTEGROTTO
RUBANO
SOLESINO (“2004 puntuale”)
SOLESINO (2004/A”)
TOMBOLO
periodo di pubblicazione
dal 31 Maggio 2004
al 30 Giugno 2004
dal 31 Maggio 2004
dall’1 Giugno 2004
dal 17 Giugno 2004
dall’11 Giugno 2004
dall’11 Giugno 2004
dal 10 Giugno 2004
dall’1 Giugno 2004
dall’1 Giugno 2004
dal 27 Maggio 2004
Gli atti relativi alla adozione delle singole varianti
sono depositati presso la Segreteria del Settore Urbanistica della Provincia e presso i Comuni interes-
al 30 Giugno 2004
all’1 Luglio 2004
al 27 Giugno 2004
all’11 Luglio 2004
all’11 Luglio 2004
al 10 Luglio 2004
all’1 Luglio 2004
all’1 Luglio 2004
al 27 Giugno 2004
sati. Chiunque può presentare osservazioni entro un
termine (20 o 30 gg. successivi all’ultimo giorno di
deposito) da verificare per singolo Comune.