Vademecum - Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane

Transcription

Vademecum - Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane
- SPORTELLO FAMIGLIA -
VADEMECUM
SUL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE
SUI BENEFICI ECONOMICI ED I VANTAGGI SOCIALI PREVISTI DALLA
LEGGE
- SPORTELLO FAMIGLIA -
Indice
Indice....................................................................................................................................................2
PREMESSA.........................................................................................................................................4
1
2
3
Invalidità Civile............................................................................................................................5
1.1
L'invalido civile ...................................................................................................................5
1.2
Il cieco civile........................................................................................................................6
1.3
Il sordomuto .........................................................................................................................6
La Domanda per il riconoscimento dell’Invalidità Civile ...........................................................7
2.1
La Visita Medica..................................................................................................................7
2.2
Iter e Tempistica...................................................................................................................7
2.3
E’possibile farsi assistere dai patronati di categoria ............................................................8
2.4
Decorrenza delle Provvidenze Economiche ........................................................................8
2.5
Cosa accade se l’invalido muore?........................................................................................8
LEGGE-QUADRO 05.02.1992 N.104 - Assistenza, integrazione sociale e Diritti delle persone
handicappate.........................................................................................................................................9
3.1
Le principali FINALITA’ della legge-quadro .....................................................................9
3.2
Forme di AGEVOLAZIONE dei portatori di handicap previsti dalla LEGGE 104/1992. 10
3.2.1
DIRITTO ALL’EDUCAZIONE ED ALL’ISTRUZIONE ............................................10
3.2.2
INTEGRAZIONE SCOLASTICA................................................................................10
3.2.3
FORMAZIONE PROFESSIONALE...........................................................................11
3.2.4
INTEGRAZIONE LAVORATIVA ...............................................................................12
3.2.5
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.......................................................................12
3.2.6
PROVE D’ESAME PER CONCORSI PUBBLICI ED ABILITAZIONI
PROFESSIONALI ......................................................................................................................12
3.2.7
ASSEGNAZIONE DI SEDE LAVORATIVA...............................................................12
3.2.8
NO AL TRASFERIMENTO D’UFFICIO...................................................................13
3.2.9
ASSITENZA AL FIGLIO DISABILE ..........................................................................13
3.2.10
TRE GIORNI DI PERMESSO AL MESE...................................................................13
3.2.11
INAMOVIBILITA’ DEI FAMILIARI..........................................................................13
2
- SPORTELLO FAMIGLIA -
3.2.12
I DIRITTI DEL LAVORATORE DISABILE GRAVE .................................................14
3.2.13
SOGGIORNO ALL’ESTERO E CURE ......................................................................14
3.2.14
RIMOZIONE DI OSTACOLI PER ATTIVITA’ SPORTIVE, TURISTICHE,
RICREATIVE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE....................14
4
5
3.2.15
ACCESSO ALL’INFORMAZIONE ED ALLA COMUNICAZIONE ..........................14
3.2.16
MOBILITA’, TRASPORTI COLLETTIVI, INDIVIDUALI E DIRITTO DI VOTO ....15
LEGGE 12.03.1999 N.68 - NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI .........16
4.1
COLLOCAMENTO MIRATO..........................................................................................16
4.2
ELENCHI E GRADUTORIE ............................................................................................16
4.3
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E QUOTE DI RISERVA............................................16
4.4
CONCORSI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI .....................................17
4.5
RAPPORTI DI LAVORO DEI DISABILI OBBLIGATORIAMENTE ASSUNTI .........17
4.6
FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI...................................18
IL BUONO SOCIO-SANITARIO.............................................................................................19
5.1
CHE COS’E’? ....................................................................................................................19
5.2 SCHEMA DI DOMANDA PER IL BUONO SOCIO-SANITARIO………………………20
6
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO .............................................................................224
3
- SPORTELLO FAMIGLIA -
PREMESSA
Invalidità e inabilità: ecco come ottenere il riconoscimento e quali
agevolazioni comporta.
Il vademecum si compone di CINQUE DOCUMENTI che illustrano:
1. la procedura per ottenere l’invalidità civile ed il riconoscimento di
portatore di handicap (grave o senza connotazione di gravità);
2. le agevolazioni della legge-quadro 05.02.1992 n.104 per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
3. le agevolazioni della legge 12.03.1999 N.68 sul diritto al lavoro dei
disabili;
4. la normativa sul buono socio-sanitario (D.P. 07.07.2005) con allegato
lo schema di richiesta del buono socio-sanitario;
5. la
normativa
sull’amministrazione
modificati dalla legge 09.01.2004 n.6).
4
assistita
(artt.404-413
C.C.
- SPORTELLO FAMIGLIA -
1 Invalidità Civile
L’invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante
indipendente da cause di servizio, lavoro o di guerra, in base al quale
l’interessato può ottenere benefici economici, socio-sanitari e occupazionali
previsti dalla legge.Se l’invalidità è superiore al 65% della capacità lavorativa,
l’interessato ha diritto ad accedere alle quote di riserva che prevedono
l’accantonamento del 7% dei posti nelle assunzioni.
QUALI SOGGETTI SONO RICONOSCIUTI INVALIDI CIVILI?
Sono riconosciuti invalido civile, cieco civile e sordomuto
a) I cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, ai quali sono
riconosciute dall'
apposita Commissione Sanitaria, menomazioni
congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono comprese
anche le patologie psichiche e le insufficienze mentali derivanti da difetti
sensoriali e funzionali. Agli stessi devono essere riconosciute riduzioni
delle capacità lavorative non inferiori ad 1/3.
b) I minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie dell'
età.
c) I cittadini con più di 65 anni di età che hanno difficoltà a svolgere i
compiti e le funzioni proprie dell'
età.
1.1 L'invalido civile
Ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla
prestazione economica per invalido civile (pensione o assegno d'
inabilità),
colui che si è vista riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in
misura non inferiore al 74%. L'
invalido civile, riconosciuto totalmente e
permanentemente inabile al lavoro (100%) ha diritto, qualora in possesso dei
necessari requisiti di legge, alla pensione d'
inabilità. Se incapace di
deambulare autonomamente o di svolgere gli atti quotidiani della vita, ha
anche diritto all'
assegno d'
accompagnamento.
5
- SPORTELLO FAMIGLIA -
1.2 Il cieco civile
Tale categoria è distinta in cieco assoluto e cieco parziale. Il cieco assoluto
ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione e
all'
assegno d'
accompagnamento. Il cieco parziale (o ventesimista), ha diritto,
qualora in possesso dei necessari requisiti di legge,alla pensione e alla
speciale indennità.
1.3 Il sordomuto
Ha diritto, qualora in possesso dei necessari requisiti di legge, alla pensione e
all'
indennità di comunicazione. Hanno diritto ai benefici di legge i cittadini
italiani, quelli degli Stati Comunitari purché residenti in Italia, i cittadini
extracomunitari in possesso della Carta di Soggiorno.
6
- SPORTELLO FAMIGLIA -
2 La Domanda per il riconoscimento dell’Invalidità Civile
Per chiedere il riconoscimento dell’invalidità, bisogna presentare la domanda
alla commissione medica dell’ASL di residenza dell’interessato su un modello
predisposto e da ritirare presso gli sportelli invalidi civili. Alla domanda deve
essere allegato un certificato medico che attesti le patologie invalidanti.
2.1 La Visita Medica
La commissione medica dell’ASL fissa la data della visita medica e ne dà
comunicazione al richiedente. Se la visita medica non avviene nei 50 giorni
successivi, si può diffidare l’Assessorato alla Sanità della Regione ai sensi
dell’art. 3 comma primo della DPR del 21.09.1994 n. 698, che provvede a
fissare la data della visita medica.
Qualora sussistano documentate condizioni di gravità dei richiedenti
accertate e riconosciute, si può sollecitare la chiamata a visita.
Il richiedente dovrà presentarsi a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito
dalla convocazione. Qualora per documentati motivi di natura sanitaria non
possa presentarsi può richiedere la visita domiciliare con certificato del
medico curante attestante il rischio o il pericolo per sé e per gli altri che lo
spostamento comporta.
Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia
che non ha nessun potere decisionale in merito alla valutazione della
commissione.
2.2 Iter e Tempistica
La commissione medica dell’ASL dopo avere effettuato gli accertamenti
sanitari, redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio
medico-legale. Una copia del verbale viene trasmessa alla commissione di
verifica del Ministero dell’economia e delle finanze competente per territorio
che ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi. Qualora la commissione medica
di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla commissione
medica dell’ASL, può sottoporre il richiedente a visita diretta o può invitare
l’ASL a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici.
7
- SPORTELLO FAMIGLIA -
Una volta terminata la procedura d’accertamento sanitario, la commissione
medica dell’ASL oppure la commissione di verifica (nel caso in cui
quest’ultima abbia effettuato la visita direttamente) trasmette all’interessato
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento un originale del
verbale di visita.
Sul verbale è indicata la percentuale d’invalidità riconosciuta, che può essere
grave ovvero senza connotazione di gravità.
2.3 E’possibile farsi assistere dai patronati
Per qualsiasi informazione (ad esempio per conoscere lo stato
d'
avanzamento della propria pratica e/o i tempi presumibili d'
evasione della
stessa), oltre che di persona allo sportello aperto al pubblico, è possibile farsi
rappresentare direttamente dai Patronati, o da una terza persona munita di
delega scritta. Non è possibile, per motivi di riservatezza, richiedere
telefonicamente informazioni dirette sullo stato delle singole pratiche
2.4 Decorrenza delle Provvidenze Economiche
Di norma, salvo parere diverso della Commissione Sanitaria (o se indicato
nell'
eventuale Sentenza emessa dal Tribunale Sez. Lavoro), la decorrenza
delle provvidenze economiche, è fissata dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda all'
ASL.
Quando l'
invalido ottiene una sentenza giudiziale favorevole che riconosce il
diritto al beneficio economico, deve farla notificare immediatamente all'
INPS
ed all'
Ufficio Invalidi del Comune per l'
apertura del procedimento di
accertamento del diritto amministrativo.
2.5 Cosa accade se l’invalido muore?
Nel caso di decesso dell'
invalido i ratei maturati e non riscossi possono
essere richiesti dagli eredi legittimi. Questa richiesta dovrà essere presentata
al Comune per i necessari provvedimenti. Gli adempimenti successivi al
provvedimento comunale, sono competenza dell'
INPS e provvede alla
suddivisione dei ratei in relazione alle quote che spettano agli eredi legittimi.
8
- SPORTELLO FAMIGLIA -
3 LEGGE-QUADRO 05.02.1992 N.104 - Assistenza,
integrazione sociale e Diritti delle persone handicappate
3.1 Le principali FINALITA’ della legge-quadro
Le Principali finalità delle Legge-quadro sono:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e
la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
Tali FINALITA’ sono rese ATTUATIVE attraverso interventi specifici:
• prevenzione e diagnosi precoce delle patologie portatrici di handicap;
• informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause e
sulle conseguenze dell’handicap, anche in fase preconcezionale,
durante la gravidanza ed il parto, periodo neonatale e nelle fasi dello
sviluppo della vita;
• Rimozione dei fattori di rischio determinanti malformazioni congenite e
patologiche invalidanti, anche attraverso la diagnosi prenatale e
precoce delle malattie genetiche causa di handicap;
• Promozione di controlli periodici della gravidanza, con assistenza
intensiva per le gravidanze considerate a rischio.
9
- SPORTELLO FAMIGLIA -
3.2 Forme di AGEVOLAZIONE dei portatori di handicap previsti
dalla LEGGE 104/1992.
3.2.1
DIRITTO ALL’EDUCAZIONE ED ALL’ISTRUZIONE
Il diritto all’educazione ed all’istruzione è tutelato e garantito dalla legge in
qualsiasi grado e fase dell’istruzione, dall’inserimento del bambino
portatore di handicap (da zero a tre anni) all’interno dell’asilo nido, sino
alla frequentazione di corsi di laurea e di specializzazione post
universitaria dei soggetti portatori di handicap che intendono proseguire gli
studi di grado superiore.
3.2.2
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
La legge ha quale scopo l’integrazione del soggetto portatore di handicap
nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e
nelle università.
Tale integrazione si realizza attraverso:
a) La programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici e privati;
b) Dotazione presso a scuole ed università di attrezzature tecniche e
sussidi didattici, e d’ogni altra forma di ausilio tecnico;
c) Programmazione da parte delle università d’interventi adeguati al
bisogno della persona ed al piano di studio individuale;
d) Attribuzione di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle
università per facilitarne la frequentazione e l’apprendimento di studenti
non udenti;
e) Attività di sperimentazione da attuare nelle classi frequentate con
soggetti portatori di handicap.
f) Adeguamento organizzativo e funzionale degli asili nido alle esigenze
dei bambini con handicap;
g) Garanzia di attività di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado
mediante l’assegnazione di docenti specializzati;
h) Valutazione individualizzata del rendimento scolastico e delle prove
d’esame, indicando i criteri didattici adottati, le attività integrative di
sostegno, ed una personalizzata strutturazione (prolungamento delle
10
- SPORTELLO FAMIGLIA -
ore della prova d’esame, ausilio di specifici sussidi di didattici) e
valutazione della prova d’esame.
L’Integrazione è resa ATTUALE anche con la previsione di docenti di
sostegno
specializzati,
di
attività
didattiche,
curriculari,
extracurriculari e piani di studio personalizzati per il soggetto portatore
di handicap, qualora tale personalizzazione del corso di studi sia ritenuta
necessaria a garantire continuità e qualità di resa didattica del portatore di
handicap.
Al fine di COORDINARE le misure d’integrazione scolastica nel territorio,
si è prevista la costituzione:
a) presso ogni ufficio scolastico provinciale di un gruppo di studio e di
lavoro avente compiti di consulenza e proposta al provveditore agli
studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti
locali e le unità sanitarie locali; attività che vengono documentate da
una relazione annuale indirizzata al Ministero della pubblica istruzione
de al Presidente della Giunta Regionale;
b) presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e
di secondo grado, sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti
da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti.
3.2.3
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le regioni hanno l’obbligo di realizzare l’inserimento della persona
handicappata all’interno degli ordinari corsi di formazione
professionale da centri pubblici e privati, i quali devono tenere conto
della diversa, capacità, abilità ed esigenza della persona handicappata
inserita in classi comuni o specifici corsi anche prelavorativi.
Nel caso vi siano soggetti portatori di handicap non in grado di frequentare
i corsi, le Regioni hanno l’obbligo di prevedere la istituzione di corsi di
formazione per persone handicappate.
11
- SPORTELLO FAMIGLIA -
3.2.4
INTEGRAZIONE LAVORATIVA
Al fine di favorire l’integrazione al lavoro dei soggetti portatori di handicap.
Le regioni hanno l’obbligo di prevedere l’istituzione di appositi albi
regionali degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro e di servizi, e
dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato
che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione
lavorativa di soggetti portatori di handicap.
3.2.5
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
La legge 104/1994 ha anche predisposto il collocamento obbligatorio
del soggetto portatore di handicap, che deve tenere conto sia della
minorazione psichica o fisica, che delle specifiche attitudini lavorative e
reazionali del portatore di handicap.
3.2.6
PROVE D’ESAME PER CONCORSI PUBBLICI ED
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Anche per questo tipo di prova è previsto l’ampliamento della durata della
prova d’esame e l’utilizzo di sussidi didattici ed altri ausili per lo
svolgimento della prova.
3.2.7
ASSEGNAZIONE DI SEDE LAVORATIVA
Il portatore di handicap (con un grado di invalidità superiore ai due terzi o
con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
A, annessa alla legge 10.08.1950 n. 648), assunto presso la scuola come
vincitore di concorso o ad altro titolo, ha diritto si scelta prioritaria tra le
sedi disponibili. A ciò va aggiunta la precedenza in sede di trasferimento o
domanda. Sin qui sono stati enunciati in breve i vantaggi previsti dall’art.
21 della legge n.10/92.
12
- SPORTELLO FAMIGLIA -
3.2.8
NO AL TRASFERIMENTO D’UFFICIO
La normativa di settore ha introdotto un ulteriore vantaggio per l’invalido
per i due terzi, che consiste nell’impossibilità da parte dell’amministrazione
di disporre un suo eventuale trasferimento d’ufficio senza il consenso
dell’interessato.
In virtù dell’art.33 vi sono poi ulteriori agevolazioni connessi con lo stato di
gravità dell’handicap, che consistono in permessi speciali o nel
prolungamento dei congedi parentali.
3.2.9
ASSITENZA AL FIGLIO DISABILE
In particolare, l’art.33 legge 104/92 prevede il prolungamento fino a tre
anni del periodo d’astensione facoltativa dal lavoro della madre o del
padre, anche adottivi, del minore con handicap con situazione di gravità, a
condizione che il bambino non sia ricoverato presso istituti specializzati.
In alternativa al prolungamento dell’astensione, i genitori possono chiedere
al datore di lavoro d’usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno d’età.
3.2.10
TRE GIORNI DI PERMESSO AL MESE
Successivamente al compimento del terzo anno d’età i genitori, anche
adottivi, del minore con handicap in situazione di gravità (nonché chi
assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine
entro il terzo grado) hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, sempre
a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo
pieno.
3.2.11
INAMOVIBILITA’ DEI FAMILIARI
In più, il genitore o familiare lavoratore che assiste con continuità un
parente o affine portatore di handicap in situazione di gravità entro il terzo
grado ha diritto di scegliere se possibile la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
13
- SPORTELLO FAMIGLIA -
3.2.12
I DIRITTI DEL LAVORATORE DISABILE GRAVE
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, oltre ai
permessi (due giorni al mese o due ore di permesso giornaliero) ha diritto
di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.
Idem per gli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
3.2.13
SOGGIORNO ALL’ESTERO E CURE
E’ previsto il rimborso (nella misura prevista nel decreto del ministero della
sanità del 03.11.1989) del soggiorno all’estero per cure dell’assistito
portatore di handicap e del suo accompagnatore in alberghi o strutture
collegate al centro medico estero che non prevede il ricovero ospedaliero
per tutta la durata degli interventi autorizzati.
3.2.14
RIMOZIONE DI OSTACOLI PER ATTIVITA’ SPORTIVE,
TURISTICHE, RICREATIVE ED ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Gli enti locali, il CONI realizzano, ciascuno per gli impianti sportivi di loro
competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi
connessi da parte delle persone handicappate.
Relativamente a tutte le opere edilizie di edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che limitano l’accessibilità ai luoghi, esse devono essere rimosse,
rispettivamente, dagli enti locali competenti, ovvero dai privati proprietari
dell’edificio privato aperto al pubblico.
3.2.15
ACCESSO ALL’INFORMAZIONE ED ALLA
COMUNICAZIONE
Il ministro delle poste e telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di
progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e
telefonici finalizzati a favorire l’’accesso all’informazione radiotelevisiva ed
alla telefonia anche mediante l’installazione di decodificatori e di
14
- SPORTELLO FAMIGLIA -
apparecchiature complementari, nonché l’adeguamento delle cabine
telefoniche.
3.2.16
MOBILITA’, TRASPORTI COLLETTIVI, INDIVIDUALI E
DIRITTO DI VOTO
Le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni predispongono misure
ed interventi atti a consentire il trasposto collettivo dei soggetti
handicappati, ovvero predisporre modalità di trasporto individuale qualora
il portatore di handicap non sia in grado di servirsi di mezzi pubblici.
Per i portatori di handicap con patente di guida A,B e C speciali, le AUSL
territorialmente competenti contribuiscono (nella misura del 20% a carico
del bilancio della Stato), alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,
quale strumento protesico extra-tariffario;
I comuni assicurano spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate;
Per le consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto
pubblico in modo che i portatori di handicap sino facilitati al
raggiungimento del seggio elettorale.
15
- SPORTELLO FAMIGLIA -
4 LEGGE 12.03.1999 N.68 - NORME PER IL DIRITTO AL
LAVORO DEI DISABILI
La principale FINALITA’ della legge consiste nel promuovere l’inserimento
e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
con servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Tale finalità è applicabile alle seguenti categorie di soggetti disabili o invalidi
civili:
a) Persone in età lavorativa con minorazione psichica, fisica o sensoriale
ed ai portatori di handicap intellettivo, con una accertata riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45%;
b) Persone invalide per causa di lavoro con un grado d’invalidità superiore
al 33% accertata e riconosciuta dall’INAIL;
c) Persone non vedenti e sordomute;
d) Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio (con
minorazioni dalla prima all’ottava categoria, T.U. in materia di pensioni
di guerra).
4.1 COLLOCAMENTO MIRATO
Consiste nell’approntamento di strumenti tecnici e di supporto in grado di
valutare le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative, in modo da
collocarle nel luogo e nella mansione lavorativa più adatta.
4.2 ELENCHI E GRADUTORIE
I beneficiari della presente legge che risultano disoccupati, vengono iscritte in
un apposito elenco tenuto dai competenti uffici al collocamento, con un’unica
graduatoria.
4.3 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E QUOTE DI RISERVA.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere obbligatoriamente
portatori di handicap.
16
- SPORTELLO FAMIGLIA -
Tali quote di riserva (regolamentate dall’art.3 e 4 della presente legge)
variano a seconda del numero totale dei dipendenti dell’ente pubblico e
privato.
Fanno eccezione alcune categorie di settore (trasporto aereo, marittimo e
terrestre) che non sono tenute all’osservanza dell’assunzione obbligatoria di
cui all’art.3.
4.4 CONCORSI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
I disabili hanno facoltà di partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego.
A tale scopo i bandi devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle
prove d’esame. Qualora il portatore di handicap conseguisse l’idoneità, può
essere comunque assunto anche se non versa in stato di disoccupazione,
qualora vi siano posti da assegnare disponibili.
4.5 RAPPORTI DI LAVORO DEI DISABILI OBBLIGATORIAMENTE
ASSUNTI
Il datore di lavoro deve attenersi a prescrizioni specifiche:
Chiedere prestazioni compatibili alla minorazione del disabile;
Il disabile, in caso di aggravamento, può chiedere la verifica della
compatibilità della propria mansione lavorativa con il proprio stato di salute; in
caso d’incompatibilità della prosecuzione lavorativa con lo stato di salute, il
disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a
che l’incompatibilità persiste;
Gli uffici competenti per il collocamento possono stipulare convenzioni con
datori di lavoro soggetti all’assunzione obbligatoria, con cooperative sociali e
con liberi professionisti disabili, per l’inserimento temporaneo di disabili nel
lavoro;
Per agevolare tali assunzioni sono state previste forme di agevolazione
fiscale e di rimborso in favore dei datori di lavoro privati (art.13).
17
- SPORTELLO FAMIGLIA -
4.6 FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI
Tale fondo è istituito dalle regioni da destinare ai finanziamenti dei programmi
regionali d’inserimento lavorativo e dei servizi connessi.
18
- SPORTELLO FAMIGLIA -
5 IL BUONO SOCIO-SANITARIO
5.1 CHE COS’E’?
Il buono socio sanitario è stato introdotto con il D.P. 07.07.2005 e consiste
nell’erogazione economica a favore dei nuclei familiari residenti nel territorio
regionale con anziani (di età non inferiore a 69 anni ed 1 giorno) in condizioni
di non autosufficienza certificata o di disabili gravi, purché conviventi e legati
da rapporto di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con l’impiego
di altre persone non appartenenti al nucleo familiare prestazioni d’assistenza
e di aiuto personale anche di rilievo sanitario nell’ambito di un predefinito
piano d’assistenza elaborato dall’UVM o UVD di concerto con gli uffici del
servizio sociale appartenenti ai distretti socio-sanitari.
Il buono socio-sanitario viene erogato in relazione alla gravità della
condizione di non autosufficienza dell’anziano o del disabile e si distingue in
BUONO SOCIALE e BUONO DI SERVIZIO.
Il BUONO SOCIALE è un contributo sociale a supporto del reddito familiare
allo scopo di sostenere la famiglia nella cura del proprio congiunto.
Il BUONO DI SERVIZIO è un contributo di pari importo da utilizzare per
l’acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da personale
specializzate, i caregiver professionali, i quali per la loro erogazione
professionale, debitamente documentata, verranno rimborsati direttamente
dal distretto socio-sanitario, di concerto con il referente.
Per poter accedere all’erogazione del buono socio sanitario, il limite I.S.E.E.
(indicatore situazione economica equivalente) e determinato in euro
7.000,00. alla determinazione di detto indicatore, concorrono tutti i
componenti il nucleo familiare.
La richiesta di buono contributo corredata della dovuta documentazione,
verrà presentata all’ente comunale di residenza che provvederà ad inoltrarlo
al competente distretto socio sanitario.
19
- SPORTELLO FAMIGLIA -
5.2 MODELLO DI DOMANDA DEL BUONO SOCIO-SANITARIO
Allegato 1
!
"
##################
################ #########
$
%
################# #####& '
################&( ######
######
)
##########
&
%
% %
)'
'
%%
%
*%
############## ##############
$ +
)
)
%
%
'
'%
)'
&
% %
)'
,
'%
.$
.
'
%
) '
)
" /0 '
%
&1
'
"2 //
3############
&
'%
%
)'
%
''
(&
2
2
4
5 67 $
56 8
%
###### #########
•
)'
9
)'
9
,
%%
:
)
•
9%
(''
%
)
2
$
'
)
%
%
$
%
%
'%
,
%
)
'%
%%
%
)'
)
2
)'
'%
$
)'
;
:
,
%
'
'%
################
2
%
20
% )
2
'
1
%
)'
:
7
'
4
(52-
% )
)
)
$. 8
#### *
- SPORTELLO FAMIGLIA -
!
"
#
$
$
$
%
!
<
.
(
%
•
•
9
)
"
' )
="
> 2= & '
'
)
)
)'
4
"2 //8
'
+
4
&(0
:
.$
.
8
"
%
'%
% %
%
%
-
+
%
%
)'
+
'
############
0" 1(
_____________________
21
)
%
- SPORTELLO FAMIGLIA -
"$ &
!!
$!
)
!) "
$
$"
!
+
*!
!
$
$ '
+
%
'
)
,
%
)
'
! A
"
>2 "
>("
-
,
'
$
'
8
)'
!
%
:
'
+
%)
!9
= "
)'
&'
'+
%
(
)
,
@
%
'
%
+
&,
%
%
0
4
2
,
)'
9
7 %%
'%
'
%
'
%
%%
8
2
+
'
;
4
8
;
%
'
2
,
8
)
%
'
2
%
%
+
A
%
;
%
'
)
'
'
%
% %
!
,
%
+ %
+
!
%
%
22
)++
?@
%
'
=
= 5)
)
;
'
)
%
8
'
4
,
'
%
'
%
8
+
)'
+8
%
'
'
:
<
@
8
'
%
%
'
'
+
'%
'
(
%
) ,%
4
4
'
+
'
''
%
-,
+
:
+
'
+
$
?
)
"2
%
@ %
,
'%
'
*
? %%
,
'%
'
?
4
8
@
%
'
'
' +
% ,
%
+
$< ?
> ' %
$
+ %
%
)
?
%
@ %
9
)
%
, (%
$
(
++
- SPORTELLO FAMIGLIA -
,(
%
)
%
'
%
)
%
+
& ''
'%
,
$
*
+ ,
%
A
;
$
,
''
%
*
%
%
)
)
)
, '
!
9
)
'
'
'
%
)
'
'
2
'
+ ,
)
)
%
'
''
$
.
'
+
,%
&'
'
%
%
")
% '
:
)
%
,
'
)
$
.
,
%
+
9
!
%B
%
%
%
+
'
)
+
,%
$
)'
+
)
) ,8
)'
23
)'
) '
+
4
%
,
- SPORTELLO FAMIGLIA -
6. L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
La legge 09.01.2004 n.6 ha introdotto nel corpo del codice civile, dall’art. 404
C.C. all’art.413 C.C., l’istituto dell’amministrazione di sostegno che
rappresenta una misura di protezione in favore di soggetti privi in tutto o in
parte di autonomia per menomazione fisica o psichica, ovvero per infermità,
si trovi nell’impossibilità , anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi.
A tal fine, l’istituto in esame prevede la facoltà d’essere assistiti da un
amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare competente per
territorio.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, nel quale, oltre ad indicare
il termine di durata dell’amministrazione di sostegno (può anche essere
anche a tempo indeterminato), indica le modalità ed i limiti d’esercizio
dell’ufficio a cui l’amministratore di sostegno deve attenersi.
La scelta dell’amministratore di sostegno deve tenere conto dell’esclusivo
interesse del beneficiario e la persona viene scelta preferibilmente tra i
prossimi congiunti del beneficiario (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli e
sorelle). In mancanza di prossimi congiunti, ovvero in caso di gravi motivi, il
Giudice Tutelare, con decreto motivato, individua altra persona per ricoprire
l’ufficio di amministratore di sostegno.
Il beneficiario non perde la propria capacità d’agire per tutti quegli atti che
non richiedano l’assistenza dell’amministratore di sostegno ed egli può
continuare a compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana.
L’amministratore di sostegno ha l’obbligo di tenere conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario ed ha l’obbligo di comunicare al beneficiario tutti
gli atti da compiersi. Tale comunicazione verrà data al giudice tutelare in caso
di dissenso espresso dal beneficiario.
24
- SPORTELLO FAMIGLIA -
L’amministratore di sostegno non è tenuto a svolgere tale ufficio oltre la
durata decennale, salvo che sia coniuge, convivente stabile, ascendente o
discendente del beneficiario.
Nei casi stabiliti dalla legge l’amministratore di sostegno può essere revocato
dal suo ufficio su istanza di chi abbia interesse, con decreto motivato del
giudice tutelare.
25