La deduzione IRAP per incremento occupazionale trova spazio in

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La deduzione IRAP per incremento occupazionale trova spazio in
Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
La deduzione IRAP per incremento occupazionale trova spazio in dichiarazione
della Dott.ssa Roberta De Pirro e della Dott.ssa Silvia Telesca
Abstract
Entra nella dichiarazione modello IRAP 2015 la deduzione per l’incremento occupazionale. Il calcolo della
deduzione, introdotta dalla legge di Stabilità per l’anno 2014 e riconosciuta per il periodo d’imposta nel quale
si realizza l’assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato e per i due successivi, potrebbe non
essere più necessario a partire dal 2016. In particolare, la deduzione spettante deve essere indicata nella
dichiarazione IRAP del periodo d’imposta cui la medesima si riferisce.
Testo
Al fine di agevolare l’incremento occupazionale, la Legge di Stabilità per l’anno 2014 (Legge n. 147/2013) ha
introdotto la possibilità - per i soggetti che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla
media di quelli occupati nel periodo d’imposta precedente - di dedurre, ai fini della determinazione del valore
della produzione IRAP, il costo del personale assunto col medesimo contratto.
Detta deduzione compete per il periodo d’imposta nel quale viene effettuata l’assunzione e per i due
successivi:
a sistema, in quanto nel testo della norma (articolo 11, comma 4-quater del D.Lgs. n. 446/1997) non
individua limiti temporali;
per un importo annuo non superiore a Euro 15.000, eventualmente ragguagliato ad anno, per
ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato;
nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale di cui alle voci B9) e B14) del
conto economico.
Ai fini del calcolo dell’importo deducibile, l’incremento della base occupazionale deve essere considerato al
netto delle riduzioni occupazionali verificatesi non solo nell’impresa ma anche in società controllate e
collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Esempio
La società ALFA Srl ha assunto - in data 1° maggio 2014 - 2 dipend enti (A e B) con contratto a tempo
indeterminato, da impiegare nel reparto “acquisti e logistica”.
Il costo sostenuto dall’azienda, nel corso dell’anno, è pari a:
Euro 11.000, per il dipendente A;
Euro 7.000 per il dipendente B.
L’incremento complessivo del costo del lavoro, nel periodo d’imposta considerato, è pari a Euro 23.000.
Dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti per usufruire della deduzione in esame, la società procede al
seguente calcolo:
Dipendente
Costo complessivo
Limite deduzione
Deduzione teorica
A
11.000
10.027*
10.027
B
7.000
10.027*
7.000
Totale
18.000
20.055
17.027
* Pari a Euro 15.000 * 244/365 = Euro 10.027
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La deduzione teorica spettante, pari a Euro 17.027, è inferiore all’incremento complessivo del costo del
lavoro (pari a Euro 23.000).
La società ALFA può, pertanto, portare in deduzione – in sede di calcolo dell’IRAP relativa al periodo di
imposta 2014 – Euro 17.027, che corrispondono a Euro 10.027 per il dipendente A ed Euro 7.000 per il
dipendente B.
La deduzione spettante deve essere indicata nella dichiarazione IRAP del periodo d’imposta cui la medesima
si riferisce (per il periodo d’imposta 2014, nel Modello IRAP 2015).
Nel caso in esame, la società Alfa Srl deve riportare nel Quadro IS “Prospetti vari”, rigo IS6, del Modello
IRAP 2015:
nella colonna 1, il numero dei dipendenti per i quali spetta la deduzione in esame;
nella colonna 2, l’ammontare della relativa deduzione.
L’importo relativo alla deduzione deve essere, inoltre, indicato nel quadro IC (rigo IC68).
Nel caso in cui, invece, il beneficiario dell’agevolazione in parola sia un soggetto diverso dalle società di
capitali, detta deduzione va riportata, oltre che nel predetto quadro IS, anche:
nel Quadro IQ, rigo IQ63, per le persone fisiche;
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nel Quadro IP, rigo IP68 per le società di persone;
nel Quadro IE, rigo IE56 per gli enti non commerciali (ma solo con riferimento al personale assunto
per lo svolgimento di attività commerciale).
Per completezza espositiva, si ricorda che nel caso in cui l’ammontare della deduzione calcolata come sopra
ecceda le soglie indicate dalla norma, nella dichiarazione devono essere indicati tali minori importi.
La deduzione in commento dovrebbe essere adattata ed utilizzata, dal contribuente, anche nei due periodi
di imposta successivi all’assunzione (nel caso in esame anche per il calcolo dell’IRAP relativa al 2015 e al
2016) e quindi indicata nel modello IRAP 2016 e 2017.
Tuttavia, poiché la Legge di Stabilità per l’anno 2015 ha previsto che, con riferimento al personale assunto
con contratto a tempo indeterminato spetti - a decorrere dal 2015 - l’integrale deduzione del costo del
lavoro.
Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 22 maggio 2015