COMUNE DI USSANA

Transcription

COMUNE DI USSANA
COMUNE DI USSANA
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 23 del 13/04/2015
COPIA
Oggetto: Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2015-2017.
L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di aprile, in Ussana, Sede Comunale,
alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
LODDO PIER PAOLO
MARRAS ARISTEO
SPIGA BRUNA
PUDDU BARBARA
MELONI PIERANGELO
Totale presenti n. 5
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
P
P
P
P
P
Totale assenti n. 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MARCELLO ANTONELLA.
Assume la presidenza LODDO PIER PAOLO in qualità di SINDACO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta
Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e
delle dotazioni organiche;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 23/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
- con decreto del Ministro dell’Interno 16/03/2015 è stato differito al 31/05/2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
- che l’art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede, in caso di differimento del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio, che si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio intendendosi, come riferimento, l’ultimo bilancio
definitivamente approvato;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 04/08/2014 integrata con deliberazioni n.
74/2014 e n. 81/2014, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale
per il periodo 2014/2016;
VISTI:
- l’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale
testualmente recita:
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l’articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il
quale testualmente recita:
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni
non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle
aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica
e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio
ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. …omissis…..
4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di
cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non
possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
- l’articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel
rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia
normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
RICHIAMATO inoltre l’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall’articolo
16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4
così dispone:
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze
di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di
ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad
osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena
la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile
è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area.
VISTI i commi da 557 a 557-quater dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007), e successive modificazioni i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:
- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali
enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia” (comma
557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione
del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti
capo all’ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all’anno
precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);
- ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale
con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione (comma 557-quater)
VISTI inoltre:
- l’articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 il quale testualmente
recita: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno
procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16,
comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni
2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente
comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale
riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto
dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del
presente articolo.”
- l’articolo 3, comma 5-quater del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L n.114/2014 novella che
“fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui
incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80
per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel
limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.”
-
la deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG che enuncia il
seguente principio di indirizzo: ““Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve
essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento
a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti della
legge n. 296/2006. Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere
calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno
precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%. Dal 2014 le
assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del
fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio”.
VISTA la determinazione del responsabile dell’Area finanziaria n. 74 del 07/11/2014 avente ad oggetto
“Individuazione nuovo limite di spesa ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater della Legge 296/2006 e limite per
nuove assunzioni ai sensi dell'art. 3, comma 5-quater del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 modifica e integrazione determinazione n. 26 del 03/04/2014” nella quale si:
- quantifica in € 867.727,02 l’importo medio delle spese di personale del triennio 2011-2012-2013,
determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- quantificano in €. 700.767,74 l’importo delle spese di personale previste nel bilancio di previsione per
l’anno 2014;
- quantifica nel 22,38% l’incidenza percentuale delle spese di personale 2013 sulle spese correnti 2013;
- da atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’esercizio 2013;
- da atto questo ente ha rispettato il comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 e che, pertanto,
non opera il divieto di assunzioni di personale previsto dall’articolo 76, comma 4, del decreto legge n.
112/2008;
- da atto che, essendo l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, inferiore al 25%, si può
procedere a decorrere dal 1° gennaio 2014 ad assunz ioni di personale a tempo indeterminato nel limite
dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite
del 100% a decorrere dall’anno 2015.
DATO ATTO che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’esercizio 2014;
VISTA la tabella A) predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria e allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale dalla quale risulta che questo ente ha a disposizione alla data
odierna, Euro 58.829,22 di spazio assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato;
ATTESO:
- che con nota ns prot. 6771 del 28/07/2014 l’Ing. Riccardo Mulas, dipendente di ruolo di questa
amministrazione e Responsabile dell’Area Tecnica, comunicava le dimissioni dal servizio con diritto
alla conservazione del posto senza retribuzione a far data dal 01/09/2014;
- che il diritto alla conservazione del posto del suddetto dipendente andrà a scadere il prossimo
30/04/2015;
- che con determinazione n. 175 del 21/08/2014 si procedeva alla sostituzione del dipendente
dimissionario mediante l’assunzione a tempo determinato di un Istruttore direttivo Tecnico Cat. D1;
ATTESO che nella conferenza dei responsabili di servizio tenutasi in data 02/04/2015 è emersa la necessità,
al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali ed il corretto esercizio delle funzioni, di
proporre:
- la trasformazione a tempo pieno del rapporto part time dell’Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 per una
spesa complessiva di Euro 18.460,75 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo
indeterminato;
- l’assunzione a tempo parziale 18 ore settimanali di un Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 per una
spesa complessiva di Euro 18.460,75 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo
indeterminato;
- l’assunzione a tempo parziale 20 ore settimanali di un Istruttore direttivo contabile Cat. D1 per una
spesa complessiva di Euro 20.512,05 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo
indeterminato;
VISTO l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 che testualmente recita:
“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore
della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei
processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e
gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato
negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando
i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il
personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di
personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze
nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”
VISTA la circolare congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 nel paragrafo “Ambito soggettivo e disciplina del comma 424”
che precisa “In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del
personale degli enti di area vasta, salvaguardando l’assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle
facoltà ordinarie di assunzione. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.”
VISTO l’art. 3 comma 101 della L. 24-12-2007 n. 244: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a
tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei
limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo
pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale
che ne abbiano fatto richiesta.”.
VISTO il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 135/2015/QMIG
secondo il quale: “
“Sulla questione specifica della sottoposizione alla disciplina limitativa, posta dall’ultima legge di stabilità,
della trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno si è pronunciata la Circolare n.
1/2015, a firma congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultima, senza esplicitare il percorso motivazionale, ha ritenuto di
escludere dalla disciplina vincolistica posta dal comma 424 della legge n. 190/2014 le ridette conversioni
(“Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part time nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3,
comma 101, della legge n. 244/2007”).
La scrivente Sezione regionale, sulla scorta del dettato letterale delle norme in esame (art. 3, comma 101,
legge n. 244/2007; art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014; art. 1, comma 424,
legge n. 190/2014), nonché dei pregressi richiamati orientamenti assunti dalle Sezioni regionali di controllo,
ritiene di prospettare una diversa interpretazione. Nello specifico, come già sottolineato, l’art. 3, comma 101,
della legge n. 244/2007 equipara la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
ai limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Tali limiti trovano fonte, per gli enti locali, allo stato
normativo attuale, negli artt. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 e 1, comma 424, della legge n. 190/2014,
espressamente riferiti a tale tipologia di assunzione. Di conseguenza, anche la conversione di un rapporto di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in virtù dell’assimilazione ad un’assunzione a tempo indeterminato
effettuata dall’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, deve soggiacere ai limiti ed ai divieti posti dal
citato comma 424. La trasformazione dei ridetti rapporti, infatti, impegna quota dei contingenti assunzionali di
cui l’ente locale dispone in virtù dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014. Questi ultimi, se impegnati per la
finalità prospettata dal comune istante, non possono essere destinati (obiettivo del comma 424)
all’assunzione del personale in sovrannumero delle province (e/o a coloro che sono vincitori di concorso,
inseriti in graduatorie vigenti). L’utilizzo del contingente messo a disposizione dall’art. 3, comma 5, del d.l. n.
90/2014, per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale potrebbe impedire all’ente locale di
raggiungere la percentuale di risparmio necessaria, invece, ad assumere un’unità di personale in
sovrannumero.
La Sezione ritiene, in conclusione, che, in attesa che si concludano le procedure, previste dal comma 424
della legge di stabilità per il 2015, gli enti locali non possano procedere alla trasformazione di un rapporto di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno in quanto fattispecie equiparata, dalla pregressa esaminata
normativa, alla disciplina prescritta per le assunzioni a tempo indeterminato.”
ATTESO che la sezione, considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme di una normativa speciale
avente efficacia temporale limitata, rimette alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di particolare
rilevanza: “se la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, sottoposta alla
disciplina limitativa delle assunzioni di personale dall’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, sia
soggetta, per gli anni 2015 e 2016, anche agli ulteriori limiti e divieti posti dall’art. 1, comma 424, della legge
n. 190/2014”;
DATO ATTO:
- che l’attuale quadro normativo non permette la costituzione di rapporti a tempo indeterminato se non
nei modi e nei limiti individuati dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- che si rende necessario attendere il pronunciamento della Sezione delle Autonomie per procedere
alla trasformazione a tempo pieno del rapporto part time dell’Istruttore direttivo tecnico di cat. D1;
- che si rende pertanto necessario rinviare l’attuazione concreta della presente programmazione alla
definizione del quadro normativo di riferimento;
VISTA la determinazione del responsabile dell’area finanziaria n. 52 del 18/07/2013, con la quale è stata
quantificata in Euro 23.675,57 la spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro nell’anno 2009 al fine della
fissazione del limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell’articolo
9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e s.m.e i.;
VISTA la deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG che enuncia il
seguente principio di indirizzo: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n.
78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014
(che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con
l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma
restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai
sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”
ATTESO che lo spazio assunzionale per assunzioni a tempo determinato per l’anno 2015 è pari a Euro
23.675,57;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., che prevede: “per rispondere ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti. […] Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e
dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;
DATO ATTO:
- che al fine di garantire nei termini assegnati la conclusione dei progetti in carico all’area tecnica si
rende necessario, a fronte dell’esigenza temporanea ed eccezionale, procedere alla proroga del
rapporto di lavoro a tempo determinato dell’Istruttore direttivo tecnico Cat. D1, costituito con
determinazione n. 175 del 21/08/2014, per 18 ore settimanali e per mesi 8 per una spesa
complessiva di Euro 10.859,49 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo
determinato;
RICHIAMATE:
- la deliberazione G.M. n. 73 in data 28/11/2014 con la quale è stata rideterminata la dotazione
organica dell’ente;
- la deliberazione G.M. n. 80 in data 16/12/2014 con la quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo
dell’Ente;
RAVVISATA la conseguente necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di
personale per il periodo 2015-2017 garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e
con il quadro normativo vigente;
ATTESO che questo Ente:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data odierna ha effettuato la ricognizione delle
eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm.e ii., da cui non sono
emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2015-2017, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;
RICHIAMATO l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a
decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
VISTO il verbale n. 4/2015 rilasciato in data 11.04.2015 (prot. 2835 del 13.04.2015), con cui l’organo di
revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e
dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
ESPLETATA l’informazione preventiva alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 (nota
del 03/04/2015, prot. 2611);
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’area Giuridica;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, in ordine alla
regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’area Finanziaria;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,
Di approvare la seguente programmazione annuale del fabbisogno del personale - anno 2015:
- la trasformazione a tempo pieno del rapporto part time dell’Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 per una
spesa complessiva di Euro 18.460,75 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni a tempo
indeterminato;
- l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali di un Istruttore direttivo tecnico Cat.
D1 per una spesa complessiva di Euro 18.460,75 a valere sullo spazio assunzionale per assunzioni
a tempo indeterminato;;
- l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 20 ore settimanali di un Istruttore direttivo contabile
Cat. D1 per una spesa complessiva di Euro 20.512,05 a valere sullo spazio assunzionale per
assunzioni a tempo indeterminato;
Di dare atto:
- che l’attuale quadro normativo non permette la costituzione di rapporti a tempo indeterminato se non
nei modi e nei limiti individuati dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- che si rende necessario attendere il pronunciamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei
Conti prima di procedere alla trasformazione a tempo pieno del rapporto part time dell’Istruttore
direttivo tecnico di cat. D1;
- che si rende pertanto necessario rinviare l’attuazione concreta della presente programmazione alla
definizione del quadro normativo di riferimento;
Di autorizzare, al fine di garantire nei termini assegnati la conclusione dei progetti in carico all’area tecnica,
a fronte dell’esigenza temporanea ed eccezionale, la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato
dell’Istruttore direttivo tecnico Cat. D1, costituito con determinazione n. 175 del 21/08/2014, per 18 ore
settimanali e per mesi 8 per una spesa complessiva di Euro 10.859,49 a valere sullo spazio assunzionale
per assunzioni a tempo determinato;
Di dare atto che:
• la programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1,
comma 557, della legge n. 296/2006;
• l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in linea
con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della legge n. 296/2006
e ss. mm. e ii. e dall’art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90;
Di demandare ai Responsabili dell’Area Giuridica e dell’Area Finanziaria l’adozione di tutti gli atti necessari
ai fini del presente provvedimento.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PIER PAOLO LODDO
F.TO ANTONELLA MARCELLO
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
13/04/2015 per:
La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
14/04/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 29/04/2015
a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/04/2015 al 29/04/2015 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
Ussana, 14/04/2015
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);
IL SEGRETARIO
F.TO ANTONELLA MARCELLO
Ussana, 14/04/2015
IL Segretario
F.TO ANTONELLA MARCELLO
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ussana, li 14-04-2015
L'INCARICATO
LUISANGELA PEDDIS
Deliberazione della Giunta n. 23 del 13/04/2015
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 08/04/2015
IL RESPONSABILE
F.TO STEFANO BERNARDINO
Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE
Data 08/04/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARCELLINA VARGIU
Deliberazione della Giunta n. 23 del 13/04/2015
Tabella A)
Cessazioni 2014
Categoria D1
cessazione in data 31/08/2014
VOCI PAGA
STPENDIO BASE
I.I.S
R.I.A. (non riassorbita al f/do)
Indennità di comparto finanziata
con il bilancio
Progressione economica finanziata
con il bilancio
Indennità di vacanza contrattuale
IMPORTO
ANNUALE
COMPRESA 13^
MENSILITà
15.936,57
6.994,00
ONERI
CPDEL
3.792,90
1.664,57
-
ONERI
INADEL
458,97
201,43
-
622,80
148,23
-
-
-
-
ONERI
INAIL
ONERI IRAP
80,48
406,38
35,32
178,35
-
3,15
-
TOTALE
20.675,31
9.073,67
-
15,88
790,05
-
-
QUOTA SALARIO ACCESSORIO
IMPEGNI F.DO INCENTIVANTE AL
NETTO DI ICI-L.109-ISTAT (
32.857,87
24.559,30+8654,26-355,69)
Q.TA PROGRESSIONI -COMPARTO-E
PRIMA RICLASSIFICAZIONE FINANZIATE
CON IL F.DO+riduzione F.DO dipendenti 29.845,80
incaricati di posizione
(22.746,88+7098,92)
TOTALE FONDO
SEMISOMMA PERSONALE PRESENTE AL
01/01/2014 E AL 31/12/2014
62.703,67
171,99
40,93
4,95
0,87
4,39
223,13
Totale trattamento fondamentale
23.725,36
5.646,64
665,35
119,81
605,00
30.762,16
QUOTA INDIVIDUALE SALARIO
ACCESSORIO
TOTALE FINALE
3.583,07
852,77
-
18,09
91,37
4.545,30
27.308,43
6.499,41
665,35
137,91
696,36
35.307,46
quota di spesa cessazione
ONERI
CPDEL
3.370,63
1.645,30
-
ONERI
INADEL
407,88
199,09
-
ONERI
INAIL
ONERI IRAP
71,52
361,14
34,91
176,28
-
TOTALE
18.373,50
8.968,59
-
52,08
12,40
-
0,26
1,33
66,07
QUOTA SALARIO ACCESSORIO
IMPEGNI F.DO INCENTIVANTE AL
NETTO DI ICI-L.109-ISTAT (
32.857,87
24.559,30+8654,26-355,69)
Q.TA PROGRESSIONI -COMPARTO-E
PRIMA RICLASSIFICAZIONE FINANZIATE
CON IL F.DO+riduzione F.DO dipendenti 29.845,80
incaricati di posizione
(22.746,88+7098,92)
138,19
32,89
3,98
0,70
3,52
179,28
QUOTA INDIVIDUALE MEDIA SALARIO
ACCESSORIO
17,50
3.583,07
35,307,46
Categoria C3
cessazione in data 31/10/2014
VOCI PAGA
STPENDIO BASE
I.I.S
R.I.A. (non riassorbita al f/do)
Indennità di comparto finanziata
con il bilancio
Progressione economica finanziata
con il bilancio
Indennità di vacanza contrattuale
Totale trattamento fondamentale
QUOTA INDIVIDUALE SALARIO
ACCESSORIO
TOTALE FINALE
IMPORTO
ANNUALE
COMPRESA 13^
MENSILITà
14.162,33
6.913,01
166,40
39,60
4,79
0,84
4,24
215,88
21.432,01
5.100,82
615,74
108,23
546,52
27.803,32
3.583,07
852,77
-
18,09
91,37
4.545,30
25.015,08
5.953,59
615,74
126,33
637,88
32.348,62
TOTALE FONDO
SEMISOMMA PERSONALE PRESENTE AL
01/01/2014 E AL 31/12/2014
QUOTA INDIVIDUALE MEDIA SALARIO
ACCESSORIO
quota di spesa cessazione
62.703,67
17,50
3.583,07
32.348,62
Assunzioni 2015 - Tempo indeterminato
Costo Categoria D1 - 18 ore settimanali
VOCI PAGA
STPENDIO BASE
I.I.S
R.I.A. (non riassorbita al f/do)
Indennità di comparto finanziata con il bilancio
IMPORTO
ANNUALE
COMPRESA
13^ MENSILITà
7.968,29
3.497,00
311,40
Progressione economica finanziata con il bilancio
Indennità di vacanza contrattuale
Trattamento economico fondamentale
QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO
TOTALE FINALE
ONERI
CPDEL
ONERI
INADEL
ONERI
INAIL
ONERI IRAP
TOTALE
1.896,45
832,29
-
229,49
100,71
-
40,24
17,66
-
677,30
297,25
-
10.811,77
4.744,90
-
74,11
-
1,57
26,47
413,55
-
-
-
-
-
82,00
19,52
2,36
0,41
6,97
111,26
11.858,69
2.822,37
332,56
59,89
1.007,99
16.081,50
1.791,54
426,39
-
9,05
152,28
2.379,25
13.650,23
3.248,75
332,56
68,93
1.160,27
18.460,75
QUOTA SALARIO ACCESSORIO
IMPEGNI F.DO INCENTIVANTE AL
NETTO DI ICI-L.109-ISTAT (
24.559,30+8654,26-355,69)
Q.TA PROGRESSIONI -COMPARTO-E
PRIMA RICLASSIFICAZIONE FINANZIATE
CON IL F.DO+riduzione F.DO
dipendenti incaricati di posizione
(22.746,88+7098,92)
TOTALE FONDO
SEMISOMMA PERSONALE PRESENTE AL
01/01/2014 E AL 31/12/2014
QUOTA INDIVIDUALE MEDIA SALARIO
ACCESSORIO
32.857,87
29.845,80
62.703,67
17,50
3.583,07
Costo Categoria D1 - 20 ore settimanali
VOCI PAGA
STPENDIO BASE
I.I.S
R.I.A. (non riassorbita al f/do)
Indennità di comparto finanziata con il bilancio
IMPORTO
ANNUALE
COMPRESA
13^ MENSILITà
8.853,60
3.885,60
346,00
Progressione economica finanziata con il bilancio
Indennità di vacanza contrattuale
ONERI
CPDEL
ONERI
INADEL
ONERI
INAIL
ONERI IRAP
TOTALE
2.107,16
924,77
-
254,98
111,91
-
44,71
19,62
-
752,56
330,28
-
12.013,01
5.272,18
-
82,35
-
1,75
29,41
459,51
-
-
-
-
-
91,20
21,71
2,63
0,46
7,75
123,74
Trattamento economico fondamentale
13.176,40
3.135,98
369,52
66,54
1.119,99
17.868,43
QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO
TOTALE FINALE
1.990,60
15.167,00
473,76
3.609,75
369,52
10,05
76,59
169,20
1.289,20
2.643,62
20.512,05
Spazio assunzionale 2015 a tempo indeterminato
67.656,08
Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno
dipendente Pilo Caterina - decorrenza 01/01/2015 Deliberazione G.M. 81/16-12-2014
8.826,86
Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno
dipendente Monti Michela
Assunzione Istruttore Direttivo Tecnico D1 - tempo
indeterminato 18 ore settimamali
Assunzione Istruttore Direttivo Contabile D1 - tempo
indeterminato 20 ore settimamali
Differenza
18.460,75
18.460,75
20.512,05
1.395,67
QUOTA SALARIO ACCESSORIO
IMPEGNI F.DO INCENTIVANTE AL
NETTO DI ICI-L.109-ISTAT (
24.559,30+8654,26-355,69)
Q.TA PROGRESSIONI -COMPARTO-E
PRIMA RICLASSIFICAZIONE FINANZIATE
CON IL F.DO+riduzione F.DO
dipendenti incaricati di posizione
(22.746,88+7098,92)
TOTALE FONDO
SEMISOMMA PERSONALE PRESENTE AL
01/01/2014 E AL 31/12/2014
QUOTA INDIVIDUALE MEDIA SALARIO
ACCESSORIO
32.857,87
29.845,80
62.703,67
17,50
3.583,07
Assunzioni 2015 - Tempo determinato
Costo Categoria D1 - 36 ore settimanali - mesi 4
VOCI PAGA
STPENDIO BASE
I.I.S
R.I.A. (non riassorbita al f/do)
Indennità di comparto finanziata con il bilancio
IMPORTO
ANNUALE
COMPRESA 13^
MENSILITà
5.315,20
2.329,55
207,60
Progressione economica finanziata con il bilancio
Indennità di vacanza contrattuale
Trattamento economico fondamentale
QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO
TOTALE FINALE
ONERI
CPDEL
1.265,02
554,43
49,41
-
ONERI
INADEL
ONERI
INAIL
ONERI IRAP
ONERI DS
INPS
153,08
67,09
-
26,84
11,76
1,05
451,79
198,01
17,65
85,57
37,51
3,34
-
-
-
0,93
127,35
127,35
57,72
7.910,07
13,74
1.882,60
1,66
221,83
0,29
39,95
4,91
672,36
7.910,07
1.882,60
221,83
39,95
672,36
TOTALE
7.297,50
3.198,36
279,05
79,25
10.854,15
10.854,15
Costo Categoria D1 - 18 ore settimanali - mesi 8
VOCI PAGA
STPENDIO BASE
I.I.S
R.I.A. (non riassorbita al f/do)
Indennità di comparto finanziata con il bilancio
Progressione economica finanziata con il bilancio
Indennità di vacanza contrattuale
Trattamento economico fondamentale
QUOTA INDIVIDUALE SALARIO ACCESSORIO
TOTALE FINALE
IMPORTO
ANNUALE
COMPRESA 13^
MENSILITà
5.315,20
2.333,30
ONERI
INADEL
ONERI
INAIL
ONERI IRAP
57,86
7.913,96
1.265,02
555,33
49,41
13,77
1.883,52
153,08
67,20
1,67
221,94
26,84
11,78
1,05
0,29
39,97
451,79
198,33
17,65
4,92
672,69
7.913,96
1.883,52
221,94
39,97
672,69
207,60
Spazio assunzionale 2015 tempo determinato
23.675,57
Costo assunzione Tempo deterrminato D1 36 ore settimanali 4 mesi - Deliberazione G.M. 55/04-08-2014
10.854,15
Costo assunzione Tempo determinato D1 18 ore settimanali 8 mesi
Differenza
ONERI
CPDEL
10.859,49
1.961,93
ONERI DS
INPS
85,57
37,57
3,34
0,93
127,41
127,41
TOTALE
7.297,50
3.203,50
279,05
79,44
10.859,49
10.859,49