I regolamenti europei per l`agricoltura biologica (CE) n
Transcription
I regolamenti europei per l`agricoltura biologica (CE) n
DOSSIER International Federation of Organic Agriculture Movements European Union Regional Group IFOAM EU Group I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 Valutazione dei primi tre anni Incentivi per uno sviluppo futuro principali sponsors editore e redattore I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 Valutazione dei primi tre anni Incentivi per uno sviluppo futuro Curato e pubblicato da: Brussels 2012 Curato e pubblicato da: IFOAM EU GROUP Rue du Commerce 124, BE - 1000 Brussels, Belgium Telefono : +32 2280 1223 - Fax : +32 2735 7381 [email protected] www.ifoam-eu.org Editori: Andrzej Szeremeta, Keith Ball, Francis Blake, Marco Schlüter and Lena Tuszynski Aiuto Editoriale: Alex Beck, Christopher Stopes, Jan Deane, Pino Lembo, Sabine Eigenschink and Stephen Turner Supporto tecnico: Angela Morell Pérez and Lena Wietheger Segreteria Editoriale versione italiana: Chiara Scaraggi Aiuto Editoriale: Antonio Compagnoni, Alessandro Pulga, Michela Coli Traduzione dall’Inglese a cura di: Lorenzo Paluan con supporto di Gaia Giannotti Impaginazione: Stampa Artigiana Bolognese S.A.B. snc con supporto di Francesco Caramia Stampa: Stampa Artigiana Bolognese S.A.B. snc Documento Stampato utilizzando carta 100% riciclata Copie Stampate 2000 La versione elettronica e’ disponibile all’indirizzo: www.ifoam-eu.org Elenco delle abbreviazioni utilizzate AGOF Advisory Group on Organic Farming (Gruppo Consultivo sull’Agricoltura Biologica) La Commissione La Commissione Europea Il Consiglio Il Consiglio dell’Unione Europea DG Direttorato Generale DG AGRI Direttorato Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale DG ENVI Direttorato Generale per l’Ambiente DG MARE Direttorato Generale per la Pesca e gli Affari Marittimi DG SANCO Direttorato Generale per la Salute e i Consumatori EGTOP Expert Group for Technical Advice on Organic Production (Gruppo di Esperti per Pareri Tecnici in Agricoltura Biologica) EU Unione Europea OGM Organismi Geneticamente Modificati GOMA Global Organic Market Access (Accesso ai Mercati Biologico Internazionali) GOTS Global Organic Textile Standard (Standard Internazionale per il Tessile Biologico) IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements (Federazione Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura Biologica) IFOAM EU International Federation of Organic Agriculture Movements, Gruppo Europeo (Federazione Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura Biologica, Gruppo Europeo) Il Parlamento Il Parlamento Europeo SCOF Standing Committee on Organic Farming (Comitato Permanente per l’Agricoltura Biologica) Indice Nota introduttiva di Christopher Stopes, Presidente del gruppo Europeo di IFOAM Nota introduttiva di Dacian Cioloş, Commissario Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 4 5 1. L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009 1.1. Il ruolo, gli obiettivi e i risultati della Commissione nello sviluppo della legislazione sull’agricoltura e la produzione biologica dal 2009 1.2. Lo scenario – la normativa biologica dal 2009 – visto dal settore 1.3. Un nuovo logo europeo per la produzione biologica – l’etichettatura degli alimenti biologici 1.4. Acquacoltura: successi e sfide del nuovo regolamento biologico 1.5. La normativa europea sulla produzione del vino biologico: un lungo dibattito e un compromesso politico per risolvere una problematica di lunga data 6 8 9 11 2.Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona 2.1. Il processo decisionale dopo il Trattato di Lisbona 2.2. La via per il compromesso – poche parole dalla Presidenza Polacca sull’allineamento della normativa biologica al Trattato di Lisbona 2.3. I poteri del Parlamento Europeo all’interno del trattato di Lisbona 2.4. Il Gruppo di Esperti in Agricoltura Biologica (EGTOP) della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AG RI) della Commissione Europea 2.5. Adattare il lavoro di advocacy del Gruppo UE IFOAM al nuovo trattato UE 3.Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale 3.1. Integrità e credibilità del sistema di qualità del biologico: soddisfare le aspettative dei consumatori 3.2. Lezioni dai casi di frode nel mercato dei prodotti biologici 3.3. Come prevenire casi di frode nel settore biologico? 3.4. I casi di frode nel settore biologico emersi in Italia nel 2011 3.5. Le lezioni imparate dal caso di frode: “Gatto con gli stivali” 3.6. Migliorare il sistema di certificazione del biologico: le raccomandazioni del progetto CERTCOST sul sistema di ispezioni basato sulla valutazione del rischio 3.7. Sintesi dei diversi standard internazionali e sistemi regolamentari 3.8. Coesistenza di standard privati e regolamenti pubblici 3.9. Una valutazione delle nuove regole per le importazioni di prodotti biologici: il punto di vista degli enti di certificazione 3.10.Nuovo sistema di importazione: l’esperienza di ICEA 3.11.Importazioni e mercato internazionale: mantenere la fiducia tra i produttori e gli agenti del mercato 3.12.Esperienza del Global Organic Market Access (GOMA) 3.13.I residui dei pesticidi nella filiera del cibo biologico 13 15 16 17 18 19 21 23 24 26 26 27 29 30 32 33 34 36 37 4. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche 4.1. Estendere le norme UE a nuove categorie di prodotti 4.2. Flessibilità: l’opzione meno utilizzata per far progredire la normativa biologica 4.3. Verso mangimi 100% biologici 4.4. Il futuro della normativa per la trasformazione biologica del cibo – verso la sostenibilità 4.5. La revisione della normativa biologica UE per la produzione e l’allevamento del pollame 4.6. Le prospettive per la nuova normativa Europea nella coltivazione biologica in serra 39 40 42 44 46 48 Le attuali norme europee sull’agricoltura biologica 51 4 5 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Introductory Note introduttive notes Cari soci e amici del biologico, Cari Lettori, questo dossier offre una panoramica sullo stato dell’arte del Regolamento Europeo per l’agricoltura biologica e mira a stimolare il dibattito sui suoi futuri sviluppi. È il terzo dossier scritto dal gruppo IFOAM Unione Europea sul tema e segue la pubblicazione di “ll Nuovo Regolamento per l’Agricoltura e l’Alimentazione Biologica: (EC) 834/2007” e “Acquacoltura Biologica: Regolamento Europeo (EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009” pubblicati rispettivamente nel 2009 e nel 2010. È per me un piacere scrivere una piccola introduzione a questo Dossier del Gruppo Europeo di IFOAM che descrive i passi avanti fatti dal Regolamento negli anni recenti. In questa prefazione non vorrei entrar troppo nei dettagli e ribadire gli stessi temi di questo opuscolo, ma piuttosto vorrei sottolineare una serie di passaggi in cui siamo stati in grado di far progredire il settore. Farò anche accenno alla incipiente riforma della Politica Agricola Comunitaria. Ci auguriamo che questo dossier contribuisca a garantire una migliore comprensione di come il continuo sviluppo del regolamento incide sul settore biologico. È indirizzato a tutti i membri del gruppo Europeo di IFOAM, alle Autorità Competenti, agli enti controllo, così come alle ONG, ai giornalisti, ai ricercatori e a tutti coloro che sono interessati al settore biologico. Cinque anni dopo la pubblicazione del regolamento biologico nel 2007, abbiamo un’idea migliore del suo impatto sul mercato e conosciamo meglio le sue potenzialità e debolezze. Speriamo che questo dossier fornisca un prezioso contributo per la valutazione e la revisione del regolamento biologico e del Piano d’Azione per l’Agricoltura Biologica per il 2012 ed il 2013. Il settore del biologico si evolve continuamente e i regolamenti Europei del biologico hanno bisogno di seguire gli sviluppi del settore: sono state introdotte le prime regole in acquacoltura, per la produzione di lieviti e per il vino ed è stato messo in atto un nuovo sistema di controllo per le importazioni. Gli operatori e tutti gli altri attori coinvolti nel settore del biologico sono stati parte attiva di questi cambiamenti; allo stesso tempo il settore rivolge loro nuove sfide come il bisogno di sviluppare delle regole più chiare e definite sui processi di trasformazione, sulle norme di allevamento avicolo, e sulle produzioni in serra. Inoltre, il bisogno di mantenere l’integrità e la fiducia ed evitare il rischio di frode continuerà a guidare i prossimi passi del regolamento del biologico. L’agricoltura biologica è stata sempre all’avanguardia nel campo delle pratiche di sostenibilità. Questo ruolo è stato riconosciuto dai politici Europei fin dal 1991 con la creazione del primo Regolamento Europeo per l’Alimentazione e l’Agricoltura Biologica, e attualmente l’agricoltura biologica è parte integrante della Politica Agricola Comunitaria (PAC), proprio a riconoscimento del ruolo che il settore deve giocare nello sviluppo sostenibile di tutta l’agricoltura europea. Di fronte alla crescente pressione sulle risorse naturali, alle sfide ambientali quali l’erosione del suolo, il declino della biodiversità ed il cambiamento climatico, la necessità di pratiche agronomiche sostenibili ed efficaci diventa sempre più urgente. L’agricoltura biologica, con uno standard esteso a livello Europeo ed un sistema puntuale di certificazione può svolgere un ruolo importante nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria, sia per aumentare la percentuale di aziende che utilizzano pratiche biologiche, sia come laboratorio per dimostrare anche alle aziende non biologiche come raggiungere criteri di sostenibilità. I membri del gruppo Europeo di IFOAM hanno impiegato molto tempo a riflettere su tutti i dettagli del regolamento del Biologico: abbiamo valutato il suo impatto, discusso le possibilità di miglioramento e considerato diverse proposte ed ora queste discussioni sono alla base del presente dossier. Gli articoli sono tutti scritti da esperti del settore biologico, appartenenti a esperienze diverse e a diversi contesti nazionali, di conseguenza, nel loro insieme offrono una visione completa sul regolamento del biologico per i suoi futuri sviluppi. Vorrei ringraziare tutti gli esperti, gli autori e i membri dello staff del gruppo Europeo di IFOAM: insieme abbiamo reso possibile questo dossier. Volevo dimostrare la mia gratitudine anche verso i nostri sponsor che, con il loro supporto finanziario, hanno reso possibile questo importante lavoro. Il gruppo Europeo di IFOAM continuerà a lavorare sul regolamento del biologico e continuerà a proporre e promulgare nuovi approcci allo scopo di migliorare la base legale del mercato biologico in Europa. Presenteremo le nostre proposte e nuovi temi in pubblicazioni future, nella newsletter del gruppo e sulla nostra homepage. Attraverso il nostro lavoro vogliamo rendere note alle autorità Europee le necessità e le aspirazioni dei consumatori biologici, degli agricoltori, dei trasformatori e di tutti quegli altri attori che rendono possibile uno sviluppo sostenibile e dinamico dell’intero settore. Christopher Stopes Presidente Gruppo Europeo di IFOAM È quasi da due anni che il logo EU è entrato in vigore –in altre parole, il periodo di transizione in cui tutti i prodotti biologici han dovuto portare l’etichetta con il logo EU è prossimo alla fine. Le prime impressioni rilevate ci han suggerito che il logo è stato già altamente riconosciuto tra i consumatori Europei – e i nostri esperti stimano che c’è stata una crescita sostenuta del settore, sebbene in un periodo di crisi economica. Il secondo obiettivo raggiunto da citare è l’accordo di equivalenza pattuito con il sistema degli Stati Uniti. Considerati i livelli di crescita della domanda nel mercato Statunitense –ben più alti che in quello Europeo - posso definirmi ottimista che questa partnership faciliterà le esportazioni e, di conseguenza, contribuirà ad una futura crescita e ad opportunità di lavoro nel settore. In terzo luogo sono entusiasta che sia stato adottato il regolamento sulla vinificazione biologica. Queste nuove regole forniranno quella certezza legale e politica, necessaria per stimolare la crescita del settore della vinificazione biologica e per offrire ai consumatori un vino che porta un logo, quello Europeo, in cui loro hanno piena fiducia. Certo ci sono anche delle lezioni da imparare sui gravi casi di frode nel settore del biologico, scoperti in Italia nel 2011. Se i meccanismi di controllo previsti dalla legge possono essere migliorati, ci impegniamo a farlo, e, allo stesso tempo, insieme agli Stati Membri, intensificheremo i nostri sforzi sulla vigilanza ed il controllo al fine di salvaguardare l’integrità del sistema di produzione biologica. La Commissione lavorerà durante il 2012 per identificare quei punti in cui la cornice legale Europea per le produzioni biologiche può essere migliorata o aggiornata. Il Report per il Consiglio e per il Parlamento Europeo sull’applicazione del Regolamento (EC) 834/2007 offrirà opportunità per uno scambio costruttivo sul futuro dell’agricoltura biologica. Una valutazione esterna sull’apparato regolamentario delle produzioni biologiche, i cui risultati dovrebbero essere disponibili entro la metà del 2013, contribuirà ulteriormente al dibattito. Inoltre, guardando in prospettiva, la mia priorità per l’anno entrante, è quella di portare avanti le negoziazioni sulla riforma della Politica Agricola Comunitaria, con uno sguardo sugli accordi politici da raggiungere entro la primavera del prossimo anno – in modo tale che le nuove regole possano essere applicate dal gennaio 2014. Sarete i primi ad esserne consapevoli, ma uno dei nostri obiettivi principali è quello di focalizzare le nostre politiche sugli aspetti legati alla sostenibilità. Gli agricoltori biologici sono sempre stati gli avanguardisti nel campo dell’agricoltura sostenibile ed è per questo che la nostra proposta ne riconosce il ruolo – non solo confermando che la certificazione biologica Europea è equivalente ai requisiti ecologici per i sussidi diretti (1°caposaldo), ma anche illustrando le opzioni politiche disponibili nella nostra Politica di Sviluppo Rurale (2°caposaldo). Questi sono, con l’eccezione delle nuove disposizioni introdotte per l’agricoltura biologica, elementi non specifici per l’agricoltura biologica, ma ci sono molti altri elementi nella proposta in cui il vostro settore potrebbe trarne vantaggio. Le misure proposte per il cambiamento verso un utilizzo più equo e trasparente dei sussidi diretti – con la speranza che il budget sia mantenuto ai livelli del 2013 - è mirato a sottolineare l’importanza del ruolo che hanno gli agricoltori e, inoltre, a stipulare un nuovo contratto sociale tra gli agricoltori e la società. Con programmi di Sviluppo Rurale più flessibili, ci auguriamo di incoraggiare i contadini a lavorare meglio insieme, per esempio in Organizzazioni di categorie di Produttori, e a rafforzare la loro forza negoziale nelle filiere alimentari. Vogliamo incitare l’utilizzo di strumenti quali fondi comuni di investimento e schemi assicurativi che possano proteggere i produttori dalla volatilità dei mercati agricoli. Un ulteriore punto strategico della riforma è l’importanza di stimolare l’innovazione e la ricerca in agricoltura e, a questo proposito, stiamo cercando di raddoppiare il budget per i fondi in ricerca per l’agricoltura. Stiamo anche rafforzando servizi di consulenza e le reti rurali per facilitare lo scambio dei saperi e l’accesso alle informazioni per gli agricoltori. Ma, in relazione a questo punto cruciale, stiamo anche cercando di migliorare i canali di comunicazione tra gli agricoltori e i ricercatori in modo tale che il progresso scientifico possa essere messo in pratica il prima possibile. Con i migliori auguri. Dacian Cioloş Commissario Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 6 7 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009 1. L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009 basilari per la libera circolazione delle merci. Comunque, si riportano ancora regolarmente diverse letture e interpretazioni della legislazione europea da parte delle autorità nazionali o degli organismi di controllo. 1.1. Il ruolo, gli obiettivi e i risultati della Commissione nello sviluppo della legislazione sull’agricoltura e la produzione biologica dal 2009 Questo designa la necessità di un’ulteriore armonizzazione e un’intesa comune in tutta l’Unione sulla concreta attuazione di alcune norme da parte delle 27 autorità competenti e dei circa 200 organismi di controllo attivi nell’UE. Herman Van Boxem Herman Van Boxem, Organic farming policy coordinator, European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Unit H.3 Organic Farming, [email protected], www.organic-farming.eu ¢ Il ruolo e gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 834/2007 ¢Il Regolamento (CE) n. 834/2007 sta raggiungendo i propri obiettivi? Come il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, suo predecessore, il Regolamento (CE) n. 834/2007, creato in un primo momento come una normativa finalizzata al mercato interno e alla protezione del consumatore, descrive gli standard richiesti nella produzione biologica e i reiquisiti di controllo ed etichettatura. Questo articolo non ha lo scopo di rispondere alla domanda se il Regolamento ha raggiunto gli obiettivi espressi all’articolo 1. La Commissione ha in programma un’accurata valutazione esterna nel 2012 per dare risposta a questa domanda. Tuttavia, possono essere fatti alcuni commenti preliminari sull’efficacia del Regolamento nel raggiungere i propri obiettivi. Nel 2004 nel Piano d’Azione Europeo per L’Agricoltura e l’alimentazione biologica, la Commissione ha valutato la situazione e gettato le basi per la politica di sviluppo degli anni a venire. Lo sviluppo sostenibile nella produzione biologica. Da quando la struttura legislativa è stata sottoposta a un processo di armonizzazione, l’agricoltura biologica nell’Unione Europea si è sviluppata abbastanza velocemente. Dunque, possiamo ragionevolmente affermare che gli agricoltori e i produttori di cibo hanno ricevuto sufficienti assicurazioni sulla stabilità della struttura legislativa da prendere la decisione di convertirsi all’agricoltura e alla produzione biologica del cibo. Infine, la maggior parte degli osservatori concordano che la legislazione ha fornito una solida base per uno sviluppo equilibrato della produzione biologica nell’Unione Europea. Nel 2005 è iniziato un lavoro di revisione della cornice giuridica che ha definitivamente condotto al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio del 28 Giugno 2007, il quale ha fornito il nuovo atto fondamentale alla legislazione sul biologico, mettendo in evidenza gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica e fissando le regole generali della sua produzione. Poi, la Commissione ha adottato regolamenti attuativi: il Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione ha implementato la normativa con regole di produzione dettagliate e requisiti di controllo e il Regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione il nuovo regime di importazione. Dal 2009 la struttura legislativa è stata ulteriormente completata con i due blocchi maggiori mancanti, cioè gli standard di produzione per l’acquacoltura (2010) e per la produzione vitivinicola (2012). Inoltre, sono in corso lavori di perfezionamento della normativa sul pollame, della produzione in serra, di alcuni aspetti della trasformazione degli alimenti e della produzione di mangimi e dell’etichettatura. Il funzionamento effettivo del mercato interno. Prima che il Regolamento esistesse, il mercato era governato da una moltitudine di sistemi di standard biologici privati e nazionali sempre più numerosi. Su larga scala, la costruzione della legislazione europea come un regolamento direttamente applicabile in ogni Stato Membro, ha risolto questa situazione e ha incrementato la libera circolazione dei prodotti biologici nel mercato interno. Oggi c’è un solo standard governativo valido in tutta l’UE. L’effettivo funzionamento del mercato interno è rappresentato nel modo migliore dal nuovo logo biologico, obbligatorio dal 1 luglio 2012. La libera circolazione delle merci Con l’armonizzazione dei requisiti di produzione in tutta l’Unione Europea, il Regolamento ha anche fornito adeguate condizioni La protezione degli interessi dei consumatori La normativa assicura ai consumatori la certezza giuridica che un prodotto etichettato come biologico è effettivamente prodotto secondo gli standard di produzione europei. La normativa richiede anche che siano condotti dagli Stati Membri controlli ufficiali appropriati e che siano portate avanti azioni contro irregolarità, contraffazioni e frodi o l’ingiustificato uso del logo e dei termini normati “biologico”, “bio”, “eco” in tutte le lingue europee. Casi recenti di frodi hanno ancora una volta sottolineato che i controlli devono essere ulteriormente migliorati attraverso una più accurata analisi dei rischi, un aumento delle visite a sorpresa, la diffusione dei certificati elettronici e l’uso di data base protetti, l’attivazione di misure precauzionali, giusto per menzionare alcune delle possibilità che si stanno vagliando. ¢I risultati Guardando alle aree principali, ecco come appare il percorso tracciato dalla normativa. Gli strumenti usati per stabilire gli standard. È stato costituito il Gruppo ufficiale di Esperti sui consigli tecnici sulla produzione biologica (EGTOP), che ha iniziato la propria attività alla fine del 2010. Nel 2011 ha presentato alla Commissione dei report sui mangimi, i fertilizzanti e i prodotti di protezione delle piante, oggi pubblicati nel sito web di Agricoltura biologica della Commissione. Nel 2012, è stato iniziato un lavoro per ottenere i pareri tecnici sul pollame, sugli alimenti trasformati e sulla produzione in serra. La produzione vegetale Il Regolamento contiene una serie di norme di produzione che possono essere applicate a tutte le colture. Questa include una lista dei fertilizzanti consentiti, degli ammendanti del suolo e dei prodotti per la protezione delle piante. È previsto un meccanismo che regola l’uso dei semi non biologici quando quelli biologici non sono disponibili. Dal 2009, sono state aggiunte le regole dettagliate di produzione delle piante acquatiche (alghe). La zootecnia A parte le regole di produzione dettagliate per la maggior parte delle attuali specie animali terrestri, il regolamento è stato completato con quelle sull’acquacoltura animale (allevamento ittico). Nel 2012, le regole di transizione sull’uso di una piccola porzione di mangime convenzionale per i non-ruminanti saranno finalizzate a una revisione tanto della produzione di mangime quanto delle regole di etichettatura. La trasformazione Il Regolamento fornisce una lista degli additivi e dei coadiuvanti consentiti per l’industria alimentare biologica, in tutta la sua variabilità. Ora sono coperti persino i settori più piccoli, come la produzione di lievito. Nel 2012, è stata colmata un’importante lacuna con la tanto attesa normativa per la produzione del vino biologico, sviluppata usando i risultati del progetto ORWINE dopo un dibattito lungo e difficile. Etichettatura e Loghi Nel 2010 il nuovo logo biologico UE è stato introdotto come simbolo dell’unico complesso di norme biologiche valide in tutta l’UE. L’uso della “foglia bio” è stato reso obbligatorio per i prodotti nazionali preconfezionati e opzionale per quelli importati. Può essere accompagnata dal codice dell’organismo di controllo responsabile e dall’indicazione del paese di origine. I controlli Il Regolamento evidenzia l’obbligo di controlli dettagliati per ogni settore di produzione. Per spiegare l’articolazione con i sistemi di controllo ufficiali europei sui mangimi e gli alimenti, è stato pubblicato sul sito web sull’agricoltura biologica della Commissione un documento operativo “Linee guida per i controlli nella produzione biologica”. Per aumentare la trasparenza, dal 2013 in poi gli Stati Membri saranno obbligati a pubblicare la lista degli operatori biologici e dei loro prodotti certificati. Nel 2011 la scoperta in Italia di un caso di frode su larga scala ha ancora una volta sottolineato la vitale importanza di un efficace sistema di controllo, facendo tesoro dell’esperienza fatta. Import-export Dal 2009, con l’inclusione di Tunisia, Giappone, Canada e degli Stati Uniti nella lista dei paesi terzi considerati equivalenti sono stati fatti dei progressi sul fronte internazionale, raggiungendo oggi un totale di 11 paesi terzi. Da allora, tutte le inclusioni di paesi terzi sono basate su disposizioni di reciproca equivalenza; l’UE e gli Stati Uniti hanno firmato per un accordo unico finalizzato alla collaborazione tecnica. Infine, è stata pubblicata nel 2011 e sarà ulteriormente completata e aggiornata nel 2012 la prima lista degli organi di controllo equivalenti. 8 9 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009 1.2.Lo scenario – la normativa biologica dal 2009 – visto dal settore Keith Ball l’uso della molto comune ed efficace forma di estrazione con il diossido di carbonio. Lo SCOF lo ha esaminato nuovamente nel 2011 e ha deciso che l’estratto biologico di rosmarino con diossido di carbonio dovrebbe essere consentito. Il Regolamento recante questo cambiamento dovrebbe essere pubblicato a breve. Questi punti sono stati proposti alla Commissione dal Gruppo IFOAM UE. Keith Ball, Regulation Advisor, IFOAM EU Group, [email protected], www.ifoam-eu.org I nuovi regolamenti biologici (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 hanno sostituito il Regolamento Biologico (CEE) n. 2092/91 e sono entrati in vigore a Gennaio 2009. Questo articolo riassume i cambiamenti avvenuti da allora. I primi cambiamenti sono stati introdotti anche prima che il Regolamento 834/2007 entrasse in vigore; questo è stato dovuto al fatto che il logo, così come presentato nel Regolamento (CEE) n. 2092/91, fosse troppo simile a quelli in uso per le indicazioni geografiche protette. Nel Settembre 2008, il Regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio è stato mantenuto per un altro anno e mezzo per permettere la creazione di un nuovo logo. Da allora, le norme attuative sono state cambiate molte volte. Il primo è stato il Regolamento (CE) n. 1254/2008, che ha definito le norme attuative per il lievito biologico, come richiesto dall’articolo 1.2 del Regolamento (CE) n. 834/2007, che richiedeva che per l’allevamento del lievito fossero usate esclusivamente materie prime biologiche, ma è stato permesso l’uso dell’estratto di lievito non biologico fino ad un 5% fino alla fine di Dicembre 2013. Da gennaio 2014, il lievito deve essere considerato come un ingrediente agricolo e questo incoraggerà l’uso di lievito biologico. Questo regolamento ha comportato anche dei vincoli sulla coloratura del guscio delle uova in occasione di festività e ha richiesto che il mangime per il bestiame in conversione possa provenire solo dallo stabilimento di produzione, incoraggiando gli agricoltori a convertirsi, grazie alla possibilità di impiegare il foraggio in conversione nella propria fattoria senza restrizioni, provocando anche gli effetti benefici della produzione del foraggio sulla fertilità del suolo, durante la conversione al biologico. In seguito, il Regolamento (CE) n. 710/2009 sviluppa ulteriormente quest’aspetto, estendendo la norma esistente fino a prevedere la possibilità di colture proteiche convenzionali, da poter impiegare come mangimi come parte del quantitativo totale, previsto durante il primo anno della fase di conversione. Il problema della conversione costituisce, comunque, solo una piccola parte del Regolamento (CE) n. 710/2009. Esso si concentra soprattutto sull’acquacoltura. All’inizio, sono state stabilite norme dettagliate per il pesce biologico e altri animali acquatici, così come per le alghe. L’introduzioe delle specie principali destinate all’allevamento ittico ha previsto requisiti per la qualità dell’acqua, la densità di allevamento, ecc. Questo regolamento ha reso possibile la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell’acquacoltura che per la prima volta riportano il logo europeo, favorendo lo sviluppo di un settore molto dinamico. Sono necessari ulteriori sviluppi che includano l’espansione ad altre specie di pesci d’acqua dolce e d’acqua salata e il Regolamento (CE) n. 710/2009 fornisce una base per questo sviluppo. Tre mesi dopo la pubblicazione del regolamento attuativo, il Regolamento (CE) n. 1235/2008 ha introdotto un processo di forte cambiamento per le importazioni, sottoposto a un continuo sviluppo da quando sono stati coinvolti molti emendamenti importanti. Il Regolamento (CE) n. 1235/2008 è entrato in vigore nella stessa data come regolamento attuativo, ma la maggior parte dei cambiamenti che esso introduce è ancora in via di attuazione. Molti dei cambiamenti hanno previsto revisioni alla lista dei paesi terzi approvati o dei loro organismi di certificazione. Di questi, i maggiori finora sono stati l’annessione alla lista di Giappone e Canada. Il recente annuncio dell’accordo di equivalenza tra gli standard USA e UE è delineato nel Regolamento (UE) n. 126/2012. Il tema dell’importazione sarà discusso in dettaglio in altri articoli di questo dossier. Il Gruppo IFOAM EU è stato attivo con altri stakeholder, incluso il Consiglio dei Certificatori Biologici Europei (EOCC), nel mettere in luce sia l’urgenza di determinare il nuovo approccio ai controlli sia di impegnarsi per un aumento della trasparenza. La Decisione della Commissione 2009/427/CE istituisce un gruppo per il supporto tecnico sulla produzione biologica (EGTOP), un comitato che ha il compito di dare supporto alla Commissione sugli aspetti tecnici delle norme della produzione biologica. Dopo il ritiro del logo presentato nel Regolamento (CEE) n. 2092/91, è stato preparato un logo revisionato. È stato indetto un concorso pubblico e sono stati scelti tre disegni. Il vincitore è stato l’attuale logo obbligatorio, la foglia di stelle, pubblicato nel Regolamento (EU) n. 271/2010. Questo regolamento ha anche messo in atto una revisione del codice di certificazione, fino al formato standard di ABCDE-999. Dettagli dell’uso del logo sono stati pubblicati allo stesso tempo in un utile manuale della Commissione al: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/ logo/user_manual_logo_en.pdf. Un’ulteriore revisione è stata attuata nell’Aprile 2011, ovvero il Regolamento (UE) n. 344/2011. In particolare, esso risolve il problema causato dal Regolamento (CE) n. 889/2008 per il settore del vino. La revisione ha reso possibile continuare la vendita di vino etichettato prima del 2009, fino ad esaurimento delle scorte. Il Regolamento (UE) n. 344/2011 ha anche permesso l’uso dell’antiossidante, l’estratto di rosmarino. In una mossa lungimirante questo è stato permesso solo nella forma biologica. Comunque, ha anche incluso la condizione che potesse essere usato solo il prodotto estratto con etanolo, il che previene ed evita Il Regolamento (UE) n. 344/2011 è stato subito seguito dal Regolamento (UE) n. 426/2011, che reca i requisiti per la pubblicazione dei dettagli degli operatori certificati. Questo si costruisce su quanto richiesto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 per l’elenco degli operatori da rendere disponibile alle parti interessate e richiede che gli Stati Membri pubblichino queste liste, ad eccezione delle informazioni costituite da dati protetti per legge. Infine, le norme attuative sul vino biologico, oggetto del grande lavoro del settore biologico, includendo l’IFOAM EU Group, è stato finalmente pubblicato come Regolamento (CE) n. 203/2012. La sua pubblicazione è stata benvenuta e le norme dettagliate per produrre vino biologico entrano in vigore nell’Agosto 2012. Molte problematiche rimangono nell’agenda dell’EGTOP, la Commissione e lo SCOF. Attualmente queste problematiche riguardano mangimi, fertilizzanti, pollame, serre, alimenti trasformati e importazione. I nuovi regolamenti sono in fase di sviluppo fino alla loro pubblicazione. Il Gruppo IFOAM UE accoglie di buon grado attuazioni e estensioni nell’ambito del Regolamento (CE) n. 834/2007, così come lo sviluppo di nuove norme attuative adottate a seguito della pubblicazione del Regolamento (CE) n. 889/2008 e del Regolamento (CE) n. 1235/2008. L’adozione di questi regolamenti nel 2007 e nel 2008 ha introdotto importanti miglioramenti se comparati al Regolamento (CEE) n. 2092/91, rispetto al quale essi hanno fornito, modificato, aggiornato e meglio presentato le norme per la produzione biologica del cibo, dei controlli, della certificazione e dell’etichettatura. Il Gruppo IFOAM UE ha accolto con favore questi cambiamenti e continua a monitorare attivamente come il nuovo logo biologico europeo e tutte le nuove norme a riguardo sono recepiti a livello nazionale e il loro impatto sull’intero settore del biologico. La pubblicazione del resoconto della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’applicazione del Regolamento Biologico (CE) n. 834/2007 è attesa per Maggio 2012. Come annunciato, si focalizzerà sull’importazione, i controlli, gli organismi geneticamente modificati, la semplificazione e cercherà di indirizzare la sfida del miglioramento della normativa laddove alcuni Stati Membri non riescono a procedere. Non ci si aspetta che tale report si riferisca alle normative di specifiche produzioni. Questo resoconto inizierà da un dibattito pubblico e dalla valutazione della normativa biologica pianificata dalla Commissione. Dopo solo cinque anni dalla pubblicazione del nuovo Regolamento (CE) n. 834/2007, è essenziale per gli operatori avere un periodo di stabilità e sicurezza, così non è prevista una revisione sostanziale nel prossimo futuro. Comunque, il Gruppo IFOAM UE giocherà un ruolo attivo e preminente per assicurare che la valutazione e la revisione risponda efficacemente alle sfide affrontate dall’intero settore biologico in Europa. 1.3.Un nuovo logo europeo per la produzione biologica – l’etichettatura degli alimenti biologici Cécile Lepers, Claire Largier, Alex Beck and Andrzej Szeremeta C.cile Lepers, Managing Director, SYNABIO, www.synabio.com; Claire Largier, Regulation Coordinator, SYNABIO, [email protected], www.synabio.com; Dr. Alexander Beck, Managing Director, Association of Organic Food Producers (Assoziation okologischer Lebensmittelhersteller - AoeL), [email protected], www. aoel.org; Andrzej Szeremeta, Food Legislation Coordinator, IFOAM EU Group, [email protected], www.ifoam-eu.org ¢Il nuovo logo biologico europeo vs i loghi biologici nazionali e privati Prima dell’introduzione del nuovo logo UE obbligatorio, alcune autorità nazionali avevano sviluppato dei loghi biologici nazionali, che rispettavano la normativa biologica europea. Potrebbe sembrare che non ci sia più bisogno di questi loghi nazionali, poiché ora per i prodotti biologici c’è un logo europeo obbligatorio e i loghi nazionali devono avere lo stesso significato. Comunque, il Gruppo IFOAM UE raccomanda di mantenere alcuni loghi nazionali sui prodotti, laddove i consumatori sono abituati a trovarli e ne sono stati fidelizzati da lungo tempo. La proroga assocerà questi loghi conosciuti con il nuovo logo europeo, per aiutare i consumatori a capire che i due loghi sono equivalenti. Questo genere di iniziative è stato condotto con successo, per esempio in Germania con il Biosiegel e in Francia con il logo AB. Il fatto che il colore verde del logo europeo può essere adattato a quello dei loghi nazionali, dove entrambi i colori erano simili, ha aiutato. Nonostante queste iniziative, si sente ancora il bisogno di campagne di comunicazione del nuovo logo UE. Nel 2010, in Francia solo il 24% dei consumatori riconosceva il nuovo logo UE, mentre l’87% di loro riconosceva il logo nazionale AB. Ci sono numerose preoccupazioni sull’uso del logo UE. In particolare c’è stata confusione riguardo a chi deve appartenere il codice di certificazione sul prodotto se questo è stato prodotto per un rivenditore a marchio. In numerosi stati si è concordi che tutti i prodotti debbano recare il codice di certificazione e il logo, se appropriato, del certificatore che ha certificato e confezionato il prodotto finito. Comunque, in alcuni casi questo è nascosto dall’uso del codice di certificazione e dal logo del 10 11 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009 certificatore del proprietario del marchio. Questa confusione andrebbe chiarita. Il Gruppo IFOAM UE attualmente si occupa anche dei requisiti per l’etichettatura d’origine. In particolare, la formula “da agricoltura UE/ non UE”, che compare su molti prodotti di origine mista, non ha alcun significato. Inoltre, in casi in cui l’offerta può variare durante l’anno, si costringono gli operatori ad aggiungere un piccolo quantitativo di ingredienti derivati “non-UE”, solo per mantenere la veridicità della dichiarazione “UE/non UE”, piuttosto che usare due differenti lotti di imballaggio. Quest’obbligo crea anche delle etichettature ingannevoli per alcuni prodotti che recano anche una “Denominazione di Origine Protetta” (DOP). Per esempio, una certa salsiccia prodotta in una certa area della Germania, che può recare la DOP, deve ancora apporre la frase “Da agricoltura UE/non UE”, se contiene più del 2% di erbe e spezie provenienti da zone non incluse nell’Unione Europea. Questo chiaramente non ha senso e scredita l’attuale obbligo dell’etichettatura di origine degli alimenti biologici. Oltre ai loghi biologici nazionali esistenti in alcuni paesi, si sono sviluppati in tutta Europa loghi privati. Questi loghi privati possono essere loghi di un’azienda o loghi privati collettivi. Il loro scopo è di aggiungere valore ai prodotti grazie a sforzi in aggiunta o oltre a quanto prescritto dalla normativa europea. Possono o essere basati su caratteristiche specifiche del prodotto che non sono contemplate nella normativa europea (per esempio, la scelta di alcuni ingredienti, le ricette, l’imballaggio, forme di collaborazione con i produttori) o su regole di produzione che vanno oltre i requisiti della normativa biologica (per esempio, regole più dettagliate o più severe nell’area del ricovero degli animali o altri accorgimenti sul benessere animale). Un altro caso di uso del logo privato potrebbe essere quello di identificare il prodotto che è stato prodotto e/o lavorato da operatori che si sono dedicati al 100% alla produzione biologica. Questi loghi privati hanno un ruolo vitale nella presentazione delle informazioni esplicative per i consumatori, al fine di rendere chiare le differenze. Sono rilevanti solo se i consumatori comprendono a pieno il valore aggiunto loro sotteso. Alcuni esempi di loghi privati comprendono Biogarantie in Belgio, Bioland e Naturland in Germania e Soil Association nel Regno Unito. Il nostro scopo comune deve essere quello di rendere il logo europeo ben conosciuto in Europa. Il Regolamento Europeo identifica già uno standard molto elevato, anche se molti vorrebbero migliorarlo in un’ottica di lungo termine, ne consegue che l’uso dei loghi nazionali o privati e la promozione di alcune etichette private non dovrebbero, in nessun caso, screditare il logo europeo. ¢Altri loghi concorrenti al logo biologico europeo Il settore biologico ha sempre avuto un approccio olistico sulla qualità del cibo, affrontando sia le problematiche ambientali sia quelle nutrizionali, gli OGM e il benessere animale. Questo è basato su sistemi di approccio dell’agricoltura biologica che costituiscono un punto di grande forza del movimento stesso. Comunque, sono stati sviluppati nuovi approcci focalizzati su singole problematiche, e altri potrebbero essere sviluppati in futuro, che minacciano la credibilità del logo europeo. Alcuni casi, ad esempio, includono l’Ecolabel europea, l’OGM free, il commercio equo-solidale, il benessere animale e l’etichettatura dell’impronta ambientale. Alcuni dei criteri collegati a queste etichette sono compresi nella normativa europea, ma altri no. Naturalmente, i prodotti biologici potrebbero non rientrare in tutti questi standard, ma al fine di dimostrare che il modello biologico è la strada per la sostenibilità della filiera alimentare, i nostri regolamenti devono far fronte a queste sfide. Per esempio, il Gruppo IFOAM UE sta esaminando la possibilità di introdurre ulteriori parametri per monitorare la performance delle operazioni contemplate nella trasformazione e nel commercio biologico, per accorciare la distanza nella normativa biologica e mantenere i concetti biologici come i più avanzati concetti di produzione, anche in termini di orientamento a favore dell’ambiente. Oltre all’etichetta biologica esiste un elemento in contrasto nell’Unione Europea, l’Ecolabel. Recentemente si è svolto un dibattito politico sull’estensione dell’Ecolabel europea anche al cibo. A seguito di studi sulla fattibilità, preparati dalla Commissione, ulteriori dibattiti sono stati posticipati fino al report della Commissione sulla Sostenibilità del cibo in programma per il 2013. In alcuni paesi l’etichettatura “OGM free” ha messo in luce la problematica delle soglie analitiche che l’operatore deve rispettare per poter dichiarare che il proprio prodotto è privo di OGM. Il sistema di produzione biologica proibisce l’uso di organismi geneticamente modificati in tutte la catena produttiva, così i consumatori danno per scontato che la produzione biologica è, infine, priva di organismi geneticamente modificati. I concetti dell’etichettatura OGM free sono in via di sviluppo in base alle legislazioni nazionali, causando differenze nel sottolineare concetti tecnologici di esclusione degli OGM e materie prime prive di OGM. Talvolta i requisiti per l’etichettatura OGM free si discostano abbastanza da quelli richiesti per l’etichettatura biologica. Per evitare confusioni è fondamentale armonizzare i requisiti per l’etichettatura “OGM free” in tutti gli Stati Membri Europei e con quelli della produzione biologica per quanto riguarda l’esclusione di organismi geneticamente modificati. ¢Uso del logo biologico Il Gruppo IFOAM UE ha pubblicato a Giugno 2010 il dossier sul logo biologico “10 domande e risposte per il nuovo logo della produzione biologica dell’Unione Europea”. È consultabile al http://www.ifoameu.org/positions/publications/logo/. Questo dossier fornisce informazioni sull’uso del logo biologico e specifici requisiti addizionali per l’etichettatura degli alimenti bio. Questo, insieme ai punti messi in luce nell’articolo, andrà a formare il cuore del lavoro del Gruppo IFOAM UE nello sviluppare nel prossimo futuro la normativa sull’etichettatura. 1.4.Acquacoltura: successi e sfide del nuovo regolamento biologico Jörn Steffen Gieseler, Kim Bedford and Michael Boehm J.rn S.Gieseler, Marine Biologist (Dipl.), Institute for Marketecology (IMO), Dept. Aquaculture & Fisheries, [email protected], www.imo.ch; Kim Bedford, Institute for Marketecology (IMO), www.imo.ch; Michael Boehm, Coordinator, Organic Regulation, Market Studies and Surveys, Inter Bio Bretagne, [email protected], www.interbiobretagne.asso.fr Le prime norme europee per l’acquacoltura biologica sono state introdotte dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle dettagliate norme attuative del Regolamento (CE) n. 710/2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008. Lo scopo è stato quello di armonizzare la certificazione e i controlli dell’acquacoltura biologica, stabilendo regole comuni e condivise in tutta l’Unione Europea. Questa finalità è stata conseguita in gran parte, ma in alcuni ambiti critici, due anni e mezzo dopo la pubblicazione del Reg. (CE) 710/2009, sono necessarie ulteriori regole comuni. L’esperienza recente ha dimostrato che i regolamenti sono più facilmente applicabili dagli operatori industrializzati, piuttosto che dai piccoli produttori. Questo perché produzioni più rilevanti possono avere una maggiore influenza sulla filiera regionale facendo, ad esempio, pressione sulla produzione di mangime e novellame biologico. Il peso del controllo e della certificazione costituisce, inoltre, un costo ingente per i produttori più piccoli. comunicare le differenze tra il nuovo regolamento biologico e i propri rispettivi standard a tutti i soggetti coinvolti. Alcuni problemi sorgono ancora con i prodotti che non rientrano chiaramente negli obiettivi del Regolamento (CE) n. 834/2007, ma che sono stati precedentemente certificati secondo le norme riconosciute a livello nazionale (ad esempio i Cianobatteri). Questi prodotti rientrano correntemente sotto l’articolo 95 del Regolamento (CE) n. 710/2009 (nel periodo di transizione). Dopo la fine del periodo di transizione i prodotti che non ricadono nel regolamento biologico europeo potrebbero essere prodotti solo seguendo gli standard privati e non possono fregiarsi del logo biologico UE. Si sente, dunque, la necessità di una chiara interpretazione di che cosa rientra nel raggio d’azione del regolamento biologico. Periodo di transizione 2009-2013 Il nuovo regolamento afferma che: “L’autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1° luglio 2013, le unità di produzione di animali d’acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento”. La non-disponibilità di specie biologiche Secondo il Regolamento (CE) n. 889/2008 l’uso delle specie d’acquacoltura convenzionale sono permesse solo in determinate condizioni e deve essere progressivamente ridotto in tempi prestabiliti (articoli 25d e 25e). L’uso di specie convenzionali deve essere ridotto fino all’80% entro il 31 Dicembre 2011, fino al 50% entro il 31 Dicembre 2012 e fino allo 0% entro il 31 Dicembre 2015. Ad ogni modo, il mercato per le specie biologiche non si è ancora sviluppato a questo livello. Sono stati raggiunti progressi nell’applicazione del nuovo regolamento e ci si sta impegnando duramente per rendere conformi alla legge sia gli impianti di ingrasso che di riproduzione. Nel caso di numerose specie ittiche importanti, come i gamberi peneidi (Penaeus monodon), l’orata (Sparus aurata) e la spigola (Dicentrarchus labrax), la corrente produzione con metodo biologico non è ancora sufficiente e molti operatori potrebbero non soddisfare queste scadenze. Una soluzione potrebbe essere concedere agli operatori più tempo per cercare specie certificate in questi ambiti. Così, gli operatori che sono stati certificati secondo standard biologici riconosciuti a livello nazionale prima che il nuovo regolamento entrasse in vigore, potrebbero applicare il regolamento per un periodo di transizione, che permetta loro di adattarsi al nuovo regolamento, mentre mantengono il proprio stato biologico. Questo periodo di transizione è stato necessario a causa delle problematiche da chiarire da parte degli stakeholder (inclusi enti di certificazione, organismi di accreditamento, autorità competenti ed organizzazioni con standard privati). Questo approccio sembra aver funzionato bene e ha dato alle operazioni di acquacoltura biologica del tempo per adattarsi al nuovo regolamento. La maggioranza delle organizzazioni delle etichette private (come Naturland e Bio Suisse) è stata anche prontamente attiva nell’adattare i propri standard o nel Avannotterie Le avannotterie ricadono nel campo d’azione del nuovo regolamento e devono essere oggetto di controllo e certificazione. Nonostante ciò, la normativa contiene ben pochi requisiti e l’interpretazione delle attività condotte nelle avannotterie (come le gestione del novellame, il trattamento delle uova, le densità, le problematiche specifiche al mantenimento della salute nell’avannotteria) non è trattata. Questo crea delle difficoltà per i produttori che vogliono ottenere la certificazione, ma che non hanno delle chiare linee guida a cui conformarsi. In molti casi, dove i requisiti non sono definiti o non sono applicabili alle avannotterie, la responsabilità d’interpretare il regolamento ricade sulle autorità competenti o sugli organismi di controllo. ¢L’applicazione del nuovo regolamento 12 13 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. L’evoluzione della legislazione sul Biologico dal 2009 Origine degli ingredienti impiegati nei mangimi – in cosa consiste la pesca sostenibile? Un fondamentale principio della produzione biologica prevede che l’impatto sull’ambiente circostante debba essere minimizzato, di conseguenza una parte importante del settore si sta conformando ai principi dello sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L’articolo 25k del regolamento (CE) n. 889/2008 riconosce che il mangime biologico non è ancora disponibile in molto paesi al di fuori dell’Unione Europea e dichiara che, laddove gli ingredienti dei mangimi biologici o gli scarti dell’acquacoltura biologica non sono disponibili, possono essere usati gli scarti della pesca sostenibile per il consumo umano . Il termine “sostenibile” come definito nel Regolamento (CE) n. 2371/2002 all’Articolo 3(e) non è sufficiente, dal momento che non c’è una chiara definizione di conformità ai requisiti; di conseguenza è difficile identificare fonti sostenibili per i mangimi d’acquacoltura biologica ed è improbabile che gli enti di controllo gestiscano questa problematica con risolutezza. Dimostrare la conformità con la definizione di pesca sostenibile è ancora più difficile per la piccola pesca artigianale praticata in paesi non europei, sebbene l’esclusione di tale pesca come fonte sostenibile per il mangime biologico sembra contraddire i principi alla base della normativa. Microalghe, Cianobatteri La normativa sul metodo biologico non include la produzione dei cianobatteri (come la Spirulina). Questi sono spesso chiamati commercialmente “microalghe”, termine che sarebbe molto più correttamente applicabile alle vere specie di microalghe, come la Chorella. Dal momento che i cianobatteri non rientrano nella regolamentazione biologica, la loro produzione per il consumo umano non può essere oggetto di controlli e certificazione, bensì essi possono essere utilizzati come ingredienti dei mangimi per l’acquacoltura biologica. Gli stati membri dell’Unione Europea e le organizzazioni con standard privati hanno dato diverse interpretazioni sul fatto che i cianobatteri per il consumo umano ricadano o meno tra gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 834/2007. Alghe Nella nuova normativa, per quanto riguarda la produzione biologica di alghe, ci sono due ostacoli principali. Anzitutto, le acque costiere dove le alghe biologiche sono coltivate devono essere “di alta qualità ecologica”, come definito nella Direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, molte autorità competenti non hanno ancora completamente definito queste aree o hanno avuto difficoltà nell’applicare la direttiva quadro sull’acqua (WFD 2000/60). Questo problema è particolarmente complesso per i produttori che operano al di fuori dell’Unione Europea, dove non sempre vengono condotte analisi qualitative delle acque costiere. Bisogna inoltre considerare la questione dell’equivalenza con le direttive europee. L’altro grande problema è l’imposizione dell’articolo 13.1.b del Regolamento (CE) n. 834/2007 che prescrive che “la raccolta non nuoccia alla stabilità a lungo termine dell’habitat naturale o alla tutela delle specie nella zona di raccolta”. Sebbene questa prescrizione sia ulteriormente chiarita nel Regolamento (CE) n. 889/2008, è difficile per i raccoglitori di alghe documentare che non ci sia un impatto negativo sull’ecosistema. Un supporto scientifico e un monitoraggio preciso sono necessari per valutare correttamente l’impatto. Inoltre, non c’è una interpretazione condivisa nel regolamento biologico per quanto riguarda le alghe per l’alimentazione umana e quelle non destinate al consumo umano (mangime ittico, cosmetica, ecc.). Alcune norme sono specifiche per gli alimenti, mentre altre regole per la raccolta e la produzione di alghe destinate ad altri usi sono lasciate imprecisate. ¢Comunicazione tra gli stakeholder Le norme attuative richiedono autorità competenti per definire ulteriori prescrizioni, laddove fosse necessario. Questo può essere applicato ad argomenti come la qualificazione degli ispettori, i criteri da applicare nei periodi di transizione e i trattamenti consentiti nelle attività d’acquacoltura. Sembra che ci sia confusione tra tutti gli stakeholder riguardo quali criteri debbano essere ulteriormente definiti, su chi possa definirli e come questi dovrebbero essere definiti. L’impegno da parte delle autorità competenti per mettere in pratica queste prescrizioni aggiuntive va avanti da più di 18 mesi, da quando i regolamenti sono entrati in vigore. In alcuni casi non è stata definita nessuna prescrizione, lasciando decidere gli enti di certificazione e gli enti di accreditamento su come applicare la nuova normativa in questi casi. Sfortunatamente, la mancanza di una chiara guida da parte della Commissione ha aumentato il rischio che i criteri vengano applicati in modo non uniforme nei vari Stati Membri. ¢Proposta di revisione della normativa biologica La prima revisione della nuova normativa biologica è stata fissata per il 2013. Questa data rappresenta un’opportunità per risolvere i problemi sorti nell’applicazione dei regolamenti. Mentre molti degli stakeholder accoglierebbero di buon grado una chiarificazione su questi punti, alcuni produttori sono preoccupati che le prescrizioni possano cambiare, dopo che queste siano già state messe in atto. Oltre alle preoccupazioni da parte degli stakeholder, andrebbero considerate: la certificazione dell’allevamento intensivo delle specie carnivore e i relativi problemi di sostenibilità, gli aspetti sociali ed economici dell’acquacoltura, il trasporto dei prodotti ittici, le potenziali fonti sostenibili di mangime nel mondo e, non ultima, la riduzione dell’impronta ecologica generata dall’acquacoltura biologica. 1.5.La normativa europea sulla produzione del vino biologico: un lungo dibattito e un compromesso politico per risolvere una problematica di lunga data Alessandro Triantafyllidis, Cristina Micheloni and Uwe Hofmann Alessandro Triantafyllidis, President of AIAB, [email protected], www.aiab.it; Cristina Micheloni, AIAB vice-president, [email protected], www.aiab.it; Dr. Uwe Hofmann, General Manager of Eco-Consult, Standard committee member of ECOVIN, [email protected], www.eco-consult.net; www.ecovin.de Dal 1992, quando è stato pubblicato il primo regolamento europeo sull’agricoltura biologica, il settore del vino è in attesa di un proprio regolamento specifico. A quel tempo, l’intenzione comune era che la Commissione avrebbe presto pubblicato un regolamento dedicato al vino biologico. È passato un decennio senza alcuna azione legislativa specifica, mentre molti altri prodotti sono stati progressivamente inclusi nel campo del regolamento biologico: alimenti trasformati, zootecnia animale e, nell’ultimo anno, acquacoltura, alghe e lieviti. Dal 2000 molti paesi non europei hanno iniziato a regolamentare la produzione di vino biologico (USA, Australia, Canada tra gli altri), anche per questo c’è stato un urgente bisogno di una presa di posizione da parte dell’Europa, dove viene prodotta ed esportata una parte importante di vini biologici. altri con contatti diretti con i produttori, ed una società esperta nel trasferimento e nella diffusione tecnologica. È stata un’esperienza di cooperazione innovativa e stimolante tra ricercatori, viticoltori biologici e produttori di vino, rappresentati dei consumatori e consulenti politici. Le raccomandazioni, sviluppate in ambito scientifico e discusse energicamente all’interno del progetto, hanno offerto le basi per il regolamento che è stato poi proposto dalla Commissione, anche se il percorso che ha portato al riconoscimento, non è stato senza ostacoli. ORWINE ha fornito una conclusione preliminare alla Commissione alla fine del 2008 e ha terminato il proprio lavoro nella primavera 2009, con la presentazione delle raccomandazioni finali per alla Commissione e agli stati membri. La Commissione ha avviato molti tentativi pur di giungere ad un regolamento comunitario, ma era chiaro a tutti quanto fosse difficoltoso affrontare l’argomento senza l’insorgere di forti opposizioni all’interno del movimento biologico e da parte del settore della produzione convenzionale. Le difficoltà principali sono state le seguenti: a) il vino in Europa è prodotto in molte aree, differenti le une dalle altre, e la sua produzione è basata su tradizioni locali e secondo tecniche differenti che hanno mostrato la ricchezza e il potenziale del settore vinicolo europeo; b) l’immaginario sul vino e le strategie di marketing, specialmente in Europa, sono basate sul concetto di “autenticità” e “naturalità”, e definire che cosa sia il vino biologico significa affermare che il resto della produzione “non è biologica”, minacciando così la generale caratterizzazione del vino convenzionale; c) il dibattito permanente che si sta svolgendo in Europa tra da una parte il vino prodotto da realtà agricole familiari e da produttori artigianali di vino (vignerons), e dall’altra la produzione industriale. Gli interessi delle due parti sono in contrasto e queste differenze influenzano fortemente l’OCM (Organizzazione del Mercato Comune) tanto che discussioni su questo tema hanno rallentato anche la realizzazione del regolamento biologico. La Commissione ha presentato i propri documenti di lavoro nel 2009. Il Regolamento sarebbe dovuto essere pubblicato nell’estate 2010, ma un forte disaccordo tra gli stati membri sui limiti dei solfiti ha dissuaso il rappresentante della Commissione dal continuare qualsiasi negoziazione, optando per la sospensione di qualsiasi decisione. Per trovare una via d’uscita, nel 2005 la Commissione ha deciso di lanciare un bando per un progetto di ricerca volto a supportare scientificamente lo sviluppo del regolamento; il consorzio ORWINE (www.orwine.org), coordinato dall’AIAB, è stato selezionato dalla Commissione. Il progetto è durato 3 anni (3 vendemmie) e ha coinvolto in totale 11 partner, alcuni di enti di ricerca o universitari, alcuni con esperienze nell’applicazione pratica della produzione del vino e ¢Il regolamento in breve Dopo numerosi tentativi di mediazione, il processo normativo è ricominciato nel 2011, con un ruolo importante giocato dal Gruppo IFOAM UE e dalla Carta Europea del Vino Biologico (un’iniziativa intrapresa da associazioni di produttori, organizzazioni in possesso di standard privati di vinificazione e organismi di certificazione di Francia, Spagna, Svizzera e Italia, www.organic-wine-carta.eu). Il risultato è stato un compromesso politico, basato su risultati scientifici, ma adattato all’urgente bisogno di una definizione accettabile in tutta Europa di quali siano i requisiti minimi per il vino biologico. Le nuove norme attuative per la produzione del vino biologico sono state pubblicate nel Regolamento (UE) n. 203/2012 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 Marzo 2012 ed entreranno in vigore dal 1 Agosto 2012. Prima di tutto, l’uva! Potrebbe sembrare ovvio, ma il vino biologico deve essere ricavato dalle uve prodotte secondo metodi biologici ed è importante che il regolamento permetta all’uva biologica, che diventa vino, di essere chiaramente etichettata come tale utilizzando il logo europeo. Per la fase di trasformazione, il regolamento definisce 14 15 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona le tecniche ammesse, quelle limitate in particolari situazioni e quelle proibite. Un nuovo punto importante è che anche i processi fisici che sono “potenzialmente ingannevoli riguardo la reale natura dei prodotti biologici” sono esclusi, anche se questi processi non sono rischiosi in termini di residui. Il nuovo regolamento proibisce infatti la concentrazione parziale a freddo, la dealcolizzazione parziale, l’eliminazione del diossido di zolfo attraverso processo fisico, l’elettrodialisi e l’uso dello scambio cationico sul vino. La normativa limita anche tecniche come il trattamento termico fino a 70°C, la centrifugazione e la filtrazione con filtri più piccoli di 0,2 micrometri (ultra e nano filtrazioni non sono più consentite). Al momento, non essendoci alternative, sono ammessi i trattamenti con il calore e l’uso delle resine di scambio cationico per la rettifica dei mosti concentrati e l’osmosi inversa, ma con una revisione prevista per il 2015. Riguardo agli additivi e coadiuvanti, circa la metà di quelli permessi nel vino convenzionale sono consentiti oggi per i vini biologici. Tutti quelli di origine naturale (piante, minerali o di base microbiologica e non OGM) sono consentiti, mentre quelli potenzialmente pericolosi, non essenziali e quelli sintetici sono vietati, o limitati se non esiste un’alternativa. Per esempio, PVPP, DMDC, solfato e disolfato di ammonio, mannoproteine, carbometilcellulosa, sorbati e enzimi come ureasi, lisozima e betaglucanasi non sono consentiti, anche se di origine naturale. Un capitolo speciale è dedicato ai solfiti. Sono stati stabiliti i limiti massimi ammessi per il biologico, pari a 50 mg/l in meno rispetto ai vini convenzionali per tutti i tipi di vino (bianco, rosso, rosé) con un residuo di zucchero più basso di 2g/l (calcolato come la somma solo di glucosio e fruttosio), mentre per tutti gli altri vini c’è una diminuzione di 30 mg/l di solfiti se comparati con il limite del vino convenzionale. La soluzione innovativa della definizione di una nuova categoria di vini (al di sotto dei 2 g/l di zucchero residuo) rende questo compromesso tecnicamente accettabile. ¢Vino biologico Le nuove norme attuative sulla produzione del vino biologico hanno il vantaggio di una chiara differenziazione tra vini biologici e non biologici e finalmente consentono ai vini biologici di usare il logo biologico europeo. Esso dà l’opportunità di costruire un’immagine positiva dei vini biologici, in quanto provenienti da un suolo sano e vitale, prodotti secondo principi biologici (fertilizzazioni organiche, gestione delle colture di copertura, protezione biologica delle piante). I vini biologici rispettano anche le pratiche di produzione tradizionali ed utilizzano un numero limitato di additivi, ovvero quelli consentiti nella produzione di vino biologico. Questo significa anche che il vino biologico è fatto con un basso input di energia, dal momento che i trattamenti fisici ad alto dispendio energetico, che fuorvierebbero sulla vera natura del vino, non sono consentiti. ¢Una valutazione del regolamento dal punto di vista italiano Dal punto di vista dei produttori e dei consumatori italiani il regolamento appena approvato è un’importante conquista. Dopo così tanti anni, più di 50.000 ettari divigneti biologici potranno etichettare come biologico il prodotto delle uve che hanno coltivato. Negli ultimi anni la debole posizione del mercato causata dall’assenza di una definizione e di un logo comunitario ha dato ai concorrenti un notevole vantaggio, sia nel mercato domestico (“naturale”, “terroir” e vini “autentici” specialmente), sia a livello internazionale. Nell’arena globale i vini provenienti da paesi con una regolamentazione già acquisita hanno avuto un potenziale commerciale in più. I produttori Italiani hanno sperato in una normativa più ambiziosa, in particolare riguardo all’arricchimento, alla lista degli additivi e ai limiti per i solfiti, ma hanno accolto ugualmente con favore il compromesso. Ciò nonostante, chiedono un monitoraggio accurato dell’applicazione del regolamento negli anni a venire e una revisione più ambiziosa e tecnicamente solida, non appena la disponibilità e la capacità dei produttori lo permetta. ¢Impatto previsto dal punto di vista dei vitivinicoltori biologici Tedeschi Il settore biologico dell’Europa centro-settentrionale non è rimasto soddisfatto dell’idea di diminuire i solfiti, poiché considerano che la pratica di aggiungere al vino SO2 sia condotta responsabilmente dai vinificatori in tutti i paesi, ed il suo uso è dovuto esclusivamente alle condizioni geografiche e climatiche. Analogamente l’uso dei solfiti nel processo di produzione del vino non è una caratteristica che permette di differenziare i vini tra biologici e convenzionali, poiché i grappoli sono coltivati secondo le stesse condizioni e le stesse circostanze rendendo necessario l’impiego di solfiti. Comunque, la proposta attuale è un compromesso accettabile tra le diverse pratiche di vinificazione. Il tema dei solfiti resta una sfida per alcuni produttori di vino biologico in certi paesi dell’Europa centrale. Tra questi sono stati predominanti i produttori dei vini rossi di alta qualità, molti dei quali hanno avuto nell’ultimo decennio un effetto altamente positivo sull’immagine del vino biologico, che ha affrontato gravi problemi per la stabilizzazione microbica e sensoriale. Alcuni produttori potrebbero essere costretti a modificare i processi di produzione per mantenere costante la qualità del vino con un livello limitato di solfiti e la ristretta lista di pratiche enologiche, trattamenti e sostanze consentite nella produzione del vino biologico. Per valutare l’effetto di queste norme e per dare delle basi scientifiche per una rivalutazione, si propone un monitoraggio obbligatorio in ogni Stato Membro dell’uso della solforosa e di tutti gli altri additivi e delle pratiche enologiche consentite nella produzione del vino biologico. 2. Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona 2.1.Il processo decisionale dopo il Trattato di Lisbona Maria Fladl Maria Fladl, Policy Officer, Organic Farming - Policy and Regulation, European Commission DG Agriculture and Rural Development, Unit H.3, [email protected], www.organic-farming.eu I trattati Europei, e nello specifico il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, comunemente noto come il “Trattato di Lisbona”, pone le basi a tutte le azioni degli organi Europei e sottolinea il ruolo ed il coinvolgimento di tutte le Istituzioni Europee nel processo decisionale per i legislatori Europei. Tutti i regolamenti, le direttive e le decisioni sono basati sui principi e sugli obiettivi predisposti nello stesso trattato. ¢Procedure Legislative Ordinarie Il trattato di Lisbona prevede una cessione di potere maggiore al Parlamento Europeo ed estende le procedure sul processo decisionale Europeo, noto come “Procedura Legislativa Ordinaria” (“Ordinary Legislative Procedure”-OLP-) anche per la legislazione relativa alla Politica Agricola Comune (PAC). La legislazione sull’agricoltura biologica è parte della Politica Agricola Comune e il suo Regolamento (EC) n. 834/2007 stabilisce obiettivi, principi e regole generali sulla produzione per l’agricoltura biologica. Qualsiasi modifica o ammenda al Regolamento (EC) n. 834/2007 dovrà essere approvata secondo il nuovo OLP, che il Parlamento direttamente eletto deve approvare congiuntamente al Consiglio (i Governi dei 27 Paesi Europei). Il Parlamento Europeo ed il Consiglio rivedono le proposte della Commissione e di norma propongono degli emendamenti. Il Consiglio ed il Parlamento si accordano sull’approvazione degli emendamenti, o in una prima o in una seconda udienza. Se le due istituzioni concordano sull’approvazione degli emendamenti, la proposta di legge potrà essere adottata. Se non convergono, una commissione di conciliazione cercherà di trovare una soluzione. Sia il Consiglio che il Parlamento possono bloccare il processo legislativo alla sua udienza finale. I Parlamenti nazionali possono esprimere formalmente le loro riserve se ritengono che sarebbe meglio affrontare la questione a livello nazionale, piuttosto che a livello Europeo. La Commissione imposta, redige e applica la legislazione Europea. Prima che la Commissione proponga nuove proposte di legge, valuta le potenziali conseguenze economiche, sociali e ambientali che si potrebbero generare. La Commissione gestisce questa fase attraverso la preparazione di una “valutazione d’impatto” che illustra i vantaggi e gli svantaggi di una possibile scelta politica. Intanto il processo prevede che vengano consultate le parti interessate, come le organizzazioni non governative, gli enti locali, i rappresentanti delle imprese e della società civile. Gruppi di esperti offrono pareri tecnici sul tema. Così facendo, la Commissione si assicura che la proposta di legge risponda alle istanze di tutti ed eviti passaggi burocratici inutili. ¢Nuova forza alla Commissione In alcune aree della legislazione Europea, la Commissione ha gli strumenti non solo per dare avvio, ma anche per adottare regolamenti, direttive o decisioni. Nel campo dell’Agricoltura Biologica un esempio dei poteri conferiti alla Commissione è rappresentato dal Regolamento (CE) 889/2008, che disciplina le regole in materia di produzione biologica, di etichettatura dei prodotti e ne istituisce il sistema di controllo, dando disposizioni anche attraverso una lista di prodotti ammessi per le produzioni biologiche. Il Trattato di Lisbona ha ulteriormente modificato i poteri della Commissione. In sostituzione di un unico processo decisionale, gli articoli 290 e 291 del Trattato, forniscono le basi per due procedure, sia secondo il potere delegato (art. 290) che secondo il potere di attuazione (art. 291). Il Parlamento e il Consiglio hanno guadagnato potere per opporsi agli atti delegati della Commissione. Gli atti delegati possono essere adottati per disposizioni che integrano gli atti di base (Regolamento (EC) 834/2007) con elementi non essenziali (ad esempio regole dettagliate sulla produzione depositate nel Regolamento (EC) 889/2008). In preparazione degli atti delegati, la Commissione si impegna a consultare gruppi di esperti, ai quali sono invitati a partecipare esperti provenienti dai 27 Stati Membri. I rappresentanti del Parlamento Europeo e/o esperti tecnici esterni sono invitati a loro volta. Il Parlamento e il Consiglio hanno il diritto di opporsi all’adozione di un atto delegato entro un certo limite di tempo. Solo nel caso in cui entrambe le Istituzioni concordano, il nuovo testo di legge potrà entrare in vigore. Gli atti attuativi possono essere adottati nel caso in cui gli Stati Membri ne siano responsabili in primo luogo per l’implementazione e sono previste condizioni uniformi (ad esempio gli obblighi relativi alle notifiche e agli scambi di informazioni nel Regolamento (EC) 889/2007). 16 17 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona In preparazione di alcuni atti attuativi, la Commissione segue la così chiamata procedura “di Comitato”, come da Regolamento (EC) 182/2011. Un Comitato, che consiste di rappresentanti dei 27 Stati Membri, viene consultato dalla Commissione e fornisce un parere (nella maggior parte dei casi con una maggioranza qualificata) alla proposta della Commissione prima che essa venga adottata. In via generale, se c’è un’opinione negativa da parte del Comitato, la Commissione può non adottare l’atto attuativo. Secondo le disposizioni previste dal nuovo Trattato di Lisbona, la Commissione ha presentato una proposta su come classificare i nuovi poteri della Commissione (COM(2010)759). Questa proposta è attualmente al vaglio del Consiglio e del Parlamento, in una procedura di prima udienza. Sono disponibili ulteriori informazioni e dettagli al sito: http:// europa.eu/documentation/legislation/index_en.htm 2.2.La via per il compromesso – poche parole dalla Presidenza Polacca sull’allineamento della normativa biologica al Trattato di Lisbona Michał Rzytki and Bartosz Pytlak Michał Rzytki, Head of Organic Farming Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development, Poland, [email protected]; Bartosz Pytlak, senior specialist, Organic Farming Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development, Poland, [email protected], www.minrol.gov.pl La Presidenza Polacca ha concentrato la discussione della proposta della Commissione sull’allineamento della Normativa Biologica al Trattato di Lisbona sulla determinazione di quali clausole dovrebbero essere regolate da atti delegati o attuativi e quali norme, in quanto essenziali, dovrebbero essere parte del Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio. La Presidenza Polacca ha condotto un’analisi accurata. Questo lavoro ha mostrato che nella quasi totalità delle norme attuative correnti (Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione) ci sono parti che andrebbero regolate in base ad atti e non dovrebbero essere delegate a poteri attuativi. Andare in questa direzione ci porterebbe veramente indietro al sistema precedente, basato sul Regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, dove tutti i cambiamenti alla normativa erano decisi dal Consiglio. Quel sistema è “sicuro” per gli Stati Membri grazie alla significativa riduzione dei poteri della Commissione, ma il sistema è molto inefficiente e inefficace, e questa è la ragione per cui è stato abbandonato nel 2007 con il nuovo Regolamento (CE) 834/2007. La procedura per l’adozione di atti attuativi risulta più familiare agli Stati Membri, per questo molti paesi preferiscono questa opzione. Gli atti attuativi conferiscono molto più potere alla Commissione, che è l’autrice della normativa e che sceglie personalmente i consulenti appropriati. Gli Stati Membri hanno voce solo quando i regolamenti sono pronti e sono mandati al Consiglio e al Parlamento. Dopo l’analisi della clausole del Regolamento (CE) 889/2007 e (CE) 1235/2008, la Presidenza Polacca ha proposto gli atti attuativi laddove non è richiesta una significativa espansione del Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio. In altri casi (come in quello delle regole di produzione) sono stati proposti atti delegati con obiettivi, contenuti e campo d’applicazione severamente definiti. Un esempio è l’Articolo 9 del Regolamento (CE) 834/2007 che vieta l’uso di OGM. Negli atti attuativi esistenti la garanzia di assenza totale di OGM è realizzata solo attraverso una “dichiarazione del venditore”. È stato deciso di lasciare la delega alla Commissione senza alcun reale cambiamento. L’analisi ha mostrato che tutti gli altri requisiti riguardo gli OGM (coesistenza, livelli di contaminazione) sono stati considerati essenziali e quindi devono apparire esclusivamente nel Regolamento del Consiglio. Allo SCA (Comitato Speciale per l’Agricoltura) che si è svolto il 28 Novembre 2011, quasi tutti gli Stati membri hanno sostenuto il progetto e la Presidenza Polacca ha ricevuto il mandato di instaurare un dialogo a tre (con il Consiglio, la Commissione e il Parlamento). Al tempo della preparazione di questa pubblicazione, il dialogo a tre attori continua e la posizione del Consiglio è rappresentata dalla Presidenza Danese. 2.3.I poteri del Parlamento Europeo all’interno del trattato di Lisbona Hannes Lorenzen Hannes Lorenzen, Advisor on Agriculture and Rural Development, The Greens/European Free Alliance, European Parliament, [email protected] Il Trattato di Lisbona ha aperto una finestra sull’opportunità per una maggiore influenza democratica nella Politica Agricola Comune (PAC). Anche se le finalità di questo programma politico non sono state cambiate, al fine di includere le nuove sfide per l’agricoltura date, per esempio, dal cambiamento del clima, dalla perdita di biodiversità, dalla scarsità delle risorse idriche e dalle preoccupazioni sulla fertilità del suolo, i diritti della nuova codecisione del Parlamento dovrebbero tenere in considerazione maggiore queste sfide nel procedere con la riforma della PAC. L’agricoltura biologica ha trovato il suo indiscusso posto all’interno della PAC molti anni addietro. Ha il suo specifico regolamento che si è esteso anche in altri campi, come la legislazione sugli OGM, sulla strategie per la biodiversità e le buone pratiche agronomiche tra cui la rotazione delle colture. È diventata un indiscusso precursore per i sistemi di produzione agricola sostenibile e fa molto di più che fornire un rimedio limitato e inefficiente ai danni ambientali causati dall’agricoltura convenzionale. Il fatto che la lobby agricola si lamenti dell’esenzione dell’agricoltura biologica dagli obblighi di inverdimento mette in luce questa forte posizione. Comunque, siccome il Parlamento è al momento impegnato in una mediazione a tre con il Consiglio e la Commissione sulla procedura di allineamento, la nuova area di potere condiviso tra il Consiglio e il Parlamento costituisce per i rappresentanti del Consiglio un grosso problema. Temono che gli esperti nazionali degli Stati Membri, che avevano un privilegio praticamente indiscusso di interpretazione della legge Europea, si troveranno ora ad essere relegati agli ultimi posti del sistema legislativo. La “comitatologia” è una creatura del passato e c’è un diffuso disaccordo su cosa sia politico ed essenziale nella legislazione e cosa sia “tecnico”, come nel caso dei regolamenti sul Biologico. Si potrebbe pensare che un esperto del Comitato Permanente sull’Agricoltura Biologica conosca meglio la realtà degli Stati Membri di un membro del Parlamento Europeo e che quest’ultimo non dovrebbe occuparsi di dettagli quali le “sostanze” che possono o non possono essere usate nell’agricoltura biologica. Questo è tuttora il punto di scontro di questa negoziazione a tre attori. La distinzione tra quali dovrebbero essere gli atti delegati al Parlamento che può influenzare l’attività legislativa, e quali dovrebbero, invece, essere gli atti applicativi che potrebbero escludere il Parlamento, è la linea di principio all’origine del disaccordo che anche oggi blocca la maggior parte dei dossier di allineamento di cui il Parlamento deve occuparsi. Persino alcuni esperti del Biologico sembrano sostenere che sarebbe meglio lasciare questi dettagli nelle mani degli esperti nazionali. Se consideriamo le risorse umane e l’esperienza disponibili all’interno del Parlamento per gestire l’enorme ammontare legislativo che sta emergendo dalla riforma della PAC e degli esami ulteriori, si potrebbe temere un carico eccessivo di responsabilità per il Parlamento. Comunque, sarebbe un invito ad indebolire gli sforzi di rendere l’Europa più democratica e trasparente. Solo poco tempo fa, la Commissione pensava che gli OGM e l’agricoltura biologica potessero essere compatibili e ha cambiato la lista per includere gli organismi geneticamente modificati. Quello non ha rappresentato solo un dettaglio tecnico ma un vero e proprio problema politico. È stato il Parlamento a modificare con successo questa decisione della Commissione all’interno della Corte di Giustizia Europea. Anche se oggi il Parlamento non ha ancora pienamente preso su di sé tutte le responsabilità poste dal Trattato di Lisbona, sarà sicuramente all’altezza di questo compito in futuro. Fecola di patate biologica proveniente dalla regione baltica! www.culinar.lv 18 19 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Il nuovo processo decisionale dopo il trattato di Lisbona 2.4.Il Gruppo di Esperti in Agricoltura Biologica (EGTOP) della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI) della Commissione Europea 2.5.Adattare il lavoro di advocacy del Gruppo UE IFOAM al nuovo trattato UE Alexander Beck and Nic Lampkin Antje K.lling, Policy Coordinator, IFOAM EU Group, [email protected], www.ifoam-eu.org Antje Kölling Dr. Alexander Beck, Managing Director, Association of Organic Food Producers (Assoziation okologischer Lebensmittelhersteller - AoeL), [email protected], www.aoel.org; Prof. Nic Lampkin, Executive director, The Organic Research Centre - Elm Farm, [email protected], www.efrc.com Nel 2004, il piano d’azione biologico UE ha proposto la creazione di un gruppo permanente di esperti sulle questioni tecniche riguardanti la normativa biologica. A seguito dell’annuncio della Commissione Europea nel 2009 dell’intenzione di stabilire questo gruppo e un bando pubblico per la partecipazione, è stato pubblicato a Settembre 2009 l’elenco dei suoi componenti e a Dicembre 2010 si è tenuto il primo incontro. La finalità del gruppo è di supportare la Commissione con pareri tecnici, se richiesti, sull’autorizzazione dei prodotti, le sostanze e le tecniche da usare nell’agricoltura e trasformazione biologica, per sviluppare e migliorare le norme di produzione e, più in generale, su ogni altro dubbio a questa relativo. Per fornire un’esperienza tecnica altamente qualificata, il gruppo deve essere composto da scienziati e altri esperti con competenze rilevanti e si dovrebbero dare alla Commissione pareri tecnici disinteressati, eccellenti e trasparenti. Ulteriori informazioni a riguardo al http://ec.europa. eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-recommendations_en L’EGTOP è formato da 13 membri fissi e da altri 63 che formano una “riserva” per la costituzione di sottogruppi. Si possono trovare informazioni sul gruppo di esperti, sui suoi membri, sui bandi, sul programma e i verbali delle riunioni, sui mandati e i risultati delle consultazioni al http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eupolicy/expert-recommendations/expert-group_en La composizione del gruppo di esperti è molto eterogenea, per la necessità di coprire lo spettro completo della produzione primaria e della trasformazione biologica e di collegare strettamente le conoscenze scientifiche e quelle pratiche. A seconda dell’argomento, possono essere consultati ulteriori esperti, oltre a quelli della “riserva”. Sono stabilite regole procedurali sulla connessione della rete, con una forse enfasi sulla trasparenza e sull’impegno nell’evitare possibili conflitti di interessi. ¢Doveri e mandati Il lavoro dell’EGTOP è scandito da mandati, che sono proposti dalla Commissione in forma di bozze, basate su una discussione precedente con gli Stai Membri all’interno del Comitato Permanente per l’Agricoltura Biologica (SCOF). Lo scopo finale dei mandati e l’appartenenza dei sottogruppi istituiti per portarli avanti sono concordati nell’assemblea plenaria dell’EGTOP. Il gruppo di esperti è autorizzato a fare proposte contenutistiche e a sottoporle all’attenzione delle istituzioni. I compiti dei gruppi di esperti riguardano inizialmente tutta la produzione per le questioni tecniche legate alla normativa biologica. Uno dei compiti principali è l’aggiornamento degli allegati tecnici del Regolamento (CE) n. 889/2008, fornendo, nella pratica, opinioni riguardo l’inclusione, la limitazione dell’uso o il divieto di sostanze, in particolare per quello che riguarda gli allegati I, II, VI, VII e VIII. L’EGTOP tiene due assemblee plenarie all’anno, generalmente a Giugno e a Dicembre. Durante queste sessioni i membri permanenti prendono decisioni sui mandati, sono formati i sottogruppi e sono decisi i lavori da assegnare. Inoltre, i report dei sottogruppi sono revisionati e adottati, anche con emendamenti, se necessario. La Commissione può allora pubblicare i report sul proprio sito internet e usarli per sostenere proposte legislative. Questi sono dunque aperti al dibattito pubblico e fanno parte di quello politico. Nel 2011, i sottogruppi hanno preparato report sugli additivi dei mangimi, sugli agenti di miglioramento del suolo e sulla protezione della produzione delle piante. Questi sono stati, ad oggi, tutti adottati e pubblicati. L’inefficacia del cambiamento della normativa come risultato di questi report è fuori da ogni previsione ragionevole al momento della stesura di questo dossier. ¢Progetti futuri In programma per il 2012 ci sono pollame, additivi alimentari, con un report fissato intorno a Giugno, e le colture coperte (serre), con un report per Dicembre 2012. A causa del Trattato di Lisbona ci saranno maggiori cambiamenti al Reg. (CE) n. 834/2007, riguardo decisioni sulle procedure. La maggior parte delle decisioni, specialmente sulle questioni tecniche, saranno prese basandosi sugli atti normativi delegati, includendo una co-decisione tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento. Gli atti attuativi andrebbero applicati esclusivamente ad argomenti minori. Il ruolo dello SCOF sarà di conseguenza ridotto, mentre le prescrizioni dell’EGTOP potrebbero guadagnare in significatività. Dal 1° Dicembre 2009 il Trattato di Lisbona costituisce la nuova base legale per tutte le politiche europee. Seguendo questa linea di principio, il benessere animale deve essere da ora in avanti tenuto in considerazione in tutti i programmi politici rilevanti, mentre le basi oggettive per le politiche agricole rimangono quelle del Trattato di Roma del 1957. Comunque, alcuni cambiamenti procedurali nelle politiche provengono dalle nuove procedure decisionali incluse nel Trattato, che avrà in futuro un impatto sul modo in cui il Gruppo IFOAM UE è coinvolto nella politica della UE. ¢Il diritto d’iniziativa rimane alla Commissione Il ruolo della Commissione UE rimane determinante nelle procedure decisionali. Solo la Commissione ha il diritto d’iniziativa, sia nelle procedure normative sia in quelle della creazione di norme attuative. Dunque, mantenere un dialogo ravvicinato con la Commissione è ancora d’importanza cruciale per il settore biologico. Uno scambio coordinato sugli ultimi sviluppi e le ultime sfide e una spiegazione delle necessità del settore biologico sono cruciali, come lo è la presentazione in tempo utile delle posizioni coordinate in tutta Europa sulle prossime decisioni. ¢Il ruolo rafforzato del Parlamento Il Parlamento Europeo è attualmente coinvolto in co-decisioni, sullo stesso percorso del Consiglio, in tutte le procedure normative riguardo all’agricoltura. Questo include, per esempio, cambiamenti nel regolamento Biologico (CE) n. 834/2007, il testo legislativo della Politica Agricola Comune o il regolamento sugli schemi di qualità dei prodotti agricoli. La co-decisione si è già verificata in altri ambiti, come le politiche ambientali, mentre per le politiche agricole il Parlamento è stato coinvolto solo in una procedura di consultazione prima del Trattato di Lisbona, con il Consiglio con potere decisionale. L’ufficio del Gruppo IFOAM UE avrà dunque bisogno di lavorare sul miglioramento dei contatti con i Membri chiave del Parlamento Europeo (MEP) attivi nelle politiche agricole. Saranno principalmente interessati i Membri del Comitato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Ma saranno identificati e avvicinati altri MEP interessati, che hanno un’influenza sulle politiche legate alla produzione agricola, come membri della tutela dell’ambiente, della protezione del consumatore, della ricerca e della produzione industriale. Gli incontri e le conferenze intorno al Parlamento UE a Bruxelles sono uno degli strumenti per raggiungere i MEP, ma è di cruciale importanza mantenere il contatto a livelli locali e regionali. I MEP hanno bisogno di feedback e a volte pressioni da parte dei loro costituenti, per comprendere quale impatto hanno i loro voti sulle aziende agricole, sul paesaggio e sulla qualità del cibo nella propria materia di competenza. Per incoraggiare lavori di advocacy locale, il Gruppo IFOAM UE informa i suoi membri dell’andamento dei processi politici e fornisce idee per l’azione. ¢Nuove procedure per le norme attuative Le norme attuative, cioè gli strumenti dettagliati degli standard biologici come per esempio l’autorizzazione delle sostanze usate nella trasformazione e nell’agricoltura biologica e indicazioni per l’importazione, sono sottese ai Regolamenti (CE) 889/2008 della Commissione e (CE) 1235/2008. Finora qualsiasi cambiamento a questo testo è stato deciso nelle procedure regolatrici, con la Commissione come promotore e con il Comitato Permanente per l’Agricoltura Biologica (SCOF), che gioca il ruolo principale accanto alla Commissione. Il Trattato di Lisbona ha sostituito le procedure legislative con direttive e norme attuative. Questo influirà sul modo in cui il Gruppo IFOAM UE e i suoi membri saranno coinvolti nei processi politici relativi alle norme attuative. Per applicare nuove procedure nella cornice legale del Biologico, la Commissione ha pubblicato la propria proposta COM(2010)759. La decisione finale su quali procedure applicare esattamente per quali norme specifiche e aspetti delle norme attuative biologiche non sono ancora state prese al momento della stesura di quest’articolo. Le negoziazioni continuano nel dialogo a tre tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento. ¢Atti attuativi – decisioni del comitato permanente I nuovi atti attuativi trovano applicazione laddove gli Stati Membri ne sono i primi responsabili. Le procedure decisionali sono state fissate nel Regolamento (UE) n. 182/2011 e qui le procedure di esame sono molto più vicine alla procedura di composizione del regolamento. Il comitato permanente, composto da esperti dai 27 20 21 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale stati membri, continuerà ad essere formalmente coinvolto e può decidere con una maggioranza qualificata. Se una maggioranza qualificata è contraria a una proposta, ma la Commissione la considera un necessario passo per lo sviluppo, la decisione passa ad un organo d’appello, composto da rappresentanti degli Stati Membri. Il Parlamento Europeo e il Consiglio possono solo intervenire sugli atti attuativi se la Commissione oltrepassa i limiti dei propri poteri. Per questa procedura, la strategia di advocacy rimane conformata sulla Commissione da una parte e sugli esperti degli Stati membri del Comitato permanente dall’altra. L’ufficio del Gruppo IFOAM UE coordina il dialogo con la Commissione e all’interno con i soci. I soci del Gruppo IFOAM UE hanno lo scopo di discutere le posizioni e i dubbi con i rappresentanti del comitato permanente dei propri Stati Membri. ¢Atti delegati – maggiori poteri al Parlamento Gli atti delegati saranno applicati per clausole che aggiungono parti non essenziali al Regolamento Biologico di base (CE) 834/2007. La Commissione ha dunque motivato quest’approccio agli atti delegati nella sua comunicazione COM(009)673. Il comitato permanente è informato in questa procedura e può essere interpellato dalla Commissione per un’opinione, ma non ha potere decisionale. Per la procedura degli atti delegati è stato stabilito un nuovo gruppo di esperti (per l’agricoltura biologica: EGTOP), che sarà consultato prima di prendere le decisioni. Inoltre, la Commissione consulterà anche gli esperti degli Stati Membri e prenderà la decisione definitiva. Un punto nuovo di questa procedura è il forte ruolo del Parlamento e del Consiglio, che possono revocare la delegazione o obiettare la decisione nel breve periodo dopo la pubblicazione. Questa procedura di decision-making coinvolge alcuni nuovi attori e, quindi, richiede nuove strategie nel lavoro di advocacy per il movimento biologico. Il dialogo con gli esperti dell’EGTOP stabilito dalla Commissione dovrebbe essere intensificato. Rimangono essenziali anche per questa procedura i cambiamenti dei punti di vista con gli esperti degli Stati Membri e i componenti ufficiali della Commissione. Sebbene molto improbabile, potrebbe verificarsi il caso estremo che una decisione adottata potrebbe sembrare inaccettabile da gran parte del movimento biologico. In questo caso, un’informazione veloce e una mobilitazione politica nel Parlamento Europeo e nei Ministeri sarebbe cruciale per realizzare la revoca della decisione. Procedure per la decisione delle norme attuative Procedure precedenti il Trattato di Lisbona Procedure seguenti il Trattato di Lisbona Atti delegati assenza di un coinvolgimento formale del comitato, solo informazione procedure normative comitato permanente (SCOF), rappresentanti nazionali coinvolti in tutte le decisioni con procedure formali (maggioranza qualificata) in assenza di decisione, si coinvolge il Consiglio il PE può solo presentare delle obbiezioni se la Commissione travalica i propri poteri consultazione di un gruppo di esperti il PE e il Consiglio possono revocare la delegazione o obbiettare la decisione diventano Atti attuativi coinvolgimento formale del comitato permanente, decide la maggioranza qualificata la Commissione decide in caso di maggioranza non qualificata; un corpo d’appello decide se il comitato permanente è contrario alla decisione che la Commissione considera necessaria il PE e il Consiglio possono intervenire solo se la Commissione travalica i propri poteri 3. Credibilità delle produzioni biologiche e del mercato internazionale 3.1. Integrità e credibilità del sistema di qualità del biologico: soddisfare le aspettative dei consumatori Bavo van den Idsert Bavo van den Idsert, Direttore BioNext, Secretariato VBP - Vereniging Biologische Producenten en Handel, [email protected], www.bionext.nl , www.vbpbiologisch.nl Se chiedeste ai consumatori cosa si aspettano dai prodotti e dalle produzioni biologiche, restereste sorpresi su quali saranno le loro aspettative. Nel 2011 è stata svolta un’indagine tra i consumatori di prodotti biologici in Olanda, dalla quale è emerso che le motivazioni maggiori che spingono i consumatori a optare per i prodotti biologici sono legate alla salute, al sapore e al rispetto del benessere animale. Altri temi, come la fertilità del suolo, la gestione delle acque, la biodiversità, il commercio equo e il ridotto consumo di energia, sono considerate motivazioni meno rilevanti nell’acquisto dei prodotti biologici, nonostante la maggior parte dei consumatori sia consapevole che l’agricoltura biologica copre anche questi aspetti. Ultime ricerche, invece, dimostrano che le motivazioni dei consumatori più assidui di prodotti biologici si articolano su una generale sostenibilità e sul valore aggiunto che l’agricoltura biologica apporta alla società. Il primo paragrafo dell’Art.1 del Regolamento (EC) 834/2007 identifica nella fiducia e nella protezione degli interessi dei consumatori uno dei suoi maggiori obiettivi. Inoltre, l’Art.3 include la necessità per gli operatori biologici di “mirare a produzioni di alta qualità” e “mirare a produrre un’ampia gamma di alimenti e altri prodotti di origine agricola che rispondano alle richieste dei consumatori, ovvero beni che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute animale e vegetale e la qualità della vita”. L’obiettivo delle produzioni biologiche risiede nel regolamento stesso. In particolare gli obiettivi mirano ad instaurare un sistema di gestione sostenibile per un’agricoltura che rispetta i cicli naturali e valorizza la salute del suolo, delle piante, delle acque e degli animali e pone questi elementi in equilibrio tra loro; un’agricoltura che mira anche ad alti livelli di biodiversità, garantisce un uso responsabile delle fonti di energia e delle risorse naturali e rispetta il benessere animale. I principi che devono guidare il raggiungimento di tali obiettivi sono a loro volta elencati nel regolamento del biologico. Il metodo di produzione biologica richiede la messa in atto di una progettazione e di una gestione dei cicli biologici basati su sistemi ecologici che utilizzano risorse naturali interne al sistema e che escludono categoricamente l’utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati. Tali processi sono basati su una valutazione del rischio e sull’utilizzo di misure, sia precauzionali che preventive, appropriate. Le produzioni biologiche limitano l’utilizzo di input esterni ad una lista ben precisa di materie prime, che riducono al minimo l’impiego di prodotti artificiali, dannosi e non biologici. L’utilizzo del suolo è un principio chiave e sono chiaramente richiesti il mantenimento o l’incremento della sua attività microbiologica, la stabilità dei suoi nutrienti, e azioni preventive volte ad evitarne la compattazione e l’erosione, oltre al nutrimento delle piante principalmente attraverso le risorse dell’ecosistema. Altresì sono richiesti fattori quali il minimo utilizzo di fonti non rinnovabili e provenienti da sistemi esterni all’azienda agricola, il riciclaggio dei residui di produzione e il reinserimento dei prodotti di origine vegetale ed animale, ed è richiesto di tenere in considerazione l’equilibrio ecologico locale e regionale durante la pianificazione produttiva, così come e il mantenimento della salute animale e vegetale. Il Regolamento del biologico stabilisce anche norme per la trasformazione degli alimenti biologici, che devono basarsi su ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, su restrizioni nell’utilizzo di additivi, sull’esclusione di sostante e di metodi di lavorazione impropri, norme che invece impongono di lavorare gli alimenti con cura, preferibilmente con il solo impiego di metodi biologici, meccanici o fisici. ¢ Integrità: integrazione dei principi biologici nella pratica quotidiana I consumatori conoscono i principi di base e il significato dei requisiti del biologico e si aspettano che gli esperti del settore si prendano cura degli stessi. Quando si guarda a ciò che è legalmente richiesto per il settore biologico nel Regolamento, è ovvio che il biologico non può attualmente soddisfare tutte le aspettative del consumatore. Gli operatori biologici (dagli operatori agricoli ai rivenditori) lavorano secondo i principi del biologico, ma in molti casi nel loro sistema produttivo includono requisiti addizionali: si tratta di iniziative private quali Demeter, Ecosocial o il Commercio Equo e Solidale. In particolare i nuovi ambiti sulla riduzione del consumo di energia o il commercio equo, non sono contemplati nel regolamento del biologico. Il gruppo Europeo di IFOAM guarda a queste iniziative private come strumenti necessari per affrontare questi nuovi bisogni nei diversi contesti dei Paesi Europei. 22 23 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale Tuttavia, il settore biologico dovrebbe lavorare più intensamente per proporre nuovi concetti al settore privato di modo da assicurare ulteriori sviluppi al mondo del biologico, integrando alcuni di questi principi nelle sue pratiche quotidiane in agricoltura, nel commercio e persino nelle pratiche di distribuzione. Perché? Perché il consumatore si aspetta che questi requisiti siano parte integrante del sistema in cui i prodotti biologici sono prodotti e venduti. Queste modifiche al sistema attuale non possono essere introdotte sicuramente nel breve periodo, ma devono essere parte di un piano di sviluppo per i prossimi sette-dieci anni. Il gruppo Europeo di IFOAM è favorevole a sviluppare il concetto di responsabilità all’interno delle filiere per alcuni di questi temi e sta attualmente proponendo dei requisiti cogenti per chi lavora alla trasformazione dei prodotti biologici, soprattutto in termini di piano di gestione e valutazione dell’impatto ambientale. Questo potrebbe coinvolgere tutti gli operatori, tranne i più piccoli trasformatori dei prodotti biologici. ¢ Credibilità La credibilità delle produzioni biologiche dipende molto dalla qualità della certificazione e del controllo. Sicuramente l’operatore è l’attore principale ad essere responsabile della credibilità del suo prodotto. La sua scelta di produrre secondo le norme del biologico, gli impone di rispettare i requisiti del regolamento. Tuttavia non possiamo negare che l’agricoltura biologica sia altamente vulnerabile sotto molti punti di vista. Per esempio richiede un alto livello di conoscenze, agricole e tecnologiche, da mettere in pratica. Programmi di monitoraggio per l’agricoltura biologica dimostrano che la maggior parte dei casi di contaminazione più gravi sono stati causati dalla mancanza di conoscenze in materia di rischi di contaminazione nella filiera produttiva. La contaminazione tende maggiormente a verificarsi quando prodotti biologici e convenzionali sono gestiti dalla stessa impresa. È dunque necessario un know-how specifico, che sia alla base del controllo di qualità interno dell’impresa e sia oggetto del controllo messo in pratica dell’ente di controllo. Inoltre, tutte le imprese che producono biologico devono avere un chiaro programma di qualità basato sulla valutazione del rischio; e allo stesso tempo gli enti di controllo dovrebbero impostare il loro monitoraggio sulla base di un piano di valutazione del rischio e sul programma di qualità dell’impresa. Si discute sull’opportunità di introdurre, nelle ispezioni del biologico, una componente sul rischio di lesione dell’integrità biologica del prodotto e sulla valutazione dei fattori di rischio. Tuttavia, queste istanze non hanno ancora condotto ad un sistema normativo applicabile e non si prevede al momento che i controlli possano essere ridotti al di sotto della soglia di una ispezione obbligatoria annuale. Le ragioni principali della mancanza di progressi in materia vertono sulla complessità di definire e quantificare il rischio. Da un lato l’operatore che lavora su produzioni parallele (convenzionali e biologiche) può essere classificato in classi più alte di rischio; ma dall’altro lato, la maggior parte delle aziende con produzioni parallele detiene gli standard più alti in termini di controllo e di sistemi di qualità (gli stessi sistemi che possono, in alcuni casi, prevenire quei rischi che sono ancora ben presenti in piccole imprese). I dettagli relativi al sistema di ispezioni basate sulla valutazione del rischio, sono comunque affrontati da un altro articolo di questo dossier. La fiducia dei consumatori dipende fortemente dalla trasparenza. Ai consumatori interessa e piace conoscere la provenienza dei prodotti, quali operatori sono coinvolti, come è composta la filiera e quali sistemi di qualità sono applicati. Oltre a tradizionali strumenti per informare i consumatori, sono stati introdotti nel mercato tedesco nuovi strumenti, quali le etichette o i flyers (come nel caso di “biomit- gesicht” www.biomit-gesicht.de) che dotano i prodotti alimentari di livelli di trasparenza altissimi. Biomit-gesicht è un esempio che determina la trasparenza dell’operatore coinvolto nella filiera alimentare. Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi modelli di analisi in grado di verificare le informazioni sulla certificazione. Uno dei più interessanti è quello dell’ analisi stabile di rapporto isotopico (Stable Isotope Ratio Analysis). Ad esempio questo metodo fornisce uno strumento utile per la verifica delle indicazioni di provenienza geografica. Ulteriore minaccia alla credibilità del sistema biologico è la frode. Frodi in campo alimentare sono serie e persistenti e non sono mai isolate ma rappresentano un problema comune al settore nella sua interezza. Per il biologico è un tema di altissima suscettibilità, dal momento che i consumatori pagano un prezzo maggiore del 20%-100% rispetto agli alimenti convenzionali. Ogni caso di frode a danno delle produzioni biologiche mina la fiducia dei consumatori nei confronti dell’intero settore, e può demotivare i consumatori. La rapida crescita del biologico inoltre aumenta la pressione su come mantenerne alta la credibilità. Sotto un altro punto di vista, i requisiti legali per la certificazione rafforzano la fiducia dei consumatori verso i prodotti biologici e riducono il rischio di frode. Ulteriore minaccia per la fiducia dei consumatori è la preoccupazione sui processi di trasformazione cui i prodotti biologici vengono sottoposti. È importante che sia rispettato il requisito della trasparenza e di informazione sui sistemi di lavorazione del cibo. Ci si aspetta che la Commissione consideri processi quali lo scambio ionico e l’osmosi inversa, per decidere se sono compatibili con la produzione biologica o meno. È sempre più evidente che i consumatori spostano le loro scelte verso i prodotti biologici dal momento che un’ampia gamma di interrogativi e preoccupazioni coinvolge i prodotti convenzionali. Tuttavia, così come il settore dei prodotti convenzionali si sviluppa e cerca nuove possibilità di espandersi, è importante che anche il settore dei prodotti biologici mantenga la sua posizione di vantaggio, su alcuni di questi aspetti, rispetto alla maggior parte dei prodotti convenzionali. 3.2. Lezioni dai casi di frode nel mercato dei prodotti biologici Alex Beck Dr. Alexander Beck, Direttore dell’Associazione dei Produttori Biologici (Assoziation okologischer Lebensmittelhersteller - AoeL), [email protected], www.aoel.org Il mercato Europeo dei prodotti biologici è cresciuto molto rapidamente negli ultimi 10 anni. Diversi scandali nel mercato degli alimenti convenzionali hanno irritato i consumatori è ciò ha rappresentato un elemento motore per il mercato dei prodotti biologici. Tuttavia, per diversi anni, anche il mercato biologico è stato colpito da casi di frode. Questo aspetto è cruciale dal momento che la fiducia e la trasparenza hanno un’importanza cruciale per i consumatori dei prodotti biologici. Casi di frode come Sunnyland e Agrital in Italia, Roberts Geflügel in Germania e altri, sono esempi di come siano state abbattute le barriere di sicurezza che dovevano proteggere l’integrità delle produzioni biologiche. Sia i produttori onesti che i consumatori ne sono stati vittime. Il mercato biologico è estremamente suscettibile a questi eventi: a causa della rilevante differenza di prezzo tra i cibi biologici e convenzionali, ci sarà sempre l’eventualità in cui prodotti dall’alto valore commerciale siano a rischio di tentata frode. Pur tuttavia dobbiamo ricordare che si potranno mai completamente evitare i casi di frode e laddove ci sarà interesse a guadagnare da parte di qualcuno, ci sarà sempre frode. Bisogna chiarire che le autorità competenti riescono più raramente ad individuare casi di frode nel settore convenzionale in quanto quest’ultimo non prevede un sistema puntuale di certificazione. Tuttavia, il settore convenzionale sta lavorando duro pur di migliorare i suoi sistemi di controllo, rafforzando lo scambio di informazioni tra i diversi attori che lavorano al controllo degli alimenti prodotti in Europa, cercando una soluzione che porti all’armonizzazione dei sistemi di controllo sugli alimenti. Tale approccio è valido anche al settore biologico, dal momento che quest’ultimo è parte di un settore più esteso e regolato dalla cornice legale del sistema convenzionale. Di conseguenza il sistema di produzioni biologiche non è un sistema separato, ma costruito sull’impalcatura del sistema convenzionale, e dunque non solo abbiam bisogno di migliorare il sistema biologico, ma anche di lavorare a stretto contatto con le autorità di controllo (come Europol, Interpol, dogane, Direttorati Generali, etc) per avere riscontri positivi. Il settore biologico ha sviluppato il sistema di controllo più avanzato di tutte le filiere alimentari. È responsabilità degli operatori, degli enti di controllo e delle autorità competenti lavorare per un continuo e progressivo processo di miglioramento del sistema di controllo della qualità. In questo processo dobbiamo considerare sia attori che fanno parte del mercato che gli enti di controllo, con i loro sistemi di regolamento, ed entrambe le parti devono investire nel suo miglioramento. Un’analisi sommaria della situazione dà suggerimenti per questo processo di miglioramento. La lista che segue è una prima proposta e dovrebbe essere vista come una lista indicativa di elementi da sottoporre a prossime considerazioni. L’iniziativa anti frode (Anti-Fraud Initiative, AFI, www.organicintegrity.org ) è stata concepita come una piattaforma per tutti gli attori del settore biologico al fine di analizzare casi di frode, incrementare il livello di consapevolezza, e migliorare il processo. Uno strumento come AFI deve essere utilizzato come base permanente: il settore ha bisogno di una piattaforma per analizzare casi di frode, discutere le possibili conseguenze e esplorare le possibilità per un miglioramento. Dobbiamo lavorare nella direzione di un’armonizzazione dei regolamenti sul biologico attraverso le istituzioni Europee. In alcuni suoi ambiti di applicazione il regolamento biologico lascia degli spazi vuoti che possono essere facilmente colmati da attività criminali. Gli operatori del biologico devono sviluppare strategie e strumenti idonei. Per esempio sul concetto di garanzia della qualità, si devono adottare strategie che ottimizzino la sicurezza e le tutele. Il concetto di qualità sancito dall’articolo 26(2) del Regolamento (EC) 889/2008 deve essere applicato nel modo più giusto. Questo paragrafo e quelli che seguono richiedono che un operatore abbia le procedure per il controllo di qualità basate su una identificazione sistematica di passi critici durante la trasformazione. Inoltre, gli stessi operatori devono garantire che tutte le fasi della produzione e della trasformazione si conformino alle regole della produzione biologica e costituiscono azioni obbligatorie per evitare contaminazione, mescolamento o commistione con i prodotti non biologici. Sono queste procedure e la loro efficacia a dover essere soggette a ispezioni dettagliate. Abbiamo bisogno di sviluppare ulteriormente strumenti analitici per una verifica delle informazioni della certificazione, così come per esempio un analisi degli isotopi stabili. Dobbiamo discutere quali misure devono essere stabilite e come le stesse debbano essere implementate, ad esempio permettendo uno scambio di informazioni nel momento in cui un operatore cambia il suo ente di controllo. 24 25 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale In termini di documentazione, in merito alla certificazione di un operatore, dobbiamo esplorare la possibilità di costituire una base elettronica per le certificazioni: così facendo si potrebbe permettere un trasferimento di informazioni sullo stato delle certificazioni in tempo reale e si potrebbe minimizzare il rischio di manomissione e manipolazione dei certificati. Dobbiamo essere consapevoli che c’è un insito conflitto tra i crescenti controlli portati avanti dagli enti di certificazione e i costi di certificazione. Dobbiamo trovare strade che riducano il rischio di avere una certificazione a costo molto basso, che possa favorire le frodi; allo stesso tempo vanno trovate anche le strade per ridurre la dipendenza finanziaria degli enti di controllo dagli operatori controllati. In casi sospetti, dovrebbe essere disponibile anche un sistema a livello statale che abbia un ruolo di supervisione e subentri con indagini appropriate che sostengano gli enti di controllo e possano permettere di sanare possibili conflitti. Sono oltremodo necessari chiarimenti sulle responsabilità in casi sospetti e dubbi tra le autorità di controllo e gli enti di certificazione. Questo include la responsabilità per gli esiti finali delle valutazioni e gli obblighi economici. C’è anche bisogno di migliorare le dinamiche di cooperazione e di comunicazione tra le autorità competenti, al fine di dotare di trasparenza i sistemi di indagine sui casi di frode; tali sistemi dovrebbero includere la pubblicazione di un calendario e di scadenze per le decisioni in merito. Dobbiamo continuare a migliorare il livello di competenza delle persone che preparano le ispezioni e che stabiliscono le regole della certificazione. Questo deve essere fatto migliorando le formazioni tecniche e le qualifiche. Il concetto di formazione deve includere conoscenze professionali su ogni tipologia di operazione, saperi e competenze sul regolamento del biologico, capacità di far fronte a casi critici, e conoscenze specifiche su come precedere quando emergono casi sospetti. Sarà solo con una congiuntura di iniziative che si potrà delineare il modo migliore per identificare e prevenire casi di frode. Una volta che sarà realizzato questo passaggio, è di vitale importanza che queste misure vengano promulgate e applicate in tutti i settori della produzione biologica. Solo se questi punti verranno strettamente rispettati, la produzione biologica potrà continuare a rappresentare un comparto che ispira fiducia nei consumatori Europei. 3.3. Come prevenire casi di frode nel settore biologico? Beate Huber Beate Huber, Responsabile settore internazionale, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), [email protected], www.fibl.org Esistono frodi nel settore biologico? La prima reazione tra i principali attori del biologico è stata normalmente quella di “non parlare di questo tema”. Questa è stata la reazione quando l’ Iniziativa Anti Frode (Anti-Fraud-Initiative AFI) ha creato il suo primo tavolo di lavoro nel 2007 e nel 2008, e questa è ancora la reazione in alcuni paesi in cui è iniziato un dibattito sulla prevenzione delle frodi. Eppure, con la crescita dei mercati biologici, sono stati riportati diversi casi di frode. Considerando la recente scoperta delle frodi compiute dalla compagnia Sunnyland, nessuno ci crederebbe se dicessimo che non esistono frodi nel settore biologico. Se vogliamo mantenere alta la fiducia dei consumatori di prodotti biologici e garantire l’integrità biologica è importante essere trasparenti ed accettare che ci sono sempre possibilità di miglioramento nel settore. È ciò che rende forte un sistema: la sua trasparenza. Va riconosciuto, infatti, che finché il settore biologico prometterà migliori ricavi grazie ai prezzi più alti, ci sarà sempre il rischio di frode. Siamo consapevoli dei rischi, tuttavia impariamo dai casi di frode e cerchiamo di arginarli. Abbiamo uno dei migliori sistemi di controllo disponibili per il comparto alimentare e dovremmo andarne fieri, ma anche considerare che c’è sempre possibilità di miglioramento. Per continuare a migliorare il sistema è necessario supportare la creazione di una cultura che permetta di rilevare gli errori commessi: tale cultura dovrebbe promuovere coloro che riescono ad individuare debolezze del sistema e che incentivano un miglioramento del sistema. Se si punisce un ente di controllo per avere un cliente fraudolento, si rischia che la volta successiva l’ente di controllo tenda piuttosto ad insabbiare il caso. Se un commerciante ha problemi con l’autorità pubblica quando notifica di aver rilevato residui o ha un sospetto di frode, la volta successiva tenderà a risolvere il problema per conto suo, senza denunciare il caso alle autorità, ma semplicemente rispedendo la merce al fornitore. Il sistema AFI, in stretta collaborazione con IFOAM, EOCC, IOAS e altre organizzazioni, coalizza tutti gli attori più importanti del mondo biologico a livello internazionale. Il risultato della discussione tra gli esperti mostra che prevenire casi di frode non ha bisogno né di un sistema di controllo nuovo né di norme più severe. Piuttosto è necessario migliorare l’applicazione del regolamento biologico già esistente e migliorare continuamente la sua efficienza ed efficacia. Aree identificate dall’AFI come suscettibili di miglioramento sono la comunicazione su tutta la filiera produttiva, la consapevolezza dei rischi, l’applicazione dell’approccio sulla valutazione dei rischi: queste aree sono ritenute fondamentali per fare in modo che tutti gli attori nella filiera siano responsabili e contribuiscano ad un sistema di controllo efficiente, attraverso l’efficace utilizzo delle nuove tecnologie. ¢ Comunicazione La comunicazione tra gli attori, in particolare tra i commercianti, i certificatori, le autorità e gli enti di accreditamento riserva un enorme potenziale per il miglioramento. Il regolamento biologico ha già trattato il tema della comunicazione, ma la sua implementazione non è ancora completa. I certificatori spesso riportano che non ricevono risposte alla richiesta di informazioni su prodotti e quantità di prodotti certificati (ad esempio sui controlli incrociati); e questa dinamica è particolarmente sensibile in comunicazioni negli scambi oltreconfine. Molti degli attori, incluse le autorità competenti sui territori nazionali e gli enti di controllo interessati, hanno ricevuto le informazioni sul caso di frode relativo a Sunnyland attraverso i media e non attraverso i canali ufficiali. Spesso gli enti di controllo sostengono che, nei casi in cui vengono richieste loro informazioni, non sono nella posizione che permette loro di rivelarle a causa delle norme sulla protezione dei dati. Tuttavia, il regolamento del biologico è stato modificato proprio per rimuovere questi ostacoli e perché tale norma non diventasse un ostacolo alla comunicazione tra enti di certificazione. Possono essere fatti diversi passi avanti in comunicazione attraverso un’applicazione più stretta degli strumenti di controllo (per esempio con controlli da parte degli enti di accreditamento sugli enti di certificazione, e da parte di questi ultimi sugli operatori più negligenti). La comunicazione deve essere un obiettivo da raggiungere attraverso la creazione di piattaforme a vari livelli, usando tecnologie informatiche, così come un sistema di risposta immediata per casi di frode nel biologico. ¢ Approccio orientato alla valutazione dei rischi Casi di frode o serie irregolarità sono comunicate al massimo da parte dell’1-2% degli operatori. Quando si prendono in considerazione tutte le irregolarità, comprese le lacune nella documentazione, il 5-10% degli operatori è coinvolto. La maggioranza degli operatori è onesta. Risultati di ricerche come CERTCOST, mostrano che il rischio di incorrere in irregolarità è più alto in casi in cui l’operatore ne abbia già commesse. L’approccio di valutazione dei rischi, ha dunque bisogno di essere sviluppato di modo da focalizzarsi su gruppi più inclini al rischio; questa dinamica eviterebbe di sovraccaricare tutti gli operatori con requisiti di ispezione dispendiosi in termini di tempo e di denaro. La stesso discorso è valido per la sorveglianza degli enti di controllo: tutte le autorità competenti e gli enti di accreditamento devono sviluppare degli strumenti di modo da mettere in pratica un approccio orientato alla valutazione dei rischi. ¢ Responsabilità La tenuta di una filiera alimentare dipende dai suoi collegamenti più deboli, e ciò è valido anche nella filiera di controllo per il biologico. Per questo vanno pensati e messi in pratica sistemi appropriati per assicurare la qualità: il sistema di controllo non deve sostituirsi ad un sistema di assicurazione della qualità aziendale e gli operatori devono essere consapevoli che l’integrità dei prodotti biologici non è possibile ad un livello di prezzo più basso. I commercianti hanno anche la responsabilità di condividere informazioni su prodotti sospetti. Gli enti di sorveglianza hanno bisogno di strumenti per valutare se un ente di certificazione applica un sistema di controllo efficace. C’è la tendenza in alcuni paesi, come la Germania o l’Italia, a definire regole sempre più strette e burocratiche per gli enti di certificazione, così come definire una lista dei rischi, o il numero di controlli incrociati da fare, o stabilire obblighi formali per gli ispettori. Eppure la ricerca ha dimostrato che i rischi dipendono da una serie numerosa di fattori e che, nonostante la quantità di dati analizzati, non è stato possibile, fino ad ora, identificare dei fattori di rischio adeguati da applicare a tutti i Paesi e a tutti gli enti di controllo. Di conseguenza la responsabilità per lo schema di controllo resta nelle mani degli enti di certificazione. Il compito degli enti di sorveglianza è quello di controllare la loro efficacia e garantire parità di condizioni tra gli organismi di controllo. ¢ Nuove tecnologie Sono poi da menzionare le nuove tecnologie, dal momento che forniscono un’opportunità incredibile per migliorare il sistema di controllo e aumentare la trasparenza, e di conseguenza ridurre il rischio di frode. I database sono lo strumento principe per aumentare la trasparenza (come ad esempio le pubblicazioni dei certificati, dei prodotti, le notifiche automatiche dei compratori in caso di cambio dello status del certificato – tipo declassamento-, documentazione sulle sementi ecc) e per garantire la tracciabilità dei prodotti. Allo stesso tempo sono da menzionare importanti progressi sulle nuove metodologie di analisi. L’analisi degli isotopi stabili, per esempio, permette un’identificazione dell’origine della produzione e rappresenta anche uno strumento promettente per le verifiche sull’autenticità dei prodotti biologici. ¢ Conclusioni Le reazioni al grave caso di frode registrato in Italia (che è però non solo un caso Italiano ma che riguarda tutto il sistema europeo) ci indica che la maggior parte dei consumatori che hanno fiducia nel sistema del biologico non verranno scoraggiati da un singolo caso di frode. Per mantenere alta la fiducia dei consumatori e l’integrità del sistema del biologico, è importante che tutti gli attori mettano insieme le forze per combattere le frodi e contribuiscano per un continuo miglioramento del sistema di controllo. Gli articoli che seguono discutono ciò che si è imparato in dettaglio da ogni specifico caso. 26 27 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale 3.4.I casi di frode nel settore biologico emersi in Italia nel 2011 Fabrizio Piva sull’equivalenza tra Paesi. L’obiettivo dovrebbe essere un sistema basato non solo sugli standard di produzione, ma anche sulla qualità della certificazione e del sistema di controllo. Analogamente, in alcuni Paesi fornitori di materie prime, il sistema di supervisione sugli enti di certificazione è spesso inesistente, così che il sistema di accreditamento per le importazioni da parte di paesi terzi dovrebbe essere incluso nella valutazione dell’equivalenza. Fabrizio Piva, Coordinatore degli enti di certificaione, FEDERBIO, [email protected], www.federbio.it Il maggiore caso di frode nel settore biologico che ha capeggiato i titoli dei giornali di recente, ha avuto luogo tra il 2007 e l’inizio del 2011. Pur essendo emerso da un filone di indagini italiano, l’ultimo caso di frode registrato è da considerarsi una frode a livello europeo. Se non ci si sofferma e non si fanno riflessioni condivise su questo aspetto, non sarà possibile cogliere l’opportunità di mettere in campo misure preventive per lavorare su casi simili nel futuro. Quasi tutte le false produzioni biologiche legate al caso sono arrivate dalla Romania, ma non sappiamo se l’origine di questi prodotti fosse solo rumena o se ci fossero merci provenienti anche da altri paesi. I certificati sono stati identificati come falsi da parte delle autorità e QC&l Int è stato l’organismo di certificazione maggiormente coinvolto, ritenuto come responsabile dell’emissione di certificati falsi. Questo caso di frode aveva anche un obiettivo di natura fiscale, ovvero quello di evadere l’IVA, dal momento che oltre a falsi certificati biologici, sono state scoperte anche false fatture pari a diversi milioni di Euro. I falsi prodotti biologici hanno invaso tutta l’Europa, ma la maggior parte degli stessi non sono neanche passati in Italia e sono stati semplicemente rifatturati da Sunnyland, l’azienda ad essere maggiormente coinvolta nella frode. Oltre a quest’ultima, altre 21 aziende sono state coinvolte nelle indagini, compagnie che erano parzialmente collegate a Sunnyland. Le indagini hanno rivelato anche che solo alcuni certificati sono stati emessi da enti di certificazione italiani, che sono stati ritenuti completamente estranei alla frode. Questi certificati sono stati necessari per coprire le operazioni effettuate con la materia prima rumena. Sette persone, considerate dagli inquirenti come responsabili per aver messo in piedi tutta la frode, sono state arrestate. Tra loro sono inclusi i responsabili delle aziende coinvolte e due impiegati di un ente di certificazione che erano stati già licenziati nell’estate del 2010, durante il corso delle indagini. Il sistema italiano di controllo e certificazione, durante le indagini, ha collaborato con gli inquirenti per ristabilire la tracciabilità di quei prodotti considerati oggetto della frode; gli stessi enti di certificazione stanno inoltre verificando se alcuni prodotti legati ai falsi lotti biologici, siano ancora in commercio, al fine di sopprimere le indicazioni biologiche. Le indagini non si sono ancora concluse e allo stato attuale si sta verificando se ci sono ulteriori responsabilità su altri prodotti che sono sfuggiti alle maglie del sistema di controllo. Questo caso di frode ci fa dedurre che sta diventando sempre più necessario rafforzare il concetto di tracciabilità, preservando le informazioni sulle materie prime biologiche. In questo caso sono stati contaminati i prodotti all’origine, e a loro volta gli effetti sono stati propagati su tutta la filiera fino a giungere al consumatore finale. 3.5.Le lezioni imparate dal caso di frode: “Gatto con gli stivali” Andrea Ferrante Andrea Ferrante, Segretario Consiglio Federale AIAB, [email protected], www.aiab.it Il caso di frode noto come “Gatto con gli stivali” ha colpito solo parzialmente il mercato, ma ha avuto un terribile impatto sulla credibilità di tutto il settore del biologico. In Italia la struttura del mercato interno, in cui gli appalti pubblici e le vendite dirette hanno un ruolo principale, ha minimizzato gli effetti della frode sulle vendite. D’altro canto, gli effetti sono stati significativi sulla stabilità generale del settore. In particolare ha colpito i sistemi di certificazione coinvolgendo tutti gli attori: enti di certificazione privati, enti nazionali per l’accreditamento ed enti pubblici, sia regionali che nazionali. La prima reazione allo scandalo è stata la realizzazione di un database nazionale che fornisca informazioni onnicomprensive sulla certificazione, sui dati relativi ai controlli, di modo da garantire un sistema condiviso di informazioni che sia la base di tutte le attività. Queste misure dovrebbero condurre ad un sistema di certificazione più efficiente e credibile. Si è già parlato di due proposte, che possono esser anche condivise a livello Europeo: 1. È necessario un sistema di informazioni di accesso immediato. Idealmente ci dovrebbe essere un unico database europeo, gestito dalla Commissione con l’assistenza degli Stati Membri. Il database dovrebbe includere tutte le informazioni attualmente detenute dai database nazionali, così come dovrebbe essere comprensivo di una sessione aperta a tutti, una più specifica per gli enti di controllo, e un’altra aperta solo alle autorità di regolamentazione pubblica. 2. La debolezza del regolamento biologico sulle importazioni e della supervisione degli enti di certificazione autorizzati ad operare in paesi terzi può essere un fattore che incrementa il rischio. La Commissione dovrebbe rivedere le regole 3.6. Migliorare il sistema di certificazione del biologico: le raccomandazioni del progetto CERTCOST sul sistema di ispezioni basato sulla valutazione del rischio Stephan Dabbert Stephan Dabbert, Professore di Sistemi Produttivi ed Economia delle risorse, Istituto per la gestione agraria, Università di Hohenheim, [email protected], www.uni-hohenheim.de. Con il supporto editoriale di Antonio Compagnoni, responsabile Ufficio per le Relazioni Internazionali di ICEA www.icea.info Questo articolo è tratto da uno dei rapporti finali del progetto CERTCOST, finanziato dall’Unione Europea, realizzato dal settembre 2008 al novembre 2011. Il progetto CERTCOST può essere considerato come un importante contributo fornito da un consorzio composto da 11 istituzioni provenienti da 7 paesi, costituitosi con l’obiettivo di offrire un’analisi economica sul sistema di certificazione dell’agricoltura biologica. Scopo del progetto era dunque quello di fornire un’analisi scientifica volta ad includere le conoscenze e le professionalità degli attori coinvolti nel sistema di certificazione del biologico. Questo approccio, composto da due pilastri, si è riflesso nella composizione del consorzio stesso che includeva università, (Hohenheim e Kassel per la Germania, Ancona per l’Italia, Izmir per la Turchia, Praga per la Cecoslovacchia), istituti di ricerca (FIBL, per la Svizzera, Icrofs per la Danimarca, ORC per la Gran Bretagna), e due organismi privati di certificazione che lavorano nel settore biologico (ICEA per l’Italia e IMO per la Svizzera). Il report completo ed i dettagli di tutto il lavoro del progetto CERTCOST sono presenti in vari report e pubblicazioni scientifiche, disponibili sul sito www.certcost.org. Dai risultati del progetto derivano raccomandazioni relative a come incrementare l’efficacia e l’efficienza della certificazione biologica, raccomandazioni rivolte agli operatori del biologico, organismi/autorità di controllo, autorità competenti ed altre autorità degli Stati membri, enti di accreditamento, Commissione Europea ed altri attori coinvolti. Sul tema del sistema di ispezioni basato sulla valutazione del rischio, il progetto suggerisce un ulteriore sviluppo della sua implementazione, nello specifico: 1. supportare lo sviluppo di sistemi quantitativi che supportino ispezioni basate sulla valutazione del rischio; 2. ampliare lo scopo dei sistemi basati sul rischio, ponderando il “rischio di insorgenza di non conformità” in base alla gravità dell’impatto sul mercato e la fiducia dei consumatori; 3. mettere in pratica, a livello degli organismi di controllo, un sistema più elaborato di ispezioni basato sul rischio , per sostenere le attività di ispezione degli stessi; 4. considerare l’utilizzo del sistema di ispezioni basato sul rischio non solo per aumentare il numero dei controlli in casi di rischio elevato, ma anche per diminuirlo in casi di rischio basso; 5. fornire una serie di requisiti comuni di base a livello Europeo per il sistema delle ispezioni basato sul rischio, ma lasciare i dettagli della loro applicazione agli organismi di controllo. L’utilizzo di sistemi di ispezioni basati sul rischio è già obbligatorio in base alla legislazione vigente. Sistemi di ispezioni basati sul rischio possono essere usati per identificare in maniera più efficiente operatori con un alto rischio di non conformità, e sottoporli ad una valutazione aggiuntiva . Viceversa, tali sistemi possono anche essere utilizzati per identificare operatori che operano a bassi livelli di rischio. Ad oggi l’implementazione del sistema basato sulla valutazione del rischio è per la maggior parte basato su approcci di tipo qualitativo. Gli organismi di certificazione né hanno dati sufficienti e dettagliati, né sono nella posizione di applicare i metodi quantitativi per determinare i fattori di rischio, applicati invece all’interno del progetto CERTCOST. Tali metodi quantitativi (come ad esempio i modelli logit, modelli di conteggio dei dati e le reti Bayesiane) potrebbero aumentare considerevolmente l’efficacia e l’utilità degli approcci basati sulla valutazione del rischio. Il Regolamento (EC) 834/2007 utilizza la specifica “Rischio di insorgenza di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento”(art 27). Questa espressione ha essenzialmente lo stesso significato dell’espressione “rischio di non conformità”. Tuttavia, una conoscenza più ampia del concetto di rischio, potrebbe includere diversi altri aspetti. In particolare è importate la dimensione del potenziale danno al mercato biologico ed alla fiducia dei consumatori. Quando si selezionano gli operatori per effettuare controlli supplementari, tale potenziale danno dovrebbe essere preso in considerazione, tanto che alcuni organismi di controllo hanno già 28 29 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale adottato questa pratica. Di conseguenza, tale opzione dovrebbe riflettersi all’interno del regolamento. Sistemi quantitativi di ispezioni basati sul rischio , così come dimostrato dal progetto CERTCOST, sono attualmente solo un approccio scientifico, e non ancora uno strumento che può essere messo in pratica dagli organismi di controllo ad un costo ragionevole. Persino a livello scientifico c’è ancora possibilità per ulteriori sviluppi. Sarebbe auspicabile sviluppare strumenti che possano essere effettivamente applicati dagli organismi di controllo, basati su tecniche di stima statistica, come quelle che sono state utilizzate nell’ambito del progetto CERTCOST o in progetti affini. Il progetto CERTCOST suggerisce che gli organismi di controllo pongano particolare attenzione allo sviluppo ed implementazione di un approccio verso le ispezioni sia di tipo quantitativo che qualitativo, basato sul rischio. Una volta che diventerà effettivo e sarà implementato un sistema di questo tipo, la Commissione dovrebbe considerare che, in casi speciali, la frequenza delle ispezioni potrebbe essere ridotta per operatori comprovati a basso rischio, ovvero che rispettano determinati requisiti. Tra tali requisiti potrebbe essere considerato il fatto che gli operatori costituiscano un gruppo, che, nel suo complesso, presenta un basso livello di non conformità e che, in aggiunta, abbiano rispettato a pieno il regolamento biologico per un determinato numero di anni. In caso di operatori di piccola entità, a basso rischio, con una comprovata adesione al regolamento dell’agricoltura biologica, si potrebbe anche discutere l’esenzione dalle ispezioni. È vivamente consigliato che vengano rafforzati i requisiti per un sistema di ispezione basato sul rischio. La Commissione Europea dovrebbe fornire un quadro generale di tale sistema, all’interno del quale un importante elemento potrebbe essere l’armonizzazione della definizione di non conformità, classe di rischio ed altre variabili fondamentali. Tale quadro normativo dovrebbe regolamentare l’esito di un sistema basato sul rischio, di modo che questo sia simile per categorie di operatori e per piano di ispezione. Analogamente, i dati richiesti come input per il sistema devono essere chiaramente definiti e l’approccio utilizzato deve essere opportunamente documentato. Nel report integrale sono state individuate sei aree generali di raccomandazioni , contenenti ognuna un suggerimento specifico. Le raccomandazioni, elencate di seguito, sono spiegate e motivate: 1. armonizzare la supervisione del sistema di certificazione, l’approvazione da parte degli organismi di controllo e la raccolta dati; 2. sviluppare ulteriormente l’impiego del sistema di ispezioni basato sul rischio; 3. incrementare la consapevolezza e la fiducia dei consumatori verso i loghi della certificazione biologica; 4. rafforzare la base istituzionale; 5. aumentare la trasparenza e rafforzare le informazioni per gli operatori del biologico; 6. investire in un sistema informativo. Il progetto CERTCOST, durante la fase di redazione delle raccomandazioni ha applicato tre criteri considerati essenziali per valutare il cambiamento necessario ed auspicabile per il sistema di certificazione biologica europeo. Tali criteri sono la qualità, i costi e la sussidiarietà. ¢ Qualità La qualità del sistema biologico è caratterizzata da due dimensioni: garantire l’integrità biologica del prodotto, e costruire la fiducia dei consumatori, basata sull’integrità fisica del prodotto. Un sistema di certificazione del biologico che sia di alta qualità, dovrebbe limitare la quantità di prodotti che sono venduti come biologici ma che non sono conformi agli standard, ed il numero di non conformità, ad un livello tale da poter essere comunicato ai consumatori come un accettabile margine di errore in un sistema gestito dall’uomo. Il sistema deve trattare, in modo convincente, casi di infrazioni riscontrate in modo tale da ridurre la probabilità che le stesse si ripetano. Dovrebbe anche presentare continui miglioramenti, sia da parte degli operatori che da parte di tutto il sistema. Infine il sistema dovrebbe essere trasparente ed in grado di comunicare ai consumatori una continua e consolidata fiducia. ¢ Costi Il costo complessivo del sistema di certificazione è sostanziale. Una stima eseguita dal progetto CERTCOST inserisce questi costi in un intervallo variabile dai 70 ai 110 milioni di Euro nell’anno 2008 per tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea. Se consideriamo un giro d’affari relativo ai prodotti biologici, nello stesso anno, pari a 18 miliardi di Euro, la proporzione rappresentata dai costi di certificazione sul fatturato totale è tra lo 0.4% e lo 0.6%, anche se è probabile che sia una cifra sottostimata. ¢ Sussidiarietà Il terzo aspetto più importante da considerare quando si pensa al miglioramento del sistema di certificazione del biologico, è legato alla questione della sussidiarietà. Il problema è su quali decisioni dovrebbero e potrebbero essere adottate, ed a quale livello. Relativamente allo sviluppo di raccomandazioni sul sistema di certificazione, dovremmo chiederci se i miglioramenti a riguardo possono essere fatti spostando l’asse delle decisioni ad un livello diverso della gerarchia istituzionale. Se gli organismi di controllo possono decidere come identificare operatori ad alto e basso livello di rischio , il sistema riuscirebbe ad essere molto più efficiente e reattivo rispetto alla specificità delle situazioni che gli stessi devono affrontare. Inoltre, nel caso di variazioni, sarà possibile una reazione più veloce . IFOAM EU ha attivato un percorso di lavoro in continua evoluzione che riceve anche apporti da parte di EOCC (European Organic Certification Council) ed altri stakeholders, con la finalità di arrivare ad una posizione comune su come poter meglio implementare un efficace ed efficiente sistema di ispezione basato sul rischio, per il controllo in agricoltura biologica. Ad ogni modo la bozza di lavoro attuale è in gran parte basata sul prezioso lavoro svolto all’interno del progetto CERTCOST. 3.7.Sintesi dei diversi standard internazionali e sistemi regolamentari Keith Ball Keith Ball, Regulation Advisor, IFOAM EU Group, [email protected], www.ifoam-eu.org Gli sviluppi dei regolamenti europei del biologico, in merito alle norme di importazione, dal 2009 in poi hanno messo a fuoco la varietà degli standard e dei criteri di valutazione in tutto il mondo. C’è bisogno di lavorare ulteriormente per armonizzare gli standard in questa ambito se vogliamo liberalizzare il mercato dei prodotti biologici, al fine di adottare misure che rendano più semplice la reperibilità di ingredienti per gli operatori Europei, forniscano opportunità per l’export dall’Europa verso paesi terzi e facilitino l’accesso ai mercati biologici più sviluppati da parte degli operatori biologici dei paesi in via di sviluppo. A parte l’Unione Europea, le principali regioni con un mercato consistente e vivace dei prodotti biologici sono il Nord America e il Giappone. Dalla pubblicazione del regolamento biologico europeo, la Commissione ha realizzato un lavoro significativo pur di assicurare che la maggior parte dei prodotti provenienti da queste regioni fosse considerato come proveniente da sistemi di produzione e trasformazione equivalenti a quelli disciplinati dal regolamento (EC) 834/2007. L’accordo di riconoscimento paese per paese con il Giappone è stato fissato nel regolamento (UE) 471/2010. Pur tuttavia la situazione rispetto alle esportazioni verso il Giappone rimane complicata; infatti, nonostante ci si sia accordati su un sistema di controllo equivalente, le autorità Giapponesi richiedono che gli operatori che vogliano esportare verso il Giappone debbano essere certificati da un ente di controllo che sia registrato nel Paese, e ciò rappresenta un processo molto dispendioso in termini di tempo e di costi che richiede sia un ufficio contabile in Giappone, che un ispettore registrato in Giappone. Per un operatore biologico legarsi ad un ente di controllo già accreditato in Giappone resta l’opzione più semplice per garantire una circolazione di merci esportate dall’Unione Europea al Giappone. Il Canada e l’Unione Europea hanno firmato un accordo di riconoscimento per paesi terzi nel Giugno del 2010. L’accordo accetta interamente tutti gli enti di controllo accreditati in entrambe le regioni e che sono stati introdotti dal Regolamento (EU) 590/2011 dell’Unione Europea. L’accordo firmato dall’Unione Europea e gli Stati Uniti nel Febbraio del 2012 è stato accolto come storico. Il Regolamento (EU) 126/2012 dichiara che i sistemi di controllo negli Stati Uniti sono ora considerati in equivalenza con quelli dell’Unione Europea e l’accordo estende l’equivalenza agli standard utilizzati in entrambe le regioni, ad eccezione dell’utilizzo degli antibiotici. Prodotti di origine animale, come carne e prodotti caseari, che sono stati trattati con antibiotici nelle aziende Europee non possono essere esportati negli Stati Uniti. Viceversa l’uso di antibiotici che attualmente negli Stati Uniti sono autorizzati per il controllo del colpo di fuoco batterico delle pomacee, sono proibiti per quella frutta che sarà esportata come biologica verso l’Unione Europea. I prodotti ittici sono esclusi da questo accordo. Tuttavia le condizioni per importare in Europa dal Canada e le condizioni che regolano le esportazioni dall’Europa al Canada differiscono. Ogni prodotto terminato all’interno dei confini dell’Unione Europea e certificato da un ente di controllo approvato in Unione Europa può essere esportato in Canada. Gli ingredienti per i prodotti trasformati in Europa possono avere origine da Paesi esterni all’Unione Europea, Paesi che rispettano ciò che viene richiesto dall’art.33 del Regolamento (EC) 834/2007. Per l’esportazione di prodotti dal Canada verso l’Unione Europea, solo prodotti agricoli o mangimi che sono stati interamente prodotti in Canada sono ammessi e anche i prodotti trasformati devono essere composti solo da tali ingredienti. Se gli accordi come quello tra EU e USA sono destinati a moltiplicarsi, e soprattutto se questi accordi diventeranno multilaterali piuttosto che bilaterali, allora l’attenzione da prestare verso aspetti come questi, eviterebbe distorsioni di mercato. Ad ogni modo, condannare questo accordo che è una pietra miliare nella storia del biologico, solo sulla base si piccole differenze, sarebbe abbastanza inappropriato. In generale, infatti, gli accordi di equivalenza con altri governi sono premessa di un miglioramento dell’accesso ai mercati e del commercio. Sia Unione Europea che Stati Uniti hanno autorizzato rinomati enti di controllo che operano anche all’estero. Prodotti certificati secondo la NOP fuori dagli Stati Uniti sono inclusi nei termini dell’accordo solo se sono stati trasformati o impacchettati all’interno del territorio statunitense. Le stesse restrizioni vengono applicate a quei prodotti certificati secondo il regolamento Europeo, che dovranno dunque essere trasformati o impacchettati nel territorio europeo. L’accordo non copre una serie di aspetti che sono sì secondari, ma che potranno comunque preoccupare e confondere coloro che lavorano nel sistema europeo. La lista NOP degli additivi include diversi elementi come la gomma adragante che non sono permessi nel regolamento Europeo. Di conseguenza i trasformatori americani potrebbero certificare prodotti che contengono la gomma adragante e venderla in Europa ma i trasformatori Europei non potranno produrre e vendere lo stesso prodotto. Analogamente l’aggiunta di carbonato di calcio al cibo è concessa dalle regole del biologico statunitense, ma il regolamento europeo invece ne permette la presenza solo quando è richiesta da altre leggi Europee. Tuttavia è vitale che durante la stesura di tali accordi, la Commissione consideri i rischi che potrebbero produrre degli svantaggi per gli operatori europei e adotti misure chiare per minimizzare queste 30 31 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale difficoltà. Trasparenza e apertura dovrebbero essere gli obiettivi principali di ogni processo di equivalenza. Un altro importante mercato di rilievo che dimostra notevole crescita è la Cina, con il suo vasto potenziale per la produzione sia di materie prime che di prodotti trasformati. Questi ultimi fanno parte già del business degli importatori europei e c’è già stato un inizio di discussione tra la Cina e la Commissione per un possibile riconoscimento come Paese Terzo, nonostante ci si aspetta che queste trattative avranno bisogno di più tempo. C’è infatti una certa resistenza a commerciare con la Cina, a causa dell’alto livello di contaminazione da inquinanti; tuttavia il Governo Cinese ha recentemente applicato un nuovo regolamento e nuovi standard che lasciano sperare che le preoccupazioni sulla contaminazione possano diminuire. Mancanza di trasparenza sui controlli e sulla vigilanza rimangono una preoccupazione per molti ed è importante che questi aspetti vengano considerati durante le negoziazioni per l’equivalenza. Sembra che temi come gli standard privati abbiano avuto un ruolo meno significativo nel processo di certificazione da quando è stato introdotto il nuovo regolamento del biologico. In alcuni Stati membri standard privati del biologico che sono altamente riconosciuti dai consumatori han continuato ad essere influenti. Prodotti certificati da Demeter, schema di certificazione che include anche l’agricoltura biodinamica, sembrano non essere toccati dal nuovo Regolamento. Dal momento che questi sono conformi con il regolamento dell’Unione Europea non c’è problema con l’equivalenza e con una certificazione internazionale portata avanti dal movimento biodinamico, che sembra fornire materie prime sufficienti per soddisfare la domanda in Europa. In generale, il nuovo regolamento, con la sua enfasi sull’equivalenza non ha creato molti ostacoli al commercio di prodotti biologici e ha liberalizzato significativamente alcuni mercati. È da augurarsi che questo processo continui, ma i consumatori, i produttori agricoli e i trasformatori devono mantenersi vigilanti su tale equivalenza, di modo da assicurarsi che questa liberalizzazione non permetta che a beni prodotti secondo norme più concessive di quelle dell’Unione Europea, sia concesso di entrare in Europa. Per mantenere la fiducia, alla luce anche di molti timori a riguardo, il processo che genererà l’equivalenza deve essere trasparente. Idealmente questo processo deve essere strettamente monitorato e i suoi risultati devono essere resi noti dalla Commissione e da quegli Stati membri che dovranno condurre studi di valutazione sull’equivalenza. 3.8.Coesistenza di standard privati e regolamenti pubblici Francis Blake Francis Blake, Consigliere Politico, Soil Association, [email protected], www.soilassociation.org Uno degli argomenti più discussi durante le negoziazioni sul nuovo regolamento del biologico verteva sui vincoli all’autonomia delle organizzazioni con le proprie norme. Durante tali negoziazioni, sotto l’influenza dell’allora Commissaria per l’Agricoltura, Mariann Fischer Boel, promuovere un mercato unico era una priorità e i diversi sistemi normative privati per il biologico operativi all’interno dell’Unione Europea erano visti in concorrenza con questo obiettivo. Il gruppo Europeo di IFOAM e altri attori hanno fieramente osteggiato questa proposta, giudicata a loro avviso come discriminatoria e anti concorrenziale. Nelle ultime settimane del 2006, la Presidenza Finlandese presentò una proposta conciliante per cercare di superare l’opposizione al settore biologico: sollevò restrizioni su enti che avevano propri standard e al loro posto istituì il concetto di un logo comunitario obbligatorio (il cui uso in precedenza era stato volontario). Tuttavia, per lasciare aperto il campo alle eventuali opzioni degli organi Europei, il testo prevedeva che la Commissione presentasse un report al Consiglio entro il 31 Dicembre 2011 in modo da aggiornare il testo alla luce dell’esperienze maturate dall’applicazione del regolamento in diverse aree tra cui “il generale funzionamento dei mercati interni e dei sistemi di controllo, valutando in particolare se le pratiche stabilite non portino ad una concorrenza sleale o a barriere alla produzione e al commercio dei prodotti biologici” (art.41 del Regolamento (EC) 834/2007). Al momento della stesura di questo articolo, tale revisione è stata posticipata e non si attende fino a Maggio 2012. Quest’articolo dunque ha l’obiettivo di guardare alle esperienze maturate e a cosa è accaduto negli ultimi tre anni, oltre a tentare delle prospettive o conclusioni su quali modifiche possono essere proposte. ¢ Qual è il nodo del problema degli standard privati? Lo scopo di avere un mercato unico è quello di garantire libero movimento ai beni biologici, di modo da promuovere un’area di mercato libero. Per contrasto, lo sviluppo negli ultimi decenni di una miriade di standard del biologico è stata fondata sulla particolare combinazione di condizioni culturali, strutturali, geografiche e climatiche che sono proprie di ogni regione o Paese. Il fatto che il Regolamento Europeo del Biologico abbia raggiunto, nei suoi 20 anni di esistenza, un notevole livello di armonizzazione, nonostante la diversità presente nei suoi confini, è un merito che va sia ai legislatori che a tutto il settore biologico. È chiaro che si tratta ancora di “lavori in corso” che si protrarranno in concomitanza con la crescita ed espansione del settore biologico, che rappresenta ancora meno del 5% dell’agricoltura in Europa. Tuttavia, è importante non perdere di vista due aspetti. Il primo è che gli standard in agricoltura biologica saranno sempre il riflesso di caratteristiche agroambientali tipiche delle regioni di riferimento. Gli stessi principi per le coltivazioni biologiche esaltano la diversità dei sistemi di coltura in relazione agli ambienti di appartenenza, di conseguenza anche gli standard devono essere in grado di riflettere questa diversità di condizioni. Il secondo aspetto riguarda la domanda da parte dei consumatori, che ha diverse motivazioni a seconda delle regioni, pertanto è probabile che lo stato di salute di mercati biologici molto attivi sia il riflesso delle particolari influenze culturali del luogo. Raggiungere il giusto equilibrio tra l’armonizzazione e la diversità è dunque una questione vitale. Seguendo il principio della sussidiarietà, le regole a livello Europeo devono sicuramente stabilire un contesto generale e requisiti minimi; allo stesso tempo alle identità locali, regionali e nazionali deve essere permesso ugualmente di prosperare all’interno del regolamento –attraverso la promozione di organizzazioni locali e nazionali. In questo modo i contatti locali con queste organizzazioni (che sono per lo più organizzazioni no profit e enti a difesa dei beni pubblici) potranno essere facilitati piuttosto che soppressi. ¢ Cosa sono diventati gli standard privati nel contesto del nuovo regolamento? La differenza più importante introdotta dal nuovo regolamento è che proibisce agli Stati membri di creare norme disciplinari sul biologico più restrittive di quelle europee (ad eccezione della produzione convenzionale). Precedentemente, questo impianto normativo era utilizzato da ogni Paese che doveva disciplinare il settore con una legge nazionale. Dopo un periodo di accese dispute tra gli attori del biologico interessati, molte di queste divergenze sono state risolte, ma il processo, nella sua globalità ha spronato alcune organizzazioni a considerare come presentare il loro standard supplementare. In altri Paesi in cui erano consentiti gli standard privati, si è verificata una diffusione e un incremento degli stessi. Ovviamente, sia gli agricoltori che i trasformatori, tendono a favorire l’utilizzo degli standard e certificazioni più conosciuti e verso i quali i consumatori dimostrano maggiore fiducia. Gli stessi sono spesso associati ad organizzazioni che possono anche offrire supporto tecnico e, allo stesso tempo, dimostrare un alto profilo con i consumatori, quindi fornendo importanti benefici ben oltre la base giuridica della certificazione. Tuttavia questo fenomeno è in controtendenza in alcuni paesi in cui i mercati locali non sono così sviluppati e sono semplicemente orientati alle esportazioni. Negli stessi è difficile riscontrare un’identità del settore del biologico e la priorità è semplicemente quella di fornire materie prime ai mercati esteri. Il nuovo regolamento è abbastanza soddisfacente per loro. Un ulteriore fattore attenuante è che la maggior parte di queste esportazioni è di prodotti vegetali, laddove le differenze più significative tra gli standard sono in merito ai prodotti da allevamenti. Dunque questi prodotti evitano le aree più sensibili delle richieste degli importatori. ¢ Cosa avviene ai logo privati e nazionali con il nuovo regolamento del biologico? Uno scenario simile può essere riscontrato con i logo nazionali e privati. Questi hanno mantenuto o persino aumentato la loro rappresentatività in Paesi con mercati forti del biologico, in cui i consumatori si identificano con l’attività e l’etica delle organizzazioni locali o con la posizione del Governo. D’altro canto, questi tendono ad avere problemi nei paesi esportatori in cui le organizzazioni del biologico sono generalmente più piccole e deboli. Invece il nuovo logo Europeo per il biologico sta colmando questo vuoto e sta dotando i prodotti biologici europei di un’identità comune. ¢ Conclusioni Il nuovo regolamento e il nuovo logo Europeo per i prodotti biologici hanno segnato diversi traguardi verso il raggiungimento della “chiarezza per i consumatori su tutto il mercato comune” (come recita l’art.24 del Regolamento (EC) 834/2007) e per la promozione di un “visione armonizzata della produzione biologica”(come recita l’art.28 del Regolamento (EC) 834/2007). Inoltre l’articolo in cui si menziona che “il logo UE in nessuna circostanza impedisce l’utilizzo simultaneo di loghi nazionali o privati “(considerando l’art.26 del regolamento (CE) n 834/2007) sembra essere confermato (anche se forse non in paesi esportatori). Da quanto sopra, si potrebbe dedurre dunque che il nuovo regolamento ha colto più o meno il giusto equilibrio tra la creazione di regole comuni di base da un lato e dall’altro un riconoscimento delle identità locali e nazionali. Tuttavia, leggendo gli obiettivi e i principi nel regolamento, l’inevitabile conclusione è che sono necessari ulteriori miglioramenti prima che si possa dire che le nuove regole del biologico rispettino la situazione attuale e soddisfino le aspettative dei consumatori. Pertanto si richiede continua innovazione da parte di coloro che sono sempre stati i pionieri del settore: è cruciale che queste organizzazioni private possano continuare a contribuire per un dialogo costruttivo e stabile con le autorità competenti. Anche se in questa maniera essi potranno creare un po’ di attrito per il buon funzionamento del mercato unico, questo è il prezzo da pagare per mantenere vivo il settore dell’agricoltura biologica e creare una situazione positiva per i consumatori, l’ambiente e tutta la comunità. 32 33 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale 3.9.Una valutazione delle nuove regole per le importazioni di prodotti biologici: il punto di vista degli enti di certificazione European Organic Certifiers Council (EOCC) EOCC è un’associazione che riunisce più di 47 enti di Certificazione, con sede sia in Europa che fuori dai confine dell’Unione, accreditati per certificare prodotti biologici secondo le norme del Regolamento Europeo. In qualità di certificatori di prodotti biologici esportati da Paesi terzi e in qualità di importatori in Europa, le associazioni della rete EOCC riconoscono l’importanza di un nuovo sistema di importazioni e ne hanno seguito lo sviluppo per anni. Per ulteriori informazioni contattare: Sabine von Wirén-Lehr, rappresentante dell’EOCC, [email protected], www.eocc.nu ¢ Introduzione Nel dicembre del 2006, l’art.11 del Regolamento (EEC) 2092/1991 è stato emendato introducendo tre sistemi per importare prodotti biologici: importazioni da Paesi riconosciuti in sistema di equivalenza; importazioni attraverso enti di certificazione riconosciuti in equivalenza, e importazioni attraverso l’attuale sistema di autorizzazioni alle importazioni. Nel giugno 2007, tutto il sistema basato sull’equivalenza è stato rimosso dall’art.33 del Regolamento (EC) 834/2007: prodotti da Paesi terzi possono essere importati attraverso due sistemi che ricadono sotto il controllo diretto della Commissione: il sistema dei “Paesi equivalenti” (Appendice III del Regolamento (EC) 1235/2008) e quello degli “Enti di Controllo equivalenti” (Appendice IV del Regolamento (EC) 1235/2008). In parallelo, è stato definito (Art. 32 del Regolamento (EC) 834/2007) un nuovo sistema di conformità. La sua implementazione, fino ad ora, è ancora in itinere. Nel Dicembre del 2011 la prima versione della lista di “Enti di Certificazione in equivalenza” è stata pubblicata nel Regolamento (EU) 1267/2011. Nel febbraio 2012 è seguito il Regolamento (EU) 126/2012. Il nuovo sistema (per l’equivalenza degli Enti di certificazione) entrerà in vigore il 1°luglio 2012 e sostituirà il sistema basato sulle autorizzazioni alle importazioni in 3 anni. Dall’aprile del 2008 (con il Regolamento (EC) 345/2008) la Commissione ha riconosciuto 4 Paesi come equivalenti a quelli Europei, raggiungendo il numero di 11 Paesi terzi (includendo 153 enti di certificazione) e, inoltre, ha riconosciuto dal dicembre del 2011 23 Enti di controllo che sono attivi in altri 59 Paesi. ¢ Valutazione di un nuovo sistema di importazioni secondo i criteri: affidabilità, trasparenza ed equità. Con l’introduzione della lista degli enti di controllo equivalenti, a partire dal 1°luglio 2012, il nuovo sistema di importazioni entrerà pienamente in vigore. Consiste di tre strade parallele per importare prodotti biologici: 1) Paesi Equivalenti; 2) Enti di certificazione equivalenti; 3) autorizzazioni all’importazione. Ognuno di questi sistemi ha la sua peculiarità e regole proprie che devono essere rispettate da tutti gli attori interessati. Un compito decisivo sarà quello di chiarire come i sistemi paralleli lavoreranno insieme. Potrebbe essere ancora più complicato organizzare un sistema affidabile ed efficace di monitoraggio e vigilanza. Una accurata e continua valutazione del sistema sarà cruciale per prevenire eventuali “erosioni” del sistema di controllo per l’importazione dei prodotti biologici. EOCC propone di valutare la situazione attuale secondo i criteri della affidabilità, chiarezza e equità. I seguenti esempi mettono in luce il potenziale di questa valutazione e riassumono le sfide del nuovo sistema. I. Valutazione dell’affidabilità Le sfide principali relative all’affidabilità del nuovo sistema di importazioni risiedono nel cambio dei ruoli e delle responsabilità: per essere inserito nella lista degli “Enti di certificazione in equivalenza” (Appendice IV del Regolamento (EC) 1235/2008), un ente di controllo ha bisogno di usare standard equivalenti. Questo vincolo era contemplato anche nel passato con il vecchio sistema di autorizzazioni alle importazioni, ma ora deve essere esplicitamente implementato e l’aspetto della scelta dello standard deve essere ora essere esplicitamente incluso nella valutazione dell’Ente di controllo. Che l’Ente di controllo sia obbligato ad impostare e ad usare standard equivalenti chiaramente definiti nei Paesi terzi, può essere considerato come un risultato positivo del nuovo sistema, ma ciò non esclude che sia necessario un continuo monitoraggio nelle sue future applicazioni. Inoltre, la valutazione ed il monitoraggio si modificano in base alla responsabilità, ai contenuti e alla frequenza: mentre il precedente sistema prevedeva che il processo di supervisione dei processi e dei contenuti fosse messo in pratica da parte delle autorità competenti, ora la sospensione sarà delegata agli enti di accreditamento e verrà basata sulla valutazione, da parte della Commissione EU, dei rapporti annuali delle attività degli organi di Controllo. - Con questo scambio di responsabilità verso la Commissione per il monitoraggio e la vigilanza, l’EOCC prevede che ci sarà bisogno di risorse aggiuntive: capacità, competenze e strumenti adeguati (come ad esempio un database centrale per i certificati) al livello della Commissione Europea e degli enti di accreditamento. Il punto più critico di questo processo è stato identificato con i certificati di ispezione, poiché questi rimangono gli unici strumenti per prevenire l’ingresso, nel mercato EU, di prodotti non conformi. EOCC è a favore dello sviluppo di un sistema di monitoraggio, gestito dalla Commissione UE, sull’emissione dei certificati di ispezione gestiti dalla Commissione Europea. Con la fine dell’era delle autorizzazioni alle importazioni, il ruolo delle autorità competenti si è decisamente ridotto, quindi è necessario trovare uno strumento sostitutivo che garantisca la sicurezza del sistema. Al momento non è ancora chiaro, chi e/o cosa potrà svolgere questo ruolo nel nuovo sistema di equivalenza, ed è importante anche chiarire quali saranno le nuove responsabilità nel sistema di certificazione, incluse le sanzioni, le eventuali deroghe (ad esempio l’approvazione della riduzione del periodo di conversione) e la revisione del sistema di ispezione basato sulla valutazione dei rischi. Questa gestione futura delle non conformità e le sanzioni per gli operatori e gli Enti di controllo, determinerà la forza o la vulnerabilità del nuovo sistema di importazioni. II. Valutazione della trasparenza I progressi più significativi sul tema della trasparenza sono legati alla chiarezza degli standard, ovvero se uno standard chiaramente definito come equivalente, applicato in Paesi terzi, possa permettere agli operatori dei Paesi terzi di controllare in anticipo i criteri che sono tenuti a rispettare, prima di avere eventuali costi per il controllo e la certificazione. Tuttavia, in un sistema composto di vari standard la trasparenza dei criteri di flessibilità adottati nella valutazione dell’equivalenza diventa un punto cruciale.La trasparenza deve riguardare tutti coloro che sono coinvolti nel disegnare le regole della produzione, e nel mettere in pratica la certificazione ed il controllo. Ciò può essere reso più semplice se si obbligano gli Enti di certificazione a rendere pubblici nei loro siti web gli standard equivalenti. Il sistema nella sua interezza dipende dai livelli di chiarezza nella definizione dei criteri di equivalenza, così come per esempio: »» prestazioni equivalenti nei paesi terzi: per garantire prestazioni equivalenti una valutazione trasparente ed armonizzata delle attività dell’ente di controllo in loco è importante e le linee guida per gli enti di Accreditamento devono essere chiare ed aggiornate per permettere tale valutazione. »» equivalenza delle regole produttive: a livello degli enti di certificazione, non è ancora definito quale grado di variabilità, o “elasticità” è possibile quando si mette in pratica l’equivalenza per alcune regole di produzione. Riguardo alla trasparenza e alla comunicazione delle procedure legate alla gestione futura nei paesi terzi e alla lista degli enti di controllo, EOCC ha richiesto procedure più chiare. In particolare, resta una questione di vitale importanza quella legata ai requisiti per un allargamento facile e rapido della lista ad altri paesi, e la creazione di una procedura formale di presentazione dei ricorsi per gli Enti di certificazione che si potrebbero opporre a tali decisioni. III. Valutazione del criterio di equità L’equità nei criteri di vigilanza è da imporre su diversi regimi di importazione: dovrebbero essere comparabili gli enti di controllo che sono nella lista dell’Appendice III del Regolamento (EC) 1235/2008 e gli enti di controllo presenti nella lista dell’Appendice IV. Soprattutto, EOCC è convinto che solo un’analisi critica e completa del nuovo sistema al suo primo stadio di implementazione può anticipare temi cruciali che riguardano la sicurezza e la qualità delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione Europea. EOCC suggerisce di continuare con il processo di valutazione già delineato in quest’articolo e di seguirne gli sviluppi, pilotati da linee guida, complete ed aggiornate, pubblicate dalle autorità responsabili. Inoltre EOCC, in quanto associazione di enti di certificazione, è pronta a contribuire attivamente per migliorare il processo di applicazione. 3.10. Nuovo sistema di importazione: l’esperienza di ICEA Michela Coli Responsabile per la certificazione EU all’estero, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) [email protected], www.icea.info ¢ Introduzione Fin dall’inizio della sua storia, la politica di Icea nel campo delle attività internazionali è stata quella di richiedere un riconoscimento in tutti gli Stati che prevedevano una legislazione nazionale per le produzioni biologiche. Anche se non era previsto un obbligo di legge a riguardo, Icea ha sempre ritenuto corretto, oltre che rispettoso del sistema domestico nel quale avrebbe operato, richiedere un riconoscimento nazionale. Negli ultimi 10 anni, la concorrenza tra gli enti di certificazione per le produzioni biologiche si è basata principalmente sulle tariffe di certificazione, sulle decisioni circa la riduzione del periodo di conversione, sulle deroghe in materia di utilizzo di semi e di ingredienti di origine non biologica. Di conseguenza, enti di controllo che operavano in paesi terzi, pur operando in una situazione di parità di condizioni agronomiche, si trovavano a prendere decisioni differenti; la diretta conseguenza di questo processo è stata che prodotti biologici importati, nonostante fossero stati certificati da organi di controllo autorizzati dalle autorità competenti europee, non erano sempre gestiti in un sistema equivalente. In assenza di obblighi per l’accreditamento internazionale e/o obblighi di uno specifico accreditamento in paesi terzi, le procedure internazionali erano completamente nelle mani degli enti di certificazione. Pur essendoci una minuziosa e scrupolosa verifica da parte delle autorità competenti Europee sulle consegne dei prodotti importati, verifiche basate sui certificati di transazione e sui report di ispezione, non 34 35 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale c’è stata una verifica formale sulle procedure adottate dagli Enti di controllo, nè sugli standard stessi di certificazione. ¢ Il nuovo regolamento del biologico Con l’entrata in vigore del nuovo disciplinare del biologico, un accreditamento ISO 65 non è ancora richiesto, mentre è obbligatorio un rapporto di valutazione rilasciato da un ente di accreditamento indipendente. Questa valutazione deve fornire un’analisi accurata sulla qualità del manuale e delle attività dell’ente di controllo, ed includere almeno un witness audit per ogni categoria di produzione, una valutazione delle procedure utilizzate dall’ente di controllo e una valutazione specifica dello standard usato in equivalenza con il regolamento EU. ¢ Conclusioni e raccomandazioni C’è bisogno di più trasparenza e di istruzioni più chiare per gli enti di certificazione. Comunque in generale la maggior parte degli attori del settore biologico ha accolto molto positivamente la creazione di un nuovo sistema, nel quale tutti gli enti di certificazione potranno lavorare in un regime di parità effettivo. 3.11. Importazioni e mercato internazionale: mantenere la fiducia tra i produttori e gli agenti del mercato. Arjon Kalter Arjon Kalter, Head of Quality Assurance & Project Management, Tradin Organic Agriculture BV, [email protected], www.tradinorganic.com Le aziende che lavorano i prodotti biologici fanno affidamento sulle importazioni provenienti da Paesi esterni all’Unione. Il nuovo impianto normativo sulle importazioni dei prodotti biologici descritto dal regolamento (EC) 1235/2008 è entrato in vigore il 1°Gennaio 2009. Questo articolo quindi discute le possibilità legate a questa implementazione, di modo che si possa continuamente migliorare e mantenere alta la qualità e l’integrità dei prodotti biologici. Le nuove regole sono focalizzate sul ruolo degli enti di controllo e delle autorità. Dal momento che tale integrità non può essere semplicemente raggiunta con le certificazioni, discuteremo anche il ruolo degli importatori nel settore biologico nel raggiungere il livello desiderato di qualità. ¢ Il vecchio regolamento del biologico Fino ad ora ci sono state due modalità per importare prodotti da un Paese extra Europeo. O il Paese esportatore era incluso in una lista precedentemente approvata dalle Autorità competenti, o l’importazione doveva sottostare ad un sistema di autorizzazioni. Entrambi questi sistemi prevedevano noti vantaggi e svantaggi. Per le importazioni da un Paese incluso nella lista dei Paesi terzi, sono necessari solo un certificato valido dell’esportatore e un certificato di transazione. Ciò rende l’operazione celere e flessibile. Tuttavia i metodi e risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nei Paesi presenti nella lista non sono così trasparenti e sono percepiti ancora come una scatola nera, così come non c’è ancora chiarezza sulle sanzioni prescritte per i Paesi terzi. Per il sistema di autorizzazioni alle importazioni, invece, ogni importatore deve richiedere un’autorizzazione per ogni esportatore con cui stabilisce una relazione commerciale. La richiesta viene fatta alle Autorità competenti degli Stati Membri in cui risiedono gli importatori. Le autorità competenti fanno una valutazione di filiera prima di concedere il certificato. Tale metodo garantisce un ampio sistema di controlli sull’integrità biologica dei prodotti in una prospettiva di filiera. Queste informazioni sullo stato dell’intera filiera sono utili non solo alle Autorità ma agli stessi importatori. Tuttavia sono presenti inconvenienti: in primo luogo questo metodo crea un ampio carico di lavoro amministrativo, a causa delle diverse parti coinvolte; in secondo luogo c’è il rischio di differenze nell’interpretazione. Gli Stati membri sono liberi di concentrarsi su alcuni aspetti del regolamento biologico o di interpretarli più liberamente. In particolare aree come la riduzione del periodo di conversione sono valutate in maniera differente dai diversi Stati. Un terzo svantaggio è che le autorizzazioni per prodotti o fornitori revocate in un Paese membro, pur a parità di condizioni, non sempre ricevono lo stesso trattamento in altri Stati membri. Soprattutto la variabilità nell’amministrazione delle autorizzazioni alle importazioni rilasciate dagli Stati membri crea un terreno di gioco sleale e la conseguenza di questo processo è che il commercio si sposta da uno Stato membro con regole restrittive ad un altro in cui lo sono meno. ¢ Il nuovo regolamento del biologico Con il nuovo regolamento del biologico, il sistema di autorizzazioni alle importazioni sarà sostituito da una lista di enti di certificazione approvati dalla Commissione. Gli importatori possono comprare da qualsiasi esportatore che sia stato certificato dagli enti di certificazione autorizzati per lo specifico Paese. Così come avviene secondo il metodo dei Paesi terzi, sono necessari solo un valido certificato del biologico dell’esportatore ed un certificato di transazione della spedizione. La lista dei paesi terzi continua ad esistere ed attualmente è il metodo preferito dalla Commissione, tanto che ci si aspetta che la lista si allungherà ad altri enti. I regolamenti del biologico che prevedono una lista di enti di certificazione approvati ha chiari vantaggi se comparata al metodo di autorizzazione alle importazioni. Si sposta il carico di lavoro amministrativo dagli importatori agli enti di controllo degli esportatori. Inoltre l’approccio centralizzato dei regolamenti del biologico crea parità di condizioni. Tuttavia diverse precauzioni devono essere prese dal momento che potrebbero incidere molto sulla fiducia tra produttori e commercianti. In primo luogo gli enti di controllo approvati dalla lista saranno operativi dal 1°Giugno 2012: al momento la lista include 30 enti di certificazione, anche se ci si aspetta che ne entrino altri entro quella data. Molti importanti enti di controllo europei non sono parte della lista; inoltre un sostanziale numero di enti di certificazione nella lista sono stati autorizzati ad operare in un numero di Paesi limitato rispetto ai diversi Paesi in cui lavorano. La Commissione ha indicato che la lista aggiornata conterrà approssimativamente 50 o 60 enti di certificazione, ma anche così facendo saremo sempre ad un livello insufficiente per coprire tutti i paesi che forniscono di materie prime biologiche i mercati Europei. In secondo luogo, i criteri che gli enti di certificazione hanno da soddisfare per essere ammessi nella lista restano poco chiari. Senza una procedura trasparente di ammissione, è impossibile controllare chi è nella lista e ci dovrebbe rimanere, rendendo di conseguenza impossibile la salvaguardia della qualità degli enti di certificazione presenti nella lista. La Commissione ha indicato che per ora si focalizzerà sull’apertura delle condizioni di ammissione degli enti di controllo in questa lista, quindi ci si aspetta un notevole incremento per il 2014. La vigilanza della Commissione però non sarà possibile fino al 2015. Inoltre è chiaro che alcuni dei problemi che i certificatori devono affrontare per avere l’approvazione sono legati alla variabilità dell’accreditamento. È vitale che sistemi di questa portata siano mutualmente riconosciuti, coerenti e rigorosi, dal momento che prerogativa di un sistema di approvazione per gli enti di certificazione che operano in diversi paesi, è quello di mantenere la credibilità. Il sistema attuale dei monopoli di accreditamento nei singoli stati non aiuta questo processo. In terza istanza, non è chiara la politica sanzionatoria, oltre alla semplice rimozione dall’elenco. Una politica sanzionatoria deve consentire alla Commissione di intervenire con misure chiare e prevedibili e con soluzioni adatte ad ogni caso. Senza la possibilità di un intervento tempestivo, non è possibile raggiungere un buon livello di miglioramento tra gli enti di controllo. Dal momento che l’unica sanzione è rappresentata dalla rimozione dall’elenco degli enti di certificazione accreditati, il settore del biologico è preoccupato che sia una soluzione troppo drastica da mettere in atto. Considerando che la filiera è parte di un processo complesso, che parte dal campo e termina al consumatore, esso coinvolge molti attori, interconnessi da diverse transazioni, obblighi contrattuali e spedizioni. Rimuovere un ente di certificazione dalla lista può avere un enorme impatto su una rete complessa di relazioni. Invece, una buona politica sanzionatoria è trasparente e, di conseguenza, i suoi effetti sono prevedibili per tutti gli attori coinvolti, quando permette all’industria di adottare misure adeguate di fronte alla rimozione di un ente di certificazione dell’elenco. ¢ Responsabilità condivise all’interno del settore biologico Un ultima preoccupazione è legata alla riduzione della trasparenza nella nuova legislazione. Le autorità degli Stati Membri non faranno più indagini sulla filiera, così come durante il processo di autorizzazioni alle importazioni. Gli importatori, a loro volta, non hanno più l’obbligo di richiedere informazioni sulla filiera. Non è così raro per gli importatori di essere già soddisfatti quando sono disponibili i certificati e sono soddisfatti i requisiti legali legati all’acquisto. Tuttavia i loro standard di qualità dovrebbero essere più alti rispetto a quelli di soddisfare i requisiti minimi, e dovrebbero includere, ad esempio, un sistema di analisi dei residui dei pesticidi, un sistema di analisi dei rischi e una valutazione completa dell’integrità del prodotto biologico in tutta la filiera. Misure come queste sono comuni nell’industria alimentare quando si trova a soddisfare i criteri di sicurezza alimentare (come negli HACCP) e dovrebbe essere applicate anche alla qualità dei prodotti biologici. ¢ Conclusioni e raccomandazioni Il regolamento del biologico porterà potenzialmente considerevoli vantaggi agli importatori. Tuttavia ci sono diversi aspetti che hanno bisogno della dovuta attenzione se visti dalla prospettiva degli importatori: la lista degli enti di certificazione deve poter coprire una serie più completa di paesi e dei prodotti che forniscono l’Unione Europea. In assenza di una lista completa il sistema di autorizzazioni alle importazioni deve restare attivo, fino a che non diventa superfluo. i criteri di valutazione per entrare in lista devono essere chiari, così come i criteri di vigilanza, sia per gli enti di certificazione che di accreditamento. deve essere pensata una politica sanzionatoria, che permetta alla Commissione di adottare misure adeguate e progressive a seconda della gravità della non conformità. Il regolamento del biologico da anche l’opportunità di migliorare il sistema della lista in paesi terzi. Il processo di vigilanza nei Paesi terzi può essere reso più trasparente attraverso la costruzione di un sistema di informazioni che gli enti di certificazioni rendono disponibili. Il settore biologico dovrebbe guardare agli enti di certificazione e alle autorità per mantenere la fiducia tra i produttori e i commercianti, ma anche assumersi le proprie responsabilità quando si tratta di conoscere la qualità del loro prodotto biologico. In particolare, la condivisione di informazioni tra gli importatori e i commercianti può essere utile per identificare debolezze nel sistema. L’industria alimentare dovrebbe usare gli strumenti che conosce, come l’analisi del rischio, per fornire una risposta adeguata alla seguente domanda: “quali sono i rischi per quanto riguarda l’integrità biologica all’interno della filiera e cosa viene fatto per controllare e ridurre tali fattori di rischio da parte di ciascun partner della filiera?” È importante notare, a questo proposito, che la certificazione è solo una parte della catena di approvvigionamento: infatti ci sono altri strumenti 36 37 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. Credibilità delle produzioni biologiche e mercato internazionale che meritano più ampia applicazione, come l’analisi dei residui dei pesticidi e audit nella filiera da parte del personale addetto alla qualità dell’aziende coinvolte. È ormai chiaro che nel futuro le industrie, gli enti di certificazione, gli enti di accreditamento e le autorità avranno ognuno il proprio ruolo nel mantenere e migliorare l’integrità dei prodotti importati, in particolare nei prossimi anni, quando il sistema sarà in continuo cambiamento.. 3.12.L’Esperienza del Global Organic Market Access (GOMA) Diane Bowen un percorso complicato, per i rappresentanti del GOMA, identificare una strada che permettesse ad un ente di controllo di richiedere un’estensione dello standard. Regole scritte da parte della Commissione o altre indicazioni a riguardo dell’approvazione degli enti di controllo che usano sistemi equivalenti, sarebbero state sicuramente d’aiuto. La lista dei Paesi Terzi non è cresciuta in maniera significativa da quando è in vigore il nuovo regolamento Europeo, che include anche qualche Paese in via di sviluppo. La lista resta ferma a solo 11 Paesi: solo l’Argentina ed il Costa Rica, considerati Paesi relativamente avanzati nella lista dei Paesi del sud del mondo, sono inclusi nella stessa. Senior Project Manager, IFOAM [email protected], www.ifoam.org Per dieci anni IFOAM, FAO e UNCTAD hanno lavorato insieme al fine di ridurre le barriere al mercato dei prodotti biologici, barriere che risultavano dalla proliferazione di regolamenti e standard. Questa “alleanza” tra le su citate Organizzazioni Internazionali, che è iniziata con la “Conferenza sull’Armonizzazione” al BioFach del 2002, ha coinvolto attori da ogni parte del mondo, enti tanto pubblici quanto privati, che han collaborato per cercare alternative e soluzioni a questi vincoli e ostacoli. In particolare erano coinvolti tutti i soggetti impegnati per migliorare e garantire l’accesso al mercato dei prodotti biologici da parte dei piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo. È ormai dimostrato, infatti, che l’agricoltura biologica può migliorare l’economia delle unità agricole nel sud del mondo se accompagnata da un accesso giusto ed equo verso i più grandi mercati del biologico, compresi quelli dei Paesi dell’Unione Europea. dall’Armenia a Vanuatu e hanno esteso l’accesso al mercato per molti produttori. Molti degli enti di controlli sono nati da realtà dei Paesi in Via di Sviluppo o rappresentano filiali locali di enti di certificazione che lavorano su scala globale: di conseguenza, appartenendo alla cultura e alle potenzialità del luogo, dovrebbero poter offrire prezzi contenuti per i servizi di certificazione. Ciò nonostante molti piccoli agricoltori sono ancora esclusi da tali possibilità. La strada è ancora lunga fino a quando il sistema potrà includere tutti i paesi e i produttori che meritano accesso al mercato. Inoltre, è difficile prendere decisioni, dal momento che non ci sono dei criteri che definiscano cosa possa essere identificato come equivalente, ad eccezione delle Linee Guida del Codex Alimentarius (CAG GL/32). Di conseguenza le previsioni non sono delle più positive per quegli enti di controllo che attendono un esito dal primo turno di approvazioni. Il progetto GOMA ha posto particolare attenzione alle opportunità che la nuova legislazione per i prodotti biologici potesse offrire per migliorare e garantire l’accesso ai mercati dei prodotti biologici dei Paesi dell’Unione Europea. Il precedente regolamento richiedeva che le importazioni provenienti dalla lista dei così chiamati “Paesi Terzi” fossero accompagnate da un’autorizzazione all’importazione deliberata dallo Stato Membro, che decideva a seconda del caso. Questo limitava l’accesso dei piccoli produttori a causa del costo elevato delle importazioni e della complessità delle vie burocratiche. Senza una guida e senza criteri, la maggior parte degli enti di controllo nei Paesi Terzi ha sottoposto dossier basati su un regolamento molto affine a quello Europeo, piuttosto che standard basati su caratteristiche regionali particolari. (La Commissione ha chiarito che, per l’opzione di equivalenza, agli enti di controllo è stato proibito di presentare solo il regolamento UE, dal momento che si sarebbe limitato tutto all’opzione di conformità per le importazioni.) Di conseguenza ci interroghiamo se l’opzione di equivalenza raggiunge l’obiettivo di riconoscere standard regionalmente appropriati che possano anche combaciare con i principali obiettivi del nuovo regolamento Europeo. GOMA ha aperto e accolto nuove possibilità, in modo particolare l’opzione per un approvazione diretta da parte della commissione degli enti di controllo che opera al di fuori dello spazio europeo, purché basati su una certificazione biologica con uno standard equivalente e un sistema di valutazione delle conformità. GOMA ha considerato che, con quest’opzione, la Commissione si sarebbe impegnata a sviluppare un sistema di valutazione dell’equivalenza sicuramente più efficiente. ¢ L’esperienza del GOMA nel quadro dei nuovi requisiti per le importazioni nel nuovo regolamento Europeo Nella sua applicazione pratica, l’accettazione da parte degli organi di controllo basata sull’equivalenza è stata una procedura lenta e poco trasparente. Da quando è stato approvato il nuovo Regolamento, quasi tre anni fa, fino al Novembre del 2011, sono stati abilitati 30 organismi di controllo; gli stessi attualmente hanno un raggio di attività che va Ci sono altre critiche che possono essere rivolte al nuovo sistema in merito a debolezze e difetti. Le approvazioni sono limitate ai Paesi in cui gli enti di controllo stanno operando: non è ancora chiaro come gli enti di controllo possano espandere la loro attività di certificazione in nuovi Paesi, e neppure come ampliare il campo di applicazione degli standard con i quali un ente opera. Un chiaro esempio di questa empasse è l’East African Organic Products Standard (EAOPS). Il progetto GOMA ha cercato di sostenere il suo riconoscimento da parte della Commissione Europea. Questo standard è stato sviluppato e promosso attraverso un sistema modello, composto da attori pubblico-privati, sopportato da IFOAM, UNCTAD e UNEP; tale standard è attualmente di proprietà della East African Community. Sembra che per enti di controllo che abbiano già ricevuto una prima approvazione, sia possibile richiedere alla Commissione di usare un secondo, o persino un terzo o quarto standard che sia appropriato a livello regionale, ma i requisiti per l’applicazione limitata al Paese, rendono tutta la procedura molto impegnativa. È stato ¢ Prospettive per continui miglioramenti sui meccanismi di accesso ai mercati biologici europei C’è stata una crescente enfasi nel Regolamento Europeo sull’approccio dell’equivalenza per approvare le dinamiche di importazione in opposizione all’approccio sulle conformità. L’Unione Europea ha firmato accordi di equivalenza bilaterale tra i suoi due maggiori partner commerciali, quali Canada e Stati Uniti, accordi che hanno sostanzialmente migliorato i flussi e i rapporti commerciali. Tuttavia, ciò non ha significato un migliore accesso per i produttori dei Paesi in via di Sviluppo. Il nuovo regolamento Europeo prevede che ci sia un approvazione diretta da parte degli enti di controllo che operano nei Paesi Terzi, purchè in regime di equivalenza, e ciò ha significato un potenziale beneficio per i Paesi in via di Sviluppo; tuttavia i meccanismi di questo processo non sono ancora trasparenti e talvolta sono perigliosi. Ci sono stati progressi sui temi dell’accesso al mercato, ma c’è ancora spazio per migliorarlo in veste più efficiente e aperta ai sistemi basati sulle approvazioni. Attraverso il partenariato tra FAO, IFOAM e UNCTAD, gli strumenti di equivalenza si prestano ad un aumento dell’efficienza e standardizzazione del processo. Tali strumenti offrono una prospettiva di equivalenza multilaterale, che può far progredire in maniera significativa i sistemi di equivalenza, se comparati con un approccio unilaterale o bilaterale. Anche i Governi hanno iniziato a esplorare questi potenziali strumenti, anche se non sono stati ancora estesi e diffusi come meriterebbero. Infine IFOAM dispone di un suo sistema internazionale, l’Organic Guarantee System1, (sistema di garanzia sul biologico), che offre diversi servizi sia al settore privato che ai governi per supportare sistemi di equivalenza multilaterale, con un alto potenziale di estendere le possibilità di equivalenza per i Paesi in via di Sviluppo e per i loro produttori. Fino a che i Governi useranno strumenti di equivalenza comune e di approccio multilaterale, ci saranno sempre vicoli ciechi verso un’estensione degli strumenti di equivalenza internazionale, e i produttori dei Paesi in via di Sviluppo, continueranno ad essere esclusi ingiustamente ed in maniera sproporzionata dai mercati internazionali dei prodotti biologici. 3.13. I residui dei pesticidi nella filiera del cibo biologico Bavo van den Idsert and Keith Ball Bavo van den Idsert, Director BioNext, Secretary VBP - Vereniging Biologische Producenten en Handel, [email protected], www.bionext.nl, www. vbpbiologisch.nl; Keith Ball, Regulation Advisor, IFOAM EU Group, [email protected], www.ifoam-eu.org L’agricoltura biologica limita l’uso dei pesticidi a un esiguo numero di sostanze naturali. Tuttavia, i prodotti biologici sono coltivati in un mondo in cui i pesticidi e altre sostanze chimiche sono impiegate comunemente. Per questo il rischio di contaminazione può avvenire in tutte le fasi della produzione. Come ogni altro settore, quello biologico è vulnerabile alle frodi e la presenza di residui nei prodotti biologici potrebbe essere un indicatore di frode. La normativa biologica obbliga tutti gli operatori a evitare la contaminazione da pesticidi e da altre sostanze in tutte le fasi della coltivazione e della trasformazione. I residui dei pesticidi sono menzionati nella normativa biologica come una possibile indicazione di dubbio sull’origine biologica e, in tale circostanza, è necessaria un’indagine ispettiva. L’Europa possiede normative specifiche per controllare il livello di residui di pesticidi negli alimenti, basate sul Massimo Limite Residuo (MRL). Gli Stati Membri controllano gli alimenti per accertarsi che i residui non oltrepassino gli MRL. Questi livelli, inoltre, si riferiscono ai pesticidi consentiti in agricoltura biologica, così tutti devono assicurare di essere conformi alle buone pratiche agronomiche laddove è permesso l’uso di pesticidi. Oltre a quelli deliberatamente impiegati e alla contaminazione accidentale da pesticidi, è presente un’ampia serie di sostanze chimiche presenti nel nostro ambiente e gli operatori biologici devono intraprendere delle azioni per prevenire la contaminazione da questi composti. Non esiste un livello comune di contaminazione oltre il quale il cibo biologico non può essere venduto, eccetto per quelli applicati al cibo convenzionale. Comunque, poiché la maggior parte dei consumatori si aspetta che il cibo biologico non abbia o abbia un livello minimo di contaminazione, ci sono state da parte dei governi nazionali delle prime mosse per imporre dei livelli. Il Belgio ha imposto come limite per gli alimenti biologici quello di 1.5 volte il Limite di Quantificazione (LOQ) per molti pesticidi e ha istituito un assiduo programma di campionamento per tenere sotto controllo la situazione. Anche l’Italia ha stabilito un limite massimo di 0.01 mg/kg per i residui dei principi attivi per la difesa delle piante non permessi e ha definito i requisiti per il campionamento e l’analisi che gli organi di controllo devono applicare. Ci sono iniziative da parte di privati per concordare i limiti dei livelli di pesticidi e le azioni in caso della presenza di residui. Ci sono soprattutto iniziative commerciali, concepite per proteggere i commercianti e i loro consumatori dalla preoccupazione sul livello di pesticidi nel cibo biologico in commercio. Queste inziative includono la BNN (Bundesverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel e.V. – Organic Processor 38 39 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche and Traders Association) in Germania e BIOKAP di monitoraggio dei pesticidi del VBP (Vereniging van Biologische Productie – en handelsbedrijven) nei Paesi Bassi. Tali iniziative includono sistemi dove i membri sottopongono i risultati al resto del gruppo, per permettere lo scambio di dati sulle scoperte e intraprendere azioni appropriate quando i limiti sono oltrepassati. Per ragioni pratiche queste iniziative in Europa identificano il limite a 0,01 mg/kg come il limite per le produzioni biologiche, così come per gli alimenti per i neonati. Il limite d’azione è il livello in cui si richiede un esame approfondito. Questo livello è usato anche come limite oltre il quale c’è il sospetto che il prodotto potrebbe non derivare da agricoltura biologica. La normativa biologica UE richiede che in presenza di tale sospetto il prodotto debba essere trattenuto e non venduto come biologico, fino allo scioglimento del sospetto, ma non sono definiti i limiti secondo i quali è lecito applicarlo. Al contrario, gli Stati Uniti stabiliscono un limite massimo di tolleranza per i contaminanti nel cibo biologico pari al 5% di quello accettabile per il cibo convenzionale. Oltre questo limite il prodotto non può essere venduto come biologico. Per aiutare gli agricoltori, gli allevatori, gli artigiani e gli enti di controllo europei a gestire i problemi relativi ai residui, il Gruppo IFOAM UE ha iniziato nel 2010 un lavoro per stabilire le linee guida sui residui. Tali linee guida sono state sviluppate dal Gruppo di Specialisti sulla Trasformazione Biologica (IFOAM EU SGOP), in continua consultazione con i membri del Gruppo IFOAM UE. Il testo è stato presentato per la prima volta alla conferenza a Lódź, in Polonia, nell’Ottobre del 2011, e presentato alla Commissione attraverso la Consulta sull’Agricoltura Biologica a Novembre 2011. Il lancio formale del documento è stato al Biofach a Febbraio 2012. Si può trovare una copia sul sito del Gruppo IFOAM UE al http://www.ifoam-eu.org/workareas/regulation/ php/guidelineresidues.php. Le linee guida del gruppo IFOAM UE sono basate sui limiti previsti per gli alimenti per neonati, utilizzati come livello d’indagine, con modifiche per incertezza e per fattori di concentrazione. Questi comprendono poche eccezioni, laddove i costituenti chimici naturali delle piante interferiscono con i risultati dell’analisi dei residui. Le linee guida sono “lavori in corso” e saranno aggiornate con l’esperienza, includendo un miglioramento delle indicazioni per il campionamento e variazioni dell’interpretazioni ecc. Il Gruppo IFOAM UE è lieto di lavorare con altre istituzioni per migliorarle. In particolare, aspettiamo con impazienza la pubblicazione del documento dell’ European Organic Certifiers Council (EOCC) sulla guida per gli organismi di controllo e speriamo di allinearvi le nostre linee guida. Lo scopo è di fornire un approccio comune che potrebbe essere usato da tutti gli attori del settore del biologico UE. Il Gruppo IFOAM UE accetta di buon grado suggerimenti da parte di tutti gli attori coinvolti, al fine di migliorare la propria documentazione. 4. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche 4.1.Estendere le norme UE a nuove categorie di prodotti Keith Ball Keith Ball, Regulation Advisor, IFOAM EU Group, [email protected], www.ifoam-eu.org I Regolamenti biologici (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 sono applicati ai prodotti dell’agricoltura. La maggior parte dei prodotti agricoli sono utilizzati per la produzione alimentare, e perciò sono disciplinati dalla normativa biologica, ma molti prodotti delle colture agricole non sono utilizzati con scopi alimentari, sono di conseguenza regolati da altri dipartimenti della Commissione. In generale, quei dipartimenti della Commissione che non sono impegnati su temi legati al biologico, rimandano tutto al DG Agri, che a sua volta si è dimostrato riluttante a estendere queste normative ad aree al di fuori della propria responsabilità. Un’eccezione è l’acquacoltura, che è regolata in parte dal DG Mare. Comunque, quest’ultimo ha instaurato un legame molto stretto con il DG Agri e le decisioni finali in merito agli aspetti dell’acquacoltura biologica, sono prese dal DG Agri e, in particolare, dal Comitato permanente per l’agricoltura biologica (SCOF). Attraverso questa dinamica si è arrivati così alla normativa dell’acquacoltura biologica. Di seguito una breve sintesi della situazione, dei bisogni e delle opportunità per la certificazione biologica e delle alternative, laddove non sono disponibili normative biologiche. L’articolo 59 del Regolamento (CE) n. 889/2008 riporta quanto segue: “Questo capitolo non si applica al cibo per animali domestici e al mangime per animali da pelliccia”. Quindi, secondo il regolamento è impossibile che il cibo biologico per animali domestici sia certificato e si fregi del logo UE. In alcuni stati, comunque, ci sono degli standard nazionali o privati per il cibo per animali domestici e alcuni enti di certificazione certificano volentieri questi prodotti su base volontaria. La cosmesi è un mercato competitivo in crescita. Non esiste nessuna normativa UE per i cosmetici biologici e finora sussistono solo poche regolamentazioni nazionali. Un’eccezione è l’Austria. In generale l’uso della denominazione biologica in questo campo è regolata soltanto dalla legge generale sulla protezione del consumatore. I cosmetici sono soggetti alla regolamentazione comunitaria tramite il DG Sanco. Questo Direttorato Generale è al lavoro per definire gli ingredienti cosmetici biologici per il Regolamento sulla Cosmesi (CE) n. 1223/2009. Quest’ultimo accetterà la normativa concordata dall’International Standards Organisation (ISO), che ha un gruppo di lavoro che sta sviluppando definizioni internazionali per gli ingredienti dei prodotti cosmetici da produzione biologica. Questo processo potrebbe essere soggetto a una sgradita pressione da parte delle più grandi industrie non favorevoli al biologico e quindi potrebbe aver bisogno di un forte sostegno da parte del settore biologico. Anche quando questo importante lavoro sarà portato a termine, potrebbero esserci ancora disaccordi da moderare. In particolare, in Europa ci sono due principali organismi che hanno fissato gli standard per la cosmesi, COSMOS-standard, che è stato elaborato e condiviso dalle principali organizzazione di standard della cosmesi naturale e biologica (ora confluita in un’associazione indipendente no-profit) e NaTrue, un ente indipendente, fondato da alcuni produttori cosmetici. Le differenze tra i loro standard sono piccole, ma i loro approcci differenti rendono poco probabile l’equivalenza e l’applicazione di uno standard comune nell’immediato futuro. Fuori dell’Europa, NaTrue è fortemente legato agli standard ANSI e, visti i criteri di certificazione, sembra più probabile un’armonizzazione con i sistemi presenti oltre oceano. Non ci sono standard usati comunemente per prodotti per la pulizia della casa e altri detergenti e questi non sono inclusi nella normativa biologica, sebbene potrebbero valere, in alcuni casi, gli standard cosmetici. Le etichette ecologiche come l’Ecolabel UE sono importanti, ma non sono particolarmente legate alla produzione biologica. Il Regolamento (CE) n. 1254/2008 è stato il primo regolamento a includere nel campo di applicazione il lievito biologico. Questo potrebbe essere il primo passo per regolare la produzione biologica di altri micro-organismi, come le colture microbiche usate nella produzione di prodotti caseari biologici. Un solo additivo, l’estratto di rosmarino, è già richiesto nella forma organica, ma molti altri additivi e coadiuvanti tecnologici come le gomme e le cere potrebbero benissimo essere biologici, senza o con una piccolissima modifica nella normativa. Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile in futuro produrre enzimi su substrati biologici certificati. I prodotti erboristici sono regolamentati dalle Agenzie Nazionali su indicazione del DG Sanco. Tutti ormai ritengono che i prodotti registrati a base di erbe medicinali, possano essere definiti biologici; si evidenziano, però, linee di comportamento discordi per quanto attiene l’uso della denominazione biologica o quello di un logo di certificazione. Diversamente dagli altri settori analizzati in precedenza, il settore tessile biologico sembra essersi definitivamente affermato, grazie ad un accordo generale da cui è stato delineato un solo Standard, il Global Organic Textile Standard GOTS. Questo processo ha permesso al settore di sviluppare un’unica piattaforma di certificazione in cui un ente accreditato può certificare prodotti in tutto il mondo riferendosi a quegli standard; di 40 41 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche conseguenza può espandersi il libero commercio di materiali certificati, dando vigore al settore. Nel 2011 il Programma Biologico Nazionale dell’USDA ha riconosciuto formalmente il GOTS; un riconoscimento simile del GOTS da parte dell’UE accrescerebbe la portata di questo standard che gode già di visibilità e riconoscimenti a livello internazionale. La situazione della ristorazione biologica è molto varia in Europa. Questo perché l’Articolo 1 del Regolamento (CE) n. 834/200 lascia chiaramente agli Stati Membri la libertà di scegliere se attuare norme a livello nazionale. Questa situazione, pur generando molta eterogeneità tra i mercati, non causa forti preoccupazioni negli operatori, poiché costituisce un segmento molto piccolo della ristorazione di massa. Nelle produzioni zootecniche molte specie animali non hanno standard specifici corrispondenti all’interno della normativa. Tra queste, per esempio, i cervi, i cammellidi, i bisonti e i lagomorfi (conigli, ecc.). Alcuni standard privati e nazionali colmano queste lacune e alcuni operatori cercano di districarsi all’interno della normativa vigente. Analogamente, ci sono esempi limitati di produzione di specie ittiche non coperte dal regolamento. Molti accoglierebbero con favore l’estensione del campo di applicazione della normativa per includere le specie per cui non sono previsti attualmente standard specifici. Un altro ambito che dovrebbe essere coperto dalla normativa sono i biocarburanti, che usano questo nome di categoria, ma generalmente non hanno elementi propriamente biologici. È il momento di regolare anche quest’ambito, per assicurare che siano regolate le colture energetiche biologiche e i prodotti energetici da loro derivati. Infine, le colture selvatiche da raccolta, come il legname, e i prodotti della selvicoltura potrebbero essere certificati come biologici, se esistessero disciplinari di portata europea per la selvicoltura biologica. Questi potrebbero integrarsi facilmente alla certificazione sull’impronta ecologica e andrebbero a costituire la forma più sostenibile di selvicoltura, facile da valorizzare sul mercato come biologica. Ci sono altre tipologie di produzione che, pur essendo incluse implicitamente nella normativa biologica, non sono chiaramente e sufficientemente trattate all’interno della versione corrente tanto da impedire una diffusione generalizzata in tutti i paesi membri. La produzione in serra è oggetto di un acceso dibattito in UE e il Gruppo IFOAM UE ha svolto un ruolo attivo nelle consultazioni tra gli stake-holder al riguardo. La Commissione ha riportato questa problematica al Gruppo di Esperti per il supporto tecnico della Produzione Biologica (EGTOP) affinché elabori una guida per lo sviluppo di standard dettagliati per la produzione in serra. L’EGTOP inizierà presto a lavorare anche sulle produzione avicole e stilerà delle raccomandazioni per perfezionare e implementare gli attuali disciplinari biologici, in particolare per quanto attiene gli allevatori di greggi. Con gli standard per la avicoltura biologica e delle produzioni in serra, il Gruppo IFOAM UE ha compiuto progressi nel disegnare una visione unitaria e condivisa del biologico . Queste importanti aree di produzione non potranno che trarre benefici da standard chiari che permettono di estendere e chiarire il campo di applicazione della normativa vigente. Anche le regole da applicare per la trasformazione biologica sono oggetto dell’agenda di lavoro dell’EGTOP, per cui è prevista la revisione dell’elenco degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici dell’Allegato VIII. Si spera che si possa andare avanti sull’argomento della performance ambientale dell’operatore biologico all’interno della filiera alimentare, come proposto dal Gruppo IFOAM UE. Alla Commissione è stato richiesto di riferire brevemente sul progresso della normativa biologica UE negli ultimi tre anni sia al Parlamento che al Consiglio. Ci aspettiamo valutazioni circa i regolamenti biologici per il 2012-2013 in seguito agli spunti forniti da questo report, che rappresenta un’ottima occasione per introdurre norme atte a colmare alcune delle lacune identificate in precedenza e per incoraggiare gli operatori biologici a fornire gli ingredienti utili a questi nuovi prodotti. 4.2.Flessibilità: l’opzione meno utilizzata per far progredire la normativa biologica Sybille Kyed Sybille Kyed, Senior advisor on politics and organic farming, Organic Denmark, [email protected], www.okologi.dk La normativa deve garantire margini di flessibilità per assicurare all’agricoltura biologica uno sviluppo dinamico, in linea con i propri obiettivi e principi. Questo sviluppo deve essere raggiunto senza lasciare nessun Paese indietro, ma deve nello stesso tempo permettere al settore di reagire alle future aspettative. Uno sviluppo dinamico è fondamentale per mantenere la fiducia del consumatore nella produzione biologica. La posizione del Gruppo IFOAM UE è che questo possa essere raggiunto grazie ad un emendamento del Regolamento (CE) n. 834/2007, che introduca all’interno del Regolamento (CE) n. 889/2008 una procedura che permetta agli Stati Membri di applicare deroghe per casi e bisogni specifici. ¢ Il bisogno di flessibilità all’interno della normativa UE L’UE include paesi molto differenti per tradizioni, cultura e risorse; non possiamo poi trascurare il diverso livello di esperienza in agricoltura biologica delle varie comunità rurali. Le norme attuative di agricoltura biologica, Regolamento (CE) n. 889/2008, sono come una fotografia istantanea dello stadio di sviluppo del settore e delle pratiche agronomiche disponibili nel momento in cui il regolamento è stato adottato. In alcune aree le norme sono complete se confrontate con gli obiettivi e i principi del cibo e dell’agricoltura biologica, mentre in altri ambiti il settore non ha ancora ricoperto la propria posizione per quanto riguarda le pratiche biologiche. Per il settore biologico è necessario svilupparsi laddove non riesce a realizzare i propri principi o laddove si presentano nuove opportunità, al fine di consentire alla produzione biologica di registrare sempre più progressi, senza lasciare indietro le regioni o gli stati svantaggiati, e tantomeno frenare quelli che desiderano e sono in grado di svilupparsi oltre la situazione attuale. L’esperienza ha dimostrato che le differenze tra i paesi hanno reso molto difficile lo sviluppo delle norme attuative. I regolamenti biologici possono determinare una situazione stagnante e ostacolare il miglioramento del settore a livello europeo, se la cornice dell’agricoltura e della trasformazione degli alimenti biologici non ne incoraggerà lo sviluppo. Comunque, se la Commissione prosegue con fermezza verso un miglioramento più rapido delle norme attuative, per esempio con il sistema degli atti delegati introdotti dal Trattato di Lisbona, c’è anche il rischio che paesi con uno sviluppo minore del settore biologico non saranno mai in grado di sviluppare un settore biologico attivo e vitale sul loro territorio. La flessibilità è necessaria anche per permettere al settore di reagire alla nuova domanda, come l’inclusione di azioni preventive dedicate al cambiamento climatico. Questa opzione sarà necessaria per modellare il settore biologico nel futuro. ¢ Le deroghe e la cornice normativa Nel vecchio Regolamento Biologico (CEE) n. 2092/91 erano previste molte deroghe. Alcune erano intese come temporanee e sarebbero state rimosse, una per una, nel momento in cui il settore si sarebbe sviluppato; altre erano destinate ad essere più durature, legate per esempio a specifiche differenze climatiche e geografiche. Esempi di queste deroghe includono l’uso di micronutrienti, l’utilizzo di letame di origine esterna all’azienda, i prodotti per la protezione delle piante, l’uso di materiale vegetale e semi non biologici, l’uso di mangime e bestiame non biologico, l’allevamento in gabbie all’aperto, alcune mutilazioni come il taglio delle corna e la castrazione dei tori e dei maiali e l’impiego di ingredienti non biologici e coadiuvanti tecnici nella trasformazione del cibo. Oltre a queste deroghe, incluse nel Regolamento Biologico (CEE) n. 2092/91 e sviluppate nel Regolamento (CE) n. 834/2007, la vecchia normativa contiene anche la possibilità per gli Stati Membri di applicare standard più severi per gli allevamenti nei propri territori. L’articolo 24 del Regolamento (CEE) n. 1804/99 riportava: “l’attuale diversità di pratiche stabilite per gli allevamenti biologici tra gli Stati Membri richiede che debba essere possibile, per gli Stati Membri, applicare norme più restrittive per il bestiame e per i prodotti del bestiame nei loro territori”. L’articolo 12 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 riporta: “Comunque, a riguardo delle norme riportate nell’Allegato I, parte B, riguardanti gli allevamenti, gli Stati Membri possono applicare regole più restrittive al bestiame e ai suoi prodotti nei propri territori, a patto che siano in linea con la Legislazione Comunitaria e non proibiscano o ostacolino il commercio di altro bestiame e dei suoi prodotti che soddisfano quanto richiesto da questo Regolamento”. Se prendiamo in considerazione l’articolo 24 e l’articolo 12, insieme, riflettevano l’opinione del Comitato Economico e Sociale che fu pubblicata il 28 Aprile 1997, durante la preparazione dell’atto legale che includeva le produzioni animali nella vecchia normativa: 1.13. Il Comitato, comunque, rende noto che le grandi variazioni regionali all’interno dell’UE a riguardo delle condizioni naturali e climatiche, insieme alle differenze tra diverse specie di animali, rendono impossibile l’armonizzazione completa. Un certo margine concordato di flessibilità deve dunque essere concesso, per non permettere agli Stati membri di introdurre provvedimenti nazionali che non interferiscano con i requisiti di base della produzione biologica e né portino a distorsioni della concorrenza. Le autorità di certificazione nazionale dovrebbero allinearsi con le norme EN 45011 e 45012. 1.14. Il Comitato crede che le norme basate su questi cambiamenti debbano essere decise dalle autorità di controllo nazionali, in cooperazione con le organizzazioni più rilevanti di produttori, con le autorità di controllo e con i rappresentanti dei consumatori. La decisione dovrebbe quindi essere riportata alla Commissione e agli Stati Membri per possibili obiezioni, nel caso in cui le clausole all’Articolo 14 del Regolamento n. 2092/91 entrassero in applicazione. Tuttavia, quando è stato adottato il Regolamento (CE) n. 834/2007, la possibilità di adottare norme più severe a livello nazionale è stata abbandonata. L’Articolo 34.2 del Regolamento (CE) n. 834/2007 permette solo agli stati membri di attuare norme più severe, laddove queste siano applicabili a una produzione non biologica. La differenza principale tra l’articolo 12 nel vecchio regolamento e l’articolo 34.2 del nuovo sta nel fatto che l’articolo 34 riguarda solo il libero scambio oltre i confini, mentre l’intenzione alla base della clausola dell’articolo 12 del vecchio regolamento era quella di fornire agli stati membri la possibilità di mettere in pratica un approccio ai principi biologici che riflettesse la situazione specifica, che interessava lo Stato Membro. 42 43 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche ¢ Gli ostacoli alla flessibilità e allo sviluppo dinamico Attualmente ci sono tre ostacoli che si oppongono alla flessibilità e che non consentono uno sviluppo dinamico della normativa biologica: 1. Secondo l’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 834/2007 la flessibilità nella normativa biologica deve essere adottata con norme attuative che modificano il Regolamento (CE) n. 889/2008. Finora la Commissione non ha proposto nessuna nuova deroga, che non esistesse già nel vecchio regolamento biologico. 2. Non c’è nessuna procedura che permetta ad uno Stato membro di richiedere specifiche deroghe basate su specifici bisogni. 3. Non c’è alcuna possibilità per uno Stato Membro di richiedere regole più severe. ¢ Miglioramento delle possibilità per la flessibilità e lo sviluppo dinamico Il Gruppo IFOAM UE crede che andrebbero intraprese due azioni per permettere condizioni migliori di flessibilità e di sviluppo. 2. Fornire una procedura all’interno del Regolamento (CE) n. 889/2008, che porti un riferimento all’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 834/2007, che permette agli Stati membri di richiedere deroghe in caso di bisogni specifici. Sarebbe preferibile intraprendere entrambe le azioni, anche se una potrebbe essere realizzata senza l’altra. Solo una rettifica del Regolamento (CE) n. 834/2007 per abilitare gli Stati Membri ad attuare regole più severe nei propri territori eserciterebbe un’influenza volta a migliorare la regolamentazione biologica. Comunque, sebbene sia un passaggio fondamentale da affrontare, tale potenziale potrà progredire a seconda di quanto verrà influenzato dal timore degli operatori di danneggiare la propria competitività in altri paesi, nel momento in cui devono dimostrare una conformità a norme più severe di quelle applicate nel resto dell’Europa. Allo stesso tempo devono essere fatti alcuni passi dalla maggioranza ed è responsabilità della Commissione guidare questo sviluppo. Solo dotando gli stati membri di una procedura per la richiesta di deroghe si lascerebbe quei Paesi, che hanno già una normativa biologica in atto, nelle condizioni di ricorrere a standard privati, al fine di reagire alla situazione nazionale o internazionale e di andare oltre gli standard comunitari. Questa situazione, però, non soddisfa il settore biologico in tutti i Paesi. 1. Una revisione del Regolamento (CE) n. 834/2007, per permettere agli Stati Membri di attuare regole più severe. Dorota Metera and Carlos Palacios Riocerezo Dorota Metera, President of BIOEKSPERT Ltd., [email protected], www.bioekspert.waw.pl; Carlos Palacios Riocerezo, Dr. Veterinary, Professor at the Facultyof Agricultural and Environmental Sciences at the University of Salamanca, specialist in nutrition and reproduction of small ruminants, carlospalacios@ colvet.es,[email protected], phone: 0034659909488, www.usal.es Il gruppo IFOAM UE ha sempre sostenuto lo sviluppo dei mangimi biologici al 100% per i ruminanti e, recentemente, anche per i monogastri. Comunque, insisteremo finché i passi per raggiungere quest’obiettivo siano fatti in modo ragionevole, di modo da garantire agli allevatori la possibilità di continuare a condurre una produzione biologica, di prevenire problemi di benessere animale e di mantenere la filiera sicura per i consumatori. ¢ Il ruolo del business C’è un’accertata mancanza di proteine nei mangimi animali del sistema di produzione animale convenzionale in Europa e si può rilevare questo problema anche nel sistema biologico. Il più importante componente proteico dei mangimi animali, la soia, è in molti casi coltivata nell’emisfero opposto per ragioni climatiche e commerciali. Senza avere la certezza che gli agricoltori siano disposti a pagare di più per i mangimi animali 100% biologici e, che i consumatori siano pronti a pagare di più per tali prodotti, il business dei mangimi non cambierà le formule dei mangimi utilizzando ingredienti coltivati nell’area UE. Nella maggior parte dei casi è solo una questione di prezzo, ma in alcuni stati meno sviluppati, dove ci sono ancora produttori di mangimi animali non biologici, l’obbligo del 100% di materie prime biologiche nei mangimi animali costituirà un ostacolo per l’avvio di questo settore. L’industria che produce i mangimi biologici dovrebbe impegnarsi per arrivare ad un mangime 100% biologico, proponendo mangimi preparati con un crescente apporto d’ingredienti quali leguminose provenienti da colture locali, e investendo in Ricerca & Sviluppo per fornire proteine vegetali sufficienti e della qualità richiesta. 4.3.Verso mangimi 100% biologici La discussione sui mangimi biologici sussiste ancora in forma di dialogo tra le norme fondamentali nell’agricoltura biologica e la realtà dello sviluppo del mercato. È ovvio che chiunque prenda parte a questo dibattito sull’agricoltura biologica sostiene l’idea che tutte le materie prime usate per i mangimi biologici dovrebbero derivare da agricoltura biologica o, quando possibile, da altri sistemi sostenibili. Comunque, le differenze strutturali e climatiche tra gli Stati Membri causano problemi nell’applicazione pratica delle norme nei confronti di agricoltori, trasformatori e commercianti. di procurare e consegnare i prodotti alla filiera dei mangimi. Il mercato dei mangimi animali biologici deve essere anche attivo sui processi di trasformazione e sui programmi di commercializzazione, al fine di soddisfare le aspettative degli agricoltori biologici e garantire l’affidabilità di questo ramo separato della produzione, che richiede un particolare trattamento. ¢ Il ruolo dei legislatori Uno dei più importanti ruoli che i legislatori possono svolgere consiste nel sostenere quegli agricoltori, trasformatori e produttori di mangimi che tendono all’obiettivo dell’alimentazione animale 100% biologica, mediante politiche di sostegno e con adeguati strumenti finanziari. Un esempio potrebbe essere l’approccio “step-by-step” per cambiare la normativa biologica, riducendo gradualmente la percentuale di materie prime non biologiche e dando, nel frattempo, una chiara indicazione che l’obiettivo finale è la realizzazione di un mangime 100% biologico. Questo processo spronerebbe i produttori a dotarsi progressivamente di ingredienti biologici. Un supporto ulteriore a quest’approccio potrebbe essere dato da meccanismi finanziari, come sovvenzioni per gli agricoltori, in particolare per quelli biologici, che coltivano leguminose destinate a diventare mangime animale. Questi programmi devono essere consistenti, al fine Per aiutare, passo dopo passo, a convertire il mangime 100% biologico è importante sostenere i produttori di mangimi animali, gli agricoltori e la filiera degli alimenti biologici con una campagna d’informazione, al fine di spiegare ai consumatori perché tali prodotti sono più costosi e al fine di spiegarne il valore aggiunto, rappresentato dalla porzione maggiore di mangime biologico e di origine europea. ¢ Il ruolo della scienza La Scienza deve giocare un ruolo attivo per cercare soluzioni per il lungo e il breve periodo. Le recenti tendenze di “competitività” nel sistema biologico hanno orientato i metodi di produzione animale verso una produzione più intensiva. In particolare, l’aumento dei casi di diffusione di morbi animali, in alcuni casi, è corrisposto all’aumento degli allevamento intensivi. Le nuove sfide del mercato dovrebbero ispirare gli studiosi a cercare innovazioni, pur rimanendo all’interno degli obiettivi e delle regole di base dell’agricoltura biologica. Dovrebbero essere sviluppati anche sistemi semi-estensivi adattati a razze autoctone e sistemi sostenibili che possono anche offrire un apporto benefico all’ambiente. I gruppi di ricerca che lavorano su queste nuove priorità hanno bisogno di un forte sostegno. Deve essere sempre tenuto presente l’equilibrio tra innovazione, fattibilità, sostenibilità e attese del consumatore. ¢ Il ruolo degli agricoltori La cooperazione con gli agricoltori potrebbe giocare un ruolo cruciale nella ricerca di soluzioni condivise per la produzione del mangime animale biologico. Gruppi ufficiali o non ufficiali di produttori potrebbero pianificare la coltivazione delle colture da foraggio e cercare fornitori comuni per le materie prime necessarie alla preparazione dei mangimi. Questo processo si sta già svolgendo in alcune regioni, ma ci sono ostacoli dovuti alla dispersione nel territorio delle aziende, in particolare nei Paesi più estesi. Nei paesi con mercati emergenti, i pregiudizi storici verso il cooperativismo nel blocco ex socialista e la moderna “concorrenza” hanno ridotto l’efficacia e i vantaggi dell’approccio cooperativo. Il sistema di assistenza nazionale e le organizzazioni degli agricoltori biologici dovrebbero contribuire, per esempio, organizzando seminari o altre iniziative utili, allo scambio delle conoscenze e a rimuovere le barriere per la cooperazione, ma tutto questo richiede tempo. In tutto questo percorso, devono essere tenuti nella dovuta considerazione i consigli tecnici di agronomi e veterinari oltre che degli agricoltori biologici. Anche questi esperti possono contribuire al processo di miglioramento e devono essere formati per dirigere e supportare il sistema nel cambiamento di mentalità. Insieme, agricoltori, esperti e altri, adatteranno i sistemi di produzione, intervenendo ad esempio sulle razze usate e il loro apporto nutrizionale. ¢ Il Gruppo IFOAM UE Il Gruppo IFOAM UE è la piattaforma giusta per facilitare il confronto dei punti di vista dalle diverse prospettive – dei produttori, trasformatori, commercianti, tecnici, scienziati e legislatori- per comprendere meglio i problemi ed avviare una ricerca collettiva di soluzioni al fine di raggiungere un consenso accettabile da tutti gli stakeholder. Dobbiamo comunque tenere a mente le aspettative dei consumatori nei confronti della qualità e del prezzo dei prodotti biologici, perché sono i consumatori ad avere l’ultima parola. 44 45 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche 4.4.Il futuro della normativa per la trasformazione biologica del cibo – verso la sostenibilità Alex Beck and Yvonne Henkel Dr. Alexander Beck, Managing Director, [email protected]; Yvonne Henkel, Environment & Sustainability Management, [email protected], Association of Organic Food Producers (Assoziation okologischer Lebensmittelhersteller - AoeL), www.aoel.org ¢ La sostenibilità nella produzione del cibo Il termine sostenibilità è oggi largamente usato. Tutti ne parlano, ma non c’è una definizione concreta di cosa realmente significhi. Il settore alimentare usa il termine in modo eccessivo per motivi promozionali e di green washing. Dobbiamo imparare che il nostro pianeta, l’unico che abbiamo, dispone di risorse limitate. La mancata comprensione di questo concetto porterà a terribili conseguenze; la risposta a questi timori ha gettato le basi del movimento biologico, che in Europa è cresciuto fino ad avere un mercato dal fatturato di 20 miliardi di euro. Quindi, il settore alimentare deve assumersi completamente la sua responsabilità ecologica, sociale e culturale, e allo stesso tempo il settore del biologico ha la responsabilità di dimostrare agli altri i vantaggi dell’applicazione pratica del suo sistema di produzione, incentrato sulla sostenibilità. ¢ Sostenibilità e approccio ambientale nella filiera del cibo biologico Dobbiamo sviluppare concetti che aiutino a orientare sia le imprese sia i consumatori verso un sistema agroalimentare imprenditoriale sostenibile. Un primo passo è la promozione e lo sviluppo di filiere di produzione eco-friendly, eque e apprezzate dal mercato. Nel fare questo, dobbiamo evitare di concentrarci su concetti dei singoli aspetti della sostenibilità, come l’impronta ecologica. Dovremmo invece focalizzarci su un approccio olistico: la forza del biologico è proprio nel suo approccio sistemico e nel concetto olistico, che ne costituiscono le fondamenta. Sappiamo che i consumatori si aspettano che i prodotti biologici siano prodotti, trasformati e commercializzati secondo una condotta finalizzata alla protezione dell’ambiente. Tuttavia, oggi la performance ambientale è inclusa solo parzialmente nei requisiti della normativa biologica. Pensiamo che sia arrivato il momento di proporre un cambiamento. Il dibattito circa l’estensione dell’etichettatura volontaria europea Ecolabel alle produzioni agroalimentari ha dimostrato chiaramente che anche a livello politico si sente la necessità di uno sviluppo ulteriore della normativa biologica a favore dell’ambiente, basata su un approccio sull’intera filiera alimentare. Dunque, dobbiamo stabilire, il prima possibile, nella legislazione biologica dei principi orientati sulla filiera. Il nostro obiettivo deve essere quello di ottimizzare le performance ambientali della filiera alimentare e, infine, del cibo biologico; quest’ultimo è la rappresentazione di un concetto globale, ovvero quello innovativo della produzione sostenibile, caratterizzata da un approccio olistico al settore alimentare. In linea con quanto richiesto dagli Articoli 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 834/2007, il Gruppo IFOAM UE propone di introdurre ulteriori requisiti per le performance ambientali delle operazioni agricole, di trasformazione e di commercializzazione biologica. La base per la valutazione della performance ecologica è la possibilità di portare a termine procedure che producano dati rilevanti su di essa. Dunque, il Gruppo IFOAM UE raccomanda di introdurre nella normativa biologica come primo passo il requisito che un’operazione biologica deve mettere in atto un sistema di gestione ambientale. Questo sistema dovrebbe garantire che l’impresa abbia messo in opera “degli strumenti efficaci per misurare e valutare la sua performance e il suo impatto ambientale”. La Commissione dovrebbe introdurre questi requisiti nella normativa, tenendo conto della portata dell’operazione. Il sistema deve essere efficiente e non dovrebbe dare spazio a eccessivi carichi burocratici, soprattutto per le piccole imprese. ¢ La necessità di un aggiornamento delle norme di trasformazione del cibo biologico Da troppi anni manca una revisione dei dettagli tecnici per gli alimenti biologici trasformati. In quest’ambito, il dovere più importante è di proteggere o esaltare l’autenticità degli alimenti biologici e di scegliere requisiti che contribuiscano a ispirare la fiducia nei consumatori. Dobbiamo riconoscere che l’ambito legale è profondamente cambiato. Il nuovo Regolamento (CE) n. 1331/2008 sugli additivi, gli enzimi e gli aromatizzanti crea la necessità di adattare la normativa biologica e fornire in ambito normativo un numero di nuove sfide per il settore biologico. ¢ Gli additivi e le tecniche consentiti nella trasformazione biologica L’articolo 19(3) del Regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce la possibilità di escludere alcuni metodi di trasformazione dal processo di produzione degli alimenti biologici. È un passo avanti, ma c’è ancora bisogno di giungere a una completa messa in pratica. Le tecniche dovrebbero essere valutate in base alla conformità con gli obiettivi e i principi della normativa biologica. Prendere una posizione sul consentire certe tecnologie sarà necessario in caso di punti di vista contrastanti e potrebbe servire una revisione da parte dell’EGTOP. Il dibattito nel settore biologico deve portare a definire le tecnologie da escludere dalla produzione biologica. Comunque, c’è il consenso nel settore che lo scambio ionico e le tecnologie basate sulle resine assorbenti dovrebbero essere proibite (ad eccezione di specifiche applicazioni, come nella produzione di latti biologici per l’infanzia con ridotto livello di minerali). Mantenere l’allegato VIII il più ridotto possibile è l’obiettivo del Gruppo IFOAM UE e del settore biologico, in linea con il principio che il cibo biologico dovrebbe essere prodotto con l’impiego minimo di additivi e coadiuvanti tecnologici, cosa che si concretizza nelle buone pratiche di produzione. L’Allegato VIII dovrebbe restare in piedi per riflettere la normativa alimentare generale, i cambiamenti tecnologici e la disponibilità di materie prime biologiche. L’Allegato IX ha bisogno di una revisione approfondita, poiché molti dei prodotti elencati sono già largamente disponibili nella versione biologica. Si prevede che l’EGTOP fornirà il suo parere su questi argomenti quest’anno, rendendo più vicina la revisione di questi allegati. ¢ La disponibilità di ingredienti tecnologici di qualità biologica Un numero di sostanze elencate negli Allegati del Regolamento (CE) n. 889/2007 come la gomma di carrube, il Guar, la gomma arabica e la cera di carnauba e prodotti come microorganismi e componenti aromatici naturali elencati nell’articolo 27 sono oggi disponibili nella versione biologica. Per promuovere la produzione e l’uso di questi ingredienti biologici certificati, sono attesi meccanismi legislativi che mirino a stabilire la disponibilità di queste sostanze nella versione biologica. ¢ Microrganismi Dobbiamo anche riconsiderare l’uso dei microrganismi. La revisione dovrebbe includere specifiche più chiare sulla questione di come sono usate le colture e quando (in quale/i fase/i) la riproduzione deve essere fatta su sostrati biologici. Potrebbe esserci anche bisogno di limitare l’uso di quelle colture che producono una quantità sostanziale di antibiotici specifici o altre sostanze, considerate potenzialmente nocive alla salute umana o che contribuiscono allo sviluppo di ceppi resistenti agli antibiotici. Dall’altro lato, crediamo che il lievito biologico dovrebbe essere obbligatorio, se disponibile in quantità e qualità sufficienti. Il lievito per la panificazione dovrebbe, quindi, essere escluso nel prossimo futuro dal campo d’applicazione dell’articolo 27(1)b del Regolamento (CE) n. 889/2007. Le colture biologiche di microrganismi 46 47 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche dovrebbero essere usate anche in altri ambiti, come quello caseario, e nelle produzioni che contemplano la fermentazione, non appena saranno disponibili e adatti a livello tecnologico. ¢ Enzimi Il Regolamento (CE) n. 1332/2008 ora copre anche gli aspetti legati agli enzimi impiegati per fini tecnologici. Gli enzimi tecnologici per la trasformazione degli alimenti biologici dovrebbero essere normati in una lista, che potrebbe essere compilata quando si pubblicherà la lista proposta per gli enzimi convenzionali permessi negli alimenti. ¢ Aromi I requisiti per gli aromi nel Regolamento (CE) n. 889/2008 devono essere adattati al nuovo Regolamento sugli aromi (CE) n. 1334/2008. Questa revisione darebbe l’opportunità di attivare e incoraggiare lo sviluppo e l’impiego degli aromi biologici naturali nei prossimi anni. C’è bisogno di specifici requisiti per la produzione di queste sostanze al fine di permettere uno sviluppo appropriato del mercato. Suggeriamo come punto d’inizio i seguenti requisiti per gli aromi biologici: 1. l’aroma biologico deve contenere un minimo del 95% di ingredienti biologici. 2. Tutti gli ingredienti degli aromi biologici naturali riferiti al nome della pianta riportata sull’etichetta del prodotto finale devono derivare da quella pianta. Per esempio, l’aroma di limone naturale biologico deve contenere solo sostanze aromatizzanti ricavate da piante di limoni biologici. 3. Gli aromi composti da sostanze aromatizzanti devono soddisfare i punti 1 e 2. 4. La trasformazione dei componenti di un aroma biologico deve seguire i requisiti della normativa, inclusi i dettagli tecnici proposti nell’articolo 27 e nell’Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 889/2008. 5. Un ingrediente biologico non dovrebbe essere presentato in un aroma biologico insieme allo stesso ingrediente nella sua forma non biologica. 6. Per la produzione di aromi biologici sono accettate solo aggiunte con alimenti biologici (etanolo, olio, grasso, malto destrina, ecc.) e acqua. 7. Gli additivi, i solventi e i coadiuvanti tecnologici possono essere usati solo per la produzione degli aromi biologici, se elencati nell’Allegato VIII A o B del Reg. (CE) n. 889/2008. Gli aromi biologici dovrebbero essere usati obbligatoriamente, se disponibili in quantità e qualità sufficienti. Come menzionato in precedenza, un meccanismo di monitoraggio e di promozione della disponibilità di ingredienti tecnologici di qualità biologica dovrebbe richiedere l’uso degli aromi. Inoltre, pensiamo che sia importante chiarire l’uso delle preparazioni liquide all’aroma di affumicato. Il Gruppo IFOAM UE propone di consentire l’aroma affumicato liquido naturale (ottenuto per condensazione di acqua pura) per la trasformazione degli alimenti biologici. Nell’interesse del consumatore, proponiamo che debbano essere chiaramente segnalati in etichetta il ricorso all’affumicatura tradizionale e l’utilizzo di aroma liquido affumicato. Con l’adozione dei requisiti precedentemente descritti, il Gruppo IFOAM UE crede che il settore dell’alimentazione biologica continuerà a progredire, rimanendo all’avanguardia nello sviluppo di sistemi alimentari di alimenti sostenibili. In futuro, ci sarà bisogno di molti più cambiamenti, poiché cresce la disponibilità d’ingredienti biologici e la tecnologia e la percezione del consumatore fanno progressi. Il Gruppo IFOAM UE continuerà a svolgere questo ruolo, esercitando pressioni per quei cambiamenti che realizzano le richieste dei nostri membri.s. 4.5.La revisione della normativa biologica UE per la produzione e l’allevamento del pollame Sybille Kyed Sybille Kyed, Senior advisor on politics and organic farming, Organic Denmark, [email protected], www.okologi.dk Le norme biologiche sulla produzione di pollame hanno bisogno di una revisione già da diversi anni. L’intensificazione della produzione, argomenti non trattati, continui problemi di salubrità degli allevamenti e persino aspettative non chiare sulla natura della produzione di pollame biologico, rendono sempre più urgente una revisione del disciplinare. Gli stakeholder delle ONG, riuniti nel Gruppo IFOAM UE, così come alcuni Stati Membri, hanno comunicato alla Commissione il proposito di iniziare una revisione. Dal 1999, anno di adozione del regolamento (CE) n. 1804/99, ci sono stati standard europei comuni per la produzione di pollame biologico, i quali coprono sia il campo di produzione delle uova, sia quello della produzione di carne. Il bisogno di una revisione ulteriore del Regolamento (CEE) n. 2092/91 era già stato riconosciuto prima della nuova normativa, ma questa revisione non fu possibile, dal momento che c’era bisogno di molto più tempo per cercare di raggiungere una soluzione accettabile per tutti gli Stati Membri. Il settore dell’avicoltura biologica è cambiato radicalmente dal 1999. In generale, il settore avicolo si è sviluppato come un sistema di produzione specializzato, intensivo e centralizzato. Questo obbliga l’Unione a decidere quali sviluppi possono essere accettati in merito, se si vuole che l’avicoltura biologica sopravviva, evitando allo stesso tempo la violazione degli obiettivi e dei principi dell’agricoltura biologica. La revisione deve tenere presente anche le aspettative del consumatore. della Produzione Biologica (EGTOP) è impegnato nella preparazione di raccomandazioni sugli standard avicoli revisionati per conto dello SCOF. La produzione di pollame, talvolta, procede sul filo del rasoio per quanto riguarda il rispetto del benessere animale. In alcuni sistemi di produzione si riscontrano casi di beccate e perfino di cannibalismo, nonostante gli sforzi per evitare questi comportamenti inaccettabili. Il problema è complesso e riguarda i sistemi d’allevamento, le razze e la gestione. Inoltre, tali problemi potrebbero avere soluzione difficile anche se disponessero di disposizioni dettagliate. Comunque, la normativa deve ridurre il rischio che l’intensificazione comporti problemi di benessere animale e neghi le necessità biologiche, fisiologiche e etologiche dei volatili. Le clausole per le pollastre e per i riproduttori. L’esperienza e la ricerca mostrano che le pollastre allevate in modo biologico presentano meno rischi di sviluppare disturbi comportamentali rispetto a quelle allevate in modo non biologico. Questo ha fatto sorgere questioni sulle clausole per la produzione dei riproduttori da conformare all’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 889/2008, che obbliga gli agricoltori a usare animali di origine biologica e razze e ceppi adatti, nello specifico, al sistema biologico. Due articoli del regolamento biologico hanno particolare importanza per la revisione. L’articolo 1 nel Regolamento (CE) n. 834/2007 afferma: “...il metodo di produzione biologica di conseguenza gioca un doppio ruolo sociale, da una parte produce per un mercato specifico, rispondendo alla domanda del consumatore di prodotti biologici, e dall’altra crea benefici pubblici contribuendo alla protezione dell’ambiente e al benessere animale, così come allo sviluppo rurale.” Discussioni sul significato del “contribuire allo sviluppo rurale” devono entrare a far parte del dibattito sui provvedimenti appropriati per la produzione di pollame. L’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 889/2008 afferma: “specifiche condizioni in stabilimento dovrebbero assicurare un elevato livello di benessere animale, che è la priorità nella zootecnia biologica e, quindi, si potrebbe andare oltre gli standard di benessere della Comunità applicati alla zootecnia in generale. Le pratiche di allevamento biologico dovrebbero prevenire la crescita troppo rapida del pollame. Dunque, andrebbero sviluppate clausole specifiche che vietino i metodi di allevamento intensivo. In particolare, il pollame deve essere allevato fino al raggiungimento di un’età minima o deve venire da razze di pollame a crescita lenta in modo che in nessuno dei due casi ci sia un incentivo all’uso di metodi di allevamento intensivo”. ¢ Il lavoro legale C’è bisogno di molti emendamenti. Il Gruppo IFOAM UE ha proposto alla Commissione l’introduzione di 20 emendamenti e 10 definizioni. Il Gruppo IFOAM UE ha pubblicato nel 2004 un rapporto ufficiale, dando raccomandazioni per migliorare gli standard in avicoltura. Ad Agosto 2010 questo documento è stato aggiornato con uno nuovo, integrato nel Febbraio 2012. Il Gruppo IFOAM UE sta lavorando ad altre posizioni, disponibili più tardi nel 2012. Nel frattempo a Febbraio 2012 la Commissione ha iniziato a lavorare sugli standard dell’avicoltura. Il Gruppo di Esperti per il Supporto Tecnico ¢ Gli argomenti principali da affrontare Gli argomenti principali che dovrebbero essere affrontati in quanto rilevanti per il benessere degli animali e l’intensificazione sono: Con riferimento alla produzione dei riproduttori, è necessario decidere se l’aia può essere sostituita con un accesso alla veranda. Non esiste alcuna indicazione che i gruppi dei riproduttori siano più suscettibili alle malattie e ai parassiti, ma la struttura piramidale dell’allevamento rende il settore molto vulnerabile: se il gruppo dei riproduttori dovesse presentare dei problemi di salute, la riproduzione potrebbe fermarsi o si potrebbero trasmettere tali problemi alla generazione successiva. I sistemi a più livelli funzionano in alcuni paesi ma non in altri. Sembra che non godessero di molta considerazione presso la produzione biologica nel 1999 e alcuni paesi han imposto un divieto per legge o per accordi del mercato. Inoltre, il sistema aveva la leadership degli agricoltori biologici nei Paesi Bassi nel 2000 ed è diventato abbastanza importante anche in Svezia. Ora si sta gradualmente diffondendo anche in molti altri paesi. Non tutti gli stakeholder sono in favore dell’uso del sistema a più livelli nella produzione biologica e in ogni caso, la mancanza nella normativa biologica di una definizione di “un’area recintata a disposizione degli animali” non rende chiaro il sistema di calcolo della densità d’allevamento consentita. Il sistema a più livelli porta a diverse domande, come il numero di livelli consentiti al di sopra del pavimento, la densità di allevamento a terra, lo spazio tra gli scaffali e l’accesso agevole all’area esterna. Le verande e i giardini invernali sono diventati una parte integrante di molte strutture in avicoltura biologica. Questi sistemi consentono agli animali di nutrirsi di fibre e contribuiscono alla loro attività motoria durante i periodi in cui l’accesso all’esterno non è possibile, a causa di avverse condizioni metereologiche o di possibili epidemie. Alcuni agricoltori scelgono volontariamente di costruire una veranda, mentre in alcuni stati questa è obbligatoria secondo standard privati per la produzione biologica. La veranda non è menzionata nella normativa biologica, per questo non esiste una modalità condivisa per calcolare la densità di allevamento in una struttura dove gli animali hanno anche accesso alla veranda. In alcuni paesi la veranda 48 49 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. La discussione attuale sull’approfondimento delle norme biologiche è considerata parte della struttura, in altri non è o può solo in parte essere considerata come parte dello stabilimento. L’accesso alle aree esterne e la loro qualità, inclusa l’estensione minima richiesta e l’applicazione del maggese. L’accesso all’area esterna dovrebbe essere uno dei più importanti aspetti dell’allevamento biologico perché finalizzato a offrire un maggiore livello di benessere animale in avicoltura. L’assenza di requisiti tecnici sulla qualità dell’area esterna e le differenze climatiche regionali hanno portato a pratiche diverse. Inoltre, l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 889/2008, che dovrebbe fissare la densità massima di allevamento nell’area esterna, non risulta chiaro. Afferma: “m2 dell’area disponibile per rotazione/ capo”, senza stabilire se gli animali debbano aver accesso a 4m2 in ogni momento o se è sufficiente che vi abbiano accesso alla fine della rotazione. Combinando questo con il fatto che in ogni Stato Membro l’autorità competente deve decidere la lunghezza del periodo d’incolto tra due generazioni, significa che può esserci una differenza tra gli Stati Membri su quanta terra serve per la produzione annuale di uno strato di uova. Questo porta a distorsioni del mercato e l’accesso all’area esterna non serve agli obiettivi di benessere animale proposti. Le clausole sugli stabilimenti. L’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 889/2008 non specifica in alcun modo quanti volatili possono essere contenuti in un solo gruppo, ma rende noto esclusivamente quanti in totale possono essere allevati in un unico stabile. Si potrebbe indicare uno stabilimento per ogni gruppo. Tuttavia alcuni enti di certificazione hanno già accettato la divisione in più stabili e l’allevamento di più di un gruppo in un solo stabilimento, considerandolo come un requisito necessario per essere in grado di essere competitivi nella struttura della fattoria stabile in tutta Europa. Per evitare distorsioni del mercato si dovrebbe decidere se permettere che in un solo stabile possano essere contenuti solo un gruppo o più di uno e, in quest’ultimo caso, in che modo possano essere tenuti separati. Si assiste anche a discussioni sulla natura e la struttura delle fattorie biologiche rispetto al contributo allo sviluppo rurale. All’articolo 12.3.f del Regolamento (CE) n. 889/2008, l’area totale utilizzabile per i pollai per la produzione di carne non dovrebbe superare i 1600 m2 in ogni singola unità. Questo potrebbe indicare l’intenzione di evitare i grandi stabilimenti nell’agricoltura biologica. Il fatto che non c’è nessuna clausola simile che copra gli allevamenti a livelli ci suggerisce che nel 1999, quando è stato deciso il primo gruppo di clausole della produzione biologica, il concetto di siti di produzione a più livelli non era stato affatto considerato, mentre era già in atto per la produzione dei polli in batteria. La situazione rende necessaria una decisione sull’esistenza dell’articolo 12.3.f: se questo debba essere accompagnato da restrizioni similari sui livelli di produzione o se la restrizione debba essere eliminata per i polli in batteria. 4.6.Le prospettive per la nuova normativa Europea nella coltivazione biologica in serra Marian Blom Marian Blom, Knowledge and Innovation Manager, Regulation Officer, BioNext, [email protected], www.bionext.nl Esistono serre di vario tipo, ma tutte sono accomunate dal fatto di essere strutture che creano un ambiente protettivo per le piante. Le serre sono usate nella produzione biologica in tutta Europa. Dal momento che la Commissione ha programmato la discussione sulle serre biologiche entro la fine del 2012, ci aspettiamo che sia colmata l’attuale lacuna di norme speciali per tale tipologia di produzione. ¢ La serra nella vecchia e nella nuova normativa elemento rilevante per la produzione in serra, l’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 889/2008, che introduce il divieto della produzione con idroponica, un sistema praticato soprattutto in serra. ¢ Le diverse pratiche permesse negli Stati Membri sotto la vecchia e la nuova normativa La vecchia normativa biologica non faceva alcun riferimento diretto alla produzione in serra. C’era il consenso generale che essa fosse di competenza del regolamento biologico e fosse governata dalle norme generali per la produzione biologica. Così affermava il Commissario Europeo Fisher Boel in una sua risposta all’europarlamentare tedesco De Lange nel 2008. Le norme generali sulla produzione vegetale sono conformi alla produzione in serra. Comunque, la serra permette agli operatori di influire sull’ambiente della pianta, molto più che in campo aperto. Luce, acqua, temperatura, umidità possono essere regolate, in base alle possibilità tecnologiche della serra. La normativa biologica non copre nessuna di queste pratiche. Inoltre, a causa degli elevati investimenti di capitale nelle serre, i coltivatori s’impegnano per la massima produzione per unità di superficie, il che richiede alti livelli di fertilizzazione e genera pressioni sugli obblighi della rotazione delle colture. Nella nuova normativa biologica è stato introdotto solo un nuovo Gli Stati Membri hanno dato interpretazioni differenti relative alle caratteristiche della produzione in serra. Di seguito alcuni esempi. Coltivare dentro e fuori del suolo è l’argomento più discusso. Molti Stati Membri interpretano il Regolamento (CE) n. 834/2007 intendendo per “coltivare nel suolo” la coltivazione operata nello strato più esterno della crosta terrestre. Altri Stati Membri permettono ai coltivatori in serra di coltivare tutte le colture su sostrati naturali, o perché non ritengono legale un testo che proibisce tale pratica o perché considerano i sostrati biologicamente attivi nei container come suolo, e quindi in linea con il regolamento. Svezia e Finlandia seguono solo una di queste linee di pensiero e la Danimarca si è unita a loro qualche anno dopo. Quindi, sorprendentemente, un valore centrale nell’agricoltura biologica, il suolo, può avere diversi significati negli Stati Membri. C’è consenso generale solo su poche eccezioni. Germogli e piante cresciute in vaso e vendute tal quali insieme al vaso al consumatore possono essere coltivate su sostrati naturali ed etichettate come biologiche. Alcuni Stati Membri limitano questa categoria alle piante aromatiche e ornamentali. C’è ancora una differenza nella composizione consentita del sostrato, per cui differisce l’ammontare di terra impiegata. Alcuni paesi consentono l’uso di terra nella mistura da mettere nel vaso, altri, come l’Austria, no. Il riscaldamento delle serre è proibito, per esempio, in Italia. Nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna e Germania non ci sono limiti al periodo di riscaldamento e in Germania e Francia (Bretagna) gli standard privati di produzione biologica lo permettono esclusivamente per tenere le serre libere dalla brina, mentre quelli Svedesi dell’Associazione di Monitoraggio della Produzione Biologica, il KRAV, richiedono un utilizzo minimo di energia rinnovabile. ¢ Una rinnovata attenzione per la serra negli anni passati All’inizio del secolo, il Gruppo IFOAM UE ha provato a formulare un documento di posizione ufficiale sulla serra. Allo stesso tempo, la discussione era iniziata allo SCOF. In entrambe le piattaforme questa si è fermata prima che si potesse raggiungere qualsiasi conclusione. Quando, nel 2008, il governo Danese consentì a un produttore che coltivava pomodori su sostrato naturale in serra la certificazione biologica, la discussione si riaccese. A metà del 2008, su richiesta di molti Stati Membri, la Commissione dichiarò che avrebbe affrontato la problematica dell’orticoltura in serra. A Ottobre 2008, il Commissario Europeo Fisher Boel disse che “ci sono ancora degli ambiti in cui si sarebbero potuti fare ulteriori progressi in futuro, con norme molto più dettagliate per settori specifici (e spesso in veloce via di sviluppo), come la coltivazione biologica in serra. Nei prossimi anni, i membri dello SCOF e gli stakeholder hanno riproposto l’argomento alla Commissione, ma la discussione è stata rimandata ripetutamente a causa di lavori di maggiore priorità. ¢ C’è bisogno di una normativa migliore? Ci sono buone ragioni per cui c’è bisogno di nuove discussioni a livello europeo, che dovrebbero concludersi con l’emendamento del nuovo regolamento. Primo: come con tutta la produzione vegetale, la produzione in serra dovrebbe battersi per “un disegno appropriato e una gestione del processo biologico, basato su un sistema ecologico che usi risorse naturali interne al sistema” (articolo 4.a del Regolamento (CE) n. 834/2007). Si vede che la normativa corrente, scritta non tenendo presente le produzioni in serra, non offre abbastanza linee guida perché possano essere effettivamente operative. Secondo: il mercato dei prodotti in serra è internazionale e concorrenziale. I produttori considerano la differenza nelle pratiche consentite tra gli Stati Membri come la causa per una concorrenza sleale. Terzo, in generale il sistema di produzione biologico ha una base molto buona per essere un sistema di produzione a sostenibilità multi-laterale. Ad ogni modo, l’uso dell’energia non è regolamentato e le serre sono riscaldate nei climi più freddi, il che significa che l’energia costituisce un grande input in questo sistema di produzione. I consumatori di prodotti biologici fanno tale scelta in base alla sostenibilità del prodotto acquistato, così siamo obbligati a discutere dell’uso dell’energia per le serre biologiche e vedere com’è possibile normarlo. Quarto, alcuni standard accettati recentemente dalla Commissione come equivalenti alla normativa biologica europea, tipo quelli degli Stati Uniti e del Canada, hanno norme sulle serre che differiscono dalla maggioranza delle interpretazioni europee, soprattutto per il fatto che questi accettano i sostrati naturali. Questo rappresenta l’unica ragione per cui i produttori in serra convenzionali sfiderebbero le norme europee. L’Europa dovrebbe iniziare il proprio dibattito e decidere da sola che cosa nella coltivazione in serra può essere considerato biologico. Infine, ci sono delle evoluzioni del concetto che meritano la dovuta attenzione. La produzione locale e stagionale in una serra sul tetto di un palazzo potrebbe essere considerata biologica. ¢ Che cosa ha fatto il Gruppo IFOAM UE a riguardo? Seguendo la decisione della Commissione di inserire le serre nell’agenda di lavoro nel 2010 il Gruppo IFOAM UE ha costituito un gruppo di oltre 20 esperti da più di 10 Stati Membri, includendo ricercatori, agricoltori biologici, organizzazioni di advocacy biologica e certificatori. Sono stati utilizzati come checklist i principi elencati nell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e i criteri di sostenibilità. Sono stati dati 50 51 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. dei pareri sull’energia, sull’acqua, sull’uso del suolo, sulla fertilizzazione, sulla conversione, sull’uso di CO2, sulla sterilizzazione con vapore e sulla torba. Considerando i loro pareri, il Gruppo IFOAM UE ha adottato una posizione sull’energia, sulla conversione, sull’uso dell’acqua e della CO2 e la sterilizzazione con vapore. È attesa per la primavera del 2012 l’adozione di un’ulteriore posizione da parte dell’IFOAM UE sulla coltivazione in terra, sulla torba e sulla fertilizzazione. ¢ In che termini la Commissione ne discuterà? All’assemblea dell’AGOF il 30 Novembre 2011 la Commissione ha presentato il piano per il 2012. L’EGTOP sarà interpellato per esprimere pareri sulle serre. Il primo incontro è fissato per Ottobre 2012. I mesi precedenti saranno impiegati per la formulazione del mandato e la composizione del gruppo di esperti dell’EGTOP. L’EGTOP ha lo scopo di consegnare i propri pareri all’inizio del 2013. Questo significa che il dibattito allo SCOF inizierà nei primi mesi del 2013. La Commissione ha anche approvato un progetto COST di tre anni, con inizio nel 2012, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità della produzione biologica in serra. Le attuali norme europee sull’agricoltura biologica ¢ Conclusioni Dopo un tentativo malriuscito nel 2001, la produzione in serra è ancora nell’agenda della Commissione. Questa è l’opportunità per dare un termine a buona parte delle controversie e all’incertezza nei Paesi dell’Unione Europea, fornendo, per la prima volta ai produttori biologici che lavorano in serra, uno standard per le loro colture.. ¢Il nuovo regolamento biologico: REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:IT:PDF Versione consolidata (10 Ottobre, 2008) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:IT:PDF Incluso l’emendamento: REGOLAMENTO (CE) N. 967/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:264:0001:0002:IT:PDF ¢ Le nuove norme di attuazione: REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:IT:PDF Versione consolidata (10 Aprile 2011) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0889:20110410:IT:PDF Associazione CAAE Con oltre 13.000 associati realizziamo campagne, progetti e servizi per affrontare le sfide del settore agroalimentare, la tutela ambientale e la congiuntura economica. La nostra è un’organizzazione che promuove e difende la produzione ecologica, un sistema moderno con valori e risposte alle richieste della società attuale. Inclusi gli emendamenti: REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:337:0080:0082:IT:PDF REGOLAMENTO (CE) N. 710/2009 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:204:0015:0034:IT:PDF REGOLAMENTO (UE) N. 271/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:IT:PDF REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2011 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:096:0015:0016:IT:PDF co i g o l o i B e Il Valor REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:113:0001:0002:IT:PDF caae.es Seguiteci su: Tel.: +34 902 521 555 Mail: [email protected] REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE dell’8 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0042:0047:IT:PDF 52 I regolamenti europei per l’agricoltura biologica (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Valutazione dei primi tre anni. Incentivi per uno sviluppo futuro. ¢ Le nuove norme per l’importazione: REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0025:0052:IT:PDF Versione consolidata (28 Ottobre 2011) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1235:20111028:IT:PDF Inclusi gli emendamenti : REGOLAMENTO (CE) N. 537/2009 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:159:0006:0009:IT:PDF REGOLAMENTO (UE) N. 471/2010 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno dell’Unione europea http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0001:0003:IT:PDF REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 590/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:161:0009:0012:IT:PDF REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1084/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2011 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0003:0004:IT:PDF REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1267/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:324:0009:0022:IT:PDF REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d’America http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:041:0005:0011:IT:PDF ¢ Il vecchio Regolamento: REGOLAMENTO (CEE) N 2092/91 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli sulle derrate alimentari ¢ Decisioni riguardanti EGTOP: 2009/427/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2009 che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0029:0031:IT:PDF DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2010 relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti chiamati a fornire consulenza tecnica sulla produzione biologica e alla compilazione di un elenco di riserva (2010/C 262/03) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0003:0004:IT:PDF ¢ Ulteriori documenti pubblicati dalla Commissione Europea (disponibile in inglese): Documento di lavoro dal servizio della Commission su controlli ufficiali per il settore biologico. Versione 8 luglio 2011. (Working document of the Commission services on official controls in the organic sector. Version 8 July 2011) http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/data-statistics/control_guidelines_version_08072011_en.pdf Guida sull’importazione dei prodotti biologici all’Unione Europea. 15.12.2008 Rev. 1 (Guidelines on imports of organic products into the European Union. 15.12.2008 Rev.1) http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/news/download-material/guidelines_for_imports_en.pdf Condizione d’use per il logo (Term of use for the logo) http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/logo/terms_use_logo_en.pdf Questo dossier è la continuazione di dossier precedenti, incentrati sulla normativa biologica, e pubblicati dal Gruppo IFOAM EU nel 2009 e nel 2010: “Il nuovo Regolamento per gli alimenti e l’agricoltura biologici (CE) n. 834/2007. Background, valutazione e interpretazione” e “L’acquacoltura biologica. Il Regolamento UE (CE) 834/2007, (CE) 889/2008, (CE) 710/2009”. La cornice legislativa europea dell’agricoltura biologica fornisce uno standard in cui norme e allegati sono stati progressivamente adattati ai nuovi requisiti. Questo dossier raccoglie gli argomenti attualmente in discussione, come: 1. Una panoramica dello sviluppo del nuovo regolamento biologico dal 2009, anno della pubblicazione del precedente dossier, con un’attenzione particolare verso il vino biologico, l’acquacoltura e il logo UE, 2. Una prospettiva sul nuovo processo di decision-making per la normativa biologica dopo il Trattato di Lisbona, 3. Gli aspetti per garantire credibilità alla produzione biologica e al commercio internazionale attraverso le normative nazionali, le norme di importazione e gli standard privati. Questo capitolo propone anche un’analisi approfondita dell’Accesso al Mercato Biologico Globale, del caso di Frode registrato in Italia e dei residui dei pesticidi, 4. Uno sguardo sulla discussione in corso per l’approfondimento delle norme biologiche verso nuove categorie di prodotti, per la flessibilità e per le norme di trasformazione, per i mangimi biologici, l’avicoltura e la produzione in serra. All’interno di ogni sezione del dossier i nostri esperti fanno una valutazione dei primi tre anni della nuova normativa biologica. Tale valutazione fornisce un’ottima base per futuri dibattiti, oltre a strumenti per l’attività d’advocacy per il cambiamento del settore biologico e inoltre contribuisce ad una valutazione in itinere dei Regolamenti Biologici tra il 2012 e il 2013. Da quando è stato emanato il primo regolamento biologico nel 1991, l’agricoltura biologica è diventata parte della Politica Agricola Comunitaria Europea (PAC). Inoltre, in quanto approccio olistico alle pratiche di coltivazione sostenibile, dotato di un sistema di certificazione diffuso in tutta Europa, l’agricoltura biologica si è proposta come un settore pioniere delle pratiche sostenibili e come un laboratorio per favorire ulteriori sviluppi della Politica Agricola Comunitaria in campo ecologico. Questo dossier valuta il contributo della normativa biologica, e le necessità per i suoi sviluppi futuri, per rimanere forte nel suo ruolo di pioniere. Il Gruppo IFOAM UE – lavorare per gli alimenti biologici e per l’agricoltura biologica in Europa Il Gruppo IFOAM UE è l’organizzazione Europea per gli alimenti e l’agricoltura biologici, che unisce e rappresenta le esperienze e gli interessi di circa 300 affiliati. I membri del Gruppo sono rappresentanti dell’intera filiera di produzione biologica, delle organizzazioni dei consumatori, degli enti di certificazione, dei consulenti, delle organizzazione commerciali, degli enti di ricerca, dei trasformatori, delle organizzazioni ambientali, delle imprese e dei rivenditori. Attraverso il nostro ufficio, situato nella capitale Bruxelles, cuore dell’attività politica europea, abbiamo accesso a un rete capillare di contatti che coprono la Commissione Europea, il Parlamento, il Consiglio e le organizzazioni della società civile. Il Gruppo IFOAM UE è riconosciuto come il gruppo di punta per l’advocacy nel settore degli alimenti e dell’agricoltura biologici su tutta la scena politica europea. Nell’area del regolamento il Gruppo IFAOM UE lavora per migliorare e armonizzare l’interpretazione del Regolamento Biologico (CE) n. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008. Quindi, cooperiamo direttamente con le istituzioni europee, specialmente con il Dipartimento per l’Agricoltura Biologica, il DG Agri, la Commissione Europea. Al fine di fornire alle istituzioni europee proposte appropriate, consultiamo stakeholder esperti di settore. Questi membri esperti compongono anche la nostra rappresentanza nell’AGOF (Gruppo Consultivo sull’Agricoltura Biologica). Christopher Stopes, l’attuale Presidente del Gruppo IFOAM UE presiede questa importante Commissione di consultazione di stakeholder sulla normativa biologica. Questa Pubblicazione è co-finanziata dalla Comunità Europea, dalla Direzione Generale per l’Agricoltura e per lo Sviluppo Rurale. Unica responsabilità della comunicazione e della pubblicazione è dell’autore. La Commissione non si ritiene responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazione in essa contenute.