Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria Milano

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Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria Milano
Guardia di Finanza
Nucleo di Polizia Tributaria Milano
Intervento a cura del S.Ten. Antonio ERRIGO
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ENTI NON PROFIT:
Metodologie e controlli
S.Ten. Antonio ERRIGO
I Gruppo Tutela Entrate
Nucleo Polizia Tributaria Milano
ENTI NON PROFIT: Metodologie e
controlli
Ma che cos’è il potere
d’accesso?
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L’ACCESSO
Il potere di accesso costituisce il mezzo
istruttorio più invasivo della sfera giuridica del
cittadino-contribuente e consiste nel potere
riconosciuto all’amministrazione finanziaria di
entrare e di permanere, anche senza o contro
il consenso di chi ne ha la disponibilità, in
locali, anche diversi da quelli in cui viene
esercitata l’attività di impresa o di lavoro
autonomo, al fine di eseguirvi le operazioni
necessarie per porre in essere l’attività
ispettiva.
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Principi costituzionali tutelati
Art 14 Inviolabilità del domicilio
Art 53 Contribuzione alla spesa pubblica
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Normativa che disciplina l’accesso
Art. 33 c. 1 D.P.R. 600/73 “per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche si applicano le disposizioni
dell' art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633 “.
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Normativa che disciplina l’accesso
Art. 52 c. 1 e 2 D.P.R. 633/72 “Gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto
possono
disporre
l'accesso
di
impiegati
della
amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività
commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad
ispezioni documentali,verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento della imposta e per la
repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che
eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione
che ne indica lo scopo,rilasciata dal capo dello ufficio da cui
dipendono. Tuttavia per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti
o professioni,che non siano anche adibiti all'esercizio di attività
commerciali o agricole,e in ogni caso per accedere in locali che siano
adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può
essere eseguito,previa autorizzazione del procuratore della
repubblica,soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente
decreto,allo
scopo
di
reperire
libri,
registri,
documenti,scritture ed altre prove delle violazioni.”
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Normativa che disciplina l’accesso
Art 35 della L. n. 4/29 “Per assicurarsi
dell'adempimento delle prescrizioni imposte
dalle leggi o dai regolamenti i materia
finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia
tributaria hanno facoltà di accedere in
qualunque ora negli esercizi pubblici e in
ogni locale adibito ad un'azienda industriale
o commerciale ed eseguirvi verificazioni e
ricerche”.
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Normativa che disciplina l’accesso
Art 12 c. 1 L. n. 212/2000 “Tutti gli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attività commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati
sulla base di esigenze effettive di indagine e
controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi
eccezionali e urgenti adeguatamente documentati,
durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e
con modalità tali da arrecare la minore turbativa
possibile allo svolgimento delle attività stesse
nonchè alle relazioni commerciali o professionali del
contribuente.”
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L’ACCESSO
Giuridicamente, può essere qualificato
quale atto amministrativo avente natura
autoritativa.
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Direttiva Operativa n. 1/2008 del
Comando Generale della G. di F.
1.
L’accesso in locali istituzionalmente
adibiti all’esercizio di attività non
commerciali è consentito previa
autorizzazione del Procuratore della
Repubblica, solo se sussistono “gravi
indizi di violazioni” alle norme tributarie
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Direttiva Operativa n. 1/2008 del
Comando Generale della G. di F.
Un eventuale accesso presso la sede o i locali
di un ente non commerciale, potrebbe ritenersi
consentito
in
assenza
della
citata
autorizzazione solo ove siano preventivamente
acquisiti
specifici
riscontri
documentali,
comprovanti, in maniera incontrovertibile, che
presso la sede o i locali stessi si svolgano, in
tutto o in parte, attività commerciali o
professionali.
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Invalidità dell’atto
Il mancato rispetto delle regole dettate
dalla legge per l’esercizio dei diversi
poteri ispettivi previsti nel settore fiscale
è
generalmente
ritenuto
causa
d’inidoneità degli elementi probatori per
tale via acquisiti
Principio dell’invalidità derivata
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Agenzia per le ONLUS e
Amministrazione Finanziaria
Il controllo sugli enti che si qualificano come
ONLUS è demandato all’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
istituita, in attuazione della delega di cui all’art.3,
commi da 190 a 193 della legge 662/96, con
D.p.c.m. 21 marzo 2001 nr. 329 oltre che,
naturalmente all’Amministrazione Finanziaria.
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Protocollo di intesa tra Agenzia per
le Onlus e Guardia di Finanza
Tale attività di collaborazione della Guardia di
finanza si esplica entro i limiti:
Di compatibilità con gli obiettivi e gli indirizzi fissati
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze;
Dei poteri previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 68/2001, dagli
articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/73 e successive
modificazioni, artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni, nonché delle facoltà
attribuite dalla Legge 7 gennaio 1929 nr.4;
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Protocollo di intesa tra Agenzia per
le Onlus e Guardia di Finanza
Protocollo, stipulato il 25.10.2005, prevede la
collaborazione tra le due Istituzioni ed ha come
fine quello dell’esecuzione di azioni e attività – di
iniziativa del Corpo o su richiesta della stessa
Agenzia – per il controllo della reale sussistenza
dei presupposti soggettivi ed oggettivi che
legittimano gli enti in argomento ad usufruire delle
agevolazioni fiscali loro riconosciute.
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Check list utilizzate nel
percorso ispettivo
Cenno alle check list adottate
dalla G.di F. ai sensi della
Direttiva Operativa 1/2008
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CHECK LIST PER IL RISCONTRO
ANALITICO-NORMATIVO
A. ENTI NON COMMERCIALI
STEP
Obbligo
generale di
effettuazione
Attività
Indicazioni di
dettaglio
Riscontro
di
esecuzione
Si No1 No2
STEP 1
SI
Individuazione del
settore giuridico
economico
agevolato a cui
appartiene l’ente
non commerciale
da sottoporre a
verifica
Tale attività risulta
particolarmente
importante in quanto
attesa la peculiarità dei
soggetti in questione, il
controllo non può
prescindere da una
preventiva conoscenza
del regime civilistico e
fiscale applicabile nel
caso concreto
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Eventuali
note
esplicative
CASI PRATICI
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Operazione “Fantaformation II”
Tale operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Milano, ha riguardato una ONLUS, accreditata
presso la Regione Lombardia quale ente di formazione, beneficiaria
in tale veste di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Sociale
Europeo.
Le numerose e sistematiche irregolarità riscontrate nell’ambito delle
operazioni di polizia giudiziaria, condotte su delega della Procura
della Repubblica di Milano, hanno permesso di individuare un
complesso sistema di frode finalizzato all’ottenimento di ingenti
finanziamenti comunitari.
Sistema di frode
Il sistema di frode accertato si basava sulle seguenti condotte:
falsificazione dei registri didattici e di presenza dei corsi, al fine di
simulare la presenza in aula degli allievi, docenti, codocenti e/o
tutor delle attività corsuali;
predisposizione di documentazione falsa (lettere di incarico,
quietanze di pagamento ecc.) attestante prestazioni mai rese;
imputazione nella certificazione delle spese presentata alla
Regione Lombardia di costi mai sostenuti.
Tali condotte erano, in sostanza, finalizzate a trarre in inganno gli
organi della Regione Lombardia circa il reale utilizzo delle somme
percepite (destinate all’illecito arricchimento di alcuni soggetti,
nonché al pagamento di spese proprie dell’ente non finanziabili,
quali corsi di inglese e di ballo per il personale della ONLUS)
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Esito delle indagini
L’indagine ha consentito di:
accertare l’illecita percezione di fondi comunitari per
complessivi € 896.333,95 ;
denunciare 4 persone fisiche (presidente e collaboratori
dell’ente) per il reato di truffa aggravata ai danni dello
Stato (art. 640 bis C.P.);
Applicare nei confronti della ONLUS la responsabilità
amministrativa dipendente da reato prevista dal D.Lgs
231/01. In particolare, il Tribunale di Milano ha
comminato all’ente una sanzione pecuniaria di € 43.000,
condannandolo altresì la sanzione accessoria della
interdizione per sei mesi dai finanziamenti e dalle
agevolazioni previste dal F.S.E..
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2° CASO PRATICO
OPERAZIONE
“L’AMORE DEL
BAMBINO”
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Accertamenti preliminari
Si sono basati:
1. Denuncia per
appropriazione indebita
presentata dalla madre di
una bambina di dieci anni
affetta da neuroblastoma
alla spina dorsale.
per somme raccolte in favore della figlia
che in realtà aveva ricevuto solo
parzialmente e per le quali aveva
sottoscritto dei verbali di consegna del
denaro.
nei confronti di:
- del presidente dell’associazione
- del suo predecessore
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Accertamenti preliminari
2. sull’acquisizione dei dati in
possesso della Regione
Lombardia al fine di:
Verificare la regolarità
dell’iscrizione nel registro delle
associazioni di volontariato.
Acquisire i rendiconti
annuali di gestione.
Verificare la concessione di
contributi/finanziamenti.
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Accertamenti preliminari
3. In seguito alla denuncia presentata dalla
madre della bambina malata, venivano
individuati altri 4 casi analoghi per i quali
l’associazione aveva raccolto ingenti
somme di denaro.
Una bambina di 4
anni, affetta da
artogriposi.
Un’adolescente di 16
anni, affetta da cifosi.
Una bimba di 2 anni
affetta da artogriposi;
Una bambina di 8 anni,
poi deceduta.
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
In base agli elementi raccolti veniva inoltrata all’A.G. una comunicazione notizia
di reato nei confronti del presidente dell’associazione “L’Amore del Bambino” e
di altri suoi collaboratori nel frattempo identificati.
L’A.G. autorizzava indagini tecniche nei confronti del presidente
dell’associazione, dei suoi assistenti, nonché accertamenti bancari ad ampio
raggio.
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
Le indagini tecniche consentivano di individuare:
le modalità operative dell’associazione;
la struttura;
le persone che “collaboravano”.
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
Il “modus operandi” dell’associazione:
1. mandato speciale che autorizzava la raccolta di denaro,
firmato dal genitore del minore e/o da chi esercitava la
patria potestà (giudice tutelare).
2. segnalazione alle autorità di polizia, competenti per
territorio, dell’inizio e del termine della raccolta fondi.
3. contatto telefonico con gli esercizi commerciali
attraverso un call center dell’associazione.
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
4. posizionamento dei salvadanai presso gli esercizi commerciali;
5. ritiro dei salvadanai al termine della raccolta.
6. svuotamento dei salvadanai presso l’associazione, solo in
alcuni casi alla presenza dei genitori del minore per il quale
era stata effettuata la raccolta.
7. raccolta di ulteriori fondi attraverso donazioni effettuate
tramite bonifici sui c/c bancari e postali utilizzati
dall’associazione.
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
Organigramma dell’associazione:
Presidente
Responsabile
Area
Ricerca Fondi
Coordinatore call
center e volontari
Vice presidente
Responsabile
Area Legale
operatori del
Call center
“volontari” incaricati
della raccolta e del ritiro
dei salvadanai.
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
Le indagini tecniche, l’esecuzione di perquisizioni e le audizioni dei testimoni
evidenziavano:
1. l’elevato numero di salvadanai
(diverse centinaia) collocati in più
regioni e, contestualmente, per
differenti campagne di solidarietà;
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
2. una prosecuzione delle campagne di solidarietà, anche per
alcuni anni, nonostante il venir meno delle esigenze
chirurgiche dei minori;
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OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
3. l’apertura dei salvadanai avveniva esclusivamente in
uno specifico locale dell’associazione, dotato di
“macchine conta soldi”, alla presenza del presidente,
e dei suoi più stretti collaboratori;
OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
4.
la totale mancanza di rendicontazione a riprova dell’apertura dei
salvadanai e di quanto in essi contenuto;
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OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
Gli accertamenti bancari, permettevano di accertare
una distrazione di somme di denaro, pari a circa €
700.000*.
* cifra che non comprende le somme di denaro raccolte negli
anni attraverso il posizionamento dei salvadanai, ma solo le
donazioni da parte di privati effettuate attraverso bonifici
bancari e postali sui c/c intestati all’associazione di cui è
stato possibile effettuarne la tracciabilità.
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OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
CONCLUSIONI
L’attività di indagine esperita nei confronti dell’ associazione denominata
“l’Amore del Bambino” permetteva di individuare un sodalizio criminale
dedito alla truffa ed all’appropriazione indebita di somme di denaro
destinate a fini umanitari.
Le indagini svolte, nel corso delle quali venivano accertati i reati di cui agli
artt. 416 (associazione per delinquere), 640 (truffa), 646 (appropriazione
indebita) e 110 (concorso nel reato) del C.P., consentivano di:
A) eseguire tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei
Presidenti dell’associazione succedutisi nel tempo e del coordinatore
dell’associazione;
B) eseguire due misure cautelari personali dell’obbligo di presentazione
alla p.g. nei confronti di un “volontario addetto allo svuotamento dei
salvadanai” e della responsabile dell’area legale dell’associazione (figli del
presidente dell’associazione);
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OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO”
Attività di indagine
CONCLUSIONI
- segue -
D) sottoporre a sequestro € 90.000 depositati su di un libretto di deposito
ed accertare distrazioni per diverse centinaia di migliaia di Euro;
E) trovare un concreto riscontro all’ipotesi investigativa nel pronunciamento
della sentenza di condanna del Tribunale Ordinario di Milano, nei confronti
del Presidente dell’Associazione e del suo principale collaboratore,
rispettivamente per anni 3 e mesi 4 e anni 2 e mesi 4 di reclusione, con
l’obbligo al risarcimento del danno in favore di tutte le parti civili costituite,
ossia delle famiglie dei minori affetti da gravi patologie per i quali venivano
effettuate le raccolte di fondi.
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3° CASO NEI CONFRONTI DI
UN’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
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39
LA VERIFICA HA AVUTO DUE DIRETTRICI DI
INDAGINE, UNA PROPEDEUTICA ALL’ALTRA:
• Verifica dell’assenza del presupposto associativo e
del fine non-profit dell’associazione
• Conseguente riqualificazione in ente di tipo
commerciale
• Ricostruzione del flusso reddituale dell’ente per i
periodi d’imposta sottoposti a verifica
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40
FASE 1
Individuazione di un centro fitness di rilevante
importanza gestito da un’associazione sportiva
dilettantistica (ASD).
• Fase di tipo investigativo, mirata all’acquisizione di
notizie sulla gestione della palestra; emergeva la
finalità, da parte di ASD, del raggiungimento del
lucro, più che degli scopi sociali, attraverso
l’esercizio di un’attività prettamente di natura
commerciale, dissimulata in quella di natura
associativa.
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41
Richiesta,
al
Procuratore
della
Repubblica
presso
il
Tribunale
territorialmente competente, di idonea
autorizzazione ad accedere presso i
locali di ASD (art. 52, comma 2 del DPR
633/272)
• Da
precedenti riscontri info-investigativi l’ente
non svolgeva attività commerciale presso la
palestra.
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FASE 2:
Avvio di una verifica fiscale di più ampio spessore, finalizzata
all’ acquisizione di dati e notizie che confermassero le ipotesi di
partenza, attraverso:
Esame della documentazione in formato cartaceo
Esame dei files contenuti nel sistema informatico in uso ad ASD
Acquisizione di informazioni da parte di:
•un campione di “soci-clienti”
•personale dipendente e collaboratori
•componenti del consiglio direttivo
Controlli effettuati presso il CONI, il Centro Sportivo Italiano e la
società proprietaria dell’impianto sportivo
Confronto dei dati e degli elementi acquisiti con le dichiarazioni rese
dal Presidente dell’ASD.
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43
FASE 3:
PROVA DELLE INADEMPIENZE DELL’ENTE
• Omessa iscrizione sul Registro delle società e delle
associazioni sportive dilettantistiche e conseguente
mancato riconoscimento del CONI e delle federazioni
sportive nazionali.
• Omessa comunicazione della scelta del regime
contabile di cui alla legge n. 389/91, anche in sede di
dichiarazione dei redditi. In assenza di tale opzione,
l’ASD avrebbe dovuto applicare il regime fiscale
ordinario, per le II.DD. e l’IVA, e rispettare gli
adempimenti contabili.
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44
• Omessa
predisposizione del rendiconto per un
periodo di imposta. È stata altresì riscontrata
l’inosservanza di alcune clausole introdotte dall’art.
90 della L. 289/2002; in particolare è stata accertata
l’inosservanza:
• delle norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di
•
•
•
democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
delle modalità di approvazione dei rendiconti economici
finanziari da parte degli organi statutari
delle modalità di elezione delle cariche sociali
delle modalità di tenuta del libro soci.
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45
Le principali figure per la gestione amministrativa e tecnica del
centro fitness (consulente fitness, receptionist, personal trainer,
ecc…) avevano compiti ben precisi con procedure operative
definite in appositi mansionari.
La lettura dei citati mansionari ha evidenziato che l’obiettivo
principale dell’associazione è sempre stata, mediante l’operato
dei suoi collaboratori, la ricerca continua di nuovi clienti
(associati) cui far sottoscrivere o rinnovare i contratti di
abbonamento.
• I collaboratori, per la vendita del prodotto “fitness”
ricevevano dei compensi calcolati in misura percentuale
sugli incassi dell’associazione: in pratica, delle vere e
proprie provvigioni
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FASE 4
Pertanto,
una volta accertato il disegno
evasivo posto in essere dalla S.r.l.:
• sono stati ricostruiti i redditi da recuperare
a tassazione, qualificati come redditi
d’impresa;
• i redditi dei collaboratori sono stati
riqualificati da redditi diversi (con relativo
trattamento fiscale agevolato) a redditi di
lavoro dipendente.
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Ai fini IVA, la base imponibile imputata ad ASD
è stata determinata unicamente dall’importo
complessivo dei corrispettivi percepiti per le
prestazioni di servizi erogate, ossia il 20% dei
ricavi così come rilevati
• Questo perché, ai sensi dell’art. 19-ter del DPR n.
633/72, anche per gli enti non commerciali la
detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi
acquistati non è ammessa in caso di omessa
tenuta della contabilità obbligatoria a norma di
legge.
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L’ATTIVITA’ DI
“FUND RAISING”
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L’attività di “Fund Raising”
Art 143 c. 3 del TUIR
“Non concorrono in ogni caso alla formazione
del reddito degli enti non commerciali di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di
raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;”
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L’attività di “Fund Raising”
Art 20 c. 2 DPR 600/73
“Indipendentemente alla redazione del rendiconto
annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai
sensi dell'art. 22, dal quale devono risultare, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
indicate nell'art. 143, co. 3 del testo unico delle imposte
sui redditi, (Comma aggiunto dall'Articolo 8, d.lgs. 4
dicembre 1997, n. 460).”
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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