Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria Milano
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Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria Milano Intervento a cura del S.Ten. Antonio ERRIGO 1 ENTI NON PROFIT: Metodologie e controlli S.Ten. Antonio ERRIGO I Gruppo Tutela Entrate Nucleo Polizia Tributaria Milano ENTI NON PROFIT: Metodologie e controlli Ma che cos’è il potere d’accesso? 3 L’ACCESSO Il potere di accesso costituisce il mezzo istruttorio più invasivo della sfera giuridica del cittadino-contribuente e consiste nel potere riconosciuto all’amministrazione finanziaria di entrare e di permanere, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, in locali, anche diversi da quelli in cui viene esercitata l’attività di impresa o di lavoro autonomo, al fine di eseguirvi le operazioni necessarie per porre in essere l’attività ispettiva. 4 Principi costituzionali tutelati Art 14 Inviolabilità del domicilio Art 53 Contribuzione alla spesa pubblica 5 Normativa che disciplina l’accesso Art. 33 c. 1 D.P.R. 600/73 “per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 “. 6 Normativa che disciplina l’accesso Art. 52 c. 1 e 2 D.P.R. 633/72 “Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati della amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali,verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento della imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,rilasciata dal capo dello ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni,che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali o agricole,e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito,previa autorizzazione del procuratore della repubblica,soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto,allo scopo di reperire libri, registri, documenti,scritture ed altre prove delle violazioni.” 7 Normativa che disciplina l’accesso Art 35 della L. n. 4/29 “Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti i materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche”. 8 Normativa che disciplina l’accesso Art 12 c. 1 L. n. 212/2000 “Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.” 9 L’ACCESSO Giuridicamente, può essere qualificato quale atto amministrativo avente natura autoritativa. 10 Direttiva Operativa n. 1/2008 del Comando Generale della G. di F. 1. L’accesso in locali istituzionalmente adibiti all’esercizio di attività non commerciali è consentito previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, solo se sussistono “gravi indizi di violazioni” alle norme tributarie 11 Direttiva Operativa n. 1/2008 del Comando Generale della G. di F. Un eventuale accesso presso la sede o i locali di un ente non commerciale, potrebbe ritenersi consentito in assenza della citata autorizzazione solo ove siano preventivamente acquisiti specifici riscontri documentali, comprovanti, in maniera incontrovertibile, che presso la sede o i locali stessi si svolgano, in tutto o in parte, attività commerciali o professionali. 12 Invalidità dell’atto Il mancato rispetto delle regole dettate dalla legge per l’esercizio dei diversi poteri ispettivi previsti nel settore fiscale è generalmente ritenuto causa d’inidoneità degli elementi probatori per tale via acquisiti Principio dell’invalidità derivata 13 Agenzia per le ONLUS e Amministrazione Finanziaria Il controllo sugli enti che si qualificano come ONLUS è demandato all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita, in attuazione della delega di cui all’art.3, commi da 190 a 193 della legge 662/96, con D.p.c.m. 21 marzo 2001 nr. 329 oltre che, naturalmente all’Amministrazione Finanziaria. 14 Protocollo di intesa tra Agenzia per le Onlus e Guardia di Finanza Tale attività di collaborazione della Guardia di finanza si esplica entro i limiti: Di compatibilità con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze; Dei poteri previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 68/2001, dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/73 e successive modificazioni, artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, nonché delle facoltà attribuite dalla Legge 7 gennaio 1929 nr.4; 15 Protocollo di intesa tra Agenzia per le Onlus e Guardia di Finanza Protocollo, stipulato il 25.10.2005, prevede la collaborazione tra le due Istituzioni ed ha come fine quello dell’esecuzione di azioni e attività – di iniziativa del Corpo o su richiesta della stessa Agenzia – per il controllo della reale sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che legittimano gli enti in argomento ad usufruire delle agevolazioni fiscali loro riconosciute. 16 Check list utilizzate nel percorso ispettivo Cenno alle check list adottate dalla G.di F. ai sensi della Direttiva Operativa 1/2008 17 CHECK LIST PER IL RISCONTRO ANALITICO-NORMATIVO A. ENTI NON COMMERCIALI STEP Obbligo generale di effettuazione Attività Indicazioni di dettaglio Riscontro di esecuzione Si No1 No2 STEP 1 SI Individuazione del settore giuridico economico agevolato a cui appartiene l’ente non commerciale da sottoporre a verifica Tale attività risulta particolarmente importante in quanto attesa la peculiarità dei soggetti in questione, il controllo non può prescindere da una preventiva conoscenza del regime civilistico e fiscale applicabile nel caso concreto 18 Eventuali note esplicative CASI PRATICI 19 Operazione “Fantaformation II” Tale operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, ha riguardato una ONLUS, accreditata presso la Regione Lombardia quale ente di formazione, beneficiaria in tale veste di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Sociale Europeo. Le numerose e sistematiche irregolarità riscontrate nell’ambito delle operazioni di polizia giudiziaria, condotte su delega della Procura della Repubblica di Milano, hanno permesso di individuare un complesso sistema di frode finalizzato all’ottenimento di ingenti finanziamenti comunitari. Sistema di frode Il sistema di frode accertato si basava sulle seguenti condotte: falsificazione dei registri didattici e di presenza dei corsi, al fine di simulare la presenza in aula degli allievi, docenti, codocenti e/o tutor delle attività corsuali; predisposizione di documentazione falsa (lettere di incarico, quietanze di pagamento ecc.) attestante prestazioni mai rese; imputazione nella certificazione delle spese presentata alla Regione Lombardia di costi mai sostenuti. Tali condotte erano, in sostanza, finalizzate a trarre in inganno gli organi della Regione Lombardia circa il reale utilizzo delle somme percepite (destinate all’illecito arricchimento di alcuni soggetti, nonché al pagamento di spese proprie dell’ente non finanziabili, quali corsi di inglese e di ballo per il personale della ONLUS) 21 Esito delle indagini L’indagine ha consentito di: accertare l’illecita percezione di fondi comunitari per complessivi € 896.333,95 ; denunciare 4 persone fisiche (presidente e collaboratori dell’ente) per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis C.P.); Applicare nei confronti della ONLUS la responsabilità amministrativa dipendente da reato prevista dal D.Lgs 231/01. In particolare, il Tribunale di Milano ha comminato all’ente una sanzione pecuniaria di € 43.000, condannandolo altresì la sanzione accessoria della interdizione per sei mesi dai finanziamenti e dalle agevolazioni previste dal F.S.E.. 22 2° CASO PRATICO OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Accertamenti preliminari Si sono basati: 1. Denuncia per appropriazione indebita presentata dalla madre di una bambina di dieci anni affetta da neuroblastoma alla spina dorsale. per somme raccolte in favore della figlia che in realtà aveva ricevuto solo parzialmente e per le quali aveva sottoscritto dei verbali di consegna del denaro. nei confronti di: - del presidente dell’associazione - del suo predecessore OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Accertamenti preliminari 2. sull’acquisizione dei dati in possesso della Regione Lombardia al fine di: Verificare la regolarità dell’iscrizione nel registro delle associazioni di volontariato. Acquisire i rendiconti annuali di gestione. Verificare la concessione di contributi/finanziamenti. OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Accertamenti preliminari 3. In seguito alla denuncia presentata dalla madre della bambina malata, venivano individuati altri 4 casi analoghi per i quali l’associazione aveva raccolto ingenti somme di denaro. Una bambina di 4 anni, affetta da artogriposi. Un’adolescente di 16 anni, affetta da cifosi. Una bimba di 2 anni affetta da artogriposi; Una bambina di 8 anni, poi deceduta. OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine In base agli elementi raccolti veniva inoltrata all’A.G. una comunicazione notizia di reato nei confronti del presidente dell’associazione “L’Amore del Bambino” e di altri suoi collaboratori nel frattempo identificati. L’A.G. autorizzava indagini tecniche nei confronti del presidente dell’associazione, dei suoi assistenti, nonché accertamenti bancari ad ampio raggio. OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine Le indagini tecniche consentivano di individuare: le modalità operative dell’associazione; la struttura; le persone che “collaboravano”. OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine Il “modus operandi” dell’associazione: 1. mandato speciale che autorizzava la raccolta di denaro, firmato dal genitore del minore e/o da chi esercitava la patria potestà (giudice tutelare). 2. segnalazione alle autorità di polizia, competenti per territorio, dell’inizio e del termine della raccolta fondi. 3. contatto telefonico con gli esercizi commerciali attraverso un call center dell’associazione. OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine 4. posizionamento dei salvadanai presso gli esercizi commerciali; 5. ritiro dei salvadanai al termine della raccolta. 6. svuotamento dei salvadanai presso l’associazione, solo in alcuni casi alla presenza dei genitori del minore per il quale era stata effettuata la raccolta. 7. raccolta di ulteriori fondi attraverso donazioni effettuate tramite bonifici sui c/c bancari e postali utilizzati dall’associazione. OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine Organigramma dell’associazione: Presidente Responsabile Area Ricerca Fondi Coordinatore call center e volontari Vice presidente Responsabile Area Legale operatori del Call center “volontari” incaricati della raccolta e del ritiro dei salvadanai. OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine Le indagini tecniche, l’esecuzione di perquisizioni e le audizioni dei testimoni evidenziavano: 1. l’elevato numero di salvadanai (diverse centinaia) collocati in più regioni e, contestualmente, per differenti campagne di solidarietà; OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine 2. una prosecuzione delle campagne di solidarietà, anche per alcuni anni, nonostante il venir meno delle esigenze chirurgiche dei minori; 33 OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine 3. l’apertura dei salvadanai avveniva esclusivamente in uno specifico locale dell’associazione, dotato di “macchine conta soldi”, alla presenza del presidente, e dei suoi più stretti collaboratori; OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine 4. la totale mancanza di rendicontazione a riprova dell’apertura dei salvadanai e di quanto in essi contenuto; 35 OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine Gli accertamenti bancari, permettevano di accertare una distrazione di somme di denaro, pari a circa € 700.000*. * cifra che non comprende le somme di denaro raccolte negli anni attraverso il posizionamento dei salvadanai, ma solo le donazioni da parte di privati effettuate attraverso bonifici bancari e postali sui c/c intestati all’associazione di cui è stato possibile effettuarne la tracciabilità. 36 OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine CONCLUSIONI L’attività di indagine esperita nei confronti dell’ associazione denominata “l’Amore del Bambino” permetteva di individuare un sodalizio criminale dedito alla truffa ed all’appropriazione indebita di somme di denaro destinate a fini umanitari. Le indagini svolte, nel corso delle quali venivano accertati i reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita) e 110 (concorso nel reato) del C.P., consentivano di: A) eseguire tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei Presidenti dell’associazione succedutisi nel tempo e del coordinatore dell’associazione; B) eseguire due misure cautelari personali dell’obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di un “volontario addetto allo svuotamento dei salvadanai” e della responsabile dell’area legale dell’associazione (figli del presidente dell’associazione); 37 OPERAZIONE “L’AMORE DEL BAMBINO” Attività di indagine CONCLUSIONI - segue - D) sottoporre a sequestro € 90.000 depositati su di un libretto di deposito ed accertare distrazioni per diverse centinaia di migliaia di Euro; E) trovare un concreto riscontro all’ipotesi investigativa nel pronunciamento della sentenza di condanna del Tribunale Ordinario di Milano, nei confronti del Presidente dell’Associazione e del suo principale collaboratore, rispettivamente per anni 3 e mesi 4 e anni 2 e mesi 4 di reclusione, con l’obbligo al risarcimento del danno in favore di tutte le parti civili costituite, ossia delle famiglie dei minori affetti da gravi patologie per i quali venivano effettuate le raccolte di fondi. 38 3° CASO NEI CONFRONTI DI UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 39 39 LA VERIFICA HA AVUTO DUE DIRETTRICI DI INDAGINE, UNA PROPEDEUTICA ALL’ALTRA: • Verifica dell’assenza del presupposto associativo e del fine non-profit dell’associazione • Conseguente riqualificazione in ente di tipo commerciale • Ricostruzione del flusso reddituale dell’ente per i periodi d’imposta sottoposti a verifica 40 40 FASE 1 Individuazione di un centro fitness di rilevante importanza gestito da un’associazione sportiva dilettantistica (ASD). • Fase di tipo investigativo, mirata all’acquisizione di notizie sulla gestione della palestra; emergeva la finalità, da parte di ASD, del raggiungimento del lucro, più che degli scopi sociali, attraverso l’esercizio di un’attività prettamente di natura commerciale, dissimulata in quella di natura associativa. 41 41 Richiesta, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, di idonea autorizzazione ad accedere presso i locali di ASD (art. 52, comma 2 del DPR 633/272) • Da precedenti riscontri info-investigativi l’ente non svolgeva attività commerciale presso la palestra. 42 42 FASE 2: Avvio di una verifica fiscale di più ampio spessore, finalizzata all’ acquisizione di dati e notizie che confermassero le ipotesi di partenza, attraverso: Esame della documentazione in formato cartaceo Esame dei files contenuti nel sistema informatico in uso ad ASD Acquisizione di informazioni da parte di: •un campione di “soci-clienti” •personale dipendente e collaboratori •componenti del consiglio direttivo Controlli effettuati presso il CONI, il Centro Sportivo Italiano e la società proprietaria dell’impianto sportivo Confronto dei dati e degli elementi acquisiti con le dichiarazioni rese dal Presidente dell’ASD. 43 43 FASE 3: PROVA DELLE INADEMPIENZE DELL’ENTE • Omessa iscrizione sul Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e conseguente mancato riconoscimento del CONI e delle federazioni sportive nazionali. • Omessa comunicazione della scelta del regime contabile di cui alla legge n. 389/91, anche in sede di dichiarazione dei redditi. In assenza di tale opzione, l’ASD avrebbe dovuto applicare il regime fiscale ordinario, per le II.DD. e l’IVA, e rispettare gli adempimenti contabili. 44 44 • Omessa predisposizione del rendiconto per un periodo di imposta. È stata altresì riscontrata l’inosservanza di alcune clausole introdotte dall’art. 90 della L. 289/2002; in particolare è stata accertata l’inosservanza: • delle norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di • • • democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati delle modalità di approvazione dei rendiconti economici finanziari da parte degli organi statutari delle modalità di elezione delle cariche sociali delle modalità di tenuta del libro soci. 45 45 Le principali figure per la gestione amministrativa e tecnica del centro fitness (consulente fitness, receptionist, personal trainer, ecc…) avevano compiti ben precisi con procedure operative definite in appositi mansionari. La lettura dei citati mansionari ha evidenziato che l’obiettivo principale dell’associazione è sempre stata, mediante l’operato dei suoi collaboratori, la ricerca continua di nuovi clienti (associati) cui far sottoscrivere o rinnovare i contratti di abbonamento. • I collaboratori, per la vendita del prodotto “fitness” ricevevano dei compensi calcolati in misura percentuale sugli incassi dell’associazione: in pratica, delle vere e proprie provvigioni 46 46 FASE 4 Pertanto, una volta accertato il disegno evasivo posto in essere dalla S.r.l.: • sono stati ricostruiti i redditi da recuperare a tassazione, qualificati come redditi d’impresa; • i redditi dei collaboratori sono stati riqualificati da redditi diversi (con relativo trattamento fiscale agevolato) a redditi di lavoro dipendente. 47 47 Ai fini IVA, la base imponibile imputata ad ASD è stata determinata unicamente dall’importo complessivo dei corrispettivi percepiti per le prestazioni di servizi erogate, ossia il 20% dei ricavi così come rilevati • Questo perché, ai sensi dell’art. 19-ter del DPR n. 633/72, anche per gli enti non commerciali la detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati non è ammessa in caso di omessa tenuta della contabilità obbligatoria a norma di legge. 48 48 L’ATTIVITA’ DI “FUND RAISING” 49 L’attività di “Fund Raising” Art 143 c. 3 del TUIR “Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;” 50 L’attività di “Fund Raising” Art 20 c. 2 DPR 600/73 “Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 143, co. 3 del testo unico delle imposte sui redditi, (Comma aggiunto dall'Articolo 8, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).” 51 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 52