Riv 06.14.pub
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Riv 06.14.pub
A. R. A. I. Associazione Amministratori Immbiliari D OTT R I N A - L E G G I - S E NT E N Z E - UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO ARAI dal mese di Giugno è stata inserita dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi della Legge 4/2013 nell’elenco delle Associazione Professionale autorizzate a rilasciare l’Attestato di Qualità. ARAI è dunque legittimata a garantire ed attestare a tutti i suoi iscritti il possesso dei requisiti richiesti per svolgere la professione di amministratore di condominio, a seguito dei Corsi di formazione iniziali e di aggiornamento periodico così come disposto dalla nuova legge 220/2012 ed in ottemperanza alla legge 4/2013. Sono previsti vari livelli di ATTESTAZIONE, ma questo scopo saranno inviate successive ulteriori comunicazioni a quanti sono interessati a proporsi nei vari condomini con un valore aggiunto di indubbia efficacia a garanzia sempre e comunque degli utenti, ovvero i Condomini. . Come è noto ormai, il prossimo anno diventerà operativo il D. Legislativo 09.11.2007 n. 206 che attribuirà anche alle professioni non regolamentate in albo il riconoscimento della qualifica professionale. L’ARAI è da sempre impegnata per garantire a tutti gli Associati gli strumenti necessari per un aggiornamento professionale costante, ma soprattutto di "livello superiore". Lo svolgimento, ogni anno, di seminari di aggiornamento consente agli Associati di ottenere i crediti formativi necessari allo scopo. Questo impegno è anche finalizzato al fatto che le Associazioni riconosciute dovranno garantire che i loro iscritti possiedano una preparazione professionale che sia sinonimo di QUALITA’, quella che ormai i condomini mettono sempre di più al primo posto nello scegliere il loro amministratore. Questo primo “step” è indispensabile per puntare alla CERTIFICAZIONE ICMQ. Certificarsi, infatti, non è solo un modo per assolvere ad un obbligo o un iter burocratico che si conclude con il rilascio di un attestato di conformità. E' molto di più. E' una occasione per valorizzare la propria professionalità, compiendo un percorso di crescita mirato a valorizzare le proprie risorse e a migliorare i processi dell'organizzazione. In Condominio 1 LUGLIO 2 0 1 4 ASSEMBLEA E MAGGIORANZE La Cassazione a Sezioni Unite del 2005, ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (ovvero contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto”; sono invece, “annullabili” le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto” (così Cass. 7 marzo 2005 n. 4806). Tabelle millesimali: per l'approvazione o la revisione non serve l'unanimità Cass. civile, sez. II, sent 26.02.2014 n° 4569 Con la pronuncia 26 febbraio 2014, n. 4569 la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare la decisione delle Sezioni Unite del 2010 n. 18477, con la quale era stato dato corso ad un nuovo indirizzo in tema di maggioranze necessarie per l'approvazione, o la modificazione, delle tabelle millesimali. Nel caso di specie era infatti avvenuto che un condomino, a seguito di un'intimazione di pagamento per spese condominiali sfociata nell'emissione di un decreto ingiuntivo, aveva proposto opposizione avverso il decreto sostenendo, in particolare, che le tabelle millesimali poste alla base del computo della ripartizione delle spese non erano state approvate all'unanimità da parte dei condomini. L'esito dei giudizi di merito era sfavorevole per l'attore opponente in quanto il giudice d'appello aveva ritenuto che, in punto di fatto, le tabelle millesimali fossero invece state approvate da tutti i condomini (o meglio che, se pure in tempi separati, ciascun condomino avesse dato la propria adesione alle stesse). Veniva dunque proposto ricorso per cassazione, sostenendosi, da parte del condomino ricorrente che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che vi fosse stata un'approvazione unanime e, comunque, esso non avrebbe esposto una chiara motivazione in ordine agli elementi da cui era possibile trarre tale convincimento. La Corte Cassazione, investita della questione, ha però risolto la questione senza entrare nel merito di tale elemento di fatto contestato dal ricorrente. 2 Infatti, secondo la Corte, il tema dell'eventuale adesione di tutti i condomini (o di alcuni soltanto di essi) alle nuove tabelle risulta del tutto ininfluente ai fini del decidere, in quanto per il sopravvenuto indirizzo interpretativo di cui alla pronuncia n. 18477/10 delle Sezioni Unite l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, II c.c. In sostanza, secondo la tesi fatta propria dalle Sezioni Unite nella pronuncia che si annota, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino - fonte che è invece costituita dalla legge stessa - ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica, per cui ne discende la conseguenza della sufficienza di una approvazione a maggioranza della stessa. Non serve unanimità per disciplinare l'uso del parcheggio condominiale Cass. civile, sent n. 9681 del 6.5.2014. L e d i s p o s i zi o n i del re g o l a m e n t o di condominio che disciplinano l'uso delle parti comuni, se facenti parte del contenuto "normale" del regolamento (di cui all'art. 1138 primo comma cod. civ.) possono essere modificate con la maggioranza prevista al terzo comma dell'articolo citato. Anche se adottato all'unanimità, esso non può comunque considerarsi di natura contrattuale. E' quanto specificato dalla Suprema corte nella sentenza in oggetto.Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato una delibera assembleare che determinava l'applicazione del meccanismo della rotazione nello sfruttamento del parcheggio condominiale. Secondo il ricorrente, tale delibera avrebbe illegittimamente derogato le disposizioni del regolamento di condominio nella parte in cui disponeva determinate priorità di parcheggio a seconda della tipologia delle autovetture dei condomini. Egli qualificava il regolamento condominiale come di tipo "contrattuale" poiché lo stesso sarebbe stato adottato all'unanimità, di conseguenza modificabile solo con il consenso di tutti i condomini e non con una delibera adottata a maggioranza assoluta. La domanda veniva accolta in primo grado ma la sentenza veniva riformata in appello, poiché, secondo il giudice d'appello il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il regolamento condominiale come di natura contrattuale. Tale posizione, a seguito di ricorso dell'interessato, viene avallata dalla Cassazione: il regolamento di condominio non acquista valore contrattuale per il mero fatto di essere stato adottato all'unanimità. Il ricorso è rigettato. ATTUALITA’ - QUESITI - S E R V I Z I - SPONSOR POS MUTICONTO MONEYNET E’ finalmente disponibile per tutti gli Associati il Pos multiconto dove poter caricare fino a 7 conti correnti di diversi condomini. Strumento indispensabile per gli incassi da effettuare presso i vari condomini, lo si può richiedere chiamando ARAI che fornirà i recapiti degli agenti addetti a fornire informazioni dettagliate sulle modalità di attivazione del servizio. CORSI DI AGGIORNAMENTO : Ai sensi dell’art. 71 bis lett. g è divenuta obbligatoria la FORMAZIONE PERIODICA per poter svolgere l’attività di Amministratore condominiale Per coloro che non possono prendere parte ai Corsi frontali abbiamo attivato due Corsi di aggiornamento On Line: 1) Riforma del Condominio - 2) Adempimenti fiscali INFO ED ATTIVAZIONi : www.arai.org Grazie ad una laboriosa trattativa è stato possibile attivare una favorevole convenzione per la stipula di una Polizza RC Professionale per Amministratori di Condominio in esclusiva per Associati ARAI, con premio a partire da 90 Euro/anno. E’ possibile attivare la stessa collegandosi alla home di www. arai.org e cliccare su EAGLE DIRECT - BERKLEY. Infatti Eagle Direct ha concluso un accordo con la WR Berkley Insurance (Europe) Ltd per il collocamento di alcuni prodotti attraverso la rete italiana. Eagledirect SRL e' una Societa' soggetta al controllo dell'IVASS IL PORTALE GRATUITO PER AMMINISTRATORI E CONDOMINI www.netcond.it è un portale studiato appositamente per gli Amministratori di condominio, che potranno gestire tutti i condomini amministrati telematicamente con un unico pannello di controllo ad accesso riservato e protetto da password. Tramite l'applicativo web che Net Cond ha sviluppato, sulle basi della propria pluriennale esperienza, gli Amministratori, indipendentemente dal programma di gestione utilizzato, potranno assolvere in totale sicurezza e semplicità a quanto disposto dalle nuove normative vigenti in materia di condominio, e gestire, dedicando pochi minuti al mese, la pubblicazione dei documenti condominiali e consentirne dunque la consultazione a tutti i Condomìni. 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La nota del Garante riguarda uno dei nuovi obblighi introdotti dalla legge di riforma del condominio nei confronti dell’amministratore, peraltro già da tempo recepito in giurisprudenza: l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per la gestione del Condominio sul Conto corrente condominiale. Il condomino moroso non può opporsi al decreto ingiuntivo lamentando che delle spese non state approvate dall’assemblea In materia di decreto ingiuntivo destinato al condomino moroso, è possibile proporre opposizione ma non ci si può basare sulla mancata approvazione da parte dell'assemblea di alcune voci di spesa, non potendosi tale opposizione estendersi a questioni attinenti la nullità o l'annullabilità della delibera condominiale di approvazione delle spese. E' quanto stabilito dalla Cassaz io ne ne l l a s e nt e nz a i n o g g et t o . Nel caso di specie un condomino che si era visto notificare un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, aveva proposto opposizione contestando Vi erano comprese anche alcune somme che non erano state approvate attraverso una regolare delibera assembleare. La Cassazione In proposito ha ricordato che "l'amministratore di condominio può e deve ricorrere al procedimento monitorio ex art. 63 disp. att. c.p.c. (...) allorquando un condomino sia moroso rispetto alle quote addebitatagli a seguito di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei condomini" e, nell'eventualità non risulti approvata una singola voce di spesa deve tuttavia ricordarsi come "l'art. 63 citato non può mai estendersi a questioni relative all'annullabilità o alla nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che dovrà essere impugnata separatamente ex art. 1137 c.c.". L'impugnazione della delibera deve essere effettuata in separata e idonea sede, non certo in occasione di opposizione a decreto ingiuntivo, così da dare origine ad autonomo processo di cognizione. Corte di Cass. Civile, sezione II sent. n. 6436 del 19 Marzo 2014. 4 SEDE: Via N. Turrisi 48 - 90138 Palermo TEL. 091 344385 - FAX 091 7836677 MAIL: [email protected] C/corrente postale: n. 17666900 IBAN IT94 Q076 0104 6000 0001 7666 900 COMPENSO RICHIESTO DALL’AMMINISTRATORE PER LAVORI STRAORDINARI La Cassazione con sentenza n. 2213 del 30/09/2013, ha chiarito che i compenso su base percentuale imposto dall’amministratore per aver seguito in prima persona tutte le fasi di esecuzione dei lavori, non sono dovuti se l’assemblea non li ha preventivamente deliberati e autorizzati. Dunque, l’attività di controllo e gli adempimenti dell’amministratore sulle opere di straordinaria amministrazione rientrano nel suo compenso annuale, già stabilito al momento del conferimento del suo incarico, e non va retribuito a parte. Per ogni compenso ulteriore è necessaria una specifica delibera condominiale prima della esecuzione dei lavori. Il nuovo Partner per l’energia nei condomini Info : 328 9541418 E’ stata di recente reintrodotta la Mediazione OBBLIGATORIA in ambito condominiale. Per la soluzione di eventuali controversie Adr Media riserva speciali opportunità agli Associati ARAI. Se interessati chiamare lo 091 8430073 per fissare un incontro informativo coinvolgendo anche il legale del Condominio.