REPUBBLICA ITALIANA IN NOME -DEL POPOLO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME -DEL POPOLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME -DEL POPOLO ,ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE Composta dai seguenti Magistrati: Presidente Dott. Salvatore SFRECOLA Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 18531 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: 1.MARABOTTO Giuseppe, nato a Cuneo 1'01.01.1947; 2.LANZA Antonino, nato a Patti (ME) il 15.01.1953; 3.FERRERO Alberto, nato a Torino il 22..02.1941; 4.ROTTA Martino, nato a Torino 1'11.03.1969; 5.MALDI Carla, nata a Rovigo il 18.02.1956; 6.SALICETI Riccardo, nato a Torino il 24.04.1956; 7.GIOVANNINI Donatella, nata a Papozze (RO) il 31.05.1952; 8.GIOVANNINI Anna Rita, nata ad Adria (RO) il 13.09.1955; 9.MANZETTI Nicoletta, nata a Torino il 19.08.1959; 10.MOSCATO Anna, nata a Jundiai (Brasile) il 03.03.1960; l1.FARINA Raffaela, nata a Catania il 22.03.1976; l 12.FLORIO Mario Emanuele, nato a San. Severo (FG) il 15.05.1941; 13.FLORIO Monica, nata a Torino il 10.05.1971; 14.FLORIO Salvatore, nato a Torino il 21.12.1973; 15.ATTIANESE Maria, nata a Casteilammare di Stabia (NA) il 24.08.1963; 16.SALA Giorgia, nata a Torino il 16.06.1971; 17.RAGAZZONI Ruggero, nato a Torino il 27.03.1940; 18.RAGAZZONI Davide, nato a Torino il 23.12.1969; 19.TINGHI Laura, nata a Torino il 29.11.1941; 20.ZAMPINI Manuela, nata a Varese il 27.09.1969; 21.DE FRANCESCO Antonella, nata a Crotone il 16.05.1961; 22.CONSENTINO Annamaria, nata a Moncalieri (TO) il (BA) il 30.05.1970; 23.RIZZI Nicola Francesco, nato a Casamassima 03.06.1954; Uditi, nella pubblica Udienza del 14 gìugno 2012, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado CROCI e gli Avvocati Fabrizio BORASIO, Luca IAFISCO, Flavia ROSSI, Roberto LONGHIN, Gianni Maria SARACCO, Carlo Emanuele GALLO, Anna BARBERO, Giuseppe GALLENCA,Matteo Maria RISCOSSA, Teodosio PAFUNDI e Luca VERRIENTI, legali dei diversi convenuti ·come risulta dal verbale di Udienza; 2 Esaminati gli atti ed idocumenti tutti della causa; Ritenuto in FATTO L'Ufficio Requirente ha promosso l'azione di responsabilità amministrativa a carico dei citati convenuti, per sentirli condannare ciascuno al pagamento delle somme che saranno analiticamente esplicitate nel prosieguo del presente provvedimento, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, quale danno patrimoniale in senso stretto che sarebbe stato cagionato dai medesimi al Ministero della Giustizia. Relativamente alla dimostrazione dell'asserita responsabilità dei convenuti, parte pubblica ha depositato gli -atti della propria attività istruttoria concernente, alla luce delle risultanze rivenienti dall'indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e finalizzata ad accertare fattispecie penalmente rilevanti verificatesi in merito a consulenze di natura contabile affidate nel corso degli anni dal 1997 al 2005 dall'ex Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, il pregiudizio arrecato dai· presunti responsabili al suddetto Dicastero della Giustizia, in relazione alla commissione di delitti di associazione per delinquere, corruzione e truffa, pari complessivamente ad Euro 15.212.091,57 a titolo di danno patrimoniale. In via preliminare, cade opportuno precisare che nell'ambito dei ventitre convenuti nel presente giudizio, figurano l'ex Procuratore della Repubblica di Pinerolo, Giuseppe MARABOTTO, l'ex Segretario 3 capo presso la Procura della Repubblica di Pinerolo, Antonino LANZA,e ventuno commercialisti liberi professionisti, tra cui il nominato SALICETI che risultava anche dipendente dell'Agenzia delle Entrate, i quali hanno svolto, nell'arco temporale sopra indicato, incarichi di consulenza tecnica in materia contabile e fiscale attribuiti dal nominato Procuratore della Repubblica. In particolare, l'Ufficio Requirente espone che dalle indagini esperite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano emerge il sistema illegale di consulenze fiscali assolutamente inutili e strumentali realizzato dal citatoMARABOTTO, avviato con l'apertura d'ufficio di plurimi procedimenti penali, in numero del tutto abnorme, su altrettante società di capitali attive nel circondario del Tribunale di Pinerolo, il quale si è imperniato su una specifica ed adeguata organizzazione di persone e mezzi rappresentata principalmente: dalla costituzione/organizzazione di ricorrenti terne di consulenti formate su base familiare/amicale; dalla predisposizione di sistemi stabili di gestione del denaro contante riveniente dalle liquidazioni delle consulenze operate dalla Procura della ricostruzione Repubblica dedotta di Pinerolo. Il dall'Ufficio denaro, secondo la Requirente, veniva raccolto all'interno di ogni terna dal "responsabile e coordinatore" del gruppo di professionisti, rimesso materialmente, in rapida successione, ad uno dei convenuti, il suddetto SALICETI, ed infine perveniva a tale Dario VI ZZ OTTO , non evocato nel presente giudizio in quanto considerato estraneo alla giurisdizione di questa 4 Corte dal Pubblico Ministero contabile, che curava la consegna finale dello stesso al Procuratore della Repubblica MARABOTTO, percependo una parte della somma versata al Magistrato. Il descritto sistema illecito, soggiunge la Procura Regionale, che ha concretizzato un numero significativo di delitti contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica (truffa pluriaggravata, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e reati connessi) ed ha procurato ai soggetti coinvolti ingenti profitti indebiti in danno dell'Amministrazione della Giustizia, si è sviluppato per diversi anni, dal 1997 al 2005, basandosi su una corruzione sistematica, organizzata per importi cospicui nell'ambito di un'attività giudiziaria, e sul conferimento di incarichi di consulenza tecnica sostanzialmente o completamente inutili, che venivano disposti in modo strumentale solo per conseguire illeciti profitti con la liquidazione dei relativi compensi, da corrispondere in percentuale al Procuratore della Repubblica MARABOTTO. Le indagini penali hanno accertato, precisa parte pubblica, oltre alla base- familiare dei gruppi di consulenti, l'esistenza di un forte vincolo che legava tutti i' compartecipi, il cui ruolo apicale e di organizzazione dell'intero sistema era svolto dal prefato Magistrato in relazione alla funzione direttiva rivestita; l'esborso complessivamente sopportato dal Ministero della Giustizia per liquidare i compensi delle centinaia di consulenze costituenti il mezzo della truffa e la corruzione ammonta, come in precedenza rappresentato, a complessivi Euro 15.212.091,57. Oltre all'ex 5 Procuratore della Repubblica di Pinerolo, chiarisce il Pubblico Ministero contabile, che nella vicenda in parola· ha assunto il ruolo fondamentale di artefice e promotore dell'intero sistema di consulenze illecite, divenendo destinatario di percentuali variabili tra il 20% ed il 30% degli importi liquidati, ed all'ex Segretado capo della Procura della Repubblica di Pinerolo, il menzionato LANZA, vi hanno preso parte, a vario titolo, in concorso, i ventuno consulenti odierni convenuti affidatari dei vari incarichi conferiti .nel corso del tempo; al riguardo, la Procura Regionale ha esposto nell'atto introduttivo del giudizio alcune tabelle, distinte per anno, che riportano in modo analitico il nominativo del consulente, il numero degli incarichi e l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti da ciascuno, nonché una tabella esplicativa finalizzata a riepilogare tutti i dati concernenti l'arco temporale compreso tra il 1997 ed il 2005, durante il quale sono state disposte 506 consulenze collegiali, per un totale di 1548 incarichi assegnati ai singoli professionisti. Nell'elenco dei consulenti dell'ex Procuratore della Repubblica di Pinerolo durante il periodo in cui si è realizzato il descritto sistema illecito, sono presenti anche i nominativi dei professionisti Andrea RIVOLTA e Caterina SURACE per incarichi affidati nel corso del 1997; in tale ottica, l'Ufficio Requirente ha asserito che i due consulenti in questione non sono mai stati coinvolti nelle indagini intraprese. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del suddetto MARABOTTO, non essendo emersi 6 a loro carico elementi di responsabilità penale. Di conseguenza, i nominativi di RIVOLTA e SURACE sono stati espunti da parte pubblica dall'elenco dei presunti responsabili per danno patrimoniale al Ministero della Giustizia, e l'importo dei compensi loro corrisposti dedotto dal valore del pregiudizio economico complessivo oggetto dell'azione di responsabilità amministrativa promossa dal Pubblico Ministero contabile. La Procura Regionale ha detratto dall'ammontare globale del nocumento patrimoniale contestato, inoltre, anche gli importi dei compensi inerenti agli incarichi affidati ai consulenti Umberto BONO e Marilisa POLLIFRONE, destinatari in un primo tempo dell'invito a dedurre, atteso che i due professionisti in parola sono risultati del tutto estranei ai fatti illeciti oggetto della presentecontroversi-a, per cui nei loro confronti l'Ufficio Requirente ha successivamente disposto l'archiviazione della vertenza. AI fine di inquadrare compiutamente i contorni della complessa vicenda inerente al sistema delle consulenze illecite, parte pubblica ha esposto nell'atto introduttivo alcuni stralci della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano all'esito delle indagini preliminari, articolata su 14 capi di imputazione distinti per fattispecie di reato e soggetti imputati, alcuni dei quali non soggetti alla giurisdizione di questa Corte; in particolare, dalla disamina dei capi di imputazione nnrr. l, 3, 4 5, 6 e 7, si evince che tutti gli odierni convenuti, sebbene con posizioni personali differenziate, sono stati rinviati a giudizio in 7 base alle determinazioni dei Magistrati inquirenti di Milano: a) per quanto concerne la contestazione contemplata nel capo nr. 1 (articolo 416, commi l, 2, 3 e S,del c.P.), perché si associavano tra loro per commettere un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica, in particolare al fine di commettere un numero indeterminato di delitti di truffa pluriaggravata e di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e reati connessi e di procurarsi un ingentissimo profitto ingiusto in danno dell'Amministrazione della Giustizia, creando e gestendo un sistema illegale di consulenze fiscali collegiali disposte dal Procuratore della Repubblica di Pinerolo, previa formazione di iniziativa di un numero indeterminato di procedimenti sulle società di capitali attive nel circondario del Tribunale di Pinerolo/in favore di consulenti compiacenti che restituivano al pubblico ufficiale Procuratore della Repubblica per ogni consulenza un importo pari a circa il 20 010 dell'importo liquidato, da dividere con Dario VIZZOnO, in qualità di collettore di tangenti, nella misura del 10 010 ciascuno; consulenze del tutto inutili e meramente strumentali alla liquidazione in favore dei consulenti, e successiva distribuzione degli utili tra i partecipi; creando pertanto un/adeguata organizzazione di mezzi capace di produrre reati sopra indicati a tempo indeterminato, rappresentata: dalla costituzione/organizzazione fissa di terne di consulenti su base familiare/amicale; dalla creazione, fin dal 1997, di un artefatto sistema per dissimulare il "ritorno fl delle somme al 8 Procuratore, in relazione ai compensi relativi alle consulenze coordinate da Alberto FERRERO, le quali "rientravano" verso Dario VIZZOTrO, collettore di tangenti, in ragione del 20% circa (al netto delle imposte) simulando fatturazione attiva di Ferruccio VIZZOTTO, padre di Dario, per prestazioni professionali in realtà inesistenti che davano tuttavia apparente titolo per il flusso di denaro (sistema così descritto operante dal 1997 al 2005 per il solo gruppo FERRERO); dalla predisposizione di sistemi stabili di formazione e gestione del denaro contante, denaro che veniva raccolto all'interno di ogni terna, a seguito delle liquidazioni da parte del Procuratore della Repubblica, dal "responsabile" del gruppo, passato materialmente all'interno di buste a Riccardo SALICETI, e quindi consegnato a D.ario VIZZOTTO che curava la materiale consegna al Procuratore MARABOTTOe percepiva una parte della somma versata al medesimo; dalla struttura degli studi professionali; da appositi sistemi e documenti informatici rappresentati da modelli standard di consulenza per la valutazione dei dati societari; da vincoli di·segretezza tra gli associati avendo le terne dei consulenti base prevalentemente familiare/amicale; dalla completa messa a disposizione dell'associazione del cancelliere LANZA che procedeva alla gestione amministrativo-contabile del sistema, comprese le liquidazioni degli importi ed il loro accreditamento sui conti postali accesi presso l'Ufficio postale di Pinerolo, comprese le liquidazioni in favore della moglie Antonella DE FRANCESCO, odierna convenuta, su vari conti alla stessa 9 riferibili, per un importo di Euro 1.040.000,00 (comprensivi altresì degli importi formalmente di spettanza della nominata Anna Maria CONSENTINO, odierna convenuta, ma di fatto gestiti direttamente su conti e società riconducibili al citato LANZA e/o ai suoi familiari) e curava anche la soppressione e falsificazione di atti pubblici necessarie per consentire al sistema illegale di funzionare. Con la qualifica di MARABOTTO, capi-organizzatori al prefato Dario 'in relazione VIZZOTTO, al nominato quale stabile costitutore/promotore delle terne di consulenti e collettore delle tangenti complessive, ai citati Alberto FERRERO, Riccardo SALICETI, Mario Emanuele FLORIO e Ruggero RAGAZZONI, quali coordinatori dei relativi gruppi di consulenti e collettori delle tangenti interne ai gruppi ; b) per quanto riguarda i reati contestati nei capi nnrr. 3, 4, 5 e 6 (articoli Bl, comma 2, 110 e 112, comma l, nr. 1 e nr. 2, 321 e 319 del c.P.) perché i diversi soggetti coordinatori dei vari gruppi e costitutori di più terne ,di consulenti, in concorso tra loro e gli altri componenti dei rispettivi gruppi, promettevano e quindi corrispondevano somme di denaro contante pari ad una percentuale degli importi loro liquidati al citato Giuseppe MARABOTTO, affinché quest'ultimo li nominasse consulenti tecnici e conferisse loro gli incarichi di cui sopra; c) per quanto attiene alla contestazione di cui al capo nr. 7 (articoli 61, nr. 7 e nr. 9, Bl, comma 2, 112, comma l, nr. 1 e nr. 2 e 640, comma 2, nr. 1 del c.P.), perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, inducevano in lO errore l'Amministrazione della Giustizia che liquidava le somme relative ai diversi "gruppi" di consulenti, FERRERO, SALICETI, FLORIO, LANZAjDE FRANCESCO e RAGAZZONI, procurandosi i percettori delle liquidazioni ed il convenuto MARABOTTO un ingiusto profitto con pari ingente danno p'atrimoniale per il prefato Dicastero. Gli artifizi ed i raggiri posti in essere sono consistiti: nel dar vita, attraverso il Procuratore MARABOTTO, a procedimenti seriali iscritti a Mod. 45 relativi a società di capitali selezionate in quanto operanti nel circondario di Pinerolo; nel simulare la necessità di accertamenti fiscali societari per i quali fossero necessarie specifiche competenze tecniche, ideando e realizzando un'apparente attività dell'Ufficio, in realtà meramente funzionale alla liquidazione dei consulenti; nell'organizzare gruppi stabili di consulenti legati fra loro da vincoli di parentela, coniugio ed amicizia, così anche da mantenere più facilmente l'omertà sull'attività delittuosa; nel nominare sistematicamente i medesimi consulenti in modo da assicurarsi la completa fedeltà al condiviso programma criminoso; nell'approntare, sin dal 1997, un artefatto sistema per occultare il "ritorno" delle somme al Procuratore MARABOTTO, dissimulando l'esistenza di un rapporto lavorativo tra i consulenti legati al "gruppo FERRERO" e VIZZOTTO Ferruccio, padre di Dario, per prestazioni professionali in realtà inesistenti che davano, tuttavia, apparente titolo per il flusso di denaro; nell'architettare, a partire dal 2002, con l'allargamento del sistema delle consulenze, un apparato articolato di restituzione in favore del 11 ProcuratoreMARABOTTO di una percentuale degli importi liquidati, pari a circa il 20 % , interponendo SALICETI Riccardoi in funzione di collettore delle provviste e VIZZOTTO Dario, in funzione di ultimo tramite per la consegna delle stesse al nominato MARABOTIO; nel conferire incarichi a soggetti con scarsa o anche senza alcuna competenza professionale tale da giustificare l'affidamento delle consulenze e che, di fatto, non hanno svolto alcuna funzione nella stesura delle stesse, ma nominati unicamente in quanto familiari o fidati collaboratori di studio di altri consulenti; nella completa messa a disposizione del sistema del cancelliere LANZA, il quale, oltre alla contestazione esplicitata nel suddetto capo nr. l, curava anche la soppressione e falsificazione di atti pubbliCi necessarie per consentire al sistema illegale di funzionare. In ordine ai molteplici elementi di prova a carico dei convenuti rivenienti dal procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l'Ufficio Requirente ha richiamato le risultanzedelleintercettazioni telefoniche afferenti a diverse utenze in uso ad alcuni dei presunti responsabili, gli esiti delle perquisizioni domiciliari, gli accertamenti patrimoniali, le dichiarazioni rese spontaneamente nel mese di ottobre 2008 dinanzi ai Magistrati della Procura delle Repubblica Tribunale di GIOVANNINI consulenze Torino Anna conferite dai Rita, convenuti in dall'ex ordine SALICETI, al Procuratore presso il MANZETTI sistema illecito della Repubblica e delle di Pinerolo, gli interrogatori effettuati dai Magistrati della Procura della 12 Repubblica presso il Tribunale di Milano nei mesi di ottobre e novembre 2008 nei confronti dei convenuti SALICETI, MANZETTI, GIOVANNINI Anna Rita e Donatella e SALA, nonché gli interrogatori resi dagli indagati in seguito all'esecuzione delle Ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni di essi, nel' corso dei quali i vari soggetti coinvolti nel descritto sistema stabile di consulenze assolutamente inutili ammettevano sostanzialmente i fatti loro contestati, trovando così il quadro probatorio, come affermato dalla Procura Regionale, pieno e definitivo riscontro. AI fine di corroborare ulteriormente il proprio impianto accusatorio, parte pubblica ha dedotto anche i risultati della verifica ispettiva effettuata agli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo da parte dei Magistrati e dei funzionari -di cancelleria in forza all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, protrattasi dal 15.03. al 31.05.2005 e concernente il periodo daIl'08.06.2000 al 14.03.2005, i quali avevano evidenziato l'anomalo fenomeno delle "elevate e numerose liquidazioni a favore di un ristretto numero di consulenti", -mettendo in risalto i seguenti elementi: la notevolissima rilevanza economica del fenomeno delle consulenze; la limitata cerchia dei soggetti, professionisti e non, che hanno beneficiato delle somme corrisposte dal predetto Dicastero a fronte degli incarichi conferiti; la sottoposizione ad un controllo generalizzato che ha visto coinvolte oltre 375 società nell'assenza di chiari criteri di selezione, in mancanza di notizia di reato, nell'ambito di procedimenti iscritti a Mod. 45, attraverso 13 l'impiego sistematico di professionisti privati; il ricorso stabile alla consulenza collegiale, con le ovvie conseguenze in tema di liquidazione dei compensi. Relativamente allo stato del relativo procedimento penale, iscritto al nr. 16403/05 della Procura della Repubblica in seno al Tribunale di Milano, il Pubblico Ministero contabile ha rappresentato che la Sezione del G.I.P. presso il menzionato Tribunale, con provvedimenti contestualmente depositati in data 18.01.2010: a) pronunciava Sentenza nr. 9389/2009 di applicazione concordata della pena, ai sensi dell'articolo 444 del c.P.P., con riferimento ai reati ascritti nei diversi capi di imputazione e correlati a ciascuno dei convenuti, nei confronti di Giuseppe MARABOTTO (capi di imputazione nnrr. l, 2, 7, 8, 9 e 12), Riccardo SALICETI (capi nnrr. l, 4,5, 6, 7 e 14), Donatella (capi nnrr. l, 4 e 7) ed Anna Rita GIOVANNINI (capi nnrr. l, 4e 7), Giorgia SALA (capi nnrr. l, 5 e 7), Nicoletta MANZETTI (capi nnrr. l, 4 e 7), Anna MOSCATO (capi l, 4 e 7), Raffaela FARINA (capi nnrr. 1 e 7), Alberto FERRERO (capi nnrr. l, 3 e 7), Carla MALDI (capi nnrr. l, 3 e 7) e Martino ROTTA (capi nnrr. 1 e 7), tutti convenuti nel presente giudizio, nonché di VIZZOTTO Dario e Ferruccio, Giancarlo MEMEO e Marilena TASSONE, estranei al presente giudizio poiché non soggetti alla giurisdizione di questa Corte, disponendo anche la confisca sino a concorrenza di importi diversificati in base alle singole posizioni; b) pronunciava Sentenza con rito abbreviato nr. 9390/2009, ai sensi dell'articolo 442 del c.P.P., condannando per i 14 reati a ciascuno contestati nei diversi capi di imputazione gli imputati Mario (capi di imputazione nnrr. l,Se 7), Monica (capi 1, 5 e 7) e Salvatore FLORIO (capi l,Se 7), Maria ATTIANESE (capi nnrr. l,Se 7), Ruggero (capi nnrr. 1, 6 e 7) e Davide RAGAZZONI (capo nr. 7), Laura TINGHI (capo nr. 7) e Manuela ZAMPINI (capo nr. 7), disponendo anche la confisca sino a concorrenza di importi diversificati in base alle singole posizioni, ed assolvendo i citati RAGAZZONI Davide, TINGHI Laura e ZAMPINI Manuela dal reato associativo di cui al capo di imputazione nr. 1 per non avere commesso il fatto, nonché condannando l'imputato Mohammed HOUNAINI, estraneo al presente giudizio poiché non soggetto alla giurisdizione di questa Corte; c. il G.U.P. presso il Tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio dei restanti imputati, Antonino LANZA, Antonella DE FRANCESCO, Annamaria CONSENTINO e Nicola RIZZI, che non avevano fatto ricorso a riti alternativi, per i seguenti reati: LANZA per tutti i capi di imputazione al medesimo ascritti, DE FRANCESCO per i capi 1 e 7, RIZZI e CONSENTINO solo per il capo 7. Non è superfluo sottolineare che per gli imputati condannati con la Sentenza di patteggiamento il G.l.P. disponeva la rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, con decisione sull'azione risarcitoria rimessa alle sedi competenti; i soli imputati Alberto FERRERO, Carla MALDI e Martino ROTTA risultano aver concluso una transazione con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in esecuzione della quale hanno versato, a titolo di risarcimento, Euro 15 200.000,00 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Euro 200.000,00 al Ministero della Giustizia, per un totale di Euro 400.000,00. abbreviato, Nei confronti invece, degli imputati condannati veniva pronunciata condanna con generica rito al risarcimentO del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia delle Entrate, accordando una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, di Euro 15.000,00 ciascuno per Mario, Monica, Salvatore FLORIO e Ruggero RAGAZZONI, e di Euro 10.000,00 ciascuno per Maria AlTIANESE, Laura TINGHI, Davide RAGAZZONI ed Emanuela ZAMPINI. I predetti convenutiMARABOTIO, MOSCATO, FARINA, MANZETTI, SALA, SALICETI, GIOVANNINI Anna Rita e Donatella hanno presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la Sentenza di patteggiamento, con posizioni diversificate in punto di applicazione delle pene accessorie, confisca per equivalente, confisca del prezzo e del profitto nonché mancanza ed illogicità della motivazione; tutti i convenuti condannati con la Sentenza emessa ai sensi dell'articolo 442 del C.P.P. hanno invece proposto appello al Giudice di secondo grado contro la pronuncia del Tribunale di Milano in data 18.01.2010. Ravvisata,in relazione ai fatti in trattazione, l'esistenza di profili di responsabilità a carico degli odierni convenuti, a titolo di danno patrimoniale cagionato al Ministero della Giustizia, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte ha emesso 16 nei confronti degli stessi l'invito a dedurre previsto dall'articolo 5, 1 ° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19, chiedendo, nel contempo, il sequestro conservativo "ante causam" dei. beni intestati ai presunti responsabili; la misura cautelare è stata concessa dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale con Decreto del 09.03.2010, e successivamente conferm·ata dal Collegio, in sede di reclamo avverso il provvedimento del Giudice designato, con Ordinanza nr. 49 del 2010. Tutti i convenuti, con le sole eccezioni dei consulenti SALICETI e MOSCATO, rimasti contumaci anche nella fase cautelare, hanno , fatto pervenire le proprie deduzioni difensive, mentre alcuni di essi sono stati sentiti personalmente tramite l'audizione diretta; le giustificazioni addotte, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi di addebito. Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 11.10.2010, con cui veniva contestato ai presunti responsabili l'importo complessivo di Euro 15.212.091,57, quale danno patrimoniale in senso stretto, tenuto conto delle somme corrisposte a favore del Ministero della Giustizia da alcuni convenuti a titolo di transazione e degli importi oggetto di condanna provvisionale, pari nell'insieme ad Euro 300.000,00, differenziando le singole richieste risarcitorie, in relazione all'apporto causale fornito da ciascuno dei vari concorrenti al sistema illecito 17 delle consulenze ed alla causazione del danno globale, con il vincolo della solidarietà passiva, come di seguito indicato: LMARABOTTO Giuseppe, Euro 15.212.091,57, in solido con tutti i convenuti nei limiti degli importi richiesti a ciascuno; 2.LANZA Antonino, convenuti Euro 13.302.455,02, in solido con tutti i nei limiti degli importi richiesti a ciascuno per le consulenze conferite a partire dal 2002; 3.FERRERO Alberto, Euro 971.724,15, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratto 1/3 degli importi versati cumulativamente con i nominati MALDI e ROTTA al Ministero della Giustizia in forza della transazione conclusa con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano; 4.ROTTA Martino, Euro 902.258,05, in solido conMARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo peri soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratto 1/3 degli importi versati cumulativamente con i nominati MALDI e FERREROal Ministero della Giustizia in forza della transazione conclusa con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano; 5.MALDI Carla, Euro 867.007,43, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratto 1/3 degli importi versati cumulativamente con i nominati FERRERO e ROTTA al Ministero della Giustizia in forza della transazione conclusa con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano; 18 6.SALICETI Riccardo, Euro 1.819.820,80, in solido con MARABOlTO e LANZA, con quest'ultimo peri soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 7.GIOVANNINI Donatella, Euro 1.073.000,00, in solido con MARABOlTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 8.GIOVANNINI Anna Rita, Euro 1.257.069,60, in solido con MARABOlTOe LANZA, con quest'ultimo per .i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 9.MANZElTI Nicoletta, Euro MARABOlTO e LANZA, con 1.257.069,60, quest~ultimo in solido con per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 10. MOSCATO Anna, Euro 262.829,60, in solido con MARABOlTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; l1.FARINA Raffaela, .Euro 281.000,00, in solido con MARABOlTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 12.FLORIO Mario Emanuele, Euro 1.204.457,06, in solido con MARABOlTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al Ministero della Giustizia con la Sentenza con rito abbreviato, a titOlo di provvisionale; 13.FLORIO Monica, Euro 333.439,16, in solido con MARABOlTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze 19 ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al Ministero della Giustizia· con la Sentenza con rito abbreviato, a titolo di provvisionale; 14.FLORIO Salvatore, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al Ministero della Giustizia con la Sentenza con rito abbreviato, a titolo di provvisionale; 15.ATTIANESE Maria, 1.202.408,80, Euro in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal .2002, e già detratta la somma accordata al Ministero della Giustizia con la Sentenza con rito abbreviato, a titolo di provvisionale; 16.SALA Giorgia, Euro 348.439,16, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 17.RAGAZZONI Ruggero, Euro 469.240,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al Ministero della Giustizia con la Sentenza con rito abbreviato, a titolo di provvisionale;. 18.RAGAZZONI Davide, Euro 274.240,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma 20 accordata al Ministero della Giustizia con la Sentenza con rito abbreviato, a titolo di provvisionale; 19.TINGHI Laura, Euro 471.000,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al Ministero della Giustizia con la Sentenza con rito abbreviato, a titolo di provvisionale; 20.ZAMPINI Manuela, Euro 274.240,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, e già detratta la somma accordata al Ministero della Giustizia con la Sentenza con rito abbreviato, a titolo di provvisionale; 21.DE FRANCESCO Antonella, Euro 542.800,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo peri soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 22.CONSENTINO Annamaria, Euro 506.800,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 23.RIZZI Nicola Francesco, Euro 560.008,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, oltre, per tutti i convenuti, alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia. In previsione della precedente Udienza di discussione in data 13.04.2011, tutti i presunti responsabili evocati in giudizio dalla 21 Procura Regionale, con l'eccezione dei soli convenuti SALICETI e MOSCATO, si sono· costituiti nei termini depositando la relativa comparsa scritta; nei distinti libelli difensivi i patrocinatori dei venti convenuti che si sono tempestivamente costituiti in giudizio hanno dedotto molteplici censure pregiudiziali e di merito, alcune a fattore comune, come quella afferente all'errata quantificazione delle quote del descritto nocumento imputate ai presunti responsabili, teorizzata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, sul rilievo che le stesse non possono essere determinate in relazione ai compensi percepiti dai consulenti, altre di natura specifica e strettamente personale, nonché numerose domande istruttorie. In particolare, tutte le difese .dei liberi professionisti incaricati di svolgere le consulenze hanno prospettato, con articolati e copiosi argomenti, il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del Giudice ordinario, mentre alcuni legali hanno chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 del Codice di Procedura Civile, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile con riferimento alla posizione dei menzionati consulenti, a seguito del regolamento preventivo promosso dall'Ufficio Requirente nell'ambito di alcuni giudizi di natura revocatoria incardinati presso questa Sezione Giurisdizionale e correlati alla presente controversia, allo stato tutti sospesi per il medesimo motivo, attinenti a diversi privati liberi professionisti che figurano tra gli odierni convenuti. 22 In dettaglio, le difese dei citati convenuti hanno eccepito, oltre alle deduzioni in precedenza indicate: per quanto riguarda la menzionata SALA, patrocinata dagli Avvocati Luca VERRIENTI e Gualtiero COSTA, il difetto di giurisdizione del Giudice contabile anche per non assoggettabilità del medesimo oggetto di danno già sottoposto alla cognizione del Giudice ordinario, la circostanza che il Giudice penale ha già disposto la confisca su beni mobili, immobili e crediti della medesima fino all'ammontare di Euro 191.641,00, nonché quella in base alla qUale dalle somme riscosse a fronte delle consulenze svolte devono essere dedotti gli oneri fiscali e contributivi, concludendo per la richiesta di riduzione, in via subordinata, dell'importo del pregiudizio contestato ad Euro 191.641,00 o altra minore ritenuta di Legge e di giustizia, ai sensi dell'articolo l, comma 1 quater, della Legge nr. 20 del 1994; relativamente alla suddetta FARINA, patrocinata dall'Avvocato Roberto LONGHIN, la prescrizione,l'inefficacia della Sentenza di patteggiamento ai fini della dimostrazione della colpevolezza, il disconoscimento di tutte le sottoscrizioni a nome della suddetta consulente apposte sulle relazioni peritali, l'apporto causale determinante di altri soggetti e la necessità di dedurre dalle somme riscosse gli oneri fiscali e contributivi, concludendo, in via subordinata, per la richiesta di riduzione del pregiudizio contestato; per quanto concerne i convenuti FERRERO Alberto, ROTTA, patrocinati dall'Avvocato Carlo Emanuele MALDI e GALLO, la prescrizione dell'azione, la circostanza che i convenuti hanno 23 versato a favore dell'erario la somma complessiva di Euro 820.000,00, di cui 400.000,00 a beneficio della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Giustizia a seguito di accordo raggiunto tramite l'Avvocatura dello Stato, ed altri 420.000,00 versati sul conto della Procura della Repubblica di Milano' e successivamente confiscati, con il corollario che il danno subito dall'Amministrazione è stato completamente risarcito, nonché la necessità di sottrarre dai compensi percepiti i relativi oneri fiscali, concludendo, in via subordinata, per la richiesta di riduzione del pregiudizio contestato in funzione del concreto apporto causale; per quanto concerne il convenuto LANZA, patrocinato dall'Avvocato Giuseppe GALLENCA, la prescrizione, l'estraneità del funzionario al sistema illecito delle consulenze e, comunque, l'assoluta irrilevanza dell'eventuale concorso del medesimo nei reati contestati nell'ottica della causazione del danno, la responsabilità essenziale di altri soggetti che hanno omesso di effettuare i dovuti controlli, con relativa richiesta di integrazione del contraddittorio; in ordine al citato RIZZI, patrocinato dagli Avvocati Teodosio PAFUN DI, Gian Paolo ZANCAN e Raffaele D'ANTINO, l'estraneità al sistema illecito in questione, l'effettivo espletamento delle consulenze, l'elevata qualità. delle stesse, attestata dal Dr. Cesare FERRERO, noto professionista nel settore fiscale e tributario, la circostanza che in seguito agli elaborati peritali sono stati instaurati numerosi procedimenti penali ed attivati gli Uffici preposti all'accertamento di violazioni tributarie, la carenza del requisito soggettivo, l'esigenza 24 di dedurre dai compensi percepiti gli oneri fiscali e contributivi, i vantaggi in termini economici conseguiti dalle Amministrazioni pubbliche, anche diverse dal Ministero della Giustizia, per effetto del contributo tratto dall'attività di consulenza nell'accertamento di una moltepliCità di illeciti fiscali realizzati dalle società sottoposte ad indagini penali ed il concorso di colpa del Dicastero della Giustizia, in qualità di Amministrazione danneggiata; relativamente alle convenute dall'Avvocato DE Flavia FRANCESCO ROSSI, e la CONSENTINO, prescrizione patrocinate dell'azione, la circostanza che a carico delle stesse, del tutto ignare del sistema degli illeciti sopra descritto, non esistono prove idonee a dimostrare la loro colpevolezza, tenendo conto che le due consulenti non hanno effettuato alcun ritorno di denaro a beneficio del convenuto MARABOTTO e la doverosità dell'incarico affidato dal Magistrato in parola; in merito ai convenuti FLORIO Mario, FLORIO Monica e FLORIO Salvatore, patrocinati dagli Avvocati Michele GALASSO e Gianni Maria SARACCO, l'inammissibilità dell'azione promossa dalla Procura Regionale per avvenuto esercizio dell'azione civile nel processo penale con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e confisca, l'estraneità al sistema illecito delle consulenze, l'effettivo espletamento degli incarichi, l'utilità degli stessi e la validità della procedura adottata per l'individuazione delle violazioni tributarie e contabili, la circostanza che nell'ambito di molte consulenze sono stati individuati i presupposti per dar corso ad un accertamento fiscale 25 dal sicuro esito positivo, l'esclusione della responsabilità solidale, l'esigenza di determinare le quote da imputare a ciascuno dei convenuti a fronte del danno contestato dalla Procura Regionale, la necessità di dedurre dai compensi percepiti gli oneri fiscali e contributivi, la circostanza che il nominato FLORIO Mario ha già messo a disposizione dell'erario la somma di Euro RAGAZZONI RISCOSSA, 270.000,00; Ruggero, con riferimento patrocinato dall'Avvocato l'inammissibilità dell'azione al convenuto Matteo incardinata Maria dall'Ufficio Requirente sul rilievo che la Sentenza penale contiene già tutte le statuizioni in ordine alle questioni civili, la necessità di sospendere comunque il presente giudizio ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del c.P.P., la prescrizione dell'azione, la carenza di prove concernenti la partecipaiione del consulente al sistema delle consulenze illecite, la rilevanza della misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria, l'esigenza di determinare l'apporto causale di ciascuno dei convenuti, al fine di individuare le rispettive quote del pregiudizio da addebitare, considerato che l'importo del nocumento è unico, nonché la necessità di sottrarre dai compensi percepiti gli oneri fiscali e contributivi; per quanto attiene ai convenuti RAGAZZONI Davide, TINGHI Laura e ZAMPINI Manuela, RISCOSSA, patrocinati anch'essi l'inammissibilità dall'Avvocato dell'azione Matteo incardinata Maria dall'Ufficio Requirente sul rilievo che la Sentenza penale contiene già tutte le statuizioni in ordine alle questioni civili, la necessità di sospendere comunque il presente giudizio ai sensi dell'articolo 75, comma 3, 26 del C.P.P., la prescrizione concernenti la partecipazione dei consulenti al consulenze illecite, la dell'azione, rilevanza della la carenza misura di sistema di prove delle sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria, l'esigenza di determinare l'apporto causale di ciascuno dei convenuti, al fine di individuare le rispettive quote del pregiudizio da addebitare, considerato che l'importo del nocumento è unico e la necessità di sottrarre dai compensi percepiti gli oneri fiscali e contributivi; relativamente alla convenuta ATTIANESE, patrocinata dagli Avvocati Vincenzo e Luca IAFISCO, la prescrizione dell'azione, l'estraneità della stessa rispetto al sistema delle consulenze illecite, l'utilità degli incarichi espletati, l'applicabilità dell'articolo 1227, commi 1 e 2, del Codice Civile, la necessità di sottrarre dai compensi percepiti gli oneri fiscali e contributivi e l'esigenza di dedurre dal danno contestato le somme confiscate come profitto del reato; in merito ai convenuti GIOVANNINI Anna Rita, GIOVANNINI Donatella e MANZETTI Nicoletta, patrocinati dagli Avvocati Vittorio BAROSIO ed Anna BARBERO, l'inefficacia nel presente giudizio della Sentenza penale di patteggiamento, l'estraneità delle stesse al . sistema delle consulenze illecite, la circostanza che gli incarichi sono stati effettivamente svolti, l'esclusione delle solidarietà passiva in quanto la Procura Regionale non ha provato il comportamento doloso, l'esigenza di individuare la somma corrispondente, per ciascuno, al rispettivo apporto causale alla produzione del danno nell'ipotesi di obbligazione la plurisoggettiva, 27 cooperazione colposa dell'Amministrazione creditrice ai sensi dell'articolo 1227 del Codice Civile, la necessità di dedurre dall'importo del nocumento vantaggi ottenuti dall'Amministrazione per effetto degli incarichi realmente svolti e degli oneri fiscali e contributivi versati all'erario dalle consulenti, nonché l'esigenza di individuare quale parametro di riferimento, per la quantificazione del danno, non già l'esborso complessivo effettuato dal Ministero della Giustizia, quanto l'importo della tangente asseritamente corrisposta dalle stesse per poter redigere le consulenze, pari al 30% dei compensi percepiti. Diverse difese, infine, hanno formulato nelle rispettive memorie istanze istruttorie di varia natura. II convenuto MARABOTTO si è costituito in giudizio solo in apertura dell'Udienza, con il patrocinio dell'Avvocato Fabrizio BORASIO, depositando la relativa comparsa in cui la difesa ha dedotto la carenza dei presupposti concernenti l'azione di responsabilità avviata dalla Procura Regionale. Nel corso della discussione in seno alla precedente Udienza il rappresentante della Procura Regionale ha evidenziato, in via preliminare, di aver promosso il regolamento preventivo di giurisdizione con riferimento alla posizione di tutti i ventuno consulenti odierni convenuti, depositando nel contempo apposita istanza con la quale ha chiesto, da una parte, la separazione delle domande concernenti i nominati MARABOTTO e LANZA, per i quali la sussistenza della giurisdizione risulta pacifica, in relazione all'articolo 103, comma 2, del Codice di Procedura Civile, dall'altra, 28 la sospensione del giudizio separato, afferente ai menzionati consulenti, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,ai sensi dell'articolo 367, comma l, del Codice in parola. Circoscritta la discussione alla delibazione delle descritte richieste pregiudiziali formulate dall'Ufficio Requirente, tutti i patrocinatori dei consulenti si sono associati alla domanda di sospensione del giudizio previo stralcio delle posizioni dei suddetti MARABOTTO e LANZA, mentre gli Avvocati BORASIO e GALLENCA, legali di quest'ultimi convenuti, si sono rimessi alla decisione della Sezione; in tale contesto, l'Avvocato GALLENCA ha manifestato, tuttavia, alcune perplessità in merito all'ipotesi della separazione delle cause afferenti ai predetti MARABOTTO e LANZA, avanzata da parte pubblica, richiamando espressamente la peculiare disciplina del processo contabile, considerato, in particolare, quanto disposto dall'articolo l, comma l quater, della Legge nr. 20 del 1994, secondo cui "se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso". All'esito della precedente Udienza il Collegio, con Ordinanza nr. 17/2011 del 12.05.2011, da una parte, respingeva l'istanza pregiudiziale della Procura Regionale di stralcio delle posizioni dei citati MARABOTTO e LANZA, dall'altra, accoglieva la domanda dell'Ufficio Requirente, alla quale si sono associati .i difensori dei convenuti, di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia da 29 parte delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione in ordine al regolamento preventivo di giurisdizione. Con Ordinanza nr. 11/2012 del 04.0.L2012 la Suprema Corte riteneva sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei consulenti tecnici destinatari dei suddetti incarichi affidati dal convenuto MARABOlTO. Nel frattempo, durante il periodo di sospensione del giudizio dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, sono stati emessi i seguenti provvedimenti dalle diverse Autorità Giudiziarie: a) Sentenza della Corte di Cassazione, II Sezione Penale, nr. 579/204 deIl'08.07.2011, la quale, decidendo sull'impugnazione proposta contro la Sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano in data 18.01.2010, ha annullato senza rinviO il capo della statuizione relativo all'applicazione della pena accessoria a carico del convenuto MARABOlTO e di VIZZOlTO Dario, che non è parte del presente giudizio, ed ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti dagli altri imputati patteggianti; b) Sentenza della Corte di Appello di Milano, IV Sezione Penale, nr. 128/2011 del 18.04.2011, la quale, decidendo sul gravame proposto dagli odierni convenuti avverso la Sentenza adottata dal Tribunale di Milano in data 18.01.2010 con rito abbreviato, ha confermato, nella sostanza, la pronuncia di primo grado, salvo dichiarare, in parziale riforma della stessa, il non doversi procedere nei confronti di FLORIO Mario, Monica e Salvatore ed AlTIANESE Maria in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 30 5 e 7 limitatamente ai fatti commessi entro il 16.07.2003, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione; la predetta Sentenza della Corte di . Appello di Milano è stata ulteriormente impugnata dai prefati convenuti con ricorso in cassazione; c) Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Feriale Penale, nr. 162/2011 del 25.10.2011, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi promossi dai convenuti FLORIO Mario, Monica e Salvatore, ATTIANESE, TINGHI, ZAMPINI, RAGAZZONI Ruggero e Davide; d) Sentenza del Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, nr. 13586/2011 del 23.02.2012, la quale, all'esito della celebrazione del giudizio ordinario, ha condannato i convenuti LANZA e DE FRANCESCO per i reati ai medesimi ascritti ai capi 1 e 7, limitatamente ai fatti commessi a partire dal 28.05.2004, nonché ai capi 8 e 9,afferenti alla distruzione, tramite l'operato materiale di un collaboratore in servizio presso la Cancelleria, di numerose consulenze tecniche con timbro e certificazione di avvenuto deposito, ed alla successiva richiesta di presentare nuove consulenze sul medesimo oggetto, inducendo il personale amministrativo responsabile ad apporre il timbro con la data relativa al deposito dei documenti distrutti, per quanto riguarda il solo imputato LANZA. I suddetti convenuti CONSENTINO e RIZZI sono stati condannati solo per il capo 7, limitatamente ai fatti commessi a partire dal 28.05.2004. Alla luce delle conclusioni esplicitate nella suddetta Ordinanza nr. 11/2012 della Corte di legittimità, la Procura Regionale, con atto del 03.02.2012 depositato il successivo 10.02.2012, ha riassunto 31 nei termini il giudizio instaurato nei confronti dei predetti MARABOTTO e LANZA, nonché dei ventuno consulenti tecnici beneficiari degli incarichi sopra descritti, richiamando il contenuto dell'atto di citazione ed allegando copia delle quattro Sentenze in precedenza indicate, emesse nelle more della sospensione della causa. In previsione dell'Udienza di discussione i legali dei convenuti LANZA, RIZZI, ATTIANESE, SALA, FERRERO, MALDI, ROTTA, FLORIO Mario, Monica e Salvatore, RAGAZZONI Ruggero e Davide, TINGHI, ZAMPINI, MANZETTI, GIOVANNINI Anna Ritae Donatella, già costituiti in giudizio, hanno depositato, nel periodo compreso tra il 23 ed il 25 maggio 2012, ulteriori memorie difensive con cui hanno sostanzialmente ribadito e precisato le censure dedotte nelle rispettive comparse di risposta, richiamandOleespressamente. In apertura del dibattimento l'Avvocato Flavia ROSSI, legale delle convenute CONSENTINOe DE FRANCESCO, ha depositato una memoria per entrambe le proprie assistite; al riguardo, il Pubblico Ministero contabile si è opposto all'ingresso nel giudizio dei prefati atti difensivi, in quanto palesemente tardivi. L'Avvocato Fabrizio BORASIO, in rappresentanza del convenuto MARABOTTO, ha richiamato la memoria di costituzione. L'Avvocato Luca IAFISCO, patrocinatore della convenuta ATTIANESE, dopo aver richiamato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione, ha insistito sull'eccezione di prescrizione, poiché il fatto dannoso coincide con i singoli pagamenti delle 32 consulenze, non risultando alcuna attività di doloso occultamento, mentre nel merito ha dedotto, da una parte, la circostanza che la quota di denaro retrocessa in relazione ai compensi percepiti si configura quale compensazione per le spese anticipate dallo studio FLORIO, dall'altra, il concorso colposo dell'Amministrazione creditrice, ai sensi dell'articolo 1227, comma l, del Codice Civile, atteso che il fenomeno delle numerosissime perizie affidate dal nominato MARABOTTO era risalente nel tempo. L'Avvocato Flavia ROSSI, legale delle convenute CONSENTINO e DE FRANCESCO,nel confermare tutte le argomentazioni esplicitate nelle comparse di costituzione, ha precisato che le proprie assistite hanno presentato appello avverso la Sentenza del Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, nr. 13586/2011 del 23.02.2012. L'Avvocato Roberto LONGHIN, in rappresentanza della convenuta FARINA, dopo aver richiamato integralmente il contenuto della comparsa di risposta, ha insistito sull'istanza di verificazione di cui sarebbe onerata la Procura Regionale, ai sensi dell'articolo 216 del c.P.c., in merito alle consulenze che risultano sottoscritte dalla· propria assistita, avendo la stessa disconosciuto tutte le firme apposte in calce alle perizie, da considerarsi quali scritture private e non certo atti pubblici; ha chiarito, inoltre, che l'azione promossa da parte pubblica deve ritenersi prescritta, atteso che la voce di danno patrimoniale contestato è rappresentata dall'inutilità sostanziale delle consulenze affidate dal convenuto MARABOTTO, che è stata rilevata dai Magistrati in servizio alla sede di Pinerolo e 33 di Torino in data antecedente al 2004. Il legale ha concluso sostenendo che sarebbe ravvisabile, al massimo, nella condotta della citata FARINA un comportamento colposo di lieve entità per l'apertura di un c/c presso la Posta di Pinerolo, evidenziando che la suddetta consulente non ha mai beneficiato dei compensi che le venivano accreditati; in subordine, ha chiesto l'accertamento di una responsabilità sussidiaria a titolo di colpa grave. A seguito di specifico interpello del Collegio, alla luce di specifica obiezione sollevata tempestivamente dal Procuratore Regionale, il quale ha sottolineato che la perizia presenta i caratteri dell'atto pubblico in relazione alla funzione pubblicistica devoluta al consulente, l'Avvocato LONGHIN, che nella memoria di costituzione si era riservato espressamente di chiedere il termine per la presentazione della querela di falso, qualora le perizie fossero state qualificate come atti pubblici, ha risposto di attendere la pronuncia della Sezione in ordine allo specifico punto controverso, per poi eventualmente valutare la possibilità di promuovere il giudizio inerente alla querela di falso dinanzi al competente Tribunale, tenendo conto che lo stesso può essere proposto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, a tenore dell'articolo 221 del C.P.C .. L'Avvocato Gianni Maria SARACCO, patrocinatore dei convenuti Mario Emanuele, Monica e SaivatoreFLORIO, nel confermare tutte le argomentazioni prospettate nelle comparse di costituzione, ha ribadito l'eccezione di prescrizione, in quanto il fenomeno delle 34 consulenze affidate dal predetto MARABOTTO in numero abnorme, rispetto agli altri Tribunali di dimensioni analoghe a quello di Pinerolo, poteva dall'Amministrazione della essere agevolmente Giustizia molto tempo accertato prima della conoscenza effettiva,mentre nel merito ha dedotto che i propri assistiti non avevano alcuna consapevolezza dell'inutilità delle consulenze, che nell'istruttoria della Procura Regionale difetta la disamina del contenuto e della qualità delle perizie elaborate dal gruppo FLORIO, considerato che il Dott. BOIDI, consulente di parte, ha affermato che numerose consulenze hanno consentito di individuare a carico delle imprese controllate diverse irregolarità di varia natura, che risulta carente il requisito soggettivo del dolo e della colpa grave e che occorre dedurre, nella quantificazione del danno, la confisca per equivalente applicata nel procedimento penale. L'Avvocato Carlo Emanuele GALLO, legale dei convenuti FERRERO, MALDI e ROTTA, dopo aver richiamato integralmente la comparsa di costituzione, ha precisato che il gruppo FERREROha stipulato con l'Avvocatura completamente Distrettuale dello satisfattiva della Stato una transazione pretesa vantata dall'Amministrazione danneggiata, che i suddetti professionisti hanno sempre operato con scrupolo ed elevata qualificazione, che gli stessi hanno redatto consulenze sicuramente utili le quali hanno permesso di constatare numerose irregolarità conseguenza, non sussiste alcun danno erariale. 35 e che, di L'Avvocato Anna BARBERO, in rappresentanza delle convenute Anna Rita e Donatella GIOVANNINI e MANZETTI, nel confermare tutte le argomentazioni esplicitate nella comparsa di risposta, ha messo in risalto la circostanza che non è stato dimostrato dalla Procura Regionale l'elemento soggettivo del dolo, che le proprie assistite non hanno mai sospettato dell'inutilità delle consulenze e che, in subordine, il danno potrebbe essere quantificato, a tutto concedere, sulla base della tangente versata; il legale, inoltre, ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie. L'Avvocato. Giuseppe LANZA, dopo GALLENCA, aver richiamato patrocinatore integralmente del la convenuto comparsa di costituzione, ha insistito sulle istanze istruttorie,evidenziando che il proprio assistito, in qualità di cancelliere presso la Procura di Pinerolo, non aveva alcun potere di sindacare gli affidamenti delle consulenze da parte del nominato MARABOTT0 1 ma dava soltanto applicazione a delle puntuali disposizioni di Legge in ordine al pagamento dei compensi a favore dei singoli professionisti, che il reato di truffa cui è stato condannato il citato funzionario dimostra che non vi è stata alcuna violazione degli obblighi di servizio e che la richiesta di risarcimento avanzata dal Pubblico Ministero contabile configura una domanda di risarcimento per danni da reato; il difensore, inoltre, per un verso, ha dedotto che l'atto di citazione deve essere dichiarato nullo poiché si appalesa del tutto generico ed indeterminato, atteso che l'Ufficio Requirente non ha indicato in modo puntuale il 36 contenuto sostanziale della contestazione da cui sarebbe derivato il nocumento patrimoniale, impedendo al presunto responsabile del danno di difendersi in modo adeguato, per altro verso, ha chiarito che la tesi accusatoria non può fondarsi esclusivamente sulla Sentenza penale di condanna, in quanto la menzionata pronuncia del Tribunale di Milano, peraltro non definitiva, può costituire nella presente controversia un semplice elemento di giudizio, ma certamente non può assurgere al rango di una presunzione di colpevolezza, considerato che difetta il necessario requisito della certezza. L'Avvocato Matteo Maria RISCOSSA, legale dei convenuti Davide e Ruggero RAGAZZONI, TINGHI e ZAMPINI, nel confermare tutte le argomentazioni prospettate nelle comparse di risposta, ha insistito sull'eccezione di prescrizione, sottolineando nel merito l'utilità delle consulenze redatte dai propri assistiti. L'Avvocato Teodosio PAFUNDI,in rappresentanza del convenuto RIZZI, dopo aver richiamato integralmente la comparsa di costituzione, ha dedotto che il proprio assistito è stato assolto dal G.I.P. di Milano dal reato di associazione per delinquere contestata dal Pubblico Ministero penale, con l'effetto che siffatta pronuncia avvalora la completa estraneità del medesimo al sistema delle consulenze illecite. Il legale, inoltre, ha precisato che la Sentenza di condanna del Tribunale di Milano non è passata in giudicato, che il Giudice penale non si è preoccupato di accertare il contenuto e la qualità delle consulenze elaborate dal professionista in parola e che risulta pacificamente carente il requisito soggettivo del dolo e della 37 colpa grave; al riguardo, ha insistito sull'esigenza di procedere alla predetta verifica acquisendo tutte le perizie redatte dal citato RIZZI. In subordine, ha sottolineato che dall'importo del danno contestato devono essere dedotte le somme afferenti alle imposte versate ed ai contributi previdenziali corrisposti alla Cassa professionale e che occorre tener conto dei vantaggi economici ottenuti da altre Amministrazioni. L'Avvocato Luca VERRIENTI, patrocinatore della convenuta SALA, nel confermare tutte le argomentazioni esplicitate nella comparsa di costituzione, ha dedotto, citando la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione nr. 11 del 2012, che la propria assistita ha già versato una somma di denaro a titolo di confisca per equivalente nell'ambito del procedimento penale, con la conseguenza che l'azione promossa dalla Procura Regionale deve considerarsi inammissibile poiché il medesimo fatto genera il medesimo debito ed il medesimo debito deve essere pagato una sola volta, e che entrambe le misure, cioè la confisca e la pretesa azionata dalla Procura Regionale, pur adottate in diversi momenti procedimentali ed in diversi ambiti giurisdizionali, sono dirette a tutelare il creditore, quindi l'erario, in relazione alla medesima ragione di credito, dipendente dalla stessa condotta illecita; in tale ottica, il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme azionate dalla Procura Regionale, in particolare l'articolo 81 del R.D. nr. 2440 del 1923, l'articolo 52 del R.D. nr. 1214 del 1934 e l'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, in quanto ritenute in 38 contrasto con l'articolo 4 del Protocollo nr. 7 della CEDU che vieta la doppia persecuzione per lo .stesso fatto, nell'interpretazione datane dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito della quale il legale invoca la decisione della Grande Camera del 10.02.2009, e, quindi, in violazione dell'articolo 117, comma l, della Costituzione, nel caso in cui altro Giudice abbia già statuito e all'erario a titolo di liquidato quanto spetta maltolto. violazione L'Avvocato VERRIENTI ha del divieto della restituzione del precisato, inoltre, doppia condanna che la risarcitoria o restitutoria per danni, conseguente allo stesso fatto accertato come delitto in· sede penale, risulta integrata anche nella prospettiva desumibile dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 773 del 1988, atteso che sussiste un giudicato penale con cui è stato liquidato quanto spetta all'erario per compensare l'illecito depauperamento. In via subordinata, il difensore ha eccepito che dall'importo del danno contestato devono essere dedotte le somme afferenti alle imposte versate ed ai contributi previdenziali corrisposti alla Cassa professionale, chiedendo l'applicazione del potere riduttivo sul rilievo che quest'ultimo non può essere escluso in radice soltanto perché si è in presenza di una condotta asserita mente dolosa. Dopo le conclusioni rassegnate dalle difese dei convenuti ha preso la parola il Pubblico Ministero contabile, il quale, richiamando il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ha dedotto che l'azione di responsabilità amministrativa non è preclusa dalla liquidazione 39 della provvisionale nel procedimento penale, che la stima del pregiudizio erariale compete esclusivamente al Giudice contabile, indipendentemente dalle valutazioni espresse dall'Amministrazione danneggiata, che le modalità realizzative dell'illecito configurano l'occultamento del danno, che la stessa ispezione' ministeriale del 31.05.2005 conclude con una formula dubitativa o perplessa, per cui la fattispecie di danno non risultava affatto percepibile dagli Organi interni dell'Amministrazione della Giustizia e che l'azione deve reputarsi tempestiva anche individuando l'esordio della prescrizione alla suddetta data, tenendo conto che l'invito a dedurre e la contestuale istanza di sequestro conservativo "ante causam" sono stati notificati nel mese di marzo 2010. Per quanto concerne il merito della controversia, il rappresentante dell'Ufficio Requirente ha evidenziato che la Sentenza definitiva di condanna resa a seguito del giudizio abbreviato fa stato nella presente causa anche con riferimento alla sussistenza del dolo, che la Sentenza di patteggiamento costituisce indiscutibile elemento di prova, che la Sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, nei ,confronti dei convenuti che hanno scelto il rito ordinario, è univoca nelle sue conclusioni in ordine all'inutilità e strumentalità delle consulenze affidate dal predetto MARABOTIO, che il dolo di tutti i convenuti è suffragato dalle Sentenze di condanna per il reato di truffa, che le macroscopiche anomalie del descritto sistema sono state sottolineate anche dalla relazione della Guardia di Finanza in data 28.08.2006, che non è in discussione la qualità tecnica delle perizie 40 ma la circostanza che le consulenze precedevano specifiche indagini prescindendo da qualsiasi notizia di reato, che lo stesso Dott. Cesare FERRERO, consulente di parte nel procedimento presso il Tribunale di Milano, ha dichiarato che le consulenze non 'avevano alcun valore operativo, che la confisca ha natura preventiva sotto il profilo penalistico e presenta una finalità sanzionatoria e che la deduzione fiscale e contributiva invocata da numerose difese non può essere ammessa in quanto risulta carente il necessario presupposto attinente all'unicità tra lo stesso fatto generatore del danno e del vantaggio. Il Procuratore Regionale, inoltre, ha chiarito che il convenuto MARABOTIO esercitava una funzione giurisdizionale e, quindi, in assenza di elementi certi ed univoci in ordine al compimento degli illeciti, non era possibile effettuare un controllo puntuale sull'affidamento delle consulenze al fine di contenere l'entità del fenomeno ed evitare conseguenze ulteriori, che le perizie contengono mere valutazioni probabilistiche individuando soltanto alcuni indici sintomatici per esaminare la possibilità di avviare, da parte degli Organi competenti all'accertamento in via amministrativa, controlli nei confronti delle imprese oggetto dei rilevamenti, che gli stessi militari del Corpo della Guardia di Finanza ed i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno sottolineato l'inutilità delle consulenze, che la Sentenza di condanna del Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, offre indubbi elementi di prova a carico del nominato LANZA e degli altri convenuti che hanno scelto il rito ordinario, che la contestazione 41 nei confronti del prefato cancelliere si evince agevolmente dal richiamo ai capi di imputazione nell'ambito del procedimento penale e dagli altri passaggi dell'atto di citazione, che l'affermazione secondo il cui citato è stato assolto dall'accusa di RIZZI associazione per delinquere si appalesa circostanza irrilevante ai amministrativa fini del della sussistenza medesimo e che della non del tutto responsabilità risultano Sentenze definitive di condanna per reati fiscali o per altre tipologie di fatti penalmente rilevanti scaturite dalle consulenze svolte dai professionisti odierni convenuti. Seguivano brevi repliche di alcune difese e del Pubblico Ministero contabile. Considerato in DIRITTO Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, la controversia sottoposta all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, la fattispecie di danno patrimoniale in senso stretto, pari ad Euro 15.212.091,57, dall'Amministrazione della correlato Giustizia ai a compensi favore dei versati· ventuno professionisti odierni convenuti, a fronte dell'attività svolta dai medesimi ed afferente alle centinaia di consulenze affidate dal predetto MARABOTTO nel periodo dal 1997 al 2005, da considerarsi, secondo l'ipotesi accusatoria prospettata dalla Procura Regionale, assolutamente inutili e strumentali, nonché frutto di un sistema illecito architettato dall'ex Procuratore della Repubblica di 42 Pinerolo anche partecipazione avvalendosi del della cancelliere e complicità LANZA, basato della sui totale reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa, con posizioni personali differenziate nell'ambito dei presunti responsabili del pregiudizio erariale. Prima di passare al merito dell'azione promossa dalla Procura Regionale, la Sezione deve farsi carico di affrontare le diverse questioni pregiudiziali sollevate dai legali dei soggetti evocati in giudizio. AI riguardo, preme evidenziare che alcune eccezioni sono comuni alle difese di più convenuti, mentre altre sono state sollevate, partitamente, da ciascuno dei medesimi: il Collegio affronterà gradatamente tutte le censure appartenenti alle suddette tipologie, ai sensi dell'articolo 276 del C.P.c., secondo l'ordine logico delle stesse. In tale prospettiva, questi Giudici, in via preliminare, reputano che tutte le numerose istanze istruttorie avanzate dalle difese dei convenuti, tra cui la prova testimoniale, l'acquisizione di ulteriore documentazione oltre a quella già presente nel fascicolo processuale, nonché la richiesta di· disporre consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di esaminare sia la qualità delle perizie svolte dai professionisti evocati nel presente giudizio, sia la congruità dei compensi percepiti per l'opera svolta, non sono da considerarsi ammissibili, in quanto del tutto irrilevanti ed ininfluenti o, comunque, non determinanti ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e 43 riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie, e considerato, inoltre, che le conseguenti valutazioni di ordine giuridico che saranno espresse nella motivazione della presente pronuncia prescindono dalle risultanze e dalle circostanze cui potrebbero portare le suddette domande istruttorie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo,I'accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che ,non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis nnrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di dimostrare ladecisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell'onere di mettere in risalto l'esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole 44 certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002). Ciò chiarito, le istanze istruttorie avanzate dalle difese dei convenuti, come sopra precisato, indipendentemente dall'adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appaiono né decisive, né determinanti o rilevanti a"i fini della decisione della causa. Venendo alle altre doglianze di carattere pregiudiziale, alcune delle difese dei quattro convenuti che hanno scelto il rito ordinario hanno dedotto, anche in modo indiretto ovvero implicito, la necessità di sospensione del giudizio in attesa della Sentenza definitiva nel processo penale, atteso chela pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Milano, secondo l'avviso dei patrocinatori, si basa esclusivamente su elementi indiziari che non raggiungono lo spessore di prove utilizzabili nella presente controversia. La deduzione dei legali non appare persuasiva e deve essere respinta. Sullo specifico versante, è sufficiente richiamare il contenuto dell'Ordinanza nr. l del 26.04.2012 adottata dalle Sezioni Riunite di questa Corte, la quale, invocando la consolidata giurisprudenza 45 della Corte di Cassazione, ha affermato, anche nell/ottica della rigorosa osservanza .del principio costituzionale afferente alla ragionevole durata del processo, per un verso, che al fine della sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 del c.P.C., non è sufficiente che tra le due liti vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo, altresì, un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l/indispensabile antecedente logicogiuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato, per altro verso, che la sospensione della causa può essere ritenuta ammissibile esclusivamente nell/ipotesi in cui dagli atti versati nel fascicolo processuale non emergano elementi sufficienti o idonei per giungere alla immediata definizione della stessa e, quindi, sia sostanzialmente impossibile esercitare il libero convincimento alla base del giudizio di responsabilità amministrativa come di quello civile. Nel caso specifico dei convenuti che hanno scelto il rito ordinario, condannati con la suddetta Sentenza del Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, nr. 13586/2011 del 23.02.2012, avverso la quale è stato proposto tempestivo appello, pur sussistendo indubbiamente, almeno in astratto, una pregiudizialità non solo logica ma anche giuridica, attese le disposizioni contemplate dagli articoli 651 e 652 del C.P.P., gli elementi rivenienti dalla motivazione della menzionata pronuncia, unita mente a tutti gli altri fattori probatori dedotti dalla Procura Regionale nell/atto introduttivo, configurano 46 un quadro valutativo sufficiente per pervenire alla decisione della causa. La censura formulata dall'Avvocato GALLENCA, di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza della contestazione mossa dalla Procura Regionale nei confronti del proprio assistito, deve essere respinta. In tale ottica, si stima utile rimarcare che la Corte di legittimità ha propugnato in più occasioni (ex multis SS.UU. Civili, nr. 8077 del 2012) il canone secondo cui la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'articolo 164, comma 4, del c.P.C., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda; nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda deve peraltro essere operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, configurandosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. La ragione ispiratrice della citata norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, nell'esigenza di ha portare precisato la Suprema Corte, immediatamente il convenuto risiede nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Alla luce delle nitide coordinate ermeneutiche indicate dalla Corte di Cassazione, la doglianza del patrocinatore del convenuto LANZA, il 47 quale, tra l'altro, ha sostenuto che non ha avuto la possibilità di predisporre una valida difesa poiché la contestazione del Pubblico Ministero contabile si presenta del tutto generica ed indeterminata, non ha pregio e deve essere considerata infondata, sul rilievo che dall'atto di citazione e dai documenti allegati si desumono in modo sufficientemente chiaro, necessaria "editio per quanto actionis", sia concerne il l'oggetto della punto della domanda sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della pretesa. Il Procuratore Regionale, in particolare, ha specificato nel corso dell'Udienza di discussione che la contestazione a carico del predetto cancelliere si evince in modo evidente dalla disamina sistematica dei diversi capi di imputazione inerenti al procedimento penale e dagli altri puntuali riferimenti esplicitati nell'atto introduttivo. AI riguardo, il Collegio, condividendo la tesi esposta da parte pubblica, ritiene che l'addebito prospettato a carico del convenuto LANZA, ai fini del giudizio connesso alla sussistenza della responsabilità amministrativa, sfugga alla censura di indeterminatezza, tenendo conto che la contestazione dell'Ufficio Requirente prescinde dall'indicazione di singole azioni ed omissioni ovvero di specifiche violazioni degli obblighi di servizio, ma si basa sull'assunto secondo il quale il funzionario in parola, in servizio presso la Procura della Repubblica di Pinerolo, ha partecipato in modo del tutto consapevole ed attivo al sistema delle consulenze inutili ideato dal convenuto MARABOTIO, ritraendone ingente profitto attraverso i cospicui compensi corrisposti alla moglie DE 48 FRANCESCO per le consulenze asservendo completamente la dalla sua medesima funzione svolte, ed pubblica al perseguimento degli scopi illeciti sottesi al descritto affidamento seriale delle perizie ed al loro successivo occultamento per eludere le relative investigazioni. Ne discende, in conclusione, che di fronte ad una prospettazione del "petitum" e della "causa petendi" priva di connotati di incertezza ed indeterminatezza, alla chiarezza espositiva, alla precisa rappresentazione dei fatti contestati ed alla articolata deduzione risarcimento del dei danno motivi di patrimoniale diritto, la promossa domanda dalla di Procura Regionale deve essere considerata pienamente legittima (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 2 del 2003, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 262 del 2009_, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenze nnrr. 128 del 2001, 205 del 2005 e 77 del 2011). In secondo luogo, occorre evidenziare, quale ulteriore elemento dirimente, che laddove detta nullità teorizzata dalla difesa sussistesse effettivamente in concreto, il che è da negare per quanto in precedenza enunciato, la stessa sarebbe comunque sanata in radice per avere la parte accettato il contraddittorio difendendosi nel merito, dimostrando implicitamente l'assenza di qualsivoglia indeterminatezza nella domanda promossa dall'Ufficio Requirente (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 203 del 2002). 49 La richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei funzionari o, comunque, responsabili dei presso la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino, presentata anch'essa dall'Avvocato GALLENCA, non supera la soglia della manifesta infondatezza e deve essere rigettata. Esclusa in radice la sussistenza di una fattispecie connotata da ipotesi di litisconsorzio necessario, in disparte la questione afferente alla diatriba sorta in giurisprudenza in ordine alla compatibilità del potere sindacatorio riconosciuto .al Giudice contabile con i principi del giusto processo consacrati nell'articolo 111 della Costituzione, ma rammentando, comunque, la circostanza secondo cui l'ordine di integrazione da parte del Collegio riveste carattere assolutamente eccezionale (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 92 del 2011), dagli atti versati nel fascicolo processuale, in diretta connessione con la dinamica degli avvenimenti, anche sotto l'aspetto cronologico, e con le diverse motivazioni addotte dal difensore nella comparsa di costituzione e nella successiva memoria per suffragare la propria richiesta, non si ravvisano assolutamente, infatti, quei presunti comportamenti omissivi posti in essere dai predetti soggetti indicati dalla difesa del convenuto, che avrebbero quanto meno contribuito, sotto il profilo del nesso causale,alla genesi dell'evento di danno contestato da parte pubblica, né, indubbiamente, alcun profilo di negligenza o ritardo costituenti il nucleo della colpa grave, nemmeno a seguito di un apprezzamento compiuto in astratto ed 50 in via ipotetica, idonei a giustificare la loro chiamata nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 47 del R.D. nr. 1038 del 1933. Anzi, diversamente da quanto opinato in modo generico dalla difesa del convenuto LANZA, .Ia Sezione intende mettere in risalto la circostanza, la quale emerge in modo inoppugnabile e predare dalla produzione documentale di causa, che proprio le iniziative assunte con la massima tempestività dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino, a seguito delle informazioni fornite dai Magistrati in servizio alla sede di Pinerolo e Torino in merito al continuo affidamento delle consulenze da parte del nominato MARABOTTO, . hanno consentito di avviare le puntuali indagini, dapprima in via amministrativa e pOi .giudiziaria, che hanno successivamente disvelato ed accertato in modo definitivo il sistema illecito delle perizie inutili e strumentali, salvaguardando in modo determinante il superiore interesse del pubblico erario ed evitando che il nocumento patrimoniale pervenisse a conseguenze ulteriori. La deduzione formulata da alcune difese, afferente all'asserita improcedibilità e/o inammissibilità della domanda promossa dalla Procura Regionale, con riferimenti diretti o indiretti alla disposizione di cui all'articolo 75, comma 3, del c.P.P., anche per evitare una violazione del principio del "ne bis in idem", non è condivisibile e deve essere respinta. 51 I legali hanno sostenuto che l'azione della Procura Regionale si rivela come una ripetizione di quella già promossa davanti al Tribunale di Milano, con la costituzione di parte civile del Ministero della Giustizia nel procedimento penale instaurato nei confronti di vari imputati, tra cui i propri assistiti, per il risarcimento del danno derivato dai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, con conseguente violazione del principio del "ne bis in idem"; quanto al richiamo all'articolo 75 del Codice di Procedura Penale, le difese hanno sottolineato come la suddetta disposizione sia espressiva del principio beneficio dell'alternatività della dell'Amministrazione tutela di tipo patrimoniale danneggiata, essendo a evidente come nel caso della domanda di cui al presente giudizio tanto l'azione civile sostanzialmente quanto lo quella erariale stesso "petitum" e di la danno abbiano medesima "causa petendi". In definitiva, secondo l'avviso dei patrocinatori l'azione di responsabilità amministrativa introdotta dalla Procura Regionale dovrebbe essere dichiarata inammissibile per l'intervenuto esercizio dell'azione civile in sede penale, ovvero, muovendo da una angolazione diversa rispetto allo stesso canone generale, come dedotto dalla difesa della convenuta SALA, dovrebbe essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice contabile per non assoggettabilità del medesimo oggetto di domanda di danno già sottoposta alla giurisdizione del Giudice ordinario penale. In tale contesto, il Collegio non può che richiamare il noto principio della separatezza, dell'autonomia e dell'originarietà del giudizio di 52 responsabilità amministrativa rispetto al giudizio penale (ex multis Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011) espresso dalla pacifica giurisprudenza del Giudice contabile, anche laddove i fatti da cui derivi il pregiudizio siano gli stessi, tenendo conto, peraltro, che secondo un indirizzo giurisprudenziale in seno a questa Corte (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 215 del 2004), avallato anche da alcune pronunce della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili, Sentenze nr. 933 del 1999 e nr. 5288 del 2001), sussisterebbe l'esclusività della giurisdizione contabile, con il precipitato che la giurisdizione della Corte dei Conti è tale, nel senso che è l'unico Organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione; di conseguenza, deve essere esclusa, .secondo il descritto orientamento, una concorrente giurisdizione del Giudice ordinario adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa. Su tale versante, merita rammentare, tra l'altro, il canone espresso in numerose pronunce dalle suddette Sezioni Unite della Corte di legittimità (ex multis Ordinanza nr. 20343 del 2005, Sentenza nr. 28540 del 2008, Ordinanza nr. 10857 del 2009, Sentenza nr. 12539 del 2011 e Sentenza nr. 9188 del 2012), le quali hanno affermato in modo netto che giurisdizione penale e giurisdizione civile per il risarcimento dei danni, da una parte, e giurisdizione contabile, dall'altra, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono uno stesso fatto materiale. 53 Del resto, come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale, la statuizione del Giudice penale sulla domanda risarcitoria avanzata dall'Amministrazione danneggiata, costituitasi parte civile, relativa al riconoscimento di una provvisionale per importi variabili tra i 10.000 ed i 15.000' Euro, nonché la transazione conclusa da alcuni convenuti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la somma di Euro 200.000,00 a favore del Ministero della Giustizia, non precludono assolutamente al Giudice contabile, secondo l'avviso più accreditato nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, di conoscere del credito risarcitorio che scaturisce, a titolo di danno erariale, da quegli stessi fatti oggetto del processo penale, individuando l'importo del risarcimento da porre a carico dei convenuti; nella medesima visuale, i parametri invocati dal Giudice ordinario per la quantificazione del pregiudizio non vincolano in alcun modo la Magistratura contabile in merito alla delibazione attinente alla sussistenza o alla misura del nocumento sofferto dal soggetto pubblico leso dall'attività esiziale del responsabile. Relativamente alle censure· dei difensori legate all'articolo 75, comma 3, del Codice di Procedura Penale, è agevole replicare che sulla specifica questione si registra l'autorevole intervento della Corte Costituzionale, la quale, nella Sentenza nr. 272 del 2007, da una parte, sembra aver avallato, con il riferimento espresso all'articolo 538, comma 2, del Codice di Procedura Penale, il principio dell'esclusività della giurisdizione contabile, dall'altra, ha sostenuto in modo esplicito l'inapplicabilità del prefato articolo 75 al 54 giudizio di responsabilità amministrativa e contabile. La chiara e perentoria conclusione afferente al citato articolo 75 contenuta nella predetta pronuncia della Consulta, conduce la Sezione a considerare infondata la doglianza delle difese, senza necessità di esplicitare ulteriori argomenti. La parabola argomentativa difensiva esposta dall'Avvocato VERRIENTI, sebbene suggestiva ed articolata, non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere disattesa. In primo luogo, la questione di legittimità costituzionale delle norme azionate dalla Procura Regionale, in particolare l'articolo 81 del R.D. nr. 2440 del 1923, l'articolo S2 del R.D. nr. 1214 del 1934 e l'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994, in quanto ritenute in contrasto con l'articolo 4 del Protocollo nr. 7 della CEDU che vieta la doppia persecuzione per lo stesso fatto, nell'interpretazione datane dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito della quale il legale invoca la decisione della Grande Camera del 10.02.2009, e, quindi, in violazione dell'articolo 117, comma l, della Costituzione, nel caso in cui altro Giudice abbia già statuito e liquidato quanto spetta all'erario a titolo di restituzione del maltolto, deve essere dichiarata manifestamente infondata. Su tale specifico crinale, la Sezione intende sottolineare, come - correttamente precisato dal Pubblico Ministero contabile, che l'azione di risarcimento del danno dedotta dall'Ufficio Requirente si muove su un piano del tutto diverso e distinto da quello penale, con particolare riferimento alla confisca per equivalente disposta 55 dal G,LP, presso il Tribunale di Milano nei confronti della consulente SALA, D/altra parte, allo scopo di confutare la tesi teorizzata dal suddetto patrocinatore, possono essere invocate tutte le osservazioni concernenti l/autonomia e la separatezza di ciascun giudizio rispetto agli altri, manifestate precedentemente dal Collegio in ordine alla presunta inammissibilità dell'azione, in funzione dei rapporti tra il giudizio contabile e quello celebratosi dinanzi al Giudice penale, In definitiva, a parere della Sezione, il fondamentale postulato del "ne bis in idem", patrimonio giuridico comune degli Stati Europei, che secondo il legale sarebbe stato apertamente violato dalla richiesta di risarcimento del pregiudizio erariale successiva alla confisca per equivalente avvenuta nel procedimento penale, deve essere vagliato esclusivamente nell'ambito dei giudizi che si svolgono all'interno del medesimo plesso giurisdizionale, ma non può certamente involgere una controversia che si sia radicata dinanzi ad altro Giudice, nella specie quello contabile, e che presenta presupposti e scopi del tutto autonomi e peculiari. La perentoria dichiarazione del difensore che il medesimo fatto genera il medesimo debito ed il medesimo debito deve essere pagato una sola volta, non tiene conto, in disparte la netta distinzione esistente tra confisca ed azione di risarcimento danni su cui la Sezione tornerà nel prosieguo della motivazione, della constatazione che dalla stessa condotta possono originare conseguenze giuridiche in ambiti giurisdizionali diversi, disciplinate da istituti e disposizioni differenti 56 che sottintendono al perseguimento di finalità del tutto indipendenti tra loro perseguite dall'ordinamento giuridico, come puntualmente evidenziato proprio dalla prefata Ordinanza adottata dalle Sezioni Unite, nr. 11 del 2012, invocata dal legale nella memoria difensiva, la quale ha confermato e ribadito in modo predare e cristallino il principio sopra lumeggiato, secondo cui giurisdizione penale e giurisdizione civile per il risarcimento dei danni, da una parte, e giurisdizione contabile, dall'altra, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono uno stesso fatto materiale. Anche ·Ia seconda obiezione dell'Avvocato VERRIENTI, sostanzialmente coincidente, sebbene con sfumature peculiari, con quella dedotta dalla sull'affermazione che difesa la del gruppo violazione del FLORIO, divieto incentrata della doppia condanna risarcitoria o restitutoria per danni, conseguente allo stesso fatto accertato come delitto in sede penale, risulta anche nella prospettiva desumibile dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 773 del 1988, atteso che sussiste un giudicato penale con cui è stato liquidato quanto spetta all'erario per compensare l'illecito depauperamento, non merita l'adesione del Collegio. A prescindere dalla circostanza che una parte della giurisprudenza di questa Corte ritiene ormai non più applicabile il principio esternato dalla Corte Costituzionale nella prefata pronuncia (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 401 del 2007), sul rilievo che, alla luce delle modifiche del 57 quadro normativo rispetto a quello esaminato dalla Consulta nel 1988, il cosiddetto sistema del doppio binario è attualmente incompatibile con il carattere esclusivo della giurisdizione contabile, il quale sembrerebbe avallato dalla menzionata Sentenza del Giudice delle Leggi nr. 272 del 2007, con l'effetto che l'eventuale Sentenza di condanna del Giudice penale al risarcimento del danno non è idonea a precludere l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, anche volendo aderire, a tutto concedere alla deduzione delle difese, all'indirizzo prevalente che postula una preclusione dell'azione di responsabilità in presenza del giudicato penale che abbia liquidato integralmente il danno erariale, poi effettivamente risarcito dal responsabile del pregiudizio (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenzanr. 14831 del 2011, Corte dei Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 2 del 2003, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 392 del 2003 e nr. 183 del 2006, Sezione Giurisdizionale Basilicata, Sentenza nr. 49 del 2005), certamente il caso dei convenuti non ricadrebbe nella tassativa ipotesi delineata dalla giurisprudenza più estensiva. E' chiaro, infatti, che il Giudice penale non ha affatto provveduto alla liquidazione del nocumento erariale, unica circostanza, secondo l'insegnamento della Consulta manifestato nella Sentenza "proposizione richiamata dell'azione di dalle difese, responsabilità preclusiva amministrativa della nei confronti del condannato", sebbene soltanto nel caso di effettivo pagamento a beneficio dell'Amministrazione danneggiata, ma ha 58 applicato l'istituto della confisca per equivalente in presenza di tutti i presupposti contemplati dalla Legge, rimettendo anzi le parti in modo espresso, per il risarcimento del danno, dinanzi al Giudice competente, che è proprio quello contabile . . Per quanto attiene alla deduzione dell'Avvocato LONGHIN, in tema di istanza di verificazione di cui sarebbe onerata la Procura Regionale, atteso che la propria assistita FARINA ha disconosciuto le proprie firme in calce alle consulenze che sono state considerate dall'Ufficio Requirente per avvalorare la colpevolezza della citata professionista e la quantificazione del danno, la stessa non incontra il favorevole avviso del Collegio, poiché muove da un presupposto errato. In tale contesto, la Sezione. ritiene che le menzionate perizie redatte dai diversi professionisti evocati nel presente giudizio siano qualifica bili, accedendo alla tesi espressa dal Pubblico Ministero contabile, come atti pubblici e non come scritture private; atto pubblico, secondo la definizione generalmente accolta in. dottrina e giurisprudenza, è quel documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalità, da un funzionario pubblico o da un soggetto privato che esercita una funzione pubblica, al quale l'ordinamento ha attribuito la relativa potestà. I suddetti professionisti sono stati ritenuti soggetti alla giurisdizione di questa Corte, per effetto della predetta Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr. 11 del 2012, proprio perché hanno esercitato 59 una funzione di rilievo pubblicistico, in quanto, come sottolineato dalla Suprema Corte, hanno svolto delle specifiche attività che "altrimenti avrebbero dovuto essere compiute dalla stessa Pubblica Amministrazione" e che ciò basta a "postulare l'esistenza di un rapporto di servizio che, per giurisprudenza ormai consolidata, ricorre ogni qual volta un soggetto venga investito del compito di porre in essere un'attività dell'Amministrazione"; ancora più esplicito in tale direzione risulta il passaggio della motivazione secondo il quale il professionista "è abilitato a svolgere un'attività tipica del Pubblico Ministero, che quegli potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze volta a volta necessarie, sicché, pur se nei limiti posti dalla disposizione che ne contempla la nomina, il consulente tecnico del Pubblico Ministero concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari". Ne discende, quale immediato corollario, che siffatti soggetti privati, avendo esercitato, mediante investitura formale dell'Amministrazione della Giustizia attraverso la nomina disposta dal Pubblico Ministero, un chiaro "munus publicum", hanno posto in essere con le rispettive consulenze atti pubblici. Se quindi si tratta di atti pubblici lo strumento da azionare, nella posizione della difesa, è la querela di falso ai sensi dell'articolo 221 del C.P.c. e non certo la richiesta di verificazione da parte dell'attore qualora quest'ultimo intenda avvalersi della scrittura disconosciuta. TI Collegio, peraltro, nel corso della discussione, come risulta dal relativo verbale di Udienza, ha formalmente sollecitato al legale 60 della convenuta FARINA una precisa risposta al riguardo, vertendosi in materia di questione pregiudiziale che costituisce incidente nel giudizio, e considerato che il patrocinatore nella memoria di costituzione si era espressamente riservato, in via alternativa,' di chiedere un termine per la presentazione della querela di falso dinanzi al competente Tribunale; a seguito del citato interpello l'Avvocato LONGHIN ha riferito di attendere la pronuncia della Sezione in ordine allo specifico punto controverso, per poi eventualmente valutare la possibilità di promuovere il giudizio inerente alla querela di falso dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria, tenendo conto che lo stesso può essere esperito in corso di caùsa in qualunque stato e grado del giudizio, a tenore dell'articolo 221 del C.P.C .. Allo stato, pertanto, le consulenze che risultano sottoscritte dalla nominata FARINA possono fare piena contestazione prova contro esplicitata dalla la Procura medesima Regionale ai fini della nell'atto di citazione. Le memorie depositate in Udienza dall'Avvocato ROSSI, con cui il patrocinatore contesta le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, nella Sentenza di condanna delle proprie assistite, allegando il relativo atto di appello, infine, non possono essere vagliate dal Collegio in quanto palesemente tardive, come validamente sostenuto in Udienza dal Pubblico Ministero che ha formulato sul punto specifica obiezione; al riguardo, preme rammentare che tutte le deduzioni processuali e di merito che non 61 siano rilevabili d'ufficio, introdotte con i suddetti atti difensivi, sono inammissibili alla luce del rigido e tassativo regime delle preclusioni fissato dal combinato disposto degli articoli 166 e 167 del Codice di Procedura Civile. Residua, prima di affrontare il merito della controversia, l'eccezione di prescrizione formulata dell'azione dalle difese di intentata alcuni dalla convenuti Procura con Regionale, sfumature e motivazioni parzialmente diverse in ordine all'esordio della stessa. L'eccezione non ha pregio e deve essere respinta. La deduzione di prescrizione dell'azione appare infondata, in quanto la stessa decorre, come correttamente sostenuto dalla Procura Regionale, ai sensi dell'articolo l, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta, e, quindi, della conoscenza effettiva del pregiudizio, che, per giurisprudenza costante (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 28 del 2002, nr. 45 e nr. 57 del 2007, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 10 del 2002, nr. 199 del 2009 e nr. 305 del 2010, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 772 del 2003, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 100 del 2005, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 77 del 2011), coincide, nell'ambito delle fattispecie costituenti reato, con il momento in cui è intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento penale. Tale situazione ricorre in ipotesi di fatti delittuosi che comportano un obiettivo impedimento ad agire, con la possibilità di esercitare 62 l'azione contabile solo quando il fatto assuma una concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa. Del resto, si stima utile evidenziare che il principio della conoscibilità effettiva in seno all'Ente danneggiato, nel caso di complessiva danni occultati, del deve essere valutato funzionamento dell'Amministrazione nell'ottica che è organizzata, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, secondo disposizioni di Legge al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità; da ciò consegue che nell'ipotesi di danno derivante da illeciti non palesi, e quindi non immediatamente percepibili, la conoscenza del nocumento può emergere solo a seguito di quegli adempimenti, specifici epreordinati sulla base delle competenze degli Uffici pubblici, di verifica e di ispezione amministrativa che consentono di appurare puntualmente i fatti pregiudizievoli. Se, infatti, sussistono nell'ordinamento procedure positivamente previste per l'individuazione e l'accertamento di fenomeni dannosi, questi ultimi non possono ritenersi altrimenti conoscibili prima che esse siano compiute, ma la mancata conoscibilità, in questo caso, non configura un mero fatto, ma deriva dall'impedimento giuridico esistente sino alla completa attuazione e conclusione dell'azione amministrativa di controllo disciplinata dalla Legge (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 494 del 2007). Ciò chiarito, giova sottolineare, sullo specifico crinale, che anche le conclusioni dell'ispezione ministeriale richiamate da alcune difese, proprio perché le stesse si prestavano a molteplici interpretazioni, 63 non raggiungevano, ad avviso del Collegio, quello spessore di elemento sufficientemente obbiettivo, solido, stabile ed univoco da determinare la decorrenza del periodo di prescrizione quinquennale. Da siffatto assunto, deriva la conseguenza che tutte le argomentazioni teorizzate dai legali i quali hanno sostenuto l'esordio della conclusione prescrizione dell'ispezione in un momento antecedente alla ministeriale, non possono essere condivise, poiché se gli stessi Magistrati e funzionari inviati dal Ministero, dotati per definizione di elevatissima qualificazione ed esperienza in materia, che hanno svolto una specifica e capillare attività di controllo mirata, della durata di alcune settimane, hanno concluso con una relazione connotata da formula dubitativa o perplessa, non s'i vede come gli Organi interni dell'Amministrazione della Giustizia avrebbero potuto rilevare, indipendentemente dalle risultanze della menzionata ispezione, la fattispecie di danno erariale oggetto della pretesa di parte pubblica, connessa peraltro all'esercizio di una funzione di carattere giurisdizionale nel contesto di illeciti penalmente rilevanti, sulla base della semplice analisi inerente al monitoraggio dei dati formali relativi al numero delle consulenze affidate in ciascuna annualità ed all'importo complessivo dei compensi liquidati a beneficio dei professionisti. Come in precedenza precisato, la Sezione non reputa di ancorare l'esordio della prescrizione alla data. di conclusione dell'ispezione ministeriale, per i motivi sopra tratteggiati, bensì al momento in cui è intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento 64 penale che ha disvelato in modo nitido gli illeciti sottesi all'attribuzione seriale delle perizie; in ogni caso, anche volendo ammettere che la decorrenza della prescrizione sia individuabile all'atto della definizione degli accertamenti in via amministrativa, l'azione promossa dalla Procura Regionale risulterebbe egualmente tempestiva, sul rilievo che l'ispezione in parola si è conclusa in data 31.05.2005 mentre la notifica dell'invito a dedurre e della contestuale richiesta di sequestro conservativo "ante causam" è avvenuta nel mese di marzo del 2010. Passando al merito della causa, la Sezione procederà alla disamina delle argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di responsabilità da parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni formulate dai legali dei convenuti, anticipando sin d'ora che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, il Giudice non è tenuto ad esaminare punto per punto tutte le deduzioni formulate dalle parti, al fine di confutarle o di condividerle, ma deve esporre nell'ambito della pronuncia il ragionamento logico e giuridico che sostiene la decisione assunta, da cui si possa desumere l'implicito superamento delle eccezioni sollevate dai patrocinatori o delle contestazioni mosse da parte pubblica, in quanto incompatibili con il percorso della motivazione; in altre parole, è sufficiente che il Giudice indichi in maniera lineare le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le 65 argomentazioni delle parti logicamente contrastanti con esse (exmultis Corte di Cassazione, Sez. III, nr. 4815 del 2012, Sez. VI, nr. 5088 del 2012). Per quanto concerne il profilo afferente all'elemento strutturale della condotta illecita, fonte del pregiudizio erariale, estesamente illustrato dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione con il richiamo alla documentazione versata in atti ed alle risultanze dell'attività di indagine effettuata in sede penale e dell'ispezione ministeriale, in relazione alla pretesa risarcitoria dell'erario, ne appare ampiamente giustificata la sussistenza per tutti i convenuti. In tale prospettiva, la Sezione reputa necessario prendere l'abbrivo da una considerazione di fondo, concernente l'acclarata colpevolezza dei convenuti, che si riverbera nella presente azione di responsabilità amministrativa, in merito alle fattispecie penalmente rilevanti che sono state loro contestate nel procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Milano, e sulle quali si fonda la piattaforma accusatoria della Procura Regionale. Dal complesso degli atti processuali legittimamente acquisiti nell'ambito degli accertamenti esperiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della citata città lombarda, con particolare riferimento alle fonti di prova richiamate espressamente dall'Ufficio Requirente e riportate nell'atto introduttivo del giudizio, e dalle Sentenze di condanna emesse dalle diverse Autorità Giudiziarie, emerge che tutti i suddetti convenuti hanno posto in essere, in concorso tra loro, il sistema illecito delle consulenze inutili per conseguire un indebito profitto economico. 66 Relativamente alla maggior parte dei convenuti, è sufficiente richiamare il contenuto e le articolate motivazioni delle due Sentenze emesse in data 18.01.2010 dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano: nominati la prima pronuncia, nr. 9389/2009, concernente i MARABOTTO, MOSCATO, FARINA, MANZETTI, SALA, SALICETI, FERRERO, ROTTA, MALDI, GIOVANNINI Anna Rita e Donatella, resa ai sensi dell'articolo 444 del c.P.P., è divenuta irrevocabile a seguito Cassazione nr. 26792 della del citata 2011; Sentenza la seconda della Corte pronuncia, di nr. 9390/2009, relativa ai suddetti ATTIANESE, TINGHI, ZAMPINI, RAGAZZONI Ruggero e Davide, FLORIO Mario Emanuele, Monica e Salvatore, adottata ai sensi dell'articolo 442 del C.P.P., è stata sostanzialmente confermata dalla Sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 128 del 2011, la quale è divenuta irrevocabile per effetto della prefata pronuncia della Corte di Cassazione nr. 38515 del 2011. I convenuti LANZA, DE FRANCESCO, CONSENTINO e RIZZI sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, con la Sentenza nr. 13586/2011. Distinguendo la disamina delle singole posizioni personali sulla base comune afferente ai tre gruppi di convenuti in rassegna, alla luce del rito da ciascuno prescelto nel processo penale, non è superfluo rammentare, in merito alla Sentenza di patteggiamento irrevocabile nei confronti degli undici soggetti sopra indicati, che la giurisprudenza della Corte dei Conti, in linea con l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, ha costantemente affermato 67 negli ultimi tempi il canone in base al quale alle suddette pronunce, rese ai sensi dell'articolo 444 del c.P.P., deve essere attribuito l'effetto di provare, nel processo contabile, l'illiceità dei fatti e la colpevolezza del presunto responsabile, che, quindi, sarà tenuto a fornire gli elementi probatori necessari a discolparsi (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, nr. 5756 del 2012, Corte dei Conti, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenzenr. 187 del 2003, nr. 149 del 2004, nr. 68 e nr. 109 del 2006, Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, Sentenza nr. 103 del 2010, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 76 del 2008, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 176 del 2011). AI riguardo, appare eloquente la massima delle Sentenze. della Corte di legittimità, V Sezione Civile, nr. 19251 del 2005 e III Sezione Civile, nr. 10847 del 2007 e nr. 6668 del 2011, dove il Collegio ha sottolineato che la Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce indiscutibile elemento di prova per il Giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe 'ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il Giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione. Ne discende, quale immediato corollario, che detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato nel giudizio per responsabilità amministrativa, non ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 651 del c.P.P., ben può essere utilizzato come elemento di prova dal Giudice contabile, 68 senza necessità, peraltro, di ulteriori riscontri "aliunde", in assenza di valide argomentazioni di segno contrario. D'altra parte, fermo restando che non possono trovare ingresso nel presente giudizio i motivi personali che hanno indotto una parte dei convenuti a scegliere la via del patteggiamento nel procedimento p'enale, occorre sottolineare che i medesimi si sono limitati a propugnare l'inefficacia nel presente giudizio della Sentenza di patteggiamento, senza tuttavia addurre alcun elemento concreto, univoco ed inconfutabile a propria discolpa, atto a dimostrare la completa infondatezza delle contestazioni. Cade opportuno sottolineare, infine, muovendo dalla considerazione chela colpevolezza può essere avvalorata anche dalla sola Sentenza di patteggiamento, secondo la giurisprudenza sopra lumeggiata, la rilevanza di tutti gli altri elementi di prova rivenienti dal procedimento penale, richiamati puntualmente nella parte in fatto, che sono stati dedotti dalla Procura Regionale; eloquenti in tale direzione si configurano anche le risultanze che emergono dagli interrogatori resi dai diversi indagati del nell'ambito nella specificati procedimento parte della penale, analiticamente motivazione attinente ai quattro convenuti che hanno scelto il rito ordinario. In relazione alla posizione dei convenuti MOSCATO e SALICETI, . - --- -- - ._- -- - - -_. - rientranti tra coloro che hanno aderito al patteggiamento, preme evidenziare, del resto, che il contegno processuale dei medesimi, i quali non si sono costituiti in giudizio, si appalesa sintomatico della loro evidente colpevolezza; in tale ottica, giova sottolineare che la 69 giurisprudenza assolutamente prevalente (ex multis Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006) ha più volte affermato che l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa' di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice. Quest'ultimo, infatti, alla luce della menzionata giurisprudenza, dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che il contegno passivo della parte e della sua difesa, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea incompatibile, con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso. Nei confronti dei citati otto convenuti che hanno scelto il rito abbreviato, la Sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 128 del 2011, divenuta irrevocabile, fa stato nel presente giudizio, ai sensi dell'articolo 651, comma 2, del c.P.P., quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; in tale ottica, non 70 è superfluo evidenziare che la menzionata pronuncia, sebbene abbia dichiarato, in parziale riforma della Sentenza di primo grado, il non doversi procedere, con riferimento ai tre convenuti della famiglia FLORIO ed alla nominata ATTIANESE, limitatamente ai fatti commessi sino al 16.07.2003 per prescrizione, ha affermato in modo netto che le diffuse considerazioni esposte nella motivazione consentono di "ritenere accertata sia la materialità dell'illecito che la sussistenza del fatto costituente reato anche in relazione alle condotte riferite agli appellanti, anteriori al 16.07.2003". Molto significativo appare, inoltre, un passaggio della motivazione della citata Sentenza della Corte di Appello di Milano attinente alla posizione della suddetta ATTIANESE,in cui vengono messe in risalto alcune fondamentali circostanze, con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla convenuta SALA, evidenziando che la stessa, facente parte del gruppo FLORIO, "ha ricostruito la vicenda in modo del tutto convergente con le dichiarazioni di altri coimputati e, in particolare, del SALICETI e delle sorelle GIOVANNINI, che hanno sempre sostenuto che tutti i partecipanti ai gruppi erano al corrente del reale ultimo destinatario delle somme che versavano, essendo stato in proposito il SALICETI alquanto esplicito. Le dichiarazioni di SALA Giorgia acquistano ulteriore rilievo in relazione alla figura dell'appellante, ove si consideri che la coimputata si trovava in una posizione professionale alquanto simile a quella della ATTIANESE, avendo anche lei percepito redditi da FLORIO Mario (dal 1998 al 2003), che 71 tratteneva per sé il 10% collaboratrici. D'altro dei ritorni monetizzati dalle due sue canto, a smentire l'assunto difensivo tendente, almeno in un primo momento, a far coincidere il destinatario del ritorno col "dominus" dell'appellante, sta il fatto che, in più occasioni, la ATTIANESE risulta aver monetizzato ingenti somme di denaro contemporaneamente a FLORIO Mario o al figlio Salvatore (ciò in almeno 6 occasioni, tra il dicembre 2002 e il luglio 2003)". In tale contesto, giova sottolineare anche il contenuto degli interrogatori resi dai diversi indagati nell'ambito del procedimento penale, analiticamente specificati nel prosieguo della motivazione. Per quanto riguarda i quattro convenuti che hanno scelto il rito ordinario, il complesso delle risultanze emerse dalle indagini penali svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nonché la decisione del G.U.P. presso il medesimo Tribunale, con atto del 18.01.2010, di rinviare a giudizio, ai sensi dell'articolo 429 del c.P.P., i convenuti LANZA, per tutti i capi di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio, DE FRANCESCO, per i capi 1 e 7, RIZZI e CONSENTINO, solo per il capo 7, concernente gli articoli 61, nnrr. 7 e 9, 81, comma 2, 112, comma l, nnrr. 1 e 2 e 640, comma 2, nr. 1 del c.P., ma soprattutto la Sentenza di condanna del Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, nr. 13586 del 2011, appaiono elementi sufficienti ad integrare la colpevolezza dei medesimi sul versante della partecipazione attiva e consapevole al descritto sistema illecito delle consulenze inutili, almeno sotto il profilo della commissione del reato di truffa continuata ai danni 72 dell'Amministrazione della Giustizia. Come correttamente sostenuto dalle difese di alcuni dei suddetti quattro convenuti, le indagini penali hanno accertato che il gruppo di consulenti in parola non effettuava alcuna retrocessione di somme di denaro a favore del nominato MARABOlTO, ma tale elemento, notevolmente enfatizzato dai patrocinatori, unitamente a quello invocato dalla difesa del predetto RIZZI, circa il proscioglimento dello stesso dall'imputazione del reato di associazione a delinquere, non assume nel presente giudizio, a parere della Sezione, alcuna rilevanza rispetto alla pretesa reclamata dalla Procura Regionale, tenendo conto che la fattispecie di reato determinante, ai fini della verifica in merito alla sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti dedotta dall'Ufficio Requirente, non è quella connessa al reato di associazione per delinquere o di corruzione, bensì quella afferente al delitto di truffa perpetrato in modo continuativo dai presunti responsabili, consistente nell'ideazione e realizzazione di un sistema illecito di affidamento seriale di consulenze inutili, da cui sarebbe derivato il pregiudizio erariale contestato dal Pubblico Ministero contabile. La suddetta condivisione di intenti, finalizzata ad indurre in errore il prefato Dicastero della Giustizia allo scopo di ottenere indebiti profitti derivanti dal pagamento delle perizie inutili, risulta avvalorata dal quadro sistematico di tutti i copiosi elementi probatori rivenienti dal procedimento penale invocati dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese spontaneamente nel mese di ottobre 2008 73 presso il dinanzi ai Magistrati della Procura delle Repubblica Tribunale di GIOVANNINI consulenze Torino Anna dai Rita, conferite convenuti in dall'ex ordine SALICETI, al MANZETTI sistema Procuratore della illecito e delle Repubblica di Pinerolo, gli interrogatori effettuati 'dai Magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei mesi di ottobre e novembre 2008 nei confronti dei convenuti SALICETI, MANZETTI, GIOVANNINI Anna determinante, gli Rita e Donatella e SALA e, con interrogatori resi dagli indagati in valenza seguito all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni di essi. Nell'ambito di quest'ultimi, meritano di essere evidenziati, in dettaglio, per il loro' elevato valore sintomatico, quelli di: Dario VIZZOTTO, in data 13.02.2009, Mario Emanuele FLORIO, in data 14.02.2009 e Ruggero RAGAZZONI, in data 14.02.2009, resi dinanzi al G.I.P.; MARABOTTO, in data 16.02., 24.02. e 12.03.2009, Dario VIZZOTTO, 23.02.2009, Ruggero RAGAZZONI, in data in data 13.02. e 17.02.2009, Mario Emanuele FLORIO, in data 18.02.2009, Alberto FERRERO, in data 14.02.2009, SALICETI, in data 20.02.2009, LANZA, in data 05.03. e 18.03.2009, RIZZI, 08.04.2009, resi - ~ in data 23.03.2009 e ROTTA in data dinanzi -" al Pubblico Ministero; Anna Rita _. - GIOVANNINI, in data 17.03.2009, MANZETTI,in data 17.03.2009, FARINA, in data 19.03.2009 e ATTIANESE in data 16.04.2009 resi alla Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero. Ulteriori elementi sintomatici emergono dalle contestazioni formulate dalla 74 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano: in dettaglio, i Magistrati della predetta Procura hanno evidenziato che dalla fine del 2002, anche in concomitanza con l'applicazione del convenuto LANZA presso la Procura di Pinerolo, il sistema dei conferimenti delle consulenze è stato incrementato in misura esponenziale e, nello stesso tempo, sono stati affidati incarichi anche ad una terna di consulenti direttamente riconducibili allo stesso LANZA; che numerosi incarichi sono stati assegnati alla moglie DE FRANCESCO, collegialmente con i consulenti RIZZI e CONSENTINO; che quest'ultima è stata destinataria di incarichi e liquidazioni mediante la società Consul Studio s.a.s., della quale, tuttavia, risultava socia minoritaria mentre gli altri soci appartenevano al nucleo familiare del suddetto LANZA. Anche gli esiti emersi a conclusione dell'ispezione ministeriale, tra l'altro, sono idonei a corroborare e suffragare ulteriormente il menzionato assunto, in ordine alla segnalazione di molteplici profili di anomalia rilevati dal personale ispettivo con riferimento ad elevate e numerose liquidazioni a favore di un ristretto numero di consulenti. Ugualmente per i quattro convenuti che hanno scelto il rito ordinario si appalesano estremamente eloquenti e significativi alcuni passaggi della motivazione afferente alla prefata decisione del Tribunale di Milano, nr. 13586/2011, non trascurando di considerare che il Giudice penale pronuncia Sentenza di condanna, a mente dell'articolo 533 del c.P.P., se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio; a tale 75 riguardo, giova rammentare il canone fissato dalla giurisprudenza consolidata, la quale ritiene che la condizione richiesta dalla norma in rassegna per pervenire ad una pronuncia di condanna non consente formulare di una convinzione in termini di mera probabilità: per emettere una Sentenza di condanna non è, cioè, sufficiente che le probabilità dell'ipotesi accusatoria siano maggiori di quelle della ipotesi difensiva, neanche quando siano notevolmente più numerose, ma è necessario che ogni spiegazione diversa dall'ipotesi accusatoria sia, secondo un criterio di ragionevolezza, niente affatto plausibile. Ciò detto, merita di essere evidenziato, in primo luogo, il contenuto illuminante delle testimonianze offerte nel corso del dibattimento concernente il processo penale dai Magistrati in servizio presso le sedi di Pinerolo e Torino, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Pinerolo, dagli ispettori del Ministero della Giustizia, dal personale amministrativo in servizio presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Pinerolo, specie con riferimento all'ordine impartito dal nominato LANZA di distruggere o sostituire le consulenze svolte su incarico del convenuto MARABOTTO, nonché delle dichiarazioni rese, in qualità di imputati in procedimento connesso, da quest'ultimo e dai - - nominati Dario Maria VIZZOTTO, Mario Emanuele FLORIO, SALICETI, Donatella GIOVANNINI e SALA. In secondo luogo, preme sottolineare alcune delle affermazioni riportate nel paragrafo della citata Sentenza concernente le valutazioni conclusive espresse dal 76 Collegio del predetto Tribunale di Milano, in relazione a ciascuno dei menzionati convenuti: l) in merito alla posizione del convenuto LANZA, si legge testualmente "quando il 16 settembre 2002 LANZA era stato applicato alla Procura della Repubblica di Pinerolo con funzione di dirigente, il meccanismo delle consulenze era già collaudato. L'apporto di LANZA è risultato però essenziale alla vita dell'associazione ed a tutti gli associati: l'imputato aveva infatti rimesso in moto le liquidazioni degli incarichi di consulenza ossia l'illecito guadagno della struttura criminale ... Un primo dato allora si impone: LANZA, funzionario amministrativo diligente e di indubbia esperienza, per avere lavorato a lungo e in più di un Ufficio giudiziario, aveva certamente le competenze tecniche specifiche per cogliere un dato così anomalo e per ciò stesso preoccupante della impennata delle spese di giustizia .. .In estrema sintesi, secondo la tesi difensiva fatta valere, l'impianto scenografico allestito dal coimputato confidare sulla consulenza, con MARABOTTO aveva indotto LANZA a genuinità incarichi e sulla assunti regolarità anche da dell'attività sua moglie di DE FRANCESCO. Tale difesa si palesa del tutto inverosimile e destituita di fondamento per le considerazioni che seguono. AI contrario, l'imputato ha partecipato con coscienza e volontà al sodalizio criminale, fornendo il proprio contributo materiale prezioso ed indispensabile: - occupandosi di tutti gli aspetti pratici e logistici attinenti ai conferimenti degli incarichi di consulenza e alle liquidazioni; - mantenendo i contatti con gli altri associati, con i 77 quali intratteneva rapporti anche amicali (come comprovato dalla sua partecipazione assieme a sua moglie DE FRANCESCO alle cene con il Procuratore e gli altri associati; dall'avere ricevuto, unitamente a sua moglie DE FRANCESCO, plurimi regali di valore da SALICETI in occasione delle festività; dai contatti telefonici cordiali emersi dalle conversazioni intercettate); - assicurando al capo promotore collaborazione, del sodalizio provvedendo ad criminale la sua occuparsi di tutti completa gli aspetti contabili ed amministrativi dell'Ufficio e, specificatamente, di tutti gli incombenti relativi alle consulenze. La pretesa buona fede dell'imputato, soggetto che vanta competenze tecniche specifiche nella sua qualità di funzionario dirigente, viene smentita da una serie di elementi di segno opposto: - la natura stessa degli incarichi apparentemente svolti dagli associati;- l'esito dei procedimenti penali originariamente iscritti a modello 45; -l'entità delle spese sostenute dalla Procura di Pinerolo ... A tale proposito si richiamano le osservazioni svolte dai Magistrati sentiti in Udienza e dagli Ufficiali della Guardia di Finanza che avevano avuto modo· di prendere visione degli elaborati. Dunque, lo stesso LANZA, il quale ha più volte ostentato di avere una valida preparazione, anche in materia fiscale, aveva le competenze occorrenti per rendersi pienamente conto della sostanziale violazione di Legge, avuto riguardo alla natura degli incarichi, alle loro modalità di svolgimento (i consulenti non andavano nemmeno in Procura), all'entità delle liquidazioni che non potevano certo essere superate 78 dalle pretese assicurazioni di MARABOTTO di lottare E' appena il caso di rilevare che non è l'evasione. contro compito dell'Autorità Giudiziaria occuparsi dell'attività di verifica propria della Guardia di Finanza, circostanza nota al LANZA, non fosse altro che per la discussione avuta con il teste LO TURCO Gianpaolo, proprio a proposito delle consulenze, confermata dai testi MELASECCA Silvano e BOLLA Carla. Inoltre, con Legge 27.12.2002, n. 289, erano garantivano ai stati introdotti contribuenti la strumenti non di definizione punibilità (c.d. che condono tombale), tanto che le stesse verifiche della Guardia di Finanza avevano subito una battuta di arresto. Ad ogni modo, proprio in quanto le incongruenze sopra indicate erano agevolmente rilevabili, è evidente che l'approssimarsi dell'ispezione ministeriale aveva messo in agitazione i sodali e, in particolare, il Procuratore e LANZA, suo fidato collaboratore che lo coadiuvava in tutte le attività dell'Ufficio. Deve essere evidenziato che, poco prima dell'ispezione, sono si verificati particolarmente significativi prezioso contributo offerto seguenti accadimenti, per una chiara comprensione del dall'imputato LANZA al sodalizio criminale: - i procedimenti penali contenenti le consulenze erano tenuti negli uffici del Procuratore e di LANZA il quale godeva della massima fiducia di MARABOTTO; - un massiccio numero di· procedimenti, originariamente iscritti a modello 45, erano stati passati a modello 21, senza che l'iscrizione fosse giustificata. dall'effettiva identificazione dell'autore 79 del reato, atteso che rimaneva l'indicazione "persona da identificare" e il fascicolo conteneva la fotocopia di un elenco di società con barrata la casella corrispondente ad un'impresa; - alcuni procedimenti erano stati trasmessi per competenza territoriale ad altri Uffici giudiziari ed altri all'Ufficio G.I.P. con richiesta di archiviazione; - LANZA aveva incaricato la commessa LERDA di distruggere degli elaborati; l'impiegata FALCIANO, su disposizione di LANZA, aveva sostituito delle consulenze apponendovi un timbro di deposito nella data corrispondente al depositato sulle consulenze distrutte ... E' indubbio che l'imputato abbia sempre improntato il proprio comportamento in modo consapevole a favorire l'attività dell'associazione e a garantire il buon funzionamento del sistema illecito"; 2) con riferimento alla posizione della convenuta DE FRANCESCO, si legge "osserva il Tribunale che la stessa era legata da vincolo di coniugio con il dirigente amministrativo della Procura di Pinerolo ... Ritiene il Tribunale che l'imputata abbia fornito consapevolmente il proprio contributo all'organizzazione criminale e che la stessa abbia posto in essere specificamente le condotte indicate al capo d'imputazione sub 7. La circostanza che DE FRANCESCO Antonella fosse la moglie di LANZA è certamente un dato significativo e indicativo della conoscenza da parte dell'imputata di tutto il funzionamento del meccanismo illecito sopra descritto. A tale proposito si deve evidenziare che l'imputata conosceva personalmente, non solo il capo dell'organizzazione criminale MARABOTTO, ma anche gli altri coordinatori e sodali con i quali intratteneva frequentazioni anche 80 di natura amicale nel corso delle cene organizzate da SALICETI dal quale riceveva regali in occasione delle festività ... Compito dell'imputata DE FRANCESCO Antonella era quello di tenere i contatti con gli altri consulenti RIZZI e POLLIFRONE, prima e con l'imputata CONSENTiNO, poi. Quest'ultima svolgeva la propria attività lavorativa presso l'ufficio dell'imputata DE FRANCESCO ed i compensi della stessa, provenienti dalle liquidazioni delle consulenze, confluivano sui conti riconducibili alla DE FRANCESCO che gestiva dunque, in concreto, il profitto ingiusto derivante dall'illecita attività. Il vincolo associativo dell'imputata era dunque instaurato in una prospettiva di permanenza a tempo indeterminato, traendo la stessa enormi vantaggi economici dalla stabilità del rapporto associativo, come comprovato dall'entità dei profitti illeciti dalla stessa conseguiti, a fronte di un guadagno modesto prima del suo ingresso nel sodalizio criminale .. .I1 rapporto di coniugio e di interesse economico che legava l'imputata a LANZA, braccio destro di MARABOTTO, sono elementi convergenti che provano la consapevole e stabile partecipazione della DE FRANCESCO all'associazione per delinquere in esame dalla quale traeva enormi vantaggi di natura economica. Risulta infatti provato che gli incarichi di consulenza conferiti alla terna RIZZI, DE FRANCESCO e CONSENTINO fossero la modalità con cui MARABOTTO ricompensava LANZA e la DE FRANCESCO del loro operato; quando LANZA liquidava quella terna di consulenti, contestualmente percepiva in tal modo il suo illecito compenso"; 3) 81 in ordine alla posizione del convenuto RIZZI, si legge "la tesi difensiva proposta dagli imputati LANZA e RIZZI circa la serietà e la dignità degli elaborati svolti si pone pertanto in palese contrasto con tutte le risultanze dibattimentali di chiaro segno contrario. Sotto questo profilo, ammesso e non concesso che qualche elaborato abbia potuto sortire una qualche utilità, come sostenuto da RIZZI, si tratta tutt'al più di pochi casi del tutto isolati a fronte di un numero impressionante di consulenze svolte che non hanno approdato a nulla. Si deve poi nettamente dissentire dalla tesi proposta dai difensori secondo cui i consulenti RIZZI, DE FRANCESCO e CONSENTINO non avevano alcun motivo di dubitare della correttezza dell'incarico conferito dal Procuratore. A tale proposito risulta provato che: - la terna di cui si discute aveva svolto incarichi anche in relazione a società che avevano aderito al condono tombale; - la terna aveva redatto degli elaborati aventi ad oggetto società che erano già state trattate da altre terne; - la terna aveva comunque assunto incarichi, senza nulla obiettare, in un periodo in cui le società potevano aderire a modelli definitori che avrebbero comportato la non punibilità; - la stranezza di tutto il sistema era talmente evidente, da risultare immediatamente percepibilea qualsiasi professionista che avesse una formazione - culturale di commercialista . _. . come gli imputati RIZZI e DE FRANCESCO; l'imputata CONSENTINO aveva delle conoscenze per avere svolto la sua attività lavorativa nello studio della DE FRANCESCO;- in mancanza di una notizia di reato, l'attività era del 82 tutto estranea a quella istituzionale dell'Autorità Giudiziaria; - lo svolgimento dell'incarico prevedeva un'elaborazione contabile su dati estrapolati dai bilanci mediante un sistema software di analisi del tutto banale che era conosciuto ai professionisti. La malafede degli imputati risulta tanto più pròvata se si considera che la lotta all'evasione è notoriamente attuata dalla Guardia di Finanza e non dall'Autorità Giudiziaria. A tale proposito si deve evidenziare che l'imputato RIZZI aveva anche partecipato agli incontri organizzati da LANZA con l'Agenzia delle Entrate. Il teste GRAZIANI ha riferito che l'imputato si era addirittura dichiarato disponibile a fornire eventuali chiarimenti sui suoi elaborati consegnati all'Agenzia di Pinerolo, circostanza oltremodo significativa, atteso che ad un commercialista esperto come RIZZI, il quale aveva anche svolto incarichi per l'Autorità Giudiziaria, come dallo stesso dichiarato, non poteva certo sfuggire l'assurdità di tutta la vicenda. Né le pretese assicurazioni di LANZA sulla correttezza del loro operato potevano ragionevolmente tranquillizzare l'imputato RIZZI, come da questi sostenuto. In quel contesto, l'imputato RIZZI aveva infatti ricevuto le confidenze di SALA Giorgia, testimone assistita, la quale aveva esternato al suo datore di lavoro RIZZI il sistema del c.d. ritorno al Procuratore. Sul punto la testimone assistita è stata dettagliata, spiegando di avere chiesto. consiglio a RIZZI il quale le disse che lui non restituiva niente perché il suo contatto diretto era il LANZA. La teste era infatti angosciata per le conseguenze legali che poteva avere quella vicenda che le era apparsa subito anomala; ne aveva 83 parlato con il RIZZI perché pensava che anche lui fosse in una situazione analoga. La pretesa diversa interpretazione fornita da RIZZI, supportata dalle conformi dichiarazioni rese da LANZA, si palesa del tutto pretestuosa: risulta infatti del tutto illogico e perciò inverosimile che la testimone assistita, una volta deciso di confidarsi con RIZZI, riferisse una circostanza diversa dal vero ossia di avere consegnato il c.d. ritorno a FLORIO, come ha sostenuto l'imputato"; 4) relativamente alla posizione della convenuta CONSENTINO, si legge che "oltre alle considerazioni appena svolte circa l'abnormità delle consulenze e la mancanza di risultati, osserva il Tribunale che l'imputata ha accettato di sottoscrivere degli elaborati seriali, estesiasoggettimonitorati senza alcun criterio, al chiaro fine di ottenere un facile guadagno. L'imputata, la quale lavorava all'epoca nello studio dell'imputata DE FRANCESCO, ha ricevuto i propri compensi relativi alle liquidazioni su conti riconducibili alla stessa DE FRANCESCO. Risulta provato che il denaro sia stato poi utilizzato dagli stessi DE FRANCESCO e LANZA per proprie spese personali. A tale proposito LANZA ha riferito che si trattava, in sostanza, di un prestito per motivi che ha dichiarato di non voler rivelare. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza non hanno permesso di riscontrare ulteriori . .- aggiustamenti in denaro tra gli imputati sicché la tesi proposta da LANZA è rimasta priva di qualsiasi riscontro ... Nel caso che ci occupa si deve sottolineare che l'imputata era socia al 5% sin dalla costituzione (18.02.2003) della società Consul Studio s.a.s. di DE 84 FRANCESCO Antonella, unitamente a quest'ultima e all'imputato LANZA, sui conti della quale erano confluiti i compensi liquidati dalla Procura di Pinerolo. L'imputata aveva poi sottoscritto gli elaborati senza avere svolto in concreto alcun incombente. La tesi avanzata dal difensore secondo la quale l'imputata si incaricava di acquisire gli elementi utili per l'analisi co"egiale non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria dibattimentale svolta; anzi, tale tesi è stata smentita dalle deposizioni rese da MESSINA Sonia e RINARELLI Gianpaolo, dipendenti dello studio RIZZI, deputati alla raccolta del bilancio e all'analisi del 770 delle imprese; lo stesso imputato RIZZI ha riferito di non avere mai incontrato la CONSENTINOe di avere intrattenuto rapporti solo con la DE FRANCESCO. E' oltremodo chiaro il contributo materiale e morale fornito dall'imputata CONSENTINO alla consumazione degli illeciti: il terzo consulente era infatti indispensabile al fine di ottenere l'aumento della relativa liquidazione, come in concreto verificatosi. Anche l'imputato LANZA ha percepito un illecito guadagno dalla condotta illecita contestatagli: i compensi liquidati, dalla Procura di Pinerolo erano infatti confluiti su conti di pertinenza della Consul Studio s.a.s. di DE FRANCESCO Antonella e della Nichelino Servizi di DE FRANCESCO Antonella, società in cui era socio l'imputato unitamente alla moglie DE FRANCESCO. Dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza sui conti correnti postali con riferimento ad assegni di importo superiore a Euro 4.000 è emerso che LANZA ha di fatto beneficiato dei compensi liquidati dalla Procura di Pinerolo, 85 non solo in quanto i proventi venivano accreditati su conti riconducibili alla moglie DE FRANCESCO, in cui confluivano anche i compensi dell'imputata CONsENTINO, ma anche in quanto egli aveva acquistato l'immobile da lui abitato e gli arredi con assegni provenienti dai conti citati". Le articolate considerazioni espresse dal Tribunale di fondate su una molteplicità di argomenti precisi, Milano, univoci convergenti, interamente condivisi da questo Collegio, e hanno consentito alla menzionata Autorità Giùdiziaria di affermare in modo netto che risulta "pienamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di truffa così come contestati"; in tale prospettiva, giova evidenziare che le predette osservazioni riportate nella motivazione della richiamata Sentenza nr. 13586/2011, sono in grado di confutare agevolmente tutte le censure sollevate dalle difese dei quattro convenuti in parola, con riferimento all'aspetto della condotta illecita posta in essere dai propri assistiti. In merito alla posizione del convenuto LANZA, in . particolare, le contestazioni mosse dal Pubblico Ministero contabile, come sopra delineato, non si appuntano su singole e specifiche violazioni degli obblighi di servizio, ma riguardano il comportamento complessivo, raffigurato da una molteplicità di azioni ed omissioni, tenuto nel corso di un arco temporale pluriennale dal citato funzionario, il quale ha partecipato attivamente e consapevolmente al sistema delle consulenze seriali ed inutili, asservendo interamente la sua funzione pubblica agli 86 scopi illeciti perseguiti dall'organizzazione attraverso la sistematica truffa perpetrata ai danni dell'Amministrazione della D'altro canto, premesso che la responsabilità Giustizia. amministrativa rappresenta una fattispecie aperta o atipica, nei confronti del suddetto cancelliere, che era sicuramente il soggetto più contiguo, dal punto di vista personale e lavorativo, al convenuto MARABOTTO, ideatore del sistema illecito, è possibile invocare anche il canone cristallizzato dall'articolo 40, comma 2, del Codice Penale, in funzione del quale non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo; il prefato LANZA,infatti, indipendentemente dai propri obblighi di servizio e dall'applicazione delle disposizioni attinente all'affidamento delle che regolavano consulenze ed la materia alla relativa liquidazione, era intestatario, come qualsiasi dipendente e agente pubblico, di una qualificata e rilevante posizione di garanzia, derivante, tra l'altro, dal dovere di fedeltà e di lealtà verso l'Amministrazione di appartenenza, che gli imponeva di salvaguardare il bene giuridico di cui era titolare il Ministero della Giustizia. AI riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la posizione di garanzia, in forza della quale il soggetto che ne è titolare deve attivarsi sollecitamente per impedire un evento pregiudizievole, ai sensi del suddetto articolo 40, comma 2, del Codice Penale, è riferibile, sotto il profilo funzionale, a due distinte categorie: la posizione di garanzia cosiddetta di protezione, che obbliga il soggetto onerato a preservare il bene protetto da tutti i 87 rischi che possano minacciarne l'integrità, e quella cosiddetta di controllo, la quale impone di neutralizzare in modo tempestivo ed efficace le attività che determinano la lesione del bene protetto generando il nocumento. A tale proposito, in un altro espressivo passaggio della motivazione relativa alla suddetta Sentenza del Tribunale di Milano si legge, ancora, in relazione al giudizio in ordine alla testimonianza resa dall'ex Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, odierno convenuto, che "anche se MARABOTTO non percepiva dalla terna RIZZI, DE FRANCESCO e CONSENTINO un ritorno economico, come accadeva invece con gli altri consulenti, l'imputato in procedimento connesso ha spiegato molto bene· che il suo tornaconto personale, derivante dagli incarichi di consulenza conferiti alla terna RIZZI, DE FRANCESCO e CONSENTINO, era costituito dalla fedeltà di LANZA, funzionario zelante che provvedeva a risolvergli tutti i problemi, mantenendo le relazioni con i consulenti delle altre terne, provvedendo alle liquidazioni, prendendo contatti con l'Agenzia delle Entrate. In sintesi, pare chiaro che, in tal modo, MARABOTTO ricompensava il funzionario per ottenere non solo il suo silenzio, ma anche la sua totale collaborazione in tutti gli adempimenti, anche di ordine pratico". Quanto al notevole ed anomalo coinvolgimento personale . - del predetto LANZA nel sistema delle consulenze illecite, e dei cospicui vantaggi di natura economica dal medesimo ottenuti, direttamente o indirettamente, attraverso la moglie DE FRANCESCO, si rivelano eloquenti alcuni ulteriori passaggi della 88 citata Sentenza del Tribunale di Milano: 1) il teste LA ROSA Francesco ha dichiarato testualmente che il cancelliere in parola "si interessava anche delle consulenze di sua moglie, poi che le facesse lui insieme alla moglie, che desse una mano alla moglie questo onestamente non saprei dirlo, comunque lui era perfettamente a conoscenza in quel caso lì della consulenza della moglie e quindi si interessava alle consulenze fatte dalla moglie, ma non solo quelle della moglie eh, credo, anche a tutte, perché lui andava, da come mi diceva il Procuratore o andava o comunque c'era un contatto diretto, ad esempio con l'Agenzia delle Entrate, nei singoli casi, anche su altre, per consulenze anche degli altri, diciamo di altre persone, per spiegare al, che so, al direttore dell'Agenzia delle Entrate che cosa doveva fare, sulla base della consulenza ... me l'ha detta il Procuratore ed anche LANZA, lui proprio diceva: "vado là, perché, che ne so, glielo spiego io, come dire, sapranno il loro lavoro, però magari non sono tanto esperti di consulenze, gli spiego il contenuto e secondo me quello che deve essere fatto", era un po' questo il tenore del discorso che mi faceva LANZA ed anche ovviamente"; 2) il con dottor MARABOTTO. particolare Che è riferimento agli stranissimo incarichi di consulenza conferiti alla DE FRANCESCO, il testimone ALBARIN Franco ha ricordato "di averne parlato con la Signora BOAZZO, commentando il fatto che fossero state estese alla moglie di un cancelliere, che non faceva mistero di collaborare, al di fuori dell'orario di ufficio, all'attività professionale della moglie come 89 I, t" secondo lavoro". A proposito della distruzione di alcune consulenze, il medesimo teste ha dichiarato "di aver saputo dalla BOAZZO che l'imputato LANZA aveva dato da distruggere alcuni documenti alla Signora LERDA e che quest'ultima era stata vista dalla Signora MOSCATO che glielo aveva riferito"; 3) il testimone VIZZOTTO Dario Maria ha sottolineato di "essere a conoscenza dell'esistenza di un'altra terna di consulenti facente capo a LANZA e/o sua moglie. D'altra parte, secondo il ricorso del teste, nemmeno LANZA ne faceva mistero ... so che c'era LANZA con la moglie e non so chi altro. So che c'era questa terna, perché il Procuratore non ne faceva, come posso dire, mistero. Ma nemmeno LANZA stesso ne faceva mistero, perché· diceva che faceva le consulenze per il Procu ratore". Sul versante attinente alla disamina del requisito soggettivo, cioè della verifica in ordine all'esistenza in concreto dell'atteggiamento antidoveroso della volontà, è indubbio che tutti i convenuti hanno posto in essere le condotte illecite sopra descritte, oggetto della contestazione promossa da parte pubblica, con dolo diretto; siffatta asserzione è esplicitamente avvalorata dalla condanna pronunciata nel procedimento penale, a carico di tutti i soggetti evocati in giudizio dalla Procura Regionale, per il reato di truffa. Come chiarito nell'ambito delle precedenti considerazioni afferenti al comportamento dei convenuti, è proprio il delitto di truffa la fonte immediata del pregiudizio erariale cagionato al Ministero della Giustizia, atteso che le condanne a carico di alcuni degli stessi per i 90 reati di associazione per delinquere e corruzione, sono certamente significative per corroborare ulteriormente il complessivo quadro probatorio, ma si appalesano certamente non decisive ai fini della pretesa rivendicata dal Pubblico Ministero contabile. Muovendo da tale presupposto, risulta evidente, nell'ambito della presente azione di responsabilità amministrativa, la sussistenza soggettivo del dolo, che consiste nella dell'elemento previsione e volontà dell'evento dannoso per l'erario, come conseguenza della propria azione od omissione, cui la Legge ricollega l'obbligo del risarcimento. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, il requisito del dolo nel presente giudizio, del tutto analogo, quanto ai suoi elementi strutturali, al dolo di matrice penalistica, appare dimostrato "in re ipsa" dalla stessa condanna per il delitto di truffa, trattandosi di un reato che presuppone artifici e raggiri per ottenere un profitto illecito inducendo la controparte in errore. In particolare, il convenuto MARABOTTO, che dopo l'esecuzione della misura cautelare ha subito ammesso le proprie responsabilità, ha ideato ed organizzato il sistema delle perizie attribuite continuativamente in numero abnorme in assenza di qualsiasi valido presupposto, al fine di conseguire dai diversi gruppi di consulenti, tranne quello riconducibile al suddetto LANZA, le periodiche retrocessioni in denaro relative ad una percentuale dei compensi corrisposti ai professionisti dal Ministero della Giustizia, il citato cancelliere, contando sulla protezione assoluta e sull'ampio mandato attribuito dal suddetto MARABOTTO, ha 91 partecipato alacremente con delittuosa piena coscienza dell'organizzazione, ed intenzionalità ottenendo all'attività cospicui vantaggi economici attraverso l'affidamento di numerose consulenze alla terna nella quale svolgeva un ruolo determinante la moglie DE FRANCESCO, mentre tutti i ventunò professionisti odierni convenuti si sono prestati in modo del tutto consapevole e sistematico all'elaborazione ed alla sottoscrizione di perizie seriali assolutamente inutili dal punto di vista operativo, maturando il formale diritto a percepire le ingenti somme previste dalle disposizioni concernenti le relative liquidazioni. In ordine alla posizione del convenuto LANZA, ulteriore elemento· volto a corroborare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo è identificato dalla condotta del medesimo tenuta nella fase finale della vicenda, quando il cancelliere ha tentato precipitosamente ed in modo frenetico, avvalendosi dell'opera dei suoi collaboratori d'ufficio, di distruggere o di sostituire le consulenze elaborate dai professionisti odierni convenuti, al fine di alterare o disperdere il quadro probatorio inerente al sistema delle perizie illecite. Per quanto concerne, in particolare, il dolo dei ventuno professionisti in parola, merita richiamare alcune significative osservazioni dedotte in modo puntuale dalla Procura Regionale sulla tematica attinente all'inutilità delle perizie: sostiene il Pubblico Ministero che la consulenza non era posteriore all'assunzione delle prove, non analizzava elementi di fatto già acquisiti per valutarli sul piano tecnico, ma precedeva una solo meramente ipotetica e futura 92 indagine, prescindeva dall'esistenza di un reato e consisteva in una attività di generico controllo amministrativo e niente affatto di tipo giurisdizionale; che l'oggetto e la natura delle perizie, l'elevato costo di esse ed il carattere collegiale del mandato, pur al di fuori di una specifica ed evidente complessità che lo giustificasse, ma che portavano ad una maggiorazione dell'onorario, la serialità ed il loro elevato numero non potevano non mettere in sospetto qualsiasi consulente che, per la sua qualificazione culturale e professionale, avesse una pur minima qualificazione; che la circostanza secondo cui si trattava di elaborazioni contabili del tutto estranee ad una indagine penale, si presentava agli stessi professionisti come un modo di comodo per ottenere compensi senza particolare sforzi. Sempre in relazione al dolo dei ventuno professionisti in parola, preme evidenziare un passaggio altamente suggestivo della motivazione del G.I.P. presso il Tribunale di Milano nella Sentenza del 18.01.2010, resa ai sensi dell'articolo 442 del c.P.P., la quale, pur essendo riferita evidentemente ai soli convenuti che hanno scelto il rito abbreviato, argomentazione a può assumere generale, carattere una valenza essendo di peraltro sostanzialmente comuni le relative eccezioni sollevate da diverse difese sul punto: "gli imputati oggi giudicati hanno partecipato - - consapevolmente a questo sistema illegale. Essi non possono giustificarsi facendo appello al loro ruolo di meri ausiliari ed esecutori degli ordini di MARABOlTO perché la stranezza del sistema - così ben descritta dalla coimputata SALA Giorgia - era 93 evidente a qualsiasi professionista che, per la sua formazione culturale di commercialista, avesse una pur minima infarinatura di cognizioni giuridiche. pensare che sia Nessun commercialista può seriamente legittimo considerare come consulenza· una elaborazione di dati contabili acquisiti su soggetti'non indagati. Non ci si riferisce solo al caso del piccolo artigiano; non è solo un problema di dimensioni dell'operatore controllato, ma di natura del lavoro commissionato; ogni consulente sapeva che la sua elaborazione riguardava soggetti presi a grappolo, senza criteri e senza che esistesse una ipotesi di reato. Come se ad un medico legale fosse dato l'incarico, da parte di un P.M., di esaminare gli esami del sangue di tutta la popolazione per accertare possibili malattie e quindi eventuali fattori causali da reato". Alle menzionate conclusioni manifestate dall'Ufficio Requirente, pienamente condivise dal Collegio, occorre aggiungere, oltre naturalmente alla condanna per il reato di truffa, ormai definitiva per la maggior parte dei convenuti, gli argomenti decisivi della sottoscrizione degli elaborati da parte di ciascun· professionista quale componente della terna e della retrocessione di una quota del compenso ricevuto per l'attività prestata. Anche nei confronti di quei consulenti che, secondo l'avviso dei rispettivi patrocinatori, non erano in grado di percepire e rilevare,attesa la loro inesperienza o minore qualificazione, ovvero in assenza di qualsiasi professionalità che ne giustificasse la nomina, secondo le affermazioni contenute nella citata Sentenza, passata in giudicato, 94 della Corte di Appello di Milano (come nel caso della convenuta TINGHI, la quale "non iscritta in alcun Albo professionale e dichiaratasi casalinga, nel 2004 è stata nominata, infatti, 40 volte consulente, in forma collegiale con SALICETI Riccardo e con il marito RAGAZZONI Ruggero"), l'abnormità e l'assurdità del sistema delle perizie inutili fondate su mere elaborazioni di dati contabili, a tutto concedere alla tesi difensiva esplicitata da diversi legali, è ravvisabile indubbiamente il requisito del dolo in quanto hanno consapevolmente sottoscritto, fornire senza alcun apporto sostanziale, le consulenze che costituivano titolo per maturare il diritto a percepire il compenso versato dal Ministero della Giustizia, apprestando gli strumenti finanziari, quali i conti correnti personali sui quali sono transitati centinaia di migliaia di Euro, necessari per il materiale incasso degli onorari, ovvero hanno prestato acquiescenza all'indicazione di restituire una parte della somma erogata al proprio referente senza alcuna plausibile motivazione. E' appena il caso di ricordare, anche questa volta con valenza generale, un suggestivo passaggio della motivazione inerente alla predetta Sentenza della Corte di Appello di Milano, dove viene descritto puntualmente "il meccanismo - rodato ed operante quasi in automatico - delle monetizzazioni delle somme destinate al ritorno corruttivo con formazione delle buste ed almeno tre diversi passaggi di intermediari consulenti (dai ai capigruppo; dal capogruppo a SALICETI; infine VIZZOTTO come intermediario finale e responsabile della consegna 95 al Procuratore della Repubblica)". La circostanza delle accertate retrocessioni di una parte dei compensi percepiti da ciascun consulente al proprio referente interno del gruppo ovvero, a seconda delle singole posizioni personali nell'ambito della terna, a favore dei collettori esterni del denaro da consegnare, infine, al convenuto MARABOTIO, peraltro, costituisce elemento probatorio del requisito soggettivo del dolo a fattore comune per tutti i consulenti diversi da quelli che hanno scelto il rito ordinario nel procedimento penale. Per la ternaformata dai convenuti RIZZI, DE FRANCESCO e CONSENTINO, che non effettuava alcuna retrocessione a beneficio del nominato MARABOTIO, in funzione delle chiare ragioni che emergono dalla testimonianza resa da quest'ultimo nel processo penale, sono ampiamente sufficienti ad avvalorare il requisito del dolo i numerosi elementi di prova sopra riportati, esplicitati nella prefata Sentenza di condanna del Tribunale di Milano. Venendo alla verifica in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra il comportamento illecito imputabile agli odierni convenuti e l'evento esiziale che rappresenta l'oggetto della richiesta di risarcimento avanzata dalla Procura Regionale, cade opportuno rammentare, quale cornice di carattere generale, che l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta ed il pregiudizio erariale è condizione imprescindibile per l'attribuibilità di un fatto dannoso ad un soggetto, come risulta in termini positivi nel nostro ordinamento dall'analisi comparata degli articoli 40 e 41 del Codice Penale, 1223 e 2043 del Codice Civile. Su tale crinale, prescindendo dalla nota 96 distinzione tra causalità materiale o di fatto e causalità giuridica, giova sottolineare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte è pervenuta alla definizione di un paradigma metodologico, alla cui stregua condurre la valutazione della fattispecie concreta: trattasi dell'orientàmento consolidato che tende a condensare gli effetti della teoria della "conditio sine qua non" con quelli della "causalità adeguata", nel senso che è considerato causa dell'evento di danno qualsiasi antecedente senza il quale il nocumento non si sarebbe verificato, tranne nell'ipotesi residuale in cui il pregiudizio si sia dimostrato, con apprezzamento "ex post", effettivamente correlato a cause sopravvenute ragionevolmente ed, nell'ambito eccezionali, degli non accadimenti rientranti preventivabili all'atto della condotta contestata, le quali sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, di derivazione penalistica, il Collegio reputa che l'intero nesso eziologico che ha generato il danno prospettato da parte pubblica sia interamente imputabile agli odierni convenuti, i quali, con le rispettive azioni ed omissioni, hanno concorso a vario titolo alla causazione del pregiudizio patito dall'Amministrazione della Giustizia. L'apporto di ciascun compartecipe nella realizzazione degli illeciti rivenienti dal descritto sistema delle consulenze inutili, infatti, è risultato determinante ed essenziale, sul rilievo che ogni convenuto ha svolto consapevolmente un ruolo decisivo per assicurare il funzionamento della complessa organizzazione dedita alla truffa continuata a danno del prefato 97 Dicastero, divenendo anello imprescindibile e necessario della variegata catena causale che ha prodotto il cospicuo nocumento erariale contestato dalla Procura Regionale. In tale direzione, le numerose doglianze dei legali di alcuni convenuti, incentrate sull'asserito concorso causale anche dell'Amministrazione danneggiata nella genesi dell'evento esiziale, variamente modulate nel contenuto e basate, in linea di massima, sui principi contemplati nelle disposizioni dell'articolo 1227, commi 1 e 2, del Codice Civile, non sollecitano il favorevole scrutinio di questi Giudici e devono essere respinte. I difensori, in dettaglio, hanno sostenuto che gli Organi interni del Ministero della Giustizia, sia quelli periferici cui competeva il controllo diretto sull'affidamento delle consulenze da parte del nominato MARABOTTO, sia quelli· in sede centrale ai quali spettava il monitoraggio e l'alta vigilanza sul menzionato fenomeno, avrebbero potuto rilevare con l'ordinaria diligenza la palese anomalia delle perizie seriali affidate nella Procura della Repubblica di Pinerolo molto tempo prima rispetto al momento in cui è stata disposta l'ispezione, evitando in tal modo che gli illeciti in rassegna fossero portati a conseguenze ulteriori. La difesa del convenuto LANZA, inoltre, ha dedotto che sussiste la responsabilità del funzionario delegato individuato nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, il quale non avrebbe controllato i resoconti mensili sui pagamenti per consulenze inviati dalla Procura della Repubblica di Pinerolo nel periodo dal 2002 al 2005. Tali affermazioni propugnate dai 98 patrocinatori si infrangono sulla minuziosa e pacifica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti emersa nel processo penale, di cui la Procura Regionale ha dato ampio risalto nell'atto introduttivo del giudizio. Come già tratteggiato in precedenza, sono stati proprio i Magistrati in servizio al'la sede di Pinerolo e Torino, quindi Organi interni dell'Amministrazione danneggiata, a rappresentare fatti e situazioni a loro conoscenza che hanno consentito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed alla suddetta Procura Generale, titolare del potere di vigilanza, di avviare senza indugio quelle efficaci iniziative, amministrative e giudiziarie, che hanno consentito successivamente di appurare in via definitiva i gravi illeciti sottesi all'affidamento di consulenze inutili da parte del menzionato MARABOTTO. Per quanto riguarda funzionari amministrativi, sia quelli in servizio presso gli Uffici periferici, sia quelli incardinati negli Uffici centrali del Ministero della Giustizia, compreso il prefato funzionario delegato evocato dall'Avvocato GALLENCA, appare evidente che gli stessi non avrebbero potuto ragionevolmente ipotizzare ·Ia commissione di comportamenti illeciti sulla base del semplice monitoraggio dei dati oggettivi inerenti al numero delle perizie conferite ed ai relativi compensi, anche perché la scelta attinente all'affidamento delle consulenze impingeva direttamente nell'esercizio della funzione giurisdizionale, connotata dalla piena autonomia del Magistrato, che si palesava formalmente legittima. Del resto, non bisogna sottacere la circostanza che i predetti funzionari si trovavano in una visuale esterna rispetto alla 99 complessa organizzazione ideata e realizzata dal citato MARABOTTO, che si avvaleva dell'uso distorto e delittuoso della norma di cui all'articolo 359 del C.P.P. in materia di consulenti tecnici del Pubblico Ministero, con il corollario che il solo dato afferente al numero ed al valore delle perizie non rendeva certamente conoscibile, dalla loro angolazione, gli illeciti perpetrati dagli odierni convenuti. In definitiva, la particolare callidità del meccanismo fraudolento utilizzato dai compartecipi nel sistema delle consulenze inutili, imperniato su artifizi e raggiri che si celavano in modo ingannevole al di sotto di una situazione apparentemente legittima ed asserita mente virtuosa, in diretta connessione alla supposta motivazione della lotta intrapresa dal convenuto MARABOTTO contro l'evasione fiscale, esclude in radice qualsiasi responsabilità degli Organi interni dell'Amministrazione danneggiata, poiché la condotta delittuosa era tale da non consentire un agevole ed immediato riscontro da parte dei prefati funzionari, divenendo, di conseguenza, causa unica ed esclusiva dell'evento di danno. Per concludere sullo specifico punto, la Sezione intende evidenziare che, a parte il suddetto MARABOTTO, principale artefice della predetta architettura, soltanto i singoli concorrenti che sono entrati a far parte del sistema illecito in parola, con particolare riferimento al nominato LANZA, attesa la sua funzione di snodo amministrativo e contabile essenziale del sistema illecito, avrebbero potuto agevolmente avvedersi con largo anticipo, dalla loro posizione interna, delle effettive finalità sottese 100 al conferimento delle perizie seriali, neutralizzando la condotta esiziale degli altri componenti dell'organizzazione mediante dettagliata denuncia agli Organi competenti, ma tutti i convenuti, come sopra ampiamente dimostrato attraverso i molteplici elementi di prova emersi nel procedimento penale, erano partecipi della stessa in modo del tutto consapevole ed intenzionale per garantirsi senza troppi sforzi una fonte sicura e continuativa di facili guadagni, agendo sotto un velo di simulata legittimità formale. Residua l'analisi dell'elemento strutturale del danno. Per quanto concerne la quantificazione del pregiudizio patrimoniale cagionato dagli odierni Requirente ha funzionamento convenuti al dapprima del Ministero precisato descritto sistema, della Giustizia, nell'atto che l'Ufficio introduttivo può sintetizzato: i procedimenti penali venivano iscritti essere il così presso la Procura di Pinerolo da parte del convenuto MARABOTTO a Mod. 45, sulla base di una pagina riportante la ragione sociale di tre società di capitali, due delle quali sbarrate a penna; all'interno del fascicolo iscritto a Mod. 45 veniva assegnata consulenza collegiale a tre consulenti (in alcuni rari casi i consulenti erano quattro), indicati sempre come "noti" dalla Procura di Pinerolo nel verbale di conferimento dell'incarico; per le suddette consulenze venivano pagati circa 12.000,00 Euro per ciascun professionista e, quindi, circa 36.000,00 Euro per consulenza collegiale; tutte le consulenze venivano realizzate utilizzando un programma informatico che aveva sviluppato alcuni dati concernenti la redditività netta, quella 101 f / r operativa, la garanzia e la solidità patrimoniale e la liquidità di ogni società. Poiché il risultato dell'analisi non risultava compatibile con i parametri propri del programma, la terna di consulenti concludeva per l'esistenza di ricavi non dichiarati, valutazione da considerarsi all'origine dei reati per i quali avveniva l'iscrizione a Mod. 21 della Procura. Parte pubblica ha successivamente evidenziato la delega affidata al Nucleo Tutela della Spesa Pubblica della Guardia di Finanza di Torino, finalizzata alla predisposizione di uno schema riepilogativo che riportasse, in ordine cronologico, le singole consulenze tecniche assegnate nell'ambito del sistema illecito disvelato dalla Procura di· Milano, con l'indicazione dei nominativi del consulente o dei consulenti designati, delle date o periodi dei decreti di conferimento dell'incarico, di liquidazione del compenso o del pagamento, e degli importi liquidati e pagati. Gli accertamenti delegati ai militari del Corpo della Guardia di Finanza si sono svolti avvalendosi principalmente degli atti delle indagini preliminari messi a disposizione dal Dott. Maurizio ROMANELLI, titolare dei procedimenti penali instaurati a Milano, e dei dati acquisiti presso la Cancelleria della Procura della Repubblica di Pinerolo, previo nulla osta del Dott. Giuseppe AMATO, attuale Procuratore. Attraverso una puntuale ed accurata analisi dei dati reperiti e mediante gli opportuni controlli incrociati e verificazioni, la relazione conclusiva trasmessa dal prefato Reparto della Guardia di Finanza alla Procura Regionale con nota nr. 56495 del 14.07.2009 ha ricostruito in modo analitico, nell'arco temporale compreso tra il 102 1997 ed il 2005, ogni singola consulenza tecnica affidata nel periodo in questione, pervenendo alla contabilizzazione di ben 506 perizie collegiali, per un totale di 1548 incarichi assegnati ai singoli professionisti. Le indagini penali, ha concluso la Procura Regionale, hanno appurato, oltre alla base familiare e/o amicale dei gruppi di consulenti, l'esistenza di un forte vincolo che legava tutti i partecipi, il cui ruolo apicale con capacità di condizionamento era ricoperto dal convenuto MARABOTIO; la sostanziale inutilità delle consulenze in materia fiscale affidate nel corso degli anni dall'ex Procuratore della Repubblica di Pinerolo, e la loro esclusiva finalità alla liquidazione dei compensi ai consulenti, con successivo ritorno di una percentuale al nominato Magistrato. L'esborso complessivamente sopportato dal Dicastero della Giustizia per liquidare i compensi delle consulenze costituenti il mezzo per la truffa continuata ammonta, secondo parte pubblica, ad Euro 15.512.091,57, al netto della deduzione dei compensi afferenti ai consulenti BONO, POLLIFRONE, RIVOLTA e SURACE. Fermo restando che i dati elaborati dai militari del Corpo della Guardia di Finanza per determinare, distintamente per ciascun anno e consulente, il numero degli incarichi assegnati ai diversi professionisti ed i relativi compensi, si presentano assolutamente attendibili sotto il profilo· della validità delle operazioni svolte quanto al criterio tecnico ed al procedimento applicativo seguito, con il corollario che il menzionato importo di Euro 15.512.091,57, il . quale costituisce il parametro di partenza su cui si fonda la richiesta 103 di risarcimento del Pubblico Ministero contabile, appare del tutto corretto, occorre rammentare che dalla menzionata somma globale la Procura Regionale ha autonomamente dedotto la cifra di Euro 300.000,00, di cui Euro 200.000,00 versati dai convenuti FERRERO, MALDi e ROTTA a beneficio del Ministero della Giustizia, a seguito della transazione stipulata dai medesimi con l'Avvocatura Distrettuale dello complessivamente Stato, dai ed Euro convenuti Mario, 100.000,00 Monica e pagati Salvatore FLORIO, Ruggero e Davide RAGAZZONI, ATTIANESE, TINGHI e ZAMPINI, a favore del citato Dicastero a titolo di provvisionale; la suddetta somma di Euro 300.000,00,· ripartita in relazione alle specifiche quote di pertinenza dei convenuti sopra indicati, è stata imputata ai singoli professionisti interessati riducendo l'importo della relativa contestazione, per cui la pretesa finale di parte pubblica è pari ad Euro 15.212.091,57. Sul crinale della quantificazione del nocumento erariale, la difesa dei suddetti convenuti FERRERO, MALDI e ROTTA, ha sollevato una serie di censure; il legale, in dettaglio, ha sostenuto che i propri assistiti hanno espressamente definito con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, costituita in giudizio nei loro confronti nell'ambito del procedimento penale, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, tutte le pretese risarcitorie avanzate dall'Amministrazione statale, versando in totale la somma di Euro 400.000,00, di cui 200.000,00 a vantaggio della Presidenza in parola e 200.000,00 per il suddetto 104 Dicastero, oltre all'importo oggetto di confisca. In tale prospettiva, il patrocinatore, da una parte, ha propugnato la tesi secondo cui la cifra erogata dai convenuti in rassegna sarebbe integralmente satisfattiva, ai fini dall'Amministrazione professionisti non del risarcimento danneggiata, hanno posto sul in del rilievo essere danno vantato che predetti con i l'Avvocatura Distrettuale una transazione in senso proprio, ma è stata invece raggiunta un'intesa sull'entità del pregiudizio risarcibile, con carattere di definitività ed intangibilità, dall'altra, ha chiesto che venga comunque dedotto anche l'importo di Euro 200.000,00 versato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espunto dall'Ufficio Requirente dalla liquidazione della pretesa rivendicata nell'atto di citazione. La posizione della difesa, per quanto suggestiva ed articolata, non appare persuasiva e deve essere respinta. In primo luogo, prescindendo dalla valutazione in merito ai profili caratterizzanti l'istituto della transazione, rispetto a quelli inerenti alla figura dell'accordo o dell'intesa, sui quali il legale si è diffusamente soffermato, è sufficiente richiamare il noto e consolidato principio accreditato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 296 del 2007), invocato dalla Procura Regionale anche nel corso del dibattimento, pervenire alla secondo cui transazione la scelta ovvero dell'Amministrazione di definire l'entità di del risarcimento a suo favore con altro tipo di accordo, giammai può 105 I vincolare le determinazioni assunte dall'Ufficio Requirente, unico titolare del diritto di azione sul terreno della responsabilità amministrativa, in punto di quantificazione del pregiudizio erariale, sul rilievo che la stima finale concernente l'importo del nocumento cagionato appartiene in via esclusiva alla cognizione del Giudice contabile, e non può essere rimesso, in modo alternativo, alle iniziative promosse dall'Amministrazione danneggiata, intestataria del solo diritto sostanziale al risarcimento del danno per come risulta liquidato nella Sentenza di condanna. In secondo luogo, la somma di Euro 200.000,00 versata dai convenuti a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri non può essere dedotta dalla contestazione avanzata dal Pubblico Ministero contabile, in quanto il soggetto pubblico danneggiato dagli illeciti oggetto della presente controversia è soltanto il Ministero della Giustizia. In effetti, è agevole constatare che l'Amministrazione che ha subito il pregiudizio, nell'interesse della quale viene richiesta dalla Procura Regionale la conseguente tutela è rappresentata risarcitoria, pacificamente dal prefato Dicastero, che ha provveduto con le risorse assentite sul proprio bilancio alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per le consulenze inutili. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a favore della quale è stato effettuato il pagamento della menzionata concordata dagli imputati somma FERRERa, di Euro ROTTA e 200.000,00 MALDI nel procedimento penale con l'Avvocatura Distrettuale, èil soggetto passivamente legittimato nell'azione 106 risarcitoria per la responsabilità civile dei Magistrati, a tenore della Legge nr. 117 del 1988, nonché il soggetto attivamente legittimato all'azione di rivalsa nei confronti del Magistrato responsabile, identificato dal predetto MARABOlTO, nei limiti previsti dalla suddetta normativa; il pregiudizio per il quale ha agito l'Ufficio Requirente si sostanzia, al contrario, nel danno patrimoniale <in senso stretto sofferto dal Ministero della Giustizia, per il costo dei compensi professionali erogati nell'ambito del sistema delle consulenze illecite, promosso ed organizzato dal nominato MARABOlTO e dai suoi complici. Il Collegio naturalmente non ignora la recente modifica apportata dal legislatore all'articolo l, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994, secondo la quale "nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione di appartenenza, o da altra Amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità", ma essendo del tutto diverso ed autonomo, ad avviso della Sezione, il titolo che costituisce il fondamento dell'avvenuto risarcimento a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discende, quale immediato corollario, che il suddetto pagamento di Euro 200.000,00 non può essere imputato ad estinzione di un debito verso un'altra Amministrazione, né una eventuale "solutio indebiti" può dar luogo ad un'estinzione del debito verso un'altra Amministrazione per compensazione. 107 Diverse difese, invocando l'istituto della "compensatio lucri cum damno" di cui alla disposizione in precedenza enunciata, hanno chiesto di dedurre dall'importo delle rispettive contestazioni formulate dall'Ufficio Requirente i vantaggi economici conseguiti dall'Amministrazione danneggiata o da altri Enti pubblici a seguito delle consulenze redatte dai professionisti odierni convenuti, che avrebbero consentito di accertare sia fattispecie penalmente rilevanti che violazioni alla normativa civilistica e fiscale commesse dalle imprese sottoposte al controllo; al riguardo, alcuni legali hanno avanzato istanze istruttorie finalizzate all'acquisizione delle suddette perizie ed alla conseguente verifica della loro indubbia utilità mediante consulenza tecnica d'ufficio. Le censure sollevate dai patrocinatori, per lo più analoghe in relazione al loro contenuto, non meritano l'adesione del Collegio e devono essere disattese, poiché nelle doglianze dedotte sullo specifico punto alligna una evidente fallacia. In via preliminare, la Sezione evidenzia che con l'introduzione in materia di responsabilità amministrativa dell'istituto in parola, il legislatore ha inteso recepire canoni già affermati dalla giurisprudenza del Giudice contabile, in linea con l'analoga figura sviluppatasi nel "diritto vivente" di matrice civilistica allo scopo di considerare, in funzione della quantificazionedèl danno e della correlativa definizione della misura dell'addebito, i vantaggi economici a beneficio dell'Amministrazione di appartenenza, o di altro Ente pubblico, o i benefici di ordine sociale della comunità 108 amministrata, da collocarsi in diretto rapporto causale con la condotta serbata dai responsabili del nocumento. In ordine all'applicazione della norma in parola, come integrata per effetto dell'articolo 17, comma 30 quater, del D.L. nr.78 del 2009, convertito dalla Legge nr. 102 del medesimo anno, giova sottolineare che i criteri, da riscontrarsi in modo cumulativo, cui il Giudice contabile deve attenersi, sono sostanzialmente, alla luce di orientamenti ormai pienamente consolidati (ex multis III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 9 del 2003, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 129 del 2001), i medesimi che presiedono al parallelo istituto di origine civilistica (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, Sentenza nr. 5287 del 2009): 1) accertamento dell'effettività dell' "utilitas" conseguita; 2) stesso fatto generatore determinante sia il danno che il vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti; 3) appropriazione dei risultati da parte dell'Amministrazione che li riconosce; 4) rispondenza della suddetta "utilitas" ai fini istituzionali dell'Ente pubblico che li riceve. Ciò premesso, l'eccezione delle difese mostra la sua intrinseca infondatezza nel momento in cui invoca l'asserita utilità in concreto delle consulenze redatte dai professionisti evocati nel presente giudizio. Come correttamente dedotto dalla Procura Regionale, non è affatto in discussione nella presente causa la presunta validità ed efficacia delle singole perizie, ovvero la loro intrinseca qualità tecnica, dal punto di vista degli effetti concreti che le stesse avrebbero potuto 109 determinare nel autonomamente contesto dagli Organi dei successivi competenti, controlli bensì la decisi completa inutilità, in astratto, di tutte le consulenze affidate dal nominato MARABOTTO, rientranti nel descritto sistema illecito, per difetto dei necessari presupposti, per la loro palese strumentalità, per il tipo di analisi contabile svolta e per gli altri elementi che sono stati in precedenza delineati. Anche ammesso che, in funzione dei risultati di qualche consulenza, rispetto alle numerosissime perizie svolte, siano state realmente accertate in via definitiva fattispecie penali ovvero violazioni alle norme civilistiche e tributarie, circostanza tuttavia non provata dalle difese, il fattore determinante, ai fini della contestazione promossa da parte pubblica, è rappresentato dalla suddetta inutilità a monte delle perizie, allorquando venivano conferite dal citato MARABOTTO sfruttando abilmente la disposizione di cui all'articolo 359 del c.P.P.; quello che è accaduto a valle rispetto al momento dell'assegnazione delle consulenze, a parere del Collegio, configura elemento del tutto inconferente, in quanto secondo una naturale proiezione statistica è evidente che nel contesto di centinaia di documenti prodotti dai suddetti professionisti vi possa essere stata una successiva attività degli Organi deputati all'esercizio della funzione di controllo la quale abbia fatto emergere alcune irregolarità di varia natura. Tale evenienza, comunque, a tutto concedere alla tesi delle difese, non può essere certamente sussunta nella figura della compensazione del danno con il vantaggio, poiché risulta manifestamente carente 110 una delle condizioni fondamentali previste dall'interpretazione consolidata della giurisprudenza, ossia l'unicità del fatto generatore tanto del pregiudizio che del vantaggio. Il supposto beneficio economico, infatti~ non è legato al comportamento dei responsabili del 'danno da un rapporto causale diretto, atteso che i diversi accertamenti svolti sulla base degli indici sintomatici rivenienti dalle consulenze, i quali esprimevano soltantomere ipotesi di natura probabilistica, trovano la loro genesi unica ed immediata nelle scelte operative discrezionali assunte autonomamente, e non certo in via necessitata, dai vari Organi pubblici cui la normativa di settore demanda la funzione di controllo nelle singole materie; siffatta asserzione è ulteriormente suffragata anche dalle affermazioni del Dott. Cesare FERRERO riportate nel prosieguo della presente pronuncia. D'altro canto, l'assoluta inutilità delle predette consulenze, che si basavano su semplici analisi delle voci di bilancio e su mere elaborazioni contabili dei dati precedentemente raccolti, è stata messa in risalto nel corso del procedimento penale, in modo nitido ed inoppugnabile, tra gli altri, dagli Ufficiali e Sottufficiali del Corpo della Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, soggetti dotati, per definizione, di elevatissima qualificazione tecnico professionale in materia di indagini fiscali e di corretta imputazione nelle poste di bilancio civilistico degli elementi positivi e negativi di reddito. In tale prospettiva, assolutamente univoche, oltre alle merita 111 menzionate rilevare, dichiarazioni peraltro, che la deposizione nel citato processo penale del Dott. Cesare FERRERO, consulente tecnico di parte della difesa del convenuto RIZZI, definito dagli stessi legali come noto ed autorevole professionista a livello nazionale, lungi dal prospettare elementi di valutazione a favore della tesi sostenuta dai suddetti patrocinatori, incentrata sull'asserita notevole qualità degli elaborati predisposti dal loro assistito, ha finito in realtà per confermare integralmente, al contrario, come una sorta di ineluttabile contrappasso, l'ipotesi accusatoria afferente all'integrale inutilità delle consulenze. In un passaggio della prefata Sentenza nr. 13586/2011, si legge testualmente "il Dott. FERRERO ha quindi verificato che il quesito posto non permetteva al consulente di effettuare un accesso all'impresa, ma soltanto di procurarsi nei siti istituzionali (INPS, Ufficio Imposte accertamenti del ecc.) la documentazione consulente consistevano occorrente; nell'analisi gli dei dati acquisiti mediante indici di indipendenza del capitale, basati sul ROE (cioè sul patrimonio netto) e sul ROS (ossia l'utile delle vendite) con metodi di calcolo reperibili su Internet, tesi a verificare, con sistemi statistici, la veridicità o meno dei dati iscritti in bilancio. Secondo la valutazione effettuata dal Dott. FERRERO, i quesiti posti erano seriali in quanto identici e dunque le consulenze potevano essere strutturate in modo similare per quanto riguarda l'ossatura che il consulente riempiva con indicazioni diverse a seconda dell'analisi dei dati societari. Con particolare riferimento alle conclusioni, il consulente FERRERO ha evidenziato che: " ... in 112 tutte, tenuto conto dell'indagine svolta dal perito si richiama sul fatto che sono presunzioni semplici del 2729, quindi diciamo questo significa che la perizia non doveva finire lì, doveva poi esserci un seguito evidentemente; D. Avv. ZANCAN: quindi lei ritiene che queste consulenze fossero un punto di partenza; CTP FERRERO: certo, secondo me sì perché se no come fine a se stesse secondo me non servivano a niente, servivano solo lasciar pensare che la società, siccome loro - faccio un esempio banale, nella società immobiliare sono andati ad informarsi o hanno visto sul mercato quanto si vendeva al metro quadro, quelli vendevano a molto meno, che ci fosse un'evasione, ma evidentemente l'idea di quanto si vende al metro quadro, quanto si vendono quelli non corroborato o dai compromessi o dalle dichiarazioni dei compratori o dai conti bancari della società evidentemente non figuranti in contabilità, non ha nessun significato sul piano ... D. Avv. ZANCAN: operativo? CTP FERRERO: operativo e neanche sul piano penale secondo me". Sempre rimanendo nell'alveo della presunta "compensatio lucri cum damno", anche la successiva eccezione comune a molte difese, secondo le quali dovrebbero essere dedotte dall'importo delle rispettive contestazioni tutte le somme attinenti al pagamento dei tributi, diretti ed indiretti, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali, non incontra il favorevole giudizio del Collegio e deve essere rigettata. Tale divisamento si fonda sulla constatazione che difettano apertamente due dei presupposti principali afferenti all'istituto della 113 compensazione secondo la citata giurisprudenza di questa Corte, e cioè l'accertamento dell'effettività dell' "utilitas" conseguita con riferimento al versamento dei tributi in parola, atteso che l'integrale pagamento delle imposte dovute, quale condizione indispensabile per invocare l'applicazione della menzionata disposizione, può essere accertato soltanto a seguito di controllo a carattere sostanziale, ossia di verifica generale con metodo analitico da parte della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, ma, soprattutto, la circostanza imprescindibile inerente allo stesso fatto generatore determinante sia il danno che il vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti. II nocumento patrimoniale contestato da parte pubblica, infatti, è riconducibile -alla condotta illecita basata sullo svolgimento di incarichi inutili e seriali affidati dall'ex Procuratore di Pinerolo MARABOTTO alla ristretta cerchia dei consulenti odierni convenuti, mentre il pagamento delle imposte rappresenta un obbligo giuridico del tutto autonomo e distinto dai predetti fatti, derivante dalla corresponsione del compenso a favore dei professionisti che deve essere assoggettato a tassazione in relazione alla capacità contributiva del singolo contribuente, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione e delle specifiche norme che disciplinano l'imposizione diretta ed indiretta nel contesto dell'ordinamento tributario. Non è superfluo rammentare, giurisprudenziale, al inoltre, quale questa quello Sezione specifico intende indirizzo prestare completa adesione, secondo il quale l'istituto della compensazione 114 non è applicabile ai fatti di rilevanza penale, in quanto l'elevato livello di offensività degli illeciti che costituiscono gravi fattispecie di reato commesse a titolo di dolo, nel caso specifico avvalendosi di artifizi e raggiri a danno del Ministero della Giustizia, esclude in radice la possibilità di postulare una qualsivoglia riduzione del danno computando gli eventuali vantaggi conseguiti dall'Amministrazione. Analoghe osservazioni possono essere svolte per confutare quella parte delle doglianze inerente alla corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento da parte dei professionisti è espressamente previsto dalle Leggi presupposto, di comparto con laddove l'ulteriore sia maturato considerazione il che relativo suddetti versamenti sono effettuati a favore delle Casse di previdenza .degli Ordini professionali per garantire la provvista necessaria all'erogazione dei trattamenti pensionistici a favore degli iscritti, senza quindi alcun vantaggio economico effettivo per le Amministrazioni Pubbliche bensì configurando un beneficio a favore esclusivamente dei professionisti-o . Residua, infine, la disamina della deduzione formulata da diverse difese, che hanno propugnato il principio dell'alternatività tra la confisca per equivalente disposta all'esito del procedimento penale e la richiesta di risarcimento del danno promossa dalla Procura Regionale, con l'effetto che gli importi riconducibili all'applicazione della prima dovrebbero essere dedotti dalla seconda; anche la 115 censura in parola, tuttavia, non intercetta la prevalente giurisprudenza di questa Corte e deve essere rigettata. Come sottolineato dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo del giudizio, la confisca per equivalente dei beni e del denaro che hanno costituito il profitto o il prezzo del reato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 322 ter e 640 quater del Codice Penale, si inserisce nella categoria delle misure di sicurezza patrimoniali e presenta un contenuto generai-preventivo e sanzionatorio, come espressamente affermato, tra l'altro, dallo stesso G.I.P. presso il Tribunale di Milano nelle suddette Sentenze nnrr. 9389 e 9390 del 18.01.2010 e dal Tribunale di Milano, IV Sezione Penale, nella prefata pronuncia nr. 13586/2011; la misura di sicurezza tende, in generale, a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l'espropriazione a favore dello Stato di beni che, come sottolineato nella Relazione al progetto definitivo del Codice Penale, "provenendo da fatti illeciti penali o in altra guisa collegandosi alla loro esecuzione, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del reato". La confisca in questione non ha quindi una finalità risarcitoria, amministrativa, l'Amministrazione propria per cui non danneggiata dell'azione di responsabilità risolve un beneficio si che può in essere dedotto per dalla contestazione di danno (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1463 del 2004, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 76 del 2008); del resto, tutte le misure di sicurezza fanno parte del Diritto penale, sia 116 perché sono previste e disciplinate dal relativo Codice, sia perché, soprattutto, sono mezzi di lotta contro il reato, al pari delle pene, quali conseguenze giuridiche di fatti vietati dalla Legge penale, con il precipitato che l'avvenuta applicazione della confisca per equivalente all'esito del processo penale, a parere del Collegio, non' può essere invocata nel diverso giudizio dinanzi al Giudice contabile ai fini della riduzione della condanna emessa da quest'ultimo, anche perché siffatta peculiare misura di sicurezza patrimoniale ha una connotazione nella quale prevalgono i profili sanzionatori ed afflittivi, tanto che una parte della dottrina e della giurisprudenza la equipara ad una vera e propria pena in senso tecnico. L'importo del risarcimento inerente al nocumento patrimoniale oggetto della pretesa di parte pubblica invece, all'effettivo ed mira, integrale ripristino del depauperamento subito dal Ministero della Giustizia, quale unica Amministrazione danneggiata a fronte dei compensi erogati globalmente ai professionisti odierni convenuti, per lo svolgimento pluriennale e continuativo di consulenze che sono risultate completamente inutili e strumentali, pregiudizio che si è tradotto in una ingiustificata sottrazione della relativa somma agli stanziamenti del suddetto Dicastero e, di riflesso, alle finalità che quest'ultimo deve perseguire per il soddisfacimento dei fondamentali interessi pubblici ad esso affidati dall'ordinamento. Acclarata giudizio, la colpevolezza dei convenuti evocati nel tutti a titolo di dolo, e quantificato il presente pregiudizio patrimoniale complessivo subito dal prefato Dicastero in Euro 117 15.212.091,57, occorre individuare, da ultimo, gli importi da imputare a ciascuno dei responsabili; in tale prospettiva, la Sezione ritiene condivisibile la tesi manifestata sul punto dalla Procura Regionale nell'atto di citazione. AI riguardo, merita evidenziare le norme sancite dall'articolo 1, commi 1-quater e 1-quinques, della Legge nr. 20 del 1994, secondo le quali "se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. Nel caso di cui al comma 1quateri soli concorrenti che abbiano conseguito un arricchimento o agito abbiano con dolo solo illecito responsabili solidalmente". Nella fattispecie rimessa alla cognizione di questi Giudici risulta pienamente integrata la condizione prevista dalla suddetta disposizione contemplata dal comma 1-quinques, in quanto i convenuti non solo hanno agito a titolo di dolo, ma ciascuno di essi ha ottenuto un illecito arricchimento diretto o indiretto. Giova preliminarmente sottolineare, peraltro, che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 998 del 2007) afferma, richiamando il principio divisato costantemente dalla Corte di legittimità (ex multis Corte di Cassazione nr. 7507 del 2001 e nr. 3812 del 2004, Sezioni Unite nr. 16503 del 2009), che in caso di accertata responsabilità dolosa dei convenuti, anche nell'ipotesi di condotte indipendenti, gli stessi devono essere condannati al risarcimento del danno in via solidale, potendosi fare applicazione 118 della norma inerente alle obbligazioni da fatto illecito di cui all'articolo 2055 del Codice Civile, atteso che il condebito risarcitorio non sorge in ragione di una comunione di interessi o di una effettiva cooperazione, come nelle obbligazioni da fatto lecito, ma i soggetti danneggianti possono concorrere alla produzione del nocumento con condotte tra loro autonome ed anche del tutto inconsapevolmente l'uno dagli altri; sufficiente a giustificare la solidarietà passiva dell'obbligazione risulta essere, in tal senso, l'unicità del danno cagionato! anche a causa di comportamenti plurimi ed indipendenti, con pluralità di titoli di responsabilità e di norme giuridiche violate! mentre ciò che unicamente rileva è la circostanza 'che le singole azioni od omissioni siano tutte causalmente efficienti! anche se non coeve e pur se in misura diversa. Con tali premesse, nella delibazione attinente alla presente fase relativa al giudizio di merito della controversia, appare corretta la prospettazione dell'Ufficio Requirente, il quale ha dedotto nell'atto introduttivo l'esigenza di differenziare le richieste risarcitorie in relazione all'apporto causale fornito da ciascuno dei vari concorrenti al sistema illecito delle consulenze ed alla causazione del danno globale come sopra individuato, secondo le seguenti conclusioni: 1) il convenuto MARABOTIO! che ha conferito! quale Pubblico Ministero titolare dei fascicoli, i diversi incarichi di consulenza ed ha quindi dato causa, con il suo comportamento, a tutti e a ciascuno dei danni scaturiti al Ministero della Giustizia dalla liquidazione di 119 ogni perizia, dovrà rispondere per l'intero ammontare degli onorari illecitamente liquidati, in solido con ognuno dei suoi ex consulenti, nei limiti delle somme contestate a ciascuno di essi, in quanto vi è una corresponsabHità dolosa, agli effetti del suddetto articolo 1, comma 1-quinques, della Legge nr. 20 del 1994, tra l'ex Procuratore e ciascun consulente, per il pregiudizio cagionato con il conferimento di ogni singolo incarico inutile, e con l'ex Segretario capo LANZA, nei limiti degli importi per cui questi viene chiamato a rispondere, pari alla sommatoria dei compensi corrisposti ai diversi professionisti a partire dal 16.09.2002, data a partire dalla quale il predetto cancelliere è stato applicato presso la Procura di Pinerolo. In questo caso, infatti,il concorso doloso tra MARABOTTO e LANZA riguarda il danno derivante da tutte le consulenze illecite conferite con il contributo causale od agevolatore del secondo; 2) ciascun convenuto in qualità di consulente nominato dal citato MARABOTTO risponderà, invece, per il solo importo complessivo degli onorari a lui liquidati nel corso del tempo, così come specificato in modo analitico ·nella tabella elaborata dai militari del Corpo della Guardia di Finanza, senza che possa invocarsi una responsabilità solidale ex articolo 1, comma 1-quinques, della Legge nr. 20 del 1994, nei confronti degli altri professionisti, considerata l'impossibilità di ritenere, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di un apporto causale od agevolatore, rilevante come concorso, da parte di ogni consulente ai danni cagionati dagli altri professionisti, nel quadro del sistema illegale sopra delineato. 120 Devono essere dedotte, evidentemente, le somme già corrisposte da alcuni dei convenuti a titolo di transazione con l'Amministrazione della Giustizia e gli importi oggetto di condanna provvisionale ex articolo 539 del C.P.P., disposta dal G.I.P. di Milano in sede di rito abbreviato; 3) il convenuto LANZA, nella veste di ex Segretario capo della Procura di Pinerolo, il quale ha cooperato attivamente nell'ambito del sistema delle consulenze illecite già orchestrato dal menzionato MARABOTIO a partire dal suo arrivo in Procura nel settembre dell'anno 2002, ed ha quindi dolosamente concorso, con il suo comportamento, a tutti e a ciascuno dei danni derivati al Ministero della Giustizia dalla liquidazione di ogni incarico conferito a decorrere da quell'anno, quando entra a far parte e diviene un pilastro dell'organizzazione, dovrà rispondere per l'intero ammontare degli onorari illecitamente liquidati ai consulenti a partire dal 2002, in solido con il predetto MARABOTIO per l'intera cifra, in quanto vi è una corresponsabilità dolosa, agli effetti del suddetto articolo l, comma l-quinques, della Legge nr. 20 del 1994, con l'ex Procuratore in relazione al danno cagionato da tutte le consulenze fittizie conferite con il contributo causale od agevolatore del cancelliere in parola, e con ognuno degli ex consulenti evocati nel presente giudizio, nei limiti delle somme contestate a ciascuno di essi, al netto degli importi già corrisposti all'Amministrazione danneggiata. Per tutto quanto precede, il Collegio, già dedotta la somma complessiva di Euro 300.000,00 sopra indicata, di 121 cui Euro 200.000,00 a titolo di transazione ed Euro 100.000,00 a titolo di provvisionale, ripartita tra i singoli convenuti FERRERO, MALDI, ROTIA, ATIIANESE, TINGHI, ZAMPINI, Mario, Monica e Salvatore FLORIO, Ruggero e Davide RAGAZZONI, in funzione dei rispettivi versamenti effettuati dai professionisti in questione, condanna al pagamento a favore del Ministero della Giustizia, a titolo di dolo, con il vincolo della responsabilità solidale e per gli importi di seguito indicati: l.MARABOTIO Giuseppe, Euro 15.212.091,57, in solido con tutti i convenuti nei limiti degli importi richiesti a ciascuno di essi; 2.LANZA Antonino, convenuti Euro 13.302.455,02, in solido con tutti i nei limiti degli importi richiesti a ciascuno per le consulenze conferite a partire dal 2002; 3.FERRERO Alberto, Euro 971.724,15, in solido con MARABOTIO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 4.ROTIA Martino, Euro 902.258,05, in solido con MARABOTIO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 5.MALDI Carla, Euro 867.007,43, in solido con MARABOTIO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 6.SALICETI Riccardo, Euro 1.819.820,80, in solido con MARABOTIO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 122 7.GIOVANNINI Donatella, Euro 1.073.000,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 8.GIOVANNINI Anna Rita, Euro 1.257.069,60, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 9.MANZETTI Nicoletta, Euro 1.257.069,60, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 10. MOSCATO Anna, Euro 262.829,60, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; l1.FARINA Raffaela, Euro 281.000,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 12.FLORIO Mario Emanuele, Euro 1.204.457,06, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 13.FLORIO Monica, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 14.FLORIO Salvatore, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 123 15.ATTIANESE Maria, Euro 1.202.408,80, in solido con MARABOTIO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 16.SALA Giorgia, Euro 348.439,16, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 17.RAGAZZONI Ruggero, Euro 469.240,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 18.RAGAZZONI Davide, Euro 274.240,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 19.TINGHI Laura, Euro 471.000,OO,in solido conMARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 20.ZAMPINI Manuela, Euro 274.240,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 21.DE FRANCESCO Antonella, Euro 542.800,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 22.CONSENTINO Annamaria, Euro 506.800,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 124 23.RIZZI Nicola Francesco, Euro 560.008,00, in solido con MARABOTIO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, oltre, per tutti i suddetti convenuti, alla rivalutazione monetaria a decorrere dal momento consumativo del danno, identificato dalla data dei singoli pagamenti dei compensi effettuati dal predetto Dicastero a favore di ciascun consulente, ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo. Il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale con Decreto del 09.03.2010, confermato dal Collegio con Ordinanza nr. 49/2010 del 10.08.2010, si converte in pignoramento, ai sensi dell'articolo 686 del C.P.c.. Le spese di giudizio, comprendenti anche quelle relative alla suddetta fase cautelare pari ;:'5. '3 . g 2-6 (,";"R,\ì.lJT~tvOvtZ:.\-\tL~\R11..-CVv\~S seguono la soccombenza di tutti ad Euro SSAwTD -:--\J convenuti e devono essere liquidate come al dispositivo. P.Q.M. La Corte dei Piemonte, in Conti, Sezione Giurisdizionale per composizione collegiale, la Regione definitivamente pronunciando, CONDANNA al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, a titolo di dolo, con il vincolo della responsabilità solidale e per gli importi di seguito indicati: 125 l.MARABOTTO Giuseppe, Euro 15.212.091,57, in solido con tutti i convenuti nei limiti degli importi richiesti a ciascuno di essi; 2.LANZA Antonino, convenuti Euro 13.302.455,02, in solido con tutti i nei limiti degli importi richiesti a ciascunò per le consulenze conferite a partire dal 2002; 3.FERRERO Alberto, Euro 971.724,15, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 4.ROTTA Martino, Euro 902.258,05, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 5.MALDI Carla, Euro 867.007,43, in solido Con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 6.SALICETI Riccardo, Euro 1.819.820,80, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 7.GIOVANNINI Donatella, Euro 1.073.000,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 8.GIOVANNINI Anna Rita, Euro 1.257.069,60, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 126 9.MANZETTI Nicoletta, Euro 1.257.069,60, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 10. MOSCATO Anna, Euro 262.829,60, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; l1.FARINA Raffaela, Euro 281.000,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 12.FLORIO Mario Emanuele, Euro 1.204.457,06, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 13.FLORIO Monica, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 14.FLORIO Salvatore, Euro 333.439,16, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 15.ATTIANESE Maria, Euro 1.202.408,80, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 16.SALA Giorgia, Euro 348.439,16, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 127 17.RAGAZZONI Ruggero, Euro 469.240,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 18.RAGAZZONI Davide, Euro 274.240,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 19.TINGHI Laura, Euro 471.000,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 20.ZAMPINI Manuela, Euro 274.240,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 21.DE FRANCESCO Antonella, Euro 542.800,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 22.CONSENTINO Annamaria, Euro 506.800,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002; 23.RIZZI Nicola Francesco, Euro 560.008,00, in solido con MARABOTTO e LANZA, con quest'ultimo per i soli compensi delle consulenze ricevute a partire dal 2002, oltre, per tutti i suddetti -- convenuti, alla rivalutazione monetaria a decorrere dal momento consumativo del danno ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo. 128 Il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale con Decreto del 09.03.2010, confermato dal Collegio con Ordinanza nr. 49/2010 del 10.08.2010, si converte in pignoramento, ai sensi dell'articolo 686 del c.P.C .. Le spese di giustizia, computate complessivamente in Euro &,c~f:\ t, 6~ (on'*i0\\}\JO\"hLA 1\7. J7.CIZ.I\5QOrJO\Jf;W"ff\~tll (bg') , I comprese quelle attinenti alla fase cautelare, seguono la soccombenza dei convenuti. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Carnera di consiglio del 14 giugno 2012. IL PRESIDENTE L'ESTENSORE (~ommaso J~a~Si)_ \l t}lAA-lM~ {/ (Dott. palvatç.re Sfrecola) FW' Depositata in Segreteria il~'1" ~~~~~ 01 TZ01Z Il Direttore della Segreteria 129