elezioni rsu nel comparto sanita` 2012
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elezioni rsu nel comparto sanita` 2012
ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU NEL COMPARTO SANITA’ 2012 Manuale operativo per Dirigenti Sindacali CONF. S.A.L. 2 Si ringrazia Angelo Rosano per la fattiva collaborazione nella stesura dei testi. ELEZIONI RSU ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. FIALS NEWSLETTER Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità Proprietario: FIALS Regione Lombardia Direttore Responsabile: Angelo Greco Redattori: Salvatore Santo - Varese Angelo Bonvissuto - Cremona Stefano Lazzarini - Lodi Santo Vetri - Pavia Salvatore Falsone - Sondrio Marco Mantovani - Mantova Alfredo De Marchi - Bergamo Antonio Cremonesi - Brescia Redazione: FIALS Via Capuana 7/b 20157 Milano c.p. 128 20026 Novate Milanese [email protected] www.sindacatofials.it Indice La RSU Contrattazione Informazione preventiva Concertazione Consultazione Pag. 6 Pag. 7 Pag. 7 Pag. 7 Pag. 7 FUNZIONAMENTO Partecipazione alle trattative Delegazione trattante Contrattazione decentrata Validità degli accordi Entrata in vigore degli accordi Durata del mandato della RSU Decandeza dei singoli componenti Incompatibilità Sostituzione di un componente Tutela del componente della RSU Pag. 8 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 9 Pag. 10 Pag. 10 Pag. 10 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 11 PREROGATIVE SINDACALI Assemblee dei lavoratori Permessi retribuiti Permessi non retribuiti Pag. 11 Pag. 11 Pag. 12 3 CONF. S.A.L. 4 ELEZIONI RSU ELEZIONI RSU Norme sulla costituzione della RSU Calendario svolgimento elezioni RSU Tempistica delle procedure elettorali Sede di elezione della RSU ed Enti del Comparto Sanità Iniziativa per la costituzione delle RSU Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste Procedura per la presentazione delle liste e raccolta firme Tabella esemplificativa dipendenti azienda – seggi – candidati lista Le cose da fare nel mese di Gennaio Le cose da fare nel mese di Febbraio Presentatore di lista e suoi compiti Le cose da fare nel mese di Marzo Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 16 Pag. 17 Pag. 18 Pag. 19 Pag. 20 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 23 Pag. 26 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Personale con diritto al voto Personale eslcuso al voto Personale eleggibile Pag. 27 Pag. 28 Pag. 29 LA COMMISSIONE ELETTORALE Composizione e costituzione Compiti e funzione Pag. 31 Pag. 33 COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI Partecipazione al voto Materiale informativo Supporto logistico Sicurezza e sorveglianza Trasmissione del verbale Pag. 36 Pag. 36 Pag. 36 Pag. 36 Pag. 37 LE VOTAZIONI Costituzione delle RSU Come si vota Composizione del seggio Riconoscimento degli elettori Fac simile scheda elettorale e casi di validità o nullità Pag. 38 Pag. 39 Pag. 40 Pag. 40 Pag. 41 FASI DELLE ELEZIONI Verifica dei seggi elettorali Pag. 45 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Verifica delle urne Verifica delle schede Verifica delle operazioni di voto Pag. 45 Pag. 46 Pag. 46 LO SCRUTINIO Durante lo scrutinio Operazioni di scrutinio Quorum necessario per la validità delle elezioni Calcolo del quorum e ripartizione dei seggi Esempi di ripartizione dei seggi Pag. 47 Pag. 47 Pag. 48 Pag. 49 Pag. 50 RICORSI Ricorsi alla Commissione Elettorale Ricorso al Comitato dei Garanti Pag. 52 Pag. 53 MODELLI Modulistica RSU Pag. 55 REGOLAMENTO INTERNO ALLA RSU Ipotesi di Regolamento per il funzionamento delle RSU con ufficio di coordinamento Pag. 66 5 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. LA R.S.U. La sigla R.S.U. significa “Rappresentanza Sindacale Unitaria”. E’ un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori. Alle R.S.U. spetta il potere della contrattazione decentrata, nei limiti fissati dai contratti collettivi di comparto (CCNL), mentre per altre materie hanno diritto all’informazione preventiva, alla concertazione e alla consultazione. Le R.S.U. esercitano le proprie competenze congiuntamente con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, firmatarie del CCNL. Contrattazione Le R.S.U. sono titolari del potere di contrattazione decentrata sulle seguenti materie: 1. Sistemi di incentivazione del personale; 2. Criteri per la ripartizione delle risorse derivanti spettanti dalla costituzione dei fondi ai sensi del C.C.N.L. 3. Lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, nonché la rideterminazione degli stessi; 4. Modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro; 5. Programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; 6. Formulare linee di indirizzo e i criteri per il miglioramento dell’ambiente di lavoro nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; 7. Criteri per le politiche dell’orario di lavoro; 8. Individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time; 9. Comitato Unico di garanzia; 10. Stabilire i criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario. 11. Stabilire i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria; IMPORTANTE 6 I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. INFORMAZIONE PREVENTIVA Le aziende allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del CCNL sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro e la gestione complessiva delle risorse umane. Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione CONCERTAZIONE Le R.S.U. ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: 1. articolazione dell’orario di servizio; 2. verifica periodica della produttività delle strutture operative; 3. definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro. 4. andamento dei processi occupazionali; La concertazione è, altresì, prevista per l’attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di : 1. svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie; 2. valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni; 3. conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica; La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. CONSULTAZIONE Le R.S.U., congiuntamente alle OO.SS., partecipa alla consultazione, che viene attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi 7 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa, tranne per le materie previste dal C.C.N.L. COME FUNZIONA LA R.S.U.? Ad oggi non esiste un regolamento che stabilisca nel dettaglio il funzionamento di una R.S.U., l’unica regola certa è quella che riguarda le decisioni della R.S.U. assunte sempre a maggioranza dei componenti, in quanto è un organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori. E’ consigliabile che le R.S.U. definiscano un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento e le modalità con cui le decisioni assunte dalla R.S.U. saranno presentate ad altri soggetti esterni compresa la controparte datoriale. Il regolamento è approvato a maggioranza dei componenti della R.S.U., ne regola la vita e le decisioni, in mancanza di tale regolamento, la R.S.U. decide sempre a maggioranza. In seguito Vi forniremo una bozza di regolamento interno, dove si prevede un ufficio di coordinamento che in sede di contrattazione rappresenta la R.S.U. nel suo complesso. In mancanza di regolamento, non esistono norme specifiche che vietino ai singoli rappresentanti della R.S.U. di prendere parte alla contrattazione. PARTECIPAZIONE ALLE TRATTATIVE IN SEDE DECENTRATA La R.S.U. partecipa alla contrattazione decentrata tramite l’ufficio di coordinamento oppure tramite un portavoce designato, La stessa esprime sempre una posizione unitaria. Di norma la R.S.U. viene convocata prima di un incontro con la controparte affinche emerga una posizione unitaria o a maggioranza. Qualora singoli componenti esprimano posizioni divergenti le stesse dovranno essere inserite nel verbale della seduta della R.S.U., nonché le stesse potranno risultare dalle dichiarazioni allegate al verbale di accordo con la controparte. DELEGAZIONE TRATTANTE 8 La scelta della delegazione trattante, compete esclusivamente alla R.S.U. l’amministrazione non ha alcun potere decisionale. Non esiste alcuna norma che impone un limite massimo di persone che ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. possa partecipare alla contrattazione decentrata, essa è decisa in autonomia dalla stessa R.S.U.. CONTRATTAZIONE DECENTRATA La R.S.U. partecipa con le Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria firmatari del CCNL. In contrattazione decentrata non c’è prevalenza di ruoli fra i due soggetti di rappresentanza sindacale, poiché entrambi sono necessari per lo svolgimento della trattativa. La normativa contrattuale sancisce che le riunioni con l’amministrazione si svolgono, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. La R.S.U., in quanto soggetto autonomo, riceve tutte le informative e i documenti forniti dall’amministrazione, incluse le convocazioni per le trattative, indipendentemente dalle OO.SS. Non esiste un divieto che un componente della R.S.U. sia, al tempo stesso, rappresentante in trattativa dell’organizzazione sindacale territoriale di appartenenza. Eventuali posizioni di dissenso tra la R.S.U. e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria devono essere riportate nel verbale di riunione. L’amministrazione in caso di controversie tra la R.S.U. e i sindacati territoriali in merito alle rispettive posizioni contrattuali, NON può assumere in nessun caso il ruolo di arbitro. VALIDITÀ DEGLI ACCORDI DECENTRATI Il nostro Contratto Collettivo non specifica se gli accordi decentrati per essere validi debbano essere sottoscritti sia dalla R.S.U., che dalle OO.SS. o da una parte di questi ultimi fino al raggiungimento di una determinata percentuale di rappresentatività. Ne consegue che, da un punto di vista strettamente tecnico, l’accordo decentrato può essere considerato valido anche se uno dei soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata a livello locale non lo sottoscrive. Si sottolinea l’importanza di sottoscrivere un accordo con il più ampio consenso possibile in modo da limitare possibili situazioni di conflittualità dannose fra i soggetti titolari del potere di rappresentanza, cercando di compiere ogni ragionevole sforzo per far convergere le rispettive posizioni verso un risultato comune 9 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU ENTRATA IN VIGORE DEGLI ACCORDI DECENTRATI Gli accordi decentrati entrano in vigore subito dopo la definitiva sottoscrizione da parte dei soggetti titolari del potere di contrattazione. DURATA DEL MANDATO DELLA R.S.U Le R.S.U. decadono automaticamente ogni tre anni e non possono essere prorogate La R.S.U. decade in caso di dimissione del 50% + 1 dei componenti. In questo caso, vi è l’obbligo di procedere alla rielezione della R.S.U. La R.S.U. decade se due aziende con due rispettive R.S.U. si fondono “ ACCORPAMENTI ECC..). DECADENZA DI SINGOLI COMPONENTI I singoli componenti decadano dall’incarico per cause oggettive o soggettive, oppure qualora il lavoratore non presti più servizio nella sede dove è stato eletto (pensionamento, trasferimento presso altra sede, comando presso altra amministrazione, ecc.). Compete alla R.S.U. provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista, dandone comunicazione all’Amministrazione e ai lavoratori interessati. L’assenza temporanea dal servizio per maternità non costituisce causa di decadenza dalla carica di componente R.S.U.. INCOMPATIBILITA’ La carica di componente della R.S.U. é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. 10 Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della R.S.U.. ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. IMPORTANTE Attenzione: l’incompatibilità esiste solo dopo l’elezione a componente la R.S.U., ne consegue che coloro che già rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, possono essere candidati. SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE In caso di dimissione di un componente della R.S.U., questo è sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. TUTELA DEL COMPONENTE DELLA R.S.U. Il dipendente o dirigente non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale della R.S.U. nè può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei componenti della R.S.U., può essere predisposto solo previo nulla osta della R.S.U.. Tale limitazione vale sino all’anno successivo alla data di cessazione del mandato elettorale. I componenti della R.S.U., nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti. PREROGATIVE SINDACALI La R.S.U., richiede all’amministrazione di fruire di una propria bacheca sindacale e di idonei locali per le riunioni complete delle necessarie strumentazioni. ASSEMBLEE DEI LAVORATORI La R.S.U., può indire assemblee retribuite del personale nei luoghi di lavoro su materie di interesse sindacale e di Lavoro. Le assemblee possono essere indette congiuntamente con uno o più sindacati rappresentativi nel comparto, i singoli componenti della R.S.U. non possono indire assemblee del personale. PERMESSI RETRIBUITI Alle R.S.U. spettano i permessi sindacali retribuiti in ragione di un monte annuo pari a 30 minuti per ciascun dipendente risultante al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi 11 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU ========= Esempio 1300 dipendenti, con 21 componenti R.S.U , La R.S.U. avrà a disposizione un monte annuo di permessi retribuiti pari a 30 minuti x 1300 = 39.000 minuti, che trasformati in ore sono 650 ripartiti dalla stessa ai singoli con deliberazione a maggioranza. ==== Le ore non utilizzate nell’anno di riferimento non possono essere utilizzate nell’anno successivo. I permessi retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti (maturazione dell’anzianità di servizio, ferie, tredicesima, attribuzione delle quote di salario di produttività, ecc.) al servizio prestato. PERMESSI NON RETRIBUITI Ai componenti delle R.S.U. spettano anche permessi sindacali non retribuiti in ragione di almeno 8 giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. 12 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Fonti Normative Art.6 d.l.vo 04.11.1997, n° 396; art. 44 d.l.vo 31.03.1998, n° 80; artt. 42, 43 e 44 del d.l.vo 165/2001 07.08.1998 Accordo quadro tra ARAN ed OO.SS. sulla costituzione delle RSU 16.10.1998 Accordo su integrazione e modificazioni all’Accordo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle RSU per il personale del Comparto Sanità e per la definizione del nuovo regolamento elettorale 13.02.2001 Accordo di interpretazione autentica sulla costituzione delle RSU Fonti Normative 11.04.2011 Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti 13 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. SVOLGIMENTO ELEZIONI RSU ANNO 2012 Calendario delle procedure elettorali e tempistica 19 gennaio ‘12 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale 20 gennaio ‘12 le amministrazioni rendono disponibile l’elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le OO.SS. che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste 30 gennaio ‘12 termine per l’insediamento della Commissione Elettorale 3 febbraio ‘12 termine per la costituzione formale della Commissione Elettorale 8 febbraio ‘12 termine per la presentazione delle liste elettorali 24 febbraio ‘12 affissione delle liste elettorali all’albo dell’amministrazione 5-6-7 marzo ‘12 votazioni 8 marzo ‘12 scrutinio 8-15 marzo ‘12 affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione 16-21 marzo ‘12 le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all’ARAN Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali, esse si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni senza procedere ad alcun accordo in sede locale 14 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI 5 marzo 2012 INSEDIAMENTO SEGGIO ELETTORALE o dei seggi definiti dalla commissione elettorale. E’ anche già utilizzabile, su decisione della commissione elettorale, per le operazioni di voto 5-6-7 marzo 2012 DEDICATI ALLE VOTAZIONI La commissione elettorale ha il compito, previa pubblicità con affissione all’albo dell’azienda, di definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi 8 marzo 2012 DEDICATO ALLO SCRUTINIO Nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente Conseguentemente, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio DECADENZA SIMULTANEA DI TUTTE LE RSU ATTUALMENTE IN CARICA A PRESCINDERE DALLA DATA DI COSTITUZIONE 15 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU SEDE DI ELEZIONE DELLA RSU una unica RSU per ogni Ente coincidente con il collegio elettorale unico Gli Enti facenti parte del Comparto Sanità • Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.N. con esclusione delle Aziende Ospedaliere Universitarie costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il S.S.N.; • Istituti zooprofilattici sperimentali; • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; • Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; • Ospedale Galliera di Genova; • ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; • Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA); • Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA); • Agenzia per i servizi sanitari regionali. 16 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Iniziativa per la costituzione delle RSU Soggetti titolati a presentare la lista • le OO.SS. rappresentative nel Comparto Sanità: FIALS; CGIL FP; CISL F.P.S.; UIL F.P.L.; FSI; • le OO.SS., rappresentative e non, aderenti alle confederazioni (CGIL – CISL – UIL – CISAL – CONFSAL – CGU – CSE – RDB CUB – UGL – USAE) e alle confederazioni che aderiscono all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni . Nel caso si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale; • le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni. altre organizzazioni sindacali di categoria a condizione che presentino entro il termine ultimo fissato all’8 febbraio 2012.: • statuto e atto costitutivo; • dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU; • dichiarazione di adesione all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e s.m.i., La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alla commissione elettorale congiuntamente alla presentazione della lista. 17 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto; 2) le singole organizzazioni sindacali costituenti federazioni di più sigle; 3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta “cgil fp e cisl fps”); 4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo; 5) i dipendenti attraverso proprie liste nonché le associazioni che non hanno finalità sindacali. E’ COMPITO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE VERIFICARE IL RISPETTO DELLE REGOLE SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE, NON ACCETTANDOLE OVE NON RISPONDANO AI REQUISITI RICHIESTI. 18 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E RACCOLTA FIRME PRESENTAZIONE DELLE LISTE LE LISTE DEVONO ESSERE PRESENTATE CON UN NUMERO MINIMO DI FIRME PARI A: 2% ENTI fino a 2.000 dipendenti 1% ENTI oltre i 2.000 dipendenti MAX 200 firme OGNI LAVORATORE PUÒ FIRMARE PER UNA SOLA LISTA PENA LA NULLITÀ DELLA FIRMA APPOSTA RACCOGLIERE ALMENO IL 4% DI FIRME PER EVITARE CHE L’ANNULLAMENTO DI QUALCHE FIRMA PREGIUDICHI LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA 19 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. TABELLA ESEMPLIFICATIVA N. Dipendenti del Comparto 20 Ecc...... Fino a 15 da 16 a 60 da 61 a 100 da 101 a 150 da 151 a 200 da 201 a 500 da 501 a 800 da 801 a 1100 da 1101 a 1400 da 1401 a 1700 da 1701 a 2000 da 2001 a 2300 da 2301 a 2600 da 2601 a 2900 da 2901 a 3000 da 3001 a 3500 da 3501 a 4000 da 4001 a 4500 da 4501 a 5000 da 5001 a 5500 da 5501 a 6000 da 6501 a 7000 da 7001 a 7500 da 7501 a 8000 da 8001 a 8500 da 8501 a 9000 Seggi Candidati 1 4 5 7 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 63 66 69 72 75 1 5 7 9 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 65 68 72 76 84 88 92 96 100 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. LE COSE DA FARE NEL MESE DI GENNAIO 19 GENNAIO ANNUNCIO INDIZIONE DELLA ELEZIONE RSU 2012 - Mod. 3 20 GENNAIO RICHIEDERE L’ELENCO GENERALE DEGLI ELETTORI - Mod. 4 TRA IL 20 E IL 30 GENNAIO NOMINA DI UN MEMBRO NELLA COMMISSIONE ELETTORALE - Mod. 5 • dovrà essere un nostro delegato o un iscritto che non potrà candidarsi (e dovrà sottoscrivere dichiarazione Mod. 5 ) e sostenere la sua nomina a Presidente). LE COSE DA FARE SUBITO n INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI - Mod. 1 - E FORMAZIONE DELLA LISTA FIALS - Mod. 2 n é necessario riempire le liste con il numero massimo di candidati – vedesi TABELLA pag. 12 n chi si candida non è obbligato a sottoscrivere l’accettazione, ma si consiglia comunque, ove possibile, di far firmare il candidato nello spazio previsto sul Mod. 2 onde evitare che una doppia candidatura crei inutili contestazioni 21 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. n RACCOLTA DELLE FIRME IN CALCE ALLA LISTA FIALS - Mod. 2 PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELLA LISTA n la raccolta delle firme è un momento importante in quanto oltre a consentire la presentazione della lista ci offre un’occasione in più per parlare con gli operatori n Una volta calcolato il numero minimo di firme necessarie (in base ai dipendenti dell’Ente) bisognerà raccoglierne molte di più per scongiurare che eventuali annullamenti (ricordiamo che la firma su due liste è annullata) possano impedire la presentazione stessa della lista NON VI È INCOMPATIBILITÀ TRA CANDIDATO E SOTTOSCRITTORE DI LISTA PER CUI ANCHE I CANDIDATI DEBBONO SOTTOSCRIVERE LA LISTA. LE COSE DA FARE A FEBBRAIO ENTRO 8 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DELLA LISTA ELETTORALE - (Mod. 2) – 9 FEBBRAIO DIVULGAZIONE DELLA LISTA FIALS 24 FEBBRAIO LA COMMISSIONE ELETTORALE PROCEDE ALLA AFFISSIONE DELLE LISTE ALL’ALBO DELLE AMMINISTRAZIONI 22 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. PRESENTATORE DI LISTA SUOI COMPITI OGNI LISTA HA UN SOLO PRESENTATORE CHE PUÒ ESSERE: • un dirigente sindacale (aziendale - territoriale - nazionale) dell’organizzazione sindacale interessata; • un dipendente delegato dalla stessa organizzazione sindacale (in questo caso la delega deve essere allegata alla lista); • Un dipendente, con qualifica dirigenziale, può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto sanità dal sindacato di categoria che presenta la lista; IMPORTANTE IL PRESENTATORE DI LISTA NON PUÒ ESSERE CANDIDATO, PUÒ ANCHE ESSERE TRA I FIRMATARI DELLA STESSA NEL SOLO CASO IN CUI SIA UN DIPENDENTE DELL’AMMINISTRAZIONE SEDE DI ELEZIONE DELLA RSU; LA FIRMA DEL PRESENTATORE DI LISTA DEVE ESSERE AUTENTICATA: • DAL DIRIGENTE DEL COMPETENTE UFFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE INTERESSATA; • O DA UN SUO DELEGATO; • OVVERO IN UNO QUALSIASI DEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE. I PRESENTATORI DI LISTA GARANTISCONO SULL’AUTENTICITÀ DELLE FIRME DEGLI OPERATORI 23 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU FASI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE LE LISTE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 20 GENNAIO 2012 AL 8 FEBBRAIO 2012 (ULTIMO GIORNO UTILE) LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNICA attraverso l’affissione all’albo dell’Ente a) l’orario di chiusura per la presentazione delle liste nell’ultimo giorno di scadenza - 8 febbraio 2012 - (orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle) b)nel caso non possa operare per chiusura dell’amministrazione nella giornata dell’8 febbraio (es. festività locale), lo spostamento al primo giorno non festivo immediatamente successivo, quale ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali LE LISTE DEVONO ESSERE PRESENTATE DALLE OO.SS.: • all’Ufficio dell’Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale (consigliato) oppure • direttamente alla Commissione Elettorale non appena insediata 24 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. LA LISTA PUÒ ANCHE ESSERE INVIATA PER POSTA ma deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della commissione elettorale o dell’amministrazione • Per individuare l’ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della commissione elettorale o dell’amministrazione • Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l’ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte. NELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DOBBIAMO USARE LA NOSTRA DENOMINAZIONE ESATTA FIALS IMPORTANTE SIAMO TENUTI A VERIFICARE CHE LA NOSTRA DENOMINAZIONE FIALS SIA RIPORTATA CORRETTAMENTE: • sulle schede elettorali; • nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni. 25 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. LE COSE DA FARE NEL MESE DI MARZO ENTRO IL 1 MARZO NOMINA DEGLI SCRUTATORI - Mod. 6 • OGNI PRESENTATORE DI LISTA DEVE DESIGNARE UNO SCRUTATORE PER OGNI SEGGIO ELETTORALE • LA DESIGNAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA NON OLTRE LE 48 ORE PRECEDENTI L’INIZIO DELLA VOTAZIONE • l’attività svolta dagli scrutatori, come quella dei componenti la Commissione elettorale e del presidente di seggio, è equiparata a tutti gli effetti a servizio attivo • la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno prima del voto e quello successivo alla chiusura del seggio; 26 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) HANNO DIRITTO AL VOTO • i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l’Ente • il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, a tempo indeterminato nell’amministrazione di provenienza; • i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che il rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell’Ente, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio). Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato attivo e passivo nell’Ente di provenienza. NUOVI ASSUNTI Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo), se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato. 27 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. SONO ESCLUSI DAL VOTO Il personale • a tempo determinato il cui contratto di lavoro non è stato prorogato per legge e non rientra nelle procedure di stabilizzazione • con rapporto di lavoro interinale, contratti di formazione lavoro, etc. • non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato • con qualifica dirigenziale • del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato • a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’Aran • delle sedi estere titolare di contratto locale; • con contratto di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque “atipico”. 28 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. ELETTORATO PASSIVO (diritto di candidatura) POSSONO CANDIDARSI • i dipendenti in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) • i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) • i sottoscrittori della lista IMPORTANTE La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU I dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l’elettorato attivo (diritto di voto) presso l’amministrazione di assegnazione ma conservano l’elettorato passivo (diritto di candidatura) nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo. Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 19 gennaio 2012 risulti in servizio solo o prevalente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo (diritto di candidatura) purché abbiano tale requisito nell’amministrazione di provenienza e che quest’ultima sia pubblica e rappresentata dall’Aran. Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato attivo e passivo nell’amministrazione di provenienza. 29 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU E’ POSSIBILE CANDIDARSI IN UNA SOLA LISTA Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale. AL CANDIDATO NON È RICHIESTA ALCUNA ESPRESSA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA La mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. La formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa. NON POSSONO ESSERE CANDIDATI i presentatori della lista i membri della commissione elettorale e scrutatori (che all’atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi); il personale a tempo determinato il cui contratto di lavoro non è stato prorogato per legge e non rientra nelle procedure di stabilizzazione; i dipendenti con qualifica dirigenziale; i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’amministrazione di provenienza. 30 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. LA COMMISSIONE ELETTORALE COMPOSIZIONE • OGNI ORGANIZAZZIONE SINDACALE PRESENTATRICE DI LISTA DESIGNA UN COMPONENTE NON CANDIDATO • I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE SONO INTEGRATI, AUTOMATICAMENTE, TRA L’INSEDIAMENTO E LA COSTITUZIONE FORMALE DELLA COMMISSIONE STESSA INSEDIAMENTO entro il 30 gennaio 2012 COSTITUZIONE entro il 3 febbraio 2012 n La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell’Ente, non appena siano pervenute almeno tre designazioni n Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 30 gennaio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati n Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell’insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate all’ufficio dell’Ente preposto, cui spetta il compito della comunicazione di insediamento della commissione elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti n Con l’insediamento della commissione elettorale le liste e tutti gli atti sono consegnati direttamente a quest’ultima. n Se non vengano presentate liste tra l’insediamento della Commissione entro il 30 gennaio 2012 - e la sua costituzione - entro il 3 febbraio 2012 - la costituzione della stessa potrà avvenire sino al giorno 8 febbraio 2012 – ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali n L’Ente, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della commissione elettorale n Se alla data del 8 febbraio - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l’Ente dovrà darne comunicazione all’Aran. 31 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell’amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l’insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo. Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell’amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente. IMPORTANTE Tutte le amministrazioni hanno l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro. Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515. 32 SE ELEZIONI RSU SEGNA CONF. S.A.L. COMMISSIONE ELETTORALE SUOI COMPITI ELEGGE IL PRESIDENTE DEFINISCE L’ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA GIORNALIERA DEI SEGGI: a) dagli accordi o circolari; b)avvertendo con pubblicità nell’albo dell’amministrazione tutti i dipendenti elettori; c) in ogni caso, non può modificare le date di votazione e di scrutinio; d) nel caso si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 marzo, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale elettorale ACQUISISCE DALL’ENTE L’ELENCO GENERALE DEGLI ELETTORI RICEVE LE LISTE ELETTORALI VERIFICA L’AMMISSIBILITÀ E LA DENOMINAZIONE DELLE LISTE E DEI CANDIDATI ESAMINA E DECIDE SUI RICORSI DI AMMISSIBILITÀ DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE IN PRIMA ISTANZA (in caso di rilevazione di difetti formali nella presentazione delle liste, la commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi) PORTA A CONOSCENZA DI TUTTI I LAVORATORI, MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO DELL’ENTE, LE LISTE DEI CANDIDATI, ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LE VOTAZIONI E COMUNQUE DAL GIORNO 24 FEBBRAIO 2012 DEFINISCE I LUOGHI DEI SEGGI ELETTORALI CON L’ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI ELETTORI 33 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU PREDISPONE IL “MODELLO” DELLA SCHEDA ELETTORALE E NE SEGUE LA SUCCESSIVA STAMPA DISTRIBUISCE IL MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PREDISPONE L’ELENCO DEI VOTANTI PER CIASCUN SEGGIO NOMINA I PRESIDENTI DI SEGGIO E GLI SCRUTATORI ORGANIZZA E GESTISCE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO VERIFICA, PRIMA DI PROCEDERE ALL’APERTURA DELLE URNE, CHE SIA STATO RAGGIUNTO IL PRESCRITTO QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI NEL COLLEGIO ELETTORALE NEL CASO IN CUI NEL COLLEGIO ELETTORALE IL QUORUM NON SIA RAGGIUNTO NON SI DEVE PROCEDERE ALLO SCRUTINIO RACCOGLIE I DATI ELETTORALI PARZIALI DEI SINGOLI SEGGI E FA IL RIEPILOGO FINALE DEI RISULTATI. REDIGE I VERBALI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI ASSEGNA I SEGGI E PROCLAMA GLI ELETTI SOTTOSCRIVE IL VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI COMUNICA I RISULTATI AGLI OPERATORI, ALL’ENTE E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PRESENTATO LE LISTE CURA L’AFFISSIONE PER 5 GIORNI ALL’ALBO DELL’ENTE DEI RISULTATI ELETTORALI DECORSI I 5 GIORNI DI AFFISSIONE SENZA CHE SIANO STATI PRESENTATI RICORSI DA PARTE DEGLI INTERESSATI, L’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI È CONFERMATA E LA COMMISSIONE ELETTORALE NE DÀ ATTO NEL VERBALE FINALE CHE DIVIENE DEFINITIVO 34 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. SE NEI 5 GIORNI DI AFFISSIONE DEI RISULTATI SONO STATI PRESENTATI RICORSI O RECLAMI LA COMMISSIONE LI ESAMINA ENTRO 48 ORE, INSERENDO L’ESITO NEL VERBALE FINALE COPIA DEL VERBALE DEFINITIVO, E COPIA DEI VERBALI DI SEGGIO SONO NOTIFICATI DALLA COMMISSIONE ELETTORALE ALL’ENTE E ALLE OO.SS. ENTRO 48 ORE DALLA CONCLUSIONEDELLE OPERAZIONI ELETTORALI IL VERBALE CONCLUSIVO DEVE ESSERE INVIATO ALL’ARAN ESCLUSIVAMENTE A CURA DELL’ENTE ED INDEROGABILMENTE ENTRO I 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA E’ COMPITO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE VERIFICARE CHE L’AMMINISTRAZIONE VI ABBIA PROVVEDUTO NEI TEMPI PREVISTI LA COMMISSIONE ELETTORALE SIGILLA IN UN UNICO PLICO TUTTO IL MATERIALE, ESCLUSI I VERBALI IN QUANTO ESSI SONO CONSERVATI DALLA RSU E DALL’ENTE E’ POSSIBILE FARE RICORSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE ENTRO 5 GIORNI DALL’AFFISSIONE DEI RISULTATI ELETTORALI. Mod. 7 LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE SONO IMPUGNABILI ENTRO 10 GIORNI DINANZI ALL’APPOSITO COMITATO DEI GARANTI. 35 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI L’amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell’importanza delle elezioni, facilitando l’affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L’amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali. L’amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal giorno successivo all’inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l’elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch’essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale. L’amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell’elenco degli elettori, la messa a disposizione di: 36 - locale per la Commissione elettorale; - locali per il voto; - materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...); - stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale; - stampa delle liste dei candidati da affiggere all’ingresso dei seggi; - cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura; - cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l’UTG). ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. L’amministrazione ha l’obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l’assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro. TRASMISSIONE DEL VERBALE FINALE Le amministrazioni hanno il compito di provvedere alla trasmissione all’Aran del verbale riassuntivo del risultato elettorale entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della commissione elettorale mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è stata predisposta un’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) 37 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. COSTITUZIONE DELLE RSU Le elezioni avverranno con voto segreto e non può essere espresso per lettera o per delega Il numero dei componenti e la ripartizione dei seggi avverrà con il metodo proporzionale tra liste concorrenti; REGOLAMENTO ELETTORALE Validità Elezioni LE ELEZIONI SONO VALIDE CON LA PARTECIPAZIONE DEL 51% DEGLI OPERATORI AVENTI DIRITTO AL VOTO • in caso di mancato raggiungimento del quorum le elezioni vengono ripetute dopo 30 giorni • qualora anche in questo caso non si raggiungesse il quorum necessario le procedure elettorali saranno riattivate dopo 90 giorni 38 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. COME SI VOTA LA VOTAZIONE HA LUOGO A MEZZO SCHEDA UNICA COMPRENDENTE TUTTE LE LISTE DISPOSTE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE Nel caso di contemporaneità di presentazione delle liste l’ordine sarà estratto a sorte la scheda deve essere firmata, prima del voto, da almeno 3 componenti del seggio la scheda deve essere consegnata all’atto della votazione dal Presidente del seggio IMPORTANTE Il voto di lista è espresso tramite crocetta tracciata sulla intestazione della lista Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta anomalie o segni di riconoscimento COME SI VOTA NEGLI ENTI FINO A 200 DIPENDENTI SI PUO’ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA NEGLI ENTI CON OLTRE 200 DIPENDENTI SI POSSONO ESPRIMERE DUE PREFERENZE SCRIVENDO IL NOMINATIVO ESATTO DEL CANDIDATO NEL CASO IN CUI L’ELETTORE SBAGLI NELLE OPERAZIONI DI VOTO GLI SARA’ FORNITA UNA NUOVA SCHEDA ELETTORALE AVENDO CURA DI SEGNALARE LA CIRCOSTANZA NEL VERBALE. 39 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE PRESIDENTE NOMINATO DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE SCRUTATORI INDICATI DAI PRESENTATORI DI LISTA RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI GLI ELETTORI PER ESSERE AMMESSI AL VOTO DOVRANNO ESIBIRE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PERSONALE IN MANCANZA DI DOCUMENTO L’ELETTORE DOVRA’ ESSERE RICONOSCIUTO DA ALMENO DUE SCRUTATORI DEL SEGGIO L’ELETTORE PER CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DEVE APPORRE LA FIRMA SULLA LISTA DEI VOTANTI DEL SEGGIO 40 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Fac simile Scheda elettorale elezioni RSU FSI CIGL FP CISL FPS UIL FPL Rossi Luca Bianchi Roberto E O- SCHEDA VALIDA SIA PER IL VOTO DI LISTA CHE PER I VOTI DI PREFERENZA 41 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Fac simile Scheda elettorale elezioni RSU FSI CIGL FP CISL FPS UIL FPL Rossi Luca Bianchi Roberto Verdi Maria CASI DI VALIDITA’ O NULLITA’ DELLA SCHEDA SE L’ELETTORE INDICA PIU’ DI DUE PREFERENZE A CANDIDATI DELLA STESSA LISTA, I VOTI DI PREFERENZA SONO NULLI MA RESTA VALIDO IL VOTO DI LISTA ANCHE SE NON ESPRESSO 42 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Fac simile Scheda elettorale elezioni RSU FSI Rossi Luca CIGL FP CISL FPS UIL FPL Verdi Maria Bianchi Roberto CASI DI NULLITA’ O DI VALIDITA’ DELLA SCHEDA SE L’ELETTORE APPONE IL PROPRIO VOTO A PIU’ DI UNA LISTA O L’INDICAZIONE DI PIU’ PREFERENZE DI CANDIDATI A LISTE DIFFERENTI, LA SCHEDA E’ NULLA 43 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Fac simile Scheda elettorale elezioni RSU SE FSI Rossi Luca CIGL FP CISL FPS UIL FPL Verdi Maria CASI DI NULLITA’ O DI VALIDITA’ DELLA SCHEDA SE L’ELETTORE APPONE IL PROPRIO VOTO AD UNA LISTA E PREFERENZE A CANDIDATI DI ALTRE LISTE. SI CONSIDERA VALIDO IL VOTO DI LISTA E NULLI I VOTI DI PREFERENZA 44 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. FASE DELLE ELEZIONI COMPITI DEI DIRIGENTI SINDACALI PER EVITARE POSSIBILI FRODI PRIMA E DURANTE LE VOTAZIONI DAL 4 AL 7 MARZO 2012 SEGNA 1. VERIFICA DEI SEGGI ELETTORALI devono essere ubicati in locali che possano essere chiusi e tutte le chiavi devono essere consegnate al Presidente del seggio; impedire lo svolgimento delle votazioni “volanti” con l’urna che si sposta nei vari uffici, nei corridoi o che il seggio venga insediato in locali poco visibili e raggiungibili e che non garantiscano la sicurezza; essere sempre presenti dall’inizio delle operazioni; al momento dell’insediamento del seggio si verificheranno gli elenchi del personale ed il materiale che l’amministrazione deve fornire, si controlleranno i locali, l’urna e le schede e si attrezzerà il seggio per le votazioni 2. VERIFICA DELL’URNA deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura; sigillare tutte le eventuali aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e l’urna e fissare l’urna al tavolo; tra la chiusura del seggio e la riapertura e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio l’urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell’amministrazione che deve individuare un funzionario per tale compito e ogni volta che si chiude il seggio deve essere sigillata anche la fessura per l’introduzione delle schede con il nastro firmato. 45 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU 3. VERIFICA DELLE SCHEDE devono essere fornite dall’amministrazione e debbono riportare, nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti sia il nome delle liste che i nomi dei candidati; nelle amministrazioni oltre i 200 dipendenti devono riportare il nome delle liste e lo spazio per esprimere le due preferenze; la qualità della stampa delle schede deve essere perfetta, priva di macchie o altre alterazioni come piegature che potrebbero causare contestazioni; le singole schede devono essere, assolutamente,vistate dallo scrutatore della FIALS e da almeno altri 2 scrutatori, utilizzando penne colorate per evitare possibili fotocopie successive; 4. VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI VOTO durante le operazioni di voto evitare che nel seggio si affollino molte persone, si allontanino gli estranei e si evitino momenti di confusione; gli elettori debbono firmare sull’elenco del personale, presente nel seggio, per attestare l’avvenuta partecipazione al voto; controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate (importante contare le schede rimaste). 46 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Durante lo scrutinio (8 marzo) ASSICURARE IN OGNI MODO LA PRESENZA ATTIVA DELLA FIALS • accertarsi che il numero dei votanti (risulta dall’elenco firmato) corrisponda alle schede votate e verbalizzare il tutto • accertarsi che nei pressi dell’urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto; • lo scrutatore FIALS deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione utile per verificare l’apertura delle stesse; • alla fine dello spoglio pretendere una copia del verbale dal Presidente; OPERAZIONI DI SCRUTINIO LO SCRUTINIO, PUBBLICO, SARA’ EFFETTUATO SOLO IL GIORNO 8 MARZO IL PRESIDENTE DI SEGGIO, AL TERMINE DELLE OPERAZIONI, TRASMETTE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE IL VERBALE SOTTOSCRITTO E CONTROFIRMATO DA ALMENO 2 SCRUTARORI E CONTENENTE LE EVENTUALI CONTESTAZIONI LA COMMISSIONE ELETTORALE CONSERVA IL MATERIALE SIGILLATO PER ALMENO 3 MESI E PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL VERBALE FINALE I VERBALI SONO CONSERVATI DALLA RSU E DALL’AMMINISTRAZIONE 47 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI PER QUANTO ATTIENE ALLA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI (QUORUM) SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL NUMERO DEI VOTANTI LE ELEZIONI SONO VALIDE QUANDO HA VOTATO ALMENO LA METÀ PIÙ UNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO (ELETTORATO ATTIVO) Esempio: Nel caso in cui l’elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l’elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1]. LA COMMISSIONE ELETTORALE AUTORIZZA L’APERTURA DELLE URNE PER LO SCRUTINIO NEI VARI SEGGI SOLO DOPO AVERE PROCEDUTO ALLA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM NEL COLLEGIO ELETTORALE. IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUOZIENTE RICHIESTO NON SI DEVE, PERTANTO, PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E LE ELEZIONI VENGONO RIPETUTE ENTRO 30 GIORNI. IN QUESTO CASO NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI NUOVE LISTE. QUALORA NON SI RAGGIUNGA IL QUOZIENTE RICHIESTO ANCHE NELLE SECONDE ELEZIONI, L’INTERA PROCEDURA È ATTIVABILE NEI SUCCESSIVI 90 GIORNI 48 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. CALCOLO DEL QUORUM, RIPARTIZIONE E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi: 1) definizione del quorum 2) ripartizione dei seggi alle liste 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali. Il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle); I seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa. Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell’ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti): CALCOLO DEL QUORUM: Il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali. Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all’esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi: 49 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente: lista n. 1 voti validi 48 lista n. 2 voti validi 46 lista n. 3 voti validi 12 lista n. 4 voti validi 11 totale voti validi 117 CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE: lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi totale voti validi 117 In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3. resti resti resti resti 8,333 6,333 12,000 11,000 Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell’assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto. Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente: lista n. 1 voti validi 55 lista n. 2 voti validi 40 lista n. 3 voti validi 12 lista n. 4 voti validi 10 totale voti validi 117 CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE: 50 lista n. 1 voti validi lista n. 2 voti validi lista n. 3 voti validi lista n. 4 voti validi totale voti validi 55 diviso quorum 39,666 40 diviso quorum 39,666 12 diviso quorum 39,666 10 diviso quorum 39,666 117 = 1 seggio = 1 seggio = 0 seggi = 0 seggi resti resti resti resti 15,333 0,333 12,000 10,000 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3. Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore. Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l’ordine interno della lista. In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze. Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato solo 7 candidati ma ha ottenuto 9 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione degli altri 2 seggi rimasti vacanti a 2 candidati di altra lista. • Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l’avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti • Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione. 51 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU RICORSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE I casi in cui è possibile fare ricorso alla commissione Elettorale si dividono in 2 macro categorie: PRE-ELEZIONI e POST-ELEZIONI. Le procedure da seguire per i ricorsi alla commissione, sono leggermente diverse, in quanto variano i termini per la presentazione dei ricorsi. Contro le decisioni della commissione elettorale è possibile ricorrere al comitato dei garanti istituito presso ciascuna Direzione provinciale del Lavoro. RICORSI PRE-ELEZIONI Ogni ricorso su problemi che precedono la data delle elezioni o durante le operazioni di voto (es., contro l’ammissione o l’esclusione di liste o candidature, comportamenti non idonei durante le operazioni di voto da parte degli scrutatori ecc..) è inviata direttamente alla commissione elettorale dai singoli candidati o dal presentatore di lista. La commissione è tenuta ad esaminare ogni ricorso presentato entro le 48 ore, ed inoltrare con immediatezza ai ricorrenti il verbale delle conclusioni per consentire loro di effettuare l’eventuale ricorso al comitato dei garanti. RICORSI POST-ELEZIONI Tutti i ricorsi contro i risultati elettorali è inoltrata alla commissione elettorale entro 5 giorni dall’affissione dei risultati . La commissione esamina i ricorsi entro 48 ore ed inoltrare con immediatezza ai ricorrenti il verbale delle conclusioni. Una copia del suddetto verbale dovrà essere notificata, entro ulteriori 48 ore ed unitamente ai verbali di seggio, a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali, nonché all’amministrazione e al ricorrente Trascorsi 5 giorni senza che siano presentati ricorsi, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la commissione provvede a redigere un apposito verbale. Vedere Mod. 7. 52 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. RICORSO AL COMITATO DEI GARANTI Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all’apposito Comitato dei garanti previsto dall’art. 19 del regolamento elettorale. Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio. In ordine al componente sindacale la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad un’altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi. A tal fine le amministrazioni devono designare, sin dall’insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione. Circa la natura dell’attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie. Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi 53 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto. L’Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l’esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all’Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull’interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l’estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale. Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale. Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo. Vedere Mod. 8. 54 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Segreteria Provinciale Mod. 1 __________________ Accettazione Candidatura per le Elezioni della R.S.U. Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il ______________ a ____________________________________________ ( _____ ) Luogo di Lavoro______________________________________________________________ accetta la candidatura per le elezioni della R.S.U. ________________________________ nella lista della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità. Accetta fin da ora le regole sancite dallo statuto FIALS con particolare riferimento all’obbligo di dimettersi dalla RSU in caso di dimissioni – per qualsiasi ragione determinate - o fuoriuscita dal sindacato FIALS ai sensi anche dell’articolo 9 del CCNQ del 1998. Firma ________________ Al fine dell’art. 1341 c.c. e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di accettare la clausola prevedente l’obbligo di dimettersi dalla RSU in caso di dimissioni o fuoriuscita dal sindacato FIALS. Firma ________________ Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità 55 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Mod. 2 2 Mod. Elezioni R.S.U – Comparto Sanità Elenco dei sottoscrittori della seguente lista per l’Azienda e/o Ente______________ ___________________________________________________________________ di n° ___________ candidati, tutti dipendenti a tempo indeterminato della medesima Azienda e/o Ente, nelle persone e nell’ordine seguenti per le elezioni delle R.S.U. previste per i giorni 05 – 06 -07 marzo 2012: LISTA CANDIDATI 1. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 2. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 3. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 4. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 5. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 6. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 7. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 8. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 9. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 10. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 11. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 12. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 13. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 14. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 15. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 16. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 17. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 18. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 19. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 20. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 21. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 22. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 23. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 24. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 25. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 26. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 27. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 28. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 29. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 30. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… Firme sottoscrittori presentazione di lista – pagina 56 ______ di ______ Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. 31. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 32. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 33. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 34. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 35. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 36. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 37. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 38. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 39. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 40. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 41. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 42. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 43. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 44. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 45. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 46. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 47. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 48. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 49. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 50. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 51. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 52. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 53. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 54. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 55. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 56. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 57. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 58. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 59. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… 60. Sig.r ………………………………………….. qualifica …………….. reparto…………………… ( gli spazi inutilizzati vanno sbarrati) I sottoscrittori dichiarano di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altra lista. Firme dei Sottoscrittori Cognome Nome Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Documento di identificazione Firme sottoscrittori presentazione di lista – pagina ______ di ______ Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità 57 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Cognome Nome Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione 58 Firme sottoscrittori presentazione di lista – pagina ______ di ______ Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ELEZIONI RSU Cognome CONF. S.A.L. Nome Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Data di Nascita Servizio/Reparto Firma Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Cognome Nome Documento di identificazione Il sottoscritto presentatore della Lista garantisce che le firme in calce sono state apposte dai Lavoratori indicati ed identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. ( numero totale dei sottoscrittori n° _____________ in lettere __________________________________________________________ Cognome Nome Data di Nascita Servizio/Reparto ) Firma Documento di identificazione Autenticazione di firma del presentatore Il sottoscritto funzionario delegato e/o responsabile del personale, attesta che il presentatore della lista sopra descritto, da me identificato con il documento di riconoscimento segnato a margine, ha sottoscritto in mia presenza. ____________________ il __________ __________________________________ Timbro, firma per esteso e qualifica di chi procede all’autentica della firma Firme sottoscrittori presentazione di lista – pagina ______ di ______ Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità 59 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Segreteria Provinciale __________________ Mod. 3 COMUNICATO SINDACALE Elezione della R.S.U Rappresentanza Sindacale Unitaria dei Lavoratori La FIALS comunica ai Dipendenti che sono state indette le elezioni per la costituzione della Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori Unitaria dei Lavoratori ( R.S.U. ) A tal fine, si comunica che con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro del 11 aprile 2011, tra Aran e OO.SS. relativo al protocollo per la definizione del calendario delle Votazioni per il rinnovo della R.S.U., sono state concordate le seguenti date: 19 gennaio 2012 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale 20 gennaio 2012 le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste 30 gennaio 2012 termine per l'insediamento della Commissione elettorale 3 febbraio 2012 termine per la costituzione formale della Commissione elettorale 8 febbraio 2012 termine per la presentazione delle liste elettorali 24 febbraio 2012 affissione delle liste elettorali all'albo dell’amministrazione 5 – 7 marzo 2012 votazioni 8 marzo 2012 Scrutinio 8-15 marzo 2012 affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione 16 - 21 marzo 2012 le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all’ARAN Si invita pertanto, L’Azienda Sanitaria ad espletare tutti gli adempimenti di sua competenza per rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni. __________________/_______ Il Segretario Provinciale _____________________ 60 Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Segreteria Provinciale Mod. 4 __________________ Spett.le Direzione _______________________ _______________________ Oggetto: richiesta elenco elettori La presente per richiedere ai sensi dell’accordo quadro sulle elezioni delle R.S.U. del 1998 e successive modifiche, copia dell’elenco generale alfabetico degli aventi diritto al voto in formato digitale precisando il reparto di appartenenza, al seguente indirizzo email: ____________________________ _____________ il ____________ Il Dirigente ______________________ Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità 61 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Segreteria Provinciale Mod. 5 __________________ Spett.le Direzione _______________________ _______________________ Oggetto: Designazione commissione elettorale La scrivente, ai sensi dell’accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, preso atto del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle stesse che fissa la tempistica delle procedure elettorali COMUNICA Che la FIALS designa quale membro della commissione elettorale il/la sig.r/a : ___________________________________________________________________________ che sottoscrivendo la presente, dichiara di non volersi candidare in nessuna lista e di accettare la designazione. Nel porgere distinti saluti si invita codesta direzione ad ottemperare agli adempimenti di propria competenza. _______________il _______________ Il Rappresentante _______________ _______________________________________ FIRMA PER ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA CANDIDATURA 62 Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Segreteria Provinciale Mod. 6 __________________ Spett.le Direzione _______________________ _______________________ Alla Commissione Elettorale Oggetto: Designazione scrutatori La FIALS ai sensi dell’accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, preso atto del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle stesse che fissa la tempistica delle procedure elettorali COMUNICA Che la scrivente organizzazione ha designato come scrutatori le seguenti persone: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ che sottoscrivendo la presente, dichiara di non volersi candidare in nessuna lista e di accettare la designazione. Nel porgere distinti saluti si invita codesta Direzione ad ottemperare agli adempimenti di propria competenza. _______________il _______________ Il Rappresentante _______________ _______________________________________ FIRMA PER ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA CANDIDATURA _______________________________________ FIRMA PER ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA CANDIDATURA _______________________________________ FIRMA PER ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA CANDIDATURA Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità 63 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Mod. 7 7 Mod. Segreteria Provinciale Segreteria Provinciale Segreteria Provinciale Mod. 1 Al Presidente Al Presidentedella della __________________ __________________ Commissione Elettorale Commissione Elettorale Azienda Sanitaria __________ Azienda Sanitaria ____ ____________________________ ____________ Accettazione Candidatura _______________,___________ per le Elezioni della R.S.U. Oggetto: ricorso. La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi e per gli effetti del Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ l’art. 18 del Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU,in quanto interessata avendo presentato la lista elettorale denominata nato/a il ______________ a ____________________________________________ ( _____ ) FIALS, presenta formale ricorso per motivi di seguito esposti: Luogo di Lavoro______________________________________________________________ accetta la candidatura per le elezioni della R.S.U. ________________________________ nella lista della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità. Accetta fin da ora le regole sancite dallo statuto FIALS con particolare riferimento all’obbligo di dimettersi dalla RSU in caso di dimissioni – per qualsiasi ragione determinate - o fuoriuscita dal sindacato FIALS ai sensi anche dell’articolo 9 del CCNQ del 1998. Firma ________________ Al fine dell’art. 1341 c.c.aie 1342 il sottoscritto dichiara di accettare clausola Chiede, pertanto, sensic.c.del 3 comma dello stesso la art. 18, prevedente che la l’obbligo di dimettersi dalla RSU insicaso di dimissioniin o fuoriuscita sindacato Commissione elettorale pronunci merito dal entro 48FIALS. ore dal ricevimento della presente. Il Presentatore di Lista Firma ________________ _______________________________ 64 Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Mod. 8 8 Mod. Segreteria Provinciale Segreteria Provinciale Segreteria Provinciale Mod. 4 __________________ __________________ Spett.le Direzione Al Presidentedel del Al Presidente _______________________ Comitato Garanti Comitato deidei Garanti _______________________ Direzione Provinciale Lavoro Direzione Provinciale deldel Lavoro ____________________________ ____________ _______________,___________ Oggetto: ricorso. La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi e per gli effetti del l’art. 19 del Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU, in quanto interessata avendo presentato la lista elettorale denominata FIALS presso l’Amministrazione ______________________, e a seguito di ricorso con esito negativoai presso la locale quadro Commissione elettorale (chedel La presente per richiedere sensi dell’accordo sulle elezioni delle R.S.U. si allega in copia), presenta formale ricorso per degli i motivi di seguito 1998 e successive modifiche, copia dell’elenco generale alfabetico aventi diritto al voto in formato digitale precisando il reparto di appartenenza, al seguente indirizzo email: esposti: __________________________________________________________ Oggetto: richiesta elenco elettori ____________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ _____________ il ____________ Chiede, pertanto, ai sensi del 3 comma dello stesso art. 19, che il Comitato dei Garanti si pronunci in merito entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Il Dirigente Comunica, altresì, che il membro del Comitato dei Garanti in propria rappresentanza è il Sig. ___________________________________, con ______________________ recapito presso la Sede della scrivente Organizzazione Sindacale. Il Presentatore di Lista _______________________________ Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità 78 65 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. IPOTESI DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE R.S.U. CON UFFICIO DI COORDINAMENTO ARTICOLO 1 Principi ispiratori dell’attività della R.S.U. La R.S.U. ispira la propria attività ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana ed indirizza la propria azione alla promozione dei diritti economici, contrattuali e professionali delle Lavoratrici e dei Lavoratori, attraverso una pratica sindacale fondata sulla ricerca della composizione solidale degli interessi delle diverse articolazioni professionali del personale. ARTICOLO 2 Costituzione e composizione. All’interno dell’Azienda Ospedaliera _______________________________ è istituita la R.S.U. sulla base dell’ “Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei compartì delle pubbliche amministrazioni. ARTICOLO 3. Compiti e funzioni. 1. Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali a loro, spettanti. 2. Nella contrattazione collettiva Integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati dalle R. S. U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie dei relativo CCNL di comparto. ARTICOLO 4. Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele. In favore delle R. S. U. sono garantiti complessivamente i sguenti diritti: 66 a. diritto di permessi retribuiti di cui all’art. 9 e ai permessi non retribuiti di ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. cui all’ art. 12 dei CCNL quadro dei 7 Agosto 1998; b. diritto ad indire l’assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori; c. diritto ai locali e d’affissione secondo le vigenti disposizioni. ARTICOLO 5. Durata e sostituzione dell’incarico. Componenti della R. S. U. restano in carica per tre anni, cioè fino all’avvenuta elezione della nuova R. S. U. con esclusione dell’automatica prorogabilità. 1. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente della medesima lista. 2. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R. S. U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R. S. U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste. I componenti della R.S.U. decadono: 1. Qualora un componente Eletto assuma qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. (articolo 9 del CCNQ 1998) 2. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. ( articolo 9 del CCNQ 1998); 3. I componenti della R.S.U. che accettano di rappresentare l’amministrazione al tavolo della negoziazione decentrata decadono da componenti della R.S.U.. 4. Dopo n. 6 assenze ingiustificate, anche se non consecutive, tranne nei casi in cui uno dei membri preveda una lunga assenza per validi motivi (maternità, aspettativa, malattia, comando). Le dimissioni di norma devono essere formulate per scritto alla stessa R. S. U. e di loro va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime. ARTICOLO 6. Decisioni. Le decisioni relative all’attività della R. S. U. sono assunte come specificato all’articolo 9 dal presente regolamento. 67 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. ARTICOLO 7. Organi della R. S. U. Sono organi della R. S. U.: a) l’assemblea plenaria degli eletti (di seguito denominata R S. U.); b) L’ufficio di Coordinamento; c) Il Segretario. ARTICOLO 8. L’assemblea plenaria degli eletti (R. S. U.) E’ convocata, su iniziativa dall’Ufficio di Coordinamento, in via ordinaria a cadenza mensile. La R. S. U. deve essere altresì convocato: 1. qualora sia presentata dall’Ufficio di Coordinamento una richiesta motivata sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti della R. S. U.; 2. dal Segretario in via straordinaria. Nella ipotesi a) e b) la R. S.U. sarà convocata per iscritto entro dieci giorni della ricezione della richiesta. L’avviso di convocazione ordinaria, che dovrà contenere l’ordine del giorno della riunione, che sarà inviata al componente della R. S. U. almeno 8 giorni “lavorativi” prima della data indicata, in caso d’urgenza il termine predetto è ridotto a 5 giorni “lavorativi”. La R. S. U. è presieduta dal Segretario, oppure, in caso di sua assenza od impedimento, da un membro dell’Ufficio di Coordinamento o dal componente della R.S.U. più anziano. L’assenza alle riunione della R. S. U. deve essere giustificato per iscritto, anche a mezzo fax, in caso di assenza, un componente può delegare , la sua facoltà di voto, o ad un altro componente o a un rappresentante della sua organizzazione sindacale, e darne comunicazione scritta al Segretario. Un componente non può accumulare più di una delega compresa la sua. 68 All’assemblea degli eletti (R.S.U) possono partecipano le 00. SS. che hanno presentato liste ed ottenuto delegati nell’Azienda. ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. ARTICOLO 9 Competenze delle R.S.U., sue modalità di decisione e di funzionamento. Competono alla R. S. U. di cui al precedente articolo 8 le decisioni sulle materie indicate come di seguito: 1. Fissa il numero dei componenti dall’Ufficio di Coordinamento; 2. Approva il proprio regolamento interno; 3. Ratifica i membri designati dalle OO.SS. per l’Ufficio di Coordinamento; 4. Stabilisce i criteri d’utilizzo delle agibilità e delle risorse conferite all’assemblea; 5. Interventi ed iniziative in ordine a problematiche di carattere generale, riguardanti l’insieme dei dipendenti; 6. Ratifica delle ipotesi di accordo raggiunti con l’amministrazione in esito al negoziato avviato sulle piattaforme e sulle materie di contrattazione richiamate nel punto precedente; 7. Esame e approvazione di piattaforme rivendicativi, presentate dall’ufficio di coordinamento; 8. Definizione e attivazione di percorsi di consultazione dei dipendenti, ossia indicazione di consultazioni referendarie nell’ente, relativamente alle materie di contrattazione sia per il ricevimento di un mandato per la conclusione del negoziato che per la validazione dei suoi esiti; La R. S. U. adotta le sue decisioni, di norma, con voto palese. Si ricorre al voto segreto qualora si trattino questioni riferite a persone od in conseguenza di richiesta motivata d’almeno 1/3 (un terzo) dei componenti della R. S. U. ed approvata a maggioranza dai presenti. Le decisioni della R.S. U. sono assunte, di norma, a maggioranza assoluta dai presenti: è tuttavia prevista la maggioranza 4/5 dei componenti della R. S. U per le decisioni relative ai punti 1) 2) 3) 4). Ogni componente può integrare ODG inviando una comunicazione all’Ufficio di Coordinamento. Ogni componente della R. S. U., ha facoltà di presentare mozioni sugli argomenti in discussione, le mozioni devono essere presentate prima della conclusione dei dibattito relativo alla materia cui si riferisce, nonché specifici ordine del giorno da discutere nella prossima seduta. Qualora sulle mozioni o sugli ordini del giorno esentati si proceda a votazione, è ammesso una dichiarazione di voto a favore ed una contraria. La R. S. U. può costituire commissioni e gruppi di lavoro a carattere istruttorio (articolo 13); è comunque istituita una commissione relativa alle tematiche delle pari opportunità e delle condizioni delle lavoratrici, composta da tutte 69 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU le componenti della R.S.U., commissione alla quale compete uno specifico diritto di proposta sulle predette. Di ogni riunione effettuate la verbalizzazione. ARTICOLO 10. Ufficio di Coordinamento, nomine e funzionamento. La R. S. U. determina il numero dei componenti dell’Ufficio di Coordinamento, che dovrà di norma essere composta da un componente per sigla sindacale firmataria del C.C.N.L.. La Segreteria è composta da ....... componenti; L’Ufficio di Coordinamento è convocato dal Segretario, di norma, almeno una volta ogni quindici giorni. E’ altresì convocato qualora lo richieda, in forma scritta, almeno i 2/3 dei suoi componenti, La convocazione, in forma scritta dovrà pervenire ad ogni componente almeno 5 giorni “lavorativi” prima, e dovrà contenere l’ordine del giorno. Le riunioni e le votazioni dell’Ufficio di Coordinamento sono presiedute dal Segretario di Turno, oppure, in caso di suo essenza od impedimento, dal componente più anziano. Il componente dell’Ufficio di Coordinamento che non partecipa a 10 sedute consecutive senza giustificato motivo (malattia, infortunio, ferie, maternità) è dichiarato decaduto con deliberazione della R. S. U. su proposta dell’Ufficio di Coordinamento. Il componente dell’Ufficio di Coordinamento può delegare la propria facoltà di voto ad un componente della R.S.U. della medesima lista. Di ogni riunione è effettuata verbalizzazione. ARTICOLO 11. Competenze dell’Ufficio di Coordinamento. Competono all’ufficio di coordinamento le seguenti attribuzioni: 70 A. Iniziative ed interventi in attuazione di decisioni assunte dall’assemblea degli eletti R.S.U.; B. Predisposizione di proposte da presentare alla R. S. U. in ordine alle ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. materie sulle quali quest’ultima è competente a deliberare; C. Predisposizione di piattaforme rivendicative riguardanti il personale con particolare riferimento alle materie di contrattazione decentrata definite dal contratto nazionale di lavoro; D. Iniziative ed interventi di competenza della R. S. U. che, per ragioni di tempestività, non possono essere esaminate e decise in quella sede neppure con una convocazione d’urgenza, fatto salva la puntuale informazione alla R. S. U. e la successiva ratifica da parte della stessa; E. Ogni altra decisione ed iniziativa che assicurino la continuità dell’azione sindacale nello spazio di tempo intercorrente fra una seduta e l’altra della R. S. U., con particolare riferimento all’indizione ed all’organizzazione di forme di mobilitazione e di lotta; F. Costante rapporto con i R.L.S.; G. Integra la delegazione trattante; H. Convoca la R.S.U.; I. Convoca le assemblee; J. Coordina ove necessario l’attività delle commissioni; K. Richiede per opera del Segretario l’attivazione dei necessari incontri con l’Amministrazione; L. Ratifica a tutti i componenti della R.S.U. per iscritto una relazione dettagliata sugli incontri e sviluppi della contrattazione; M. E’ compito dell’Ufficio di Coordinamento informare i Lavoratori di eventuali accordi o disaccordi intercorsi con la controparte pubblica a mezzo comunicati; N. I comunicati dell’Ufficio di Coordinamento vengono firmati da tutti i componenti a favore; Di norma l’Ufficio di Coordinamento svolge il ruolo di delegazione trattante. L’Ufficio di Coordinamento adotta le sue decisioni con votazione palese, a maggioranza dei 4/5, in mancanza del numero necessario la stessa viene convocata entro 3- 5 giorni, in caso di ripetuta assenza , l’Ufficio di Coordinamento decide a maggioranza dei presenti. ARTICOLO 12 Il Segretario Il Segretario è il referente della R.S.U. per la controparte pubblica, riceve le richieste e convoca l’ufficio di coordinamento. Esso è nominato dalla R.S.U. su proposta dell’ Ufficio di Coordinamento; Il Segretario dura in carica __________ mesi non rinnovabili; 71 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Presiede alle riunioni della R.S.U. e assicura la verbalizzazione delle riunioni della R.S.U. e dell’Ufficio di Coordinamento; Attiva nei tempi previsti le formalità necessarie per assicurare ai componenti dell’assemblea l’esercizio dei diritti sindacali. Ratifica a tutti i componenti della R.S.U. per iscritto una relazione dettagliata sugli incontri e sviluppi della contrattazione. ARTICOLO 13. Gruppi di lavoro. Hanno compiti “documentari” sulle diverse problematiche attuali, su cui relazionano la R.S.U. presentando nel contempo, quando necessario ed in forma articolata, le ipotesi di intervento operativo da discutere e votare. I componenti dei gruppi di lavoro vengono nominati dall’ufficio di coordinamento sulla base delle preferenze ed attitudini di ciascuno tenendo conto, per il loro numero, della mole di lavoro previsto. I componenti di ciascun gruppo scelgono un relatore all’unanimità e ne danno comunicazione alla Segreteria. Qualora l’unanimità all’interno dei gruppi non fosse possibile, la scelta dei relatori verrà fatto dalla R.S.U. a maggioranza. E’ possibile la partecipazione a più gruppi di lavoro ma si potrà essere relatore di uno solo. Qualora fosse necessario potranno essere creati gruppi di lavoro temporanei per affrontare tematiche di carattere contingente. Questi gruppi di lavoro temporanei verranno creati con le modalità descritte e saranno sciolti all’esaurimento dei loro compiti. Le richieste dei materiali necessari per lo svolgimento della loro attività è a cura dei relatori. I gruppi di lavoro potranno avvalersi di collaboratori esterni alla R.S.U. che potranno essere convocati alle riunioni ordinarie ma senza diritto di voto. I gruppi di lavoro ed i loro componenti non potranno in nessuna circostanza attivare trattative o rapporti ufficiali di alcun genere con l’amministrazione. 72 I componenti dei gruppi di lavoro devono essere produttivi e collaborativi con i colleghi e con il relatore. ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. ARTICOLO 14. Assemblea generale dei dipendenti. Per l’espletamento dei mandati ricevuti, la R.S.U. considera fondamentale il costante rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori. L’informazione ed il coinvolgimento circa le decisioni si attua prioritariamente attraverso lo strumento dell’assemblea generale dei dipendenti. L’assemblea generale è convocata, come previsto all’art. 11, comma h), del presente regolamento: A. In via ordinario: entro il 15 febbraio di ogni anno sul consuntivo delle attività della R.S.U. ed entro il 30 novembre di ogni anno sul programma delle attività della R.S.U.; B. In via straordinaria: per l’approvazione della piattaforma del contratto collettivo integrativo aziendale e della relativa ipotesi di accordo. C. L’assemblea generale è convocata altresì su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti della R.S.U. e/o il 15% dei lavoratori interessati. Referendum Le ipotesi di accordo sul contratto collettivo integrativo aziendale possono essere approvate tramite lo strumento del referendum. La consultazione referendaria convocata su richiesta dei 40% dei componenti la R.S.U. o del 15% dei dipendenti. Su altre materie aziendali la consultazione referendaria è convocata su richiesta del 50% + 1 dei componenti della R.S.U. o del 10% dei dipendenti. ARTICOLO 15 validità delle riunioni La riunioni sono valide quando ad essa siano presenti il 50% + 1 dei suoi componenti, in mancanza del numero necessario la stessa viene riconvocata entro 3-5 giorni in caso di ripetuta assenza l’organismo dedice a maggioranza dei presenti. ARTICOLO 16 Verbali delle riunioni Viene istituito un libro dei verbali, redatto a cura dell’’Ufficio di Coordina- 73 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. mento, nel quale vengono riportate le presenze, le assenze - e le loro motivazioni - di ciascun componente e sintetizzate le conclusioni alle quali si e’ pervenuti. Il libro dei verbali e’ pubblico e può essere consultato da qualsiasi lavoratore ne faccia richiesta. In apertura della riunione della R.S.U. e’ nominata una presidenza che, oltre a garantire un corretto svolgimento del dibattito, programma i tempi degli interventi in rapporto alla durata complessiva della riunione. ARTICOLO 17 Modalità di approvazione del presente regolamento. Il regolamento della R.S.U. viene esaminato e votato dall’assemblea articolo per articolo, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1) si procede poi alla votazione dell’intero testo, sempre a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta ARTICOLO 18 Comunicati Tutti i comunicati dell’ufficio di Coordinamento e dell’Assemblea Plenaria saranno su carta intestata della R.S.U. dove saranno visibili anche i Loghi delle OO.SS. 74 ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. 75 CONF. S.A.L. ELEZIONI RSU CONF. S.A.L. Via Capuana, 7/B 20157 MILANO Tel. 02 33202026 Fax 02 33202078 www.sindacatofials.it [email protected] 76