Premesse - UBI Banca

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Premesse - UBI Banca
Premesse
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Criteri usati nella raccolta ed esposizione dei dati
La presente raccolta di documenti e note di approfondimento accompagna il volume: Diego Zoia, Vite e vino in
Valtellina e Valchiavenna – La risorsa di una valle alpina, ed. l’officina del libro, Sondrio, 2004.
Gli atti sono liberamente utilizzabili e riproducibili, con citazione della fonte.
L’autore ringrazia gli Enti che ne hanno consentito la gratuita messa a disposizione del pubblico sui propri
siti Internet e fornirà ad eventuali interessati, nei limiti del possibile, notizie più complete al riguardo, o copia
cartacea o magnetica con rimborso delle sole spese, con richiesta a:
E-mail: [email protected]
oppure, in caso di mancato contatto, a:
www.officinadellibro.com
[email protected]
La quantità degli atti relativi alla vite, al vino ed alla loro distribuzione e consumo, nell’area interessata, non
può assolutamente essere rappresentata, neppure in modo sintetico, nonostante ogni buona volontà: nel solo
Archivio di Stato di Sondrio i registri del fondo notarile sono, dal Trecento al Settecento, oltre diecimila; molti
milioni poi i documenti esistenti altrove, in Italia ed all’estero (soprattutto nei Grigioni). Nel periodo successivo il materiale aumenta inoltre in misura esponenziale.
La maggior parte degli scritti è poi, fino alla fine dell’Età Moderna, stesa a mano, con grafie spesso di difficile
comprensione e molte abbreviazioni specifiche della zona e non usuali.
Tutto ciò ha reso indispensabile usare un criterio di scelta rigoroso e diverso per epoche nella selezione e nella
presentazione dei dati, per assicurare una tollerabile dimensione dell’opera e facilitare la ricerca da parte dei
lettori.
Si sono innanzi tutto trascritti per estratto, se pertinenti e con la massima possibile puntualità, tutti i documenti
consultati, fino agli inizi del secolo XIX, aventi contenuto pubblico.
Questo per una serie di motivi: per primo la scarsa conoscenza e l’ampia dispersione in molti archivi del materiale, cosa che rende difficoltoso intraprendere le ricerche sull’argomento, indispensabili.
In secondo luogo, poiché sembra maggiore la valenza di tali provvedimenti, almeno in via ordinaria; gli atti di
natura pubblica sono, infatti, di secondo livello, relativi in altre parole ad una pluralità di soggetti e “filtrati” da
vari e di solito confliggenti interessi. Oltre a ciò le disposizioni erano emanate da persone investite di pubblica
autorità, soggette al controllo delle proprie comunità o in rappresentanza delle stesse.
L’estrema frammentazione degli atti avrebbe costretto, non ricorrendo alla selezione delle sole parti interessate, a trascrivere una mole importante di dati, per lo più estranei all’argomento, tra l’altro con gravi difficoltà per
i lettori ad accedere agli elementi testuali indicativi. Chi avesse maggiori interessi in materia potrà consultare
gli originali.
Gli atti privati, anch’essi riportati per estratto, sono invece in quantità decrescente dall’alta epoca: fino al Duecento si è tentato di darne, in relazione alla loro importanza, una registrazione abbastanza completa; in seguito
si sono trascritte solo alcune porzioni, che sembravano più utili per un chiarimento della materia e per la ricostruzione del clima storico, evitando ove possibile le ripetizioni. Sarebbe stata, infatti, impensabile qualunque
pretesa di completezza o di organicità.
Dall’Ottocento i documenti sono, per la maggior parte, a stampa, o almeno stesi in modo leggibile; si è ritenuto pertanto di privilegiarne la resa in copia scansionata rispetto alla trascrizione per estratto. Si è operata al
riguardo una selezione ancor più rigorosa.
Per gli stessi è stata riportata la scansione delle parti utili. Altri dati potranno essere richiesti all’autore.
Non si è potuto invece, con rammarico, riportare neppure in parte l’enorme materiale contenuto nei catasti
ottocenteschi relativo alle singole comunità viticole, in provincia e fuori; ciò consentirebbe di fornire un quadro comparativo d’assieme ineguagliabile di quelli che furono lo stato e le forme complessivi della viticoltura
nell’area lombardo-veneta prima della crisi di metà Ottocento.
I tempi e la natura dell’indagine non lo hanno permesso; ad altri, più forniti di tempo, strumenti, e magari di
finanziamenti, il non lieve impegno.
Per il Novecento, si sono esposte solo le indicazioni ritenute indispensabili ai fini di una ricostruzione del fe-
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nomeno che avessero una valenza accettabile sul piano storico, ricordando però che la materia dovrebbe essere
oggetto di studi mirati.
Si sono unite al tutto alcune disposizioni sulla vendemmia; l’importante serie storica delle date della stessa,
relativa in particolare alla comunità di Tirano, che si crede utile, per la sua omogeneità, per un controllo delle
ipotesi relative alla climatologia di medio periodo, ha indotto alla cosa.
Sono state condensate a parte, inoltre, le principali disposizioni relative ai prezzi del vino nelle varie epoche.
Il carattere dell’opera, limitata ad un ambito territoriale piuttosto limitato, ha poi sconsigliato ogni citazione
bibliografica di carattere generale sull’argomento: la stessa, infatti, avrebbe troppo appesantito la trattazione,
senza apprezzabili benefici.
Si è altresì contenuta la bibliografia legata all’ambito territoriale specifico, anch’essa molto ampia e spesso
ripetitiva, sostituendola con una bibliografia ragionata avente per oggetto solo le pubblicazioni che sembravano
più importanti, accompagnata dalle indicazioni archivistiche relative, non meno utili.
Il tutto, naturalmente, entro gli ambiti abbastanza ristretti nei quali il lavoro si è espresso: ogni velleità di completezza sull’argomento sarebbe stata improponibile per una ricerca effettuata da una sola persona, nei brevi
tempi e con le limitate risorse dei quali si è potuto usufruire.
Con un’avvertenza: alcune ipotesi esposte sull’argomento, proprio per la difficoltà di esaminare una parte
rilevante dei documenti esistenti, appaiono migliorabili; il consiglio è di sottoporre tutte le affermazioni ad
accurato vaglio critico.
Infine, le note specifiche: sono stati approfonditi in modo abbastanza dettagliato, fornendo anche opinioni
personali, dei temi di alta epoca che sono apparsi interessanti.
L’impossibilità pratica di ricontrollare il materiale, sparso in molti archivi alcuni dei quali riordinati recentemente, ha suggerito di non indicare la collocazione dei documenti; informazioni specifiche al riguardo potranno essere fornite ad eventuali interessati.
Per quanto riguarda i numerosi atti di natura pubblica, difficili da ordinare in relazione all’ampiezza degli
ambiti temporale e territoriale interessati ed alla difficile ricostruzione dell’assetto istituzionale e normativo,
complessi e mutevoli, delle molte comunità esistenti nella zona, si è ritenuto di fornirne le indicazioni in ordine alfabetico, accompagnando le stesse con una carta geografica riepilogativa della zona, recante i necessari
riferimenti per una più agevole ricerca.
Più compiute informazioni al riguardo sono contenute nella recente pubblicazione:
Zoia Diego, Statuti ed ordinamenti delle valli dell’Adda e della Mera, ed. Giuffrè, Milano, 2001.
E’ stato fatto, in ogni caso, quanto possibile, selezionando e riducendo al massimo argomenti e materiale di
supporto in conformità a criteri soggettivi, coi precisi limiti spaziali e temporali che lo studio imponeva, in
un’area periferica e lontana dai centri organizzati del sapere.
Note di approfondimento
1) La curtis in Valtellina di Anselperga
Nel 761 Anselperga, abbadessa del monastero di San Salvatore in Brescia, permutò dei beni con Pelagia, omologa del monastero di San Giovanni di Lodi; tra gli stessi una “curte in Valle Tellina”, con 4 aldii ed un luogo,
detto “Castellari”; immobile, quindi, di una certa importanza (1).
Il monastero di San Salvatore fu fondato a Brescia dal re longobardo Desiderio nel 753, comprendendo l’isolato di Santa Giulia; nel 761 erano in corso i lavori di realizzazione ed è quindi possibile che la badessa, figlia
di Desiderio, avesse necessità di fondi per la costruzione e che quindi liquidasse i beni più lontani o meno
facilmente utilizzabili.
Quale poteva essere dunque la “curte in valle Tellina”?
Sembra non accettabile, per prima cosa, l’ipotesi formulata da Martino Fattarelli (2), secondo la quale si dà
per certo che si trattasse della corte di Dubino, citata in documenti successivi.
Troppe cose non tornano: dal fatto che la corte di Dubino fu dipendente da Sant’Ambrogio di Milano, per
cui risulterebbe necessario ipotizzare un trasferimento non giustificato, né provato; ai diversi rapporti con il
personale locale; in particolare appare quanto meno singolare la presenza di una corte tanto lontana da San
Salvatore e tanto isolata, priva di qualsiasi giustificazione logica e di ogni rapporto con gli altri possedimenti
del monastero. La stessa rientra meglio, anche come collocazione, nell’insieme dei possedimenti ambrosiani.
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Ben diversamente, e con minore inventiva, opina Enrico Besta (3), ricordando la cessione della quale si tratta
senza alcuna ipotesi di localizzazione, ma soprattutto mettendo in evidenza che ad altri era stata attribuita, dalla
regina Ansa, l’altra corte in Valtellina di Tresivio.
Sui rapporti tra il monastero di Dubino (che appare per importanza, anche se un settantennio dopo, non certo
identificabile in una “curtesella”) e Sant’Ambrogio, sembra poi aver fatto chiarezza Liliana Martinelli (4).
Da atti di epoca successiva (5) appare che le proprietà del monastero di Santa Giulia, successo a San Salvatore
in una pluralità di rapporti, erano estese per buona parte della Valcamonica; d’altra parte; a meno che non si
voglia ipotizzare, con grave difficoltà, un laborioso rapporto attraverso le vallate bergamasche con San Salvatore di Albosaggia, l’unica ipotesi plausibile è quella di un naturale collegamento di Brescia con la Valtellina
proprio attraverso la Valcamonica stessa e l’Aprica.
Proprio su tale passo esisteva, certamente già all’epoca, la chiesa/xenodochio di San Pietro, che un documento
successivo afferma essere “in territorio di Blunzono” e pagare un marabotino annuo alla Santa Sede (6).
Proprio a Bianzone esistette inoltre, già nel primo millennio, una “curtis vetus”, della quale restano certe reminiscenze in carte posteriori (7); sempre a Bianzone vi era poi un luogo definito, ancora sui documenti catastali
dei secoli scorsi, “Castellaccio”. Almeno 25 generazioni di Castellani o Castellanelli infine, anche se il dato
non è certo in sè probante, si sono succedute nel secondo millennio a Bianzone: senza che sia mai esistito nella
località alcun altro castello.
Si può certo ritenere che tutto potrebbe aver avuto origine nei secoli IX e forse X, quando si ebbe con certezza
un importante e costante rapporto (basti pensare alle dedicazioni di decine di chiese, in valle, a San Martino)
della Valtellina con i grandi monasteri carolingi francesi; la cosa sembra però, nella zona, difficilmente sostenibile.
E’ più agevole invece supporre che la via di percorrenza lungo la valle Ovest/Est si sia innestata su una struttura plebana già in corso di formazione.
Un documento sembra poi interessante, per illustrare la peculiarità del territorio di Bianzone già dall’alta epoca (8), perché non si tratta certo di un atto qualunque: nel 932 alcuni abitanti della zona in questione, presso
l’episcopato comense (alla distanza quindi di circa 120 km dalla loro residenza) ed alla presenza del Vescovo e
del Vicedomino, riconoscono una prestazione ricorrente da essi dovuta a favore della parrocchia di Berbenno,
completamente staccati dal sistema plebano e da ogni obbligo persino nei confronti dello stesso Vescovo. Non
sono purtroppo note le radici di tale certo distacco, che appare comunque significativo: l’ipotesi di un qualche
tipo di rapporto con monasteri innanzi ricordati è purtroppo solo tale.
Nel 1100 (9) fu infine donata da due pie donne all’arciprete di San Gervasio e Protasio di Bormio la “ecclesia Sancti Syri de Blanzono Vallistellinae, cuis ecclesiae praedicti fuerunt constructores, et fundatores…et
de terris, vineis…ipsius ecclesiae…per ipsos, et per alios judicatis…”; la chiesa dunque costruita, con le sue
proprietà, vigne comprese, con preesistenti giudicati (cioè lasciti) e con l’obbligo di celebrazioni nella stessa.
Il tutto appare, ancora una volta, del tutto staccato dalla plebana di San Lorenzo di Villa e con diretto rapporto
invece costituito, e che rimarrà, almeno fino al secolo XVI, con la comunità di Bormio (10).
Qualche riflessione è anche utile sulle possibili strade di collegamento nella zona e sulla presenza di chiese in
età carolingia, partendo dal dato delle dedicazioni a San Martino.
Notizie certe si hanno relativamente a Tresivio piano (attuale Piateda), a Teglio in campagna, a Villa di Tirano,
pure in zona di campagna ai confini con Bianzone, ed infine a Tirano, nel centro urbano.
Già esistenti erano probabilmente le chiese di San Giorgio a Sazzo ed a Castello dell’Acqua, di probabile origine longobarda, quelle di Ponte e Chiuro legate alle comunità già insediate, San Pietro a Teglio e la plebana
di San Lorenzo a Villa di Tirano, oltre che lo xenodochio di San Pietro di Aprica.
Sembra di poter individuare, per quanto riguarda le dedicazioni a San Martino, un’autonoma e nuova catena di
edifici a carattere religioso, disposta risalendo la valle, nei centri abitati ove mancavano preesistenze ecclesiali
(appunto Piateda e Tirano) ed in campagna altrove (Teglio e Bianzone/Villa); tale struttura sembra separata
dall’esistente reticolo plebano già formato o in via di costituzione, quasi allo stesso sovrapposta (11).
La chiesa tra Villa e Bianzone è, ancora attualmente, del tutto isolata, al centro di una zona prettamente
viticola, nettamente separata dalle comunità in questione. Si può ipotizzare che, in assenza di insediamenti
ecclesiatici preesistenti, sarebbe certo stato più conveniente ed utile collocarla in corrispondenza con il centro
di Bianzone, quasi certamente già presente.
Tornando alla “curtis in Valle Tellina”, Bianzone è, da sempre, una delle zone viticole più vocate in valle; d’altra parte la presenza di possedimenti tanto lontani dalla sua sede, se si suppone che appartenesse al monastero
bresciano, indurrebbe a presupporre l’esistenza di elementi specifici a giustificazione: ipotizzare una coltura
specializzata della vite, mancante nell’alta Val Camonica, è troppo?
Si tratta, si ribadisce, solo di congetture, ma non è certo per amor di dialettica che si è operata una serie di
accostamenti forse ardita: i dati sono, pur se lontani tra loro nel tempo e non strettamente connessi, abbastanza
organici e del tutto compatibili; d’altra parte nessun’altra ipotesi ha altrettanti fondamenti.
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L’esistenza a Bianzone di una “curtis” già in epoca longobarda contribuirebbe a delineare un quadro di indubbio interessese, in quanto sarebbero l’indice certo della presenza, anche nella parte alta della valle, di una
coltura specializzata della vite in epoca precarolingia, alla quale seguì la successiva rete organica di comunicazioni ed insediamenti nel IX secolo.
(1) L’atto, trascritto nei suoi elementi essenziali nella parte relativa alle fonti, è stato oggetto di ripetuti esame e menzioni.
(2) FATTARELLI Martino, La sepolta Olonio e la sua pieve, 1986, pag. 168.
(3) BESTA Enrico, Le valli dell’Adda e della Mera nel corso dei secoli, 1940/XVII, pagg. 68 e 368.
(4) MARTINELLI PERELLI Liliana:…………………………………………………….
(5) In particolare in: MONTANARI Massimo, L’alimentazione contadina nell’alto Medio Evo, in vari punti; a pagg. 226/27 e 248.
(6) PEDROTTI Egidio, Storia di Aprica, pagg. 12 e 17; anch’egli ipotizza un naturale collegamento tra Brescia e la “curtis” in Valtellina attraverso la Valcamonica.
(7) In numerose pergamene depositate nell’Archivio Municipale di Tirano, fondo del Santuario della Beata Vergine, n° 117 e segg.,
compare ripetutamente, con autorità già consolidata nel 1233, certo Giovanni q. Giovanni (o q. Otto, salvo che non si tratti di omonimia) della Corte Vecchia di Bianzone. Si arriva, quanto ad origine del cognome, intorno alla metà del secolo XII, quando già la corte era
definita “Vecchia”, senza alcun riferimento all’ esistente comunità di Bianzone. D’altra parte in un periodo in cui i toponimici generici
(de Blanzono) erano già un lusso, la cosa riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è chiaro indice di un dato remoto, consolidato
e del tutto specifico.
(8) A. M. Bianzone, pergamena n° 1; parziale trascrizione tra i documenti.
(9) QUADRIO Francesco Saverio, Dissertazioni critico storiche intorno alla Rezia di qua delle Alpi, oggi detta Valtellina, 1755, riedito, 1960, vol. II, pagg. 470/471.
(10) Vedi atto del 18 giugno 1394 esistente presso l’archivio parrocchiale di Bianzone; parzialmente trascritto.
(11) Sulla separazione tra il sistema di pievi e le corti esenti vedi in: BESTA Enrico (cit.), pag. 100, dove si attribuisce, con evidente
riferimento agli originari possessori, una signorìa laica a Bianzone.
2) Santa Perpetua
Nel volume si è accennato a messe a coltura di viti effettuate dai monaci di Santa Perpetua in prossimità di
Tirano, ipotizzando la probabile origine della chiesa e dell’annessa “domus” di conversi/e nella seconda metà
del XII secolo.
Una recente indagine di Gianluigi Garbellini (1) ritiene invece ben più antica (tra il VI e l’VIII secolo) l’origine della chiesa, che distacca da quella del monasteriolo.
La cosa, se provata in modo accettabile, sarebbe di indubbio interesse per la presente indagine, in quanto attesterebbe una presenza umana importante e distaccata dall’insediamento di Tirano/Villa di Tirano già in tali
secoli, in una zona che fu tradizionalmente destinata alla coltura della vite; per il presente lavoro affidarsi ad
opinioni di altri sarebbe comodo ed utile.
Troppi dubbi, però, continuano a sussistere al riguardo, basati soprattutto sul complesso dei dati testuali, che
suggeriscono al riguardo molta prudenza.
Innanzitutto, non molto attestano le caratteristiche estrinseche dell’edificio: lasciando da parte locali entusiasmi e ipotesi individuali, l’origine potrebbe essere collocata sia nei secoli VI/VIII, sia nel XII (personalmente
si propende per la seconda ipotesi); anche l’altare, pur di tipo arcaico, pare analogo a quello esistente a San
Remigio e sembra piuttosto arduo trarre da un tale rustico elemento dati probanti.
Ugualmente difficili da dimostrare, pur se senza dubbio interessanti, sembrano i dati relativi alle collocazioni
delle aperture ed alle insolazioni, non foss’altro che per le variazioni, di piccola importanza, ma effettive, dovute alle modificazioni del calendario nel 1582.
Quanto poi al toponimo “monte Castellino” esistente nella zona, va ricordato che sulla montagna sovrastante
Santa Perpetua, in località Lughina, forse sul sedime che fu poi occupato dalla caserma della Guardia di Finanza, esistette con certezza un castello, con tutta probabilità di spettanza del vescovo di Como. Di tale esistenza,
non ricordata in precedenza, restano varie menzioni fino al tardo Quattrocento (2).
Gli affreschi, come osservato, sembrano effettivamente estranei rispetto alla povertà di vita dei conversi che
appaiono presenti all’inizio del Duecento: l’atto del 1164, citato dall’autore ricordato, unito ad altri dell’epoca
(3), consente al riguardo qualche riflessione, anche se chiarisce ben poco.
La soggezione delle chiese di San Romerio e di Santa Perpetua al monastero di San Carpoforo appare, in quel
periodo, incerta e tormentata; sembra comunque che in tale data la chiesa di Santa Perpetua, già esistente, sia
stata attribuita al monastero in questione.
Al riguardo si può certo ricordare che il toponimo “Piatte” era all’epoca molto diffuso (esistevano ad esempio,
con quel nome, altra località a Villa di Tirano, oltre a San Giacomo appunto “de le Platis” in castellanza di Teglio, presso il ponte sull’Adda), ma i rapporti tra le due chiese che appaiono dagli atti rendono sostanzialmente
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certo che si tratti di Santa Perpetua, pur diversamente nominata (e il fatto sembra significativo).
La cosa, impregiudicate sempre restando la atipicità del ciclo pittorico e le sue caratteristiche, ricondurrebbe
comunque a possibili mandanti di diverso spessore, economico e culturale; l’unica ipotesi formulabile, anche
se tutta da provare, può attribuire la cosa al monastero di San Carpoforo.
Resta da dire di alcuni dati testuali, che restano nel loro complesso difficili da dimostrare.
Innanzitutto, l’unico citato, che appare quello meno probante. La prima menzione, come tale, della chiesa di
Santa Perpetua risale effettivamente al 1174; anche quelle di dieci anni prima sono comunque probabilmente
attendibili. Ben altri elementi però sono presenti.
Innanzitutto, l’investitura ad accola di beni nel 1140, da parte della comunità di Tirano, esclusivamente alla
chiesa di San Romerio (4); se conversi di Santa Perpetua ci fossero stati, l’occasione sarabbe stata ottima per
un doppio affidamento ad accola. Comunque, una volta di più, non si può attribuire ad un fatto isolato molta
valenza.
Più importante appare un invece un successivo atto, del 1154 (5): con lo stesso il solito vescovo Ardizzone,
confermando quanto già disposto dal suo predecessore Guido, confermò alla congregazione della sola chiesa
di San Remigio l’ordine degli Agostiniani. Ancora una volta, sarebbe stato più logico provvedere insieme per
entrambe le congregazioni, se fossero state presenti. Per Santa Perpetua, manca invece ogni atto al riguardo.
Vent’anni più tardi, appare infine il primo documento (6) nel quale si nomina espressamente la chiesa; è l’inizio di un processo, che appare piuttosto breve e concentrato, di acquisizioni di beni (7) da parte dei conversi
della chiesa in questione.
I dati che si espongono e che si commentano nel testo confermano l’ipotesi di numerosi dissodamenti in corso
nella zona tra la fine del secolo XII e l’inizio del successivo.
Merita attenzione anche una pergamena, probabilmente del 1207 (8): il vescovo di Como Guglielmo concede
ai confratelli e consorelle di Santa Perpetua le decime sulle terre novali che essi da un decennio hanno bonificato e che in futuro coltiveranno direttamente.
La precisa indicazione del termine, perfettamente compatibile con quanto già esposto, sembra probante; tanto
più che con altro atto in pari data (9) (prima cioè della formale riunione delle due case, avvenuta nel 1237 (10))
analogo beneficio fu dallo stesso concesso ai conversi di San Romerio.
Un’ultima notazione testuale: nel 1254 l’assemblea dei capifamiglia di Tirano, riunita “more solito” al suono
della campana (11), permutò un terreno, posto in prossimità della chiesa di Santa Perpetua, con il diritto di ricevere una mina d’olio dal Comune, che detta chiesa aveva dalla sua consacrazione. Delle due l’una: o la chiesa
era di costruzione abbastanza recente, a comune già costituito ed operante, o era da molto tempo sconsacrata,
con successiva riconsacrazione recente.
Per concludere, l’ipotesi, per la quale propende Gianluigi Garbellini, è senza dubbio plausibile quale personale
opinione, ma troppo poco appoggiata ad elementi testuali certi per essere tranquillamente accettata.
Certo, su quel che avvenne nella valle nel primo millennio, ben poco è chiaro, anche per quel che riguarda le
strutture religiose e quelle difensive.
Basti pensare ad esempio ai ben 4 castelli e torri esistenti, allo sbocco della Val Poschiavo, nella sola Tirano
(Lughina, Piattamala, Santa Perpetua ed il castello del Dosso), che ben possono far immaginare che Santa Maria di Coira arrivasse colla sua “districtio” fino a Piattamala; alla presenza di una terra in tale località definita
“in capite marche” (12); ai vari “castrum vetus” (13) rilevabili nella zona.
Tutto ciò va indagato più a fondo ed in modo sistematico: fino ad allora, sembra però opportuno restare agli
elementi, soprattutto testuali, certi, evitando di accreditare ipotesi tanto suggestive quanto tutte da dimostrare.
(1) GARBELLINI Gianluigi, Ipotesi sulle origini di Santa Perpetua di Tirano, in Mons Braulius, 2000, pagg. 175 e segg.
(2) Per tutte vedi, nell’archivio municipale di Tirano, fondo del Santuario della Beata Vergine, la pergamena n° 751 del 1487.
(3) Ibidem, pergamena n° 14.
(4) Ibidem, pergamena n° 7.
(5) Ibidem, pergamena n° 10.
(6) Ibidem, pergamena n° 20.
(7) Ibidem, pergamene n° 29 e segg., soprattutto la n° 40.
(8) Ibidem, pergamena n° 77.
(9) Ibidem, pergamena n° 78.
(10) Ibidem, pergamena n° 131.
(11) Ibidem, pergamena n° 225.
(12) Ibidem, pergamena n° 95.
(13) Quello citato negli statuti di Teglio, quasi certamente del primo millennio, e quello omonimo alla Motta di Villa di Tirano, appartenente ai Capitanei ed antecedente il “Castrum novum” costruito agli inizi del Duecento (chiesa compresa, nonostante opinioni diverse)
sul dosso di San Giacomo a Stazzona.
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3) Corrispettivi per fitti e dazi a Chiavenna nel secolo XIII
I dati sono tratti dal volume:
SALICE Tarcisio: La Valchiavenna nel Duecento, 1997
Nel 1260 il primo dato disponibile prevede, per i fitti, i corrispettivi seguenti:
-furleit e furleitello = 10 lire e mezza + 42 denari per investitura (anno 1259)
-barilatico = lire 45, soldi 15 e denari 3 (anno 1259)
-vino forestiero = lire 9 e soldi 3
-misuratura brenta = lire 45 e soldi 15 (anno 1259)
-misuratura grani e sale = lire 150 + soldi 50 per investitura (anno 1259)
-stadera = lire 60 + soldi 20 per investitura
-misuratura grani e sale = lire 160 + soldi 18 e denari 4 per investitura
-misuratura brenta = lire 58 + soldi 18 e denari 4 per investitura
-barilatico = lire 61 + soldi 18 e denari 8 per investitura (anno 1260)
-peschiere = lire 10 + soldi 3 e denari 3 per investitura
-caccia alle bestie selvatiche = lire 5 + denari 20 per investitura
-furleit e furleitello = lire 11 e mezza + denari 46 per investitura (anno 1260)
-pegolatico = lire 7 e mezza + denari 30 per investitura
-ruscatico = lire 4 + soldi 3 e denari 16 per investitura
-stima del vino forestiero = lire 11 + soldi 3 e denari 8 per investitura
-stadera = lire 50 + soldi 16 e denari 8 per investitura
-cirgiatico = lire 3 e denari 12
Nel 1265 il fitto della misuratura della brenta era di 60 lire, oltre a 20 soldi per investitura; nel 1263 quello
per il barilatico di 74 lire, oltre a 23 soldi e 8 denari per investitura. Nel 1268 si ebbe invece:
-misuratura del vino forestiero = lire 20 + soldi 6 e denari 7 per investitura (anno 1266)
-misuratura brenta = lire 64 + denari 12 per investitura (anno 1267)
-barilatico = lire 74 + soldi 23 e denari 8 per investitura (anno 1264)
-stima vino forestiero = lire 31 + soldi 10 e denari 3 per investitura
-barilatico = lire 101 + soldi 33 e denari 8 per investitura (anno 1267).
Nell’anno 1271 i valori risultano lievemente superiori, ma non completamente attendibili (forse vi furono
pagamenti solo parziali); altrettanto nel 1277 e nel 1279; nel 1290 infine, ultimo anno per cui si abbiano dati,
si ebbe:
-misuratura vino = lire 180 + lire 3 per investitura
-barilatico = lire 140 + soldi 46 e denari 8 per investitura
-stadera = lire 76 + soldi 25 e denari 4 per investitura
-stima vino forestiero = lire 125 + soldi 41 e denari 8 per investitura
-ruscatico = lire 40 + soldi 13 e denari 4 per investitura
-furleit = lire 25 + soldi 8 e denari 4 per investitura
-pegolatico = lire 5 + denari 20 per investitura
-peschiere = lire 6 + soldi 2 per investitura
-caccia alle bestie selvatiche = lire 3 + denari 12 per investitura
-quartario sale (probabile misuratura grani e sale) = lire 174 e soldi 7 e 1⁄2.
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Le fonti: archivi e bibliografia
Numerosi ed importanti sono le fonti ed i fondi archivistici, sia nella zona sia all’esterno della stessa, che contengono notizie sulla vite ed il vino locali; ampia è anche la bibliografia sull’argomento.
Sembra quindi doverosa una sintetica ricognizione, partendo dalle realtà locali e fornendo le informazioni
ritenute più utili; altre, su singoli argomenti, sono contenute in calce ad alcuni documenti trascritti nelle note.
Si è presa in considerazione solo la bibliografia specifica, limitando all’essenziale le indicazioni.
Abreviazioni:
BSSV = Bollettino della Società Storica Valtellinese
VeV = Valtellina e Valchiavenna
Clavenna = Bollettino di Studi Storici della Valchiavenna
Livigno
Gli archivi della località sono stati presi in attento esame per la stesura della recente importante ricerca:
AA.VV. Storia di Livigno, 1995 (vol. 1, tomo I e II: dal Medio Evo al 1797); 2001 (vol. 2: dal 1798 al 1960).
Utile soprattutto il primo volume.
Bormio
L’archivio dell’intera zona (eccettuato, in parte, Livigno), attualmente concentrato presso il Comune di Bormio, è stato recentemente riordinato.
Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Bormio, inventario (1999).
Non è stato possibile esaminarlo in dettaglio; dall’inventario appare che ulteriori documenti, numerosi ed
importanti, relativi alla vendita ed al commercio del vino, sono certamente ancora presenti nei:
Quaterni consiliorum
Quaterni inquisitionum
Quaterni datorum et receptorum
Quaterni incantorum
Quaterni Tabernae
oltre che nelle numerose pergamene e nella miscellanea. Altri atti sono esistenti presso gli archivi parrocchiali
della zona, per i quali non esistono inventari completi al di fuori della sommaria rilevazione:
XERES don Saverio/ ANTONIOLI Gabriele, Consorzio Archidata: Censimento degli archivi storici e dei fondi librari antichi delle Parrocchie della Provincia di Sondrio (1996). La stessa è estesa a tutta la Provincia.
Le principali pubblicazioni nelle quali sono reperibili notizie dettagliate relative al vino nella zona sono, tra
le molte:
ALBERTI Gioachino, Antichità di Bormio, 1890.
URANGIA TAZZOLI Tullio, La contea di Bormio, 1934.
BESTA Enrico: Bormio antica e Medioevale, 1945. Le principali notizie interessanti alle pagg. 64, 66, 68, 69,
81, 88, 95, 112, 115, 118, 119, 130, 145, 170, 195, 224, 225.
BAITIERI Silvio: Bormio dal 1512 al 1620, 1960.
CELLI Roberto, Longevità di una democrazia comunale, 1984, in particolare alle pagg. 33 e segg.
Importanti inoltre numerosi manoscritti di Ignazio Bardea e le ricognizioni dei privilegi.
Una trattazione specifica relativa al commercio del vino presso la taverna comunale, infine, in :
FUMAGALLI Lorenza, La “Taverna del Cortivo” a Bormio (1494-1678), BSSV, n° 44/1991, pagg. 51 e
segg.
Grosio
Il materiale di maggior interesse è costituito dall’importante fondo pergamenaceo. Lo stesso è già stato preso
in considerazione in:
PEDROTTI Egidio, La storia di Grosio nelle sue pergamene, 1944.
L’archivio municipale, e quello della famiglia Visconti Venosta, sono stati recentemente riordinati, con formazione dell’inventario:
Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Grosio, inventario (1999).
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Consorzio Archidata: Archivio storico Visconti Venosta, inventario (1996).
Vi si possono trovare molte informazioni sul commercio di vino nei secoli XVI/XIX, oltre agli estimi pregrigioni.
Gli archivi parrocchiali della pieve di Mazzo (comprendente anche Grosio), contenenti diversi documenti sul
vino di epoca anche antica, sono stati esaminati in dettaglio in:
ANTONIOLI Gabriele, Archivi storici ecclesiatici di Grosio, Grosotto, Mazzo, 1990.
Notizie interessanti tutta la zona anche nel volume:
VISCONTI VENOSTA Nicola, Memorie spettanti alla famiglia dei Venosta di Valtellina…, 1958.
Tirano
L’archivio municipale di Tirano, presso il quale sono depositati anche quello della chiesa della Beata Vergine
del Ponte della Folla (attuale Santuario) e quello delle disciolte Cancelleria del Censo e Commissaria Distrettuale, è uno dei più importanti e completi esistenti in zona, soprattutto per la parte ottocentesca.
Lo stesso è stato quasi completamente riordinato, con formazione di ampi inventari, in epoca recente:
Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Tirano, inventario (1999).
Consorzio Archidata: Archivio storico della Beata Vergine di Tirano, inventario (1996).
In particolare il fondo della chiesa della Beata Vergine (che comprende quasi 1200 pergamene, molte centinaia
delle quali fino al secolo XIV), contiene moltissimi registri ed intere serie dalle quali possono essere tratti dati
importanti relativi alla produzione e distribuzione del vino, lungo un arco di quasi otto secoli, in un ambito
territoriale omogeneo e senza apprezzabile soluzione di continuità nei dati.
Un notevole numero di pergamene e un’importante quantità di documenti sono presenti anche nell’archivio
parrocchiale (esiste un inventario, sintetico, abbastanza attendibile) ed in alcuni archivi gentilizi, in particolare
quello della famiglia Salis.
Sono infine disponibili, per la località, le mappe settecentesche, con riferimenti alle proprietà dal tardo ‘500,
e quelle ottocentesche, sia del catasto “Napoleonico” (in realtà del primo periodo austriaco), che del successivo.
Si tratta, insieme ai molti registri d’estimo, di un insieme di dati tali da consentire una ricostruzione capillare
del territorio, in particolare vignato, dal secolo XVI, con possibilità in molti casi di risalire fino agli inizi del
Duecento.
Molto limitate le indagine finora condotte e le pubblicazioni:
PEDROTTI Egidio, Gli xenodochi di San Remigio e Santa Perpetua, 1957
MARCONI William, Aspetti di vita quotidiana a Tirano al tempo dei Grigioni, 1990, pagg. 105 e segg.
ZOIA Diego, L’ “Hostaria granda” di Tirano…, BSSV, n° 49/1996, pagg.143 e segg.
I completi strumenti di indagine esistenti rendono superfluo fornire ulteriori notizie al riguardo: le oltre 2500
pagine di inventari ed i due CD-Rom di mappe sono senza dubbio sufficienti.
Anche negli archivi municipali e parrocchiali di Villa di Tirano e Bianzone è possibile trovare vari atti di buon
interesse; il materiale contenuto in quello del comune di Teglio è purtroppo andato invece disperso.
Poschiavo
L’archivio del comune di Poschiavo contiene numerosi documenti relativi al commercio del vino, dal secolo
XV in poi: quelli più antichi sono stati ricordati, per gli altri sarebbero invece utili ricerche più approfondite,
soprattutto nei protocolli dei cancellieri nei secoli XVIII/XIX. Qualche indicazione anche negli atti del comune di Brusio, dove la vite era coltivata nella parte bassa (Campocologno e Zalende, fino a Campascio).
Numerose notizie, soprattutto relative ai traffici lungo la via del Bernina, sono presenti anche
in diverse pubblicazioni; tra le più recenti ed interessanti, oltre alle opere di carattere generale:
TOGNINA Riccardo, Lingua e cultura della valle di Poschiavo, 1967, pagg. 163 e segg.
ISEPPI Fernando, Tommaso Lardelli, la mia biografia, 2000
PAPACELLA Daniele, Libertà ai liberi, 2000, in particolare pagg. 52 e segg. e 85 e segg.
Sul traffico di frontiera con il Tiranese specifiche le trattazioni di:
ZANETTI Lorenzo, Il traffico agricolo di frontiera dei Poschiavini in Valtellina, VeV, I/1981, pagg. 23 e segg.;
ROMUALDI Giuseppe, Il traffico di frontiera, VeV, 2/1980, pagg. 23 e segg.
Da notare che i regesti degli archivi della Val Poschiavo, come quelli della Val Bregaglia, sono stati pubblicati
dalla Tipografia Menghini di Poschiavo per conto della Pro Grigioni Italiano.
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Da Chiuro a Montagna
Abbastanza importanti, nella zona, sono gli archivi comunali di Chiuro e di Ponte in Valtellina: nel primo
esistono, in particolare, molti atti interessanti dei secoli XV e XVI, tra i quali la rilevazione per la formazione
dell’estimo di valle del 1531, oltre a un precedente estimo di Ponte del Quattrocento; nel secondo i resti di un
catasto della fine del Settecento, che permetterebbe utili comparazioni con i dati del secolo successivo; numerosi in entrambi gli atti di specifico interesse.
Entrambi sono bene ordinati; quello di Chiuro è dotato di inventario recente:
Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Chiuro, inventario (1999).
Vari documenti sono depositati anche negli archivi comunali di Montagna, Poggiridenti e Tresivio.
Tra i fondi specifici da segnalare quello contenente gli atti di spettanza dell’ex Convento dei Gesuiti a Ponte
in Valtellina (Azienda Istituto Scolastico). Lo stesso è stato oggetto di un recente saggio:
MORETTI Donatella, Il Collegio dei Gesuiti di Ponte in Valtellina, 2001, pagg. 224 e segg.
Presso gli archivi parrocchiali sono pure presenti atti interessanti, come pure in vari gentilizi: in particolare in
quello, in fase di riordino, della famiglia Guicciardi (carte ex Quadrio).
Sul commercio del vino nella zona, fra le pubblicazioni:
AA.VV., Chiuro, 1989; in particolare alle pagg. 85 e segg; 93 e segg; 101 e segg.
PRANDI Franca, Pendolasco e l’Oratorio di Gesù Cristo Salvatore…, 1994; pagg. 37 e segg.
PRANDI Franca, Il commercio di vino tra Bormio e la Media Valtellina durante il Cinquecento: il caso di
Poggiridenti, Bollettino Storico Alta Valtellina, n° 4/2001, pagg. 11 e segg.
CARUGO Maria Aurora, Una fondazione cluniacense “inedita”: San Bartolomeo a Castionetto di Chiuro, in
BSSV, n° 38/1985, pagg. 7 e segg.
Sondrio e Valmalenco
L’archivio municipale di Sondrio è ben fornito e possiede un inventario recente ed abbastanza completo:
Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Sondrio, inventario (1999).
Il materiale interessante riguarda anche l’Età Moderna, ma soprattutto i secoli XIX e XX; lo stesso andrebbe
esaminato più a fondo.
Ben fornito è anche l’archivio dell’Arcipretura, del quale è in corso il riordino.
Varie notizie relative al commercio del vino attraverso il Muretto si trovano anche in Valmalenco; l’argomento
è stato presa in esame recentemente da: MASA Saveria, L’osteria di Chiareggio durante il periodo grigione,
in BSSV 46/1993, pagg. 95 e segg.
Bassa Valtellina
I documenti contenuti negli archivi comunali valtellinesi a valle di Sondrio sono stati presi in considerazione
finora con minore attenzione, rispetto a quello della parte medio-alta; con l’eccezione di quelli di Fusine e di
Rogolo detti archivi sono, infatti, privi di riordini recenti.
Nel complesso, sembra inoltre che si tratti di atti non altrettanto interessanti, almeno per quello che si è potuto
vedere; più importanti sembrano le notizie in quelli parrocchiali.
Tra gli scritti, relativi soprattutto al Medioevo:
FATTARELLI Martino, La sepolta Olonio e la sua pieve, 1986, in vari punti.
In epoca recente varie tesi di laurea depositate presso l’Archivio di Stato di Sondrio hanno preso in esame, tra
l’altro, diversi aspetti dell’economia nel secolo XIV, attraverso l’esame degli atti di alcuni notai:
LANFRANCHI Anna, Contributo alla storia della Bassa Valtellina nel Trecento attraverso gli atti del notaio
Romeriolo de Castelli Argegno.
MARCHESI Cristina, Talamona alla metà del Trecento…Pubblicato in estratto in BSSV n° 46/1993, pagg. 7
e segg.
Valchiavenna
Gli archivi della Valchiavenna sono, nel loro complesso, ricchi di atti di rilevante interesse ai fini di una ricostruzione storica della produzione e distribuzione del vino, soprattutto per il periodo fino al 1797.
Tutto il materiale pubblico è stato recentemente ordinato, con formazione di analitici inventari:
Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Chiavenna, inventario (1996).
Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Piuro, inventario (1999).
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Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Prata, inventario (1996).
Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Samolaco, inventario (1996).
Consorzio Archidata: Archivio storico della comunità di Val San Giacomo, inventario (1996).
Consorzio Archidata: Archivio storico del Comune di Gordona, inventario (1996).
Gli archivi parrocchiali, in particolare quelli della Val San Giacomo, attendono di essere esaminati.
Il territorio nel suo complesso è stato poi ripetutamente preso in esame in opere di carattere generale, che sembra inutile ricordare; tra le numerose pubblicazioni che contengono indicazioni specifiche, la più importante è
senza dubbio la recente:
SALICE Tarcisio, La Valchiavenna nel Duecento, 1997. Nella stessa sono trascritti molti atti di amministrazione del comune di Chiavenna relativi ad un ampio periodo, che consentono di ricostruire in modo abbastanza
compiuto la vita economica della località nell’epoca, mettendo in evidenza in particolare l’importanza del
vino; la cosa è stata ripresa anche in:
BECKER Claudia: Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo, pagg. 190 e segg., e
MAINONI Patrizia, Economia e finanza a Chiavenna, un borgo alpino del Duecento, in Clavenna, n°
XXXVIII/1999, pagg. 69 e segg.
Per il secolo successivo, notizie interessanti in:
MANGINI Maria Luisa, San Lorenzo di Chiavenna nel XIV secolo attraverso le pergamene del suo archivio,
2001, e ancor più in
SALICE Tarcisio, Piuro e la sua economia nel Trecento, in Clavenna n° 11/1972, pagg. 15 e segg.
Sui crotti di Chiavenna, infine:
ARIATTA Margherita, I crotti di Pratogiano in Chiavenna, in BSSV n° 40/1987, pagg. 109 e segg., e soprattutto
SCARAMELLINI Guido, I crotti della Valchiavenna, 1993
Note archivistiche generali
Gli archivi e biblioteche nei quali è stato possibile trovare il maggior quantitativo di documenti e volumi utili,
oltre a quelli ricordati, sono:
1) Archivio di Stato di Sondrio: in particolare il deposito notarile (oltre 10.000 protocolli) ed i fondi “Manoscritti della Biblioteca” e “Romegialli” (in misura minore il “Quadrio” ed alcuni altri), contenenti
dati relativi all’intera realtà provinciale.
Un discorso a parte meritano le centinaia di registri d’estimo e catastali, che consentirebbero una dettagliata ricognizione del territorio, soprattutto della Valtellina, dal XVI secolo, insieme ai documenti
esistenti nelle varie località.
2) Archivio di Stato dei Grigioni di Coira, anch’esso fonte amplissima di notizie, fino ad ora troppo
trascurato da parte degli studiosi di madrelingua italiana nonostante la mole enorme di dati che interessano la realtà sud-alpina. Si deve ricordare in particolare che molti dei fondi gentilizi nello stesso
depositati (in particolare di molti rami della famiglia Salis, ma anche di diverse altre famiglie) contengono essenzialmente atti stesi in volgare italiano, non volentieri consultati per tale motivo dagli storici
di madrelingua tedesca. Anche gli atti di molte località alpine (Poschiavo, Brusio, Val Bregaglia ecc.),
presenti nell’archivio, sono stesi prevalentemente in italiano.
A tale riguardo sono state realizzate, per incarico della Biblioteca “Pio Raina” di Sondrio presso la
quale sono consultabili, le copie di un cospicuo numero di microfilm relativi a tali materiali, sia atti di
natura pubblica sia privati (in particolare del fondo Salis-Gemünden e di alcune comunità italofone).
3) Archivio di Stato di Milano; presso lo stesso sono state condotte ricerche solo limitate. I fondi che
appaiono più interessanti, oltre ovviamente a quelli relativi al periodo Visconteo/Sforzesco, nel quale
le valli delle quali si tratta furono soggette a Milano, sono quelli contenenti gli atti di formazione dei
catasti ottocenteschi. Questi ultimi sono una vera e propria miniera di notizie essenziali ai fini di una
capillare ricostruzione non solo del territorio vignato e delle sue caratteristiche di dettaglio, ma anche
dell’economia agricola complessiva dell’intera Provincia e del suo territorio nel primo Ottocento.
Non è stato possibile, per ragioni di tempo, esaminarli a fondo; anche in questo caso si è effettuata
la microfilmatura del materiale ritenuto di maggior interesse, depositando tale microfilm presso la già
ricordata biblioteca di Sondrio.
4) Archivio della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Sondrio. Lo stesso,
completo ben ordinato, è un’importante fonte di informazioni per i secoli XIX e XX e meriterebbe
attenzione ben maggiore di quella che gli è stata finora riservata. Si è consultato per quanto possibile,
ma molto rimane ancora da scoprire.
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5) Archivio gentilizio dei conti Salis di Bondo (al quale non è possibile ordinariamente accedere); vi sono
conservati numerosissimi documenti relativi non solo alle vicende familiari (in specie registri di natura
economica), ma anche molti atti pubblici relativi in particolare alla Valtellina e Valchiavenna. Parte
del materiale ritenuto a prima vista più importante (su un complesso di migliaia di registri e di buste di
documenti) è depositato in copia nell’Archivio di Stato dei Grigioni.
Accordi con la proprietà consentirebbero di accedere ad un fondo pressoché sconosciuto.
6) Biblioteca “Pio Raina” di Sondrio (attualmente collegata alle altre biblioteche della zona); nella stessa
è giacente, tra l’altro, molto materiale interessante nel “Fondo Valtellina”, relativo in modo specifico
alla realtà provinciale ed alla sua storia.
7) Altri archivi e biblioteche pubblici: in particolare l’Archivio di Stato di Venezia, ed in misura minore
quelli di Como, Brescia e Bergamo, oltre alle biblioteche milanesi e delle altre città sopra ricordate.
Note bibliografiche generali
Prescindendo da ogni riferimento all’uva ed al vino retici citati da vari autori latini, per i quali si rimanda alle
plurisecolari polemiche, mancano indicazioni certe circa la coltivazione della vite in epoca Romana. I celebri
passi di Strabone e Plinio circa le botti di legno usate nella zona subalpina e sull’area alpina comasca, non sono
infatti probanti in modo assoluto; sembrano più indicativi i diffusi residui lessicali e culturali, pure suscettibili
di diverse valutazioni, ed il passo di Strabone che ricorda “Supra Comum ad Alpium radicem Rhaeti jacent ad
orientem verso…alia ex parte Lepontii”, peraltro anch’esso opinabile.
Le prime indicazioni diffuse in opere a stampa relative al vino ed alle vigne di Valtellina risalgono in ogni
caso a quasi cinque secoli fa. Tra i commentatori del Cinque e Seicento che si interessarono alla valle, oltre ai
celebri, ma isolati, passi di Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico, di Filippo Cluverio nell’Italia antiqua e di
Agostino Gallo nelle Vinti giornate dell’agricoltura, in particolare, tra gli Italiani:
LANDO Ortensio, Commentario de le più notabili, e mostruose cose d’Italia…, 1550, e Catalogo delli inventori delle cose che si mangiano e delle bevande… e, meno preciso in alcune parti:
GHILINI Camillo, Telinae vallis ac Larii Lacus particularis decriptio, in GRAEVIUS Johannis, Thesaurus
antitiquitatum…, 1704
Da segnalare anche, per le numerose informazioni sulla qualità dei vini nelle diverse località :
TUANA Giovanni, De rebus Vallistellinae, post 1623; pubblicato nel 1998.
nelle descrizioni degli scrittori Grigioni soprattutto in:
TSCHUDI Aegidius, Raetiae alpestris topografica descriptio, 1884, appendice II
GULER VON WEINECK Johann, Raetia…, 1616; tradotto da ORSINI Giustino Renato e pubblicato in VeV,
anni 1959 e segg.
SPRECHER VON BERNEGG Fortunat, Pallas Rhaetica armata et togata...., 1617, e Rhetische Cronica,
1672
Possono essere ricordati, nel periodo, anche:
BRUNELLI padre Gregorio (Gregorio di Valcamonica), Curiosi trattenimenti…, 1698
APOLLONIO Giovanni Battista, (pubblicato da LEO Leonardo nei Commentari dell’Ateneo di Brescia,
1988), Edolo e i passi dell’alta Val Camonica in una relazione del 1627, e
BURGO (de) Giovanni Battista, Hydraulica o sia trattato delle acque minerali del Massino…, 1689.
Nel secolo successivo, finalmente, anche autori valtellinesi cominciarono ad interessarsi in modo non episodico delle vigne e dei vini locali, in modo specifico o in di descrizioni storiche di più ampio respiro.
Innanzi tutto, l’opera più dettagliata ed interessante:
LIGARI Pietro, Ragionamenti di agricoltura, 1752 (stampato 1988 con commento di Battista Leoni).
I due maggiori storici locali del secolo si occuparono anch’essi dell’argomento (anche se, soprattutto, in relazione alle polemiche circa il luogo d’origine del “vino Retico”):
LAVIZZARI Pietro Angelo, Memorie istoriche della Valtellina…, 1716, e
QUADRIO Francesco Saverio, Dissertazioni critico-storiche…, 1755.
In due altri manoscritti inediti (e che meriterebbero pubblicazione) il detto Lavizzari si occupa del vino valtellinese:
LAVIZZARI Pietro Angelo, Memorie sperimentali ad uso della propria casa, 1730, e Ragionamenti di agricoltura, 1725.
Verso la fine del secolo comparve poi un volumetto che conteneva per la prima volta un elenco (non sempre
affidabile e troppo spesso assunto acriticamente dai commentatori seguenti) dei vitigni valtellinesi:
LEHMANN Heinrich Ludwig, Landschaft Weltlin, 1797.
Nel periodo successivo la mole di scritti è tale da obbligare ad una più accurata selezione. Nella prima metà
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dell’Ottocento, nella quale si impose la rilevazione statistica, furono stese molte ampie relazioni sulla realtà
locale, da parte soprattutto di funzionari; sulle stesse si rinvia alle ampie note di Mario Pessina in VeV, 1/1983,
pagg. 10-11; gli scritti più importanti del periodo che interessano sono in ogni caso:
GIOIA Melchiorre, Statistica del dipartimento dell’Adda, pubblicato in pregevole edizione critica e con introduzione di Francesca Sofia negli Annali di statistica, 2000. Si tratta di un’opera di fondamentale importanza,
dettagliata e fondata su informazioni di prima mano, sullo stato della Valtellina nel primo decennio del secolo.
MASSARA Giuseppe Filippo, Prodromo della flora valtellinese, 1835.
REBUSCHINI Pietro, Descrizione statistica della provincia di Valtellina…, 1835; pubblicata in VeV, 1/1983
con note introduttive e di commento, ampia e affidabile.
BALARDINI Lodovico, Topografia statistica-medica della provincia di Sondrio, 1834.
VISCONTI VENOSTA Francesco, Notizie statistiche intorno alla Valtellina, 1844; ristampata nel 1986 come
“La Valtellina nel 1844”.
TORELLI Luigi, Osservazioni sullo stato presente della Valtellina, 1845.
JACINI Sergio, Sulle condizioni economiche della provincia di Sondrio, 1858. Lo scritto divenne meritatamente celebre e portò all’attenzione generale la dura situazione economica del periodo nella provincia.
SCELSI Giacinto, Statistica generale della provincia di Sondrio, 1866; ristampa anastatica, con ampia nota
introduttiva di Guglielmo SCARAMELLINI, che ricorda le principali relazioni sulla provincia dell’epoca,
1999; l’argomento che interessa è trattato in modo abbastanza marginale.
Sono poi da segnalare le relazioni periodiche della Camera di Commercio, dalle quali possono essere tratte numerose informazioni, oltre agli atti del Consiglio Provinciale e le annue circolari della Prefettura di Sondrio.
Nell’Ottocento numerosi scritti riguardanti la materia (in particolare sui corretti metodi di produzione del
vino) apparvero poi su vari numeri annuali dell’Almanacco Valtellinese, dal 1825 alla seconda metà del secolo;
è poco utile menzionarli specificamente, come del resto le annotazioni in varie storie di carattere generale (tra
le quali quella del Cantù). L’unica che si può ricordare, più per le notizie contenute negli atti trascritti che per
la bontà delle considerazioni, è:
ROMEGIALLI Giuseppe, Storia della Valtellina…, 1834/1844.
Un cenno meritano invece alcune monografie specifiche della seconda metà del secolo:
ZANELLI Antonio, Sulla viticoltura e vinificazione…a proposito delle coltivazioni valtellinesi, 1867.
GERINI Carlo, Istruzioni teorico-pratiche intorno al modo di conoscere e combattere la diffusione della fillossera in Valtellina, 1880.
GERINI Carlo, Monografia della coltura in Valtellina, 1880 (pubblicata sul Bollettino ampelografico, fasc.
XVI nel 1883).
BESTA Bartolomeo, La classe agricola della provincia di Sondrio, in: Atti della Giunta per la inchiesta agraria…1881/1886.
SENZA AUTORE, La Società Enologica Valtellinese e le sue cantine, 1896.
Numerose notizie utili sono infine presenti nel volumetto:
ROMEGIALLI Francesco, In Valtellina, conversazioni storiche, 1886.
Nei primi anni del Novecento, tra le varie inchieste, scritti e relazioni, spicca quella:
Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Sondrio, Relazione del direttore sulla attività della Cattedra nel quinquennio 1906-1910, particolarmente interessante per la ricca iconografia relativa alla ricostituzione dei vigneti a seguito dell’invasione fillosserica.
Nel periodo, sull’onda della moda del momento, uscirono vari saggi relativi alla cura dell’uva, sull’“Illustrazione valtellinese” ed addirittura in una “Guida illustrata di Sondrio e dintorni”.
Qualche tempo più tardi fu poi pubblicato un corposo saggio a cura dell’Unione Industriale Fascista:
PONTE Andrea, Sulla crisi vinicola in Valtellina, 1930; particolarmente utile per ricostruire il clima di rinnovamento delle strutture di quegli anni, promosso anche a livello centrale. Un’altra pubblicazione contenente
molti riferimenti, anche comparati, al vino di Valtellina, in:
POMETTA Mansueto, Impressioni viticole valtellinesi, 1930.
Per il resto, fu nel periodo molto viva l’attività di diversi Enti: ampie notizie si trovano nell’archivio della
CCIAA.
Le pubblicazioni a stampa furono, di fatto, sospese durante il secondo conflitto mondiale; in seguito ripresero
invece a ritmo incalzante.
Vi furono innanzi tutto i moltissimi saggi sull’argomento apparsi sulle riviste “Rassegna economica della
provincia di Sondrio” e sul “Bollettino della Banca Popolare di Sondrio”.
La prima collana, purtroppo soppressa per motivi economici, con grave danno per il già asfittico clima culturale della zona, pubblicò in vari periodi dei numeri monografici “La provincia di Sondrio in cifre”, di statistiche
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territoriali, ed altri tematici relativi ai vini di Valtellina (l’ultimo nel 1987), con interessanti saggi sull’argomento. Tra gli stessi appaiono particolarmente utili:
CISI LAVIZZARI Adele, Cenni storici sul commercio del vino valtellinese
SERTOLI SALIS Renzo, Bacco in Valtellina
DE BERNARDI Luigi, Vendemmia ieri ed oggi e La vitivinicoltura provinciale attraverso la statistica
SCARAMELLINI Guido, I crotti di Valchiavenna: un mondo dall’età della pietra
ANTONIOLI Giacomo, La vitivinicoltura valtellinese: problemi e prospettive
ANGHILERI Luigi, La produzione di vino in Valtellina: tecnica e produzione
BAIOCCHI Alberto, Un contributo alla sperimentazione, divulgazione e assistenza tecnica agli agricoltori.
Anche il numero 73 del citato “Bollettino”, che fortunatamente ancora si pubblica, è costituito da un numero monografico “Valtellina terra di vigne”: nello stesso, tra i molti (forse troppi) contributi possono essere ricordati quelli di:
SCALA Ferruccio, Un arbusto millenario si allungò dal Caucaso alle alpi:la vite, ampio e documentato
SCARAMELLINI Guglielmo, Il vigneto in Valtellina
DE BERNARDI Luigi, Taberne e hosterie e Tempi di carovane sui nostri valichi alpini e tempi di privilegi
“vinari”.
Anche alcune opere a contenuto più generale contengono parti di specifico interesse; per prime le diverse storie
generali della provincia:
BESTA Enrico, Le valli dell’Adda e della Mera nel corso dei secoli, vol. I, 1940; senza dubbio il lavoro ancor
oggi più attendibile ed utile sulla realtà provinciale fino alla dominazione dei Grigioni. Di livello inferiore
invece il vol. II, pubblicato postumo, 1964. Meno interessanti (ai fini che interessano) anche:
MAZZALI Ettore, SPINI Giulio, Storia della Valtellina e della Valchiavenna, 1968 e segg.
BENETTI Dario/GUIDETTI Massimo, Storia della Valtellina e Valchiavenna. Una introduzione, 1990.
Qualche indicazione sul commercio del vino, in ogni modo da verificare, anche in:
DE CENSI Ferruccio, La Valtellina e le sue vicende nel periodo napoleonico, 1994.
Molte notizie e considerazioni utilissime, per gli stretti e duraturi rapporti tra le due zone, nella recente e completa:
AA.VV., Storia dei Grigioni, 2000.
Per le storie economiche:
BAGIOTTI Tullio, Storia economica della provincia di Sondrio, 1958; datata e poco utile.
RULLANI Enzo, L’economia della provincia di Sondrio dal 1871 al 1971, 1973; limitata ad un più ristretto
ambito temporale, ma contenente parti di sicuro interesse.
AA.VV. (Università “Luigi Bocconi”- CREA), Lo sviluppo economico della provincia di Sondrio, 1979; sintetica, per la parte che riguarda l’argomento, ma con notizie (soprattutto statistiche) utili.
Un cenno a parte meritano le molte pubblicazioni, di carattere divulgativo e tutte ricche di immagini e notizie
interessanti, di Luigi De Bernardi; tra queste in particolare:
DE BERNARDI Luigi, Almanacco valtellinese, 1990 e Una storia che viene da lontano, 1994.
Per quanto riguarda invece i moltissimi statuti ed ordini della zona, che in molti punti si interessano dell’argomento, si rimanda alla recente ricognizione di dettaglio, con ampia bibliografia alla quale sarà possibile
attingere anche per i singoli provvedimenti, di: ZOIA Diego, Statuti ed ordinamenti delle valli dell’Adda e
della Mera, 2001.
Tra i numerosi saggi tematici contenuti in opere più ampie e le pubblicazioni specifiche:
SCARAMELLINI Guglielmo, La Valtellina fra il XVIII e il XIX secolo, 1978; Il vigneto in Valtellina, in Notiziario B. P. S., n° 19/1979, pagg. 35 e segg.; Il paesaggio agrario valtellinese e i fattori della sua formazione,
in BSSV 34/1981, pagg. 141 e segg. Si tratta dell’autore che si è finora occupato con maggior continuità e
competenza dell’argomento, per quanto ne riguarda le vicende.
BAIOCCHI Alberto, In cantina: l’arte di fare il vino nelle terre di Valtellina, 1978.
ANGHILERI Luigi, Aspetti della vitivinicoltura in provincia di Sondrio, 1983.
MARTINELLI PERELLI Liliana, Note sulla diffusione della vite nel territorio valtellinese nel Medioevo.
Fonti e spunti di ricerca, in 2500 anni di cultura della vite nell’ambito alpino e cisalpino, 1995, pagg. 581 e
segg.
SCARAMELLINI Guglielmo, L’economia vitivinicola e l’uso del territorio nelle Alpi Lombarde. L’età moderna, in 2500 anni di cultura della vite nell’ambito alpino e cisalpino, 1995, pagg. 597 e segg.; Tradizioni
alimentari nelle Alpi Lombarde, in Sondrio e il suo territorio, 1995, pagg. 211 e segg.
MONTALDO Guido, Una costante nella storia dell’economia valtellinese: il vigneto, in Sondrio e il suo territorio, 1995, pagg. 177 e segg.
BONGIOLATTI Nello, Il vigneto valtellinese. Indagine sui vitigni presenti, 1996.
ZOIA Diego, I vini di Valtellina, 1998.
ANGHILERI Luigi, Il vino nella storia e nell’economia valtellinese, in “Concreta”, n° 3/2000.
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BONGIOLATTI Nello, Il terrazzamento valtellinese. La componente culturale del territorio viticolo, in Annuario del CAI, 2001, pagg. 144 e segg.
MONTALDO Guido, La viticoltura valtellinese: dieci secoli di storia e tradizione enologica, in Le piante
coltivate e la loro storia, pagg. 248 e segg. Nello stesso volume, di notevole interesse, vanno segnalati anche la
parte introduttiva ed i saggi di Gabriele Archetti (pag. 228 e segg.); Gaetano Forni (pagg. 269 e segg.); Osvaldo
Failla e Attilio Scienza (pagg. 299 e segg.).
Sul nuovo sistema di terrazzamenti e coltivazione:
TRIACCA Domenico, Problematiche dei terreni in forte pendenza: realizzazione e prospettive per la soluzione, esperienze in Valtellina, 1987.
Molte informazioni, soprattutto sui vini della zona e sulla “cultura del vino” nel volumetto recentemente riproposto dalla Delegazione di Sondrio dell’Accademia Italiana della Cucina:
EPICURO, Andar per crotti, 1986
Per finire, i due recenti saggi, di ampia portata, di autori non locali contenenti tra l’altro notizie e valutazioni (non
in ogni punto condivisibili) sul vigneto e vino valtellinesi:
TORRICELLI Gian Paolo, Territoire et agriculture en Valteline, 1990.
MATHIEU Jon, Storia delle Alpi. Ambiente, sviluppo e società, 2000.
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Statuti, ordini,
decreti, atti delle dominanti,
privilegi, trattati
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Atti a contenuto generale
Editto di Rotari – sec. VII
“…Cap. 292: De vite uvarum
Si quis vitem expoliaverit, id est aminicula tulerit super tres aut quattuor, componat solidos sex...”
Cap. 294 : De vite incisa
“…Si quis vitem de una fossa asto capellaverit (leverà) conponat solidum unum…”
Cap. 296: De uvas
“…Si quis super tres uvas de vineam alienam tulerit, conponat solidos sex; nam si usque tres tulerit, nulla sit
culpa…”
Capitulare de villis Karoli Magni – sec. VIII
Cap. VIII: “…Ut judices nostri vineas recipiant nostras, quae de eorum sunt ministerio, et bene eas faciant, et
ipsum vinum in bona mittant vascula, et diligenter providere faciant quod nullo modo naufragium fit. Aliunde
vinum peculiare comparando emere faciant, unde ad villas dominicas condirigere possint…Cippaticos etiam
de vineis nostris ad opus nostrum mittere faciant. Censa de villis nostris, quae vinum debent, in cellaria nostra
mittant…”
Cap. XX: “…Coronas de racemis, qui vineas habuerint, non minus tres aut quatuor habeant…”
Cap. XXXIV : “…Omnino providendum est cum omni diligentia ut quicquid manibus laboraverint aut fecerint,
idest lardum…vinum, acetum, moratum, vinum coctum…omnia cum summo nitore sint facta et parata…”
Cap. XLI : “…Ut aedificia intra curtes nostras, vel sepes in circuitu, bene sint custodita. Et stabula atque coquinae, et pistrina, seu torcularia, studiose praeparata sint…”
Cap. XLVIII: “Ut torcularia in villis nostris bene sint praeparata. Et hos praevideant judices, ut vindemia nostra
nullus pedibus premere praesumat, sed omnia nitida et honesta sint…”
Cap. LXII : “…Ut unusquisque judex per singulos annos…quid de vineis, quid de illis qui vinum solvunt…
quid de morato, vino cocto, medo et aceto…quid de vino novo et vetere…quid de buticis…habuerint, omnia
seposita, disctincta, et ordinata ad Nativitatem Domini nobis notum faciant, ut scire valeamus quid vel quantum de singulis rebus habeamus…”
LXIV : “Ut carra nostra…benefacta sint…et in quibus vinum ducunt modia duodecim ad nostrum modium
mittant… “
LXVIII: “ Volumus ut bonos barridos ferri ligatos…judices singuli praeparatos semper habeant, et utres ex
coriis non faciant... ”
Acqua (ora frazione di Tresivio)
Ordini del 1691 e succ.
Cap. 8: senza titolazione
“…che niuna persona ardisca condurre alcuna sorte de bestie minute pascolar…ne meno nelle vigne per tutto
l’anno, come anco si proibisce il pascolar delle bestie grosse…”
Cap. 9: senza titolazione
“…che niuna persona ardisca entrar nelle vigne…a mangiar ò coglier uve…ne anche cercar lumache, pigliar
pali, forconi, viti et altra sorte di legne, e brughi…”
Cap. 17: Senza titolazione
“…la ragione di contar la misuratura del vino e del pesar delle merci comprando, e vendendo in detta comunità
sia ogni anno del degano il rendito de quali sia per soldo del suo salario se il detto degano si tratenera detta
misuratura intendendosi esser in arbitrio suo acetar detto officio o non…quando non acetti …se gli stabiliscono
scudi dieci per suo salario et allora la misuratura sia incantata, e data a chi piu offerira…imponendo pena de
scudi dieci d’oro a qualunque persona…quale misurara vino a forestieri piu di stara 2…e qualunque persona
trasferisa fori di detta comunità piu di stara 2 vino senza licenza…incorra ne la detta pena”
Cap. 29: Senza titolazione
“…che dopo il tempo riservato all’illustrissimo sig. Governatore niuna persona ardisca vendemmiare nel territorio d’essa comunità senza licenza del degano, ne possi il degano concederla senza il consiglio sotto pena
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de scudi dieci…”
Cap. 30: Senza titolazione
“…che qualunque persona…non possa far osteria ne betola…per servire a persona alcuna di detta Comunità o
che abiti in detta Comunità, salvo pero a le fabbriche, sacerdoti, infermi, e padroni di casa…”
Ordini del 1799
Cap. 47: Senza titolazione
“…Si proibisce a Forestieri della Comunità l’estrare vino più di stara due, se prima non sarà misurato dal
misuratore, e se prima non sarà pagata la solita mercede al detto misuratore di soldi 6 per carico di cavallo,
e soldi 5 per somma a carico di tiraglio, sotto pena della perdita del vino, ed oltre la perdita di scudi due per
somma…”
Albosaggia
Ordini del 1629
Cap.1: Senza titolazione
“…Che niuna persona lasci andare a pascolare alcuna sorte de bestiami nelle vigne tanto proprie, quanto d’altri…”
Cap. 2: Senza titolazione
“…si proibisce il levare alcuna sorte di herba dalle vigne d’altri…parimente di portar fuori dalle vigne ancora
proprie, alcuna quantità de pali, o sarmenti, eccetto che nel tempo che si potano, ò drizzano le viti…Ancora
di togliere le uve in numero più che due, fuori del tempo di vindemia soto pena de soldi 10 per ciascuna uva,
ò graspo…”
Ordini del 1640
Cap. 14: Senza titolazione
“…Di più si proibisce di pascolar alcuna sorte di bestiame…in alcun tempo dell’anno nelle vigne…Inoltre
ritrovando in esse capre o porci, si possino amazar senza alcuna pena, o rifazione di danno…”
Cap. 18: Senza titolazione
“…Li hosti et betoglieri mantenghino pane, vino, formai, butirro, carne e sale alla pesa, qualità et prezo che si
osserva e mantene in Sondrio, cioe il vino a soldi 7 il bocale il miglior…”
Privilegio per vendita di vino e vettovaglie fuori del dominio – 1647
“Noi Capi, et Messi del Consiglio dell’Eccelse trè Leghe…dichiariamo…in virtù del presente nostro rescritto…qualmente è comparso avanti noi…della Comunità di Caiolo et Valbosaggia…esponendo, qualmente li
anni passati per causa delle guerre…siano incorsi in quantità di debiti, e gravezze, e per estinguer quelle non
vi ha altro miglior mezzo…di fare danaro…se non di (vendere) vino, grassina et bestiame…havendo essi humilmente supplicato…gli sia gratiosamente ammesso…che possino dette vittuaglie estrahere fuora del detto
Dominio dell’Eccelse trè Leghe…Havendo…considerata la loro grande necessità…concediamo, et admettiamo…che detti da Caiolo, et Valbosaggia possono liberamente…vendere, estraere fuora, et dentro del Paese le
sudette robbe, et Vittuaglie à loro beneplacito…”
Ordini del 1670
Cap. 20: Senza titolazione
“…Che qualsivoglia persona qual voglia far hostaria…sia tenuta dar la recognitione alle Giese…In oltre sia
tenuta tal persona mantener pane, vino, formaggio, butirro, carne et sale…il vino a soldi 4 il bocale…e che
siano tenuti mantener almeno duoi letti per li forestieri che passano. Inoltre si proibisce l’imbriacanze e bagordi…”
Cap. 32: Senza titolazione
“…che niuna persona ardisca vendemiar d’uga alcuna vigna pergola…sin alli 11 ottobre et piu oltre sin che
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unitamente sara determinato da detta Comunità…”
Ordini del 1719
Cap. 31: Senza titolazione
“…In’oltre dando la Comunità all’incanto la ragione di far Osteria…niuna persona ardisca far Osteria…salvo
quella persona cui sarà ceduta la ragione di detta Comunità…”
Andalo
Ordini del 1779 e succ.
Cap. aggiunto nel 1790: senza titolazione né numerazione
“…in avvenire ciascun particolare terriere possa ridurre, e coltivare a vigna, o prato le rispettive pezze silvate,
ma che li Padroni debbano cintarli per ripararli dall’invasione del…bestiame, ma che sopra tali beni si debba
imporre l’estimo di vigna, o prato, a proporzione del valore…quali beni cintati abbiano da essere tensi…”
Berbenno
Conferma di un decreto sull’osteria – 1672
“Noi li Capi e Delegati dall’Eccelse 3 Leghe…in pubblica Dieta radunati in Jante (Illanz)…attestiamo,
ch’avanti noi è comparso…a nome della Comunità di Berbenno esponendosi, qualmente sij seguito un Decreto
in Tavà (Davos) sotto li 15 7mbre 1671: che nissuna persona, nella Comunità di Berbenno non possa, ne debba
far hosteria…salvo li Griggioni, ai quali è lecito di loggiare, al loro beneplacito. Ma trovandosi al Ponte di S.t
Pietro Giovan Domenico Rossi, Bergamasco, il quale habbi mai voluto obedire al Decreto…ne alla Crida del
Sig. Governatore…supplicandosi vogliamo ordinare…ch’il suddetto Decreto venghi osservato, et stringere
detto Rossi all’osservatione di quelli. In risposta comparso il sig. Dottor Albertino in nome di Gio. Domenico
Rossi esponendoci, quando che non potesse vendere, et dispensare vino, et sarebbe sforzato di serrare la sua
casa à S.t Pietro, che ciò sarebbe in grand pregiudicio di Cavallanti, et Carrettieri, sperando perciò, che niuno
gli opponerà in contrario…Havendo Noi al longo inteso…habbiamo…decretato…che niuna Persona, habitante nella Comunità di Berbenno ardisca far hosteria, vendere pane, vino, ne carne alla minuta senza licenza
delli Agenti d’essa Comunità. Comandando alli sig.re Governatore, et Vicario, presenti et futuri, che faccino
eseguire il presente Decreto anche all’hoste di S.t Pietro, Gio. Domenico Rossij, Bergamasco, quale debba ò
astenersi di far hosteria, ne vendere come sopra, et convenirsi con la sudetta Comunità…atteso che ancora li
SS.ri Griggioni, ivi abitanti, devono pagare…Dato alla Dieta di San Bartolomeo anno 1672…”
Conferma di un decreto sull’osteria – 1673
“Noi Presidente e Sindacatori…congregati in Sondrio…Sopra il memoriale à noi sporto dalli Agenti della
Comunità di Berbenno, contra Gio. Domenico Rossij, qualmente…non habbia sin’ora voluto obedire a detto
Decreto…Doppo sentito la risposta del detto sig.re…qualmente…quello esso habbia fatto sij stato di comissione del sig. Gov.re e sig. Vicario…ordiniamo e decretiamo che in tutto, et per tutto sij confermato il detto
Decreto…Et perche detto s.r Gio. Domenico pretende di non osservare detti ordini, anzi piu tosto vuol serrare
la sua hosteria. Et trovandosi il posto necessarissimo per il ben publico…ordiniamo che detto sig. Gio. Domenico si sottometti agli ordini della Comunità, o pure sij obligato à vendere detta Hosteria, per quel prezzo, che
esso ha comprato, et li meglioramenti ad arbitrio di comuni confidenti…datum Sondrio 2 Giugno 1673…”
Ordini del 1753
Cap. 1: Senza titolazione
“…ne alcun Ostiere, Betogliere, Prestinaro, Macellaro…ardisca in detti giorni festivi ne quando si fanno Processioni, ed altre fonzioni Ecclesiastiche publiche, cioè Messa cantata, Dottrina Christiana, e Sacri Vesperi
tener aperte le loro rispettive Botteghe, ne vender cosa alcuna…”
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Cap. 8: Senza titolazione
“…Si bandiscono…le capre, pecore, e li porci da tutta la campagna, vigne et orti per sempre, e li cani da
caccia…si bandiscono dalle calende di Luglio sino al fine della vindemia, concedendo licenza a qualunque
Persona…impunemente d’amazarli…”
Cap. 10: Senza titolazione
“…Che si venda dalli Osti il vino novello, cioè il vino nero buono della vindemia sino alle calende di Marzo
a soldi 6 il bocale, e dopo…a soldi otto il bocale, e dove il vino non sia buono, e non si venda come sopra,
incorrano nella pena sudetta…debbano li osti tenere la sua insegna, acciò li passagieri, massime forestieri,
sappiano dove ricoverarsi…”
Cap. 14: Senza titolazione
“…quelli che hanno il carico di fare l’Osteria…debbano mantenere ben provvisto il loro negozio, accio ognuno se ne possa servire ne suoi bisogni…”
Cap. 15: Senza titolazione
“…Che niuna persona ardisca ricevere, o comperare alcuna sorte di grano, uve, ò vino da persone che non
siano costituite al maneggio delle case, e famiglie…”
Bianzone
Ordini del 1627 e succ.
Cap. 29: Che niuna persona forestiera possa fare aquavita
“…Ancora e ordinato, che niuna persona forestiera ardisca, ne presuma di niun tempo far, ne far fare aquavita
in esso Comune di Bianzone, sotto pena di scudi dieci d’oro per cadauna persona, e volta…”
Cap. 31: Che niuna persona…ardisca, ne presuma di niun tempo andar nelle vigne d’altri
“…che niuna persona…ardisca ne presuma per modo alcuno di niun tempo andar nelle vigne d’altri per tor
erba, pali, viti, legna, e salecce, ne per cercar lumache, ne per altro danno in esse vigne dare, ne fare senza
special licenza del padrone, o possessor d’esse vigne, sotto pena di lire tre, e soldi cinque imperiali…”
Cap. 32: Che le capre, pecore, vacche, bovi, cavalli, et asini non vadino nelle vigne d’altri
“…che le capre, pecore, vacche, bovi, cavalli, et asini non vadino d’alcun tempo nelle vigne d’altri a pascere,
sotto pena di soldi quaranta per cadauna bestia grossa e di soldi vinti per cadauna bestia minuta…”
Cap. 54: Che il misuratore del vino, biava e castagne, e pesator del fieno, paglia e stramme sia tenuto
“…che il misuratore, e pesatore del vino, biava, castagne, fieno, paglia e stramme, qual’ogni anno nell’avenire…si elegerà, sia tenuto et obligato ad ogni requisitione di qualunque persona, ch’esse robbe…venderà fuora
del detto Comune andar a misurare, e pesare esse robbe…”
Cap. 55: Del salario e mercede del predetto misuratore, e pesatore
“…che il misuratore e pesatore…possa tuore d’esse robbe per sua mercede…per cadaun carro di vino soldi
sette, e dinari sei, e boccali due di vino, per cadauna pesa, che lui farà di sale, sevo, formai…pesate in vendita
e baratto di vino dinari sei per cadauna som(m)a di biava, e castagne soldi duoi, et per cadauno carro di fieno,
paglia e stramme soldi duoi, e non più…”
Cap. 59: Che qualunque persona che imbotta vino nel Comune…sia tenuta
“…che qualunque persona ch’imbotta vino nel detto Comune di Bianzone non possa esso vino fuora d’esso
Comune vender, barattare, condor, ne far condor, se prima non sarà misurato per il misurator del vino…e ad
esso pagata la mercede…a computo di soldi sette e mezzo, e boccali duoi di vino per cadaun carro di vino,
sotto pena di soldi quaranta imperiali per cadauna som(m)a di vino…”
Cap. 91: Che niuna persona ardisca andar nelle vigne d’altri con cani a cacciar
“…che niuna persona …ardisca andar…nelle vigne d’altri con li cani a cacciare incominciando dalle calende
d’Aprile fino a San Martino sotto pena di scudo uno per cadauna persona e volta…”
Cap. 95: Dell’elezzione degl’arbostari, e di quello che sono tenuti ad’osservare e della loro mercede
“…che ogni anno s’elegino e mettino cinque arbostari…cioè uno nella contrada di Selva, uno nella contrada
di Cambremo, uno…di Canova, uno…di Piazza, et uno…della Bratta, li quali arbostari…siano tenuti duoi
di loro vicendevolmente ogni giorno…star’alla cura delle vigne, oppoli et arcate vidate…sin’alla festa di S.
Maria d’Agosto inclusivamente, e passata essa festa siano tenuti tutti i cinque detti arbostari continuamente
di e notte star ad essa cura in dette vigne, e oppoli, arcate vidate, sin tanto ch’esse vigne, e luoghi vidati siano
vendemmiati…sotto pena di soldi quaranta per cadauno arbostaro, e per cadauna volta che non si ritroveranno
ad essa cura d’esse vigne…”
Cap. 96: Della pena di quelli, che vanno nelle vigne d’altri al tempo che gli sono l’uve…
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“…che non sia persona alcuna…qual’ardisca…di andare nelle vigne d’altri per alcun modo al tempo che
vi sono le uve…incominciando il giorno di Santa Maria d’Agosto e successivamente fin tanto che le vigne
saranno vendemmiate, sotto pena di soldi quaranta per cadauna persona, e volta, e di sodi vinti per cadauna
uva…”
Cap. 97: Del tenso delli Viali, delle Volte, Valena…e della pena di quelli che contraffaranno
“…che li viali delle Volte, della Valena, dei Ronchetti, di Vola, dei Ronchi delle Olive, e Porcinale siano tensi di
notte incominciando alla detta festa di S. Maria d’Agosto sin tanto che le vigne saranno vendemmiate…sotto
pena di lire tre per ciascuna persona e volta…”
Cap. 98: Della pena degl’arbostari, che si ritrovassero tuor’uve nelle vigne d’altri
“…che se li detti arbostari, overo alcuno di loro sarà trovato tuor, e portar via uve nelle vigne d’altri, e non nelle
sue, che gli sia pena a tali arbostari, o arbostaro soldi vinti per cadauna volta, e per cadauna uva…”
Cap. 99: Della pena delle bestie, che vanno nelle vigne
“…che l’sia pena soldi dieci imperiali per cadauna bestia…che sarà ritrovata dar danno nelle vigne…al tempo,
che pendono le uve, e che esse vigne sono da vendemmiare…”
Cap. 100: Che gl’arbostari sian tenuti a dar buona, e sufficiente sicurtà
“…che gl’arbostari…tutti, e caduno di loro siano tenuti a dare ad esso Comune di Bianzone buona, et idonea
sicurtà di ben curare dette vigne…che li sudetti arbostari abbino, e se gli dia per sua mercede di curar vigne a
conto di boccali due per pertica, overo il suo valore, che valerà al tempo della vendemmia, e questo quanto alli
terrieri; quanto poi alli forestieri che diano, come si converranno con gli arbostari…”.
Bivio e Marmorera
Statuti del 1614 e succ.
Cap. 1: Senza titolazione
“…che nessun vicino, quale abita fuora del comune, possa ne debbe haver la rotta, se lui non abita nel comune
di et anno (un giorno e un anno), tale puol havere la rotta…”
Cap. 22: Senza titolazione
“…Item le Feste si devono osservare, cioe la Domenica, il Nattale...eccettuando li tre Rotteri che vanno a Sette
quali non sono compresi…”
Cap. 39: Senza titolazione
“…si puol pagare con aram (rame), bronzo…ancora con pecore, capre; con buon vino che habbia buon gusto
e sapore e bella colore…”
Cap. 48: Senza titolazione
“…che per li fitti…si possa dar pegno buon vino, panno di casa biancho…”
Cap. 81: Senza titolazione
“…Ogni oste debba portar il vino discoperto in tavola, accio si veda sia ben misurato, e non facendo, casca in
pena d’una lira senza gracia…”
Boffetto (frazione di Piateda)
Ordini del 179(6)
Cap. 9: Senza titolazione
“…chiunque persona forestiera… non possa in alcun modo ne tempo del anno…far osteria, ne vender vino alla
minuta, ne altro trafico, se non averà licenza del Decano…”
Cap. 15: Senza titolazione
“…alcuna persona…non possa condor via, o estraer fuori del Comune del Bofetto vino più di due stara per
volta senza licenza del Decano, ò Misuratore, dico vino che sia stato in botte, o in tina sino a S. Andrea, sotto
pena di scudi 5…”
Cap. 16: Senza titolazione
“…ogni anno il Decano…metta…all’incanto, o tener in sé, la misura del vino, ò sia la brenta per la misura…del vino che verrà estratto dalla Comunità del Bofetto; come meglio piacerà al Decano, e per più utile della
Ven.da Chiesa Parochiale…alla quale gli sia contribuita dal Decano ò d’altro il convenuto prezo ricavato per
tal incanto della Brenta…”
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Cap. 23: Senza titolazione
“…Si proibisce in ogni tempo il condur capre nelle vigne del Comune del Bofetto…”
Bormio
Capitoli concessi da Galeazzo Visconti - 1378
“…Nos Galeatius Vicecomes…Recepita supplicatione…terrae nostrae Burmii…Primo coguntur supplicare
quatenus, ab eo tempore citra quo redierunt…ad vestram obedientiam, et reliquerunt protetionem et dominium
advocati de Amatia…coacti sunt…solvere super eius territorio indebite et iniuste et contra solitum imp. (L3)
pro qualibet soma, quam perinde conducunt…queqe est eisdem supplicantibus enormis gravitatis, nam ipsi
supplicantes non recolligunt…nec vinum aliquod, ita quod eis necesse est se exercitari in conducendum vinum
ad partem dicti advocati, et ab inde conducere bladum vel salem (aliter vivere non possunt)…Item supplicant ,
cum aliqui…homines terrae de Burmio dicantur debitores…hominum Vallistellinae pro vino eis dato…quibus
solvere non potuerunt…propter damna eis data et pro eo quod dictum vinum fuerit consumptum per stipendiarios vestros…quod homines de Burmio…molestari non possint…”.
Privilegio per estrazione di vino per uso proprio senza dazio – 1404
“…Ducissa et dux Mediolani…supplicationes recepimus parte Communis et Hominum terre nostrae de
Burmio…supplicantes pro conservatione Status et honoris vestri…construi et fabricari fecerint certas fortalitias ad certos passus Alamaniae, pro quibus, et ipsarum custodia…supportaverunt, et dietim supportant,
maximas expensas, dignemini pro aliquali alevatione dictarum expensarum…remittere quoddam datium seu
pedagium pro quo solvunt in terris de Clurio et de Groxio vestrae Vallistellinae de quolibet carrario vini, quo
conducunt…de dicta vestra Valtellina ad dictam vestram terram de Burmio pro eorum usu soldos septem
imperialium…supplicantes…omnem quantitatem vini conducere…ad dictam terram…pro eorum usu necessariam libere et absque alicuius datij solutione, attento quod minimam quantitatem vini colligunt in eorum
territorijs…quare…volentes ipsis supplicantibus gratiam facere, remittimus…datium de quo superius mentio
habetur…usque ad nostrae beneplacitum voluntatis…Datum Mediolani, die duodecimo mensis Julij 1404…”
Decreto sui rapporti tra Bormio e Teglio – 1421
“…Dux Mediolani necnon Papie…Dumdudum verterent diverse differentie…inter comune et homines Burmij
ex una parte…et comune et homines terre nostre Tilii ex altera et inter cetera asserant Burmini…non licere
Tilliensibus…ullas mercantias et vitualia conducere per Burmium alio conducente signanter bladum et vinum
et Tellienses potius asserent id sibi licere maxime ex quodam asserto pronunciamento diu facto et prolato inter
partes…decernimus et declaramus…
-Item quod si aliqui dictorum comunium imbotarent in (alterutrius) eorum terris aliquod vinum non teneantur
solvere nisi imperialia decem et octo pro qualibet amphora. Item si casus accideret quod aliqi ipsorum comunium conducerent…aliquod vinum in dictis teritoriis pro conducendo in aliquas partes, quod nihil teneantur
solvere pro amphora per dies quindecim salvo si ipsum vinum imbotarent. Hoc addito et intelecto quod comune et homines Tillii et eius singolares personae non possint conducere vinum ultra Burmium in Alamanniam
per strata Venoste sine licentia nostra aut comunis et hominum Burmii…Datum Galiate die 24 Novembris
1421…”
Privilegio per trasporto di vino verso il Nord e per estrazione di 450 carri – 1450
“Franciscus Sfortia Vicecomes, Dux Mediolani…Porrecta fuerunt nobis capitula…pro dicta Communitate
Burmij…et exemptione ab omnibus datijs et gabellis…quia pro imminenti bello, cum sint ad confinia, et propter fortificationes ad passus quatuor…et pro custodijs ibi…supportaverunt, et tota die supportant urgentem
expensam…supplicant huiusmodi censi solutionem per annos saltem decem futuros….relevari…Ad secundam
partem…ita confermamus omnia et singula statuta, ordines…et alia quaecumque…quae ijdem homines et Comunitas hactenus…habuerunt, et hoc tam in actu et exercitio mercantiarum, comerciorum, et traficorum, quam
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aliorumcumque, et specialiter, quod nulli aliae personae liceat…praeter homines Burmij debeat nec possit a
partibus Vallitellinae ad partem Alamaniae nec ad terras Episcopatus Curiensis aliquan vini quantitatem conducere per territorium Burmij…hanc enim praerogativam ijdem homines Burmij habere consueti sunt, et merentur propter grandam expensam quam hactenus exposuerunt ad fabricandam stratam et iter…versus partes
Alamaniae per milliaria circa quatuordecim…Item cum habebant concessionem per litteras ducales, ut a Valletellina possint Burmium absque ulla datij solutione conducere usque ad summam plaustrorum trecentorum
vini, et abinde supra de omni vini quantitate, quam conduci faciant, solvere debeant ad computum soldorum
quindecim pro quolibet plaustro amplietur…dicta concessio, respectu quantitatis sine datij solutione conducendae usque ad summam plaustrorum quatuor centum quinquaginta, de reliqua vero…quantitate solvatur,
dumtaxat ad computum soldorum decem pro quolibet plaustro vini, alijs enim, qui pro huiusmodi extractione
vini a partibus Vallistellinae solvebant ad computum soldorum viginti pro quolibet plaustro detracti sunt soldi
quinque…ita ut nunc solvere non debeant, nisi soldos quindecim…Datum Mediolani, die vigesimo octavo
Martij millesimo, quadringentesimo, quinquagesimo…”
Privilegio per estrazione di 300 carri in franchigia – 1461
“Franciscus Sfortia Vicecomes, Dux Mediolani…Ad supplicationem dilectorum nostrorum Comunitatis, et
Hominum terrae nostrae Burmij Vallistellinae, qui de anno 1450 certa Capitula porrexerunt, concessimus eis
usque tunc pro integerrima fide…donec aliud deliberaremus. Imunitas et exemptio, quam a praefato…Duce
Philippo habuerant possendi conducere ex Valletellina ad ipsam terram plaustra trecentum vini absque datij
solutione…praedictam concessionem conducendi ad terram praedictam ex Valletellina plaustra trecentum
vini sine solutione conducendique abinde supra quamcumque voluerint quantitatem ad computum soldorum
quindecim imperialium pro quoliber plaustro vini nedum confirmamus, et approbamus…usque ad nostrum
beneplacitum…Datum Mediolani die vigesimo tertio Maij 1461…”
Esenzione dai dazi – 1468
“…1468, 23 dicembre. Limitazioni per l’esenzione dal dazio sul vino…
…Exemptio a datio vini forensis servandi, videlicet
Burmienses pro plaustra CCCC
Pusclavienses pro palustris LXXX
Illi de valle Reni pro plaustris C
Illi de Pregallia ex liga grisa plaustra C
Illi de Agnedina ex liga suprascripta plaustra C
Illi de Saxo ex liga ut supra plaustra LXXX”
Il documento prevede l’esenzione da dazio, per i Bormiesi, per 400 carri di vino; il successivo privilegio del 1477 conferma tale dato;
forse vi fu un altro privilegio, non noto, concesso tra il 1461 ed il 1468. Sarebbero utili al riguardo ulteriori indagini.
Privilegio per aumento di 100 carri in franchigia – 1477
“Bona et Iohannes Galeaz Maria Sfortia, Vicecomites, Duces Mediolani…Accesserunt ad nos… nobis exposuerunt et requisiverunt…per infrascriptam supplicationem…cuius tenor talis est…La vostra fidelissima Comunità di Bormio…al tempo della bona memoria del Duca Filippo et de’ suoi antecessori…fece fare …cinque
torre, quale sono ai quattro passi, verso quatro Signorie, quali sono ad confinij…per le quali cose dicta Comunità assai spendette…tanto che ancora paga l’interesse di circha de fiorini vinti, etiam in questo presente
anno…ed atteso che da tempo in tempo multiplicano de’ homini, domandeno gratia de possere condurre carra cento de vino, più che quello sono usati de condurre senza dazio…Nos autem, qui non ignoramus, quam
constanti fide…Comunitas et Homines praedictae terrae nostrae Burmij semper perseverarunt…eos caros
habere…ut ipsi, qui sunt in extremis nostris Vallistellinae regionibus, siccis quidem, et alpestribus iuxta fines
Germanorum seu Alamanorum, uberiorem vitam agant et commodius vivant, patriamque suam augeant…et facilius impetui inimicorum resistere, et hostilibus incursionibus obviare potuerunt…statuimus talem assensum
et complacentiam eis praestare…adeo ut vini quantitas…non sufficiat pro eorum usu, contentamur, et concedimus, quod dicta Comunitas et Homines…(possint) conducere et extrahere…undicumque ex nostra Valletellina
ad ipsam terram…Burmij, pro usu ipsorum hominum, eundo per vias, quas maluerint, plaustra centum vini
singulo anno, incoando in anno praesenti, libere et absque datij solutione ultra alia plaustra quatuor centum
vini, quae virtute aliarum litterarum…conduci facere possunt…Datum Mediolani die 20 Martij 1477…”
In altra trascrizione è riportata la data del 2 marzo.
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Privilegio per aumento di 500 carri in franchigia – 1488
“Johannes Galeaz Maria Sfortia, Vicecomes, Dux mediolani…hactenus in nos …Burmij Comunitas, et homines…insisterint, ut ad immunitatem olim per nos eis concessam quingentorum vini carrorum, huberius aliquod
munificentiae et liberalitatis nostrae signum adderemus. Quo ex acceptis in Superioribus Germanorum novitatibus, quamplurimis dannis sese commodius sustentandi facultates habeant…immunes, et exemptos omnino
facimus…preter immunitatem jam sibi concessam, de quingentis aliis vini carris, ex partibus Vallistellinae,
singulis annis…Ita quod pro eadem vini quantitatem nullum teneantur vectigal et gabellam…solvere sed libere
in ea Burmium, et ultra ad partes Germaniae conducenda…Viglevani, die primo martij 1488…”
Privilegio per 500 carri in franchigia ed esclusiva trasporti – 1495
“Ludovicus Maria Sfortia…Dux Mediolani…Impetraverant homines Burmium incolantes ab illustrissimis
praedecessoribus nostris concessionis sententiae huius…(segue trascrizione del privilegio del 1484, riepilogativo dei precedenti fino a tale data) suprascriptas concessiones…non confirmamus modo, sed etiam, quatenus
expediat, iterum concedimus…Datum Mediolani, die 18 Februarij 1495…”
Privilegio per altri 500 carri in franchigia ed esclusiva trasporti – 1499
“Ioannes Iacobus Trivultius…Regius citra montes Locumtenens…Quamplura sunt, quae…excitant, ut liberales erga Commune et Homines Burmij sumus…Cum illi ergo apud nos…institerint, ut immunitatem per
ill.mum quondam D. Io. Galeaz et Ludovicum Sfortiam, ac per Regiam Christianissimama Maiestatem confirmatam…de mille vini plaustris, uberius aliquod munificentiae, et liberalitatis signum adderemus…immunes et
exemptos omnino facimus…praeter immunitatem sibi concessam de qua supra, de quingentis aliis plaustris ex
partibus Vallistellinae singulis annis…extrahendis…Datum Mediolani die 17 Novembris 1499…”
Privilegio per libero commercio di vettovaglie per proprio uso e di vino – 1502
“Antonius de Baisseij…mediolani Ducis Locumtenens generalis citra montes…Conquestum fuit apud nos
parte Communitatis et Hominum terrae Burmij in finibus Vallistellinae quod per Capitaneum dictae Vallis inhibitum extitit, ne homines cohabitantes in dicta iurisdictione Burmij possent conducere…a partibus Vallistellinae ad dictum locum de Burmio aliqua victualia absque licentia praedicti Capitanei…requisitum, ut eorum
indemnitati provideri velimus. Nos vero requisitioni huiusmodi annuere volentes…quod predicti homines de
Burmio…possint quandoqueque emere…victualia in quacumque parte dictae vallis et ea conducere…libere…
a dicta valle ad dictum locum de Burmio…dummodo dicta victualia non vendantur nec transducantur extra
dictum dominium regium et sint pro usu, et utilitatem sudditorum Regiae Maiestatis; vinum autem vendi possit
quibuscumque personis, etiam habitantibus extra dominium Regium tute, libere et impune, ingiungendoque
dicto Capitaneo, quod si hac de causa fecerit aliquam inventionem, seu robariam…dictis de Burmio…volumus
et mandamus dictam robariam restitui debere…Datum Mediolani die 11 Februarij 1502…”
Conferma dell’esenzione da dazi per 1500 carri di vino – 1503
“Il spettabile sig. Andrea Giorgio de Casa nova, Regio delegato…ordina…che essi di Bormio non possano essere artati ne sforzati a nessuno pagamento di bolette…per la somma di quelli carri mille cinquecento de vino
de quali hanno la esenzione dalla ducale Camera, et confirmata dalla Regia maestà, ma se li datiari, o posteri
del predetto datio del vino voranno tenere il suo computo, et minuta di detto vino da levarsi essi di Bormio
dalle parti di Valtelina…lo tengino al loro volere, senza che li predetti di Bormio siano in qualche modo aggravati…”
Tale privilegio per estrazione di 1500 carri di vino in esenzione di dazio venne successivamente confermato dalle Tre Leghe con decreti del 1608, del 6 settembre 1650, del 1 settembre 1670 e del 1682. Notizie ulteriori in:
COLO’ Giuseppe: Cronologia compendiata dei privilegi, decreti dominicali, ordini e rescritti del Contado di Bormio dal 1365 al 1777.
In: Periodico della Società Storica Comense, vol IX (1892), pagg.129 e segg.
Conferma del privilegio per libera esportazione di vino dalla Valtellina – 1513
“…Coram domino Simone Zigalinio datierio seu posterio poste Glere communis Clurij exixtente super plateis
Glere predicte: exhibuit et presentavit…suprascripto domino Simoni posterio poste predicte nomine Vallistellinae certas literas quarum ut asserit copia mihi exibita fuit, petens…a predicto domino Simone dictas litteras
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admitti per eum admitti debere…Cuiusquidem copiae tenor talis est:
Nos Oratores Rev.mi d. d. Episcopi Curiensis ac trium Ligharum etc. Dilecte noster Simonine Datier de Giera
salutem etc. havemo inteso da li nostri homini de Burmio como se scodi dicto datio del vino. Et quale conduce
li homini et comunitas nostra de Burmio. Et qual datio per il tempo passato may non hano pagato secondo li
lor privilegij da noi, et da altri Signori concessi etc. Per il qual comandemo che tu non volia innovare datio
alchuno essi de Burmio et che tu li volia lassar menare et condure lor vino senza datio como per lo passato
hano conducto. Et questo per quanto hay a caro la gratia nostra. Quia sic volumus et nobis placet. Datum in
Dieta Taffas die 9 mensis May anno (MDXIII°)…non solummodo comandemo a ti datiero ma anchora a voy
altri tuti de epso terzero de Giera etc. se haviti scosso o tolto qualche cosa voliati restituire…”.
Grida sulle osterie – 1559
“…Noi Oratori delle tre Leghe…avendo udita l’esposizione fatta…proponente che…le accondiscendenze alla
gola, ubriachezze e mangiamenti esosi, giuochi e altri grandissimi disprezzi della ricchezza e detrimenti cagionati ai corpi, a cagione delle varie, e moltissime…viziose osterie esistenti….per distogliere ed allontanare
da questi vizi alcuni uomini hanno fatto un pubblico proclama…sopra coteste osterie l’anno passato in un suo
consiglio di popolo…hanno mandato ad essi il prefato nunzio per la conferma di detto privilegio. Noi…per
tenore delle presenti confermamo detto statuto…”
Statuti del 1561 e successivi
Cap. 12 civ.: De consiliarijs non debentibus eligere aliquem suum propinquum ad aliquod officium
“…Item, quod officiales maiores exeuntes…non possint eligi ad officium tabernae, et officiales tabernae similiter ad officium maius, et hoc in prima sorte seguenti…”
Cap. 38 civ: De mercato fiendo inter forenses et libero transitu per Burmium
“…Item per Dominos Trium Ligarum cassatur statutum vetus super inde disponens et statuitur quod a modo in
antea quaelibet persona forensis a communi Burmij…possit in Burmio, tam cum terrigenis quam de forense ad
forensem, libere mercari…vendere et emere in Burmio…et etiam habere liberum transitum…Ita tamen quod
datia solita solvantur, pro ut presenti statuto et secundum consuetudinem; pro vino tamen solvantur crociferi
duo pro qualibet soma vini. Videtur revisio facta per Dominos Trium Ligarum…de anno 1563, videlicet quod
forenses, ut supra, possint mercari et habere liberum transitum impune per territorium Burmij et montem Humbrailij cum equis et alijs bestijs oneratis et cum qualibet mercantia…Nunc vero vigore dictae revisionis…ordinatum est ut predicti forenses non habeant transitum, nisi pro ut habuerunt ab antiquo…”
Cap. 61 civ.: De procuratoribus et caniparijs tabernae eligendis
“…annuatim de mense octobris eligantur…duo providi homines per procuratores tabernae communis…et
unus caniparius…qui ambo procuratores tabernae durent…per annum unum, salvo caniparius mutetur omnibus quattuor mensibus…et illud vinum quod conducitur de Valle Tellina debeat avanzare saltem sex staria vini
pro quolibet carro ad canipas communis, et si non avanzaretur tot, quod procuratores tabernae…teneantur ad
eorum expensas satisfacere communi: et quod, incanipato et imbotato ipso vino…quod illud vinum non debeat
calare, nisi staria tres vini pro carro…et insuper…eligantur duo mensuratores vini communis…et quod unus
eorum semper sit…ad mensurandum dictum vinum…”
Cap. 62 civ.: De tabernarijs communis, et eorum ordine, et suorum officialium
“…ille qui erit tabernarius communis non debeat tenere aquam in canipa, in qua tabernetur aliquod vinum, nec
mescere nec devastare fraudolenter illud vinum nec furare illud…et si devastaret, vel fraudaret vel furaretur
aliquod vinum…solvat pro banno communi libras decem imperialium, et restituere teneatur illum vinum triplum; et ultra hoc sit sospensus a quibuscumque officijs communis per decem annos subsequentes et publicetur
in arengo; et si de ipsis…fuerit aliquod inditium, tunc inquiratur per martyrium; et quod tabernarius teneatur
bene mensurare illud vinum…”
Cap. 63 civ.: De vino dando post communicam
“…per commune Burmi omni anno, amore Dei, detur infrascripta quantitas vini post communicham, in die
iovis sancta et in festa Paschatis Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi videlicet: in die Iovis sancta, condia duo vini ad hostia Sanctorum Gervasii et Protasii de Burmio, pauperibus, et plus et minus ad voluntatem
Consilii, et condium unum et medium in festo Paschae ad ipsa hostia…In die iovis sancta staria quattuor vini
vicinis de Furva: et in festo Paschatis etiam staria quattuor vicinis ad ecclesiam Sancti Nicolai; et in die iovis
sancta detur vicinis de Semogo staria tria vini, vicinis de Pedenosso et de Xanno staria vini quinque, vicinis de
Livinio staria tria vini, vicinis de Oga staria duo vini, vicinis de Sancto Bartolomeo starium unum et medium
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vini, vicinis de Sancta Maria Magdalena et de Plaz Morticis staria duo vini, vicinis de Sancto Gallo staria tria
vini, vicinis Sancte Mariae de Cipina staria duo vini, vicinis de Sancto Britio starium medium vini, vicinis
Sancti Jacobi de Fraele starium medium vini, vicinis Ecclesiae Sanctae Luciae starium unum vini…”
Cap. 64 civ.: De vino non vendendo ad minutum
“…quod nulla persona…possit vendere aliquot vinum ad minutum, a medio condio infra; quod medium condium debeat accipi totum simul in una vice…ac etiam quod nullum vinum bibatur…in vicinantijs nec in aliquibus conversationibus animo et intentione defraudandi condemnationes…et zalapoterij, duae personae simul
et quilibet accusatores possint accusare…”
Cap. 65 civ.: De vino non bibendo in canipis communis, nec comedendo
“…quod procuratores tabernae communis non debeant conducere aliquam personam ad bibendum de vino
communis…nisi fuerit pro negotio communis…et quod non comedatur etiam in canipis ipsis per officiales
communis nec per aliam personam, nisi per tabernarium et per suum adiutorem…et zalapoterij, et duae personae simul possint accusare…”
Cap. 66 civ.: De vino non tabernando ultra pretium
“…quod nulla persona tabernans vinum alibi quam ad tabernam communis non debeat accipere ultra pretium
pro quo tabernabitur ad tabernam communis; et quo non debeat facere aliquam mutationem vini tabernandi,
videlicet vinum novum pro veteri, nec vinum vetus pro novo…salvo quod ad tabernas de Livinio, de Cazabella
et de Magliavacca possit accipi imperialem unum pro quartino…”
Cap. 67 civ.: De vino tabernariorum communis non bibendo, nec expandendo quando est mensuratum
“…de coetero quaelibet persona, quae emeret vinum a tabernarijs communis, non debeat bibere de ipso vino,
neque expandere ipsum vinum, dum familia domini Potestatis iret ad tabulam ubi tabernabitur vinum et dicat:
“Teneas ipsum vinum emptum et mensuratum firmiter in manibus absque bibendo et expandendo, quoniam
volo videre si est bene mensuratum aut non…”
Cap. 68 civ.: De tabernarijs extra villam, qui teneantur vendere vinum vetus et novum secundum ordinem
“…quod quilibet tabernarius extra villam…teneatur manutenere vinum novum ad tabernam eius continue…insuper quod dicti tabernarij…teneantur manutenere… vinum vetus de illo anno quo tabernabitur ad tabernam
communis in villa…et si reperiretur quod tabernaretur aliud vinum vetus, quod ipsum vinum debeant vendere
secundum pretium vini novi…”
Cap. 84 civ.: De poena personarum exercentium vices canipariorum tabernae communis
“…secundum consilium factum anno 1404…quod non sit aliqua persona …quae ullo modo audeat…exercere
officim canipariae tabernae communis, nec gubernare denarium ipsorum canipariorum, qui erunt per tempora…”
Cap. 107 civ.: De tabernarijs communis eligendi per consiliarios
“…quilibet consiliarius debeat eligere suum tabernarium in Consilio…et tabernarius qui electus fuerit, solvat
pro banno communi soldos viginti imperialium…et qui erit tabernarius in una sorte, non possit esse tabernarius, donec non erit finita et completa ipsa sors…et quod nullus tabernarius possit ponere aliquem scontrum in
suo loco…”
Cap. 108 civ.: De tabernarijs et officialibus tabernae
“…quod eligantur tabernarij in consilium publice; et illi tabernarij qui eligentur et neglexerint esse, solvant pro
banno communi soldos quadraginta…et quod ille tabernarius debeat mensurare iuste et legaliter cuilibet personae recipienti vinum, sup poena…soldorum quinque imperialium pro quolibet quartino vini male mensurato,
et soldorum duorum imperialium personae recipienti ipsum vinum male mensuratum; et quod dictus tabernarius non debeat devastare vinum nec facere aliquam fraudem…et quod debeat tenere continue, mensurando
dictum vinum galedam, ita quod tangat cazam…quod officiales communis debeant cogere ipsos tabernarios
ad faciendum completam solutionem vini per eos tabernati, preteritis diebus tribus postquam mensurata fuerit
veges…habentes ipsi tabernarij de feudo a communi soldos tres imperialium pro quolibet condio vini per eos
tabernati…a kalendis maij usque ad Sactum Michaelem, et a Sancto Michaele usque ad kalendas maij, soldos
duos…
Additur quod si alius tabernarius fecerit aliquam fraudem in aliquo vino…incurrat in poenam librarum viginti quinque imperialium…et teneatur pagare totum vinum quod esset in ipsa vegete in qua esset talis fraus
facta…et possit accipere…ipsum vinum pro eo…quae addictio est facta de anno 1534…”
Cap. 109 civ.: De avanzo vini Vallis Tellinae ponendo in receptione
“…quod omnes officiales tabernae communis non debeant ponere in recepitone nisi de condijs novem pro
carro de quolibet carro vini quod emeretur in Valle Tellina, excepto vino quod emeretur ad Tillium…”
Cap. 112 civ.: De ratione caniparii tabernae communis legenda in Consilio et reddenda infra decem dies
“…caniparii tabernae communis…teneantur et debeant facere in Consilio rationem canipariae eorum…ac
etiam ille caneparius teneatur et debeat reddidisse plenam rationem cum integra…solutione communi…”
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Cap. 125 civ.: De personis tenentibus hospitibus, qui possint cogi
“…quilibet hospes…possit cogere personaliter in palatio communis Burmij quamlibet personam….quae
expendiderit in hospitio eorum, usque ad quantitatem soldorum viginti imperialium, et quod praeconetur... ”
Cap. 142 civ.: De zalapoterijs ponendis
“…quilibet officiales communis…habeant arbitrium ponendi vel eligendi zalapoterios privatos super personis
vendentibus vinum ad minutum, super tabernarijs male mensurantibus vinum communis, super personis bibentibus et comedentibus in canipis communis et super quibuscumque alijs negotijs communis…”
Cap. 230 civ .: De assegnatione mensurarum
“…per commune…ponatur unus providus homo, qui sit ad segnandum et scotandum omni anno mensuras
omnes…et non debeat scotare aliquod vasum viride nisi quando fuerit siccum…”
Cap. 237 civ.: De pedagio somarum
“…datum pedagij somarum stratae qua itur in Venusta(m), videlicet per stratam de Balneo et per scalas de
Fraele…quod qualibet persona quae transiet…cum somis sive parvis sive magnis, solvat pro pedagio communi de Burmio…imperiales duodecim pro qualibet soma tam magna quam parva…et quaelibet persona tam
forensis quam terrigena habitans in Valle Tellina, in Valle Camonica et Bergamasca, et in Burmio, quae venderet aliquod vinum super territorium Burmij alicui personae abitanti in suprascriptis confiniis et quod vinum
conduceretur per suprascriptas scalas (di Fraele) seu per suprascriptam stratam de Balneo solvat imperiales
duodecim pro ipso pedagio, salvo quod aliquis somarinus nullum pedagium solvat nisi pedagium consuetum…
quod nulla persona vallis Agnedinae…neque de Tavate (Davos) teneatur solvere aliquod pedagium somarum
communi…solvendo ipse herbaticum et pontaticum…nec etiam vendentes vinum aliquibus suprascriptorum
de Agnedina ac de Tavate aliquid solvere teneantur pro ipso pedagio dicti vini.
Additum est de anno 1393…quod quaelibet persona vallis Agnedinae…ac de Tavate conducens aliquas somas
per Livignum, per vallem de Fraele neque per Iovoplanum non teneatur solvere aliquod pedagium somarum, et
si conduceretur per eos…per Vallem Venustam teneatur solvere ipsum pedagium…”
Cap. 238 civ.: De herbatico somarinorum et pontatico scalarum et de datio
“…omni anno affictetur per commune datum herbatici somarinorum et pontatici scalarum sub hac forma videlicet quod quilibet somarinus seu quaelibet alia persona quae…habitaret ab Onodrio ultra et a Livigno et Cazabella ultra versus Agnedinam et Cruallam qui venirent in Bumium cum equis…oneratis per scalas de Fraele et
de Balneo nihil solvant…dum illa mercantia remaneat in Burmium; scilicet postea redeundo …solvant…imperiales novem pro quolibet equo…pro herbatico et pontatico ipsorum, videlicet imperiales sex pro herbatico,
et imperiales tres pro pontatico…et si dicti somarini…conducerent ipsa mercimonia extra territorium Burmij,
quod tunc debeant solvere imperiales decem et octo pro qualibet soma…ultra pesaturam salis; et quod illi de
Agnedina ac de Tavate et de Crualla non teneantur solvere aliquod herbaticum, pontaticum nec pedagium nisi
a partibus Vallis Venustae…”
Cap. 256 civ. : De feudo mensuratorum vini communis
“…Item statutum est secundum unum consilium factum MCCCXCIIII…quod de coetero quilibet mensurator
vini communis habeat de feudo a communi in anno soldos viginti imperial(ium) pro quolibet eorum…”
Cap. 292 civ.: De datio stratarum de Balneo, Fraele et Livignio
“…quaelibet persona…quae transiet per stratas Balnei et per scalas de Fraele…cum somis…solvat pro pedagio…imperiales duodecim pro qualibet soma…et quaelibet persona de Burmio…transiens per vallem de
Livignio debeat solvere imperiales duodecim… ”
Cap. 295 civ.: De boletis vini et datio corarie
“…quod quaelibet persona de Burmio conducens vinum in Burmio…debeat accipere boletas pro conducendo
dictum vinum a posterio boletarum communis Burmij…et solvere soldos septem pro singulo plaustro vini
conducendo, vel imperialium quattuordecem pro singola soma vini…computato ibi datio corariae …qui conduxerit vinum sine dictis boletis incurrant in poenam librarum quinque imperialium…”
Cap. 296 civ.: Additio boletarum vini
“…Item additum est in additione facta de anno 1515 de boletis vini quod sit pena soldorum viginti imperialium
pro qualibet persona et vice conducente vinum e Valletellina et Vallechamonica si non dat noticiam incantatori aut habentes ipsas boletas nomine communis de tali vino conducto in termino dierum decem post talem
conductam facta(m) que pena perveniat incantatori sive habenti ipsum datium, qui incantator…non possit
condamnare nisi pro una conducta pro vice…”
Cap. 325 civ.: Ordinationes pro betolis et hospitijs
“...Cum retro actis temporibus fuerit et sit malus usus et quaedam abusio in tota communitate Burmij faciendi
hospitia et betolas ad libitum personarum quod est multum damnosum et perniciosum universitati praedicti
communis Burmij…per Consilium generale…de ultimo mensis maij 1558 modo infrascripto statuitur :
-Quod decetero non sit ulla persona…quae audeat…facere hospitium neque betolam neque dare ad comeden-
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dum neque bibendum pro pagamento…sub poena…librarum decem imperialium…salvis Livignaschis…et
reservato hospitio tabernae curtivi prefati communis Burmij. Qui hospes ipsius cortivi possit dare ad comedendum et bibendum…tamen…in quo hospitio nulla persona ludere possit…
Reservatis hospitio Balneorum ibi, hospitio Humbrailij et de Magliavacca…
Item reservatur quod quaelibet persona…de Burmij tantum possit facere hospitium forensibus, pagando datia
communi…
Reservando etiam…possendi dare vinum pro infirmis, pagliolentis (partorienti) et pro lavorentis, quibus possit
dari ad minutum…
Item quod nulla persona…possit emere vinum…in curtivo sive hospitio curtivi, pro rivendendo…
Item quod omnes personae territorij Burmij tantum possint daziare vina et vendere…extra domos suas et non
in domibus possint dare pro bibendo…reservatis tamen diebus quinque infrascriptorum festorum, videlicet
in die Sanctae Mariae martii, Ascensionis…Sacratissimi Corporis…, sanctorum Gervasij et Protasij et dedicationis ecclesiae…plebis nostrae, in quibus quaelibet persona possit dare ad comedendum et bibendum pro
pagamento et sine pagamente usque ad sonum Ave Mariae in suo hospitio tantum…”
Cap. 60 crim.: De rebus datis alicui personae et non consignatis
“…quod, si fuerit aliqua persona…quae acciperet vel reciperet aliquos denarios, vinum, sal, ferrum, bladum
vel alias quascumque res ab aliqua persona…ad instantiam portandi vel consegnandi alicui persone nomine
personae dantis, et ipsas tales res…non dederit et non consignaverit…puniatur in libris decem…”
Buona parte delle sopra trascritte disposizioni statutarie della comunità di Bormio risalgono ad epoca molto precedente a quella in cui
vennero definitivamente fissate nella raccolta del 1561, che restò in vigore (con qualche aggiunta ed integrazione) fino al 1797. Alla
stessa si è attinto, in quanto non sarebbe stato infatti possibile seguire la capillare (e disordinata) evoluzione del “corpus” statutario
bormiese dal sec. XIV, quando appare già codificato in modo organico, fino alla metà del ‘500.
Privilegio alla comunità di Bormio – 1563
“…Noi Oratori delle Tre Leghe…La detta Comunità di Bormio…In terzo luogo si sono lamentati che essendo
stato continuamente osservato il passaggio da Bormio verso la valle Monastero ed impedito ad essi Valtelini
acciò non potessero condur vino fuori di detta Comunità di Bormio, verso dette parti, li predetti commissari
hanno aperto il passaggio ad essi Valtellini ed ancora a quelli che sono del dominio austriaco, ai quali parimenti
era impedito tal passo.
Ed essendo che tale apertura di passo apporti grave danno ad essa Comunità chiesero che da noi si ordinasse
che li Valtellini e li forestieri austriaci non abbino il passaggio se non in quella guisa che l’ebbero per l’avanti
negli antichi tempi…Quali cose…per tenore delle seguenti approviamo, confermiamo…”
Tariffe daziarie – (1613)
“…Pro qualibet soma vini
Pro quolibet cent(enari)o casei
Pro qualibet bestia grossa
Pro quolibet vitulo vel porco
Pro qualibet capra vel pecude
Pro quolibet equo
Pro qualibet soma panni
Pro qualibet soma lanae
Pro qualibet soma setae vel damaschi
Pro qualibet soma ferri non laborati
Pro qualibet soma ferri laborati
Pro qualibet soma cotoni vel bombaci
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Disposizioni aggiunte dal Consiglio Ordinario del 15 gennaio 1746
Cap. 2: senza titolazione
“…Che i compratori della taverna durante il loro ufficio non possino comprar vino di sopra di Tirano, ne comprare per se, o per altri nella cantina, ove comprano vino per essa taverna.”
Cap. 3: Senza titolazione
“Che il vino che si compra per la taverna sia tutto condotto nella medema, vuotato nelle botti di comunità, e
registrato al libro del maneggio d’essa, prohibendo a qualsivoglia ufficiali in pena della privazione degli uffici
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il condurre, fare, e permetter condurre alle loro, e altrui case.”
Cap. 4: Senza titolazione
“ Si assegnano di salario per caduno de reggenti lire 25, e lire 7 per la reduzione de conti della taverna…e per
cadauno de compratori lire 8…al giorno per viaggio in Valtellina a motivo della compra de vini, i quali non
posan pretendere altre spese straordinarie, ne far donativo, ed il solito salario pel condottiere…ed al tavernaro
per la tavernatura lire 3 per soma, oltre lire 10 per scaldar la stua per tutto il tempo gli sarà ordinato da reggenti…”
Cap. 5: Senza titolazione
“…Che il tavernaro non possi esser eletto reggente, consigliere o canevaro in pena di nullità dell’elezione”
Cap. 6: Senza titolazione
“Che niuno debitore della taverna, possi essere amesso per tavernaro, se non premesso il compiuto pagamento
del debito vecchio, con sodisfazione della comunità, o pure che venga assicurata e cautata essa comunità…”
Cap. 7: Senza titolazione
“…Che il vino sia tassato dal magnifico Consiglio, incaricando l’oste avanti d’aver esitato il vino d’una botte,
a manifestarlo per tempo, affine d’evitar le spese superflue della provisione”
Cap. 8: Senza titolazione
“Che il tavernaro tosto resi i conti a Sant Martino (essendo) debitore sia tenuto a far pronta soddisfazione alla
comunità…”
Cap. 9: Senza titolazione
“…Che il tavernaro non possa pigliar assegni verso la comunità…”
Cap. 10: Senza titolazione
“…Che sia abbonata al condottiere per le condotte de vini per ogni carrera conforme al solito, ut sequitur
Tirano lire 16
Villa lire 17
Stazona lire 17
Bianzone lire 18
Teglio lire 20
Tresenda lire 19
Tresivio lire 22
Ponte lire 21
Boffetto lire 22
Chiuro lire 20
Sondrio lire 25
Montagna lire 23
Oltre le cautele solite per vuotar vini, e far le carrere in Valtelina”
Cap. 11: Senza titolazione
“Che il tavernaro per ogni botte di vino gli sarà consegnata, debba dare buona, e sufficiente sicurtà…e si
dichiara che i pagamenti, i quali verranno fatti dal tavernaro, s’intendano fatti fatti in pagamento della prima
botte consegnata, ed indi per la seconda, et sic successive de botte in botte, che gli sarà consegnata…”
Cap. 12: Senza titolazione
“…Che niuno debitore alla magnifica comunità posi esser eletto in officio, e chi è capace d’uffici di taverna
debba almeno avere del proprio lire 2000 libere da qualunque aggravio, ò pure sicurtà idonea…”
Cap. 13: Senza titolazione
“…Che non essendo soddisfatta la prima botte dall’oste, avanti di consegnarli la terza, incomba ai reggenti…di
darne parte al magnifico Consiglio, a cui indi s’aspetti provedere…”
Cap. 14: Senza titolazione
“…Che l’oste…non possi cacciar fuori della stua nessun povero in caso di necessità e al tempo, che la medesima si scalda non permettere il gioco di zara, e nel tempo de divini uffici nessun gioco”
Cap. 15: Senza titolazione
“Che il condottiere, o boari usino fedeltà nel condure i vini, ed in caso di frode sogiaciano a severissimo castigo
ad arbitrio del magnifico Consiglio, volendo che uno in testimonio degno di fede sia prova sufficiente”
Cap. 16: Senza titolazione
“Che qualsisia ufficiale di taverna tantosto notizioso di sua elezione sia tenuto, o ad accettar l’ufficio, e prestare il giuramento d’esercire il suo carico con pontualità, e fedeltà, ed osservare inviolabilmente tutto il dato,
cum honoribus et oneribus, e presentare idonea sicurtà…il giuramento de condottieri si estenda non solo per la
fida condotta, ma anche che i vini comprati, et acordati sopra mercato da compratori restino in beneficio della
taverna…”
29
Cap. 19 Senza titolazione
“…Che passando soldatesca…permettendosi al tavernaro pel disturbo vendere in tali occasioni il vino un soldo
di più al boccale in di lui profitto”
Cap. 21: Senza titolazione
“Che il Consiglio ordinario abbi tutta la cautela nel prender danari dalla taverna, acciò vi sia sufficiente provisione per provedere vini, il salario degli ufficiali e che fuori dell’avanzo d’essa taverna si cavi n° 25 filippi
annui…per l’illustrissima sindacatura…”
Cap. 24: Senza titolazione
“…Che il caniparo maggiore di comunità durante l’ufficio possa dar da mangiare e bere e tavernar vino a salariati, e non ad altri”
Cap. 25: Senza titolazione
“Che la locazione della taverna debba durare come le altre in avenire a Sant Martino”
Cap.26: Senza titolazione
“Che l’oste sotto il giuramento non possa esitar vino a…se non premessa la licenza del consiglio ordinario, a
cui starà di deliberare iuxta indigentiam”
Cap. 27: Senza titolazione
“Che l’oste debba adoperare tutt’i vasi, misure, e brente bollate…proibendo in oltre d’imprestar le brente a chi
che sia…e che sia tenuto farli…bollare ogni anno”
Cap. 28: Senza titolazione
“Che l’oste non possa mettere in suo piede, ne introdurre alcuno a dispensar vino, senza licenza del magnifico
Consiglio”
Cap. 31: Senza titolazione
“Che i compratori possano ricevere independentemente di reggenti il denaro dal tavernaro sino al suplemento
del pagamento de vini, dando però sovenzione al condottiero al tempo delle condotte”
Cap. 32: Senza titolazione
“Che i reggenti non possano far spese alla taverna senza ordine del magnifico Consiglio”
Cap. 33: Senza titolazione
“Che cadauno degli ufficiali che ha avuto ufficio un anno in taverna, non possa aver l’altr’anno susseguente
l’istesso ufficio, a riserva dell’oste sotto pena di nullità di tal’elezione”
Cap. 34: Senza titolazione
“Che per ufficiali di taverna s’intendano i compratori, reggenti, cancellero, condottiere, e l’oste della medesima, l’elezione de quali si racomanda con ogni calore succeda in persone degne, e capaci di tale incarico”
Cap. 38: Senza titolazione
“…Che non si scarichi il vino, se non dopo riconosciuta, ed approvata da chi si deve la qualità (e) il prezzo del
medesimo, ed allo scarico dal principio sino al fine intervengano ambidue i reggenti col cancellere di taverna,
ciascuno tenore al suo ufficio con tutta l’oculatezza e tutte le mesure da farsi giustamente senza frode, la nota
delle quali venga all’ultimo ogni volta prima di separarsi letta dal cancellero a chi v’ha interesse, e che i reggenti di taverna abbiano da assaggiare il vino d’ogni carrera per evitare ogni frode”
Cap. 39: Senza titolazione
“Che i reggenti di taverna sotto il loro giuramento abbiano tutta l’ispezione intorno al callo del vino, proibendo
loro dippiù l’abuso di consumarlo sia per se, sia per dispensarlo ad altri sotto qualunque titolo, e in qualsivoglia
modo, tempo e luogo…affine non abbiano d’attribuirne la colpa al callo naturale”
Cap. 42: Senza titolazione
“…Che venga da reggenti di taverna in buona, e valida forma sigillata ogni botte di vino della medema con cera
di Spagna, spago, brochette, e misurata con bachetta, e di tanto in tanto revisto il sigillo ed in caso di rottura, o
le(sione) data parte immediatamente a signori dell’officio”
Cap. 45: Senza titolazione
“…Che sia obbligo de compratori il produrre confessi de vini pagati d’anno in anno al magnifico Consiglio…”
Bregaglia
Privilegio alla Val Bregaglia per estrazione vino - 1440
“…Nel 1440 Milano concesse al bregagliotto Federico Salis…l’importazione di vino fino a dieci carri l’anno
in esenzione dai dazi…”.
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Privilegio per estrazione vino alla Val Bregalia – 1484
“Nos Galeaz Maria Sfortia Vicecomes…cum nobis porecta fuit supplicatio nomine hominum Vallis Bregalie…
confirmavit vestra dominatio anno 1478 vestris fidelissimis amicis…Vallis Bregalie, ut levare possent a civitate
vestra Cumarum…pro quantitate…plaustris octuaginta vini mensurae comensis in anno…a quibusdam vero
annis citra datiarij dictae civitatis recusant servare ipsam immunitatem et privilegium…dicti homines…recurrunt…supplicantes dignetur eisdem concedere patentes literas quibus mandetur datiariis…quod…observent
dictam immunitatem…Nos vero, considerantes hec a maioribus nostris iamdiu concessa…concedimus et decernimus quod Communitas, patria et homines ipsi Vallis Bergalie…preserventur de cetero…a datiorum solutione…pro quantitate…et plaustris octuaginta vini mensure comensis in anno. Communitas, patria et homines
Vallis Agnadine pro plaustris centum, et Communitas…Vallis Sexamij pro plaustris quinquaginta quinque et
Communitas…Vallis Suprasaxum…pro plaustris quinquaginta: sicque per presentes eos immunes et exemptos
facimus…Datum Mediolani die IIII Januarij 1478…Confidentes ac nobis persuadentes eosdem in nostra devotione permansuros et nemini daturos transitum, opem, favorem, vel subsidium qui contra nos, statum nostrum,
vel subditos nostros, obtentare…hominibus Vallis Bregalie…concedimus qui de cetero omni anno possint
levare…et plaustra octuaginta vini mensure Comensis absque solutione datiorum…Datum Mediolani die XII
Ianuarij MCCCCLXXXquarto…”
Esistono anche ordinazioni precedenti, non trascritte:
Donazione dei dazi di Bregaglia al vescovo di Coira da parte di Carlo IV – 1349
Decreto relativo ai dazi suddetti, con divieto di usare altre strade – 1360
Esenzione per 80 carri di vino - 1467
Statuti del 1597
Cap. XV crim: Senza titolazione
“…Che nisun deve giocare, salvo per vino o per un pasto…”
Cap. LXXX crim.: Senza titolazione
“…Nessuno deve mettere mano a nessuna sorte di roba o mercanzia…ne forare barile di nessuna sorte per farle
ligiere…”
Cap. LXXXIV civ.: Senza titolazione
“…il Podestà con li Ministralli della Valle unitamente devono ogni anno far giustare li vasilli di vino, misure
e pese…”
Grida generale del 1765
Cap. 21: Senza titolazione
“…Si impone, e commanda…a qualunque condottiere di qualsiasi mercanzia transitante in questa valle di
condurla fedelmente in ordine alla lettera di porto…Imponendo in oltre ai Condottieri di vino, od altra robba,
di non mettere, e lasciar mettere mano alle Barile per bevere, o lasciar bevere, o appropriarsi delle sudette
robbe…”
Ordine sulle osterie: Senza titolazione né numerazione
“…si fa ordinazione a tutti li Osti Bettolieri, ed esitatori di Vino, ed Acquavita, che non possino…dare, vendere, o esitare in qualsisia modo Vino, e Acquavita a Persone soggette à podestà altrui, ne per il giusto valore
in dinari, ne molto meno ricevere d’esse persone soggette veruna cosa sia di mobilia, o altro…Si proibisce
altresì a medemi il vendere, dispensare del vino, e ricevere chi esser si voglia nelle osterie…le Domeniche, o
altri giorni Festivi durante le Funzioni Sacre…Riservandosi la Magnifica Drittura Criminale indicare particolarmente agli Osti le Persone le più sregolate, e più date a questo vizio…a solo fine di prevenire, e impedire,
se possibile fosse, il tanto notabile danno da ciò risentono molte Famiglie, quanto ancora lo scandalo, che a
disonore della Religione ad onta della Giustizia, ed a disonore del Paese cotidianamente ne nasce…”
Ordinamenti della comunanza di San Giorgio
Ordinanze senza titolazione né numerazione
“…Finalmente poi, vien’incantata nel stesso giorno la Rotta di Malenk, ò sia Muretto, ed il rilevatore d’essa
deve subito prestare una sicurtà sufficiente…”
Ordinamenti della Comunanza di San Martino
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Ordinanza senza titolazione
“…Il detto giorno viene fatto dalla Comunità sudetta il Rottner della montagna di Malogia, ma non si paga
cosa’alcuna per detta Rotta…e finalmente s’incanta in piazza publica il dazio grande della Comunità a suono
dell’Ave Maria…e finita che sia l’Ave Maria resta il Dazio a quello che ha fatto l’ultima proferta, che leva
imediatamente la stadera del sito ove resta appesa…
2° Si nominano gli Stimatori di Vino…
3° Elegge la Comunità il Rottner di Maloggia
4° Ellegge la Comunità il Speditore della Mercanzia a Casaccia…”
Bregaglia Sopra Porta
Logamenti di San Giorgio e San Martino del 1680 e succ.
Cap. 27 dei logamenti di San Giorgio: Senza titolazione
“…Si ordina che li osti et tavernatore di vino sia obliga ogni volta a misurare il vino neli vasi di legno bolato et
giustato…con il bollo della Magnifica comunità, cio(è) quel vino che vien portato fora di casa da li osti et che
si porta in tavola, et che ogni volta la misura sia scoperta…faccendo la misura sempre giustamente…”
Cap. 5 dei logamenti di San Martino: Senza titolazione
“…che tutti li tavernatori di vino…deban far stimar e preciare da volta in volta…”
Cap. 7 dei logamenti di San Martino: Senza titolazione
“…tutti li stimadori di vino…non debiano alzar la roba di più che quelo che sara logato senza licentia et consentimento del Comune…”
Cap. 8 dei logamenti di San Martino: Senza titolazione
“…che tutta la grassina et altra roba che va su la roda di Angadina et altri logi et paiesi sia tutto pesato per
un huomo deputato del comune et che li mercadanti che fano condure la roba siano obligato di pagare crucer
4 il rup (rubbo) et ogni pesi di casaira fin si ha Chiavena conforma fata fra il nostro comuno et il comune di
Angadina, et la paga del pesador deba pagar il mergadanti che fano condure la rota, con questo ancora tutta la
roba che va su la roda sia partida per scuadra conforma la comunanza fatta l’anno 1676, et chi contrafara sia
crodato nella pena fata”
Cap. 9 dei logamenti di San Martino: Senza titolazione
“…che nighun cavalante forestiero non posa caricare sin ha tanto che li terieri non haverano carichato et non
hesendo menadura teriera che li merchadanti in tal caso posano disponer per altra menadura senza altro pergiudizio del nostro comun et daltri comuni…che (se) fuse qualche scuadra che havesen roba di più di quelo che
poterano menar via con le loro menadure presente, che le altre lo posino spartire et menar via”
Cap. 10 dei logamenti di San Martino: Senza titolazione
“…che nisuna persona…non posa meter mano (h)a nisuna slite ne cavali per piliare di condur via in nighun
logo infin (h)a tanto che non sara dischargato et hordinato al logo ordinario…”
Cap. 11 dei logamenti di San Martino: Senza titolazione
“…che nisuna persona…abia ardire ne manco posa scondure ne serar dendro di nisuna sorte di roba che va
sopra la roda per diffraudar il porto et altri particolari…et quando deta roba pasera a Vicosoprano si posa
dischargar senza impedimento alchuno et queli del comuno lo posano condure (h)a Chiavena et haver la ordinaria vitura”
Cap. 12 dei logamenti di San Martino: Senza titolazione
“…che li osti et tavernadori di vino debiano et siano tenuto di portare le misure et vase di vino accioche nel
giorno deputato siano bolato et giustato…”
Cap. 13 dei logamenti di San Martino: Senza titolazione
“…che nisuna persona non abia ardire di caricare di nisuna sorta di roba che va su la roda in Casacia no fino
(h)a tanto che il signor deputato non havera dato lui l’ordine et partito (h)a ogni cavalanti (h)o altri che pono
condure secondo che si conviene…con questo pero che il sig. deputato non facia parte (h)a nisuno et debia
dare ha ogni uno la sua parte…”
Cap. 17 dei logamenti di San Martino: Senza titolazione
“…Si hordina che tuti li osti et tavernador di vino non posano vendar il vino di Voltalina et soto il Rouan di più
di (blozzeri) 15 e quello sopra il (R)ovan (blozzeri) 13 soto pena di lire 14 et ancora li stimadori si componesero con li tavernadori siano crodati ancora in deta pena…”
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Logamenti del 1747
Cap. 17: Senza titolazione
“…Che tutti li Osti e Tavernieri di vino debbano misurare il vino ne’ vasi bollati…tanto quello che daranno
fuori che quello verrà bevuto in casa, e portar li vasi scoperti e far la giusta misura…”
Logamenti di San Martino del 1747
Cap. 3: Senza titolazione
“…Che tutti li tavernieri di vino debbano far stimare il vino, e far bolar li loro vasi…”
Cap. 5: Senza titolazione
“…Che niuna persona debba scondere, ne serrare via nessuna sorte di robba che vien nel Porto o sia Ruoda
per sfraudare altri…”
Cap. 6: Senza titolazione
“…che tutta la roba di Roda, Mercanzia ed ogni altra cosa che viene condotta e riposta nel porto di Casaccia…debba quella essere pesata dal publico pesatore e…far le solite liture, et che da quelli del comune venghi
fedelmente partita…
Cap. 7: Senza titolazione
“…tutti li cavallanti ò conduttori che si trovano alla riva del Lago, ò sia al Maloggia devano partire tutta la roba
di condurre a Casaccia tenor la Comunanza…”
Cap. 10: Senza titolazione
“…che tutti li Tavernieri di vino siano obligati di avisare gli Stimatori di vino ogni volta che scaricheranno
vino…”
Cap. 11: Senza titolazione
“…che tutte le slitte che carricheranno roba di Roda in Casaccia, ò altrove non debbano caricare più di una
soma e mezza di cavallo, con questo però che possano andare con detta carrica di transito a Chiavenna…”
Cap. 16: Senza titolazione
“…da St. Martino fino a St. Giorgio nessuno del nostro Comune, non deve andare più avanti delle Osterie di
Maloggia con some che si conduce di vittura…”
Cap. 19: Senza titolazione
“…nessuno del Comune possa far cambio di mercanzie che viene nel Porto di Casaccia per condurre a Chiavenna…”
Cap. 21: Senza titolazione
“…tutti quelli che scaricheranno mercanzie d’ogni sorte in Casaccia ò altrove nel nostro Comune dirizzate
tanto per Coira che per Engadina siano obligati di riponerle sotto bon coperto e loco sicuro…”
Logamenti di San Giorgio del 1825
Cap. 12: Senza titolazione
“…E proibito a barilari vasselari foresti di taliar ovunque legname per venderlo lavorato fuori della Comunità…permettendo che per uso della Comune sia foresto che vicino (t)olto il taglio nel bosco Motta Giurella…”
Cap. 38: Senza titolazione
“…E ordinato che li scusionari e eredi suoi sono esclusi del diritto di vottare, e menar mercanzia di Porto, fin
tanto che non avranno pagato la loro porzione di debiti…”
Cap. 40: Senza titolazione
“…S’ordina che nel mese di Maggio vengi rivisto le misure del vino e bolate col bollo del Comune”
Cap. 41: Senza titolazione
“Si proibisce ai Vetturini…di fare in alcun tempo acordio ne prendere di veruna sorte di mercanzia destinata
per Coira, ne per cambio né in altro modo da quelli della Villa (di Chiavenna), o altri che non sono vicini della
Valle…anzi li nostri Vetturini sono obbligati…d’andare in persona a Chiavenna a caricare la mercanzia, si
aggiunge che nessuno vicino possi sotto la medesima pena prendere veruna mercanzia dalle mani di Foresti o
di qual si sia altro Vicino che commercia, e ch’è stabilito fuori del Comune”
Cap. 45: Senza titolazione
“…Per oviare j abusi troppo frequenti…dai quali derivano grandi ed irreparabili danni, se non la rovina totale
d(i) intiere famiglie…si stabilisce che nessuno Oste e Bettoliere…non possa…somministrare denaro, vino, o
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qualsiasi altra cosa sopra pegno, o in credenza a Don(n)e maritate, senza il consenso dei loro Mariti, o Curatori…come ancora a qualunque altre persone riconosciute sotto Tutella…senza il preciso, e chiaro consenso
di chi ne avrà la direzione…si dichiara nulli e cassi gli scritti obbligatori che potrebbero venir fatti…Si modera…ammettendo nei casi di assoluta necessità che alle persone possa essere somministrato qualche sussidio
senza pregiudizio…”
Ordinamenti di St. Martino del 1825 e succ.
Cap. 2: Senza titolazione
“…Che nessuna persona non debba nascondere ne levar via nessuna mercanzia che viene nel Porto di Casaccia, osia roda, per fraudare altri sotto pena di L. 50. Sotto la medesima pena saranno quelli che avranno dato
stanze di riponerla, poi passando per là della robba nel nostro territorio, ogni altro del nostro Comune possa
pigliarla, e menarla lui ed esso abbi tutta la vittura…”
Cap. 3: Senza titolazione
“…Si ordina che tutta la robba di roda, mercanzia, ed ogni altra cosa che vien condotta, e riposta nel porto di
Casaccia…debba esser pesata dal Pubico pesadore…e di quelli del Comune veng(h)i fedelmente partita…tutta
la robba che vien nel Porto doppo l’Avemaria della sera, il Pesatore non la debba pesare, ne spedire sino il
giorno doppo alla ora solita…quelli che caricheranno la mercanzia a Maloggia per condurla a Casaccia siano
obbligati di caricarla, e condurla fedelmente senza dilazione alcuna acciò possa arrivare a Casaccia in tempo per essere giocata…si aggiungie…l’anno 1784…che non si possa giocare alcuna mercanzia proveniente
d’Engedina, che fosse a Maloggia se prima non sia giunta nel porto di Casaccia…Cosi pure resta proibito a
qualunque Vetturino…di prendere della mercanzia dei vetturini di sotto Porta…”
Cap. 4: Senza titolazione
“…E ordinato che tutti li Cavalcanti e condutieri che si ritrovano alla Ripa del lago, a Maloggia, di partire tutta
la robba di condurla a Casaccia…”
Cap. 7: Senza titolazione
“…tutte le slitte che caricheranno roba di Roda in Casaccia, o altrove, non debbano caricare più d’una soma e
mezza di cavallo con questo però debbano andare con detta robba di transito a Chiavenna senza scaricarla…”
Cap. 8: Senza titolazione
“…E ordinato che alle due ore doppo mezzogiorno quelli che si trovano a Casaccia per caricar robba possano
giocare, e partire, che il pesadore possa e debba tirar la marela per quelli che non sono presenti, ma che abbino
la menadura per caricare quelli di giorno, intendendo che nessuno possa giocare se non hanno la menadura
presente a Casaccia all’ora sudetta, con riserva quelli che saranno alla Montagna con robba, e che ritorneranno
lo stesso giorno, e che abbino lasciato ordine al Pesadore e nel tempo d’estate alle ore quattro doppo mezzo
giorno, s’intende che l’estate principia di St. Giorgio sino a St. Michele…e che nissuna persona…del nostro
Comune non possono mettere più di una marella per giocare la sudetta robba di porto se non saranno affatto
divisi, e separati colle proprie massari(zie) l’un dell’altro, abbenche avessero più menadure essendo una a
Chiavenna che della robba di porto non possi l’altra entrare in gioco a Casaccia se quella menadura ch’era a
Chiavenna non è ritornata altra parte per Casacia…”
Cap. 10: Senza titolazione
“…i Forestieri che ariveranno a Casacia con mercanzia colle proprie menadure di transito avanti fino a Chiavenna ma che siano obligati di lasciar detta carga e robba nel porto cioe quelli che non potran(n)o condurre di
transito a Chiavenna colle loro proprie menadure, non facendo ciò siano castigati…
Cap. 11: Senza titolazione
“…E ordinato che da Calenda Aprile sino a Calenda Ottobre, che quelli che servono il porto d’inverno che
siano obligati di servire anche in tempo d’estate…”
Cap. 12: Senza titolazione
“…ritrovandosi il grave danno che viene fatto dalli transitanti Vetturini nelli terreni…incaricando il Daziaro
d’avisare li Foresti transitanti che non si distachino dalla Strada Imperiale per tutto il territorio della nostra
Valle o Comunità e che sia lecito ad ogni Vicino di pendorare (punire e multare) quelli che passeranno con
menadure per li prati”
Cap. 13: Senza titolazione
“…nel nostro Comune nissuno possi far cambio di Mercanzia che viene nel Porto di Casacia per condurla a
Chiavenna, per renderla in altro incontro, nemmeno pigliar quella dei Vicini di Casacia quando essi non potessero condurla loro stessi in tal caso dovranno consegnarla al Porto il medemo giorno, e veng(h)i di quelli del
Comune divisa…”
Cap. 15: Senza titolazione
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“…quelli che scaricano ogni sorte di mercanzia a Casacia o altrove…indirizata, tanto per Coira, che per Engedina, siano obligati di ponerla al sicuro, sotto tetto coperto…”
Cap. 18: Senza titolazione
“…nissuno (a)rdi(sc)a a nodare, oppure ponere la sua marcha sopra qualsiasi genere di mercanzia posta in filla,
e che principiando d’una parte sino all’ultimo Collo, cosi tirando la marela, s’intende nello stesso ordine, cioè
quello li toccherà la prima marella abbia di prendere il primo collo nel filo…”
Cap. 19: Senza titolazione
“…Essendo che la Magnifica Comunità di Sopraporta ha fatto fabricare una sosta a Casacia per il ricovero
sicuro delle Mercanzie di qualsiasi parte ne vien condotta nella nostra Valle, s’ordina che tale Mercanzia, colla
riserva di quella che immediatamente sarà colà cambiata…sia e veng(h)i immediatamente posta nella detta
Sosta per esser opportunamente ricoverata e per restarvi conservata sino che la medema verrà caricata, e condotta avanti per il suo destino…”
Cap. 20: Senza titolazione
“…nell’atto che si incanta il Dazio ogni uno deve restare un passo lontano dalla Stadera, ne di avvicinarsi di più
alla medesima, se non nell’atto di far un esibizione per il medesimo Dazio…sin che il Dazio sarà rilevato…”
Cap. 26: Senza titolazione
“…Si fa divieto ad ogni Oste, ed altra persona…di dare Mercanzia di qualsiasi genere in condotta a persone
Foreste della Valle, o somministrare a questi, per uso dei loro cavalli, o altre menadure, del fieno per più tempo
di quello sarà bisognevole per il rinfresco, o riposo dei Condutieri, e loro menadure, durante il loro transito per
la nostra Giurisdizione…si proibisce…di somministrare verun fieno a cavallanti che sono del porto d’Engedina, che menano some o altre Mercanzie per Maloggia…li Foresti transitanti per la Valle con cavalli, buoi, o
altre menadure non possono dimorare nella Valle più che per il caso dei soliti ordinari due viaggi per settimana,
proibendo alli Osti…a non somministrare ne fieno ne alloggio di più…”
Cap. 27: Senza titolazione
“…Stante la poca osservanza e rispetto che dalli Vetturini oggidi vien praticato in Casacia raporto alla Mercanzia di Roda, s’ordina che ciaschedun Vetturino…di non poter giocare, o entrare in gioco, se non obedirà al
pesadore di Casacia…”
Formule finali: Per li giuramenti
“Il giuramento alli Stimatori del Vino:
Di stimare tutti li vini, che li Osti, e Tavernieri, venditori nel nostro Commune, e ciò di metterlo, e stimare, a
norma che di tempo in tempo corrono li prezzi, e secondo la pratica e qualità del Vino…”
Bregaglia Sottoporta
Ordini del comune di qua dell’Acqua (Castasegna e Soglio) - 1767 e succ.
Cap. VII, art. 2°: Del far clusura, pigliar castagne, legna, foglie nella selva
“…Che nessuno non debba ne possa prender su le castagne…ne prendere alcuna sorte di uga nelle vigne…”
Brusio
Ordini del 1573 e succ.
(1575) – pag. 22r, senza numerazione del cap. e titolazione
“…Anchora ano ordinato che li betoliere quelli li quali vollano tavernare vino siano tenuti a darlo per quel che
se tavernara a la taverna del Chomun et questo in pena de rainesi uno per volta tanto ch’il tora quanto ch’il
dara…”
-1593, pag. 57v, senza numerazione del cap. e titolazione
“Hanno li homini del comun de Brus ordinato che non si facia se non una taverna et coloro che taverneranno
vino oltra la taverna del Comune siano castigati il L. 3 cio tanto color che taverneranno come coloro che torano
vino fori del taverna del Comune…”
-1594, pag. 59v, senza numerazione del cap. e titolazione
“…Li homini del comune di Bruso… hanno confermato l’ordine fatto l’anno 1592…circa l’officio del tavernaro che sia tenuto giurare… di non tavernar altro vino che quello sara comprato per Decano, o Officiali e di
misurarlo con le misure bollate per li signori Accoladri.
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-Item che ciascuno possa tavernar vino, et far betola giurando in mano di Decano e Officiali di far l’officio
suo come nel precedente ordine si contiene et di manifestar per suo giuramento quante some di vino hanno
tavernato ò taverneranno acciò che siano tenuti pagar per ciascuna soma soldi cinque li quali cedano à pagar le
spese che si faranno per il Decano, et Officiali per comprare il vino della taverna.
-Item che non possano detti tavernaro del comune o bettolieri metter di più il vino alli forestieri di quanto sarà
tassato per li terrieri… sotto la pena di rainesi 3…”
Ordini del 1672
Cap. 21: Che non vadino capre nelle vigne delli Solchetti
“…Ancora è ordinato che non vadino capre nelle vigne delli Solchetti da mezo il mese di marzo per fino a San
Michele sotto pena di soldi 5 Imperiali per volta…”
Cap. 40: Che sia dato il giuramento al Tavernaro
“Ancora è ordinato, che sia dato il giuramento al Tavernaro del Comune…di non tavernar altro che il vino, che
sarà comperato dalli Deccano, et Officiali, e di non misurar con altri vasi, che non quelli saranno bollati per li
Sig.ri Accoladri, di dar la sua misura ad ognuno, et di darlo per il prezzo, che sarà limitato et pubblicato…”
Cap. 41: Delli betoglieri
“Ancora… che tutti quelli li quali vorranno far Bettola, ò Hosteria habbino da giurare di manifestare quante
some di vino haveranno tavernato, e paghino soldi cinque per l’onoranza della Comunità, et sijno obligati di
dare il vino almeno alli Terieri per quello sarà limitato… salvo se delli soldi 5 giustasero che possino pagare
ogn’uno un Filippo di Lire 10 l’uno all’anno senza altra manifestazione…”
Cap. 42: Che li Sig. Deccano, et Officiali debbano limitar le robbe al Tavernaro e Bettolieri
“Ancora… che il Deccano, et Officiali debban limitare le robbe al Tavernaro, over bettolieri, overo a chiunque
vorrà vendere pane, formaggio, vino e carne etc., e per quello che esse vivande siano limitate sijno tenuti, sotto
pena di lire 3 e soldi 10 Imperiali per ogni volta a darle…”
Cap. 45: Che il Deccano, et Officiali non possino far bettola, né taverna
“…Ancora…che li Deccano et Officiali del Comune non possino far Bettola, ne manco Taverna, né loro, né li
suoi di casa…”
Cap. 62: Di quelli, ch’hanno ricevuto terreno per far Vigna
“…Ancora…che tutti quelli à quali sarà dato licenza di pigliar Terreno per far Vigna siano tenuti nel termine
d’anni 3 prossimi avvenire aver fatto Vigna, o almeno la maggior parte, altrimenti caschi detto terreno in mano
del Comune”
Cap. 84: Che li Tavernieri, e Bettolieri non vendino vino alli terrieri…
“…Ancora…che ne Tavernieri ne Bettolieri non possino far Taverna, ne dar fori da bevere, ne da mangiare a’
Terrieri mentre si fanno li Divini Officij, tanto quelli della Messa, come quelli della Predica sotto pena di lire
3 e soldi 10 Imperiali…”
Cap. 98: Che niun Forestiero facia Osteria in Brusio
“Ancora…che niuna persona Forestiera del Comune di Brusio ardisca, ne presuma in alcun modo dar fori vino,
ne far Osteria in Brusio…sotto pena di Rainesi duoi…”
Modificazioni del 1758
Pag. 147r, senza numerazione del cap. e titolazione
“…Il cap 41 si afferma, con che però non sia in osservanza se non quando sia eretta la taverna…”
Modifiche successive (forse 1812)
Cap. 2, pag. 160r: senza titolazione
“…Considerando che vi era già imposta alli Ostieri e Bettolieri una benché tenue onoranza alla Vicinanza
com’al cap. 41 de’ Ordini, indi sospesa, com’in questo a f. 147. Ma ora, per la ristrettezza delle finanze d’essa
Vicinanza, come purtroppo notorio, viene ordinato di pagare d’onoranza alla detta nostra Vicinanza per ciascuna soma di vino, che taverneranno ò venderanno per uso d‘Osteria, o Betola, ma non altrimenti, lira una
Imperiale...”
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Castione Andevenno
Ordini del 1630
Cap. (2): Senza titolazione né numerazione
“…Che nella comunità si faccia una sol’hosteria, che debba servire solo per li forestieri…et li altri bettolieri,
e tavernari non possino dar da mangiare e da bever in casa, ma solamente vender il pane, vino, carne cruda, et
altre cose de fuora via…”
Chiavenna
Anno 1240: uscita
Gli atti del sec. XIII sono contenuti in:
Salice Tarcisio: La Valchiavenna nel Duecento, Chiavenna, 1997, al quale si rinvia per il commento e più
compiute notizie.
Pag. 1: “…Item denarios XVI novorum in stario uno vini…Item solidos XIIII in conzio uno vini…”
Pag. 2: “…Item denarios XVI in vino fideiussoribus et illis de Clavenna, quando fuit facta securitas librarum
CC.M. comuni de Cumis…”
Pag. 4: “…Item solidos XVI novorum in concio uno vini, dato Vifredo de Alamania…”
Pag.6: “…Item libras X minus solidis V in somis XII et media vini cum importatura et aliis dispendiis, dati
d.no Alberto de Rialte pro ficto preterito et medietate presentis anni de alpibus Ruzumi…”
Pag. 8: “…Item solidos IIII novorum Guidoto de Aliasca pro vino, quod habuerunt d.nus Gualterius de Vaze
et d.nus Rangerius de Segagne…Item libras VI et solidos III novorum Petro de Ponte pro somis VII et media
vini, quod dedit ser Alberto de Rialte…”
Pag. 10: “…Item solidos III novorum Guideto de Roncalia, qui laboravit per duos dies ad pontem novum…”
Anno 1256: uscita
c. I v: “…Item dedit denarios octo in vino d.no Conrado milliti de Castromuro, quando venit consilio communis Clavenne…”
c. III r: “…Item dedit libras sex novorum Brandino de Rovore pro feudo custodie Anduxie dierum LXXX.
sicut capit imperiales VIIII. pro quolibet die…Item dedit libras quinque et soldos quatuor novorum Aliberto…pro feudo dierum LXXXVIII suprascripte custodie, sicut capit imperiales VIII pro quolibet die…Item
dedit libras quatuor novorum Aliberto de Lapila et Mazino Zanfornie et Flambertino de Ponte et Johanni de
Bergamasca pro feudo suo soltarie vinearum suprascripti anni…”
c. III v: “…Item dedit soldos vigintiquinque novorum et denarios VIII Guidoto de Interiortollis pro uno concio
vini et pro barille una et cum portatura… »
c. IV r: “…Item dedit libras quatuordecim et soldos undecim et denarios IIII novorum in quindecim conciis
vini et sexteriis .IIII., quod misit d.no Conrado de Rialte, sicut capit soldos XVIII. novorum pro quolibet concio…”
c: IV v: “…Item dedit soldos trigintaduos novorum in uno concio vini, quod fuit datum iamscripto d.no episcopo…Item dedit denarios XXI. novorum ser Anrico Bertramacio pro ripa vini, quod fuit missum domino de
Rialte…”
c. V v: “…Item dedit soldos viginti novorum in una barille vini, quod fuit data d.no Anselmo de Sallice et
Ugoni Fiche et sociis eorum, quando iverunt ad exercitum Bregallie…”
c. VIII v: “…Item dedit soldos quadraginta novorum d.no Jacobo de Castello, potestati Clavenne, quando intravit in potestativam…Item dedit denarios XV. novorum in vino, suprascripto d.no Jacobo de Castello et societati
sue, quando intravit in regimine suo…”
Anno 1260: Entrata
c. 1 r: “…Item recepit…libras decem et mediam novorum pro ficto et denarios XLII novorum pro investitura,
pro ficto anni proximi preteriti MCCLVIIII furleiti et furleitalli iamscripti communis…”
c. I v: “…Item recepit libras XLV, et soldos XV, et denarios III novorum…pro ficto et investicione iamscripti
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anni barilatici dicti communis…”
c. II r: “…Item recepit libras novem et soldos tres novorum…pro ficto et investicione extimationis vini forensis…”
c. II v : « …Item recepit soldos quinque a Viola, relicta quondam Gualperti Tantoni pro ficto iamscripti anni
vinee de Iro…Item recepit libras quadragintaquinque et soldos XV novorum pro ficto et investitione mensurature brentarum…”
c. IV v: “…Item recepit libras Centum quinquaginta novorum pro ficto et solidos quinquaginta novorum pro
investicione…pro ficto anni preteriti proximi mensurature quartariorum blave et sallis et aliarum rerum…”
c. V r: “…Item recepit libras sexaginta novorum pro ficto et soldos XX novorum pro investicione pro ficto
stadere communis…”
c. VI r: “…Item…recepit libras CLX pro ficto et soldos XVIIII et denarios IIII novorum pro investicione…pro
ficto mensurature quartariorum blade et sallis communis
-Item recepit libras LVIII novorum pro ficto et soldos XVIIII et denarios IIII novorum pro investicione…pro
ficto mensurature brentarum vini
-Item recepit libras XLI novorum pro ficto et soldos XIII et denarios VIII novorum pro investicione…pro ficto
barilatici communis
-Item recepit libras decem novorum pro ficto et soldos III et denarios IIII novorum pro investicione…pro ficto
piscere communis…”
c. VI v: “…Item recepit libras V novorum pro ficto et denarios XX novorum pro investicione…pro ficto caciarum bestiarum salvaticarum
-Item recepit libras XI et medias novorum pro ficto et denarios XLVI novorum pro investicione…pro ficto
forleiti et forleitalli communis
-Item recepit libras VII et mediam novorum pro ficto et denarios XXX novorum pro investicione…pro ficto
pegolatici communis…
-Item recepit libras IIII novorum pro ficto et soldos III et denarios XVI novorum pro investicione…pro ficto
ruscatici communis…
-Item recepit libras XI novorum pro ficto et soldos III et denarios VIII pro investicione…pro ficto extimatore
(!) vini de foris
-Item recepit libras L novorum pro ficto et soldos XVI et denarios VIII pro investicione pro ficto stadere
-Item recepit libras III ed denarios XII novorum…pro ficto cirgiatici communis…”
Anno 1260: uscita
c. I v : “…Item dedit soldos X novorum in factura carte debitis de libris LIII minus soldos II novorum…pro
precio duarum botarum vini, quod dederat communi nostro in anno MCCLVIII…”
c. III v : “…Item dedit soldos II novorum in vino d.no Liono de Castello…”
c. V r : “…Item dedit soldos V novorum campariis vinearum pro custodia bestiarum que descendunt de alpibus…
Anno 1262: entrata
c. III v : “…Item recepit libras LVII novorum pro ficto et soldos XXI et denarios III novorum pro investicione
…pro ficto mensurature brentarum communis anni preteriti proximi…”
Anno 1264: uscita
c. I r : “…Item dedit libras XVI novorum in concia XX vini dato (!) d.no Muto de Grinic de voluntate conscilii,
occaxione alpium Ruzummi, de anno MCCLXIII…”
c. VII r : “…Item dedit denaris XII novorum Quagiate servitori pro uno precepto quod fecit, quod nullum vinum vendatur nisi per denarios IIII pro quartina…
C. VIII r : “Item libras tres et soldos tres novorum…pro precio vini quod ipse Bertramus dedit communi ad
Pasquam et ad oblatas in Sancto Laurentio…
-Item dedit denarios VII in quartina una vini misso d.ni episcopi Cumarum, quando venit Clavenne ad exigendum fictum ipsius d.ni episcopi…”
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Anno 1265: entrata
c. II v : “…Item recepit…ad solvendum illas libras LX novorum pro ficto et soldos XX novorum pro investicione, quos dare debent eidem communi pro ficto brentarum…”
c. III r : …de sua parte illarum librarum LXXIIII pro ficto et soldorum XXIIII et denariorum VIII pro investicione…pro ficto barilatici anni MCCLXIIII…”
Anno 1265: uscita
c. II r : “…Item dedit soldos quadragintaduos imperiales…pro conciis duobus vini, quod datum fuit in festo
Pasce maioris, pro communi et pro decimatticis…”
c. III v : “…Item dedit soldos viginti novorum Guasparro de Monacho pro feudo suo camparie vinearum anni
preteriti…
-Item dedit soldos viginti novorum Gabrielo de Ponte pro simili facto
-Item dedit soldos viginti novorum Bertramo Mago pro simili facto…”
c. IV r : “…Item dedit libras tres et soldos tredecim novorum in conciis duobus vini, dati d.no Anrico Caramamme…”
c. IV v : “…Item dedit soldos sedecim et medium novorum in barillibus IIII et conzalis duobus, portatis et datis
cum vino d.no Episcopo curiensi et ad colloquium cum illis de Sexammo…
-Item dedit soldos vigintiseptem novorum in concio uno vini dato in festo Sancti Laurentii…”
Anno 1268: entrata
c. III r : “…Item recepit…qui denarii remanserant ad solvendum ex illis libris XX et soldis VI et denariis VIII
novorum pro ficto et investitura extimature vini forensis anni MCCLXVI…”
c. IV r : “…Item recepit…qui remanserunt ad solvendum ex illis libris LXIIII et denariis XII novorum pro ficto
et investitura mensurature brentarum vini, anni preteriti MCCLXVII…”
c. IV v : “…Item recepit…qui denari remanserunt ad solvendum ex illis libris LXXIIII novorum pro ficto et
soldorum XXIIII et denariorum VIII novorum pro investitura, quos…dare obligati fuerunt…pro ficto barilatici
anni MCCLXIIII… »
c. V r : “…Item recepit…pro completa solutione illarum librarum XXXI novorum pro ficto, et soldorum X et
denariorum III novorum pro ficto (investiturae?) exstimature vini forensis…”
c. VII r : “…Item recepit libras octuagintaduas…illarum librarum CI novorum pro ficto et soldorum XXXIII et
denariorum VIII novorum pro investiticione pro ficto barilatici anni MCCLXVII…”
Anno 1268: uscita
c. I r : “…Item dedit soldos viginti novorum Albertollo de Beriono pro sua parte soltarie vinearum…”
c. III v : “Item dedit soldos viginti novorum Boneto Barillario pro feudo suo suprascripti anni soltarie vinearum…”
c. V r . “…Item dedit soldos viginti novorum Albertino de Beriono pro sua parte presentis anni soltarie vinearum…
…Item dedit soldos quadraginta novorum Alberto Merzadro pro feudo suo procurarie huius presentis anni…”
Anno 1269: uscita
c. Ir: “…Item dedit denarios sedecim novorum in vino illis qui constituti fuerunt ire ad videndum laborem
Mere…”
“…Item dedit denarios quinque novorum, in vino, suprascripto fratri Ottoni et sociis, quando venerunt Clavenne ocaxione suprascripti laboris…”
c. Iv: “...Item dedit denarios quinque novorum in vino fratri Ottoni et socio in ipsa vice…”
“…Item dedit denarios quinque novorum in vino d.no Artuico de Sorcastello…”
c. II r : “…Item dedit soldos tres et denarios IIII novorum in vino d.no Acurso Cutice quando venit Clavenne…”
c. IV r : “…Item dedit soldos quinquaginta novorum…per concia duo vini dato in festo Pasce maioris…
-Item dedit soldos quinque novorum soltariis vinearum pro custoditura bestiarum alpium…
-Item dedit soldos quinque et denarios quinque novorum in butigia una vini potestati…
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-Item dedit denarios viginti novorum…pro portatura dicti vini…”
c. V r : “…Item dedit denarios decem novorum in vino, quod spendiderunt potestas et procuratores cum Jordano de Aliasca…
-Item dedit denarios decem novorum in vino potestati et procuratoribus quando examinaverunt libellum bannorum…
-Item dedit soldos viginti novorum Gabriello de Ponte pro feudo suo huius presentis anni soltarie vinearum
-Item dedit soldos viginti novorum Dominico de Oxella pro simili facto
-Item dedit soldos viginti novorum Polucio de Apolonio pro simili facto
-Item dedit soldos viginti novorum Guasparro de Monacho pro simili facto…”
c. V v : “…Item dedit soldos trigintaduos novorum…pro concia duo vini lato (!) in dictas alpes…
-Item dedit soldos decem novorum pro victura suprascripti vini in ipsa vice
-Item dedit soldos sedecim novorum per concium unum vini, dato (!) in festo Sancti Laurentii…
-Item dedit soldos triginta septem et denarios V novorum in concio uno vini et barile una et portatura ipsius
vini quando datum fuit suprascripto d.no Episcopo
-Item dedit denarios quinque novorum in vino potestati et procuratoribus…”
c. VI r : “…Item dedit soldos sex novorum pro victura unius carri vini potestatis…”
-Item dedit soldos quatuor et medium novorum in vino dato in festo Nativitatis Domini…”
Anno 1271: entrata
c. II v : “…Item recepit libras quinque et media novorum pro ficto et denarios vigintiduos novorum pro investitura…pro ficto huius presentis anni exstimature vini forensis…”
c. III v : “…Item recepit libras quinquaginta quinque et mediam novorum…pro ficto et investitura mensurature
vini…
-Item recepit…pro ficto huius presenti anni illarum librarum LXII, et denariorum IIII novorum, quos eidem
communi dare debent pro ficto et investitura barillatici…”
c. IV r : “…Item recpit…de medietate illarum librarum XV, et soldorum V novorum, quos…debent pro ficto
huius presentis anni furleyti et furleytali…
-Item recepit…de parte ficti illarum librarum X et soldorum…pro ficto et soldorum III et medii novorum pro
investitura quos dare debent pro ficto anni MCCLXX exstimature vini forensis…
-Item recepit…ficti (illarum librarum) LXXIIII novorum pro ficto et soldorum XXIIII et denariorum VIII novorum pro investitura, quos…debent pro ficto barillatici anni MCCLXX…”
c. IV v : “…Item recepit libras…de parte ficti illarum librarum LVIII novorum pro ficto et soldorum XVIIII et
denariorum IIII novorum pro investitura, quos dare debent pro mensuratura vini anni MCCLXX…”
Anno 1271: uscita
c. III v : “…Item dedit soldos viginti septem novorum in concio uno vini, dato in dicto festo (S.cto Laurentio)
pro communi et decimatoribus…”
c. VII r : “…Item dedit libras octo novorum Polucio de Apolonio, Guibertino Tantono, Johanni Bercio et Guasparolo de Labella pro feudo suo huius anni camparie vinearum…”
c. IX r : “…Item dedit soldos quinque novorum in vino ad benedicendum regimen d.ni Gaudencio de Fontanella.…
-Item dedit soldos quinquaginta novorum Communi et hominibus de Gordona pro ficto buscatici barillarum et
aliorum vasorum…”
Anno 1271: uscita (mastrino del caneparo)
c. VI v : “…Item dedit soldos XXXVI et denarios IIII novorum in moltono uno, dato d.no Acurso Cutice quando venit Clavenne ocaxione pacis d.ni Gualterii de Vazo…
-Item dedit soldos XXVII et medium novorum in concio uno vini dato d.no Acurso
-Item dedit soldos LIII novorum in conciis II vini datis suprascripto d.no Acurso…”
Anno 1275: uscita
c. II r : “…dedit soldos XXXIII novorum…de vino, quod largitum fuit d.no Acurso Cutice…
-Item dedit soldos XXVI novorum in concio uno vini dato in festo Pasce
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-Item soldos III et denarios IIII novorum in stario uno vini de Cumis dato in festo S.cti Laurencii
-Item dedit libras III novorum Polucio de Ponte et Berrardo de Burnenga et Salveto Beccario et Zaffeto de
Molino, campariis vinearum, pro parte solutionis feudi sui suprascripte camparie, videlizet soldos XX novorum pro quolibet…
-Item dedit soldos XXX novorum suprascriptis Polucio et Berrardo et Salveto suprascripta ocaxione…”
Anno 1276: uscita
c. I v : “…Item dedit soldos XIII novorum in vino dato in festo natalis Domini…”
c. II r : “…Item dedit soldos VI novorum in vino d.no Symono Greco quando venit ad regimen…”
c. III v : “…Item dedit libras VI et soldos V novorum in conciis V vini dati in festo Pasce maioris proximo
preterito…”
Anno 1277: entrata
c. I r : “…Item recepit libras nonaginta novorum pro ficto et soldos triginta novorum pro investicione…pro
ficto barillatici huius presentis anni
-Item recepit soldos quadraginta novorum pro ficto et denarios VIII novorum pro investicione…pro ficto cergiatici huius presentis anni
-Item recepit libras triginta novorum pro ficto et soldos decem novorum pro investicione…pro ficto ruscatici
huius presentis anni
-Item recepit libras octo et soldos quinque novorum pro ficto et soldos quinque et medium novorum pro investicione…pro ficto caciarum huius presentis anni
-Item recepit libras septuaginta tres novorum pro ficto et soldos XXIIII et denarios IIII novorum pro investicione…pro ficto mensurature brentarum huius presentis anni
-Item recepit libras quatuor novorum pro ficto et denarios XVI novorum pro investicione…pro ficto pegolatici
huius presentis anni
-Item recepit libras triginta duas novorum pro ficto et soldos decem et denarios VIII novorum pro investicione…pro ficto exstimature vini forensis huius presentis anni
-Item recepit libras centum vigintiquinque novorum pro ficto et soldos quadraginta unum et denarios VIII novorum pro investicione…pro ficto mensurature quartariorum huius presentis anni…”
c. I v : “…(Item recepit libras) quadraginta novorum pro ficto et denarios VIII novorum pro investicione…pro
ficto scudelatici huius presentis anni…
-Item recepit…de illis libris quadraginta novorum pro ficto et soldis XVI et denariis VIII pro investicione, quos
dare debebat suprascripto communi pro ficto stadere…
-Item recepit libras quindecim et mediam novorum pro ficto et soldos quinque et denarios duos novorum pro
investicione…pro ficto furleyti et furleytalli huius presentis anni
-Item recepit libras viginti novem novorum…pro ficto huius presentis anni stadere communis…”
Anno 1279: entrata
c. I r : “…Inprimis dictus Canevarius recepit libras sexaginta novorum pro ficto et soldos viginti novorum (pro
investitura)… pro ficto suprascripti anni stadere
-Item recepit libras decem et octo novorum pro ficto et soldos sex novorum pro investitura…pro ficto suprascripti anni furleyti et furleytali
-Item recepit libras centum novorum…de ficto suprascripti anni stariorum
-Item recepit libras trigintaseptem et soldos quinque novorum…pro completa solucione suprascripti ficti, computata investitura
-Item recepit libras quinquaginta sex novorum pro ficto et soldos decem et octo et denarios VIII novorum pro
investitura, pro ficto suprascripti anni exstimature vini forensis…
-Item recepit libras nonaginta novorum pro ficto et soldos XXX novorum pro investitura…pro ficto suprascripti anni brentarum…”
c. I v : “…Item recepit libras quinquaginta novorum…de ficto barilatici suprascripti anni
-Item recepit libras quadragintaduas et mediam et denarios IIII novorum…pro completa solucione suprascripti
ficti barilatici…”
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Anno 1279: uscita
c. I v : “…Item dedit soldos octo novorum in vino ad benedicendum regimen d.no Guilielmo de Turi quando
venit ad regimen…”
c. II v : “…Item dedit soldos duodecim…illorum soldorum XX novorum, quos habet de capitali de camparia
vinearum anni proximi preteriti…”
c. VII v : “…Item dedit soldos decem et oco novorum in concio uno vini, dato in festo S.cti Laurentii…”
Anno 1290: entrata
c. I r : “…Item recepit libras centum octuaginta novorum pro ficto et libras tres novorum pro investitura…pro
ficto suprascripti annu mensurature vini
-Item recepit libras centum quadraginta novorum pro ficto et soldos quadraginta sex et denarios VIII pro investitura…pro ficto suprascripti anni barilatici
-Item recepit libras septuagintasex novorum pro ficto et soldos vigintiquinque et denarios IIII pro investitura…pro ficto suprascripti anni stadere
-Item recepit libras centum vigintiquinque novorum pro ficto et soldos XLI et denarios VIII novorum pro investitura…pro ficto suprascripti anni extimature vini forensis
-Item recepit libras quadraginta novorum pro ficto et soldos tredecim et denarios IIII novorum pro investitura…pro ficto suprascripti anni ruscatici
-Item recepit libras vigintiquinque novorum pro ficto et soldos VIII et denarios IIII novorum pro investitura…pro ficto suprascripti anni furleyti
-Item recepit libras quinque novorum et denarios XX novorum pro investitura…pro ficto suprascripti anni
pegolatici
-Item recepit libras sex novorum pro ficto et soldos II novorum pro investitura…pro ficto suprascripti anni
piscere
-Item recepit libras tres novorum pro ficto et denarios XII novorum pro investitura…pro ficto suprascripti anni
caciarum bestiarum selvaticarum…”
c. I v : “…Item recepit libras centum septuaginta quatuor et soldos VII et medium novorum pro solutione
somarum XXI et quartariorum VI et cazam unam et mediam salis…ad racionem soldorum XX novorum pro
quolibet quartario…”
Anno 1295: uscita
c. I v : “…Item dedit denarios XVIII novorum in vino D.no Brugello La(m)bertengo, qui venit Clavenne ocaxione petendi fictum d.ni episcopi…
-Item dedit libras octo novorum canpariis vinearum suprascripti anni…
-Item dedit soldos sex et denarios octo novorum…ad dandum in vino, dato in pasca et in festo S.cti Laurentii…”
Anno 1295: uscita del primo semestre
c. I r “…Item dedit soldos tredecim novorum in concio uno vini dato in festo Pasce maioris…”
Confisca di immobili – 1269
“MCCLXVIIII die mercurii XXII intrante madio. Coram Johanne Macho iudice et consule Cumarum de iustitia venit Petrus filius Dei servitor Cumarum et dixit et guarentavit se die Jovis intrante mense madio posuisse
et induxisse Anricum Raginam de Clavena, nomine d.ni Antonii de S.cto Benedicto, in corporallem possessionem: Nominative.
-De medietate pro indiviso unius sediminis, domibus et mansionibus iacentis in territorio de Messe ubi dicitur
in Mascaranico
(Item de petia una) vinee prati et silve simul se tenente…
Item de medietate unius pecie vinee, jacentis...ad Yrum…
Item de medietate unius domi solariate…
Item (de medietate) unius domi solariate et plodate, jacentis in dicta contrata de Ponte…
-Item de medietate pro indiviso unius masaricii, quod est campus, vinea…cum mansionibus supra iacentis in
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territorio de Messe…Item de medietate unius…iacentis in burgo Clavene, ubi dicitur in Monteno…Item de
pecia una silve iacentis in territorio de Messe, ubi dicitur in Cargasacco…
-Item de masaricio uno, quod est campus et pratum simul tenentes, cum domibus supra, iacentis in Messe ubi
dicitur ad Sanctum Victorem…
-Item pecia una vinee iacentis in Arasca ad Lyrum…
-Item pecia una vinee iacentis in Arasca…
-Item de pecia una vinee jacente in territorio de Clavena ubi dicitur ad Bedum…
-Item de pecia una vinee jacente in territorio de Bedo…
-Item de pecia una jacentis in Arasca ad Yrum…
-Item de pecia una vinee jacentis in territorio de Clavena ubi dicitur ad pigniolum…
-Item de pecia una vinee jacentis in territorio de Clavena ubi dicitur ad Gendam…
-Item de pecia una campi jacente in territorio de Clavena ubi dicitur in Prata…
-Item de pecia una vinee jacente in territorio de Clavena, ubi dicitur ad dari…
-Item de pecia una campi, jacente in Prata…
-Item de pecia una vinee jacente in Arasca…
-Item de domo una jacente in burgo de Clavena in contrata de Mercato…
-Item de pecia una vinee jacente ad Somvicum…
-Item de domo una jacente in contrata Sancti Johannis…
-Item de pecia una vinee jacente ubi dicitur ad Yrum…
-Item de monte uno silvato et prativo et campivo cum mansionibus pluribus supra, jacente super Capiolam…
-Item de domo una jacente in burgo de Clavena in contrata de Ponte…
-Item de pecia una terre vineate cum domibus supra…
-Item de domo una jacente in burgo Clavene in contrata de Ponte…
-Item de pecia una vinee jacente ad Sumurum…
-Item de pecia una terre jacente ultra pontem de Yro…
-Item de domo una solariata, jacente in burgo Clavene…
-Item de pecia una vinee jacente in territorio de Clavena ubi dicitur in Yrum…
-Item de pecia una terre jacentis in territorio de Clavena ubi dicitur in Roncallia…
-Item de domo una jacente in burgo Clavene apud pontem superiorem…
-Item de pecia una vinee cum medietate unius torcularis supra, jacente in Arasca…
-Item de domo una jacente in Monteno…
-Item de pecia una vinee et campi, jacente in Roncallia, cum mansione una supra…
-Item de domo una solariata et plodata, jacente in contrata S.cti Petri…
-Item de pecia una vinee jacente ad Yrum…
-Item de pecia una vinee jacente ad Molum…
-Item de domo una jacente in contrata de Sorlasco…
-Item de domo cun curte simul tenente, jacente in burgo Clavene in contrata S.cti Petri…
-Item de domo una jacente in burgo Clavene in contrata de Mercato…
-Item de domo una jacente in burgo de Clavena in contrata de Mercato…
-Item de duobus domibus solariatis jacentibus ad Ladragnium…
-Item de domo una jacente in contrata de Mercato…”
Ordinationes – 1311
“…Millesimo trecentesimo undecimo mense februarii…quod potestas sive consules Clavene teneantur dare
ad fictum plus offerenti mensuraturam vini quod venditur in burgo Clavene et confiniis et illi qui accipient
ipsam mensuram teneantur tenere brentas octo bonas et bellas et bene coequatas ad mensuram cumanam suo
dispendio et dampno et sine dampno et dispendio comunis Clavene, pro mensuratura cuius vini debent dare
ipsi mensuratores denaros duos pro quolibet congio excepto vicinis Clavene qui solvere debeant denarios duos
novos tantum pro qualibet anfora et ab anfora inferius usque ad conzios quatuor et a conziis quatuor usque
ad congium unum denarium unum et de congio uno nihil habere debent a vicinis Clavene; quam solutionem
recipere debent ab emptoribus ipsius vini…
…quod nulla persona vendere debeat vinum (inter) confinia Clavene a congio uno superius, nixi ad mensura
mensuratorum comunis Clavene…
…quod nulla persona ligare nec invaxare debeat aliquam barillam…sina parabula mensuratorum comunis
Clavene, qui mensuratores habere debeant denarios decemocto novorum de qualibet soma vini cum suis sogis
et mensuris…”
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Confessio pro fictu/Investitura datiorum - 1474
“MCCCCLXXIIII…die sexto mensis Septembris…Johannes de Dorixio fq. Ser Bernardi Consul Communis
Clavenne…fuerunt et sunt contenti et confessi…se recepisse et habuisse….libras tres et soldos quatuor tertiolorum pro completa solutione…ficti anni MCCCCLXXIII proximi preteriti…totius pedagij et datij (servitorum) communis Clavene, ad computum imperialium trium pro qualibet soma vini, quod exigitur et exigi
consuevit…nomine dicti communis…
Ibique statim…ser Johannes de Dorixio…investiverunt et investunt jure et nomine locationis…de toto pedagio
et datio servitorum communis Clavene videlicet de imperialibus tribus pro qualibet soma vini quod exigitur
in burgo et in tota valle Clavene. Et hoc ad exigendum dictum datium ad dictum computum utsupra in dicto
communi et territorio de Mexe tantum videlicet illarum somarum vini quae transeunt…versus vallem Sancti
Jacobi…Et hoc a kallendis mensis Januarij proximi praeteriti citra usque ad completionem presentis anni. Et
deinde ad annos octo proximos futuros. Et deinde in antea ad voluntatem partium…Et pro ficto…suprascriptus…promisit…dare et solvere…ad dictas kallendas…libras tres et soldos quattuor…”
Investitura datiorum - 1477
“MCCCCLXXVII…die vigesimo quinto mensis Januarij…Luchinus fq. Ser Antonij de Naxali…et ego notarius infrascriptus investivimus…jure et nomine locationis…de datio mensuraturae vini, seu de illa parte
dicti datij videlicet omnium et singularum illarum somarum vini quod conducunt a Ripa Mezole Clavenam et
deschargantur et etiam pernoctantur in terram Clavene, ad computum imperialium duorum pro qualibet soma
vini…Et hoc hinc ad kalendas mensis Januarij proximi futuri, et deinde ad annos octo…Et pro ficto…conductor promisit…dare et solvere hinc ad festum Sancti Martini…libras quatuordecim t(ertiolorum)…”
Promissio et obligatio - 1479
“MCCCCLXXVIIII…die martis Xtertio mensis Augusti, constituti coram magnifico et generoso viro d.no Philippo de Petra Sancta Clavenne et vallis honorando potestati…incantator et datiarius datij vini quod venditur
ad tabernas…promiserunt…ad festum Nativitatis Domini n.ri Yesus Christi proximum futurum…de dando et
solvendo in pecunia numerata omnes et singulas illas quantitates (denariorum) de quibus et pro quibus ipsa
datia eis…deliberata fuerunt…”
Investitura mensuraturae vini - 1480
“MCCCCLXXX…die sabati VIIII mensis decembris…investiverunt…jure et nomine locationis…nominative
de (medietate) pro indiviso totius mensuraturae vini, quod mensuratur in loco predicto…tam in monte quam
in plano…et exigendo mercedem et sallarium dicte mensurature vini in toto communi de Clavenna…Et hoc
hinc ad festum Sancti Andreae Apostoli proximum futurum et deinde ad annos (VII) proximos futuros…Et pro
ficto…conductor promisit…dare et solvere hinc ad festum Sancti Andreae Apostoli proximum futurum libras
tres tertiolorum, et deinde in antea totidem omni anno…”
Tariffa dei dazi di Chiavenna – 1620
“…Il Dazio del contado di Chiavenna imposto l’anno 1620 li 17 Luglio…
-Mercanzie, cioè tella, vachette, cordovani, Marochini, cere, ramo, stagno,
tole, ottone,ferro, terlisi, bindelli, veli, ranze, piombo, polvere, salnitro, ed
altra simile sorte di mercanzia per collo
-Cavalli, ed cavalle grosse da stanga per ogni pezzo
-Cavalli, ed Cavalle ordinarie, ed poledri, ed manzi
-Bestie bovine, et manzane
-Animali grossi
-Detti piccoli, marsciocchi, pegore, capre e vittelli
-Buttiro, formaggio, mascarpa, sevo, corami crudi, lumaghe, maroni verdi,
detti secchi, castagne, segale, miglio, panigo, riso, formento, sale, legume
d’ogni sorte, lavezzi, naranzi, limoni, caperi, fighi, mandole, zibebi, uva
44
Lire
3
3
2
1
1
soldi 5
12
passa, sapone, olio, olive, limoneti, olubaghe, code, moscatello, malvasia,
inchiode, badili, salcizzi, ed altra simile mercanzia nissuna riservata,
per ogni collo
-Casse drappi di seta, balle tanto di seta cruda, come lavorata, panne, struse,
gallette, cottoni, che venghano d’Italia tanto dell’uno, come dell’altro,
overo di Francia per ogni collo
-Cassette, filli, e passamani d’oro, broccati, ed tele d’oro per ciascuna cassetta
tanto sotto condotta de’ SS.ri Speditori, come per gli Corrieri, tanto ordinari,
come estraordinari
-Crusca per ciascuna somma
-Rusca per ciascuna somma
-Vino, che si estrae dal Contado, mentre che non siano membri dell’Eccelse Tre
Leghe, et etiam quelli delle dette Leghe, mentre, che non venghano condotti fuori
a vendere dal Dominio delli nostri Ill.mi Padroni, et se non venghi condotto sopra
propprij Cavalli, mà a vittura per altri per ciascuna somma
-Ferro rotto per ogni somma
-Trementina, mele, ed rasa per ogni somma
-Pegore forestiere, che vanno a caricare li Alpi pagheranno all’ingresso del
Contado per ciascun pezzo, che condurranno, tanto grande, quanto minuto
-Li assi di fabrica tanto di pescio, quanto di lareso per ciascun brazza
-Doghe, seggie, ed altro legname per ciascuna somma
-Barili tanto nuove, quanto vecchie, tanto da Vino come di Lumaghe per
cascun pezzo
-La grassina, che li pegorari, ed altri nissuni riservati, caricano li Alpi, et che
conduranno detta grassina fuori del Contado per ogni soma
-Le bestie bovine, che vengono per caricare li Alpi del nostro Contado, non
pagheranno cosa alcuna si nell’ingresso, come nell’uscita, mà faranno la
consegna al Dazio, e ciò per governo al detto Daziaro.”
1
6
13
1
1
1
1
2
10
2
3
1
2
Grida sulle vettovaglie e mete – 1662
“…Il vino tanto nero, come bianco sano, buono et senza diffetto doppo che sarà riconosciuto dalli SS.ri Provisionari
soldi 6 1⁄2 il boccale..”
Per il resto, la grida ha contenuti analoghi a quella di Piuro del 1684, alla quale si rinvia.
Grida sulle vettovaglie e mete – 1689
“…Il prezzo, che da signor provisionari viene prefisso alle vittovaglie…il vino tanto nero come bianco buono
senza difetto il boccale parpaiole 1 e 1⁄2 (soldi 6 e 1⁄2)…Riservandosi…li sudetti provisionari, se qualcuno volesse vendere vino di Valtellina, che meritasse maggior considerazione, fattane la visita d’esso di ponerli quella
meta stimeranno conveniente alla qualità del detto vino…”
Per il resto, la grida ha contenuti analoghi a quella di Piuro del 1684, alla quale si rinvia.
Delega di poteri da parte del Commissario – 176(8)
“…Noi Landama e Commissario Giovan Maroch…abbiam trovato necessario di lasciare durante la nostra assenza alcune regole e istruzioni…Per riguardo all’esazione tanto dell’estrazione de legnami, quanto dell’introduzione del vino…sarà in arbitrio del sig. Vicario scegliere quelle persone, che riterrà più fedeli ed abili…”
Grida contro l’incaparratura di vino ed acquavite – 1789
“…Essendo pervenute alla superiorità doglianze da diversi Communi Griggioni qualmente nei Paesi Sudditi si
incaparra Vino ed Aquavita di più di quello, che è permesso dai Dominicali Decreti…degli anni 1568, 1602,
1739, 1747, e della Grida generale…l’Eccelso Gran Congresso scorso ordinò e decretò di fare stretamente e
rigorosamente osservare dette leggi….Pertanto…si impone e commanda che qualunque Persona…non ardisca incaparare Vino ed Aquavita di più di quello che è permesso…Datum Clavennae…die 3° mensis aprilis
1789…”
45
Dazio del vino e sua resa – sec. XVIII
“…Per il Dazio del Vino, che si vende à minuto, cioè a meno di uno staro alla volta, nella Communità di Chiavenna, si pagano parpagliole sei, valore de soldi venti imperiali per ogni Brenta di Vino, benchè s’esigesse ab
immemorabili et in conseguenza sia compreso nel decreto confermativo dei suoi privilegi dato alla Dieta di
Coira li 6 maggio 1517, (n° 633), con tutto ciò s’appoggia anche sopra decreti delli (2)6 febbraio (n° 342) e
26 giugno (n° 278) ambi 1612…
1712 primo Gennajo. Sendo stato il Dazio del Vino deliberato…per Tallari n. 222 in trè mesi…
1713…Deliberato il sodetto Dazio…per Tallari 240…
1716…Tallari 223…; 1717 …Tallari 215…; 1719…Tallari 240…; 1720…Tallari 270…”
Il manoscritto del Pestalozzi è stato pubblicato, per la parte che interessa, in.
CARNAZZA Elio, Libro dell’entrata e dell’uscita della magnifica Comunità di Chiavenna, in Clavenna, 1966, pagg. 177 e segg.
Per le integrazioni si è tenuto presente il contenuto di un elenco di privilegi concessi alla Valchiavenna, presente nell’arch. mun. di
Prata, al n° 14 di inv., oltre che di quanto riportato a pag. 277 di: ZOIA Diego, Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna, Sondrio, 1999.
Chiuro
Estimo del 1523/31
Le indicazioni che seguono sono relative alle rilevazioni per la formazione dell’estimo di Chiuro, raccolte in data 4 giugno 1526.
Sono indicati, per ogni singolo appezzamento, il toponimo, la superficie e la produttività presunta, in staia. Il totale delle
superfici rilevate differisce di pochissimo da quello dell’estimo di valle (una pertica circa su 1750, forse per una più
puntuale individuazione di beni a coltura mista o per la presenza di isolate pergole).
Toponimo
Nigola
In Torgialo
Ad Campinatium
“”
Sotto strada (confine con Ponte)
Ad Bancham o in Campanea o
Ad campum Lanzeroti
Ad Casatiam sopra la strada
Ad Lucianum (contrada di Stuperio)
“”
Ad Columberam
Ad Fossanam (valle)
“”
In Novella o in Herbiolis
“” (letto vecchio val Fossana)
“”
“”
“”
Castione, al Roncaccio
Case dei Folini
Sopra case de Barutis e del Peranda
Ad Valenam
Ai Ronchi o ad Togninas
Alla Valle sopra case Gatti
Ad Miaritiam (alla valle)
Al dosso
A San Bartolomeo (presso chiesa)
“”
(val Fossana)
Alla valle o in Castellaccio
In Castellacio o ad Pestaxolam
In campagna di Castione
“”
superficie (pertiche e tavole
reddito in staia/pertica
2
82. 9
5. 14
5. 3
2
10 staia
8/12 staia
15 staia
12 staia
12 staia
24. 9
6. 12
7
4
16. 12
10. 14
61. 7
23
60
30
pergola non computata
66
1. 9
12
50
94
28. 12
70
25
4
10. 19
17
1. 18
20
4
11 e 1/2 staia
10 staia
11 staia
10 e 1/2 staia
8 staia
10 staia
10 e 1/2 staia
6 staia
10 staia
8 staia
46
11 staia
11 e 1/2 staia
10 staia
9 e 1/4 staia
8 e 1/2 staia
9 e 1/2 staia
11 staia
10 staia
15 staia
9 staia
12 staia
8 staia
12 staia
12 staia
In Castione
1
15 staia
Ai campi di quelli del Redis
3
12 staia
Alla Rogna o al torchio
44. 7
9 staia
Ad Novelam
7. 20
15 staia
Ad Nogheras
48. 22
15 staia
“”
4. 7
12 staia
Bruga
25
12 staia
Alla Crocetta
3. 14
10 staia
In [Staperio]
68
12 staia
“”
72
10 staia
Oltre l’Adda verso mattina
8
6 staia
Al castellacio o alla Tachona
11
10 staia
“”
8
8 staia
Al Castellaccio
41. 23
8 staia
Castione, alla Rogna
48. 18
9 staia
“” (verso Nord)
25
5 staia
“”
24
10 staia
Strada di mezzo
2
9 staia
Alla croce
3
10 staia
“”
1. 8
11 staia
Contrada de Abondiati
9. 9
12 staia
Alla valle
2
10 staia
Alla valle sotto strada
49. 6
7 staia e 1/4
Case degli Abondiati
34
10 e 1/2 staia
Sotto il castellaccio
25
11 staia
Al castellaccio
3. 10
10 staia
Alle rive della Casaccia
10. 21
6 staia
A Casaccia
3. 14
8 staia
“”
16. 16
9 staia
A Casaccia
4. 6
9 staia
Ad Nogheras (alle noci)
9. 15
12 staia
Alla Casaccia
54. 21
9 staia
Alle rive dell’Adda
16. 9
6 staia
In Tassera (confini con Ponte)
6. 16
12 staia
In contrada di Verca
6. 1
9 staia
Al Castelletto
7. 4
18 staia (!)
Ad Olcielleram (confini con Ponte)
24. 8
5 staia (!)
“”
54. 2
11 staia
Ad Naut…
16. 3
9 staia
Al castellaccio sotto le vigne
13. 15
10 staia
Casa del Tarchino
73
12 staia
Casa dei Cas[p]ati
19
12 staia
Alle Barozzere o ai Ronchetti
22
12 staia
Vigna della Bernarda
11
6 staia
Ad Maxolum
12
9 staia
Al dosso pelato (Val Fontana)
1. 18
12 staia
Roncinallo (con campo)
5. 6
in grani
Case dei Maffina (con campo e selva)
41
in grani
“”
18
8 staia
Alle case dei Petrini
8
8 staia
Alla Torre
7
6 staia
Al dosso di Roncalbino
1. 17
8 staia
Presso case Quadrio (centro Chiuro)
2. 18
12 staia
Centro Chiuro
2. 2
18 staia
Sotto case Balgera (centro Chiuro)
2. 1
18 staia
_______________________________________________________________________________________
47
TOTALE
1749. 21 con una resa media stimata di 11 staia per pertica.
Vi erano poi nella comunità di Chiuro, come risulta dai riepiloghi, 33 torchi, al conto complessivo di 73 condi di vino.
I riepiloghi complessivi, utili per la valutazione ai fini comparativi, sono i seguenti.
Lire
-Domus et mansiones computatis viridarijs facta detractione
-Hospicium communis
-Buschi, et Communantie
-Prata, et pabula pertiche 7241 tavole 14
-Campi, et silve pertiche 8214 tavole 8
-Molendina, et Pile
-Fusine, et Rasega una
-Vinee pertiche 1749 tavole 21
(stimati staia 11 per pertica, per totali 3208 condi di prodotto)
-Torcularia extimata condia 73
-Alpes pro vaccis 430
1438
90
90
3655
4857
129
42
3028
5
13
18
12
-
3
9
-
73
86
-
-
Totale
13670
15
_______________________________________________________________________________________
La pertica valtellinese era di 668 mq, divisa in 24 tavole, di 12 piedi. Il condio, con tutta probabilità, era in zona composto di 6 sestari,
pari a circa l. 90. Comunque vi sono discordanze, anche se lievi, nei dati; forse si usò per la misurazione il condio di Valtellina, diverso.
La cosa andrebbe più puntualmente indagata.
Se ne desume che la produttività media stimata era in ogni caso intorno ai 20 ettolitri/ettaro (meno di 30 q.li/ettaro di uva, mediamente
abbastanza bassa in relazione alle rese attuali). Da sottolineare le marcate differenze di produzione rilevate per le diverse zone, forse
in parte da collegarsi anche alla coltivazione negli interfilari.
2) Le zone coltivate a vigneto corrispondono grosso modo a quelle attuali vitifere e fruttifere, con prevalenza ampia della coltura sul
versante retico (zona di Castione e conoide della Fiorenza).
Meta delle vettovaglie 1615
“…Il vino ordinario sufficiente soldi 3 il boccale…”
Ordini del 1656
Cap. 7: Senza titolazione
“…che niuna persona sotto pena de scudi due per volta…ardisca andar nelle vigne per prendere dell’uva, né far
erba…concedendo alli guardiani, et altre persone, di levar tal bestiame, gerli, et altri istrumenti, che s’intendan
del tutto persi…”
Cap. 32: Senza titolazione
“…che niuna persona ardisca vendemmiare…senza licenza de SS.ri Agenti di detta Comunità avanti il tempo
da essi prefisso…”
Mete del vino e di generi vari – 1686 e succ.
“…1686 - vino buono: soldi 8 il boccale
pane (di frumento): 12 once per 4 soldi
pane (di segale e miglio): 7 soldi per libbra grossa
carne: 8 soldi per libbra; (9 nei mesi di giugno e luglio)…
…1701 - pane di segale: 16 once per 4 soldi
pane di segale e miglio: 6 soldi per libbra grossa
vino buono: 8 soldi il boccale
carne: 6/8 soldi per libbra grossa…
…1703 – pane di frumento: 12 once per 4 soldi
pane di segale: 14 once per 4 soldi
pane di mistura segale e miglio: una libbra per 8 soldi
vino buono: 6 soldi il boccale
carne 7/10 soldi la libbra (secondo il periodo)…
48
…1708 – pane di frumento: 12 once per 4 soldi
pane di segale: 16 once per 4 soldi
pane di mistura: 8 soldi per libbra
vino: 4 soldi il boccale; se a prestito 6 soldi
carne: 7/10 soldi la libbra (secondo il periodo)…
…1713 – pane di frumento: 12 once per 4 soldi
pane di segale: 14 once per 4 soldi
pane di mistura: 8 soldi per libbra
vino buono: 6 soldi per boccale
carne: 6/10 soldi la libbra (secondo il periodo)…
1768 – pane di frumento: 4 soldi per un’oncia in meno di Sondrio (?)
pane di segale: 10 once per 4 soldi
pane di mistura: 12 once per 4 soldi
vino: 8 blozzeri il boccale; l’ottimo 10 blozzeri il boccale…
…1776 – pane di frumento 4 soldi per 1⁄2 oncia in meno che a Sondrio
pane di segale: 10 once per 4 soldi
pane di mistura: 12 once per 4 soldi
vino buono: 6 blozzeri il boccale; il migliore 8 blozzeri il boccale
carne di vitello: 14 soldi la libbra grossa…”
Autorizzazione alla vendemmia – 1704
“…concediamo agl’huomini, et capi di famiglia della communità di Chiuro…di poter…raccogliere l’uve
pendenti de loro beni, et territori existenti in qualunque loco esser si sijno…volendo che questa habbi da esser
dispensata ad arbitrio del…decano di detta Comunità, col quale habbiamo convenuto per l’honorario della
presente…”
Ordini del 1735
Cap. 45: Senza titolazione
“…niuno ardisca andar per le vigne, ne li campi del territorio di Chiuro con cani, ne con reti ne vischio per
prender uccelli, e lepri dal primo Aprile fino li 25 8bre…”
Cap. 59: Senza titolazione
“…Che niuna persona ardisca lasciar andare nelle vigne, trosati, ò opoli di quà dell’Adda alcuna sorte di bestiame di niun tempo salvo nelle sue proprietà sotto pena d’un scudo per bestia…”
Ordini del 1791
Cap. 62: Senza titolazione
“…Che niuna persona ardisca lasciar andare nelle vigne, trosati, od oppoli di qua dell’Adda alcuna sorte di
bestiame di niun tempo, nemmeno nelle sue proprie per il pericolo di danneggiar le altre…”
Ordini del 1804
Cap. 17: Senza titolazione
“…Che niuno ardisca vendemmiare avanti il tempo che verrà prefisso dal Amministrazione o Superiorità ecetuato i luoghi cinti che godettero sin ora privilegio…”
Como
Statuti del sec. XIII
Pubblicati da: CERUTI Antonio, Liber statutorum consulum cumanorum…, 1867
Cap. CXXI pars altera: Quod nemini liceat stercorare uvas in aliqua parte districtus Cumarum
“Item MCCXXI statutum est, ut decetero in toto episcopato Cumarum non liceat alicui stercorare vel pegare
49
uvas, et qui contra hoc fecerit, solvat pro banno solidos viginti novorum…”
Cap.CXXIX pars altera: Quod nemini ducenti vinum a Clavena vel Plurio supra subveniatur per Comune Cumarum, eciam si damnum pateretur
“…si aliquis duxerit vinum a Clavena seu burgo de Plurio supra in ultramontanas partes, seu in partes Cruale,
et inde aliquod dampnum pateretur, ille qui predictum vinum duxerit, non possit, nec debeat de predictis ausiliari per comune Cumarum, sed dampnum (sit) eius…”
Cap. CCXLIX pars altera: Quod vendentes vinum de denarijs quatuor pro quartino male mensuratum…
“…quod quilibet qui vendiderit vinum ad minutum infra dicta confinia vel episcopatum debeat ad iustam
mensuram vendere in vasibus coctis et coequatis per officiales comunis Cumarum. Et qui vendiderit vinum de
denarijs quatuor pro quartina male mensuratum, vel in vasibus non coctis et coequatis, solvat pro banno solidos quadraginta…et qui vendiderit ad rationem denariorum trium…et ad inde infra, solvat pro banno solidos
decem novorum…”
Cap. CCL pars altera: Quod condempnati predictis occasionibus…de super tabernis eorum tollantur ostia et
balchiones
“…si quis fuerit condempnatum predicta occaxione…et non solverit…quod tollantur…hostia et balcona domus taberne, in qua fuerit ipsum vinum…”
Cap. CD pars altera: Quod a Plata Mala et a plebe de Maze infra hominibus civitatis ed districtus de quartino
vini non accipiatur plus, nec plus vendi possit, quam in civitate vendatur…
“…Item MCCXI mense novembris, quod vinum ad plus vendatur eo precio pro quartino per tabernas tocius
episcopatus…a Plata Mala et a plebe Maze infra, quo venderetur in civitate Cumarum…”
Cap. CDL pars altera: Pedagium colligendum a predictis Guillelmo et fratribus
“…Hoc est pedagium, quod debet coligi per predictum Guillelmum et fratres de Bagiana…super homines
Corie et episcopatus…
In primis quod de qualibet soma vini euntis foras episcopatus Cumarum versus partes episcopatus Corie, que
duceretur per homines Corie…imperiales duodecim…MCCLXXXXII…lecta et publicata fuerunt... ”
Statuti del 1335: Volumen magnum
Cap. CCVIII: Contra potestates, castelanos et alios officiales vendentes seu vendi facientes vinum ad minutulum
“…quod aliquis potestas, rector…non audeat…vendere…vinum…ad minutulum…sub pena centum soldorum
imperialium…Et quilibet potestas…teneatur…iurare ad sancta Dei evangelia…predicta omnia …facere …datum Mediolani MCCCL…”
De officialibus vendentibus vinum sine datio
“Nos Iohannes Galeaz Vicecomes…Volentes provedere intratis civitatum et terrarum nostrarum…decernimus
et mandamus quod nullus potestas…audeat nec presumat invasselare…maiorem quantitatem vini quam sit sibi
necessaria pro suo et familiae usu et sociorum suorum ad computum brentarum octo Mediolanensium singullo
anno pro qualibet bucha eius et familie sue et sociorum. Et si quis…invasselaverit maiorem quantitatem vel
vinum habuerit…teneatur ad solucionem dacii illius maioris quantitatis…”
Determinatio mensurarum et staterarum que haberi et teneri debent per infrascripta communia
In Plebe de Somologo
Comune loci de Somologo debet habere et tenere…et segiam unam ad mensurandum vinum. Et debeant esse
de aramine; et eos accipere debeant a canevariis comunis Cumarum…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune de Cordona et de Colleredo debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune de Lecino Superiori debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
In Plebe de Clavena
Comune burgi de Clavena debet habere et tenere…et segiam unam ad mensurandum vinum; et debent esse de
aramine; et eos accipi debeant a canevariis comunis Cumarum…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune burgi de Plurio debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comunia locorum de Prata et de Roncalia debent habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci de Valle plebis Clavene debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci de Messe debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
In Plebe de Olonio
Comune loci de Travona debet habere et tenere…et segiam unam ad mensurandum vinum. Et debeant esse
de aramine; et eos accipere debeant a canevariis comunis Cumarum…et brentam unam ad mensurandum vi-
50
num…
Comunia locorum de Mantello et de Arbuscho et de medio Forzonico debent tenere et habere…et brentam
unam ad mensurandum vinum…
Comune de Dubino et de medio Forzonico debet tenere et habere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci rusticorum de Masmanego debet tenere et habere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comunia locorum de Zerzuno et de Plazonio et de Bellinasco debent tenere et habere…et brentam unam ad
mensurandum vinum…
Comunia locorum de Cosso et de Rovoledo et de Planio debent tenere et habere…et brentam unam ad mensurandum vinum
In Plebe de Ardeno
Comunia locorum de Bullio de Roncho ed de Villa Pincta debe(n)t tenere et habere…et brentam unam ad
mensurandum vinum
Comune loci de Alberedo debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci de Bema debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci de Campovico debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci conscilii de Morbegno debet habere et tenere…et segiam unam ad mensurandum vinum ; et
debeant esse de aramine; et eos accipere debeant a canevariis comunis Cumarum…et brentam unam ad mensurandum vinum…
In Plebe de Berbeno
Comune loci de Postalese debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci rusticorum de Berbenno debet habere et tenere…et segiam unam ad mensurandum vinum; et
debeant esse de aramine; et eos accipere debeant a canevariis comunis Cumarum…et brentam unam ad mensurandum vinum…
In Plebe de Sondrio
Comune loci rusticorum de Sondrio et de Malencho debet habere et tenere…et segiam unam ad mensurandum
vinum; et debeant esse de aramine; et eos accipere debeant a canevariis comunis Cumarum…
Comune loci vicinantie rusticorum de Andeveno debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum
vinum…
In Plebe de Trixivio
Comune loci de Clurio debet habere et tenere…et segiam unam ad mensurandum vinum. Et esse debeant
de aramine; et eos accipere debeat a canevariis comunis Cumarum…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci rusticorum de Ponte deber habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci rusticorum de Trexivio plano deber habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci castellantie de Trexivio debet hebere et tenere…et segiam unam ad mensurandum vinum. Et esse
debent de aramine; et eos accipere debent a canevariis comunis Cumarum…et brentam unam ad mensurandum
vinum…
Comune loci vicinantie de Montanea debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
In Plebe de Villa
Comune loci de Villa debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci de Blanzono debet habere et tenere…et brentam unam ad mensurandum vinum…
Comune loci rusticorum de Tirano debet hebere et tenere…et segiam unam ad mensurandum vinum. Et esse
debent de aramine; et eos accipere debent a canevariis comunis Cumarum…et brentam unam ad mensurandum
vinum…”
Pedagium Maius – sec. XIV
“Pedagium Maius…Statuta, modi, conventiones et pacta, qui et que poni debent in pedagio majori vendendo
per comune Cumarum…
Cap. 108: Addita Clavene
…Istud est pedagium, quod cogitur in Clavena de infrascriptis rebus, ultra que sunt super declarata
Cap. 109: Bladum et vinum etc.
De soma blave, leguminum, farine, panis, vini, formagij, salis et butiri pro soma unius equi, quod ducatur a
partibus Ultramontanis vel ducatur in partes Ultramontanas, denarios octo novorum, et plus et minus pro rata
Cap. 110: Incaregum hominis
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Item de quolibet carego hominis, qui veniret vel iret utsupra, den. octo novorum
Cap. 111: Mercationes pro Pontaticho
Item de qualibet soma omnium mercantiarum ad rationem ru.(porum) Viginti pro soma pro pontatico den. octo
novorum
Cap 112: Barilli
Item pro bari(l)atico pro qualibet barille nova que duceretur extra Iurisditionem Cumarum denarios octo novorum…”
Disposizioni varie aggiunte, senza capitolazione
Quod de rebus que conducuntur ad Burmium solvatur sicut ducerentur a partibus Ultramontanis
“…Item de qualibet re que duceretur (ad) Burmium debeat ita solvi pedagium sicut si duceretur a partibus
ultramontanis et ad partes ultramontanas…
Contra euntes per Vallem Tellinam nisi via recta
…Item…quod quelibet persona, que duceret vel portaret…per Vallem Tellinam ab Olon(i)o superius versus
Bormium et a Burmio versus Olon(i)um aliquas res…ducere debeat et portare…per stratam rectam et stratam
rectam non exire et specialiter versus Vallem Camonicham versus episcopatum Pergami vel versus Colegum…
Quod non exigatur pedagium de rebus que conducuntur Burmium nec a Burmio Cumarum (?) donec erit obedientes comuni Cumarum
“…Item MCCCXXXVII statutum est ut supra quod exixtentibus communi et hominibus de Burmio et eius
districtus ad subiectionem communis Cumarum…quod de rebus et mercadanziis que ducerentur Burmium
vel a Burmio ad Civitatem Cumarum non exigatur pedagium plusquam exigitur de rebus que ducuntur ad illas
terras episcopatus et ab ipsis terris ad civitatem Cumarum. Et quod posterii dicti pedagii qui stant Grosium pro
cura dicti pedagii de cetero stare possint Burmium et ibi exigere pedagium de rebus, que duceretur ab aliena
Iurisdictione Burmium et a Burmio extra Iurisdictionem Cumarum…
Statuta, pacta, modi et conventiones qui et que poni debent in dati pedagii vini forensis vendendi pro Commune
Cumarum…
I) In primis quod vendatur et jncantetur cuilibet plus offerenti pedagium vini forensis, qui conducitur extra Iurisdictionem Cumarum per quamlibet portam et stratam excepto per stratam de Burmio ad Rationem soldorum
triginta novorum pro quolibet plaustro condiorum octo vini…
II) Item quod quodlibet commune burgi, loci vel ville districtus Cumarum teneantur emptoribus ipsius pedagii
de solutione ipsius pedagii et penarum de toto vino, musto et acceto quod duceretur extra territorium eorum
versus aliquas partes que non essent de districtu Cumarum de vino vel aceto non esset solutum pedagium ipsis
pedageriis…
VI) Item, quod quelibet persona teneatur solvere de vinis si ducerentur vel duci facerentur extra episcopatum
Cumarum
VII) …Item…quod…possit fieri aditio vel aliqua novitas nemini super hoc datio et pedagio ultra predictos
solidos triginta novorum pro quolibet plaustro vini nec aliud novum datium fieri…
VIII) Item quod nulla persona…audeat vel presumat ducere…extra Iurisdictionem Cumarum aliquod vinum in
magna quantitate vel parva, nixi primo solutum fuerit pedagium Communis Cumarum et habuerit parabolam
scriptam et autentichatam per pedagerios vini vel eorum nuntios. Et si quis contrafecerit, amittat ipsum vinum
et carrum et bestias cum quibus et super quibus duceretur ipsum vinum et insuper condempnetur in solidos
decem novorum pro quolibet condi(o)…
VIIII) …Item quod quilibet vendens vinum alicui persone ducenti seu ducere volenti vinum extra Iurisdictionem Cumarum teneatur denuntia(re) pedageriis…antequam vinum conducatur extra domum venditoris…
Milano, 1424 dicembre 14…Ad partem secundi capituli mentionem facientis de vino, quod conducitur Burmium, dicimus, quod si in litteris illustrissimi Domini nostri concessis illis de Burmio continetur, quod pro
omnibus datiis solvere debeant solidos XV, declarare debeatis, quod dicti solidi XV debeant in totum solvi
datiariis vini forensis…”
Cosio
Vendita del dazio del vino – 1427
“…Sindici…communis et hominum…de Cosio…fecerunt et faciunt venditionem et datum…de incantu dazij
vini…venditi et vendituri ad minutulum in et super dicto toto communi de Cosio…et emptor promisit…vendere dare et manutenere vinum bonum clarum…super dicto toto communi Cosij ad computum et rationem
imperiallium sex singulo quartario…ad mensuram communis Morbegnij…”
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Ordini del 1613
Cap. 14: Che li campi, et vigne siano tensi
“…che la campagna, cioe campi e vigne, tanto in monte, quanto in piano, siano et debbano esser tensi, et tense,
in modo che ne anco li propri patroni o possessori non li possano pascolare con sue bestie di qual sorte siano
quando non siano sigillate securamente in modo che non vi sia pericolo alcuno di dannificare il vicino…”
Cap. 15: In che modo si chiamino tense le vigne; et in che modo debbano essere vineate
“…che niuna pezza di terra possa, ne debbasi dimandare vineata salvo et reservato se in quella pezza vi saranno
piante quaranta di viti vive per cadauna pertica di terra; et in caso che non li siano tante piante come di sopra
non si intenda per vineata tensa; et si possa pascolare di qualunque bestia alli tempi che il Comune può pascolare senza alcuna pena, cioe non essendo cingellata come sopra…”
Cap. 32: Che non si possi pascolar nelle vigne, et in quali casi si
“…che tutte le vigne…siano…tense tutto l’anno…Ma se sarà la petia vignata cesata d’intorno in torno e per
tutto di modo che le bestie non possino uscire à dar danno al vicino, all’hora, et in quel caso si possino pascolare…Parimente si possino pascolare petie vineate ancor non cesate per bovi, cavalli, muli et asini quando
si…conduce ledame over grassa alle vigne…et quando si arano, ò ver quando si conduce fuori fieno, biave,
uve, rape, et altri strame; avendo però riguardo di non dar danno al vicino…”
Cap. 39: Che le bestie, che daranno danni nelli campi, prati e vigne confinanti al Comune non cesate…
“…che ciascuna persona…qual habbi prati, campi et vigne apresso li pascoli over beni communali debba…
detti suoi beni cesare over affossadare…cosi che intorno intorno le bestie non possino entrare a darli danno et
se per caso alcuna bestia persa o vagabonda gli entrasse et dasse danno…non si possi procedere al danno; anzi
tal bestie siano libere et esenti da tutte le pene…”
Cap. 58: Che nelli soprascritti luoghi non si tagli per far pali da vigna
“…che nelli luoghi soprascritti et proibiti…non si possano tagliar…pianta alcuna de peghera ne d’altra sorte
per far pali da vigna…”
Cap. 63: Delli datij delle hosterie, et che se deve fare, et in che modo
“…che ogni anno…se incanta il datio dell’hosterie…tanto di Sacco quanto del piano, cioe di Cosio…colui
che incanta tali datij di hosterie sia obligato a far lui l’hosteria per se stesso, o per altra sufficiente persona in
piano et in monte…et osservare, et far osservare tutto quello che si contiene nelli datij del Commune… et oltre
di questo di vendere vino buono e chiaro, et senza alcun sospetto di guasto, ne torbido, ne di acqua mescolato,
sotto pena della amissione di tutto il vino di quel vasello, overo del vasello intiero et de ducati duoi d’oro per
cadauna brenta di vino guasto…oltre le pene spettanti al datio…et debbano ancora li Consoli ò provveditori…
haver cura et diligenza che le predette cose siano osservate. Et accio meglio si osservino, habbino arbitrio…di
poter entrare nelle camere et luoghi ove li hosti teneranno il vino, et saggiare, over bevere de’ vini che saranno
nelli vaselli assi(g)nati et che se vendano, et vedere se sono della qualità come di sopra…ne possano far acordio alcuno con li hosti…nel caso che trovassero essere contraffatto al presente ordine…Ma sia ancora obligato
il dat(i)ario…dare licenza a chiunque vorrà vendere vino…alla minuta, pagando et osservando li capitoli del
dat(i)o…Ne possino li hosti vendere vino di una medema qualità se non per uno medemo pretio il boccale…e
più come nelli ordini e capitoli de datij antichi del Commune…”
Cap. 64: Che li porci siano tenuti nelli suoi stabbi
“…quelli che teneranno porci siano obligati tenerli serrati nelli stabbij over stalle… salvo et reservato li mesi
de Dicembre, Genaro et Febraro ne quali se possino rilassare mentre che habbino…il suo anello, ò chiodo nel
musazzo…et trovandosi in vigne…possino tali porci esser amazzati senza pena alcuna, et cosi nel capitolo
delle capre…”
Cap. 73: Che niuno racolga lumache in luoghi altrui
“…niuna persona possa…andare in vigne…per raccoglier lumache, salvo, et reservato li proprij patroni…”
Cap. 74: Che li cani siano tenuti legati al tempo dell’uva
“…quelli che tengono cani…siano tenuti a tenerli legati, overo altrimenti de provedergli che da S. Bartolomeo
insino al fine delle vendemmie…et in oltre che detto cane possi esser amazzato da qualunque persona che lo
trovarà nelli suoi beni, et contra de quello…non gli possa agere in modo alcuno, come ancora quelli che amazzano…le galline nelli propri horti, et vigne…”
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Delebio
Divieto di frequenza delle osterie – 1203
“…Breve ordinamenti positi per comune de Adelebio et de Rovole in concordia domini Rogerii abbatis monasteri S. Mariae Aquae Frigide…Et ille homo…excepto de gentilibus, qui visus fuerit comedere vel bibere in
taberna Adelebio in hoc anno, solvat pro banno…solidos V de denariis novis…”
Fusine
Ordini del 1672
Cap. 4: Senza titolazione
“…che niuna persona…possa vender pane, vino, ne carne, far bettolino ne hostaria…eccetto chi havarà l’appalto dalla Comunità…e che niuna persona come sopra ancor che abbi la ragione di vender pane, vino o carne
ardisca…eccedere la meta che dall’Agenti della Comunità gli sarà datto di tempo in tempo considerata alla
ratta quella si fa in Sondrio…”
Ordini del 1759 (integrazioni)
Cap. 5: Senza titolazione
“…Che niuna persona come sopra che averà tal raggione di far osteria ardisca tener aperte le porte di detta
osteria, ne trattenere alcuna persona in casa nel tempo, che si fa la dottrina Cristiana in Chiesa, e che si fa la
Santa Benedizione…”
Ordini del 1787
Cap. 29: Senza titolazione
“…Che sia lecito…al Decano di fissare, e limitare il tempo della vendemia del’uva, a proporzione delle circostanze de rispettivi tempi, e però niuna persona…possa, e ardisca vendemmiare prima che sia la vendemia
licenziata…”
Gordona
Ordini del 1648 e succ.
Cap. 9: Senza titolazione
“…Che niuno ardischi…di fare o di lasciar andare nè di pascolare da niun tempo bestie di niuna sorte nelle
vigne d’altri…”
Cap. 13: Senza titolazione
“…Che niuno vadi al tempo delle uve nelle vigne d’altri senza licenza delli padroni… salvo li propri Padroni
de Fondi cioè alli Capi di casa solamente gli sia lecito andarvi nelle sue proprie ancorche di notte…”
Cap. 14: Senza titolazione
“…Che niuno possi vindemiare se non nella vindemia generale che viene stabellita conforme al solito dal console e consiglio, salvo che si concede che volendo qualcheduno per fare mosto o vino bianco possa levare un
terzo d’uva per ogni sua vigna e non più…”
Ordini del 1768
Cap. 13: Senza titolazione
“…Che niuno andar possa nelle viti altrui pendenti l’uve da quando comincian le medemme à pingere, sino
che saranno state raccolte…”
Cap. 14: Senza titolazione
“…Che niuno possa vindemmiare pria, che dal Console, è suo Consiglio non verrà fissato il termine per la
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vindemia generale…concedendo però, che in caso, che l’uve pria di tal termine per l’escrescenza de Fiumi
corressero pericolo d’essere devastate, senza incorrere in veruna pena, possi il Padrone vindemiare, e raccoglierle, come pure si concede, che per far mosto, ò vino bianco, possi ogni Padrone levare un terzo dell’uve sue
da ciascun Fondo senza incorrere in veruna pena…”
Cap. 15: Senza titolazione
“…Che li Padroni de’ cani siano tenuti, ed obbligati il Mese d’Agosto, è Settembre, sino che si fanno le vindemmie tenerli legati…”
Cap. aggiunto senza numerazione: Circa li provisionari
“…ed anche il vino di qualsivoglia sorte vendibile come sopra da Osti, Tavernieri e à minuto, à misura etc. dovrà esser riconosciuto da Provisionari, e di esso fatta la meta…e tali Osti, Tavernieri etc. vendendo vino a minuto senza sudetta ricognizione, e meta incorreranno nella pena….cosicche il vino novo (non) si possa vendere
pria della meta sin a Sant Martino per lasciarlo depurare etc., e li Provisionarij possin’accordarne la vendita
per qualche tempo innanzi…escludendosi dalla suddetta meta li Particolari, che vendessero qualche boccalli
di vino per rara eventualità, e per un Passaggiere, ò Amico…Potendo i Provisionari…pretendere à titolo del di
loro incommodo dà Osti, tavernieri etc. una merenda per la meta del vino…”
Grosio
Ordini del 1515
Cap. 4: senza titolazione
“…Jtem ano statuito…che colui il qual sara meso Canepario del dicto comune per tabernare vino et fare altre
cosse secondo el solito non volendo esercire tal officio sia condempnato in florini doy d’oro…”
Ordini del 1545
Cap. 29: Quod nemo possit conducete aliquos circulos extra comune Grosij…
“…che nessuna persona …possa condur fora del dicto comune de Groxio alcuni zerculi da botte ne da tina”
Ordini del 1595
Cap. 49: Della Monegaria
“…Circa la monegaria…con carico di dar sufficiente sicurtà del maneggio della Chiesa…anchora sotto questa
legge et condizione…che il detto Desiderio, et suoi successori non vadino per le hosterie, betole, taverne a
mangiare, giocare, scroccare et far altra sorte de bagordi, ordinando che dove…detto…non osservi, sia casso,
rimosso e reietto da tal officio di monegaria…”
Cap. 68: Del Canevaro che si elegga ogn’anno
“…ogni anno sia eletto un huomo…il qual habbi da fare la taverna del comune, e scuoder l’elemosina secondo
il solito. Il qual canevaro sia tenuto accettar detto officio et…dia idonea sicurtà di relevar essa comunità verso
ogni persona dalla quale a nome di ditta taverna sarà comperato vino. Al qual canevaro si costituisce per suo
salario e mercede stara tre di vino, et lire due imperiali per ogni carro di vino che li sarà dato da tavernare, oltre
lire quattordici imperiali quali gli si danno ogn’anno per scuotere la elemosina del comune…”
Ordine aggiunto del 1597
“…Cum pubblicato proclamate, mandato Mag.ci D. Nicolai Marche Tirani Pretoris degnissimi, in exequutioni
rescripti in publicis comitijs Curiae novissime congregati obtenti, edito, per quod interdictum fuit ne quis caupo in oppido Grosij, seu cauponas, vel vulgariter loquendo betolas exercens cuiquam ex abitantibus in dicto
communi Grosij aliquod ad (m)escendum bibendumve in dictis domibus sive suis sive conductis dare audeat,
neve quid tale extra domos suas sub poena scutorum quinquaginta auri exportari permittat…quae pariter
poena iniuncta fuit comedentibus, et bibentibus utsupra, riservata tamen facultate ipsis Cauponibus dandi et
vendendi alijs vero accipiendi et emendi quodvis cibi genus et vinum dum ad proprias mansiones perferatur
et cum domesticis communicetur…videretur nonnullae rixae oriturae, ex eo quod nonnulla allegarent dictum
assertum (rescriptus) impetratum fuisse ad assertam istantiam privatarum personarum, quorum non intererat,
et ad quas nullum ius, nec actio competebat huiumodi rescripta impetrandi, et sic nullum sortiri debere effec-
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tum, et dictum proclama non esse exequendum…maxime quia rerum suarum quisque est moderator et arbiter,
et ubi hoc de iure fieri possit, id divenire potius ad generale concilium hominum Grosij spectare, idcirco ser
Bartolomeus Compertus, Decanus seu Consul predicti loci Grosij…ad seditiones sedandas infrascriptum generale consilium…convocari facere…Convocato igitur et congregato generali consilio de vicinantia communis
et hominum Grosij…inique proposito per ipsum decanum super predicto rescripto, et proclamate ad omnem
bonum finem et communem utilitatem obtento ad obviandum plerisque…natis a domini suo non laudi aut
gloriae, sed solum ventri replendo, cui malo, si non succurratur, brevi imminere plurium familiarum ruinam,
cum nedum patres familiare sed etiam eorum filij pessimo patrum exemplo ab adolescentia gulae indulgere
assuti, nedum dies integros, sed noctes plerumque pertranseant insomnes in cauponis, seu betulis crapulando,
ex quo multarum familiarum alias fortunae bonis abundantium, papertatem, egestatem, et ruinam ante oculos
habemus. Propterea ipso Decano rogante, ut…eorum votum explicarent, uno…reluctante, ceteri alta voce acclamantes annuerunt sese in dicto proclama persistere…statuerunt et ordinaverut dictum rescriptum pro bono
publico…exequutioni mittendum…decernentes in super…quod caneparius possit de die tantum distribuire, et
comedere seu bibere volentibus subministrare solum panem, vinum et caseum a matutino signo Salutationis
Angelicae usque ad vespertinum…”
Ordini aggiunti del 1599
Cap. 3: In che modo s’habbi da incantar la caneva, et l’hosteria del Comune, et li patti loro
“…che la casa del Comune possa dar da mangiare e da bere ad ognuno tanto terrere quanto forestiere, et sia
tenuto alloggiar tanto di giorno quanto di notte qualonche forestiero dimandarà…et che ‘l detto hoste, et ancora
il Canevar non debba permettere in modo alcuno, che sonata l’Ave Maria di lasciar giocare ad alcuna sorte de
giochi…proibendo al Canevar non possi alloggiar alcuno forestier senza licenza dell’hoste. La qual hosteria
et caneva secondo il solito…debbano esser tre volte incantati nella piazza, liberandoli la terza volta con le
condizioni, che piacerà al Decano di poterli, et se si vedesse che con l’utilità di un buon fitto, che se ne possa
far locatione con quello, il qual haverà fatto la caneva un anno la possi incantare ancora l’anno seguente…con
questo, ch’alcuno Decano non vogli prometter, né obligare la comunità, dove il detto Canevaro tolesse vino, ne
altro, salvo che debba esser presente quando si compra il predetto vino…”
Ordini del 1607
Cap. 10: In che modo s’habbi da incantar la Caneva, et l’hostaria del Comune, et suoi patti
“…tanto la Caneva, come l’hostaria secondo il solito vecchio nel mese di Settembre ogn’anno s’habbino d’incantare tre volte in giorno di festa nella publica piazza di Grosio…Con questo, che colui, il qual piglia l’hostaria al segno del Banderale sia tenuto alloggiare tanto di giorno come di notte qualunque forestiero dimanderà
alloggiamento…statuendo che tanto li hosti, come il Caneparo possino dar e somministrar da mangiare e bevere ad ogni uno tanto terriere quanto forestiero. Mà sonata l’Ave Maria della Salutazione Angelica non possino
ne debbino lasciar giocare ad alcuna sorte de giochi… statuendo ancora che per l’avenire chi vorrà fare hosteria
sia tenuto prima haver licenza da colui, che leva all’incanto l’hosteria del Comune, contribuendole quel tanto
che licitamente tra loro sarà convenuto…”
Cap. 11: Delle Elemosine, et in che modo s’hanno da distribuire
“…che l’elemosine della Comunità di Grosio s’habbino per il Degano…distribuire…ordinando ancora che
il vino, quale in diversi tempi dell’anno solevasi distribuire, s’habbi per il Canevaro…scodere al tempo delle
vendemmie, et riponerlo in un bottesino, con obbligo alla Comunità di aggiungere tanto buon vino che supplisca in tutto alla misura di un carro, et così poi conservato, sia distribuito per bocca il Venerdì Santo, nel modo
solito servato nella vigilia di Natale et di quello, che accaderà avanzare oltre la limosina se n’habbi a servire ne
proprij bisogni della Comunità…Li giorni, nei quali si fanno l’elemosine nel Comune di Grosio sono questi,
cioè:
-Alla festa di S.to Antonio adi 17 Ginaro nel cimiterio un pezzo di pane per uno, cosi ancora il primo giovedì
del mese di Dicembre
-Il Venerdi Santo del vino delli legati per ogni due persone un mezzo di vino
-La festa di San Giorgio adi 24 Aprile nelle case del Comune dove si fa la Caneva un panello per ogni bocca,
over persona, l’istesso il giorno di San Marco il 25 Aprile, cosi ancora la festa del Corpus Domini
-La festa di San Giacomo adi 25 Luglio puina over mascarpa un pezzo, cosi ancora la festa dell’Assunzione
della Madonna adi 15 Agosto
-La vigilia di Natale adi 24 Decembre del vino del Comune, un mezzo di vino per ogni due persone…”
Cap. 21: Che li beni del Comune dati ad investitura siano affittati all’incanto. Cosi la misuratura
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“…ogni anno..s’habbi a incantar…la misuratura, e pesa. E che il misurator sia obligato dar idonea sicurtà…E
che niuno senza sua licenza possa…misurar alcuna sorte di grano, vino, o sale di marcantie. Eccetto quelli
della nostra terra, in cose di poco rilevo, o quantità…”
Ordinazioni aggiunte del 1707
“…congregato il publico Consiglio, et homini di Grosio nella stuffa della Caneva, loco solito congregarsi…ha
esposto messer Decano…esendo nata difficoltà sopra l’intelligenza d’alcuni capitoli delli ordini…si spiegano
nel modo che segue…circa il cap. 10. dove si parla dell’affitto dell’Hosteria del Banderale, et della Caneva
essere stata ed essere sua mente, che la banca, ò sij redunanza di Decano, Consiglieri, et officiali possino farne
la locazione ad uno, due, e tre anni senza permettere alcun incanto, ed anco piu anni secondo la dispositione
de’ Statuti di Valtelina per quel fitto, che stimaranno più conveniente…”
Ordini del 1729
Cap. 9: In che modo s’habbi da incantare l’hosteria, e la caneva
“…statuendo che tanto li hosti come il caneparo possino dar da mangiare e bevere ad ogni persona tanto terriere quanto forestiera eccetto però nel tempo di messa cantata, dottrina cristiana e vespri dei giorni festivi nel
quale tempo disdice troppo a’ cristiani attender alla gola ed a bagordi onde si proibisce espressamente al Caneparo e a chiunque farà hosteria tanto il dar da mangiare e bevere a persone terrazzane quanto il non escluderle
dalla caneva e osterie nel tempo delle sacre funzioni…E’ ancora precisamente, espressamente et assolutamente
statuito che nessuno terriere possa in nessun modo direttamente ne indirettamente fare osteria, ne aprire ne
altrimenti esercire…nella terra e nelle contrade di Grosio, o territorio, betola, betolino o altre cose simili…con
che però l’appaltatore sia obligato conceder licenza ad un altra persona e non più un’altra osteria…nel detto
luogo e terra di Grosio, e ciò oltre l’osteria che potrà farsi nella Contrada di Tiolo…Essendosi come sopra
proveduto per togliere da questo Publico e sradicare le betole come che distruttrici di tante famiglie di questa
Comunità, come infatti ci fa vedere e compiangere l’antica, e odierna esperienza nell’esempio di tante famiglie
altre volte benestanti, ora ridotte all’estrema povertà per l’occasione di dette scomunicate betole; non s’intende
però con questo capitolo proibir à persone terrazzane di Grosio di vendere alla minuta vino ricavato solamente
da vigne proprie o da propri livelli, purche vendino solamente vino e non commestibili e vendano detto vino in
tempo non proibito di sacre fonzioni…”
Ordini del 1747
Cap. 9: Modo d’incantare l’osterie, e canova
“…E’ ancor stabilito, ed ordinato stare in libertà del Consiglio, l’incantare opure locare (mà per soli tre anni, ne
rinovar detta locatione se non il terz’anno) la casa del Comune, o sia canova, ed anche il gius di fare osteria, e
bettolino…Gli bettolieri delle montagne pagheranno quel tanto gli verrà tassato dal Consiglio…Guardino poi
bene gli Ostieri tutti, che col dare ricetto a figli di famiglia non si rendino rej de loro furti, e coll’accogliere, e
coltivare (massime fuori di tempo) gli mal aviati crapuloni capi di famiglia non traggano sopra di se la divina
maledizione, dovendosi credere che Iddio ben di spesso porga pietoso l’orecchio, à clamori, ed imprecazioni
dei poveri padri, figli, e mogli, quali patiscano estreme miserie, mentre che chi dovrebbe prestare loro gli
necessari alimenti, in bagordi, ed ubriachezze tutto consumano. Gli guadagni come sopra fatti, cioè con disonore d’Iddio nelle S.te Feste strappazate, con si grave danno delle povere famiglie dalli hostieri poco divoti,
e timorati; saranno come fuocho, che consumerà con gli illeciti guadagni ancora tutte le altre loro sostanze,
nulla dicendo de gli eterni castighi con gli quali avran ragione di temere posino essere questi vigorosamente
puniti….come anche non proibisce…alla Vernugha, o Ravoledo, il sboccalare; tuttociò però fuori de tempi,
che si celebrano le funzioni sacre…”
Il capitolo, molto ampio e interessante, è stato riportato per estratto.
Grosotto
Ordini del 1544
Cap. 16 (in altro manoscritto cap. 17): Quod bona vineata sint clausa toto tempore anni
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“…Item statutum est quod bona vineata exixtentia in territorio Grosubti sint clausa et tensa toto tempore anni
jta quod non liceat alicui persone dicti communis nec aliunde personaliter nec cum aliquibus bestijs dare, facere vel inferre aliquod damnum, trasum vel vastum in vineis et locis vitibus censitis territorij Grosubti sub pena
soldorum decem imperialium pro qualibet persona, soldorum vigenti imperialium pro qualibet bestia grossa
et totidem pro quolibet capite porcorum et caprarum…et soldorum quinque pro quolibet capite alterius bestie
minute. Et ulterius si reperiri contingerit aliquos porcos aut capras…in vinea Grosubti liceat domino vinee seu
colono vel emphiteote…tales porcos seu capras…impune uccidere…”
Ordini del 1591
Cap. 17: Che i beni vignati siano chiusi, e tensi tutt’il tempo dell’anno
“Anchora è statuito, che li beni vignati situati nel territorio di Grosotto siano chiusi, e tensi tutt’il tempo
dell’anno, così che nessuna persona…possi…inferire danno alcuno, guasto, over traso nelle vigne, e luoghi
vignati del territorio di Grosotto, sotto pena de soldi dieci per qualunque persona…soldi vinti imperiali per
qualunque bestia grossa, porco o capra…e soldi dieci imperiali per qualunque capo d’altre bestie minute…”
Cap. 125: Che non si possino fare lumache in luoghi d’altri
“…per provedere ai molti danni, che si sogliono dare per li putti, e contrafacienti a fare lumache, non sia persona alcuna…qual ardisca…ricercare lumache in luoghi vignati…sotto pena de soldi dieci imperiali…”
Cap. 131: Del salario delle hosterie
…qualunque persona, quale vorrà fare hosteria nel comune di Grosotto, sia tenuta pagare il salario solito…che
è lire cinquanta imperiali…”
Cap. 132: Dei misuratori de vino
“…che siano eletti ogni anno due misuratori de vino, quali siano tenuti…giurare d’essercire il loro officio giustamente, e di non comprare vino per rivendere, e debbano pagare il salario à detta comunità…”
Cap. 136: Che li hostieri non possano barattare vino
“…che non sia hostiero alcuno…qual ardisca comprare vini per rivendere…salvo per uso dell’hosteria, cioè
per dar da mangiare, e bevere in casa loro, e per sopraempire à cavalari, e questo sotto pena de soldi quaranta
imperiali…con riservatione però a detti hostieri di poter vendere il vino, quale di presente si ritrovano avere
quest’anno al tempo della pubblicatione delli predetti ordini…”
Ordine aggiunto sulle bettole del 1707
“…che nessuna persona …ardisca in avvenire…far bettola, dar da mangiare, bevere o altrimenti sboccalare,
eccetto però che alli loro operarij, e lavoranti creditori. Ciò sotto pena di scudi sei d’oro…”
Ordini del 1737
Cap. 17: Delle regaglie spettanti alla Comunità, come si debbano disponere
“…Ancora è statuito, che il Consiglio…sia tenuto di disponere delle Osterie, panetteria, beccaria, pesa e misura à quelle persone abitanti in Grosotto che dal medesimo consiglio saranno stimate capaci ad esercitarle nel
modo e forma come segue.
L’Osteria sarà disposta in lire cinquanta imperiali…con quelle condizioni, che si stimeranno proprie, specialmente, che cotesti ostieri non posino vender vino all’ingrosso sotto pena di lire sei imperiali per som(m)a di
vino venduto…Restano del tutto proibite le bettole, talmente, che niuna persona possa, ò presuma…dar da
mangiate, ò bere à veruna persona per modo di traffico, quando non sia di propria, e real entrata sotto pena di
lire venticinque imperiali…pesa e misura pure si disponga come sopra…colli patti…seguenti.
Prima, che s’intendano soggiacere alla pesa, e misura sol quelle robbe, che per via di contratto con forestieri
non abitanti vengono introdotte, o estratte dal territorio; queste pure una volta pesate, ò misurate non siano più
sottoposte alla detta pesa e misura.
Per secondo la misura del vino s’intende più di stara quattro…Ne possino detti misuratori comprar vino per
rivenderlo sotto pena di lire sei imperiali…”
Cap. 40: Delli tensi sopra campi, prati e vigne
“…che niuna persona possa pascolare, introdurre, ò lasciar entrare veruna sorte di bestie, ò altrimenti danneggiare nelli campi, vigne, ò fondi oppolivi giacenti nel territorio di Grosotto, ma questi siano per tutto l’anno
tensi, e chiusi; proibendo pure in questi il ricercar lumache sotto pena di lire tre imperiali…Con che però avendo ritrovate nelle vigne, ò fondi oppolivi capre o porci possino tali bestie essere ammazzate…”
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Modifica agli ordini sulle osterie del 1792
Della provisione seguita l’anno 1792 circa il capitolo 17 riguardo alle osterie e bettole
“…nel borgo, e comune di Grosotto non possano tenersi più che una osteria, o se il bisogno lo esigge due
al più. La ragione poi di esercitarla…debba darsi a quelle persone, quali il consiglio stimerà più idonee…la
locazione…non si possa altrimenti concedere, se non che sotto il patto della osservanza perfetta delle infrascritte condizioni…1° Che in tutte le feste di precetto…debbiasi tener chiusa l’Osteria…licenziando da quella
tutti…
2° Che nelli giorni, e tempi, ne i quali sono vietati i cibi di carne non si debba somministrare in cibo a chicchessia, nemmeno à cavalcanti sebbene di religione contraria alla Romana Catolica. Si eccettua però il caso di
positiva attuale infermità
3° Che passata l’Ave Maria della sera le porte dell’Osteria siano chiuse, e per detto tempo si debba licenziare,
e mandar fuori, e terrazzani e forastieri…ne si possa riaprire, che per forestieri, quall’ora una positiva necessità
lo esigesse
4° Che l’ostiere non possa somministrare robbe cibarie di sorte, sia per consumarsi nella sua Osteria, che per
trasportarsi altrove, ai figli di famiglia, ne ricever da questi robba alcuna sia in commuta, che per dinari. Molto
meno poi somministrare ad essi in credenza…con questo di più che nemmeno dopo la morte dei loro Genitori
possa l’Ostiere, ne li suoi eredi…ripetere il suo credito avendosi ipso facto per già estinto…
5° Che a forastieri sospetti di mal affare non possi l’Ostiere prestar alloggio, ò spesarli più di tre giorni consecutivi, passati i quali debba tantosto licenziarli dall’osteria…
6° Che la pena per ogni atto di contravvenzione dell’Ostiere…è fissata di lire quaranta imperiali…
7° Finalmente resta proibita a qualunque persona…l’esercizio della Betola. Ne sia permesso che alli rispettivi
Canevari delle V. V. (venerande) Chiese di S. Eusebio, e di S.ta Maria far esito à modo di Betola delle rendite, o limosine raccolte da loro a prò di dette Chiese. Similmente sia lecito à quelli del Borgo, e abitanti etc.
di poter far esito alla minuta del loro vino, purche proveniente soltanto dai loro propri fondi, e dalla propria
entrata, non già in derivanza di trafico, o di mercimonio. All’opposto resta proibito all’Ostiere il vendere vino
all’ingrosso…Resta però riservata al Consiglio la facoltà di concedere l’esercizio della Betola a quelle persone,
che stimerà più approposito nella solennità di S. Antonio Abbate per comodo dei concorrenti alla fiera per il
corso di soli quatro giorni…a condizione però che in queste Betole accidentali non si permettano da Bettolieri
nelle loro case bagordi, chiassi, balli, ed altri simili inconvenienti soliti pur troppo indietro ad esser praticati
in tal’ocasione…”
Livigno
Ordinazioni tra la comunità di Bormio e la vicinanza di Livigno – 1538
Cap. 7 delle richieste di Livigno: senza titolazione
“…quia dicti de Burmio eis de Livigno inhibuerunt ita quod nemo potuit nec potest exercere hospitium sive
hostariam, sed illam locant uni soli eam incantant et dant solventibus aliquam summam rainensium 15 pro
anno singulo, in eorum de Livigno et forensium omnium damno. Quare petunt declarari quod quilibet possit
facere hospitium sive hostariam libere absque aliquo datio nec onere…”
Cap. 7 delle controdeduzioni di Bormio: senza titolazione
“Totum comune habet undique hostarias in Terra et in alijs Vallatis Burmij, pro quibus dantur datia per incantum et quilibet tam in Livignio quam aliunde qui sunt habiles possunt incantare et hec est entrata communis
et est in statuto et quod suprascripti de Livigno possint conducere vinum absque datio id quod illi de Burmio
facere non possunt et est in statuto in folio 212…”
Cap. 7 della sentenza dei Commissari delle Tre Leghe: senza titolazione
“Quo ad hospitium…dicimus quod vicinitas de Livigno possit habere unam, duas vel plures hosterias facere et
exercere ad sui libitum absque tamen aliquo datio. Ita tamen quod dicti de Livigno teneantur ad minus unum
hospitium mantenere prope ecclesiam magnam Livigni, que habeat panem, vinum et caseum per totum annum
continue, reservata tamen vi Dey et temporis, bona fide ad dandum tam terrigenis quam forensibus pro onesto
pretio et hoc sub pena librarum sex imperialium dandam per vicinitatem Livigni comunitati Burmij pro qualibet die qua non manutenerent panem, vinum et chaseum ut supra. Ita tamen quod reservatum sit jus vicinitatis
contra hospitem si ob sui culpa ipsa vicinitas condemnaretur ut supra…”
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Ordini del 1660
Cap. 19: senza titolazione
“…Circha la rotta della strada della Valle, hanno promesso duoi uomini di Livigno di volerla accomodare
l’estate, e mantenere la rotta d’inverno…e per pagare cotesta rotta si farà una taglia nelli vicini…che però
(ness)uno possi condurre robba a vetura, se li due o tre uomini della rotta la potranno essi condurre…”
Capitoli del 1777
Cap. 11: senza titolazione
“…Che chiunque vorrà far osteria qui in Livigno sia obligato, oltre al dover mantenere pane, vino, formaggi(o)
a prezzo discretto tenor il decreto al quale etc., che siano altresì tenuti a dar il convenevole alloggio…alli signori dell’Officio di Bormio, in ogni ocorenza che si portassero in Livigno…”
Lovero
Capitoli aggiunti del 1707
Aggiunta alli capitoli 20 et 21
“…Dichiarando che per quello riguardano detti Capitoli sia lecito al Consiglio, ò pure alla publica Vicinanza
locare la semplice misuratura di Vino, et grano conforme l’antico uso di detta Comunità ad’uno, ed anco più
anni secondo la disposizione de Statuti di Valtelina senza permettere alcun’incanto…”
Mantello
Ordini del 1705
Cap. 1: Senza titolazione
“…Che si possi incantare il datio della misuratura di vino e pesa con la statera del Comune secondo il solito e
che niuno…ardischi vender vino più di uno staro per volta senza senza espressa licenza, ò assistenza dell’appaltatori di tal dazio…”
Cap. 8: Senza titolazione
“…Che il datio…del hosteria et alloggio si facci ogni anno…et che niuno d’indi possi alloggiare qual si sia
persona, alla pura riserva de SS.ri Griggioni, sotto qual nome vengono riservate tutte le Persone Griggione:
cavallanti, et non cavallanti, e ciò al modo d’hosteria, in pregiudizio delli appaltatori d’esso datio…”
Cap. 9: Senza titolazione
“…che niuno ardischi il giorno di St. Marco far betola ò hosteria, se non quello, qual havrà l’appalto della
Comunità…”
Ordini del 1785
Cap (?): Senza numerazione né titolazione
“…abbia deliberato all’incanto il dazio dell’osteria di detta Comunità…per la somma di scudi trenta, cioè L.
195…Ancora il dazio della misuratura del vino…per la somma di scudi quattordici, cioè L. 91…oltre l’antica
convenzione per l’osteria de SS.ri Cantoni, che rende L. 44 soldi 16…”
Ordini del 1798
Cap. 6: Senza titolazione
“…Che niuna persona…ardisca…di far pascolare le pecore nelle pezze vignate…dalle Calende di Marzo sino
alle calende di Novembre…”
Cap. 11: Senza titolazione
“…Che niuna persona…eccettuati li Cittadini Fratelli Cantoni attesa l’antica convenzione, ardisca di vendere
pane, e vino al minuto, e di aloggiare alcuno a forma d’osteria…e ciò a conservazione del privativo diritto
competente all’appaltatore del dazio dell’osteria…”
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Cap. 12: Senza titolazione
“…Che nessuna persona ardisca…di vendere vino dentro i recinti di detta Comune di Mantello, quale debba
estraersi fuora del sudetto territorio senza licenza, ed intervento del rilevatore del dazio della misuratura…concedendosi al rilevatore la facoltà di poter ancora impunemente arrestare, o far arrestare il vino che accaderà
estrarsi in contravvenzione…avertendo però che il detto rilevatore non possa pretendere di misurare il vino che
si compra dalli terrieri, ò forestieri abitanti in detta Comune…nella qual esenzione non resta compreso il vino
levato dagl’osti per venderlo ad uso di osteria, dichiarandosi in oltre che il vino da vendersi non sarà sogetto
alla misuratura, ne a dazio se non oltrepasera la quantità d’un staia per ciascuna volta…”
Cap. 14: Senza titolazione
“…Che nessuna persona…ardisca far pascolare…nelli fondi vignati…in verun tempo…alcune capre…”
Cap. 16: Senza titolazione
“…Che niuna persona…ardisca…di tener al pascolo bestie bovine anche piccole in vigne non cinte…”
Cap. 21: Senza titolazione
“…Che niuna persona…ardisca in avenire di racogliere…alcuna quantità di uva…prima che dal Console, e
Sindici pro tempore, non sarà licenziata la vendemia…sotto pena de scudi trenta…salvo che sara lecito a ciascun di racogliere per bisogno di fare una mezza brenta di vino in ciascun anno…”
Mazzo di Valtellina
Ordini del 1590
Cap. 61 (in altra copia il cap. 62): senza titolazione
“…che ne capre, ne becchi per nisun tempo dell’ anno possino andar a’ pascolare in vigne, campi, prati et selve…e se si ritroveranno a pascolare nelli detti beni, sia castigata la persona della quale saranno le dette capre
e becchi in soldi dieci imperiali…e se si ritroveranno in vigne, e selve sia lecito à qualunque persona, de quali
saranno tali vigne, e selve, e suoi di casa amazar le dette capre, e becchi…oltra le cose disponute dal Statuto
di Valtelina…”
Ordini aggiunti del 1720
Cap. 10: Senza titolazione
“…Al cap. 80 si aggiunge l’obligo di incantare anche l’osteria tenore ad antica, et antichissima consuetudine…”
Menarola
Ordini del 1785
Cap. 20: Senza titolazione
“…Che nissuno ardisca, né possa vendemiare e raccogliere l’uva prima del giorno fissato e stabilito dal Console, e Consiglio…ed in caso venisse fatta istanza di anticipare la vendemia si debba dal detto Consiglio eleggere
due Deputati per andare, e conoscere la necessità e bisogno per quella anticipare, quali per loro mercede haveranno dalli Particolari che s’intendono di vendemiare prima del tempo fissatto una Merenda”
Cap. 21: Senza titolazione
“Che nel circolo delli Ronchi in Menarola non si posino lasciar crescere, né allevare di nissuna sorte di piante,
né rovette (rovi), ma siano queste ritrovandone subito levate via, salvo, e riservato le piante de Fighi, Persici e
Teie etc., ma che tali fondi in tal circolo siano goduti per ronchi…sia di ragione di quel confinante…che averà
patito, o patirà del danno…doppo di averne avvisato il Padrone…di quelle tagliare…a spese del Padrone di
quel Fondo dove sono tali piante vietate…”
Cap. 36: Senza titolazione
“…Si concede agli abitanti nelli Ronchi di Menarola di poter tenere galline, ma con patto però, che dal primo
di Marzo sina li dieci di Maggio…debbano essere tali galline imbogatte nelle gambe, dimodocche non possino
ruspare nelli Fondi, e dalli dieci di Maggio sino a tanto, che non sarà racolto l’uva di non poterne tenere, né
imbogatte, né disbogatte…che ogni Padrone…li sarà lecito ritrovandone in tali tempi proibiti, o non imboga-
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te…di quelle ammazzare…”
Cap. 40: Senza titolazione
“…ed anche il vino di qualsivoglia sorte vendibile come sopra da Osti, Tavernieri à minuto, à misura etc. dovrà
essere riconosciuto da Provisionari e di esso fatta la meta…e tali Osti, Tavernieri etc. vendendo vino à minuto
senza sudetta ricognizione, e meta, incorreranno nella pena…cosicche il vino nuovo si possa vendere prima
della meta sia a Sant Martino vescovo per quello lasciarlo depurare e che li Provisionari possino accordarne
la vendita per qualche tempo innanzi, che si possi fare la meta, e visita del vino…escludendosi dalla suddetta meta li Particolari, che vendessero qualche vino alli Passaggieri, ò Amici…massime essendo questa una
communità così lontana dalle osterie, e Taverne etc. per la quale spesse volte, e massime quando la montagna
della Forcola è libera dalle nevi, che vi passano molti Forastieri, e talvolta arrivano dalla detta Montagna in
Menarola quasi morti per la fame, sete, e stanchezza…Potendo tali Provisionarij pretendere à titolo del di luoro
incommodo dalli Osti e Tavernieri una merenda per la meta del Vino…”
Cap. 42: Senza titolazione
“…Che nissuno possi lasciar andare nelli Ronchi, e Vigne le Peccore dal primo di Maggio sino a Sant’Andrea…”
Monastero (frazione di Dubino)
Ordini del 1663
Cap. 9: Senza titolazione
“…Che il Fittabile sia obligato affittare ad uguale partito la casa solita à farsi hosteria nel piano di Provetio a
quello haverà havuto l’incanto dell’hosteria…”
Montagna in Valtellina
Ordini del 1685
Cap. 1: Senza titolazione
“…che qualunque persona, et hostiere che vende pane, vino, carne…sia tenuto et debba…dare il vino bono a
soldi 6 il bocale, il vino mezano a soldi 4 il bocale…”
Cap. 2: Senza titolazione
“…che qualunque hostiere debba mantenere un letto per i forestieri et una stalla…”
Cap. 25: Senza titolazione
“…Si proibisce il condur bestiame…in ogni tempo dove sono luochi vidati…”
Ordini del 1739
Cap. 1: Senza titolazione
“…che li detti Hosti, ò altri che vendono, siano tenuti dare il vino, carne, et altro all’istesso prezzo che si fa, e
che si osserva in Sondrio…”
Cap. 62: Senza titolazione
“…Che niuna persona cominciando dalle calende d’Agosto di ciaschedun anno insino a che si saranno raccolte
le uve nelle vigne di Rongio ardisca transitare per il sentiero di Rongio…”
Morbegno
Ordini sui dazi del 1435 e succ.
Cap. 1: Senza titolazione
“Primo quod quilibet incantator cuiuslibet suprascriptorum datiorum, cui deliberatum fuerit dictum datium
teneatur dimittere vendere omnes…personas …vendere volentes…ipsis personibus solventibus ipsi datiario…pro ut tenetur in infrascriptis datis, aut pro ut erunt in concordia cum ipso datiario…”
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Cap. 9: Senza titolazione
“…si aliquis…tabernarius…aut hospes sive de die sive de nocte tenuerit clausum hostium…tabernae…et
hospitij, et fuerit intus…ita quod datiarius…non possit entrare pro inquisendo eius datium, et talis perquirens
videns aliquod lumen accensum, ac sentiens, et intelligens aliquam personam legiptimae etatis…et vocaverunt
ter, alta et intelligibili voce…tabernarium…aut hospitem…, et non aperuerit hostium…tabernae…sive domus
hospitij, quod tunc dictus talis tabernarius…et hospes non aperiens dictum hostium ter vocatus condamnatus
sit ut infra…Quilibet tabernarius in libris V tertiolorum…”
Cap. 11: Senza titolazione
“…quod quelibet persona…volens vendere, seu vendens ad minutulum vinum…seu mensurans, et ponderans vendendo, vel emendo, aliquod vinum in grosso…solvat…cuilibet datiario ipsarum rerum infrascripta
pena…”
Cap. 19: Senza titolazione
“…MCCCCXLIII, die 30 mensis Decembris per Comune et homines Morbegnij provisum et ordinatum est,
quod officium exactorie datiorum…ponatur ad incantum et detur ad annum unum…facenti meliorem conditionem…”
Cap. 20: Data super vino
“…Item quod nullus hospes seu tabernarius audeat, nec presumat gubernare aliquod vinum in grosso in illa
canipa, in qua habet aliquod vinum paziatum, seu datiatum, sine speciali licentia ipsius datiarij, et hoc sub pena
librarum quattuor tertiolorum pro qualibet brenta…”
Cap. 21: Senza titolazione
“…Item quod datiarius vini non teneatur aspinare aliquod vinum alicui personae, nec dare licentiam aspinandi,
nisi ille, qui voluerit aspinare, solvat prius datium ipsius vaselli, seu vini…
1531…promulgatae sunt infrascriptae reformationes…si venditor vini non vendiderit vinum dicti vini spinati,
infra mensem unum, quod possit facere repaziari ipsum vinum ante dictum mensem finitum; et solvere de illo
tantum quod vendiderit; quo mense elapso non possit ipsum vas vini repaziari praeter, et contra voluntatem
ipsius datiarij; et hoc etiam sub pena quarti pluris…”
Cap. 22: Senza titolazione
“..Item si quis aspinaverit aliquod vasellum vini sine licentia et voluntate datiarij, quod teneatur solvere datium
totius vaselli, et ultra hoc incurrat penam librarum quattuor pro qualibet brenta vini, quod estimabitur esse in
dicto vasello…”
Cap. 23: Senza titolazione
“…Quilibet inventus fuerit…vendidisse vinum ad minutulum sine licentia…incurrat ad penam soldorum 20…
et ultra teneatur solvere datium dicti vaselli, cuiuscumque vaselli vinum non possit ulterius vendere absque
licentia datiarij et solutionem plenariam datij…”
Cap. 24: Senza titolazione
“…Si datiarius aspinaverit aliquod vas vini alicui persone volenti vendere ad minutulum…liceat datiario praedicto sigilare quaecumque vasa existentia in ipsa domo…quo venditor possit uti pro suo usu…et hoc intellegatur in domibus…in quibus sint hospitia seu tabernae solitae tantum, et si spinatum fuerit in domibus, in quibus
non fuerint hospitia, seu tabernae solitae, quod tunc liceat…datiario sigillare illa vasa, quae aspinata fuerunt
tantum, et ulterius dare sacramentum illis de talis domibus, et omnibus de eorum famiglia legiptimae aetatis
de non fraudando…”
Cap. 26: Senza titolazione
“…Si vinum vendetur ad computum imperialium 12 pro quartino ad minutulum…solvant ipsi datiario libras
decem tertiolorum pro quolibet carro vini, et sic per ordinem ascendendo et discendendo…
1444…additum est ut infra, videlicet…ubi dicit quod si vinum vendetur ad computum imperialium 12 pro
quartino…solvant ipsi datiario libras 11 tertiolorum pro quolibet carro vini…Additum est quod si vendetur
vinum ad minutulum…ad computum imperialium 12…solvant datiario libras 10 tertiolorum…”
Cap. 27: Senza titolazione
“…si contingerit aliquem non habitantem in dicto Communi velle(t) vendere vinum ad minutulum, quod solvat…datiario vini tertium plus quod solvet habitans in dicto Communi…”
Cap. 28: Senza titolazione
“…quod datiarius vini debeat…solvere et consegnare dicto Communi…ultra summam danariorum…condia
duo vini boni, et sufficienti…videlicet condium unum ad Festum Sancti Petri Martiris, et alium ad Festum
Sancti Hieronimi pro elemosina…in ipso Communi fienda…”
Cap. 46: Senza titolazione
“…si vendetur aliqua quantitas vini in grosso…quod talis quantitas…debeat mensurari, vel ponderari…ad
iustam mensuram, et stateram Communis, et de ipsis rebus solvatur secundum consuetudinem hactenus obten-
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tam…de qualibet brenta, et mensura brente imperiales 3, videlicet imperiales 2 per emptorem et imperialem
unum per venditorem…”
Cap. 49: Senza titolazione
“…quod datiarius…mensuraturae brentae teneatur habere…brentas…coequatas, et quotiescumque fuerit requisitum teneatur ire ad mensurandum… »
Vendita dei dazi – 1445
“…MCCCCXLV, Die mercurij sexto mensis januarij…Convocata et congregata vicinantia de universitate
communis et hominum de Morbegnio…fecerunt et faciunt venditionem datum et cessionem…de incantu datij
vini dictorum communis et hominum e Morbegno, ad terminum unius anni incepti in kallendis mensis januarij…Et hoc secundum formam datorum dicti datij…super hoc disponentium…Et pro quo…iuravit dictus emptor et incantator…dare et solvere secundum formam dictorum datorum libras sexcentum nonaginta tertiolorum
et…condia duo vini boni et suffitientis…
Ibique statim…homines de Morbegno…venditionem fecerunt…de incantu datiorum mensuraturarum brente,
quartarij, et statere dicti communis ad terminum utsupra…et emptor promisit…dare et solvere…libras quatuorcentum tertiolorum, et libras quatuor grossas cere laborate in cereis duobus pro dicta ellemosina fienda…”
Seguono, in pari data, la cessione del dazio della lozza (per 16 lire di terzoli), del frumento (per 323 lire), della carne (per 2
Gli incanti per l’anno successivo furono con prezzi simili.
Conferma del privilegio per i dazi di Morbegno – 1552
“Nos Oratores Trium Ligarum in publica Dieta in Taffas habita congregati, auditis…incolis terrae Morbenij
nobisque humiliter supplicantibus, quatenus non ostantibus litteris a nobis impetratis anno proxime preterito
die vigesima quarta mensis Januarij…ut qualibet persona posset in dicta Valletellina hospitium, et tabernam
exercere absque alicuius oneris, seu datij solutione concederemus Universitati Morbennij sua solita datia exercere posse et percipere et causa ipsorum datiorum ordinare et disponere prout hactenus consueverit, et hoc
iuxta eorum antiquissimam consuetudinem in hodiernum usque diem observatam…ideo inherendo dictis privilegijs…per diversa instrumenta superinde…demonstraretur atque per nos admissa et confirmata tempore nostri
felicis introitus ad dominium Vallistellinae, ideo…eorum solita datia…et ordines approbamus et confirmamus
et, quatenus expediat, de novo concedimus, volentes eandem communitatem pro datijs, quae exercentur in
dicta terra Morbennij jus, et auctoritatem habere prout hactenus habere consuevit…Datum in Taffas (Davos)
die ultimo 8bris 1552…”
Conferma del privilegio per i dazi di Morbegno – 1583
“Nos Oratores et Mandatarij Comunium Ill.um Trium Ligarum in praesentibus nundinis Sancti Pauli Curiae
congregati, auditis…procuratoribus Comunitatis Morbennij…exponentibus in effectu, quod licet predicta
comunitas in exequtione diversorum privilegiorum…fuerit usque in hodiernum diem in antiquissima possessione…exationis datiorum…nihilominus aliqui in dicta terra Morbennij habitantes, et in ea hospitium seu
tabernam exercentes, variamque annonam vendentes recusare videntur solutionem datij…allegantes inter coetera sese esse ex confoederatis nostris, ac perinde non teneri ad observationem praemissorum, petentes…per
nos…opportune provideri, tenore presentium in vim perpetui decreti valiturarum…ea omnia privilegia…confirmamus…mandamus dilecto nostro Magnifico Domino Praetori Morbenij…quascumque personas…sive
confederatas nobis quam aliter privilegiatas ad solutionem dicti datij…Datum Curiae die…6 Februarij 1583.
Ita tamen quod personae nobis confoederatae…non teneantur respectu earum personarum…sed respectu tabernae et aliorum exercitiorum, si quae per eos fiant, in dicto loco Morbennij…”
Grida generale per la giurisdizione di Morbegno – 1595
Cap. 21: Senza titolazione
“…che niuna persona faccia vino de polvere ne quello venderlo senza licentia del molto Illustre sig. Podestà…”
Cap. 23: Senza titolazione
“…che niuna persona senza licenza del predetto ill. sig. Podestà ardisca vender, ne condur fuora del dominio…salvo nel contado de Tirolo alcuna quantità de vino…”
Cap. 40: Senza titolazione
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“…che qualunque misuratore de vino…debba nel termine dodeci giorni prossimi comparer all’Ufficio…a
giurare d’essercir i suoi uffici fedelmente e giustamente…”
Grida generale per la giurisdizione di Morbegno – 1609
Cap. 54: Senza titolazione
“…Si proibiscono alli sudditi nella lor terra et comunità le hosterie, et taverne…”
Grida generale per la giurisdizione di Morbegno – 1621
Cap. 26: Senza titolazione
“Che cominciata la vindemia niuno conduca, ne porti uve dalla prima ora di notte alla prima ora della mattina…prohibendo similiter il vindemiar senza l’ordine, et licenza dei Consoli overo Sindici della sua Comunità…”
Cap. 27: Senza titolazione
“…che niuno possi vender, ne comprare, ne prendere uve ne con denari, ne in pagamento di veruno debito…”
Grida generale per la giurisdizione di Morbegno – 1665
Cap. 25: Senza titolazione
“…Si proibiscono le incaparaturij, inbottature o far canepe di vino per rivendere, ò monopolij di qual si voglia
sorte di robbe…si concede però licenza alli Valtellini di dare, et ricevere pagamento in vino, et che tanto gentilhuomini et altri posino valersi per loro bisogni del vino, cosi però che li mercanti, che ricevono in pagamento
del loro havere, o comprano vino per vendere non lo possono spacciare, ne vendere à Cavalanti, se prima non
sarà levato il vino de particolari…”
Grida sui dazi - 1741
“…L’llustrissimo sig. Landvoght e Landama Christofforo De Giorgi Podestà Regente della Squadra di Morbegno così instando…come Relevatore de Dazij della Magnifica Comunità di Morbegno…fa publica grida…”
9) “…Che niun Oste etc. quale voglia vendere vino in Morbegno possi ricevere dentro la sua casa, canepa, o involto alcuna sorte di vino, se prima non haverà quello scritto con un biglietto notificato al sudetto sig. Deputato
la quantità, e qualità del medesimo vino con esprimer in detto biglietto anche il prezzo con cui vol vendere detto vino il sudetto Oste, come pure il nome, cognome, e Patria, dove detto Oste habbia ricevuto detto vino…”
10) “…Che niun Oste ardisca vender vino, se non che ad un sol prezzo senza licenza di detto Sig. Deputato,
come ne pure far pagare il detto vino di più di quanto sarà stato daziato, né mischiare il vino d’una qualità con
altro…”
11) “…Che niun Oste possa pretendere vino per suo uso, se non sotto il Dato di detta Comunità…”
12) “…Che niun Oste possa trattenere nella sua canepa (o) involto alcuna sorte di vino guasto con pretesto di
far aquavita senza licenza di detto sig. Deputato…niun Oste possi portare…alcuna sorte di vino che havesse,
o potesse haver venduto a brenta, se prima non sarà stato consapevole detto sig. Deputato, e misurato detto
vino…”
13) “…Che niun Oste possi vendere alcuna sorte di vino, se nel termine di giorni tre prossimi venturi…non
haverà prestato nelle mani di detto sig. Deputato una sigurtà di piacimento di detto sig. Deputato idonea per
pagare di tre mesi in tre mesi sopra ciascuna rata…sij tenuto pagar il fitto in raggione del cinque per cento in
avenire…”
14) “…Che volendo detto sig. Deputato sigillare le botti delli Osti siano tenuti li medemi di lasciarle sigillare,
e quelle tenere sigillate, né sotto verun pretesto possino detti Osti levare né rompere detto sigillo…
15) “…Che niun Oste possi transmuttare vino di un vassello all’altro, se non sarà concessa la licenza da detto
sig. Deputato…”
16) “…Che niun Oste possi trattener alcuna sorte di vino nelle sue canepe, involti etc., il quale sia d’altre persone senza la detta licenza…come pure non possa ricever in casa alcuna sorte d’uva tanto propria quanto d’altre
persone per far vino senza la detta licenza…”
17) “…Che niun Oste possa introdurre…nella sua casa, canepa, ò involto alcuna sorte di vino…sonata, che sia
l’Ave Maria della sera sin’all’Ave Maria della mattina…aggiungendosi ancora…che se alcun Oste contravverrà…si procederà con tutto il rigore nella consecutione delle sudette pene…
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Datum in Morbegno…li 4 Genaro 1741…”
Grida sulla vendemmia del 1773
“…che niuna persona…ardisca sino al giorno 15 inclusivamente di Ottobre prossimo venturo, o finchè non
sarà da noi accordata la licenza della prossima vindemia, racogliere…alcuna quantità di uva per far vino…che
niuna persona…ardisca, sinchè non saranno racolte le uve, entrare nelle vigne le quali non siano proprie o
tenute a locazione, livello o altrimenti affitto senza licenza espressa de’ rispettivi Padroni…”
Pedesina
Appalto dei dazi – 1485
“MCCCCLXXXV die lune VII mensis martij…sindici et procuratores…hominum…terre et parentelle de Pedesina…fecerunt…venditionem…de datio seu incantu panis…et vini hoc anno…ad minutulum tantum…pretio et merchato librarum quatuor tertiolorum quas idem…datiarius…dare…teneatur in conventionibus census
Ill.mi et R.mi d.ni d. Aschaney Marie Sfortie Vice Comitis Cardinalis et Vallistellinae d.ni…quod dictus datiarius teneatur et obligatus sit tenere super dicta terra et parentella de Pedesina continue…panem furmenti…et
vinum bonum, clarum et sufficiente…et vinum ad iustam mensuram…videlicet ad computum imperialorum
quattuor pro quolibet medio et imperialorum(?) pro quolibet bochale…et mensuras vini ad (bozolam) terre et
communis Morb(egnii) videlicet onziarum XXXIIarum pro quolibet bochale…
Item si reperiatur per aliquam personam…vendiderit in dicta terra absque eius licentia vinum ad minutulum
quod possit et valeat emptor…illam talem personam sic contrafacientem condemnare et punire in soldis XX
pro quolibet bochale…Actum Pedesine in curte del forno…”
Per l’anno 1487 il prezzo di vendita fu di “imperialorum decem pro quolibet bochale vini…”.
Ordini del 1699
Cap. 31: Senza titolazione
“…Che li consoli habbino a costituire persona che esercisca l’hosteria…facendo l’incanto del datio senza
fraude…qual hoste sia tenuto mantener pane, e vino…”
Cap. 32: Senza titolazione
“Item che ne li Consoli, ne altra persona non possa costituire persona forestiera a far detta hosteria…”
Ordini del 1797
Cap. 4: Senza numerazione né titolazione
“…anno pure ordinato…di incantare il dazio dell’osteria, e liberarlo al maggior oblatore…e sara tenuto l’oste
a mantenere pane e vino di bona qualità al dato di Morbegno…”
Piantedo
Ordini del 1792
Cap. 8: Senza titolazione
“…Che tutte le pezze di terra tanto campive quanto vignate siano…tense in ogni tempo, cosicché non mai
possano in esse condurvisi bestie di sorte alcuna a pascolare, riservati li Padroni, ò possessori…”
Cap. 33: Senza titolazione
“…Che niuna persona…possa cogliere uve per far vino, o vendemmiare avanti che la vendemmia sia da Consoli licenziata…Sarà quindi facoltativo à Consoli lo stabilire il tempo delle vendemmie secondo le circostanze,
e sarà più loro facoltativo di concedere à Particolari la licenza di vendemmiare avanti il tempo da essi prefisso,
quando venga dimandata su giusti motivi…”
Cap. 35: Senza titolazione
“…Sarà quindi precisa incombenza de’ Consoli, allorche incanteranno il diritto privativo dell’esercizio dell’Osteria…di apporre le seguenti condizioni al Rilevatore…
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-primo che il Rilevatore sia tenuto…esercitare in detta Comunità l’osteria…mantenendo sempre almeno pane,
e vino per venderlo a qualsivoglia Persona siasi Terriera che Forestiera…che ne farà ricerca…
-terzo che…debba mantenere vino al prezzo infimo, medio, e sommo, giusta quanto si praticherà in Morbegno: che perciò la bontà de’ vini sia relativa al prezzo a giudizio, e parere dei Giudici dell’Annona, ed in loro
mancanza de’ Consoli pro tempore
-quarto che de’ sudetti vini sia tenuto il Rilevatore venderne a chiunque lui ne farà la ricerca non solo a pinta,
boccale, e mezzo boccale, ma anco a quarto di boccale
-quinto che si riserva a’ Giudici dell’Annona, ed in loro mancanza à Consoli…il diritto di visitare, ed esperimentare il vino…per riconoscerne la di lui qualità, e la di lui relazione al prezzo…
-decimo, che…sia lecito alli abitanti nella Comunità di dare alla misura vino in pagamento alli lavoranti, od
altri operari…”
Cap. 36: Senza titolazione
“…Che incantandosi l’osteria…nessuna persona…possa vendere vino al minuto…Sarà per altro lecito venderne a brenta, e staio, giammai meno di uno staro, se non nel caso di pagamento de’ lavoranti…dichiarandosi che
lo staro di vino non possa essere venduto, o ritirato dal Compratore in più volte…”
Cap. 37: Senza titolazione
“…Che al suonare dell’ultimo segno della Messa cantata, della Dottrina Cristiana, Vesperi, e Benedizione in
tutti i giorni festivi debba l’Oste chiudere l’Osteria, e quella tener chiusa…sia tenuto avvisare quelli che vi si
trovano non Forasteri, passaggieri, o della propria famiglia, di sortire dalla medesima…”
Piateda
Ordini del 1591
Cap. 1: Senza titolazione
“…che niuna persona…ardisca…retinere capre in le selve et vigne…”
Cap. 4: Senza titolazione
“…Item che niuna persona toglia nelli beni d’altri alcuna sorte de uga…sotto pena de soldi cinque…”
Ordini del 1627
Cap. 10: Senza titolazione
“…Item che niuna persona et da niun tempo ardisca pascolare vigne con capre et vacche…”
Ordini del 1663
Cap. 7: Senza titolazione
“…Che niuna persona…ardisca pigliare uva…nelle vigne…sotto pena de soldi cinque…e che niuna persona,
ancor che sia patrona nei propri luoghi sotto pena ut supra non possi pigliare più di tre uve per volta nelle vigne,
finchè non sarà licenziata la vendemia…”
Cap. 37: Senza titolazione
“…Che quella persona, qual haverà licenza…di far hosteria…non possi ne vaglia in alcun modo contrattar con
figlioli di famiglia…in comprar vino, biada, bestiame, ne altri mobili senza licenza di loro padri de famiglia
sotto la pena de scudi n° 10 per ogni volta contrafarà…”
Piuro
Statuti del 1539 e succ.
Gli statuti della giurisdizione di Piuro sono simili a quelli di Chiavenna, ai quali si rinvia.
Grida sulle vettovaglie – 1645
“…Il vino si preciara più e meno conforme la qualità doppo che sarà riconosciuto; l’ordinario bono si pretia
per hora il boccale soldi 6…”
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Per il resto del contenuto, si rinvia alla successiva grida del 1684, più completa.
Grida sulle vettovaglie – 1651
“…Li tavernieri dovranno far riconoscere…li loro vini che vogliono boccallare…il miglior vino si pretia per
ora il boccale soldi 8…”
Per il resto del contenuto, si rinvia alla successiva grida del 1684, più completa.
Grida generale per la giurisdizione – 1677
Cap. 23: Senza titolazione
“…Si prohibisce ogni sorte de monopolij, et principalmente del vino…”
Cap. 24: Senza titolazione
“…Si prohibisce…che niuno possi introdurre in questa Giurisditione per ivi imbottarlo vino forastiere del Dominio dell’Illustrissime Tre Leghe sotto pena della perdita d’esso vino, et scudi 25 ogni volta…”
Cap. 32: Senza titolazione
“…Che tutti li hosti della Giurisditione di Piuro, et quelli che vi alloggiano forastieri, debbano ogni volta…
portare la consegna di tali forastieri, et con che armi sono venuti…”
Ordini per il dazio del vino e della carne – 1683
“…che niuna persona…ardischi…vendere vino a’ minuto in questa communità di Piuro che sia meno d’un
staro, senza espressa licenza del…abboccatore, ovvero senza il pagamento del dovuto dazio a ragione de buoni
bazzi quattro per ciascheduna brenta di vino…
-item che ciaschedun oste, tavernaro, bottegaro, e qualunque altra persona…che s’intendi in avenire vendere
vino a’ minuto…debbi…nel termine di giorni tre prossimi venturi dal giorno dell’affissione della presente
notificare in scritto…tutta quella quantità di vino, che ciaschedun di loro si ritroverà avere imbottato, tanto in
crotti, come in caneve, et in botte, et tine, et altra sorte de vaselli con la distinzione specifica dela quantità che
ciaschedun di loro si ritroverà aver et in che luogo…
-item che tali osti, tavernari, e bottegari, et altre persone…siano tenuti in detto termine di giorni tre…avere
notificato in scritto al detto abboccatore tutto quel vino, che sin’al presente averanno venduto a’ minuto…
-item che qualunque persona che vendino…vino a’ minuto…siano tenute lasciar visitare e riconoscere da detto
abboccatore…tutte le botti, tine e vaselli ne quali si ritrova, e si ritroverà essere, del vino, et volendo detto abboccatore…sigillare le dette botti e vaselli per oviare alle fraudi che potessero esser commesse…non possino
né ardischino in ciò opponersi…
-item che niuna persona etc. che vendi…vino a’ minuto in detta communità non ardischi comprare, o in altro
modo trasportare vino da un luogo all’altro, senza espressa licenza di sudetto abboccatore…
-item che ciascuna persona che vendi…vino a’ minuto…volendo vendere vino a’ ragione di soma, o brenta, o
sia da un staro in su, sia tenuto (av)visare prima sudetto abboccatore col darli nell’istesso giorno la nota distinta
in scritto della quantità di vino che in tal modo averà venduto col nome, cognome, e patria del compratore, il
che seguendo gli sarà detratto detto vino dalla quantità notificata. Et in falta, e difetto, saranno tenuti pagare
il dazio anco sopra detto vino…”
Grida sulle vettovaglie –1684
“…2° Che tutti li Botagari, Hosti, Tavernieri, Bettoglieri, Molinari, Macellari…quali venderanno…dell’infrascritte robbe non possino…sotto qualsivoglia pretesto, né di bontà né di qualità farsi pagare più di quello viene
di sotto limitato…
6° Che a fine che ogni uno sappi il prezzo delle robbe, et che qualità devono essere le dette robbe, e che a niuno
segua torto, siano tenuti, li Bottegari, Tavernari, Bettoglieri…frà giorni dieci prossimi…haver a loro spesa una
copia della presente tariffa e meta de prezzi delle vituaglie…e quella affigere sopra li balconi delle loro Botteghe, ò Case et in loco che da tutti possi esser vista, et ivi debba rimanere per tutto l’anno…
Il prezzo che…vien prefisso alle vituaglie…si intende a moneta longa.
Il vino tanto nero come biancho sano, bono et senza diffetto ricognosciuto prima dalli provisionarij…
Per ogni bocale
soldi n° 5 1⁄2…
…Ancora che qualunque Botegaro, Hoste, Taverniero etc. che vorrà vendere e tavernare vino di qualonque
sorte à bocale sia…obligato ad avisare li sudetti provisionarij avanti di metter mano a qualsivoglia vasello di
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vino acciò lo possino ricognoscere, e porli di tempo in tempo il prezzo conforme la qualità e bontà di detto
vino…”
Tariffa per la sosta alla Riva – 1685
“…Volendo noi infrascritti come Deputati dalli SS.ri Agenti del Mag.co Contado di Chiavenna …dichiarare o
sia formare una Tariffa di quello, che gli abboccatori della sudetta sosta, ed ostaria etc. della Rippa doveranno
scodere per il sostatico delle mercantie, et altre robbe…
2° Che puossino scuodere duoi cruzzeri, ò siano duoi soldi di Milano per ogni soma di granezza, vino…et altre
simili robbe, che faranno passare le persone forestiere
3° Che puossino scuodere un cruzero, ò sia un soldo di Milano per ogni soma delle robbe descritte in sudetto
precedente secondo capitolo, che faranno passare li paesani…
4° Che puossino scodere duoi cruzzeri, ò soldi duoi di Milano per ogni soma di vino, che faranno passare li
cavallanti Svizzeri, et Su(e)bi…
Data in Chiavenna…li nove del mese di Gennaro 1685…”
Ordini del 1699
Cap. 5: Senza titolazione
“…Che niuno puossi vendemiare, raccogliere uva per fare mosto, avanti il giorno che annualmente verrà deteminato dal Consiglio Secretto, si nelli Temporivi, che nelli Tardivi…”
Cap. 14: Senza titolazione
“…Che rispetto agli altrui beni vignati, non si puossi in alcun tempo dell’anno introdurvi, né lasciarvi scorrere,
à pascholare alcuno bestiame bovino ò pechorino…”
Cap. 18: Senza titolazione
“…Che d’autunno non si puossi introdure alcuna sorte di bestiame, si grosso, come minuto, né meno sul suo, à
paschollare nel territorio della rovina del già Piuro, se non un giorno dopo la detterminatione della vendemia de
Tardivi, dove però che la detta vendemia non venghi ritardata più che per tutto il giorno delli 10 Ottobre…”
Cap. 40: Senza titolazione
“…Che niuna persona…possi vendere alcuna sorte di vituaglie a minuto, cioe vino, pane, farina…di più del
prezzo che verrà di tempo in tempo limitato dalli Provisionari…”
Cap. 43: Senza titolazione
“…Che niuno Forastiere…possi mettere mano ad’alchuna botte, o bottesello di vino per vendere, à minuto…avanti la recognitione, è visita d’essi Provisionarij, e loro limitatione del pretio…”
Cap. 49: Senza titolazione
“…Che qualonque Hoste, Taverniero, Bottegaro…la quale venderà…vino, à minuto, di meno d’un stara per
volta, sij tenuta pagare al’Abochatore del Datio del vino…quattro buoni blozzeri per ogni brenta…”
Cap. 50: Senza titolazione
“…Che tali persone come sopra sijno anche tenute ad’ogni richiesta del detto Abochatore…non solamente
notifichare di tempo in tempo…tutto il vino, che in quell’anno venderanno, o haveranno venduto, à minuto dal
primo giorno di Genaro…citra, ma anchora a dare notta distinta di tutta la quantità del vino, che à principio
dell’anno, e doppo si saranno trovato, o si trovaranno imbottato, con la specifica del locho e de Vasselli e loro
tenuta…”
Cap.51: Senza titolazione
“…Che le sudette persone…siano pure tenute…non solo a notifichare di volta in volta in termine di tre giorni doppo il contratto, qualonque quantità di vino che comprano, con la specifica del nome del venditore, ma
anchora à dare libero adito a detto Abochatore…di visitare li loro Crotti, Caneppe e vasselli da Vino, e questi
anche sigillare, e così pure doveranno notifichare in termine di tre giorni il vino che tali Persone venderanno
all’ingrosso, et a chi, se vorranno gli sij detratto, altrimente saranno tenuti pagare il datio anche sopra quello…”
Grida generale per la giurisdizione – 1787
Cap. 51: Senza titolazione
“…Si proibisce parimenti a qualunque persona…di poter incaparare o comprare nei Paesi sudditi, e cosi pure
da quelli estrarre più di Somme 20 Acquavita…e cio in una volta sola…”
Cap. 52: Senza titolazione
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“…Si proibisce altresi, à tutti i Massari in tempo della Vindemia di vendere Vino o Uva in qualsivoglia modo,
prima d’aver pagati li loro fitti correnti, nel qual caso sarà ad Essi permesso, ma però unicamente durante il
giorno, ed in quei Luoghi, che da Sua Signoria Illustrissima verranno determinati, come pure resta viettato di
poter incaparare, o comperare più di somme quindeci Vino in Uva per rivendere…”
Ordini del 1794
Cap. 10: Senza titolazione
“…Che rispetto agli altrui beni prativi, vignati e selvati…non si possa in alcun tempo dell’anno senza espresso
consenso dei Padroni introdurvi ne lasciarvi scorrere a pascolare alcun bestiame bovino, pecorino, ne caprino…”
Cap. 46: Senza titolazione
“…Che niuna persona…sotto qualsisia pretesto di bontà, o qualità straordinaria, o altro possi vendere alcuna
sorte di vettovaglie a minuto cioè vino, pane, farina…di più del prezzo che verrà di tempo in tempo limitato
dalli Provisionari di questa Magnifica Comunità…ancorche gliene venisse volontariamente offerto di più…e
saranno tenuti li Bottegari…a tenere affisse nelle loro Botteghe e Bettole una copia a loro spese della limitazione de prezzi che di tempo in tempo vien fatta da sudetti Provisionari…”
Cap. 54: Senza titolazione
“…Che qualunque Oste, Taverniere, Bottegaro, ed ogni altra persona la quale vendera…vino al minuto di
meno d’un stara per volta sij tenuto pagare al Abboccatore del dazio del vino o a chi scoderà detto dazio quattro
buoni bazi per ogni brenta…”
Cap. 55: Senza titolazione
“…Che tali persone…siano anche tenute ad ogni richiesta dell’abbocatore…non solamente notificare di tempo
in tempo per suo giuramento da prestarsi etc. tutto il vino che in quell’anno venderanno o averanno venduto a
minuto dal primo giorno di Gennaro di ciascun’anno citra, ma ancora dare nota distinta di tutta la quantità del
vino, che dal principio dell’anno e dopo si saranno trovato e si troveranno imbottato colla specifica del luogo
e de vaselli e loro tenuta…”
Cap. 56: Senza titolazione
“…Che sudette persone …siano tenute…a notificare di volta in volta in termine di tre giorni dopo il contratto
qualunque quantità di vino che compreranno, colla specifica del nome del venditore, ma ancora a dare libero
addito a detto abboccatore, et suo agente et ut supra di visitare lor Crotti, Canape, e vaselli da Vino e questi
anche sigillare. E così pure doveranno notificare in termine di tre giorni il vino, che tali persone venderanno
all’ingrosso ed a chi se vorranno gli sii detratto, altrimenti saranno tenuti pagare il dazio anche sopra di quello…”
Cap. 59: Vendemmie
“…Che niuno possi vendemmiare ne raccogliere l’uva per far mosto avanti il giorno che annualmente verrà determinato dal Consiglio Secreto ed Ordinario d’essa Comunità così nelli temporivi, che nelli tardivi…salvo che
trovandosi qualche fondo l’uva del quale per qualche caso particolare notabilmente patisse, ne potesse senza
grandissimo danno differirne la vendemmia sin al giorno determinato in tal caso il sig. Console, che sarà pro
tempore, coll’approvazione del più de’ Consiglieri di quella Vicinanza e premessa la visita del luogo da farsi a
spese di chi ricerca, possa dispensare dal detto ordine…”
Ponte in Valtellina
Ordini del 1584
Cap. (?): Senza titolazione
“…E più che il vino non se venda piu di soldi 2 denari 3 il boccale sotto pena de soldi 32 il boccale…E piu il
precio et luoco dil vino hauto de debitorij la vendemia passata se dichiara a conto de lire 5 imperiali per brenta
alli terreri, et à persone forestiere a conto de lire 4 soldi (…) per brenta…”
Ordini del 1586
Cap. 12: Senza titolazione
“…Il vino buono et conza…non si venda piu de soldi 2 denari 6 per boccale sotto la pena de soldi 32 per boc-
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cale…Il preccio del vino hauto dalli debitori la vindemia passata, se dichiara à conto de lire 6 imperiali per
brenta alli terrieri, et alle persone forestieri a conto de lire 5 soldi 10 per brenta…”
Ordini del 1633
Cap. 12: Senza titolazione
“…che ritrovando capre per le vigne, et trose, et campi seminati etiam nelle proprie di chi e tal bestiame, oltra
la pena delli capitoli, che perdeno anco il bestiame…”
Cap. 23: Senza titolazione
“…che niuna persona ardisca…portar fori de luoghi vignati, o trosati d’essa comunità pali, forconi, herba seccha, ò verde, salescie, et viti secche, ò verde…”
Cap. 31: Senza titolazione
“…che per misura del vino non possono li misuratori pigliar piu de soldi 5 per soma, et alle charere soldi
12…”
Cap. 34: Senza titolazione
“…Il vino al lotto per l’anno 1632, a ragione de lire 14 la brenta il terero. Il forestiero in riguardo delle condotte, a lire 12 soldi 10 la brenta…”
Cap. 35: Senza titolazione
“…Il boccale del vino si debba vender a ragione de soldi 5 e 1⁄2 il bochal, il mezo a soldi 3, et questo fino ad
altro ordine…”
Cap. 44: Senza titolazione
“…Anchora, che li hosti, o bettolieri, et tutti quelli che vendono robbe mangiative…debbano con ogni loro
diligenza provedersi di haver pane di formento, carne, butirro, formaggio, et altre cose…”
Cap. 46: Senza titolazione
“…che niuna persona possa, ne debba dar fuori del Commun vino imbotato piu di stara 2 senza licenza de
mesuradori…”
Ordini del 1639
Cap. 32: Senza titolazione
“…Il vino, et mosto de l’anno 1638 prossimo pasato si bonifichi a conto alli debitori, cio è a quelli della terra
a conto de lire 10 imperiali la brenta e alli forastieri a conto de lire 9…”
Cap. 33: Senza titolazione
“…Il vino al bocal non si possa vender piu, che a conto del soldi 4 il bocal sotto pena de soldi 30…”
Ordini del 1649
Cap. 27: Senza titolazione
“…Il vino dell’anno 1648 prossimo passato al lotto si bonifichi à debitori cioè a quelli receputo nella terra di
Ponte a conto de lire sedeci la brenta, e quello receputo da forestieri fuori del comune al conto del lire 15 la
brenta…”
Cap. 28: Senza titolazione
“…Il vino al bocale non si possa vender piu che soldi 6 per bocale…”
Cap. 53: Senza titolazione
“…Si proibisce che niuna persona possa fare hostaria a Carugo, Sazzo et Arigna eccetto per li forestieri…”
Ordini del 1650
Cap. (…): Senza titolazione né numerazione
“…Il vino al bocale non si possi vender piu che soldi 8…il vino del 1649 prossimo passato al loto si bonifichi
a debitori cioè al terriere a conto de lire 18 la brenta, et il forestiere a lire 17 la brenta in riguardo delle viture…”
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Ordini del 1664
Cap. 51: Senza titolazione
“…Il vino non si venda piu che a soldi cinque il bocale…”
Cap. 53: Senza titolazione
“…Il vino del anno 1663 prossimo passato al lotto si bonifichi cioe il terriero a conto di lire 10…la brenta, e il
forestiero a conto de lire 9 la brenta…”
Ordini del 1671
Cap. 50: Senza titolazione
“…Il vino non si venda più di soldi 5 il bocale anche alli forestieri…”
Cap. 51: Senza titolazione
“…Il vino del anno 1670 si bonifichi…il terriere a ragione di lire dieci e soldi dieci per brenta ed il forestiero
a conto di lire 9 e soldi 10 la brenta, e questo in ragione delle misure, e condotte…”
Ordini del 1672
Cap. 50: Senza titolazione
“…Il vino non si venda più di soldi 6 il bocale anche a li forestieri…”
Cap. 51: Senza titolazione
“…Il vino del 1671 prossimo passato si bonifichi, cioe il terrero a ragione di lire 13 soldi 10 la brenta, ed il
forastiero in lire 12 soldi 10…”
Ordini del 1677
Cap. 55: Senza titolazione
“…Il vino non si venda più di soldi 6 il bocale anche a li forestieri…”
Cap. 56: Senza titolazione
“…Il vino del 1676 delle vindemie prossime passate al lotto si bonifichi, cioe il terrero a ragione di lire 11 ed
il forastiero in lire 10 la brenta…”
Ordini del 1679
Cap. 50: Senza titolazione
“…Il vino non si venda più di soldi 8 il bocale anche a li forestieri…”
Cap. 51: Senza titolazione
“…Il vino del 1679 (sic) delle vindemie prossime passate al lotto si buonifichi, cioe il terrero a ragione di lire
17 ed il forastiero in lire 16 la brenta…”
Ordini del 1684
Cap. 50: Senza titolazione
“…Il vino non si venda più di soldi 6 il bocale anche a li forestieri…”
Cap. 51: Senza titolazione
“…Il vino delle prossime passate vendemie del 1683 al lotto si bonifichi, cioe il terrero a ragione di lire 12
imperiali per ogni brenta, ed il forestiero…solo lire 11…”
Ordini del 1693
Cap. 51: Senza titolazione
“…Si proibisce di far osteria a Sazzo, Carugo, et Arigna…riservata però quella persona sarà notificata per li
forestieri nella fiera di Sazzo…”
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Cap. 53: Senza titolazione
“…Si dichiara…il vino soldi otto il boccale…”
Ordini del 1694
Cap. 62: Senza titolazione
“…il vino maturato l’anno passato al lotto tenor al’antico costume vaglia, e si valuti, lire 24 imperiali la brenta
il terriero et il forestiere lire 23 la brenta…il vino non si venda pù di soldi 10 il bocale…”
Ordini del 1696
Cap. 64: Senza titolazione
“…si dichiara tenor al antico costume il lotto del vino maturato il 1695 a lire 18 la brenta il forestiere et a lire
19 il terriero et a soldi 8 il bocale…”
Ordini del 1708
Cap. 61: Senza titolazione
“…inherendo l’antico costume di questa comunità si dichiara il lotto del vino a conto di lire quindeci la brenta
il terriero, e lire quatordeci in forestiero…”
Cap. 62: Senza titolazione
“…che niuna persona possi vender più di soldi 8 il boccale il vino…”
Ordini del 1713
Cap. 66: Senza titolazione
“…inherendo all’antico costume di questa comunità si dichiara il lotto del vino maturato il 1712 in lire 13 la
brenta il terriero, e lire 12 il forestiero…”
Cap. 68: Senza titolazione
“…Si proibisce il vender vino alla minuta, cioè a’ bocale, più di soldi sei il bocale…”
Ordini del 1749
Cap. 41: Senza titolazione
“…il vino soldi otto al bocale l’ordinario, il bono blozzeri otto al bocale…”
Cap. 53: Senza titolazione
“…si proibisce agli osti, e bettolieri del borgo di Ponte tener aperte le osterie e botteghe nel tempo de divini
offizij ed il dar ricetto per mangiar ò bere o comodo…in dette loro osterie e bettole a qual si sia persona a
riserva del vitto per li forestieri passaggieri, e ciò sotto pena di scudi dieci…”
Ordini del 1753
Cap. 42: Senza titolazione
“…il vino al bocale blozzeri quattro …”
Ordini del 1757
Cap. 42: Senza titolazione
“…il vino al bocale blozzeri sette l’ordinario; il vino di buona qualità ma che sia tale blozzeri otto …”
Cap. 45: Senza titolazione
“…si proibisce agli osti, bettolieri, e bottegai di Ponte di tener aperte le osterie, bettole e botteghe nel tempo
de Divini Offizij, e di dar ricetto per mangiare, ò bere, ò comodo di giocare nelle medesime a qualsivoglia persona, a riserva del vitto per i passaggieri, e forestieri, non però de luoghi circonvicini…comandiamo agl’osti,
e bettolieri di mettere, e tenere stabile l’insegna, e di dare alloggio a forestieri giusta la capacità della casa di
ciascheduno e di stare provisti in ogni tempo di pane, vino, formaggio, buttiro e carne, e d’ogni altra cosa bisognevole per l’aloggio sudetto…”
73
Ordini del 1763
Cap. 42: Senza titolazione
“…il vino soldi otto al bocale cosi che sia buono; l’inferiore a soldi sei…”
Cap. 46: Senza titolazione
“…Ad istanza delle due vicecure di Arigna e Sazzo resta proibito a ciascuna persona …di far osteria ne giorni
delle rispettive sagre…a riserva dei canepari delle fabbriche delle rispettive ven. Chiese, o da altri che da rispetivi R. R. di Parochi saranno deputati quando dete osterie si facino per conto et utile…di dette fabbriche ne
possino sublocarsi ad altri…”
Ordini del 1771
Cap. 43: Senza titolazione
“…il vino, al bocale blozeri sette ordinario; il vino di buona qualità, ma che sia tale blozeri otto…”
Ordini del 1773
Cap. 42: Senza titolazione
“…il vino buono al bocale blozeri otto…”
Pontresina
Convenzioni sulla rotta e trasporti sul passo Bernina – 1563
“…Io Giovani Tscharner…arbitro ordinato…essendo nata differenza e malaintelligenza tra…il comune di
Pontresina in Engadina Superiore…ed il comune di Poschiavo…per causa del rompere la montagna di Bernina al tempo di neve…dove fecero dimanda…in nome del…comune di Pontresina…come loro grand tempo
fa hanno bisognato rompere la neve su la montagna di Bernina soli con poco, o quasi niun agiuto di quelli di
Poschiavo, il che gli è molto grave, massime considerando che dall’una e dall’altra parte sono cattivi passi, et
la strada piena di neve, et sbisada (battuta dal vento), ò conflata, hora in uno, hora in un altro luogo…per il
che li pasagieri molte volte sono ritardatti, et molte volte venuti in pericolo. Hora essendosi che fra loro avanti
pochi anni fatto un ordine, et messo un termine, sino al qualle ciascuna parte debba rompere, del che quelli di
Poschiavo ancora si valgono, per il che le persone vengano grandemente ritardatti, et perciò addimandano che
sia messa una roda su la montagnia dietro l’altra, quale habbino a tenirla aperta tutta…li signori…di Poschiavo…fecero risposta che da cinquanta e piu anni fu fatto un’ordine per il rompere della neve su esso monte…
che breve tempo fa fu accettato un altro ordine…ma poiche detto ordine da quelli di Poschiavo insopportabile,
riguardando la grand altezza, et difficoltà del detto monte, et moltitudine di lavine, adimandano, che sia roto,
et d’esser la(s)ciati nell’antico ordine fatto…Sopra questo fu…sentenziato…Primieramenteche si debba per
causa del romper della neve mettere un termine di fuori della Motta de Muttarni verso Poschiavo appresso due
pietre sopra la strada che si guardino l’un l’altro; devano dette pietre essere signatte con croci intagliatte…cosi
deve ciascuna parte romper sino a detto termine per quello sia possibile, accio che la giente et bestie d’ogni
tempo, quando sara bisognio habbia il passo aperto. Ancora che quella parte, che non haresso (avesse) rotta
dalla sua banda…deve…portar giu il costo all’altro, che avera rotto…questa sentenzia…fu concessa…nelli 28
di giugno l’anno 1563…”
Convenzioni sulla rotta e trasporti sul passo Bernina – 1570
“…Stefan Willi…ordino per un arbitrar, confes…chi saja naschida una diferenzia intrenter il Lodabel Comoen
d’Engiadina…e Puschlef…in chie lö sün il Cuolm d’Bernina una part a l’altra dessen deponer la roba dals
marchidants…salmaintaivane li depütos…de Pontresina…co chia avent 300 et püs ans la strada gaiva dalla
oltra vart dalla muntagnia, inva chia la depositiun dallas arobas eira…al Plaz Cambrenz…Ma quist sia vaira,
chia li sig.ri da Pontresina et Sig.ri de Puslef…rumper il cuolm un an par ün, il che eira greif all’üna part, et a
l’otra…Burgmaister Tscharner…confeso chia sia volunted…saja sto, chia las arobas dessan gnir depositedas
in quel löe, inua ch’el eir per via dalla rotura dalla naif ho drizo sü üna Crusch, et signio ils terms…Et siend
chil ils Sig.ri d’Engiadina oppuonan…chia quel lö causa lavinas et oltras incomoditets saja mel sgiür, del che
els non sum containts…tenur de la comissiun ami…decidit il fatt in tel mod…siand chia il Platz Cambrain
eir pü comad, et pü sgiür, co il Platz tiers la Crusch, schi il lo dalla depusitiun dallas arobas des essar il Platz
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Cambrienz tiers la peidra granda…et in avegnir, schi in eternum zainza cuntraditiun las arobas chi ils piglian
sü da mner, quellas da condür infina al dit löc…Actum sün la Dietta a Tavo 28 Octobris …1570…”
Agiustamaint fat trenter las Com.ti d’Eng.na Ota et Posch.vo per li dazij tra essi anno 1651
“…Concio sia che fra le Magnifiche Comunità di Engadina Alta e quella di Poschiavo fosse per nascere
qualche disputa…per caussa…per li Dazi…esse sono devenute al’infrascritto compromesso…hanno arbitrato…che la detta Comunita d’Engadina Alta non posi ne voglia…agravare quella de la Comunità di Poschiavo
d’altro Dazio…o altra impositione…salvo che del Dazio che si paga a Zozio, devenutto da SS.ri Planta cioe
conforme il Dazio antico cioe:
Per ogni soma di vino
X.ri (Cruzzeri?)
1⁄2
Formagio
“
1⁄2
Per capo manzo o manza
“
1⁄2
Per capo caval o cavala
“
1
Altra mercanzia per soma
“
2
Seta ad’bro (braccio?) tenor la tariffa
“
18
Per ogni soma di ferro
Blozeri
4
Per ogni soma di castagnie
“
3
Le lumage per ogni soma
“
2
Nel resto non possano ricevere ne nel andare ne nel venire per nesuna mercantia, o roba che conducesaro…
come neanche al incontro la Comunita di Poschiavo posia ne voglia scoutere altro Dazio…che come segue:
Per ogni capo di cavallo di mercanzia
X.ri
1
Per ogni cavallo grosso di stanga o intiero
“
2
Per ogni manzo o manza
“
1⁄2
Per ogni capra ò pecora di mercanzia reservato le pecore che vano in montagnia (costanz) 1
Per ogni soma di castagnie seche o verde
“
3
Con condizione che quelli che ne portarano a spalla ne siano esenti di detto dazzio
Per la canapa, stoppa, lino e sapone la soma
X.ri
8
Con che perro li fagotti che non passano le tre pesi sono essenti
Per ferro lavorato, ò da lavorare la soma
“
4
Per pa(n)no ò trelis (terliso) la somma
“
12
Con che perro li fagotti portati a spalla non passando 4 pesi siano esenti
Item per la setta lavorata o da lavorare
“
48
Per formagio mascarpa ò salle la soma
“
1⁄2
Per una soma d’aqua vitta
“
Non
Liberando la Comunita d’Engadina Alta del dazio d’ogni altra mercanzia ò robba contenuta nella tarifa de
libro delli ordini della comunita di Poschiavo cioe Risso, Meglio, Formento, Segala, Sevo, Corame, Arame,
Me(talle), (P)eltro, Arbegli, Fave e Buttiero.E tutto cio s’intenda solamente farsi fra le Comunita sudette
d’Engadina Alta e Poschiavo…salvo ancora a ciascuna Comunita la ragione della rotta della montagnia di
Bernina…”
Statuti del (1699)
Cap. 4: Ruotta d’ Bernina, et sieu vorden
“…Davart la Ruotta troes la naif sun l’ cuolm d’Bernina…ditta Ruotta, ù via gnir daeda su da faer ù rumpar im
ünc’ann à 5 Ruotters, cun 5 boufs bels et sufficiaints…declarand, chia dits 5 Ruotters et boufs vegnen chiattos
ùn’ per Alp…sainza dan e impaig de la Vschinaunchia…dits Ruotters…stettan in chaesa sur inviern, ainfra il di
de S.ta Malgiareta, et li boufs ainfra S.t Michel…cun quels boufs dessen ls…Ruotters…fin al cuffin…limitos,
mantegrer ‘l cuolm avert, et buna via, eir suainter chiartas, sententias, cuvegnenschas, u otras legitimas ordinatiuns chi sun…circa ditt cuolm et Ruotta da faer eis bseugnus…in particuler eir dessen ls Ruotter stegiaer
la via sufficiainta à lor cuost, et temp. Alla plu lungia infra St. Micheil…per lurs fadias et gravezzas dessen
ls’ Ruotters havair, et pudair condür u’ mnaer tuotta roba chi vain schiargiaeda in ls’ poartis da faer mnaer in
(ftùra) sù u’ giò dal Cuolm…et saimper cun tuots 5 boufs scha pur bsoeng fo’, et occasiun ls’ vain, laschand
quel chi…ugniss da plu àlla Uschnanunchia, da ir in rouda, suainter ceglia ùsaunza et stijl…Item vain eir laschò als Ruotters da pudeir scouder il dazzi, ù faer scuder…
Cap. 5: Uorden et paeia dallas ftüras, et dazzi dalla Ruotta
« Par las Ftüras sùn’ cuolm d’Bernina s’pò scouder ad ir in sü Kr 2 per rüp, et daja saimper gnir psô…Item Kr
75
2 per barigl voëda…à gnur in giò s’po scouder Kr. 16 per ogni soma da rüps 16…declarand, chia ne Ruotters,
ne oter uschins, poassen passer cun las ftüras ls poarti ordinarj, ciò la plazza d’Chiambrentz, resalvô in cas da
fortunas da oras…Per las ftüras giò per l’s comoens s’po scouder per ogni soma…condutta a Samaedan K.8,
alla punt de Camogasck K 16, à Zuotz K. 20, à Schianf K. 24…à Ciernez van K. 3 l’rüp…Anno 1660…declarò chia tuotta roba chi passa traes il cuolm d’Bernina chi saia da fullasters dess pajaer l’dazzi et que suainter
cuvenientias aunchia vain chia un uschin ftüress. Anno 1697…eis ordinô, chia quels ais quels vain banieu in
giò vin ù oter, saian obliòs da aviser chia mainan u’ fatschen mner la roba al portic…”
Confermati, con alcune varianti ed aggiunte nella numerazione e nel testo, nel 1726; 1731; 1760; 1780; 1790; 1800.
Statuti d’Engadina alta – sec XVII
Cap. 124: Davart stegiar ls Cuolms
“Las Uschinanunchas, chi haun la Ruotta dels Cuolms (sco sum Chiamuaesche per Alva, Pontrasina per Barnina, Sijlvaplauna per Julia) dessen dits cuolms, cum bunas, lungias et dürablas stagias. Las quellas nun daja ùngün traer sü ù piglaer darent…et tuots pastuors, ù otras personas dessen Chusar quaels chi fallan, et la roba da
quels artegner, in pajamant d’la falla…Anno 176(2) vain incles suot listessa regulla il cuolm d’Schialetta…”
Cap. 125: Da nun metter maun a vins, ù otras robas d’oters, sün ls cuolms
“Ungüna persuna nun defs sün ls cuolms, metter maun à vins ù otras arobas sainza licentia del patrun...et tuots
quels chi piglian sü da condür, dessen condür fidelmaing las robas…”
Cap. 135: Davart las fturas, (gio) per utras noas Comoen in che moed chia desser (vignir sineadas)
“Tuots fullastijrs, et eir terrijrs, chi haun in condutta roba da fullastijrs dessen quella lur roba…consignaer al
(Sur Auras), da portic in portic, cioe chia la vegna mnaeda sua inter la Rouda, et briccha daer sü a faer condür
traes otras persunas, saja terijtas, ù fullastijras…Vegnen resalvôs fullastijrs chi condujan da lur aegna roba et
cun lur aegna menadüra; las quaels in tal cas vain permis il pass liber. Obliand scodün filg del Comoen, da lungia zieva ch’el eis banieu da scodün temp (resalvô la foarza de Dieu et legitim impedimaint) sainza otra d’mura
et surtratta, da m’nar, et condura la roba du l’vain consignaeda…da loe in loe…Cun declaranza chi(es) figls
delg Comoen poassen lur marcantias…m’nar our del Comoen daer sü, a ftura, a chi els fan paeschia, sainza
impedimaint, et resguardt dels porties.
Arsalvo ls cuolms, d’Alva, Malugia et Bernina, in ‘ls quaels…dels ogn’un s’aredscher suainter la dispositiun
dellas cufgnintias fattas inter ‘l Comoen…Chamuaeschg, Sijlvaplauna, Selg, et Pontrasina anno 1687…Resalvò la cuvnentscha cun ils da Brajaglia…Anno 1762 vain confirmo il statlüt cun agionta pasand fulasters
cun mercantia tres nous Comoün, poassa in ogni uischnauntia gnir far schiargier quella, reservò cur quella sils
chiargeda, in Halla ù Buzzaun, concedeind autoritet da pudair fer giurer telo conductuors d’havair piglo sü la
ftüra in dits louchs…”
Conventiun da 1732 concernente il Decret dels Ruotters riguardo las ftüras e la fixatiun da quellas
“Anno 1732 li 2 del corente Mese di Genaro stilo novo a Poschiavo
Essendo che le disgratie compiante nel 1729…nel pericoloso passagio di Bernina per la parte di Gavaglia avesse fatto risolvere…a procurare il dovuto reparo a tanti danni e perdite di persone che di robba, col abandonare
la strada di Gavaglia aplicandosi a quella di Pischadello…Essendo il felice esito del’acertata prova…ebba
obligata il genio de tutti, al continuare la strada di Pisciadello sebene alquanto piu longa…pero secura, e nel
asciesa piu facile…quindi per levare ogni ostacolo che a un tale bene publico nascere potesse…intorno al fare
la rottura de la neve in tempo d’inverno, quanto fissare il fitto del porto, piazza o sia veglon (deposito), si come
al tenire stiegata (segnata con stagge) la strada…sono ambe parte devenute al’infrascritta…conventione…
1) Resta stabilito…che tutti li arbitramenti e conventione fatti per la strada della parte di Gavaglia non siano in
alcun modo di attendersi…
2) Che resta concertato e fissato il sitto del porto sia…dentro alla meta del detto lagetto della croce…ove di gia
si e piantata la Crocetta
3) La prima Rotta si farra…de Rotteri di Poschiavo…fino alla piaza vechia dopo la quale quelli di Pontresina
romperano sempre fino alla Crocetta, sin novo acordato posto da dove in perpetuo leverano le robbe e mercanta
ivi resposta…dalli Rotteri e vitturini di Poschiavo
4) Si obligano, che le stagie occurenti del sotto del porto sino al confino sia piaza vechia…si provederanno
di quelli di Poschiavo et si conduranno al lago in luogo della Crocetta col carico à Rottari di ambi li Comuni
di piantarle comune spese loro ben profondo e secure, premisso pero l’oportuno aviso del giorno destinato a
tal’opera a quelli di Pontresina
5) Si obligano ambe li Comuni ad invigilare per tutta la montagnia e in specie in detto sito…aciio nessuno
76
ardisca di molestare ne mettere mano alle staggie di denonciarsi vicendevolmente li retrodatti contraventori ed
administrar contra l’insolentia di quelli ogni piu esata et rigorosa Iustitia
6) Resta…tassata la mercede de vitturini nel solito fiorino per cade una somma a quelli di Poschiavo et a quelli
di Pontresina cruceri vinti per somma…Finalmente resta stabilito et acordato…che ogni uno de loro commembri…possa…carricare senza nessuno ostacolo vino, grano et qualunque si sia altra robba o mercanzia essendo
propria o un fameglio del proprio Patrone quanto ne vole et pole…”
Accordo con Poschiavo sui porti sul Bernina – 1770
“Anno 1770, a 12/23 Genaro in Tirano
Essendosi li Deputati tanto della Magnifica Comunità di Poschiavo…e della Vicinantia di Pontresina della
Mag.ca Comunità d’Engadina Alta…radunati per procurare di…aggiustare la differenza concernente il Portico, et (Widunlovg) sün la montagna di Bernina, dove si deve condurre et riporre tutte le some ed altra mercantia…
Primo tutte le scriture, decreti et sententie…si lasciano in suo essere…tanto circa il rompere le strade sü detta
montagna…come ancora circa il luogo fisso seu (Widunlorg) dove ambe le sudette parte sono obligate di condurre et riponere le mercantie et some…
Secondo si stabilisce che la…Vicinantia di Pontresina sia tenuta di rompere et tenere aperta la strada delle
valene sino alla Crocetta e quelli della mag.ca Comunità di Poschiavo siano obligati di condurre le some et
mercantia sino alla Piazza sotto il sasso di Cambrenz, cioe intendendosi sino al S. Natale stilo vechio…et passate poi le sudette Feste quando sara praticabile di mantenere la strada aperta sopra l’ lago gelato s’obbligano
li vicini di Pontresina di rompere et venire fino alla Crocetta à ricevere le cariche et some…”
Poschiavo
Privilegio per l’estrazione di 80 carri di vino – 1430
“Dux Mediolani…Complacere volentes Reverendo in Christo…Episcopo Curiensi…contenti sumus…quod
homines Pusclavij conducere possint et reducere ex nostra Valletellina Puschlavium pro usu suo plaustra
quadraginta vini anno presenti, et in futurum quolibet anno usque ad quantitatem plaustrorum octuaginta vini
ad computum brentarum octo pro plaustro ad mensuram dictae Vallis, libere absque aliquo datij seu pedagij
solutione, transitum faciendo per terras Gere et Ville ipsius nostre Vallis, vel alteram earum, secundum exigentiam et oportunitatem loci unde vinum ipsum levari et abduci contingerit. In quibus vero terris Gere et Ville
diligenter observari et adverti volumus per datiarios seu posterios…ne sub huius nostre licentie pretextu maior
vini quantitas ut supra ducatur…Intendentes…quod si per ipsos homines Puschlavij maior quantitas conducta
fuerit…omnino a presentis concessionis beneficio cecidisse…datum Mediolani die vigesimo quarto februarij
MCCCCtrigesimo…”
Acquisto di vino - 1459
“…Anno…millesimo quadringentessimo quinquagessimo nono…sindici et procuratores communis…de Plusclavio promiserunt…in manibus mey notarii…stipulantis..nomine et vice Domini Iohannis fq.
Domini Zuffardi de Quadrio de Ponte…quod ad Kalendas mensis Aprilis proximi futuri dabunt et solvebunt
libras sexcentum imperial(ium)…et pexum unum pisium bonorum…pro plaustris triginta et soma una vini
(veteris) ipsi comuni dati…”
Esistono altri atti di acquisto di vino per importi significativi (diverse centinaia di lire) da parte del detto Comune di Poschiavo operati in quegli anni da importanti famiglie della zona (Lambertenghi di Cosseto ed Omodei
di Tirano). Mancano, putroppo, le quantità fornite.
Privilegio per l’estrazione di 100 carri di vino – 1477
“…Bona et Iohannes Galeaz Maria Sfortia Vicecomites. Duces Mediolani…Illustrissimi predecessores nostri
inchoando ab Ill.mo felicis memoriae…Filippo Maria…concesserunt…conducere…de Valtellina…plaustra
octuaginta vini. Nunc autem…venerunt ad nos nuncij ipsorum hominum Puschlavi supplicantes…ut ipsam
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concessionem non solum confirmare, sed etiam ampliare et augere dignemur, attento quod ab ipsa concessione
citra multiplicati et aucti numero predicti homines sint. Itaque nos…tenore presentium…concedimus ipsis
hominibus Pusclavi ut possint…non solum predicta octuaginta plaustra vini, sed etiam alia viginti…Ita quod
in totum sint plaustra centum vini de ipsa Valtellina…ad ipsius Vallis mensura…Ex arce nostra Porte Iovis
Mediolani die XVI Februarij MCCCCLXXseptimo…”
Licenze varie di esportazione di vino – sec. XV
“…Item una licenza in charta et sigilata concessa dal Duca di Milano alla Comunità di poter condor di Valtelina carra 40 di vino senza il datio la qual fu data in Milano anno 1430 li 24 Febraro
-Item un’altra licenza…concessa per l’Ill.mo Capitaneo dell’Eccelsa comunità di Milano al comune di Poschiavo di poter condor di Valtellina a Poschiavo carra 70 di vino senza datio. Data in Milano alli 16 Genaro
1448
-Item un’altra licenza…la qual fu concessa per il S. Francesco Sforza Duca di Milano alla Comunità di Poschiavo di poter condur carra 80 di vino di Valtellina senza datio, la qual fu data in Milano 1452 li 4 Maggio
-Item un’altra licentia…concessa dalla sig.ra Duchessa di Milano Bianca Maria…di poter condurre di Valtellina carra 80 di vino senza datio, data in Milano del 1466, a di penultimo novembre
-Item un’altra licenza concessa per il sig. Gio. Galeazzo Maria Duca di Milano…di poter condor di Valtellina
carra 80 di vino senza datio, la qual fu data in Milano 1477 li 1(6) Febraro
-Item un’altra licentia…concessa per Jacomo de Ardicio referendario e giudice dei datij della città di Como
alla Comunità di Poschiavo di poter condor di Valtellina biava, farina, castagne et altri legumi…rogata anno
1461 li 16 di 9mbre…”
Privilegio di libero commercio con la Valtellina - 1502
“Noy Antonio de Basseij seignore de Longecourt…Valistellinae Gubernatore…per consideratione de li boni
servitij facti per li homini de Poschiavo in Castello de Piatemalla…concedemo a li homeni de Poschiavo que
loro posseno ire et venire per tuta la predicta Valtelina fare scorte de marchantie et comprendere victualie et
alre cosse a loro necessario et conducere in Poschiavo…Datum Mediolani die XIX° mensis Junii 1502…”
Statuti del 1550
Cap. 66 del libro II: Che nessun forestiero habbia parte nella taverna del Comune
“…E anchora statuito, e ordinato, che nessun forestiero debba vendere vino nella taverna del predetto comune, ne anchora aver parte in essa taverna. Et che nessun vicino possa dare parte ad alcun forestiero, de detta
taverna…”
Statuti del 1608
Cap. 4: Dell’Ebriachi odiosi
“…Ancor è ordinato che non sia persona alcuna la quale essendo fatta ebriaca ardisca né presuma così ebriaca
con tal modo tentare né fastidire alcun’altre persone con fatti né parole. Et tal contrafaciente sig. Podestà, Degano et Officiali…siano tenuti per debito del suo Officio quello spogliar dell’armi, et detto ebriaco non possa,
né debba portar alcune armi nel Comune di Poschiavo per il spazio di un anno intiero. Né persona alcuna in
detto Comune possa…prestar aiuto…ad un tal contrafaciente nella pena di Rainesi 5 per ogni volta et la privazione della fama, onore e giuramento. Et se tal ebriaco contraffarà la seconda volta…debbano quel tale mettere
in prigione, ove debba stare per due giorni e due notti a pane et atqua. E oltre debba pagare tutte le spese…”
Cap. 35: Di quelli che mentre si predica o si dice messa…
“…Ancora…che ogni persona secondo la sua professione vadi a Predica o messa, e che nessuno possi, né debba stare nelle piazze, nelle strade, né in taverna, né su le bettole mentre si predica, cioè quelli della Predica, si
dice Messa, cioè quelli della Messa. E questo sotto pena di Rainesi uno per ogni persona e volta…”
Ordinazioni del 1608 e successive
Cap. 19: Ordine delle Bettole
“…Ancora…che non sia alcuna persona…la qual’ardisca ne presuma bettolare, ossia tavernare alcun vino in
casa sua, né all’intorno, neanche dare alcuna spesa cibatoria per bettolare utsupra, ma se alcuno vorrà vende-
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re, ò tavernare alcun vino, in grosso, ò minuto, gli sia concesso non dando da bere in casa sua, ma solamente
per portare a casa ciascheduno…dandolo ancora per il medesimo pretio si farà nella Taverna pubblica del
Comune, cioè vino buono, e sufficiente. E chi contraffarà…sia punito in R(ainesi) 20…E nell’istessa pena
incorreranno…quali andaranno ad alcun Bettolino à mangiar, e bere. Salvo il comune uso della Taverna del
Comune…”
Cap. 58: Ordine del mantener la rotta sopra Bernina fatto adi 28 dicembre anno 1613
“…vedendo il gran danno, e fatica che va ad allogar via la Rotta di Bernina. Per obviare si ha ordinato, che doppo il presente quelli che verranno in officio di Podestà, Degano, Officiali e Cancelliero ciascheduno sia tenuto
per un Bue, similmente li Tavernari per un Bue, mantener sufficientemente essi la Rotta sopra Bernina, senza
danno, o spesa d’essa Comunità, secondo l’ordinario, in tempo delle nevi, et habbino la ragione di scodere il
salario, ossia rotta solito, et di poter fare le vitture avanti ad altri…”
Tariffa del Dacio qual si scode in Poschiavo conforme il Dacio antico – 1628
“…Vernazza, overo vino dolce, per una soma se andarà fuori del Paese Kruzer 2
Se resta nel Paese la metà
Vino ordinario per forestieri (blozzeri) 6
Per paesani, per uso del paese (blozzeri) 3
…Aquavitta per ogni soma Kruzer 4…”
Tariffa del dazio – 1628
“Anno 1628, a 28 Settembre. Tariffa del Dazio, che si scode in Poschiavo conforme al dazio antico…
( Kreutzer)
Denar
Per ogni capo di cavallo di mercanzia
1
=
Per gni cavallo grosso di stanga, o intero
2
=
Per ogni manzo o manza se saranno di persone delle Leghe
=
6
Se saranno di forestieri
1
=
Per ogni capo di capra o di pecora
=
4
Per ogni soma di vernazza, overo Vin dolce se andra fuori del Paes
1
=
Se resta nel Paese la metà, cioè
=
6
Per ogni soma di vino ordinario per Forestieri
=
6
Per Paesani, ad uso del Paese
=
3
Per ogni soma di Miglio, o Formento, o Segala
2
=
Per ogni soma di castagne secche o verdi
4
=
Per ogni soma di canapo, o stoppa, o lino, o sapone
12
=
Per ogni soma di ferramento laborata
8
=
Per ogni soma di ferro da laborre
4
=
Per ogni soma di panno o terliso
24
=
Per ogni soma di seta laborata o da laborare
48
=
Per ogni soma di formaggio, mascarpa frà nostri Confederati
1
=
Per Forastieri
2
=
Per ogni soma di sevo colato e crudo
8
=
Per ogni soma di rame lavorato
8
=
E così ogni sorte di metallo e peltro e sale per ogni soma
1
=
Per ogni soma di erbeglie e fave
1
=
Per ogni soma di lumaghe
2
=
Per ogni soma di butiero cotto e crudo
4
=
Per ogni soma di acquavita
4
=
E cosi ogni sorta di mercanzia non nominata pagherà secondo la qualità et valore alla rata…”
Convenzione sui dazi del 1651 con l’Engadina
“…1651, adi 6/16 Marzo in Poschiavo…Conciò sia che frà le Magnifiche Comunità d’Engadina Alta e Poschiavo fosse per nascere qualche disputa, lite e controversia per causa della poca intelligenza passata per li
Datij, Weglon o altri aggravij imposti nell’una, et altra Comunità, che però per conservar l’Amicitia…e per
scansar le liti sono addivenute all’infrascritto compromesso…
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-Che la Comunità d’Engadina non possa, ne vaglia in alcun tempo, sotto alcun titolo o pretesto aggravar quelli
della Comunità di Poschiavo d’altro Dacio, Veglon, od altre imposizioni…salvo che del Dacio che si paga
a Sozio, devenuto dalli SS.ri Piant(a), e ciò conforme il Dacio antico: cioè primo per ciascuna soma di vino
mezzo cruzero, per soma di sale mezzo cruzer, per soma di formaggio 1⁄2 cruzer, per manzo, o manza 1⁄2 cruzer,
per cavallo, o cavalla, un cruzer; altra mercanzia per soma duoi cruzer; seta, o oro 18 cruzer…per ogni soma di
ferro quattro blozzeri, per soma di castagne 3 blozzeri, per soma di lumache 2 blozzeri.
Come neanco la Comunità di Poschiavo, non possa ne vaglia scodere altro Dacio, ne Veglon, salvo che come
segue: cioè per ogni soma di vino, o vernazza, un Costanzo, per ogni cavallo di mercanzia un cruzzer, per
ogni capo di cavallo grossi di stanga, ed intiero 2 cruzer, per ogni manzo, o manza 1⁄2 cruzer, per ogni capo di
pecore o capre di mercantia, riservate quelle de’ pegorari per andare in montagne, un costanzo, per una soma
di castagne secche, o verdi 3 cruzeri.
Con conditione che quelli che ne porteranno a spalla siano esenti di detto Dacio…
Salva ancora a ciascuna Comunità la ragione della Rotta della Montagna di Bernina…”
Sentenza fatta in Vicosoprano l’anno 1670 tra l’Engadina Alta, e Poschiavo per le vitture di ritorno
“…Prima che l’ordinatione fatta da SS.ri di Poschiavo sia annullata…e siano tenuti a dare cortese alloggio alli
cavallanti, et altri passanti
2)…che da ora innanzi li SS.ri d’Engadina Alta, menando, o facendo menar vino od altre robbe, per loro
proprio uso generale, e particolare, possano passare, ripassare, e discaricare a loro beneplacito, senza ricevere
alcun’impedimento
3)…che detti cavallanti di Pontrasina, o di qual si voglia altro luogo della detta Comunità d’Engadina Alta, menando vino per mercantia, o per altre robbe di vitture, non possano discaricare sopra la Montagna di Bernina,
e poi tornare: anzi siano obligati di menar dette vitture sino in detta Pontresina, riservando però ogni disgrattia
di tempo contrario…”
Tariffa concertata da una magnifica Deputazione per tutti li Forestieri e confermata in un Aringo sub
anno 1742…
“…Oltre le dette lire 8 da pagarsi da ciascun forestiere abitante qui in Poschiavo, chi vorrà trafficare, se con
cavalli, o bestiame bovino da vitturare, per cadauno cavallo o bestiame bovino, tenuto ed adoperato per qualunque anche minima parte dell’anno lire tredici e soldi otto…Con che nel vitturare debbano questi sopracedere
sino che li patrioti siano provisti.
Oltre di ciò se qualcheduno tenesse bettola, con dispensar pane, vino, e formaggio…pagherà altre lire 45.
Se poi tenesse hosteria con allogiar passagieri e col dispensar pransi e cene, o alloggio notturno pagara lire
70…”
Statuti del 1757
Cap. 33: Del mantenimento della rotta
“…Statuito è ancora che il sig. Podestà…o chi avrà a fitto le stanze della Casa del Comune debbano mantenere
per cadauno un buon S. H. bue, con li opportuni famigli per rompere e tener aperta la montagna di Bernina
in tutto l’inverno per sostegno del commercio…o pure sostituire uomini sufficienti provvisti di buoni manzi…Senza spesa per il Comune, da tener sempre aperta detta montagna, in qualunque stento ad ogn’istanza de
passagieri riservata la sola impossibilità de tempi impraticabili…
1) Ed accio niuna parte dell’utile che corrispondere deve alle fatiche stenti e rischi de poveri rottari venir debba
divisa con altri e ordinato che li medesimi da se conseguiscano tutti li loro regressi, ed esigano la rotta medesima senza alcuna dipendenza, honorario ne tributo a loro sostituenti, lasciata loro anche la ragione ordinaria
d’essere preferiti nella condotta e ricondotta delle robbe ad ogni altro vitturiere.
2) Non potrano esigere più che bazzi due per ciascuna schlitta alla prima volta, e Kreuzer uno per cadaun cavallo, e doppo quello non potranno esigere più che un bazzo per slitta, e mezzo Kreuzero per cavallo ed accio che
le loro fatiche non vengano defraudate dovranno venir assistiti con ogni più esatta e sommaria giustizia…”
Cap. 38: Regola per li hostieri
“…Statuito, è ancora che nessun hostiere possa…comprare oltr’il proprio bisogno da Mercanti forestieri
allogiati nella loro osteria alcuna robba, o mercanzia, da rivendere nel territorio…bensi sara lecito ricevere in
pagamento de loro crediti…
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Non potranno però essi tenere piu che tre capi tra cavalli e bovi per vitturare, ma niuno per vitture su e giù della
montagna; se avisati la sera precedente dal’Ave Maria sin alle tre ore di notte da qualche patrizio bisognoso di
vitture…in pena di pagare al patrizio che restasse ozioso, in dinaro le vitture
degl’animali corrispondenti a quelli che caricherà oltre il numero delli tre come sopra…
Quelli che mantengono stampo di cavalli, non potranno allogiare alcun stampo di cavalli forestieri, salvo d’un
solo stampo di Pontresina, o Semadeno, per cambiare spesa…, proibito il tenere più che sette cavalli per cadauna famiglia per vitturare sopra la montagna…”
Rilievi della Comunità di Poschiavo sull’incaparramento dei vini – 1794
“…Già nella Circolare…in data de’ 9 Agosto, era…contenuto il progetto riguardo all’incaparazione del vino,
che uno non possa comprare più di 50 somme nel decorso di sei settimane…Noi nella risposta data a quella
Circolare abbiamo già in all’ora fatto vedere l’incongruenza di questa legge, che stringe la libertà di commercio dei Griggioni a fronte de Sudditi, che non sono obligati all’osservanza della stessa legge…la quale per
conseguenza verrebbe a riuscire di grave danno non solo a tutti i negozianti di Vino, ma a tutti i Griggioni, che
vogliono fare provista di vino, perche in tal modo potrebbe facilitare la strada ai Sudditi d’incaparare i vini
di Valtellina, ed i Griggioni sarebbero costretti di comperarlo di seconda mano, locchè incarirebbe di molto
il vino medesimo. Il fine della legge proibitiva dell’incapparrare i vini contenuta nella riforma del 1694 si è
d’impedire i monopogli, e l’oppressione dei poveri…ma quel sminuzzare e restringere la libertà a sole 50
somme in sei settimane, egli è un arenare e ruinare il commercio…Si sa che il commercio e trasporto dei vini
si fa con maggior facilità ed in maggior quantità nel tempo d’inverno con vantaggio di tutti…per il comodo e
il minor costo delle vitture, perché dunque voler restringere il negozziante Griggione…Crediamo che si possa
toccar con mano l’ingiustizia di una tale restrizione, affatto contraria alla carta di lega, che assicura ad ogn’uno
il libero commercio…Bensì per impedire i monopogli si potrà restringere il Negoziante ad una convenevole
quantità per volta, onde sin che non sarà introdotta nel Paese quella quantità non ne possa incapparrare di più,
di modo che non possa aver più di 100 somme di vino incapparato in Valtellina, ma di mano in mano, che va
levandone ei deve avere la libertà di incapperarne dell’altro…”
Incanto dei dazi, taverna e dogana e della rotta del Bernina – 1794
“…Ad istanza de’ SS.ri Consoli si pone all’incanto l’appalto del Dazio generale…qualmente il daziaro ponga la tabella in cima al borgo, e sotto verun titolo o colore ardisca ne possa convenire alcun di sfroso, se non
quando il passaggiere denunciasse con malizia un capo per l’altro, o passasse per strada insolita per esentuarsi
di quello; anzi ne pure possa arrestarlo senza il permesso giudiciale…
Ad istanza…come avanti è posto al publico incanto la Taverna, e Dogana, con la rotta…”
Convenzioni tra Poschiavo e l’Engadina alta per la strada del Bernina – 1795
“Anno 1795 li 21 Luglio alle case di Bernina
Congregati…li Sig.ri Deputati d’Engadina alta…e li Sig. ri deputati di Poschiavo…sono venuti a concertare li
seguenti ponti, salva e riservata sempre l’approvazione, e ratifica delle respettive loro Communità etc…
2° Per le vitture d’inverno da Poschiavo in cima della montagna, come pure per quelle dalla cima…a Pontrasina, non avendosi potuto…fissare un tanteo stabile…si propone che ogni anni, circa a St. Andrea, debbasi da
ogni respettivo Commune eleggersi un Deputato intelligente e disappassionato, quali alternativamente un anno
per parte si riuniscano a fissare il prezzo corrente, e discreto per detto inverno, alla quale fissazione fattasi si
debba incontrastabilmente attenere…come pure in tal conferenza sian li SS.ri di Poschiavo in obligo di aver
eletto una persona, alla quale ogn’uno dell’Engadina alta sappia di ricorrere per avere la necessaria provvisione
di vitture, con questo però che questa persona ne abbia il preventivo avviso di cinque o sei giorni…
3° Concernente il condurre, e scarricare da Poschiavo in cima per vino, o per qualunque altra siasi robba da
quelli d’Engadina alta, tenor sentenza del 1670 in Vicosoprano, per loro proprio uso generale, e particolare,
si accorda che tutto questo possi passare, e ripassare, e venir discarricato a loro beneplacito…medemamente
robba di mercanzia doppo trè giorni di riposo in Poschiavo, e non ritrovate vitture, possa esser condotta equalmente come sopra…
10° Si conviene, che li contraventori…nel vendere, e condurre vino scarricato in cima…venga con premura
procurato scoprirsi nelle respettive terre in Engadina, e punito in un fiorino per somma…”
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Postalesio
Ordini del 1657
Cap. 2: Senza titolazione
“…Item si proibisce il mandare capre e peccore, seu fare pascolare dette capre in campagna…incominciando
dalle calende di Marzo sino alle calende di (Nov)embre…e che ogni uno nelli suoi beni…possa camparare, e
trovando capre in lochi vignati tagliare a dette capre la testa…”
Ordini del 1773
Cap. 2: Senza titolazione
“…trovando capre in luogo vignato possa tagliare la testa a dette capre con che però queste non siano levate
dal luogo dove le averano amazate…”
Cap. 32: Senza titolazione
“…Che niuno, che faccia Osteria, o Bettole…ardisca nel tempo de divini offizi dar da bevere, ne mangiare
in detto tempo sotto pena di scudi tre…e nell’istessa pena incorreranno tutti li abitanti…che saranno in detta
Osteria, o Bettola ne tempi sudetti…”
Cap. 33: Senza titolazione
“…Che tutti quelli che hanno l’appalto di far Ostaria, ò licenza dal decano, cioè di vender pane, vino e carne…e che niuno possa vender il vino…se non a ciò che sarà limitato alli Osti dai Decani di Sondrio…”
Cap. 34: Senza titolazione
“…Che niuna persona ardisca…vender pane, vino e carne…qual non abbia l’appalto, ò licenza del Decano...”
Ordine aggiunto del 1800
Cap. 57: Senza titolazione
“…Che l’osteria…sia incantata una sola per quattro mesi una sola e non più colli seguenti patti:
-primo che l’oste…non possi (dare) se non pane e vino, e al più formaggio ai terazani…
4) Che all’ora prima di notte sia chiusa l’osteria, siccome nelle ore de Divini Offici, e Dottrina Cristiana…”
Prata Camportaccio
Ordini del 1721
Cap. 12: Senza titolazione
“…che niuna persona …non possi vendemiare…avanti il termine…si verà prefisso in giorno di festa o di Domenica dopo la messa…nella piazza di St. Eusebio…conforme il stilo anticho…”
Cap. 17: Senza titolazione
“…che nesuna persona…ardischa di lassare andar ditti animali Porcini…et tenirli fora del campo e della vigna…”
Cap. 18: Senza titolazione
“…che niuna persona…non si ardischa lassar andare niuna sorte de polaria nella vigna, pergola, campo, principiando li 15 Agosto et sino che non sara vendebiato luva (sic)…”
Cap. 39: Senza titolazione
“Che niuna persona…ardischa a pientare niuna sorte de piante se non starano lontano braza 20 del campo et
vigna…”
Ordini del 17(71)
Cap. 14: Senza titolazione
“…Resta…proibito…di lasciar andare in qualsivoglia tempo li S. H. animali porcini nelli campi e vigne, e
tolto gli soliti tre mesi purchè in questo tempo siano ben ferrati con tre annelli nel naso…e di lasciar andare le
galline, o altra sorta di pollame nelle vigne, e pergole, dal primo agosto sin tanto sarà completamente terminata
la raccolta dell’uve…”
Cap. 27: Senza titolazione
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“…Resta vietato…il piantare di qualunque sorte di piante in minore distanza di braccia venti dalli Campi, Orti
e Vigne…e qualora nel termine di giorni sei doppo avertito non le abbia il piantatore levate…sarà lecito al
padrone delle dette vigne di farle strappare di propria autorità…”
Cap. 39: Senza titolazione
“…Resta…vietato…il vindemiare…e raccogliere uva nera per far vino…prima del termine verrà prefisso, e
publicato in giorno di dominica nella solita piazza, e secondo il consueto stilo, ed usanza…”
Rogolo
Ordini del 1760
Cap. 38: Senza titolazione
“…Li Consoli che saranno nell’avvenire ponghino a pubblico incanto la ragione di far l’osteria…conferendo
alli medesimi Consoli ogni più opportuna facoltà d’affitarla anche per più anni, se però troveranno il magior
vantaggio della medema Comunità…”
Ordini del 1822
Cap. 12: Senza titolazione
“…Le vigne e campi siano tensi per tutto l’anno…”
Cap. 13: Senza titolazione
“…le vigne fatte di nuovo nelle montagne, e che in avvenire si faranno, siano sempre tense tutto l’anno…”
Samolaco (già Lezzeno superiore)
Investitura del dazio della taverna e del vino – 1470
“MCCCCLXX…die martis XIII mensis februarij, magnifici et potentes domini Johannis miles et Gabriel
fratres de Balbiano vallium Clavenne et Sancti Jacobi comites…investiverunt…iure et nomine locationis…de
datio tabernarum et vini quod venditur per quascumque personas in toto loco, territorio et communi de Lezeno
superiore…ad tabernam et ad minutulum, et item de omni et quolibet jure exigendi…dictum datium vini a
quibuscumque personis vendentibus vinum in toto dicto communi. Et hoc a (k)allendis mensis januarij proximi
preteritis usque ad (k)allendas mensis januarij anni MCCCCLXXII et deinde in antea ad annos duos…Et pro
ficto…conductor promisit…dare et solvere libras quinquagintaquinque tertiolorum et truidam unam pond(eris)
librarum sex omni anno…Actum ad banchum juris Clavene situm in contrata Sancti Petri…”
Sernio
Ordini del 1609
Cap. 6: Della elettione delli canepari delle taglie, tasse, e arbostarie terrere
“…Anchora è ordinato, che ogni anno nel predetto giorno di S.to Stefano…debbano eleggere… tre canepari
per scodere le taglie, tasse et arbostaria terrere…per scoder le soprascritte taglie, et tasse terrere; et anchora da
ch’aduna persona terrera che lavori vigna in detto territorio di Sernio soldo uno imperiale per caduna pertica
de vigna per la mercede dell’arbostaro…”
Cap. 9: Ellettione del Arbostaro
“Anchora a suo debito tempo uno Arbostaro delli vicini, qual’habbia cura delle vigne del territorio di Sernio…mentre che sarà compita la raccolta delle uve in Sernio…qual’Arbostaro per sua mercede habba dal detto
Comune…lire vinti imperiali…oltra la raggione di scoder anchora dalli forestieri soldo uno imperiale per ogni
pertica di vigna, che detti forestieri lavoreranno…insieme con un roscio d’uva per caduno forestiero…”
Cap. 19: Che non si possa tener, ne mandar capre, ne pecore…in vigne ne campi
“…che nessuno possa…mandare, ne mancho tener alcuna sorte di capre, pecore et altre simil sorte de bestie
da nessun tempo del Anno in vigne ne campi a pascere, se ben fossero dette vigne et campi suoi proprij, sotto
pena de soldi vinti imperiali per ogni capo…”
Cap. 63: Che si possa dare al’incanto la Brenta, la misura, et pesa de biade…condotte per Cavalari
“…ogni decano…possa dar al incanto la misura del vino, che si vende a cavalari et la misura delle biade, et
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pesa d’altre robbe per detti cavalari condotte, pagando detti cavalari alli misuratori la loro mercede, secondo
la limitatione de Tirano…”
Sondalo
Ordini del sec. XVI
Cap. 135: Dell’incanti dell’hosterie, over alberghi del Comune di Sondalo
“…An(n)o statuito, che il Degano, et Consiglieri del Comune di Sondalo volendo far incantare…qualche hospitij, overo hosterie da farsi nel Comune di Sondalo siano tenuti, et obligati farsi dare sicurtà sufficientemente
da ogni persone, che vogliono incantare, et pigliare dal incanto per persone, che sostentano carici in esso Comune di Sondalo di dare…alla mano i denari dell’incanto overo del datio…et osservare qualunque capitoli, et
ordinazioni, che ad essi incantatori saranno presentate…”
Cap. 136: Che capitoli si devono osservare per l’incantatore dell’Albergo della Terra di Sondalo
“…che l’incantatore…dell’hosteria, overo hospitio sia tenuto, et obligato d’attendere, et osservare, et mandare
ad essecutione l’infrascritti capitoli…
-Prima ch’esso incantatore, overo hoste non possi fare esso hospitio…per le persone terriere fuori della casa
del Comune situata nella piazza d’esso Comune, ne per persone forastiere fuori del circuito della Terra di
Sondalo…
Item ch’esso incantatore…sia obligato, et tenuto, scaldare sufficientemente la stufa della casa del Comune ogni
giorno per mesi quatro, di Genaro, nelle cui calende incominci fare quell’hospicio, di Febraro, Novembre, et
Dicembre…et similmente nella sera di qualsivoglia giorno delli detti quattro mesi far lume in essa stufa insin’ad hore due della notte seguente…
Item ch’esso incantatore non possi dare…a qualche persone del detto Comune di Sondalo, pane, vino, carni,
formaggio, overo altro cibo, ne bevanda a credenza…
Item ch’esso Albergatore non possi…dar ad imprestito danari ad alcuna persona del detto Comune…
Cap. 137: Dell’ hospitij, overo hostarie et betolini che non si devono fare
“…che non sij alcuna persona…riservato l’incantatori dell’hospitij, che oltra il vino da quatro bocali et da lì in
su ardischi…nelle loro case, ne altrove dare…à qualche persone…ne pane, vino, carni, ne formaggio, ne altro
cibo ne bevanda, ne alloggiare…”
Il capitolo reca, a lato, la scritta “Abolito”
Cap. 138: Della pena di quelli, li quali haveranno datto vino etc. doppo due hore di notte a qualche persone
“…che non sij alcuna persona o Hosti, overo Canevari overo qualsivoglia altra persona…che nella terra di Sondalo, overo di qua dall’Addda, ardischi…dare…a persone del detto Comune pane, vino carni, formaggio, n’altro cibo, ne bevanda doppo due hore della notte seguente, riservato caso accidentale, verbi gratia, per amalati,
et persone che vengono nuovamente di notte nel Comune di Sondalo, che voglino mangiare, over bevere…”
Cap. 140: Del Canevaro del vino, che si deve eleggere
“…che…s’elegga ogn’anno un Canevaro per la canevaria del vino del Comune, da farsi per esso nella Caneva
solita del Comune, et…dia sicurtà…d’osservare li capitoli, et ordini che gli saranno stati presentati…”
Il capitolo reca, a lato, la scritta “Abolito”
Cap. 141: Capitoli che si devon’osservare dal Canevaro del vino del Comune di Sondalo
“…il Canevaro del vino…sia tenuto, et obligato…servare, et eseguire l’infrascritti capitoli…
Prima ch’esso Canevaro doppo che sarà stat’elletto andare insieme con il compratore, overo compratori del
vino, che si deve ò devono eleggere…à comprare quattro botti di vino, e più, ò meno…
Item che sia tenuto…esso canevaro dare…ad esso Degano li denari, ch’haverà avuto del vino d’una botte vendut’alla minuta, e cosi di botte in botte…et sia tenuto il Degano perdurare per qualsivoglia botte di vino venduto, et essi danari, quali doverà havere esso Canevario del vino venduto alla minuta, et…mandare a comprare
d’altro vino con essi danari, cosi che compra il vino della Caneva del Comune con li danari, e non a credenza
Item ch’esso Canevaro, finit’il termine d’essa Canevaria, possi compensare al Comune, overo all’Agenti per
esso, stari 3 di vino per qualsivoglia carro di vino sono venduti; è questo per il callo del detto vino
Item ch’esso Canevaro finit’il termine d’essa Canevaria habbi…soldi vinti imperiali per ogni carro di vino
all’hora venduto, e questo per suo salario
Item ch’esso Canevaro non possi esercire, overo fare l’officio d’essa Canevaria, se non nella caneva solita del
Comune, e non a casa sua…
Item che…non possi vendere…pane, vino, formaggio, ne carni à qualche persone del detto Comune di Sondalo
a credenzia alcuna, riservato il vino a boccali quattro e da lì in su…
Item che non possi imprestare danari fraudolentemente ad alcuna persona…
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Item…sia tenuto, et obligato dare et vendere vino à quattro boccali e da lì in su à tutte le persone del detto
Comune …
Item…non possi dare, ne vendere…vino a qualche persona oltra stara due per qualsivoglia botte, overo condotta di carri tre di vino senza licenza del Degano…et ch’il Degano…non possi dar licenza, se non per caso
accidentale, cioè per elemosina et paiolente, over amalati e simili…”
Il capitolo reca, a lato, la scritta “Abolito”
Cap. 142: Della misura da farsi per l’Hosti, et canevari di Sondalo
“…che l’Hosti, et Canevari del vino del Comune di Sondalo siano tenuti…empire bene la misura, et buzola,
e così bene, in ogni modo, e giustamente misurare; così ch’ogn’uno habbia il suo…sotto pena d’un scudo
d’oro…”
Ordini del 1607
Cap. 28: Che l’hoste non dij da magnare à terrieri
“…che non sia persona alcuna terriera la qual’ardisca magnar in casa dell’Hoste, fuori delle case del Comune
di Sondalo, ne l’Hoste darne, overo esercitare l’officio dell’hosteria fuori di dette case della Comunità di Sondalo appresso la piazza à terrieri…”
Il capitolo reca, a lato, la scritta “Abolito”
Cap. 29: Prohibitione de Bettolini
“…che niuno ardisca vender vino da quattro boccali in giù, ne dar da magnar, ò da bever ad alcuna persona
tanto del comune, come forestiera, sotto pretesto d’hosteria, over bettolino…”
Il capitolo reca, a lato, la scritta “Abolito”
Cap. 30: Pena del Canevaro, che contraffarà
“…che niuno Canevario…possa esercitare l’officio di detta Canevaria fuori della Caneva d’essa Comunità…et
possa dare se non pane, vino, et formaggio, ordinando che in modo alcuno non possa dar cosa de cucina…”
Cap. 32: Che siano eletti due compratori di vino
“…che sijno eletti due compratori da vino…quali possino comprare il vino d’essa Caneva, et de quali compratori uno sij della Terra, et l’altro delle Contrade…”
Cap. 33: Obligo del canevaro, et pena
“…che il Canevaro (comprato che sarà il vino) sij tenuto obligare del suo proprio verso quelli che daranno, ò
venderanno il vino acciò la Comunità sia essente, et esso Canevaro non possa…metter mano al vino se non per
tanto, quanto sarà ordinato, et limitato per il Degano…”
Il capitolo reca, a lato, la scritta “Abolito”.
Sondrio
Grida sui prezzi (mete) - 1582
“…che qualunque persona…qual venda pane, vino et carne…voglia et debba vendere tal roba secondo la limitatione infrascritta…
-Prima che chiascuno hosto habbia et tenga bono vino sufficiente senza mal odore, et vino mediocre in abondantia talmente che ciascun persona ne possa havere per il suo danaro e quello venderlo a ciascuno indeferentemente per li denari a conto de soldi 2 dinari 6 per boccale
-item che venda altro optimo vino bonissimo di qualunque sorte (in altra grida coeva ed avente pari oggetto
“Vino dolce over cisolo buonissimo overo altra sorte de vino eletto”) si sia per ciascuno bocale a conto de
soldi 3…”
Grida sui prezzi (mete) - 1583
“…Vino bonissimo deli migliori a conto de soldi tre imperiali per bocale
-Vino sufficiente et mediocre o bono a conto de soldi duoi et mezo per bocale (in altre gride coeve: una parpagliola il boccale) talmente che ciascuno hostiero habbia a sufficienti d’esso vino mediocre e quello vendere
per pretio (sopradicto) a qualunque ne vorrà per li suoi denari…”
Grida sui prezzi (mete) - 1584 aprile
“…vino novo brusco bono et suffitiente a conto de soldi duoi imperiali per bocale
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-vino del meliore et ottimo cisolo ò vermeggio ò veggio del più ottimo et perfettissimo a conto de una parpaiola
il boccale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1584 ottobre
“…Vino novello bono et suffitiente a soldo uno et dinari sei per bocale
-Vino vecchio del meliore et vino dolce bonissimo a conto de soldi 2 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1585 gennaio
“…Vino novo brusco bono a conto de soldi duoi imperiali per bocale
-vino vecchio, et vino dolze boni et de li meliori a conto de una parpaiola per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1585 maggio
“…Vino novo bono…a soldi 2 per bocale
-Vino neggio bono overo vini cisoli deli meliori overo negri deli piu meliori a soldi 2 denari 6 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1586 gennaio
“…Vino novo bono et sufficiente a conto de soldi duoi per bocale
-Vino cisolo et vermegio optimi et deli meliori a conto de una parpaijola il bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1587 febbraio
“…Vino novo bono et sufficiente a conto de soldi 3 denari 6 imperiali per bocale et niuno messeda uno vino
con l’altro…et sia tenuto qualunque hosto di darne a chiascuno che ne vorra per li suoi danari per portar esso
vino a le loro case overo nele sue possessione…”
Grida sui prezzi (mete) - 1587 luglio
“…per questi pochi giorni vino honesto a soldi 3 e denari 6 il bocale, e soldi 4 il buono…”
Grida sui prezzi (mete) - 1588 agosto
“…Vino bono et deli mediocri a conto de soldi 4 per bocale
-Vino deli meliori et optimi a soldi 5 per bocale et che ciascuno hosto habia et venda del supradicto vino a soldi
4 il bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1588 novembre
“…vino novo bono et sufficiente a soldi 3 imperiali per bocale
-vino dolze e vino (v)eggio a soldi 4 denari 6 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1589 marzo
“…Vino bono et sufficiente a conto de soldi 4 imperiali per bocale
-Vino cisolo, ò vermegio delli meliori et bonissimi a conto de soldi 4 denari 6 per bochale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1590 febbraio
“…Vino novo bono et sufficiente del meliore a conto de soldi 4 denari 6 per bocale
-altro vino novo bono et sufficiente a conto de soldi 4 il bocale. Et ciascuno hosto habia de detti vini et il venda
a chiascuno per li suoi danari alla limitatione ut sopra, li vini optimi non si fa alcuna limitatione…”
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Grida sui prezzi (mete) - 1590 dicembre
“…Vino bono et sufficiente a conto de soldi 5 per bocale
-Vino dolze et vini deli meliori a conto de soldi 6 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1591 gennaio
“…Vino novo deli boni sufficienti et piu boni a conto de soldi cinque imperiali per bocale
-Vino dolze et vino (v)eggio deli più boni et meliori a conto de soldi 5 e denari 6 imperiali per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1591 marzo
“…Vino brusco bono et del meliore a conto de soldi cinque imperiali per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1591 giugno
“…qualunque persona qual venda vino a bocale o (rivenda) voglia et debbe dar tal vino in esso comune a conto
de soldi cinque per bocale qual vino s’intenda esser bono et ancora de meliori…”
Grida sui prezzi (mete) - 1592 gennaio
“…Vino di quallunque genere bono et sufficiente a conto de soldi cinque imperiali per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1592 gennaio
“…E piu che quelli quali vendano vino vogliano venderlo secondo le limitationi infrascritte, cioe
-Prima il vino meliore et del piu bono a conto de soldi 6 per bocale
-Vino mediocre et bono et sufficiente a conto de soldi 5 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1592 luglio
“…Vino bono et sufficiente et delli meliori a conto de soldi 5 imperiali per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1592 novembre
“…Vino veggio et vino dolze boni a conto de soldi 5 imperiali per bocale
-Vino novo bono, et sufficiente a conto de soldi 3 imperiali per boccale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1593 gennaio
“…Vino dolze bono et sufficiente a conto de soldi 5 per bocale
-vino novo bono et sufficiente a conto de soldi 4 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1593 aprile
“…vino bono et sufficiente a soldi 4 per bocale, et il vino nero brusco deli meliori debbano vendere et darlo a
conto de soldi 4 denari 6 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1594 febbraio
“…Vino bono e sufficiente a conto de soldi 2 denari 6 per bocale
-vino delli megliori a conto de soldi 3 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete) - 1595 gennaio
“…Vino brusco bono et de meliori a conto de soldi 2 imperiali per bocale…”
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Grida sui prezzi (mete) - 1595 agosto
“…Il vino si venda a conto de soldi 2 denari 6 per bocale il meglio che sia…”
Grida sui prezzi (mete) - 1595 dicembre
“…Vino nero bono et sufficiente a conto de soldi 3 per bocale
-vini dolzi o cisoli a conto de soldi 4 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) - 1596 febbraio
“…Vino nero deli piu boni a soldi 3 denari 6 per bocale
-vino mediocre bono et suficiente a soldi 3 per bocale…”
Grida sul divieto di fornir cibi e bevande a residenti - 1596 febbraio
“…Che niuno hosto, o bettolino, overo altra persona, qual venda…robbe magnative ardisca…dar da magnar
ne da bever ad alcuna persona del istesso Commune…eccetto per uso della famiglia di ciascuno, portando esse
robe a casa sua…”
Grida sui prezzi (mete ) - 1596 agosto
“…Vino bono et delli meliori a soldi 3 denari 6 per boccale…”
Grida sui prezzi (mete ) - 1596 novembre
“…Vino veggio bono a conto de soldi 5 per bocale
-Vino novo bono a conto de soldi 4 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1597 gennaio
“…Vino novo bono et delli meliori a conto de soldi 4 denari 6 per bocale
-vino veggio bono et delli meliori a conto de soldi 5 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1597 luglio
“…Vino buono et delli meliori a conto de soldi 5 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1597 novembre
“…vino novo bono et sufficiente a soldi 5 per bocale
-Vino veggio bono et delli meliori a soldi 6 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1598 agosto
“…Vin(o) bono et del meliore a conto de soldi 5 denari 6 per bocale
-altro vino bono et sufficiente a conto de soldi 5 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1598 settembre
…Vino bono et sufficiente a conto de soldi 5 per bocale
-Vino del meliore a conto de soldi 6 il bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1600 gennaio
“…Vino buono et delli meliori a conto de soldi 4 denari 6 il bocale
-Vino mediocre buono a conto de soldi 3 denari 6 per bocale…”
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Grida sui prezzi (mete ) – 1601 gennaio
“…Vino novo delli meliori a conto de soldi 3 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1601 agosto
“…Vino nero delli meliori a conto de soldi 3 denari 6 il bocale
-Vino nero sufficiente et bono a conto de soldi 3 per bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1606 gennaio
“…si conclude a soldi 2 denari 6 il bocale il vino il migliore, il dolce a soldi 4 il bocale, il cisiolo a soldi 3 il
bocale et il vino mediocre a soldi 2 il bocale…”
Grida sulle osterie e varie – 1607 febbraio
“…che niuno pascolare ne far pascolare alcun bestiame in dette vigne…
che niuno ardisca d’andar all’hosteria per mangiare, ne per bere riservato posi tuor robbe per uso della sua
masseria sotto le pene…agli hosti che haveranno ardire di dar da mangiare ò da bevere ad alcun terriero per dinari over in credenza…inoltre tal’hosto s’intenda publicato per infame, et sij tenuto ad ogni danno, che potesse
patire la communita per qualche inconvenienti, che potessero nascer per i bagordi et inbriacanze o altrimenti
per occasioni dell’hosterie….
Di piu che ciascun’hosto sij tenuto mantener buon pane, vino, formaggio, butiro et sale alla valuta…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1608 febbraio
“…Vino negro di qual sorte si voglia a soldi 5 et dinari 6 il bocale…”
Grida sulla misuratura del vino – 1610 gennaio
“…che nessuna persona …ardisca…(menare ) vino per venderlo qual ecceda la quantità di uno staro senza
licentia et participatione di essi misuradori, accioche possa riscottere la sua mercede et mesuradura…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1610 settembre
“…Vino nero il megliore a soldi sette il bocale, et l’altro a soldi sei il bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1612 gennaio
“…Vino negro il megliore a soldi sei il bocale, et l’altro a soldi cinque il bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1612 luglio
“…Vino negro il migliore a soldi cinque il boccale, et il mediocre a soldi quatro il bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1613 gennaio
“…Vino negro il migliore a soldi sei il bocale, ed il mediocre a soldi cinque il bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1616 gennaio
“…Vino negro il megliore a soldi quatro il bocale et il mediocre a soldi 3 denari 6 il bocale…”
Grida sui prezzi (mete ) – 1616 gennaio 17
“…Vino negro il megliore a soldi tri e mezo il bocale et il mediocre a soldi 3 il bocale…”
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Grida sui prezzi (mete) – 1617 gennaio
“…Vino negro tanto vecchio quanto novo il migliore a soldi tri il bocale…”
Grida sui prezzi (mete) – 1617 agosto
“…Item che qualonche hosto, betolero, ò altra persona voglia et debba vendere il vino cioè il migliore a soldi
cinque et il mediocre a soldi quatro, il qual vino…non si possa venderlo, se prima non sarà dal sig.r Degano e
da suoi sig.ri Consiglieri admesso et (riportato) et licenziato…”
Grida sui prezzi (mete) – 1618 gennaio
“…Vino negro il megliore a soldi quatro il bocale, et il mediocre a soldi tri il bocale…”
Grida sui prezzi (mete) – 1618 dicembre
“…Vino negro il megliore a soldi quatro il bocale, et il mediocre a soldi tri il bocale…”
Grida sui prezzi (mete) – 1619 gennaio
“…Vino negro a soldi sette il boccale, et sia tenuto venderlo ancora a boccale…”
Grida sui prezzi (mete) – 1620 gennaio
“…Vino negro il migliore a soldi 4 il bocale et soldi tri il mediocre reservandosi il signor Degano et Consiglieri
di gustare li vini et limitarli (quali) saranno da vendere a soldi 4 e quali a soldi 3…”
Grida sul prezzo del vino in Val Malenco – 1627 giugno
“…Il molto Illustre et eccellentissimo delle Leggi dottore il Sig. Gio. Jacomo Paribelli dignissimo Podestà, e
Giudice del Terzero di Mezzo della Valtellina…fa publico editto et comandamento…Che ogni persona, qual
venda vino nella Valle de Malenco sia tenuto à vendere il vino a conto de soldi dieci per boccale et che sia vino
sufficiente…”
Grida generale – 1632
Cap 7: Senza titolazione
“…Che nel termine di duoi mesi ciascuno abbia bolato ogni instrumento…salvo le brente quale sian bolate
alla vindemia…”
Cap. 14: Senza titolazione
“…Ancora che in chiascuna Comunità sia preveduto almeno d’un’hosteria per allogiar forastieri et passagieri…”
Cap. 34: Senza titolazione
“…Che cominciata la vindemia niuno ardisca, ne porti uve di notte dalla prima hora di sera sino al chiaro del
giorno…prohibendo il vindemiare anticipatamente, et senza ordine della sua Comunità...”
Cap. 35: Senza titolazione
“…Ancora non si possi vendere, ne comprare, ne prendere uve n’anco in pagamento…”
Cap. 43: Senza titolazione
“…Che niun hoste…debba…refferire in scritto li nomi, et cognomi, et patria con segnali delle persone quali
in casa alloggiaranno…incaricando li hosti tenere giornale ben registrato dove si havera da notar tal ferastieri…”
Cap. 47: Senza titolazione
“…Che niuno possi far il malosser…ne introdursi nei mercati di vino senza licenza di S. S. molto Illustre…”
Privilegio di appaltare l’osteria – 1655
90
“Ill.mi et Eccelsi Sig.ri Patroni nostri
Dalla benignita dell’Eccelse SS.rie Loro Ill.me fu nella Dieta di Iant (Ianz) prossima passata concesso gratioso
Decretto et Privilegio alli Popoli della Comunità di Sondrio...di poder incantare la raggione del far Hostaria...ma
per che li hosti...offersero di pagare certa summa...la Comunità venne con loro a conventione di permettere che
tutti potessero vendere e esercitare quelli arti, con che pagassero quello si stilo a Morbegno...Hora il Dott…
Supplica in nome di detta Comunità…approvare et confirmare le sudette Conventioni…”
In un elenco di decreti appare che “1654, 18/28 9mbre – Decreto con il quale si conferma alla Comunità di Sondrio l’antico diritto di
imporre le tasse sopra le Osterie, pane, vino e granezze e di poter ancora imporre la tassa del fuoco a tutti li forestieri, ed anco la metà
di questa alli Grigioni in essa abitanti”.
Grida su vendemmie, vendita uve e varie – 1661
“...L’Ill.mo Sig.r Cap.o Hercole Salis...fa publicare le sequente crida...
Che nissuna persona…ardisca …vendemiare…se non alli 20 del mese presente d’Ottobre…
Item che nissuno massaro ardisca vendere ne di giorno ne di notte alcune uve ne vino, se prima non haverà
compitamente pagato il fitto de’ Patroni de luoghi tenuti a fitto…
Item che nissuno ardisca a spigolare, ne cercar uve per le vigne della Comunità se prima non sara finita la
vendemia…
Similmente li hosti, Bettolini e revendaroli di vino non posino vendere il vino di più de soldi sei il bocale
abenche fosse del migliore…”
Grida per riduzione del dazio sul vino – 1669
“Noi Gio. Lucio Gugelberg a Moos Governator di Valtellina
Havendo sentita la doglianza fatta dalli Hosti, et Bettolini…che nella crida esposta…sopra il trafico dell’hostaria, Bettola…vi sia un capitolo che molto li aggravi specialmente circa il vender vino a soldi 6 il boccale si
debba pagare conforme il consueto soldi 45 per brenta, et anco tanto vendendolo a manco, senza aver riguardo
a diverse altre particolari persone della Communità, che ne vendono vino alla minuta, per il che habbiamo
ordinato, che tanto vendendo il vino a soldi sei il bocale (con che non si ecceda) quanto vendendolo a manco
non si paghi più, ne meno di soldi 40 per brenta di datio…Data in Sondrio…li 19 Genaro 1669…”
Grida su vendita del vino e varie - 1690
“Noi Landama e Vicario Giovan Gaudenzio de Capol Governatore della Valtellina…fa la presente grida
e comando…Che niuna persona…ardischa…vendere…alcuna sorte di vino alla minuta nella comunità di
Sondrio…se prima non haveranno fatta la dovuta consegna a detti appaltatori in ordine alle loro ragioni e
succesivamente pagargli il dovuto dacio…Item che niuna persona ardisca levare alcuna sorte de bolli che si
fanno conforme al solito sopra le botte o vaselli, ne carta, ne queste molestare in modo alcuno, ne fargli alcuna
(rotura) senza l’assistenza de detti appaltatori…”
Ordini del sec. XVIII in.
Cap. 1: Senza titolazione
“…dichiarando incorso nella pena…alli Osti e Bettolieri il tener aperte le osterie e bettole…e dar ricetto ad
alcun avventore in tempo de Divini Uffici, o Dottrina Cristiana, e meno di tollerare alcun gioco…a riserva
dell’osteria della Posta per li viandanti, e passagieri forestieri rispetto al mangiare ed al bere di questi, e nella
stessa pena si dichiara incorso chiunque ardirà in detti tempi trattenersi nell’osteria co’ Bettolieri di giocare in
publico, come ancora all’appaltatore della Brenta…non possino misurare…niuna sorte di vini in tempo festivo
senza licenza di chi si deve...”
Cap. 28: Senza titolazione
“…Che niuna persona ardisca…andare alla caccia di lepri nelle vigne dal primo giorno d’Aprile finchè non
sarà fatta la raccolta…ed uve…”
Cap. 35: Senza titolazione
“…Che ogni Oste, e Bettoliere esponga in pubblico la sua insegna, ed abbia sempre almeno due letti per alloggiare qualunque persona…”
Cap. 37: Senza titolazione
“…Che sia lecito alli SS.ri Decani di fissare, e limitare il tempo della vindemia, a proporzione delle circostanze
de rispettivi tempi, e però niuna persona ardisca vindemiare prima che sia la vindemia…riservate però le uve
91
bianche, e giardini recinti…”
Grida su vendita uve e varie – 1705
“Noi cap.o e Lanfoght Pietro Tonatio…havendosi maturamente considerato…le numerose doglianze venivano
fatte per li gravi pregiuditij che provengono dalla vendita delle uve nella Valtellina è stato giudicato che venghino li Decreti, et le gride per questa causa altre volte emanate, confirmate, cioè.
Che niuna persona …possa vendere, comprare, o mercantare uve ad alcuno, e che niuno come sopra possa
comprare…da nessuno, salvo che li Patroni da loro massari…Data in Sondrio li 7 8bre 1705…”
Ordini - 1713
Cap. 43: Senza titolazione
“…Che niuna persona…ardisca …fare il Malossaro di vino, ne meno andar fuori della Terra, dove capitano i
cavalcanti di vino in detta Comunità per comprare, ma voglia lasciarli andare a loro beneplacito a mercantare
dove meglio piacerà à medemi cavalcanti, sotto pena de scudi 6 per volta…à quelli che conduranno i cavalcanti
fuori della Comunità per comprar vino, ò aqua vita…”
Grida generale – 1717
Cap. 9: Senza titolazione
“…Licenziata che sarà la vindemia da S. S. Ill.ma, o dalli Decani o Consoli…che niuno ardisca condurre…uve
da un hora di notte fin’alle undeci della mattina seguente, a riserva de Padroni, eccetto se quell’uve fossero
state raccolte di giorno, nemeno portare dell’uve nelli gerli di notte…come anche si prohibisce a ciascheduna
persona la quale sotto qualsivoglia titolo lavorerà beni d’altri disponere delle uve, o vino di tali beni, se prima
li Padroni non saranno sodisfatti delli loro annuali fitti…”
Cap. 26: Senza titolazione
“…Si prohibisce l’incaparatura, et imbottatura de Vini e far Canepa di Vino per rivenderlo nel paese e non già
comprare Vino per condurlo fuori…si concede però alli Valtellini licenza di dare, e ricevere Vino in pagamento…così però li Mercanti di Vino…che riceveranno in pagamento del loro havere a compreranno Vino…per
rivenderlo non lo possino spacciare o rivendere a Cavalanti se prima li Vini de’ particolari, o private persone
cavati dalle loro entrate, e lavorerij non saranno spacciati…”
Grida su vendita uve e varie – 1722
“Noi Pundslandama…Giacomo Albertini Governatore della Valtellina
Stante la notoria penuria dell’uva habbiamo bene stimato anche per cautione de Padroni, e per soglievo de
Massari…Che niuna persona…non ardisca comprare uve…se non gli sarà fatto vedere il confesso d’haver
pagati li fitti alli suoi Padroni…”
Ordini del 1729
Cap. 44: Senza titolazione
“…Vedendo di quanto pregiudizio sij a questa comunità vendere e trattare di vender il vino in some contro le
antiche, et inveterate consuetudini, volendo però rimediare a questo abuso, e disordine, si proibisce che niuna
persona sotto pena de scudi 10…ogni volta che si contraffarà in avenire in vendere à soma à cavalcanti, od altri
che compreranno, ma solamente voglia e debba venderlo a brenta…”
Cap. 49: Senza titolazione
“…che sia lecito alli SS.ri Decani passati li 10 ottobre di ciaschedun anno di prorogare, et abbreviare la vindemia secondo le congiunture, salve però l’uve bianche, e giardini recinti…”
Grida sui dazi per vendita vino e varie – 1754
“Noi Landfuoght Andrea de Salis Governatore…di tutta la Valtellina…ad istanza del sig. Cristoforo Valli…e
Sig.ri assoziati appaltatori dell’incanto del dazio…volendo al possibile impedire agli abusi, frodi, e strufferie
che di spesso vengon maliziosamente praticate da alcuni Osti, Bettoglieri, Mazzellari e Panatieri…con la presente facciamo publica Grida e comando…
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Ancora, che niuna sorte de persone…ardisca vendere alla minuta…alcuna sorte de vino nella detta Communità, tanto proprio, quanto comprato, ò di fittarezze, tanto alla botte, quanto alla tina di qualunque sorte siano, se
prima non sarà fatta la dovuta consegna, e pagato a soi tempi soliti di rata in rata il solito dazio…Ancora che
niuna Persona…ardisca…violare, movere, rompere, nemeno levare li bolli, sigilli e carte che saranno fatti, e
messe…sopra li vas(c)elli del vino che sarà di tempo in tempo consignato, e daziato senza licenza de medesimi
istanti…
…Ancora, che chiunque de Osti, e Bettoglieri, che voranno levare da vas(ci)elli del vino già consignato e daziato per quello vendere all’ingrosso non siano tenuti detti istanti quello abbonare, né difalcare dal già daziato
e consegnato, se da quelli avanti di levare detto vino non sarà dato, e notificato in iscritto…la quantità di quello,
e la persona a cui voglia dare o vendere, e dalli medesimi instanti…riconosciuto.
Avvertendo che non si riceverà alcun dazio se non nel luogo, dove sarà destinato la cassa, e registri del detto
dazio da sudetti istanti…
Ancora che detti Osti, e Bettoglieri siano tenuti pagare di tempo in tempo pontualmente le rate, altrimenti non
pagando si possa procedere all’esecuzione per forza…Data in Sondrio…li 25 Genaro 1754…”
Disposizioni integrative della grida generale – 1759
“Noi Landama e Landfogt Rodolfo de Salis Governatore della Valtellina…facciamo publica grida…Che l’articolo 26 delle Gride Generali resta spiegato, e ristretto in tal modo, che li monopoli siano totalmente proibiti,
cosichè la parola monopoli non solo comprenda il vino, ma altresi li altri frutti col vocabolo, grossa compreda
(acquisto) per rivendere coll’annessa spiegazione, che per grossa compreda debba riguardarsi quando una Persona compra da una racolta all’altra 150 some di Vino, e 100 some di grano, e nei anni di scarsità colla dovuta
proporzione, e ne rivenda la maggior parte all’ingrossa…”
Grida sui dazi per vendita vino e varie al minuto – 1763
“…Noi landama Martino Riedi Governatore…ad istanza del sig. Gasparo…Carati come appaltatore del Dazio
sopra il pane, vino e le carni che si vendono…alla minuta…facciamo publica Grida…
1)
Che niuna persona …ardisca…ò tradurre vino per vendere alla minuta se prima non averà fatta la
consegna de il solito dazio…nella bottega d’esso sig. appaltatore esistente nella piazza grande del borgo di
Sondrio…
3) Che ogni persona…si esporrà a fare…Osteria, ò Bettola sia tenuta…permettere senza veruna contradizione…la perquisizione tanto ne l’involti, quanto nelle botteghe ed altrove…
4) Che sia lecito al…sig. appaltatore…non solo misurare il vino nelle botti a tutti quelli, che l’averanno consegnato per vendere, ma ancora di sigillarle cosiche trovandosi violato un sigillo s’intenda incorso l’Oste o
Betolliere nella sudetta pena, ed il vino s’intenda…fatto di ragione del Sig.r Appaltatore
5°) Che niuna persona…ardisca vendere…vino…alla minuta se nel termine di giorni otto prossimi futuri non
avrà data idonea, e grata sigurtà…non solo di pagare il solito dazio, e rispetto al vino nelle solite rate di quattro
in quattro mesi, ma ancora de stando, parendo juri, et judicatum solvendo in ogni caso di trasgressione…
6°) Che il sig. appaltatore non sia tenuto diffalcare dalla quantità già consegnata, daziata, e misurata, se non in
caso, che prima di vendere all’ingrossa siasi a lui notificato in scritto quella che s’intende vendere, e la Persona,
a cui si vuole vendere e fatta riconoscere la quantità venduta…datum in Sondrio…li 16 Gennaio 1763…”
Grida generale del 1767
Cap. 9: Senza titolazione
“…Che niuna persona possa vendemmiare fino al giorno 11 (ottobre) esclusivamente, prima del prescritto ne’
Statuti…”
Cap. 53: Senza titolazione
“…Per il Vino, che si estrae dalla Valtellina non si pagherà se non un sol Dazio...”
Cap. 61: Senza titolazione
“Et perche nelle Gride Generali già pubblicate…furono proibite le Fabbriche dell’Acquavita di Vinaccie, essendo dopo questo…seguito un Decreto Dominicale, in virtù del quale si permette la fabbrica della Acquavita
d’ogni sorte; però con la clausula sudetta, che per tal causa non siano dannegiati li Boschi…”
Ordini del 1787
93
Cap. 16: Senza titolazione
“…niuno ardisca pascolare né con vacche, né con bovi, né con veruna altra sorte di bestiame in nessun tempo
nelle vigne, che non siano proprie…”
Grida sui dazi per vendita vino e varie – 1790
“..Ancora che li sudetti Osti, e bettoglieri, Prestinari, e macellari, e fornari, siano tenuti…dare…il libero transito alli (daziari) medesimi di poter questi andare a far la visita de Botti, e Sigilli, e di Pane, Vino, e Carne tanto
negli Involti, quanto per le Botteghe…Data a Sondrio li 14 Gennaro 1790…”
Talamona
Ordini del 1525 e succ.
Cap.1: Senza titolazione
“…datia panis, vini et carnium, ac statere, brente, et quartarij…incantentur et incantari debeant…”
Cap. 11 : De vini datio
“…quod datiarius vini…teneatur ed debeat paxiare et licentia dare, et prestare cuilibet personae dicti communis Tallamonae vendere volenti vinum ad minutulum videlicet ad quartinum seu ad bocalem et ad medium in
magna et parva quantitate…solvat et solvere debeat datium ipsius vini dicti datiario ad computum infrascriptum videlicet si vinum vendetur ad computum de imperiali(bus) sex pro quartino seu bochale justo, solvat
eydem datiario vini soldos quinque pro quolibet condio vini paxiati vendendi ad minutulum seu ad tabernam.
Si vero venditur vinum ad computum de imperial(ibus) duodecim pro quartino seu bocalle ad minutulum secundum consuetudinem vendendi vinum ad minutulum seu ad hospitium, solvantur ipsi datiario soldi undecim
imperiales pro qualibet brenta. Et sic per ordinem ascendendo et descendendo in magna et parva quantitate…Quod non sit aliqua persona…que audeat…vendere vinum ad minutulum a stario uno exclusive infra,
salvo et preterque ad torchularia videlicet tempore vendemiarum…sine spetiali licentia dicti datiarij vini. Et
hoc sub pena imperialium duodecim pro quolibet denario datij incommisi…Hoc tamen intelecto…si aliqua
persona venderet…vinum in quantitate…in eo casu…possit et valleat vendere vinum etiam in medio stario et
in minori quantitate pro implendo aliquam carreram vel aliud vasum sine licentia dicti datiarij vini dummodo
quod vendatur dictum vinum ad ratione brente…solvendo tamen datium ipsius vini datiario…ad computum
denariorum trium imperialium pro singola levata vini…”
Cap. 12: Senza titolazione
“…quod datiarius vini…teneatur et debeat vendere vinum ad minutulum cuique personae…dummodo non sit
persona bannita aut rebellis emere volenti et solventi pro communi et onesto pretio secundum cursum pretij
vini de tempore in tempus…et quod quelibet persona vendendo vinum ad minutulum…teneatur et debeat
vendere et mantenere vinum bonum et suficiens…ac vendere ad justam mensuram…”
Cap. 18: De mensuris et stathera
“…quod quelibet persona forensis…emens aut vendens in dicto communi…solvat…datiario mensuraturae et
pensaturae videlicet statere, brente et qartarij ad computum infrascriptum videlicet:
…item pro quolibet condio seu brenta et quelibet mensura vini a stario uno inclusive supra denarios tres imperiales…Ita quod…tantummodo unus aut emptor aut venditor…solvat datium…”
Cap. 19: De eodem
“…quod quelibet persona…volens vendere forensibus tantum…predictarum rerum quae mensurantur et pensentur teneatur et debeat prius et antequam vendat ex eis rebus ire domum habitationis dicti datiarij mensuraturae et pixe et ab eo si reperitur requirere et petere quod ipse mensurator et pensator vadat ad loca opportuna
ad mensurandum et pensandum…cum mensuris et pixis dicti communis. Et si tunc iverit…habeat datium
suprascriptum predictarum rerum…Si vero non iverit…eo casu teneatur…dare licentiam cuilibet personae
vendere aut emere volenti et dare seu prestare dictam mensuram et pixam pro mensurando…dummodo eydem
datiario solvatur suum datium…Si autem pensator et mensurator tunc non reperiretur ad eius solita domus…
quelibet persona vendens aut emens utsupra impune et libere valeat et possit accipere mensuram et pixam dicti
communis pro mensurando et pisando…Solvendo postea suprascripto datiario dictum datium ad computum
suprascriptum…”
Cap. 20: Senza titolazione
“…quod aliqua persona forensis tantum non audeat nec presumat ponderare vel mensurare…a stario uno vini
supra…sine spetiali licentia dicti datiarij mensuraturae. Sub pena predicta imperialium duodecim pro quolibet
denario datij incommissi…”
94
Cap.22: De vini et carnibus (sic) provisionibus
“…quod qualibet persona…vendens vinum aut carnes ad minutulum…teneatur et debeat vendere ex ipsis rebus…cuilibet persona emere volenti et solventi utsupra ad illudmet computum et iuxta provisionem et ordinem
fiendam de tempore in tempus per deputatos seu consciliarios dicti communis superinde…”
Cap. 23: De panis et vini provisio
“…quod non sit aliqua persona quae audeat aut presumat prestare panem furmenti nec vinum…sine spetiali
licentia datiariorum panis et vini…”
Cap 29: Che non se torgj in Dominica soto pena de soldi 32
“…quod tempore vendemiarum…non fiat aliquod caspium uvarum nec torchuletur aliqua vinatia…in diebus
domenicalibus usque in vesperis exclusive. Sub pena soldorum trigintaduorum imperialium…qua pena sit ecclesiae D(ominae) Sanctae Mariae…
1538. die lune 7 januarij. Additum est...quod non fiat caspium nec torchuletur in diebus dominicis usque in
hora 24°, idest in fine diey... ”
Ordini del 1562 e succ.
Cap. 1) Quod montes et datia suprascripti communis incantentur…
“…quod montes seu alpes…incantentur…necnon et datia ipsorum communis et hominum…videlicet…datium
vini…et datium mensurae et ponderis seu condij staterae et quartarij incantentur subastentur et deliberentur…”
Cap. 13: De datio vini
“…quod datiarius vini…debeat et teneatur continue…durante officio suo dicti datij mantenere et vendere…vinum bonum, purum et idoneum, non mischulatum nec depravatum et ex eo vino vendere ad minutum scilicet
ad rationem bochalis et medij bochalis, in magna et parva quantitate quibuscumque personis ex eo vino emere
volentibus non in bannitis et rebellibus solvere volentibus ipso datiario vini pro ipso vino…ad justam…mensuram discoperti bochalis…et hoc pro condecenti pretio…et ulterius quod idem datiarius vini teneatur…facere
hospitium in terra Thalamone suprascripte et in eo hospitari omnes et quascumque personas non in bannitas
utsupra et in eis vendere et dare expensas cibarias…”
Cap. 14 : De datio vini
“…quod dictus datiarius vini…teneatur…pasiare et acordare…quascumque personas…vendere volentes …vinum ad minutulum vel ad hospitium…et si noluerit dictus datiarius pasiare utsupra, quod dictae personae possint…ad suum libitum vendere vinum ad minutum…excepto quod nulle persone possint…prestare vinum…
sine dicti datiarij licentia…quodque versa vice persone ipse vendere volentes vinum utsupra teneantur…dare
et solvere dicto datiario pro ipso datio vini pasiati seu acordati utsupra videlicet solidos quinque imperial(es)
pro quolibet condio vini quod vendetur…ad minutum et ad computum denariorum sex imperialium pro quolibet quartino seu bochale vini; item solidos undecim imperial(es) pro quolibet condio vini…quod vendetur…ad
computum denariorum duodecim pro quolibet bochali seu quartino ipsius vini. Item solidos vigintitres imperiales pro quolibet condio vini…quod venditum fuerit ad minutum et ad computum denarioruma vigintiquatuor
seu solidorum duorum pro quolibet bochali seu quartino vini…Ita quod semper solvat datium ipso datiario pro
quolibet condio vini pasiati…”
Cap. 15: De datio vini
“…quod non sint aliquae personae…que audeant…vendere…vinum ad minutum, videlicet ad bochalem
vel ad medium, a stario uno vini exclusive infra, absque licentia datiarij vini…Excepto si deficieret vinum
pro implendo aliquod vas, quando ad computum brente seu condii vini venditur. Quod tunc et eo casu possit
per quascumque personas vendi in ipso communi absque licentia dicti datiarij vini, et sine aliqua pena unum
bochale vel duo bochalia, sive usque ad starium unum vini quibusvis personis: dummodo quod ipsum vinum
vendatur pro imbuendo et imbuatur dictum vas, et ad computum condij seu brente prout venditum fuerit etiam
aliud vinum…”
Cap. 22: De datio statere brente et quartarij
“…quod persone forenses…ementes aut vendentes in eodem commune ex et de infrascriptis rebus que ponderantur et mensurantur videlicet…a stario duo vini supra…teneantur solvere et solvant datium ipsarum rerum
datiario mensure et ponderis scilicet statere condij et quartarij…ad computum infrascriptum…pro quolibet
condio seu brenta vini seu pro qualibet levata vini, quod mensurantur, a stario uno vini inclusive supra denarios
sex imperiales…Ita tamen …quod tantum modo emptor sive venditor…solvant dicto datiario…ad computum
premissum…”
Cap. 23: Quod mensurator aut pixator eat aut mittat ad loca opportuna ad mensurandum et pixandum
“…quod…personae volentes vendere aliquibus personis forensibus tantum, ex et de aliquibus rebus que men-
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suram aut pondus requirerint, teneantur et debeant, priusquam ex eis rebus vendant ire…ad domum solitae
habitationis datiarij staterae, brente…et eum datiarium requirere…quod ipse cum dicto pondere aut mensura…vadat ad loca opportuna …ad mensurandum et ponderandum, et quod mensuret et ponderet dictas res…Et
quod portet vel…portare faciat sursum ex canipis, involtis vel alijs locis vinum quod mensuratum fuerit dictis
forensibus et quod in loco commodo et condecenti (evacuet)…quascumque levatas vini…in eorum utribus,
(b)arerijs, barilis au alijs vasibus sicut oportunum fuerit…Et si vero dictus mensurator et ponderator…non
possit ire…, quod eo casu…idem mensurator et ponderator teneantur ed debeant prestare dictis personis…
mensuram aut pondus suprascripti communis…dummodo quod eidem mensuratori…solvatur medietas dicti
datij tantum…Si autem dictus mensurator…non reperiatur ad suam solitam domum…quod illa vice…quelibet
personae forenses…possint et valeant mensurari et ponderari facere per quamlibet idoneam personam…cum
dicta mensura aut pondere ipsius communis…vel cum alia mensura iusta et equata ac bulata…insuper quod
dictus ponderator… non possit petere aliud ultra predictum datium…”
Cap. 36 : Quod duo judices vitualie eligantur omni anno in suprascripto communi
“…quod singulo anno in calendis mensis januarij…eligantur et deputentur per dictum comune…duo probi
et esperti viri…per judices victualie videlicet panis furmenti, vini et carnium…quod ipsi judices accedant in
domibus…datiariorum…et quarumlibet personarum vendentium…ad minutum et ad alia opportuna loca. Et
ibidem revidendum et experiendum, si ipsi datiarij et alie persone …vendant in bonis panis…vini et carnibus
et ad justam et coequatam mensuram…Si vero ab eis judicibus reperti fuerint ipsi datiarij et alie persone contrafacientes…quod tunc et eo casu…debeant et teneantur condemnare et punire…”
Teglio
Statuti del sec. (XIV/XV)
Cap. 37, I° libro: Quod Acoladri teneantur ire cum quacumque persona habente questionem terminorum…
“…et predicti Acoladri habeant pro suo salario pro quolibet termino quod plantaverint in concordia partium
minam unam vini boni et puri a qualibet ipsarum partium…Si vero ipsi Acoladri plantaverint alicui aliquem
terminem…propter discordia partium, quod ipsi acoladri possint condempnare partem habentem obligum…et
habeant pro suo salario minam unam vini pro qualibet ipsarum partium…Et vinum debeat expendi et bibi per
eos, et illos quos secum duxerint et qui fuerint ipsa occasione…”
Cap. 13, II° libro: De personis committentibus incendium
“…si quis ignem posuerit...in vineis…condempnetur in libris decem imperialium et ad restitutionem dampni
dati…”
Cap. 4, III° libro: Quod nulla persona audeat accipere de leguminibus aliarum vinearum
“…quod nulla persona debeat accipere de leguminibus aliarum vinearum et si acciperit de die solvat pro banno…soldos quinque imperialium, et de nocte soldos decem imperialium, nisi acciperit de sua vinea, vel de
vinea sibi locata…”
Cap. 5, III° libro: Quod si aliqua persona foret inventa de die in aliqua vinea
“…quod si aliqua persona inventa fuerit de die in aliqua vinea de Tilio que non foret sua nec sibi locata, solvat
pro banno quaque vice de die soldos duos imperialium et de nocte soldos decem imperialium, nisi fuerit cum
illa persona cuius est vinea illa vel sibi locata, vel nisi esset parabulam…et nulla persona debeat portare uvas
a tribus supra, et qui contra hoc fecerit, solvat pro banno de die imperiales XII et de nocte soldos quinque imperialium…”
Cap. 18, III° libro: Quod nullus forensis possit colligere aliquas salitias super territorio Tilij
“…quod nullus forensis possit colligere salitias aliquas super territorio Tilij, sub penna et banno sextari unius
vini boni et puri de vino territorij Tilij et in super ammittat salitias. Salvo omni jure et more solito illorum de
Clurio et de Blanzono. Et quod nullus de Tilio possit vendere aliquas salitias alicui forensi, sub penna et banno
soldorum quinque imperialium…”
Cap. 30, III° libro: Quod nulla persona…mensuret aliquod nisi iuxta mensura
“…quod nulla persona …debeat mensurare po emendo nec vendendo…nisi ad mensuram nec (passim) rectum
seu scotatum signo Communis Tilij…Et in super debeant elligi…duos scotatores et coequatores…et debeant
habere per scotaturam de quolibet condio imperialem unum, et de sextario…medianum unum…et de quartina,
media quartina, coppa, bicherio et napo medianum unum…”
Cap. 60, libro III°: senza titolazione
“…quod quilibet tabernarius teneatur habere quartinam et mediam quartinam, et napum de imperiali ad vendendum vinum, ad mensurandum, et ad modum communis Tilij scotatam et coequatam pro communi. Et quod
teneatur dare vinum ad computum et mensuram sibi datam pro communi. Et qui contrafecerit solvat pro banno
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quaque vice soldos duos imperialium. Et qui acciperit vinum male mensuratum solvat…imperiales duodecim…Et quilibet tabernarius deponete debeat vinum mensuratum super tabulam vel banchum vel infra, vel in
manu emptoris ante quod ponatur foras de ipso vino sub penna imperialium sex…”
Cap. 61, libro III°: senza titolazione
“…quod nullus tabernarius nec tabernaria debat nec possit detenere nec capere per personam pro aliquo debito
nec dispendio quod debeat ei dare nec quod fecerit in domo vel taverna sua, nec accipere ei aliquod pignus ab
imperia(libus) duodecim supra…”
Cap. 40, libro IV°: senza titolazione
“…quod in infrascriptis ferijs non cognoscatur de aliquibus causis civilibus…per totum mensem octobris pro
messibus minutis et vendemijs…”
Privilegio per vendemmia anticipata – 1666
“Noi Capi, et Consiglieri dell’Eccelse trè Leghe…in Jante (Illanz) radunati insieme in publica Dieta…concediamo licenza ad Andrea Gatti, q.m sig. Antonio di Teglio, di Valtellina di poter impune vendemiare…et far
raccogliere le ughe in tutte le sue vigne del luogo di (Cavollo) del Comune di Teglio in qual si voglia tempo…
stando che le vigne del sudetto luogo siano temporive…Qual licenza vogliamo che duri perpetuamente…li 9
Luglio 1666…”
Ordini del 1796
Cap. 6 : senza titolazione
“…ordinando, che niuno ardisca lasciar andar bestie alcune…nelli campi seminati, prati tensi, vigne, orti…
sotto pena di soldi 40 per animal grosso, e soldi 10 per animal piccolo…”
Cap. 7: senza titolazione
“…proibendo totalmente la libertà di lasciar andare porci nelli prati, campi, vigne…sotto pena d’uno scudo
d’oro…”
Cap. 8: senza titolazione
“…Si bandiscono le capre dalli campi, prati, selve, e particolarmente dalla vigne sotto pena d’uno scudo
d’oro…”
Cap. 9: senza titolazione
“…Di più si proibisce ad alcuna persona d’andar nelle vigne a raccoglier erba sotto pena di mezzo scudo…”
Cap. 14: senza titolazione
“…Che niuno…ardisca far osteria, o bettola, ne vendere pane di formento, ne vendere vino… (se non) pagate
preventivamente…lire 200 imperiali per detta locazione, così che però li medesimi sijno tenuti ed obligati
sublocare anche altri…”
Cap. 16: senza titolazione
“…Che niuno ardisca vender vino nelle osterie e bettole del borgo di Teglio più di quel prezzo, che verrà stabilito dalli signori Decani “de tempore” tenore alla qualità dei vini…e nelle vicinanze al prezzo che sarà stabilito
dai Consoli, e Consiglieri di detti luoghi rispettivi…e di presente siano tenuti vendere il vino buono a blozzeri
9 il boccale, e blozzeri 8 il boccale l’inferiore…”
Cap. 18: senza titolazione
“…Che niuno de sudetti osti che avranno levato l’appalto…possano insieme esercitar l’offizio di macellaro…
Che niuno possa dar da mangiare ne da bere nell’osteria ad alcun terriere più che de soldi 20 e somministrando
di più perda il suo credito..”
Tirano
Ordini del 1606
Cap. 21: Dell’Elletione dell’Incantatore della Brenta
“…Hanno anchora ordinato che nel giorno delle Calende di Genaro…nella publica piazza di Tirano si metti
all’incanto la Brenta…”
Cap. 22: Dell’Officio, et Prezzo dell’Incantatore della Brenta
“…Che quel Incantatore al quale sarà deliberato il diritto di misurare, et pesare…haverà li vasi di misurare
vino e grano…et sia tenuto misurare…tutt’ il vino qual si condurrà fuori del Comune di Tirano, et questo per
il prezo di soldi 1 e denari 3 per ciascuna som(m)a portandolo esso incantatore…nelli Barili, o odrij, et riem-
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piendo alcuna Carera habbi soldi 4 per Carera et questo prezo l’habbi dal Compratore d’esso vino…Ne possa
l’incantatore pigliar Vino alcuno senza licenza o contro la volontà del Padrone d’esso vino sotto pena di soldi
20 imperiali…”
Cap. 29: Dell’Incanto dell’Hosteria
“…il Decano debba mettere all’Incanto l’Hosteria, quali non siano più di Due, et fatta che sarà tal Vendita non
sia lecito ad alcuna Persona fare Hosteria…Resservando però li Deputati della Chiesa della Madonna, à qual
sia lecito in ogni tempo fare Hosteria nella casa della Chiesa, et risservato anchora che otto giorni inanzi S.to
Michele, et dieci giorni doppo sia lecito a ciascheduno del Comune di Tirano dentro della Chiesa della Madonna far Bettole con la licenza però d’essi Deputati et pagata la debita onoranza alla Fabricha…”
Cap. 30: Dell’Officio delli Hosteri
“…che gli Hosteri….(debbano) mantenere pane di formento bono, et sufficiente et ben cotto…similmente devono tenere tutte le misure de Bocali, altri Vasi, et le pese che sijno giuste…Doveranno anchora vendere nelle
loro Hosterie tanto a Terrieri quanto a Forestieri pane, vino, et carne tanto fresca quanto salata, et fieno, tanto
volendo essi disponere dette robbe nel Hosteria, quanto volendole portare altrove. Cossì allogiare Forestieri
tanto a Piedi quanto a Cavallo…”
Cap. 37: Dell’Elettione del Canevaro et di che Prezo si debba vendere il Vino
“…nel primo Consiglio de Dodici s’ellega un Canevaro il quale abbia da mantenere vino sufficiente, et venderlo conforme all’infrascritta limitatione. Primo se il vino valerà a conto di lire trè per brenta, si darà al soldo
uno per boccale, se valerà dalle trè lire in su alle quattro per benta, si venderà all’soldo uno, et dinari trè per
boccale, in delle quattro sin alle cinque per brenta si darà per soldo uno, et dinari sei per bocale; se il Vino dalle
lire cinque sino alle 6 per brenta, si darà per soldo uno dinari nove per bocale…se dalle dieci fin alle undeci
per brenta sempre s’aggiungano dinari trè all’ Boccale per ogni lira, che valerà di più alla ratta, acciocché il
Canevaro non possa defraudare alcuno circa la qualità de vini si statuisce che…si faccia anchora eletione d’un
Compratore senza il quale il Canevaro non possi comperare alcun vino per la detta Canova…
il sudetto Canevaro sia tenuto…in particolare di non mescolare vino ne di vendere alcuna sorte di cose cibarie,
eccetto pane, et formaggio…Proibendo di più che niun altra persona possa vendere Vino a Minuto…non si intendino però compresi in detta prohibitione li Padroni che servono a loro Massari, ne li Hosti, ne altre Persone
li quali vendessero Vino per pagar debiti…”
Cap. 38: Della pena che incorrono quelli che non danno il Vino a misura
“…se alcuno non mantenerà delli Vasi, con i quali si vende il Vino di Misura, et bolati…incorerà anche di più
per cadauna volta la pena d’un scudo…se poi non si darà il vino per il prezo come di sopra all’hora incorino la
pena de soldi cinque per Boccale…”
Cap. 92: Che niuno prenda Pali Erba ne Foglia nelle Vigne de Particolari
“…che persona alcuna non possa nelle Vigne d’altri strepare herba, Pali, o far foglia et alcune di queste Cose
portare via…”
Cap. 98: Che si mettino Arbostari alla Custodia delle Vigne, et che cosa hanno detti Arbostari
“…nell’avenire si mettino Arbostari quali habbino di curare le Vigne della Comunità di Tirano al debito Tempo, et sijno elletti a contrada per contrada…Aggiongendo che niuna Persona possa ne voglia andar dietro alle
Vigne ancorché siano proprie, né di giorno ne di notte senza licenza delli detti Arbostari incominciando da
mezzo il mese d’Agosto…et che sia lecito a detti Arbostari cominciando il detto Tempo di poter fare sbarare
qualunque Strada, Viali, o vero sentieri delle dette vigne con scese, o porte, o altra sorte d’impedimento…”
Grida sul divieto di vendita vino senza misuratura – 1631
“…ad istanza di Giovita quondam Bartholomeo de Berthuli pubblico misuratore del vino che si vende fuori per
il Commune di Tirano si fa publica crida…che niuna persona habitante nella communità di Tirano…ardisca
vender a persone forastieri non habitanti in detto commune alcuna quantità di vino…se non sarà misurato…di
più che niuna persona non habitante come di sopra ardisca condur alcuna quantità di vino fuori di detto commune senza detta misuratura…sotto pena della perdita del vino…”
Grida sul trasporto vino ecc. – 1631
“…che niuna persona…ardisca…condur fuori di detto territorio alcuna quantità di vino…se prima non haveranno pagato…il dacio di detto vino…conforme la limitatione fatta in valle…”
Grida generale per il Terziere Superiore – 1639
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Cap. 11: Senza titolazione
“…li Decani delle Communità…mesuratori di vino, bollatori di mesure, et pese vogliano aver prestato in mano
del Giudice o suo Locotenente il giuramento d’esercitar fedelmente il loro officio…”
Cap. 13: Senza titolazione
“…Li…Decani et Antiani di Comunità vogliono nel termine di 20 giorni aver levato il bollo et che in termine
de mesi due habbi ciascun bollato ogni intrumento di pesa, e mesura…salve le brente se vole siano bollate alla
vindemia…”
Cap. 15: Senza titolazione
“…Che niuna persona…minacciando il Signore Charistia ardisca condur fuori dal Dominio dei prefati Illustrissimi Signori alcuna sorte de grassina, ne vino, riservato nel paese de confederati (gli Svizzeri) sotto pena
de scuti 100 d’oro…e della perdita d’esse robbe…Nella istessa pena incorrano tutti quelli che fanno incetta
d’incaparare e comprare vino per rivendere…”
Cap. 27: Senza titolazione
“…Che licenziata che sarà la vendemia dal Giudice (nessuno) non ardisca condur ne portar uva di notte cioe
dalla prima ora di notte sino alli 11 della mattina seguente sotto pena de scuti 50 et alli inhabili di squassi 3 di
corda…nella medesima pena incorrono li venditori et compratori d’uva in pagamento de debiti se li patroni
non sono pagati…”
Grida sull’accesso alle vigne – 1641
“…Che niuno di qualsivoglia stato benche padrone ardisca andare nelle vigne benche proprie con gerli o campaccie per far o portar fogli(e) de viti o herba sotto pena del capitolo, et quelo senza licenza degli arbostari o
ver custodi, prohibendo alli altri tutti d’andare in dette vigne sino alle generali vindemie…”
Grida generale per il Terziere Superiore – 1643
Cap. 17: Senza titolazione
“…Si prohibisce l’incaparatione over imbotatura o fare canova de vini monopolij…si concede però alli Valtelini di dare et ricevere pagamento in vino et che tanto gentilhuomini quanto altri possino valersi di vino nelli
loro urgenti bisogni quali haveranno d’esser giustificati per giuramento apresso il giudice ordinario…”
Grida sull’apertura bettole durante la fiera di San Michele – 1643
“…ad istanza delli Rettori della Chiesa della Beatissima Vergine Maria del Ponte della Folla, si fa publica crida et espresso comandamento che niuna persona…ardisca…mentre durerà la Fiera prossima solita farsi nella
pubblica Piazza di detta Chiesa et in altri luochi circonvicini, far alcuna Bethola di che sorte si sia publica ò
privata cominciando dal Ponte della Rasica et neccessariamente per tutta la contrata chiamata della Rasica et
delli Molinari et in qual si voglia loco circonvicino a detta fera senza licenza espressa di detti Rettori…nella
qual pena incorreranno ancora tutti quelli che daranno case overo qual si voglia altro luogho di far qual si voglia sorte di Bethole…”
Grida sulle vigne – 1644
“…che niuna persona …possa…andare …alle vigne ancorche proprie et meno con gerli, ne campacci …senza
licenza dall’arbostari durando le vindemie…ne meno niuno ardisca (violar le porte), o rompere cese, o altri
ostacoli fatti a separazione di dette vigne…”
Grida sulle vendemmie – 1644
“…che niuna persona…ardisca…vendemiare in alcuna parte del territorio di Tirano fino a mezzo il mese che
viene (ottobre)…distense le vindemie delli oppoli e vigne di parte puriva…doppo le vindemie generali. Che
ogn uno per mezzo il suo voglia haver nettato le (strade…) delle vigne da rovede e ogni altro impedimento…”
Grida sulle vendemmie – 1647
“…che niuna persona…ardisca…vendemiar…in alcun luogho del vignale da parte soliva sin alli 21 del mese
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prossimo (ottobre) et da parte puriva, et particolarmente li luochi vidati della Cologna sin alli 28 del medemo
mese senza special licenza de SS.ri Agenti…”
Grida sul divieto di introduzione di vini forestieri – 1647
“..che niuna persona…ardisca in modo alcuno per se ne per sottomisse persone, di giorno ne di notte condur…in detta Communità di Tirano alcuna quantità de vini forestieri di detta Communità solo quelli che si
riscuotono di fitti livellarij, vendite con gratia overo per oblighi sopra quali instromenti sia convenuto di paghar
vino et questo sotto pena de scudi 200…et anco sotto pena della perdita del vino et delli animali che condurano
detto vino, con che però tali contrafacienti siano obligati alla refattione di tutti li danni…et ciò per obviar et
remediar al notabil et grave danno che patisce detta Communità per l’introduttione che da molte persone vien
fatta de vini forastieri…”
Grida sulle vendemmie – 1648
…che niuna persona…ardisca…vindemiar di giorno ne di notte alcuna quantità d’uve ò vigne nel territorio di
Tirano senza special licenza di detti SS.ri Agenti sin alli 9 del mese presente (ottobre)…ne tan puoco vindemiare alcun fondo oppolivo nella contrata della Cologna ne in altro luocho…da parte puriva, se non doppo che
si sarà vindemiato da parte soliva…”
Grida sulle vendemmie – 1650
“…vindemiare…in alcun loco del territorio di Tirano sin al dieci sette del mese presente (ottobre) senza special
licenza delli Sig.ri Deputati…”
Grida sulle vendemmie nei fondi della chiesa della Beata Vergine – 1650
“…ad instantia delli Sig.ri Deputati, ò vero Rettori della Chiesa della Madona Sanctissima…si fa publica crida…che tutti li massari soliti pagar vino di fitto a detta Chiesa non ardischino…vendemiare li fondi vignati ò
vero oppolivi sopra li quali si pagano fitto a detta Chiesa…senza prima avisare li Rettori à debito tempo quando
vorranno vendemiare…”
Grida sulle vendemmie – 1651
“…che niuna persona…ardisca…vendemiar…alcuna quantità d’uva avanti li sedeci giorni del mese d’Ottobre…tutti quelli ch’hanno posessioni contigue a qual si voglia strade voglino e debbano…haver nettato et spazzato dette strade et haver tagliato qualonque spini…sopra alle loro possessioni confinanti a dette strade…”
Grida sul divieto di introduzione di vini forestieri – 1651
“…ad istanza delli ser Thomaso Quadrio come degano della Magnifica Comunità di Tirano sudetta ed anco
degl’Illusri Signori Capitano Simone Venosta et Geronimo Quadrio…come speccialmente eletti et deputati…per obviar e rimediar più che sia possibile all’evidente pregiudicio et danno che detta Communità et molti
altri particolari sentono per le molte introduttioni de vini forastieri che si fanno da diverse persone in detta
Communità si fa publica crida…che niuna persona…ardisca…introdure né far condure in alchun luocho di
detta Communità alcuna quantità di vini forastieri per imbottarli e venderli in detta Communità, sotto pena de
scudi 150…et della perdita di detti vini et de gl’animali che condurranno in detta Communità detti vini forastieri…eccettuati però quelli che scuodono vini di livello overo sopra capitali li quali puossino liberamente et
impune condure…detti vini in detta Communità…”
Grida sulle vendemmie – 1652
“…che niuna persona…ardisca vendemiare…alcun fondo vignato ne oppolato ne in qual si voglia modo vidato
nel territorio di Tirano ne raccogliere alcuna quantità di uve sin’alli 21 del mese presente (ottobre)…”
Grida sull’introduzione ed estrazione di vino – 1653
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…ad istanza di Giacomino del Tenno, Giovanni figlio di Giacomino del Pino et Antonio figliuolo di Nicolao
della Fomasina…come quelli che hanno avuto l’incanto della Brenta della magnifica Communità di Tirano et
la ragione di misurar qualonque quantità di vino…che venga condotta fuori del territorio di Tirano et anco di
misurar et pesar qualonque quantità di robbe che da qual si voglia persona forestiera…venghino introdotte in
detta Communità…si fa publica crida et comandamento che niuna persona…ardisca…condur…fuori di detta
Communità alcuna quantità di vino, grano, ne aquavita se prima non sarà misurato detto vino et grano et pesata
detta aquavita…et pagata la solita mercede…sotto pena della perdita della robba…Di più che niuna persona…ardisca misurar alcuna quantità di vino, ne grano che si conduca fuori di detta Communità…”
Grida sull’accesso alle vigne fino alla vendemmia – 1653
“…che niuna persona ardisca…andar…con gierle, brente, campaggi, ne cavagne in alcuna vigna del territorio
di Tirano tanto propria come fitaola, ne di qual si voglia altra persona ne racoglier alcuna quantità di uve sin
tanto non sarà cominciata, et licenziata la vendemia…”
Grida sul divieto di introduzione di vini forestieri – 1667
“…Sentita l’esposizione fatta dalli SS.ri Agenti de la Magnifica Communità di Tirano, qual vien aggravata
delle persone che contro le gride generali hanno manopolij de Vini forestieri, et quelli conducono nel Commune de Tirano con venderli sotto quel nome, il che è ragione che non si conosca la natural bontà del vino
del suo territorio, cosa che ridonda non solo in di lei notabil danno et pregiudizio, ma ancora di quelli che lo
comprano venendo in quel modo delusi tutti, ma il piu li Cavalanti del Eccelse Tre Leghe, supplicando voler levare questi absurdi, e prevedere alla commune indemnità…con questa comandiamo che alcuna persona…non
ardisca…condure ne far condure…nel territorio del Comune di Tirano alcun vino che non sij maturato nel
territorio d’esso commune sotto pena de scudi 500 d’oro…nella qual pena incorino anche li bovari, e cavalanti,
conducenti di simil vino, et in oltra la perdita del vino, carro, et bestiami. Dichiarando pero che nel presente
editto non sijno compresi li habitanti d’esso comune che introducano vino delle lor entrate abenchè fossero
forestieri…data in Tirano…li 26 novembre 1667…”
Grida sulle vendemmie – 1692
“…che niuna persona…voglia ne debba vendemiare…alcuna parte d’Oppoli, o Vigne…se non incominciando
li 24 del corente (ottobre) negli Oppoli della Cologna, del Dosso, della Ganda et sotto il Duco per andar alla
Rasega, e nel rimanente delle Vigne, et Oppoli, cominciando li 27 del corente…salvo però quelli li quali haveranno la licenza del Degano, per li luochi però solamente discosti…”
Grida sulle vendemmie – 1693
“…1693 in Sabbato li 10 del mese d’Ottobre…Che niuna persona…ardisca…vendemiare neli infrascritti luoghi…sotto pena de scudi 25 d’oro…se non nelli infrascritti termini limitati, cioe.
Nelli oppoli di Cologna, Duco e Ganda e sotto alla strada si va alli Reverendi Padri Cappccini s’incominciarà…li 16 del corente et nelle vigne…li 19…”
Grida sulle vendemmie – 1695
“…che niuna persona…voglia ne debba…vendemiare alcuna parte d’uve esistenti nel Commune di Tirano, se
non nelli Oppoli della Cologna, e del Castello, sotto alla strada si và alli Visoli del Duco, e sotto la strada si
và a S.to Rocco incominciando Venerdi prossimo venturo (21 ottobre) e nel restante del Vignale, et Oppoli di
terra, incominciando lunedi prossimo venturo (24 ottobre)…”
Grida sulle vendite d’uva – 17(21)
“…Trovando nell’Archivio della nostra Cancelleria criminale diverse provisioni fatte per la vendemia…abbiamo stimato espediente d’avertire ogni, et qualonque persona…di non vendere delle uve di la del Ponte di
Tirano, ne andare per le vigne a comprarne sotto qual si voglia pretesto…”
101
Ordini aggiunti del 1721
Cap. primo: Pena di quelli che fanno Bettole, Hosteria
“…Che niuna Persona di qual si sia stato, Grado e Conditione sia inherendo ancora alla mente del cap. 29 d’essa Comunità possa fare Bettolini tanto pubblici come privati…ampliando…che le due hosterie possino ridursi
a quattro al più oltre il disposto della V.(veneranda) Chiesa della Folla…”
Cap. 2.do: Dell’autorità che hanno appaltatori o sian Misuratori di Vino contro li renitenti nel pagare
“…qualunque persona…debba pagare la solita misuratura, e pesa per qualunque Vino, o grano in conto di soldi
6 per som(m)a di vino, soldi 2 per pesa, e soldi 4 per som(m)a di grano, che occorreranno estrarsi dal Comune
di Tirano, e che sia lecito all’Appaltatori, o sian Misuratori di fermare li renitenti, li Cavalli, Barili, ò altro, e
quelli depositare per cavare la loro solita mercede…”
Cap. 15: Pena di quelli che fanno pascolare ne Luoghi vidati, e che fanno Herba
“…E più che niuno ardisca mandare bestiame di qual si sia sorte nelli Fondi Vidati à pascolare…e che niuno
faccia herba nelle vigne altrui…”.
Grida sulle vendite d’uva – 1727
“…e anche di non vendere delle uve, ne andare nelle vigne à comprarne…sotto pena di scudi 100…nella quale
incorreranno tanto li compratori, quanto li venditori…”
Grida sulle vendite d’uva – 1728
“…avertiamo ogni, e qualonque persona…non ardisca vendere delle uve, a veruna persona…cosi che li massari non posino in verun modo…vendere uva delli livelli, o vero locatione, fin tanto che li Padroni siano pagati
de loro fitti diretti, et fitti manchi…”
Ordini aggiunti del 1729
Cap. 4: senza titolazione
“…Il vedersi troppo difficile l’osservazione della prohibitione de Bettolini, e per altro sempre deluso in varie
maniere l’ottimo fine in essa considerato, si statuisce che piacendo al Magnifico Consiglio dei 36…debbiasi
mettere all’incanto unitamente, e separatamente all’Incanto dell’Hosterie anchora l’appalto de Bettolini…”
Cap. 10: senza titolazione
“…Che senza partecipazione dell’Appaltatore, niuno di qual si sia stato, grado, et Conditione…puossi scaricare Vino in Tirano proveniente di fuori della Giurisdizione del Terziero Superiore, e volendo condure, ò far
condure simil sorte de Vini, per scaricarli in detto luogo di Tirano sijno tenuti li Boari, Carradori, ò Cavalcanti
del proprio pagare alli Appaltatori lira una imperiale per ogni som(m)a di Vino…e sarà lecito alli Brentatori, ò
Appaltatori sequestrare per mezzo d’un Publico Servitore li Buoi, Carri, ò Cavalli di detti Bovari ò Cavalcanti…riservato…il Vino delle Contrate et per il quale non si pagherà Tassa alcuna…”
Grida sulle vendite d’uva – 1747
“…Si sono talmente innoltrati ne prossimi passati tempi delle vindemmie li abusi de compratori e venditori
delle uve, sino a penetrare con carri, e portatori, e spedire sensali nelle vigne di raggione livellaria, à trafficare
con vendite, e compre d’esse ò con dinari, ò con esigere pagamento de crediti; e sciegliere le migliori, senza
aspettare, che sijno precedentemente sodisfatti li Patroni diretti de fondi obbligati a livello, e senza riguardo
al grave danno, che si caggiona alli medesimi con la selezione della qualità, e con la preferenza de pagamenti…onde facciamo publica grida, che sotto la pena di scudi cento d’oro…niuna persona…possa ne vendere, ne
comperare alcuna sorte d’uve passata l’Ave Maria della sera.
Che ne pure di giorno possa vendere, ò comperare fuori del recinto del Borgo di Tirano uve provenienti di là
dell’Adda, eccettuando li fondi siti in contrada della Rasica, l’uve de quali si potranno vendere, e comperare
dentro però l’abitato…e sodisfatti però prima li Padroni diretti in qualunque caso.
Che qualunque caratore, o portatore, che servi alle vendite, e compere seguite fuori di detto tempo, e luogo,
incorra nella medesima pena…”
Grida e controversia sulle bettole – 1748 gennaio
102
“Noi Plinio Paravicino Podestà dignissimo di Tirano…mosso il Consiglio ultimamente tenuto…dalla doglianza di molti padri di famiglia…che il permesso dei Bettolini sij un fomento del vitio de figlioli per occasione
de giochi, Bestemie, e risse che ivi nascono col favorire le loro intemperanze, e che sia stimolo indiretto a furti
domestici e privati, per i quali insorgano frequenti (giudizi) criminali debilitanti le famiglie, e ben di spesso
causanti spese criminali alla detta Comunità concedendosi da mangiare e bevere à credito a persone che non
hanno del proprio…e che vengono costretti li bettolini creditori volendo riscottere il credito à ricevere in pagamento uve in tempo di notte, ed altre robbe da persone legalmente sospette
-ha determinato d’opporsi nel miglior modo a tali abusi…facciamo publica crida e comando qualmente…niuna Persona…ardisca far Bettolino nel Comune di Tirano…a riserva del tempo permesso secondo i privileggi,
e raggioni della Venerabile Chiesa di Nostra Signora del Ponte della Folla. In oltre che niuna persona…dare
a credito alcune cose mangiative, ne da bevere à figli di famiglia, ne ricever pagamento in uve e grano senza
l’espresso consenso de Gienitori…”
Seguì ulteriore provvedimento, in data 10 gennaio dello stesso anno:
“D’ordine e comandamento dell’Ill.mo sig. Plineo Paravicino, Podestà dignissimo di Tirano…ad istanza dell’Ill.mo sig. Anth(oni)o fq. Ill.mo Sig. Capitano Gio. Simone Paravicino di Tirano, come quello che ha avuto
la vendita libera dalla Magnifica Comunità di Tirano…del dazio, o sia incanto delle 4 Osterie…si fa publica
Crida…che niuna persona…voglia ne debba…far osteria in detta comunità di Tirano ne men bettole…se prima
non haveranno special licenza del sudetto sig. Appaltatore per quello si aspetta alle dette osterie…”
La questione non era definita, in quanto il 27 aprile successivo il Consiglio dei 36 di Tirano stabiliva che:
“…il Decano…ha esposto rogarsi dalli happaltatori delle hosterie il pagamento de’ loro appalti a causa della
continuazione delle bettole, ben che levate dal Magnifico Consiglio, le quali rimangono tuttavia aperte e nel
libero esercitio di prima stante le oppositioni che intende fare il magnifico Tertiere al proclama pubblicato…
onde denuntiando al Magnifico Consilio le dette oppositioni dimanda le opportune provisioni…”
Da parte sua il Terziere ribadì la sua opposizione; ancora una volta i bettolini restarono.
Ordine sull’accesso alle vigne – 1759
“Attese le relazioni di molti zelanti del ben publico…restar quasi sempre aperta di notte tempo…la Porta de Visoli che conduce immediatamente nel Vignale, e per cui s’introduce gente d’ogni sorte a rubbare impunemente
dell’uva, perciò ordiniamo a Stefano Nazzaro come Arbostaro…e custode del Vignale sudetto, non solo di
chiudere la detta porte de Visoli, ma ancora di ben inchiodarla con travi ed assi, cosi che non possa più aprirsi,
se non quando dal sudetto Magnifico Consiglio sarà licenziata la vendemmia nel Vignale sudetto, e tutto sotto
pena di scudi 200 d’oro a chionque ardirà di opporsi…oppure sarà scoperto di aver tentato di aprire, o rompere
la detta Porta, riservandoci di punire li impotenti alla sudetta pena con altre pene corporali…ed ordinando al
sudetto Arbostaro affigere la presente alla detta Porta…”
Capitoli aggiunti del 1765
Cap. 15: senza titolazione
“…Di più in sentire da SS.ri Deputati della veneranda Chiesa della B. V. Maria…essere negletto quel gratuito
dono fatto anticamente dalla detta Comunità à detta Chiesa di quella ricognizione che li particolari della contrada della Rasica contribuire dovevano alla medesima quando esercitano traffici di Bettola specie l’Osteria…è
stabilito che nel avenire li Rettori, ò sia Deputati…habbino assoluta autorità…di mitemente quotizzare ed esigere da ogni Particolare di detta contrada che s’impieghi nel suddetto esercizio qualche somma di denaro iuxta
traficantium proportionem…Come pure…hanno stabilito di donare…al detto Santuario o Chiesa in perpetuo
la ragione di potere…esercitare l’offitio di Osteria, ò bettola per tutto l’anno dentro però il solito Recinto della
Fiera…”
Grida contro i pizzoli – 1767
“La dannosa infezione de pessimi insetti nominati Pizzoli, che pur troppo né scorsi anni serpegiò ne quasi
comuni vidati fondi di questo nostro territorio diede forte motivo…d’esporre a questo rispettabile consiglio il
presente memoriale…acciò…possasi implorare dal Divin nostro faccitore l’esportazione di sì pessima influenza…saressimo di parere che la Magnifica Comunità appogiasse tal causa di difesa all’Appostolo delle Indie
S.to Francesco Zaverio con stabelire sollenne voto di…honorare quel giorno di sua dedicatione…considerati,
già che pare al presente essere stato detto santo del tutto abbandonato…per mezzo di cui speriamo poi, che si
otterrà dalla Divina Maestà una sì bramata liberatione…”
103
Atti contro i pizzoli – 1782 e succ.
“…1782 – per me infrascrito li Pizzoli per ordine del…Consilio di Tirano fù stati pagati par cadauna sacca
blozzeri n° 8 e li imbalaturi in (pesi) n° 10 mi fu abonato lire 10 di Valtelina. Antonio q. Pietro Merizi, di quel
tempo decano…”
“…1788…tali persone espongono essere di necesità dar qualche provedimenti à certi animali detti comunemente Pizzoli che vadano divastando li teneri pampani delle Uve cosi copiosamente, per cui si devano temere
delle dannose conseguenze in merito all’autunnale raccolta di esse uve…Qual Consiglio…ha determinato che
chiunque persona…porterà di questi animali, gli sarà dato dal Decano soldi 12 per cadauna sacca, con che però
siano vivi…come pure non verranno pagati quelli che saranno portati da persone forastiere…e tal raccolta durar debba sino per tutto il mese di Giugno prossimo…In oltre qualunque persona che porterà delle imbalature
fatte da detti animali…verranno pagate soldi 4 per cadauna libra grossa (824 grammi)…”
Diversi altri documenti, fino al 1816, sono relativi alla raccolta e bruciatura di pizzoli, quazze ed altri animali (ben 792 once nel 1816,
con un premio di 9 blozzeri/oncia per i pizzoli e di 3 blozzeri/oncia per le quazze).
Furti d’uva da parte di militari 1800
“Libertà – Eguaglianza li 2 vendemmiatore anno VIIII repubblicano
la contrada di Capo di Terra, e Campanile…con altri varii delle altre contrade, aventi beni dalla parte puriva del
comune suddetto, espongono come siano derubbati continuamente, e di giorno e di notte li fondi oppolivi…
nulla essendo valso il riparo delle guardie nazionali poste alla difesa dei fondi, anzi queste sforzate anche con
mano armata e di giorno e di notte se ne vanno liberamente li militari per i fondi derubando, e calpestando, il
tutto con pericolo anche della propria vita di chi per maggior tutela sta nei propri fondi di notte per guardia…ed
acciò non succedino peggiori disordini, o di ferite, o di omicidi..per ciò domandano che questa municipalità
conceda licenza e facoltà di poter vendemmiare liberamente li fondi a mano destra dell’Adda…”
Disposizioni sulla vendemmia e contro i furti d’uve – 1800/1801
“Tirano, li 5 settembre 1800 – Li cittadini abitanti alli Visoli…ritrovandosi essi entro le porte del vignale chiusi, e specialmente la porta della stradella dei Visoli inchiodata senza neppure potersi andare al Santuario ad
ascoltare la Messa Prima, ne poter invigilare al riparo de furti, che giornalmente gli vengono fatti…dalla soldatesca e dagli altri paesani…oltre di che sono anche costretti a perdere le Fonzioni Parochiali per la clausura
della porta di San Giacomo…benignamente istano…che gli sia concessa la facoltà di dischiodare la cennata
porta…obbligandosi però cadauno d’essi di chiudere con chiave tutte quelle volte, che avranno occasione di
passare…”
Grida sulla vendita di uve – 1801
“Repubblica Italiana – Dipartimento dell’Adda ed Oglio – La Municipalità di Tirano di concerto colla Pretura
Ritenuto il già disposto per la fissazione de giorni destinati alle vendemmie…si fa publica grida, e divieto
come segue
Che nissuna persona…ardisca di comperare, o vendere uva se non nel recinto, che comprende la Piazza nova
fattasi in quest’anno, ed esistente avanti il Pretorio, e ciò né prima del giorno ne doppo l’Ave Maria della
sera…
Codeste misure, che tendono a garantire dalla avidità de’ ladri, e degli incettatori que’ diritti, che competono a
cischeduno sul prodotto dei propri fondi…Dato in Tirano li 10 Vendemmiale anno X…”
Ordine per il controllo contro i furti d’uva – 1802
“Repubblica Italiana – Tirano, li 2 7mbre 1802 – La Municipalità e la Pretura di Tirano
All’oggetto…di assicurare le uve pendenti dalla rapacità de’ ladri, che ad onta delle leggi veglianti, portano
purtroppo la devastazione non solo nei luoghi aperti, ma persin ancho ne’ recinti, necessita assolutamente che
ciaschedun cittadino concorra di buon grado, e cooperi dal canto suo…si fa noto…qualmente cominciando
dal giorno di Domenica prossima cinque del corrente Settembre restano attivate immancabilmente le seguenti
disposizioni
104
1° Li cittadini…sono incaricati di stabilire que’ pichetti di guardia…che giudicheranno più opportuni alla
custodia delle uve
2° Chiascheduna famiglia dovrà per turno fornire un uomo di guardia, il quale resterà per 24 ore a disposizione…e riceverà uno schioppo con bajonetta, e munizione
3° Quelle famiglie, che ricuseranno…saranno irremissibilmente multate…
4° Qualunque resistenza, o violenza contro le guardie…sarà considerato come un insulto fatto all’autorità
pubblica, e come tale sarà punito
5° Qualunque individuo, che sarà colto in atto di rubare le uve, sarà immediatamente arrestato…”
Ordini per il controllo contro i furti d’uva – 1803
“23 Agosto 1803 – Volendosi da noi prendere le solite misure di prevenzione per evitare i tanto facili derubamenti delle uve, abbiamo creduto necessario di adottare la seguente disposizione.
1° Invece di rivalersi del solito turno delle guardie perché riconosciuto troppo incomodo, dispendioso e meno
sicuro, si nomineranno dieci Arbostari, da scegliersi tra persone la cui fedeltà sia conosciuta…
3° Ciascun fuoco dovrà contribuire soldi dieci di Milano per scontare l’indennizzazione accordata a suddetti
arbostari…”
“…Tirano, 7 7mbre 1803 – La Municipalità
per assicurare le uve pendenti dalla ingordiggia de’ ladri…necessita assolutamente che ciascun cittadino…si
presti all’osservanza delle disposizioni seguenti
Primo: Nel giorno 9 del corrente gli arbostari si metteranno in attività
2° Essi guarderanno colla maggior vigilanza…dei fondi…e non permetteranno l’introdursi nei medesimi
3° Chiunque ricusasse di retrocedere dalle dette strade, sarà arrestato e tradotto nelle carceri pretorie, dove sarà
trattenuto per 24 ore
4° Qualunque individuo che sarà colto in atto di rubare le uve, sarà parimenti arrestato e tradotto nelle carceri
sudette, dove sarà trattenuto tre giorni, ed anche più ad arbitrio del giudice
5° Sarà pure arrestato qualunque persona sospetta che di nottetempo verrà ritrovata con cesti, gerli ecc. contenenti delle uve…”
Disposizioni sulla vendemmia – 1805
“…5 8bre 1805 – Radunata la Municipalità all’oggetto di fissare la vendemia del corrente anno, venne questa
determinata nei giorni, e sotto la disciplina seguenti.
1) La vendemia dei fondi denominati dell’ospita(l) si effettuerà nel giorno di sabato 19 corrente
2) Quella del Dosso, e della Ganda nel giorno di lunedì 21 detto
3) Quella di Cologna nei giorni 22 e 23
4) Quella del vignale nel giorno 24 e susseguenti…
Sarà lecito a ciascuno il vendemmiare quei fondi, che sono cinti, e che volgarmente si chiamano chiosi...
Nel caso d’intemperie, o di qualunque altra impensata sopravvenienza si daranno in proposito quelle provvidenze, che si giudicheranno più convenevoli al pubblico vantaggio…”
Ordine sulla vendita di uve – 1807
“Regno d’Italia – Tirano, primo 8bre 1807 – La Municipalità, di concerto con l’Ufficio di Polizia
Ad oggetto di porre un freno per quanto è possibile al grave disordine, che nasce dalla vendita dell’uve, prima
che sijno pagati li fitti…con grande danno dè padroni, e proprietarij, che vengono ad essere privati della migliore qualità dell’uve…e defraudati eziandio nel fitto convenuto
Ritenuto che la vera caggione ripettere si deve dall’affluenza de’ compratori, e dai modi da loro praticati per
prevenirne l’acquisto della qualità migliore…ha determinato
Che le uve da vendersi debbano essere portate in Piazza pubblica d’armi…”
Tirolo
Tariffe doganali di Innsbruch – 1500
“…Von schwäbischen und Veltliner wine , von einer Urn 2 vierer... ”
-Più compiute informazioni sui dazi in: STOLZ Otto, Deutsche Zolltarife des Mitteralters und der Neuzeit, teil I, Wiesbaden, 1955.
105
Tariffe doganali di Sigmundsegk (Fistermünz) – 1516
“...Ain vass roten wein 3 phund, mit politten 6 kr. – Ain vass weissen weins, das kain politten hat, geit 18 kr
– Ain sam roten oder weissen wein in lageln 4 kr... Ain vass dirs salz 4 kr. – Ain Engedeiner wagen mit salz 3
kr. – Ain Engedeiner schlitten 2 kr... ”
Tariffe doganali di Zirl – 1547
“...Von ainem Wagen Wein, so auf dem Lande gefuert wirdet, 7 kr. – Von ainem Sam Weine, es sey Veltliner,
Trollinger oder anderer, 4 F., von Malmasier von ainem Wagensam 2 kr., un von ainem Rossam 8F., von aimen
Vaissa Rainfal 14 kr. Und von ainem Rossam 8 f. – Von ainem Vass Wein, so auf dem Wasser herab gefuert
wird un im Land bleibt, 8 F., wann ed aber aus dem Land geet, 6 kr. – Wein, so von Schwaben auf des Achs
herein in das Land gefuert werden, von 2 Urn 1 kr. – Von ain Panzen Wein hinaus von 2 Urn 1 kr. – Fernetscher,
Kunigloner und Holeprugel Wein ain Rossam 6 F... ”
Vie commerciali seguite – 1604
“...Die sämer aus dem Feldellin (Veltlin) und Enngedein, so Feldelliner, Mulghenprianzer und Piller wein
auch mer andere welsche fricht auch andere waren aus dem Feldtlin und von Kleff (Chiavenna) oder Ribba de
Chiavenna heraus pringen, ob soliche waren schon den Augspurger Nieremberg und ander ort gehörig, fieres
sy diejenigen waren mit iren som rossen nit weiter dan unzt gen Fiessen, alda legen sy ab und schickens auf
den flessen zu wasser hinab; ista das wasser nit zu geprauchen, so lassen sys liegen pis man faren kan oder schickens zu wagen auf dem land hinab; gleichvals wan sy leder oder dergleichen waren hinein von dana haben,
lassen sys auf der rod oder auf der ax herauf gen Fiessen fieren, dan ladens die sömer erst alda hinein auf nach
Kleff oder in das Feldelin, sy haben aber gar wenige gieter hinein... ”
Tariffe doganali di Sigmundsegg in der Fistermünz – 1618
“...Zol von wein: Je ein Sam Malvasier, Muscateller, Kiniglaner, so auf der Toll nit verzolt ist, 27 kr., Vernatscher ebenso, gemacht Spezialwein mit Rosmarin, Zitwer, Citroni 12 kr., von einer Ihrn (1 1⁄2 Centen)) weissen
Landwein so auf der Tll oder zu Laas nit verzolt ist, 22 kr., wenn aber schon, 4 kr., von rotem Landwein 6
bzw. 4 kr., ein Sam roter oder weissen Wein über Ioch (d. i. aus dem Veltlin) 4 kr., ein Sam Prantwein 9 kr.,
Essich 2 kr... ”
Tariffe doganali di Nauders – 1648
“...Vom Veltliner oder Etschwein je Sam (gleich 3 Centen) 15 kr., Branntwein 1 fl... ”
Tariffe doganali di Fernstein – 1675 e segg.
“...Weine je eine Yrn (eine halb Sam gleich 75 liter): Malvasier u. Muskatellen ohne Politen 42 kr., mit 12 Welscher süsser Wein wie Reinfall, Königlander (Conegliano), Wippacher, Rosazer, Prosöker 42, Gesottner Wein
und Senf (Von Bozen) 42, Tiroler Landwein des ausser Land geht 42, Vernatscher 42, Veltliner 42, Wein nach
Bayern geführt 12, Schwabischer, Rhein-, Neckar- und Podenseewein, so herein ins Land geführt 27 kr. Neuer
Auschlag aus Wein i fl. Je Sam. Prantwein je Yhrn 42 kr., Össich (Essig) ebenso Bier 1 kr…”
Tariffe doganali di Taufers in Val Venosta – 1720
“....Wein aus Veltlin zahlt je Sam 15 kr., ebenso der Etschwein... ”
Tovo
Ordini del 1721
Cap. 5: Chi siano li dodaci, e qual loro officio
106
“…Ancora hanno statuito che ogni anno si debbano eleggere dodaci uomini di buon giudizio e consiglio che
non habbino alcun altro officio…quali siano tenuti, avisati però prima la sera avanti, sotto pena di soldi 35 per
cadaun contrafaciente…convertiti in magnar e bere in compagnia delli obbedienti quando gli piacerà, e comparire a requisitione del Decano, e suoi consiglieri in Vicinanza, o altrove…”
Cap. 32: Del salario, che si deve pagare al Comune per gli Hosti
“…che caduna persona in detto Comune volendo nell’avenire far osteria…sia tenuto e debba pagare al detto
Comune…lire 30 imperiali…e questo se sarà uno o più compartendo tra ogni Hosto il detto salario…”
Cap. 33: Della pena di quelli che vendono fori del Comune…robbe
“…se accaderà nell’avenire alcuno forestiero voler comprare fieno, paia, vino, vacche, manze, ed altra sorte di
animali…detto compratore forestiere…sia tenuto avanti che conduca via tale robba comprata pagare all’incantatore di detto Comune, over misuratore del vino, a conto de soldi 4 imperiali e boccali 2 vino per cadun carro
di vino purchè il vino si conduca per li bovi, e se si condurrà per cavalli a conto d’un carantano imperiale per
caduna soma di vino…e tale venditore sia tenuto avisare l’incantatore over misuratore avanti che tali robbe si
conducano fuori del detto Comune…”
Cap. 60: Della limitazione delli Dazij, quali devono essere pagati all’incantatore
“…che le infrascritte robbe che si venderanno da particolari persone del Comune fuori di detto Comune sia
pagato per il compratore forestiero il Dazio all’incantatore del Comune come di sotto…
-per cadun bove soldi 2
-per caduna vacca soldi 1 denari 6
-per cadun manzo o manza soldi 1 denari 6
-per caduna bestia piccola soldi 1
-per cadun porco o porca soldi 1
-per cadun carro di fieno soldi 2
-per carro di strame, careggi, paglia soldi 2
-per soma di vino soldi 1 denari 3…”
Traona
Grida generale del 1653
Cap. 10: Senza titolazione
“…Che licenziata che sarà la vendemia…niuno possa condurre…uva di notte…come anche si proibisce a ciascheduna persona la quale…lavori beni d’altri disponere dei frutti di detti beni se prima li Patroni non saranno
soddisfatti de loro fitti…”
Cap. 25: Senza titolazione
“…Che niuna persona…ardisca condurre fuori del Dominio…altra sorte di robbe…eccetto se alcuno vorrà
condurre forri della Squadra il proprio vino, che ha d’intrata, o che raccoglie nei propri beni lo possa fare…”
Cap. 26: Senza titolazione
“…Si prohibiscono le incaparature, o imbotature o far canepa de vini per rivendere, et manupolj, di qualsivoglia sorte di robbe…si concede pero alla Valtellini di dare et recevere pagamenti in vino, et che tanto li
gentiluomini, come li altri possono valersi del vino ne loro bisogni, cosi però che li mercanti di vino…non lo
possono spachiare ne vendere ai cavalanti, se prima non sara spachiato il vino de particolari, et private persone
cavato dalle loro entrate…”
Grida sugli acquisti da massari – 1739
“…Che nissuna persona…ardisca…incaparare, o sia anticipatamente comprare uva, vino e grano dà qualsisia
Massaro, ò debitore de’ fitti…se prima non sono pagati, e soddisfatti intieramente li creditori da tali Massari…”
Grida sui fitti in vino – 1745
“Noi Landama Giovanni Marugg, Podestà della Giurisdizione di Traona…volendo con tutto il nostro autorevole braccio sradicare il detestabile dannato abuso introdotto da poco tempo in questa nostra giurisdizione di
conseguir per li fitti di vino e grano mancati sopra somme capitali il prezzo corrente di vino, e grano…paliando
usure cosi esecrande sotto del finto, e falso velo d’interesse dovuto, o per cagione che li debitori abbino trattenuto il vino, e grano per loro uso o perche lo abbino venduto, o per altri consimili colori, e pretesti suggeriti
107
dal Nemico comune per estinguere la carità cristiana, ed introdurre manifeste abbominevoli usure sotto il velo
d’un nome onesto…Comandiamo a qualsivoglia Persona…quale di già abbia, o in avvenire potrà avere somme
capitali, anche di livelli con grazia, sopra le quali abbia convenuto…fitto, o sia annuo interesse in vino, o grano, che non possa da qui in avanti…domandare, esiggere, ne conseguire tanto giudicialmente come altrimenti
per alcun modo o titolo dalli Massari debitori che a suoi rispettivi tempi non anno pagato o in avvenire non
pagaranno detti fitti convenuti in vino più di lire tredeci moneta di Valtellina in conto di ciascuna brenta di
vino…Datum in Traona…il primo giorno di Marzo dell’anno 1745…”
Tre Leghe (poi Cantone dei Grigioni)
Convenzioni tra il Duca di Milano e gli uomini della Val di Reno – 1442
“MCCCC quadragesimo primo…de valle Rheni et sindicus…de valle ipsa…petunt et requirunt…ut dignetur
dominatio sua exemptionem…concedere dictis hominibus vallis Rheni de pedagio vini forensi, videlicet de
toto vino quod ipsi homines…ducent seu duci facient extra iurisdictionem prelibato domino duci immediate
suppositam…si esset aliquis offendere volens prefato Ill.mo Domino duci Mediolani…promittunt in manibus
suprascripti domini ducis Mediolani contradicere et defendere suo posse…item offerunt et promittunt suprascripti homines de Rheno de non consentiendo volentibus per passus eorum ad offensionem et damna prelibati
domini ducis Mediolani…venire, eis resistendo aut de avisando prelibatum dominum ducem…quando resistere non possunt…Nos itaque conventiones…tenores presentium approbamus et confirmamus…”
Privilegio di estrazione vino solo per uso personale dagli uomini della Val di Reno – 1456
“…Constat nobis commune et homines vallis Reni episcopatus Coire…exemptionem obtinuisse de extrahendo…de episcopatu civitatis Cumarum omnem vini forensis quantitatem et conducendo ad dictam vallem Reni
sine aliqua datii vel pedagii solutione. Cum hac tamen clausula videlicet cum iuramento eorum. Que quidem
exemptio…confirmata fuit…die XXVIII martij MCCCCL…cum graviter datiarij datij et pedagij vini forensis…de hac exemptione conquerantur allegantes sub pretextu huius exemptionis per dictos homines vallis
Reni…fraudes fieri in non mediocre damnum…per has nostras litteras declaramus…videlicet cum eorum
iuramento intelligi debere et esse de omni quantitate vini extrahenda et conducenda…ad usum hominum
et personarum habitantium in dicta valle Reni et viandantium per dictam vallem tantum. Quapropter…arbitrium…concedimus…suprascriptis datiarijs quod possint…quoscumque conductores vini cogere…ad
sacramentum…deferre si vinum quod ducere contingerit pro usu…hominum et personarum habitantium et
viandantium ad dictam vallem Reni…conducere volunt...et casu quo renitentes fuerint…possint eos cogere ad
solutionem illius vini…”
Riforma del 1603
Cap. 22: “…Ogni libero mercato tenor della Carta della Lega nelli nostri Paesi et dalli Suditi devono esser
liberi et larghi et nissun officiale ne manco terieri non deve levar via quelli ne oviare”
Cap.23: “Se da Comun Tre Leghe fosse levato via vino ò altra cosa di non andar fuora del Paese non deve nissun officiale senza espressa commissione di Comune Tre Leghe haver possanza di ammettere cosa alcuna…”
Cap. 34: “…Il mercato del vino in fra li nostri suditi di Valtelina e Chiavenna deve essere prohibito da ogni
sorte et tolto via per inca(pe)rare siano dà Signori ò Suditi sotto gran pena risservato quello che tocca alli nostri poveri Suditi quali per loro bisogno si concede per aiutarsi similmente se essi poveri ne vendessero fora
del Paese ed ancora gio per il lagho di Como si concede ancora non essendo però in pregiudiccio delli nostri
Paesi…”
Riforma del 1603
Cap. 22: “…Il commercio deve esser libero nel paese nostro, e de’ nostri sudditi, e ne alcun Terzero, od Officiale impedirlo, e denegarlo”
Cap. 23: “Se fosse impedito da Comune Tre Leghe di menar vino, o altro fuori de’ Nostri Paesi, non deve poter
alcun’Offitiale concedere più inanzi, senza special licenza di Comune Tre Leghe…”
Cap. 32: “…Quanto al comprar vino per rivendere in Paese de’ nostri sudditi, Chiavenna e Valtellina, e proibito
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ai Grigioni, e sudditi, sotto grave pena: eccettuato li sudditi poveri che hanno il bisogno per l’anno di Vettovaglie, Vesti, In strumenti ecc. si permette d’imprestargli sopra tanto vino, similmente se alcuno fuori de’ nostri
paesi volesse condor vino del Lago di Como, si permette, non essendo in danno de’ nostri Paesi…”
Riforma del 1603
Cap. 22: “…Che li mercanti debbano essere liberi conforme il Pundsbrief nelle Nostri paesi e de Nostri sudditi
e che nissun offitiale ne Terziero lo possa proibire all’altro”
Cap. 23: “Se sarrà fatta proibizione dalla Commune Tre Leghe da condurre fuori del paese vino, over altro,
nissuno offiziale possa ne debba dare licenza, ne concedere senza spezial commissione delle Commune Tre
Leghe…”
Cap. 35: “…Item l’incaparare vini nelli paesi de Sudditi, cioè il Contado di Chiavenna, e Valtellina, sijno…
Signori, overo Sudditi sia del tutto proibito sotto grave pena, riservato poveri Sudditi, che per necessità del
vivere, vestimenti, et (utensili) da lavorare fuori per l’anno, à tali si vuole havere conceduto di poterli sovvenire
sopra vino, o per caparra de vini, così ancora se fuori del nostro paese fosse comprato vini del Lago si concede
di poterlo fare non essendo in pregiudizio del nostro Paese…”
Capitulationi e conventioni fatte con i Signori Grisoni – 1604
“Conciosia che gli anni 1467, 1478 e 1484 fossero fatte alcune conventioni e capitulationi tra gli Eccellentissimi all’hora Duchi di Milano, e le comunità di Sessamo, Pregallia, Sursasso, Engadina e Aver del tenor
seguente…Noi don Filippo Terzo, per la gratia di Dio Rè di Spagna e di Portogallo…Et Noi Landrichter Borgomaistro, e Landtamano delle Tre Leghe de’ Grisoni…rinoviamo, e confermiamo le sudette conventioni, e
capitolationi…per ciò affine di levare ogni dubbio…dichiariamo tutte le Comunità delle Tre Leghe unitamente
che non daremo passo per li nostri Paesi a gente alcuna di guerra…per venire in Italia contra lo Stato di Milano…All’incontro Noi Rè…promettiamo, e si contentiamo…di permettere, che li detti popoli delle Trè Leghe
possano comprare ogni anno per uso loro nel Contado di Como…e estrahere…altre some tre mille di vino,
senza pagamento di Tratta, ò Datij, da dividersi poi tra loro…”
Capitolatione della pace ed amicitia perpetua tra Stato di Milano e Tre Leghe – 1639
“…Noi dunque il Rè di Spagna don Filippo Quarto Duca di Milano…e noi infrascritti Ambasciatori elletti…dalla Dieta generale delle trè Leghe…habbiamo firmato…le dette Capitolationi…In’oltre concediamo, che
detti Signori Grigioni, e loro Sudditi possano estrahere il vino di quello, che sarà raccolto nelle Terre Lacuali
del Contado di Como, senza pagamento d’alcun dritto…ma con il solo pagamento del Datio della Mercantia…”
Proclama sui dazi del 1798
“Havendo le Lod. Comunità approvato li Dazzi e l’amministrazione d’essi per conto dell’eccelse Tre Leghe,
abbiamo stimato per cosa doverosa di pubblicare e far noto a ciascuno il presente proclama.
Per ogni soma di vino proveniente di Valtelina, Chiavenna, Bellinzona o d’altri luoghi d’Italia sono li vetturini
tenuti entrando nei confini del nostro paese di pagare ai Daziari un fiorino valuta di Coira per soma.
Parimenti sono li vetturini che vengono dalla Svizzera e Germania obbligati…di pagare un fiorino per soma
di Dazzio.
Cosi pure devono li vetturini pagare per ogni soma d’acqua vita, o altri liquori, 2 fiorini…
Chi introdurrà nel nostro paese vini foresti, aquavita o altri liquori…clandestinamente e senza pagare il dazio
cade primieramente…nella pena della confiscazione delle robbe introdotte fraudolentemente…
Nel replicato caso di defraudazione pagherà il colpevole oltre la confisca delle robe…ancora il valore di dette
cose…
Coira, li 12 Xmbre 1798. Li Capi e Consiglio di guerra dell’Eccelse Tre Leghe…”
Tresivio
Ordini del 1678
109
Cap. 38: Senza titolazione
“…Che niuna persona, qual haverà imbottato nel comune di Tresivio, possa ne debba…dar ne condur fora del
comune di Tresivio più di stara 2 vino senza licenza del misuratore…”
Val Chiavenna - Giurisdizione di Chiavenna
Statuti del 1539
Gli statuti del 1539 per la giurisdizione di Chiavenna sono stesi in latino, ma sono quanto a contenuto corrispondenti ai successivi del 1628 in volgare, ai quali si rinvia.
Statuti del 1628
Cap. 105 civ.: Delle ferie delle raccolte
“…Item che le ferie della vindemia comincino nel giorno decimo quinto del mese di Settembre et durino sino
al decimo quinto del mese di Ottobre. Nelle quali ferie…non si renda raggione, né si tenghino cause…”
Cap. 157 civ.: S’alcuno averà dato danno, o guasto
“…se alcuno averà fatto danno o guasto nel terreno di qualche persona…o che sia vigna, campo, prato, selva,
orto…sia condannato…per ciascuna bestia grossa, fra quali sono computate ancora capre e porci, in soldi dieci
terzoli…Così però che chiunque tien porci, li possi lasciare in libertà tre mesi dell’anno, cominciando dal mezzo di novembre sino al mezzo di febraro…purchè essi porci abbino li anelli nel naso…”
Cap. 162 civ.: Che li communi siano tenuti elegere i deputati sopra le vittovaglie
“…ogni commune o università di tutta la giurisdizione di Chiavenna sia tenuta il primo di Genaro di ciascun
anno elegere et deputare due persone idonee per la provisione da farsi sopra tutte le vittovaglie, che si vendono al minuto…sopra il vino…Et che ad essi…provisionari si dia il giuramento di esercitar il loro officio
giustamente et legalmente et a bona fede, senza fraude et inganno, non guardando né alla destra né alla sinistra
et senza aver alcun riguardo delli amici o parenti, ricchi o poveri…Et tutto ciò che da detti provisionari sarà
limitato et tassato, si mandi in esecuzione…”
Cap. 56 crim.: Della pena di quelli che tagliano le viti, et arbori frutiferi
“…che nessuno ardisca …tagliare…alcune viti o arbori fruttiferi, né dare…in esse alcun altro notabile danno
o guasto; et se alcuno avrà contrafatto, sij punito per ciascuna pianta di viti in lire quattro ter(zole)…e se sarà
nelli alberi fruttiferi…in lire vinti ter(zole)…”
Entrate delle comunità
2° “…Il dazio del vino che si vende a minuto, cioè a meno d’un staro alla volta, benchè s’esigesse ab immemorabili, et in conseguenza sia compreso nel decreto confermativo de suoi privilegi dato alla Dieta di Coira li
6 maggio 1517…et pagasi alla communità con soldi 20 imperiali, (o) sia parpaiole 6 per brenta, et s’incanta
annualmente…”
Regime economico delle comunità
“…Li provisionari hanno carica assai gravosa, et richiede persone di buona coscienza et intelligenza, dovendo
invigilare all’incombenza et fissare li prezzi alli viveri così che niuna carne può vendersi al minuto senza essere
da medesimi vista e preziata, similmente il vino…”
Grida generale per la giurisdizione – 1639
Cap. 28: Senza titolazione
“…Si prohibisce ogni sorte de monopoli, ed in particolare del vino…”
Cap. 38: Senza titolazione
“…Et per che si possa vivere con piu sicurta comandiam alli Hosti che venendo qualche forastiere s’havesse
da fermarsi all’hosteria che l’hoste si faccia dare nome cognome et patria, et sorte d’arme che si ritrova, denunciando subito cio al officio…”
Provvedimenti contro gli animali molesti – 1659
110
“…1659…Clavenae…Commissarij…citentur vermes vulgo gattae devorante in bonis domesticis…comparituri die sabbati proximo futuro…ad videndum sibi dari et constitui curatorem specialem ad eos defendendos si
de iuri poterit, quare ne expelli debeant…et relegari in bonis silvestribus…die sabbati 28 mensis Junij retulit
Jacobus Triaca…affixisse singulas copias suprascriptae citationis…
per ejus deffinitivam sententiam…Xpi nomine invocato…condemnari…iuberi, mandari et vetari dictis bruchis
vulgo gattis, ne damnificent, devorent, nec erodiant herbas nec arborum frondes…et discedant a dictis bonis
cultis…et inferant ad locos silvestres…Quo ad loca pro de pastu…proponuntur nemora…”
Grida generale per la giurisdizione – 1667
Cap XXIV: Senza titolazione
“…Si proibisce…che niuno possa introdurre in questa Giurisdizione, per ivi imbottarlo, vino forestiere del
Dominio delle Ecc. Tre Leghe, sotto pena della perdita d’esso vino e di scudi 25 ogni volta…”
Grida sui dazi di Chiavenna – 171(5)
“…Per parte e comandamento dell’Ill.mo Landamano et Podestà Battista de Salis Commissario di Chiavenna…si fa publica Grida…Che niuna persona…voglia…estrare…fuori del Contado niuna sorte de mercantia…se non haverà pagato il dacio…Item che niun Cavallante, benchè Grigione, possa condurre vino a vittura,
ne altra sorte di mercanzia, se prima non haverà pagato il dacio…”
Capitolo integrativi della grida sui dazi di Chiavenna – 1716
“De mandato dell’Ill.mo Sig. Landama e Podestà Battista Salice Commissario di Chiavenna …accumulativamente, et ingiongentemente alla Grida del Dacio…si fa tenore della presente…la publicatione dell’infrascritti
ponti, et articoli stati admessi, ed approvati dalla pluralità de Communi dell’Eccelse Tre Leghe…
Primo Che di quello li Griggioni habitanti in Chiavenna, e nella Valtellina, che ivi tengono domicilio, hanno
di bisogno per loro proprio uso di casa, sia vino, grani, riso, et ogni sorta di viveri…di ciò non siano tenuti di
pagare il dacio, mà di quello con cui trafficano…siano tenuti di pagar’il Dacio, come gli forastieri, e sudditi, et
accio che non segua in ciò alcun inganno, son per tanto nulli tutti li contratti simulati per i quali un Griggione
fa passare le robe de forastieri, e sudditi sotto suo nome, come sua robba propria…
3° Suditi che hanno la raggione di Griggioni, non possan vendere le loro robbe proprie, sia vino, grani, ò altro
ad alcun Forastiero, o suddito, sotto pretesto che siano loro proprie…”
Gride sui dazi di Chiavenna – 1750 e succ.
Cap. 1: Senza titolazione
“…Ad istanza delli signori…scoditori del dazio dell’eccelse Tre Leghe nel contado di Chiavenna…si fa publica crida…che nessuna persona…ardisca…estraere fuori del contado nessuna sorte di mercanzie…se prima
non avrà pagato il dazio a uno dei sudetti signori scoditori…col ricever da esso la boletta…”
Cap. 3: Senza titolazione
“…Che nessun cavalante, benchè griggione, possa condurre vino (de vitura), né altra sorte de mercanzia per
mercante, o cavalante forastiere, se prima non avrà pagato il dazio, altrimenti incorrerà nella sudetta pena, e
perdita della mercanzia, ò suo valore…”
Cap. 3bis: (presente solo nella grida del 1750/53)
“…Siccome da qualche tempo a questa parte s’è introdotto, a pregiudizio notabile del dazio dell’eccelso prencipe, l’abuso delli cavallanti di Malenco, ed altri della Valtellina, si fanno lecito di condurre vino di transito
per questo contado con venderlo successivamente fuori del medesimo, senza notificarlo e pagare il dazio come
sopra…si commanda…tanto per il vino che per qualsisia altra mercazia, che sì di transito che di semplice
estrazione gli occorrera condurre fuori del contado, ricevino le bolette et paghino il dazio…”
Cap. 10: Senza titolazione
“…Che non sia permesso…spedire né vino, né riso, né aquavita…senza il dovuto notificatto, quando le medeme robbe non sieno per conto de signori Griggioni…”
Grida contro i monopoli – 1772
“L’Ill.mo Sig. Landama Don Crist(ian)o Leonardo de Capol...impone e comanda, ad ogni, ed qualunque
111
persona...ardisca contravenire alla proviggione fatta nell’anno 1758 riguardo al grano, ed al Vino...inserita
nella Crida Generale...nell’anno 1759
Secondo che niun mercante possi comprare Aquavita di più di some venti…
…Quinto che niun massaro…possi al tempo delle vendemie…vendere, ò allienare Uva sin, a tanto, che non
averà pagati gli fitti corenti, il che esseguito si concede al medesimo di vendere Uva, mà soltanto di giorno, ed
in publica piazza, ò sia nel luogo, che dalli Ill.mi SS.ri Commissari pro tempore gli verrà destinato
Sesto, ad oggetto poi di rivendere, ò negoziare, è imposta la soprascritta pena, tanto al Griggione, che al Suddito, che incaparerà, ò comprerà maggior quantità di Uva, di quella può importare some quindeci Vino…
Intendendosi raporto alla provista de vini che un Griggione ne paesi sudditi non possa in una volta comprare
più di some cento cinquanta, ma seguita l’intiera estrazione del medesimo sia in libertà di comprarne dell’altro
congrue…Data Clavenne die 10 8bris 1772…”
Grida generale del 1787
Cap. 23: Senza titolazione
“…Si proibisce ogni sorta di manupoli, e principalmente del vino…”
Cap. 24: Senza titolazione
“…Si proibisce…che niuno possi introdurre in questa giurisdizione, per ivi imbottarlo, vino forastiere del dominio delle eccelse Tre Leghe, sotto pena della perdita d’esso vino e di scudi 25…”
Cap. 51: Senza titolazione
“…Si proibisce…di poter incaparare e comprare ne’ paesi sudditi, e così pure da quelli estrarre, più di some
venti acquavita…e ciò in una volta sola…”
Cap. 52: Senza titolazione
“…Si proibisce altresì a tutti li massari al tempo della vindemia di vendere vino, o uva, in qualsivoglia modo,
prima di aver pagato li fitti correnti, nel quale caso sarà poi ad essi permesso, ma però unicamente durante il
giorno ed in quei luoghi che da sua signoria illustrissima verranno determinati, come pure resta vietato di poter
incaparare o comperare più di some quindeci vino in uva per rivendere…al qual’oggetto restano et nunc pro
tunc dichiarate nulle e casse qualunque licenze o liberazioni degli illustrissimi signori rappresentanti concesse…”
Grida sul vino - 1787 giugno
“…Sulli abusi introdottisi in tal genere di commercio, e sulle frodi che si commettono, e sul non notificare
li vini esteri…si comanda che qualunque vino estero verrà introdotto nella Giurisdizione di Chiavenna deve
essere notificato ancora al di lui carico alla Ripa…ed al sig…qui in Chiavenna…e pagato a lui il solito onorario…si intenda il contraventore incorso nella pena stessa della Grida generale…e in questa s’intendano incorsi
li cavalanti, condottieri e barcaroli che introducessero tal sorta di vino…”
Grida sul vino e uva - 1787 settembre
“…Sebbene leggasi al cap 52 della grida generale…a tutti li Massari (non possano) in tempo di vindemia de
vendere vino, o uva in qualsivoglia modo prima di aver pagato i loro fitti currenti…abbiamo noi stimato di
farla di nuovo presente alli massari e compratori con questa da affiggersi al luogo delle gride in Chiavenna,
Prata, Mese e Gordona…rammentando quindi alli massari, che vendono uva, o vino prima di avere per lo meno
pagato tutti li fitti correnti, che quella sarà irremissibilmente levata…e cosi alli compratori…che comprassero
vino ed uve…passiamo a prefiggere il luogo, ove durante il giorno potrà essere venduto vino, ed uve dà quei
Massari che averanno pagati li fitti correnti, e questo sarà in Chiavenna la Piazza nuova, ed in ciascun altra
comunità la piazza maggiore, fuori della chiesa e del di lei circondario…”
Grida sul vino bevuto dai barili - 1787 novembre
“…Instanze avanzate…da negozianti di vino sull’abuso invalso, che cavallanti, carrettieri e barcaroli si prevalgano del vino che conducono bevendone e mettendone nelle trinchette…per la qual cosa con la presente da
affiggersi…in Chiavenna ed alla Ripa…che nessun carettiere, cavallante o barcarolo ardisca levare vino dalle
barili sia per bevere, sia per portarne via, e metterne in trinchette, od altri vasi, ne farne da altri bevere…ma
che debbano accontentarsi di quanto potesse, da mercanti, o proprietari di vini dato a condottieri di modo non
possano servirsi da se stessi, ne disporre de’ vini che conducono, ne portarne via sotto le pene di furto…”
112
Val San Giacomo
Convenzioni con i Comuni della Val di Reno per la rotta dello Spluga - 1606
“…Patti e convenzioni fatti tra la Magnifica Comunità di Val Rheno, e l’onoranda Val San Giacomo per causa
della Rotta che si ha da fare l’invernata dalla casa sopra la montagna di Spluga sino in Campodolcino
La suddetta Comunità di Val Rheno si obliga al tempo del invernata quando per fortuna de tempi di neve la
strada è serrata d’aprirla, e farla con tanti bovi, e famegli, che li Vegmeister di Val di Rheno, e quello di San
Giacomo giudicheranno esser necessario, ed in caso che il Vegmeister della Valle S. Giacomo non si ritrovasse
quel giorno nella rotta, alla sopradetta casa della montagna, niente di meno il Vegmeister di Val Rheno possa
andar innanzi, e far la strada con tanti bovi, et famegli che giudicherà essere di bisogno.
Al incontro, ed in pagamento della detta Rotta, la Valle San Giacomo promette di pagare a quelli della Val Rheno ogni giorno per ciaschedun bovo, e fameglio dieciotto bazi, o ad un fameglio senza bovo la metà, moneta di
Coira, tutti li giorni, ed ancora la spesa, che faranno dalla casa, sino in Campodolcino, come ancora al ritorno
fino a Spluga, e se per fortuna di tempo quelli della Val Rheno avessero di fermarsi con li loro bovi, ed famegli
in Isola, o vero in Campodolcino, in quel caso la Valle San Giacomo si obliga solo di pagare le spese.
Patto ancora che avendo il Vegmeister di Val Rheno con suoi famegli e bovi di fermarsi alla casa sopra la montagna nel andare verso Campodolcino in quel caso quelli della Val Rheno sono tenuti di pagare la metà della
spesa…
E venendo il Vegmeister di Val Rheno con famegli, e bovi in Campodolcino, che la matina la Valle San Giacomo sia tenuta di pagarlo…in danari contanti, ed essendo la rotta tanto grande, che quelli di San Giacomo non
avessero il dinaro pronto, in quel caso quelli di Val Rheno siano tenuti di spetare quatordeci giorni, e superando
il detto termine e non mandando il dinaro senza danno, e spese, che quelli della Val Rheno possino far sequestrare le robbe, cavalli, o che esser si voglia a quelli della Valle San Giacomo…
Della predetta, se si ha fatto duoi copie…li 26 9mbre stilo vechio 1606…”
Grida sul rispetto delle feste e varie – 1613
“…Che non sia persona alcuna di essa Val Santo Iacomo qual abbi l’ardire…caricar né far caricar in detta
valle sia dar a nollo cavalli alcuni nelli infrascritti giorni di feste…di più s’avisano tutti l’osteri et quelli
v(ende)ranno vino a minuto…non abbino a venderlo se non è per venir tassato da provisionari…(o) dal suo
uomo di conseglio…”
Grida generale del 1629
Cap. 6: Senza titolazione
“…Di più si proibisce il ballare, bagordare, mascherare ed imbriacare…”
Cap. 24: Senza titolazione
“…che tutti li consoli…facciano avisare ciascuno…che debbano nel termine de vinti giorni prossimi aver fatto
bollare, et giustare ogni sorta di misure et pese per mano de bollatori…e chi non averà fatto bollare le sue balanze, stadere, pesi e misure, da vino e grano…”
Cap. 25: Senza titolazione
“…Che tutti li osti, tavernari, et ognuno che vorà vendere vino in questa giurisdizione particolarmente a minuto, debbano portare il vino nelle tavole o alla presenza di chi vorrà bevere, o portar via tal vino, nelli vasi,
buccali, gallede et misure discoperti, ancor che ognuno possi vedere il fatto suo…”
Controversie con Chiavenna –1639/40
“Noi capi e messi dell’eccelse Tre Leghe in dieta a Coira adunati in una causa tra la valle San Giacomo…e li
cittadini di Chiavenna…oltre di che quelli di Chiavenna insistono caldamente che loro sia concesso d’imporre
una gabella tassata sul vino, pane, carne, et la sale (per poter pagar li debiti esorbitanti che fecero)…è stato
dichiarato e decretato come segue:
Primo: fu totalmente abrogato il dazio d’imbottare il vino…”
Memoriale e pronuncia negativa per l’esenzione del dazio sul vino del lago – 1642
113
“…Avanti li Signori Capi, e Consiglieri delle Tre Leghe radunati in Coira. Sopra l’istanza del sig. Sebastiano
Chiaverino a nome di quelli della Valle Santo Giacomo, per l’esenzione del Dazio alla Riva per il vino viene
condotto su per il lago. Resta decrettato che sicome il sig. Chiaverino non ha proposto tale affare avanti la publica Dieta, ma solo avanti li sig.ri Capi, e che questi in si ten(u)e numero non vogliono prendere sopra di sé
di disponere sopra di questo, si dovera in tal merito la cosa restare in questo fino al presente praticato, cio(è) di
dare al Daziari il danaro, o una sigurtà fino alla prossima Dieta. Dato li 10/20 febbraio 1642…”
Decreto per le quattrocento some di vino da estrarsi – 1642
“Noi li Capi, e Consiglieri delle Communi tre Leghe congregati in Coira in publica Dieta manifestiamo con
il presente nostro rescritto et decreto: che doppo essere stati certiorati qualmente li nostri fedeli, et Cari della
Valle Santo Giacomo sin’hora siano stati retrosi di pagare il dazio, ed impositione che habbiamo imposto, et
stabilito nel Contado di Chiavenna sopra l’introdutione del vino forastiero, et non essendo decente di ciò concederli, anzi, di dovere, ed equità, che conforme alle altre Comunità ancor essi soccombino al pagamento di
tal dazio, ed impositione. Tale e percio la nostra ordinatione…che quelli della Valle Santo Giacomo non siano
esenti, et liberi del sudetto dazio per più che annualmente per some quattrocento contandole alla misura dove
compreranno, e riceveranno il vino, il che se gli vuol haver concesso libero di dazio per loro proprio uso di
casa, et per causa che in detta Valle Santo Giacomo non vi nasce il vino: quello pero di piu che da essi della
Valle…si comprasse per rivendere siano tenuti di pagarlo…Et quante volte uno…della Valle…vuol comprare
vino, sia tenuto…di pigliare in scritto dal loro Ministrale che sarà pro tempore in officio, notta di quanto vino
ogn’uno per volta vuole comprare, quale notta doveranno consegnare alli nostri…daciari di Chiavenna, accio
si possi vedere che, et quanto vino annualmente dalle persone della Valle può venir comprato di più delle some
400…Datum li 14/24 Luglio 1642…”
Grida generale del 1651
I contenuti corrispondono a quelli della grida generale per la giurisdizione di Chiavenna.
Ordini per i provisionari – 1674
Cap. 2: Senza titolazione
“…Che li osti over tavernieri non possino vendere vino alcuno se prima non avranno avisati li provisionari,
et quello messo e preziato secondo la bontà et lo prezio che correrà de tempo in tempo…et questo per tutta la
giurisdizione della sudetta valle di Santo Giacomo, sia nella stazione di fuori che nella stazione (nella) terra
della casa della montagna verso Spluga…”
Cap. 3: Senza titolazione
“…Che trovando vin volto, o guasto, che ne faccino inibizione di non venderne…”
Accordo con la Val di Reno per rifacimento strada dello Spluga e rotta – 1678
(Trascrizione di Della Morte Antonio Egidio in tesi di laurea “La Val San Giacomo nei secoli XVI e XVII”,
pagg. 317 e segg.)
“…1678 adi 12 agosto in Campodolcino si sono congregati li m(olto) ill(ustri) Signori Portarichter…deputati
dalle loro Magnifiche Comunità con piena autorità di esaminare la strada nova che s’intendono fare per Pianazzo nella Valle San Giacomo…
5- Hanno determinato…che quelli di Madesimo, Pianazzo e Teggie per loro, e loro successori in perpetuo non
fare…altre strade in pregiudizio delli SS. 6 porti…et circa le mercantie et altre robbe di condursi, si devono
condurle quotidianamente alla casa della montagna di Spluga acciò quelli di Spluga ò altri che concorerano
puossino havere la sua portione di menare sopra le slite a casa sua…
7-Riuscendo la strada nuova s’incarica alla Valle San Giacomo di mantenere quattro vegheri, huomini honorati, et suffitienti, che ogni giorno habbino di frequentare, lavorare, et operare dietro a detta strada…et…che
sieno obbligati a mantenere la staggia, ò vero pilastri à suffitienza per evidenza della strada al tempo dell’inverno…”
Conferma del decreto per le quattrocento some di vino di Valtellina da estrarsi – 1720
114
“Avanti li Si. Capi, Messi e Consiglieri delle Comune Tre Leghe radunati in Dieta in Jante: sopra la propositione…et presentato il memoriale…della Valle Santo Giacomo contro il allhora reggente sig. Commissario di
Chiavenna…per causa da esso de formati processi contro alcuni particolari di deta Valle toccante l’introduzione del vino di Valtellina senza pagare il dazio a Chiavenna…è decretato ed ordinato che essi non debbano
esser molestati, ne imposte alcune pene, per causa del sin’hora transitato, et comprato vino di Valtellina senza
pagare il dazio a Chiavenna, non dimeno…che le spese, molestie e molti disturbi avuti vengano pagati dalli
uomini della Valle, che dimorano in Chiavenna, et che trafficano con vino, lasciando del resto li privilegi della
Valle nel loro essere…Data li 8/19 settembre 1720…”
Decreto per l’estrazione di 600 some di vino dalla Valtellina – 1721
“…Anno 1721, a 7/18 Febbrajo…Alle replicate instanze delli Uomini della Valle Santo Giacomo, sono stati
questi favoriti mediante il piacere e l’approvazione de Communi, come siegue, Che nell’avenire invece delle
Brente 400 vino vigor Decreto dell’anno 1642 possino introdurre nella loro valle Brente 600 vino, senz’esser
tenuti a pagare il dazio di Chiavenna, con questa condizione però annessa, che nell’avenire prendino le 600
brente di vino tutte dalla Valtellina, con pagare ivi il dazio, e non il vino della Bassa, e che queste Brente 600
vino debbino servire per solo uso di casa, e non di negozio…”
Decreto contro gli abusi per le 600 some di vino di Valtellina da estrarsi – 1722
“…E’ comparso…in Dieta quivi in Tavate…ad istanza fatta dall’Ill.mo Signor colonello inviato Salice che
stante, che quelli della Val San Giacomo mediante un decreto concesso dall’Eccelso Principe restino privileggiati d’estrarre some 600 vino di Valtellina esente di dazio, si facesse provvigione acciò sotto pretesa di
tal esenzione non ne venghi condotto dell’altro senza essere daziato e per provedere…di sicurare il dazio lasciando detto privilleggio nel suo vigore è decretto che li prefatti della Val San Giacomo abbiano da prendere
(però senza aggravio) la buletta in Dubino per tutto il vino estraranno e consegnarla nella casa del daziario di
Chiavenna, acciò si possa provedere che oltre alle 600 some vino non venghi condotto del altro…
Dato 14/25 settembre 1722…”
Decreto per l’incanto dell’estrazione delle 600 some di vino – 1723
“…L’Ecelsa Dieta di Tavate del decorso anno 1722 sul dubbio che sotto l’ombra delle somme 600 vino concessa alla valle, esente di dazio non ne venga condotto del altro senza esser daziato, ha decretato che quelli
della detta valle debino per ogni condotta portare ed consegnare la boletta di Dubino nella casa del daziario di
Chiavenna…volendo ora la preffata valle…prestare la dovuta ed esata obedienza alli comandi del suo Eccelso
e Clementissimo Principe, ma essendo per altro facile, che in sopra qualche confusione ed errore quella volta
che dette somme 600 vino dovessero essere distribuiti per comprarsi e condursi a più persone della detta valle…supplica il paterno zelo…delle Signorie Vostre…acciò si compiachino dichiarare lecito, e permesso alla
prefatta valle…di poter fare l’incanto delle 600 some vino esente di dazio, perché così entrando l’utile nella
cassa comune verrà a resentirsi il privileggio da ciascuno della detta valle…Dopo aver letto ed maturamente
considerato sudetto memoriale, e stato conosciuto decretando ad essi istanti…tenor detto memoriale, ed concessogli il desiderato incanto…Dato li 9/20 febbraio 1723…”
Memoriale e decreto per la possibile vendita delle 600 some di vino – 1760
“…Eccelso, e Clementissimo Prencipe.
Li poveri popoli della Valle Santo Giacomo sudditi fedelissimi…devon col più profondo ossequio, e rispetto
rappresentargli qualmente già da anticho restarono graziati…del Privilegio di estrarre dalla Valtellina con
qualche esenzione di Dazio certa quantità di vino…ma avendo conosciuto che non tutti, e massime li più poveri in contemplazione de quali restò concesso il pietoso indulto parteciparne potevano, atteso l’impotenza di
comprare il vino fecero di nuovo ricorso…perche gli venisse concesso di potere tale graziosa raggione mettere
all’incanto…e li abboccatori sapendo che mediante il da essi pagato erasi ottenuto l’intento, col soglievo de
poveri e partecipazione de medesimi alla commune cassa, credettero a sé lecito di trafficare tal vino anche fuori
d’essa Valle, come fecero, ma siccome sembra…essere esclusa la facoltà di potere gl’abboccatori negoziare
con tal vino, ma dovere essere consumato nella valle stessa, il che renderebbe al Publico il privileggio quasi che
frustraneo: Che però umigliati…supplicano…dichiarare…di potere gl’abboccatori d’essa raggione tale vino
disponere a proprio beneplacito, anche con trafficarlo fuori della Valle…
115
Anno 1760, li 1/12 7mbre…Totalmente, decretando sono stati graziati l’instanti…come al soprascritto… Memoriale, però sin’a tanto solamente, che ad una graziosa Superiorità sarà di piacere…”
Valtellina - Giurisdizione di Sondrio
Dazio sul vino valtellinese esportato attraverso la Val Malenco – 1434 e segg.
“…licet q. Franciscus de Cataneis de Sondrio…vetaverit seu vetare fecerit datiarios retroactos ne datium illud
exigerent in Sondrio pro vino quod ducebatur a Valletellina extra iurisditionem Cumarum per vallem Malenchi,
pretendentes, ut asserebat, sibi spectare tale datium…”
La questione dei dazi sul vino che passava per il Muretto, sui quali venne riconosciuto nel 1435 ad Antonio Beccaria ogni “jus …exigendi et consequendi datia pedagii et transversus vini Sondrii et Malenghi totiusque iurisdictionis dicti loci Sondrii…” è stata ampiamente
trattata in:
DELLA MISERICORDIA Massimo, La disciplina contrattata, Milano, 2000, pagg. 311/312, oltre che nella tesi di laurea dello stesso
autore, fonti dalle quali sono state tratti i dati sopra riportati ed alle quali si rimanda per più compiute informazioni al rig
Ringrazio l’autore per le informazioni fornitemi.
Grida contro la vendita a forestieri di vino della Valtellina – 1466
“…Excellentissimi domini mey. In executione de letere de V.re Ex.cie…purhersera ho fato fare bando e cride
publice in questa valle che niuno possa vendere alcuna quantita de vino ne picola ne granda a niuno forastero
e del simili che niuno forastero possa extrahere vino de essa valle…sotto pena de fiorini X per brenta…et veramente v.re exc.cie hano fato digna provisione per che secundo el comune extimare et dire non e el quarto vino
questo anno in questa valle chera consueto e tanto erano li compratore forestere zioe bergamaschi et todeschi
e de altri paixi che tanto si era incarito el vino che li sudditi Vostri male ne potevano havere per li soi dinari,
ma se V.re Ex.cie non fano provisione ad uno altro inconveniente che sopra di zo seguira V.re Ex.cie haverano
fato niente per che quilli da Bormio et li altri che sono ne la parte superiore della valle et in confinij de todeschi li quali solieno metere la carestia in questa valle in comprare vini et incanevarlo per venderlo a todeschi
sentendo loro questo decreto farano ogni sforzo per incaparare vino per venderlo a diti todeschi per guadagnare grandamente et il suo designo li sortira ad effetto che essendo vostri sudditi potrano impune comprare et
impune essere li venditori et poy non essendo subditi de nostra Jurisditione essendo nele confinij posano a suo
piacere strabalsare el vino intra todeschi et cossi V.re Ex.cie non haverano suo intento li homini de la valle ne
avranno gran damno et soli quili da Bormio de zo se ingrasarano a nuy pareria fussi ben fato che burmijni solo
potessero cavare de questa valle il vino che fossi necesario per so uso tanto…Datum Trixivij die XVIII octubris
1466…Servitor Ludovicus de Vallerijs miles, Comes capitaneus Valisteline…”
Violazioni della grida contro la vendita a forestieri di vino dalla Valtellina – 1466
“…Ill.mi principes et excellentissimi domini mei. Por che yo ho facto fare la chrida per quelle valle. In executione de letere ducale Vestre…che niuno forastiere potesse cavare vino de la Valle e che sum stato in tanto
affano che yo stesso non sapea che me fare. Per che qui se retrovava certi todeschi per conducere vino cum
cavali circa al numero de sexanta, parte de li quali za haveano carecato el vino, parte lo havevano comprato,
ma non carecato, et tuti vedendo non el potere conducere cridavano et sbraitavano fino al cello, et yo no sapeva
che me fare. De uno canto me stringea la paura de falare nel concedergli licentia contra li ordini…da laltro
cognoscendo che quelli compiaceno voluntera a todeschi et li despiaza quando ghe facto cossa gli sia molesta.
Ho pur con granda timidita pero concessa licentia ad ipsi todeschi che levano el vino fina al numero de sexanta
some. Extimandome che Vestre exc.cie me debiano perdonare…per ben rispeto yo gli ho fato pero intendere
che non gli tornano pyu, et che dicano agli altri che trovarano per la via che retornano in dreto. Per che non gli
sara concesso ne possano condur pur una soma. Per tanto prego V.re exc.cie se degnano perdonarme…et de
avisarme quello yo habia a servare per lo avenire in tali casi per che io intendo esserli altri todeschi che hanno
za pyu di passati facto mercato de vino. E etiam degli altri che non sapevano de tale ordine…Datum Trixivij
die XX octubris 1466…”
Dati vari relativi alla Valtellina – 1512 e succ.
“…Nota come l’anno 1513 il vino valeva libbre 5 fino libbre 7 la brenta et la biada libbre 10 la somma…nota
come nel primo d’Agosto 1513 sino al marzo 1514…non piovve né fioccò mai, se non una volta ch’appena bagnò la polvere della terra. Ancora nota come l’anno 1514 nel mese di Genaro venne tanto freddo che s’aggiac-
116
ciò il Malero…Durò esso freddo giorni 25, et per questo freddo morirono tutte le viti in modo che quell’anno
a pena gli fu vino che bastasse per il nostro bevere, et di quel poco di vino che gli fu non se ne trovava niente,
perché li mercanti Todeschi, ch’erano soliti comprar il vino andavano in Bressana, et nel Monte di Brianza…
Nota ancora com’esso anno 1515 il mese d’Aprile venne gran neve in Valtellina con grandissimo freddo per
molti giorni seguenti, in modo che seccarono via tutti li garzoli, che erano longhi una quarta, et perciò quell’anno non rimase vino, che bastasse per un mese, onde quell’anno tant’era la carestia del vino, che fu una
compassione. Valse libbre 7 la brenta et la biada libbre 12 la soma ed in quanto se ne fosse trovato per dinari
saria valutato di più.
Quest’anno 1515 quel pochissimo vino che v’era fu tanto accerbo che non se ne poteva quasi bevere; era quasi
come agresto, pur valse libbre 7 la brenta.
Fu poco che penso che nel comune di Sondrio non gli fosse brente 100 di vino in tutto…
Esso anno 1526, alli primi Agosto s’innovò la peste nella terra di Sondrio ed morirono persone 300…il maggior danno fu per li feni, biada, ed vino ed non se li poteva far l’ordene suo…Quel sudetto anno 1526…fu tanta
carestia ed quasi d’ogni altra cosa per il viver delle persone..Il formento valeva soldi 50 sino 65 il quartaro, la
segale soldi 36 sin’in 46, ed il meglio soldi 30. Il vino libbre 5 sin 8 la brenta ed non se ne trovava per dinari,
ed in verso Milano costava assai di più, ed se ne vendesse libbre 7 per quartaro a Milano…
L’anno poi 1527 alli 25 Marzo venne una neve ed il freddo che tutte quelle vigne quali sono temporive a butar
li garzoli andeddero via del tutto, ed valse il vino libbre 8 sino 10 la brenta…
Nota ancora come l’anno 1539 non piovve, né fioccò mai, cominciando alle calende d’Ottobre d’esso anno
1539 sin’alli 15 Aprile 1540…”
Statuti del 1531
Gli statuti di Valtellina del 1531, manoscritti e stesi in lingua latina, sono corrispondenti, quanto a contenuti,
ai successivi del 1549 in volgare, ai quali si rimanda.
Estimo 1531 - Riepilogo dei dati significativi, per comunità
Si daranno di seguito, per ogni singolo comune o vicinanza considerati, i dati interessanti ai fini della presente
ricerca, vale a dire: superficie complessiva del terreno vignato (in pertiche e tavole locali), produzione teorica
per pertica in vino (in condi e staia) e relativa stima del reddito (in lire, soldi e denari di imperiali), raffrontato
col reddito complessivo fondiario pertinente ad ogni comunità.
Comunità
Pertiche/tavole (o numero
estimazione(in lire imperiali
Talamona
Talamona
Talamona
Morbegno
Morbegno
Cosio
Cosio
Condi di vino
382. 16 (verso il Tartano)
760
(verso la Roncaiola)
12 torchi
1294.11
torchi (senza numero)
1033
torchi (senza numero)
C. 505. Staia 4 1/3 505 (lire) . 15 (Soldi) .
1411 . 3
1411. 10
42. 5 (stimati)
42. 16
Totale
8530. 13. 6
2804. 4
54
2804. 13
54
Totale
12163. 4 11
2066
36. 5
2066
36. 16. 8
Totale
Delebio
Piantedo
444. 5
219
117
14775. 10
804. 1/2
804. 10
Totale
9489. 12
277. 1
277. 3
Piantedo
torchi 2
7. 4
Totale
Monastero (S. Giuliano) 126. 6
Monastero
torchi 2
Dubino
Dubino
Mantello
Mantello
Cino
Cino
Cercino
Cercino
Traona
Traona
Mello
Mello
Caspano(Campovico)
Caspano
Dazio
Dazio
Civo
Civo
Ardenno
Ardenno
180. 16
torchi 2
519. 5
torchi (non num.)
102. 15
torchi (non num.)
363.2
torchi (non num.)
1489. 5
torchi 12
535
torchi 4
1024
torchi
140. 14
torchi (non num.)
1063
torchi (non num.)
1576
torchi (non num.)
118
7. 13
2422. 17 (+ 696. 5 di Sorico)
(8 staia /pertica)
5. 1
168. 13. 4
5. 3. 4
Totale
634. 9. 2
295. 4
7. 3
295. 15
7. 10
Totale
1442. 10. 3
938. 3
20. 4
938. 10
20. 13. 4
Totale
2463. 2. 4
158. 5
4. 1
158. 16. 6
4. 3. 4
Totale
1127. 3. 1
544. 1/2
13
544. 10
13
Totale
1920. 14. 9
2568. 3 1/2
62. 1
2568. 10
62. 3. 6
Totale
6634. 14. 9
836
22
836
22
Totale
3343. 1. 3
1642. 4 1/2
50 1/2
1642. 15
50. 10
Totale
3157. 3. 9
186. 4
5. 5
186. 13
5. 16
Totale
2369. 5. 8
1661.3
44
1661. 10
44
Totale
9532. 14. 8
2364
66
2364
Totale
9140. 8. 9
66
Buglio
Buglio
783. 8
torchi (non num.)
1436
33
1436
33
Totale
5082. 10. 2
1. 14
Colorina
4
?
Fusine
207. 12
Totale
6001. 19. 1
328. 3 (compresi torchi)
328. 10
Caiolo
Caiolo
69. 18
torchio 1
Albosaggia (al Torchione) 1008
Albosaggia (altre)
285
Albosaggia
torchi
Totale
Faedo
Chiuro
Chiuro
Ponte
Ponte
Tresivio
Tresivio
Acqua
4341. 15. 8
127
2
109 (netti)
1. 15 (netti)
Totale
6831. 11. 4
1512
366. 3
46
1512
366. 10
46
10383. 8. 1
106. 8
Piateda (verso Tresivio) 866. 17
Piateda (altre)
110
Piateda
torchi (non num)
Boffetto (verso Clurasca)
Boffetto (verso Boffetto)
Boffetto
Totale
651. 22
[4]
torchi (non num.)
1749. 21
torchi (non num)
2830. 10
torchi (non num. )
1615. 16
torchi (non num. )
722. 15
119
101. 4
101. 13
Totale
1442. 4. 6
1489. 4
114
40
1489. 13
114
40
Totale
8165. 15. 9
1140. 5
7. 4
27. 3
1140. 16. 6
7. 13
27. 10
Totale
2950. 6. 9
3208
73
3208
73
Totale
13670. 15
4953
118
4953
118
Totale
13526. 17. 6
2861
67
2961
67
Totale
4259. 12
1204 2/6
1204. 6. 8
Acqua
Castione
3169. 5
Castione
Postalesio
Postalesio
Polaggia
Polaggia
Berbenno
Berbenno
Sondrio
Sondrio
Montagna
Montagna
Teglio
Teglio
Grosio
Grosio
Grosotto (con torchi?)
torchi (non num.)
30
Totale
2792. 13. 2
1851 (1811?)
3169 1/4
torchi (non num.)
526.22
torchi (non num.)
905
torchi (non num.)
1195. 3
torchi (non num)
3166. 2
torchi (non num.)
2713. 13
torchi (non num.)
4299. 21
torchi (non num.)
161
torchi (non num.)
733
Mazzo (vigne verso Mazzo) 119
Mazzo (vigne verso Vione) 156. 13
Mazzo
torchi (non num.)
Mazzo/Tovo
30
8. 12
120
75. 2
75. 6. 8
Totale
7627. 6. 5
900
22
900
22
Totale
4156. 5. 7
1552
39. 4
1552
39. 13
Totale
4793. 7. 6
2040. 3
49. 4
2040. 10
49. 13
Totale
6415. 5. 1
6068. 2
132
6068. 7
132
Totale
19[6]60. 3. 1
4975
112
4975
112
Totale
13400. 13. 6
7883. 2
170
7833. 6. 8
170
Totale
29729. 6. 8
207
5. 1
207
5. 3. 4
Totale
7747. 14. 10
1047. 1
1047. 3. 4
Totale
8312. 1. 3
162. 2
247 4/6
10
162. 6. 6
247. 13
10
Totale
6523. 11. 10
12. 3/4
12. 13
Totale
178. 4
Tovo (compresi torchi)
Vervio
Vervio
91. 15
715
torchi (non num.)
96. 4
96. 13
Totale
3143. 19. 2
1073. 5
29
1073. 16. 6
29
Totale
Lovero (vigne verso Vervio) 598
Lovero (vigne verso Lovero) 138. 14
Torchi
Tirano
Tirano
Villa (verso Stazzona)
Villa (verso Villa)
Villa
Bianzone
Bianzone
2304. 6
torchi (non num.)
248. 10
1140. 9
torchi (non num.)
1294. 16
torchi (non num.)
Sernio (torchi compresi) 504
2831. 19. 10
946. 5
188
29. 5
966. 16. 6
188
29. 16. 6
Totale
6165. 17 1
4032. 2
96
4032. 2. 1
96
Totale
17776. 11. 8
319
1900. 4
56. 2
319
1900. 13
56. 7
Totale
11705. 15. 9
2130. 4
54
6. 5
2130. 13
54
946. 16. 6
Totale
6165. 17. 1
756. 1
756. 3. 4
Totale
3576. 2. 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totali superfici vitate
43981 pt. e 21 tav.
Totale valori vitato
79.586 lire, 5 soldi, 5 den.
• delle quali 1750 lire circa per i torchi, il cui numero può essere stimato nell’ordine dei 350 circa. I dati non sono del
tutto certi per quanto riguarda la comunità di Teglio.
• Il totale dell’estimo di Valtellina era di 358.162 lire, 4 soldi ed 8 denari; quello relativo alle sole comunità in cui vi
fosse del terreno vignati di lire 328.342, 13 soldi e 8 denari. I totali tengono conto dell’estimo dei fabbricati (quasi il 20%
sul complessivo), degli alpeggi e delle strutture industriali (mulini, fucine, torchi).
• Il reddito attribuito ai terreni vitati si avvicinava pertanto ad un terzo dell’estimo complessivo fondiario.
• A titolo di confronto con la situazione nella vicina Valcamonica, possono essere consultati gli estimi relativi in:
FRANZONI Oliviero, Economia d’acqua in L’uomo e l’acqua, 2002, pagg. 8 e segg.; 38 e segg.; 96 e segg.
Capitoli sui dazi per la Valtellina – 1545
“…Nui Commissari de le illustrissime et excelse tre Lighe de presente deputati a le parte de Valtelina cum
ampla faculta…voliando provedere circha al modo de li datij…pagati per li merchadanti foresteri in li datij de
Valtelina…faciamo li infrascriti Capituli…
Prima achaduna persona forestiera conducente le infascrite marchantie da le parte longinque, o sia da le parte
vicine de Valtelina, in essa Valtelina…voliendo quelle marchantie addure per longo de la valle predicta, et le
121
quale debeno passare per la contrata de Giera dove el pedagio se ha, debia li achaduno forastiero solito pagare
datio in quello medemo loco in Giera pagare esso datio. Et li altri posteri de dita valle quanto de sopra quanto
de sotto non posseno altramente schodere datio per quelle merchantie…con questo intelletto che quello el
quale havera conduto alchuni merchantie in la ditta Voltelina et volia vendere in essa Voltelina…debia consegnare quelle merchantie al primo postero de la ditta valle…et a si pagare lo datio infrascrito. Salvo…quelle
merchantie quale furono condute de Grosio che vengano de la parte de fora…ch’el se paga el datio in quello
loco de Grosio, et in quello medemo loco sia observata la boleta: et simelmente reservate le merchantie quale
sijno condute per le parte de Pusgiavo (Poschiavo) verso Villa…sia pagato in Villa el datio…Anchora…che
ognia beni li quali pagheno datio et pedagio in lo terzero de sopra…siano pagati in questo modo cio e: che li
beni li quali furno cunduti de Pusgiavo et non intreno in la terra de Tirano et furno menati per Villa pagano el
datio in Villa. Ma se entreno la terra de Tirano pagheno in Tirano. Simelmente in ferie de Santo Michele non
se schoda datio da alchuna persona sino a tanto, in quello medemo loco in le ferie farano dimora. Et quando se
partirano da le ferie che quelle cose le quale furno condute per la terra de Tirano pagheno in la terra de Tirano,
et quelle medeme cose le quale furno condute per Villa pagheno in Villa
Anchora li beni li quali furno conduti per Auriga pagheno in Stationa
Anchora li beni quali furno conduti da Grosio pagheno in Grosio
Li beni quali furno conduti per Mortarolo pagheno in Mazze
Anchora el datio de Bianzone speta al datiero de Villa
Cosci…li beni quali in uno loco…hano pagato el datio…non siano obligati piu pagare…
Anchora…se alchuno …condura alchune marchantie per traverso de la ditta valle in la ditta valle, alora sia
tenuto pagare in quello primo loco dove è posto el datio per traverso…Se alcune marchantie sarano condute
da le parte de Giavena (Chiavenna) in Valletellina, se saranno addute tale marchantie verso Morbegno per lo
ponte de Mantello, alhora sia pagato el datio al datiero de Morbegnio: se le dite merchantie sarano addute per
lo ditto loco de Mantello verso Trahona sia pagato el datio a Trahona…
Anchora se alchuno forastero…comprara alchune marchantie in alchuno loco de Voltelina, et quelle vora adure
fora da essa Voltelina, ch’el paga el datio in lo primo loco del datio al quale arivara, o sia per trasverse…o sia
per longo.
Anchora se alchuna persona…havera pagato alchuno datio in alchuno loco de la valle…per alchune marchantie…o sia de vino, o sia de panno, overo de altre cose solite pagare datio, non possa oltra si astreto pagare in
altri loci. Anchora se larivasse ala terra de Bormo, et da li retornasse con esse marchantie…et le predite cose se
intendano quanto à li pedagij …Quali persone siano tenute pagare li pedagij sono queste cio è:
Tutte le persone forestere de la ditta Voltelina salve le infrascritte cio è:
Primo li Magnifici Signori…de le magnifice Tre Lighe, et tutti li soi subditi cio è de la Valletellina Valle Giavena et Bormo
Anchora li magnifici Signori sguizzeri reservati li soi subditi: li quali subditi siano tenuti pagare li prediti
datii in la ditta Valletellina, per quello che, li homeni de essi de Valletellina…furno astretti pagare…in li ditti
loci…
Et primo per achaduna soma de vino
L. = Soldi 3 (5)
denari 6 imp.
Item per achaduno centenero de formaio
=
5 (8)
=
Item per achaduna bestia grossa
=
4 (6)
=
Item per achaduno vedello et porcho
=
1 (2)
=
Item per achaduna capra e pegora che sino comprate in Valetellina
=
= (1)
6 (0)
Item per achaduno cavallo integro da marchantia
=
6 (12)
=
Item per achaduno cavallo e mullo da marchantia
=
4 (8)
=
Item per achaduni cavalli et mulli li quali sino cavalchati…pagheno niente
Item per achaduno axeno
=
3 (5)
=
Item per achaduno grege, o rocio de pegore et capre che vengano…
in la squadra de Morbegno e de Traona…in lo entrare
1
= (30)
=
Item in li altri loci in tutta la Valletelina…per cadauno centenero…
in lo introito tanto
=
10 (20)
=
Item per achaduna somma de panno alto a computo de rubbi 20 per
achaduna somma e sel fuse minor pexo sia pagato à la ratta
1
= (30)
=
Item per achaduna somma de lana de rubbi 20
=
10 (15)
=
Item per achaduna somma de cose merchantile minute de rubbi 20
cio è tella, fustani, bombasino, bindelli ed altre cose
=
15 (20
=
Item per achaduna somma come sopra de barette (e capelli)
1
= (20)
=
Item per achadauna somma de sedda cio è veluto, raso, dalmascho,
122
overo de ciascheduno altro panno de sedda
2
= (50)
=
Et se alchuno condura…de le ditte robe: se non passara uno pexo per quelli se paga niente, ne altramente se
guarda in alchuni sachetti, overo valixe picene
Item per achaduna pezza aurea overo altra sorte de oro de brazza 20 =
6 (10)
=
Item per achaduna lipra de onze 12 de oro filato overo tilato
=
1 (3)
6
Item per achaduna somma de raspa de ruppi 20
=
8 (12)
=
Item per achaduna somma de ruscha de rubbi 20
=
1 (5)
=
Item per achaduna somma de cera de rubbi 20
1
= (50)
=
Item per achaduna somma de speciarie de rubbi 20
2
= (50)
=
Item per achaduna somma de stagnio de rubbi 20
=
15 (20)
=
Item per achaduno (centane) de rubbi 4 de corderie
=
2 (5)
=
Item per achaduna somma de ferro non lavorato
=
3 (5)
=
Item per achaduna somma de ferro lavorato come sono badili,
zappe, segure et simil cose
=
6 (10)
=
Item per achaduna somma de arame et bronzo de ruppi 20
=
15 (20)
=
Item per achaduna somma de cordoani de rubbi 20
=
15 (25)
=
Item per achaduna somma de pelle crude minute
=
15 (30)
=
Item per achaduno centane de ranz
=
15 (20)
=
Item per achaduna somma de piume
1
= (30)
=
Item per achaduna somma de coire grossi, o sia crudi o confetti
1
= (30)
=
Item per achaduna somma de cose merchantile non declarate…
1
= (25)
=
Per achaduno pondere overo pexo de quagi
=
= (1)
6
Per achaduna somma de lavezzi li quali sono conduti fora di Voltelina =
5 (10)
=
Per achaduna somma de cottono, osia bombaso
1
= (25)
=
Zuchero fino et grosso per achaduna somma de ruppi 20
1
= (30)
=
Agoni salati, inguille et altre sorte de pessi per achaduna somma
=
10 (20)
=
Onnie biave, lughumine, riso per lo introito niente se paga
Et se iusisse (uscisse) paga per achaduna somma
=
8 (15)
=
Lino, canevo per achaduna somma
=
10 (15)
=
Lume de fecia de vino et grepedi per achaduna somma
=
10 (15)
=
Oleo per achaduna somma
=
5 (10)
=
Et achaduno contrafaciente…inchorra…in la pena de comesso cio è amissione over perzeda de le cose merchantile…Datum in Morbegnio…a deceotto del mexe de Aprile 1545…
Presenti solo nei capitoli del 1612:
Item per ogni borra da rasegare che sarà condotta fuori del Paese
=
1
=
Item per ogni carro assi che si estraeranno fuori del Paese
=
20
=
Item per ogni carro guacatti, travi, ed ogni sorta di legnami che si
condurranno fuori del Paese
=
20
=
Item per ogni sorte di bestie grosse che caricaranno in Alpe
=
4
=
Item per ogni caro de pali a conto de 105 pali per carro
=
20
=
Item per ogni centenaro de borelli da brusare a numero che
saranno estratti
=
25
=
Item per ogni Turco o vero Giudeo
=
10
=
Item per ogni lira di truta, od altra sorte di pesce che saranno dal
Paese estratti
=
2
=
In ciò sono espressamente stati riservati, e privileggiati dalli sudetti Dazij primi tutti, e singoli Grisoni liberi,
ed i loro sudditi di Valtellina, Contado di Chiavenna, e Bormio, parimenti tutti l’H(e)lvetij eccetto i loro sudditi
i quali sono obligati a pagare come quel altri Forestieri puoiche li nostri Sudditi bisognino pagare maggiori
Datij nelli Paesi delli Sudditi delli Signori H(e)lvetij, in tutte l’altre cose…remaner nel dato antico del dazio
vecchio dato…l’anno 1545…”
Divieto di esportazione di vino dal dominio – 1547
“…1547 die dominico 9 mensis octubris
In convocatione et congregatione consilij communium totius Vallistellinae habita in terra Sondrij de mandato
mag.ci virj Jacobi Travers dictae Vallistellinae capitanei…propositum utsupra.
123
Primo…mandatu magnificis d. commisarijs trium Ligarum qui…Tirani in nundinis Sancti Michaelis, de commissione communium magnificarum Trium Ligarum…et sic precipit et mandat prefatis comparentibus pro tota
Valletellina et Tillio, quod nullus conducat nec vendat vinum extra dominium magnificarum trium ligarum in
pena amissionis (bonorum suorum) sine licentia offitialium
-Item quod nulla persona dicte Vallistellinae emat vinum ad revendendum illud sub pena predicta
-Item quod predicti homines Vallistellinae (valleant)…se acomedare circa pretia vinj quod venditur (qualiter)
nimius carum venditur, aliter M.ci D. D. nostri in Pitach Sancti Martini proximi provixionem facient
-Item quod predicti homines Vallistellinae (vellint) provixionem idoneam facere circa vinum quod solvitur de
ficto per massarios, inhabiles seu qui non habeant vinum ad solvendum ficta, ne ipsi massarij cogantur solvere
ultra quod honestum sit
-Predicti d.ni comparentes dixerunt necessisse (communi) consilij, et preterea non sunt alocuti homines suos
de predictis, petijerunt…terminum usque die sabati que erit die 22 presentis mensis ad respondendum supra
proposita. Interim autem aloquentur homines suos
-Predictus m.cus d. Capitaneus, circa duo prima capitula proposita…dixit nolle dare alium terminum, sed precepit (providere), (circa) alia duo ultima capitula proposita utsupra, terminum dedit proutsupra petitum est…
1547 die Sabati XXII mensis octubris
In convocatione et congregatione consilij de quo supra…predicti congregati dicte totius Vallistellinae et Tillij
dixerunt predicto d. Capitaneo quod dignetur relaxare vinum…et consentire deputari (in) pitach Sancti Martini…rogare dominos…quod possit vendi libere (vinum) Valletellinum…Insuper…predictus d. Capitaneus…
proposuit per se fiendam provixionem circa vina que solvuntur de ficto per quascumque personas Vallistelline
omnibus patronibus seu dominis directis…ob povertatem…hoc anno in ea Valletellina…et etiam ut predictus
mag.cus d. Capitaneus et ceteri judices melius…sciant quid superinde facere
Predicti d.ni comparentes nominibus communium terzierij de medio tantum unanimiter et concordes…proposuerunt…quod pro hoc anno seu ad tempus vendemiarum (proximarum), attesa paucitate vini hoc anno
presenti…et penuria ipsius vini, et sine tamen preiuditio aliquo in futurum dominorum directorum ipsius vini
adversus singulos eorum massarios in alijs…quam circa tempus…ut infra, nec quod in futurum possit alegari… presentem ordinationem, sed multis ex causis omnium ipsorum comparentium…maxime misericordia
ducti, contentantur quod nullus massarius alicuius quantitatis vini dictarum communium terzierij de medio,
qui tamen usus fuerit et utatur bona fide, que fides bona cognoscitur per discretionem ipsius m.ci d. Capitanei
vel eius spect.is d. vicarij, coram quo (predicta) allegari seu (aportari) contingerit, possit nec valeat cogi aliquo
quovis modo per aliquem patronum suum ad solvendam aliquam quantitatem vini quod solitum fuit solvere
ipsi patrono seu domino directo suo, neque ipsius vini valorem aliquem, sed teneatur et debeat ipse talis dominus (expectare) eum massarium seu solutionem dicti vini vel restitutionem usque in tempus vendemiarum
proxim(arum) futur(arum). Et tunc etiam accipere et habere anni vinum pro restituto videlicet condium pro
condio et starium pro stario, et non possit aliter extimarj nec pre(tiarj) (dictum) vinum si tunc dabitur utsupra.
Et hoc etiam intelligatur sive ipsum vinum solvuntur super petijs terrarum vineatarum, sive super domibus,
sive petijs prativarum, seu campivarum aut alter vel alio quovismodo
Comparentes vero pro Terzierio superiori et pro squadra Trahone, predictis non consentientes…
1547 die sabati tertio mensis Xmbris
In convocatione consilij generalis totius Vallistelline et Telij…Mag.cus d. Capitaneus proposuit et dixit habere…comissionem ab Ill.mis D. D. nostris de publicando infrascripta hominibus dicte Vallistelline videlicet
-Quod non vendatur vinum aliquod nec (baratetur) nec aliquo modo detur alicui forensi extra vallem, salvo et
praeterquam predictis Ill.mis d. d. et orum subditis, item Ill. d. Helvetijs, item hominibus comitatus de Tirolo,
in pena scutorum IJ auri pro singulo condio vini quod venditur vel aliter dabitur utsupra
-Item si aliquis forensis dedisset caparam pro aliquo vino emendo seu emisset aliquod vinum quod refitietur illi
id quod dedit seu pro venditione seu arra ipsius vini, et eum vinum nullo modo habere possit
-Item quod vinum vetus non possit vendi ultra libras septem imperialium pro singulo condio, et vinum novum
ultra libras sex imperialium, sub pena predicta, item quod non imiscetur vinum novum in vetus in pena predicta
-Item quod quilibet offitialis operetur…quod…dominorum possint habere vinum utsupra pro debito offitij sui
et que omnia dein d. Capitaneo notitient ne aliquis de predictis aliquam possit pre(tendere) ignorantiam…”
Statuti del 1549
Cap. 132 civ.: Della ferie della messone, et delle vendemie, e per cause di sanità
“…le ferie delle vendemie incominciano il primo giorno di Ottobre e durano per fino al secondo giorno inclusivamente del mese di Novembre. Salvo nelle giurisditioni del terziero di sotto, nel quale le ferie delle vendemie
124
incomiciano a sedeci giorni del mese di Settembre, e durano fino al detto secondo giorno di Novembre…”
Cap. 217 civ.: Come si possono pagare li fitti fatti sotto il patto di potere scuodere
“…li fittavoli delle vendite fatte col patto di scuodere, posano pagare li fitti di vino, biade…con danari pronti, a
computo de lire sette per ogni centenaro di libre del capitale ne li infrascritti termini…per il vino, overo mosto
nel principio delle vendemie di quella comunità nella quale sono situati li beni…Et se ne li termini limitati di
sopra essi Massari non haveranno dato li danari…passati li soprascritti termini…siano tenuti pagare solamente
biada, vino…”
Cap. 235 civ: Delli prigionieri che si debbano pascere per li creditori
“…che ciascuno imprigionato…debba essere pasciuto alle spese de coloro a nome delli quali è stato consignato nella pregione, in questo modo, ciò è, de once dodeci de pane, e quartino, overo bocale uno di vino, e danari
sei per companatico…”
Cap. 248 civ.: Delle pene che sono ordinate contro di quelli che dano il danno con porci, capre, e altre bestie
“…se alcuno haverà fatto, over datto danno…sia condanato…Per ciascuna bestia grossa la quale haverà datto
danno in alcuna biada seminata, prato, selva over boscho in soldi dieci di terzoli…e per ciascuna bestia minuta
in soldi quatro di terzoli. Et se nelle viti in soldi cinquanta di terzoli per ogni bestia, grossa over minuta, e
ciascuna volta, e in bosco soldi duoi di terzoli…Statuendo…che se alcuno ritroverà in qualunque tempo porci,
over capre nelle vigne, che sia lecito d’amazar quelli senza alcuna pena, purchè alquanto in alto sospenda tal
bestia cosi morta, acciò che il patrone di quella più comodamente essa bestia vedere, e ritrovar possa, e quella
portar via con lui, pagata però la pena del danno datto…”
Cap. 68 crim.: Delle pene di quelli che tagliano le viti, e gli alberi fruttiferi…
“…niuno ardisca…tagliare, o far tagliare alcune viti, overo alberi fruttuosi, ne di dare, ne di fare alcun guasto
in quelle. Et se alcuno contrafarà, sia punito per ciascuna pianta di vite in lire quatro de terzoli…Et piu oltre,
sia tenuto all’emendatione del danno ne’l doppio. Ma se sarà statto fatto danno nelli arbori fruttuosi, sia punito
in lire vinti de terzoli…”
Revoca della grida sugli ospizi – 1553
“…Nos comunium Trium Ligarum Oratores…Audita…expositione…missis omnium hospitum commorantium
in Tertierio superiori, et in Comune Clurij, qui exposuerunt, qualiter per nos concessae fuerunt litterae in Illanz
generali Dieta, quod nullus ex subiectis nostris Vallistellinae auderet aliquod incantus facere, nec gravamina
imponere super hospitiis. Imo quod liceat cuicumque erigere, et hospitium facere absque solutione alicuius
pecuniae, non ostantibus quibuscumque ordinibus factis, nec fiendis causa predicta…et quod ipsae litterae fuerunt presentatae, et intimatae dictis comunis Tertierij superioris et dicto communi Clurii, et nihilominus dictae
Comunitates noluerunt acquiescere, sed in eorum solitis ordinibus persisterunt sub hastando dicta hospitia in
grave praejudicium Alienigenarum et Caballariorum Mag.rum trium Ligarum in dictis Comunibus hospitantium, cum de causa maioribus expensis afficiantur. Unde petierunt…quascumque ordinationes…factas…per
nos, ut decretum in Taffas concessum dictis Comunitatibus 1552 die 2 9mbris…revocari…Auditis…dictos
ordines suarum Communitatum pro quibus comparuerunt serbari debere, faciendo incantus dictorum hospitiorum…secundum eorum antiquam possessionem…visisque pluribus locationibus factis, necnon sententiae
latae…litteras dominicales in Illanz concessas revocamus…Datum Curiae, die mercurij primo mensis junij
1553…”
Grida in materia di vendemmia e vino – 1606
“…che niuna persona ardischi vendemiar…alcuna sorte di ughe sino alli 15 di Ottobre prossimo…
di piu che…ardischi far vino dolce, ne di paglia, ne di polvere…
di piu che…ardischi mesedar vino vechio, con vino novo…
di piu che…ardischi vender niuna quantità di ughe ad alcuna persona…
di piu che siano de loco in loco conforme il solito…messo li Arbostari, et che niuna persona sotto pena di
furto habbi ardire andare per le vigne d’altri passate le 22 hore, et che li Arbostari habbino di cio di portare li
notificati al offizio suo…”
Grida in materia di escussioni, vendemmia e vino – 1614
“…Che doppo Santo Michele ciascun comune secondo li Statuti di Valtellina possa fare i suoi ordini per la vendemia sia statim di vendemiare overo di defferirle piu oltra…Et passatto Santo Michele l’officciale in questo
non gli possa in alcun modo impedire.
125
-Che ciascuno possa a suo beneplacito far vino dolce senza polvere non ostante qualonque prohibitione che
si potesse fare in contrario cosi pero che questo sia fatto senza alcun danno et pregiudicio delli Padroni diretti
delli fondi…”
Grida contro gli animali molesti – 1614
“…Vallistellinae Capitaneus Christophorus (Ghesius) …ad preces…universitatis Sondrij decano innotuit,
omnes penes fructus et frugis terrae…in territorio Sondrij pendentes a Gattis, muribus, Zuccarolis, alijsque
vermibus et bestiolis immanissime divorari, demoliri, labefactari, atque corrumpi, ex auctoritate sibi a Deo in
terris adtributa…dictis Gattis, muribus, Zuccarolis, alijsque vermibus et bestiolis nunc in dicto Sondrij territorio existentibus, ac fruges, ac fructus pendentes demolientibus, ita quod unica omnibus copia sufficiat circum
circa publicata, et inthimata, et tandem ad valvas Pontis Maleri dimissa, sic etiam Deo omnipotente ac humano
magistratu imperantibus, ut statim, post huius inhimationem et publicationem nulla interposita (mora) velint, et
debeant a dicto Sondrij territorio recedere, migrare, et se se penitus abligare in locum ubi dicitur in Pirolam, cui
a m(an)e coheret strata Malencum ducens, a meridie valgellum quod ducit in Scespederam per rectam lineam,
a sero alpes illorum de Cagnolettis et a nullora Valdonum. In quo loco possint et valeant ad libitum depascere…Et hoc sub pena mortis et immediati interitus, ne humanum genus talium bestiarum voracitate miserrime
depereat…”
Rescritto su escussioni, commercio, vino, vendemmie – 1614
“Noi Messi e Oratori Deputati dell’Eccelse tre Leghe...congregati insieme in Tavà...facciamo fede con questo
nostro rescritto che avanti noi è comparso...l’Ecc.mo Dottor Lorenzo Paribelli...pregandoci...degnarci gratiosamente provedere...come meglio et piu espediente ci parera decretare...
-Che doppo Santo Michele ciascun comune secondo li Statuti di Valtellina possa far suoi ordini per la vendemia sia statim di vendemiare overo di defferirle piu oltre secondo la miglior comodetà di chiascuno comune.
Et passatto S. Michele l’officiale in questo non gli possa in alcun modo impedire
-Che ciascuno possa a suo beneplacito far vino dolce senza polvere non ostante qualonque prohibitione che
si potesse fare in contrario cosi pero che questo sia fatto senza alcun danno et pregiudicio delli Padroni diretti
delli Fondi…
et havendo Noi gli soprascritti proposti Capitoli bene considerati et conosciuti essi per utili e necessarii…habbiamo con questo nostro Rescritto gli sopranominati…articoli in tutto confirmato et corroboratto…Datti in
Tava alli 10 Agosto 1614…”
Rescritto su esecussioni, processi, incarcerati, vendemmie – 1615
“Noi li Agenti e Deputati delle tre Leghe...congregati in Coira in publica Dieta, manifestiamo…come sono
comparsi…li Agenti del nostro Paese di Valtellina…che però supplicano…voler remediare a questi Abusi e
inconvenienti. Si che havendo noi visto e diligentemente considerato ogni cosa…in virtu del presente rescritto
ò Abschiedt ordeniamo e decretiamo come segue…
4) …Et che per l’avvenire nissun Officciale s’habba d’ingerire di far publicar Cride per occasion delle Vindemie ma che ogni Comunità debba ordinare di prefigere il tempo delle vendemie…Datto in Coira li 3 Agosto
1615…”
Disposizioni per l’organizzazione della Valtellina – 1620
“…Tutto questo fu ordinato ed eseguito in conseguenza dell’ordine dato dal Duca di Feria sotto li 8 10mbre
1620. Lo stesso Feria aveva ordinato che si dovesse proibire l’estrazione di vini dalla Valtellina, il che riuscendo di grave danno alla Valle, fu determinato di spedire soggetto allo stesso per rappresentarvi la necessità di
lasciar libera…estrazione…e che fosse in libertà del consilio reggente, il fare quanto credesse opportuno anche
sul punto del commercio…”
Tariffa dei dazi per la Valtellina – 1622
“…Tariffa, e dato del Datio di Valtellina a moneta imperiale di detta valle dato sotto aprile 1622 (estratto)
-Per ogni soma di vino
L. =
S.
10
-per un fascio di pali per le viti di n° 50
=
1
126
Ordini e decreti dati, e stabiliti sopra li dazi d’osservarsi in tutta la Valtellina, e prima adi 27 Aprile 1622
Che qualsivoglia persona…sia tenuta pagare il dazio di qualunque roba, che introdurrà, e condurrà…fuori della
Valle..
…Et che in effetto della capitulatione tenutasi in Milano sotto il 15 Gennaro passato li SS.ri Grisoni delle due
Leghe Grisa, Cadè e Signoria di Maienfeld, et loro sudditi, non sono tenuti ad alcun datio nell’introduttione
d’alcuna sorte di robbe entro la Valtellina, né conducendoli di transito per altra parte…siano però tenuti…giurare nelle mani del Datiaro che esse robbe sijno sue…
Li posteri delli datij per commodità de mercanti si metteranno nell’infrascritte terre, ò Communi: in Grosio,
Grosotto, Mazo, Tirano, Villa, Comune di Teglio, Gera, Sondrio, Malenco, Albosagia, Fusine, Boffetto, Morbegno, et Trahona, obligando il postero di Villa mentenere uno in Stazona per le robbe, che vengono d’Auriga,
et della montagna di Stazona
Quelli, che conducono robbe da Bormio, pagaranno il datio in Tiolo, o Grosio, et ricevere la boletta, la quale
gli servirà per tutta la Valtellina…
Avertendo che dove si dice nella tariffa un tanto per lira, si intende la lira de onze 30
Et dove si tratta di brazzo s’intende il brazzo longo
Et ove si tratta di some, s’intende de pesi 15…”
Grida generale per il Terziere di Mezzo – 1632
Cap. 4: Senza titolazione
“…E più che li Decani, Sindici…Misuratori di vino, Bollatori di misure o pese…dalle Communità costituiti
siano tenuti nel termine di un mese doppo la lor elettione giurar di essercir il suo offitio giustamente et fedelmente…”
Cap. 7: Senza titolazione
“…Che nel termine di duoi mesi ciascheduno habbi bolato ogni instrumento da pesare e misurare salvo le
brente quale sian bolate alla vindemia…”
Cap. 14: Senza titolazione
“…Che in ciascheduna Communità sia proveduto almeno d’un’hosteria per allogiar forastieri e passagieri…”
Cap. 34: Senza titolazione
“…Ancora che cominciata la vindemia niuno…porti uve di notte dalla prima ora di sera sino al chiaro del
giorno…prohibendo similmente il vindemiare anticipatamente, et senza ordine della sua comunità…”
Cap. 35: Senza titolazione
“…non si possi vendere ne comprare, ne prendere uve n’anco in pagamento…”
Capitolato di Milano relativo alla Valtellina – 1639
Cap. 8: Senza titolazione
“…Il commercio, et estrattione de frutti con vicini confinanti non si prohibirà à Valtellini, ne à Contadi, eccettuato nelli casi di guerra aperta, ò di necessità propria de Signori Grigioni, o Valtellini, e Contadi…”
Decreto sulla conferma dei dazi e varie – 1640
“Noi li capi e Legati del Consiglio delle Eccelse tre Leghe…in Coira…sono comparsi…hanno fatto istanza che
con questa nuova incominciata amministrazione vogliamo con tale amore e benevolo affetto, e buona giustizia
amministrare…Doppo di che habbiamo visti li desiderati ponti in scritto…In quanto a quello che nesuni Dacij
siano imposti, oltra di questi che erano nell’anno 1620 soliti. E decretato: Essendo i Dacij avanti l’Anno 1620
sin alla rivolutione stati in dispositione e potestà delle Trè Leghe, et ancora la Capitolatione…li conferma,
hanno perciò deliberato, di stare, e mantenersi nel medesimo stato immutabili…Datum 13/23 Luglio Anno
1640…”
Lettere decretali delle Tre Leghe – 1641 giugno 14
“…La prima delli 14 Giugno 1641 contiene vari Decreti delli SS.ri Commissarij, e Sindicatori fatti, e dati à
Tirano in risposta à varie proposte, e pretensioni dell’ecc.mo sig. D. Baldassarre Zuccola allora Deputato della
Mag.ca Communità…come anche pure (il) Podestà di Bormio…
…Il quarto che per conto delli Datij appartenenti alle Eccelse Tre Leghe si stia a’ Decreti fatti supra di ciò
nelle Diete…che il datio di Bormio s’intenda, e si paghi solo di quelle cose, le quali in Valtellina nell’entrare,
127
ed uscire non vengono datiate; dove si comprende, ed in Bormio deve essere datiato il vino, che dalla Valtellina si conduce a Bormio, ed in Valtellina non è obligato, e soggetto à gabella (eccettuato per uso suo proprio)
condotto in termine di mercatantia, à rivendere, ed estrarre fuori del loro paese. Et accioche non si usi inganno
veruno, doveranno quelli di Bormio, che vengono in Valtellina à comprarvi del vino, e condurlo via, mostrare
una attestatione autentica…qualmente essi sono di Bormio, e doverà lasciarsi detta attestatione, in mano delli
Datiari del Terzero di Tirano, accioche non pervengano con inganno in mano di quei Forastieri, che secondo
l’ordinationi delle Eccelse Tre Leghe sono obligati a pagare il Datio per li vini che comprano in Valtelina…”
Grida sulle vendite di vino e denunce relative (schema) – 1641 29 novembre/9 dicembre
“Per parte e comando dell’Ill.mi Signori dell’Eccelse tre Leghe come appare per decreto…fatto in Coira li 29
8bre/9 9mbre prossimo passato si fa publica grida…
Che qualsivoglia persona…sia obligato d’aver notificato…al Decano della sua Comunità overo dove lui habita…o dove havrà fatto il Vino, tutta quella quantità di Vino di questo anno che fino al giorno della notificazione
ha venduto in tutta la Valtellina et Contado di Chiavena a Terrieri come a Forastieri per pagare…l’impositione…a raggione di tre bazzi moneta di Coira per ogni brenta…obligando…li Decani…ad aver fatta la consegna
delle precedenti Notificationi all’…esattore…
Parimenti nell’avenire…ogni uno sia obligato di volta in volta che vendera Vino…di notificarlo immediatamente al Decano…dichiarando che per tutti li Vini che doppo la publicatione di questo saranno venduti a Sudditi o non Confederati…il compratore et per li altri Vini che saranno venduti a Griggioni…il venditore d’essi
Vini sia obligato…a pagare il debito della prenotata impositione…et la Valtellina et Contado ne sentiranno
questo commodo che li suoi Vini resteranno liberi d’ogni limitatione e li potra vendere a chi sia con ogni libertà…esclusa pero l’incaparatione per monopolij…ordinando a tutti li Malossari che non habbino a pigliare per
il Malosso piu di dieci soldi per ogni brenta di vino…
In esecutione dell’accennati Decreti…fatt(i) contra li Manopolij et incaparationi si comanda che qual si voglia
persona sia obligata…di aver notificato…tutte le caparre che ha ricevuto per Vini che non siano ancora levati,
come ancora la quantità di tali Vini…”
Decreto sui dazi – 1641 24 xmbre (calendario Giuliano)
“..Havendo noi li Capi et Consilieri dell’Eccelse Tre Leghe visto ed inteso li ordini per li nostri Comissari delegati in Valtellina datti a tutti li nostri Datiarj...di riscuotere il Datio di 10 soldi per ogni soma di stara 8 vino
revendito e che nell’avenire si rivendarà o negotiara...
Havendo ancora visto li ordini per nostri detti Dellegati fatti parche tutti li Datiari si faccino pagare il Datio
conforme la tariffa o da(t)o deli anni 1628 e 1629…
Havendo parimenti vista la dichiaratione…fatta circa il modo e forma che li nostri Datiari Dominicali nella
Valtellina hanno da osservare con li Grigioni Cattolici negotianti o mercanti in detta Valtellina matteria delli
Datij, cioe che tali mercanti Griggioni siano esenti solo delle cose, che consumano per proprio loro uso di casa
et che fanno lavorare nelle loro proprie Case o Botteghe…
Havendo istessamente visto li ordini…datti ali esattori deputati di ricevere la consegna delli vini vendut(i) e
che si venderanno in tutta la Valtellina e contado di Chiavenna, perché…habbino a far depositare overo dar
sigurtà di pagare alli suditi nostri che comprano vino in detta valle e Contado…tra li qualli subditi compratori
di Vino s’intendano ancora tutti li Borminj…come ancora li sudditi della Casa d’Austria
Finalmente havendo visto l’ordine fatto che il Dacio di dieci soldi per ogni soma di vino che da forestieri si
estrae dalla Valtellina si paghi et ricevi dal Datiaro di quel Terzero ò Squadra dova detto vino si venda…
Per vista della presente confermiamo tutti li premessi ordini fatti per li antenominati Commissarij…Datta li 24
Xbre stil antiquo 1641…”
Decreto delli 35 Mila fiorini – 1642 febbraio 5/15
“…Noi li Capi, et Agenti dell’Eccelse Tre Leghe qua in publica e piena Dieta in Coira congregati con la
presente manifestiamo a tutti come noi alli 29 Ottobre prossimo passato dell’anno 1641 per estinguer debiti
communi delle nostre Communità avevamo Decretato d’ingiungere qualche gravezza per un pocco di tempo
alli nostri Sudditti di Valtellina et al Contado di Chiavenna, cioe per ogni brenta di vino vendibile soldi 12 di
buona moneta di Coira...
Hora essendoci dalli SS.ri Agenti di Valtellina Capitano Giovanni Guizzardi, Dottor Lorenzo Perario, Dottor
Giacomo Venosta, Capitano Simon Venosta, Pietro Paravicino, Paulo Malacrida, Dottor …Gio. Antonio Gatto
128
e sig. Gio. Battista Pestalozzi d Chiavenna statto esposto non solo in voce ma ancora in scritto come appare
nella essibita supplica, quale avendo letta, inteso e considerato l’espositione e lamento di cotesto aggravio
riducendo ancora a petto i disaggi passati le taglie e gravezze patite nei rumori delle guerre passate che percio
i debiti sono quasi inestinguibili…
Habbiamo (accio questa impositione sia egualmente divisa nel Paese de nostri Sudditi di Valtellina e duoi Contadi di Bormio e Chiavenna e nella Valle di S. Giacomo) levato il sudetto aggravio ed impositione, et le cride
sopra di cio fatte annullato. Ordinando e decretando all’incontro che li nominati nostri Sudditi siano tenuti
a pagare nella Città di Coira Trentacinque millia Fiorini dico 35.000 fiorini nei prossimi cinque anni venenti
cominciando nel giorno di San Paulo dell’anno 1643 ogn’anno sette mille fiorini…
Qual summa si deve compartire tra li nostri sudditti conforme la consuetudine et ordine tra lor tenuto l’anno
1620. Però senza pregiudiccio delli nostri nativi Patriotti per l’Estimo che hanno nel Paese de nostri Sudditti
qualli in questo non sono tenuti a pagare…Con questo espresso ancora che sudetti nostri Sudditti possino
comprar vino, vendere a qualonque persona forestiera e terriera, condur di dentro e fuor del Paese a cui et
ove meglio lor piaccerà, senza alcuna tassa, licenza o recognitione verso li SS.ri Officciali, servando però in
tempo di guerra per l’uso del nostro Paese…Comandiamo percio a tutti i nostri Sudditti sotto perditta della
nostra grazia et in pena de scudi 400 per ogni contravention d’eseguire fidelmente…Datum in Coira alli 5/15
Febbraro 1642…”
Nota dei vini da acquistare – 1642
“…Nota delli Vini che se deve comprare nel Comune di Castione per l’anno 1642 per servire le sotto notate
Persone
-Per la Serenissima Arciduchessa d’Austria conforma al solito
some 20
-Per l’Ill.mo sig. Landaman Menrado Buol
12
-L’Ill.mo Sig. Colonello Rosirolo per relatione fattami dal suo cavalante
8
-Il Sig. Cap.n Georgio da Speluga e sig. capitano Liberi
per relatione fattami dal suo cavalante di Speluga per nome Garus
(7)2
-Per il M.to Ill.re Sig. Podestà Dorico Enderli per lui et suo S.r Socero et per servire
al S.r Ambasciatore di Solotorno conforme la sua lettera
80
-Per il Sig.r landama Hans Buol di Parpan
50
-Per il Sig.r Ortensio Broco d’Augusta
20
-Per l’Ill.mo Sig.r Cavag.r Robustelli conforme m’ha detto il Sig.r Montorfino
20
-Per il Sig.r Ambrogio Pianta
4
-Il Sig.r Governatore del Forte de Fuentes
3
-Per li Sig.ri Datiari novi
16…”
Licenza per vendita di vino – 1645
“Noi li Capi et Messi delle Commune 3 Leghe…in Tavate in comune Dieta congregati notifichiamo …come
dinanzi al assentato intiero nostro Consiglio è comparso il…Suddito e datiaro messer Pietro Vetti, in nome suo
et de suoi Fratelli di Tirano pregandoci…gli volessimo permetter e concedere libero non impedito traffico et
negotio delli vini per tutta la Valtellina…Havendo Noi cosi intesa la proposta…fatta ricordandoci della loro…
diligenza, fedeltà e realtà…Cediamo e concediamo dunque con la nostra autorità…a prenominati Fratelli Vetti
che possino haver libero traffico e non impedita mercantia del vino nella Valtellina…di comprarne e venderne
e revenderne, man(d)ar, condure et far condure a suo beneplacito da una terra e luogo all’altro et ciò sin a la
quantità de some duecento all’anno…22 Febraro 1645…”
Grida di Tirano sui dazi e protesta della Valtellina – 1647
“…Pretendendo la Valtellina, come aggaravata in alcuni delli capitoli della crida fatta publicare dalli SS. ri
appaltatori de Datij, del tenor che segue…Noi Gaspar Smid a Gruenech, Luogotenente della Podestaria di
Tirano…ad istanza delli conduttori delli datij…facciamo publico comandamento, et editto…
…Prima che qualunque persona…sia tenuto pagar il datio di qualonque merce, o robbe, che introdurrà o condurrà in detta Valle, ò fuori di detta valle…
6) …Li Cavalanti Grigioni sono essenti dal datio del vino, e loro proprie robbe che conduranno sopra di loro
proprij cavalli, sia che lo vendino fuori, ò dentro del proprio paese, ma quel vino che conduranno per altri, sia
che si voglia per rivendere fuori del paese delli Ill.mi SS.ri pagaranno il datio, et il datiaro, o postiere, possi
129
astringere li Cavalanti a deponere per suo giuramento se il vino sia suo proprio, o non, ma altre merci, che
condurranno, ò estraheranno in atto di mercantia siano obligati anch’essi a pagare il sudetto datio, intendendosi
che dove altri comprassero dà detti Ill.mi SS.ri Grigioni in Valtellina volendoli estrahere siano obligati pagare
il datio…
13) …Ancora si commanda che tutti li negotianti di vino tanto se lo pigliano in debito, come se lo comprano
per rivendere si facci la consegna, è pagamento à conto di soldi 10 per soma di stara 8 l’istesso giorno, che lo
rivendono…
14) Ancora li mercanti, è negotianti, che rivendono vini habitanti in--- siano tenuti avisare li cavalanti che caricano, che sono obligati al datio, che venghino à datiare dal postero di--- abenche lo caricano fuori della terra,
e communi di----sotto pena della perdita del vino, et che li cavalanti sotto l’istessa pena siano obligati datiare
ivi…
17) …Li Bormini sono esenti per l’estrazione de vini conforme l’ordini de nostri Ill.mi SS.ri, con che però
portino le sue fedi come in detti ordini appare; mà per le altre merci…pagaranno il datio conforme li altri…
Data in Tirano…li 8 luglio 1645…
Pretendendo dico la Valtellina far il dovuto ricorso alli Nostri Ill.mi ed Eccelsi Signori ò per il disgravio, ò per
levar essa detti datij, e pretendendo li SS.ri appaltatori di disgravarla per tutto quello che sia possibile, dove
però sia senza pregiuditio delle raggioni del Principe alle quali non s’intendono derogare…sono venuti all’infrascritte conventioni…
…per il 13 si dichiara che non si comprendono se non li mercanti et negotianti publici di vini
…Per il 14 s’intende solo da mercanti, et negotianti publici come sopra…
…per il 17 la perdita dell’animali si rimette…il qual però beneficio s’intenda solo per li cavalanti, carratori, o
conduttori Valtellini, e non per altri…
…Item che la Valle non habbi d’ingerirsi per procurare, ne havere detto appalto…”
Rescritto per l’introduzione del vino di Valtellina nello Stato di Milano – 1653
“…Viene il Dottore Benedetto Paravicino…supplica in oltre la Benignità Vostra a nome della Valtellina, acciò
si compiaccia far levare quella Grida, che prohibisce l’introduttione de vini forastieri, et in conseguenza ancora
di detta Valle. Per essersi ciò d’inestimabil danno, consistendo tutte le sue entrate in vino, ed essendone stati
gratificati l’anno passato, si supplica, e si spera da V. E. Che Dio etc. Milano, li 28 Genaro 1653.
El Magistrado Ordinario informe con su pareçer. Firmada Mena etc.
1653. à 13 Marzo
Con l’attestatione hauta, che da qui in avanti restarà abolito, ne più si riscuoterà un certo Datio introdotto
nella Valtellina, e Contado di Chiavena sopra il Vino, che da Sudditi di questo Stato si vuole tal volta condurre
in dette parti. Sua Eccellenza conformandosi col parere del Magistrato Ordinario…concede libera, et ampla
facoltà a chionque si sia d’introdurre in ogni parte di questo Stato qualsivoglia quantità de Vini della detta
Valtellina conforme al solito. E commanda à tutti li Ministri…che non impediscano in niun modo detta introduttione de Vini, non ostante la Grida ultimamente publicata in contrario, alla quale Sua Eccellenza in questa
parte deroga…”
Decreto sulle mercedi processuali, sulle esecuzioni, sulle festività e varie - 1655
“…si supplica per parte de Terziere di Mezzo Sua Signoria Illustrissima a compiacersi di affirmare e stabilire
li infrascritti ordini…
13) …Ancora in materia dell’osservanza delle feste, esser stato supplicato del tempo delle vindemie, e nell’infrascritti tempi di necessità, benche di Dominica ed altre feste per accudire alla cultura, raccolta e conservazione de frutti della terra, e del commercio, e sostentamento umano…si prohibisce alli cavaleri e fanti dell’officio
di castigare, ne convenire, ne molestare alcuno nelli giorni di Domenica
14) Per torchiare il tempo delle vindemie, governare e condurre vini, e regolare cioè nettare vaselli da deponer
il vino ed uve in detto tempo di necessità…
16) …Per li Cavalanti e Boari, e loro animali che ritorneranno con li vascelli voti in tempo di festa come sopra
da qualche condotta o viaggio non siano molestati…
19) …Di poter raccogliere da orto, vigna, o campo rape, radiscie ed altri ortaggi…
Noi Gallo da Monte sig.re di Löwenberg, Governatore di Valtellina…esaminata la…supplica…volendo condescendere ed aderire…comandando che sij inviolabilmente osservata…
…Il 12°, 13° e 14° si admettono totalmente come alla detta supplica…
…Il 16) s’aggiusta nel modo seguente: Per li Cavallanti e Boari con loro animali che ritorneranno con li vaselli
130
voti in giorno di festa come sopra da qualche condotta o viaggio non sijno molestati; purche non sijno partiti
di casa il Sabato per ritornare alla Domenica…
Il 17, 18, 19, 20 s’admettono…
…Data in Sondrio li 10 Maggio 1655…”
Decreto sui dazi ed argomenti vari – 1660
“Noi li Capi ed Eletti…dalle magnifiche Communità dell’Eccelse Trè Leghe…congregati a compiuta assemblea in Ilants…attestiamo…esser comparso…con l’ottenere…decreto…contenente li seguenti punti…
3° Ch sij levato l’abuso di alterar li datij di quelle cose che trà Soggetti, overo tra SS.ri e Soggetti sono trafficate, et non distratte dal Paese, ma solo condotte da un terzier all’altro, da un loco all’altro per contratto fatto
trà di noi stando che li Datij in questo modo per le cose medeme…diversamente verrebbero pagati…Havendo
Noi dunque inteso questa…supplica…abbiamo decretato…
3° Non doverasi per quelle robbe, quali nel Paese trà Sudditi, quanto trà Sudditi e Grisoni, ò da un loco all’altro, saranno nel Paese condotte, e marcantato, pagar alcun datio, mà bene quelle che saranno condotte fuori
del Paese…”
Decreto su monete, dazi, processi, taglie - 1667
“…Noi li Capi e Consiglieri delle Tre Leghe...radunati in Coira in publica Dieta...ordiniamo e decretiamo...che
si scoda per il vino, che si estrae solamente un datio…”
Capitoli sui dazi – 1682
“Noi li Capi et Consiglieri dell’Eccelse tre Leghe di presente in publica Dieta…congregati in Tavà (Davos)
confermiamo li infrascritti Capitoli della Grida sopra li Datij, et insieme affermiamo…li capitoli…con li SS.ri
Rettori della Chiesa della B. V. Maria di Tirano et nostri Datiari sotto li 22 9mbre dell’anno 1650…
Prima comandiamo che qualunque persona…sia tenuta pagar il datio di qualunque merci, o robbe che introdurrà…in detta Valtellina o fuora di Valtellina conforme il Datio sopra di ciò fatto, et pagato, che sarà una volta
il datio ed avendo la sua boleta non sia tenuto ad altro datio…
2° Ancora quelli che condurranno dentro, o estraheranno fuori qualsivoglia merci, o robba siano tenuti datiarla,
e discargarla a casa delli Posteri, ò vero dovana che sarrà deputata in ogni luogo dove sono detti Datiari…et ivi
pagar il datio avanti la robba passi avanti a detta casa…obligando pero ogni Datiaro, ò Postero a tener in ogni
posto la tariffa del Datio…
3° Delle robbe, o merci, che verranno del Stato di Milano, et che verranno dala Ripa del lago di Como siano
tenuti far la consegna al Postero di Delebio, e ricever la boletta della detta consegna, è dipoi consegnarlo al
Datio di Morbegno, ò Trahona, et ivi pagar il Datio…et le robbe che verranno dalla parte di Chiavenna, siano
obligate a datiare a Dubino…
5° …Commandando in oltre alli Cavalanti, ò carradori, ò altri Condutori, che non ardischino condure alcune
robbe, o mercantie, sottoposte al Datio, se non l’accusaranno al primo posto al Postero, ò Datiaro…
6° Li cavalanti Grigioni siano esenti dal datio del vino, et loro proprie robbe…sin che non le vendino, fuori o
dentro del proprio Paese, et per le altre merci che condurranno…siano obligati anch’essi pagar il datio…
8° Li medesimi Cavalanti Grigioni saranno ancora tenuti portar una fede del suo Magistrato che sia Grigione…
9° Li sudditi in genere vecchi et habitanti nel Dominio Nostro saranno liberi del Datio solo per la propria loro
robba, che…hanno di bisogno per proprio uso di casa…
13° …Ancora si commanda, che tutti li mercanti, e negotianti publici del vino, tanto lo pigliano in debito,
come se lo comprano per rivendere, faccia la consegna et pagamento a conto de soldi dieci per somma de stara
8 l’istesso giorno, che lo rivendino, sotto pena della perdita del vino, ò del suo valore, dichiarando che per
mercanti, ò negotianti publici s’intendanno, non solo li mercanti e negotianti che comprano le Canove de vino,
et altre quantità per rivendere, ma ancora quelli li quali per le loro mercantie, che vendano…piglian vino in
pagamento…
14° Ancora li mercanti, o negotianti pubblici…che rivenderanno vino in Sondrio siano tenuti avisare li Cavalanti che caricano vino, che sono obligati al Datio, che venghino à datiare al datiaro di Sondrio sotto pena della
perdita del vino, abenche caricano fuori della terra o comune di Sondrio…
17° …I nativi Bormini…saranno esenti dal Datio per quele robbe, che adopreranno per proprio uso di casa,
ma per quelle cose, che comprano per rivendere, eccetto il vino della loro propria taverna, sia per rivendere nel
131
Contado, o fuori del Contado siano obligati pagar il datio con che chiascheduno sia pero obligato notificare per
suo giuramento che sia per proprio uso di casa…
18° Che per le fedi per il vino si comprerà da Bormini da Tirano in su siano consignati al primo posto venendo in Valtellina, e da quel Postero ricever una fede della consegna della detta fede consegnata al luogo dove si carica il vino…
In fede di ciò habbiamo li presenti Capitoli…nella Dieta di San Bartolomeo…”
Rinnovo decreto di autorizzazione alla vendita di vino all’estero – 1690
“Ill.mi et Eccelsi Sig.ri e Padroni
Sono indicibili li danni cagionati alla Valtellina proibenti l’estrazione de Vini ne’ Paesi Sudditi a persone
forastiere, fatti ormai tanto famigliari per ogni benche minima alterazione de’ prezzi de’ Vini, che dall’anno
1675 in qua quattro volte ne seguì tale prohibitione, con quanto danno, Dio e chi l’ha dovuto patire lo sa, nulla
riflettendo al Capitolato di Milano, Cap. 8…alli privilegij concessi li 13 Febraro 1531 et altro l’Anno 1616 e
finalmente al Decreto convenzionale seguito l’anno 1642 li 5 febraro, confermato in due strafgericht per la cui
conventione la Valtellina sborsò fiorini 35 milla. Ritrovandosi perciò li Popoli…al maggior segno addolorati
dal vedersi così poco osservati li loro Privilegij, e Conventione, quale dovrebbe essere inviolabile, stando il
sovraccennato sborso. Ricorrono novamente al suo Clementissimo Prencipe e Padre, supplicandolo…con ordinare, che per l’avvenire non si possa, in pena della nullità di tali ordini, da non osservarsi dai Sudditi, ò come
meglio parerà alla somma prudenza delle SS.rie Loro Ill.me trasmettere tali prohibitioni et ordini, se prima
non viene intesa, e sentita anche la ragione de’ poveri loro Sudditi, quali in caso di qualche emergente sempre
dedurranno…avanti l’Ill.mo Sig.r Governatore…trattandosi de Privilegij e Conventione pagata, e del Capitolato di Milano. Accertando alle SS.rie Loro Ill.me che in Valtellina mai vi sarà penuria tale de Vini, che non
sopravanzi di gran longa al bisogno, non che alla necessità del Paese dominante, mentre in Valtellina si faranno
cento mila Some di Vini venali…”
Grida contro i pizzoli – 1694
“…che qualonque persona…quale habbi lochi vidati o ne lavori, o coltivi sotto qualonque titolo, voglia e debba
nel termine di giorni otto…aver levate da suoi beni vidati…tutte le foglie ritorte che si ritrovano in dette viti, et
asiliarne (levarne?) tutti li pizzoli potra togliere, e quelle portar a casa propria, et abbrucciarle, o in altro modo
annichilarle…”
Grida sull’adulterazione dei vini – 1699
“…essendo stato esposto qualmente in Valtellina venghi da molti usata grande fraude in dar colore al vino
con Gisloni, Cerase nere, Sambuci ed altro, per lo che viene il vino in se stesso non solo guastato, ma reso
anche malsano redundando a gran danno de cavalanti poi che tal colore nel condursi si perde, onde per prevenirsi…facciamo publica crida…che niuno ardisca…intraprendere di dar colore alcuno alli vini neri con le
supradette materie cioe Gisloni, Cerase nere, Sambuci ò altre simili, ne meno con legni di Castano, ferro et
cosse simiglianti…”
Indulgenza di Clemente XI contro gli animali nocivi - 1705
“La Santità di Nostro Signore Clemente Papa XI
Essendoci esposto per parte de diletti figli dell’Università, et huomini di Sondrio…qualmente i loro campi,
vigne e possessioni siano infestate da una copiosa moltitudine di animali nocivi, particolarmente sorci, ghiri,
locuste, bruchi, pizzoli, gatte, è cugazze (maggiolini) cosi volgarmente detti, talmente che le dette Comunità…ne patiscono gravissimo danno
Dovendosi donque credere, che le predette disgratie possono accadere per qualche occulta maleditione, overo
per qualche censura ecclesiastica…e che pertanto sia necessario ricorrere in primo luogo alla Divina Clemenza…per tanto ingiungiamo al Ven. N.ro Fratello il Vescovo di Como, overo al diletto nostro figlio il suo Vicario
Generale…acciò…si devono avvisare…le predette Università…debbano convertirsi a Dio di vero cuore…affine donque, di meritare la divina gratia…habbiamo determinato di concedergli i celesti tesori delle Sante indulgenze…commettiamo dunque…che publicato ne predetti luoghi il digiuno di tre giorni, e fatta qualche publica
processione e qualche publica elemosina si possano assolvere…le dette Università et huomini da qualsivoglia
maleditione, et altre censure e pene ecclesiastiche ancora contenute nella Bola detta “In coena Domini”…e di
più si benedicano le loro persone, possessioni e campagne…e percio ancora si comandi, et ordini alli predetti,
132
et altri animali nocivi, overo alli spiriti diabolici, che di essi animali si servono in danno degli huomini, acciò
non habbiano piu ardire, ne forma di nocere in modo alcuno alle predette campagne, vigne, et possessioni…mà
debbano fuggire davanti alla Santa Croce, che loro si mostrarà, e distruggere i loro malefici in gloria di Dio
onnipotente
Comandiamo inoltre à tutti i fedeli…che veramente pentiti, e confessati…doppo compito digiuno…faranno
la Santa Comunione, e visitaranno divotamente la Chiesa…Datum in Roma, in S.t Pietro, sotto l’anello del
pescatore li 12 Aprile 1705…”
Grida sulla vendita delle uve - 1705
“Noi Landama Rodolfo Jeklino de Alta Rethia (Realta?) Podestà di Tirano…Inherendo al Rescritto dell’Ecc.sa
Dieta pross.a passata mandatoci dall’Ill.mo Gov.re della Valtellina facciamo publica Crida…che niuna Persona…possa vendere, comprare, ò mercandare uve ad alcuno, et che niuno come sopra possa comprare sotto
qual si voglia colore, o pretesto da veruno, salvo che li Patroni da loro Massari…cosi che li Sig.ri Officiali non
possano dare veruna licenza contraria…Datum Tirani…die …9 mensis Octobris 1705…”
Grida sulla denuncia dei vini – 1709
“…Essendosi dall’Ill.mi Sig.i Capi dell’Eccelse Tre Leghe…stato trasmesso un decreto…nel quale si contiene haver colà sentite diverse lamentationi per le incaparature de vino seguite in Valtelina…comandiamo a
chiascheduna persona appresso alla quale si ritrova del vino tanto incaparato come vendibile…debbano, nel
termine giorni otto…haver consegnato nella nostra Canzellaria Criminale la nota distinta del vino che si ritrova
appresso di chiascheduno d’essi qual sia stato incaparato, e con il prezzo accordato, et a chi sia stato incaparato, come anchora di darci nota del vino che si ritrova appreso di chiascheduno…qual sia ancora vendibile con
il numero delle some o brente incirca…”
Decreto sull’incaparratura di vino – 1710
“…1710, 1/1(2) giugno-Decreto, previo memoriale della Valle che il proclama fatto dalla Sindacatura riguardo
alla vendita, ed incaparatura di vini sia ridotto al stato ordinario dalle Gride generali, e dai decreti dominicali…”
Delibera sull’appalto dell’acquavite – 1714
“…Dalli signori Deccani della comunità di Sondrio mi viene partecipata la loro notitia da loro hauta esserci
persone, che procurino ottenere…l’appalto dell’aquavitta et tabacco che si vendono in Valtellina, et l’ordine
hauto dal Consiglio della comunità…come che tal negotio…sia gravemente creduto lesivo delle immunità concesse alla Valle…io non ho stimato bene fare ulteriori passi senza premetterne l’avviso a tutte le Magnifiche
Comunità, al qual fine le chiamo di Consiglio…”
Grida generale per il Terziere di Mezzo – 1717
Cap. 1: Senza titolazione
“…incaricando…a qualsivoglia persona, che alloggiasse Cavalanti, o Carratori…d’avisarli che il giorno seguente, se sarà Domenica, o altra festa mobile, non possino caricare, ne far viaggio, com’anche li Hosti, e
Albergatori, i quali non haveranno avisato come sopra, e nella stessa pena l’istessi Misuratori di vino, li quali
nelli detti tempi misureranno, con dichiaratione però che a Cavalanti oltremontani sia lecito di far misurare e
caricare in simili giorni dopo il Vespero (riservata però la Domenica, che non si potrà misurare, né caricare):
Ma li Valtellini, o altri distanti dall’habitatione non più di mezza giornata dalla Valtellina, siano obligati all’intiera osservanza del presente Statuto…”
Cap. 9: Senza titolazione
“…Licenziata che sarà la vindemia da Sua Signoria Illustrissima, o dalla Decani o Consoli…che niuno ardisca condurre…uve da un hora di notte fin’alle undeci della mattina seguente, a riserva de’ Padroni, eccetto se
qull’uve fossero state raccolte di giorno, nemeno portare, dell’uve nelli gerli di notte tempo…come anche si
prohibisce a ciascheduna persona la quale sotto qualsivoglia titolo lavorerà beni d’altri disponere delle uve, o
vino di tali beni, se prima li Padroni non saranno sodisfatti delli loro annuali fitti…”
Cap. 25: Senza titolazione
133
“…Che niuna persona…ardisca condur fuori del Dominio delli Nostri Illustrissimi Signori alcuna sorte di
grassina, o altra sorte di robbe commestibili…riservando il Vino e altre robbe per donativo…”
Cap. 26: Senza titolazione
“…Si prohibisce l’incaparatura, e imbottatura de Vini e far Canepa di Vino per rivenderlo nel paese, e non già
per comprare Vini per condurlo fuori…si concede però a Valtelini licenza di dare, e ricevere Vino in pagamento tanto a Gientiluomini, quanto ad Arteggiani, e altre persone, cosi che però li Mercanti del Vino, e grano che
riceveranno in pagamento del loro havere o compreranno vino, o grano per rivenderlo non lo possino spacciare
o rivendere a Cavalanti se prima li Vini de’ particolari, o private persone cavati dalle loro entrate, e lavorerij
non saranno spacciati…”
Cap. 55: Senza titolazione
“…Per il Vino che s’estrae dalla Valtellina non si pagherà se non un sol Datio…”
Cap. 63: Senza titolazione
“…E perche nelle Gride generali già pubblicate per un capitolo spetiale furono prohibite le fabriche dell’Acqua vita di vinacie, essendo dopo questo…seguito un Decretto Dominicale in virtù del quale si permette la
fabrica dell’Acqua vita d’ogni sorte però con la clausula suddetta che per tal causa non siano danneggiati li
boschi…”
Tariffa del dazio delle Tre Leghe – 1717
Noi li Capi dell’Eccelse tre Leghe radunati in Coira comandiamo in virtù di questa a tutti li nostri sudditi di
Valtellina, d’osservare esattamente questa tariffa…Data…li 21 febraio/4 Martij 1717…
Estratto della tariffa relativa a vino, uva ecc.
Lire
6
1
-
…Aceto la soma
…Acqua di vita per ogni peso
…Barili per il Vino il paro
…Pali per le viti il centenaro
…Vino la soma
…Vino forastiero la soma
…Uva passa, e zibetti il peso
Soldi
15
2
3
10
3
Denari
-
Aggiunta del 1717 alla capitolazione del 1682
Cap. XXII: Senza titolazione
“…Comandiamo in oltre che li hosti di Valtellina che fanno venire d’ogni sorte di robba da Paesi esteri, sotto
pretesto di consumarla nella loro hosteria con li forestieri, e pero la vendono ad altri, siano tenuti à pagar il
datio per quella portione che vendono, e non consumano nella loro hosteria…”
Grida sull’acquisto di uve – 1722
“…Che niuna persona …ardisca comprare uve…da qualsivoglia persona se prima da questa non gli sarà fatto
vedere il confesso d’haver pagati li fitti alli suoi Padroni…”
Decreto sulla vendita di vino ai Tirolesi e Svevi – 1738
“…1738, 2/13 7mbre Decreto che annulla la proibizione di vendere vino alli Forestieri, e concede alli Tirolesi,
e Svevi di poter comprare vino in Valtellina in cambio del sale che introducono...”
Vendita di vino a prezzo maggiorato - 1738
“…Essendo pervenuta notitia sicura, che non solo doppo la total pruina occorsa nel mese di Maggio ultimo
spirato nella vite, ma anche nella presente scarsa raccolta del vino, sijno seguiti vendite considerabili non solo
del vino vecchio, ma anche del nuovo, il che non senza raggione si presume avere caggionato il prezio tanto
alterato, al quale di presente il vino, e asceso, e osservando che alle compre, e vendite sono proibite nella reforme; per il che abbiamo ordinato, et decretato che tali compratori siano tenuti di dare, e carricare, non solo alli
cavalanti Griggioni che capitarano, ma anche alli habitanti, che ne hanno necessità per proprio uso, nell’istesso
134
prezio, che l’hanno comprato, riservata però la quantità che ne hano di bisogno per proprio uso, e se tali ingordi Monopolisti fossero renitenti devano incorrere irremissibilmente nella pena di corone 10 per ogni somma
aplicabile alla C(amera) D(ominicale).
D’ordine delli Ill.mi Sigg.ri Capi data in Coira li 17/28 8bre 1738.”
Breve contro gli animali - 1742
“Benedictus PP XIV
…exponi nobis fecerunt…dilecti filii, communitas, et homines terrae, seu loci de Ardenno…quod eorum
agri, possessiones et bona…à copiosa animalium nocivorum moltitudine…damnum proveniat…ob aliquam
occultam maledictionem, aut censuras ecclesiasticas…incursas evenire possint…Nos…contrito corde divinam opem supplices exoramus…fraternitati tuae frater Episcope, seu discretioni tuae vicariae per presente
ingiungimus…universitatem, et homines…nostro nomine in Domino moneas…et contrito corde convertantur…celestes indulgentias thesauros…ut indicto triduario…facta aliqua publica processione…aliqua publica
elemosijna in pauperes erogata, communitatem, et homines…à quibuscumque maleditionibus…absolvas, ac
eos, eorumque personas, agros, possessiones…benedicas; animalibus…seu spiritibus immundis eis in damnum eorumdem Universitatis…fugiant à facie Sacrosanctae crucis, quam illis ostendes…Datum Romae apus
Santam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die XVII Septembris MDCCXLII…”
Decreto sul commercio di vino e sale – 1753
“Noi Landfogh Andrea de Salis Governatore…di tutta la Valtellina
I gravi pregiudizi che si risentono ne due Mag.ci Terzieri di Mezzo e Superiore della Valtellina per l’introduzione del nuovo sale che si imbianchisce a Gera luogho del lagho di Como non solamente per essersi ritrovato di
qualità inferiore di quello che viene importato da Hala d’Inspruch, come ancora perché se non toglie in tutto,
notabilmente almeno per indiretto diminuisce e frastorna il commercio cotanto essenziale de’ vini, et aquavite
che si fa dalle sudette Giurisdizioni tanto con alcune Comunità del Paese Dominante, che col Tirolo, ed altre
Provincie adiacenti nel ricambio del sale bianco di Hala, hanno mosso li SS.ri Agenti delle medeme Giurisdizioni à fare à noi ricorso affinchè per riparo della pubblica loro economia volessimo dare quelle providenze
che meglio convengono…Perciò…facciamo pubblico editto…Che niuna persona…ardisca in modo alcuno di
vendere, comprare, ricevere per rivendere ne tampoco introdurre a titolo di transito verso le parti superiori della
Valtellina, nel territorio e confini de Terziere di Mezzo veruna sorte di sale bianco riservato quello proveniente
dalla fabrica di Hala d’Inspruch, sotto pena non solamente della perdita del sale, degli animali e vetture…mà
ancora de scudi 100 d’oro…”
Gride generali - aggiunte fino al 1787
Cap. 9: “…Che niuna persona possa vendemiare fino al giorno 11 esclusivamente, prima del prescritto ne’
Statuti…”
Cap. 26: “…Si dichiara che i Manopoglj siano totalmente proibiti, così che però la parola Manopoglio si intenda per grossa compra per rivendere, s’intenda quando una sola Persona compri da una raccolta all’altra 150
Somme di vino, e 100 di grano, e ne rivenda la maggior parte all’ingrossa, ritenendo però la dovuta proporzione negl’anni di scarsità”
Cap. aggiunti: Senza titolazione
Cap. 1: “Toccante il Grano, ed il Vino si conferma l’Ordinazione dell’Anno 1758…”
Cap. 2: “A niun mercante sarà lecito di comprare più di 20 Somme Acquavitta”
Cap. 4: “Di tutte trè le antememorate sorti di Prodotti nel Paese si proibisce a ciascun…di comprarne più della
quantità sudetta per imbottare, e rispettivamente ammassare nel Paese suddito…”
Cap. 5: “Alli Massari sarà proibito in tempo della Vendemmia di vendere…Uve…prima di aver pagati li loro
fitti correnti…dopo poi gli sarà concessa, ma solamente di giorno, ed in pubblica Piazza, o in luogo da prefiggersi dal Giudice”
Cap. 6: “Si proibisce ancora…ad un Grigione, quanto ad un Suddito di comprare ossia incapparare Uva in maggior quantità dell’importo di somme n° 15 Vino per fare il Monopoglio, o con l’intenzione di negoziare…”
Villa di Chiavenna
135
“Grida ordenaria” - Ordini del 1674
Cap. 16: Senza titolazione
“…che li Hosti non possino in detto Comune vendere vino alla menuta per più pretio di quello sarà limitato
dalli sudetti provisionarij, et il qual vino lo debbano lasciar dalli medesimi Provisionarij limitare de tempo in
tempo secondo lo venderanno…”
“Grida ordenaria” - Ordini del 1675
Cap. 1: Senza titolazione
“…Primo che nessuna persona ardisca andare nelli terreni d’altri a pigliar ughe, persici…né qualunque altra
sorte de frutti né passare per terreni d’altri vignati sino che sarà vendemiato senza licenza delli Patroni delli
beni…”
Cap. 2: Senza titolazione
“…che nessuna persona ardischa portar ughe fuori de detto Comune sino al tempo delle vendemie senza licenza del…Console o suo viceconsole…”
Cap. 3: Senza titolazione
“…che nessuna persona ardischa andare nelli terreni vignati sino al tempo delle vendemie con gierli ne parimenti in detto tempo sino alle vendemie…andare in detti terreni vignati di notte…”
Cap. 4: Senza titolazione
“…che nessuna persona ardischa toglier giù ughe per far mosto sino al tempo della vendemia senza licenza
delli sudetti Console et suo Vice Console, et ancor che gli sia datta tal licenza non debba però vendemiare tutta
una vide, ma pigliarne un puoco per vide per far quella quantità di mosto conforme tal licenza che gli sarà datta
con che se tali haveranno vino vecchio tal licenza sia nulla…
Cap. 6: Senza titolazione
“che quelli ch’anderanno per li sarroni (chiudende?) vicinavoli o d’altri consorti per andar nelli suoi beni vignati, s’appriranno tali sarroni sino al tempo delle vindemie, gli debbano ancora serrare, over stoppare ogni
volta che li apriranno…”
Cap. 10: Senza titolazione
“…che nessuna persona debba lasciar pascolare nelli beni vignati d’altri bestie di sorte alcuna de niun tempo
dell’anno…”
Villa di Tirano
Ordini del 1659
Cap. 23: Che niun forestiero possa fare incanto, né aver alcun’offitio nel predetto Comune
“…Ancora, che niuna persona forestiere…possa, né debba fare…alcuna sorte d’incanto, né haver alcun’altro
officio…in detta Comunità, eccettuato per l’hosteria (dove non ve ne siano de’ terrazzani)…”
Cap. 24: Dell’obbligo hanno quelli, che incantano la misuradura, e della lor mercede
“…quelli che incanteranno…la misuradura dovranno…quando saranno richiesti…a misurare, et a pesare,
andare fra mezz’ora doppo saranno richiesti…e non andando possa colui che vende misurar il vino, o altra
robba…dando la metà della sottoscritta mercede al misuratore, e l’altra metà possa trattenerla per sua mercede…e detto misuratore debba havere per sua mercede, e faticha per la misuratura, e porto del vino (in luogo
però vicino alla canova di chi vende), soldi sei imperiali per ogni soma di vino, e per ogni soma di grano, e per
ogni carro di fieno…a’ qual’aggravio…siano tenuti…ancora quelli, che scodono vino di livello…ogni volta
che tale vino sia imbottato…così pure che qualunque persona…la quale voglia vendere, o vero altrimenti dare
fuori della Comunità vino, grano…sia obligata avvisare il misuratore…eccetto però che stara cinque di grano,
o castagne, stara due di vino e pesi cinque di fieno, e paglia…et eccettuati li fitti, per i quali non si deve pagare
alcuna misuratura…”
Cap. 25: Di quelli, che vendono carne, pane, e vino
“…che ciascheduna persona la quale vorrà vendere in detto Comune carne, pane, o vino sia tenuta darlo per i
prezzi che saranno fatti di tempo in tempo…”
Cap. 26: Del hosteria, e carico d’hosteri…
“…qualunque persona, che vorrà far hostaria in Villa paghi in ciaschedun’anno alla detta Comunità lire ottanta
Imperiali, e nella parte di Stazzona lire quaranta Imperiali…et che niuno possa …esercir detto ofitio, et arte di
hostari, eccetto quelli haveranno l’incanto…”
136
Cap. 36: Della pena di quelli, che lasciano fuori porci…
“…che non sia persona…la quale ardisca lasciare fuori di casa porci…dalle calende di Febraro fin le calende
di Dicembre…né tampoco si debbano lasciare andare nele vigne, ò pezze vignate, né oppolive, tanto sposati
(con l’anello al naso) quanto non…concedendo alli possessori di tale fondo vignato, dove si ritroveranno di
poterli amazzare senza alcuna pena…”
Cap. 38: Della pena di quelli fanno pascolare in pezze vignate, et oppolate
“…che persona alcuna…ardisca , né debba pascolare…di niun tempo dell’anno in pezze vignate, ò opolate con
bestiame di qualsivoglia sorte…”
Cap. 39: Della forma d’eleggere li arbost(a)ri, e lor carici
“…che quelle persone, quali hanno, ò vero governano vigne, et altre pezze oppolate nelle arbosterie solite del
Comune siano tenute, e debbano unirse ogn’anno a eleggere, e deputare li arbostari per guardia, e custodia
d’esse vigne, acciò non siano dannificate, e questo per tutto il giorno di San Lorenzo…li consorti sudetti, quali
lavorano esse vigne, siano tenuti, et obligati…pagare, e dare ad essi arbostari, boccale uno e mezo vino, ò
mosto per cadauna pertica di vigna…li quali arbostari come sopra eletti siano tenuti, e debbano procurare, et
guardare, di giorno e di notte…le vigne dategli in cura, e non ardischino vendere, né altrimenti donare alcuna
sorte d’uva…eccetto che ne possa dare una ad un viandante per amore d’Iddio…che niuna persona possa comprare, overo altrimenti ricevere uva d’Arbostari…”
Cap. 40: Che niuno possa vendemmiare senza licenza, né prima dell’ordine
“… che niuna persona…ardisca vendemmiare…esse sue vigne contra l’ordine sarà fatto dal Decano, ò Consiglieri, né prima del tempo dagli stessi limitato (intendendosi però dalli 10 del mese d’Ottobre stilo novo
indietro…)”.
Attestazione circa la misuratura del vino – 1720
“…anno…millesimo septingentesimo vigesimo…Augustinus…Marante dicti Blancotti Villae…iuravit ad
sancta Dei Evangelia, testis annorum quinquaginta quinque circa, confessus et communicatus in Paschate…protestatus fuit:
detto Biancotto, come quello che è stato molti anni passati, e di presente incantatore della brenta nella comunità di Villa, seu misurature del vino…dice essere la verità che tutto il vino viene menato fuori d’essa comunità,
tanto se si compra, come se si scode di fitto…(purche sia imbottato) sopra esso vino si deve pagar la misuradura da chi compra, da chi scode e da chi riceve detto vino, et questo è tenuto fare ogni, e qualunque persona
tanto del Paese dominante (i Grigioni) come del Paese dominato (i Valtellinesi) per tutto quel vino, che viene
menato fuori di detta comunità…come in fatti esso Biancotto protesta aver sempre ricevuto la sua misuradura
non solo dà Valtelini, Bormini, et altri, ma ancora dalli Nostri Illustrissimi Signori Grigioni, non solo per il vino
che comprano, mà ancora per il vino che scodono di fitto…”.
137
Atti privati
138
Parte I
Permutatio - 761
“…Regnante Domno Desiderio viro excellentissimo rege anno pietatis eius in dei nomine V…bona convenit
voluntate inter Anselperga sacrata Deo abbatissa monasterio Domni Salvatoris quod fondatum est in civitate
brixiana…et inter Natalia…et Pellagia…abbatissa monasterii Sancti Iohannis quod sito est intra civitate Laudensi…Item de curte in Valletellina dedit predicta Anselperga ipsa Natalia et Pellagia…id est aldiones quattuor
cum omnibus res eorum…seu loco et terra in loco Castellaria…Actum Ticino…”
Obligatio - 837
“...Promito atque spondeo me ego Crescentius filius quondam Marifrit de finibus Valtelina, vico quod nominatur Alebio, tibi Gaudenci v. v. abati monasteri sancti Ambrosii...et ad sucesoribus tuis deservire et obedire
usque ad annos quinque espletos, et curtem illa iure monasterii ipsius sita Doblino cum omnibus rebus et
masariciis sive apendiciis ad ipsam pertinentem custodire et covernare seo laborare sine negligencia, ut decet
bonus actor et scario...Insuper...pro isto servicio debeat abere ego qui supra Grisencius...beneficiario nomine,
idest vino et grano illo tantumodo, quas ego de rebus eidem monasterii usque modo consueto fui redendi...quas
annue super ipso grano et vino consueto fui redendi, et in anno complere promito iuxta livelum exinde mihi
emisum; tamen, ut dixi, grano et vino mihi sid concesum, quia sic inter eis convenit. Actum suprascripto monasterio feliciter...”
Venditio - 864
“...Constat se Godiprandus vasso domni Imperatoris...accepisse...a te Gerulfo menesteriale domni
imperadoris...libras undecim...precio placido defenito...pro omnibus rebus iuris mei que abere viso sum in
Valletellina locus qui dicitur Cesxini quod est casis...vineis ...”
Obligum - 932
“...932...in civitate Cumana in laubia domni episcopatu beati sancti Abundii...prope lacum resideret domnus
Petrus episcopus cum Benefredo vicedomino seu cum bonorum aliorum hominum...convenit voluntatem inter domnus Petrus episcopus nec non et inter Dominicus Teuxello et Stefanus de Rio seu Dominicus de Arfo
atque Johannes Verublo isti habitatoribus in loco Blanzone...obligavit...reddere debent a parr(ochia) Sancti
Abundii sita in loco Berbenno et per omnes annos denarii duodecim et cera valente denar(iorum) IIII (quattuor)
consignati...in festivitate sancti Martini...super altare ipsius sancti Abundii...Alia super imposita adquerere non
liceat ipse domnus Petrus episcopus nec successoribus suis nec gastaldionibus eius…”
Venditio - 968
“...Constat nos Magnus presbiter de villa Gravedona...seu Richardo de vico Cose...accepissemus a te Laurencio de suprascripto vico Cose...solidos sex finitum precium...pro petie trex de vinea et campo, cum area
ubi estant...quam abere visi sumus in fundo suprascripto Cose. Prima pecia est vinea, locus ubi dicitur a
Fontana...et est pecia ista...per mensura iusta tabulas viginti et quinque...”
Donatio - 980
“...Ego Adelongus...qui vixit lege longobardorum...dixi...post meum decessum abeant Dominicum et
Liuprandum...de loco Cose sito Valle Tellina, vinea pecia una cum area in qua estat iuris mei qui abere visus
sum in suprascripto loco Cose, loco ubi dicitur vinea Tadolani...et est area ex ipsa vinea per mensura iusta
tabolas decem et octo...Actum Terranis…”
Pactum de non opponendo - 992
“...Promitto atque spondeo me ego Laurencius...de vico Cose tibi Dominici de suprascripto vico Cose, ita ut da
139
modo in antea unquam in tempore non sit...oponentes capitulo licenciam nec potestatem agere nec
causare nec requirere, idest nominative de vinea una cum area in qua estat, iuris tui...qui est posita in vico et
fundo Trevanola (l ), a locus ubi dicitur Pradasco...”
Il Fossati ritiene trattarsi di Trevano (CO); la residenza delle parti, la collocazione del bene, il luogo di stipulazione e la presenza di testimoni valtellinesi
induce a ritenere che si tratti di Traona, nella bassa Valtellina. La denominazione è infatti simile a quella usata in altri atti dell’ epoca.
Venditio - 994
“Anno…noncentesimo nonagesimo quarto...Accepi ego Martino...de loco Sundri, qui professo sum lege vivere
romana… solidos sex finitum precium pro vinea, in qua estad pecia una iuris mei, qui regiacet in suprascripto
loco Sundri ad locus ubi dicitur Roveredo...et est per mensura justa tabulas legitimas duodecim...”
lnventarium - sec. X
“…Breviario de rebus monasterii sancti Ambrosii in Hublini. In primis sedimen cum salas duas muratas et
solario uno murato seu cassinas tres cum torclos duas super habente...secundo sedimen ibique cum salas muratas et cassinas quinque cum torclos tres super habente et ort(o)s insimul tenente cum incisa...Tercio sedimen
ibique cum torclo super habente...Prima vinea prope casa pertica I, tabule XVI. Secunda ibi prope pertice V.
tabule XVIIII. Tercia in Fenili pertice III, tabule XVIII. Quarta ibi prope perticae III. Quinta ibi locus pertice
II, tabule VI. Sexta ibi pertice II, tabule V. Septima ibi locus pertice IIII, tabule XIIII. Hoctava a Pogiolo pertice
II, tabule II.Nona ibi loci pertice V, tabule II. Decima in Besola pertice III. Undecima a Roniaciola pertice V,
tabule VIII. Duodecima prope sedimen pertice XI, tabule XII. Terciadecima in Clausura tabule XII...Cerreto
perticas III. Secundo tenente se cum una vinea pertica I, tabulas XII… Summa de sediminibus iuge I, pertice II,
tabule III. Summa campis iuges II, pertice III. Summa vitis iuges IIII, pertice III. Summa silvis castaneis iuges
VII, pertice VIIII, no(v)em et roboreto insimul pertice VIIII. Summa pratis iuges V, pertica I, tabule XV…”
Nella dettagliata ricostruzione operata da Massimo Montanari in L’alimentazione contadina dell’Alto Medio
Evo,1979 appare che la superficie complessiva del fondo di cui sopra era di 24,49 iugeri, con una percentuale
di vigna sul totale del 19%, contro un 7% dei sedimi con orti, un 11% dei campi ed un 5% dei prati (e con un
totale dei coltivi pari a1 42%). Il dato relativo al terreno vignato risulta uno dei più elevati in assoluto tra i fondi
considerati, superato solo dalla percentuale del 38% del fondo di Axegiani (AT), comunque di estensione molto
minore ed interamente destinato a coltivazioni. Se rapportato ai soli coltivi il dato di Dubino è il maggiore in
assoluto tra quelli rilevati. I dati di alcuni fondi non sono però completi.
Venditio - 1009
“...Constad me Iohannes...de loco Prado sita Gravadona...accepissem...ad vos Domin(ic)us et Iohannes seu
Benedictus...modo abitare videntur loco Cose...solidos quindecim, finitum precium pro pecia una de terra
vinea, cum area ubi extat iuris mei, quam abere viso sum in suprascripto loco et fundo Cose...et est ipsa
vinea...per iusta mensura tabulas legiptimas octo…”
Venditio - 1011
“...constat me Lupus...de Insola Comense...accepissem...ad vos Laurencius et Bonofilio...de loco Cose...solidos
quadraginta finitum precium pro camporas pecias trex et vinea cum area in qua estat pecias duas...in suprascripto loco Cose...Prima vinea dicitur Pasquario...et est...per mensura tabulas quinque et pedes octo. Secunda
vinea dicitur a Ravilico, et est...tabulas novem...”
Venditio - 1016
“...Constat me Aupertus archipresbiter...de loco Clavenna...accepisem ad te Arioaldus item presbitero...libras
centum, finitum precium pro capella una que est edificata in onore sancti Fidelis...et casa solariata...atque vineas cum areas duas...Predicta capella, que est constructa infra prima vinea, et nominatur ipsa vinea a Sancto
Fidele. Ipsa vinea cum predicta capella infra se abente in integrum predicta casa solariata...reiacet infra castro
de suprascripto loco Clavenna ad locus qui dicitur Petraria. Predicto sedimen cum secunda vinea insimul se
tenente ad locus ubi dicitur via Carale...”
140
Venditio - 1016
“...Constat me Dominicus...de vico Coxe...accepissem...ad te Deusdeo de vico Elebio...solidos quatuordecim
finitum precium pro campo pecia una et vinea pecia una cum area in qua estad iuris mei quod avere viso sum in
suprascripto loco et fundo Coxe. Suprascripta vinea dicitur Valena...et est per mensura iusta tabulas legiptimas
sex...”
Venditio – 1017
“…Constad nos Laurencius Bono…et Seneverga jugalibus…accepissemus…ad te Transevertus…argentum
denarios bonos quinquaginta...pro vinea una...ad locus ubi dicitur in vinea de ropolo…”
Venditio - 1020
“...Constat me Liutulfus...accepisse ad te Dominus...de loco Intercurti foris prope Insola Commense l(ibras
sep)tem, finitum precium pro mea porcione, quod est duas partes, de casas cum vineas insimul se tenente cum
area in que estad...et vinea cum area in que estad pecia una...quam avere viso sum in loco et fundo Travaula
sita Valtelina. Prima casa cum iam dicta vinea insimul se tenente dicitur ad Uxio...et est ipsa mea porcio...per
mensura iusta tabulas legiptimas novem et pedes legiptimos octo. Secunda casa cum secunda vinea et silva
insimul se tenente ibi prope...et est per mensura tabulas legiptimas decem et dimidia...”
Venditio - 1022
“...Constad me Gariverga abitatrice in Vico Cose...accepise...lib(e)ra decem, finitum precium pro medietatem
de omnibus et universis...mobilibus et immobilibus...quod abere visa sum in suprascripto Vico Cose, in Travale, in Melle seu in Tresivi...campis, pratis. vineis, silvis...”
Venditio - 1022
“...Constad me Arioaldus de loco Prato Sito Gravadona...accepisse...ad te Adamme...de loco Premunte sito
foris prope Insola Comense...libras decem finitum precium pro mea porcione, que est medietas, de casis et
omnibus rebus territoriis illis iuris mei…abere viso sum in valle qui dicitur Telina, in locas et fundas Runco, et
Bulio...pernominative de sedimen pecia una, de vineis cum areis suarum pecias duas, de campis arabilis pecias
sex. Suprascripto sedimen cum casa et curte seu vinea homnia insimul se tenente dicitur Curte Laurina; et est
area eius insimul mea porcione per mensura iusta tabulas octo et pedes trex...Prima vinea ibi prope; et est area
eius per mensura iusta tabulas novem. Secunda pecia de vites dicitur similiter ibi prope, et est area eius per
mensura iusta tabulas novem et pedes trex et dimidio...Predicta mea porcione, quod est medietas, de iamdictis
rebus in suprascripto loco et fundo Bulio est pernominative de sedimen pecia una, de vineis cum areis earum
pecias duas, de campis arabilis pecias duas, de gerbo pecia una...Prima vinea ibi prope, est area eius per mensura iusta tabulla una et pedes decem...”
Venditio - 1029
“...In Christi nomine: Chunradus gracia Dei imperator augustus, anno imperii eius secundo...Constat nos
Redaldus...et Cesaria...iugalibus, qui professi sumus lege vivere Ribuariorum...qui accepimus...ad te domnus
Aribertus reverendissimus sancte Mediolanensis ecclesie archiepiscopus...denarios bonos libras trescenti,
finitum precium...pro nostram porcionem de cortem unam domuicoltilem qui nominatur Talamuna iuris
nostri...cum sediminibus et vineis cum areis earum seu campis per mensura iusta iuges quinquaginta, de silvis
castaneis et stellareis cum areis eorum seu pratis iuges quinquaginta, de gerbis cum alpis et muntibus sunt per
mensura iuges centum, una cum predictis servis et ancillis in integrum...”
Venditio – 1034
“…constad nos Sabadinus…et Maria jugalibus…accepimus ad vos Agustus…et Vincencia jugalibus...argentum
denarios bonos solidos quadraginta et septem...pro vinea...ubi dicitur a Mole...et est ipsa pecia…quantum vo-
141
bis venundare intendimus, per mensura justa tabulas legiptimas tres et pedes quindecim…”
Venditio - 1035
“...Constad nos Dominica...et Bono...iugalibus de loco Andavenno...manifesti sumus quod acepimus ad te
Dodone...de loco Bislacio...solidos decem et octo finitum precium pro vinea cum area in qua esta pecia una
iuris nostri...quam abere visi summus in suprascripto loco et fundo Andevenno a locus ubi dicitur a Runco de
Onego...”
Venditio - 1035
“…Constad me Vuerezo...de loco Andaveno, qui profeso sum vivere lege Langobardorum, acepisem...ad te
Dodo...de loco Bislacio...solidos triginta quinque et dimidium finitum precium pro vinea cum area...quam
abere viso sum in loco et fundo Postalese...et est area eius per iusta mensura tabulas vincti et tres et pedes
octo…”
Venditio - 1036
“...Constad me Dominica...de vico Cose et relicta quondam Davidi de loco Dublino...solidos decem et
dimidio, finitum precium...pro meam porcionem, quod est quartam partem de suprascripta vinea...per iusta
mensura tabulas legiptimes quadtuor et dimidia...”
Venditio - 1037
“…Constat nos Gentius…et Atolla…manifesti sumus qui accepissemus, a te Angelberga…libras quindecim,
finitum precium pro vinea, cum area i qua estat pecia una iuris nostri…in suprascripto loco et fundo Prore…et
est ipsa vinea cum areis eius per mensura iusta tabulas legiptimas quadraginta et quinque…”
Venditio - 1038
“...Constad me Amadus...de loco Postalese sita Valle Tellina...accepisem...ad te Crescensius...de loco Spurano
prope Insola...solidos sedecim finitum precium pro casa sala cum vinea et pommario in simul tenente...quod
abere viso sum in suprascripto loco et fundo Postalese ad locus qui dicitur Gandos...et est area....pro mensura
iusta tabulas septem...”
Venditio - 1040
“...Constat nos Ato...de loco Mantelle et Amiza iugalibus...accepissemus...ad te Genzo...de loco Intercurti foris
prope Insola Comense...solidos viginti et uno, finitum precium pro vinea una in qua estad pecia una et campo
pecia una iuris nostri, quas abere visi sumus in suprascripto loco et fundo Mantelle. Predicta vinea...dicitur
Pablario...et est area...per mensura tabulas octo et pedes octo... ”
Venditio - 1041
“...Constat nos Petrus...de loco Clavena et Dominica iugalibus...accepisemus...ad te Agidulfo...de
suprascripto loco Clavena...lib(e)ras quatuor et dimidium finitum precium, pro vinea cum area....quam abere
visi sumus in suprascripto loco et fundo Clavena, ad locus ubi dicitur Fontana... ”
Venditio - 1041
“...Constat nos Angelbertus...de loco Coxe sita Valletellina et Cresencia...iugalibus...accepisemus ad vos Bono
et Grauso...de loco Intercurte foris prope Insola...libras quatuordecim finitum precium pro homnibus casis et
territoriis illis iuris nostri quod abere visi summus in locis et fundis Travaula et Melle...hec sunt tam casis cum
edificiis...vineis...”
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Venditio – 1047
“…constad nos Calvo…et Adelberga jugalis…accepimus ad te Adam…argentum denarios bonos solidos
quadraginta et quinque...pro nostra porcione de vinea…ad locum ubi dicitur Mole…et est ipsa vinea…per
mensura justa tabules septem…”
Venditio - 1057
“...Constad me Azo...de loco Talamona sita Valletelina qui profeso sum ex nacione mea legem vivere
Salicha...accepisem...ad te Ingo presbiter de ordine ecclesie et plebis sancte Eufemie...liberas decem, finitum
precium pro mea portione, quod est medietas de vinea cum area...quod abere viso sum in fondo suprascripto
Talamona, ad locus ubi dicitur Vinea Magiore...Et quod repetierimus vindicare non valeamus, set presens
cartula vinditionis dioturnis temporibus firmam et inconfulsam permanead cum stipulacione subnixxa et pergamina cum actrementario de terra levavi...”
Venditio – 1062
“…Constad nos Mauro…et Amiza jugalibus…accepisemus…argentum denarios bonos libras trex et dimidie…pro vinea…in loco et fundo Prore; jacent in loco ubi dicitur Silano…”
Venditio – 1068
“…Constad nos Bono…et Amiza jugalibus….accepisemus…ad te Andrei…argentum denarios bonos libras
quadtuor…pro vinea…ad locum ubi dicitur Mese…”
Venditio – 1068
“…Constad me Africa….accepisem…ad te Traseverto presbiter…argentum denarios bonos solidos centum
quinquaginta…pro vinea…in loco qui dicitur Bede…”
Venditio - 1071
“...Constad me Ato, archipresbiter...de loco Clavenna accepisem...ad te Traseverto item presbiter...libras centum, finitum precium pro mea portione de vineis, casis et homnibus rebus territoriis mobilibus...quod abere
viso sum in suprascripto loco et fundo...”
Venditio – 1073
“…Constad me Sabadino…accepisem…argentum denarios bonos solidos quindecim…pro mea porcione…de
casa, sala et vinea seu curte insimul tenente cum area…ubi dicitur a Mese…”
Venditio - 1073
“...Constat nos Vuido presbiter, officiale ecclesie sancti Alexandri sita Brivio...et Vuifredus seu Amizo
germanis...de loco Beverade, qui profesi sumus nos ex nacione nostra lege vivere Longobardorum,
accepissemus...a te Fidele filio quondam Attoni de loco Campo foris prope Insula Comense...libras tredecim,
finitum precium pro cunctis casis et omnibus rebus territoriis illis iuris nostri, quas habere visi sumus in loco
et fundo (T)eriano...in Colonia pecia una de vinea...in Torclo pecia una...”
Nella trascrizione dell’ atto è indicato, come luogo, Ceriano; tutti i toponimi presenti sono però relativi a Tirano, in Valtellina. Il documento, con qualche differenza nella trascrizione, è stato pubblicato da PEDROTTI Egidio, Le fortifìcazioni di Tirano, in BSSV, vol.
2/1940, pagg.10/11.
Donatio – 1074
143
“…Tibi Johanni…ego Ato archipresbyter…proprietario nomine te confirmo habendum, id est vinea cum area
in qua estat pecia una, et casalicio…a via bella…et est area ex ista vinea per mensuram justam tabules legiptimes sexaginta…infra castro de suprascripto loco Clavena, ubi dicitur a sancta Maria…”
Donatio - 1077
“...propter basilica sante Eufemie sita infra castro Insola nos Dominus clericus et Vuilielmus germani filii quondam item Domini de loco Balbiani foris prope suprascripta Insola et Belesunda conius predicto
Vuilielmi...donamus et oferamus...nominative vineas cum areas in qua exstant pecia una iuris nostri quam
abere visi summus in loco et fundo Postalexe sita Valle Tellina...”
Venditio – 1081
“…Constat me Gisla…accepise…a te Wuido…argentum denarios bonos solidos treginta…pro vinea pecia una
cum area sua et cum vialem…loco et fundo Clavena…ad locus ubi dicitur Tramaria…”
Venditio – 1082
“…Constad nos Aiha…et Laurenza…accepisemus…ad vos Andrea…et Ingeltruda jugalibus argentum denarios bonos solidos sexaginta et quinque…pro vinea, casa, sala…in Plano…”
Venditio – 1082
“…Constat nos Almericus…et Wida jugale…accepise...argentum denarios bonos solidos septuaginta...pro
vinea pecia una cum area...a Sumovico...”
Pactum de non molestando - 1083
“...Tibi Ingezie filie quondam Petri de civitate Cummo promitto atque spondeo me ego Martinus...de loco
Pendolasco...ita ut ad hac die in antea non sit unquam in tempore mihi...nec meis heredibus licencia nec potestas…quam fieri potest agere nec causare nec molestare nec contradicere...nominative de pecia una de vinea
tui iuris que iacet in Pendolasco ad locum ubi dicitur Vinea Novella...”
Venditio – 1084
“…Constat nos Azo…et Orgenia jugalibus…accepisemus…argentum denarios bonos lebras decem et octo…
pro meam porcionem de vinea…a Summovigo…”
Venditio - 1091
“...Constat nos Rogerius filius quondam Andrei iudex de civitate Cummo et Ingiza iugalibus, qui professi
summus lege vivere Langobardorum...accepissemus...ad te Omodeo presbitero...solidos centum finitum precium pro nostra portione de sedimine cum edificiis kasarum super abente pecia una cum vinea insimul se
tenente...quod abere visi summus in territorio de Tresivi...Simulque et vendimus...pecia una de vinea...que
reiacet in loco Pendolasco et dicitur Vinea novella...”
Venditio – 1092
“…Constat nos Anrigo et Gixila germani...accepisemus...argentum denarios bonos solidos centum...pro nostra
porcione de vinea...ad locum ubi dicitur a Riasca…”
Donatio – 1093
“…tibi Gotefredi, filio nostro, nos in Dei nomene Andreas presbiter…donamus…vinea pecia una…ad locum
qui dicitur poscastello iusta porta Pruina…”
144
Venditio – 1094
“…Constat nos Johannes…et Bona jugalibus…accepisemus…argentum denarios bonos solidos quadra(g)inta
et quinque…pro pecia una vinea…in Plano…”
Venditio - 1094
“...Basillica, qui est constructa in onore sante Dei genetricis Marie, non longe de castro qui vocatur Tresevi,
nos...lngelenda...et Lafrancus mater et filio seu Contessa conius ipsius Lafranche de loco Cluri...donamus et
oferimus...petia una de terra, quod est vinea iuris nostri, quas abere visi sumus in loco qui vocatur Bovolci...”
Forse si tratta della località Boalzo, tra Teglio e Bianzone.
Venditio – 1097
“…Constat no Ato…et Petrus…et Bregonzo…accepisemus av vos Wido et Ato clericus et Constantino et
Franco iermanis…denarios bonos libras ses…pro pecia una de vinea cum area sua…in Plano…et omnia quantum nobis pertinet infra ipsas coerencias de ipsa vinea cum torculo…”
Venditio - 1099
“Constat nos Redaldum...de loco Ponte...manifestus sum quod accepi, a te Pagano...de civitate Cumi…libras
duas et solidos quatuordecim finito precio...pro camporum peciis trex et pro peciis duobus vinee iuris mei quos
abere visi summus in suprascripto loco et fundo Ponte...prima vinea iacet intus closo de curte...secunda vinea
ibi prope iacet...”
Venditio - 1100
“…anno...rnillesimo centeximo...Constat me Clavenola...de loco Clavenna...que profesa sum vivere lege
romana...manifesta sum quod acepi...denarios bonos baslienses libras ses finito precio...de vinea cum area sua
iuris mei quam abere visa sum in loco et fundo Clavenna ad locum ubi dicitur in Bede...”
Donatio – 1100
“Nalutya, et Pagana sorores…pleno dominio, et divina ispiratione praecedente, statuerunt et ordinaverunt, et
liberam donationem, et resignationem fecerunt in manibus Arcypresbyteri, et canonicorum Ecclesiae Sanctorum Gervasii et Protasii de Burmio de Ecclesia Sancti Syri de Blanzono Vallistellinae, cujus Ecclesiae fuerunt
constructores, et fondatores, et dotatores…et de terris, vineis pratis…ipsius Ecclesiae…ita quod idem Capitulum teneatur facere celebrare ad dictam Ecclesiam Sancti Syri et alia divina Officia facere, sicut decet…An.
MC, die VIII Februari…”
Locatio - 1100
“...Investiverunt canonici de sancto Laurentio de loco Clavenna…(H)anterium de Ponte…de casa una que
adiacet in ipso loco Clavennae ad locum ubi dicitur ad Pontem cum vinea que adiacet ad locum ubi dicitur
Fontana...Et...omni anno...dictus (H)anterius sive sui heredes persolvant quindecim solidos...ex iamdicta vinea
transactis sex annis debeant semper persolvere mensuram unam vini, cum decimatione eiusdem vineae...”
Donatio - 1107
“...ego Azo...et Nubilenda iugales...donamus et offerimus ad parte Ecclesie Sancti Laurentii peciam unam de
vinea cum area sua iuris nostri quam abere visi sumus in suprascripto loco Pluri et iacet ad locum ubi dicitur
Roncale...eo modo ut heredes mei debeant tenere et laborare predictam vineam et onmi anno dare duas anforas
de musto ecclesie Sancti Laurentii si voluerint tenere et si mustum dare noluerint ministri Ecclesie faciant quod
voluerint de suprascripta vinea...”
145
Venditio - 1114
“...Constat nos Vuibertum...quod accepi...libras trex finito precio...de mea porcione de vinea que iacet in plano
de Mole...”
Venditio - 1115
“...Constat nos Aribertum...de loco Clavenna et Gisla iugalis...accepisse...libras viginti et septem et dimidia finito precio...de vinea...quam abere visi sumus in loco et fundo Clavenna iacet ad locum ubi dicitur Ariasca...”
Donatio - 1119
“...Ego Vuido...volo et statuo seu per meum ordinamentum confirmo in manibus presbiteri Petri...ad partem
Eglesie Sancti Iacobi et Filippi...peciam unam vinee que iacet ad locum ubi dicitur a Ramaria in loco Clavenna...”
Donatio - 1123
“...dederunt et emancipaverunt Iohannes...Cumperti de loco Clavenna et Alese iugalis in manu Olize ...peciam
unam de vinea cum area sua et peciam unam de silva; predicta vinea…iacet in Ariasca...”
Obligatio - 1123
“..inpignaverunt atque tradiderunt iure pignoris Iohannes...Cumperti de loco Clavenna et Alese iugalis in
manu Olize...peciam unam de vinea cum area sua que iacet Ariasca quantum ibi abente subtus fenile…eo
ordine quod ab ista festivitate S. Martini prima et prosima veniente usque ad annos duos debent facere
cartulam...nominative de casa una cum area sua que iacet ad portam Proinam infra castrum...et de vinea cum
area sua que iacet a Bede...”
Venditio - 1124
“...Constat me Opertum...de loco Clavenna...accepise...a te Pre. Petro officialis Ecclesiae S. Laurencii de loco
Clavenna...libras sex finito precio...de vinea pecia una cum area sua que iacet in loco Clavenna, iacet ad locum
ubi dicitur a Fontana...”
Venditio - 1124
“...Constat nos Gislam...et Uniam filiam predicte Gisle...quod accepimus a vos Bombello et Anrico...de
loco Clavenna...libras novem finito precio...de nostra porcione de vinea et casalicio et de curte quod iacet a
Mole...”
Descrizione della Valtellina – 1126
“…C’era una valle molto bella e molto
propizia ai suoi coloni, e di civili
costumi adorna, detta Valtellina.
Vi crescono rigogliose delle viti
Le piante; fertile è di messi: Latte
V’è in abbondanza, e molte pur castagne
Vi sono, e molte noci. Ma papaveri
in gran copia colà nascendo il sonno
vi consiliano…”
146
Un’altra traduzione ricordava invece:
“…Siede fra l’Alpi un’ubertosa valle
Che dicono Tellina; in vista lieta,
Ombreggiata di noci e di castani
Ricca di biade, di vigne, di prati,
Popolata di greggi…”
Venditio - 1137
“...Constat me Tebaldum…de loco Clavenna...quod accepi a te Girardo...libras sex finito pretio pro vinea cum
area petia una et iacet ubi dicitur in Ariasca....”
Licentia - 1140
“…Anno…millesimocentesimo quadragesimo…Cum sit d.nus Ardicio Cumanus Episcopus in castro de Tirano…venit Johannes conversus ecclesie beati Remigii…petens…ut ipsum commune et homines de Tirano
darent…de terris incultis dicti communis nomine concelivi solvendo acolam dicto communi…dictus presul
sciens et videns paupertatem ipsius ecclesie et serviencium in ea…(dedit) plenam parabulam et licentiam…
omnibus vicinis de Tirano ad partem dicti communis ut libere sine alio impedimento dare et investire possint de
terris incultis dicti predicti communis de Tirano conversis et servientibus dicte ecclesie Sancti Remegij nomine
concilivi et solvendo acolam dicto communi…Omnes vero vicini coram ipso d.no episcopo investiverunt nomine dicti communis supradicto Johanni converso ad partem ipsius ecclesie peciam unam terre cum hedifficiis
et molendino et… pro conzio uno vini annuatim accolam…”
Venditio - 1141
“...Constat me Uniam...accepi a te Girardo viro meo libras quindecim…pro pecia una de vinea iuris mei quam
habere visa sum in loco Clavenna, ubi dicitur a Muntono...”
Venditio - 1146
“...Constat nos Giname...et Mabiria iugales...accepimus a te Pagano qui dicitur Cò de anniello...solidos quinquaginta et novem...pro petia una de terra cum arboribus et vitibus super abente reiacente ubi dicitur in Ardala...”
Investitura - 1146
“...per lignum et cartam quam sua tenebat manu Vuibertus Archipresbiter Ecclesie S. Laurencii...investituram
et tradicionem fecit in manibus Mirabelle...et Otonis...de tribus casis...et de pecia una de vinea que iacet a
Brancosina...”
Venditio - 1147
“...Constat me Carlum Barilotta de loco Pluri et Contesa...accepisse...a te Vuiberto Archipresbitero ad partem
Ecclesie S. Laurencii de Clavenna…libras quadraginta et quatuor finito precio...pro quanto nobis pertinet in
plebe Clavenna vel Episcopatu de Coira de campis, vineis et silvis et pratis...”
Venditio - 1151
“...Constat me Otonem...de loco Clavenna accepisse...a te Oto qui diceris Pinctirolus…libras VI. ..pro vinea
una iuris mei que iacet in territorio de Areasca...”
Venditio - 1153
147
“...convenit voluntate inter Azonem clericum, qui dicitur de Curte de loco Clavenne, nec non et inter item
Azonem...Inprimis dedit ipse Azo...medietatem de vinea una rejacente in territorio de isto loco Clavenna ubi
dicitur a Summe...invicem recepit ipse Azo clericus...portionem que est quarta pars de prato et vinea...cum casa
una de super rejacentem in territorio de isto loco Clavenna ubi dicitur a Summoprato...”
Venditio - 1164
“...Vitalis…de summo prato...et Contissa iugales...vendiderunt et tradiderunt Guiberto qui dicitur Carne de
porco de loco Clavenna...due parte de terra cum casis et aliis suis accessionibus que est vinea et silva que iacet
in ista plebe Clavenna ubi dicitur in silva Raineri...”
Sententia - 1176
“...Sententia dedit Ioannes Susanus assessor D. Guiberti Grasi....Lis quidem talis erat: conquerebantur...ut daret eis decimam de maronis ubicumque nascantur, sive in silva, sive in vinea, sive in campo...predictus Ioannes
Susanus...talem dedit sentenciam...de illis vero maronibus qui sunt extra silvam in vinea, vel in campo quia
actores confessi sunt se nunquam habuisse…decimam, idcirco absolvit possidentes marrones extra silvam…
vel in vinea, ne de ipsis decimam dent...”
Venditio - 1176
“Vidale...de Summoprado e parenti vendono a Guiberto Carne di porco di Chiavenna per lire l8...una selva e
una vigna poste a Selva Raineri...”
Permutacio - 1178
“...I canonici di S. Lorenzo di Chiavenna danno a Guiberto Grasso...una pezza di terra con selva situate in Prato
a Contabene...in cambio di una pezza di terra a viti ed aratorio con casalicio situata come sopra...”
Permutacio - 1178
“…Commutazione di beni fra Guiberto detto Grassello di Chiavenna e la chiesa dei SS. Cristoforo e
Brancato…Grassello dà ai canonici…e una casa posta vicino alla chiesa, con viale e vigna dietro...i canonici
danno a Guiberto una selva…”
Venditio “Jure concelivi” – 1181
“Anno d.ni millesimo centesimo octuagesimo primo…vendider(unt)…nomine posesionis Arialdus Longo et
Arialdus Curto cognati de loco Villa nomine concelivi Beloni converso ecclesie Sancte Perpetue ad partem de
predicta ecclesia nominative de pecia una de prato et busco insimul se tenente quam abere et tenere visi sunt in
territorio de Villa ubi dicitur in Ronco Maiore…in manu Johannis de Nivola deganus comunis de Villa de parte
de predicto comune…pro accepto pretio soldorum septem imperialium…Et predicti venditores dabant pro
dicto prato et busco omni anno acola ipsi comuni staria II de vino quam acolam predicto comuni vendiderunt
ipsi Beloni…”
Retrocessio - 1188
“…Giovanni Lupo...di Isola, Nicola ed Andrea…di Tremezzo fanno retrocessione al loro consanguineo
Augusto Mora, di Piuro de silva de Gioto…et de vinea de Trevorce et de vinea de Curce et de vinea que dicitur
stricta longa de Sarlon et de molendino cum torculari, et de caneva de Castello... »
Venditio - 1188
“Vendita fatta da Giovanni Corbo…e dalla moglie Sanatria di due pezze di vigna situata a Piuro ubi dicitur a
Ganda per il prezzo di nove lire e quindici soldi di denari nuovi…”
148
Testamentum - 1189
“Ordinacionem fecit Wibertus Grassus...In primis facit Ecclesie Sancti Laurentii terram suam de runco, et pratum, quod dicitur Ugonis de Ulma et domum...et vinea de Ardella cum ista casa...Et facit…Archipresbitero...et
vinea de agenda da muro da Noveledo in fora…”
Venditio - 1195
“…Vindemia...vende a Giovanni de Campo di Piuro una pezza di vigna e una selva poste a Piuro ubi dicitur
a Giolio…”
Vinae novae a Chiavenna – sec XII
“…Hec terre olim fuerunt silve castanearum
pecia terre campi et vinee iuxta sanctum Cristoforum, que est monachorum de Dona
sancti stoa pecia una vinee Lafranci de Ladragno
item pecia Guilielmi Berlengieri
item stoa Iohannis de stoa
petia una monachorum de Dona in Rovano, et est vinea
petia alia monachorum post ecclesiam de Dona, et est vinea
quedam pars unius vinee monachorum de Dona, que dicitur fratris Enrici
...a Berze quedam pars vinee Iohannis Morlani
petia una vinee in Pradezana Boveti de ponte
in Paratengo petia terre vinee Enrici Supini
a Fontana petia terre vinee Andree Cavarze
petia terre in Runcalia vinee Michaelis de curte
petia terre in Runcalia vinee Vifredi et cognatarum eius
…petia terre vinee Enrici de Presbitero in Runcalia
petia una vinee ecclesie sancte Marie de castello in Runcalia
petia una vinee in Runcalia Bertrami de Molo
medietas unius vinee ad Molum, que fuit Arnoldi Zue
petie due vinee ad Molum Bunzeri Tantoni
petia una vinee Bertrami de Molo ad Molum
medietas une vinee ad Summum Vicum, que est heredis Spaci
quedam pars unius vinee Tirisendi ad Summum Vicum
petie due vinee ad Bede, que fuit Ariberti de Solario
petia una vinee ad Bede, que fuit Azonis Beldoni
petia una vinee ad Bede, que fuir quondam Zachari
petia una vinee ad Bede Uberti de Turri
petie due vinee et una campi ad Bede Clavenne ad Rovegia
petia una vinee Onrici de Presbitero ad Rovegia
petia una vinee de domina Clavena ad Bede in prora Iri
petia terre que dicitur ad runcum burgii, et est vinea iuxta Irum
petia una vinee et campi Cristofori de Scandolera
petia una vinee et campi ad Scandolera Enrici Ferrarii
petia una vinee ad Summum, que est Iohannis de Monica
petia una vinee et vinee in castro Piperis de Piperello
petie due vinearum in Piperello que est suprascripti domini Piperis
petia una vinee in Piperello, que est Uberti de Dedar
petia una vinee ad summum Prata, que est Alberti de Leoderico
petia una vinee et campi de Martino de Mascaraneo
petia una vinee in Ardala Enrici Oxelle
petia una vinee in Viabella Andree Bruxasorcis…”
149
lmmissio - 1200
“…I1 servitore del comune di Como Giovanni Zafara mette i canonici della chiesa di S. Lorenzo di Chiavenna
nel possesso di una pezza di vigna con palme (?) posta a Chiavenna nel luogo di Sommovigo…”
Divisio - 1205
“…Guido Giudice de Saxo e sua moglie Fumia di Piuro e i cognati dividono i loro beni. Ai primi...la vigna de
Voga lata di sopra; ai secondi la vigna di Voga lata di sotto, la vigna di Trivorcio...”
Controversia – 1208
“…Michael de Curte in causa quam habet cum ecclesia et canonicis…de…possessione decime et iuris decimationis fructum terrarum et vinearum, de quarum vino agitur...Prima quarum est pergola una, que est prope
canonicam sancti Laurentii de Clavenna. Secunda est pecia vinee, et jacet ubi dicitur Incisa…Quinta pecia est,
et jacet ibi prope (a S. Giovanni), et est vinea…Septima pecia est vinea, et jacet ubi dicitur in Bede. Octava
pecia jacet Oltriro et est vinea, et nona pecia, que est similiter vinea, jacet Oltriro, ubi dicitur a Pedemonte. Decima pecia est vinea, et jacet Oltriro…vinee et pergole sunt, sed nescio bene…quot sint nec de coherentiis non
recordor…in temporibus vendemiarum…vidi coligi et prestari predictos fructus…bene sunt anni quindecim et
plus…predicti canonici laborant pergolam, et soliti sunt semper eam laborare…”
In un altro interrogatorio si afferma di aver visto le vigne prestare le decime da circa 40 anni.
Investitura “ad accolam” - 1213
“Anno domini millesimo ducentesimo tertiodecimo…in loco de Tirano ubi infrascripti vicini venerant ad concilium….nomine predicti comunis et universitatis loci de Tirano, et pro ipso comuni investiverunt…confratres
ecclesie Beati Remigii…ad acolam solvendam omni anno comuni de Tirano in festo Pasce majoris conzium
unum vini boni…et in festo Sancti Martini conzios duos et sta(r)ium unum vini boni…et starium unum castanearum pistarum…nominative de sedimine cum casis et curte et furno et molendino et vinea simul tenente et
cum uno prato iacente aput ipsam vineam et aqua ducto ipsius molendini et de silva quam tenent cum Bono
de Plantoledo de supra quam est…castane(y) et de terra de Vendaqua et de silva de Ponte Molina et de silva
de Pomoliane et de ronco quod dicitur de Conradacio et de silva que confinat cum marcham et de silva de
Castelire…”
Investitura “ad accolam” - 1213
“…Aroldus…et Bonus de Igeltruda degani et in antea comuni de Tirano…investiverunt ex nomine locacionis
Anselmum conversum ecclesie sancti Remedii de Tirano ministro et in antea…ad partem et utilitatem ista eclesia nominative de petia una busciva…ad accola reddendo omni anno…comune de Tirano sterium I et minam
de vino…”
Con successivo atto in data 11 novembre 1215 i conversi si obbligano a pagare annualmente l’accola di cui sopra, per i predetti beni.
Tra gli stessi, analiticamente descritti, compaiono diversi appezzamenti a vigna ed a ronco, affidati a concilivo all’uso di Tirano.
Vendicio ad proprium - 1213
“Anno millesimo ducentesimo tertiodecimo…vendicionem ad proprium fecerunt…de tertia parte unius sediminis cum curte et terra in simul jacente in territorio de Ponte ubi dicitur in Beloram…et pecia una vinee ibi
prope pro pretio de libre IIII imperialium…”
Investitura “nomine concilivi” - 1215
“Anno domini millesimo ducentesimo quintodecimo…Miranus de Cosa de Villa deganus sive consul et in
antea comunis et vicinorum de Villa et ex parte dicto comuni…in ecclesia sancti Laurentii convocati…dedit et
investivit nomine ad concilivum ser Petro Bocunze de Stazona de pecia una terre quam modo est buschive et
gandive…dando et solvendo… omni anno in sancto Martino aculam..star(ium) I vini…”
150
Summarium instrumentorum decimae - 1215 e segg.
“Lazarus, Dei et Apostolicae Sedis gratia S. Novocomensis Ecclesiae Episcopus…Noi veduto la padronanza
antica col possesso de molte centenaia d’anni, che detta Chiesa nostra tiene delle decime di tutto il Contado, e
Territorio di Chiavenna…siamo venuti a parere di dedurlo à notitia di tutti gl’interessati…anco con una lunga
serie d’istromenti…Dat. Comi…die 22 mensis Augusti, anni 1638…
-1215 – Investitura pheudi legalis antiqua facta per Reverendissimum D. Gulielmum della Turre Comi Episcopum Michaeli de Curte f. q. Uberti de Clavena de tota decima, et iure decimationis Burgi et totius Territorij
de Clavena…et totius plebis Clavene vini, et castanearum, animalium, seu nutriminum, et blavae…et Plebis
Samolaci a flumine Lyri infra versus Civitatem Cumanam…excepta decima mustorum, et de mustis de Gordona, de Coloredo…
-1220 – Transactio facta per Michaelem f. q. Uberti de Curte…cum capitulo ecclesiae S. Laurentij Clavenae.
In qua dictus Michael facit remissionem dicto capitulo, de quattuor partibus…totius decimae vini vinearum ad
S. Iohannem supra stratam, et in Lisa prope castrum, que sunt ipsius ecclesiae S. Laurentij, et capitulum…fecit
remissionem dicto Michael, de quattuor partibus totius decimae vini, novem petiarum terrae in Territorio Clavenae, et Mese, quae sunt pars ipsius Michaelis…
-1261 – Investitura pheudalis facta per Re.mum D. Leonem Episcopum suprascriptis Petro, et Fomasio fratribus Oldradis…de tota illa decima…in territorio de Clavena, ubi dicitur ad Mesem, et in Valle, et in Mascranico,
et in Piperello, et Coloredo, scilicet vini, blavae…
-1287 – Investitura pheudalis facta per Reverendissimum D. Fratrem Leonem…Episcopum Vincentio, et
Fomasio fratribus de Cossognis f. q. Redulphi de Dugno…de octo partibus quindecim partium pro indiviso
decimae vini de Roncalea, et de Prata, et de Bertio, et de Ardella, et de omnibus partibus circostantibus Burgi
de Clavena, tam in monte, quam in plano, quae tota extenditur à Piro usque ad Piogiosam…
- 1288 – Investitura localis facta per D. Martinum f. q. D. Bariani de Sancto Benedicto, Vincentio dicto Rosino
de Curte q. Anrici et Balthassari f. q. Bartol. Della Bella…de octo partibus ex XV decimae vini in territorio
Clavenae inter flumen Merae, et Lyri…”
Seguono i rinnovi delle investiture fino al 1570, senza elementi di novità.
Livellum – 1221
“…L’arciprete Albertono affitta per 29 anni, rinnovabili, due pezze di terra in territorio de Clavenna ubi dicitur
ad sanctum Fidelem col canone annuo di un’anfora di vino, ad anforam Clavenne, que est sex concia…”
Divisio - 1226
“…Rures ille et possessiones…et iura et res quae venerunt in parte domini Gabardini. ff qm. Gabardi Venosta
in divisione quam fecerunt ipse Gabardinus…et Corradus et Eganus eius fratres…
Item in hac parte venit vinea quam tenet Lafrancus et Aricus fratres q. Simonis Strepalochi de Tirano, cum
omnibus pertinentiis et iuribus ipsi vinee pertinentibus et iacet ubi dicitur ad Plantoledum
-Item vinea que tenet Albertus Abrami de Pedenale
-Item condia 4 vini quae datur annuatim a Jacobo de Nova…ex vinea quam tenet ipse Jacobus…
-Item mansio que est de vinea de Sponda et illa petia vinee que est ab angulo superiori ipsius mansionis versus
montem cum valena…”
Testificationes - 1238/39
“…quod egomet…eam ronchavi et decerbavi et etiam fui inchoator illius operis cum esset buschum juniperorum et avelanarum et spinarum et gandorum nomine ecclesie Sancti Remigii…Interrogatus si scit…quod
ronchus seu vinea monachorum sancti Remigii…vidi ipsas laboratas a vignia quinque annis citra…
-…ronchi de Villa coheret a mane vinea vetus ecclesie sancti Remigii, a meridie suprascriptorum canonicorum,
a sero vinea heredum condam ser March(ixii) de Laqua, a nullora Lafranci Girardi…
-…Interrogatus de quot annis citra vidit...terras laborari…quamdam viginti quinque annis citra et quamdam a
prius quam viginti quinque per confratres…
-…quod novalia…que est super territorio Ville que (est) decerbata…per confratres ecclesie sancte Perpetue a
quadraginta annis citra…que erat busciva et petrosa et egomet cum mea societate decerbavi…
151
Testificationes - 1238/39
“…suprascripto die Donatus filius condam Iohannis Gorgii de Trixivio lectus prius titulus iuratus dixit Ego
recordor quod supra tertia parte ronchi de Villa a sero versus erat buscum quercum et juniparorum et saxa et
super illo de Tavernola era buscum juniparorum et avelanarum et saxa…Interrogatus si scit et vidit predictas
terras laboratas…respondit partem vidi a viginti annis citra…Interrogatus de quot annis citra vidit primo die
terras laborari…respondit a viginti quinque annis citra et per conversos sancti Remigii…
…Johannes filius condam (…) Migoloni de Tirano…interrogatus de quot annis citra dictas terras laborari et
per quos respondit a viginti quinque annis citra per confratres sanctorum Remigii et Perpetue…”
Testificationes - 1238/39
“…Iohanninus de Voa de Villa lecto sibi titolo iuratus dixit : ego scio quod semper vidi laborari per monachos
in vinea seu Roncho de Villa…et de Novalia nescio…
-Interrogatus si…vidit ducere ad culturam…Respondet ad Ronchum sic et in Novallia vidi cerbum primum et
postea vidi ipsum cerbum decerbatum…”
“Iamcripto die Petrus de Rivola de Villa…dixit: ego scio quod vinea seu roncho monachorum de Villa est novalia, sed nescio quantum et de aliis terris nihil scio…Interrogatus quot annos habet…Respondet bene credo
me habere XL annos set si plures habeo nescio quot, nec de aliorum etate nichil scio…”
“Iamscripto die dominus presbiter Girardus canonicus Sancti Laurentii de Villa…dixit: ego scio quod in Roncho Monachorum de Villa…vidi unam faxolam terre cum duabus vel tribus vitibus valde temporaneis in qua
domini archipresbiter Petrus e presbiter Gilbertus patruus meus sepe miserunt me ad accipiendos borros seu
pingiorlos ad benedicendum in festo Santi Sisti…Interrogatus quid faciendo…et per que tempora vidit…Respondet eundo in vineas per uvas et pingiorlos et ludendo ad ciguttam sicut faciunt pueri et per ea tempora qui
non sunt uve set quotiens nescio…
“Item die sequenti proxima Delaydus de Britia de Villa…dixit…ad Ronchum de Villa semper vineam vidi
tantam vel quantam et in summo roncho vidi unum casalitium cum arboribus et bene credo tantum quod dicti
conversi decerbaverint nuper de ipso roncho nescio quantum…Interrogatus quot annos habet…Respondet de
annis meis nec aliorum nescio…Interrogatus si scit…quod terre…sunt ducte ad culturam per dictos conversos…a XXX annis citra…Respondet nescio nec de roncho quod decerbant et decerbaverunt de anno in anno
prout possunt…”
Divisio - 1239
“...divisionem inter se fecerunt…fratres filii quondam Guillelmi Albizani de Clurio…sedimen unum quod iacet in territorio et villa de Clurio ubi dicitur ad Visnate in quo sedimine sunt plures domos et fenile et stabulum
et curte et orto et vinea et prato insimul se tenente…et sedimen unum silicet domus et vinea iacente in territorio
Clurii similiter ubi dicitur ad Visnate…”
Obligatio – 1243
“…millesimo ducentesimo quadragesimo tercio…promisit obligando omnia sua bona…Albertonus Badelli de
Pusclavio dandi et solvendi Pagano filio ser Maroelli (de Quadrio) de Bruxio hinc ad santum Martinum proximum soldos quinquaginta bonorum denariorum imperialium quod confessus fuit ei debere dare pro precio et
solucione vini quam (!) ei dedit et vendidit…”
Fictum – 1247
“…Il capitolo di Chiavenna affitta alcune terre a Giovanni Floriani…col patto…novellando et in(s)egando
dictas omni anno et inserendo dictas vineas,dando alla vendemmia metà del vino e degli altri frutti…e ponendo omni anno plaustra sedecim ledaminis…”
Investitura ad accolam - 1248
“…In porticu S.cti Martini ad sonum campane more solito congregato…omnes credencia(tores) …investive-
152
runt ad accollam faciendam Zanollum de Sancto Romerio…nominative de tota terra de Novalia que est laborativa cum mansionibus supra se habente…item petia una terre laborative iacente prope ecclesiam sancte Perpetue subtus viam que vadit ad Villam…Ita ut habeant et teneant dictas omnes terras…ad annos viginti novem
proximos completos et deinde in antea usque inperpetuum…Dando et solvendo omni anno pro accolla…in die
Pasce concium unum vini consignatum in loco de Tirano in porticu Sancti Martini…”
Confessio - 1249
“Anno…millesimo ducentesimo quadragesimo nono…contenti et confessi fuerunt…sindici communis de Tirano…se recepisse et habuisse…concios quindecim vini…nomine et ex parte capitulli ecclesie sancti Romerii
et sancte Perpetue de ficto et pro ficto accolarum annorum trium…”
Confirmatio - 1252
“…vicinos ipsius loci de Tirano fecerunt plures et diversas investituras et concessiones et data ad accolam
nomine concilivi…ecclesiis sancti Remigii et sancte Perpetue…de quibusdam terris…cum mansionibus et
molandinis supra, pro quibus…capitulum et conventus dictarum ecclesiarum prestare tenebantur omni anno…
conzios sex vini et imperiales quindecim…”
Segue vendita alle chiese da parte del comune di Como delle dette accole per 40 lire di imperiali, delle quali 30 al comune di Como per fodro e le 10
residue al comune di Tirano, con accettazione del detto comune (pergamene 200, 201, 216 e 218).
Inventarium - 1255
“…Incipit inventarium seu memoria terrarum…ecclesiarum beatorum sanctorum Remigii et Pastoris et sanctae Perpetue…
-Item ad molendinum Sancti Remigii…clusuram que est terra vinea et in parte pratum et in parte gandosa, cum
muris et mansionibus et domibus et curia et orto et cum molendinis et pilis et fulla et torculo…que omnia simul
est et sunt perticas quinquaginta unam et tabulas decem et septem…
-Item in territorio de Villa ubi dicitur ad Roncum Capelludum pecia una terre que est vinea cum torculari supra
et cum murum et ganda et saxis et busco intus et supra et simul, cui coheret a mane terra que dicitur de Valpirasca…et est per mensuram perticas vigintiquinque et tabulas viginti…
-Item in villa de Sondrio iusta Quadrijvium de Sondrio pecia una terre que est sedimen cum domo una et parum
vinee supra…que est per mensuram tabulas octo et pedes duo et mezum…
-Item ibi prope (ad Roncum novum) in territorio de Tirano peciam unam terre que est vinea cum musnis (mucchi di sassi) et muris et ganda intus et in parte campus…que (est) perticas octo et mediam et novem pedes…
-Item in territorio de Villa et in parte in territorio de Tirano ubi (dicitur) ad Novaliam peciam unam terre que
est campiva prativa et busciva cum musnis et ganda et arboribus…et est perticas centum quattuor et tabulas
quattuor de qua datur accolla comuni de Villa annuatim staria II vini nomine ficti concilivi... ”
Locatio - 1255
“…Petrus …de Malenco de Trixivio conversus ecclesie sancti Martini de Trixivio Plano…investivit nomine
locationis Menegum…hinc ad quinque annos proximos…de medietate vinee quam ipse Petrus conversus habet et tenet…Ita ut de cetero hinc usque ad istum terminum predictus Menegus habeat et teneat et gaudeat et
utatur…meliorando tamen et non peiorando…obligando…bene laborare ipsam vineam et dare et solvere et
consignare eidem Petro pro suis novellis (coltivazioni nuove) medietatem vini et blave quod vel quam perceperit vel habuerit ex vinea et terra tam vineata quam non vineata seu non vidata, et hoc secundum morem et
consuetudinem quod est in plebe Trixivii e terris et vineis datis ad mediam blavam et ad medium vinum…”
Inventarium - 1257
“…In nomine Domini, amen. MCCLVII. Hec est lista memorie bonorum eclexie Santi Steffani de Maze…
In Grosubto…-Item ubi dicitur Subtus Castellum, petia una vinee de perticis tribus et tabulis sedecim…
-Item ubi dicitur ad campum Sancti Georgii petia una campi et vinee de perticis duabus et tabulis quinque…
Ad Sanctum Cassianum…-Item petia una terre campive cum casis et sediminibus et tabiate et curte et cum
vineis et piro…”
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Inventarium - 1257
“In nomine Domini. MCCLVII. Hec est lista memorie terrarum eclexie Sancti Damiani de Sernio…
-Item petia una terre que est vinea, silva et nemus simul se tenente in Sumoprata de Maze, cum mansione una
supra…
-Item ubi dicitur ad Viono in moto de Casteleto petia una terre prative, campive, vineate, silvate et buschive
cum casa una de muro et torculari supra cum arboribus pirorum…et est pertice centumtres et tabule quatuordecim…
-Item petia una terre silvate…ubi dicitur ad Silvam de Vignale, in Sumoprato de Maze…
-Item ubi dicitur in Vineale petia una terre…
-Item ubi dicitur in Vinario petia una…
-Item petia una terre ubi dicitur ad Dossum in Lariva cum campo, cum vinea, cum cassis et cassinia una et cum
hera et cum arboribus nuchum et pirorum supra…
-Item campum unum ubi dicitur ad Lugum subtus vineam canonicorum…
-Item ubi dicitur in Vinale in Yma Nogheratia petia una…
-Item petia una terre ubi dicitur in vinea de Nogeratia…
-Item ubi dicitur in Sinoga sub vinea de sponda petia una terre…
In Groxio…
-Item campum unum…quod fuit vinea…
-Item petia una terre vineate in villa de Grosio ubi dicitur ad Arzenum…et est pertice due minus tabule due…
-Item petia una terre cum pluribus arboribus castanearum supra iacens supra eclexiam Sancti Martini ubi dicitur in Vignale…
-Item petia una terre…ubi dicitur in Vignale…”
Memoria cartarum - 1257
“MCCLVII…Memoria cartarum de terris pro quibus datur accola comuni de Villa per domos hospitalis ecclesiarum sancti Remigii et sancte Perpetue
-et primum cartam unam sicut comune et homines de Villa fecerunt venditionem et datum…de conzio uno vini
accole, quod dabatur per ipsam ecclesiam dicto comuni de tribus peciis terrarum
-et item cartam unam de petia de Posclavino de qua datur accola starii unius vini, videlicet de Spineda
-et item cartam unam de ronco Genzemano, et de campo de Roncacio, pro quibus datur accolam predicto comuni stariorum III vini
-et item cartam unam de terra de Roncacio, de qua datur accolam isto comuni stariorum II vini
-et item cartam unam silve et prati de Lamolia, pro quibus datur accola minam unam vini
-et item cartam unam de quadam silva de Valelera de qua datur accola mina una vini
-et item cartam unam de acquisto de prato uno de Plata, de qua datur accola starium unum vini
-et item cartam unam de petia de Foradoyro, de qua datur accola prefato comuni starium unum vini
-et item cartam unam ronchi de Luto, de qua datur accola prefato comuni starium unum vini
-et item cartam unam prati de Gneccha, de qua datur accola imperialium IIII
-et item cartam unam prati quod fuit quondam Conradi de Mantuyno, de qua datur accola suprascripto comuni
minam unam vini
-et item cartam unam de quatuor silve, de qualibus datur accola staria II vini
-et item cartam unam de presa de Mondadicio, de qua datur accola imperialium sex
-et item cartam unam de presa que est iusta Novaliam, de qua datur accola starium I vini…”
Locacio – 1257
“,,,L’arciprete Bartolomeo di Chiavenna affitta a Pietro d’Oltre Mera due vigne ad molendinum sancti Mamati
que sunt per mensuram pertice sex et tabule decemocto et dimidia e una selva. Il canone annuo…è di…sei
congi di vino alla vendemmia, di provvedere expensas unius servienti donec tenebit ipsas vendemias, un cappone…e 20 staia di castagne peste e un formaggio…”
Il canone da corrispondere (circa un congio per pertica) fa presumere che la produzione media annua fosse intorno ai 2 congi/pertica, forse 30 q.li/ha.
Numerosi sono, nel periodo, gli atti di affitto, nei quali il canone è pari alla metà del vino prodotto.
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Obligatio – 1258
“…I sindaci di Chiavenna si obbligano verso Antonio di S. Benedetto a pagargli lire 81 causa et precio et solucione conciorum quadraginte quinque vini colati che egli aveva venduto al comune ad racionem et sicut capit
solidos triginta sex novorum pro quolibet concio…”
Investitura pedagii – 1292
“…Hoc est pedagium, quod debet coligi per predictum Guillielmum et fratris de Bagiana et socios suos super
homines Corie et episcopatus…, tantum super infrascriptis rebus…usque ad predictum terminum XV annorum.
-Imprimis quod de qualibet soma vini euntis foras episcopatus Cumani versus partes episcopatus Corie, que
duceretur per homines Corie vel episcopatus Corie, a quocumque ducatur, imperiales duodecim…”
Inventarium rerum immobiliarum - 1298
“…MCCLXXXXVIII in mense junio…iste sunt ecclesiarum Sancti Remigii et sancte Perpetue terre mensurate…
-Item clausura una que continet prata et vineas et ortum et cum curte cum domibus et mansionibus et molendino et pilis et fola…et est perticarum LI et tabularum XVII…
-Item in terratorio de Villa ubi dicitur ad Roncum Capelludum pecia una vinee cum torculari supra et cum
muris et ganda cum saxis et busco intus et supra…cui coheret a mane terra quod dicitur Valpilasca, a meridie
canonicorum et in parte via, a sero via et in parte vinea de la Betosa, a nullora via et est perticarum XXV et
tabularum XX…
-Item ibi prope (ad Roncum novum) in terratorio de Tirano pecia una terre que est vinea cum muxinis et muris
et ganda intus et in parte campus…que est perticarum VIII et medio et pedum novem…”
Statuta capituli - 1298
“…Anno a nativitate Eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo octavo…Cum fratres ecclesiarum sanctorum Romerii et Perpetue propter graves condiciones guere discurrerent per Vallem Telinam et alibi vendentes,
et obligantes, et alienantes bona dictarum ecclesiarum…idcirco volentes honestati et utillitati eorum et dicti
capituli providere…providerunt statuerunt et ordinaverunt…quod alicui dictorum fratrum non liceat ire ad
ospitem in tabernam nec ad domum alicuius persone pro aliquibus expensis cibi et potus…Actum Tirani ad
molendinos dictorum fratrum subtus Sanctam Perpetuam ut supra. Iterfuerunt ibi testes rogati d.nus presbiter
Petrus…filius d.ni Egidij Capitanei de Stazona et d.nus Rugerius Lambertengus dictus bugionus filius condam
d.ni Bertari Lambertengi de Vico de Cumo et Bertramolus dictus nigrus filius suprascripti d.ni Rugeri…”
Investitura - 1310
“…Dominus presbiter Ayroldus Brochus…canonicus ecclesie Santi Laurencii de Clavena, suo proprio nomine et ad partem dicte ecclesie, investivit iure et nomine locacionis ad fictum annuatim faciendum Agostinum…nominative de toto masaricio de Agugia …cum mansione et domibus supra et cassinis et terris, que terre
sunt…vinee…”
Bannum - 1318
“…Datum est bannum Iacobo dicto Tetegacie et Petro…fratribus, qui stant Clavene, quia non solverunt ser
Bertramo Cagere de Cumis libras V novorum precio vini sibi dati et venditi…”
Bannum - 1318
“…Datum est bannum Guarnerio de Labate de Dona, qui stat Clavene, quia non solvit ser Bertramo Cangere
de Cumis libras IIII novorum precio unius condi vini ei dati, venditi…”
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Accolae - 1323
“...1323...die vigesimo septimo intrante mense octubris...cum commune et homines tocius vicinantiae
de Cosio multa et onerosa…habent debita…et volentes…dicta debita solvere...convocato et congregato
consilio...ad sonum mayoli more solito...investiverunt et investunt ad emphituosim et acolam et nomine perpetue locacionis...nominative de pecia una terre buschive prative et zerbive jacente in territorio et monte...de
Cosio ubi dicitur ad Pozzolum et est et esse debet perpetuo per mensuram perticarum trecentarum...et hec omnia cum omnibus...onoribus, ascuis, pascuis et aliis pertinentiis et juribus...et hoc ad annos vigintinovem tunc
proximos futuros et deinde in antea ad alios annos vigintinovem...et deinde in antea usque in perpetuum. Ita
ut decetero predicti…investiti et illi quorum nominibus receperint et eorum…heredes et successores utriusque
sexus…habeant, teneant, possideant, usufru(gant) et laborent et quilibet eorum pro ea parte pro qua investitus
est...Pro ficto vero cuius pecie terre super investite...suprascripti massarii...promisit dare et solvere eis fictum
seu acolam omni anno...soldos viginti denariorum novorum silicet ad rationem de denarijs quatuor novorum
pro quibuslibet quinque perticis terre...Item quod predicti massarii...possint...ullo tempore vendere, pignorare,
donare cedere nec aliquo modo investire nec alienare aliquod de suprascripta pecia terre...solum inter se ipsos
vicinos de vicinantia de Cosio...quandocumque...dicti massarij...voluerint...vendere...et non fuerit inter vicinos
de communi de Cosio...tunc ipsum commune...teneatur ed debeat in se retinere, emere et aquirere pretio rationabili et comodo...”
Testamentum - 1325
“…Bertromeus de Lopolo…hanc suam ultimam voluntatem statuit…item statuit, iudicavit et ordinavit ecclesie Sancti Laurentii de Clavena…post eius decesum quolibet anno in vendemiis usque in perpetuum congium
unum vinum musti de meliori vino quod fiet et nascetur in monte seu roncho suo vidato, iacente prope burgum
Clavene, ubi dicitur ad Montem Bretum…Quod vino omni quolibet anno et perpetualiter ponitur in sagrestia
dicte ecclesie cum illo vino de quo fit seu fiat sacrificium ad hoc ut similiter de ipso vino fiat sacrificium…”
Investitura cum pacto vignandi – 1327
“…Anno…millesimo trecentesimo vigesimo septimo…die lune quintodecimo mensis Iunij…dominus Francius…de Piro de Cum(o), ordinis millita(r)is Sanctae Mariae…investivi…jure emphiteotico seu livelli…Florenzolum filium condam domini Philippi de Piro de Cumo…de pecia una campi quam ipse statim debet
vineare jacentem in territorio Montanee ubi disitur ad Dossum…quae est perticarum trium et tabularum vigintiunius…pro ficto vero cuius pecie terre prefatus Florenzolus promisit…suprascripto domino Franzio dare
et consignare et hinc ad (tempus) vendemiarum anni cursuri MCCCXXXI condios octo et sextarios tres vini
ibi(dem) nascituri boni et puri…ad mensuram communis Cumj…in bono vino utsupra tantum en non in cartis,
notis…Et tali pacto…quod dictus Florenzolus non elevet quod faciat umbram illis terris de quibus suprascriptus dominus Fracius hodie investivit ad livellum…Item cum pacto quod si vinum dicti ficti…non nasceretur
aliquo anno in ipsa terra, quod dictus dominus Fragius teneatur expectare usque ad secundum et tercium
annum…si tres annos non adesset tunc dictum vinum poni debeat et computari…secundum cursum…quod
habet…ipso anno…Item quod dictus Florenzolum…teneatur dare tantum vinum nasciturum in ipsa terra si
vinum affuerit…”
Promissio - 1332
“…Promiserunt et convenerunt…Adamolus et Martinus fratres, filii condam ser Balzari de la Mera de Clavena…domino Iohani de Piperello, archipresbitero ecclesie Sancti Laurentii de Clavena, recipienti ad partem
et utilitatem ipsius ecclesie, dare et obtulare predicte ecclesie annuatim in perpetuum in vendemiis condium
unum vini boni, pulcri et puri sine fraude de vino decime maioris, quod vinum debeat poni in secrestia dicte
ecclesie et uti in ipsa ecclesia ad sacrificia inde celebranda …”
Investitura – 1336
“MCCCXXXVI die merchurij sexto mensis novembris Bonalus filius…ser Jobi Gayfaxij de Morbegno investivit…iure et nomine locacionis ad fictum meliorando tantum……de pecia una terre vineatae cum mansione
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una paleata super jacente in territorio de Tallamona ubi dicitur in Arbosto…item de pecia una terre prative
et…vineatae…similiter in Arbosto…et hoc hinc ad annos decem proximos futuros et de inde in antea donec
utrique parti placuerit…et quod de huius modi rebus locatis et ad fictum datis facere licet meliorament(um)
tantum…investitus promisit …dare et solvere…hinc ad festum Sancti Martini proximi futuri ad tempus vendemiarum de Tallamona condia octo vini et somam unam mesture scilicet sicalis et mili et libras quatuor novorum, et de inde in antea simili termino tunc proximo futuro condia quatuordecim…et de inde in antea omni
anno simili termino condia viginti quatuor vini de suprascripta vinea et somam unam misture…”
Investitura – 1336
“MCCCXXXVI die veneris quintodecimo mensis novembris…Domina Alegrancia…investivit…nomine locacionis…nominative de pecia una terre vineate…ad festum Sancti Martini proximum futurum et de inde in
antea usque…ad annos decem…et pro ficto…predictus…investitus promisit…dare et solvere libras sex…et
medietatem tocius illius vini quod nascetur in suprascripta vinea…”
Investitura – 1336
“Die suprascripto (primo Decembris) D.na Jacoba…de Stupanis de Nobialo relicta condam d.ni Prencivalli de
Castelo de Cumis…tutrix…Antonioli et Guasperoli…pupilorum…investivit…ad fictum…Petrum…de Zespedonibus…Zaninum…de Zespedonibus pro alia tercia parte et Vivianum…de Zespedonibus pro reliqua tertia
parte…de pecia una terre vineate jacente in territorio de Tallamona ubi dicitur ad Caselam…Item de pecia una
terre prative…Item de pecia una terre campive…et hoc hinc ad festum Sancti Martini proximum futurum et
deinde in antea ad annos vigintisex…licet meliorando tantum…pro ficto…dare et solvere annuatim…somam
unam sicallis, somam unam millij, somam unam domege et capones tres…et tempore vendemiarum proximo
venturo cara tria boni vini…de suprascripta vinea mensurati ad mensuram communis C(umarum) et consignati
in torchulari suprascriptorum pupilorum de Tallamona, et in secundo termino carra sex vini utsupra et deinde
omni anno suprascripto termino carra decem vini ut supra…et in vino bono tantum…tales pactos…in primis
quod si suprascriptum vinum non nascetur seu per falantiam non esset in ista vinea quod suprascripti domini
teneantur espectare de anno in annum sine aliqua utilitate. Item suprascripti massari teneantur dare totum vinum quod nascetur in dicta vinea suprascriptis dominis pro precio…donec eis deberent dare denari(os). Item
quod suprascripta domina seu suprascripti pupili faciant de domibus et torchulare quae sunt super dictam
vineam quodque facere voluerint tali pacto quod suprascripti massari debeant habere tinas tres scilicet una
pro quolibet et dicti massari debeant schurchiare (cerchiare) et stringere omnibus suis expensis. Item quod suprascripti massari valeant torchiare totum suum vinum suprascripto torchulo absque aliquo precio. Item quod
suprascripti massari non debeant vendemiare sine parabula suprascriptorum dominorum salvo si omnes alij
personales vendemiarent. Actum in loco de Morbegno in domo habitationis suprascriptorum dominorum…”
Compromissum - 1338
“…MCCCXXXVIII Die martis tertiodecimo mensis januarij (Menezatius) fq. Guillelmi dicti Musche de Girola hospitator Morbegni ex una parte et Maxetus…de Rezonicho ex altera commiserunt et committunt se arbitrio et arbitramento...dominorum...nominative et generaliter de omnibus...litibus, questionibus et controversijs
vertentibus...inter ipsas partes tam occaxione cuiusdam societatis ostarie quam qualibet alia raxone...“
Confessio - 1339
“MCCCCXXXVIIII die sabati XVI mensis Januarij…daccerij communis de Morbegno omnium daciorum qui
exiguntur in…Morbegno fuerunt et sunt contenti se recepisse et habuisse…solidos XX denariorum novorum
pro completa solutione tocius vini venditi ad menutium per suprascriptum Delayolum in toto territorio de
Morbegno…a kallendis MCCCXXXVII in kallendis octubris…salvo et reservato de datio vini anforati quod
conduxx(isset) a Campovico sive exigisse nomine monasterij sancti Abundi de Cumis…”
Confessio - 1339
“MCCCXXXVIIII die…mensis aprillis Delaidolus fq. Romerij de Castello de Cum(is) missus..domini Pe-
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deferi dicti Nigri Rusche…habens dictus dominus Niger venditionem datij tabernarum tocius jurisdictionis
cum(arum) anni cursi…fuit contentus se recepisse et habuisse a (Minatio)…fq. Ser Anselmi Carenzoni libr(as)
quatuor denariorum novorum pro completa solutione vini venditi per eum cum…familia in toto illo anno…”
Obligatio - 1339
“…Die lune XIIII Junii…Maffeus et Grigorius fratres…de Girola…promiserunt solempniter…Ser Abondiolo
filio emancipato domini Anselmi De Laporta de Rezonicho...dabunt…libras septuagintanovem denariorum
novorum…occaxione et precio vini sibi dati et vendit(um) in canipa suprascripti Abondioli in loco de Morbegno…”
Livellum - 1339
“MCCCXXXVIIII die merchurij octavo mensis decembris d.nus Zanala Pigozius…investivit…ad emphituosim sive livelum et jure et nomine…perpetue locationis…fratres filii condam ser Lanterij Forbecheni de
Morbegno Vallistellinae pro se eorum et cuiusque filiis et heredibus et successoribus utriusque sexus…de pecia
una terre prative et vineate cum pluribus plantis saliciorum supra iacente in territorio de Morbegno ubi dicitur
ad Pilam Prati…Et hoc hinc ad annos vigintinovem proximos futuros et de inde in antea usque ad alios annos
vigintinovem tunc proximos futuros et ab inde in antea usque in perpetuum…et…investiti promiserunt dare et
solvere ei fictum annuatim in perpetuum in festo Sancti Martini libras tres et soldos quinque novorum…”
Locacio - 1340
“MCCCXL die lune quarto mensis decembris Romeriolus filius domini Guidini de Castello Arzegnii…investivit iure et nomine locationis ad fictum meliorando tantum…et hinc ad annos novem proximos futuros…investitus promisit…dare et solvere fictum omni anno hinc usque ad annos quinque proximos futuros condium
unum et dimedium vini de suprascripta vinea et ab inde in antea…condia duo vini ipsius vinee…”
Finis - 1341
“…Dominus Paganus, filius quondam domini Nicolle Rambertengi de Vico de Cumis, fecit et facit finem, remissionem et pactum de non petendo…Biaxolo, filio domini Aliaxii Malacrie de Dungo de Cumis, stipulanti et
recipienti nomine et vice comunis et hominum burgi de Clavena, nominative de illis libris cinquecentumviginti
denariorum novorum…de quibus predictum comune et homines tenebantur predicto domino Pagano occaxione datii mensure vini et mensurature brentarum, de quibus dictus dominus Paganus habet venditionem et
datum ad proprium a dicto comuni…ad terminum annorum quatuor…contentus et confessus fuit suprascriptus
dominus Paganus se recepisse et habuisse a suprascripto Biasolo…libras ducentumsexaginta…”
Investitura - 1346
“…Dominus presbiter Bertramus de Asinago, archipresbiter ecclesie Sancti Laurentii de Clavena… et nomine
et ad partem aliorum canonicorum et capituli dicte ecclesie, investiverunt iure et nomine locacionis ad fictum
faciendum ser Parinum, filius condam domni Petri de Mandello de Cumis, qui stat Clavene, nominative de
pecia una terre vineate, iacente in territorio de Clavena in Ayrasca, ubi dicitur ad Comescente…et hoc hinc ad
festum Sancti Martini proximi futurum et de inde in antea ad annos octo proximos futuros…ita ut predictus
Parinus habeat, teneat, posideat dictam peciam terre…meliorando tamen et non peiorando…Pro ficto cuius
petie terre suprascriptus Parinus…promisit…eis dare et solvere…soldos viginti denariorum novorum…”
Confessio - 1348
“…Bertramus Barberius missus, nuncius et posterum in loco de Talamona ad exationem daciorum vini, tabernarum et furmenti pro domino Petrucio Lavizario de Cumo, Guasperolo de Trixivio et Mafiolo Mazale habentibus vendicionem et datum de datijs Vallistelline a terminum unius anni…fuit et est contentus et confessus…se
recepisse…libras tredecim et soldos decem novorum…de omni et toto et singullo, (quod) predictus Bertramus
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tam pro se tantum quam…nomine dictorum sociorum dacieriorum…petere, exigere, requirere posset poterat
et potuisset…”
Investitura - 1349
“…D.nus Aliolus Vicedominus de Cosio…investit ad Imphiteosim seu livellum Bonolum et Cominum fratres
de La Porta…item de petia una terre vineate iacente in dicto territorio de Tallamona ubi dicitur in Prato Longo…et hoc hinc ad festum Sancti Martini proximi…et deinde in antea usque ad annos vigintinovem proximos
futuros et deinde in antea per alios annos vigintinovem…et usque in perpetuum...ita ut predicti…investiti et
eorum et utriusque eorum filii et successores utriusque sexus habeant terram superius locatam…predicti investiti…obligando se… dare et solvere…quolibet anno in festo Sancti Martini…libras tres denariorum novorum
et condia decem vini seu musti ipsius vinee…bono, puro et nitido…consignato in loco de Cosio in domo
habitationis dicti d.ni Alioli…”
Investitura - 1349
“…Guasparolus de Castello filius quondam d.n. Percivali de Castello de Cummi qui stat in loco de Morbegno…investit iure…locacionis ad fictum faciendum meliorando tantum ser Martinum de Talegio…de domo
una partem lapideam et partem lignaminis coperta scandollarum cum curte ante et cum aliquantulum terre cum
pluribus plantis saliziarum et pergolla una et casella una…item de peciola una terre vineate jacente in dicto
territorio Tallamone ubi dicitur in Quadrobium…et est per mensuram perticarum unius et tabularum decemocto…hinc ad tempus vendemiarum de Tallamona condia quattuor vini seu musti ipsius vinee…”
Investitura - 1350
“…Dominus presbiter Bertramus de Asinago, archipresbiter ecclesie Sancti Laurentii de Clavena…investiverunt …Andream dictum Nigrum filium quondam Petroli de Paullo de Mese, nominative de masaricio uno
iacente in terratorio de Mese…cum vineis, buschis, campis…ad annos octos proxime futuros…predictus Andrea …promisit…dare…hinc ad festum Sancti Martini proxime futurum somas duas misture, scilicet sicallis
et millii, libras quinque novorum, libram unam piperis, condia quatuor vini, de illo quod nascetur super ipsis
terris, et capones quatuor et libras vigintiduas formagii boni et salati…et quartarios duos maronorum…”
Investitura - 1351
“…Dominus presbiter Bertramus de Asinago, archipresbiter ecclesie Sancti Laurentii de Clavena …investiverunt iure et nomine locacionis…Menollum de Agugia de Valle, qui stat Clavene…nominative de onibus et
singulis infrascriptis terris, domibus et rebus…in loco et territorio de Clavena, ubi dicitur in Otello: in primis
de petia una terre vineate cum domibus duabus supra…item de pecia una terre vineate, campive, silvate et
prative iacente utsupra…item de petiis duabus terre vineate se tenentibus stricta mediante iacente in territorio
de Clavena, ubi dicitur ad Sanctum Iohanem de Pedemonte de Clavena…et pro ficto…suprascriptus Menollus
promissit…dare et consignare…a festo Sancti Martini proxime futuro …condia vigintiduo vini musti, puri
et nitidi de vino quod fiet et nascetur in vineis supra locatis, quartarios sex castanearum pistarum, quartarios
quatuor mesture et libras viginti quatuor formagii boni, duri et sallati et caponem unum bonum et sufficientem…Talli pacto quod dictus Menollus debeat ponere, portare vel facere portare omnes uvas, que fient vel
nascentur omni anno in vineis supra locatis, ad canonicam dictorum canonicorum de Clavena et in tinis dicti
capituli…et facere torculare ad torcularium dicti capituli, non dando nec solvendo dictus Menollus aliquod
fictum…nec aliquod vinum per torcullannum dictas uvas…”
Investitura - 1354
“…Ser Antonius de Castello…q. d.ni Prencivali de Castello de Cumo qui nunc habitat Trixivii…investit…ad
livelum…Antoninum de Zospedonibus…de Tallamona…nominative de pezia una tere vineate iacentis in loco
et territorio de Tallamona…in Linguina seu Ronchaliola…et predictus Antonius …promisit…dare et solvere…ad tempus vendemiarum de Tallamona proximum futurum condium unum vini seu musti ipsius vinee et
deinde in antea ad alium annum unum proximum futurum totidem…et ad annos duos proximos futuros condia
septem…et deinde in antea…condia octo vini seu musti ipsius vinee…”
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Vendicio - 1354
“…Vendicionem…fecit et facit Dottus filius quondam ser Jacobi dicti Dardi Bazi de Tirano…in manibus fratris Salvatoris dicti Viola…recipientes…nomine et ad utillitatem predictarum ecclesiarum…nominative de pecia una terre vineate jacente in territorio de Tirano ubi dicitur ultra pontem…de qua pecia vinee suprascriptus
Dottus investitus erat a quondam Iohanne filio quondam ser Jacobi Bazi de Dervio de certa parte ipsius vinee
ad livellum….contentus et confessus fuit suprascriptus Dottus venditor se a suprascriptis confratribus habuisse
et recepisse libras decem imperialium…pro completa solutione…”
Locacio - 1354
“…frater Salvator dictus Viola confrater domus capituli et conventus ecclesiarum sancti Romerii et Perpetue…
investivit nomine locationis ad fictum faciendum melliorando et non peiorando Thomeum Marzaticum…de
Tirano et Minotum eius filium…de pecia una terre vineate iacente in territorio de Tirano ultra pontem supra
torcularem heredum quondam ser Zamboni del Niada…ad annos novem proximos futuros et de inde ad voluntatem partium…Pro qua investitura…suprascripti Thomeum…promiserunt…dare et solvere hinc ad annos
proximos futuros consequentes medium congium vini boni purati et sufficientis de vinea predicta et abinde in
antea usque ad finitum terminum…congium unum vini boni purati…”
Carta investiturae - 1356
“…arciprete di Mazzo, dà in locazione…un sedime con vigna e piante da frutto nella contrada di Vione…al
fitto annuo di quattro condi di vino…Testi: Giovanni fu Giacomino detto Pendegia, taverniere di Mazzo…”
Investitura – 1356
“…Ser Andriolus de Stupanis de Nobialo…investit ad masaricium et iure et nomine locationis seu masaricij
ad…fictum faciendum meliorando tantum et non peyorando…Albertum de Lulmo conversum ad ecclesiam
Sancti Jacobi de territorio Berbeni…de pecia una terre seu de sedimine uno cum mansione una coperta pallearum et cum casamento uno lig(naminis) cum torchulare uno pro torgiando vinum intus et cum tinis quatuor ab
uvis…et cum petia una tere vineate cum…plantis saliziarum…in territorio Talamone…in Feriolo…et hoc a
festo Sancti Martini per annos vigintiquinque et deinde in antea ad voluntate partium…Albertus investitus promisit solemniter dare et solvere…ad tempus vendemiarum de Tallamona proximum futurum ad annum unum
proximun futurum…medietatem tocius illius vini quod f(iet) et nascetur ex ipsa petia terre vineate…et medietatem totius vini quod percipietur de torgiadura ex predicto torchulare et ultra decima pars toci vini quod fiet
et nascetur in dicta…petia terre vineate supra locate…et hoc in vino bono, puro et nitido…hoc…pacto…facto,
videlicet quod si…frangeret seu devastaret arborem, lectum, virgines, zoppos et virgam dicti torchularis vel
aliquis ipsorum lignaminum…quod locator teneatur et debeat suis proprijs expensis…lignamina consignare…
in bonis lignis de eodem ligno quo esset ligna seu lignum dicti torchularis. Item quod ipse Andriolus toto tempore dicte locationis dova (doghe) seu fondi dictarum tinarum frangerent seu devastarent…teneatur et debeat
suis proprijs expensis emere dovas et fondos et…consignare ad domum torchularis. Item quod predictus Andriolus ad proprijs expensis teneatur et debeat…dare et consignare…investito brentas tres bonas et suffitientes
ad portando uvas…predicto torchulari…Et ex adverso quod predictus Albertus investitus non possit nec liceat
vendemiare…dictam peciam terre vineate…usque ad medium mense octubris omni anno usque ad terminum
ipsius dictae locacionis et ad dictum terminum sine contradictione predicti Andrioli possit vendemiare…Item
quod predictus Albertus teneatur suis proprijs expensis portare…omnes uvas ad dictum torchulare…et in dicto
torchulare dare et consignare eidem Andriolo dictam medietatem dicti vini…Item quod (quotienscumque)
dictus Andriolus consegnaverit…predictum lignamen…ad domum..dicti torchularis, quod tunc dictus Albertus teneatur et debeat suis proprijs expensis aptare dictum…torchularem…Item quod dictus Albertus teneatur
et debeat zirchiare…dictas tinas de bonis zerchulis et proprijs expensis…Item quod dictus Albertus omni
anno…teneatur et debeat cavare seu cavari facere dictam peciam terre…bis in anno videlicet de mense Maij
et de tempore Sancti Martini mensis novembris…Item quod…debeat…stripare erbas dicte vinee saltem omni
anno secundum usum et consuetudinem loci de Tallamona…proprijs expensis tantum…”
160
Judicata ecclesiarum - 1356
“Quaternus continens judicata ecclesiarum Plurij et pertinentiarum annuatim fienda et reddenda
In nomine Domini Amen. MCCCLVI…
-Ursatus de Nizola tenetur pro ficto unius pezie vinee, iacentis ubi dicitur in Cargo, quartinas duas oley olivarum…
-Item pro ficto unius pezie vinee, jacentis ad aquam Silani…quartinas tres oley olivarum
-Zaninus de Vertemate tenetur pro ficto unius pezie vinee jacentis ubi dicitur ad aquam Sillani, quartinas duas
oley olivarum
-Item pro ficto unius pezie vinee, jacentis ubi dicitur ad Mottam Cargi, quartinas tres et mediam oley olivarum…
-Avostus de Giotto tenetur pro ficto unius pezie vinee, jacentis ubi dicitur ad aquam Sillani, quartinas sex oley
olivarum
-Giannus de Corada tenetur pro ficto unius pezie terre campive et vineate jacentis ubi dicitur in Cortino, quartinas quatuor oley olivarum…
-Albertolus Calgarius tenetur pro ficto unius pezie vinee, jacentis ubi dicitur ad aquam Sillani, quartinas decem
oley olivarum…
Parrus Sopranus…item pro ficto unius pezie vinee, jacentis in Motta Cargi, quartinas duodecim oley olivarum…
-Tamolus de Polino tenetur pro ficto unius vinee jacentis ad aquam Silani, quartinas duas oley olivarum
Ficta denariorum et vini et cere pro elymosinis et lumine annuatim reddenda
…Iohannes Ventreta tenetur pro ficto unius domus et unius vinee jacentium ubi dicitur in contrata Lombardorum, soldos triginta terzellorum…
-Zarrus de Vertemate tenetur super unam vineam jacentem post ecclesiam sancti Iohannis de Silano, pro ficto,
condium unum et starium unum vini colati
-Ser Balzarrus de Vertemate tenetur pro ficto unius vinee jacentis ubi dicitur ad Semontem, condium unum
vini collati
-Ursatus de Nizola tenetur pro ficto unius pezie vinee jacentis ubi dicitur in Cargo, medium condium vini
collati
-Avostus de Giotto tenetur super terram, quam tenet a monacis de Dona, jacentem ubi dicitur ad Giottum,
condium unum vini amostati
-Jacomucius de Giotto tenetur super ipsam terram, condium unum vini amostati…
Incipitur elymosina Sancti Cassiani etc.
…Ursus dictus Tenginus tenetur supra pezia una vinee jacente subtus stratam, soldos vigintiquinque terzellorum…
-Moletus de Cortino tenetur pro ficto medietatis unius claussi (fondo chiuso), jacentis ubi dicitur ad Calveram,
soldos septem et medium terzellorum
-Zinalus Ventreta tenetur pro ficto medietatis unius claussi, jacentis ubi dicitur ad Calveram, soldos septem et
medium terzellorum…
-Zanolus Mora judicavit super molandinum unum jacens in burgo de Plurio…et super vineam unam jacentem
ubi dicitur ad Crucem…et supra omnibus alijs suis bonis…libras quindecim terzellorum…
Ficta annua capituli de Clavenna
…Comolus Tedus…dat fictum libras V denariorum, condia V vini et capones quatuor et libram unam piperis
ad Sanctum Laurentium…
-Martinus de Stabiana…dat fictum condia XII vini…
-Tamus de Maira…dat fictum…et condia X vini…
-Margarita, relicta q. Abondioli de Maira…dat fictum condia quatuor vini…
-Andrea de Masso de Prata…dat fictum…et condia VI vini…
-Perliolus de Bedde dat fictum condia III vini
-Belela et Addamolus fratres de Bedde dant fictum condia IIII et medium vini
-Coldera de Bedde dat fictum condium unum et medium vini
-Massalia de Bedde...dat fictum condia III vini...
-Illi de Ladragonera...dant fictum...condium unum vini...
-Johannes de Scandollera...dat fictum condia IIII musti...
-Laurentius de Pedemonte dat fictum…condia VIII vini…
-Morus de Vulpe…dat fictum carrum unum vini…
-Heres q. Jacobi de Zobia…dat fictum…et condia V vini…
161
-Jacobus de Mantano dat fictum…carrum unum vini…
-Petrolus de Tanno et fratres dant fictum…et medium vinum vinee, que tenent in Ardalla…
-Venturinus de Labella…de Prata dat fictum…condia IIII vini…
-Zanolus de Dona…dat fictum…et condia XXV vini…
-Comolus de Monfato…dat fictum…condia IIII musti…
-Donus Albertus…solvit soldos XX terzelorum (solvit vinum)…
-Bertromeus Anrigucii dat, fictum, medium vinum de Ardalla…condia VIIII vini pro vinea de Plano…
-Torcular de Plurio, soldos L terzellorum…
-Comolus et Gianus de Pendoliis dant fictum…soldos XXIIII terzellorum, si non habent vinum, et si habent
vinum habent in simul condia quatuor vini…
Massaritium, quod tenet Guillelmus Curtus…et condia duo vini tempore vendemiarum…
-Cappus de Bedde pro massaricio de in Scandolera condia IIII vini…
-Clavenolus Cazola per quadam vineam soldos L terzellorum…”
Vendita di vino valtellinese a Zurigo – 1367
“...Oberitalien war das Gebiet, das den “Velschen Wein lieferte... Der Klevner oder Velsche Wein wird in Zürich seit 1367 regelmassig erwänt... ”
Ordines - 1368
“…convocato et congregato capitulo confratrum ecclesiarum sancti Romerij et Pastoris et Perpetue de Tirano…pro ponendo ordinem…item ordinaverunt…quod nulus confrater…nisi fuerit caniparius…debeat facere
debitum per totum annum in alliqua taberna nisi ad quantitatem soldorum quinque imperialium…et ab inde in
supra non solvatur nisi de proprijs bonis…”
Inventarium - 1377
“…Imprimis in canipa ipsius domus dicte eccelesie careras quattuor grossas, carei rollis duo, pidriolum unum
parvum, rastos duos, ca(n)es duos feri, caviam unam a careris, maneram unam, raspayrolum unum, brentas
duas, barilem unam, vessicas duas, pidrias duas, brentellum unum.
Item in caneva parva panarium unum, lavellum unum lapidis ab oleo, sub portichu dicte domus careras octo
grossas, careras duas longas pultridas.
Item in canevello panarium unum.
Item in torculare ipsius eclesie tinas septem magnas, tinas quattuor parvas, careram unam longam pultridam.
Item in coquina ipsius domus colderas duas, lebetes quattuor, padelam unam feri, padelam unam araminis et
padelam unam lapidis fractam, cestum unum feri fractum, cazam unam araminis, badille unum fractum, catenas duas feri ab igne, gratayrolam unam feri, spedum unum feri, moliam unam ab igne, brendenalle (ferro
da focolare) unum, scranam unam, schanziam unam, bancha duo, tavolerium unum, capiam unam a galinis,
mortarium unum lignis, talicerios novem, paletam unam feri a padellis, pestairolam unam, cazurium unum
foratum, barilem unam fractam, congas duas fractas, candelerium unum feri, candelerios duos ligni.
Item in lobio parvo ipsius domus dicte ecclesie tabullam unam, bancha duo, cepam unam, assidem unam, segionum unum, galedam unam fractam, segias duas fractas.
Item in camera dicte domus lectum unum cum matarasio uno et culzadre una, plumazio uno, item plumazium
unum tondelle, cuberturios duos fractos pellarum, liteamina duo lini fracta, cobertam unam, lecteras duas,
scranas duas, scripua duo parva, archam unam, tinellum unum, schapua duo, canestronum unum, crivelum
unum, quartarium unum, minam unam, segionos duos parvos, congam unam fractam cobergiatam, schanziam
unam, tovaliam unam, candelerium unum feri, secures duas, careyrolum unum, pionam unam, orzeos duo
terre, martellum unum forzelutum, limam unam feri, folzinum unum, napos duos fractos de brugo, caramarios
duos.
Item in segrestia dicte ecclesie scripium unum parvum, palferum unum, ventolanum unum, cultellum unum a
pane, segiam unam.
Item in lobio magno dicte domus tabulam unam, bancha duo, schapuum unum.
Itm in camera de supra dicte domus lecteram unam, schapuum unum foratum.
Item in ecclesia suprascripta scranas tres, banchum unum; super altare maiore drapos octo lini, candelerios
quinque feri, teribullum unum fractum, par unum corporariorum; item in armario dicte ecclesie calizem unum,
162
paramenta tria, mesale unum, graduarium unum, solterium unum, breviarium unum, antifonarium unum, cruces duas ligni, orziollos duos; item super altare Sancte Marie dicte ecclesie drapos quinque lini, candelerios
tres feri, crucem unam ligni.”
Trascritto, con note di commento, in:
CARUGO Maria Aurora, Una fondazione cluniacense “inedita”: San Bartolomeo a Castionetto di Chiuro,in BSSV n° 38/1985, pagg.
7 e segg.
Testamentum - 1381
“…Marchiun de Butintrochis…habitans in dicto burgo Clavene voluit et disposuit…Item statuit, legavit et
iudicavit…dominis archipresbitero et canonicis et capitulo ecclesie Sancti Laurencii de Clavena…in et super
quadam pecia terre vineate, iacente in territorio de Clavena, ubi dicitur in Airascha…soldos quadraginta denariorum novorum…”
Confessio – 1382
“…1382…Johannes dictus Ramponus…de Curteno Valliscamonicae...promixit...Brunaxolo...de Quadrio de
Ponte...hinc ad festum Sancti Martini…dabit…libras ducentumseptuagintaseptem imperialium…ocaxione
precij et mercati vini sibi dati…”
Confessio – 1385
“…Antoniollus de Horenga…de Sondrio habens venditionem et datum comuni Cumi dazijs plebis Ville…incepti de primo mensis septembris MCCCLXXXIV et finiti die ultimo augusti proximi preteriti MCCCLXXXV
videlicet panis, vini, carnium, calcherarum, transitum, mensuraturarum et carbonarum…”
Obligatio – 1389
“…frate Mafeus de Castiliono de Clurio…caniparius ad ecclesiam de Sancta Perpetua de Tirano condemnavitur…se dare et solvere…Rizolo…Margarini de Tirano…libras tredecim et soldum unum imperialium…causa
mutui…pro solvendo gabellas sallis et…datis pro solvendo laboratores qui laboraverunt ad vineas dicte domus
sancte Perpetue…”
Investitura - 1392
“…Ser Zaninus de Vertemate de Pliuro…investivit et investit iure et nomine perpetue locationis ad livellum
in perpetuum et ad perpetuam hereditatem ad fictum faciendum, meliorandum et non peiorandum Iohannem
dictum Botazonum de Serta de Pliuro…de massaricio uno prativo, campivo et silvato, cum domibus duabus et
mansionibus duabus supra simul se tenentibus, iacente in terratorio de Pliuro, ubi dicitur ad Valedranam…et
pro ficto…suprascriptus Iohanes…promisit…dare et solvere…libras tregintaquinque et soldos quatur denariorum novorum…item tali pacto, modo et conventione inter eos habito et facto, videlizet quod suprasciptus
Iohanes investitus possitet valleat incidere arbores in dicta silva ubi fuerit necesse ad plantando et faciendo
vineam sine aliqua contradicione…”
Investitura - 1394
“…ser Zanetus de Marmorera fq. D.ni Scherij et Augustinus de Salicibus de Solio…investiverunt…in perpetuum ad livelum…omnes de Stupanis pro se et suis et cuiuslibet eorum, proprijs nominibus et nomine, vice et
ad partem omnium eorum filiorum et heredum utriusque sexus…de petia una terre vineate, prative, silvate et
buschive cum casazijs duobus supra jacente in territorio de Clavena ubi dicitur in Ardala…predicti…promiserunt…dare et solvere…hinc ad festum Sancti Martini…libras trigintaquatuor denariorum novorum et de modo
annuatim…”
Investitura – 1394
“…Augustinus de Salicibus de Solio…investit nomine iure imphetuotico…ad livelum …Iohanem…Como-
163
lum…ambos de la Porta de Ronchalia…de petia una terre vineate et prative gerive cum torchulario uno domibus et curte una prope iacente in territorio de Clavena ubi dicitur ad laportam de Ladragonera cum tectis
duobus magnis de lignaminibus, domus una de plodis lapidibus omnibus copertis de plodis tecto uno magno de
lignaminibus in parte coperto de plodis in parte de schandolis domo una magna de ligno coperta de schandolis
domibus duabus prope copertis de schandolis…omnibus simul se tenentibus…item de petia una terre campive……dare solvere et consignare ei ad vendemias proximas futuras condia viginti vini seu musti de…vino
nascituro in dicta petia terre et capones quatuor…”
Instrumentum locationis – 1394
“…D.nus presbiter Gervaxius archipresbiter ecclesie sanctorum Gervaxij et Protaxij de Burmio…investiverunt
jure locationis et nomine massaricij ad bonum faciendum melioramentum et non peiorando d.num presbiterum
Iohannem Thadeum…de Sancto Petro de Tillio beneficiale ecclesie Santi Siri de Blonzono nominative et generaliter de omnibus hedificijs tam de muro quam de lignamine, cum curtibus, furno, campis, pratis, vineis, brolis
cum arboribus fructibus, silvis, decimis et juribus decimarum…ecclesie sancti Siri de Blonzono subiecte dicte
ecclesie de Burmio…hinc ad annos novem proximos futuros…dictus d.nus presbiter Thadeus massarius promisit…dare et solvere…de ficto in isto anno condia duodecim vini et in anno sequenti MCCCLXXXXVcondia
quatuordecim et postea singulo anno in Sancto Martino usque ad ipsum terminum condia sedecim vini de vino
vinearum existentium prope ipsam ecclesiam, habentes ipsi canonici arbitrium de carro uno et ipse presbiter
de alio carro consignan(dis) in canova de Blonzono suis expensis et capones quatuor…et hoc ad mensuram de
Blonzono…”
Testamentum - 1396
“…ser Iacobus dictus Comollus de Mascharanico dictus de Crapo de Clavena…statuit, legavit, ordinavit…
quod post eius decessum…debeat dari et dispensari usque in perpetuum et perpetualiter quartarios duodecim
panis misture…et condia dua dicti vini in vigilia sancta in festo nativitatis Domini…et condia duo vini…usque
in perpetuum… et pro quo vino asignavit et statuit per legale pignus…in terratorio de Clavena, ubi dicitur in
Airascha et ad Tomescatrum, quam terram tenetur ad livellum…pro ficto annuatim solvendo…cond(io)rum
quatuor vini…”
Inventarium rerum immobiliarum - 1397
“…memorialis inventarii illarum possessionum terrarum campivarum et prativarum et vinearum…spectancium et pertinencium capitullo…ecclesiarum monasterii et hospitalis sanctorum Remigii et Pastoris et sancte
Perpetue de Tirano…
-item pezia una terre vineate iacente in terratorio de Tirano ubi dicitur ad Paradisum…”
Investitura - 1397
“…Balzar de Tiradelo de Clavena…et Georgius filius eius…ambo fratres et custodes ecclesie Sancte Marie
de Castelo de Clavena…investiverunt iure et nomine locacionis ad fictum faciendum Antonium de Sancto
Christoforo de Prata…nominative de petia una terre vineate, silvate, prative et gandive iacente in terratorio de
Prata, ubi dicitur ad Lirum…”
Investitura - 1397
“…Balzar de Tiradelo de Clavena…et Georgius filius eius…ambo fratres et custodes ecclesie Sancte Marie
de Castelo de Clavena…investiverunt iure et nomine locacionis ad fictum faciendum Adamolum del Polo de
Mexe…de petia una terre prative, vineate et campive, iacente in territorio Clavene, ubi dicitur in Ayrascha…”
Atti vari relativi al commercio di vino dei Quadrio – 1400 circa
Maggiori informazioni, molto dettagliate, nella tesi di laurea di: PORTA Luisa, Università degli Studi di Milano, lettere, a. a. 1982/83
164
“ pagg. 131/132: Vendite di vino da parte di Gaudenzio Quadrio
anno
quantità
prezzo
destinazione
1386
n. n.
lire 200
Edolo
n. n.
«
40
Corteno
n. n.
«
400
Edolo
n. n.
«
41
Edolo
1387
n. n.
«
107 s. 9
Edolo
n. n.
fiorini
50 d’oro
Pontedilegno
1391
n. n.
5 some segale/5 miglio
Lovero
n. n.
lire
32
Sondalo
1392
n. n.
“
108
Edolo
n. n.
“
50
Edolo
n. n.
«
172
Vezza d’Oglio
n. n.
«
100
Grosotto
n. n.
40 some segale/40 domega
Dalegno (Pontedilegno)
n. n.
lire
320
Teglio
1396
4 condi/2 staia
s. 48 per congio
Chiuro
n. n.
lire 19, s. 18, d. 8
Albosaggia
n. n.
“
10
Andevenno
n. n.
“ 17, s. 10
Soltogio (Caiolo)
n. n.
“
10
Albosaggia
1403
4 condi
lire 6, s. 18, d. 10
Tresivio
1419
n. n.
«
42
Aprica
1419
n. n.
«
40
Lovero
1420
n. n.
«
160
Lovero
1421
n. n.
« 9, s. 17
Chiuro
1421
n. n.
«
208
Teglio
1421
n. n.
“
59
Lizzola (BG)
1422
n. n.
“
40
Lovero
1429
n. n.
“
208
Teglio
1429
n. n.
“
224
Teglio
1431
n. n.
“ 28, s. 1, d. 8
Bondione (BG)
Oltre a 392 “ragiones” di ferro nel 1392, a San Giacomo di Teglio, in cambio di vino, ed alcune vendite (non
specificate) di ferro e vino a Carona nel 1393 per complessive 244 lire. Vi è poi il saldo di un debito (forse
in vino) da parte del canipario del comune di Bormio nel 1431 per complessive 140 lire di imperiali, a saldo
dell’affitto dell’anno precedente.
La mancanza di quasi tutte le quantità fornite e di notizie circa la qualità dei prodotti forniti consente poche
valutazioni circa il prezzo; nel 1382 era in ogni caso di 1 lira, 4 soldi e 7 denari il condio; 1396 di 48 soldi il
condio; nel 1403 di 1 lira e 14 soldi. (ibidem, pagg. 91 e segg.). Il torchiatico corrispondeva a 2 staia di vino
per plaustro.
Ulteriori indicazioni (purtroppo non sono stati reperiti alcuni atti relativi) circa grosse vendite alla famiglia
Lazzaroni di Teglio negli anni 1377, 1384 e 1391 in:
MAINONI Patrizia, Aspetti del dominio visconteo in Valtellina, la famiglia degli Ambria, Nuova Rassegna
Storica, LXIII, 1979, pag. 536.
Prezzi e valori di vino, vigne e varie – 1412 e succ. (fino 1612)
“…Obbligo…di lire ottantaquattro de danari nuovi per il valore di brente 14 di vino (1416).”
“…Fine fatta per il prezzo di lire trentotto, soldi 5 imperiali per il pagamento di brente dieci sette di vino
(1424)…”
“…Vendita di vigna fatta per il prezzo di lire cento di terzoli e successivamente livellata col fitto annuo di due
brente di vino (1452)…”
“…Vendita fatta del fitto livellario annuo di brente due di vino per il prezzo di lire settanta di terzoli (1452)…”
(in tale periodo (1454) un fitto livellario di trenta soldi era venduto per 40 lire)
165
“…Vendita del fitto livellario di brente due di vino per il prezzo di lire cinquant’otto imperiali (1514)…”
“…Vendita fatta del fitto livellario di stara sette di vino per il prezzo di lire settanta imperiali (1525)…”
“…Vendita del fitto livellario di tre stara di vino per il prezzo di 20 lire imperiali (1532)…”
“…Livello…in vino, con il patto di pagare due lire imperiali per ogni brenta di vino (1544)…”
“…Obbligo…per pagamenti…di quaranta brente di vino a ragione di lire cinque e soldi cinque per brenta
(1564)…”
“…Vendita con grazia…per lire quaranta imperiali, con successivo livello con grazia e fitto di una brenta di
vino (1565)…”
“…Prestito…di lire settanta di terzoli, con l’obbligo di pagare di fitto alle vendemmie una brenta di vino
(1565)…”
“…Obbligo di lire centocinquanta imperiali per il prezzo di 15 brente di vino venduto (1565)…”
“…Vendita con grazia…per 45 lire imperiali, con livello con grazia per il fitto di una brenta di vino (1563)…
”
“…Obbligo di lire cinquanta imperiali col fitto di una brenta di vino (1580)…”
“…Obbligo di lire venticinque imperiali col fitto di 3 staia di vino (1587)…”
“…Obbligo di lire cinquanta imperiali col fitto di una brenta di vino (1590)…”
“…Obbligo di 150 scudi con l’interesse annuo del 7% (1592)…”
“…Vendita del fitto di 7 brente di vino per lire settecento imperiali (1607)…”
“…Censo di una brenta di vino per sedici coronati d’oro del valore di lire sei e mezza per coronato (1608)…”
Tutti gli atti di cui sopra sono relativi alla zona di Morbegno, con valutazione in lire di imperiali e brenta o
condio alla misura di tale località.
Obligatio – 1425 Febbraio 28
“…1425 die ultimo mensis februarij - Menazarolus…Carleti de Sancta Maria VallisVenuste et Franciscus...de
Zanonibus de Burmio...in manibus d.ni Cristoffori...de Albertis de Burmio...quod dabunt et consignabunt in
Burmio ad habitationem dicti creditoris somas vigintisex salis ad rationem de starijs duodecim...pro qualibet
soma…et hoc pro medietate sal album…et alteram sal brunum…et hoc ex pretio et merchato vini eisdem
debitoribus dati et venditi in Burmium…”
Littera – 1425 giugno 22
“…I maestri delle entrate ducali al referendario di Como , perché sia pagato il dazio per “Carrarolas octo vini
voltrinaschi” condotto da Francesco Cattaneo a Milano per uso della corte ducale…”
Ordinatio – 1425 novembre 18
“…A togliere le vertenze insorte tra i daziari del vino forense e della mercanzia del vescovado di Como e
gli uomini della Val Brembana “Ultra Agugiam”, che si credono esenti da detti dazi, i maestri delle entrate
ordinano al referendario di Como di proclamare nei bandi di nuovi incanti essere detti valligiani tenuti, come
qualunque altro, al pagamento dei dazi per le cose da essi esportate dalla Valtellina…”
Ordinatio – 1425 dicembre 24
“…I maestri delle entrate al referendario di Como, perché sia ripubblicato l’incanto del vino forense, con la
clausola di esenzione a favore degli uomini della valle Brembana “Pro aliquibus bladis, vino et alijs rebus quae
per homines dictae vallis conducentur de Valle Tellina ad eorum domos…”
Supplicatio – 1426 gennaio 31
“…I comuni ed uomini della Valle Brembana “De ultra Agugiam” vescovado di Bergamo, supplicamo ed
ottengono dal duca di Milano di essere conservati nelle loro esenzioni per il vino da condurre dalla Valtellina
nelle loro terre, non pagando il dazio del vino forense…”
166
Remissio – 1426 luglio 26
“…Il duca di Milano rimette al podestà di Como la supplica di Teglio contro i daziari del vino per l’anno
1421…Si aggravano dell’imposto dazio, contro i loro privilegi, sul vino da esportarsi in Valcamonica e nel
Bergamasco o dalla Valtellina a Teglio…”.
Obligationes - 1431
“…die lune XXIIII mensis Januarij Franciscus...de Florino de Burmio...promisit Simonini et Christophori…de
Quadrio de Ponte…hinc ad festum Sancti Michaelis…dabit libras centum quadraginta imperialium sortis et
cum omnibus expensis…causa vini sibi venditi…
Die suprascripto Guislanzonus…de Guislanzonibus de Bondiono promixit…in manibus suprascriptorum Simonini et Christophori ita quod hinc ad festum Sancti Michaelis…dabit suprascriptis fratribus brozia quatuor
cum dimidio feri crudi de fero de Bondiono vel de Verignia sortis…et ferum…utsupra…se eisdem creditoribus
dare debere. Contra vinum sibi datum et venditum…Actum Ponte…in quadam canipa in contrata de Campeda…”
Locatio - 1431
“…die sabati ultimo mensis Aprilis Franciscus…fq. D.ni Petri dicti Perande…de Quadrio de Ponte…investivit
jure et nomine locationis…Bocazinum fq. Zoye…omnes de Cederna habitatores Montanee de petia una terre
vineate…in territorio de Montanea…et hoc ad annos novem…et pro ficto vero quarum rerum…suprascripti…
promiserunt…dare…hinc ad festum Sancti Martini cuiuslibet anni…condia viginti octo vini seu musti…de
vino dicte vinee consignato in contrata de Pendolascho ad torchularium ser Bernardi Malacrie etc. tali pacto…
quo si aliquo tempore durante dicta investitura vigerent guere in dicta valle de parte guelfa ad partem gibelinam
suprascripti de Cederna teneantur…conducere dictum vinum…in burgo Trixivij dumodo suprascripti fratres
de Quadrio solvant suprascriptis…de eorum victuris de Pendolascho Trixivio et fatiant dictis de Cederna bonum salvum conductum de venendo, stando et revertendo cum personis, bobus et allijs necessarijs…”
Beneficia sacerdotum – 1444/1445
Per più compiute informazioni si può consultare:
CANOBBIO Elisabetta: La visita pastorale di Gerardo Landriani alla diocesi di Como(1444/1445), 2001
Sorico, olim nuncupate de Ollonio (7 membri)
“…parum habent, videlicet circa ducatos quatuor in auro pro quolibet, et quod archipresbiteratus habet in redditibus circa somas quatuordecim bladi…”
Traona
“…habet condia XVIII vini in totum, somas XVI bladi…”
Chiavenna (9 membri)
“…redditi capitulares…valent circa libris CLX, somis XXVIII bladi, somis II furmenti, somis IIII panici…
condia C vini…circa florenos XII…dictus archipresbiteratus…valet circa ducatos XX in auro…”
Piuro (sacerdote di San Cassiano)
“…habet vineam unam ex qua possunt recipi circa libre quinque imperialium in anno; item aliam vineam ex
qua percipit libras III tertiolorum…”
San Giacomo
“…ecclesia habet circa libras LXXX imperialium computatis primitiis…”
Berbenno (con 2 canonici)
“…dictus archipresbiteratus habet circa somas septuaginta bladi et plaustra undecim vini ad plaustrum octo
brentarum et libras tres imperialium et circa libras XL casei…”
Ospedale di S. Antonio di Sondrio
“…ipse percipit ex bonis ipsius hospitalis condia tredecim vini et somas duas bladi, sed quod hospital habet
alia bona que tenet dominus Antonius de Becaria…”
Sondrio (con 4 canonici)
“…archipresbiteratus habet circa triginta libras imperialium et fructus capitulares valet circa florenis XXXV…
prebende dictorum canonicatum valent circa libris XXV imperialium pro qualibet…”
Tresivio (con 7 canonici)
167
“…ipse nomine archipresbiteratus habet circa ducatos sexaginta ad computum solidorum quinquaginta imperialium pro singulo ducato…et ex vineis et fictis et mezatico vini, condia quadraginta vini vel circa, et quod
sortes canonicorum vallent comuniter ad computum librarum quadraginta imperialium pro qualibet sorte, et
quod fructus capitulares valent circa florenis quinquaginta et solidis XXXII, qui consistunt in fictis et mezatico
vini et bladi…”
Ponte (con 2 cappellani)
“capella Sancti Johannis…habet somas tres et mediam bladi et condia quadraginta vini…quod dicta capela
(di Sant’Antonio) habet somas quinque et mediam bladi, condia circa sedecim vini, libras XVIII butiri et libras
decem casei freschi…”
Teglio
“…prebenda sua habet somas novem bladi et brentas tredecim vini et solidos duodecim imperialium...habet
octo brentas vini et somas octo bladi…”
Mazzo di Valtellina (con 5 canonici)
“…habet circa somas triginta sex bladi, plaustra XI feni…et quod habet fictum circa libras viginti quatuor imperialium et condia quatuor vini singulo anno…canonici habeant circa libras XX imperialium et alique libras
quatuordecim imperialium singulo…”
Bormio (con 5 o 7 canonici)
“…pro prebenda sua dantur sibi annuatim per caniparium communis Burmii modia XIIII sichalis et domeghe
et condia duo vini…redditus omnes dicte ecclesie ascendunt in totum…ad modia centum duodecim inter sichalem et domegam, condia XIIII vini ex Blanzono et libras centum triginta octo vel circa imperialium…”
Villa di Tirano
“…prebenda domini Laurentii habet in redditibus florenos quatuor ad computum solidorum XXXII imperialium pro floreno, et alie prebende habent minus…”
Stazzona
„…ecclesia habet decem ducatos in anno in redditibus...”
Chiuro
“…quod est redditus somarum XII inter milium, panicum et castaneas et condiorum XL vini inter ficta et primitias…capella Sante Marie de Clurio…est intrate condiorum XXXII vini et somarum IIII blade et librarum
X casei…”
Monastero di San Lorenzo a Sondrio
“…dictus monasterius…habet circa somas decemocto frumenti, sichalis, milii, panici, castanearum et domege, computatis terris quas suis manibus colli facit…et quod percipitur communiter pro parte dominica…circa
plaustra sedecim in decemocto vini, si est fertilitas communis vini, et item percipit circa libras ducentum casei,
et libras sex imperialium annuatim, et quod multum expendit in laboratoribus, quas facit multas vineas et terras
laborare ad manus suas…Item dicit…quod oportet dare pro ipsa licentia (eundi ad possessionem dicti monasterii) unam carerolam vini boni…”
Buglio in Monte
“…habet somas triginta bladi…et condia viginti quatuor vini que percipit pro decima ad computum de viginti
respectu bladi et ad computum de triginta respectu vini…”
Ardenno (con 2 canonici)
“…habet circa somas decemocto et condia VII et libras XVI imperialium…”
Mantello
“…habet somas duodecim bladi et condia sedecim vini et libras sex tertiolorum et non ultra…”
Controversia - 1477
“... Is conqueritur et affirmat esse verum, quod iam decimum aut circa agatur annus, dum a quodam Fultlinensi emerit magnam summam vini, notanter pro ducentis et quinquaginta florenis Renensibus. Quod quidem
vinum integre et totum exsolverit, etiam fere omne illud vinum in domo sua posuerit preter 11 plaustra vini,
que remanserint apud venditorem. Ipse vero quodam die redeunte cum quampluribus servis, et conductoribus
seu vectoribus et equis cum sexaginta sex modiis frumenti oneratis...tum ipse venditor dixit se ei non daturum
suum vinum, quod non venisset ad declaratum terminum eo, quod terminus ad festum sancti Michaelis esset
statutus, quo tale vinum ex suis vasis recipere et sic vasa sua evacuare deberet. Quod cum non fecisset, nollet
sibi vinum dare...”
Supplicacio - 1478
168
“...Primo homines vallis Monasterii conqueruntur per homines Wurmii plurima sibi irrogare gravamina, cum
ducunt per districtum eorum vinum et bladum cum novis imposicionibus, ultra quam ab antiquo sit tentum vel
observatum.
Item habita de dictis querela coram reverendissimo domino Curiensie et conmunibus ecclesie Curiensis, dominus Curiensis scripsit et supplicavit suos de ipsa valle per ipsos foveri in bonaque vicinitate observari...Bona
itaque confidencia homines vallis Monasterii circa Bartholomei proxime preteriti ad Vallem Tellinam se contulerunt pro ducendis vinum. In redeundo homines Wurmii violent ipsum vinum et iumenta receperunt...retento
vino circa 13 somas, quibus hodie carent...Item occasione dicte violencie it supra illate, ipsi homines vallis Monasterii dictis de Wurmio in Monasterio 12 somas vini arrestarunt...Item post premissa illi de Wurmio...circam
vilam Luwin 10 somas vini cum equis usque Wurmium m(e)narunt famulosque eorundem vacuos absque equis
et vino redire fecerunt ac equis eorum tribus diebus cum fame retentis...Item isti de Wurmio novissime statuerunt et prohibuerunt...ne quis aliquem de valle Monastreii...in redeundo de valle Tellina cum vino hospicio
recipiat contra antiquam observanciam...Item dum homines vallis Monasterii frumenta in valle Tellina ducere
volunt, prohibent eos ipsi de Wurmio ac frumenta recipiunt...
Querela hominum Pregalie:
Item cum vinum emptum in valle Tellina ducunt per villam Clavenne, homines Clavenne faciunt eos solvere
mensuracionem ipsius vini, quam tamen in valle Tellina solverunt et sic preter equum statutum dant.
Item eciam ipsi de Clavenna faciunt solvere homines de Pregalia pro pontatico seu de ponte pro soma 4 imperiales, cum tamen non habent aliquem pontem...Item homines Clavenne faciunt solvere eos de Pregalia 3 imperiales pro soma occasione servitorum suorum...quod non videtur consonum...Item...quidem Ulricus Late de
Pregalia misit certos eius equos...in valle Tellina pro vino emptorum et cum dicti homines redirent...homines
terre Surici ceperunt dictos equos... ”.
Confessio - 1478
MCCCCLXXVIII…die XXI mensis Februarij, magister Gulielmus…de Pestalozijs…est contentus et confessus…se recepisse…condia sex cum dimidio vini (accidi asitiati) ad computum librarum trium et soldorum
quattuor pro quolibet condio vini et vegetem unam frustam tenute condiorum X usque in XII…et hoc pro parte
solutionis illarum librarum CCCXXXV tertiolorum, de quibus dictus comes Angellus…tenetur dictis fratribus
de Pestalozijs ocaxione medicinarum, denariorum et aliarum rerum datorum…in pluribus et diversis vicibus
prefato condam Comiti Gabrieli…”
Littera – Sec. XV ex.
“…In questi dì passati vostra excellentia me comisse volesse vedere…relevare le robe che erano conducte in
el dominio et fora per li homini de la Liga Grixa…tuto quello fa li homini d’essa liga importa al datio del vino
forestero per li vini che conducono a caxa sua libre cento ogni mese…Et ben chel payra chel releva denari
assay al vino forestero, adviso vostra excelentia che quello datio non se cava se non pela via de dicti homeni
da Borme e da la Valcamonica, et li altri todeschi tuti sono exempti…”.
Inventarium – 1493
“1493 die veneris primo februarij…
-In Sacrestia dicte ecclesie Sancti Petri…
-In torculari
tine quatuor
-In coquina inferiori:
Tabulla duo cum suis tripodibus
Item bancha duo
Item catena una a foco
-Super lobio
Carera una ab azeto
Item sponde duo unius lectice
-In camera super dictam coquinam
Capsonum tenute somarum duarum vel circa
Item lecticulum unum parvum
169
Item alium scripium parvum ruptum
-In canepello prope canipam
Capsonum unum parvum frustrum
Veges una frustra tenute condia VI vel circa...
-In canipa
Vegetes quinque, quatuor sunt tenute condi(orum) XX et alia tenute condi(orum) VII vel circa
Item tinellum unum
Item brenta una
-In salla ab igne super canipam et camera ibi contigua
Anchona una
Item lectica una cum bancho uno prope
Item capsonum unum tenute somarum duarum vel circa
Item assides due grosse nucis
Item catedra una
Item tabula una cum suis tripodibus
Item credentia una
Item catedra una a sedendo
Item cathene duo a focho
Item descus cum sentabulo…
-In (grava…)
Coldera una tenute st(ariorum) III vel circa
Segionum unum cum coperto tenute so(me) unius vel circa
Item brentalum unum parvum…”
Si tratta, con tutta probabilità, dell’inventario dei beni del beneficiale della chiesa di San Pietro di Tresivio. Si è
omessa la parte relativa ai beni di stretta natura religiosa presenti nella sacrestia ed in un cassone esistente “in
camera cubiculari” (soprattutto libri, abbigliamento e paramenti sacri).
Descrizione della Valtellina - sec. XVI
“Nelle località in cui le strade che vengono dalla Germania o salgono dal Lario incontrano certe strettoie, i
Bormiesi avevano costruito degli sbarramenti con passaggi obbligati per riscuotere i diritti di pedaggio…
dopo Grosio la Valtellina continua ad allargarsi diventando contemporaneamente più fertile perché il clima si
addolcisce e permette la coltivazione della vite…
La terra nel Tiranese è molto fertile e le colline sono famose per il vino che producono in abbondanza grazie
al gran sole che prendono. Né la fama si limita alla quantità, perché è più ancora data dalla qualità del prodotto. Con un adeguato trattamento si riesce a far resistere il vino oltre sessant’anni senza che perda la sua forza,
anzi aumentandola addirittura…Anche l’aroma di questo vino è apprezzabile, tanto che concorre esso pure a
rigenerare le forze di chi lo beve fidando nelle celebrate qualità curative…
Dopo Ponte seguono Tresivio Pendolasco, Montagna e il Grumello in una plaga che appare senz’altro la più
fertile e ricca di tutta la regione…
Da Sondrio in giù la Valtellina è meno pianeggiante e meno coltivata, per quanto non manchi di vigneti…”
Donatio – 1510
“…Dominus Blasius…de Florinis de Burmio…in remissione peccatorum suorum et ad promerendam gratiam omnipotentis et misericordis Dey...dedit, assignavit, devovit ed dedicavit...in manibus...nomine et vice
dictorum communis et hominum de Tirano, ad utilitatem...fabrice ecclesie que moderno tempore edificatur
...infrascripta bona...salvo semper et reservato omni jure et onere curie Archiepiscopalis Mediolani e communis Tillij...peciam unam terre vineate jacentem in terratorio Tillij in contrata de la Fragia ubi dicitur ad
Lalbinam...item peciam unam terre vineate jacentem...ad Kartariam...que est cavadorum sex de quibus bonis
nunc q. Dominus Aloisius olim...spectabilis Mastaini de Besta...erat investitum ad livellum...pro ficto condiorum decem et stariorum quatuor vini... ”.
Feracità della Valtellina ed avversità atmosferiche – 1515 e succ.
„...Hier gedeiht eine Menge des edelsten Weines...Deshalb wird der Wein von hier in grosser Menge ausgefürt
170
in unsere Drei Bünde, nach Italien, in die Eigenossenschaft, in die Grafschaft, Tyrol, nach Scwaben, Bayern,
Österreich und Böhmen und in andere ferne Lander. Ain jedem einzelnen Tag des ganzen Jahres werden durchschnlittich über hundert Saum auf der einen oder anderen Strasse aus dem Tal geführt...Alledirngs tum Kälte
und Hagel bisweilen Schaden an der Trauben, so iwe es sich in früheren Zeiten und auch bei Menschengeden
ereignen hat. Im April 1515 schneite es über Trahona, und ein nachfolgender Frost vernichtete die Trauben, so
dass man nur genug Wein fur das Tal fur einen Monat ernten konnte, und zudem nur vom allerschtlesten Wein.
Im Mai jenes Jahres sah man in Mello in Anschluss an einem Regen Spuren von Blut am Laub der Reben und
nahcher am 12. Oktober ebenso überall in Veltlin.
Am 25. Marz 1527 vernichtete ein Frost Wieder alle ausgeschossenen Augen an der Reben. Am 15. August
1602 vernichtete ein Hagel in der Squadra von Trahona und fast im ganzen untern Terzier die Trauben und alle
andern Saaten. Am 17: April 1618 scneite es im ganzen Veltlin, und in der Nacht folgte eine so scharfe Kälte,
dass sie in S. Maria di Desco unter Ardennofast alle Trauben vernichtete. Ebenso rchteten Schnee un Frost im
April 1620 in den Weingärten grossen Schaden an. Solche Fröste waren immer Vorboten eines Unglücks... ”
Conductio vini - 1531
“1531 die…6 mensis maij – Convocato et congregato consilio communium et hominum tertierij superioris et
de medio ac communis Tellij…predicti magnifici Domini Commissarij (proposuerunt) habuisse litteras …magnificarum Trium Ligarum…provideant conducere vinum…in tribus plebibus per homines Vallistellinae offerentes illud solvere honesto tamen pretio ad computum pro qualibet die condiorum XLVIII vini…provideant
quod dicto vino quodlibet Terzierium pro eorum rata parte (detur)…”
Obligatio - 1533
...Cum hoc sit quod inter dominum Lutianum f.quondam domini Oldarici de Quadrio de Grosio...et Jacobum
et Romerium fratres fq. Tonij Bernardi de Cepina communis Burmij...inter sese fecerunt pactum et merchantiam ...dominum Lutianum teneatur dare...plaustra tria vini videlicet plaustrum unum...de vino exixtenti in
vegete... in involto ipsius domini Lutiani, intrante in dicto involto versus sero ad computum librarum trigintaduarum imperialium pro plaustro, alia duo plaustra ex eodem vino exixtenti in vegete similiter posita in dicto
involto proxima hostio versus mane ad computum librarum triginta duarum soldorum decem imperialium
pro quolibet plaustro, de quo vino dicti fratres...levaverunt condia septem stariosque quinque cum dimidio
vini de vino dicte vegete exixtenti versus sero partem, reliqua condia sedecim staria duo(rum) cum dimidio
tenetur...fratribus dare et mensurare ad eorum libitum, quod vinum ascendit ad summam librarum nonaginta
septem imperialium...
Seguono, su foglio allegato, computi relativi ai prelievi, che di seguito si trascrivono. Le annotazioni sono confuse e presentano dubbi.
Prima vice condia
7 staria 5 boc(cal) 8
2 vice datum (somas)
5 staria 6
3 vice
(somas)
6 staria 7
Plaustra 3,
staria 4
boccal 8
Segue altra annotazione, con un subtotale che appare estraneo di 13, staria 2 (forse delle prime due forniture). Anche uno dei dati,
sovrascritto, comunque inesatto.
(Condia) 7,
staria 5, boccal 8
(Condia) (7)
staria 4
(Condia) 9
staria 1
(Condia ) 24
staria 4 boccal 8
Il plaustro appare quindi di 8 condi, che un condio comprendesse 6 staia ed una soma 8 staia; i dati sono comunque da verificare.
Cessione di ogni diritto sulla castellanza di Teglio - 1534
“…N° 8: pezza vignata, rovoliva, prativa e cortiva a La Pilla
N° 10: vigna a San Giacomo, al torchio dei Besta
N° 11: vigna, prato, campo, zerbo e bosco a La Pilla
N° 31: vigna, prato, costa e rovolivo a B(ri)ono, presso Plumbarda
N° 33: vigna ivi
N° 35: vigna e campo “ad domum Bosoni”
N° 54: vigna e campo “ad Vanzia”
N° 71: vigna in Vanzella
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N° 72: vigna “ad pratum Rossonum”
N° 81: vigna e campo a Plumbard(o)
N° 83: vigna a Vanzella
N° 86: terra prativa e rovoliva con viti a Boalzo
N° 99: vigna a Violedo
N° 111: vigna a Castroneseri
N° 118: vigna a Vanzella
N° 167: vigna “ad Speluchum” o in Nesina
N° 177: vigna ivi
N° 179: vigna e campo a S. Gervasio “ad Planam”
N° 186: vigna ad Arboledo “ad Olivas”
N° 202: vigna e prato a Valzina
N° 218: vigna, zerbo e rovolivo in contrada Ca(v)ello “ad Pigolam”
N° 231: vigna a Vanzola “ad Voltam”
N° 233: vigna, zerbo, rovoledo e sassivo a Ricaso
N° 271: vigna e campo a S. Gervasio
N° 320: vigna a S. Gervasio di nuovo impianto: “que petia terre vineate solebat esse buschiva et zerbiva”
N° 329: vigna sotto la chiesa di S. Abbondio
N° 333: vigna, zerbo, sassi e prato a Vanzella
N° 441: vigna, zerbo, campo, selva e prato in contrada di La(si)no
N° 446: vigna, campo, prato, zerbo e sassivo a Briono
N° 460: vigna, bosco, sessivo e campo a Richosso
N° 470: vigna a Basiccio, contrada di Cle(vi)o
N° 476: vigna a Vanzella
N° 480: vigna ivi
N° 481: vigna ivi “ad Orsam”
N° 482: vigna a Briono
N° 492: vigna ivi
N° 501: vigna a Pilla
N° 507: vigna a Boalzo a Campo Franco
N° 540: vigna a Briono
N° 562: vigna ivi
N° 585: vigna a Rovoledo…”
Le caratteristiche dell’atto, col quale il cardinale Ippolito d’Este cedette ogni suo diritto sulla castellanza di Teglio, compresi circa 600
appezzamenti di terreno, hanno suggerito di fornire soltanto un elenco in volgare delle aree a vigna interessate, che erano spesso unite
ad altre coltivazioni, indicando solo il numero di riferimento nell’atto e la località; mancano nell’originale le superfici.
Sono importanti i possedimenti a Vanzella (Valgella?) e Briono.
Varie indicazioni sul vino di Valtellina – 1548 e succ.
“…Val Telina…Hor quivi bevei vino dolcissimo, et insieme piccante, il quale…conforta chiunque ne beve.
Quivi sono vini stomatici, odoriferi, claretti, tondi, raspanti e mordenti. Essendo in Tilio…bevei un vino detto
il vino delle sgonfiate, credo fermamente ch’egli sia il miglior, che al mondo si beva. S’è più fiate veduto tal
isperienza , esser l’infermo abbandonato da medici, et per morto da cari parenti pianto, et solo col vino delle
sgonfiate essersi risanato…Non si gustano in questo felice paese, salvo che vini sani, e di tutta perfettione…
Non si cambiano, non si corrumpeno nel nascere della nocevole canicola; non accade mitigar l’asprezza loro
col gesso…né eccitarli con l’argilla o con il marmore, o con il sale…Non solamente vi sono i vini perfettissimi,
ma le canove anchora dove li ripongono…”
Obligum – 1552
“…anno millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo…die iovis septimo mensis januarij Bonacius…de
Bonacijs investivit…ad livelum Johannem…de Pensinis…de petia una terre hortive…pro ficto condij unius
vini seu musti boni et suffitientis ex musto ultra Abduam ita quod non sit ex opolis neque tirampolis…consignatum…ad torchular seu tinam…”
172
Investitura – 1561
“Anno 1561…die sexto mensis Xmbris, cum hoc sit quod…Mag. Dom. Antonius de B(e)ccaria olim habitans
in loco de Masegrio supra terram Sondrij…investitus fuerit a…Episcopo comensi in feudum…soliti conditioni solvendi…condiorum quatuor et stariorum duorum cum dimidio…Nominative de eius contingenti parte
petie unius terre vineate, zerbive, saxive, et campive jacentis in communi de Montanea…in loco ubi dicitur
in summitate et vertice de Grumello cum collis seu ripis cum turre et turalitijs, ac cum alijs sediminibus…cui
toti petie terre…choeret a mane bona, que erant illorum de Piro acquisita per Ill.res Dn.os…de Biccaria viali
mediante, a meridie similiter, et partim plazum commune ipsis bonis, a sero similiter ipsa bona , et a nullhora
strata seu senterium per quod transitur prope ecclesiam Sancti Antonij de Grumello…”
Venditio – 1568
“…Anno millesimo quingentesimo sexagesimo octavo…die lunae decimo sexto mensis augusti. Magnificus
eques dominus Nicolaus…Alberti de Burmio, habitator Tirani…fecit…venditionem…magnifico domino Hieronimo…de Besta, habitatori Tillii…de fundo uno sedimato…cum curte a meridie, cum viridario a meridie ipsius curtis, orto a mane et vinea quadam parva a sero…in quo quidem fundo extant diversa domorum genera et
presertim involtum unum subterraneum…cum omnibus…bonis mobilibus…et presertim…tinis quinquaginta
duabus fere circulis ferreis circumdatis, vasibus vineariis decem octo magnis et pluribus parvis ferreis circulis
circumdatis…Item de fundo uno campivo, vineato et oppolivo, cum columbario uno valde in eo exixtenti, sub
quo quidem columbario extat talamus unus pro fructibus conservandis…diversis imaginibus ornato…Item de
infradictis fictis livellariis…”
In totale i canoni annuali da corrispondere in vino ammontano a ben 165 condi, 1 staio e 6 boccali (circa 170 hl.).
Gabella per vino in Valcamonica, abolizione – 1568
“…Serenissimo Principe…
sono venuti alla presentia nostra li oratori della comunità di Val Camoniga, pregandoci di levar via una certa
gabella che già alchuni anni s’è tolta delli huomeni di Valle Camoniga, quali alla giornata conducevano del
vino con licentia nostra fuori della nostra Valtellina verso essa Valle Camoniga. Pertanto…havemo essi ambasciatori exaudito…”
Locatio – 1569
“…Anno…millesimo quingentesimo sexagesimo nono…die quartodecimo mensis februarij…deputati ad regimen Oratorij dive Mariae Pontis Fole…locaverunt…Stefanino…de Soltugio habitatori contrate Sancte Perpetue…necnon Baptiste del Chioca…tertiam partem petie unius terre sedimate cum canepis duabus in terra,
solarijs duobus supra et alia canipa et canipello uno in terra, ac solario supra astregato cum scala una lapidea
per quam ascenditur ad dicta solaria, cum lobio uno lignaminum ante…cum curte placio et horto ibi prope…
necnon petiam unam vineatam, campivam, placivam, rovolivam, buschivam, zerbivam et saxivam, cum pluribus plantis castanearum supra, omnibus simul se tenentibus iacentibus in territorio Tirani in eadem contrata de
Sancta Perpetua, quibus omnibus coheret a mane…et partim Communis, a meridie strata, a sero petia que alias
erat rovoliva et nunc est ad vineam per oratorium…seu eius agentes redacta, et a nullhora corna de Novalia,
que pars campiva est in totum mensure perticarum quinque et tabularum vigintiduarum, et pars vineata est per
mensuram perticarum duodecim et tabularum octo…Item perticas quattuor petie unius terre alias rovolive et
nunc ad vineam…redacte, que tota petia vineata est per mensuram perticarum septem, quibus coheret a mane
Oratorij predicti…et a nullhora corna predicta de Novalia…Pro quorum bonorum ficto…predicti…conductores promiserunt…dare et solvere videlicet ipse Stefaninus condia septem et staria quatuor vini, de vino colligendo ex vinea predicta boni et suffitientis consignatis uvis in dicta petia nascentibus ad torcular ipsius Oratorij
et ibidem tinaticum et torculaticum solvere, et ibidem vinacias uvarum predictarum dimittere et interlaxare…et
tertiam partem cavagne unius uvarum pro conservando…et ipse Baptista condia sex vini…Pacto inter ipsos
Stefaninus et Baptistam convento videlicet quod non possit idem Baptista neque ei liceat ullo tempore ire in
vineam predictam per accessum seu viam antiquam nisi pro ea vinea impinguanda et vindemianda…”
173
Ficta episcopi – (1570 circa)
“…Traona
brente 4 mosto
brenta 1 mosto
brente 3 mosto
brente 3 1⁄2 mosto
brenta 1 1⁄2 mosto
brente 20 mosto (riepilogativo)
brente 2 mosto
brente 2 1⁄2 mosto
brenta 1 mosto
brenta 1⁄2 mosto…
Ficta episcopi – (1570 circa)
“…Ecce liber memorialis omnium fictorum…
In Bulio:
…bochal IIIJ vini
…bochales XIJ vini
…condi(um) J vini
…condi(um) J staria 3 vini…
In Ardenno
…condium J vini
…condium J vini de Luysollo
…sextarium 1⁄2 vini de Luysollo
…condium J vini
…condia IJ vini
…condium J vini
…condia IIJ et staria IJ vini
…condia IIIJ vini
…condium 1⁄2 vini
…condia IIJ vini
…condia IJ vini
…condia IIIJ vini
…condium J vini
…condia 5 1⁄2 vini
…condia IJ vini
…condium J vini
…staria X vini
…staria IJ vini
…condia IJ vini
…condia IJ vini
…condia IJ 1⁄2 vini
…condium J vini…
In Chempo
…condia IJ vini
…condia IJ vini
…condia IIJ vini
…condia IJ vini
…condia IJ vini
…condia IJ vini
…cond(ium) J vini
…condium J et bochales IIIJ vini
...condium J et bochales IIIJ vini
...staria IIIJ 1⁄2 vini
...starium J vini
174
…condia IIIJ vini
…condia IIJ vini de Predis Grossis
…condia IJ vini
…condia IIIJ vini…
in terra de Clivio
…condium 1⁄2 vini
…condium J vini
…condia IIIJ vini
…condium J vini
…staria IIIJ vini
…condium J vini
…condium 1⁄2 vini
…(per l’intera famiglia) condia VIIJ vini…
…staria IIIJ vini
in loco de Mello
…condium J vini
…condium J vini
…condia IIIJ vini
…condia IIIJ 1⁄2 vini…
in loco de la Galeta
…condia VIJ vini…
in comuni de Trahone
…condium J vini
…condium J vini
…condium J vini
…bochales XII vini
…staria IIIJ vini…
in Caspano
…condia IIIJ vini
…condia IJ vini
…condium J vini
…condium J vini
…staria IIIJ vini
…condia 3 1⁄2 vini…”
Nuova strada per San Marco; apertura invernale e dazi – 1570
“…Essendosi dalla squadra di Morbegno…per comandamento delle…SS.ri Grisoni…riformata et alargata
la strada per la qual si va da Morbegno…sino alla cima di monti in confinio di Bergamascha, accio che ogni
persona tanto terriera che forastiera possi si per loro come anche con bestie et altre sorte di mercantie passar
commodamente.
Havendo poi…il m.co s.r Gallo Jocberg podestà di Morbegno che quantunque tal riforma sia fatta, non si può
però per la gran neve che è venuta passare il che e di gran danno a chi hanno bisogno di fare quel viaggio
Et havendo esso s.r Podestà…fatto spazzare et levar via la nieve, la quale copriva detta strada almeno in tanta
parte che si può agevolmente passare…
Volendo s. s. (come e di honesta e di dovere) ricavar li denari liquali ha speso in far fare la detta spazzata e
passò esso s. s. di fare l’infrascritta crida…
Che ogni persona…riservati pero li nostri S.ri Grisoni, la quale habbi da passare per la detta strada…sia tenuta
pagare al datiero over scuoditore quale sara costituito et deputato…a computo come qua di sotto…et questo
sotto pena delle robbe e di scuti dieci d’oro…
Le robbe che hanno da pagar datio…sono queste…
Per ogni soma de vino di pesi 12 per soma
soldi 4
Per ogni staro di formento, carlono, seghale, milio e castagne soldi 1
Per huomo e cavallo
soldi 5
Per ogni cavallo voido
soldi 2
Per ogni altra bestia grossa
soldi 2
Per ogni pecora e capra
soldi – denari 1 1⁄2
175
Per ogni altra soma di pesi 12 per soma di qualunque altra
sorte di mercantia voglia si sia
soldi 6
e dal mezzo Giugno innanzi non possa…tuore più della metà dei prezzi…che il qual detto datio habbi durare
sinatanto che esso datiaro haurà scosso et ricavato li denari de la spesa che si è fatta per far fare la detta spazzatura…”
Pubblicato in: DA PRADA Giovanni, Elzeviri di toppa, 1995, pagg. 25/26; l’autore indica peraltro il corrispettivo per il dazio in lire
invece che in soldi.
Vinum Vallistellinae– 1573
“...cellas vinarias nompe, quales, nostro prope aevo demum inventas, nobilium Clavennae opulentorumque
plerique hodie sibi condi et aliqui palatiorum etiam instar excitari aliisque additamentis coenaculorum camerarumque, quasi parergis adjunctis, exornari curant...ubi ex cavernis sive foraminibus, quae inter compactas
petras patent, spiritus aestate frigidus, hieme autem calidus vel certe tepidus quidam sensibilis et tantum non
palpabilis exalat, qui cellis illis ibi extructis excipitur includiturque...Has recens ita inventas recenti etiam
novoque nomine italice vocant “le crotte”...Ceterum ut Clavennensia vina dum immota supram faecem suam
manent, satis haustu suavia atque potentia sunt, imo et optima; imo quo longius abducuntur et ducendo agitantur, eo magis in vappam quodammodo conversa vigorem suum amittunt atque insipiora redduntur; diverso
penitus a Volturenorum vinorum ingenio, quae hoc minus evaporant atque validiora subinde evadunt, quo
modo exagitantur longiusque abducuntur...Ceterum habet Volturena agrum mire fertilem...At vino, eoque fere
rubeo et alicubi purpureo...quum nullum praetereat dies, in quo non eius plurima etiam dossuariorum onera
jumentorum alio per Raetiam et extra hanc passim in vicinas provincias Helvetiae, Sveviae, Vindeliciae, Norici etc. Abducantur; quo hoc fortius subinde praestantiusque evadere compertum est, quo longius abducitur
ducendoque magis agitatur. Vetustatem etiam mire fert, ita ut plures sint, qui vinum Raeticum sive Volturenum
ab anno Domini 1540 in hunc 1572 servatum habeant; quod, ex rubro in flavo colore conversum, sapore nec
non fumo jam olim judicatur etiam Creticum superare praestareque, quum alias suopte etiam ingenio habeatur optimum...Hoc fere in dextra Abduae ora nascitur, quae ut aprica , ita vinetis opportunissima hincque iis
referta extitit...Est porro Bormium insignius et homini frequentia celebratius ob naturales balneos...Inde fit, ut
imprimis illae ad Athesim incolentibus atque podagram vel magis chiragram ex candido illo vino largius, dum
genio vel Baccho indulgent, hausto contrahentibus hominibus opportunae sunt, et magno usui, ut quibus illac,
monte tantum Braulio, vel rectius Umbraulio...intermedio transmisso, ad manum sint, et hinc potissimum ab
illis eo catervatim confluentibus frequententur. Bibitur etiam Bormii denique vinum non minus vili pretio, etsi
nullum ibi nascatur, quam alibi Volturenae ubicunque, quod ingens semper illic copia sit parata, quae ultra
Umbrailiulm transvehatur...Atque ab intimo Malenggo Alpes ab iis, qui vinum in Ingadinam clitellariis jumentis transvehunt, idque aestate tantum...Post Dascium porro Manescia est, omnium Volturensium vinorum
praestantissimo...”
Grida contro l’acquisto di vino – 1575
“…Die Dominica intrante mensis Martij ex Tirano
Da parte delli mag.ci s.ri Com.rij Sindacatori etc. se fa publica crida et commandamento Che non sia persona
ne mercante alcuno…della Valletelina, la qual ardisca…comprar ne incaparar vino in credenza, cioe del vino
imbotato nelle vindemie proxime passate, et questo sotto pena de scuti trenta per ogni botte…computando la
botte a brente 24…Volendo anchora che se alcuna persona come di sopra, ne haverà comprato over incaparato,
fatto scritti over obbligationi, non habbino alcuno effetto. Salvo però la ragione d’una tertia persona avanti noi
d’essere allegata. Avanti se partiamo de Valletelina per questo officio nostro, et salvo anchora se di tal vino
mercantado ne fosse levato over effectualmente pagato. Concedendo però ch’ogni persona possi comprar per
il spender et interesse suo et sua famiglia…”
Vendite di vino in Val di Scalve - 1575
“…il processo si svolse…a Schilpario…L’interrogato era Pasino q. Bettino de Laturribus…circa il commercio
che aveva con gli abitanti della Valtellina…rispose: li homini di questo loco con occasione dei forni di ferro,
conversano insieme con quei de Valtulina, vendendo il ferro a loro e tollendo in contraccambio or vino, ordinariamente et dinari, facendosi questi mercati quando in questa terra et quando in Valtulina et particolarmente,
nella terra de Teglio…anzi quando li nostri cavallanti vanno col ferro alle case loro et anco per condurre il
176
vino…Quando li nostri vanno in queste parti, stanno via per il più tre giorni per pigliar il vino, del che ne
habbia(m)o gran carestia…”
Fitti del Vescovo di Como in Bassa Valtellina – (1580 circa)
“Nota della somma dei fitti della Mensa Episcopale di Como li quali sono nel Terzero d’abasso della Valtellina…Nella squadra di Trahona…sono…
Quartari 523 b(uona) mistura
Quartari 51 milio
Quartari 55 panico
Quartari 35 formento
Quartari 18 domega
Quartari 8 c(astagne) p(este)
Quartari 690
Brente 38 stara 3 vino
Libre 24 3⁄4 for(maggio) sal(ato)
Galline 22
Capreto 1
Lire 32 soldi 12 imperiali…
…Notula della somma del pretio à cosa per cosa a moneta di Valtellina:
Nella squadra di Trahona.
La mistura monta lire 1046 soldi – imperiali
Il frumento monta lire 108 soldi 10
Il milio monta lire 82 soldi 17
Il panico monta lire 77
La dumega monta lire 36
Le castagne montano lire 16
Il formagio salato monta lire 9 soldi 18
Le galline montano lire 17 soldi 12
Li caponi montano lire 5 soldi 4
Il capreto lire 1 soldi 5
Li danari lire 32 soldi 12
----------------------------------------------lire 1432 soldi 18
Sono presenti fitti in vino per 38 brente e 3 staia complessive, per un totale di 177 lire di Valtellina.
Il totale complessivo dei fitti nella zona era di lire 1765 di Valtellina.
Contrabbando di vino verso la Bergamasca - 1582
“Rapporto dei tre Commissari mandati per ispezionare la strada nelle Fusine…19 luglio 1582…La via è fiancheggiata da orribili burroni e da altri impedimenti che rendono impossibile il passaggio fluido di mulattieri
conducenti il vino…Si va poi dicendo che il Sig. Capitano (Battista Salis), lasciatosi corrompere…avrebbe permesso l’esportazione clandestina di grandi quantità di vino fuori dal paese, avendo incassato denaro a questo
scopo…ci fu impossibile trovare elementi plausibili. Sarebbe vero però, che durante certi anni si trasportano
circa quaranta o cinquanta tinozze di vino ma non con cavalli, ma a tergo…elenco dei contrabbandieri di vino
nell’anno 1582: Petrotello brente due alli sei giugno, Antonio Cattaneo brente quattro adì sei giugno, Mapheo
Barbaino brente sei adì dieci, Petrotello brente due adì dodici, messer Armidale brente quattro adì ventidue,
Petrotello brente due adì venticinque, quei di Prati brente due adì venticinque, messer Armidale brente sei adì
quattro luglio, Gasparino ed Antonio delli Teggii brente due adì undici, Petrotello brente due adì undici, messer
Armidale brente sei adì tredici…”
Vendita di vino – 1593
“1593 adi 24 Luglio in Tirano – Sia noto…come il sig (Vincenzo) fq. del Spect. Gio. Aloiggi Pergola de Tirano…ha merchantato…botti 8 vino buono et sfficiente à Marc’Antonio…Rumoni, Cesare Capetti…e mr.
Giovanni Caspani…tutti trè di Grosio…à raggione de lire 23 soldi 5 de Imperiali per ogni somma; con questa
177
condizione però che esso Vincenzo sia tenuto, et obligato sopra mercato dargli somma una de vino. Et à buon
conto…confessa havere hauto…scudi 50 d’argento…Promettendo…li suprascritti compratori di levare esso
vino in tempo, che esso sig. Vincenzo puossa accomodare, et usare le sue botti…Fatto in casa d’esso Vincenzo…”
Livellum – 1595
“…Anno…millesimo quingentesimo nonagesimo quinto…vigesimo septimo mensis novembris, d.nus Jo. Petrus fq. d.ni Laurentij de Marinonibus Tirani…investivit et investit in emphiteosim, et ad livellum perpetuum
Marcum fq. Steffani de Manfredottis, necnon…filios…nominative de fundo vineato mensurae perticarum
quattuor, et tabularum decem…in territorio de Tirano in contrata de le Traversis…Item de fundo uno prativo,
mensurae perticarum quatuor, et tabularum duarum in circa cum pluribus plantis salicum supra jacentibus videlicet domesticis n° 35 et silvestris n° 10 in suprascripto territorio in contrata del Pontesello…pro quo bonorum
ficto…promiserunt…dare et solvere…condia duodecim vini, seu musti boni, et suficientis percipiendis ex uvis
dicti fundi vineati…cum pactis et conventionibus…predicti…obligati sint suprascriptum fundum vineatum
totum redimere planctatum vitibus vulgari sermone appellatis Chi(u)vinasche, exceptis vitibus numero viginti
generis uvarum arbitrio dictorum emphiteotarum, resservato tamen genere uvarum vulgo nominatarum Bottazere, quod genus uvarum omnino dictus emphiteotarius e dicto suo fundo estirpatus, et bannitus esse intendit,
et vult…nec minus fundum predictum laborent, seu aptent, ut dicitur, ad opoli…illumque omni anno…laboribus necessarijs teneantur…ut dicitur sbrattar delle foglie, ut uve maturare possint…fundum semper manutenere bene planctatum, munitumque palis castaneis…Item quod si contingit aliquo casu fortuito et non aliter, nec
alio modo fundum predictum vineatum aliquo anno non producere tot uvarum sufficientium pro contingente
parte ficti suprascripti fundi prativi faciend(um), que pars est condiorum quinque, et stariorum duorum vini,
seu musti, quod tunc…liceat dictis emphiteotis…dare…tempore vendemiarum, pro singulo condio vini…libras septem et dimidia imperialium in bonis dinarijs, et non in alia re…Actum Tirani suprascripti in salotto
domorum habitationis mei notarij infrascripti…Jo. Andrea Grana fq. d.ni Petri dicti de Scarsijs habitator Tirani
suprascripti…”
Obligatio – 1596
“…Bernardinus…(Tassella) de Sondrio promisit…obligando specialiter infrascripta bona videlicet condia
sexaginta septem vini exixtentis in tribus vegetibus …necnon petias duas panni albi…et formas triginta casei
valli Bitti…”
Esportazione di vino verso la Valcamonica, ostacoli – 1601
“…1601 – La Val Camonica incontrò insolita difficoltà nell’importazione dei vini della Valtellina, a causa
dell’insolita opposizione dei podestà di Teglio, di Tirano e dei loro ministri…Di questo risentivano non poco
fastidio tutte le genti della parte superiore della Valle, restando prive di quella comoda e necessaria bevanda
e dell’ordinario loro gusto di quel liquore che, acolto nei bicchieri, odora come viole, splende come ambra e
arde come rubino, e bevendosi, con teneri scherzi saltando verso le pupille, pare inviti a delibarlo prima con gli
occhi, che con le labbra. Pertanto, nel consiglio generale celebrato il 29 dicembre 1601…decisero i signori di
banca di rinnovare, a nome della Valle, all’Assemblea delle Tre Leghe l’istanza affinchè fosse rimosso l’impedimento…Gli oratori di quella repubblica retica…rinnovarono in più ampia e stabile forma la concessione…
con il seguente…diploma…Noi oratori…abbiamo concesso a questi Camuni…libero passaggio e commercio
di comprare vini nelle giurisdizioni di Tirano e di Teglio…per loro uso e necessità e non altrimenti…”
Livellum – 1609
“…1609…die mercurij 8 mensis februarij d. Franciscus Marinonus...investivit ad livellum...Claudium fq.
Mr. Jacobi del Maza…de tabulis quadraginta duabus in circa fundi unius vineati…in territorio de Tirano in
contrata delle Traversijs…pro ficto…condiorum trium vini seu musti de vino dictae vineae…in tempore vendemiarum…cum consignatione uvarum ad domum ipsius d. Francisci easque torculari facere…solvendo ipsi
Francisco tinaticum, deinde etiam torculaticum ubi uva predicta contingerit torculari…tali pacto quod dictus
massarius non possit in dicto fundo aliquod genere uvarum quam Chiavinascarum, Pignolarum et Berzamina-
178
rum planctare…”
In pari data altro atto di investitura a livello dello stesso utilista da parte di altro direttario di vigna della stessa superficie, con gli stessi
patti ed un canone di 2 condi e mezzo di vino per 5 anni ”et hoc causa partis illius fundi ruinata”, ed in seguito di 3 condi annui.
Livellum – 1609
“...Anno millesimo sexcentesimo nono...die martis decimo quarto mensis februarij, spectabilis et excellentissimus artium et medicinae doctor d. Phinamas Venosta...investivit...in emphiteosim...Thognolum fq. alterius
Thognoli de Zuchettis habitatorem Tirani...de fundo uno vineato sito in territorio Tirani predicti, in contrata
Sancti Alberti, ubi dicitur ad Malpaga, cui choeret a mane valzellum comunis, a meridie strata, a sero corna
communis, et a nullhora suprascriptus fundus saxivus, item de fundo zerbivo, et saxivo sito ibi prope...item de
alio fundo campivo sito utsupra in contrata del Thovo...predictus Thognolus promisit...dare, et prestare debito
tempore vindemiarum cuiuslibet anni...pondo unum cum dimidio uvarum albarum pulchrarum et maturarum
consignatarum Matij...necnon aut condia quatuor vini seu musti, ex vino uvarum ipsius vinee, aut ipsas uvas
sufficientes pro exprimendo dicto vino, ad computum pondo sexdecim cum dimidio (q.li 1,40 circa) uvarum
pro singulo condio vini (l. 103 circa)...consignatis Tirani predicti...Item pacto etc. quod dictus Thognolus non
possit, nec valeat planctare, nec habere in dicto fundo vineato aliud genus vitium, quam, ut vulgo dicitur, Ciuinasche, Pignole, Rossoladure, et his similia, seu similis generis vitium...Actum Matij...”
Venditio torcularis castri de Masegris - 1613
“1613…Iovis 6° mensis Maij. Cum hoc sit quod anno 1597…ad instantiam Ill.mi d.ni Antonij à Salicibus…
facta fuerit extimatio in preiuditium Mag.ci d.ni Ferdinandi et fratrum filiorum Mag.ci d. Johannis Biccariae
de Masegris…cum pacto…recuperandi…cumque etiam sit quod predicti d.ni fratres de Beccaria steterint in
possessione dictarum domorum…easque prorsus distruxerint…cumque sit quod multum Ill.ris D.nus Rodulphus a Salicibus…successor in jura…voluerit via iuris agere contra predictos d. fratres de Beccaria ad ipsarum
domum reffectionem…cui pretensioni videbatur oriri ardua, et infacilis lis, cum maximo predictorum fratrum
de Beccaria dispendio et damno, unde dubitabatur omnium aliorum (bonorum) de Masegrio ammissio, et que
bona per eos de Beccaria de presenti possidentur, et omnia devolverunt ad predictum Ill.um d. Rodulphum in
solutione predictarum suarum pretensionum.
Cumque sit quod ad dictas lites evitandas…statuit predictus Ferdinandus…causam predictam amicabili componere…unde eam causam terminaverunt…liquidant summam predictarum pretensionum…in totum scutorum bis mille…Idemmet mag.cus D. Ferdinandus…per se…et nomine…Bartolomei, Caroli et Antonij fratrum
suorum…fecit liberam venditionem Ill.mi D.no Rodulpho…de sedimine plurium domorum cum viridario,
hortis et…cum sedumine torcularis cum suis tinis et alijs fulsimentis…cum juribus torculaticorum…quibus…coheret a mane…castrum Masegrij muro mediante et partim strata per quam itur in Gombaro…pretio
scutorum quatuor mille valoris librarum 6 solidorum 10 imperialium pro singulo scuto scilicet librarum viginti
sex mille imperialium…Et predicta omnia…sine preiuditio jurium Reverendissimi D. D. Episcopi Comensis
et eius Ecclesiae, et mensae episcopalis…Cum pacto quod predicti d. fratres…de Beccaria possint precario nomine…torculare…caspia quatuor uvarum suarum sine aliquo torculatico, liceatque eas uvas in dicto torculari
reponere in tinis quatuor ipsius d.ni emptoris sine aliquo tinatico…”
Esportazione di vini di diversa provenienza – 1613
“…Il 14 febbraio 1613 a Giacomo Curtaboche di Chiavenna è rilasciata licenza per 30 barili di malvasia di
Candia e moscatello “d’attaggio” da levarsi in Genova e Venezia e inviare in Germania…”
Evidentemente, la via di Chiavenna serviva anche per il passaggio, insieme ai vini valtellinesi, di quelli di altre regioni.
Confesso per fornitura vini e varie - 1613
“Adi 18 9mbrio 1613 - Dichiarasi per il scritto presente, qualmente io Filippo Sermondo…di Sondalo mi confesso vero et real debitore al sig. Tranquillo Marinoni di Tirano della somma di quattromilia centocinquantauna
lira et questo per vini et altre robbe haute…In oltre di pagarli il suo interesse a 7 per cento…cominciando al
Santo Martino prossimo passato del 1613…”
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Obligatio - 1618
“…Anno…millesimo sexcentesimo decimo octavo…rectores…Ecclesiae Santae Mariae Pontis Fulle…locaverunt …ad novennium…magistro Amadeo…de Molinarijs…fundum prativum…suprascriptus Amadeus promisit…dare tempore vindemiarum…condia tria vini ex meliori quod ipse conductor colliget, quod si opulos
habebit uvas eorum separatas retineat, consignato in domo ipsius conductoris si ex crodello capietur, si vero ex
caspio in domo fabricae ipsius Ecclesiae…”
Succisio ex vitibus – 1619
“…Ibique statim suprascripti omnes…decreverunt ut in judicium citetur qui ausus est effutire, quod qui ex
vitibus viridarij Canonicae Sondrij succiderunt, bene et probe fecerunt...”
Avvenimenti in Valtellina – 1620 e succ.
“…E prima in venerdì alli 7 di aprile (17 aprile secondo il Gregoriano) fioccò con notabilissimo danno delle
uve nel nostro e circonvicini territori…
1621…fu grande abondanza di vino, ma molto brusco…
1622…li vini furono assai preciosi et cari, ma non di molta quantità, al contrario de i vini del 1621 prossimo
passato, i quali furono assai in quantità, ma deboli in qualità, a segno che la maggior parte si rivoltò…
1623…la raccolta di…vino et castagne fu abondante generalmente parlando…il vino vecchio lire 27 la brenta
il migliore, il vino dolce nuovo all’istesso precio ut circa, vero è che li novi non sono pari di bontà alli vecchi
per le grandi pioggie dell’anno passato…
1624…alli 26 di maggio soprascritto…si levarono tante ruine, che dissiporno la gran parte de’ vignali…”
Fornitura di vino alle truppe del colonnello Baldiron - 1621
“…Se prega li S.ri officiali del Paese quanto li Sig.ri soldati nella Voltolina, de dar libero et sicuro passo al
presentatore con some quaranta una de Vin d’Voltolina, quali aspettano per uso del Ill.mo Sig.r S. Collonello
Aloijsio Baldirone et alla sua soldatesca. Mals, 28 Julio 1621. Sottoscritto Il Coll. Allovise Baldiron manu
propria”
Nella prima parte dell’atto, in gotico tedesco, è riportato il nome del trasportatore, Tranquillo Marinoni (fratello di Giovan Battista,
ambasciatore in Austria nello stesso anno ed in seguito Prevosto di Tirano).
Relazione sulla Valtellina - 1622
“…Narrerò brevemente il sito et li costumi delli paesani della Valtellina…
Grossio…sono belle genti, de bel sangue, reali, sinceri, non sono dissimulatori, amici del Stato de S. Marco,
che in Venetia…vi saranno huomini più de 200 senza le donne e figlioli…cominciano qui quelli de Grossio a
far vini…
Grossotto, terra grossa, di bel sangue, ma ordinariamente simulatori…Fanno vini assai benchè legeri, che si
dice, quando nasce una putta: “femine e vin de Grossotto, meglio che niente”…
Tirano, terra grossissima, che altre volte era tutta cerchiata de muraglie…Fanno bonissimi vini…
Villa, Stazona, Bianzone, Boaltio, Teglio, tutti…lavoranti de vigne…
Ponte, Chiuro, terre grosse, massime Ponte…Fanno delicatissimi vini; tra li altri hanno una contrada grandissima, detta la Fiorenza, che fanno vini al paro de’ chiarelli de Roma e lacrima (Lacrima Christi)…
La terra de Sondrio è al paro d’una citadella…fa vini ottimi massime la contrada che li dicono Grisone, che fa
vini moschatti dolzi al paro de Montefiascone in Ombria o in Romagna. Si servono ancora de vini d’una terra
sopra Sondrio detta Montagna, un’altra detta la Rogna, un’altra detta Tresivio…
Vi sono de sotto de Sondrio le terre de Castion, Berbèn, Pedemònt, Pestolés, Ardèn, e tutte queste sono lavoranti de vigne…
Vi è il restante della Valle…quelli de là del l’Ada attendono alle vigne..”
Trasporto di vino attraverso il Bernina - 1622
“Illustre et Ecc.te Sig. Mio…
180
quanto al vino, se si potrà passar ancora la Bernina con cavalli di soma vedrò di mandare subito per qualche
10 some…mi saria di grandissimo favore e perpetuo obligo se tra V. S. (Francesco Venosta) et il sig Tranquillo
(Marinoni) facessero cernita di qualche 10 some del meglior vino acciocche data l’occasione potesse far star
piu alegri li amici che mi vengono trovar in casa…noi speriamo (piacendo cosi alla Divina Maestà) un fermo
stabilimento d’una buona pace…di Malans alli 18/28 di Marzo 1622 ..Giovan Antonio Gugelberg à Mos…”
Trasporto di vino a Milano – 162(3)
“Lista del speso per la condotta dele some 12 vino mandate a Milano d’ordine del Conseglio Regente adi…
-Primo a Colico per il Datio
lire 5
soldi 5
-Per la barca a posta
“ 16
“
-Per il datio a Como e per refermar la boleta
“
4
“
-Per la condota di dette some 12 da Como a Milano a conto de lire 4
soldi 10 la soma
“ 54
“
-Per il datio di Milano a conto di soldi 20 per brenta
“ 16
“
“
-Ali borlandotti
“
-Per refermar la boleta
“
1
“
-Per pagar li fachini per far portar il vino dove andava
“
4
“
-Per il fitto del loco dove si è tenuto il vino tre giorni ala ostaria
del Bi(so)ne
“
1
-Per spesi del Hais nel andar et ritornar
“
20
“
-Piu per il salario che si deve al Hais per giorni 9
“
12
“
-Summa a moneta di Milano
lire 135
“
6
Contatoli al detto Hais ala sua partenza zecchini 9 a lire 8 soldi 10
“
76
“
10
Restano a moneta di Milano
“
58
“
1
Che fanno a moneta nostra di Valtellina lire 94 soldi 1 denari 6…”
Scambi di vino contro sale - 1625/26
“…che sia necessario trovar modo, e via d’aggiustar li Grisoni con gli Arciducali…Chi ha cognitione e considera la dispositione del sito nel Paese de Grisoni, ciò giudicherà necessario. Confinando li Grisoni…col
paese, e stato de li Arciducali di donde hanno prima il sale per tutto il lor Paese, l’uso del quale non solo gli è
necessario, come comunemente a tutti. Mà essendo il Paese de’ Grisoni quasi tutto montuoso, hanno quantità
grandi di feni, e pascoli, e conseguenti di bestiame…col quale si mantengono e senza le quali gli è impossibile
vivere tra quelli alpestri monti. Perciò lor è bisogno di gran quantità di Sale. E quando lor fusse levato il Sale
per lo spazio solo d’un mese…si metterebbe tutto il Paese loro in malissimo stato. E quando ancora lo potesse
avere per altra parte, non lo possono fare, perché a Ala (Hall in Tirolo), ove pigliano il Sale, vi conducono li
formaggi, butiri, e Vini ove hanno esito…perché di là si conducano per le navi sino a Vienna, ed altre parti
della Germania; così cavato il pretio, e il danaro comprano il Sale, e con li medesimi cavalli…riconducono il
Sale, che da qual si voglia altra parte non possono fare…E si vedono sempre le strade da Bormio, da Valle di
Santa Maria, di Poschiavo, dell’Egnedina alta, e bassa…piene di Cavallanti, e Conduttieri…per il lor esercitio
e commercio…”
Nel Paese dei Grisoni era compresa anche la Valtellina.
Trasporto di vino verso la Valcamonica – 1627
“…Di poi ho auta ancora cognitione de queste strade de Piatolta…quando ancora i Grisoni proibivano che non
venisse vini de Valtelina in Valcamonica, de note usaveno questa strada a menar fuori vini de contrabando,
dove che apresso la notitia del libro anco la espirientia me la mostrava e si vedeva le vestigie d’un anticha strada…Edolo è posto in aria temperatissima del bel sangue. Si servono di vini per lo più in Valtellina nel comun
de Teglio, vini buoni e galiardi a Chiuro, a Ponte che sono delicatissimi…se si facesse mercato almeno una
volta al mese ad Edolo…i Grisoni…veneriano a caricare i vini a Edolo, se vi fussero magazzini, più presto che
caricarli in Valtellina; tanto più che li vini bresiani sono più coloriti che quelli de Valtelina, i tedeschi pur che
siano coloriti i vini tanto li basta e menariano grassine in quantità…”
181
Investitura - 1639
“…1639, die primo mensis februarij…perillustris Dom. Cap. Simone de Venosta…investivit…Silvestrum de
Ferrarijs della Rasica…Item pacto quod dictus emphiteota non possit in suprascriptis fundis innovare vites
nuncupatas botazzeras neque margnas ultra illas que de presenti reperiuntur…”
Investitura – 1639
“…Silvestro fqm. Christoforo Ferari della Rasiga paga di fitto a livello rogato dal Sig. Canc.re Manfredotto
p.o feb.o 1639 l’altra parte dell’infrascritto livello…con obligo della consegna e di estirpare le marnie e bottascere…”
Singolare il fatto che l’identico atto sia stato steso in due modi diversi: come divieto all’innovazione nell’atto originale e come obbligo
di adeguamento nella trascrizione sui mastri del concedente.
Patti vari per coltura viti – 1651
“1651, die martis 28 mensis novembris D. Vincentius...de Blanchis...investivit ad simplicem...locationem...de
petia una terre vineate...cum columbario uno...Pactis hic infra materno idiomate descrip(tis)...
Prima che detto Giovanni investito sia tenuto… a sue proprie spese di portare…tutta l’uva della vigna a Morbegno in casa del patrone et detto s.r locator sia tenuto darli una tina, o due secondo farà bisogno er riporre tutta
l’uva senza farlo pagare tinadigo alcuno
Item che detto massaro durante questa locatione non possi…in alcun modo pigliar ad affitto nessune viti da
altre persone
Item che detto massaro durante questa location sia obligato di far ricorrere (propagginare) ogni anno delle viti
in ogni luoco, ve ne farà di bisogno conforme commanderà il s.r locatore
Item che non possa…alloggiare nessun forastieri nel sudetto colombaro
Item ch’esso massaro sia tenuto…di tirare al piede delle viti tutto l’adigorio (fieno di secondo taglio) et la migliacca, o panigal, over formento del campo grande conforme sarà seminato
Item che…sia tenuto di acconciare a sue proprie spese tutti li zapelli…in detta vigna…
Item che venendo guerra o peste che Dio ce ne guardi esso massaro per il caso solamente che non potra godere
detto luoco sia ne anco tenuto a pagare alcun fitto…”
Esportazione di vino verso lo Stato di Milano – 1653
“Lista distinta delle spese fatte per l’Eccellentissimo S.r Dottore Benedetto Paravicini…come deputato…per
impetrar la licenza di S. E. il Governatore di Milano di introdurre li Vini del Paese nel Stato di Milano et per
ottener li ordini dall’Ill.mi SS.ri nostri Patroni…
-Primo a levar la licenza della Cancelleria Secreta s’è speso ducatoni 26 1⁄2 per la licenza meramente
-Al sig. Secretario se gl’è datto quattro ducatoni
-Al sig. Thesoriero se gl’è datto doi ducatoni
-Al Cancellere mezza dopla
-Alli Portieri lire 10 soldi 10 m. m. (misura di Milano?)
-Al Magistrato ordinario per il primo decreto
-Una dopla al sig. Secretario e mezzo ducatone al Cancellere
-Per la consulta mandata dal Magistrato a S. E. lire 40 di moneta milanese
-Al Secretario doi ducatoni, al Thesoriero meza dopla, et al Cancellere un ducatone
-Per lo andare in due volte a Milano e ritorni ducatoni 7 1⁄2 per volta, che sono ducatoni 30
-Son stato a Milano la prima volta 14 giorni, et la seconda giorni 19 a lire 4 soldi 10 il giorno, che sono lire
148 soldi 10, con cavallo, e servitore
-Per andar alla Dieta, ho speso un ongaro in circa al giorno, et sono stato 14 giorni, che sono ongari 14, con
doi cavalli, et servitore
-Ho poi dato al sig. Landama Viezel per far proponere in Dieta un ongaro, et un altro al sig. Statscriber
-Si che tutto il mio speso sono ducatoni 132 incirca
Li detti ducatoni 132 a lire imperiali moneta curta danno lire 1056
-Per la recognitione de viaggij, tempo, et impieghi di detto sig. Dottor Benedetto ducatoni n° cento, (lire 800)
-Per la recognitione di messer Gio. Antonio Buralino, qual è statto in detti tempi à servir detto sig. Dottor dople
182
6, (lire 144)
-Item per haver di comprar barili 6 vino da mandar al sig. Secretario Serponte à Milano per suoi impieghi, acciò
in altre occorenze sij favorevole al Paese, compreso lo spe(so) lire 120…
-Item per comprar para 3 calcette di seta per mezzo di donativo ad uno gentiluomo di Coira per esser molto
impiegato appresso li Illustrisimi Signori per tal causa, lire 72
-Per dople n° 7 da mandarsi alli Ill.mi SS.ri Capi, cioè due dople per chiascun, et una al sig. Cancellere per far
sigillar l’ultimo decreto, ottenuto, et inviato a Milano lire 168…sono in tutto lire 2360 moneta curta.
-Oltre li ducatoni 50, che la Valle deve a questa Squadra per l’accordo seguito sopra le spese fatte da detta
Squadra l’anno passato per la licenza si ottenne dell’estrar li Vini in detto Stato, che danno a moneta curta lire
400.
Subscripsit Cosmas Paravicinus Squadrae Trahonae cancellarius anno 1653 28 Martij”
Esportazione di vino verso il Tirolo – 1654
“…Sig. Canzeller di Valle
L’Ill.mo S.r Barone Trap Governatore della Val Venosta mi disse questi giorni passati che dovesse dar parte
à Bormio che Valtellina se hanno qual raggione di poter mandare li vini di Valtellina nel Tirolo che si lassino
intendere perche Sua Altezza Serenissima Prencipe del Tirolo lo vuol proibire à instanza di quelli del longo
Lades quali hanno esibito 20000 fiorini, che fa quatro mille doppie e detto sig. Trap dice che dubita che il
Prencipe li pigliarà havendo lui di bisogno di dinari, si che potranno loro vedere quello anno di far, e che raggione ponno avere…havendo io hauto questo aviso non ho voluto mancar di darli parte…Bormio il 7 febraro
1654…Gio. Domenico Margarita.”
Locazione di fondi vignati con vari patti per la coltivazione - 1655
“…1655…die nona mensis decembris D. Carolus Fontana notarius…investivit ad simplicem, et terminalem
locationem annorum quinque…Iacobum Borram…de petia una terre vineate, campive et murachive cum pluribus plantis fructuum…Item de tabulis sex petie vineate…salvis pactis inferius descriptis…
Rispetto alla casa…di dare ogni anno al tempo delle vindemie brente due di vino della tina dell’uve di detta
pezza…di dar la mettà di tutti li frutti…cioè di ogni sorte di granezza…di tutte l’uve che si raccoglieranno da
tutte le viti di detta pezza, et tavole 6 vigna…overo la metà del vino…e ciò in elettione di detto Patrone…riservati solamente a deto massaro tutto il fieno maggiore, adigolo (secondo fieno), paglia, panigale, e meiacca con
li sarmenti delle viti, qual fieno etc. come sopra gli doverà restar per beneficio di detti suoi luoghi…
Che sia tenuto seminar in detto loco…se non cosa di gusto al patrone…in particolare non possa piantar zucche,
ne faggioli, ne altera cosa che danneggi le viti et ogni anno innovar quelle viti vecchie, o paganoni con boni
ensiti conformi la volontà del s.r Patrone…
Che sia tenuto ben impalar le viti di belli, et buoni pali di castano, e ben infrascarle, et…far tutti e qualonque
lavorerij bene, et a suo tempo…
Che sia tenuto nella fine della presente locatione al Santo Martino zappar bene tutti li cavaditij (zappatura intorno ai basamenti delle piante) delle viti e sopra ben ingrassarli la maggior parte di bona grassa, et l’altra parte
d’altro strame, et anco colturar li campi, e tere di detta vigna, et all’hora che non vi manchi alcuna vite…
Che sia obligato segar il careccio (carice; fieno delle zone umide)…e farlo condurre in detta vigna per compir
con questo di coprire li cavadicci delle viti…
Che mancando detto massaro di far et esseguire le cose contenute in uno de sudetti patti, o solamente parte…
possa detto s.r patrone se cosi li piacerà scacciare detto massaro da detti luoghi, et che sia tenuto subito partirsi
a semplice istanza d’esso patrone …”
Esportazione di vino verso lo Stato di Milano - 1656
“Signori – Ricevo dalla Squadra di Traona essersi nuovamente con crida data sotto li 10 del cadente mese fatta
prohibitione nel Stato di Milano, che in detto Stato non s’introduchi Vino d’altre Provincie, e Domini forastieri…con premura che convochi il Consiglio di Valle affine di porvi quei rimedij stimeransi opportuni per
ottener l’abolitione di detta crida per li vini della Valle, essendosi un’altra volta ottenuta con la licenza e gratia
dell’introduttione, come appare al decreto delli 13 marzo 16(53)…la deliberatione sopra di questa occorrenza
ancora per poterla portare nel consiglio di Valle chiamato per li 4 del vegnente mese di Maggio…
Sondrio, li 25 Aprile 1656…Giovan Maria Gatti Cancelliere (di Valle).”
183
Locazione di fondi vignati con vari patti per la coltivazione - 1659
“1659…die 21 mensis Novembris Hieronimus fq. Vincentij Lantie...investiverunt ad simplicem, et terminalem locationem per annos septem...de petia una terre vineate, prative et campive cum domo magna...que est
in medio eiusdem vinee...pro ficto bonorum superius locatorum...dare annuatim...medietatem...di tutta l’uva
che verrà in ogni anno nella sudetta vigna...pactis hic infra...Prima che detto...investito sia tenuto facendosi
la divisione dell’uva nella vigna...portar la metà di detta uva alla casa delli...patroni, et caso che detti patroni
non volessero dividere l’uva nel sudetto luoco, all’hora…sia tenuto di consignare l’uva…nel torchio del sig.
Dr. Giacomo Malagucino in Morbegno et ivi dividere detto vino, cosi che la metà spettante a detti patroni sia
obligato esso massaro a sue proprie spese portarla in casa di detti patroni…Item che detto Lorenzo non possi
mettere al piede delle viti ne fagioli, ne zucche, ne formento turco et simili cose…Item mancando esso massaro
in alcuna delle cose contenute nelli sudetti patti…sia in libertà delli patroni di continuar…overo di scacciarlo
dal detto luoco senza far minimo atto giudiciario…”
Generi alimentari corrisposti - 1663
“…Notta delle robbe servite alli lavoranti del sig. Capo Mastro Gio. Barchetti per la fabrica di Santo Nicola
l’anno 1663
Prima adi 2 8bre datto libbre 9 1⁄2 pane di segala a soldi 6 la libbra
lire 2 soldi 17
Item adi detto per libra 1 formaggio magro
“ “
12
Item adi detto per boccali 10 vino
“
3
“
Item adi detto per libre 2 1⁄2 carne di castrato
“
1
“
Item adi 3 detto per libbre 2 butiro cotto
“
2
“ 16
Item adi detto per libra 1 1⁄2 di sale
“
“ 12
Item adi detto per libra 1 pesto di miglio
“
“
7
Item adi detto per libbre 4 1⁄2 formaggio magro
“
14
“
Item adi detto per boccali 8 vino
“
2
“
8
Item adi 4 detto per libbre 5 domega pesta
“
1
“ 15
Item adi detto per libbre 2 3⁄4 carne
“
“ 17
Item adi detto per libbre 3 1⁄4 pane
“
“ 19 1⁄2
Item adi detto per boccali 12 vino
“
3
“ 12
Item adi 5 detto per libbre 3 pane
“
“ 18
Item adi detto per pesi 5 1⁄2 pane
“
16
“ 10
Item adi detto per boccali 11 vino
“
3
“
6
Item adi 6 detto per boccali 11 vino
“
3
“ 6…
Item adi 7 detto per boccali 10 vino
“
3
“ -…
Item adi 8 detto per boccali 10 vino
“
3
“
Item adi 9 deto per boccali 7 vino
“
2
“ 2…
E di piu per vino…boccali 349 fa lire 104 soldi 14…
Liquidato dacordio, et fatto il confesso dal detto sig. Barchetti per lire
305
“
9
(del quale in totale per vino lire 128 ed 8 soldi)…
Notta delle robbe servite alli lavoranti di ser Gio. Barchetti Capo Mastro l’anno 1664 per la fabrica della Suolastica di Tirano, cioè Mastro Thomaso, et Mastro Giovanni con due manuali…
Di piu per vino servito dalli 15 7mbre sino li 5 (nov)embre boccali n° 315 per lettera fatta a soldi 6 lire 94 soldi
10 (totale spese cibarie, vino compreso, lire 246 e 12 soldi)…”
San Nicola è la chiesa annessa al palazzo municipale di Tirano.
Contratto per costruzione di un torchio - 1668
“Die martis 7 mensis Februarij (1668) Baptista...Bonini de Albosaggia…parte una, et magister Johannes…Trivelle Cedrasci…fecerunt, et deveniunt ad infrascripta pacta et conventiones…
Che li sudetti Mastri siano obligati…lavorar un torchio ordinario nelle Spinede…da qui a Calende Maggio
prossimo futuro
Mà che il sudetto Battista…sia obligato consignar a detti Mastri tutto il legname, et feramenta che bisognerà
per far detto torchio; di più ancora consegnar le assi per far il letto del sudetto torchio, et quatro vergene fatte
184
con la vite…e più sia obligato dar aiuto con persone quando detti mastri doveranno metter in opera il sudetto
legname
X adverso che il sudetto Battista sia obligato…dar alli sudetti Mastri in pagamento…la summa de lire 220…
item brente 2 vino bono, et suffitiente, d’esser datto a detti Mastri nel tempo, che lavoraranno detto torchio, et
un fiasco d’acquavita…”
Quantitativi e prezzi dei fitti riscossi - 1668
“…Li danari ceduti da scuodere nel presente anno sono lire 308 soldi 3
-La seghel è somme n° 21 stara 10, che a lire 26 la soma monta lire 558
-Il miglio è somme n° 17 stara 1 a lire 26 la soma lire 443 soldi 10
-Il formento è somme n° 2 stara 12 à lire 40 la somma lire 100
-I vino è brente n° 278 stara 1 à lire 13 la brenta lire 3616 soldi 7
-Castagne peste somme n° - stara 16, à lire 26 la somma lire – soldi 17
-Carra 1 1⁄2 feno lire 21…”
Acquisti vari relativi al vino nell’Osteria Granda di Madonna di Tirano - 1671/
72
“…Prima somme 2 vino…
Item per altre somme 2 stara 6 adi 8 aprile…
Item per vino trasportato dalle case del sig. Marinone di quello dell’elemosine, et altro adi 24 sudetto (aprile)
somme in tutto n° 52 in circa
Item stara 1 boccali 1 vino vecchio…adi 12 maggio…
Item per somme n° 11 stara 6 stara 6 tolto dalli medesimi…del medesimo vino vecchio adi 16 detto…
Item per altre somme n° (8)…
Item per some 12 stara 2 vino buono…li 11 di luglio…
Item per some 2 e 1⁄2 vino bianco trasportato dalla casa del sig. Marinone…
Item vino some 8 stara 4 comperato li 23 luglio detto à conto de lire 24 per soma…
Item per somme n° 15…
Item per bocali 2 acetto li 7 7mbre lire 1 soldi 4…
Item per bocali 2 1⁄2 acetto lire 1…
Item per bocali 2 1⁄2 acetto lire 1…
Item per some n° 29 stara 6 riceputo dal sig Jeronimo Homodei: lire 813, soldi 13 e 1⁄2…
Item per carere n° 4 comperato a Ponte some 12 stara 1…
Item per altre some (1 1⁄4) del medesimo il tutto a raggione de lire 20 soldi 10…
Item some n° 8 stara 1…
Item some n° 17 stara 6 comperato...adi 16 8bre a ragione de lire 24 soldi 10…
Item some n° 3…
Item per altre somme n° 15 stara 1…
Item per stara 7 vino bianco comprato…di Villa…lire 20 soldi 5…li 24 9mbre…
Item per soma 1 vino bianco lire 21…li 28 9mbre…
Item per tanti spesi in some 3 vino bianco…comprato…a Boalzo…li 16 genaro 1672 lire 57…
Item per tanti spesi in some 9 vino bianco li 21 aprile 1672 a conto de lire 22 e soldi 10 per soma, lire 202 e
soldi 10…”.
Da notare che presso la detta osteria si consumavano anche oltre 200 some di vino proprio, con tutta probabilità nero, derivante da
livelli e fitti.
Prezzi del vino a Tirano - 1672 e succ.
“…Il contrascritto ill.mo sig. Vicario deve avere per some 2 stara 4 vino…quale ha datto detto vino in lire 25
la somma…
Item per somme 3 vino fatto dar…l’anno 1672 adi 27 genaro. Item altre somme 2…adi 11 febraro…a ragione
de lire 24 la somma…
Item per somme 6 vino…adi 16 marzo 1673…a lire 23 la somma…
Item per somme 12…ed altre somme 8…in lire 24 la somma…datto in 3 volte…adi 24 settembre 1675…
185
Item deve li 31 Xmbre 1676 per somme 36 vino…lire 1008 (lire 28 la soma)…
Item deve havere per altro vino hauto a conto di detta communità l’anno 1678…per lire 23 la somma…
Item deve li 14 febraro 1682 per somme 36 vino…in lire 27 la somma…”
Vendita di vino in cambio di sale - 1675
“1675, adi 3 Genaro in Tirano – con la presente si dichiara qualmente miser Domenico…Mariana habitante
in Tirano ha venduto…a me infrascritto botte 3 di vino…le quale hanno la tenuta cioe some dieci otto, l’altra…quatordeci et la contigua some 16 in circa, qual vino possi restare ivi di levarlo tutto il mese di Giugno
prossimo, et in quanto al prezzo del vino si habbi di stare al pretio ordenario che sarà fatto di quelli che comprano in quantita de vini…in pagamento del qual vino sono io tenuto…et il sopra più che il sudetto vino potra
importare sono obligato di sattisfare…in tanta sale cioè una somma di bianche, il rimanente in tanta sale sagra
à lire 4 il peso…In fede Pietro Badilatti di Poschiavo…”
Seguono i conteggi dei prelievi e consegne, con le date e le pesate.
Vendita di vino contro animali - 1677
“…Anno 1677, li 21 Settembre, à primo Ottobre in Cellerina d’Engadina Alta, un libero e reale contratto è
seguito intra il molto Illustre Sig. Locotenente Giovan de Salice di Cellerina…e il..sig. Steffano Del Dosso di
Castelvetro, comune di Teglio, hoste al Ponte S. Giacomo in Valle Telina…il sig…Salice ha dato al sig. Stefano sudetto manzi n° 5 per summa di lire 140…l’uno, et una vacca per lire n° 50, et resulta tutta la summa in
lire 750…Item promette la summa di 50 in 60 Filippi in dinari…In contracambio promette…il Sig. Steffano di
dare some di vino di tutto gusto e satisfattione di detto sig. Salice n° 80 sin cento secondo ‘l bisogno…à prezzo
che và il buon vino…E quello che ‘l vino, che il Sig. Salice levarà…d’avantaggio…dovrà pagare l’autunno
seguente del anno 1678 con tanti bei manzi in buon valsente. Et per surabaratto…darà il Sig. Salis una forma
grassa che detto Steffano la faccia condurre a casa lui stesso…Item che la gabella, o daccio che occorre à condurre sudetti capi di bestiame fuori di Engadina, promette sig. Salice…di afrancarli, mà che detto sig. Stefano
li faccia condure à spesa sua e resigo (rischio)…”
Seguono le indicazioni relative alle consegne, con date e quantitativi.
Divieto di vendita di vino ad esteri - 1678
“…L’Ill.mo Sig. Governatore…mi manda l’inclusa lettera, così ho stimato bene di darne parte a V. S…e li prego venire al Conseglio di Valle lunedì, che sarà li 31 del corrente…accio si possi deputar Persona, che suplichi
l’Eccelso nostro Prencipe mantenere il rescritto fatto l’anno 1642…A tergo ordine dell’Ill.mi 3 Capi dell’Eccelse Tre Leghe, come per un Abschiad appare, che si deve proibire, che il vino non sia datto à Persona fuora
della Jurisdizione delle Eccelse Tre Leghe havendo inteso che il presente anno ne sia fatta pochissima racolta
nella Valtellina, come ancora che se qualche persona ne avesse incaparato si deve tornare indietro la caparra et
il contratto sia nullo, cioè che detto vino non sia condoto nelli Paesi de Sudditi delle SS.ri Svizzeri, né sopra il
Lago et avanti…Sondrio, li 19 Ottobre 1678 – Carlo Marcha Governatore…
Con tal ocasione dimando anch’io Conseglio di Terzero…Ponte li 22 8bre 1678…Francesco Guicciardi Canzellere di Terzero…”
Quantitativi e prezzi dei fitti riscossi - 1681
“…Ristretto dell’antescritti grani, vini, et dinari scossi l’anno 1681…
-Vino brente 246 stara 2 boccali 10
-Miglio some 9 stara 8
-Segala some 17 stara 7
-Formento some 1 stara 23 1⁄2
-Butiro pesi 2 e libre 9 formaggio
-Una noggia
-Terzolo pesi 26
-Paglia carro uno
-In dinari lire 70 soldi 17…”
186
Divieto di vendita di vino nei paesi esteri - 1685
“…Signori – Dal Sig. Cancelliere di Valle ricevo lettera del tenor seguente:
Già tempo fa l’Ill.mi Sigg.ri Capi imposero con sua lettera all’Ill.mo Sig. Governatore di prohibire l’estrationi
de vini ne Paesi forastieri sopra di che non ho mancato di suplicare il medemo…per la sospensione, come sin
hora si è compiaciuto di fare, come pure ho fatto con l’Ill.mi Sigg.ri Delegati, avanti li quali in Morbegno fu
sporto memoriale a nome della Valle con offerirgli vino (di) detta Valle per bisogno dell’Eccelsa superiorità
tenor al rescritto ottenuto l’anno 1642, et Capitolato di Milano: ebbenche questi Ill.mi Sigg.ri habbino ordinato
per la pubblicatione di dette gride, come deve esser seguito in Morbegno, e Trahona questi giorni passati; della
qual ordinatione ho interposto l’appellatione, à nome di Valle, come stimato pregiuditiale al Capitolato di Milano, e privilegio sopra nominato; essendo perciò ridotto l’affare in questi termini, massimo che la prohibitione
affissa deve durare per tutto il mese di Xmbre, con riserva di più oltre deliberare: ne porgo l’aviso a S. V. acciò
ne possa partecipare alla sua Giurisditione, per prender sopra di ciò le risolutioni più proprie, e ragionevoli, per
la conservatione del Capitolato di Milano, e privilegij, e massime se stima bene far qualche ricorso al Congresso dell’Ill.mi Sigg.ri…Sondrio li 10 xmbre 1685…Gio. Simone Paravicino Cancelliere di Valle.
Sopra questi motivi dimando anch’io Consiglio di Terzero…Ponte, li 14 Xmbre 1685…Francesco Guicciardi
Cancellero di Terzero”
Locazione di una vigna recinta - 1688
“…Perillustris et excell.mus d. j. u. doc. Ioannes…Paravicini de Capellis Berbenni…investivit ad locationem
simplicem…duraturam per annos novem proxime futuros…Michaelem…Foiaroli de Albosaggia, Antonius…
Raschetti de Dusino…de petia una terre campive et tirampolate undique muris cinta iacente in territorio communis Berbenni ubi dicitur in Rondenina ad domos habitationis dicti locatoris…cum pactis et conditionibus
prout sequitur…
Primo che li Massari siano tenuti alzar tutte le tere di detto luocho di più di quello, che (è) al presente à quella
altezza convenevole, che sarrà di profitto à dette viti, à lode d’un’homo intendente
2° Siano tenuti li Massari far una pergolata per tutto à nullora parte di detto loco à mattina…del torchio…e a
farvi tutti li fossi in forma per poter tirar le viti per detta pergola, con che sia tenuto detto sig. Locatore dargli
le colonne bisognevoli…
3° Detti Massari siano tenuti tirar le viti in giù verso il campo a mezzodi parte per accrescere le tere convenientemente…con li suoi traversi in fine, è fare li traversi nell’ultima tera à sera parte per tutto
4° Siano tenuti li Massari far zocche quaranta à l’anno convenenti al bisogno di detta cengella…
5° Essi massari siano tenuti roncarla…à torno, è levar tutti li sassi…
6° Siano essi tenuti di rimetter nel detto loco tutto il strame, paglia, pabbio (pabulum, fieno non usato a fini
alimentari) et ogni altro simile…per convertirli in letame per uso di detto loco…
10° Siano tenuti per ogni modo e maniera possibili coltivar detta cengella, con ararla, romperla, seminarla, potarla, drizzarla, cavarla, sgarzolarla, levar (come si dice) le rogne alle viti, tener netto sotto le tere, levar l’herba,
che li può dar danno, scierscelarla, et in tutto regolarla, nettarla, ed ingrassarla, sicome un diligentissimo, è
solertissimo massaro far puo…
Con che di tutte le uve, che nasceranno…nel detto loco, poste prima in convenienti tine in a casa di detto locatore, e fatte le dovute cerne delle uve, si partischino per terzo, cioè due terzi al detto sig. Locatore, ed un’terzo
alli sudetti Massari…conche detto sig. Locatore sia tenuto contribuir li passoni, et pali secondo il necessario
bisogno, ò vero un tanto all’anno conveniente per mantener li passoni, è pali…
Di più concede detto sig. Locatore alli sudetti Massari di poter metter il loro bestiame nella sua stalla, siccome
il strame e fieno nella magione, con che resti prima accomodato detto sig. Locatore per suo bisogno, et famiglia…
Le quali cose cioè godimento di stalla, masone et horto concede detto sig. Locatore alli sudetti Massari in riguardo, è con patto espresso di far al detto Locatore, è famiglia servitù in ogni occorrenza, et massime al tempo
della Vindemia, di torchiare, et altrimente andar à pigliar li fitti, et scodere tanto il grano quanto il vino, nettar
le botti, et tino, et torchio, et bagnar quelli conforme, è secondo il bisogno richiederà…
Con patto che detti Massari non siano tenuti pagare il tinatico delle tine, che occuperanno d’esso detto Locatore, né meno alchun Torciadico…”
Rese in vino e prezzi - 1688 e segg.
187
“…Il soprascritto Brigadiere Stopa deve havere…
-per ricavato da brente 16 mosto trà bianco e nero del fitto della vigna al Stadarone, et da brente 3 1⁄2 di quello
delli Copini del 1688…lire 170…
-ricavato dal vino…nella racolta del 1689, dedotto il callo, portadura et botte lire 172 soldi 5…
-ricavato dal vino…nella racolta del 1690, dedotto come sopra lire 231 soldi 15…
-S(ua) Ecc.za il Sig. Maresciale, et l’ill.mo Sig. Brigadiere fratelli Stoppa devono havere dal sig. Landama Gio.
Ant.o Pestalozzi:
-Per riceputo nella raccolta dell’anno 1691 brente 13 stara 3 mosto tra bianco, e nero dalli massari della vigna
al Staderone, et brente 1 stara 3 dalli Coppini…che sono in tutto brente 15, dal che diffalcato il callo si riducono a brente 11 stara 4 boccali 13 di Vino possato…a scudi 3 1⁄2 di Chiavenna fanno in moneta di Milano lire
153 soldi 18 denari 4, da quali dedotto lire 11 soldi 19 denari 6 per haver fatto portar nel crotto detti Vini, e per
la botte restano…moneta di Milano lire 141 soldi 18 denari 10…
-nella raccolta dell’anno 1692…in tutto brente 16 stara 3 di mosto dal che difalcando il callo si riducono a
brente 13 di Vino possato…a scudi 3 1⁄2 di Chiavenna la brenta fanno moneta di Milano lire 162 e soldi 15, da
quali lire 12 soldi 7 denari 6 per portadure e botte restano lire 149 soldi 8 denari 6…
-nella raccolta del 1693…in tutto brente 14…restano brente 11 di vino possato à scudi 4 1⁄2 la brenta fanno in
moneta di Milano lire 177 da quali dedotto lire 11 portadure, et botte si riducono lire 166
-nella raccolta del 1694…sono in tutto brente 11 stara 5 mosto…restano brente 9 stara 1 boccali12, a scudi
4 la brenta fanno…di Milano lire 139, soldi 7 denari 6 da quali dedotto lire 9 soldi 10 per portadure, et botte
restano lire 129 soldi 17 denari 6…
-nella raccolta del 1695…sono in tutto brente 9 stara 4 boccali 8…si riducono a brente 7 stara 4 di vino possato
à scudi 4 la brenta fanno di Milano lire 117 soldi 2 denari 6 da quali deducendo lire 7 soldi 10 per portadura et
botte restano lire 109 soldi 12 denari 6
-nella raccolta dell’anno corrente 1696…in tutto brente 9 stara 4 boccali 8 di mosto quale cosi torbido calcolato
in scudi 2 1⁄2 la brenta, come da altri vien stilato sono lire 91 soldi 8…”
Obligatio - 1689
“…anno millesimo sexcentesimo octuagesimo nono…die jovis primo mensis Xmbris Ser Andreas et Petrus
fratres…Ferrari dicti Meori contratae Rasicae….promiserunt…dare…summam capitalem librarum quatuor
centum imperiales…una cum eorum interesse…ad computum stariorum duorum cum dimidio vini pro 100 in
anno ex vino vinearum solivarum…”.
Esportazione di vino e produzione del vino aromatico - 1689
“…quello che rende questo paese più rimarcabile si è l’abbondanza e la squisitezza de’ vini che vi nascono in
tanta copia, che basta non solo per il proprio bisogno, ma per sovvenire al bisogno delle Leghe, tramandandone ancora grandissima quantità nell’Imperio, ne’ Paesi de’ Signori Svizzeri, ne’ altri luoghi circonvicini…Li
vini aromatici hanno ingannato molti, supponendo per certo quella parola aromatico le venisse attribuita dal
componersi con aromi, il che è vanissimo, poiché la fabbrica di questo vino non consiste che in raccogliere le
uve di buona pianta, ben mature, non guaste, stenderle sopra la paglia, astrigo o solaro, fin che si facci sentire
il freddo, poi gettarle sotto il torchio…”
Prezzi del vino - 1690/1790 (A Tirano?)
“…Distinta dei prezzi dei vini…cavato dai registri di casa nostra ed altre per far al più posibile un giusto confronto dal 1690 citra. Vino, in lire di Valtellina
Anno
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
a Genaro
35
32
30
50
40
35
37
a Settembre
(4)4
46
50
50
68
50
37
188
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
34
38
39
41
26
22
26
20
25
32
32
30
46
40
34
25
23
27
22
20
20
23
20
21
23
42
18
18
18
17
27
30
22
18
13
25
26
40
44
32
24
21
60
40
34
54
50
38
40
48
44
36
42
40
50
46
25
46
38
45
48
30
30
36
30
28
30
34
30
48
49
41
44
44
38
30
30
28
18
24
26
23
50
30
24
20
28
30
34
18
21
16
32
37 (in 7mbre e 8bre anche più sin Giugno, e doppo lire (5)8, e 60 ancora)
50
51
30
27
57 e 58
68 e 70
28
50
54
37
44
55
42
38
47
48 e 50
50
54
44
25
189
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
22
32
33
40
50
60
50
27
34
36 e 38
46 e 50
40 e 42
38 e 40
65 e 70
56 e 60
48 e 52
56 e 60
52 e 56
50 e 56
44 e 46
60 e 64
45 e 50
32 e 40
56 e 60
56 e 60
44 e 48
40 e 44
52 e 56
54 e 5(8)
40 e 44
42 e 46
30 e 35
44 e 48
56 e 64
36 e 44
44 e 48
31
24
44
48
58 e 60
56 e 58
32
33
36
65 e 70
36 e 40
34 e 36
58 e 60
sino a 90
47 e 50
44 e 48
75 e 80
56 e 60
60 e 64
50 e 56
64 e 68
44 e 46
52 e 60
50 e 54
68 e 54 (?)
44 e 48
46 e 52
56 e 60
60 e 64
60 e 64
36 e 40
32 e 36
60 e 64
64 e (6)6
52 e 56
54 e 60…”
Vendita di vino in cambio di assi di cirmolo - 1692
“A li 6 luglio 1692 nella casa della Madona Santissima di Tirano si è convenuto…con Ser Bernardo Mengotti et
Ser Bernardo Mia di Poschiavo i quali si obbligano di dare alla Chiesa…in circa quarte ducento, e più e meno
al bisogno di detta chiesa, Assi di gembro, secche, ben condicionate, et larghe almeno di due quarte, condotte
nella casa di detta Chiesa à sue proprie spese delli sudetti venditori, et questo per il prezo de soldi vintuno la
quarta…di essergli pagati la mità in dinari l’altra mità somma una grano et il restante tanto vino novello al prezo che correrà, quali assi dovranno essere condotte e consignate per tutto il mese di Genaro prossimo futuro, et
dovranno essere della lunghezza de quarte 17 al meno…Riservando la licenza quale si obbliga detta Chiesa haverla…dalla Magnifica Communità di Poschiavo, et non puotendola ottenere il sudetto contratto sij nullo…”
Locatio - 1694 e succ.
“Anno…millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto…die veneris decimonono mensis 9mbris…deputati ven.
Ecclesiae Beatissimae Virginis Mariae Pontis Folla…investiverunt…ad locationem per annos novem…ser
Paulum et ser Ioannem patrem et filium de Judicibus…de fundo campivo et oppolivo…in contrata Coloniae,
ubi dicitur alla Civetta, mensurae perticarum sex circiter…loco vero, et scontro prefati pater et filius…promiserunt…dare, solvere et prestare…staria undecim vini ex vino emendo a dicto fundo pro singula dicti fundi
190
pertica consignando Tirani predicti proprijs ipsorum massariorum expensis…et sic successive omni anno durante presenti locatione, pactis expressis…videlicet:
-Che detti massari siano tenuti mantenere in detti fondi solamente uve buone e di buona qualità
-Item di consegnare tutte le uve, c’hannualmente si raccoglieranno in detto fondo in quel torchio…dove meglio
parerà alli ss.ri Deputati…ed ivi pagare il tinatico e torchiatico…
-Item che facendo detti massari qualche melioramenti utili e necessari in detto fondo non se gli possa levare
detto fondo anche finita sia la presente locatione, se prima non se gli paganno detti meglioramenti, da giudicarsi da comuni confidenti…”
Sono presenti altri atti di conferimento in locazione del fondo, nel 1709 per 9 some di vino annue, e nel 1797 e nel 1816 per egual
canone. Il tutto a conferma delle rese del fondo, stabili nel tempo ed elevate (intorno ai 75 q.li/Ha).
Beni di proprietà di Giovanni Salis – 1696
“1696, li 12 aprile – Nota delli beni che possiede l’ill.mo Sig. Conte Gio(vanni) Salice di Tirano…
prima una casa grande nella cotrada Capo di Terra, con due torri, et 3 torchi; con più stanze, sale, et camere,
una scala di pietra in mezzo, grande, et due altre segrete…et piazza grande verso sira, quale era orto de Signori
Lazzaroni…parte della partita…dove si è fabricata la Chiesa di Santo Carlo…
In Gerra una pezza oppoliva…pertiche 6 tavole 18…
In Gerra alle Piane una pezza vignata…pertiche 5 tavole 3…
In Ava una pezza opoliva…pertiche 12 tavole 20 piedi 6…
In Capo di Terra…orto con una torre…a nullora rogia o muraglia…
Alli Ruinazzi una pezza vignata…tavole 13…
Alli Ruinazzi una pezza vignata…pertiche 1 tavole 21…
In Cologna una pezza opoliva…pertiche 5 tavole 7…
Nota delli fitti livellarij quali erano del nob. Sig…Cap. Simone Venosta...
Prima scode da Lorenzo…della Rasiga….vino condia 8
Dalli heredi di Gio. Cometto…vino condia 7…
Da Stefano…Gnatta…vino condia 6 stara 4…
Da Domenico…Bombardero…vino condia 4 stara 3…
Dalli heredi di Thomas Zuchetto…vino condia 7…
Da Giovanni e Pietro…Bombarder…vino condia 8 stara 3…
Da Gio. Battista…della Sentinella…vino condia 2 stara 5…
Da Stefano…Bertola…vino condia 4…
Da Giacomino…del Ten…vino condia 12 stara 5…
Da Bernardino…Pianta…vino condia 8 stara 4…
Da Giovanni…Pola…vino condia 8 stara 3…
Da Giovanni Belesino…vino condia 3…
Da Steffano…Del Fadigato…vino condia 3…
Da Pietro Cabas…vino condia 4 stara 2…
Da Giacomo…Mondora…vino condia 2 stara 3…
Da Matheo…Homodeo del Dosso…vino condia 15…
Da Giovanni…Della Vedova…vino condia 4…
Da Domenico…Stuppano…vino condia 3 stara 1, uva cavagna una…
Da Vincenzo…del Corvo…vino condia 3…
Da Giovanni…Panizo della Cologna…vino condia 5 stara 5…
Da Nicola…Pola detti Papesso in loco di Gio. Maria della Coradina…vino condia 10…
Da Antonio Bona…vino condia 7…
Da Nicola…Pola detto Papesso…vino condia 10…
Da Lorenzo…Divitino…vino condia 6 stara 3…
Dai consorti de Zucchetti…vino condia 6…
Da Benedetto Mochione de Barufini…vino condia 10 stara 1…
Dalli heredi…Tonta de Piaz…vino condia 1…
Da Martino Della Vedova…vino condia 4…
Dalli heredi…Domenico Della Vedova…vino condia 6…
Dalli heredi…Giacomino Della Vedova…vino condia 1 stara 1…
Da Pietro Della Vedova…vino condia 3 stara 1…
Dalli heredi di Bernardo Pedretto…vino condia 6 stara 3…
191
Dalli heredi Agostino De Piaz…vino condia 1 stara 3…
Idem…vino condia 3 stara 1 1⁄2…
Idem vino condia 3 stara 3…
Da Pietro (d’Ada)…vino stara 4…
Da Bernardo…Rinald della Cologna…vino condia 10…
Dai fratelli Tonta di Piaz…vino condia 3 stara (?)
Da Domenico Pensino…vino condia 1 stara2…
Da Giacomo…Della Pollina…vino condia 1…
Da Mafeo Manfredotto della Fiorina…vino condia 9 stara 2…
Da Giacomo…De Piaz…vino condia 1 stara 4
Da Francesco…Biffi…vino condia 1…
Da Stefano…Del Leone della Serenasca…vino condia 2 stara 3…
Da Giovan Pietro…Frachetino…vino condia 10 stara 5 1⁄2…
Da Giovan Maria Ferario…vino condia 3 stara 2…
Da Nicola…della Fomasina…vino condia 5…uva cavagna una…
Da Giovan Pietro del Zoppo…vino condia 8…
Da Giovan Domenico…Pensino…vino condia 5 stara 5…
Da Giovanni…Spada…vino condia 10 stara 3…uva pesi 2 1⁄2…
Da Giovanni…Simoneta…vino condia 9 stara 3…
Da Stefano…Gatello…vino condia 6 stara 4…
Da Agostino…Nazar…vino condia 1 stara 5…
Da Giacomo Romanat…vino condia 4…
Da Antonio…Bonifaci…vino condia 1 stara 3…
Da Bastiano…Gatello…vino condia 5 stara 5…
Da heredi…Flaminio Venosta…vino condia 1 stara 1…
Da Agostino del Piazzo…vino brente (condia) 3 stara 3…
Da Pietro Nazar…vino condia 12 stara 4…
Da Christoforo de Pichetti…vino condia 7…
Seguono altri acquisti, accole, fitti di diversa natura, impossibili da riportare. Il totale dei soli fitti in vino acquisiti dal capitano Simone
Venosta era di oltre 300 condi annui e si può calcolare che l’annua disponibilità di vino fosse intorno ai 1000 ettolitri.
Richiesta di chiusura delle bettole a Teglio - Sec. XVIII in.
“…Patisce molto in Valtellina, e resta defraudato il pubblico, et privato per la quantità delle Bettole, nelle
quali, tanto li Capi, quanto li figliuoli di famiglia consumate le sostanze, rendono impratticabile alle Comunità l’esattion delle taglie, et a padroni il riscotere delle loro entrate, per la preventione intempestiva, che gli
fanno sempre li Bettolieri; onde, per riparare a questo grand’inconveniente, resosi pur troppo famigliare anche
nella Comunità di Teglio, per parte della medema si supplica humilissimamente l’Eccelso e benignissimo suo
Prencipe, accio si compiaccia con Paterno zelo, e penale Decreto…di prohibire tutte le Bettole nella terra, et
contrade della Comunità di Teglio, nella quale per forastieri bastano le publiche hosterie datte in privileggio
alla Comunità medesima nella Dietta del 1679, con la libertà à cavalanti d’alloggiare dove gli pare e piace nel
comperare li vini…”
Descriptio di vigne – sec. XVIII in.
“…In illustri oppido Sondrij…extra eius portam orientalem, cernitur vinea meridiem versus apprime…ubi in
medio duo turres, et sex gradus hortus ad instar (theatro) pluribus labellis et cedrinis insertis ornati(i) specta(re).
Fons aque calide in sublimi scaturit…et spiranti sumendum potum vini ex vinea, unde virtus Helvetorum, et
Rhetorum roboratur.
Enim vero vina Sondrij, et circumvicinorum vineata loca, digna sunt quod describantur in libro…ut pote, que
in tota Rethia indubitanter ratione qualitatis, et culture primum tenent locum. Non est novum recensere apud
Germanos PerleWein, et diversi nominis similia, de quibus experientia docuit plurimos medicam virtutem habere. Ex uvis dictis Ciavenasche exugit precipue mercale vinum, laudari potest tamquam regina propaginum,
sed…tante virtutis uve, vel propter veris intemperiem, vel propter radios solares, nitrosa pluvia permixtos
(sepe) numero evanescunt. Vina evadunt nigra, quo magis uve à leonis (calida) repercutiuntur, et si legitima ex
gustu zinabro simili dignoscuntur. Vices etiam dicte Rossole à vino rubro in solo pinguiori, vel opaco…coagu-
192
lantur Berzamine atro colore pregnantibus. Prestant etiam vina dulcia communis Castionis in Grisona ex uvis
insolatis, que miro studio ne diutius ebulliant, purgantur. Vina honoraria Vallistelline recentia dicta de paglia,
post annum appellantur a natura rei aromatica, non inequalia vino cretico, quo diutius inveterascunt, eo meliora
et balsamaea. Addamus aurea aceta Aromatica tamquam liquore paradoxum dulce accescentes, que si à primatis Helvetie gustarentur nil melius stomaco gratum dicerent, et multum (e jis) lubenti animo darent.
Colitur vinea in hijs vicinijs continuato labore, et non dispari arte. Ter in anno miserabilis colonus prout cecinit
Virgilius cavat(am) tellurem…In locis apricis elevantur vites duo cubita supra terram alligate palo extenduntur,
et duplicantur, quasi plantaria in diversos ramos…nil relinquitur, quod ars non suppetat, industria non suggerat,
et spes frugis non dissimulet. Vites in solo plano ne frigore hijemali arescant de recenti mos est, crede mihi, cito
post vindemias putentur et supponantur consper(g)imento pabuli addita terra. Subeunte vere semper virentes
elevantur, torquentur, et in quadrata figura ad similitudinem tentorij elevantur ita ut multum frugis faciant…Io
Donatus Marlianicus JC. Sondrij patritius…”
Prezzi del vino anni 1701/1765
“...Nota del prezzo del Vino nel tempo della Racolta – in moneta di Milano
Anno
Vino nero del migliore
Vino nero ordinario
1701
Lire 15
Lire 13. 10
1702
16
14
1703
11. 5
9. 15
1704
16. 18
15
1705
16. 18
14. 5
1706
17. 14
14. 14
1707
16. 10
13. 10
1708
15
13
1709
18. 18
17. 5
1710
17. 12
15
1711
15. 15
13. 10
1712
14
10
1713
15. 15
12. 15
1714
16
14. 5
1715
16. 10
13
1716
15
12. 15
1717
16. 10
14. 5
1718
15
12. 8
1719
15. 8
12. 5
1720
11. 5
7. 10
1721
15
13
1722
18
15
1723
17
15
1724
11. 5
9. 15
1725
10. 10
9. 8
1726
14. 5
12
1727
9. 8
7. 10
1728
14. 5
12
1729
12. 18
10. 10
1730
9. 15
7. 10
1731
19. 10
16
1732
21
18
1733
21
15. 15
1734
19. 10
15
1735
16. 10
=
1736
16. 17
=
1737
15
=
1738
30
=
1739
18
=
193
Vino bianco
Lire 11. 5
11. 5
5. 5
13. 18
10. 4
13. 10
10. 10
10. 10
13. 10
12. 8
11. 5
7. 10
9. 15
9. 8
10. 10
5. 5
9. 15
9
9. 15
5. 8
6. 18
11. 5
9. 15
5. 5
5
11. 5
5. 13
7. 10
8. 5
5. 5
14. 5
15
13
13
=
=
=
=
=
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
20
32
18
22
21
26
20
28
26
19. 10
28
20
14
16
12
20
22
28
30
32
16
20
24
26
18
18
Vino inferiore lire 14 e mezzano lire 16
Vino inferiore lire 24 e il mezzano lire 28
Vino inferiore lire 16 e il mezzano lire 17
19
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
9. 10
16
18
24
28
27
12
16
21
24
14
16
18
20
10. 10
15
14
15
11
17
16
12
14
12
7
8
7
12
12
19
21
22
8
10
16
16
9
8 …”
Vino, acquavite, contenitori ed attrezzi vari caduti in successione – 1702
“…die mercurij 2 februarij 1702…Inventario de beni lassiati per il molto Reverendo sig. Canonico Jacomo
Natta…
-Prima nel involto verso nullora parte:
-una botte con scierchi n° 4 di somme 21 in circa con dentro vino somme 10…
-un’altra botte con cerchi…di somme 20 con dentro vino somme 14
-un’altra botte di some 16 con cerchi 4 con dentro vino somme 7
-item nell’involto sotto alla sala una botte…di somme 16 in circa con dentro vino somme 9
-un’altra botte…di somme 12 con dentro vino somme 11
-un’altra botte di somme 11 con dentro vino somme 10
-item nell’involto sotto alla masone del fieno una botte con cierchi 4 di ferro di somme 13 in circa con dentro
vino some 12
-un’altra botte…di somme 15…con dentro vino somme 14
-un’altra botte…di somme 17 con dentro vino somme 16
-una botte…di somme 20 in circa con dentro vino somme 19
-una botte …di somme 17 con dentro vino somme 16
-Nel involto dele case…nella contrada di Santo Martino una botte di some 15 con dentro vino some 14
-Item una botte…di some 14 con dentro vino some 13
-Item botesini…di some 6 in circa con vino some 3
-Summa tutto some 182, qual è preziato…à raggione de lire 24 la somma
(Seguono conteggi, errati, relativi al valore del vino e delle botti)
-L’acquavita contenuta nelli seguenti capitoli…in tutto pesi 199 a lire 6 il peso lire 1194…
-Nel detto primo involto un bottesino con cerchi 4 frusto lire 20
-Item 3 tine con cerchi di ferro piene di vinaze lire 180
-Item un armario vecchio intremezzato lire 11
-Item una pedria lire 6
-Item galede tra grande è picoli n° 20 lire 12
-Nel involto ivi apresso tine 4 con cerchi 12 di ferro ed uno di legno, tre de quali sono piene di vinaze lire
240…
194
-Nel detto involto sotto alla sala una tina con cerchi 3 qual è guasta lire 30
-Item brente 2 di misura con cerchi 5 di ferro lire 13
-Item brente 3 ordinarie con cerchi 4 di ferro lire 12
-Nel detto involto sotto alla masone un bottesino per la aquavita di somme 7 pieno di aquavita lire 42
-Item un altro bottesino simile con dentro aquavita somme 7 lire 40
-Item un altro bottesino simile de somme 1 1⁄2 voto lire 13…
-Item 2 pedrie di botte, la bona lire 6, l’altra lire 2
-Fuori detto involto…una carrera ricomodata con li suoi cerchi n° 9 lire 35…
-Item per un’altra carrera che si ritrova nell’osteria della Madonna lire 50…
-Item un lambichetto con suo coperto de raffinare de pesi 1 libbre 2 1⁄2 in tutto lire 65
-Item un coperto di lambicco frusto de libbre 5 1⁄2…lire 21
Nella camera alta sopra il sudetto portichetto:
-Tre barili di vino aromatico bianco lire 125
-Una barile con dentro vino di paglia torbido lire 20
-Una barile con dentro vino cotto lire 36
-Duoi barili con dentro vino piato lire 26/ lire 4
-Un bottisino con dentro acete ordinaria lire 50…
-Item una mantaula (ripiano di legno per essiccare l’uva) di pescio lire 3…
-Nella sala qual è sotto alla sudetta stuffa:
-Un tinello per le uve con serchi 2 di ferro lire 12
-Item un altro simile poco bono lire 4
-Item un altro marzo con un serchio di ferro et uno di legno lire 3
-Item due bottesini marzi con 3 serchi di ferro… lire 9
-Item un palferro grande per uso delli oppoli che pesa libbre 18 (circa 15 Kg.) lire 11
-Item 4 palferri di vigne che pesano pesi 2 lire 14 soldi 8…
-Item doi passelli di botte lire 3…
-Item 2 palferi quali sono nella vigna alla Casa Bianca lire 9…
-Item una cinquena frusta lire 1
-Item una nova lire 4…
-Item una barile frusta che tiene vino stara 6 lire 4…
Nel casello ove si fa laquavita:
-Prima 2 lambichi murati… lire 180
-Item il tinello che tiene laqua per detti lambichi con 2 serchi di ferro lire 8…
-Bottiglie mezzane n° 4 lire 4
-Item un galedone della tenuta di stara 2 vino lire 3…
-Item bottesini n° 3 con scierchi 4 per uno della tenuta di some una per ciascheduno quali si ritrova nella vigna
alla Casa Bianca cioe nel baitello lire 35
-Item una tinella nova di laraso della tenuta di some 6 vino in circa la quale si rittrova nella vigna alla Casa
Bianca…
Nel involto q. Bottigiolo, oltre alle botti…
-Una tina di larice con cerchi 3 ferro lire 60
-Item una pedria lire 6
-Item una brenta di misura lire 8…
-Item una scala per uso di botte lire…
Item un coperto di tina lire 2…”
Vini venduti a Chiavenna dai Salis - 1708
“Anno mille settecento et ot adi 14 di Giugno – Li sottoscritti fratelli Gio. Battista…Brun della Valle Santo
Jacomo habitanti in Chiavenna in solido promettono…di dare et pagare alli SS.ri fratelli fq. Ill.mo Sig. Cap.no
Friderico Salice di Soglio, dà qui a…Natale prossimo l’importare del vino tutto che si ritrova nel nostro Crotto di Pradegiano di sotto, com’anche di quello bianco che si ritrova nel Crotto di S.to Giovan, et di quello si
ritrova nelle botti prima, seconda et quarta nel Crotto di S.to Giovan à man dritta à ragione de lire 13 dico lire
tredeci moneta di Milano…Con patto ch’essi fratelli compratori siano tenuti à consignar le botti ben condizionate et tenerne bon conto di quelle. Con patto di defalcar stara due per ogni botte che sia piena à riguardo
della feccia…”
195
Vendita di vari tipi di vino - 1709
“…Mando il latore della presente per il vino desiderato, cioe una barille di vino de paglia, et un’altra di vino
negro dolce, et due altre some negro; supplicando V.S. de procurare che resti sempre servito…et mandarmi
cosa costi la soma delle sudette due barille del dolce, e de paglia…Parpano, li 30 Xmbre 1709…”
Scambi di vino contro sale e carne – 1713
“Adi 18 febraro 1713 – Sig. canzele…Holza di Poschiavo a marcantato some n° 12 vino di mr. Antonio…Brusascho comune di Villa dacordio di piar in barat pesi 18 carne et…due sacchi di sale sagra…la sale lire 4 al
peso et la carne lire 12 al peso, et il vino lire 31 la soma, con pato di levare il deto vino in termine di mezo
marzo prosimo…Item il deto Sig. Canzele a levato somi 3 et bocai 2 vino et il deto Antonio a riceputo carne
pesi 18 libbre 3 a conto del deto vino et meza ruscha salata…
Adi 9 marzo 1713 date al contrascrito somi 7 et stara tri et bocai 8 et abiamo r.to pesi 16 libbre 2 sale et lire
27 in dinari e pesi 4 formai…Adi 8 marzo datte al sudeto some due vino…Adi 31 sudeto datto…some quatro
vino…
Il vino in tutto riceputo dall’Antonio antescritto è some n° 13 stara 4 meno un mez che importa a ragione de
lire 31 per soma
lire 418 soldi
10
À conto…datoli primo carne pesi 18 et li(bb)re 3
102
12
Item datoli sal sagra pesi 16 libbre 2
64
16
Item in dinari
24
Item in formaggio pesi 4
28
Item in altri dinari
58
Item dato altri dinari
52
Item per speso Martin Borse a suo nome
15
Item dato coiro di bue salato bono…
77
-----------lire 407
3
Si che deducendo il vino di quello li ho dato vole anchora di me antescritto
11
7
V. Olgiati…”
Appalto per vendita di tabacco ed acquavite - 1714
“…Dalli Sigg. Deccani della Mag.ca Comunità di Sondrio mi viene partecipata la loro notitia…hauta esservi
persone, che procurino ottenere dall’Ecc. so Nostro e clementissimo Prencipe l’appalto dell’aquavitta et tabacco che si vendono in Valtellina, et l’ordine hauto dal Consiglio della Comunità di significarmi il desiderio che
tiene sia da me avanzato al Cancelliere di valle, come che tal negotio quando sortisca effetto, sia gravemente
creduto lesivo delle immunità concesse alla Valle dal predetto Ecc.so N.ro et Clementissimo Prencipe, et gravido di pessime conseguenze; io non ho stimato bene di fare ulteriori passi senza premetterne l’aviso à tutte
le Mag.che Communità di questo Tertiero, per sentire sopra d’un negotio degno veramente di maturo riflesso
la loro volontà, al quale chiamo…a Consiglio…Sondrio, li 7 Giugno 1714…Andrea Carbonera Cancelliere di
Terziero…”
Impianti di vigne in zone non adatte – 1717
“…in Valtellina si continui a piantar viti sopra li campi migliori e in lochi che produce il vino debolissimo, dal
che proviene la penuria del grano, per supplire al quale, escono dalla Valtellina i migliori danari…”
Retribuzione alle maestranze in vino - 1718
“Maestranze dell’anno 1718 fatte in castello…
Prima Battista Bazo Muratore per giornate…a lire 2 soldi 12 la giornata, giornate 241, danno lire 578 soldi
8…
-Item che gli vanno al sudetto Mastro per giornate n° 99 sino li 20 Aprile à boc. 2 1⁄2 di vino al giorno sono
196
boccali 247 1⁄2
-Item alli detto sino a tutt’il 7mbre boccali 3 vino giornate 126 - boccali 378
-Item giornate 16 dal primo Ottobre sino li 28 9mbre à boccali 2 1⁄2 vino boccali 40
-Item il vino per le feste: Vino boccali 186…
Mastro Giacomo Filipino Picapietre…
-Item giornate n° 204 fatte dalli 22 Marzo sino li 25 7mbre 1718 a parpaiole 12 al giorno…il Vino sopra giornate n° 204, cioè giornate n° 88 à boccali 2 1⁄2, et le altre boccali 3 al giorno fanno boccali n° 568…
-Et Vino per le feste a 4 mastri feste 32: n° 256…
Item mastro Giacomo Gelmino bottaro…per giornate n° 118…fatte nel torchio, tine…
-Il sig. Cipriano gli ha dato…boccali 12 vino…Io gli ho dovuto pagare il resto…
-Item boccali 384 Vino sopra le giornate, et per le feste n° 15 boccali 60. In tutto sono boccali 444…
Mastro Gio. Casanova Legnamaro deve havere giornate…à parpaiole 11 e boccali 2 1⁄2 vino…
Mastro Giacomo Ligario Legnamaro…giornate…à parp. 12, Vino boccali 2 1⁄2…”
Vini raccolti e spediti oltre il Bernina - 1718
“…Mercordi li 19 8bre 1718 sono arrivato in Tirano, et ho cenato dal sig. Rodolfo Steiner, dal quale ho avuto
5 Cene per me, due per duoi homini che sono venuti meco dalle Fucine et trè stalazzi…
-Tirano: Li 16 8bre 1718. Riceputo da Pietro Zuchetto per fitto Vino stara 24
-Li 13 8bre da Francesco Principale Vino stara 12
-Li 22 8bre riceputo da Gio. Maria Gagietti det Brandolino Vino stara 48 et Vino Piatto stara 4. Il Vino Piatto
ho mandato a casa et il restante è stato imbottato nella Cantina
-Li 28 8bre riceputo dalli Polozza Vino stara 12…Questi vini sono stati imbottati nel involto in casa…
-Li 4 9mbre riceputo vino stara 18, boccali 6 e (quartine) 2 delli consorti del livello Majorino…
-A 10 9mbre Receputo da Giacomo Castellanello some sette di Vino et stara 1 1⁄2 a conto delli fitti…il qual vino
ha carichato (Ser) Gio. Salis per condurlo a Casa
-A 10 9mbre Receputo da Bartolomeo della Costa a conto delli fitti stara 21, il qual Vino ha carichato per condurlo a Casa Hans Gottart…
…Nota delli Vini mandati a Casa nel 1718:
-Li 25 8bre una levata, ciò è stara 4 Vino Piatto…
-Item dal sig. Robustello receputo stara 16 Vino Piatto, et pagatoli a ragione di lire 30 imperiali la soma
-Dal sig. Gio. Batta Belotto riceputo stara 9…Vino Piatto a lire 29 la soma fa lire 32 soldi 10
-Dal sig. Lorenzo Belotto riceputo stara 3 1⁄2 Vino Piatto…
-Il tutto riceputo, et mandato l’istesso giorno 25 8bre, con Hans Gottart di Tavate habitante in Celerina, il quale
ha impito due Trinchetti, et li ho dati parpajole 13
-Li 29 8bre Riceputo dal sig. Gio. Batta Belotto vino some una Piatto et una Crodello a lire 29 fa lire 58…
il quale vino ho mandato con detto Hans Gottart a Casa…
…riceputo dal sig. Gio. Antonio (Rizza) vino crodello some 5 d’acordio con lui lire 27 la soma che fa lire 135
il qual Vino caricha oggi il servitore di…Giacomo Salis per condurlo a Celerina
-A 10 9mbre mandato (Ser) Gio. Salis some sei di Vino a Casa
-A 10 9mbre mandato con Hans Gottart…9 some di vino a Casa, il quale come quel che mena (Ser) Gio. Salis
è di quello riceputo a Bianzone…
-A 15 9mbre levato dalla Botte nel Involto Vino some 11 et vi restano anchora some 4 stara 6
-A 16 9mbre fattovi condurre di Bianzone che ha dato Bartolomeo Tognala Vino some 11 stara 5, nell’altra
botte ho messe some 3 stara 5…
-A 19 9mbre levate dalla botte some 4. Le ha condotte Hans Gottart…
-A 15 9mbre levato dalla Botte in Cantina della nostra Casa Some di vino 11…il medemo Hans ha caricata una
soma di Vino Biancho che mi ha dato il sig. Gio. Antonio Rizza…
-A 19 9mbre Hans Gottart ha levato quatro some di vino haveva il nostro Simmel…
-A 25 9mbre in Tirano il Sig. Cugino Florio Planta ha fatto levar trè levate di Vino di Paglia che ha dato il
Sig…Meritio, il quale ha menato a Celerina Hans Gottart…
-A 25 9mbre…dal medemo Cugino (Florio Planta) ho riceputo Vino di Paglia levate numero 3, et io li ho lasciato commissione di fare il Pretio et di pagare al sig…Meritio il quale le ha date…”
Si tratta, quasi certamente, dei conti della famiglia Salis di Celerina.
197
Consegna di vino con indicazione del prezzo - 1720
“1720 li 11 8bre – confessa Ciprian Fluscher d’haver ricevute hoggi somme 4 stara 1⁄2 vino mandato a caricarlo
d’ordine dell’Ill.ma Sig.a Cecilia Schmid moglie dell’Ill.mo Sig. Vicario Ulisse Salici di Grusch e stato con
detto Caval.e accordati in lire 23 la somma…”
Modo di fare il vino di paglia - 1724
“Ill.mo Sig.re Sig. Patrone…dovemo significarLe li Vini si ritrovan nel castello di raggione delle SS.rie Loro
Ill.me cioè le Botti 9 à sinistra della cantina vecchia, delle quali 3 di vino vechio…rincalzate tutte con vino
nuovo delle tine, due botti, e una botesella nella cantina nova, una tina piena, ed altra meza nel torchio, ed
averta, che questo delle tine sia levato, ò almeno esitato per tutto Marzo altrimenti patirà, si potrà forse esitarne
qualche poco con un poco di grano, in calcina, e stellari, ò piode…già l’Ill.mo Sig.r Padre mi aveva ordinato
farli fare una barile Vino di Paglia, e domenica prossima ritorno in Castello per far detto Vino di Paglia, quale
spero sortirà di tutta perfettione, che circa li 18 Xmbre prossimo futuro potrà però solo mandare…a prenderlo…Sondrio, 28 9mbre 1724…”
Varie sulla vite: coltura, varietà e conservazione dell’uva - 1725
“…La vite, quella tanto benemerita dell’uman genere…che può ben stare senz’altre piante, ma non senza
questa, la vite con tutto il rispetto dovutole la lascio all’altra costiera (il giardino del Lavizzari era a Mazzo di
Valtellina, sul versante orobico) in quanto può destinarsi a ricavarne il suo prezioso liquore, quivi non ritenendone che a goderne gli altri frutti. Al che serve la Lugliatica, la Settembrina, il Moscatel nero, e bianco, e la
Candiotta. Tralascio altre di ardua maturanza. La Candiotta, da me ultimamente introdotta, è un regalo della
Divina Provvidenza, da godersene tutto l’anno…I nostri rustici per altro ne sono ben pratici in governare la
vite, ma bisogna sempre, che ne sii più pratico il padrone…altrimenti giuocan talora ad ingannare più che a
servire. La vite qual trovasi in buon sito per il verno si puol potare anche subito perdute le foglie, dir voglio
avanti il verno, così fuggendo l’indebolirsi col solito lacrimare al taglio di primavera. Quando però sii morbida,
e vigorosa, meglio che piangi, ed allora potandola più tardi più carica in frutto; se si pota presto, più carica
in legno…Tagliata in luna vecchia, credono che meno pianga, in luna nuova più cacci in legname, in tondo
di luna più caricarsi d’uva. Quando le viti portarono quantità di frutto, lasciar poi loro l’anno vegnente pochi
capi, e molti allor quando fruttificarono poco…L’uva per conservarla esigge principalmente d’esser colta ben
asciutta, e che nulla sii rotta ed ammaccata. La vendono nelle città ad uso mercantile sopra la paglia d’orzo,
anche due o tre suoli l’un sopra l’altro. I nostri l’appendono ad un filo rovesciata alle pertiche appese anch’esse
in alto in qualche stanza, particolarmente ove si maneggia farina…Ma il più sicuro, si è aver delle casse con
inchiodati a suoi lati dei merletti, e sopra questi appoggiarsi di traverso i suoi bastoncelli di giusta misura, ne
quali appesa l’uva si sta egregiamente, senza che l’una tocchi od opprima l’altra…Et la cassa stii nelle stanze
superiori: almeno sin a Pasqua. Dopo sperimentiamo a ridurla nella Canoa, ove meglio si conserverà nel caldo
della stagione…L’uva che servir deve da portarsi alla mensa deve essere di buon gusto; ed abbiam per una delle
migliori la Berzamina tra le nere, e tra le bianche la Candiotta, donataci da Dio appunto per tal fine, perche
non valendo a farne vino, dura da un anno all’altro a farsi godere tra i frutti. Nel nostro paese non si sapeva che
fusse al mondo, e l’introdussi per farne pergole…”
Atti vari relativi all’affitto di vigne al Paradiso a Chiavenna – 1725 e segg.
“…1725…Tenore della presente l’illustrissima sig. Colonnella e Vicariessa Cornelia Salice…ha in ogni miglior modo fatto sublocazione alla sig. Maria stata moglie del fu sig. Daniel Guiot…del luoco, che si dice il
Paradiso, con la sua vignola, et pertinenze, per il corso di anni quindeci…per il fitto di felippi trenta sette…con
li seguenti patti…Primo che siano tenuti li detti sig. Guiotti mettere li muri del sudetto luoco del Paradiso con
li suoi capitelli, o sia merletti in stato di poter sostenere una pergola, la quale resta concertata da farsi arente
(vicino; lungo) il muro della piazza, sin’al cantone verso Pradegiana, e…sin sopra la Porta, che conduce nella
detta vignola, per andare nella Cavurga…Intendendosi però di fare sudetti merletti, ò sia capitelli, solamente
nella parte di sudetto muro dove porta il bisogno per detta pergola…cioè dal Cantone verso la piazza, sin al
Cantone verso Pradeggiana…
-1740…L’ill.mo sig. Podestà Giovanni Guberto Redolfo de Salis di Mar(sch)lins…ha investito…a semplice
locatione, che deve durare per anni quindici l’ecc.mo sig. Dr. Giovan Battista Nava…della vigna e vignolo
198
chiamata il Paradiso…dove altre volte era il castello…per la summa de filippi 43…Con patto…espresso
che…sij il detto sig. invistito tenuto piantare ogni anno nei siti più proprij piante 18 moroni bianchi…Item con
patto che detto sig. invistito sij obligato ad ogni suo posibile di piantarci buoni ensiti di uva nera ciavenasca et
distrugere ad ogni suo posibile quelli d’infima qualità, e le bianche ancora…all’incontro sudetto…investiente
ha promesso…per alla vendemmia prossima due tine per riponere l’uva…con altro patto che detto…investiente sij tenuto dare al medemo sig. investito quelle botti che potranno occorrere per riponere il vino, che farà in
detto fondo…
-1753…Notta del ricavato dal Paradiso nell’anno 1753:
-ricavate dalla foglia de moroni
lire 45: 10
.per le noci, peri, viti moscatelle…
5: - …
-fitto del crotto, con tre buone botti
13: - …
-nostra metà del vino bianco brente 6: 2: 12…a l. 9 la brenta 58: -vino nero brente 9: 2: 8…a l. 16
131: - …
---------------------------------------------------------------totali
651: -per gerli 400 grassa a un blozzero l’uno
175: 10
-per fasci 60 pali a lire 1 e 1⁄2
90: -----------------------------------------------------------------------Siche resta il ricavo netto
lire 485: 10…
-1754…L’illustrissimo sig. assistente e capitano Ulisse de Salis de Marschlinz…ha investito…a semplice
locazione per anni dodeci prossimi futuri…il molto reverendo sig. Prete don Fortunato Cerletti di Chiavenna
ed il sig. Giovan Antonio Pino…di tutta quella tenuta…dove si dice il Paradiso…per il fitto…hanno promesso…zechini venti due in specie…o il loro giusto valore a computo di fiorini 5. 44 di Coira cadauno…Con patto…come pure di procurare d’aumentare le viti nere a tutto potere…la manutenzione delle porte, e sue chiavi,
come pure quella delle tine, e botti…Item con altro patto che in caso di mortalità nelle viti, che venisse alla
metà di quelle, l’illustrissimo padrone debba fare il ribasso del fitto a proporzione del danno…Di più precario
nomine e non altrimenti…concede…anche la ragione di far bettolare vino nel crotto della Caurga…senza pagare il dazio alla comunità di Chiavenna, virtù del privileggio competente…
-1758…L’invernata cruda e fredda di quest’anno ha nuovamente questa volta causata gran mortalità nelle viti
in tutto questo contado e massime ne’ luoghi tardivi, come sono il Paradiso e la vigna al Portone…supplico
perciò…di farmi quel diffalco del fitto…a V. S. ill.ma non piacerà troppo tal nuova, ma l’averto che molto più
spiacevole riesce a me che devo far le spese di coltivazione senza frutto, bensi col discapito del denaro proprio,
non parlando de miei disturbi, ed incomodi…
-1767…L’ill.mo sig. capitano, e podestà Ulisse de Salis di Marschlinz…ha concesso…a semplice locazione per
anni sei…a Giovan Antonio Pino abitante in Chiavenna…tutta quella tenuta….dove si dice il Paradiso…compreso la vignola e il castello…il sudetto Pino promette di pagare…li primi due anni…fiorini settanta cinque di
Coira, per il 1769 fiorini ottanta sette, per il 1770 fiorini cento, per il 1771 fiorini cento e dodeci e per il 6° ed
ultimo fiorini cento e ventisei tutti di Coira…Con patto di…tener buon conto delle viti, e rimettere le morte a
tutto potere…procurando di introdurre ensiti neri di buona qualità…Item con patto che il rifacere…delle porte
e sue chiavi, con tine e botti a spese dell’investito, quali tine e botti sono cioè due tine di tenuta di brente 30
circa esistenti nella stalla, e 5 botti tra grandi e picciole nel crotto della Caurga, di tenuta una di brente 18, tre
di brente sei l’una, e un botticello di brente tre…
1765…fitto della tenuta del Paradiso
lire 126
1766, fitto di quella, aggiustata la mortalità delle viti
50
1777, fitto di quella tenor locatione
75
…per lascita stante la tempesta del 1767
lire 10
simile, per la scarsissima raccolta del 1772
16…
…1786 Rendita del Paradiso in un decennio
Vigna
Vignola
Montagma
1786 (?) brente
9
4. 8
1. 2. 1
1788
11. 5. 8
1. 5. 12
2. 1. 8
1789
12. 1. 8
- 4. 10
1. - . 11
1790
27. 1. 8
2. 2. 10
5. -. 6
1791
20. 3. 1
-. 4. 8
1. 5. 6
1792
15. 2. 10
1. -. 9
1. 3. 3
1793
11. 3. - . 5. 4
-. 2. 8
1794
20. 4. 5
1. 1. 2
-. 4. 12
199
1795
7. -. 6
1. 1. 10
1796
34. 1. 2
3. 3. 10
Assieme brente 202. 5 – per ogni anno brente 20…”
-. 4. 14
3. -. 15
Tutti i prezzi sono, salvo errori, in lire di Milano da 8 parpagliole per lira.
Spedizione di aceto aromatico - 1737
“All’Illmo Sig….Gio. Pietro Paravicinj – Castione
Cidrasco, a 6 Genaro 1737
-Avendo altre volte sperimentata la di Lei gentilezza in favorirmi con soma cortesia mi facio coragio d’incomodarla in ocasione che tengo lettera da un Sig.e mio amico d’inviarli un trinchetto di acetto aromattico del
piu scielto si posa trovare il qual aceto deve andare di seguito per un cavaliere di Genova…son ricorso a V. S.
Ill.re che ne son sichuro mi mandara del piu miliore, come anche ci avertirano del precio perche lo devo spedire
questa sera per espreso…Non abia riguardo a farmi spendere ma che sia del piu scielto…Maffeo Calvi.
1737 adi 6 Genaro datto al figlio del monaco del Cidrasco mandato dal…sig. Maffeo Calvi boccali 5 buona
misura aceto aromatico perfettissimo. Item adi 28 Genaro sudetto dattone un altro trinchettino di boccali 2
circa di detto aceto perfettissimo…a detto sig. Maffeo Calvi…”
Oppoli e pergole a Tirano – 1737
“…Deputati ad regimen Ven. Ecclesie Beatissime Virginis Marie Pontis Fulle Tirani…venditionem liberam
fecerunt…ser Ioanni fqm. Petri Della Vidua…de tanta parte fundi oppolivi in territorio…Tirani in contrata
Platee ultra Pontem…Hisce cum pactis…conventis…
Item…casu quo contingeret eidem Ven. Ecclesie erigere pergulas, possit…uti muro predicto pro imponendis
in eo sive immittendis lignis seu ut vulgo dicitur li quadri…”
Ricavato della gabella a Sondrio – 1755/57
“…In Sondrio il prodotto della gabella…fu in complesso come segue.
Pel pane L. valt. 5.446, 17, 6
Per la carne
6.349, 15, Pel vino
17.089, 06, E ciò sopra il seguente numero di esercenti:
Pel pane
N. 44
Per la carne
N. 20
Pel vino
N. 35…”
Camera del vino aromatico - 1756 e succ.
“…Casa cioè la terza parte della Camera del Vino aromatico indivisa con il sig. Fabio e Paolo Besta situata in
Besta nel corpo delle case di detti SS.ri Besta acquistata dal sig. Filippo Besta in rogito di Gio. Battista Faij a
30 7mbre 1756 per la summa di lire 116 e soldi 13. Casa cioè altra terza parte della Camera dell’Vino Aromatico…acquistata dal sig. Fabio Besta…li 17 Genaro 1757…”
Dagli atti del notaio Giovan Battista Faij (ASSo, vol. 8234) si trae che il capitano Filippo Besta q. Ill.mi Dom. Pretoris Scipione fece
vendita il 30 settembre 1756 al Nob. Dom. Tomaso Besta de Gattis “de tertia parte Camerae nuncupatae del Vino aromatico in corpore
domorum alias dicti D. Philippi jacentium in contrata de Besta…indivisae cum D. Fabio, ac Paulo eius fratribus...”.
Quinternetto per la raccolta dell’anno 1762 a Chiavenna
“...
summa come al f. 16
summa come al f. 18
botte n° 15
callo
botte n° 14 vino bianco
bianco
brente
staia
boccali
nero brente
stai
33
1
68
22
4
7
68
--------------------------------------------------------------------------------------55
4
8
6
5
200
botticello alla Crosett
botte n° 12
botte n° 9
botte n° 8
botte n° 7
botte n° 5
------------------------------------------------------------------------------------62
3
8
3
-------------------------------------------------------------------------------------La brenta a Chiavenna è quindi costituita, all’epoca, di 6 staia, ognuno di 16 boccali, a conferma dei dati ufficiali. Da altre annotazioni
appare che 6 some corrispondevano a 7 brente o che 2 1⁄2 some a 3 brente e 8 boccali, con qualche differenza tra i dati relativi.
Annotazioni varie circa il vino a Chiavenna della famiglia Salis (Soglio) – 1763 e
segg.
“...Francesco fqm. altro Tognetti della Dragonera deve per la mia quarta porzione e noi fratelli spettante del
vino da esso bettolato nel Crotto in Pradegiana dell’anno 1762 lire 359. 4. 9
…sudetto deve a noi fratelli per la nostra 1⁄4 (parte) delle botti n° 4, 7 e 8 sumate brente 63. 3. 8 a lire 14.10 (per
brenta) lire 921. 15…brente 17.3 da n° 3 e brente 37 da n° 5 e 6… (N. B. i prezzi alla brenta sono, con tutta
probabilità, per l’intero valore)…
…Il sig. Michele…Puff…deve dare per l’importo della n/s 1⁄4 parte del vino di Bette Lire 864.14, da quali va
dedotto la 1⁄4 parte de lire 1086 che hano trovato di discapito nel esito del sudetto vino…
1765 ceduto al sudetto la n/s parte delle brente 17. 3 di vino esistente nella botte n° 2 del Crotto di Pradegiana
che sono brente 4. 2. 4 a lire 10 la brenta…
…Godenzo…Arzone di Bette deve dare per vino consegnatogli nel Crotto…di Pradegiana, cioè:
1772. 19 Xmbre per brente 3 vino bianco…della botte n° 5 del crotto di San Giovanni a lire 17.10 (per brenta)…1773 30 aprile consegnatogli come sopra brente 2 . -. 14 del vino bianco di San Giovanni…
…Catterina fqm. Tognino, moglie di Zaboglio…deve dare per il vino che bettolerà di mia ragione nel nostro
Crotto in cima di Pradegiana (probabilmente nel 1787), con patto di consegnare di settimana in settimana il
denaro che ne ricava, e con lire 7. 15 di bettolare per il vino nero e lire 7 per il bianco…Il vino d’essa bettolato
come sopra è il seguente:
-vino bono nero della botte segnata 24 a blozzeri 12, brente 3, Lire 144
-vino detto nero della medesima botte segnata 24 a blozzeri 11, brente 4. 3, lire 198
-vino mezzano nero della botte segnata 22 a blozzeri 9, brente 3.3, lire 126
-vino detto dalla medesima botte a blozzeri 8, brente 6, lire 192
-vino bianco della botte segnata 23 a blozzeri 6, brente 9. 4. 7, lire 234
Cavasi per la bettoladura delle sudette brente 17.8 vino nero a lire 7. 15 utsupra lire 131.15 e per la bettoladura
delle altre brente 9.4.7 vino bianco lire 64.8…
1788…dicembre licenziatagli la botte prima aman sinistra entrando nel crotto Smid per bettolare della tenuta
di brente 22, cavasi la feccia misurata e ritrovata brente - stara 4, boccali 5…quali a ragione di blozzeri 12 come
fu stimata da provisionari lire 1021.10
-item licenziatogli il vino della seconda botte a mano sinistra della tenuta di brente 20.3, deducendosi da questa
la feccia brente-, staia 4, boccali 3…a blozzeri 11…lire 871…
il vino bianco esistente come sopra di misura di brente 8. 5, del quale cavasi per feccia 1 brenta, che fu messo
dai provisionari a blozzeri 7, lire 219…
…Il sig. Giovanni Colombo q. Antonio della città di Milano, deve dare per vino licenziatogli da bettolare nel
crotto a San Giovanni alias Schmid, col patto di dover tenere buon conto della casa, crotto e regressi…
1791 alli 10 Xmbre deve…licenziato il vino nel sudetto Crotto contenuto nella botte n° 21, sia la man sinistra la
5° entrando…della tenuta di brente 15. 2. 1, cavato la feccia stara 1.8 resta di netto brente 15. - . 9, stato messo
dalli provisionari blozzeri 12 il boccale importa di Milano lire 724. 10
Più il vino contenuto come sopra nella botte n° 22 sia la sesta come sopra di tenuta di brente 19 cavato la feccia
stara 2 resta netto 18. 4, stato messo come sopra a blozzeri 11 il boccale, importa come sopra lire 821. 6. 8
Item per il vino contenuto come sopra nella 4° botte di vino bianco con entrovi brente 9: 4. 8. dedotto la feccia
stara 4. 8 resta brente 9, stato messo dalli signori Provisionari blozzeri 7 al boccale importa lire 252
1792 16 febbraio datoli altro vino contenuto nella botte n° 18, sia la seconda nel sudetto crotto, con entrovi
vino brente 16, accordato col sudetto senza meta a lire 29 la brenta, delle quali dedotto la feccia resta vino
201
brente 15. 4, netto importa lire 455. 13…
1792, 24 9mbre datoli il vino della botte n° 17 nel sudetto crotto di brente 21. 3. 14, cavasi la feccia di brente
-. 3. 3, resta brente 21. -. 11…a blozzeri 10 rigor la meta fatta…di parpaiole 8 lire 844. 11. 8
Item il vino contenuto nella botte n° 20 esistente come sopra di vino bianco brente 17. - . -, cavasi la feccia stata
misurata stara 3, brente 16. 3, quali a rigor di meta blozzeri 8 al boccale, lire 528
Più per datoli il vino esistente nella carrera n° 21 utsupra brente 15. 2. 1, cavasi la feccia stara 2. 1, brente 15,
a ragione di blozzeri 12 il boccale…lire 720
Più per dato il vino dalla botte n° 22…della tenuta di brente 19, dalle quali cavasi stara 3 di feccia, resta brente
18. 3, a ragione di blozzeri 10 il boccale…lire 740
Cavasi per la boccalatura di brente 54 e 1⁄2 di vino nero a lire 10 lire 545 e delle brente 16 e 1⁄2 di vino bianco
lire 132…
1793, di 14 8bre per datoli il vino contenuto nella botte n° 17, sia la prima entrando nel Crotto alo Schmid dela
tenuta di vino brente 21. 3. 4
Item il vino contenuto nella botte n° 18 …de la tenuta di some 20. 3. 8
Item il vino nella carrera n° 21 sia la sesta esistente utsupra di tenuta di brente 15. 2. 1, ma ripostevene solo
brente 8. 1. 12 – cavasi per feccia accordata cosi vicendevolmente sopra la sudetta some -, staia 3. 2, quali
brente 50 vino nero fu accordato a lire 42 per brenta
Item il vino contenuto nella botte n° 20 sia la 4ta esistente come sopra della tenuta di brente 17 cioè vino
bianco, cavasi per feccia da sudetta stara 3, resta netto brente 16.3…a lire 28 per brenta fanno lire 462…colla
ragione di potere quello vendere come esso piacerà all’ingrosso e alla minuta ma di esitarlo sincero come si
trova nel crotto, casa e regressi a San Giovanni, ma però di tenere buon conto di detti alberghi, o mobili loro
affidati…”
Unite molte altre annotazioni di tale tipo, impossibili a riportarsi per la loro mole; quelle date sembrano già sufficientemente indicative.
Da sottolineare il prezzo sensibilmente superiore del vino nero, come confermato da tutti gli atti consultati, e l’accuratezza dei provisionari nello stabilire il prezzo secondo la qualità del vino (anche di una stessa botte, in relazione al suo deterioramento).
Supplica per assicurare il libero transito attraverso la Val San Giacomo - 1765 e
succ.
“Eccelso Clementissimo Prencipe
il considerevolissimo vantaggio, che al mercimonio ne deriva dall’esservi chi conduca le mercanzie, il vino e
le altre robbe, o dall’una all’altra sostra, o dal luogo dove si carrica sino a quello…dove sono destinate, fa, che
non possano essere con indifferenza sofferte…le novità introdotte da quelli della Valle S.o Giacomo di volere,
in onta alla antichissima consuetudine, e de dominicali Decreti, pretendere di escludere dal passo li cavalanti
forastieri, che conducono immediatamente senza mettere sula rota le merci…Ora per tanto qual ardita pretensione sarà mai quella dei cavalanti di Val San Giacomo, di escludere dal transito della strada li cavalanti della
Giurisdizione di Chiavenna…quali con rara fedeltà, e colla necessaria prontezza conducono le mercanzie ed
il vino affidatogli…Sarà facile il figurarsi…quanto preggiudicevole debba riuscir il ritardo di certe mercanzie
che esiggono la maggior speditezza, e massime del vino, e quanto impossibile, che non venghino ritardate dovendo andare sopra la Rota. Ma sarà poi egualmente facile il comprendere il gravissimo danno, che ne sofrono
li negozianti dal dover affidare certe gelose mercanzie, ed il vino in spezie sopra la Rota, e permettere che vada
dall’una all’altra mano senza che alcuno voglia darsi colpevole, ne ritenersi responsabile se in fine si ritrovano,
o dimezzate le barili o mischiato il vino con l’acqua quando giunge al suo destino, il che non può succedere
quando deve sempre esser condotto al suo destino da un solo cavalante, e che egli ne sia responsale. Ed oltre
di ciò sarebbe una somma ingiustizia il voler privare li particolari e li negozianti di quella naturale libertà…di
potere affidare il fatto suo a quelle persone, in cui si ha la maggior confidenza, e si ritrova maggior esattezza e
fedeltà, dovendo in ciò lodarsi moltissimo li cavalanti di Prata, a quali spesse volte s’affida il vino anche non
sugellato, senza che sia avvenuto di ritrovare in essi la minima infedeltà. Sperano pertanto li infrascritti…che
si compiaceranno le SS.rie VV. Ill.me ed Ecc.se per atto di giustizia di dichiarare lecito a chiunque di poter
condurre tanto il vino quanto qualunque altra sorte di mercanzia dall’una all’altra sostra o fino al suo destino,
e prohibire con gravi pene che non possano venir con violenza scarricate le mercanzie a tali condottieri sopra
le strade, come fu praticato più volte da quelli della Valle S.to Giacomo…”
Tinatico e torchiatico pagato coi fitti - 1767
“…Gio. qm. Pietro de Piaz…paga di livello ogni anno, oltre tina, e torchio vino some 16 stara-
202
-1767 li 9 9mbre riceputo dal contrascritto…vino compreso tina e torcio some 16 stara 3 1⁄2…”
Costruzione del coro del Santuario della B. V. di Tirano con pagamento anche in
vino - 1768
“Anno 1768, li 25 del mese di Maggio Essendosi oggi formato un contratto tra li SS.ri Deputati della Ven.da
Chiesa della B. V. Maria…di Tirano…e mr. Gio. Antonio…Pianta detto Paciotto della contrada della Rasica…intagliatore di legname, cioè li primi si obligano…di dare…tutto il legname…come anche qualonque
ferramenta…necessario…nella nuova orchestra, che intendono li sudetti SS.ri Deputati formar in Chiesa del
Santuario. In oltre li medemi promettono di somministrargli some 6 vino, così acordato…il qual vino non debba essere in deduzione di quel prezzo di sua fattura, che verrà alla fine dell’opera giudicato da un perito intagliatore e del Pitore stesso…Sotto obligo di fare, ed opperare tutto ciò che potrà occorrere di fatura di legname,
abenche non fosse corispondente al disegno…tenore al sentimento, et direzione del già nominato Pitore…”
Contratto per costruzione chiostro a Tirano con pagamento parziale in vino 1768
“…1768 li 28 giugno – il nob. Sig. J. C. Girolamo de Venosta...sono divenuti ad accordare l’esecuzione, e
fabbrica compiuta della Scolastica…alli sig. Capi mastri Martino…e Marco Peduzzi di Schignano nella valle
d’Intelvi…di fare la sudetta fabbrica.
Primo che…a spese della Scolastica venga disimpedito tutto il sito della sudetta Fabrica d’ogni materiale ivi
esistente, atterrati a pian terra i muri tutti quelli che non servono…tutti i volti…
Secondo li sudetti Capi Mastri s’obbligano a fare li fondamenti tanto per li muri nuovi, quanto sotto a colonnati…
Quinto: a pian terra dovranno fare…tutte le volte alle stanze ed a portici, al secondo piano l’intovada, o volto
a tutti li portici…
Sesto: per tutte queste fatture, e fabbrica resta à medesimi accordata la summa di lire otto mille imperiali, vino
some n° 30, miglio some due, e letti tanto per la maestranza, quanto per li manovali forastieri…”
Prezzi del vino 1780 e segg. (A Grosio?)
“Seguitano li prezzi de li vini dai torchi…
1780 Genaro e in 7mbre lire 44
1781 Genaro lire 40, 7mbre 46
1782 Genaro lire 52, 7mbre 60
1783 Genaro lire 64, 7mbre 64
1784 Genaro lire 40, 7mbre 60
1785 Genaro lire 42, 7mbre 40
1786 Genaro lire 30, 7mbre 36
1787 Genaro lire 42, 7mbre 60
1788 Genaro lire 56, 7mbre 56
1789 Genaro lire 36, 7mbre 52
1790 Genaro lire 44, 7mbre 54
1791 Genaro lire 45, 7mbre 56
1792 Genaro lire 48, 7mbre 48
1793 Genaro lire 44, 7mbre 48
1794 Genaro lire 76 a 80, 7mbre 80 a 88
1795 Genaro lire 56 a 60, 7mbre 60 a 64
1796 Genaro lire 72 a 68, 7mbre idem
1797 Genaro lire 52 a 64, 7mbre 72 a 80
1798 Genaro lire 90 a 112, 7mbre 120, e 126
1799 Genaro lire 70 a 72, 7mbre 110 a 120
1800 Genaro lire 120 a 124, 7mbre 120 a 128
1801 Genaro lire 140 a 150, 7mbre 180 a 18(5)
1802 Genaro lire 75 a 80, 7mbre 72 a 64
203
1803 Genaro lire 60 a 66, 7mbre 60 a 64
1804 Genaro lire 45 a 48, 7mbre…
1805 Genaro lire (6)4, 7mbre lire 60 in 64
1806 Genaro lire 52…
Vendita di vino a Chiavenna – 1783
“...1783...die...vigesima octava mensis januarij...L’ill.mo podestà don Antonio...Salis...ha fatto e fa libera
vendita...a ser giuseppe della Streccia...di quattro botti di vino nero esistenti nel crotto di San Giovanni di
Pedemonte detto il Crotto alli cipressi, ed una di una botte di vino bianco…della tenuta come segue, cioè:
-brente ventiquattro stara cinque…brente ventidue…brente ventidue…brente diecinove e stara due…e della
botte di vino bianco della tenuta di brente sedici…item della ragione ed azzione di servirsi dello stesso crotto
per bettolare lo stesso vino, e quello vendere, ad una anche di possedere, e servirsi della sala sopra detto
crotto esistente, con tutte le altre stanze contenute nello stesso corpo di fabbrica, ed ancora la corte avanti
detto crotto…Item della ragione ed azzione di godere, e possedere il crotto, e corte contigui al sudetto verso
mattina, detto il Crotto de Caligari…per tutto il corrente anno…E questa vendita del sudetto vino…per
il prezzo, che da Signori Giudici di Provisione…verrà preziato, con la deduzione di lire sei da blozzeri
ventiquattro per lira per cadauna brenta…”.
Prezzo del vino buono a Chiavenna – 1784
“...1784 adi 7 feb(raio)…(Ze)rino Vanossi…promette…di dare…lire novecento e vinticinque, moneta da parpaiole otto…per l’importo di una botte di vino buono…della tenuta di brente 18 stara 3, a ragione di lire 50
moneta suddetta la brenta…”.
Prezzi del vino a Chiavenna anni 1785 e segg.
“Tabella dei prezzi medj, o siano adequati del frumento…et del vino di migliore, media, ed infima qualità che
si verificarono nel predetto Comune non avente mercato in ciascun mese dei quindici anni militari dal 1785 inclusive al 1799. (Da annotazione a lato rilevati dati unici e non mensili, in quanto “ In questo paese non si tiene
mercato di sorta, ad eccezione della fiera di Sant’Andrea a Chiavenna, ed i vini del Paese vengono contrattati
nel mese di 9mbre di ciascun anno...”).
Indicazione dei Registri…Dai registri di economica amministrazione delli sigg.ri don Paolo Stampa, e Vanossi
Matteo, e da quelli di commercio del sig. Gio. Maria Tini
Indicazione delle misure…alla misura e moneta di Vienna.
Da annotazione su altra tabella appare che la misura è “a brenta locale composta di boccali 96 ed a lira pure
locale di parpaiole 8 ragguagliata col fiorino di convenzione”.
Anno
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
Vino migliore
Fiorini/lire loc. 1, 43 (14, 6, 8)
2, 52 (24, 00)
3, 38 (30, 6, 8)
3, 14 (27, 00)
2, 58 (24, 13, 4)
2, 34 (21, 6, 8)
2, 52 (24, 00)
3, 46 (31, 6, 8)
4, 17 (35, 13, 4)
3, 14 (27, 00)
4, 05 (34, 00)
4, 02 (33, 13, 4)
7, 24 (61, 13, 4)
3, 48 (31, 13, 4)
5, 43 (47, 13,4)
8, 14 (68, 13, 4)
5, 17 (44, 00)
Vino mezzano
Fiorini/ lire loc.0, 58 (8,00)
2, 10 (18, 00)
2, 43 (22, 13, 4)
2, 19 (19, 6, 8)
2, 19 (19, 6, 8)
1, 50 (15, 6, 8)
2, 16 (19, 00)
2, 46 (23, 00)
3, 48 (31, 13, 4)
2, 41 (22, 6, 8)
2, 68 (23, 6, 8)
2, 34 (21, 6, 8)
6, 16 (52, 6, 8)
2, 34 (21, 6, 8)
4, 48 (40, 00)
7, 20 (58, 13, 4)
4, 70 (34, 6, 8)
204
Vino inferiore
Fiorini/lire loc. 0, 36 (5,00)
1, 43 (14, 6, 8)
2, 07 (17, 13, 4)
1, 58 (16, 6, 8)
1, 50 (15, 6, 8)
1, 17 (10, 13, 4)
1, 58 (16, 6, 8)
2, 07 (17, 3, 4)
3, 19 (27, 13, 4)
2, 19 (19, 6, 8)
2, 05 (17, 6, 8)
1, 50 (15, 6, 8)
4, 40 (39, 00)
1, 53 (15, 13, 4)
4, 02 (33, 13, 4)
4, 48 (40, 00)
3, 31 (29, 6, 8)
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
3, 19 (27, 13, 4)
2, 38 (22, 00)
4, 29 (37, 6, 8)
3, 19 (27, 13, 4)
5, 31 (46, 00)
4, 12 (35, 00)
3, 31 (29, 6, 8)
4, 57 (41, 6, 8)
9, 36 (80, 00)
6, 41 (55, 13, 4)
5, 33 (46, 6, 8)
6, 24 (53, 6, 8)
10, 48 (90, 00)
7, 31 (62, 13, 4)
10, 02 (83, 13, 4)
7, 38 (67, 13, 4)
2, 22 (19, 13, 4)
2, 14 (18, 13, 4)
3, 29 (29, 00)
3, 30 (25, 00)
4, 24 (36, 13, 4)
3, 19 (27, 13, 4)
2, 55 (24, 6, 8)
3, 43 (31, 6, 8)
8, 20 (67, 00)
5, 10 (43, 00)
4, 53 (40, 13, 4)
5, 29 (45, 13, 4)
9, 31 (79, 6, 8)
6, 33 (54, 13, 6)
9, 70 (76, 00)
6, 55 (57, 13, 4)
1, 46 (14, 13, 4)
1, 61 (14, 00)
2, 41 (22, 6, 8)
2, 22 (19, 13, 4)
2, 55 (24, 6, 8)
2, 24 (20, 00)
2, 17 (19, 00)
2, 55 (24, 6, 8)
5, 45 (48, 00)
4, 00 (33, 6, 8)
3, 41 (30, 13, 4)
4, 21 (36, 6, 8)
7, 45 (64, 13, 4)
5, 29 (45, 13, 4)
4, 50 (40, 6, 8)
4, 00 (33, 6, 8)
Si sono unite due tabelle analoghe, coeve (1818); il secondo dato è in lire/brente locali, utili ai fini comparativi. La brenta di Chiavenna
era di attuali litri 109, 07, composta di 6 staia, ognuno di 16 boccali.
Prezzi del vino a Tirano anni 1790 e segg.
“…Stato dei prezzi delle sottoscritte derrate…Vino alla soma per l’anno:
1790
lire 44
1791
44
1792
44
1793
52
1794
44
1795
52
1796
44
1797
66
1798
66…”
Prezzi del vino a Tirano anni 1790 e segg.
“…Quando bastino poi i registri particolari…ecco i prezzi dal 1790, sino al 1798
Vino alla soma
1790, di Valtellina lire 44 sin a lire 48
1791
“
45
50
1792
“
48
1793
“
40
48
1794
“
70
80
1795
“
70 caduto a lire 60
1796 manca
1797
“
60
70
1798
“
100
110…”
Rese e rapporti tra uva nera e bianca a Chiavenna (raccolta della famiglia SalisGemünden) – 1795
1795 - Tottale dell’uva entrata
Il Ronco ha reso uva
Vari privati
nera
pesi 728
29
34
58
112
205
bianca
15
19.3
19.6
6
36.1
7.7
2.2
9.9
4
12.9 e 3⁄4
8.8
5.5
162
9.9
7.7
4.4
6.6
7.7
2.2
1.1
8.8
2.2
2.2
3.3
7.7
39
9.9
152
17
2765.9 e 3⁄4
4.2
5.6
16.7
16.8
8.4
32.7
39
15.6
25.3
7,6
54.3
22.2
12
30
33
14.9
27.8
47.9
-
Quest’uva ha reso in vino brente 189.1.13
I dati dovrebbero essere a misura di Chiavenna: brenta, pari ad attuali litri 109, 07, di 6 staia, ognuno di 16 boccali di 1,15
litri circa; peso di 10 libbre di gr. 843,7 ognuna. La resa in vino appare intorno al 75%.
Redditi annui della fittarezza dell’Osteria della Chiesa della Beata Vergine di
Tirano - 1796
“L’anno 1796…li Deputati…espongono a publica notizia che a San Martino…termina la fittarezza de stabili,
e redditi soliti…di raggione d’esso Santuario…
Li redditi annui della fittarezza…sono li seguenti cioè
Vino somme n° 200 circa
Grano somme n° 50 circa
In dinaro lire 259 soldi 13 imperiali circa
Maroni verdi stara 4
Formaggio pesi 3 libbre 5
Butiro fresco pesi 2 libbre 2
Caponi n° 3 3⁄4
Polli n° 9 1⁄4
Paglia pesi 52 libbre 5…”
Inventario mobili dell’Osteria della Chiesa della Beata Vergine di Tirano - 1797
“Libertà – Virtù – Eguaglianza
1797, 1 luglio, anno primo della libertà Valtellinese – Inventario de mobili che si ritrovano nell’Osteria grande
di ragione del Venerando Santuario di M. V. Santissima del Ponte della Folla di Tirano…
-Primo nell’involto vecchio, numero otto botti grandi, tutte buone, e sane con quattro cerchi di ferro
-Item un bottesino piccolo ora ad uso della fece con quattro cerchi in ferro
-Item un altro bottesino per il vino bianco…
-Item due sassi grandi per l’olio coi suoi coperchi ed ase, ma logori
-Item un armario piccolo quasi logoro
-Item una galeda della tenuta di boccali 6 circa
-Item due pedrie, una grande, e una piccola
206
-Item brente n° 4, delle quali 3 buone, ed una rotta
-Oltre li rispettivi gesili (basamenti) delle sudette botti
2° Nell’involto nuovo
-Botti numero otto grandi, e buone ferrate come sopra
-Item un bottesino dell’aquavita
-Oltre li gesili di dette botti nuovi
-Item un paio sparselli (specie di cunei in ferro per battere i cerchi delle botti)
3° Nell’involtino a mezza scala colla sua porta, con serratura, e chiave
-n° 3 assi
4° In fondo alla prima scala
-Un tavolino buono, con scansie per li bocali
-La porta grande de sudetti involti con serratura, e chiave, e l’asse di traverso per le fiere
5° nell’involtino delle galede l’uscio con catenaccio, serratura e chiave…
12° Nella casa delle tine
-Numero tredici tine con tre cerchi in ferro per cadauna con gesili sotto
-Carrere numero due con dieci cerchi in ferro per cadauna…
14° Nel torchio
-Tine numero nove con tre cerchi di ferro per cadauna
-Tinello grande per il torchio con due cerchi in ferro
-Il torchio con l’usciera, e sciovatti (legnami o traversi) numero quatro, numero tre cosinetti, e tre piano con
le vergini buone
-Ca(ss)a nova, cinquena (forca a 5 denti, per le vinacce), badile, e manera…”
Nota dei deputati di Valtellina al Ministro degli Interni contro l’unione alla
Repubblica Cisalpina - 1797
“…Cittadino
La Valtellina…riconoscerà nel decreto che il Direttorio ha pronunciato…la propria felicità…ogniqualvolta
però Voi, Cittadino Ministro…vogliate rilevarne i loro sentimenti e l’adesione…di buon grado aderiranno all’unione…considerando i loro territori parte integrale della Repubblica Cisalpina, qualora vengano approvate
le seguenti dichiarazioni…
VIII Che essendo il vino il prodotto maggiore ed il più abbondante del Paese, di cui gli conviene procurarsene
lo smercio più possibile fuori dello Stato per ritirarne altri generi di sussistenza, de’ quali è mancante, mai per
alcun tempo possa essergli sospeso o vietato il commercio e l’esportazione fuori della Repubblica Cisalpina,
principalmente verso le parti dei Grigioni; anzi si procurino le maggiori facilitazioni col fissare cioè un dazio
moderato e permettere l’introduzione del sale di Ala, di cui sia facoltativo di provvedersene ai Popoli della
Valtellina, Chiavenna e Bormio, e ciò senza aggravarne l’introduttore né l’acquirente…”
Note di coltivazione e vinificazione – Sec. XIX in.
“…Estratto di Aub(er)gies nel fare i vini –
Si ha(b)a la pratica tosto che l’uva e sviluppata e prima che fiorisca di rompere il tralcio al nodo che segue
quello al quale è attaccato l’ultimo grappolo all’effetto di rattenere l’umore ed avere frutti più belli, questa
operazione va rinnovata dopo la fioritura sui nuovi getti che spuntano all’estremità del tralcio…
ApparecchioE’ bene d’agitare la vendemmia nel tino mattina e sera fino a che la fermentazione cominci a svilupparsi, allora
si agita ancor più fortemente tuffando bene li acini nel mosto…Non si deve svinare il vino infino a che il principio zuccherino si (sia) trasformato in alcol, e il vino sia raffreddato, e ben chiaro…
Negli anni di molta maturanza conviene ancor più impedire il contatto dell’aria atmosferica per (ralentare)
l’impetuosità della fermentazione…
Negli anni di cattiva maturanza convien aumentare il principio zuccherino o aggiungendo dello zucchero o
mediante l’ebolizione. Per aver del buon vino conviene che il mosto pesi 12° del gluco(n)metro. Se pesa meno
sene ottiene un° con un oncia di zucchero per litro.
Per aumentare il colore del vino conviene lasciarlo in tino molto tempo, e quando la fermentazione sarà per
compiersi agitar fortemente la massa fermentante, chiudere ermeticamente e lasciare che il vino…e chiarisca.
Si dovrà pure impedire agli acini di sollevarsi al di sopra del mosto…
207
Per fare vino scielto da bottiglia si fa condensare del mosto fin che si riduca alla metà, avendo cura di non
lasciarlo bolire, di scumarlo bene e di aggiungere del mosto “an (sur)” a maniera che diminuisce. Lasciarlo
raffreddare e metterlo in un tino…passare lentamente attraverso una tela fitta, in seguito chiuder il tino applicandovi un tubo ricurvo nell’acqua. Dopo un mese vi si aggiunge il quarto del peso di uva sgranellata, e
e ben pigiata, conservata sulla paglia. Si lascia fino a che sia affatto cessata ogni fermentazione, e si pone in
bottiglia.
Si dà pure maggior colore al vino negli anni di poca maturanza ponendo nel tino delle vinacce disseccate dell’anno antecedente di uva di colore e ben matura…
La tinaia deve avere la temperatura di dodici a quindici gradi…
Rimedio contro l’acidificazione – Vi si mischia del latte ridotto per l’ebulizione alla quarta parte
ed contro cattivo sapore – Alle volte il vino prende nei vasi un sapore disgustoso. Il rimedio migliore è di farlo
passare per le vinacce priscamente levate dal torchio…
Del tempo di vendemiare – Il tempo è quello di maturità dell’uva. La caduta delle foglie, il marciume, soprattutto se proviene dalle piogge o dal freddo, indicano la necessità di vendemiare, benchè questi non siano segni
di maturanza. L’uva dopo le brinate non matura più, resta acerba e marcisce. Prender l’uva a questo ponto, è
meglio che aspettare il ponto di maggiore maturazione, la quale altera il vino anziche migliorarlo. Non basta
che l’uva sia matura, bisogna, se è piovuto, che la terra sia per quanto è possibile rasciugata ed il grappolo sia
soleggiato. Si lascerà dissipare la ruggiada quallora non si voglia far vino bianco e spumoso.
Della vendemia – Tagliar corti i picciuoli con buone forbici e coglier a parte le uve sane e mature. Rigettare
le uve guaste e lasciare le acerbe nel tralcio. Il raspo ha un sapore aspro ed austero, che si comunica però e
molto al vino. Egli è però un utile fermento per la fermentazione, che riesce più forte e regolare. Si sgranella
per avere un vino delicato, quando la vendemmia non ha acquistato la sua maturità, altronde lo sgranellamento
dà un vino meno spiritoso e più difficile a conservarsi…Per sgranellare si usa un forcone di tre ponte, che si
gira e si rimena circolarmente nel tino, cio che stacca il grano, e riduce il raspo alla superficie, che si leva colle
mani…
Della spremitura – Egli è necessario di pigiare la vendemia. Ciò si fa di mano in mano che l’uva arriva al tino.
Si adopera una cassa collocata sopra il tino, vi si versa l’uva ed un operaio calzato di zoccoli la pigia, cola il
succo, e spremuto che sia il grano si spinge la feccia nel tino…il tino deve essere completo, perché aggiuntavisi
nel dì seguente altra uva pigiata all’altra che già schiumata viene alterata la regolarità della fermentazione. Si
preparano i tini lavati, con acqua calda e fregandoli con fior di calce, intonacandone le pareti con due o tre
strati di questo fiore, che non è altro che calce viva spenta nell’acqua…”
“…Istruzione per fare il vino scelto per la tavola di S. E. il Sig. Conte
Scelta che sia la Vigna che produce la migliore qualità d’uva nera (esclusa rigorosamente qualunque qualità
d’uva bianca), qualche giorno prima della vendemmia l’Agente dovrà
1) Usare la massima cura, onde vengano tolti dai grappoli tutti i grani acerbi, o guasti, ripetendo poi la stessa
operazione nell’atto di metterli nei tini
2) Far raccogliere la mattina per tempo la quantità d’uva destinata per fare il vino scelto
3) Tagliare l’estremità ad ogni grappolo, cioè dire un terzo, che si metterà da parte per il vino comune, e ciò per
il motivo, che l’estremità del grappolo è sempre la parte meno matura
4) Si pigierà l’uva coi piedi nel solito modo fino a tanto che le buccie diano intieramente decomposte in modo
da formare una poltiglia, per il motivo che la buccia contiene la miglior parte zuccherina e colorante
5) Preventivamente l’Agente preparerà una botte in piedi e levata almeno duo o tre braccia dal suolo con un
coperchio, o cappello staccato ed affidato al soffitto per mezzo di corda, onde possa alzarsi e abbassarsi a seconda della fermentazione
6) Si avverta essere necessario, che la botte dove si fa bollire il vino sia munita d’una spina nel fondo
7) Pigiata perfettamente l’uva, come si è detto di sopra, si versi il mosto nella suddetta botte; avvertendo che
è necessario di rimescolar bene, ossia follare per una buona mezz’ora il mosto, e soprattutto guardandosi dal
follarlo una seconda volta, come pur troppo si usa generalmente, ciò che è causa che il vino si guasti
8) Siccome ogni qualità d’uva impiega più o meno tempo a bollire, bisognerà che l’Agente abbia cura di stare
attento coll’orecchio per sentire finchè dura la fermentazione, la quale secondo la forza, e la qualità dell’uva
può continuare 8, 15, 20, ed anche più giorni, avvertendo che l’ebollizione, anche quando non è più sensibile
all’orecchio, continua sempre lentamente
9) Quando l’Agente crederà che sia intieramente cessato qualunque indizio di fermentazione, farà in sua presenza estrarre in un bicchiere dalla spina, che trovasi in fondo della botte, una piccola quantità di vino, ed ove
questo si trovi perfettamente limpido come un rubino, allora è segno che il vino è fatto, ma se l’Agente vedesse
che il vino fosse ancora alquanto torbido, lo lascerà fermentare ancora nella botte, e dovrà ogni due giorni
replicare la prova , finchè vedrà che il vino estratto nel bicchiere è della maggior limpidezza
208
10) Ciò fatto bisognerà mettere sotto alla suddetta botte altra botte della capacità del liquido contenuto nella
prima , e per mezzo d’un tubo di corda, o di latta, onde escludere intieramente il contatto dell’aria, si farà
passare il vino dalla prima nella seconda botte, la quale allorchè sarà riempita di vino dovrà situarsi di fianco,
affinchè il vino copra sempre il cocchiume della botte, ciò che impedisce che il vino si guasti, ancorchè diminuisca il liquido.
11) Posta in cantina questa botte sopra un calastro elevato dal suolo, si lascerà fino a primavera senza più
toccarla, e soprattutto guardandosi ben bene dal mescolare altro vino sotto pretesto di rasare la botte. Nella
primavera poi si passerà il vino in altra botte di eguale capacità, osservando sempre lo stesso metodo di passare
il vino per mezzo di tubi o di latta, o di corda, ed usando ognora la precauzione di tenere la botte di fianco,
perché il vino tocchi il cocchiume, come detto di sopra
12) Dopo un mese circa il Sig. Conte avviserà l’Agente di espedire il vino a Milano…”
Crollo del commercio del vino contro sale col Tirolo - 1801
“…Tirano, 29 Xmbre 1801 – Alla Municipalità di Tirano
Supplica del cittadino Domenico Pensini rilevatore della misura e pesa di ragione della Comune di Tirano, e di
Agostino Bona e Agostino Della Vidua di lui compagni
Quali atteso la fermata del sale della parte di Bormio per tale occasione si è sminuito ancora il commercio del
vino e per tali due circostanze ne portano notabil danno tanto nella pesa che nella misura, supplicano caldamente di essere indennizzati, non potendo assolutamente restare con questo danno…”
Suppliche contro le disposizioni daziarie e il divieto di importare sale tirolese
– 1801/02
“…Citoyen Ministre…les sousignès deputès de la Valteline…osent…implorer votre interessement…il s’agit
d’ôter les entraves que la loi daziaria va mettre à son commerce par les nouveaux impôts pour l’exportation
du vin...Le vin est la plus riche production de la Valtelline: il constitue l’activitè de son commerce; et ce n’est,
qu’a l’aide de cette presqu’unique ressource, que le Valtellinois peuvent se procurer...les...necessaires à leur
vie...nos vins ne pourroient plus souffrir la concurrence des eux des peuples voisins...
Altri atti coevi di uguale natura:
“…deleghiamo il Dr. Andrea Corvi di Villa a portarsi…a Sondrio…onde ottenere …il necessario soglievo alli
intollerabili gravami di questa povera provincia…ancora ad ottenere la minorazione sul dazio del vino esportabile…”
“…la tassa daziaria sull’uscita del vino…è di tanta importanza che…se alla nota non unissero li seguenti riflessi:
Non v’a dubbio che tale d(er)rata è la principale e pressochè unica risosrsa di quelle povere montuose contrade…sarà del pubblico interesse, che rimosso ogni ostacolo ne sia agevolata l’esportazione…”
“…Il danno incalcolabile che ne risulta alla Valtellina dall’esclusiva del sale d’Ala, merita tutto il riflesso,
e la provvidenza del governo…E’ notorio che la Valtellina non ha commercio, non ha manifatture, né altre
risorse…L’unico genere di cui abbonda, e dal quale deve ritrarre i mezzi di sussistenza, si riduce al vino, che
passa nei Griggioni, e nel Tirolo. Qualora però rimanga incagliato, o difficoltato lo smercio di questo genere, la Valtellina si riduce ad un’impotenza assoluta di sostenersi, e questo appunto succederà quando non si
voglia permettere l’introduzione, e libero commercio del sale d’Ala. Con questo sale si contracambiava una
buona quantità di vino, ed attiravasi nel Paese gran copia di compratori allettati dalla facilità del pagamento,
e dall’utile della doppia vittura. La sperienza dell’anno corrente ce ne somministra una prova evidente poiché
sebbene la raccolta del vino sia stata generalmente assai scarsa, e nonostante l’esito accidentale che il nostro
vino ebbe nello Stato di Milano, contuttociò nella Valtellina superiore specialmente si truova ancora in gran
parte invenduto, stanti li pochi avventori venuti dalla Rezia, e nissuno dal Tirolo. Lo che certamente non sarebbe avvenuto se li compratori scarsi di danaro, avessero potuto introdurre il loro sale, di cui abbondano…Si
deve inoltre rimarcare, che una grande parte del popolo si provvedeva del sale di suo uso per tutto l’anno senza
209
sborsare un soldo…ora dovranno molti ridursi ad uno dei due estremi, o di mangiare senza sale, o di esporsi al
pericolo, e disperato ripiego del contrabbando…la Deputazione municipale di Tirano…”
“…Al Ministro di Finanza generale – Il vino è la più ricca produzione e forma il principal ramo di attivo commercio della Valtellina. Egli è il mezzo con cui suplisce alla mancanza degli altri oggetti necessari, che deve
procurare dall’estero e quindi costituisce la risorsa nazionale in quelle contrade.
Ne’ tempi addietro non soggiacendo ad alcuna gabella i frutti di proprio reddito ne andava per conseguenza
esente anche tale derrata. La circostanza presentò facili i compratori nella vicina Elvezia…Sarebbero però
perdute le industriose cure del possidente e deluse le speranze del sollecito agricoltore, se l’esportazione della
predetta derrata andasse soggetta all’onerosissimo dazio d’una lira per ciaschedun quintale portato dall’atto
legislativo del primo nevoso dell’anno corrente…Tutto che nella corrente annata per una strana combinazione
di circostanze, e per la notoria penuria di tal genere in Lombardia, abbia trovato nella stessa uno sfogo; non è
però, che ciò possa sperarsi nell’avvenire, e che ciò sia di legeri eseguibile per la parte più alta della Valtellina,
ove tuttora resta invenduta gran quantità di vino, rivolgendosi i limitrofi popoli ad altri paesi nel Tirolo italiano,
nel marchesato di Baden, Dorlach ed altrove ove la sortita non sia soggetta a si fatte gabelle…Affare di cui si
tratta è importantissimo…perché riguarda la sussistenza di una popolazione…Pier Andrea Paribelli, deputato
dei distretti di Sondrio, Ponte e Tirano…”.
Risposta della Comunità di Tirano alla Prefettura circa l’emigrazione - 1802
“…L’emigrazione dei cittadini di questo circondario è straordinariamente maggiore degli altri anni, gli emigranti si portano la maggior parte nel Dipartimento del Mella a lavorare la campagna, tagliare legni, far fossi,
e questuare, il maggior numero sono profughi che torneranno passato l’inverno, dobbiamo però prevenirvi
d’essere noi persuasi che moltissime persone forse non ritorneranno ai loro focolari, mentre si sente un grido
universale, che con tante gravezze gli è impossibile di vivere in questo Paese.
Ancora sapere dovete che le carte di sicurezza si (possiedono) solo dagli uomini, e che fra donne, e ragazzi si
sono allontanati dalla Patria più del doppio di quelli che sono muniti delle carte di sicurezza, in somma, sono
partite e stanno per partire le famiglie intiere…”.
Risposta della Comunità di Tirano ai quesiti della Pretura circa l’aumento
dell’emigrazione - 1803
“…Le cause che facilitarono la di gran lunga straordinaria emigrazione…dipende dalla carestia…dalle forniture militari…dalla gravosissima imposta…e dall’incaglio del commercio del vino causato dal gravoso dazio
di quello e dalla proibizione dell’introduzione del sale estero, e nella sudetta emigrazione non hanno avuto
parte né maneggi, né istigazioni…”.
Nella relazione dell’incaricato per la contrada di Vico:
“…L’oggetto di questa absenza si è l’alterazione de taglie, e che non hanno cosa alcuna di potersi alimentare
stante la sicitta (sic) sofferta nell’anno scorso 1802, il vino non ha alcun esito per potersi aiutare, e massimamente essere proibito l’ingresso del sale de Paesi esteri…”
Supplica dei deputati di Bormio a Napoleone in occasione dell’incoronazione 1805
“…Sire…che applichiate la provvida mano…ad una antiquata ferita, che scheletrì questo ex contado, col rendergli mediante il commercio da promuoversi con l’apertura della strada di Frele…
…Il commercio ampiamente mantennero sino al 1487 finché Ludovico…accordò ai Grigioni…che le merci in
avvenire dovessero essere condotte in Italia per la via della Rezia e non più per quella di Bormio…Il riattamento della strada di Frele può farci sperare…ad una vantaggiosa apertura di maggiore commercio…
Finalmente, riattando come si deve tale strada…ne verrebbe un notabile lucro ne’ particolari pel commercio,
principalmente nello smaltimento del vino, a vantaggio del sovrano e della regia finanza.
Questo commercio del vino (dissimularlo non devesi) non potrà che essere vincolato e sempre più circoscritto,
se non si leva l’inibizione della introduzione del sale di Halla. I cavallanti che esercitano un tale negozio sono
necessitati a sospenderlo pel guadagno che loro minòrasi e cessa col venir vuoti, dovendo sborsare tutto il denaro ch’essi non possono sì facilmente ricavare nell’esausto Tirolo.
210
I Bormiesi egualmente ne soffrono per ciò sommo danno perché viene tolta loro la facilità di continuare tale
traffico conducendo vino in Germania, ove, senza cambio di sale, non resta esitabile…
Si accresce il motivo di lasciar libero il commercio del sale di Halla per Bormio e per parte della Valtellina
massime per l’uso delle bestie bovine…”
Prospetto del Cancelliere del Censo di Tirano relativo alla situazione della
Valtellina – 180(5)
“…Allegato “C”:
Dal luglio 1799 al luglio 1800 per calcolo tenutosi dall’appaltatore dei dazi sono sortite dalla Valtellina some
29694, in annata delle più grasse, in cui il prezzo medio del vino fu di lire 40 di Milano la somma
Nel 1800, annata delle più abondanti e nella quale vi fu quasi nessun commercio coi limitrofi paesi dello stato,
che pure vi abbondavano, sono sortiti dai posti daziarij di tutto il circondario q.li n° 91.750 che rilevano some
26.214. Il prezzo in monte di lire 15 la soma. Divario some 3480.
Osservazioni:
1) Se in un anno di scarsezza di vino sono sortite some 3480 di più che in un anno abbondante, questo dippiù
vi dovette restar stagnante unitamente a quella maggior quantità prodotta dalla fertilità dell’anno.
2) E’ pur da osservarsi che nel 1800 essendo l’appalto dei dazi della Valtellina separato da quello di Chiavenna,
non v’entra il vino di quell’ex contado, di cui pure ne sovrabbonda al consumo, e nella sortita del 1804 vi è
compreso quello ancora.
Si calcolavano in da 5/mila a 6/mila some il vino che dalla parte superiore della Valtellina passava ogni anno
dalla parte di Bormio. In due anni sono some 11.000.
Nel 1803 dal posto daziale di Bormio sono passati q.li n° 2506
-nel 1804 q.li 2995 – Totale q.li 5501, che rilevano some 1514
___________________________________
Divario in due anni
some
9486
Osservazioni:
Questa sortita si può or dir chiusa del tutto, e se ne soffre la parte superiore della Valtellina, molto più ne soffrono le Comuni di Lovero, Mazzo, Vervio e Grossotto, che poste del tutto fuori del passaggio di Poschiavo
non hanno alcuna speranza dell’esito. Quelli abitanti sono quindi costretti a trarne acquavita con dissipazione
de Boschi, e quasi nessun profitto.
Allegato “E”- Attività e passività della Valtellina nel 1804:
Pasività:
Per l’imposta dello stato, e Dipartimentale di lire 52 per scudo sopra l’attribuito scutato di scudi 1,409,178.3/4
= Lire 305321
(Ritratto) del sale Lire 271,136 sopra la popolazione di 88641 abitanti attribuiti dalla legge 25 Frinile anno
IX comprensivi i distretti di Bormio e di Chiavenna, dedotta la popolazione di questi due distretti ascendenti
a 17941…Lire 216256 – Totale Lire 521577. Escluse le altre imposte indirette, Dazj di consumo, Testatico, e
sovra l’imposte comunali.
Attività:
Il vino sortito all’estero da diversi posti daziarj nel 1804 ascende a q.li 91750 che danno some 26214. Si osserva che non essendovi stato commercio di vino in detto anno al Comasco e Milanese, perché abbondanti del
proprio, non puonno essere sortiti per l’interno dello stato che qualche centinaio di some, pure per sovrabbondanza di calcolo vi si aggiungono altre some 3886, per formare la totalità di some 30/mila, che a lire 15 prezzo
sommo di quell’anno, rilevano di ricavato lire 450.000. – Sbilancio lire 71577.
Osservazioni:
1) Il principale, e massimo prodotto della Valtellina qual è il vino, non basta negli anni, che si trova a basso
prezzo a far fronte alla diretta (imposta), ed alla provvista del sale. Vi rimane un deficit da supplirvi, vi sono le
altre imposte indirette, Dazj di consumo, Capitazione, sopraimposte comunali.
2) Non mancano è vero altre attività del Paese: acquavite, galette, grassina, legname, pellami, ma ciascuna
isolatamente ammonta a (ben puoco) la somma, e la loro totalità non basta a supplire alle accennate rimanenze
dovute allo Stato, alla provvista de generi che ogni anno più o meno occorrono per il consumo della provincia,
ed a tutti gli altri bisogni della vita, ai quali non supplisce il proprio territorio.
3) Quale maggior sbilancio nel corrente anno 1805, quando il prezzo del vino si trova al di sotto delle lire 11
per soma.
Non è quindi meraviglia se i migliori possidenti devono in questi anni intaccare il proprio patrimonio, e se il
211
contadino si priva del proprio bestiame, unica sorgente della prosperità dell’agricoltura, ed una delle ricchezze
dello Stato.
Dall’ufficio della Cancelleria Distrettuale di Tirano. Visto, riconosciuto ed approvato dal Cancelliere Distrettuale. Omodei Presidente; Buzzi Cancelliere…”
N. B. Nel documento, come nel successivo e negli altri atti dell’epoca, la soma corrisponde a 350 litri. La cosa va tenuta presente, per
evitare gravi errori di valutazione delle quantità.
Relazione a Napoleone ed al Ministro delle Finanze sullo stato della Valtellina
– 180(5)
“…Sire! Se la Valtellina, bersaglio negli ultimi tre secoli dell’oscura politica, e del venale governo d’una
Democrazia credette di trovare rimedio alle sue sciagure nella riunione alla Lombardia…Se gravi furono i
sagrifizi di denaro ed incommodi della stazione e passaggio d’innumerevoli truppe…se i di lei mali, per cui
anche di presente veggesi scemata la popolazione, avvilita l’industria, e minacciata l’agricoltura, vanno vieppiù crescendo…essa si presenta ai vostri piedi…
Due sono principalmente le funeste sorgenti di suo deperimento: gli ostacoli che insorgono al di lei commercio
colle vicine contrade del Tirolo e della Rezia, e l’immenso denaro che da quel Paese alpestre debbesi erogare
nel Tesoro Nazionale di lire Ottocentomila, somma del tutto disadatta alla difficile natura del clima, e del territorio, ed alla forza di suo commercio co’ vicini, il di cui nerbo riducesi alla derrata del vino.
Fiorì già un tempo nella Valtellina il commercio, e quindi mantennesi vigorosa l’agricoltura, i di cui frutti venivano a prenderne facile vendita e maggior preggio. Non fu che sul finire del XV secolo, che ne soffrì gravissimo
danno, allorchè i Grigioni con pubblico trattato col Duca di Milano chiusero la strada del Fraele, che comoda
da Bormio metteva nel vicino Tirolo, e tutto esclusivamente assicurarono ai loro aspri gioghi il passaggio delle
merci…e fu di forza agli abitanti della parte più alta di restringersi alla permuta del loro vino, col sale di Hala
d’Inspruck…Riunita alla Lombardia dietro li generali regolamenti Finanzieri dello Stato, cessò anche questa
scarsa risorsa: decadde vieppiù il prezzo della derrata, che in alcune comuni del tutto stagnante, viene, per non
perder tutto, ridotta in aquavite a maggior esterminio dei boschi…Secondo i calcoli più precisi non sortivano
dalla Valtellina che some trentamila di vino, che ragguagliate in lire 15 importano lire quattrocento cinquanta
mila…Non è meraviglia, se ridotti più coloni all’indigenza deggion nutrirsi di cibi grossolani senza il sale
necessario alla salubrità, e sul confronto di stati di popolazione…veggesi la stessa diminuita di poco meno di
anime sette mila nel breve giro di quattro anni. Se nello stesso corso di tempo si riscontra nella parte superiore
della Valtellina diminuito il numero di bovini d’un terzo…e se ristretta a minor quantità l’esportazione di vini,
vieppiù decresce il valore della derrata…osa implorarne il sollievo coll’addomandarvi supplichevole…
II) l’introduzione ne’ modi, e sotto le cautele più innocue alla Finanza del sale di Hala d’Inspruck, onde agevolare per una parte la vendita all’estero de’ vini valtellinesi…
Quesiti e risposte circa il commercio - 1806
“Quesito della Prefettura: Se da questo Dipartimento si facciano spedizioni di generi per il Tirolo…e quali
articoli vi abbiano maggior smercio.
Risposta del Comune di Tirano e uniti: Avanti il secolo XV transitavano dalla Valtellina tutte le merci che
dall’Italia si spediscono in Germania per la Rezia…I generi che dalla Valtellina si spedivano in Tirolo consistevano in vino, aquavitta, e castagne, in compenso de quali si ritraeva la quantità di sale occorribile per uso
della popolazione. Dopo l’organizzazione del detto sistema in forza della quale fu vietata l’introduzione del
sale d’Hala, lo smercio di tutti i generi è diminuito assaissimo, con danno notabile degli abitanti…
Quesito: Quali le facilitazioni che …potrebbero desiderarsi per parte del governo…
Risposta: …Primieramentenella concesione del vino col sale di Hala…”
Abusi recettori di finanza - 1807
“…Tirano, li 8 Aprile 1807…Essendo pervenuto a cognizione della municipalità, che i Ricettori di Finanza
percepiscono oltre il Dazio anche un trinchetto di vino dai singoli Negozianti Esteri, ecciò in manifesta contravvenzione delle Leggi Daziarie, la Municipalità stessa ha determinato…di incaricare il di lei Segretario a
raccogliere sul proposito le opportune prove, ed a rassegnarle in seguito per quelle providenze che riterrà del
caso. Visconti Venosta ff. di Podestà, Pensini savio, Bonazzi savio…
-Tirano, li 16 Aprile 1807. Alla Municipalità il Segretario Bertolini - Giusta l’incombenza affidatami…di rac-
212
cogliere le prove necessarie a dimmostrare l’abuso invalso presso i Ricettori di Finanza a pretendere…anche la
contribuzione di un trinchetto di vino della tenuta di circa trè boccali. Nel rassegnare tali prove, consistenti in
n° 6 certificati giurati…mi fò un pregio di raffermarvi l’ossequiosa mia stima…
-Alla Pretura, 16 Aprile 1807 - Riconosciutasi in obbligo questa Municipalità per dovere del proprio istituto…di verificare la notizia pervenutagli, che nelle due Recettorie della Madonna e della Rasica si potesse esiggere qualche regalia di vino sopra le condotte, che si fanno nel Cantone Griggione, ha rilevato che tale abuso
pur troppo sussiste, che è inveterato da qualche anno, che è generato e costante e che si pratica colla maggiore
franchezza ed impudenza, e che talvolta si aggiungono pur sino le minacce a chi vi si rifiuta.
L’esazione indebita consiste in tre boccali circa di vino per ogni condotta anche minima, che si fa del vino
all’estero, consegnando i Recettori stessi il detto trinchetto dell’accennata tenuta a ciascun condottiere, perché sia loro reso riempito allorchè ritornano all’estero; e risulta che nella staggione delle maggior condotte
vengono a percepire più di quindici di siffatti trinchetti al giorno, per cui l’annuo ritratto ammonta a parecchie
some di vino.
Ci è sembrato troppo grave il disordine per poterci dispensare dal parteciparlo a questa Pretura, tanto più che
usandosi un tono inurbano e minaccioso contro chi ricusa di ricevere tali trinchetti, si pretende passato in una
specie di diritto l’esazione indebita prende la natura di vera estorsione, con detrimento del commercio…Visconti Venosta ff. di Podestà/Bertolini Segretario.”
Resa in vino – 1807
“…Sondrio, 19 maggio 1810 – Al sig. Podestà di Tirano
La invito, sig. Podestà, a notificarmi sollecitamente quanti pesi d’uva abbisognano per formare una soma di
vino misura locale, come anche nelle sezioni di Lovero e Sernio similmente…
Tirano, 26 maggio 1810 – Al sig. Prefetto
Si computano generalmente pesi 22 d’uva per dare una soma di vino, tanto a Tirano che nelle sue sezioni…”
La soma di vino corrispondeva, a Tirano, a litri 137,2, divisa in 8 staia ognuno di 15 boccali di attuali litri 1,14 circa; il peso, di 10
libbre grosse, corrispondeva ad attuali Kg. 8, 2436. La resa in vino è intorno ai 75 litri/quintale attuali, corrispondente a quella corrente
in tutta la zona.
Produzione di vino e varie di Tirano e uniti – 1811
“…Sondrio, 27 dicembre 1811 – Il Prefetto ai Signori Podestà e Sindaci…Uno degli oggetti, che altamente interessano l’autorità governativa, è quello di conoscere la vera situazione delle Provincie componenti il Regno,
tanto perciò, che concerne le produzioni…
D. = Quanto vino produca prendendosi l’adequato dell’ultimo novennio
R. = Some 8000 circa di nuova misura
D. = Di quale qualità
R. = Generalmente buono, poco d’infima qualità
D. = Se la specie delle uve possa migliorarsi
R. = Certamente, restringendo ai terreni meglio situati la coltura delle viti, e sostituendo in questi le viti di
miglior qualità à quelle inferiori, sebbene più fruttifere in vino
D. = Quanto se ne smercia fuori del Comune
R. = Some 5000
D. = Quanto se ne consumi nel Comune
R. = Some 3000
D. = Dove si smerci
R. Il Canton Reto confinante della Repubblica Elvetica, e qualche poco nella Valcamonica
D. = Quali mezzi per facilitarne lo smercio
R. = Colo rinovare specialmente nei modi convenzionali già proposti altre volte al Governo la introduzione
dalla Rezia del sale di Hala…
D. = Se potessero sostituirsi con vantaggio altri generi di coltura, e quali
R. = Restringendosi come sopra la coltura delle viti, si potrebbe estendere utilmente quella dei grani…e promuovere al tempo la vantaggiosa introduzione de Pomi di terra, che già si sperimenta con profitto di alcuni
coloni…
-Acquavita some 60, consumo meno some 45…
N. B. Il tutto a nuova misura, con soma pari a 350 litri.
213
Memorie relative a vite e vino a Teglio – 1811 e segg.
“…1813 - La raccolta del vino fu scarsissima in Teglio, si vendette lire 100 alla soma…
Alla comune toccò di mantenere in S. Giacomo n. 150 uomini, come prima n. 150 alla Tresenda…con distruzione di quantità immensa di legna e dei pali di viti lungo quella costiera…
1814, li 16 novembre - Se nel 1813 fu fatta menzione che la raccolta di vino fu scarsissima, quella del 1814 non
fu che la metà di quella del 1813. Il prezzo del vino nell’attuale mese è di l. 140 alla soma…”
1815 – L’annata del 1815 fu discreta nel raccolto dell’uva…Il vino fu buono, e il prezzo andante fu di l. 140
alla soma…
1816…il 30 ottobre…Il raccolto dell’uva che si è fatto in questi giorni in generale fu scarso ma il peggio è che
nei luoghi più caldi e nelle migliori situazioni non si è rinvenuto un grappolo maturo. La costiera di sopra S.
Gervaso non presentò che uve, se non in uno stato, quale solitamente si osserva nel mese di Agosto, cioè senza
avere ombra di tintura. Il vino dell’anno scorso si paga l. 214 alla soma…
1817, li 13 di Aprile - L’inverno fu assai bello, ma la carestia che regna…mette in angustia coloro a cui tocca
sostenere la languente umanità. Turbe di poveri molestano le porte de benestanti…La cattiva qualità del vino
del 1816 ha contribuito a renderci miserabili, non trovandosi per alcun conto acquirenti di questo genere…In
novembre pare che il vino prenda qualche smercio, il prezzo è di l. 100 alle 110…
1818, in gennaio – Il vino non ha quell’esito che si credeva, va scemando la sua bontà…24 luglio – L’abbondanza del uve fanno il vino a buon mercato…
1820, 20 Luglio – Verso le ore 20 un terribile turbine…portò una totale desolazione ai frutti pendenti, e massime alle uve da Teglio fino alla Curta. L’alluvione trascinò seco delle case, e ridusse campi e vigne a nudi
sassi…
1822, 7 Luglio – Una siccità e un caldo eccessivo mette in cattive circostanze i popoli dagli undici di Aprile al
detto giorno, eccetto che qualche passaggio temporalesco mai non piovette. Si trovò uva tinta nelle vigne al 5
di luglio; ai venti sette se ne trovò qui a Teglio…10 Agosto…L’uva si trova avvanzata in un modo, che non farà
d’uopo attendere il mese di ottobre per raccoglierla…”.
Criteri di coltivazione della vite a Tirano e osservazioni sui livelli – 1813
“…Sig. Melchiorre Gioja, Milano…altro non saprei rilevare che la maggiore negligenza ed imperizia nella
coltivazione dei gelsi…e la maggiore industria e perfezione…nella coltivazione della vite sia al piano che al
monte, che rende distinti questi contadini a preferenza di altri luoghi…Sono questi generalmente forniti delle
migliori cognizioni pratiche oltre la cognizzione delle qualità delle uve che meglio convengono al fondo che
lavorano…sanno quindi regolare l’importante operazione della potatura col ritenere i migliori tralci, e tagliarli
più o meno corti secondo la qualità delle viti che caricano di più verso il tronco, o verso l’estremità del tralcio,
la maggior parte delle viti vogliono però un tralcio breve, che altrimenti le snerverebbe…
Tre quarti e più dei fondi vignati…sono obbligati a livelli perpetui col canone dei generi in natura…I canoni
di uva e di vino scadono ai rispettivi tempi della vendemmia e de torchi…L’interesse dell’agricoltura, e la reciproca convenienza del Padrone e del Massaro comprovata dalla più comune esperienza rendono necessari in
questo comune i livelli delle vigne, senza de quali in pochi anni l’ampio vignato, che dal piede della montagna
s’innalza a notabile elevazione della stessa, ed il cui prodotto per quantità e la qualità migliore è la fonte più
copiosa del denaro che s’introduce dalla Rezia ove viene smerciato, in non molti anni dicesi presenterebbe
l’effetto della desolazione, i bronchi e gli spini succederebbero alla vite, come se ne vede l’esempio in più
luoghi della Valtellina.
Costruzione e manutenzione di spessi muricciuoli per sostenere il terreno sdrucciolevole, difficoltà e lontananza del trasporto dell’ingrasso, manutenzione de pali di larice e castagno per sostegno delle viti, provvista di
salici per legarle, lavoro continuato che non lascia tregua per la coltivazione della vite e del terreno, fosse per
le propaggini, potatura, drizzatura, sgarzolatura, doppia cavatura del terreno, annuale trasporto della terra scorrevole dal basso all’alto della vigna. Ecco quanto sia assidua, incomoda e dispendiosa la coltivazione di queste
vigne, che per le intemperie delle stagioni bene spesso non corrispondono all’aspettazione del coltivatore.
L’interesse dell’affittuario sia a mezzadria sia a locazione essendo quello di risparmiare al possibile le proprie
spese e fatiche, e di cavare più che può da un fondo, che deve abbandonare, la vigna va ad essere esaurita e ruinata totalmente al finire della locazione ed il proprietario ridotto alla dolorosa situazione di non poter ripeterne
i danni da un contadino che nulla ha, e di soccombere alle spese per rimetterla in buon essere, che oltrepassano
senza esagerazione il valore del fondo…ed ecco la ragione per la quale tutte le vigne al monte sono livellate a
riserva di poche libere che si lavorano o fanno lavorare ad economia…”
214
Notizie sui consumi – 1816
“…Sondrio, 15 Giugno 1816…Sua Maestà l’Imperatore, e Re con viglietto autografo…ha ordinato che si
riuniscano in un apposito prospetto…tutti i dati statistici delle sue Provincie Italiane…Queste notizie devono
essere date per l’anno 1815, e sui fatti e sulle basi relative al detto anno…
-Acquavite = libbre 20.000, consumo libbre 1.000, vendita all’esterno libbre 19.000
-Vino some 9.000 annue, consumo some 3.000 annue, vendita all’esterno some 6000 annue
-Aceto some 20 annue, consumo some 20 annue
Osservazioni: Il consumo…sarebbe notabilmente maggiore se non avesse luogo l’emigrazione, per più di 3
mesi all’anno, d’oltre 500 persone…
I suddetti generi hanno uno spaccio come segue:
…Il vino nella Svizzera, e qualche poco in Valcamonica…Le acquavite, tranne la tenue consumazione locale,
passano in Svizzera…
Il tutto a nuova misura, con soma pari a 350 litri. Il comune di Tirano comprendeva anche Sernio e Lovero, per un totale di 4680
abitanti.
Il consumo di vino per abitante era quindi di hl. 2,25 per persona/anno (compresi minori, assenti ed astemi); in sostanza una media di
circa un litro pro capite giornaliero.
Produzione del vino – 1817
“…Vino d’ogni specie some metriche = 7.000, produzione ordinaria = 9.000, produzione del 1816 = 5.000…
(prodotto di Tirano)”.
Distillazione genziana – 1818
“...Ad onta delle cautele prescritte dai veglianti regolamenti per l’attivazione dei lambicchi inservienti alla
distillazione della Genziana, e degli invitamenti, coi quali venne ai Comuni raccomandata la stipulazione di
legali contratti negli esercenti analoghi, vi sono tuttora dei gravi indizj, che i distillatori continuino a valersi
delle legne vive raccolte nei boschi comunali per l’esercizio dei lambicchi.
Per provvedere a siffatto inconveniente l’I. R. Delegazione Provinciale, nel mentre, che ordina di denunciare i
distillatori, che usassero senza autorizzazione dei boschi comunali…esige, che le Deputazioni Comunali…dietro una noti(ficazione) esatta dei ripetuti lambicchi, onde l’agente boschivo possa sorvegliare l’operazione
della distillazione della genziana, in modo da prevenire qualunque disordine, e abuso…”.
Liberalizzazione importazione vini e spiriti in Tirolo – 1818
“…1) L’importazione de’ vini, e delle acquavite lombardo-venete…viene accordata in generale a datare dal
giorno della presente ordinanza fino a tutto il mese di 7mbre dell’anno corrente…
4) La proibizione di accordare il transito dei vini, e delle acquavite…della Lombardia portata dalla tariffa tirolese del 1786…viene con la presente abolita…Innsbruck, 21 febbraio 1818…”
Richiesta di introduzione sale tirolese e blocco dei vini di altre regioni – 1825
“…Imperial Regia Delegazione Provinciale di Sondrio – Le Deputazioni amministrative de comuni componenti il Distretto di Tirano…inoltrano le loro preghiere, affinchè nell’esporre alla…Maestà i bisogni della
Provincia, voglia degnarsi di avere particolar considerazione…di questo distretto…La scarsezza del numerario
è…causa della difficoltà di esitare l’unica derrata della Provincia, cioè il vino, non essendovi alcun altro ramo
di commercio attivo.
Gli ostacoli…allo smercio di questo prodotto nel vicino stato Svizzero provengono dalla concorrenza dei vini
esteri italiani…L’unica risorsa che tutt’ora rimaneva alla Valtellina restringevasi ai contratti di cambio del vino
col sale…d’Inspruk. Le provviste erano vistose giacchè il lucro delle condotte e l’agevole compenso ridondavano a vantaggio della Provincia…Un sistema generale di finanza ridusse la Valtellina allo stato comparativo
delle altre Provincie…con la diversità che negli altri stati riboccano le risorse di altri oggetti…laddove che
nelle colline di questa Provincia non…hanno altri prodotti che possano sostituirsi alla vite, unica e dispendiosa
coltivazione, di cui sia suscettibile il suolo…Supplichiamo quindi di impetrare…
1) Che sia accordata a questa provincia…l’introito, uso, e libero commercio intorno del sale d’(H)ala d’In-
215
spruch…
2) Che nel confine all’estero in contatto con la provincia di Valtellina non sia accordata la sortita dei vini esteri
italiani…mediante il dazio di transito, che distrugge od inceppa il commercio dell’unico prodotto della Valtellina…”.
Pesi e misure in uso a Villa di Tirano -1826
“…Misure lineari.
La misura lineare da fabbrica chiamasi braccio, che si divide in oncie…quanto il braccio milanese. La misura
lineare per misurare i terreni dicesi cavezzo, questo si divide in sei piedi, il piede in dodici oncie, l’oncia in
punti. La sua corrispondenza è precisamente eguale a quella di Tirano…cioè un cavezzo lineare, è eguale a m.
2.67504. Due cavezzi di terra sul quadrato forma una tavola di misura agraria superficiale, e 24 tavole formano
una pertica…
Misure di vino, mosto e uva
La misura del vino depurato si chiama soma. La soma si divide in otto staia, lo staio in 15 boccali, il boccale
in sua metà, e quarto. Questa corrisponde esattamente a quella di Tirano, cioè: some 1, mine 3, pinte 7, coppi
2 della misura metrica. Pel mosto si usa la misura medesima.
L’uva si contratta a peso grosso. Ordinariamente si calcola che 22 pesi di uva diano una soma di mosto e che
una soma di mosto dia sette staia e mezzo di vino depurato…
Le uve per esempio che maturano alla metà del colle sono migliori di quelle del piede, e della cima, come pure
le uve che maturano in aratori vitati situati in posizione alta, sono migliori, e per qualità, e per maturanza, di
quelle prodotte da fondi bassi. Uve bianche non ve ne sono, e le più accreditate fra le nere sono le così dette
Chiavennasca, e Brugnola…”.
La resa in mosto era quindi stimata in poco più di 75 l/q.le, con una riduzione ulteriore di 1/16 per il vino depurato.
Osservazioni sulle norme censuarie della Provincia di Sondrio – 182(6)
“…Se si ha riguardo al prodotto dei vini, l’unico di essenzialità, e costituente una risorsa nella Provincia, il suo
prezzo nel triennio (1823/25) ebbe a soffrire un sensibilissimo decremento per la costruzione della troppo nota
strada di S.to Bernardino, la quale agevola l’introduzione dei vini del Piemonte nel Cantone Grigione, quale
per l’addietro non si provvedeva che di vini della Provincia…al che si aggiunge l’enorme dazio d’entrata posto
recentemente dai Grigioni…se avrà effetto la costruzione della nuova strada…dal confine di Chiavenna…raggiungono lo stradale per Inspruc, il commercio di vino della Provincia, specialmente Superiore…rimarrà del
tutto paralizzato, mentre potendolo essi introdurre con i carriaggi, supplirebbero al loro consumo commerciale
con i vini del Modenese, e Piemonte…non che del Mantovano…che loro potrebbero con minor dispendio di
trasporto, che non valicando il monte Bernina…al solo trasporto di soma…Sembra del pari poco calcolata la
diversità di stima tra il comune censuario di Tirano ed uniti con quello dei comuni di Villa e Bianzone, poiché
se questi due possono dare un tenuissimo minor prodotto, hanno il suplemento del maggior prezzo…nei vini,
per essere meglio esposti…Troppo rimarcabile, e sproporzionata è la differenza…tra il Comune di Tirano…
con quello di Sondrio, e la Sassella…Non è a porsi in dubbio che la qualità dei vini di Sondrio, e specialmente
quello della Sassella tanto rinomato, è assai migliore di quello del comune di Tirano…quello della Sassella
vale ordinariamente più del doppio di quello di Tirano…”.
Le osservazioni, tese a ridurre i valori, comparativamente elevati, dei terreni di Tirano erano forse un po’ strumentali, anche se il vino
di Tirano era certamente, nel complesso, inferiore a quello della zona del Sassella.
Accole del comune di Bianzone con pagamento in vino - 1828
“…Il diritto delle accole tiene la sua origine sino dal sec. XIV, certe pergamene esistono nell’ufficio comunale
in prova di sì fatta vetustà. Gli agenti della comunità di quei tempi investivano a livello ossia locazione perpetua e ad accola vari dei fondi di sua proprietà…coll’obbligo di pagare di annuo canone tanto di vino al tempo
dei torchi consignabile a loro spese nella caneva del comune…Nel primo censimento della comune fattosi nel
1535 si ritrovano descritti molti fondi…coll’obbligazione così espressa “e sopra questo fondo paga alla comunità di Bianzone vino di accola” segue la quantità in staja o boccali.
Dalla tradizione si ha, che questi canoni livellari formavano la vistosa somma di some cinquanta di vino, che si
vendeva poi dagli amministratori comunali…Da scandagli fatti sul…1720 risultano solo some 25 circa.
Si fatta diminuzione…si deve attribuire a due motivi. L’uno cioè al deperimento dei fondi in causa delle forti
alluvioni…l’altro da varie francazioni…mediante un tanteo in denaro corrisposto alla comune…Anche di que-
216
sto esiste in ufficio un istrumento di vendita sin dal 1585…nel censimento del 1790 viene fatta menzione…dei
fondi soggetti ad accola, me diminuita ancora di some cinque…Già prima del secolo XVIII vi era l’uso di
subastare, come lo è di presente, la scossa dei sudetti canoni di accola…Fu nell’anno 1824 che il deliberatario
fece sentire…che l’esazione dei succitati canoni non aveva oltrepassato le some quattordici…”
Risposte date a Pietro Rebuschini da Pietro Martire Rusconi - 1833
„...Senza essere versatissimo nelle questioni agrarie pare che…consistino i difetti nel volere applicare a certi
terreni una coltivazione non confacente alla loro natura…come sarebbe lo spingere la coltura delle viti a certe
sommità esposte alle intemperie ed alla rigidezza del clima…L’idea del commercio attivo del vino di Valtellina
in certi tempi trascorsi ha fatto ciecamente abbracciare il partito della vite senza badare alla scadente qualità
del prodotto che in quelle disadatte…località forma un vero ostacolo all’economia e alla ricchezza della provincia, la quale…consiste precipuamente nel sicuro e rapido smercio del vino sceltissimo, il che darebbe anche
una più stabile ed intiera riputazione a questa derrata, massime se si estirpassero in siti e nelle località migliori
certe qualità di viti che danno più abbondanza che qualità di prodotto, e che egualmente assorbono il dispendio, l’opera e le cure del coltivatore. Aggiungasi che non poco gioverebbe all’intento il trascurare l’impropria
coltura di altri cereali che si usa frammischiare nei terreni destinati unicamente alla vite…”.
Richieste contro le conseguenze del circondario confinante – 1836
“All’Imperial Regio Commissario Distrettuale – Tirano, 20 marzo 1836…
Per effetto della governativa notificazione…con la quale vengono assoggettati i vini indigeni a sorveglianza
e controlleria daziaria, gli abitanti di questo comune sgraziatamente compresi nel Circondario Confinante,
trovansi esposti, per la quasi assoluta impossibilità di potervisi uniformare, a continue molestie, vessazioni, e
pericoli.
Di 1200 possidenti avvene più di 800, che ritraggon vino dai rispettivi fondi…a più di 20.000 some (locali)
calcolasene l’annuo prodotto. Il movimento che ne consegue, sia nella fabbricazione di esso in una cinquantina
di torchi distribuiti la maggior parte a notabile distanza dalle rispettive cantine, sia pel travaso, sia per divisioni tra livellario e direttario, sia per vendite, somministrazioni ed altro, può dirsi continuo di tutto l’anno. Ora
con quali difficoltà premunirsi delle infinite licenze di circolazione quando l’urgenza del bisogno, massime
al tempo dei torchi, non soffre dilazione? Gli abitanti di Tirano, e delle due sezioni montuose…di Baruffini
e Roncaiola dovranno ricorrere, e non di rado più volte al giorno, alla Ricettoria di Finanza, situata alla Madonna, distante da uno a tre miglia, per procurarsi la licenza? Il negoziante Grigione, che acquista in nostro
vino dovrà, dopo averlo caricato, spedire un messo alla Finanza per avere la licenza di trasferirsi, percorrendo
l’unica strada…Quale incaglio pel commercio d’un genere, il di cui prodotto forma l’unica risorsa di questo
povero Paese?…”
Tutti i comuni da Grosotto a Villa di Tirano erano infatti compresi nel circondario confinante, come da dispaccio governativo 6 marzo
1836 N. 3557-464. Le disposizioni al riguardo, contenute nei paragrafi 335 e segg. del Regolamento sulle dogane e privative del 1835,
erano infatti di fatto fortemente penalizzanti per l’intera zona e quasi inapplicabili, per quanto riguardava in particolare il vino.
Supplica contro le conseguenze del circondario confinante - 1836
“Eccelsa Imperial Regia Camera Aulica Generale – Vienna
Appena fu pubblicato il nuovo regolamento doganale, questa comunale rappresentanza credette di suo dovere
far conoscere…che la controlleria entro questo circondario confinante nella circolazione dei vini, ed acquavite
riusciva inutile per lo scopo della legge, ma bensì dannosa al Paese…L’applicazione del sistema di controlleria
pei ridetti generi, che per tutto il di lei consumo si ritrae dalla provincia nostra, e specialmente a Tirano, punto a maggior contatto, quindi non si potrà giammai verificare il caso che ne vengano introdotti, essendo tale
commercio tutto di esportazione. Vino, ed acquavite costituiscono la base delle risorse economiche di questo
Paese ed il difficoltarne lo smercio sarebbe il distruggere il suo benessere. Non sarebbe lieve inceppamento
pel movimento commerciale, né lieve disappunto se Tirano, e sempre più salendo sino a Grosotto, per spedire
una partita di tali suoi prodotti verso il Bormiese dovesse trasportarli per lunga strada in senso opposto per
presentarsi all’Ufficio della Finanza residente alla Madonna per le operazioni di controlleria, e così dicasi per
Villa quando la spedizione dovesse essere verso la Lombardia. Così pure dicasi a restare vietata la circolazione
lungo la notte, come nella stagione estiva si costuma fare per la miglior conservazione de’ vini…Queste popolazioni, col mezzo di questa rappresentanza Comunale…ricorrono direttamente all’oracolo di codesta Eccelsa
Imperial Regia Camera…Tirano, 4 giugno 1836, la Deputazione Comunale…”
217
Presenza di distillatore a vapore - 1837
“…Tirano, 21 febbraio 1847 – Il sottoscritto Simone Druel di Grüsch…ha stabilito già da oltre ter mesi il proprio domicilio alla Madonna…all’intento di esercitarvi il mestiere di fabbricatore e distillatore di liquori con
macchina a vapore, poc’anzi attivata nell’Osteria Grande…”
Supplica per il permesso di libero transito del vino - 1843
“..Altezza – E’ noto che nella maggior parte del distretto di Tirano…e specialmente nel luogo il prodotto
principale, anzi l’unico…che somministri i mezzi di sussistenza ad una popolazione numerosa…si è il vino, il
quale esattamente costituisce in oggi la vita di questi paesi. E’ noto ancora come già da qualche anno…è questo
genere decaduto nell’ordinario suo commercio, cosichè il Distretto e più sensibilmente il Comune di Tirano
ne esperimenta le tristi conseguenze…ricorrendo all’emigrazione…Era invalsa la consuetudine tollerata…che
permetteva a questi sudditi Austriaci di transitare pel territorio Grigione Svizzero il vino di prodotto nazionale,
il quale fosse diretto in altro degli Stati dell’Impero…quindi cessò la tollerata pratica…Le conseguenze della
premessa misura riescono poi tanto più pregiudizievoli, dopo che il governo del vicino Cantone Grigione…ha
risolto d’aumentare in modo il dazio d’importazione del vino e dell’acquavite nel cantone, cui fino ai propri
commercianti di siffatti generi è tolta ogni speranza di lucro…sull’enormità relativa del dazio, non si ravvisa,
come possano sostenere una spesa così elevata per generi di necessità non assoluta…quest’astinenza riflette
pur troppo a danno dei vignajuoli produttori…E per verità mal si comprende per qual fine…una nazione bisognosa di generi, di cui è quasi del tutto priva, e che con facilità, e a modici prezzi, ritrae da vicini, abbia potuto
rovinare il commercio proprio e quello de’ finitimi…Tali e tante combinazioni hanno ridotto…a mal partito la
maggior parte degli abitanti del Distretto e del borgo di Tirano…A Voi ricorrono…per quei provvedimenti che
torneranno più acconci…”
La supplica fu sottoscritta da tutti i rappresentanti delle comunità del distretto.
218
Parte II: prezzi
Atti vari relativi al commercio di vino da parte della famiglia Quadrio – 1400
circa
“ pagg. 131/132: Vendite di vino da parte di Gaudenzio Quadrio
1386
n. n.
lire
200
Edolo
n. n.
«
40
Corteno
n. n.
«
400
Edolo
n. n.
«
41
Edolo
1387
n. n.
«
107 s. 9
Edolo
n. n.
fiorini 50 d’oro
Pontedilegno
1391
n. n.
5 some segale/5 miglio
Lovero
n. n.
lire
32
Sondalo
1392
n. n.
“
108
Edolo
n. n.
“
50
Edolo
n. n.
«
172
Vezza d’Oglio
n. n.
«
100
Grosotto
n. n.
40 some segale/40 domega
Dalegno (Pontedilegno)
n. n.
lire
320
Teglio
1396
4 condi/2 staia
s. 48 per congio
Chiuro
n. n.
lire 19, s. 18, d. 8
Albosaggia
n. n.
“
10
Andevenno
n. n.
“
17, s. 10
Soltogio (Caiolo)
n. n.
“
10
Albosaggia
1403
4 condi
lire
6, s. 18, d. 10
Tresivio
1419
n. n.
«
42
Aprica
1419
n. n.
«
40
Lovero
1420
n. n.
«
160
Lovero
1421
n. n.
«
9, s. 17
Chiuro
1421
n. n.
«
208
Teglio
1421
n. n.
“
59
Lizzola (BG)
1422
n. n.
“
40
Lovero
1429
n. n.
“
208
Teglio
1429
n. n.
“
224
Teglio
1431
n. n.
“ 28, s. 1, d. 8
Bondione (BG)…
Oltre a 392 “ragiones” di ferro nel 1392, a San Giacomo di Teglio, in cambio di vino, ed alcune vendite (non
specificate) di ferro e vino a Carona nel 1393 per complessive 244 lire. Vi è poi il saldo di un debito (forse
in vino) da parte del canipario del comune di Bormio nel 1431 per complessive 140 lire di imperiali, a saldo
dell’affitto dell’anno precedente.
La mancanza di quasi tutte le quantità fornite e di notizie circa la qualità dei prodotti forniti consente poche
valutazioni circa il prezzo; nel 1382 era in ogni caso di 1 lira, 4 soldi e 7 denari il condio; 1396 di 48 soldi il
condio; nel 1403 di 1 lira e 14 soldi. (ibidem, pagg. 91 e segg.). Il torchiatico corrispondeva a 2 staia di vino
per plaustro.
Ulteriori indicazioni (purtroppo non sono stati reperiti alcuni atti relativi) circa grosse vendite alla famiglia
Lazzaroni di Teglio negli anni 1377, 1384 e 1391 in:
MAINONI Patrizia, Aspetti del dominio visconteo in Valtellina, la famiglia degli Ambria, Nuova Rassegna
Storica, LXIII, 1979, pag. 536.
Obligatio - 1533
...Cum hoc sit quod inter dominum Lutianum f.quondam domini Oldarici de Quadrio de Grosio...et Jacobum
et Romerium fratres fq. Tonij Bernardi de Cepina communis Burmij...inter sese fecerunt pactum et merchantiam ...dominum Lutianum teneatur dare...plaustra tria vini videlicet plaustrum unum...de vino exixtenti in
vegete... in involto ipsius domini Lutiani, intrante in dicto involto versus sero ad computum librarum triginta-
219
duarum imperialium pro plaustro, alia duo plaustra ex eodem vino exixtenti in vegete similiter posita in dicto
involto proxima hostio versus mane ad computum librarum triginta duarum soldorum decem imperialium
pro quolibet plaustro, de quo vino dicti fratres...levaverunt condia septem stariosque quinque cum dimidio
vini de vino dicte vegete exixtenti versus sero partem, reliqua condia sedecim staria duo(rum) cum dimidio
tenetur...fratribus dare et mensurare ad eorum libitum, quod vinum ascendit ad summam librarum nonaginta
septem imperialium...
Seguono, su foglio allegato, computi relativi ai prelievi, che di seguito si trascrivono. Le annotazioni sono per confuse e presentano
dubbi.
Prima vice condia 7 staria 5 boc(cal) 8
2 vice datum (somas)5 staria 6
3 vice
(somas) 6 staria 7
Plaustra 3,
staria 4
boccal 8
Segue altra annotazione, con un subtotale che appare estraneo di 13, staria 2 (forse delle prime due forniture). Anche uno
dei dati, sovrascritto, appare comunque inesatto.
(Condia) 7,
(Condia) (7)
(Condia) 9
(Condia ) 24
staria 5, boccal 8
staria 4
staria 1
staria 4 boccal 8
Il plaustro appare quindi di 8 condi, che un condio comprendesse 6 staia ed una soma 8 staia; i dati sono comunque da verificare.
Prezzi del vino a Tirano - 1672 e succ.
“…Il contrascritto ill.mo sig. Vicario deve avere per some 2 stara 4 vino…quale ha datto detto vino in lire 25
la somma…
Item per somme 3 vino fatto dar…l’anno 1672 adi 27 genaro. Item altre somme 2…adi 11 febraro…a ragione
de lire 24 la somma…
Item per somme 6 vino…adi 16 marzo 1673…a lire 23 la somma…
Item per somme 12…ed altre somme 8…in lire 24 la somma…datto in 3 volte…adi 24 settembre 1675…
Item deve li 31 Xmbre 1676 per somme 36 vino…lire 1008 (lire 28 la soma)…
Item deve havere per altro vino hauto a conto di detta communità l’anno 1678…per lire 23 la somma…
Item deve li 14 febraro 1682 per somme 36 vino…in lire 27 la somma…”
Prezzi del vino - 1690/1790 (A Tirano?)
“…Distinta dei prezzi dei vini…cavato dai registri di casa nostra ed altre per far al più posibile un giusto confronto dal 1690 citra. Vino, in lire di Valtellina
Anno
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
a Genaro
35
32
30
50
40
35
37
34
38
39
41
26
22
26
20
25
32
32
30
a Settembre
(4)4
46
50
50
68
50
37
46
38
45
48
30
30
36
30
28
30
34
30
220
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
46
40
34
25
23
27
22
20
20
23
20
21
23
42
18
18
18
17
27
30
22
18
13
25
26
40
44
32
24
21
60
40
34
54
50
38
40
48
44
36
42
40
50
46
25
22
32
33
40
50
60
50
27
34
36 e 38
46 e 50
40 e 42
48
49
41
44
44
38
30
30
28
18
24
26
23
50
30
24
20
28
30
34
18
21
16
32
37 (in 7mbre e 8bre anche più sin Giugno, e doppo lire (5)8, e 60 ancora)
50
51
30
27
57 e 58
68 e 70
28
50
54
37
44
55
42
38
47
48 e 50
50
54
44
25
31
24
44
48
58 e 60
56 e 58
32
33
36
65 e 70
36 e 40
34 e 36
221
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
38 e 40
65 e 70
56 e 60
48 e 52
56 e 60
52 e 56
50 e 56
44 e 46
60 e 64
45 e 50
32 e 40
56 e 60
56 e 60
44 e 48
40 e 44
52 e 56
54 e 5(8)
40 e 44
42 e 46
30 e 35
44 e 48
56 e 64
36 e 44
44 e 48
58 e 60
sino a 90
47 e 50
44 e 48
75 e 80
56 e 60
60 e 64
50 e 56
64 e 68
44 e 46
52 e 60
50 e 54
68 e 54 (?)
44 e 48
46 e 52
56 e 60
60 e 64
60 e 64
36 e 40
32 e 36
60 e 64
64 e (6)6
52 e 56
54 e 60…”
Prezzi del vino a Chiavenna anni 1701/1765
“...Nota del prezzo del Vino nel tempo della Racolta – in moneta di Milano
Anno
Vino nero del migliore
Vino nero ordinario
1701
Lire 15
Lire 13. 10
1702
16
14
1703
11. 5
9. 15
1704
16. 18
15
1705
16. 18
14. 5
1706
17. 14
14. 14
1707
16. 10
13. 10
1708
15
13
1709
18. 18
17. 5
1710
17. 12
15
1711
15. 15
13. 10
1712
14
10
1713
15. 15
12. 15
1714
16
14. 5
1715
16. 10
13
1716
15
12. 15
1717
16. 10
14. 5
1718
15
12. 8
1719
15. 8
12. 5
1720
11. 5
7. 10
1721
15
13
1722
18
15
1723
17
15
1724
11. 5
9. 15
1725
10. 10
9. 8
1726
14. 5
12
1727
9. 8
7. 10
1728
14. 5
12
222
Vino bianco
Lire 11.
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
12. 18
9. 15
19. 10
21
21
19. 10
16. 10
16. 17
15
30
18
20
32
18
22
21
26
20
28
26
19. 10
28
20
14
16
12
20
22
28
30
32
16
20
24
26
18
18
10. 10
7. 10
16
18
15. 15
15
=
=
=
=
=
Vino inferiore lire 14 e mezzano lire 16
Vino inferiore lire 24 e il mezzano lire 28
Vino inferiore lire 16 e il mezzano lire 17
19
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
9. 10
16
18
24
28
27
12
16
21
24
14
16
Prezzi del vino (a Grosio?) - 1780 e segg.
“Seguitano li prezzi de li vini dai torchi…
1780 Genaro e in 7mbre lire 44
1781 Genaro lire 40, 7mbre 46
1782 Genaro lire 52, 7mbre 60
1783 Genaro lire 64, 7mbre 64
1784 Genaro lire 40, 7mbre 60
1785 Genaro lire 42, 7mbre 40
1786 Genaro lire 30, 7mbre 36
1787 Genaro lire 42, 7mbre 60
1788 Genaro lire 56, 7mbre 56
1789 Genaro lire 36, 7mbre 52
1790 Genaro lire 44, 7mbre 54
1791 Genaro lire 45, 7mbre 56
1792 Genaro lire 48, 7mbre 48
1793 Genaro lire 44, 7mbre 48
1794 Genaro lire 76 a 80, 7mbre 80 a 88
1795 Genaro lire 56 a 60, 7mbre 60 a 64
223
18
20
10. 10
1796 Genaro lire 72 a 68, 7mbre idem
1797 Genaro lire 52 a 64, 7mbre 72 a 80
1798 Genaro lire 90 a 112, 7mbre 120, e 126
1799 Genaro lire 70 a 72, 7mbre 110 a 120
1800 Genaro lire 120 a 124, 7mbre 120 a 128
1801 Genaro lire 140 a 150, 7mbre 180 a 18(5)
1802 Genaro lire 75 a 80, 7mbre 72 a 64
1803 Genaro lire 60 a 66, 7mbre 60 a 64
1804 Genaro lire 45 a 48, 7mbre…
1805 Genaro lire (6)4, 7mbre lire 60 in 64
1806 Genaro lire 52…
Prezzo del vino buono a Chiavenna – 1784
“...1784 adi 7 feb(raio)…(Ze)rino Vanossi…promette…di dare…lire novecento e vinticinque, moneta da
parpaiole otto…per l’importo di una botte di vino buono…della tenuta di brente 18 stara 3, a ragione di lire
50 moneta suddetta la brenta…”.
Prezzi del vino a Chiavenna anni 1785 e segg.
“Tabella dei prezzi medj, o siano adequati del frumento…et del vino di migliore, media, ed infima qualità che
si verificarono nel predetto Comune non avente mercato in ciascun mese dei quindici anni militari dal 1785 inclusive al 1799. (Da annotazione a lato rilevati dati unici e non mensili, in quanto “ In questo paese non si tiene
mercato di sorta, ad eccezione della fiera di Sant’Andrea a Chiavenna, ed i vini del Paese vengono contrattati
nel mese di 9mbre di ciascun anno...”).
Indicazione dei Registri…Dai registri di economica amministrazione delli sigg.ri don Paolo Stampa, e Vanossi
Matteo, e da quelli di commercio del sig. Gio. Maria Tini
Indicazione delle misure…alla misura e moneta di Vienna.
Da annotazione su altra tabella appare che la misura è “a brenta locale composta di boccali 96 ed a lira pure
locale di parpaiole 8 ragguagliata col fiorino di convenzione”.
Anno
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
Vino migliore
Fiorini/lire loc. 1, 43 (14, 6, 8)
2, 52 (24, 00)
3, 38 (30, 6, 8)
3, 14 (27, 00)
2, 58 (24, 13, 4)
2, 34 (21, 6, 8)
2, 52 (24, 00)
3, 46 (31, 6, 8)
4, 17 (35, 13, 4)
3, 14 (27, 00)
4, 05 (34, 00)
4, 02 (33, 13, 4)
7, 24 (61, 13, 4)
3, 48 (31, 13, 4)
5, 43 (47, 13,4)
8, 14 (68, 13, 4)
5, 17 (44, 00)
3, 19 (27, 13, 4)
2, 38 (22, 00)
4, 29 (37, 6, 8)
3, 19 (27, 13, 4)
5, 31 (46, 00)
4, 12 (35, 00)
3, 31 (29, 6, 8)
4, 57 (41, 6, 8)
Vino mezzano
Fiorini/ lire loc.0, 58 (8,00)
2, 10 (18, 00)
2, 43 (22, 13, 4)
2, 19 (19, 6, 8)
2, 19 (19, 6, 8)
1, 50 (15, 6, 8)
2, 16 (19, 00)
2, 46 (23, 00)
3, 48 (31, 13, 4)
2, 41 (22, 6, 8)
2, 68 (23, 6, 8)
2, 34 (21, 6, 8)
6, 16 (52, 6, 8)
2, 34 (21, 6, 8)
4, 48 (40, 00)
7, 20 (58, 13, 4)
4, 70 (34, 6, 8)
2, 22 (19, 13, 4)
2, 14 (18, 13, 4)
3, 29 (29, 00)
3, 30 (25, 00)
4, 24 (36, 13, 4)
3, 19 (27, 13, 4)
2, 55 (24, 6, 8)
3, 43 (31, 6, 8)
224
Vino inferiore
Fiorini/lire loc. 0, 36 (5,00)
1, 43 (14, 6, 8)
2, 07 (17, 13, 4)
1, 58 (16, 6, 8)
1, 50 (15, 6, 8)
1, 17 (10, 13, 4)
1, 58 (16, 6, 8)
2, 07 (17, 3, 4)
3, 19 (27, 13, 4)
2, 19 (19, 6, 8)
2, 05 (17, 6, 8)
1, 50 (15, 6, 8)
4, 40 (39, 00)
1, 53 (15, 13, 4)
4, 02 (33, 13, 4)
4, 48 (40, 00)
3, 31 (29, 6, 8)
1, 46 (14, 13, 4)
1, 61 (14, 00)
2, 41 (22, 6, 8)
2, 22 (19, 13, 4)
2, 55 (24, 6, 8)
2, 24 (20, 00)
2, 17 (19, 00)
2, 55 (24, 6, 8)
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
9, 36 (80, 00)
6, 41 (55, 13, 4)
5, 33 (46, 6, 8)
6, 24 (53, 6, 8)
10, 48 (90, 00)
7, 31 (62, 13, 4)
10, 02 (83, 13, 4)
7, 38 (67, 13, 4)
8, 20 (67, 00)
5, 10 (43, 00)
4, 53 (40, 13, 4)
5, 29 (45, 13, 4)
9, 31 (79, 6, 8)
6, 33 (54, 13, 6)
9, 70 (76, 00)
6, 55 (57, 13, 4)
5, 45 (48, 00)
4, 00 (33, 6, 8)
3, 41 (30, 13, 4)
4, 21 (36, 6, 8)
7, 45 (64, 13, 4)
5, 29 (45, 13, 4)
4, 50 (40, 6, 8)
4, 00 (33, 6, 8)
Si sono unite due tabelle analoghe, coeve (1818); il secondo dato è in lire/brente locali, utili ai fini comparativi. La brenta
di Chiavenna era di attuali litri 109, 07, composta di 6 staia, ognuno di 16 boccali.
Prezzi del vino a Tirano anni 1790 e segg.
“…Stato dei prezzi delle sottoscritte derrate…Vino alla soma per l’anno:
1790
lire 44
1791
44
1792
44
1793
52
1794
44
1795
52
1796
44
1797
66
1798
66…”
Prezzi del vino a Tirano anni 1790 e segg.
“…Quando bastino poi i registri particolari…ecco i prezzi dal 1790, sino al 1798
Vino alla soma
1790, di Valtellina lire 44 sin a lire 48
1791
“
45
50
1792
“
48
1793
“
40
48
1794
“
70
80
1795
“
70 caduto a lire 60
1796 manca
1797
“
60
70
1798
“
100
110…”
Prezzi medi delle merci a Tirano – 1840/1857
“…La Deputazione Comunale di Tirano certifica all’appoggio degli atti del proprio ufficio che nel sooto indicato ultimo diciottennio i generi sottoscritti furono ai prezzi i contrattazione seguenti…
…Vino fino
mediocre
infimo
1840
26
20
1841
24
17.35
1842
22.58
14.67
1843
31.42
19.76
1844
30.58
20.33
1845
33.94
21.98
1846
31.04
23.15
1847
37.83
25.25
17.36
1848
29.04
15.29
9.33
1849
25.76
19.45
12.25
1850
41.06
30.87
23.01
225
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
45.17
52.17
90.34
119.80
94.30
103.33
77.50
23.96
36.20
62.40
83.33
58.30
51.25
48.33
58.76
63.61…”
13.04
23.80
34.70
52.33
48.50
39.58
31.90
Prezzi medi delle merci a Tirano – 1855/1865
1) Quadro del prezzo medio delle derrate negli anni 1855 a tutto 1865 nel paese di Tirano. (Lire austriache fino
al 1861; lire italiane dal 1862 in poi, come da annotazione di altra mano)
Anno
Vino fino alla soma
vino ordinario alla soma
acquavite
aceto
1855
68.72
38.93
158.16
1856
75.33
33.10
159.08
1857
56.47
29.19
140.43
1858
58.60
35.36
90.67
1859
59.62
40.38
87.44
1860
49.51
29.25
84.82
1861
41.60
29.45
68.55
1862
45.60
33.10
72.86
1863
39.29
27.02
57.40
1864
34.33
23.30
52.27
1865
27.70
18.90
40.50
2) Statistiche dei prezzi di merci varie a Tirano – 1855/64 (senza indicazione di valuta)
Anno
vino fino all’hl
vino ordinario all’hl
acquavite per Kg
1855
45.00
25.00
1.00
1856
48.00
30.00
1.20
1857
40.00
20.00
1.20
1858
50.00
24.00
0.80
1859
50.00
28.00
0.84
1860
60.00
30.00
0.85
1861
48.00
32.00
0.70
1862
54.00
35.00
0.80
1863
48.00
30.00
0.70
1864
40.00
20.00
0.60
aceto al litro
3) Quadro del prezzo medio delle derrate emerse negli anni 1855 a tutto 1865 (senza valuta)
Anno
vino fino alla soma
vino ordinario
acquavite al peso
aceto al boccale
1855
85.00
65.00
8.00
1856
86.00
66.00
8.00
1857
70.00
50.00
8.00
1858
70.00
50.00
8.10
1859
74.00
60.00
9.00
1860
65.00
45.00
8.60
1861
62.00
42.00
7.00
1862
60.00
40.00
6.40
1863
52.00
40.00
6.00
1864
48.00
40.00
5.00
1865
40.00
25.00
4.10
I dati sopra esposti presentano per identici periodi, oltre a diversi criteri di misurazione, differenze sostanziali difficilmente spiegabili.
N. B. Molte indicazioni relative ai prezzi nell’età moderna, nelle diverse località, sono contenute negli atti di
natura pubblica. Dal sec. XIX in poi, esistono inoltre molte statistiche al riguardo.
226
Parte III: Disposizioni sulla vendemmia
Date della vendemmia a Tirano
Anno
Data iniziale
Vendemmia generale
1624
1627
1628
1636
1637
1642
1644
1645
1646
1647
1647
1648
1650
1651
1652
1665
1666
1668
1669
1670
1672
1674
1677
1684
1685
1686
1687
1688
1690
1692
1692
1693
1695
1699
1700
1702
1703
1705
1706
1707
1711
1713
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1721
20 ottobre (generale)
fine ottobre (generale)
11 ottobre
metà ottobre (generale)
12 ottobre
20 ottobre
25 ottobre
2 novembre
15 ottobre
16 ottobre
24 ottobre
25 ottobre (generale)
21 ottobre (generale)
28 ottobre (Cologna)
9 ottobre
17 ottobre
16 ottobre
21 ottobre
8 ottobre (generale)
8 ottobre
11 ottobre
12 ottobre
18 ottobre
6 ottobre (generale)
17 ottobre
23 ottobre
17 ottobre
21 ottobre
15 ottobre
18 ottobre
13 ottobre
16 ottobre
12 ottobre
16 ottobre
7 ottobre
8 ottobre
27 settembre
30 settembre
14 ottobre
16 ottobre
15 ottobre
18 ottobre
13 ottobre
16 ottobre
20 ottobre
22 ottobre
24 ottobre
27 ottobre
16 ottobre
19 ottobre
21 ottobre
24 ottobre
11 ottobre
14 ottobre
11 ottobre
18 ottobre
13 ottobre
17 ottobre
16 ottobre
17 ottobre
17 ottobre
23 ottobre
5 ottobre
8 ottobre
14 ottobre
17 ottobre
16 ottobre
19 ottobre
dopo il 10 ottobre (da definirsi dagli incaricati)
Annotazione: “Nota che il Consiglio per causa della vendemia non fu chiamato ne fatto”
19 ottobre
21 ottobre
14 ottobre
18 ottobre
3 ottobre
6 ottobre
12 ottobre
16 ottobre
12 ottobre
14 ottobre
13 ottobre (generale)
5 ottobre
7 ottobre
227
Fondi chiusi (Chiosi)
1722
1726
1727
1729
1730
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1775
1776
1777
1779
1781
1782
1783
1791
1793
1795
1797
1798
1800
1801
4 ottobre
6 ottobre
4 ottobre
5 ottobre
13 ottobre
15 ottobre
13 ottobre
17 ottobre
23 ottobre
26 ottobre
16 ottobre
20 ottobre
12 ottobre
15 ottobre
1 ottobre
4 ottobre
15 ottobre
18 ottobre
12 ottobre
17 ottobre
16 ottobre
21 ottobre
2 ottobre
9 ottobre
12 ottobre
15 ottobre
14 ottobre
17 ottobre
18 ottobre
22 ottobre
17 ottobre
21 ottobre
13 ottobre
15 ottobre
14 ottobre
18 ottobre
12 ottobre
16 ottobre
12 ottobre
16 ottobre
14 ottobre
17 ottobre
16 ottobre
19 ottobre
18 ottobre
21 ottobre
14 ottobre
18 ottobre
13 ottobre
17 ottobre
16 ottobre
21 ottobre
13 ottobre
15 ottobre
21 ottobre generale (eventualmente anticipabile per cattivo tempo)
13 ottobre
17 ottobre
19 ottobre
23 ottobre
13 ottobre
17 ottobre
14 ottobre
19 ottobre
2 ottobre
6 ottobre
14 ottobre
19 ottobre
3 ottobre
9 ottobre
16 ottobre
21 ottobre
13 ottobre
15 ottobre
14 ottobre
19 ottobre
17 ottobre
20 ottobre
18 ottobre
23 ottobre
18 ottobre
22 ottobre
16 ottobre
21 ottobre
14 ottobre
19 ottobre
18 ottobre
21 ottobre
16 ottobre
19 ottobre
16 ottobre
21 otobre
17 ottobre
22 ottobre
13 ottobre
18 ottobre
1 ottobre
4 ottobre
17 ottobre
21 ottobre
13 ottobre
16 ottobre
14 ottobre
19 ottobre
2 ottobre
7 ottobre
13 ottobre
17 ottobre
12 ottobre
17 ottobre
17 ottobre
21 ottobre (scarsità d’uva)
12 ottobre
15 ottobre
12 ottobre generale
228
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1939
1841
1842
1843
1844
1845
13 ottobre
12 ottobre
19 ottobre
13 ottobre
5 ottobre
14 ottobre
19 ottobre
17 ottobre
28 settembre
17 ottobre
8 ottobre
14 ottobre
13 ottobre
24 ottobre
14 ottobre
15 ottobre
9 ottobre
13 ottobre
19 ottobre
23 settembre
18 ottobre
11 ottobre
10 ottobre
12 ottobre
12 ottobre
8 ottobre
13 ottobre
8 ottobre
18 ottobre
12 ottobre
16 ottobre
4 ottobre
14 ottobre
14 ottobre
13 ottobre
12 ottobre
7 ottobre
6 ottobre
5 ottobre
22 ottobre
5 ottobre
20 ottobre
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1856
1857
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
25 settembre
14 ottobre
12 ottobre
2 ottobre
21 ottobre
20 ottobre
26 settembre
27 settembre
16 settembre
23 settembre
7 ottobre
25 settembre
11 ottobre
3 ottobre
1 ottobre
19 ottobre
17 ottobre (poi portata al 19 ottobre)
24 ottobre
libera
17 ottobre
libera
12 ottobre
libera (se di unico propr.)
19 ottobre
23 ottobre
22 ottobre
2 ottobre
22 ottobre
20 ottobre
18 ottobre
11 ottobre
18 ottobre
10 ottobre
29 ottobre
25 ottobre
17 ottobre
13 ottobre
19 ottobre
14 ottobre
13 ottobre
5 ottobre
18 ottobre
10 ottobre
24 ottobre
19 ottobre
24 settembre
21 settembre
23 ottobre
23 ottobre
14 ottobre
11 ottobre
13 ottobre
8 ottobre
17 ottobre
16 ottobre
17 ottobre
12 ottobre
13 ottobre
6 ottobre
16 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
17 ottobre
21 ottobre
9 ottobre
19 ottobre
20 ottobre
18 ottobre
18 ottobre
9 ottobre
11 ottobre
8 ottobre
25 ottobre
10 ottobre
23 ottobre (N. B. consentita raccolta anticipata uve a buccia
tenera)
28 settembre
18 ottobre
16 ottobre
5 ottobre
24 ottobre
22 ottobre
3 ottobre
27 settembre
16 settembre
(vendemmia generale per pioggia)
25 settembre
10 ottobre
26 settembre
15 ottobre
7 ottobre
5 ottobre
229
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1890
1891
1892
1893
1895
1896
1898
1 ottobre
30 settembre
16 ottobre
14 ottobre
3 ottobre
8 ottobre
11 ottobre
17 ottobre
15 ottobre
14 ottobre
17 ottobre
7 ottobre
7 ottobre
5 ottobre
18 ottobre
6 ottobre
2 ottobre
7 ottobre
6 ottobre
9 ottobre
15 ottobre
3 ottobre
2 ottobre
4 ottobre
8 ottobre
10 ottobre (generale)…”
4 ottobre
3 ottobre
18 ottobre
16 ottobre
6 ottobre
12 ottobre
15 ottobre
20 ottobre
18 ottobre
16 ottobre
20 ottobre
11 ottobre
10 ottobre
6 ottobre
22 ottobre
8 ottobre
5 ottobre
11 ottobre
10 ottobre
13 ottobre
19 ottobre
4 ottobre
4 ottobre
7 ottobre
12 ottobre
16 ottobre
12 ottobre
12 ottobre
16 ottobre
5 ottobre
6 ottobre
4 ottobre
17 ottobre
1 ottobre
Date della vendemmia nei primi anni del ‘900 - Zona di Sondrio
1916 : Montagna: 10 ottobre
Piateda: 2 ottobre
Pendolasco (Poggiridenti): 5 ottobre
Caiolo: 9 ottobre
Albosaggia: 11 ottobre
Berbenno: 9 ottobre
1919 : Montagna: 3 ottobre
Albosaggia: 7 ottobre
Postalesio: 2 ottobre
1920 : Sondrio: 27 settembre
1921 : Sondrio: 3 ottobre
Albosaggia: 5 ottobre
1922 : Sondrio: 9 ottobre
Albosaggia: 10 ottobre
1923 : Sondrio: 12 ottobre
Albosaggia: 12 ottobre
Montagna: 10 ottobre
1924 : Sondrio: 6 ottobre
1925 : Sondrio: 15 ottobre
Albosaggia: 15 ottobre
1926 : Sondrio: 18 ottobre
1927 : Albosaggia: 6 ottobre
1928 : Albosaggia: 8 ottobre
1929 : Sondrio: 10 ottobre
Albosaggia: 8 ottobre
1930 : Sondrio: 16 ottobre
230
Disposizioni dell’autorità centrale relative alla vendemmia a Tirano - 1808/1816
“Regno d’Italia – Dipartimento dell’Adda
Sondrio, li 18 Settembre 1808
Il Prefetto…Il tempo della raccolta delle uve è imminente, e quest’oggetto richiama la mia attenzione sulle regole di un’esatta amministrazione. Queste vogliono, che l’epoca d’una simile raccolta venga con precisione assentata, onde niuno a pregiudizio anche della pubblica salute, e degli economici pubblici interessi ardisca porvi
mano prima dell’epoca medesima. I Capitoli Comunali provvederanno senza dubbio su quest’argomento, ma
non avranno determinato alcun giorno preciso per la vindemmia dovendo il di lei ncominciamento aver luogo
ora più presto, ora più tardi in ragione del maggiore, o minore avvanzamento della maturanza delle uve.
Ciò ritenuto invito il loro zelo, signori Podestà, e Sindaci ad emettere, e pubblicare un avviso nelle rispettive
Comuni, nel quale venga annunciato il giorno in cui verrà permesso il dar principio alla vindemmia…”
“Regno d’Italia – Dipartimento dell’Adda
Sondrio, li 25 settembre 1809
Il Prefetto…
S’avvicina il tempo della vindemmia, ed i principi d’una buona amministrazione…esigono che abbia ad essere
determinato il tempo, in cui abbia a permettersi la raccolta delle uve. Nel rammentare pertanto alli Signori Podestà, e Sindaci…quanto è di pratica sull’argomento gl’invito a rispettivamente stabilire ai loro amministrati
l’epoca, in cui potranno raccogliere le loro uve e che riterranno la più opportuna secondo il clima, ed ubicazione del proprio Comune, ed i gradi di maturanza delle uve…”
“Regno Lombardo-Veneto – Provincia di Sondrio
Sondrio, li 26 settembre 1816
L’Imperiale Regia Delegazione…
S’avvicina il tempo della vendemmia, ed i principi d’una buona amministrazione …vogliono che abbia ad
essere determinato il tempo in cui abbia a permettere la raccolta delle uve, massimamente nell’anno corrente,
nel quale per la continuata cattiva stagione trovansi le uve affatto immature.
Le autorità comunali pertanto in concorso delle RR. Cancellerie del Censo dovranno con pubblico avviso
stabilire ai proprj amministrati l’epoca in cui sarà loro permesso di raccogliere le uve…”
Atti relativi alle date della vendemmia negli anni 1821/ 1822 - Comprensorio di
Tirano
Anno 1821
Bianzone
“La Deputazione all’amministrazione comunale – avviso – Il giorno 22 corrente 8bre è fissato per principiare
la vindemia…Bianzone, li 10 ottobre 1821”
Da documenti risulta inoltre che la vendemmia a Bianzone venne fissata nel 1817 a partire dal giorno 14 ottobre, nel 1824 dall’11
ottobre, nel 1834 dal 6 ottobre, nel 1858 dal 24 settembre.
Stazzona
“ La Deputazione amministrativa di Stazzona fa avvertire che nel giorno…22 del corrente ottobre resta permesso di dar principio alla raccolta delle uve nel territorio di questa Comune…”
Grosio
“Attesa l’immaturità delle uve, la stagione favorevole per portarle a conveniente perfezione, presi gli opportuni
concerti con la Superiorità questa Delegazione ne proroga la vindemia fino al giorno 24 dell’andante Ottobre..”
Lovero
“ La Deputazione amministrativa previene questo publico che per il giorno 22 andante…resta fissata l’epoca
231
della vendemmia al di qua del ponte comunale sull’Adda, e al di là successivamente…”
Sernio
“Sernio, li 15 ottobre 1821
La vendemmia in questo Comune avrà luogo nei giorni seguenti
Nei giorni 19 e 20 corrente per i fondi alla sinistra dell’Adda, ossia a purivo
Nel giorno 22 e seguenti per il Vignale alla diritta del detto fiume…”
Anno 1822
Sernio
“Sernio, li 18 7mbre 1822
La Deputazione dell’Amministrazione Comunale di concerto coll’Imperial Regio Commissario Distrettuale
ha determinato
1)
La vendemmia in questo Comune avrà luogo per gli Oppoli a purivo nei giorni del 23 e 24 corente
2)
Nel successivo giorno 25 e susseguenti avrà luogo la vendemmia del Vignale alla diritta dell’Adda…
”
Mazzo
“La Deputazione all’amministrazione della Comune di Mazzo…ha fissato il principio della vendemmia in
questa Comune
-Alla sinistra dell’Adda nel giorno 20 andante
-Alla destra nel giorno 23 detto…
Mazzo, li 13 settembre 1822”
Grosotto
“Grosotto, 15 settembre 1822…
La Deputazione all’amministrazione comunale determina l’epoca della vendemmia nel modo e giorni seguenti:
La spiaggia dell’Aigola fino alla rovina ed al di là dell’Adda nei giorni 17 e 18 corrente 7mbre
Le altre tenute in fuori dal giorno 19 7mbre detto in avanti…
Stante la maturanza delle uve per cui fuori l’uso del praticato nei anni decorsi è avanzata la raccolta delle medesime, non è lecito a chi che sia lo spigolo delle vigne ove vi sono altri prodotti pendenti, come pomi di terra,
fagiuoli, verze ed altro, fino al finale raccolto di questi cadente a tutto ottobre prossimo venturo…”
Grosio
“La vindemia delle uve in questo territorio venne definitivamente approvata in questo territorio pel giorno 23
dell’andante Settembre; giusta il praticato negli anni andati non sono contemplati i fondi cintati…”
Stazzona
“La Deputazione di Stazzona considerate le circostanze…per il termine delle vendemie nel territorio di questa
Comune ha determinato di permettere la raccolta delle uve nel giorno di martedì li 24 del corrente…
Stazzona…li 14 7mbre 1822…”
Boalzo
“Dovendosi por mano alla raccolta delle uve…perche la vindemmia abbia a seguire con regolarità…ha stabilito l’epoca della raccolta nel giorno 23 andante per quei fondi che giacciono limitrofi alla strada provinciale e
che nel giorno 24 si possa eseguire in generale
Boalzo…14 settembre 1822…”
232
Teglio
“La precoce maturanza dell’uve, in ogni situazione, astringe non meno ad anticipare i termini della vendemmia…che a restringere sotto un termine solo tutte le situazioni - quindi – la Deputazione a questa Comune…dispone che il termine a vindemmiare in qualunque vignale di questa Comune e fissato al giorno… (la data è in
bianco!) …Dall’ufficio comunale di Teglio il 16 settembre 1822…”
San Giacomo di Teglio
“…Poiché le uve già in buon stato di maturanza in tutte le parti di questo Comune…posono ancora vieppiù più
perfezionare nel generale vantaggio, questa Deputazione Amministrativa…è passata a stabilire la raccolta delle
medesime nel giorno di giovedì 26 corrente 7mbre…”
Disposizioni relative alla vendemmia nel distretto di Tirano – 1824
“La Congregazione Centrale ha invitata questa Congregazione Provinciale a soggiungere i suoi divisamenti
intorno all’adottare una massima generale, ed uniforme, d’appresso alla quale formare un regolamento di polizia rurale onde precisare l’epoca della vendemmia. S’invitano gli II. RR. Commissari…a voler far conoscere
sull’argomento le rispettive consuetudini…Sondrio, 8 marzo 1824…”
Nota dell’Imperial Regio Commissario
“Avendo la Superiorità divisato di formare un Regolamento di polizia rurale onde precisare l’epoca della vendemmia, è interessata codesta Deputazione a far conoscere sull’argomento le rispettive comunali consuetudini…Tirano, 15 marzo 1824…”
Grosotto
“16 marzo 1824…si espone come in questo Comune non ci sia mai stata un’epoca fissa per la vendemmia,
avendosi fatto ragione alle circostanze del tempo, e della maturanza delle uve…facendo però questo riflesso,
che le uve di questo comune maturano 15 a 20 giorni più tardi che a Tirano, la vendemmia dovrebbe essere qui
ritardata da 15 a 20 giorni, salve le circostanze del tempo…”
Lovero
“La consuetudine di questo Comune riguardante l’autunnale vendemmia è di annualmente fissarne l’epoca,
basata sulle stagioni, maturanza dell’ uve e dei comuni limitrofi, e in tal costume la Deputazione opina continuare, in vista dei differenti clima che si succedono, sull’esempio dei decorsi 1822, e 1823…”
Tirano
“La vendemmia in questa comune viene ordinariamente determinata come si pratica ovunque, allorquando le
uve sono giunte alla loro perfezione; qualora però gli effetti delle stagioni non siano favorevoli alla maturazione, viene ritardata fino alla fine di ottobre, e poi si dà luogo alla raccolta delle uve, tali e quali si ritrovano.
Siccome poi i fondi vitati abbracciano la maggior parte di questo territorio coltivato, così a scanso di confusione ed anche per prevenire i derubbamenti, che da questa ne deriverebbero, la vendemmia si riparte in più giorni,
designandone ai primi, massime allorchè è ritardata, le spiaggie, che sono le più soggette alla brina.
Siffatto metodo è basato sull’esperienza di più secoli e quindi non si troverebbe conveniente, che si avesse a
variare, tanto più che per effetto delle diversità de’ climi e delle circostanze locali non sarebbe assolutamente
combinabile un piano uniforme…”
Bianzone
“Dai nostri antenati era stato prefis(s)o il termine della vindemia nel giorno 11 ottobre, ma sempre però facoltativo all’amministrazione il variare a norma della maturanza delle uve, lo che si è sempre praticato.
Non saprebbe pertanto questa deputazione cosa suggerire sul proposito, massime che nei scorsi due anni vi
fu il divario di un mese, ed inoltre si ha l’esperienza già da alcuni anni che le piogge sulla fine di 7mbre, e sul
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principio di 8bre sono periodiche, e però non è si facile il precisare l’epoca annuale della vindemia…”
Boalzo
“Non è fattibile di poter stabilire un metodo diverso dal sin’ora praticato riguardo alla vindemmia stante che
bisogna uniformarsi alle staggioni, o avvanzate, o tardive, ed anche al tempo, o di continua pioggia, od altre
intemperie, per cui un anno devesi raccoglier le uve o più presto, o più tardi…”
Aprica
“La Deputazione comunale di Aprica…riferisce che risultando li fondi vitati nel territorio di questa Comune
di poca estensione e situati in piano della Motta in confine col territorio di Stazzona si desidererebbe, che detto
termine fosse stabilito nel tempo della vendemmia da quelli di Stazzona, che solitamente è circa alla metà di
Ottobre…”
Documenti del sec. XIX relativi alla vendemmia ed alle violazioni del bando
Il quantitativo di documenti esistenti negli archivi dei comuni viticoli della zona è ingente, in particolare nel
periodo della crisi di metà secolo (nella sola Tirano molte decine di condanne per anno, con contenziosi spesso
aspri). Si sono selezionati solo alcuni atti che apparivano particolarmente significativi; gli stessi consentono
l’individuazione delle qualità di uva presenti nelle diverse zone, sottolineano il trattamento privilegiato dei
fondi chiusi, mettono infine in evidenza le modalità di chiusura dei siti vignati ed il dilagare dei furti e del
contrabbando di uva verso la Svizzera.
“Sondrio, 3 Settembre 1855
All’Imperial Regio Commissario Distrettuale – Tirano
L’Imperial Regia Delegazione ha motivo di ritenere che in alcuni Comuni di questa Provincia si abbia l’intenzione di anticipare il raccolto delle uve nell’imprudente intenzione di averne un sollecito profitto e di evitare
furti che potrebbero essere maggiormente temuti, nelle attuali sgraziate economiche condizioni della Provincia…Essendo…tutt’ora in vigore in questa Provincia la vecchia consuetudine del bando della vendemmia
vorrà codesto Ufficio trarne profitto…L’Imperial Regio Delegato Provinciale – Carpani”
“Imperial Regio Commissario Distrettuale – Tirano
L’Imperial Regia Delegazione Provinciale…inculcava di impedire l’introducentesi abuso di raccogliere le
uve avanti il bando della vendemmia…concedendo di passare al sequestro delle uve raccolte anzi tempo…e
affliggere ai contravventori una determinata multa. Tali provvedimenti vengono dalle presenti economiche
circostanze locali eminentemente richiesti, traendosi profitto da varii individui commercianti frutta all’estero
della tolleranza in tal materia fin qui usata per smerciare a Poschiavo ed altrove uve spesse volte, anzi quasi
sempre di furtiva provenienza…Bianzone, 2 Agostro 1856 - La Deputazione Comunale”
“Nell’Ufficio Comunale di Bianzone – 20 settembre 1856
In esito ad ordine impartito da questa Deputazione Comunale si portarono queste guardie Comunali, in concorso dell’Imperial Regia Gendarmeria nella casa…onde vedere se si rinvenissero uve, che si sopettavano di
mala provenienza. Al fatto, rinvennero una cavagna di uva, che asserisce di avere in parte raccolta su di una sua
pergola …nonché piccola parte averla colta la di lui moglie in un fondo oppolivo…di qualità della Schiava.
Interpellato del come il giorno 22 p.p. avesse trasportato a Poschiavo uva da vendere dichiarò che era non più di
libbre 3 di qualità Corvatta e poca Negrera prima di quel giorno di non averne portato in nessun luogo…L’uva
colta…nella perlustrazione attuale è circa libbre 6 (5 Kg.)…”
“Bianzone, 20 Settembre 1856
Dietro ordine di questa Deputazione Comunale il sottoscritto…si è oggi portato…nella quale si dubitava vi
fosse uva colta prima del tempo della vendemmia tuttora da stabilirsi. Di fatto si rinvenne una brenta di uva già
pigiata, della quale…si riconobbe della qualità così detta Schiava e Paganone e Rossola Dura…nello stesso
fondo asseriva aver colto circa 10 pesi di uva che aveva raccolta...nella cantina in un tinello, mista a (more) di
infima qualità…”
“Imperial Regio Commissario Distrettuale in Tirano
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Sul reclamo a Lei presentato…emergono le seguenti occorrenze…Il privilegio di raccogliere le uve a piacimento, è dato solamente alli così detti Chiosi che circondati da ogni parte da alti muri ed aventi accesso dalle
strade non hanno comunicazione con altri vicini e quindi li proprietarj di quelli non puonno pregiudicare li
vicini sia col danneggiare li frutti pendenti, sia coll’appropriarsi del fatto altrui…L’intiera spiaggia di Campone…era da circa due secoli retro coltivato a campi ed a selve, ma di mano in mano furono ridotti a viti…Dall’Ufficio Comunale di Tirano, li 12 8bre 1842…”
“Imperial Regio Commissario Distrettuale in Tirano
Evadendo l’ossequiata Ordinanza…Le si accompagnano qui acclusi in copia, diversi degli atti comprovanti la
vetustà de’ Regolamenti, che in Comune si conservano pel bando delle vendemmie, ed’essi sono:
N° 1: Protocollo Consigliare del 17 7mbre 1624, che proibisce la vendemmia fino al 20 8bre
N° 2: Grida Generale del 1628…
N° 3: Processo Consigliare del 8 8bre 1684, che fissa li giorni e i luoghi in cui è per quell’anno permesso raccogliere le uve
Nà 4: Grida del 18 8bre 1692…
Immancabilmente ogni anno il Consiglio de’ dodici ebbe a proclamare il bando della vendemmia fino al cadere del Retico Governo: indi il Podestà e poscia la Deputazione, sentiti previamente varj possidenti e coloni
del Comune, continuarono siffatta pratica. La cessata Prefettura Dipartimentale non solo ne permise la continuazione, ma trovando l’inveterata consuetudine ne principi di buona amministrazione…ordinò con espresse
circolari tutti gli anni che fossero stabiliti i tempi delle vendemmie nell’intiera Provincia…
Dall’Ufficio Comunale di Tirano, li 3 Aprile 1843”
“Sondrio, 10 settembre 1861 – CIRCOLARE – Alle Giunte Municipali dei Comuni viticoli della Provincia.
Benchè la straordinaria siccità abbia in buona parte paralizzati gli effetti della solforazione intrapresi in molti
Comuni viticoli, havvi tuttavia in alcuni di essi un raccolto non spregevole per quantità.
Ora importa che gli sforzi dell’intelligente e laborioso agricoltore non siano resi vani dalla malvagità dei ladri,
né guastati da troppo precoce vendemmia.
Le due questioni si collegano nel senso che la ragione che si mette avanti per precipitare la vendemmia è quella
appunto di non potersi salvare dai ladri.
Per prevenire sì grave danno io esorto tutte le Giunte non solo a voler organizzare delle pattuglie Nazionali
che facciano la ronda nottetempo…
Tutti i Comuni…che interpellati…se volevano mantenere il Bando nella Vendemmia risposero…affermativamente sono sempre in possesso di quella facoltà…
Mediante le due sopraccitate misure si perverrà a rientrare nello stato normale, sebbene ancora in piccola misura… IL GOVERNATORE – Torelli “
“AVVISO – Il Consiglio Comunale, avendo stabilito per la vendemmia…La invita sig. Comandante a voler
oltre al servizio notturno della Guardia Nazionale a custodia dei frutti, attivarne anche un altro di giorno, chiamando al servizio anche i militi iscritti nella riserva…Tirano, 18 settembre 1861…”
“AVVISO – Per tuttelare efficacemente la proprietà dei frutti campestri…non che per agevolare l’attivazione
del bando della vendemmia, saranno a far tempo da oggi ordinate pattuglie diurne e notturne di Guardia Nazionale.
Chiunque sarà colto in flagrante od in atto di eseguire o tentare alcun furto, o asportando uva da fondi soggetti
per consuetudine al bando, sarà tradotto al corpo di guardia per accertar la verità del fatto…
Non dubita il Municipio, che queste misure sebbene rigorose, saranno con lieto animo accettate, pensando che
esse rispondono al pubblico e privato interesse…Dal Municipio di Tirano il 24 Agosto 1862”
“Onorevole sig. Sindaco del Comune di Tirano – Il sottoscritto portandosi questa mane come al solito al suo
stabilimento ad uso filanda da seta si trovò improvvisamente sbarrata la strada per mezzo d’uno steccato eretto
sul Viale detto de’ Frati. Intercettandosi in tal modo la via diretta che dal Borgo conduce a tal stabilimento nel
quale lavorano quotidianamente 110 a 115 Persone tutte di questa Borgata, trovasi lo scivente nella necessità
che tal passaggio venga reso libero come sempre dacchè vi esiste lo stabilimento in discorso e quale percorrono
già da 14 anni, risentendone dunque un immenso danno…Giuseppe Mottana. Tirano, 19 Agosto 1863”
“Tirano nell’Ufficio comunale il 6 Settembre 1863
La Giunta Municipale raccoltasi…all’oggetto di determinare quali tra le diverse strade conducenti al vignale
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dovessero essere chiuse, onde tutelare la proprietà dai furti campestri…considerato che tra le strade che conducono al vignale possiedono maggior importanza quelle chiamate di Gerra, dei Baruffini, dei Visoli e dei Frati,
e che nessuna di queste mette ai Cimiteri od alle Chiese Parrocchiali…
Considerato che pella più frequente circolazione che ha luogo lungo le strade di Gerra, Visoli e Baruffini, è opportuno che queste siano munite di porte, e perché restino aperte durante il giorno, ciò non ha luogo nella strada
dei Frati, la quale d’altronde non serve ai bisogni dell’agricoltura, laddove le altre tornano a ciò necessarie;
ond’è che questa può e dev’essere chiusa con un assito di legno all’imboccatura sua colla strada dei Visoli…
Considerato che per ciò che concerne l’assito eretto all’imboccatura della strada dei Frati, mosse querela unicamente la ditta Mottana…
Considerato che allo stabilimento Mottana conducono tre altre strade comode…
DELIBERA
1)
Le strade di Gerra, Baruffini e Visuoli durante l’epoca della raccolta saranno munite di porte, le quali
saranno aperte dall’alba del giorno fino a notte
2)
La strada dei Frati là ove imbocca la strada dei Visuoli verrà diffesa da un’assito di legno…”
“Tirano, 2 agosto 1863 – La Giunta Municipale raccoltasi…all’oggetto di versare sulla spesa necessaria a costruire le porte che chiudono gli accessi al Vignale
considerato che fu pratica costantemente osservata di togliere, o quanto meno scemare i furti campestri ed il
guasto dei vigneti, all’epoca in cui pendono i frutti della vite
Considerato, che a tal intento giova assai precludere l’accesso al Vignale, massime durante la notte ed i giorni
festivi…Distinta della spesa presuntiva pella costruzione delle porte:
Alla porta di Gerra. Ricostruzione dell’arco in muro; porta di legno braccia 6 di assi di peccio; N° 4 ase di
libbre 12; 1 catenaccio…1 serratura con chiave…chiodi…fattura – Totali l. 38.00
Porta di fronte alla strada Baruffini: spesa come sopra
Porta ai Visoli solo…
Ai Frati assito di legno in luogo della porta…”
Atti del Consiglio Provinciale di Sondrio – 1862
“Proposta del Consigliere Piazzi perché il Consiglio Provinciale voglia interporre i suoi uffici presso l’Eccelso
Ministero dell’Interno affinchè la vendemmia in Valtellina venga sistemata con apposito Regolamento
Il detto consigliere…sviluppa la sua proposta, e ne dimostra la necessità…onde possibilmente prevenire i
furti d’uva così frequenti in questa Provincia. Espone quindi come il prodotto vino sia il più importante per
questi proprietarj, e come sia urgente e del massimo interesse di migliorarne e perfezionarne la qualità onde
abbia un sicuro e profittevole spaccio specialmente all’estero. Giacchè se per lo passato molti cantoni della
Svizzera e la Provincia di Como, ed in parte anche quella di Milano traevano dalla Valtellina grande quantità
di vini pel consumo ordinario, ora per gli agevolati mezzi di trasporto, le reti di ferrovie dovunque diffuse, e
la soppressione delle barriere doganali che imponevano ragguardevoli dazj di entrata in Lombardia a vini del
Piemonte, del Modenese e del Parmigiano, le circostanze sono talmente mutate, che anche quando la Crittogama avesse a cessare e si ottenessero ancora vini in copia per l’esportazione, questi incontreranno certamente
sui soliti mercati una formidabile concorrenza di vini ordinari di altre provenienze: per non dire, che atteso il
maggior dispendio qui della coltivazione della vite, non potranno assolutamente sostenere la concorrenza, se
non quando vengano posti in commercio vini della più perfetta e squisita qualità, per ottenere la quale, fra le
altre cose occorre necessariamente la completa maturanza delle uve. Accennava anche come la vendemmia in
Valtellina fosse già da secoli regolata con apposite norme e bandi, che…venivano promulgati dai Governatori
di questa Valle; essendo poi queste norme e consuetudini andate in disuso per qualche tempo, ma richiamate
poi in vigore dalla cessata Delegazione Provinciale fino dall’anno 1840 e sanzionate dal Governo di Milano
non che dalla Cancelleria Aulica sedente in Vienna, lo che prova come in ogni tempo la raccolta di questo importante prodotto del suolo fosse oggetto di speciali cure e provvedimenti. Accennava in fine ai molti e gravi
inconvenienti che derivavano dall’abbandonare ai singoli Comuni la determinazione dell’epoca della raccolta
delle uve e le altre prescrizioni e sanzioni penali in proposito; per cui reputava indispensabile un regolamento
con norme uniformi in tutti i Comuni viticoli della Provincia…Posta ai voti questa proposta veniva approvata
ad unanimità.”
Tirano - Atti vari dal 1867
“Regia luogotenenza delle Guardie Doganali della Rasica di Tirano-
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Interessando a questo Comune che sia osservato il bando della vendemmia, e che sia impedito il trasporto di
uva anche all’estero, che abusivamente da alcuni di questi terrieri suole praticarsi nella vicina Svizzera, si vorrebbe interessare la compiacenza di questa Luogotenenza a voler far sorvegliare a mezzo de’ proprj dipendenti
Guardie Doganali in occasione del loro servizio di posto, a che siano impediti simili trasporti di uve oltre il
confine, sequestrando l’uva stessa da consegnarsi in questo Comune.
Si trasmette a questa Luogotenenza per sua norma copia del Regolamento Municipale, avvertendo che le diposizioni della vendemmia si rinvengono a pag. 17
Tirano, dal Municipio li 16 7mbre 1867. La Giunta”
“Regia Luogotenenza delle Guardie Doganali – Tirano
Avendo questo Municipio potuto rilevare, come in onta all’invito diretto a codesta Illustre Luogotenenza ,
venga trasportata dell’uva oltre i confini passando sull’istessa strada Doganale, potendo il Municipio dubitare,
che forse a quel posto d’avviso non sia pervenuto relativo ordine in proposito, (si vorrebbe) interessare nuovamente, perché trattandosi di un (…) d’impotenza, voglia codesta Regia Luogotenenza assecondare il desiderio
qui espresso. Con Stima – La Giunta – Tirano, 26 Settembre 1867.”
“Tirano, il 29 7mbre 1867 – nell’Ufficio comunale
La Commisione incaricata per la visita dei fondi vitati onde stabilire il giorno della vendemmia…avrebbe fatto
le seguenti osservazioni.
1) che riguardo ai vignali da parte soliva l’uva può esser colta quando meglio si creda proponendo anzi che lo
si faccia per tempo, prima forse che possa sopraggiungere una pioggia, la quale recherebbe certamente non
indifferente danno al buon raccolto
2) che relativamente alla spiaggia di Cologna, la maturanza lascierebbe piuttosto a desiderare per cui sarebbe
forse opportuno che quella località fosse l’ultima ad essere vendemmiata
3) che per quanto riguarda la spiaggia del Tovo e della Ganda essendo le viti in gran parte state rovinate dalla
brina la vendemmia sarebbe di poca consistenza…
4) che si potrebbe accordare …di vendemmiare le Follive, Duco ed Ava perché essendo le uve di quella spiaggia di qualità difficile da conservarsi sarebbero le più esposte al pericolo della pioggia…”
“ Tirano, nell’Ufficio Municipale, li 25 Settembre 1881
il sorvegliante municipale…incaricato anche della direzione delle guardie campestri stabilite per la custodia
dell’uva…ha condotto qui in Ufficio…di anni 18 colta in un fondo di Panizza Pii a rubare dell’uva che venne
qui presentata contenuta in un fazzoletto del peso di circa tre libbre e del valore di circa centesimi ottanta.
L’uva venne quindi trattenuta in ufficio a disposizione dell’autorità penale essendosi restituito il fazzoletto
alla…che venne anche rilasciata in libertà. Letto, confermato avendo la…dichiarato di non saper scrivere. Avendo il proprietario del fondo dichiarato di non intendere procedere in via giudiziaria si passi la pratica agli
atti. 28/10/81”
“Onorevole municipio di Tirano
Il sottoscritto fa conosciere che la guardia campestre Divitini Simone…trovandosi di servizio alle ore 6 circa
di mattina nella spiaggia così detta del Dosso, nel suo raporto…anonciava che una compagnia d’Alpini faceva
le sue escursioni traversando tutta l’opolata cosi detta ai Bana e poi a preso la via del Dosso nella proprietà
del Spada, Maganetti, Omodei e tanti altri e poi dopo sono andati nelle selve dei Zuchetti. Tirano, li 2 ottobre
1884…”
“Onorevole Giunta Municipale di Tirano
Mi trovo nella triste necessità di dover pregare…perché mi venga concesso di raccogliere cominciando almeno
da giovedì p. v. 2/10 le uve che sono nel fondo da me tenuto in locazione a S. Alberto dalla Veneranda Prevostura locale…una visita accurata d’jeri mi ha persuaso che senza grandissimo danno non potrei ritardare anche
se non piovesse, nel quale ultimo caso il raccolto sarebbe per me per due terzi perduto. I vitigni di quella vigna
sono per due buoni terzi di qualità Brugnole, Margne, Schiave e Rossole tenere. La straordinaria grossezza dei
grappoli e degli acini e le recenti pioggie li resero deboli così da cadere a terra pel peso o scoppiando marcire
sul pampino. Le uve di dette qualità sono in quella località del tutto mature e il marciume vi fa progressi allarmanti. Una pioggia e tutta quella grazia di Dio ottenuta a forza di fatiche e spese enormi sarà perduta. E la
pioggia tutto fa presagire vicina e pur troppo l’esperienza ci prova che le pioggie d’Ottobre durano molto…A
parte il precetto enologico esser meglio raccoglier uve un po’ acerbe che marcite o in via di marciume v’ha
l’altro criterio del rispetto dovuto alla proprietà privata alla quale, per quanto minima sia, nessun interesse
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pubblico può imporsi senza congruo compenso. Il bando della vendemmia, contro cui ormai tutti gli enologi
e viticultori protestano come avanzo di barbarie e per cui ormai in pochissimi luoghi ha vigore, presuppone
eguale qualità di vitigni ed eguali condizione ed esposizione di terreni, ciò che nelle vallate specialmente è
un assurdo enologico e geologico…E in eguali condizioni si trovano moltissimi altri ai quali e per la tignola
(camola) e pel marciume e la flaccidezza l’uva diminuisce a vista d’occhio…”
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