REGOLAMENTO D`ISTITUTO - istituto comprensivo 3° ceschelli
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REGOLAMENTO D`ISTITUTO - istituto comprensivo 3° ceschelli
REGOLAMENTO D’ISTITUTO A.S. 2014/15 ORARIO DELLE LEZIONI Art.1 Il servizio scolastico viene svolto, nella scuola secondaria e Primaria, dal Lunedì al Sabato, per un totale di 6 giorni settimanali di lezione; nella scuola dell’Infanzia, dal Lunedì al Venerdì. Gli orari delle lezioni sono pubblicati nel P.O.F. della Scuola. Art.2 L’alunno è tenuto al rispetto dell’orario di entrata. Art.3 Tutte le classi dell’infanzia e primaria, al termine delle lezioni, usciranno ordinatamente al suono della prima campanella, mentre l’uscita delle classi della Scuola secondaria, per un corretto deflusso, è regolamentata dal suono di 3 campanelle, sfalsato per piano. USCITA Art.4 Gli alunni dell’Infanzia e Primaria, all’uscita devono essere prelevati da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, purché maggiorenne, dietro presentazione di un documento di riconoscimento e di una delega da parte del genitore. In mancanza di un adulto a cui affidare l’alunno in uscita, la Scuola non può consentire al minore di lasciare i locali scolastici ed è tenuta ad avvisare le autorità di pubblica sicurezza. Per la Scuola Secondaria di primo grado, i docenti accompagneranno gli alunni fino al cancello della scuola. Art.5 All'inizio di ogni anno scolastico, le deleghe per il ritiro degli alunni di ogni ordine di Scuola a favore di terze persone - purché maggiorenni - dovranno essere fatte per iscritto dai genitori con indicazione dei dati anagrafici e fotocopia della carta di identità della persona delegata. Per la Scuola Primaria e dell'Infanzia le deleghe dovranno essere conservate in classe in apposito cassetto, a disposizione di tutti i docenti. Per la Scuola Secondaria di primo grado verranno conservate presso gli uffici di Segreteria, nel fascicolo personale dell'alunno. Nel caso in cui si tratti di riconferme e non di nuove deleghe, le stesse dovranno essere comunque fatte per iscritto all’inizio di ciascun anno scolastico, relativamente alla consegna degli alunni in uscita al termine delle lezioni. Art.6 I genitori o i delegati al ritiro del bambino sono tenuti alla massima puntualità dal momento che il docente termina il proprio orario di servizio in concomitanza con l’uscita della classe. In caso di ritardi prolungati o sistematici del genitore/affidatario delegato al ritiro, saranno avvisati Vigili Urbani o Carabinieri mediante comunicazione da parte della Segreteria della Scuola. Art.7 Le famiglie sono tenute a segnalare per iscritto ai docenti di classe il nominativo degli alunni che usufruiscono del servizio di Scuolabus. I docenti sono tenuti a vigilare che i bambini utilizzino tale mezzo di trasporto al termine delle lezioni; eventuali variazioni in merito, potranno essere prese in considerazione solo se comunicate per iscritto dalla famiglia ai docenti della classe o nel caso in cui si presentasse personalmente il genitore/delegato prima del servizio di Scuolabus. Il docente non potrà prendere in considerazione comunicazioni verbali o tramite lo stesso alunno. RITARDI – USCITE ANTICIPATE Art.8 Eventuali ritardi rispetto all’orario di entrata (massima tolleranza 5 minuti ) devono essere giustificati tramite l’apposito libretto (per la Scuola Primaria sul diario) e annotati sul Registro di Classe. Sono consentiti un massimo di 3 ritardi al mese, oltre ai quali dovrà essere segnalato il caso al D. S. Fanno eccezione gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e gli alunni che abbiano avuto l’autorizzazione del D.S. (casi particolari). Gli alunni che arrivano dopo le 9.00 verranno comunque ammessi subito in classe, prima dell'inizio della seconda ora. I cancelli delle varie Scuole chiuderanno alle ore 9,00. Art.9 Per motivi particolari, nel caso in cui sia necessario che l’alunno entri più tardi, oppure esca prima del termine delle lezioni, si richiede l’autorizzazione della Presidenza, da parte del genitore o delegato che è tenuto a firmare l’uscita, verbalizzata dal docente in servizio, sul Registro di Classe. Art.10 I genitori dell’alunno che avesse necessità di essere prelevato dalla Scuola, per malessere o altra sopravvenuta seria motivazione di salute, saranno avvertiti esclusivamente dalla segreteria della Scuola, informata dall’insegnante tramite collaboratore scolastico. È tassativamente vietato l’uso del cellulare da parte degli alunni anche in questa occasione. È fatto divieto ai genitori di telefonare a Scuola per parlare con i docenti durante le ore di lezione, poiché gli stessi saranno accolti nell’ora di ricevimento. È indispensabile che la famiglia tenga sempre informata la Scuola di eventuali cambiamenti di recapiti telefonici, se diversi rispetto a quelli comunicati al momento dell’iscrizione del proprio figlio. ASSENZE Art.11 Per la Scuola Secondaria, le assenze devono essere giustificate sul libretto fornito dalla Scuola. La giustificazione deve essere presentata rigorosamente il giorno del rientro dell’assenza, al Docente della prima ora di lezione che è tenuto a verificare la validità della stessa. Dopo la terza dimenticanza, la famiglia sarà avvisata telefonicamente e verrà convocato un genitore per la relativa giustificazione. Per le assenze dovute a chiusura dei locali della Scuola, sarà sufficiente la firma del genitore apposta in calce all’avviso scritto sul diario. L' assenza dovuta a sciopero del personale della Scuola, docente in servizio in prima ora, dovrà essere giustificata sull’apposito libretto ma non sarà conteggiata nel monte – ore delle assenze dell’alunno. Art.12 Le assenze della durata di cinque giorni devono essere giustificate dal genitore e documentate dal certificato medico obbligatorio, da consegnare poi al docente della prima ora il primo giorno di rientro. Senza tale certificato, l’alunno non sarà ammesso in classe, verrà affidato al collaboratore scolastico della portineria e saranno contattati immediatamente i genitori che dovranno provvedere o alla presentazione del certificato o a prelevare l’alunno sprovvisto di tale certificazione. Art.13 Per le ripetute assenze degli alunni, i docenti sono tenuti ad avvertire la Presidenza. In ottemperanza dell’obbligo scolastico, nel caso in cui le assenze pregiudicassero la validità dell’anno scolastico, il D.S. denuncerà il fatto alle autorità competenti, previa informazione alla famiglia. TRANSITO NEI LOCALI SCOLASTICI Art.14 Per consentire il transito ai genitori/delegati in accompagnamento dei bambini a Scuola, i cancelli dei plessi PACE e CASILLI verranno aperti alle ore 8.20, per la sede centrale alle ore 8.10. Dal momento che non è possibile assicurare un servizio di vigilanza da parte degli operatori scolastici, se non a partire dall'inizio dell'orario delle lezioni, i genitori sono pienamente responsabili della custodia del minore, sino all'ingresso nell'edificio. Adulti e bambini dovranno sostare in modo corretto nel cortile scolastico in attesa del suono della campanella che preannuncia l’orario di entrata e per il più breve tempo possibile. È tassativamente vietato lasciare il proprio bambino incustodito all’interno del cancello della Scuola. I genitori/delegati sono pienamente responsabili della custodia del minore sino ad accertata consegna agli operatori scolastici (ingresso nell’edificio). Gli alunni entreranno nell’edificio scolastico senza i propri accompagnatori. I docenti li attenderanno all’ingresso e in perfetto ordine accederanno nelle proprie aule. I bambini della Scuola dell’Infanzia dovranno altresì essere accompagnati all’ingresso e consegnati al collaboratore scolastico e a docenti. Art.15 Al termine delle lezioni, non è consentita la sosta di genitori ed alunni nei locali scolastici e nel cortile della Scuola, neppure per la sola richiesta di informazioni al Docente in uscita. Dal momento che il servizio di vigilanza da parte degli operatori scolastici cessa al termine delle lezioni, i genitori sono pienamente responsabili della custodia del minore, sino all'uscita dal cancello della Scuola. I collaboratori scolastici vigileranno sull'applicazione di tale norma. Art.16 Durante le riunioni e i ricevimenti collegiali non è ammessa la presenza di bambini, dal momento che la Scuola non può attivare un servizio di vigilanza per sorvegliare i minori e consentire ai genitori un sereno colloquio con i rispettivi Docenti. Nel caso in cui i genitori si presenteranno agli incontri collegiali con i propri figli dovranno aver cura di controllarli e per incidenti dovuti a cattiva sorveglianza se ne assumeranno tutte le responsabilità. Art.17 Tutti gli spostamenti degli alunni, nell’ambito della Scuola e fuori di essa, avvengono sotto la responsabilità del Docente che controlla e fa osservare un comportamento corretto agli stessi. Art.18 La ricreazione, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado, avrà la durata di 10 minuti, gli alunni rimarranno in classe e potranno recarsi ai servizi, dietro autorizzazione del docente ( UNA femmina e UN maschio alla volta). I collaboratori scolastici per la Scuola Secondaria, sono tenuti alla vigilanza degli stessi quando si recano nei bagni. Onde evitare un transito costante nei corridoi, non è consentito recarsi ai servizi igienici durante la prima e la quinta ora di lezione, salvo le urgenze che i docenti valuteranno di volta in volta. MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI/OGGETTI PERSONALI E SCOLASTICI Art.19 Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni provvisti del materiale didattico necessario, del quale si assumono la completa responsabilità. Qualora gli alunni venissero a Scuola sprovvisti di tale materiale, previo avviso ai genitori, sarà adottata un’apposita sanzione (vedi sezione DISCIPLINA). Art.20 Per l’uso della palestra è obbligatorio munirsi di tuta e di un paio di scarpe da ginnastica. Art.21 Il diario è il mezzo ufficiale di comunicazione Scuola/famiglia. I genitori dei bambini sono pregati di scrivere sul diario l’indirizzo, il numero telefonico di casa, del posto di lavoro ed, eventualmente, il numero del cellulare o il recapito telefonico di parenti e di controllare sistematicamente i contenuti giornalieri in esso registrati sia allo scopo di informarsi del lavoro assegnato agli alunni sia per acquisire determinate informazioni da parte della Scuola. Art.22 Agli alunni della Scuola Primaria non è assolutamente consentito portare il cellulare; nella Scuola Secondaria di primo grado ne è severamente vietato l’uso durante tutto l’orario scolastico, comprese la ricreazione. In caso di infrazione, oltre alla sanzione comminata dal docente, il telefonino sarà custodito nella cassaforte della Presidenza e restituito ai genitori dell’alunno. Art.23 L’uso della biblioteca e dei laboratori è disciplinato da appositi regolamenti. Art.24 Ciascun gruppo - classe è responsabile dell’arredo della propria aula, degli strumenti e degli ausili didattici utilizzati, nonché della pulizia, facendo buon uso del cestino. Art.25 Nel caso in cui gli alunni provocassero danni ai beni della Scuola, le famiglie saranno chiamate a risarcire i danni. Art.26 Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e rispettoso delle persone e dell’ambiente scolastico. Il persistere di abbigliamento non idoneo sarà sanzionato secondo il Regolamento di disciplina. Si dovrà inoltre evitare l’uso di accessori inadatti all’età dei bambini e al luogo frequentato. I bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primaria indosseranno il grembiule, salvo nei mesi scolastici con temperature elevate, nei quali indosseranno t-shirt bianche. Inoltre, per facilitare l’uso dei servizi igienici, i pantaloni devono essere senza cinture o bretelle. Le scarpe devono essere a strappo, senza lacci o fibbie. Gli alunni della Scuola Secondaria dovranno indossare una divisa, pantaloni e maglia blu, tranne nei giorni in cui faranno attività motoria. Art.27 Si consiglia ai genitori di aprire giornalmente lo zainetto dei loro figli per motivi igienici e per verificare la presenza di eventuali comunicazioni scritte: qualsiasi avviso dovrà essere da loro firmato e rimandato tempestivamente a Scuola. Art.28 I bambini non dovranno portare a Scuola né danaro, né giochi (a meno che questi non siano stati autorizzati dagli insegnanti) né oggetti di valore. La Scuola non risponde dello smarrimento di tali beni. Art.29 Nell'ambito delle attività istituzionali previste nel Piano dell'Offerta Formativa, possono essere acquisite, dalla Scuola, immagini fotografiche, filmati video e registrazioni audio degli studenti per: - documentare fasi di progetti o attività; - pubblicare opuscoli illustrativi di iniziative della Scuola; - rendere noto a mezzo stampa o tramite web notizie, progetti, attività, premiazioni, ecc.; - documentare attività laboratoriali, fasi di progettazione o di lavorazione; - favorire l'integrazione multiculturale e multietnica; - documentare attività teatrali di fine anno o nel corso dell'anno. I dati saranno trattati con modalità conformi alle regole previste dall'art. 11 del Codice Privacy e dal Regolamento MIUR sul trattamento di dati sensibili e giudiziari n. 305/2006 Per le foto ricordo di classe e/o di ogni singolo alunno, sarà consentita la presentazione di proposte solo da parte di Ditte fotografiche in cui vi si dichiari espressamente che le immagini acquisite non saranno oggetto né di esportazione né di utilizzo per altri fini per i quali non è stata fatta espressa richiesta. Più proposte dovranno comunque preventivamente essere valutate ed approvate dal Consigliod’Istituto. Nel caso di manifestazioni quali recite, saggi, eventi collettivi che presuppongano necessariamente l'uso dei locali e degli spazi scolastici, la Scuola declina ogni responsabilità sull'eventuale acquisizione ed utilizzo delle immagini fotografate o registrate da parte delle famiglie. Art.30 Ai genitori non è consentito interrompere costantemente l’attività didattica per consegnare agli alunni merendine ed altro materiale dimenticato. Art.31 Per finalità educative non è consentito festeggiare in classe, tranne in particolari ricorrenze con la presenza dei genitori, anche con la consumazione di cibi e bevande provenienti dall’esterno purché questi siano esclusivamente prodotti industriali confezionati (con indicazione della data di scadenza del prodotto) e ben conservati (non debbono presupporre la conservazione in frigorifero prima dell’apertura). Sarà tuttavia obbligatorio un previo consenso scritto di tutte le famiglie della classe, da acquisire da parte del rappresentante di classe, all’inizio dell’anno scolastico e da consegnare al docente. I docenti forniranno apposito modulo per acquisire le richieste. Alla fine dell’orario scolastico il cibo non consumato deve essere eliminato e dovrà essere ripristinato l’ordine e la pulizia dell’aula. La Scuola non si ritiene responsabile delle conseguenze dovute alla consumazione dei prodotti introdotti dalle famiglie che siano state consenzienti a tale iniziativa. INTERVENTI SANITARI Art.32 I genitori sono invitati a comunicare alla Scuola qualsiasi informazione che possa essere utile conoscere per la tutela della salute del proprio figlio (ad esempio: intolleranze alimentari, allergie, ecc.). Nel caso in cui si rendesse necessaria la somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico, dovrà essere presentata al D.S. la relativa certificazione medica, indicante i tempi, la posologia e le modalità di somministrazione, e la richiesta dei genitori con specifica di esonero di responsabilità per il personale scolastico che somministrerà il farmaco. Il D.S. autorizzerà comunque quel genitore, o delegato individuato dalla famiglia, che richiederà l'ingresso a Scuola durante l'orario delle lezioni per poter somministrare personalmente il farmaco al bambino. Art.33 La pediculosi è considerata come una malattia infettiva e come tale vanno adottate tutte le iniziative atte alla prevenzione ed alla cura di coloro che ne sono affetti (Min.Salute –dir.Gen.Salute – Uff. III Malattie infettive e profilassi internazionale). La responsabilità principale della prevenzione, identificazione e trattamento della pediculosi è dei genitori del bambino che frequenta la Scuola. La Scuola ha un ruolo fondamentale nel sostenere la famiglia nell’attività di identificazione e prevenzione della pediculosi attraverso: • Contatti con il SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) • Contatti con i genitori Art.34 In caso di infortunio sopravvenuto ad un alunno, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, l’insegnante verificata l’entità dello stesso, provvederà tramite la segreteria ad avvisare il servizio 118 e contemporaneamente la famiglia. Art.35 I docenti che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare “ore eccedenti”, sostituendo i colleghi assenti, devono annotare sul registro di classe l’attività svolta dagli alunni.