REGOLAMENTO D`ISTITUTO - istituto comprensivo 3° ceschelli

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REGOLAMENTO D`ISTITUTO - istituto comprensivo 3° ceschelli
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
A.S. 2014/15
ORARIO DELLE LEZIONI
Art.1 Il servizio scolastico viene svolto, nella scuola secondaria e Primaria, dal Lunedì al Sabato,
per un totale di 6 giorni settimanali di lezione; nella scuola dell’Infanzia, dal Lunedì al Venerdì. Gli
orari delle lezioni sono pubblicati nel P.O.F. della Scuola.
Art.2 L’alunno è tenuto al rispetto dell’orario di entrata.
Art.3 Tutte le classi dell’infanzia e primaria, al termine delle lezioni, usciranno ordinatamente al
suono della prima campanella, mentre l’uscita delle classi della Scuola secondaria, per un corretto
deflusso, è regolamentata dal suono di 3 campanelle, sfalsato per piano.
USCITA
Art.4 Gli alunni dell’Infanzia e Primaria, all’uscita devono essere prelevati da uno dei genitori, o
da chi ne fa le veci, purché maggiorenne, dietro presentazione di un documento di riconoscimento e
di una delega da parte del genitore. In mancanza di un adulto a cui affidare l’alunno in uscita, la
Scuola non può consentire al minore di lasciare i locali scolastici ed è tenuta ad avvisare le autorità
di pubblica sicurezza. Per la Scuola Secondaria di primo grado, i docenti accompagneranno gli
alunni fino al cancello della scuola.
Art.5 All'inizio di ogni anno scolastico, le deleghe per il ritiro degli alunni di ogni ordine di Scuola
a favore di terze persone - purché maggiorenni - dovranno essere fatte per iscritto dai genitori con
indicazione dei dati anagrafici e fotocopia della carta di identità della persona delegata. Per la
Scuola Primaria e dell'Infanzia le deleghe dovranno essere conservate in classe in apposito cassetto,
a disposizione di tutti i docenti. Per la Scuola Secondaria di primo grado verranno conservate presso
gli uffici di Segreteria, nel fascicolo personale dell'alunno. Nel caso in cui si tratti di riconferme e
non di nuove deleghe, le stesse dovranno essere comunque fatte per iscritto all’inizio di ciascun
anno scolastico, relativamente alla consegna degli alunni in uscita al termine delle lezioni.
Art.6 I genitori o i delegati al ritiro del bambino sono tenuti alla massima puntualità dal momento
che il docente termina il proprio orario di servizio in concomitanza con l’uscita della classe. In caso
di ritardi prolungati o sistematici del genitore/affidatario delegato al ritiro, saranno avvisati Vigili
Urbani o Carabinieri mediante comunicazione da parte della Segreteria della Scuola.
Art.7 Le famiglie sono tenute a segnalare per iscritto ai docenti di classe il nominativo degli alunni
che usufruiscono del servizio di Scuolabus. I docenti sono tenuti a vigilare che i bambini utilizzino
tale mezzo di trasporto al termine delle lezioni; eventuali variazioni in merito, potranno essere prese
in considerazione solo se comunicate per iscritto dalla famiglia ai docenti della classe o nel caso in
cui si presentasse personalmente il genitore/delegato prima del servizio di Scuolabus. Il docente non
potrà prendere in considerazione comunicazioni verbali o tramite lo stesso alunno.
RITARDI – USCITE ANTICIPATE
Art.8 Eventuali ritardi rispetto all’orario di entrata (massima tolleranza 5 minuti ) devono essere
giustificati tramite l’apposito libretto (per la Scuola Primaria sul diario) e annotati sul Registro di
Classe. Sono consentiti un massimo di 3 ritardi al mese, oltre ai quali dovrà essere segnalato il caso
al D. S. Fanno eccezione gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e gli alunni che
abbiano avuto l’autorizzazione del D.S. (casi particolari). Gli alunni che arrivano dopo le 9.00
verranno comunque ammessi subito in classe, prima dell'inizio della seconda ora. I cancelli delle
varie Scuole chiuderanno alle ore 9,00.
Art.9 Per motivi particolari, nel caso in cui sia necessario che l’alunno entri più tardi, oppure esca
prima del termine delle lezioni, si richiede l’autorizzazione della Presidenza, da parte del genitore o
delegato che è tenuto a firmare l’uscita, verbalizzata dal docente in servizio, sul Registro di Classe.
Art.10 I genitori dell’alunno che avesse necessità di essere prelevato dalla Scuola, per malessere o
altra sopravvenuta seria motivazione di salute, saranno avvertiti esclusivamente dalla segreteria
della Scuola, informata dall’insegnante tramite collaboratore scolastico. È tassativamente vietato
l’uso del cellulare da parte degli alunni anche in questa occasione. È fatto divieto ai genitori di
telefonare a Scuola per parlare con i docenti durante le ore di lezione, poiché gli stessi saranno
accolti nell’ora di ricevimento. È indispensabile che la famiglia tenga sempre informata la Scuola di
eventuali cambiamenti di recapiti telefonici, se diversi rispetto a quelli comunicati al momento
dell’iscrizione del proprio figlio.
ASSENZE
Art.11 Per la Scuola Secondaria, le assenze devono essere giustificate sul libretto fornito dalla
Scuola. La giustificazione deve essere presentata rigorosamente il giorno del rientro dell’assenza,
al Docente della prima ora di lezione che è tenuto a verificare la validità della stessa. Dopo la terza
dimenticanza, la famiglia sarà avvisata telefonicamente e verrà convocato un genitore per la relativa
giustificazione. Per le assenze dovute a chiusura dei locali della Scuola, sarà sufficiente la firma del
genitore apposta in calce all’avviso scritto sul diario. L' assenza dovuta a sciopero del personale
della Scuola, docente in servizio in prima ora, dovrà essere giustificata sull’apposito libretto ma non
sarà conteggiata nel monte – ore delle assenze dell’alunno.
Art.12 Le assenze della durata di cinque giorni devono essere giustificate dal genitore e
documentate dal certificato medico obbligatorio, da consegnare poi al docente della prima ora il
primo giorno di rientro. Senza tale certificato, l’alunno non sarà ammesso in classe, verrà affidato al
collaboratore scolastico della portineria e saranno contattati immediatamente i genitori che
dovranno provvedere o alla presentazione del certificato o a prelevare l’alunno sprovvisto di tale
certificazione.
Art.13 Per le ripetute assenze degli alunni, i docenti sono tenuti ad avvertire la Presidenza. In
ottemperanza dell’obbligo scolastico, nel caso in cui le assenze pregiudicassero la validità dell’anno
scolastico, il D.S. denuncerà il fatto alle autorità competenti, previa informazione alla famiglia.
TRANSITO NEI LOCALI SCOLASTICI
Art.14 Per consentire il transito ai genitori/delegati in accompagnamento dei bambini a Scuola, i
cancelli dei plessi PACE e CASILLI verranno aperti alle ore 8.20, per la sede centrale alle ore 8.10.
Dal momento che non è possibile assicurare un servizio di vigilanza da parte degli operatori
scolastici, se non a partire dall'inizio dell'orario delle lezioni, i genitori sono pienamente
responsabili della custodia del minore, sino all'ingresso nell'edificio. Adulti e bambini dovranno
sostare in modo corretto nel cortile scolastico in attesa del suono della campanella che preannuncia
l’orario di entrata e per il più breve tempo possibile. È tassativamente vietato lasciare il proprio
bambino incustodito all’interno del cancello della Scuola. I genitori/delegati sono pienamente
responsabili della custodia del minore sino ad accertata consegna agli operatori scolastici (ingresso
nell’edificio). Gli alunni entreranno nell’edificio scolastico senza i propri accompagnatori. I docenti
li attenderanno all’ingresso e in perfetto ordine accederanno nelle proprie aule. I bambini della
Scuola dell’Infanzia dovranno altresì essere accompagnati all’ingresso e consegnati al collaboratore
scolastico e a docenti.
Art.15 Al termine delle lezioni, non è consentita la sosta di genitori ed alunni nei locali scolastici e
nel cortile della Scuola, neppure per la sola richiesta di informazioni al Docente in uscita. Dal
momento che il servizio di vigilanza da parte degli operatori scolastici cessa al termine delle lezioni,
i genitori sono pienamente responsabili della custodia del minore, sino all'uscita dal cancello della
Scuola. I collaboratori scolastici vigileranno sull'applicazione di tale norma.
Art.16 Durante le riunioni e i ricevimenti collegiali non è ammessa la presenza di bambini, dal
momento che la Scuola non può attivare un servizio di vigilanza per sorvegliare i minori e
consentire ai genitori un sereno colloquio con i rispettivi Docenti. Nel caso in cui i genitori si
presenteranno agli incontri collegiali con i propri figli dovranno aver cura di controllarli e per
incidenti dovuti a cattiva sorveglianza se ne assumeranno tutte le responsabilità.
Art.17 Tutti gli spostamenti degli alunni, nell’ambito della Scuola e fuori di essa, avvengono sotto
la responsabilità del Docente che controlla e fa osservare un comportamento corretto agli stessi.
Art.18 La ricreazione, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado, avrà la
durata di 10 minuti, gli alunni
rimarranno in classe e potranno recarsi ai servizi, dietro
autorizzazione del docente ( UNA femmina e UN maschio alla volta). I collaboratori scolastici per
la Scuola Secondaria, sono tenuti alla vigilanza degli stessi quando si recano nei bagni. Onde
evitare un transito costante nei corridoi, non è consentito recarsi ai servizi igienici durante la prima
e la quinta ora di lezione, salvo le urgenze che i docenti valuteranno di volta in volta.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI/OGGETTI PERSONALI E
SCOLASTICI
Art.19 Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni provvisti del materiale didattico necessario,
del quale si assumono la completa responsabilità. Qualora gli alunni venissero a Scuola sprovvisti
di tale materiale, previo avviso ai genitori, sarà adottata un’apposita sanzione (vedi sezione
DISCIPLINA).
Art.20 Per l’uso della palestra è obbligatorio munirsi di tuta e di un paio di scarpe da ginnastica.
Art.21 Il diario è il mezzo ufficiale di comunicazione Scuola/famiglia. I genitori dei bambini sono
pregati di scrivere sul diario l’indirizzo, il numero telefonico di casa, del posto di lavoro ed,
eventualmente, il numero del cellulare o il recapito telefonico di parenti e di controllare
sistematicamente i contenuti giornalieri in esso registrati sia allo scopo di informarsi del lavoro
assegnato agli alunni sia per acquisire determinate informazioni da parte della Scuola.
Art.22 Agli alunni della Scuola Primaria non è assolutamente consentito portare il cellulare; nella
Scuola Secondaria di primo grado ne è severamente vietato l’uso durante tutto l’orario scolastico,
comprese la ricreazione. In caso di infrazione, oltre alla sanzione comminata dal docente, il
telefonino sarà custodito nella cassaforte della Presidenza e restituito ai genitori dell’alunno.
Art.23 L’uso della biblioteca e dei laboratori è disciplinato da appositi regolamenti.
Art.24 Ciascun gruppo - classe è responsabile dell’arredo della propria aula, degli strumenti e degli
ausili didattici utilizzati, nonché della pulizia, facendo buon uso del cestino.
Art.25 Nel caso in cui gli alunni provocassero danni ai beni della Scuola, le famiglie saranno
chiamate a risarcire i danni.
Art.26
Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e rispettoso delle persone e
dell’ambiente scolastico. Il persistere di abbigliamento non idoneo sarà sanzionato secondo il
Regolamento di disciplina. Si dovrà inoltre evitare l’uso di accessori inadatti all’età dei bambini e al
luogo frequentato. I bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primaria indosseranno il grembiule, salvo
nei mesi scolastici con temperature elevate, nei quali indosseranno t-shirt bianche. Inoltre, per
facilitare l’uso dei servizi igienici, i pantaloni devono essere senza cinture o bretelle. Le scarpe
devono essere a strappo, senza lacci o fibbie. Gli alunni della Scuola Secondaria dovranno indossare
una divisa, pantaloni e maglia blu, tranne nei giorni in cui faranno attività motoria.
Art.27 Si consiglia ai genitori di aprire giornalmente lo zainetto dei loro figli per motivi igienici e
per verificare la presenza di eventuali comunicazioni scritte: qualsiasi avviso dovrà essere da loro
firmato e rimandato tempestivamente a Scuola.
Art.28 I bambini non dovranno portare a Scuola né danaro, né giochi (a meno che questi non siano
stati autorizzati dagli insegnanti) né oggetti di valore. La Scuola non risponde dello smarrimento di
tali beni.
Art.29 Nell'ambito delle attività istituzionali previste nel Piano dell'Offerta Formativa, possono
essere acquisite, dalla Scuola, immagini fotografiche, filmati video e registrazioni audio degli
studenti per:
- documentare fasi di progetti o attività;
- pubblicare opuscoli illustrativi di iniziative della Scuola;
- rendere noto a mezzo stampa o tramite web notizie, progetti, attività, premiazioni, ecc.;
- documentare attività laboratoriali, fasi di progettazione o di lavorazione;
- favorire l'integrazione multiculturale e multietnica;
- documentare attività teatrali di fine anno o nel corso dell'anno.
I dati saranno trattati con modalità conformi alle regole previste dall'art. 11 del Codice Privacy e dal
Regolamento MIUR sul trattamento di dati sensibili e giudiziari n. 305/2006
Per le foto ricordo di classe e/o di ogni singolo alunno, sarà consentita la presentazione di proposte
solo da parte di Ditte fotografiche in cui vi si dichiari espressamente che le immagini acquisite non
saranno oggetto né di esportazione né di utilizzo per altri fini per i quali non è stata fatta espressa
richiesta. Più proposte dovranno comunque preventivamente essere valutate ed approvate dal
Consigliod’Istituto.
Nel caso di manifestazioni quali recite, saggi, eventi collettivi che presuppongano necessariamente
l'uso dei locali e degli spazi scolastici, la Scuola declina ogni responsabilità sull'eventuale
acquisizione ed utilizzo delle immagini fotografate o registrate da parte delle famiglie.
Art.30 Ai genitori non è consentito interrompere costantemente l’attività didattica per consegnare
agli alunni merendine ed altro materiale dimenticato.
Art.31 Per finalità educative non è consentito festeggiare in classe, tranne in particolari ricorrenze
con la presenza dei genitori, anche con la consumazione di cibi e bevande provenienti dall’esterno
purché questi siano esclusivamente prodotti industriali confezionati (con indicazione della data di
scadenza del prodotto) e ben conservati (non debbono presupporre la conservazione in frigorifero
prima dell’apertura). Sarà tuttavia obbligatorio un previo consenso scritto di tutte le famiglie della
classe, da acquisire da parte del rappresentante di classe, all’inizio dell’anno scolastico e da
consegnare al docente. I docenti forniranno apposito modulo per acquisire le richieste. Alla fine
dell’orario scolastico il cibo non consumato deve essere eliminato e dovrà essere ripristinato
l’ordine e la pulizia dell’aula. La Scuola non si ritiene responsabile delle conseguenze dovute alla
consumazione dei prodotti introdotti dalle famiglie che siano state consenzienti a tale iniziativa.
INTERVENTI SANITARI
Art.32 I genitori sono invitati a comunicare alla Scuola qualsiasi informazione che possa essere
utile conoscere per la tutela della salute del proprio figlio (ad esempio: intolleranze alimentari,
allergie, ecc.). Nel caso in cui si rendesse necessaria la somministrazione di farmaci durante l’orario
scolastico, dovrà essere presentata al D.S. la relativa certificazione medica, indicante i tempi, la
posologia e le modalità di somministrazione, e la richiesta dei genitori con specifica di esonero di
responsabilità per il personale scolastico che somministrerà il farmaco. Il D.S. autorizzerà
comunque quel genitore, o delegato individuato dalla famiglia, che richiederà l'ingresso a Scuola
durante l'orario delle lezioni per poter somministrare personalmente il farmaco al bambino.
Art.33 La pediculosi è considerata come una malattia infettiva e come tale vanno adottate tutte le
iniziative atte alla prevenzione ed alla cura di coloro che ne sono affetti (Min.Salute –dir.Gen.Salute
– Uff. III Malattie infettive e profilassi internazionale).
La responsabilità principale della prevenzione, identificazione e trattamento della pediculosi è dei
genitori del bambino che frequenta la Scuola.
La Scuola ha un ruolo fondamentale nel sostenere la famiglia nell’attività di identificazione e
prevenzione della pediculosi attraverso:
• Contatti con il SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica)
• Contatti con i genitori
Art.34 In caso di infortunio sopravvenuto ad un alunno, durante lo svolgimento delle attività
scolastiche, l’insegnante verificata l’entità dello stesso, provvederà tramite la segreteria ad avvisare
il servizio 118 e contemporaneamente la famiglia.
Art.35 I docenti che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare “ore eccedenti”, sostituendo i
colleghi assenti, devono annotare sul registro di classe l’attività svolta dagli alunni.