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SOA HI-QUALITY Organismo di attestazione S.p.A. Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 - R.E.A. RM 1249009 P.IVA 02079060808 A u tor i zz azi on e A U TO R ITA ’ V IG IL A N Z A L L .PP. n ° 6 2 de l 0 6 s e tte m br e 2 00 1 SOA HI-QUALITY S.p.a Opera dal 2001, con autorizzazione n° 62 del 06/09/01, attraverso uno staff tecnico costituito da esperti di elevata competenza e professionalità, punta alla trasparenza dei suoi processi, la garanzia della massima trasparenza nell’applicazione delle procedure e il corredo ad ogni valutazione di un dettagliato rapporto sulle motivazioni del giudizio. Nello svolgimento della funzione pubblica che è chiamata ad esercitare, garantisce al cliente l’erogazione di un servizio improntato all’individuazione delle migliori condizioni oggettive di attestazione (in termini di categorie e classifiche), con un approccio lavorativo mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: w w w . s o a h q . i t massimizzazione dei livelli di soddisfazione del cliente, attraverso l’imparzialità e la Assistenza continua al cliente: i nostri tecnici sono orientati a mettere la loro chiarimento prima, durante e dopo la fase di qualificazione. Il sito internet www.soahq.it, fornisce la modulistica necessaria all’attestazione e consente ai nostri clienti di essere costantemente aggiornati sulle novità legislative e sull’evoluzione dell’attestazione. Rispetto dei tempi: la qualità del nostro servizio, significa anche riduzione al minimo dei tempi d’attesa delle aziende. Nella consapevolezza che il tempo è un fattore competitivo di vitale importanza, garantiamo tempi notevolmente ridotti, rispetto ai 90 giorni consentiti dal D.P.R. 207/2010, e svolgiamo il nostro mandato sottraendo il minor tempo possibile alla normale attività d’impresa. Garanzia: qualità è anche garanzia di affidare la propria azienda nelle mani di professionisti seri, competenti ed affidabili che assicurano un rapporto continuo e un’assoluta riservatezza dei dati trattati. Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 i n f o @ s o a h q . i t competenza ed esperienza al servizio delle imprese per fornire ogni possibile >> Sedi e Contatti Ing. Ferdinando Loiacono Presidente Dott. Francesco Novella Vice presidente [email protected] [email protected] Arch. Paola Cutruzzulà Consigliere [email protected] Ing. Ferdinando Loiacono Arch. Paola Cutruzzulà Dott. Giuseppe Lucchetta D.ssa Rosa Altomonte Dott. Luca Brocato D.ssa Micaela Giglio Fabrizio Viotti D.ssa Beatrice Bova D.ssa Angela Tolone Danilo Caldarigi Arch. Germana Loiacono Dott. Francesco Novella Presidente Direttore tecnico Resp.le Economico -Resp.Sist.Qualità Resp.le Legale Resp.le Legale Resp.le Verifiche Ispettive Resp.le Verifiche Ispettive Resp.le Verifiche Ispettive Resp.le Verifiche Ispettive Resp.le Verifiche Ispettive Resp.le tecnico Resp.le commerciale www.soahq.it [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] w w w . s o a h q . i t Staff Tecnico [email protected] i n f o @ s o a h q . i t tramite le nostre sedi e/o sportelli, garantiamo operatività in tempo reale su tutto il territorio nazionale Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 Roma – Caserta – Catanzaro – San Ferdinando ( RC) Roma - sede legale Via Ercolano Salvi, 12 00143 - ROMA tel. 06 54 21 81 74 tel 06 32 65 04 44 Catanzaro Viale Argento, 3 88100 - Catanzaro tel. 0961-775265 / 774461 San Ferdinando Via Rosarno, 32 89026 - Reggio Calabria tel. 0966- 765119 Sul nostro sito internet www.soahq.it, troverete la modulistica necessaria all’attestazione e sarete costantemente aggiornati sulle novità legislative e sull’evoluzione dell’attestazione. Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 i n f o @ s o a h q . i t w w w . s o a h q . i t Caserta Corso Trieste, 158 8100 - Caserta tel. 0823 1971129 w w w . s o a h q . i t i n f o @ s o a h q . i t Potrete inoltre formulare ai nostri esperti, quesiti di natura legale, economica e tecnica, inerenti al processo di attestazione. Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 PROCESSO DI ATTESTAZIONE Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 w w w . s o a h q . i t i n f o @ s o a h q . i t QUADRO NORMATIVO >> Attestazione Cos'è l'Attestazione di Qualificazione Ns. L’attestazione di qualificazione è obbligatoria per fondamentali tutte le imprese operanti nell’ambito dei LL.PP. che innovazioni dettate dalla necessità di eliminare concorrono a partecipare ad appalti pubblici di regole ormai obsolete e di conferire alle imprese importo superiore ai 150.000 euro, nonché per le italiane maggiore competitività anche sul mercato imprese di sbocco europeo. L’attestazione di qualificazione, previsto dal’art. 40 del D. Lgs. 163/2006. materia dei ordinamento giuridico, ha subito, alcune nel introdotta con il Regolamento Bargone (D.P.R. 34/2000) ed attualmente disciplinata dal D.P.R. 207/2010, è il documento rilasciato dalle SOA, a seguito dell’espletamento di una procedura istruttoria finalizzata alla verifica in capo alle imprese della sussistenza dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, comprovante il possesso dei requisiti stessi. subappaltatrici, a seguito del sistema Le imprese che possono ottenere l’Attestazione sono: • Ditte individuali, società di persone • Società di capitali • Consorzi di cooperative • Consorzi tra imprese artigiane • Consorzi stabili Il possesso dell’attestazione consente all’impresa di w w w . s o a h q . i t La LL.PP. Chi si Attesta Classifiche per Importo e/o I Euro 258.000 progettazione di lavori nelle categorie e classifiche II Euro 516.000 a 150.000,00 euro per la esecuzione riconosciute nell’attestato di qualificazione. III Euro 1.033.000 III-BIS Euro 1.500.000 IV Euro 2.582.000 IV-BIS Euro 3.500.000 V Euro 5.165.000 VI Euro 10.329.000 VII Euro 15.494.000 VIII* Oltre Euro 15.494.000 *L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a Euro 20.658.000,00. Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 i n f o @ s o a h q . i t partecipare alle gare di appalto per importi superiori Requisiti da soddisfare per il conseguimento dell'attestazione SOA 1. I Requisiti d'ordine generale (art. 78 D.P.R. 207/2010) sono: a) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi b) assenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 1423/1956, n. o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della L. 575/1965, n.; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; c) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata w w w . s o a h q . i t muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della d) assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 55/1990 e) inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro f) inesistenza, secondo una motivata valutazione da parte di una stazione appaltante, di grave negligenza o obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; malafede nell'esecuzione delle prestazioni ad essa affidate e inesistenza di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle h) inesistenza di annotazioni presenti sul Casellario Informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; i) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali l) inesistenza di violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999; e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; m) inesistenza di alcuna sanzione interdittiva di cui al c. 2 lett. c) dell’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, c. 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. m-bis) m-ter) 248/2006; inesistenza di annotazioni presenti sul Casellario Informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non devono essere stati vittime dei reati di concussione ed estorsione oppure, pur essendo stati vittime di tali reati, devono aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 i n f o @ s o a h q . i t condanna medesima; 3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio. 4. I requisiti di ordine speciale (Art.79 e segg. del D.P.R. 207/2010) sono: w w w . s o a h q . i t 2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa. cifra di affari, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; (per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili: con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA. Per le società di capitale: con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito). (La cifra d’affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati). per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo. Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 i n f o @ s o a h q . i t ADEGUATA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA idonee referenze bancarie; Idonea direzione tecnica (art. 87 dpr 207/2010). Esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta (art. 79 c. 5 lett. c) dpr 207/2000). Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 92, comma 6, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua del decennio valutato, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito per almeno il 40% dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti. Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 w w w . s o a h q . i t L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori (articolo 83 c. 4 dpr 207/2010) i n f o @ s o a h q . i t ADEGUATA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE ADEGUATA IDONEITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA; Esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta (art. 79 c. 5 lett. b) dpr 207/2010). Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’ammortamento ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del DPR 34/2000 o del DPR 207/2010, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di € 2.500.000,00. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il rapporto di cui comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d’affari cui al comma 2, lettera b), è inferiore alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, cifra d’affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 al di la le la w w w . s o a h q . i t L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. i n f o @ s o a h q . i t ADEGUATO ORGANICO MEDIO ANNUO. Schema di Qualificazione 1. All’impresa interessata all’attestazione inizio vengono fornite la scheda informativa, l’estratto delle procedure e un elenco sintetico della documentazione da predisporre anche in formato digitale. La scheda informativa Richiesta di attestazione da parte del richiedente debitamente compilata e sottoscritta viene riconsegnata ad HiQuality. Invio della scheda informativa con estratto delle procedure e l’elenco dei documenti da predisporre w w w . s o a h q . i t 2. Hi-Quality sulla base dei dati contenuti nella scheda predispone l'offerta contratto, che presenta documenti necessari per l’attestazione di qualificazione. 3. L’impresa invia ad Hi-Quality la proposta contrattuale debitamente firmata, che Hi-Quality controfirma per accettazione, così il contratto di Ricezione della scheda compilata NO SI Formulazione dell’offerta/contratto ed invio al attestazione si perfeziona. 4. La stipula del contratto è comunicata nel termine di 30gg. all’Autorità di Vigilanza. 5. Tutti i documenti necessari per l'istruttoria devono pervenire alla SOA entro 10 gg. dalla Ricezione offerta/contratt o controfirmata SI stipula del contratto; in caso contrario, l’impresa Comunicazione della stipula del contratto all’Autorità entro 30 gg chiederà formalmente la sospensione dei termini per un periodo non superiore ai 30gg. 6. Nel corso dell'Istruttoria viene accertata la Ricezione della documentazione entro 10 gg sussistenza dei requisiti su base documentale per la qualificazione richiesta. In caso di incongruenza dei dati documentali, viene disposta una richiesta di integrazione, volta al riscontro dei dati. Analisi completezza documentazione NO Richiesta integrazione 7. In caso di richiesta di integrazione, i termini istruttori vengono sospesi. Oltre ai casi previsti al SI SI punto 6, la sospensione dei termini avviene anche nel caso di controlli a campione. (Verifiche Ispettive) 8. Il procedimento di istruttoria si può concludere a) con un rilascio di Attestazioni che conferma o modifica (in aumento o in diminuzione) NO Trasmissione della pratica aal’ufficio verifiche le Fine categorie richieste; b) con un diniego di Attestazione. Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014 Ricezione integrazione Sospensione pratica i n f o @ s o a h q . i t all’impresa insieme ad un elenco analitico dei Costo di Qualificazione HI-QUALITY S.p.A. applica il minimo tariffario P = [C/ 12.5 00 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R - i n f o @ s o a h q . i t Dove: C > Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie N > Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione R > Coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001 (attualmente pari a 1,225). w w w . s o a h q . i t Il corrispettivo spettante all’HI-QUALITY s.p.a. per l’attività di Attestazione è fissato dal D.P.R. 207/2010. Esso prevede un valore minimo ed un valore massimo che non può superare il doppio del valore minimo. Tale corrispettivo è determinato con la formula di seguito riportata (Allegato “C” del D.P.R.207/2010) Roma – Caserta - Catanzaro - San Ferdinando (RC) Rev. 16 del 24/02/2014