Evoluzione della legislazione e normativa energetica per la
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Evoluzione della legislazione e normativa energetica per la
WORKSHOP LE NOVITÀ DEL SETTORE ENERGIA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTI TERMICI EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA ENERGETICA PER LA PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CHIETI 26 SETTEMBRE 2013 Ing. Vincenzo LATTANZI LEGISLAZIONE E NORMATIVA TECNICA NAZIONALE LE EUROPA DECRETI ATTUATIVI D.P.R 02/04/09 N. 59 DM 26/06/2009 LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA NORMATIVA TECNICA EUROPEA RECEPIMENTO NORME DIRETTIVA D.L.gs.vo N. 192/05 D.L.gs.vo :311/06 REGIONI MANDATO CEN DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE RECEPIMENTO ITALIA NORMATIVA TECNICA LEGISLAZIONE LEGGE 10/91 DECRETI ATTUATIVI STATO D.P.R. 412/93 D.P.R 551/99 DM 13/12/93 DM 02/04/98 LEGGI E DECRETI REGIONALI NORMATIVA TECNICA NAZIONALE SERIE UNI TS 11300 LEGISLAZIONE E NORMATIVA TECNICA NAZIONALE LE EUROPA NORMATIVA TECNICA LEGISLAZIONE STATO DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE MANDATO CEN 480 RECEPIMENTO DIRETTIVA DECRETI ATTUATIVI REGIONI D.P.R 02/04/09 N. 59 RECEPIMENTO NORME LEGGE 10/91 DECRETI ATTUATIVI ITALIA D.L.4 giugno 2013 N. 63 convertito nella Legge 3 agosto 2013 N. 90 DM 26/06/2009 LINEE GUIDA NAZIONALI CERTIFICAZIONE ENERGETICA NORMATIVA TECNICA EUROPEA D.P.R. 412/93 D.P.R 551/99 DM 13/12/93 DM 02/04/98 LEGGI E DECRETI REGIONALI NORMATIVA TECNICA NAZIONALE LA DIRETTIVA EUROPEA 2002 /91/CE LA DIRETTIVA 2002/91/CE SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD) LA DIRETTIVA PRESCRIVE AGLI STATI MEMBRI I SEGUENTI PRINCIPALI ADEMPIMENTI : ARTICOLO 3 – L’ADOZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ARTICOLO 4 ENERGETICA – LA FISSAZIONE DI REQUISITI DI PRESTAZIONIE ARTICOLO 5 – REQUISITI PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE DI SUPERFICIE > di 1000 m2 ARTICOLO 6 – REQUISITI PER EDIFICI RISTRUTTURATI DI SUPERFICIE > DI 1000 m2 CONCETTO DI PRESTAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA FTOTALE = FH + FAC + FW + FI + F AUX [ kWh/m2 anno] T= 20°C CLIMATIZZAZIONE INVERNALE GARANTIRE LIVELLI DI CONFORT FABBISOGNO ENERGETICO TOTALE DI ENERGIA PRIMARIA T= 26°C CLIMATIZZAZIONE ESTIVA T= 45°C PRODUZIONE ACS LUX= ? ILLUMINAZIONE n= ? VENTILAZIONE IMPIANTI CONCETTO DI PRESTAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA FTOTALE = FH + FAC + FW + FI + F AUX [ kWh/m2 anno] T= 20°C CLIMATIZZAZIONE INVERNALE T= 26°C CLIMATIZZAZIONE ESTIVA T= 45°C PRODUZIONE ACS LUX= ? ILLUMINAZIONE n= ? VENTILAZIONE LA PRESTAZIONE ENERGETICA DIPENDE DAL FABBISOGNO ENERGETICO MINORE FABBISOGNO MINORE FABBISOGNO PRESTAZIONE ENERGETICA PIU’ ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA PIU’ ELEVATA LA DIRETTIVA 2002/91/CE SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD) ARTICOLO 7 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ARTICOLO 8 – UNA ISPEZIONE PERIODICA DELLE CALDAIE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ARTICOLO 9 – UNA PERIODICA CONDIZIONAMENTO D’ARIA ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI ARTICOLO 10 – ESPERTI INDIPENDENTI ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2010/31/UE DAL 1° FEBBRAIO 2012 DI LA DIRETTIVA EUROPEA 2010 /31/UE REVISIONE DELLA DIRETTIVA EPBD ¾NUOVI LIVELLI OTTIMALI DI PRESTAZIONE ENERGETICA CONDIVISI A LIVELLO EUROPEO; ¾ATTIVA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DI EDIFICI A CONSUMO BASSO O NULLO E DI EDIFICI “INTELLIGENTI” E RICORSO A FONTI RINNOVABILI; ¾MONITORAGGIO DEI CONSUMI E RICORSO ALLA DOMOTICA; ¾MAGGIORE ATTENZIONE ALLA PRESTAZIONE DEGLI IMPIANTI ED ALLA LORO GESTIONE (RAPPORTI DI ISPEZIONE); ¾ PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PRESTAZIONE ESTIVA DEGLI EDIFICI; ¾RAFFORZAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA , GARANZIA DI INDIPENDENZA DEGLI ESPERTI E CONTROLLO DEL LORO OPERATO; ¾EFFETTIVO SISTEMA DI ISPEZIONE E SANZIONAMENTO PER GLI EDIFICI CHE NON RISPETTANO I REQUISITI; ¾RIDUZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE DEL 30-35 % (COSTI SUPERFLUI) E CONSEGUENTE PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EDILIZIO ESISTENTE; ¾INTRODUZIONE DI MISURE DI INCENTIVAZIONE E PREMIALITA’; ¾MAGGIORE FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD) DEL 19 MAGGIO 2010 ( GU.EU L 153/13 DEL 18 GIUGNO 2010) IN VIGORE DAL 9 LUGLIO 2010 LA DIRETTIVA PRESCRIVE AGLI STATI MEMBRI I SEGUENTI PRINCIPALI ADEMPIMENTI : ARTICOLO 3 – L’ADOZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ARTICOLO 4 ENERGETICA – LA FISSAZIONE DI REQUISITI DI PRESTAZIONIE ARTICOLO 5 – CALCOLO DEI LIVELLI OTTIMALI IN FUNZIONE DEI COSTI PER I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ARTICOLO 6 – REQUISITI PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ARTICOLO 7 – REQUISITI PER EDIFICI DI ESISTENTI LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD) DEL 19 MAGGIO 2010 ( GU.EU L 153/13 DEL 18 GIUGNO 2010) IN VIGORE DALL’8 LUGLIO 2010 ARTICOLO 8 – REQUISITI IMPIANTI TECNICI PER EDILIZIA ARTICOLO 9 – EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO ( 2020) PER NUOVE COSTRUZIONI ( 2018 PER EDIFICI PUBBLICI) ARTICOLO 10 – INCENTIVI FINANZIARI E BARRIERE DI MERCATO ARTICOLO 11 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ARTICOLO 12 – RILASCIO DELL’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ( NUOVE COSTRUZIONI, VENDITE LOCAZIONI, ESISTENTI > 500 m2 PER EDIFICI PUBBLICI, 250 m2 DAL 9 LUGLIO 2015) ARTICOLO 13 – AFFISSIONE DELL’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER EDIFICI PUBBLICI ARTICOLO 14 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD) DEL 19 MAGGIO 2010 ( GU.EU L 153/13 DEL 18 GIUGNO 2010) IN VIGORE DALL’8 LUGLIO 2010 ARTICOLO 14 – ISPEZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ARTICOLO 15 – ISPEZIONI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA ARTICOLO 16 – RAPPORTO SULLE ISPEZIONI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA IMPIANTI DI ARTICOLO 17 – ESPERTI INDIPENDENTI ARTICOLO 18 – SISTEMA DI CONTROLLO INDIPENDENTE ARTICOLO 20 – INFORMAZIONE ARTICOLO 21 – CONSULTAZIONE ARTICOLO 28 – RECEPIMENTO ENTRO 9 LUGLIO 2012 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE IL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 3 SINTESI DEI CONTENUTI ART. 3 AMBITO DI INTERVENTO AMBITO DI APPLICAZIONE SINTESI AMBITO DI APPLICAZIONE Superficie utile > 1000 m2 ≤ 1000 m2 Nuovi Edifici ( art. 3 comma 1) Applicazione integrale Ristrutturazione integrale dell’involucro (art. 3 comma 2 punto a1) NO Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria (art. 3 comma 2 punto a2) NO Limitata al solo ampliamento se > 20% volume intero edificio (art. 3 comma 2 punto b) Ristrutturazione parziale o totale dell’involucro e manutenzione straordinaria dell’involucro SI Applicazione edilizio (art. 3 comma 2 punto c1) limitata Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione degli stessi impianti in edifici esistenti ( art. 3 comma 2 punto c2) Sostituzione generatori di calore ( art. 3 comma 2 punto c3) DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 3 COMMA 3 ESCLUSIONI ART. 3 COMMA 3 AMBITO DI APPLICAZIONE SINTESI ESCLUSIONI a) Edifici vincolati da beni culturali e/o architettonici(N.B.: Sono beni culturali “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, che rappresentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico”. Sono immobili di notevole interesse pubblico: le ville per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale); b) Edifici industriali , artigianali ed agricoli non residenziali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzanti reflui dello stesso processo produttivo. c) Edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione d) Edifici isolati < 50 m2 e) Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione , quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. f) Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose Esclusioni NOTA Per gli edifici di cui alla lettera a), il decreto si applica per: a) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6; b) l’ esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all’articolo 7. Per gli edifici di cui alla lettera e) il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini delle valutazione di efficienza DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 SINTESI DEI CONTENUTI ART. 4 METODOLOGIA DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 C. 1 lettera a) NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON…… Le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’Allegato I della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1. La prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della Direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della commissione europea; 2. Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema; DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 C. 1 lettera a) NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON…… 3. Si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; 4. Ai fini della compensazione è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma; ART.4 C.1 LETTERA a DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 C. 1 lettera b) NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON…… L’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni 5 anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della Direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 1. I requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 2. In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l’utilizzo dell’ “edificio di riferimento”, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 C. 1 lettera b) NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON…… 3. Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile; ART.4 C.1 LETTERA b) DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 Comma 1 bis NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON…… Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono aggiornate, in relazione all’articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualifi cazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 Comma 1 bis NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON…… Per le attività propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest’ultimo può avvalersi delle competenze dell’ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico. ART.4 C.1 bis DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 bis SINTESI DEI CONTENUTI ART. 4 BIS EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 bis 1. A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2018, GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE OCCUPATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI PROPRIETÀ DI QUESTE ULTIME, DEVONO ESSERE EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO. DAL 1 GENNAIO 2021 LA PREDETTA DISPOSIZIONE È ESTESA A TUTTI GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE; 2. ENTRO IL 30 GIUGNO 2014, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON ALTRI MINISTERI È DEFINITO IL PIANO D’AZIONE DESTINATO AD AUMENTARE IL NUMERO DI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO. TALE PIANO, CHE PUÒ INCLUDERE OBIETTIVI DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA EDILIZIA, È TRASMESSO ALLA CE EUROPEA. DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 bis 3.IL PIANO D’AZIONE COMPRENDE, TRA L’ALTRO, I SEGUENTI ELEMENTI: a)L’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI EDIFICI E INDICATORI NUMERICI DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA, ESPRESSO IN kWh/m2 anno; b)LE POLITICHE E LE MISURE FINANZIARIE O DI ALTRO TIPO PREVISTE PER PROMUOVERE GLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO, COMPRESE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MISURE NAZIONALI PREVISTE PER L’INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE, TENENDO CONTO DELL’ESIGENZA PRIORITARIA DI CONTENERE IL CONSUMO DEL TERRITORIO; DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 bis c)INDIVIDUAZIONE, SULLA BASE DELL’ANALISI COSTI-BENEFICI SUL CICLO DI VITA ECONOMICO, DI CASI SPECIFICI PER I QUALI NON SI APPLICA QUANTO DISPOSTO AL COMMA 1; d)GLI OBIETTIVI INTERMEDI DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ENTRO IL 2015, IN FUNZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL COMMA 1. ADEMPIMENTI DI CONFORMITA’ EDILIZIA D.P.R. 02 APRILE 2009 N. 59 GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI 1.APPLICAZIONE INTEGRALE A TUTTO L’EDIFICIO ¾ EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ¾ EDIFICI ESISTENTI DI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A 1000 m² RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DELL’INVOLUCRO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2, APPLICAZIONE INTEGRALE MA LIMITATA AL SOLO AMPLIAMENTO ¾AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO VOLUMETRICAMENTE SUPERIORE AL 20% DELL’INTERO EDIFICIO ESISTENTE REQUISITI APPLICAZIONE INTEGRALE 2 ALTERNATIVE APPROCCIO PRESTAZIONALE LIMITE INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EPI APPROCCIO PRESCRITTIVO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO PRESCRIZIONI IMPIANTO TERMICO LIMITE INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN REGIME ESTIVO DELL’ DELL’INVOLUCRO EDILIZIO EPe,invol ISOLAMENTO TERMICO PARTIZIONI INTERNE VERIFICA TERMOIGROMETRICA, CONTROLLO SOLARE ED INERZIA TERMICA VENTILAZIONE NATURALE SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE TRATTAMENTI ACQUA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO OBBLIGO DI FONTI RINNOVABILI D.L.gs.vo 3 MARZO 2011 N.28 COLLEGAMENTO A RETI DI RISCALDAMENTO A MENO DI 1000 m APPROCCIO PRESTAZIONALE EPI EPe,invol ≤ ≤ EPIlim EPe,invollim INVERNALE ESTIVO V I N C O L I P R E S T A Z I O N A L I LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Tabella 1.3 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno Zona climatica Rapporto di forma dell’edificio S/V A B C D E F fino a 600 GG a 601 GG a 900 GG a 901 GG a 1400 GG a 1401 GG a 2100 GG a 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG <0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8 >0,9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116 Tabella 2.3 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno A fino a 600 GG a 601 GG a 900 GG Zona climatica C D a a a a 901 1400 1401 2100 GG GG GG GG <0,2 2,0 2,0 3,6 3,6 6 6 >0,9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 Rapporto di forma dell’edificio S/V B E a 2101 GG a 3000 GG F oltre 3000 GG 9,6 9,6 12,7 12,7 22,5 22,5 31 31 LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva , relativa all’involucro edilizio, espresso in kWh/m2 anno PRESTAZIONE ZONA CLIMATICA EPe,invol kWh/m2a A B C D E F ≤ 40 40 30 30 30 30 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva , relativa all’involucro edilizio, espresso in kWh/m3 anno PRESTAZIONE ZONA CLIMATICA EPe,invol kWh/m3a A B C D E F ≤ 14 14 10 10 10 10 APPROCCIO PRESCRITTIVO SE Suptrasparente / Suputile < 0,18 E PRESCRIZIONI IMPIANTO PRESCRIZIONI INVOLUCRO TRASMITTANZA STRUTTURE OPACHE E FINESTRATE DA AMBIENTI RISCALDATI VERSO ESTERNO E VERSO AMBIENTI NON RISCALDATI U ≤ Ulim ηtu(100%Pn) ≥ (X + 2 log Pn) X = 90 ZONE A,B,C X = 93 ZONE D,E,F LA TEMPERATURA MEDIA DEL FLUIDO TERMOVETTORE IN CORRISPONDENZA DELLE CONDIZIONI DI PROGETTO ≤ 60 °C SIANO INSTALLATI ALMENO UNA CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE PROGRAMMABILE IN OGNI UNITÀ UNITÀ IMMOBILIARE E DISPOSITIVI MODULANTI PER LA REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE NEI SINGOLI LOCALI O NELLE SINGOLE ZONE AVENTI CARATTERISTICHE DI USO ED ESPOSIZIONI UNIFORMI AL FINE DI NON DETERMINARE SOVRARISCALDAMENTO PER EFFETTO DEGLI APPORTI SOLARI E DEGLI APPORTI GRATUITI INTERNI. SI PUO’ OMETTERE IL CALCOLO ATTRIBUENDO ALL’EDIFICIO IL VALORE LIMITE MASSIMO APPLICABILE EPI = EPIlim REQUISITO DI ISOLAMENTO TERMICO DEI COMPONENTI D’INVOLUCRO Tabella 2.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali espressa in W/m2K Dall’ 1 gennaio 2006 Dall’ 1 gennaio 2008 Dall’ 1 gennaio 2010 Zona 2 2 U (W/m K) U (W/m K) U (W/m2K) climatica A B C D E F 0,85 0,64 0.57 0,50 0,46 0,44 0,72 0,54 0.46 0,40 0,37 0,35 0,62 0,48 0.40 0,36 0,34 0,33 Tabella 3.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m2K Dall’ 1 gennaio 2006 Dall’ 1 gennaio 2008 Dall’ 1 gennaio 2010 Zona climatica U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) A 0,80 0,42 0,38 B 0,60 0,42 0,38 C 0,55 0.42 0.38 D 0,46 0,35 0,32 E 0,43 0,32 0,30 0,29 F 0,41 0,31 REQUISITO DI ISOLAMENTO TERMICO DEI COMPONENTI D’INVOLUCRO Tabella 3.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m2K Dall’ 1 gennaio 2008 Dall’ 1 gennaio 2010 Dall’ 1 gennaio 2006 Zona 2 climatica U (W/m K) U (W/m2K) U (W/m2K) A 0,80 0,42 0,38 B 0,60 0,42 0,38 C 0,55 0.42 0.38 D 0,46 0,35 0,32 E 0,43 0,32 0,30 F 0,41 0,31 0,29 REQUISITO DI ISOLAMENTO TERMICO DEI COMPONENTI D’INVOLUCRO Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza centrale termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi W/m2K Dall’ 1 luglio 2008 Dall’ 1 gennaio 2006 Dall’ 1 gennaio 2010 Zona climatica U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) A B C D E F 5,5 4,0 3,3 3,1 2,8 2,4 5,0 3,6 3,0 2,8 2,4 2,2 4,6 3,0 2.6 2,4 2,2 2.0 Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K Dall’ 1 gennaio 2006 Dall’ 1 luglio 2010 Dall’ 1 luglio 2008 Zona climatica U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K) A B C D E F 5,0 4,0 3,0 2,6 2,4 2,3 4,5 3,4 2,3 2,1 1,9 1,7 3,7 2,7 2,1 1,9 1,7 1,3 REQUISITI APPLICAZIONE INTEGRALE 2 ALTERNATIVE APPROCCIO PRESTAZIONALE LIMITE INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EPI APPROCCIO PRESCRITTIVO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO PRESCRIZIONI IMPIANTO TERMICO LIMITE INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN REGIME ESTIVO DELL’ DELL’INVOLUCRO EDILIZIO EPe,invol ISOLAMENTO TERMICO PARTIZIONI INTERNE VERIFICA TERMOIGROMETRICA, CONTROLLO SOLARE ED INERZIA TERMICA VENTILAZIONE NATURALE SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE TRATTAMENTI ACQUA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO OBBLIGO DI FONTI RINNOVABILI COLLEGAMENTO A RETI DI RISCALDAMENTO A MENO DI 1000 m ISOLAMENTO TERMICO DELLE PARTIZIONI INTERNE PER TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI ECCETTO E.8 E PER LE ZONE CLIMATICHE C, D, E, F: IL VALORE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEI DIVISORI VERTICALE E ORIZZONTALI TRA EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI DELLE STRUTTURE OPACHE, VERTICALI E ORIZZONTALI, TRA AMBIENTI NON RISCALDATI ED AMBIENTE ESTERNO DEVE ESSERE INFERIORE O UGUALE A 0,8 W/(m²K) CONTROLLO DELL’INERZIA TERMICA PER LE CATEGORIE E.1, E.2, E.3, E.4 E PER LE ZONE CLIMATICHE A, B, C, D, E, IN PRESENZA DI IRRADIANZA SOLARE MEDIA MENSILE SUL PIANO ORIZZONTALE ISOL ≥ 290 W/m2: ¾PER LE PARETI VERTICALI OPACHE (ECCETTO QUADRANTI NORDOVEST, NORD E NORD-EST), LA MASSA SUPERFICIALE MS SIA > 230 Kg/m2 OPPURE LA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA YIE SIA < 0,12 W/(m2K); ¾PER LE PARETI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE, LA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA SIA INFERIORE A 0,20 W/(m2K). IN ALTERNATIVA È AMMESSO L’USO DI MATERIALI INNOVATIVI (ES. COPERTURE A VERDE), PREVIA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE TECNOLOGIE E DEI MATERIALI CHE NE ATTESTI L’EQUIVALENZA CON LE DISPOSIZIONI CONTROLLO SOLARE ¾PER TUTTE LE CATEGORIE: VALUTARE E DOCUMENTARE L’EFFICACIA DI SISTEMI SCHERMANTI, ESTERNI O INTERNI DELLE SUPERFICI VETRATE. ¾ PER LE CATEGORIE E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.7: È FATTO OBBLIGO DI UTILIZZARE SISTEMI SCHERMANTI ESTERNI; LE SCHERMATURE POSSONO ESSERE OMESSE IN PRESENZA DI SUPERFICI VETRATE CON FATTORE SOLARE ≤ 0,5. GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI ¾ INVOLUCRO EDILIZIO RISTRUTTURAZIONE TOTALE (SUPERFICIE UTILE INFERIORE A 1000 m²) RISTRUTTURAZIONE PARZIALE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO NON SUPERIORE AL 20% DELL’INTERO EDIFICIO ¾IMPIANTI TERMICI NUOVA INSTALLAZIONE RISTRUTTURAZIONE SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI ¾ INVOLUCRO EDILIZIO RISTRUTTURAZIONE TOTALE (SUPERFICIE UTILE INFERIORE A 1000 m²) RISTRUTTURAZIONE PARZIALE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO NON SUPERIORE AL 20% DELL’INTERO EDIFICIO TRASMITTANZA STRUTTURE OPACHE E FINESTRATE DA AMBIENTI RISCALDATI VERSO ESTERNO E VERSO AMBIENTI NON RISCALDATI U ≤ Ulim GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI ¾IMPIANTI TERMICI NUOVA INSTALLAZIONE RISTRUTTURAZIONE SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE APPROCCIO PRESTAZIONALE ηg ≥ ηglim ηglim = 75 + 3logPn PER Pn ≥ 100 Kw + OBBLIGO DI ALLEGARE ALLA RELAZIONE TECNICA UNA DIAGNOSI ENERGETICA DELL’EDIFICIO E DELL’IMPIANTO NELLA QUALE SI INDIVIDUANO GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA ENERGETICA, I RELATIVI TEMPI DI RITORNO DEGLI INVESTIMENTI, E I POSSIBILI MIGLIORAMENTI DI CLASSE DELL’EDIFICIO NEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN VIGORE, E SULLA BASE DELLA QUALE SONO STATE DETERMINATE LE SCELTE IMPIANTISTICHE CHE SI VANNO A REALIZZARE. GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI ¾IMPIANTI TERMICI SOLO PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE APPROCCIO PRESTAZIONALE APPROCCIO PRESCRITTIVO ηtu(100%Pn) ≥ (90 + 2 log Pn) ηg ≥ ηglim ηglim = 75 + 3logPn SIANO INSTALLATI ALMENO UNA CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE PROGRAMMABILE IN OGNI UNITÀ UNITÀ IMMOBILIARE E DISPOSITIVI MODULANTI PER LA REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE NEI SINGOLI LOCALI O NELLE SINGOLE ZONE AVENTI CARATTERISTICHE DI USO ED ESPOSIZIONI UNIFORMI AL FINE DI NON DETERMINARE SOVRARISCALDAMENTO PER EFFETTO DEGLI APPORTI SOLARI E DEGLI APPORTI GRATUITI INTERNI. VERIFICA DIMENSIONAMENTO GENERATORE DI CALORE VERIFICA CORRETTA DISTRIBUZIONE EQUILIBRATURA SISTEMA DI DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 SINTESI DEI CONTENUTI ART. 8 RELAZIONE TECNICA, ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 1 1. IL PROGETTISTA O I PROGETTISTI, NELL’AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE EDILI, IMPIANTISTICHE TERMOTECNICHE ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE, DEVONO INSERIRE I CALCOLI E LE VERIFICHE PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO NELLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA DEGLI EDIFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI TERMICI, CHE IL PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO, O CHI NE HA TITOLO, DEVE DEPOSITARE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, IN DOPPIA COPIA, CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI COMPLESSIVI O DEGLI SPECIFICI INTERVENTI PROPOSTI O ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA . DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 1 TALI ADEMPIMENTI, COMPRESA LA RELAZIONE, NON SONO DOVUTI IN CASO DI MERA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AVENTE POTENZA INFERIORE ALLA SOGLIA PREVISTA DALL’ART. 5, C. 2, LETTERA g) DEL DECRETO 22 GENNAIO 2008 N. 37 (50 kW). GLI SCHEMI E LE MODALITÀ DI RIFERIMENTO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO SONO DEFINITI CON DECRETO IN FUNZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVORI: NUOVE COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 1 bis 1. BIS IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 6, PARAGRAFI 1 E 2, DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE, IN CASO DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, E DELL’ARTICOLO 7, IN CASO DI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE, NELL’AMBITO DELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 1 È PREVISTA UNA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA, AMBIENTALE ED ECONOMICA PER L’INSERIMENTO DI SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA, TRA I QUALI SISTEMI DI FORNITURA DI ENERGIA RINNOVABILE, COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO, POMPE DI CALORE E SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTIVO DEI CONSUMI. LA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA DI SISTEMI ALTERNATIVI DEVE ESSERE DOCUMENTATA E DISPONIBILE A FINI DI VERIFICA. DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 2 2. LA CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE, RISPETTO AL PROGETTO E ALLE SUE EVENTUALI VARIANTI, ED ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI AL c. 1,NONCHE’ L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COME REALIZZATO, DEVONO ESSERE ASSEVERATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI, E PRESENTATI AL COMUNE DI COMPETENZA CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI SENZA ALCUN ONERE PER IL COMMITTENTE. LA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E’ INEFFICACE A QUALSIASI TITOLO SE LA STESSA NON E’ ACCOMPAGNATA DA TALE DOCUMENTAZIONE ASSEVERATA. DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 3 e 4 3. UNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI c. 1 E 2, E’ CONSERVATA DAL COMUNE, ANCHE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI PREVISTI AL c. 4. IL COMUNE PUO’ RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE ANCHE IN VIA INFORMATICA. 4. IL COMUNE, ANCHE AVVALENDOSI DI ESPERTI O DI ORGANISMI ESTERNI, QUALIFICATI E INDIPENDENTI, DEFINISCE LE MODALITA’ DI CONTROLLO, AI FINI DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DECRETO, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI IN CORSO D’OPERA, OVVERO ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DI FINE LAVORI DICHIARATA DAL COMMITTENTE, VOLTE A VERIFICARE LA CONFORMITA’ ALLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI CUI AL c 1 DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 5 5. I COMUNI EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI CUI AL c. 4 ANCHE SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE, DELL’ACQUIRENTE, O DEL CONDUTTORE DELL’IMMOBILE. IL COSTO DEGLI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA E’ POSTO A CARICO DEI RICHIEDENTI. DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 TITOLO II NORME TRANSITORIE DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11 SINTESI DEI CONTENUTI ART. 11 NORME TRANSITORIE E METODOLOGIE DI CALCOLO DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11 NELLE MORE DELL’AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE NORME EUROPEE DI RIFERIMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE, LE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI, DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DEL 2 APRILE 2009, N. 59, PREDISPOSTE IN CONFORMITÀ ALLE NORME EN A SUPPORTO DELLA DIRETTIVE 2002/91/CE E 2010/31/UE, SONO QUELLE DI SEGUITO ELENCATE E LE LORO SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. INTEGRAZIONI METODOLOGIE DI CALCOLO METODOLOGIE DI CALCOLO DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11 DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11 METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI 1. RACCOMANDAZIONE CTI 14/2013 “PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI - DETERMINAZIONE DELL’ENERGIA PRIMARIA E DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA EP PER LA CLASSIFICAZIONE DELL’EDIFICIO”, O NORMATIVA UNI EQUIVALENTE E SUCCESSIVE NORME TECNICHE CHE NE CONSEGUONO; 2. UNI/TS 11300 – 1 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI – PARTE 1: DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA DELL’EDIFICIO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE; DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11 METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI 3. UNI/TS 11300 – 2 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI – PARTE 2: DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA E DEI RENDIMENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, LA VENTILAZIONE E L’ILLUMINAZIONE; DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11 METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI 4. UNI/TS 11300 – 3 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI – PARTE 3: DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA E DEI RENDIMENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA; 5. UNI/TS 11300 – 4 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI – PARTE 4: UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI E DI ALTRI METODI DI GENERAZIONE PER RISCALDAMENTO DI AMBIENTI E PREPARAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA.”; 6. UNI EN 15193 - PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI REQUISITI ENERGETICI PER ILLUMINAZIONE. LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI L’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA INTRODOTTO DALLA DIRETTIVA 2010/31/UE IN SOSTITUZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA INTRODOTTO DALLA DIRETTIVA 2002/91/CE LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI L’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SECONDO IL DECRETO 19 AGOSTO 2005 N.192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 DI CONVERSIONE LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 MODIFICA LA DENOMINAZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA : DA ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) SI PASSA AD ATTESTATO DI PRESTAZIONE APE ACE ENERGETICA (APE) DA ACE AD APE DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 ART. 6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RILASCIO E AFFISSIONE DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 OBBLIGATORIO CASO 1: NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI ENTRATA IN VIGORE 6 GIUGNO 2013 6 GIUGNO 2013 AMBITO DI INTERVENTO ADEMPIMENTO A CURA DI NUOVE COSTRUZIONI OBBLIGO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA COSTRUTTORE RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI OBBLIGO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PROPRIETARIO DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 OBBLIGATORIO CASO 2: VENDITA E/O LOCAZIONE ENTRATA IN VIGORE AMBITO DI INTERVENTO 6 GIUGNO 2013 VENDITA 4 AGOSTO 2013 TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO 6 GIUGNO 2013 NUOVA LOCAZIONE ADEMPIMENTO A CURA DI OBBLIGO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PROPRIETARIO OBBLIGO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PROPRIETARIO DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 OBBLIGATORIO CASO 2: VENDITA E/O LOCAZIONE CLAUSOLA DA INSERIRE NEGLI ATTI 3. NEI CONTRATTI DI VENDITA, NEGLI ATTI DI VENDITA TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO O NEI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI EDIFICI O DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI È INSERITA APPOSITA CLAUSOLA CON LA QUALE L'ACQUIRENTE O IL CONDUTTORE DANNO ATTO DI AVER RICEVUTO LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE, COMPRENSIVA DELL’ATTESTATO, IN ORDINE ALLA ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 OBBLIGATORIO CASO 2: VENDITA E/O LOCAZIONE OBBLIGO DI ALLEGAZIONE OENA LA NULLITA’ DEGLI ATTI 4. L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEVE ESSERE ALLEGATO AL CONTRATTO DI VENDITA, AGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO O AI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE, PENA LA NULLITÀ DEGLI STESSI CONTRATTI. DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 OBBLIGATORIO CASO 3: EDIFICI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO 7. NEL CASO DI EDIFICI UTILIZZATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E APERTI AL PUBBLICO CON SUPERFICIE UTILE TOTALE > 500 m2, OVE L’EDIFICIO NON NE SIA GIÀ DOTATO, È FATTO OBBLIGO AL PROPRIETARIO, O AL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE, DI PRODURRE L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E DI AFFIGGERE L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA CON EVIDENZA ALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO STESSO O IN ALTRO LUOGO CHIARAMENTE VISIBILE AL PUBBLICO. A PARTIRE DAL 9 LUGLIO 2015, LA SOGLIA DI 500 m2 È ABBASSATA A 250 m2. APE A P E DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 OBBLIGATORIO CASO 4: APERTI AL PUBBLICO 8. PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO, CON SUPERFICIE UTILE TOTALE > 500 m2, PER I QUALI SIA STATO RILASCIATO L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA È FATTO OBBLIGO, AL PROPRIETARIO O AL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL’EDIFICIO STESSO, DI AFFIGGERE CON EVIDENZA TALE ATTESTATO ALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO O IN ALTRO LUOGO CHIARAMENTE VISIBILE AL PUBBLICO. APE A P E DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 OBBLIGATORIO CASO 2: ANNUNCI COMMERCIALI VENDITA E/O LOCAZIONE 9. NEL CASO DI OFFERTA DI VENDITA O DI LOCAZIONE, I CORRISPONDENTI ANNUNCI TRAMITE TUTTI I MEZZI DI COMUNICAZIONE COMMERCIALI RIPORTANO L’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E GLOBALE DELL’EDIFICIO O DELL’UNITÀ IMMOBILIARE E LA CLASSE ENERGETICA CORRISPONDENTE. NOTA: L’OBBLIGO DI RIPORTARE GLI INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’INVOLUCRO E GLOBALE DELL’EDIFICIO È COGENTE DAL 4 AGOSTO 2013 DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RILASCIO E AFFISSIONE COMMA 8 OBBLIGATORIO CASO 2: ANNUNCI COMMERCIALI VENDITA E/O LOCAZIONE APE DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 OBBLIGATORIO CASO 5 : CONTRATTI DI GESTIONE ENERGIA EDIFICI PUBBLICI ENTRATA IN VIGORE 06/06/2013 RIFERIMENTO : CONTRATTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TUTTI I CONTRATTI, NUOVI O RINNOVATI, RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI, O NEI QUALI FIGURA COME COMMITTENTE UN SOGGETTO PUBBLICO, DEVONO PREVEDERE LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO O DELL'UNITÀ IMMOBILIARE INTERESSATI DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 NON OBBLIGO DELL’APE 11. L’OBBLIGO DI DOTARE L’EDIFICIO DI UN ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA VIENE MENO OVE SIA GIÀ DISPONIBILE UN ATTESTATO IN CORSO DI VALIDITÀ, RILASCIATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 2002/91/CE. (ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA) DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE 13. CON DECRETO È PREDISPOSTO L’ADEGUAMENTO DEL DM 26 GIUGNO 2009, (LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI) NEL RISPETTO DEI SEGUENTI CRITERI E CONTENUTI: a) LA PREVISIONE DI METODOLOGIE DI CALCOLO SEMPLIFICATE, DA RENDERE DISPONIBILI PER GLI EDIFICI CARATTERIZZATI DA RIDOTTE DIMENSIONI E PRESTAZIONI ENERGETICHE DI MODESTA QUALITÀ, FINALIZZATE A RIDURRE I COSTI A CARICO DEI CITTADINI; DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE b) LA DEFINIZIONE DI UN ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA CHE COMPRENDE TUTTI I DATI RELATIVI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO CHE CONSENTANO AI CITTADINI DI VALUTARE E CONFRONTARE EDIFICI DIVERSI. TRA TALI DATI SONO OBBLIGATORI: 1. LA PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO SIA IN TERMINI DI ENERGIA PRIMARIA TOTALE CHE DI ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE, ATTRAVERSO I RISPETTIVI INDICI; 2. LA CLASSE ENERGETICA DETERMINATA ATTRAVERSO L’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO, ESPRESSO IN ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE; DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE 3. LA QUALITÀ ENERGETICA DEL FABBRICATO A CONTENERE I CONSUMI ENERGETICI PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO, ATTRAVERSO GLI INDICI DI PRESTAZIONE TERMICA UTILE PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DELL’EDIFICIO; 4. I VALORI DI RIFERIMENTO, QUALI I REQUISITI MINIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA VIGENTI A NORMA DI LEGGE; 5. LE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA; 6. L’ENERGIA ESPORTATA. DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE 7. LE RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO CON LE PROPOSTE DEGLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI ED ECONOMICAMENTE CONVENIENTI, SEPARANDO LA PREVISIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTI DA QUELLI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA; 8. LE INFORMAZIONI CORRELATE AL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA, QUALI DIAGNOSI E INCENTIVI DI CARATTERE FINANZIARIO; DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6 DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE c) LA DEFINIZIONE DI UNO SCHEMA DI ANNUNCIO DI VENDITA O LOCAZIONE, PER ESPOSIZIONE NELLE AGENZIE IMMOBILIARI, CHE RENDA UNIFORMI LE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ ENERGETICA DEGLI EDIFICI FORNITE AI CITTADINI; d) LA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO COMUNE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, DI UTILIZZO OBBLIGATORIO PER LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, CHE COMPRENDA LA GESTIONE DI UN CATASTO DEGLI EDIFICI, DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E DEI RELATIVI CONTROLLI PUBBLICI. LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IL DM 26 GIUGNO 2009 CORSO DI FORMAZIONE LA PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MODULO 4 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LINEE GUIDA NAZIONALI IL DM 26 GIUGNO 2009 ING. VINCENZO LATTANZI SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE SOGGETTI CERTIFICATORI METODOLOGIE DI CALCOLO D.P.R. 02 APRILE 2009 DM 26 GIUGNO 2009 DPR 16 APRILE 2013 N. 75 LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA, ACS , ILLUMINAZIONE… NELLA FASE DI AVVIO SOLAMENTE: CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI A.C.S. IN TAL CASO LA PRESTAZIONE GLOBALE SARà ESPRESSA DA : EPgl= EPi + EPacs E VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO AI FINI DELLA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DAL 25 LUGLIO 2009 METODOLOGIE DI CALCOLO PREVISTE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ALLEGATO A PUNTO 4 DM 26 GIUGNO 2009 LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI TABELLA RIEPILOGATIVA SULL’UTILIZZO DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA IN RELAZIONE AGLI EDIFICI INTERESSATI E AI SERVIZI ENERGETICI DA VALUTARE. METODO DI CALCOLO DI PROGETTO 1° METODO DI CALCOLO DA RILIEVO SULL’ SULL’EDIFICIO 2° METODO DI CALCOLO DA RILIEVO SULL’ SULL’EDIFICIO 3° METODO DI CALCOLO DA RILIEVO SULL’ SULL’EDIFICIO EDIFICI INTERESSATI TUTTE LE TIPOLOGIE DI EDIFICI NUOVI ED ESISTENTI TUTTE LE TIPOLOGIE DI EDIFICI ESISTENTI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI CON SUPERFICIE UTILE ≤ 3000 m2 EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI CON SUPERFICIE UTILE ≤ 1000 m2 PRESTAZIONE INVERNALE INVOLUCRO EDILIZIO NORME UNI TS 11300 NORME UNI TS 11300 SOFTWARE DOCET (CNR(CNR-ENEA) METODO SEMPLIFICATO (ALLEGATO 2) ENERGIA PRIMARIA PRESTAZIONE INVERNALE NORME UNI TS 11300 NORME UNI TS 11300 SOFTWARE DOCET (CNR(CNR-ENEA) METODO SEMPLIFICATO (ALLEGATO 2) ENERGIA PRIMARIA PRESTAZIONE ACS NORME UNI TS 11300 NORME UNI TS 11300 SOFTWARE DOCET (CNR(CNR-ENEA) NORME UNI TS 11300 PRESTAZIONE ESTIVA INVOLUCRO EDILIZIO NORME UNI TS 11300 NORME UNI TS 11300 SOFTWARE DOCET (CNR(CNR-ENEA) NORME UNI TS 11300 O METODOLOGIA SEMPLIFICATA(*) (*) LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA DELL’ DELL’INVOLUCRO EDILIZIO È FACOLTATIVA NELLA CERTIFICAZIONE DI SINGOLE UNITÀ UNITÀ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE DI SUPERFICIE UTILE INFERIORE O UGUALE A 200 m2. IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE NAZIONALE ALLEGATO A PUNTO 7 DM 26 GIUGNO 2009 LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE ESPRESSIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EPi ALLEGATO 4 AL DM 26 GIUGNO 2009 (ESEMPIO PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE) CLASSE Ai+ EPi kWh/m2 anno EPi ≤ 0,25 EP ilim (2010) Ai 0,25 EP Li (2010) ≤ EPi < 0,50 EP ilim (2010) Bi 0,50 EP Li (2010) ≤ EPi < 0,75 EP ilim (2010) Ci 0,75 EP Li (2010) ≤ EPi < 1,00 EP ilim (2010) Di 1,00 EP Li (2010) ≤ EPi < 1,25 EP ilim (2010) Ei 1,25 EP Li (2010) ≤ EPi < 1,75 EP ilim (2010) Fi 1,75 EP Li (2010) ≤ EPi < 2,50 EP ilim (2010) Gi EPi ≥ 2,50 EP ilim (2010) LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI EDIFICIO SITO A XYZ GG: 2100 ESEMPIO EPi =76 kWh/m2 anno RAPPORTO DI FORMA S/V = 0,60 FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA DELL’EDIFICIO: FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA MASSIMO AMMISSIBILE DELL’EDIFICIO AI SENSI DEL D. LGS. 192/05: EPi (2010) = 65 kWh/m2 anno CLASSE PRESTAZIONE EPi A+ EPi < 16,25 kWh/m2 anno A EPi < 32,50 kWh/m2 anno B EPi < 48,75 kWh/m2 anno C EPi < 65,00kWh/m2 anno D EPi = 76 kWh/m2 anno < 81,25 kWh/m2 anno E EPi < 113,75 kWh/m2 anno F EPi < 162,50 kWh/m2 anno G EPi ≥ 162,50 kWh/m2 anno ALLEGATO 4 AL DM 26 GIUGNO 2009 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (ESEMPIO PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE) 2. SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE ESPRESSIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA PREPARAZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA PER USI IGIENICI E SANITARI EPacs CLASSE PRESTAZIONE EPacs kWh/m2anno Aacs EPacs < 9 Bacs 9 ≤ EPacs < 12 Cacs 12 ≤ Epacs < 18 Dacs 18 ≤ EPacs< 21 Eacs 21 ≤ EPacs < 24 Facs 24 ≤ EPacs < 30 Gacs EPacs ≥ 30 ALLEGATO 4 AL DM 26 GIUGNO 2009 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEGLI EDIFICI E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (ESEMPIO PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE) 3. SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE ESPRESSIONE PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO EPgl. CLASSE Agl+ PRESTAZIONE DELLA EPi EPgl ≤ 0,25 EP Li (2010) + 9 kWh/m2anno Agl 0,25 EP Li (2010) + 9 kWh/m2anno < EPgl ≤ 0,50 EP Li (2010) + 9 kWh/m2anno Bgl 0,50 EP Li (2010) + 9 kWh/m2anno < EPgl ≤ 0,75 EP Li (2010) + 12 kWh/m2anno Cgl 0,75 EP Li (2010) + 12 kWh/m2anno < EPgl ≤ 1,00 EP Li (2010) + 18 kWh/m2anno Dgl 1,00 EP Li (2010) + 18 kWh/m2anno < EPgl ≤ 1,25 EP Li (2010) + 21 kWh/m2anno Egl 1,25 EP Li (2010) + 21 kWh/m2anno < EPgl ≤ 1,75EP Li (2010) + 24 kWh/m2anno Fgl 1,75 EP Li (2010) + 24 kWh/m2anno < EPgl ≤ 2,50 EP Li (2010) + 30 kWh/m2anno Ggl EPgl > 2,50 EP Li (2010) + 30kWh/m 30kWh/m2anno VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO VOLTE A CONTENERE IL FABBISOGNO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA RIFERIMENTI NAZIONALI PUNTO 6 ALLEGATO A DM 26 GIUGNO 2009 LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO VOLTE A CONTENERE IL FABBISOGNO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA METODO BASATO SULLA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE TERMICA DELL’EDIFICIO PER IL RAFFRESCAMENTO (EPe,inv) SULLA BASE DEI VALORI ASSUNTI DAL PARAMETRO EPe,inv SI DEFINISCE LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE, VALIDA PER TUTTE LE DESTINAZIONI D’USO: EPe,inv kWh/m2anno Prestazioni Qualità prestazionale EPe,inv ≤ 10 Ottime I 10 < EPe,inv ≤ 20 Buone II 20 < EPe,inv ≤ 30 Sufficienti III 3O < EPe,inv ≤ 40 Mediocri IV EPe,inv> 40 Cattive V PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1.ESECUZIONE DI UNA DIAGNOSI O DI UNA VERIFICA DI PROGETTO ATTRAVERSO: ¾REPERIMENTO DEI DATI DI INGRESSO DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI (AVVALENDOSI ANCHE DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA); ¾CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CON LA METODOLOGIA ADATTA; ¾INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (SOLUZIONI TECNICHE, RAPPORTO COSTI-BENEFICI, TEMPI DI RITORNO DEGLI INVESTIMENTI). 2.CLASSIFICAZIONE DELL’EDIFICIO E CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE, E POTENZIALITÀ DI MIGLIORAMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI INDIVIDUATI. 3.RILASCIO DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA. RILASCIO DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ¾PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI TOTALI LA NOMINA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE AVVIENE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI ¾ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA AL RICHIEDENTE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, IL SOGGETTO CERTIFICATORE TRASMETTE COPIA DEL CERTIFICATO ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ¾QUALORA FOSSERO PRESENTI, A LIVELLO REGIONALE O LOCALE, INCENTIVI LEGATI ALLA QUALITÀ ENERGETICA DELL’EDIFICIO, LA RICHIESTA DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE PUÒ ESSERE RESA OBBLIGATORIA PRIMA DEL DEPOSITO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 75 SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SOGGETTI CERTIFICATORI D.P.R 16 APRILE 2013 N. 75 SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ART. 3 D.P.R 16 APRILE 2013 N. 75 LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI IL MSE INDIVIDUA COME SOGGETTI ABILITATI AI FINI DELL’ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, E QUINDI RICONOSCIUTI COME SOGGETTI CERTIFICATORI: a) I TECNICI ABILITATI; b) GLI ENTI PUBBLICI E GLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO OPERANTI NEL SETTORE DELL’ENERGIA E DELL’EDILIZIA, CHE ESPLICANO L’ATTIVITÀ CON UN TECNICO, O CON UN GRUPPO DI TECNICI, IN ORGANICO IN POSSESSO DEI REQUISITI DEL TECNICO ABILITATO LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI c) GLI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI QUALIFICATI AD EFFETTUARE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI, OPERE DI INGEGNERIA CIVILE IN GENERALE ED IMPIANTISTICA CONNESSA, ACCREDITATI PRESSO SINCERT O ALTRO SOGGETTO EQUIVALENTE IN AMBITO NAZIONALE ED EUROPEO SULLA BASE DELLE NORME UNI CEI EN ISO/IEC 17020, “CRITERI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI TIPI DI ORGANISMI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”, SEMPRE CHE SVOLGANO L’ATTIVITÀ CON UN TECNICO, O CON UN GRUPPO DI TECNICI, IN ORGANICO IN POSSESSO DEI REQUISITI DEL TECNICO ABILITATO; LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI d) LE SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGETICI (ESCo) CHE OPERANO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/32/CE, CONCERNENTE L’EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL’ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI (RECEPITA CON IL D.L.GS.VO 30 MAGGIO 2008 N. SEMPRE CHE SVOLGANO L’ATTIVITÀ CON UN TECNICO, O CON UN GRUPPO DI TECNICI, IN ORGANICO IN POSSESSO DEI REQUISITI DEL TECNICO ABILITATO. ESCo Società di servizi energetici (ESCo), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI COME SI EVINCE CHIARAMENTE, È FONDAMENTALE CHE QUESTA ATTIVITÀ SOTTO FORMA DI LIBERO PROFESSIONISTA O DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI, DI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI QUALIFICATI AD ATTIVITÀ ISPETTIVE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI , COMPRESE LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA, ED INFINE DI SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGIA , SIA COMUNQUE EFFETTUATA DAI COSIDDETTI TECNICI ABILITATI. VEDIAMO ALLORA COSA IL MSE INTENDE E DEFINISCE COME TECNICO ABILITATO. LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI IL MSE FA UNA DISAGGREGAZIONE TRA : a)SOGGETTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CIOÈ DI PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE; b)SOGGETTI NON IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE , MA IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO – SCIENTIFICO E RELATIVO ATTESTATO DI FREQUENZA RELATIVO A SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CON SUPERAMENTO DI ESAMI FINALI. LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI I PREDETTI CORSI ED ESAMI DEVONO ESSERE SVOLTI , A LIVELLO NAZIONALE DA UNIVERSITÀ, DA ORGANISMI ED ENTI DI RICERCA, E DA CONSIGLI, ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, AUTORIZZATI DAL MSE DI INTESA CON IL MIT E MATT , E A LIVELLO REGIONALE, DIRETTAMENTE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME, E DA ALTRI SOGGETTI DI AMBITO REGIONALE CON COMPETENZA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA AUTORIZZATI DALLE PREDETTE REGIONI E PROVINCE AUTONOME. L’ATTESTATO DI FREQUENZA CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE È RILASCIATO DAI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI E DEGLI ESAMI. PER LE FINALITÀ DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 75 I CORSI SONO SVOLTI IN BASE AI CONTENUTI MINIMI DEFINITI NELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO. LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI ALL . 1 CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI ALL . 1 CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI III MODULO ANALISI TECNICO ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI ESERCITAZIONI PRATICHE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EDIFICI ESISTENTI IV MODULO INVOLUCRO EDILIZIO: ¾ LE TIPOLOGIE E LE PRESTAZIONE ENERGETICHE DEI COMPONENTI ¾ SOLUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE PER L’OTTIMIZZAZIONE: DEI NUOVI EDIFICI DEL MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI ALL . 1 CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI V MODULO IMPIANTI TERMICI: ¾FONDAMENTI E PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLE TECNOLOGIE TRADIZIONALI ED INNOVATIVE ¾ SOLUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE PER L’OTTIMIZZAZIONE: DEI NUOVI IMPIANTI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI VI MODULO L’UTILIZZO E L’INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI ALL . 1 CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI VII MODULO COMFORT ABITATIVO LA VENTILAZIONE NATURALE E MECCANICA CONTROLLATA L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA GESTIONE DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI VIII MODULO LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESEMPI APPLICATIVI ESERCITAZIONI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI POSTI A RIFERIMENTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E PREDISPOSTI DAL CTI. LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI IN BUONA SOSTANZA PER I SOGGETTI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IL MSE NON PREVEDE CORSI NÉ SUPERAMENTO DI ESAMI FINALI. IL CORSO CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE DIVENTA UN PASSO OBBLIGATORIO PER I SOGGETTI NON ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CHE VOGLIANO EFFETTUARE L’ATTIVITÀ DI SOGGETTO CERTIFICATORE. PER IL MOMENTO CI SI LIMITA A RIPROPORRE LA DEFINIZIONE PUNTUALE CHE IL MSE DA DEL TECNICO ABILITATO. LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO, UN TECNICO OPERANTE SIA IN VESTE DI DIPENDENTE DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI O DI SOCIETÀ DI SERVIZI PUBBLICHE O PRIVATE (COMPRESE LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA) CHE DI PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE. IL TECNICO ABILITATO OPERA QUINDI ALL’INTERNO DELLE PROPRIE COMPETENZE. OVE IL TECNICO NON SIA COMPETENTE IN TUTTI I CAMPI SOPRA CITATI (O NEL CASO CHE ALCUNI DI ESSI ESULINO DAL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZA), EGLI DEVE OPERARE IN COLLABORAZIONE CON ALTRO TECNICO ABILITATO IN MODO CHE IL GRUPPO COSTITUITO COPRA TUTTI GLI AMBITI PROFESSIONALI SU CUI È RICHIESTA LA COMPETENZA. I TECNICI ABILITATI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI REQUISITI: LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO A REQUISITI DEL PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE: a. Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, LM-20, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, da LM-33 a LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto MIUR in data 16 marzo 2007, nel supplemento ordinario alla G.U. N. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, 25/S, da 27/S a 28/S,, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S ,38/S, 61/S, 74/S, 77/S di cui al decreto del MIUR in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. N. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del MIUR in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. N. 196 del 21 agosto 2004 LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO A REQUISITI DEL PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE: b. Laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25 di cui al DM in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. N. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al DM in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. N. 245 del 19 ottobre 2000; LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO A REQUISITI DEL PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE: c. Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, meccatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione ‘elettrotecnica’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni; LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO A REQUISITI DEL PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE: d. Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni, ambiente e territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra; e. Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria, agroalimentare e agroindustria’ articolazione ‘gestione dell’ambiente e del territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico. agrotecnico LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO B REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO B REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: b. Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:LM-17, LM-20 LM21, LM-25 ,LM-27, LM-29, LM-32, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del MIUR in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. N. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del MIUR in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. N. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del MIUR in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. N. 196 del 21 agosto 2004; LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO B REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: c. Laurea conseguita nelle seguenti classi; L8, L21, L27, L30, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. N. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al DM in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. N. 245 del 19 ottobre 2000; LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO B REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: d. Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c). LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. SOGGETTI ABILITATI TECNICO ABILITATO B REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI Attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti, a livello nazionale da Università, da organismi ed Enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal MSE di intesa con il MIT e il MATTM e a livello regionale, direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette Regioni e Province Autonome. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1. L’attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami. e. LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 2. CRITERI DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DI ASSICURARE INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ DI GIUDIZIO DEI SOGGETTI DI CUI CERTIFICATORI , I TECNICI ABILITATI, ALL’ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, DICHIARANO: a) EDIFICI NUOVI NEL CASO DI CERTIFICAZIONE DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, L'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, TRA L’ALTRO ESPRESSA ATTRAVERSO IL NON COINVOLGIMENTO DIRETTO O INDIRETTO NEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DA CERTIFICARE O CON I PRODUTTORI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI IN ESSO INCORPORATI NONCHÉ RISPETTO AI VANTAGGI CHE POSSANO DERIVARNE AL RICHIEDENTE, CHE IN OGNI CASO NON DEVE ESSERE NÉ IL CONIUGE NÉ UN PARENTE FINO AL QUARTO GRADO. LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 2. CRITERI DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DI ASSICURARE INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ DI GIUDIZIO DEI SOGGETTI DI CUI CERTIFICATORI , I TECNICI ABILITATI, ALL’ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, DICHIARANO: b) EDIFICI ESISTENTI NEL CASO DI CERTIFICAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI, L'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, OVVERO DI NON COINVOLGIMENTO DIRETTO O INDIRETTO CON I PRODUTTORI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI IN ESSO INCORPORATI NONCHÉ RISPETTO AI VANTAGGI CHE POSSANO DERIVARNE AL RICHIEDENTE, CHE IN OGNI CASO NON DEVE ESSERE NÉ CONIUGE NÉ PARENTE FINO AL QUARTO GRADO. CRITERI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ART. 4 D.P.R 16 APRILE 2013 N. 75 LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CRITERI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROCEDONO AI CONTROLLI DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA RESO DAI SOGGETTI CERTIFICATORI ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA DI CONTROLLO CONGRUENTE CON GLI OBIETTIVI E LE FINALITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA. OVE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO DA NORME REGIONALI I PREDETTI CONTROLLI SONO SVOLTI DALLE STESSE AUTORITÀ COMPETENTI A CUI SONO DEMANDATI GLI ACCERTAMENTI E LE ISPEZIONI NECESSARI ALL’OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL’ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL D.L.GS.VO N. 192/05 E S.M.I LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CRITERI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA I CONTROLLI DEVONO ESSERE ALLE CLASSI ENERGETICHE PIÙ TIPICAMENTE: PRIORITARIAMENTE ORIENTATI EFFICIENTI E COMPRENDONO a)L’ACCERTAMENTO DOCUMENTALE CERTIFICAZIONE INCLUDENDO IN ESSO RISPETTO DELLE PROCEDURE; DEGLI ATTESTATI DI ANCHE LA VERIFICA DEL b)LE VALUTAZIONI DI CONGRUITÀ E COERENZA DEI DATI PROGETTO O DI DIAGNOSI CON LA METODOLOGIA DI CALCOLO RISULTATI ESPRESSI; c)LE ISPEZIONI DELLE OPERE O DELL’EDIFICIO. DI EI WORKSHOP LE NOVITÀ DEL SETTORE ENERGIA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTI TERMICI GRAZIE PER L’ATTENZIONE VINCENZO LATTANZI [email protected] [email protected]