Evoluzione della legislazione e normativa energetica per la

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Evoluzione della legislazione e normativa energetica per la
WORKSHOP
LE NOVITÀ DEL SETTORE ENERGIA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTI TERMICI
EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA
ENERGETICA PER LA PROGETTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
CHIETI 26 SETTEMBRE
2013
Ing. Vincenzo LATTANZI
LEGISLAZIONE E NORMATIVA TECNICA
NAZIONALE
LE
EUROPA
DECRETI
ATTUATIVI
D.P.R 02/04/09 N. 59
DM 26/06/2009
LINEE GUIDA
NAZIONALI
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
NORMATIVA TECNICA
EUROPEA
RECEPIMENTO NORME
DIRETTIVA
D.L.gs.vo N. 192/05
D.L.gs.vo :311/06
REGIONI
MANDATO CEN
DIRETTIVA EUROPEA
2002/91/CE
RECEPIMENTO
ITALIA
NORMATIVA TECNICA
LEGISLAZIONE
LEGGE 10/91
DECRETI
ATTUATIVI
STATO
D.P.R. 412/93
D.P.R 551/99
DM 13/12/93
DM 02/04/98
LEGGI E DECRETI REGIONALI
NORMATIVA TECNICA
NAZIONALE
SERIE
UNI TS 11300
LEGISLAZIONE E NORMATIVA TECNICA
NAZIONALE
LE
EUROPA
NORMATIVA TECNICA
LEGISLAZIONE
STATO
DIRETTIVA EUROPEA
2010/31/UE
MANDATO CEN 480
RECEPIMENTO DIRETTIVA
DECRETI
ATTUATIVI
REGIONI
D.P.R 02/04/09 N. 59
RECEPIMENTO NORME
LEGGE 10/91
DECRETI
ATTUATIVI
ITALIA
D.L.4 giugno
2013 N. 63
convertito
nella Legge 3
agosto 2013
N. 90
DM 26/06/2009
LINEE GUIDA
NAZIONALI
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
NORMATIVA TECNICA
EUROPEA
D.P.R. 412/93
D.P.R 551/99
DM 13/12/93
DM 02/04/98
LEGGI E DECRETI REGIONALI
NORMATIVA TECNICA
NAZIONALE
LA DIRETTIVA EUROPEA
2002 /91/CE
LA DIRETTIVA 2002/91/CE SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)
LA DIRETTIVA PRESCRIVE AGLI STATI MEMBRI I SEGUENTI PRINCIPALI
ADEMPIMENTI :
ARTICOLO 3 – L’ADOZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
ARTICOLO 4
ENERGETICA
–
LA
FISSAZIONE
DI
REQUISITI
DI
PRESTAZIONIE
ARTICOLO 5 – REQUISITI PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE DI
SUPERFICIE > di 1000 m2
ARTICOLO 6 – REQUISITI PER EDIFICI RISTRUTTURATI DI SUPERFICIE > DI
1000 m2
CONCETTO DI PRESTAZIONE
ED EFFICIENZA ENERGETICA
FTOTALE = FH + FAC + FW + FI + F AUX
[ kWh/m2 anno]
T= 20°C CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
GARANTIRE
LIVELLI
DI
CONFORT
FABBISOGNO
ENERGETICO
TOTALE DI ENERGIA
PRIMARIA
T= 26°C CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
T= 45°C PRODUZIONE ACS
LUX= ?
ILLUMINAZIONE
n= ?
VENTILAZIONE
IMPIANTI
CONCETTO DI PRESTAZIONE
ED EFFICIENZA ENERGETICA
FTOTALE = FH + FAC + FW + FI + F AUX
[ kWh/m2 anno]
T= 20°C CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
T= 26°C CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
T= 45°C PRODUZIONE ACS
LUX= ?
ILLUMINAZIONE
n= ?
VENTILAZIONE
LA PRESTAZIONE ENERGETICA DIPENDE DAL FABBISOGNO ENERGETICO
MINORE FABBISOGNO
MINORE FABBISOGNO
PRESTAZIONE ENERGETICA PIU’ ELEVATA
EFFICIENZA ENERGETICA PIU’ ELEVATA
LA DIRETTIVA 2002/91/CE SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)
ARTICOLO 7 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ARTICOLO 8 – UNA ISPEZIONE PERIODICA DELLE CALDAIE E DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ARTICOLO 9 – UNA PERIODICA
CONDIZIONAMENTO D’ARIA
ISPEZIONE
DEGLI
IMPIANTI
ARTICOLO 10 – ESPERTI INDIPENDENTI
ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2010/31/UE
DAL 1° FEBBRAIO 2012
DI
LA DIRETTIVA EUROPEA
2010 /31/UE
REVISIONE DELLA DIRETTIVA EPBD
¾NUOVI LIVELLI OTTIMALI DI PRESTAZIONE ENERGETICA CONDIVISI A
LIVELLO EUROPEO;
¾ATTIVA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DI EDIFICI A CONSUMO
BASSO O NULLO E DI EDIFICI “INTELLIGENTI” E RICORSO A FONTI
RINNOVABILI;
¾MONITORAGGIO DEI CONSUMI E RICORSO ALLA DOMOTICA;
¾MAGGIORE ATTENZIONE ALLA PRESTAZIONE DEGLI IMPIANTI ED ALLA
LORO GESTIONE (RAPPORTI DI ISPEZIONE);
¾ PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PRESTAZIONE ESTIVA DEGLI
EDIFICI;
¾RAFFORZAMENTO
DELLE
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA , GARANZIA DI INDIPENDENZA DEGLI
ESPERTI E CONTROLLO DEL LORO OPERATO;
¾EFFETTIVO SISTEMA DI ISPEZIONE E SANZIONAMENTO PER GLI EDIFICI
CHE NON RISPETTANO I REQUISITI;
¾RIDUZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE DEL 30-35 % (COSTI
SUPERFLUI) E CONSEGUENTE PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO EDILIZIO ESISTENTE;
¾INTRODUZIONE DI MISURE DI INCENTIVAZIONE E PREMIALITA’;
¾MAGGIORE FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.
LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)
DEL 19 MAGGIO 2010 ( GU.EU L 153/13 DEL 18 GIUGNO 2010)
IN VIGORE DAL 9 LUGLIO 2010
LA DIRETTIVA PRESCRIVE AGLI STATI MEMBRI I SEGUENTI PRINCIPALI
ADEMPIMENTI :
ARTICOLO 3 – L’ADOZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
ARTICOLO 4
ENERGETICA
–
LA
FISSAZIONE
DI
REQUISITI
DI
PRESTAZIONIE
ARTICOLO 5 – CALCOLO DEI LIVELLI OTTIMALI IN FUNZIONE DEI COSTI
PER I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
ARTICOLO 6 – REQUISITI PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
ARTICOLO 7 – REQUISITI PER EDIFICI DI ESISTENTI
LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)
DEL 19 MAGGIO 2010 ( GU.EU L 153/13 DEL 18 GIUGNO 2010)
IN VIGORE DALL’8 LUGLIO 2010
ARTICOLO 8 – REQUISITI IMPIANTI TECNICI PER EDILIZIA
ARTICOLO 9 – EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO ( 2020) PER NUOVE
COSTRUZIONI ( 2018 PER EDIFICI PUBBLICI)
ARTICOLO 10 – INCENTIVI FINANZIARI E BARRIERE DI MERCATO
ARTICOLO 11 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
ARTICOLO 12 – RILASCIO DELL’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA ( NUOVE COSTRUZIONI, VENDITE LOCAZIONI, ESISTENTI >
500 m2 PER EDIFICI PUBBLICI, 250 m2 DAL 9 LUGLIO 2015)
ARTICOLO 13 – AFFISSIONE
DELL’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA PER EDIFICI PUBBLICI
ARTICOLO 14 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD)
DEL 19 MAGGIO 2010 ( GU.EU L 153/13 DEL 18 GIUGNO 2010)
IN VIGORE DALL’8 LUGLIO 2010
ARTICOLO 14 – ISPEZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ARTICOLO 15 – ISPEZIONI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
ARTICOLO 16 – RAPPORTO SULLE ISPEZIONI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
IMPIANTI
DI
ARTICOLO 17 – ESPERTI INDIPENDENTI
ARTICOLO 18 – SISTEMA DI CONTROLLO INDIPENDENTE
ARTICOLO 20 – INFORMAZIONE
ARTICOLO 21 – CONSULTAZIONE
ARTICOLO 28 – RECEPIMENTO ENTRO 9 LUGLIO 2012
IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2010/31/UE
IL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO
2013 N. 63 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 3
AGOSTO 2013 N. 90
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 3
SINTESI DEI CONTENUTI
ART. 3
AMBITO DI INTERVENTO
AMBITO DI APPLICAZIONE
SINTESI AMBITO DI APPLICAZIONE
Superficie utile
> 1000 m2
≤ 1000 m2
Nuovi Edifici ( art. 3 comma 1)
Applicazione
integrale
Ristrutturazione integrale dell’involucro (art. 3
comma 2 punto a1)
NO
Demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria (art. 3 comma 2 punto a2)
NO
Limitata al solo ampliamento se > 20% volume intero edificio
(art. 3 comma 2 punto b)
Ristrutturazione parziale o totale dell’involucro
e manutenzione straordinaria dell’involucro
SI
Applicazione
edilizio (art. 3 comma 2 punto c1)
limitata
Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione degli
stessi impianti in edifici esistenti ( art. 3 comma 2 punto c2)
Sostituzione generatori di calore ( art. 3 comma 2 punto c3)
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 3 COMMA 3
ESCLUSIONI
ART. 3 COMMA 3
AMBITO DI APPLICAZIONE SINTESI ESCLUSIONI
a)
Edifici vincolati da beni culturali e/o architettonici(N.B.: Sono beni culturali “le cose
immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fini di lucro, che rappresentano interesse artistico, storico,
archeologico e etnoantropologico”. Sono immobili di notevole interesse pubblico: le
ville per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale);
b)
Edifici industriali , artigianali ed agricoli non residenziali riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzanti reflui dello stesso processo produttivo.
c)
Edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
d)
Edifici isolati < 50 m2
e)
Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base
della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede
l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione , quali box, cantine,
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli
impianti sportivi, ecc.
f)
Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
Esclusioni
NOTA
Per gli edifici di cui alla lettera a), il decreto si applica per:
a)
l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6;
b)
l’ esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all’articolo 7.
Per gli edifici di cui alla lettera e) il decreto si applica limitatamente alle porzioni
eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini delle
valutazione di efficienza
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4
SINTESI DEI CONTENUTI
ART. 4 METODOLOGIA DI CALCOLO E
REQUISITI DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 C. 1 lettera a)
NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON……
Le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni
energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai
paragrafi 1 e 2 dell’Allegato I della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell’edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
1. La prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla
normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a
supporto della Direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della
commissione europea;
2. Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio
energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse
modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine
del sistema;
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 C. 1 lettera a)
NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON……
3. Si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia
rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore
energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore
energetico consumato;
4. Ai fini della compensazione è consentito utilizzare l’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente
comma;
ART.4 C.1 LETTERA a
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 C. 1 lettera b)
NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON……
L’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni 5 anni, in
materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi
di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni
energetiche, sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa di cui
all’articolo 5 della Direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:
1. I requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di
convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita
economico degli edifici;
2. In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti
sono determinati con l’utilizzo dell’ “edificio di riferimento”, in funzione
della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 C. 1 lettera b)
NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON……
3. Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità
energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del
fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di
trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di
prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile;
ART.4 C.1 LETTERA b)
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 Comma 1 bis
NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON……
Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono
aggiornate, in relazione all’articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della
direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione,
esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualifi
cazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare
l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione
degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema
informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione
e degli attestati di prestazione energetica.
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 Comma 1 bis
NORMATIVA DI ATTUAZIONE DA DEFINIRE
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON……
Per le attività propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al primo
periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
quest’ultimo può avvalersi delle competenze dell’ENEA.
Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione,
installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i
sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al
risparmio energetico.
ART.4 C.1 bis
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 bis
SINTESI DEI CONTENUTI
ART. 4 BIS
EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 bis
1. A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2018, GLI EDIFICI DI NUOVA
COSTRUZIONE OCCUPATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
DI PROPRIETÀ DI QUESTE ULTIME, DEVONO ESSERE EDIFICI A
ENERGIA QUASI ZERO.
DAL 1 GENNAIO 2021 LA PREDETTA DISPOSIZIONE È ESTESA
A TUTTI GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE;
2. ENTRO IL 30 GIUGNO 2014, CON DECRETO DEL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON ALTRI
MINISTERI È DEFINITO IL PIANO D’AZIONE DESTINATO AD
AUMENTARE IL NUMERO DI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO.
TALE PIANO, CHE PUÒ INCLUDERE OBIETTIVI DIFFERENZIATI
PER TIPOLOGIA EDILIZIA, È TRASMESSO ALLA CE EUROPEA.
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 bis
3.IL PIANO D’AZIONE COMPRENDE, TRA L’ALTRO, I SEGUENTI
ELEMENTI:
a)L’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI EDIFICI A ENERGIA
QUASI ZERO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI EDIFICI E INDICATORI
NUMERICI DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA, ESPRESSO IN
kWh/m2 anno;
b)LE POLITICHE E LE MISURE FINANZIARIE O DI ALTRO TIPO
PREVISTE PER PROMUOVERE GLI EDIFICI A ENERGIA QUASI
ZERO, COMPRESE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MISURE
NAZIONALI PREVISTE PER L’INTEGRAZIONE DELLE FONTI
RINNOVABILI NEGLI EDIFICI, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2009/28/CE, TENENDO CONTO DELL’ESIGENZA PRIORITARIA DI
CONTENERE IL CONSUMO DEL TERRITORIO;
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 4 bis
c)INDIVIDUAZIONE, SULLA BASE DELL’ANALISI COSTI-BENEFICI
SUL CICLO DI VITA ECONOMICO, DI CASI SPECIFICI PER I QUALI
NON SI APPLICA QUANTO DISPOSTO AL COMMA 1;
d)GLI OBIETTIVI INTERMEDI DI MIGLIORAMENTO DELLA
PRESTAZIONE
ENERGETICA
DEGLI
EDIFICI
DI
NUOVA
COSTRUZIONE ENTRO IL 2015, IN FUNZIONE DELL’ATTUAZIONE
DEL COMMA 1.
ADEMPIMENTI DI CONFORMITA’
EDILIZIA
D.P.R. 02 APRILE 2009 N. 59
GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO
AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI
1.APPLICAZIONE INTEGRALE A TUTTO L’EDIFICIO
¾ EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
¾ EDIFICI ESISTENTI DI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A 1000 m²
™
RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DELL’INVOLUCRO
™DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2, APPLICAZIONE INTEGRALE MA LIMITATA AL SOLO AMPLIAMENTO
¾AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO VOLUMETRICAMENTE SUPERIORE AL
20% DELL’INTERO EDIFICIO ESISTENTE
REQUISITI APPLICAZIONE INTEGRALE
2 ALTERNATIVE
APPROCCIO PRESTAZIONALE
LIMITE INDICE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE EPI
APPROCCIO PRESCRITTIVO
ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO
PRESCRIZIONI IMPIANTO TERMICO
LIMITE INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN REGIME ESTIVO DELL’
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO EPe,invol
ISOLAMENTO TERMICO PARTIZIONI INTERNE
VERIFICA TERMOIGROMETRICA, CONTROLLO SOLARE ED INERZIA TERMICA
VENTILAZIONE NATURALE
SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE
TRATTAMENTI ACQUA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO
OBBLIGO DI FONTI RINNOVABILI D.L.gs.vo 3 MARZO 2011 N.28
COLLEGAMENTO A RETI DI RISCALDAMENTO A MENO DI 1000 m
APPROCCIO PRESTAZIONALE
EPI
EPe,invol
≤
≤
EPIlim
EPe,invollim
INVERNALE
ESTIVO
V
I
N
C
O
L
I
P
R
E
S
T
A
Z
I
O
N
A
L
I
LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Tabella 1.3 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno
Zona climatica
Rapporto di
forma
dell’edificio
S/V
A
B
C
D
E
F
fino a
600
GG
a
601
GG
a
900
GG
a
901
GG
a
1400
GG
a
1401
GG
a
2100
GG
a
2101
GG
a
3000
GG
oltre
3000
GG
<0,2
8,5
8,5
12,8
12,8
21,3
21,3
34
34
46,8
46,8
>0,9
36
36
48
48
68
68
88
88
116
116
Tabella 2.3 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno
A
fino a
600
GG
a
601
GG
a
900
GG
Zona climatica
C
D
a
a
a
a
901
1400
1401
2100
GG
GG
GG
GG
<0,2
2,0
2,0
3,6
3,6
6
6
>0,9
8,2
8,2
12,8
12,8
17,3
17,3
Rapporto di
forma
dell’edificio
S/V
B
E
a
2101
GG
a
3000
GG
F
oltre
3000
GG
9,6
9,6
12,7
12,7
22,5
22,5
31
31
LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva , relativa
all’involucro edilizio, espresso in kWh/m2 anno
PRESTAZIONE
ZONA CLIMATICA
EPe,invol
kWh/m2a
A
B
C
D
E
F
≤
40
40
30
30
30
30
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva , relativa
all’involucro edilizio, espresso in kWh/m3 anno
PRESTAZIONE
ZONA CLIMATICA
EPe,invol
kWh/m3a
A
B
C
D
E
F
≤
14
14
10
10
10
10
APPROCCIO PRESCRITTIVO
SE
Suptrasparente / Suputile < 0,18
E
PRESCRIZIONI IMPIANTO
PRESCRIZIONI INVOLUCRO
TRASMITTANZA STRUTTURE OPACHE
E FINESTRATE DA AMBIENTI RISCALDATI VERSO
ESTERNO E VERSO AMBIENTI NON RISCALDATI
U ≤ Ulim
ηtu(100%Pn) ≥ (X + 2 log Pn)
X = 90 ZONE A,B,C
X = 93 ZONE D,E,F
LA TEMPERATURA MEDIA DEL FLUIDO TERMOVETTORE IN
CORRISPONDENZA DELLE CONDIZIONI DI PROGETTO ≤ 60
°C
SIANO INSTALLATI ALMENO UNA CENTRALINA DI
TERMOREGOLAZIONE PROGRAMMABILE IN OGNI UNITÀ
UNITÀ
IMMOBILIARE E DISPOSITIVI MODULANTI PER LA
REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA
AMBIENTE NEI SINGOLI LOCALI O NELLE SINGOLE ZONE
AVENTI CARATTERISTICHE DI USO ED ESPOSIZIONI
UNIFORMI
AL
FINE
DI
NON
DETERMINARE
SOVRARISCALDAMENTO PER EFFETTO DEGLI APPORTI
SOLARI E DEGLI APPORTI GRATUITI INTERNI.
SI PUO’ OMETTERE IL CALCOLO
ATTRIBUENDO ALL’EDIFICIO
IL VALORE LIMITE MASSIMO APPLICABILE
EPI = EPIlim
REQUISITO DI ISOLAMENTO TERMICO DEI
COMPONENTI D’INVOLUCRO
Tabella 2.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali
espressa in W/m2K
Dall’ 1 gennaio 2006 Dall’ 1 gennaio 2008
Dall’ 1 gennaio 2010
Zona
2
2
U (W/m K)
U (W/m K)
U (W/m2K)
climatica
A
B
C
D
E
F
0,85
0,64
0.57
0,50
0,46
0,44
0,72
0,54
0.46
0,40
0,37
0,35
0,62
0,48
0.40
0,36
0,34
0,33
Tabella 3.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache
orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m2K
Dall’ 1 gennaio 2006 Dall’ 1 gennaio 2008 Dall’ 1 gennaio 2010
Zona
climatica
U (W/m2K)
U (W/m2K)
U (W/m2K)
A
0,80
0,42
0,38
B
0,60
0,42
0,38
C
0,55
0.42
0.38
D
0,46
0,35
0,32
E
0,43
0,32
0,30
0,29
F
0,41
0,31
REQUISITO DI ISOLAMENTO TERMICO DEI
COMPONENTI D’INVOLUCRO
Tabella 3.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache
orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m2K
Dall’ 1 gennaio 2008 Dall’ 1 gennaio 2010
Dall’ 1 gennaio 2006
Zona
2
climatica
U (W/m K)
U (W/m2K)
U (W/m2K)
A
0,80
0,42
0,38
B
0,60
0,42
0,38
C
0,55
0.42
0.38
D
0,46
0,35
0,32
E
0,43
0,32
0,30
F
0,41
0,31
0,29
REQUISITO DI ISOLAMENTO TERMICO DEI
COMPONENTI D’INVOLUCRO
Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza centrale termica U delle chiusure
trasparenti comprensive degli infissi W/m2K
Dall’ 1 luglio 2008
Dall’ 1 gennaio 2006
Dall’ 1 gennaio 2010
Zona
climatica
U (W/m2K)
U (W/m2K)
U (W/m2K)
A
B
C
D
E
F
5,5
4,0
3,3
3,1
2,8
2,4
5,0
3,6
3,0
2,8
2,4
2,2
4,6
3,0
2.6
2,4
2,2
2.0
Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in
W/m2K
Dall’ 1 gennaio 2006
Dall’ 1 luglio 2010
Dall’ 1 luglio 2008
Zona
climatica
U (W/m2K)
U (W/m2K)
U (W/m2K)
A
B
C
D
E
F
5,0
4,0
3,0
2,6
2,4
2,3
4,5
3,4
2,3
2,1
1,9
1,7
3,7
2,7
2,1
1,9
1,7
1,3
REQUISITI APPLICAZIONE INTEGRALE
2 ALTERNATIVE
APPROCCIO PRESTAZIONALE
LIMITE INDICE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE EPI
APPROCCIO PRESCRITTIVO
ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO
PRESCRIZIONI IMPIANTO TERMICO
LIMITE INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN REGIME ESTIVO DELL’
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO EPe,invol
ISOLAMENTO TERMICO PARTIZIONI INTERNE
VERIFICA TERMOIGROMETRICA, CONTROLLO SOLARE ED INERZIA TERMICA
VENTILAZIONE NATURALE
SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE
TRATTAMENTI ACQUA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO
OBBLIGO DI FONTI RINNOVABILI
COLLEGAMENTO A RETI DI RISCALDAMENTO A MENO DI 1000 m
ISOLAMENTO TERMICO DELLE PARTIZIONI INTERNE
PER TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI ECCETTO E.8 E PER LE ZONE
CLIMATICHE C, D, E, F:
IL VALORE DELLA TRASMITTANZA TERMICA
™DEI DIVISORI VERTICALE E ORIZZONTALI TRA EDIFICI E UNITÀ
IMMOBILIARI
™DELLE STRUTTURE OPACHE, VERTICALI E ORIZZONTALI, TRA
AMBIENTI NON RISCALDATI ED AMBIENTE ESTERNO
DEVE ESSERE INFERIORE O UGUALE A 0,8 W/(m²K)
CONTROLLO DELL’INERZIA TERMICA
PER LE CATEGORIE E.1, E.2, E.3, E.4 E PER LE ZONE CLIMATICHE A, B, C,
D, E, IN PRESENZA DI IRRADIANZA SOLARE MEDIA MENSILE SUL PIANO
ORIZZONTALE ISOL ≥ 290 W/m2:
¾PER LE PARETI VERTICALI OPACHE (ECCETTO QUADRANTI NORDOVEST, NORD E NORD-EST), LA MASSA SUPERFICIALE MS SIA > 230 Kg/m2
OPPURE LA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA YIE SIA < 0,12 W/(m2K);
¾PER LE PARETI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE, LA TRASMITTANZA
TERMICA PERIODICA SIA INFERIORE A 0,20 W/(m2K).
IN ALTERNATIVA È AMMESSO L’USO DI MATERIALI INNOVATIVI (ES.
COPERTURE A VERDE), PREVIA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE TECNOLOGIE E DEI MATERIALI CHE NE ATTESTI
L’EQUIVALENZA CON LE DISPOSIZIONI
CONTROLLO SOLARE
¾PER TUTTE LE CATEGORIE:
™VALUTARE E DOCUMENTARE L’EFFICACIA DI SISTEMI SCHERMANTI,
ESTERNI O INTERNI DELLE SUPERFICI VETRATE.
¾ PER LE CATEGORIE E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.7:
™ È FATTO OBBLIGO DI UTILIZZARE SISTEMI SCHERMANTI ESTERNI;
™LE SCHERMATURE POSSONO ESSERE OMESSE IN PRESENZA DI
SUPERFICI VETRATE CON FATTORE SOLARE ≤ 0,5.
GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO
AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI
APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI
¾ INVOLUCRO EDILIZIO
™RISTRUTTURAZIONE TOTALE (SUPERFICIE UTILE INFERIORE A 1000 m²)
™ RISTRUTTURAZIONE PARZIALE
™ STRAORDINARIA
™ AMPLIAMENTO NON SUPERIORE AL 20% DELL’INTERO EDIFICIO
¾IMPIANTI TERMICI
™ NUOVA INSTALLAZIONE
™ RISTRUTTURAZIONE
™ SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE
GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO
AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI
APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI
¾ INVOLUCRO EDILIZIO
™RISTRUTTURAZIONE TOTALE (SUPERFICIE UTILE INFERIORE A 1000 m²)
™ RISTRUTTURAZIONE PARZIALE
™ STRAORDINARIA
™ AMPLIAMENTO NON SUPERIORE AL 20% DELL’INTERO EDIFICIO
TRASMITTANZA STRUTTURE OPACHE
E FINESTRATE DA AMBIENTI RISCALDATI VERSO
ESTERNO E VERSO AMBIENTI NON RISCALDATI
U ≤ Ulim
GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO
AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI
APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI
¾IMPIANTI TERMICI
™ NUOVA INSTALLAZIONE
™ RISTRUTTURAZIONE
™ SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE
APPROCCIO PRESTAZIONALE
ηg ≥ ηglim
ηglim = 75 + 3logPn
PER Pn ≥ 100 Kw
+
OBBLIGO DI ALLEGARE ALLA RELAZIONE TECNICA UNA
DIAGNOSI ENERGETICA DELL’EDIFICIO E DELL’IMPIANTO
NELLA QUALE SI INDIVIDUANO GLI INTERVENTI DI
RIDUZIONE DELLA SPESA ENERGETICA, I RELATIVI
TEMPI DI RITORNO DEGLI INVESTIMENTI, E I POSSIBILI
MIGLIORAMENTI DI CLASSE DELL’EDIFICIO NEL SISTEMA
DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN VIGORE, E SULLA
BASE DELLA QUALE SONO STATE DETERMINATE LE
SCELTE IMPIANTISTICHE CHE SI VANNO A REALIZZARE.
GRADI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RIGUARDO
AI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI
APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI
¾IMPIANTI TERMICI
™ SOLO PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE
APPROCCIO PRESTAZIONALE
APPROCCIO PRESCRITTIVO
ηtu(100%Pn) ≥ (90 + 2 log Pn)
ηg ≥ ηglim
ηglim = 75 + 3logPn
SIANO INSTALLATI ALMENO UNA CENTRALINA DI
TERMOREGOLAZIONE PROGRAMMABILE IN OGNI UNITÀ
UNITÀ
IMMOBILIARE E DISPOSITIVI MODULANTI PER LA
REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA
AMBIENTE NEI SINGOLI LOCALI O NELLE SINGOLE ZONE
AVENTI CARATTERISTICHE DI USO ED ESPOSIZIONI
UNIFORMI
AL
FINE
DI
NON
DETERMINARE
SOVRARISCALDAMENTO PER EFFETTO DEGLI APPORTI
SOLARI E DEGLI APPORTI GRATUITI INTERNI.
VERIFICA DIMENSIONAMENTO GENERATORE DI CALORE
VERIFICA CORRETTA
DISTRIBUZIONE
EQUILIBRATURA
SISTEMA
DI
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8
SINTESI DEI CONTENUTI
ART. 8 RELAZIONE TECNICA,
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 1
1. IL PROGETTISTA O I PROGETTISTI, NELL’AMBITO DELLE
RISPETTIVE
COMPETENZE
EDILI,
IMPIANTISTICHE
TERMOTECNICHE ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE,
DEVONO INSERIRE I CALCOLI E LE VERIFICHE PREVISTE DAL
PRESENTE DECRETO NELLA RELAZIONE TECNICA DI
PROGETTO
ATTESTANTE
LA
RISPONDENZA
ALLE
PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI
ENERGIA DEGLI EDIFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI TERMICI,
CHE IL PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO, O CHI NE HA TITOLO,
DEVE
DEPOSITARE
PRESSO
LE
AMMINISTRAZIONI
COMPETENTI, IN DOPPIA COPIA, CONTESTUALMENTE ALLA
DICHIARAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI COMPLESSIVI O DEGLI
SPECIFICI INTERVENTI PROPOSTI O ALLA DOMANDA DI
CONCESSIONE EDILIZIA .
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 1
TALI ADEMPIMENTI, COMPRESA LA RELAZIONE, NON SONO
DOVUTI IN CASO DI MERA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI
CALORE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AVENTE POTENZA
INFERIORE ALLA SOGLIA PREVISTA DALL’ART. 5, C. 2, LETTERA g)
DEL DECRETO 22 GENNAIO 2008 N. 37 (50 kW).
GLI SCHEMI E LE MODALITÀ DI RIFERIMENTO PER LA
COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO SONO
DEFINITI CON DECRETO IN FUNZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE
DI
LAVORI:
NUOVE
COSTRUZIONI,
RISTRUTTURAZIONI
IMPORTANTI, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 1 bis
1. BIS IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 6, PARAGRAFI 1 E 2, DELLA
DIRETTIVA 2010/31/UE, IN CASO DI EDIFICI DI NUOVA
COSTRUZIONE, E DELL’ARTICOLO 7, IN CASO DI EDIFICI
SOGGETTI
A
RISTRUTTURAZIONE
IMPORTANTE,
NELL’AMBITO DELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 1 È
PREVISTA UNA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA,
AMBIENTALE ED ECONOMICA PER L’INSERIMENTO DI
SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA, TRA I QUALI
SISTEMI DI FORNITURA DI ENERGIA RINNOVABILE,
COGENERAZIONE,
TELERISCALDAMENTO
E
TELERAFFRESCAMENTO, POMPE DI CALORE E SISTEMI DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTIVO DEI CONSUMI. LA
VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA DI SISTEMI
ALTERNATIVI DEVE ESSERE DOCUMENTATA E DISPONIBILE
A FINI DI VERIFICA.
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 2
2. LA CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE, RISPETTO AL
PROGETTO E ALLE SUE EVENTUALI VARIANTI, ED ALLA
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL c. 1,NONCHE’ L’ATTESTATO
DI QUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO COME REALIZZATO,
DEVONO ESSERE ASSEVERATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI,
E
PRESENTATI
AL
COMUNE
DI
COMPETENZA
CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI
SENZA ALCUN ONERE PER IL COMMITTENTE. LA
DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E’ INEFFICACE A QUALSIASI
TITOLO SE LA STESSA NON E’ ACCOMPAGNATA DA TALE
DOCUMENTAZIONE ASSEVERATA.
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 3 e 4
3. UNA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI c. 1 E 2, E’
CONSERVATA DAL COMUNE, ANCHE AI FINI DEGLI
ACCERTAMENTI PREVISTI AL c. 4. IL COMUNE PUO’
RICHIEDERE
LA
DOCUMENTAZIONE
ANCHE
IN
VIA
INFORMATICA.
4. IL COMUNE, ANCHE AVVALENDOSI DI ESPERTI O DI
ORGANISMI
ESTERNI,
QUALIFICATI
E
INDIPENDENTI,
DEFINISCE LE MODALITA’ DI CONTROLLO, AI FINI DEL
RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DECRETO,
ACCERTAMENTI E ISPEZIONI IN CORSO D’OPERA, OVVERO
ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DI FINE LAVORI
DICHIARATA DAL COMMITTENTE, VOLTE A VERIFICARE LA
CONFORMITA’ ALLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI CUI
AL c 1
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 8 comma 5
5. I COMUNI EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI CUI AL c. 4
ANCHE
SU
RICHIESTA
DEL
COMMITTENTE,
DELL’ACQUIRENTE, O DEL CONDUTTORE DELL’IMMOBILE.
IL COSTO DEGLI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI DI CUI AL
PRESENTE COMMA E’ POSTO A CARICO DEI RICHIEDENTI.
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90
TITOLO II
NORME TRANSITORIE
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11
SINTESI DEI CONTENUTI
ART. 11 NORME TRANSITORIE E
METODOLOGIE DI CALCOLO
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11
NELLE MORE DELL’AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE NORME
EUROPEE DI RIFERIMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2010/31/UE, LE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI, DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1,
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DEL 2
APRILE 2009, N. 59, PREDISPOSTE IN CONFORMITÀ ALLE NORME
EN A SUPPORTO DELLA DIRETTIVE 2002/91/CE E 2010/31/UE,
SONO QUELLE DI SEGUITO ELENCATE E LE LORO SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
INTEGRAZIONI
METODOLOGIE DI CALCOLO
METODOLOGIE
DI CALCOLO
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA LEGGE 3
AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11
METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
1. RACCOMANDAZIONE CTI 14/2013 “PRESTAZIONI ENERGETICHE
DEGLI EDIFICI - DETERMINAZIONE DELL’ENERGIA PRIMARIA E
DELLA
PRESTAZIONE
ENERGETICA
EP
PER
LA
CLASSIFICAZIONE
DELL’EDIFICIO”,
O
NORMATIVA
UNI
EQUIVALENTE E SUCCESSIVE NORME TECNICHE CHE NE
CONSEGUONO;
2. UNI/TS 11300 – 1 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI –
PARTE 1: DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA
TERMICA DELL’EDIFICIO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E
INVERNALE;
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11
METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
3. UNI/TS 11300 – 2 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI –
PARTE 2: DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA
PRIMARIA E DEI RENDIMENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE, PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA,
LA VENTILAZIONE E L’ILLUMINAZIONE;
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 11
METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
4. UNI/TS 11300 – 3 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI –
PARTE 3: DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA
PRIMARIA E DEI RENDIMENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA;
5. UNI/TS 11300 – 4 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI –
PARTE 4: UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI E DI ALTRI METODI
DI GENERAZIONE PER RISCALDAMENTO DI AMBIENTI E
PREPARAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA.”;
6. UNI EN 15193 - PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI REQUISITI ENERGETICI PER ILLUMINAZIONE.
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA INTRODOTTO DALLA
DIRETTIVA 2010/31/UE IN SOSTITUZIONE
DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA INTRODOTTO DALLA
DIRETTIVA 2002/91/CE
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L’ ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA SECONDO IL DECRETO
19 AGOSTO 2005 N.192
COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 63
COORDINATO CON LA LEGGE 3
AGOSTO 2013 N. 90 DI CONVERSIONE
LA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 MODIFICA LA
DENOMINAZIONE DELL’ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA :
DA ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA (ACE) SI PASSA AD
ATTESTATO DI PRESTAZIONE APE
ACE
ENERGETICA (APE)
DA ACE AD APE
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6
ART. 6
ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA, RILASCIO E
AFFISSIONE
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
OBBLIGATORIO CASO 1: NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
ENTRATA IN
VIGORE
6 GIUGNO
2013
6 GIUGNO
2013
AMBITO DI INTERVENTO
ADEMPIMENTO
A CURA DI
NUOVE
COSTRUZIONI
OBBLIGO DI
ATTESTATO DI
PRESTAZIONE
ENERGETICA
COSTRUTTORE
RISTRUTTURAZIONI
IMPORTANTI
OBBLIGO DI
ATTESTATO DI
PRESTAZIONE
ENERGETICA
PROPRIETARIO
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
OBBLIGATORIO CASO 2: VENDITA E/O LOCAZIONE
ENTRATA IN
VIGORE
AMBITO DI
INTERVENTO
6 GIUGNO
2013
VENDITA
4 AGOSTO
2013
TRASFERIMENTO
A TITOLO
GRATUITO
6 GIUGNO
2013
NUOVA
LOCAZIONE
ADEMPIMENTO
A CURA DI
OBBLIGO DI
ATTESTATO DI
PRESTAZIONE
ENERGETICA
PROPRIETARIO
OBBLIGO DI
ATTESTATO DI
PRESTAZIONE
ENERGETICA
PROPRIETARIO
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
OBBLIGATORIO CASO 2: VENDITA E/O LOCAZIONE CLAUSOLA DA
INSERIRE NEGLI ATTI
3. NEI
CONTRATTI
DI
VENDITA,
NEGLI
ATTI
DI
VENDITA
TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO
O NEI NUOVI
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI EDIFICI O DI SINGOLE UNITÀ
IMMOBILIARI È INSERITA APPOSITA CLAUSOLA CON LA
QUALE L'ACQUIRENTE O IL CONDUTTORE DANNO ATTO DI
AVER
RICEVUTO
LE
INFORMAZIONI
E
LA
DOCUMENTAZIONE, COMPRENSIVA DELL’ATTESTATO, IN
ORDINE ALLA ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI.
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
OBBLIGATORIO CASO 2: VENDITA E/O LOCAZIONE OBBLIGO DI
ALLEGAZIONE OENA LA NULLITA’ DEGLI ATTI
4.
L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEVE
ESSERE ALLEGATO AL CONTRATTO DI VENDITA, AGLI
ATTI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI A TITOLO
GRATUITO O AI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE,
PENA LA NULLITÀ DEGLI STESSI CONTRATTI.
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
OBBLIGATORIO CASO 3: EDIFICI PUBBLICI ED APERTI AL PUBBLICO
7. NEL CASO DI EDIFICI UTILIZZATI DA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E APERTI AL PUBBLICO CON
SUPERFICIE UTILE TOTALE > 500 m2, OVE
L’EDIFICIO NON NE SIA GIÀ DOTATO, È FATTO
OBBLIGO AL PROPRIETARIO, O AL SOGGETTO
RESPONSABILE
DELLA
GESTIONE,
DI
PRODURRE L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA
DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E DI
AFFIGGERE L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA CON EVIDENZA ALL’INGRESSO
DELL’EDIFICIO STESSO O IN ALTRO LUOGO
CHIARAMENTE VISIBILE AL PUBBLICO. A
PARTIRE DAL 9 LUGLIO 2015, LA SOGLIA DI 500
m2 È ABBASSATA A 250 m2.
APE
A
P
E
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
OBBLIGATORIO CASO 4: APERTI AL PUBBLICO
8.
PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO, CON
SUPERFICIE UTILE TOTALE > 500 m2, PER I
QUALI SIA STATO RILASCIATO L’ATTESTATO
DI PRESTAZIONE ENERGETICA È FATTO
OBBLIGO, AL PROPRIETARIO O AL SOGGETTO
RESPONSABILE
DELLA
GESTIONE
DELL’EDIFICIO STESSO, DI AFFIGGERE CON
EVIDENZA TALE ATTESTATO ALL’INGRESSO
DELL’EDIFICIO
O
IN
ALTRO
LUOGO
CHIARAMENTE VISIBILE AL PUBBLICO.
APE
A
P
E
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
OBBLIGATORIO CASO 2: ANNUNCI COMMERCIALI VENDITA E/O LOCAZIONE
9. NEL CASO DI OFFERTA DI VENDITA O DI LOCAZIONE, I
CORRISPONDENTI ANNUNCI TRAMITE TUTTI I MEZZI DI
COMUNICAZIONE COMMERCIALI RIPORTANO L’INDICE DI
PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E
GLOBALE DELL’EDIFICIO O DELL’UNITÀ IMMOBILIARE E LA
CLASSE ENERGETICA CORRISPONDENTE.
NOTA: L’OBBLIGO DI RIPORTARE GLI INDICI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’INVOLUCRO E GLOBALE
DELL’EDIFICIO È COGENTE DAL 4 AGOSTO 2013
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DALLA LEGGE 3
AGOSTO 2013 N. 90 ART. 6
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RILASCIO E
AFFISSIONE
COMMA 8
OBBLIGATORIO CASO 2: ANNUNCI COMMERCIALI VENDITA E/O LOCAZIONE
APE
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
OBBLIGATORIO CASO 5 : CONTRATTI DI GESTIONE ENERGIA EDIFICI
PUBBLICI
ENTRATA IN
VIGORE
06/06/2013
RIFERIMENTO : CONTRATTI DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI
TUTTI I CONTRATTI, NUOVI O RINNOVATI, RELATIVI
ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI
CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI, O NEI
QUALI FIGURA COME COMMITTENTE UN SOGGETTO
PUBBLICO,
DEVONO
PREVEDERE
LA
PREDISPOSIZIONE
DELL'ATTESTATO
DI
PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO O
DELL'UNITÀ IMMOBILIARE INTERESSATI
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
NON OBBLIGO DELL’APE
11. L’OBBLIGO DI DOTARE L’EDIFICIO DI UN ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA VIENE MENO OVE SIA GIÀ
DISPONIBILE UN ATTESTATO IN CORSO DI VALIDITÀ,
RILASCIATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 2002/91/CE.
(ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA)
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE
13. CON DECRETO È PREDISPOSTO L’ADEGUAMENTO DEL DM 26
GIUGNO
2009,
(LINEE
GUIDA
NAZIONALI
PER
LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI) NEL RISPETTO
DEI SEGUENTI CRITERI E CONTENUTI:
a) LA PREVISIONE DI METODOLOGIE DI CALCOLO SEMPLIFICATE,
DA RENDERE DISPONIBILI PER GLI EDIFICI CARATTERIZZATI DA
RIDOTTE DIMENSIONI E PRESTAZIONI ENERGETICHE DI
MODESTA QUALITÀ, FINALIZZATE A RIDURRE I COSTI A CARICO
DEI CITTADINI;
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE
b) LA DEFINIZIONE DI UN ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
CHE COMPRENDE TUTTI I DATI RELATIVI ALL’EFFICIENZA
ENERGETICA DELL’EDIFICIO CHE CONSENTANO AI CITTADINI DI
VALUTARE E CONFRONTARE EDIFICI DIVERSI.
TRA TALI DATI SONO OBBLIGATORI:
1.
LA PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO SIA IN
TERMINI DI ENERGIA PRIMARIA TOTALE CHE DI ENERGIA PRIMARIA
NON RINNOVABILE, ATTRAVERSO I RISPETTIVI INDICI;
2.
LA CLASSE ENERGETICA DETERMINATA ATTRAVERSO L’INDICE DI
PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO, ESPRESSO
IN ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE;
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE
3. LA QUALITÀ ENERGETICA DEL FABBRICATO A CONTENERE I
CONSUMI ENERGETICI PER IL RISCALDAMENTO E IL
RAFFRESCAMENTO, ATTRAVERSO GLI INDICI DI PRESTAZIONE
TERMICA UTILE PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED
ESTIVA DELL’EDIFICIO;
4. I VALORI DI RIFERIMENTO, QUALI I REQUISITI MINIMI DI
EFFICIENZA ENERGETICA VIGENTI A NORMA DI LEGGE;
5. LE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA;
6. L’ENERGIA ESPORTATA.
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE
7. LE
RACCOMANDAZIONI
PER
IL
MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA DELL’EDIFICIO CON LE
PROPOSTE
DEGLI
INTERVENTI
PIÙ
SIGNIFICATIVI
ED
ECONOMICAMENTE CONVENIENTI, SEPARANDO LA PREVISIONE
DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTI DA QUELLI
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA;
8.
LE INFORMAZIONI CORRELATE AL MIGLIORAMENTO DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA, QUALI DIAGNOSI E INCENTIVI DI
CARATTERE FINANZIARIO;
DECRETO 19 AGOSTO 2005 N. 192
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE
4 GIUGNO 2013 COORDINATO CON LA LEGGE
3 AGOSTO 2013 N. 90
ART. 6
DECRETI ATTUATIVI DA EMANARE
c) LA DEFINIZIONE DI UNO SCHEMA DI ANNUNCIO DI VENDITA O
LOCAZIONE, PER ESPOSIZIONE NELLE AGENZIE IMMOBILIARI,
CHE RENDA UNIFORMI LE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ
ENERGETICA DEGLI EDIFICI FORNITE AI CITTADINI;
d) LA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO COMUNE PER
TUTTO
IL
TERRITORIO
NAZIONALE,
DI
UTILIZZO
OBBLIGATORIO PER LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME,
CHE COMPRENDA LA GESTIONE DI UN CATASTO DEGLI
EDIFICI, DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E
DEI RELATIVI CONTROLLI PUBBLICI.
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
IL DM 26 GIUGNO 2009
CORSO DI FORMAZIONE
LA PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
MODULO 4
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
LINEE GUIDA NAZIONALI IL DM 26 GIUGNO 2009
ING. VINCENZO LATTANZI
SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SISTEMI DI
CLASSIFICAZIONE
PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE
SOGGETTI
CERTIFICATORI
METODOLOGIE
DI CALCOLO
D.P.R. 02
APRILE 2009
DM 26 GIUGNO 2009
DPR 16 APRILE
2013 N. 75
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA, ACS , ILLUMINAZIONE…
NELLA FASE DI AVVIO SOLAMENTE:
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI A.C.S.
IN TAL CASO LA PRESTAZIONE GLOBALE SARà ESPRESSA DA :
EPgl= EPi + EPacs
E
VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO AI FINI DELLA
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DAL 25 LUGLIO 2009
METODOLOGIE
DI CALCOLO PREVISTE PER LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
ALLEGATO A PUNTO 4
DM 26 GIUGNO 2009
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
TABELLA RIEPILOGATIVA SULL’UTILIZZO DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA IN RELAZIONE AGLI EDIFICI INTERESSATI E AI SERVIZI ENERGETICI DA VALUTARE.
METODO DI
CALCOLO DI
PROGETTO
1° METODO DI
CALCOLO DA
RILIEVO
SULL’
SULL’EDIFICIO
2° METODO DI CALCOLO
DA RILIEVO
SULL’
SULL’EDIFICIO
3° METODO DI CALCOLO
DA RILIEVO
SULL’
SULL’EDIFICIO
EDIFICI INTERESSATI
TUTTE LE
TIPOLOGIE DI
EDIFICI
NUOVI ED
ESISTENTI
TUTTE LE
TIPOLOGIE DI
EDIFICI
ESISTENTI
EDIFICI RESIDENZIALI
ESISTENTI CON
SUPERFICIE UTILE
≤ 3000 m2
EDIFICI RESIDENZIALI
ESISTENTI CON
SUPERFICIE UTILE
≤ 1000 m2
PRESTAZIONE
INVERNALE INVOLUCRO
EDILIZIO
NORME UNI TS
11300
NORME UNI TS
11300
SOFTWARE DOCET
(CNR(CNR-ENEA)
METODO SEMPLIFICATO
(ALLEGATO 2)
ENERGIA PRIMARIA
PRESTAZIONE
INVERNALE
NORME UNI TS
11300
NORME UNI TS
11300
SOFTWARE DOCET
(CNR(CNR-ENEA)
METODO SEMPLIFICATO
(ALLEGATO 2)
ENERGIA PRIMARIA
PRESTAZIONE ACS
NORME UNI TS
11300
NORME UNI TS
11300
SOFTWARE DOCET
(CNR(CNR-ENEA)
NORME UNI TS 11300
PRESTAZIONE ESTIVA
INVOLUCRO EDILIZIO
NORME UNI TS
11300
NORME UNI TS
11300
SOFTWARE DOCET
(CNR(CNR-ENEA)
NORME UNI TS 11300 O
METODOLOGIA
SEMPLIFICATA(*)
(*) LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA DELL’
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO È FACOLTATIVA NELLA CERTIFICAZIONE DI
SINGOLE UNITÀ
UNITÀ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE DI SUPERFICIE UTILE INFERIORE O UGUALE A 200 m2.
IL SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE
ALLEGATO A PUNTO 7
DM 26 GIUGNO 2009
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
1. SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE ESPRESSIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EPi ALLEGATO 4 AL DM 26 GIUGNO 2009 (ESEMPIO
PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE)
CLASSE
Ai+
EPi
kWh/m2 anno
EPi ≤ 0,25 EP ilim (2010)
Ai
0,25 EP Li (2010) ≤ EPi < 0,50 EP ilim (2010)
Bi
0,50 EP Li (2010) ≤ EPi < 0,75 EP ilim (2010)
Ci
0,75 EP Li (2010) ≤ EPi < 1,00 EP ilim (2010)
Di
1,00 EP Li (2010) ≤ EPi < 1,25 EP ilim (2010)
Ei
1,25 EP Li (2010) ≤ EPi < 1,75 EP ilim (2010)
Fi
1,75 EP Li (2010) ≤ EPi < 2,50 EP ilim (2010)
Gi
EPi ≥ 2,50 EP ilim (2010)
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
EDIFICIO SITO A XYZ GG: 2100
ESEMPIO
EPi =76 kWh/m2 anno
RAPPORTO DI FORMA S/V = 0,60
FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA DELL’EDIFICIO:
FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA MASSIMO AMMISSIBILE DELL’EDIFICIO AI SENSI DEL D.
LGS. 192/05: EPi (2010) = 65 kWh/m2 anno
CLASSE
PRESTAZIONE EPi
A+
EPi < 16,25 kWh/m2 anno
A
EPi < 32,50 kWh/m2 anno
B
EPi < 48,75 kWh/m2 anno
C
EPi < 65,00kWh/m2 anno
D
EPi = 76 kWh/m2 anno
< 81,25 kWh/m2 anno
E
EPi < 113,75 kWh/m2 anno
F
EPi < 162,50 kWh/m2 anno
G
EPi ≥ 162,50 kWh/m2 anno
ALLEGATO 4 AL DM 26 GIUGNO 2009
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LA PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA SANITARIA
(ESEMPIO PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE)
2. SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE ESPRESSIONE
DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
PER LA PREPARAZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA PER USI IGIENICI E SANITARI
EPacs
CLASSE
PRESTAZIONE EPacs kWh/m2anno
Aacs
EPacs < 9
Bacs
9 ≤ EPacs < 12
Cacs
12 ≤ Epacs < 18
Dacs
18 ≤ EPacs< 21
Eacs
21 ≤ EPacs < 24
Facs
24 ≤ EPacs < 30
Gacs
EPacs ≥ 30
ALLEGATO 4 AL DM 26 GIUGNO 2009
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
DEGLI EDIFICI E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
(ESEMPIO PER UN EDIFICIO RESIDENZIALE)
3.
SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE ESPRESSIONE
PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO EPgl.
CLASSE
Agl+
PRESTAZIONE
DELLA
EPi
EPgl ≤ 0,25 EP Li (2010) + 9 kWh/m2anno
Agl
0,25 EP Li (2010) + 9 kWh/m2anno < EPgl ≤ 0,50 EP Li (2010) + 9 kWh/m2anno
Bgl
0,50 EP Li (2010) + 9 kWh/m2anno < EPgl ≤ 0,75 EP Li (2010) + 12 kWh/m2anno
Cgl
0,75 EP Li (2010) + 12 kWh/m2anno < EPgl ≤ 1,00 EP Li (2010) + 18 kWh/m2anno
Dgl
1,00 EP Li (2010) + 18 kWh/m2anno < EPgl ≤ 1,25 EP Li (2010) + 21
kWh/m2anno
Egl
1,25 EP Li (2010) + 21 kWh/m2anno < EPgl ≤ 1,75EP Li (2010) + 24 kWh/m2anno
Fgl
1,75 EP Li (2010) + 24 kWh/m2anno < EPgl ≤ 2,50 EP Li (2010) + 30
kWh/m2anno
Ggl
EPgl > 2,50 EP Li (2010) + 30kWh/m
30kWh/m2anno
VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE
CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO
EDILIZIO VOLTE A CONTENERE IL
FABBISOGNO PER LA CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA RIFERIMENTI NAZIONALI
PUNTO 6 ALLEGATO A
DM 26 GIUGNO 2009
LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE CARATTERISTICHE
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO VOLTE A CONTENERE IL
FABBISOGNO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
METODO BASATO SULLA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE
TERMICA DELL’EDIFICIO PER IL RAFFRESCAMENTO (EPe,inv)
SULLA BASE DEI VALORI ASSUNTI DAL PARAMETRO EPe,inv SI DEFINISCE LA
SEGUENTE CLASSIFICAZIONE, VALIDA PER TUTTE LE DESTINAZIONI D’USO:
EPe,inv
kWh/m2anno
Prestazioni
Qualità prestazionale
EPe,inv ≤ 10
Ottime
I
10 < EPe,inv ≤ 20
Buone
II
20 < EPe,inv ≤ 30
Sufficienti
III
3O < EPe,inv ≤ 40
Mediocri
IV
EPe,inv> 40
Cattive
V
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1.ESECUZIONE DI UNA DIAGNOSI O DI UNA VERIFICA DI PROGETTO
ATTRAVERSO:
¾REPERIMENTO DEI DATI DI INGRESSO DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI
(AVVALENDOSI
ANCHE
DELL’ATTESTATO
DI
QUALIFICAZIONE
ENERGETICA);
¾CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CON LA METODOLOGIA
ADATTA;
¾INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI INTERVENTO PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (SOLUZIONI
TECNICHE, RAPPORTO COSTI-BENEFICI, TEMPI DI RITORNO DEGLI
INVESTIMENTI).
2.CLASSIFICAZIONE DELL’EDIFICIO E CONFRONTO CON I LIMITI DI
LEGGE, E POTENZIALITÀ DI MIGLIORAMENTO IN RELAZIONE AGLI
INTERVENTI INDIVIDUATI.
3.RILASCIO DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
¾PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI
TOTALI LA NOMINA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE AVVIENE PRIMA
DELL’INIZIO DEI LAVORI
¾ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA AL
RICHIEDENTE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, IL
SOGGETTO CERTIFICATORE TRASMETTE COPIA DEL CERTIFICATO
ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
¾QUALORA FOSSERO PRESENTI, A LIVELLO REGIONALE O LOCALE,
INCENTIVI LEGATI ALLA QUALITÀ ENERGETICA DELL’EDIFICIO, LA
RICHIESTA DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE PUÒ ESSERE RESA
OBBLIGATORIA PRIMA DEL DEPOSITO DELLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
SOGGETTI ABILITATI ALLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
IL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 75
SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SOGGETTI CERTIFICATORI
D.P.R 16 APRILE 2013 N. 75
SOGGETTI ABILITATI ALLA
CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ART. 3 D.P.R 16 APRILE 2013 N. 75
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
IL MSE INDIVIDUA COME SOGGETTI
ABILITATI AI FINI
DELL’ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, E QUINDI
RICONOSCIUTI COME SOGGETTI CERTIFICATORI:
a) I TECNICI ABILITATI;
b) GLI ENTI PUBBLICI E GLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
OPERANTI NEL SETTORE DELL’ENERGIA E DELL’EDILIZIA, CHE
ESPLICANO L’ATTIVITÀ CON UN TECNICO, O CON UN GRUPPO DI
TECNICI, IN ORGANICO IN POSSESSO DEI REQUISITI DEL TECNICO
ABILITATO
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
c)
GLI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI QUALIFICATI AD
EFFETTUARE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE NEL SETTORE DELLE
COSTRUZIONI EDILI, OPERE DI INGEGNERIA CIVILE IN GENERALE
ED IMPIANTISTICA CONNESSA, ACCREDITATI PRESSO SINCERT O
ALTRO SOGGETTO EQUIVALENTE IN AMBITO NAZIONALE ED
EUROPEO SULLA BASE DELLE NORME UNI CEI EN ISO/IEC 17020,
“CRITERI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI TIPI DI
ORGANISMI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI ISPEZIONE”, SEMPRE
CHE SVOLGANO L’ATTIVITÀ CON UN TECNICO, O CON UN GRUPPO
DI TECNICI, IN ORGANICO IN POSSESSO DEI REQUISITI DEL TECNICO
ABILITATO;
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
d) LE SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGETICI (ESCo) CHE OPERANO
CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO E
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/32/CE, CONCERNENTE
L’EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL’ENERGIA E I SERVIZI
ENERGETICI (RECEPITA CON IL D.L.GS.VO 30 MAGGIO 2008
N. SEMPRE CHE SVOLGANO L’ATTIVITÀ CON UN TECNICO, O
CON UN GRUPPO DI TECNICI, IN ORGANICO IN POSSESSO
DEI REQUISITI DEL TECNICO ABILITATO.
ESCo
Società di servizi energetici (ESCo), persona fisica o giuridica che fornisce servizi
energetici e/o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di
rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o
parzialmente) sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
COME SI EVINCE CHIARAMENTE, È FONDAMENTALE CHE QUESTA
ATTIVITÀ SOTTO FORMA DI LIBERO PROFESSIONISTA O
DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI, DI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI
QUALIFICATI AD ATTIVITÀ ISPETTIVE NEL SETTORE DELLE
COSTRUZIONI , COMPRESE LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA, ED INFINE
DI SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGIA , SIA COMUNQUE EFFETTUATA DAI
COSIDDETTI TECNICI ABILITATI.
VEDIAMO ALLORA COSA IL MSE INTENDE E DEFINISCE COME
TECNICO ABILITATO.
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
IL MSE FA UNA DISAGGREGAZIONE TRA :
a)SOGGETTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE CIOÈ DI PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO
AI RELATIVI ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI
EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE
COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE;
b)SOGGETTI NON IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE , MA IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO –
SCIENTIFICO E RELATIVO ATTESTATO DI FREQUENZA RELATIVO A
SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI CON SUPERAMENTO DI ESAMI FINALI.
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
I PREDETTI CORSI ED ESAMI DEVONO ESSERE SVOLTI , A LIVELLO
NAZIONALE DA UNIVERSITÀ, DA ORGANISMI ED ENTI DI RICERCA, E
DA CONSIGLI, ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, AUTORIZZATI DAL
MSE DI INTESA CON IL MIT E MATT , E A LIVELLO REGIONALE,
DIRETTAMENTE DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME, E DA ALTRI
SOGGETTI DI AMBITO REGIONALE CON COMPETENZA IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA AUTORIZZATI DALLE PREDETTE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME.
L’ATTESTATO DI FREQUENZA CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE
È RILASCIATO DAI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI E DEGLI ESAMI.
PER LE FINALITÀ DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 75 I CORSI SONO
SVOLTI IN BASE AI CONTENUTI MINIMI DEFINITI NELL’ALLEGATO 1 AL
DECRETO.
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
ALL . 1 CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
ALL . 1 CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
III MODULO
ANALISI TECNICO ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI
ESERCITAZIONI PRATICHE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EDIFICI
ESISTENTI
IV MODULO
INVOLUCRO EDILIZIO:
¾ LE TIPOLOGIE E LE PRESTAZIONE ENERGETICHE DEI COMPONENTI
¾ SOLUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE PER L’OTTIMIZZAZIONE:
ƒ DEI NUOVI EDIFICI
ƒ DEL MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
ALL . 1 CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
V MODULO
IMPIANTI TERMICI:
¾FONDAMENTI E PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLE TECNOLOGIE
TRADIZIONALI ED INNOVATIVE
¾ SOLUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE PER L’OTTIMIZZAZIONE:
ƒ DEI NUOVI IMPIANTI
ƒ DELLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI
VI MODULO
L’UTILIZZO E L’INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
ALL . 1 CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
VII MODULO
COMFORT ABITATIVO
LA VENTILAZIONE NATURALE E MECCANICA CONTROLLATA
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA GESTIONE DELL’EDIFICIO E DEGLI
IMPIANTI
VIII MODULO
LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ESEMPI APPLICATIVI
ESERCITAZIONI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI POSTI A
RIFERIMENTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E PREDISPOSTI DAL CTI.
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
IN BUONA SOSTANZA PER I SOGGETTI ABILITATI ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE IL MSE NON PREVEDE CORSI NÉ
SUPERAMENTO DI ESAMI FINALI.
IL CORSO CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE DIVENTA UN
PASSO OBBLIGATORIO PER I SOGGETTI NON ABILITATI
ALL’ESERCIZIO
DELLA
PROFESSIONE,
CHE
VOGLIANO
EFFETTUARE L’ATTIVITÀ DI SOGGETTO CERTIFICATORE.
PER IL MOMENTO CI SI LIMITA A RIPROPORRE LA DEFINIZIONE
PUNTUALE CHE IL MSE DA DEL TECNICO ABILITATO.
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO, UN TECNICO OPERANTE SIA IN VESTE DI DIPENDENTE
DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI O DI SOCIETÀ DI SERVIZI PUBBLICHE O
PRIVATE
(COMPRESE
LE
SOCIETÀ
DI
INGEGNERIA)
CHE
DI
PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI ORDINI E
COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI
ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD
ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE. IL TECNICO ABILITATO
OPERA QUINDI ALL’INTERNO DELLE PROPRIE COMPETENZE. OVE IL
TECNICO NON SIA COMPETENTE IN TUTTI I CAMPI SOPRA CITATI (O NEL
CASO CHE ALCUNI DI ESSI ESULINO DAL PROPRIO AMBITO DI
COMPETENZA), EGLI DEVE OPERARE IN COLLABORAZIONE CON ALTRO
TECNICO ABILITATO IN MODO CHE IL GRUPPO COSTITUITO COPRA TUTTI
GLI AMBITI PROFESSIONALI SU CUI È RICHIESTA LA COMPETENZA. I
TECNICI ABILITATI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI
REQUISITI:
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO A
REQUISITI DEL PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI
ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI
AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE
DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE:
a. Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, LM-20, da
LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, da LM-33 a LM-35, LM-53, LM-69,
LM-73, di cui al decreto MIUR in data 16 marzo 2007, nel supplemento ordinario
alla G.U. N. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, 25/S, da 27/S a 28/S,, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S ,38/S, 61/S,
74/S, 77/S di cui al decreto del MIUR in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla G.U. N. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del MIUR in data 5
maggio 2004, pubblicato nella G.U. N. 196 del 21 agosto 2004
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO A
REQUISITI DEL PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI
ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI
AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE
DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE:
b. Laurea
conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25 di cui al DM in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. N. 155 del
6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al DM in
data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. N. 245 del
19 ottobre 2000;
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO A
REQUISITI DEL PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI
ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI
AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE
DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE:
c. Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti
indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, meccatronica ed energia’
articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione
‘elettrotecnica’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi
specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive
modificazioni;
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO A
REQUISITI DEL PROFESSIONISTA LIBERO OD ASSOCIATO ISCRITTO AI RELATIVI
ORDINI E COLLEGI PROFÈSSIONALI, ED ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI
AGLI EDIFICI STESSI, NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE AD ESSO ATTRIBUITE
DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE:
d. Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni,
ambiente e territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
e. Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria,
agroalimentare e agroindustria’ articolazione ‘gestione dell’ambiente e del
territorio’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
agrotecnico
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO
B
REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON
ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE
DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI
Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati i
soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in
tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli
edifici stessi;
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO
B
REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON
ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE
DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI
Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati i soggetti in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
b. Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:LM-17, LM-20 LM21, LM-25 ,LM-27, LM-29, LM-32, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74,
LM-75, LM-79, di cui al decreto del MIUR in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario della G.U. N. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea
specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 30/S, 32/S, 35/S,
37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del MIUR in
data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. N. 18
del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del
MIUR in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. N. 196 del 21 agosto 2004;
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO B
REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON
ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE
DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI
Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati i
soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
c. Laurea conseguita nelle seguenti classi; L8, L21, L27, L30, L32, L34, L35, di
cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario della G.U. N. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle
classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al DM in data 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario della G.U. N. 245 del 19 ottobre 2000;
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO B
REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON
ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE
DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI
Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati i
soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
d. Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni
diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di
perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati
diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
I SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. SOGGETTI ABILITATI
TECNICO ABILITATO B
REQUISITI DEL TECNICO IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO TECNICO MA NON
ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE
DI EDIFICI ED IMPIANTI ASSERVITI AGLI EDIFICI STESSI
Attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione per la
certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I
predetti corsi ed esami sono svolti, a livello nazionale da Università, da
organismi ed Enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali,
autorizzati dal MSE di intesa con il MIT e il MATTM e a livello regionale,
direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito
regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati
dalle predette Regioni e Province Autonome. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1.
L’attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai
soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
e.
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
2. CRITERI DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ: DICHIARAZIONE DI
ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
AI FINI DI ASSICURARE INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ DI GIUDIZIO DEI
SOGGETTI DI CUI CERTIFICATORI , I TECNICI ABILITATI, ALL’ATTO DI
SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA,
DICHIARANO:
a)
EDIFICI NUOVI
NEL CASO DI CERTIFICAZIONE DI EDIFICI DI NUOVA
COSTRUZIONE, L'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, TRA
L’ALTRO ESPRESSA ATTRAVERSO IL NON COINVOLGIMENTO
DIRETTO O INDIRETTO NEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DA CERTIFICARE O CON I
PRODUTTORI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI IN ESSO
INCORPORATI NONCHÉ RISPETTO AI VANTAGGI CHE POSSANO
DERIVARNE AL RICHIEDENTE, CHE IN OGNI CASO NON DEVE
ESSERE NÉ IL CONIUGE NÉ UN PARENTE FINO AL QUARTO
GRADO.
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
2. CRITERI DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ: DICHIARAZIONE DI
ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
AI FINI DI ASSICURARE INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ DI GIUDIZIO DEI
SOGGETTI DI CUI CERTIFICATORI , I TECNICI ABILITATI, ALL’ATTO DI
SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA,
DICHIARANO:
b) EDIFICI ESISTENTI
NEL CASO DI CERTIFICAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI, L'ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI, OVVERO DI NON COINVOLGIMENTO DIRETTO O
INDIRETTO CON I PRODUTTORI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI IN ESSO
INCORPORATI NONCHÉ RISPETTO AI VANTAGGI CHE POSSANO DERIVARNE
AL RICHIEDENTE, CHE IN OGNI CASO NON DEVE ESSERE NÉ CONIUGE NÉ
PARENTE FINO AL QUARTO GRADO.
CRITERI DI CONTROLLO DELLA
QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
ART. 4 D.P.R 16 APRILE 2013 N. 75
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
CRITERI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROCEDONO AI CONTROLLI DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA RESO DAI SOGGETTI CERTIFICATORI
ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA DI CONTROLLO
CONGRUENTE CON GLI OBIETTIVI E LE FINALITÀ DELLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
OVE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO DA NORME REGIONALI I
PREDETTI CONTROLLI SONO SVOLTI DALLE STESSE AUTORITÀ
COMPETENTI A CUI SONO DEMANDATI GLI ACCERTAMENTI E LE
ISPEZIONI NECESSARI ALL’OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE
AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL’ESERCIZIO E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL D.L.GS.VO N. 192/05 E S.M.I
LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
CRITERI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
I CONTROLLI DEVONO ESSERE
ALLE CLASSI ENERGETICHE PIÙ
TIPICAMENTE:
PRIORITARIAMENTE ORIENTATI
EFFICIENTI E COMPRENDONO
a)L’ACCERTAMENTO
DOCUMENTALE
CERTIFICAZIONE INCLUDENDO IN ESSO
RISPETTO DELLE PROCEDURE;
DEGLI
ATTESTATI
DI
ANCHE LA VERIFICA DEL
b)LE VALUTAZIONI DI CONGRUITÀ E COERENZA DEI DATI
PROGETTO O DI DIAGNOSI CON LA METODOLOGIA DI CALCOLO
RISULTATI ESPRESSI;
c)LE ISPEZIONI DELLE OPERE O DELL’EDIFICIO.
DI
EI
WORKSHOP
LE NOVITÀ DEL SETTORE ENERGIA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTI TERMICI
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
VINCENZO LATTANZI
[email protected]
[email protected]