Il Bilancio D Esercizio Unibg It
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Il Bilancio D Esercizio Unibg It
Il bilancio di esercizio quadro normativo Evoluzione storica Codice di Commercio del 1882 Codice Civile del 1942, integrato con L. 216/74 Codice Civile del 1942 Codice Civile del 1942, ulteriormente integrato con D.Lgs. 6/2003 e successivi provvedimenti (riforma delle società) Codice Civile del 1942, completamente rinnovato con D.Lgs.127/91 D.Lgs n. 38/2005 (principi contabili internazionali) 1 Codice di commercio del 1882 Redazione e contenuto del bilancio non specificati. Indicazione di una “clausola generale”: Il bilancio deve indicare “con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte” (art. 176) Specificazione del capitale sociale realmente esistente “e della somma dei versamenti effettuati in ritardo” (art. 176) 2 Codice Civile del 1942 Principio generale: Il bilancio deve indicare “con chiarezza e precisione gli utili conseguiti e le perdite sofferte” (art. 2423) disporre Contenuto orientativo (elenco di voci) dello stato patrimoniale (art. 2424) Taluni criteri di valutazione: per immobilizzazioni, partecipazioni, crediti, ecc. (art. 2425) 3 Obbligo di presentazione del Conto Profitti e Perdite a forma libera e contenuto minimo C0NTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE AL 31/12/_____ Perdite e spese Profitti Interessi, sconti e perdite varie Utile lordo di lavorazione Spese generali di amministrazione Interessi attivi Svalutazione crediti ed effetti Ammortamento spese di impianto Imposte e tasse pagate Si dichiara che il presente conto profitti e perdite è vero e reale 4 Codice Civile del 1942 integrato con L. 216/74 disciplina specifica del Conto dei profitti e delle perdite per forma e contenuti Sezioni contrapposte Costi ricavi e rimanenze Specificazione del contenuto orientativo 5 Codice Civile del 1942 riformato con D.Lgs. 127/91 “clausola generale” Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423) Bilancio Principi di redazione (art. 2423 bis) Stato Patrimoniale (art. 2424) Conto Economico (art. 2425) Contenuto rigido e obbligatorio (art. 2423 ter) Relazione sulla gestione (art. 2428) Nota Integrativa (art. 2427) 6 LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Documento di Bilancio risulta così composto: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e allegati al Bilancio. La conoscenza della struttura e del contenuto dei prospetti di Bilancio, previsti dagli art. 2424 – 2425 – 2427 c.c., rappresenta un requisito indispensabile, sia ai fini della redazione vera e propria del Bilancio, sia ai fini di una lettura consapevole e corretta di qualsiasi documento contabile. 7 7 L’ORDINE DELLE NORME CLAUSOLA GENERALE (art. 2423) PRINCIPI DI REDAZIONE (art. 2423 bis) SCHEMI E STRUTTURA (artt. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis) CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2426) 8 8 Codice Civile del 1942 rivisitato con D.Lgs. 6/2003 e con D. Lgs. N. 39/2010 Bilancio modifiche essenziali nella relazione tra bilancio civilistico e bilancio fiscale nota integrativa (con corrispettivi revisione legale dei conti) Aggiornamenti parziali relazione di revisione (art. 14 D. Lgs. 39/2010) Principi di redazione (art. 2423 bis) schemi S.P e C.E. nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis) Schemi S.P. e C.E. (artt. 2424 e 2425) Relazione sulla gestione (art. 2428) 9 Presentazione e approvazione del progetto di bilancio: Art. 2364 c.c. e art. 154 ter del TUF Termini massimi ordinari (in giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) Dilazione massima statuaria (in giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) 84 Approvazione del progetto di bilancio e comunicazione al collegio sindacale e alle società di revisione 105 99 Pubblicazioni: progetto di bilancio, relazione sulla gestione, attestazione del dirigente preposto, relazione di revisione e revisione dell’organo di controllo 120 105 Deposito presso la sede sociale 165 120 Approvazione del bilancio 180 10 I DESTINATARI shareholders stakeholders CONTROLLORI INDIPENDENTI STATO ED ENTI PUBBLICI FINANZIATORI INFORMATIVA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO CLIENTI DIPENDENTI FORNITORI PUBBLICO IN GENERALE 11 REDAZIONE DEL BILANCIO COMPOSIZIONE (art. 2423 I c.) “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.” 12 REDAZIONE DEL BILANCIO REQUISITI (art. 2423 II c.) “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.” 13 REDAZIONE DEL BILANCIO INTEGRAZIONI (art. 2423 III c.) “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.” 14 informazioni complementari aggiunta di voci negli schemi contabili Informazioni aggiuntive nella nota integrativa predisposizione di prospetti supplementari Rendiconto finanziario Rendiconto delle variazioni del patrimonio netto 15 REDAZIONE DEL BILANCIO COMPOSIZIONE (art. 2423 V c.) “Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.” 16 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PRUDENZA CONTINUITÀ DELLA GESTIONE (art. 2423 bis punto 1) “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato” 17 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PRUDENZA COMPETENZA ECONOMICA (art. 2423 bis punto 2) “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio” 18 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PRUDENZA COMPETENZA ECONOMICA (art. 2423 bis punto 4) “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo” 19 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO COMPETENZA ECONOMICA (art. 2423 bis punto 3) “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento” 20 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO VALUTAZIONE ANALITICA (art. 2423 bis punto 5) “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente” 21 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONTINUITÀ NELLA VALUTAZIONE (art. 2423 bis punto 6) “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro” 22 REDAZIONE DEL BILANCIO DEROGHE (art. 2423 IV c.) “Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.” 23 DEROGHE (art. 2423 IV c.) obbligo di derogare dalle disposizioni di legge per affermare una rappresentazione veritiera e corretta in casi eccezionali la motivazione della deroga obbligo di indicare nella nota integrativa l’influenza sul bilancio obbligo di riserva non distribuibile per utili conseguenti la deroga 24 PRINCIPI CONTABILI DELL’OIC Documento n. 11 Bilancio d’esercizio: finalità e postulati … quindici postulati doverosi per un’informativa di bilancio al pubblico interessato Utilità Prudenza Prevalenza della sostanza sulla forma Periodicità Competenza Conformità del procedimento di formazione del bilancio Comprensibilità (chiarezza) Comparabilità Significatività dei fatti economici Omogeneità Neutralità (imparzialità) Continuità Costo come criterio di valutazione Funzione informativa della nota integrativa Verificabilità dell’informazione 25 Principi contabili internazionali IAS n. 1 Presentazione del bilancio (Regolamento C.E. 2238/2004) … la finalità è dare informazioni utili agli “STAKEHOLDERS” COMPETENZA Comprensibilità Significatività (utilità) GOING CONCERN Attendibilità Comparabilità 26 Principi contabili CNR CNDC 11 Bilancio d'esercizio - finalità e postulati 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi 13 Le rimanenze di magazzino 14 Disponibilità liquide 15 I crediti 16 Le immobilizzazioni materiali 17 Il bilancio consolidato 18 Ratei e risconti 19 I fondi per rischi e oneri – Il TFR per lavoro subordinato 20 Titoli e partecipazioni 21 Il metodo del patrimonio netto 22 Conti d’ordine 23 Lavori in corso su ordinazione 24 Le immobilizzazioni immateriali 25 Il trattamento contabile delle imposte sui redditi 26 Operazioni e partite in moneta estera 27 Introduzione all’euro quale moneta di conto 28 Il patrimonio netto 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio 30 Bilanci intermedi 27 Principi contabili internazionali: recepiti con regolamento C.E. 1725/2003 IAS 1 IAS 2 IAS 7 IAS 8 - Presentazione del bilancio (regolamento CE 2238/2004) - Rimanenze (regolamento CE 2238/2004) - Rendiconto finanziario - Utile/perdita di esercizio, errori determinati e cambiamenti di principi contabili regolamento CE 2238/2004) IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (regolamento CE 2238/2004) IAS 11 - Commesse a lungo termine IAS 12 - Imposte sul reddito IAS 14 - Informativa di settore IAS 15 - Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari (regolamento CE 2238/2004) IAS 17 - Leasing (regolamento CE 2236/2004) IAS 18 - Ricavi IAS 19 - Benefici per i dipendenti (regolamento CE 1910/2005) IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica IAS 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (regolamenti CE 2238/2004, 708/2006) 28 Principi contabili internazionali: recepiti con regolamento C.E. 1725/2003 IAS 22 - Aggregazioni di imprese (sostituito nel 2004 da IFRS 3) IAS 23 - Oneri finanziari IAS 24 - Informativa di bilancio sui rapporti con le parti collegate (regolamento CE 2238/2004) IAS 26 - Fondi di previdenza IAS 27 - Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate regolamento CE 2238/2004) IAS 28 - Contabilizzazioni delle partecipazioni in collegate (regolamento CE 2238/2004) IAS 29 - Informazioni contabili in economie iperinflazionate IAS 31 - Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint Ventures (regolamento CE 2238/2004) IAS 33 - Utile per azione (regolamento CE 2238/2004) IAS 34 - Bilanci intermedi IAS 36 - Riduzione durevole delle attività (regolamento CE 2238/2004) IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali IAS 38 - Attività immateriali (regolamento CE 2236/2004) IAS 40 - Investimenti immobiliari (regolamento CE 2238/2004) IAS 41 - Agricoltura 29 CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO CONTABILE Le caratteristiche del nuovo sistema fanno riferimento: m al reddito misto prodotto e realizzabile m alla nozione di capitale economico m al criterio di valutazione: costo storico e fair value IL PRINCIPIO PREVALENTE: PRINCIPIO DI COMPETENZA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA 30 Reddito prodotto e realizzabile IL CRITERIO DI VALUTAZIONE: FAIR VALUE Definizione “Prezzo a cui un’attività potrebbe essere scambiata o una passività liquidata in una transazione tra parti consenzienti e consapevoli”. Alla data di acquisizione, fair value e costo storico coincidono. I valori esposti in base al fair value sono pertanto valori “correnti”, che potrebbero corrispondere al corrispettivo in una vendita possibile in quella data. I dati esposti con il metodo del fair value sono “volatili”. La differenza fra il fair value delle attività e passività esposte in bilancio in una data e il fair value precedente è imputata al conto economico oppure ad una riserva di patrimonio netto (in base al tipo di attività o passività). 31 FAIR VALUE : PUNTI DI CRITICITÀ La quantificazione del fair value può non essere attendibile per tutte le poste di bilancio, in quanto tale parametro a volte è poco documentabile, oppure l’attendibilità del dato può essere poco garantita o discutibile. I principi contabili internazionali tengono conto di questi aspetti e consentono (e in alcuni casi impongono) la valutazione al fair value solo per alcune poste dello stato patrimoniale, allorché il fair value può essere stimato in modo attendibile. 32 Reddito prodotto e realizzabile. FAIR VALUE E PRINCIPIO DI COMPETENZA “Secondo il criterio della competenza gli effetti delle transazioni e degli altri eventi sono rilevati al momento della maturazione economica (e non al momento della loro manifestazione finanziaria) e sono quindi registrati, in contabilità e nel bilancio, nel periodo a cui si riferiscono. Perciò i bilanci forniscono la tipologia d’informazione sulle operazioni e sulle transazioni avvenute utile per chi deve prendere le decisioni economiche” (1). In questo modello il reddito comprende anche alcuni componenti non realizzati (derivanti dall’applicazione del fair value quali le plusvalenze maturate anche se non realizzate) proprio per le diverse finalità che soddisfa il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (reddito prodotto e realizzabile). 33 FAIR VALUE e PRINCIPIO DI COMPETENZA: un esempio Un titolo quotato, detenuto a scopo di negoziazione presenta i seguenti valori: (nel nostro esempio la differenza di valutazione fra il fair value ad una certa data e il criterio del costo è imputata al conto economico) • costo (o valore di iscrizione al 1 gennaio 2010): 200 € • fair value al 31 dicembre 2010 : 230 € Nel 2011 il titolo mantiene il valore corrente di 230 € e la società decide di venderlo. Nell’ipotesi di valutazione al fair value il titolo è iscritto in bilancio al 31 dicembre del 2010 per 230 €; 30 €, il maggior valore rispetto al costo, costituisce un provento dell’anno 2010. Nell’ipotesi di valutazione al costo, il titolo è iscritto in bilancio, al 31 dicembre 2010, per € 200; 30 € costituisce un provento del successivo anno 2011 al momento della vendita dello stesso. Il differente criterio di valutazione non è di poco conto: si pensi ad un investitore di questa società che decide di vendere la propria quota societaria a dicembre 2010. 34 Reddito prodotto e realizzabile. FAIR VALUE E PRINCIPIO DI COMPETENZA “Secondo il criterio della competenza gli effetti delle transazioni e degli altri eventi sono rilevati al momento della maturazione economica (e non al momento della loro manifestazione finanziaria) e sono quindi registrati, in contabilità e nel bilancio, nel periodo a cui si riferiscono. Perciò i bilanci forniscono la tipologia d’informazione sulle operazioni e sulle transazioni avvenute utile per chi deve prendere le decisioni economiche” (1). In questo modello il reddito comprende anche alcuni componenti non realizzati (derivanti dall’applicazione del fair value quali le plusvalenze maturate anche se non realizzate) proprio per le diverse finalità che soddisfa il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (reddito prodotto e realizzabile). 35 FAIR VALUE e PRINCIPIO DI COMPETENZA: un esempio Un titolo quotato, detenuto a scopo di negoziazione presenta i seguenti valori: (nel nostro esempio la differenza di valutazione fra il fair value ad una certa data e il criterio del costo è imputata al conto economico) • costo (o valore di iscrizione al 1 gennaio 2004): 200 € • fair value al 31 dicembre 2004 : 230 € Nel 2005 il titolo mantiene il valore corrente di 230 € e la società decide di venderlo. Nell’ipotesi di valutazione al fair value il titolo è iscritto in bilancio al 31 dicembre del 2004 per 230 €; 30 €, il maggior valore rispetto al costo, costituisce un provento dell’anno 2004. Nell’ipotesi di valutazione al costo, il titolo è iscritto in bilancio, al 31 dicembre 2004, per € 200; 30 € costituisce un provento del successivo anno 2005 al momento della vendita dello stesso. Il differente criterio di valutazione non è di poco conto: si pensi ad un investitore di questa società che decide di vendere la propria quota societaria a dicembre 2004. 36 NUOVO MODELLO CONTABILE: PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Secondo i principi internazionali il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma non viene mai abbandonato: un fatto di gestione deve essere contabilizzato sulla base della sostanza e non della sua forma legale. Tale concetto trova, ad esempio, le seguenti specifiche applicazioni : CONTRATTI DI LEASING RICONOSCIMENTO DEI RICAVI 37 Esempio di prevalenza della sostanza sulla forma: il leasing – IAS 17 Regole IAS Normativa italiana Stessa definizione Contabilizzazione: Metodo Patrimoniale classificazione operazione di locazione finanziaria: previsione del riscatto Contabilizzazione: Metodo Finanziario classificazione operazione di locazione finanziaria: trasferimento rischi e benefici relativi alla proprietà del bene 38 LO SCHEMA CIVILISTICO DI STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B) immobilizzazioni C) attivo circolante D) ratei e risconti attivi PASSIVO A) B) C) D) E) patrimonio netto fondi per rischi e oneri trattamento di fine rapporto debiti ratei e risconti passivi All'interno di ciascuna sezione di cui si compone lo stato patrimoniale sono indicate le voci costituenti la parte attiva e passiva mediante raggruppamenti fissi, indicati in ordine decrescente: - lettere maiuscole alfabetiche (macroclassi); - numeri romani (classi); - numeri arabi (voci); - lettere minuscole alfabetiche (sottovoci). 39 LE DIFFERENZE DI CONTENUTO STATO PATRIMONIALE • • BILANCIO CIVILISTICO ITALIA Il formato di presentazione è strutturato obbligatoriamente secondo le richieste di legge (art. 2424 c.c.) ed è analitico BILANCIO IAS Non è previsto un formato definito di presentazione dello stato patrimoniale, anche se devono essere obbligatoriamente presente i seguenti elementi: Attività: immobili, impianti e macchinari, investimentiimmobiliari, immobilizzazioni immateriali, attività finanziarie, partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, rimanenze, crediti verso clienti e altri crediti, disponibilità. Patrimonio netto e passività: capitale sociale e altre componenti del patrimonio netto, interessi di minoranza, passività onerose a lungo termine, fondi per rischi e oneri, debiti tributari, debiti commerciali e altri debiti. 40 STATO PATRIMONIALE 41 segue STATO PATRIMONIALE 42 segue STATO PATRIMONIALE 43 LO SCHEMA CIVILISTICO DI CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE Differenza tra valore e costi della produzione A) PROVENTI E ONERI FINANZIARI B) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE C) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Lo schema di sintesi individua le macroclassi ovvero i grandi raggruppamenti contraddistinti da lettere maiuscole. Nello schema di bilancio compaiono anche numeri arabi e lettere minuscole. I raggruppamenti di cui si compone il conto economico vengono indicati in ordine decrescente: - lettere maiuscole alfabetiche (macroclassi); - numeri arabi (voci); - lettere minuscole alfabetiche (sottovoci). 44 LE DIFFERENZE DI CONTENUTO CONTO ECONOMICO BILANCIO CIVILISTICO ITALIA Il formato di presentazione è strutturato obbligatoriamente secondo le richieste di legge (art. 2425 c.c.) ed è analitico. BILANCIO IAS Non è prevista una struttura specifica per il conto economico. Tuttavia il prospetto, in forma minimale, deve includere le seguenti voci: § ricavi, Possono essere aggiunte voci e sottoclassificazioni quando ciò si renda necessario per spiegare i fattori che hanno determinato l’andamento economico. Nello IAS 1 è previsto che, a scelta, i costi possano essere indicati per natura o per funzione. Tutti i costi e i ricavi derivano dall’attività ordinaria dell’impresa (le voci straordinarie sono rare e devono essere chiaramente distinte dall’attività ordinaria). § costi (aggregati per natura o funzione) § oneri finanziari, § utili da collegate, § utili e perdite ante-imposte derivanti da dismissioni di attività o estinzione di passività attribuibili alle “attività destinate alla dismissione o alla cessione”, § imposte, § utile o perdita di periodo. 45 CONTO ECONOMICO 46 segue CONTO ECONOMICO 47 BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO – DIFFERENZE Civilistico Italia Bilancio IAS E’ un sistema di norme contabili E’ un sistema di principi Prevalenza della forma legale Prevalenza della sostanza economica Sistema di scritture “reddituale” Sistema di scritture “reddituale-patrimoniale” 48 BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO – OBIETTIVI DIVERSI Bilancio IAS Civilistico Italia Reddito Realizzato Reddito Realizzabile PREVALENZA Prudenza Competenza Costo storico Valori di mercato (fair value) Conservazione del capitale (nominale) Perfomance aziendali (capitale economico o stima flussi di cassa) Valutazione statistica Valutazione prospettica 49 BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO – La composizione del bilancio Civilistico Italia Bilancio IAS Stato patrimoniale Stato patrimoniale Conto Economico Conto Economico Nota Integrativa Nota Integrativa Rendiconto finanziario Prospetto degli utili e delle perdite contabilizzate 50 BILANCIO IAS Vantaggi Criticità 1. Riflette valori correnti 2. Fa concorrere al risultato dell’esercizio proventi e oneri di competenza 3. Offre ai lettori del bilancio una situazione che esprime valori reali. 4. Trasparenza e uniformità dei criteri di valutazione facilitano i confronti settoriali. 5. Abbandona il parametro certo del costo per un parametro più incerto (fair value) 6. Concorre a determinare risultati di esercizio maggiormente altalenanti e volatili 7. Richiede sistemi di valutazione affidabili, un’adeguata informativa e adeguati strumenti di controllo 51 Enti di pubblico interesse Sistema dei controlli • • • • • • Assemblea ordinaria dei soci – Approva il bilancio Amministratori – Redigono il bilancio d’esercizio Collegio sindacale – Riferiscono sull’attività di vigilanza e sui fatti censurabili Soggetto incaricato della revisione legale dei conti – Esprime un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul consolidato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e organi delegati – Attesta con apposita relazione sul bilancio d’esercizio e sul consolidato: l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili; la conformità dei documenti ai principi contabili internazionali; la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri; l’idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell’emittente e dell’insieme delle imprese. – Attesta che la relazione sulla gestione contenga un’analisi attendibile dell’emittente e dell’insieme delle imprese del consolidamento, con i principali rischi ed incertezze cui sono esposte Comitato per il controllo interno e la revisione contabile – Vigila sul processo di informativa finanziaria, qualora l’emittente quotato 52 sia un utente di interesse pubblico ALLEGATI AL BILANCIO Allegati obbligatori Si suddividono in: relazione sulla gestione; (tema di prossima lezione); relazione del collegio sindacale o del comitato di controllo interno e la revisione legale; relazione di revisione. Allegati facoltativi (o informativa supplementare di bilancio) sono di diverso tipo e forma ed hanno lo scopo di: documentare in forma analitica talune voci di bilancio; esporre in forma descrittiva metodi di valutazione adottati; comparare per un'analisi più dettagliata le varie voci componenti il bilancio; fornire informazioni dettagliate in ordine a specifici settori Documenti obbligatori in casi previsti per l'informativa patrimonialefinanziaria: prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto; rendiconto finanziario. L'informativa sociale-ambientale è a sua volta fornita da: reporting sociale; reporting ambientale 53 54 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA Facoltativo per le società che non hanno supertao due dei seguenti limiti Totale dell’atto dello stato patrimoniale 4.400.000 euro Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità Quando sussistono contiuntamente Almeno due dei tre limiti Per due esercizi consegutivi Semplificazioni 55 segue BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA Semplificazioni Stato Patrimoniale Conto Economico Sole lettere maiuscole e numeri romani Voci A e D comprese in C II Da B I e B II devono essere detratti in forma esplicita ammor/ti e svalut/ni Nota Integrativa E20 no separata indicazione delle plusvalenze Relazione dei Sindaci e relazione di revizione ove prevista dallea dalla struttura della governance Relazione sulla Gestione Dati essenziali Esonero Nessun esonero E21 no separata indicazione delle minusvalenze e imposta relativa a esercizi precedenti Da C II attivo e D passivo devono essere separatamente indicati crediti e debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 56 Dal 2009 bilanci in formato Xbrl. 57 Cos'è l'Xbrl L'Xbrl è un linguaggio derivato dal più noto Xml (eXtensible Markup Language), sostanzialmente si tratta di un linguaggio di contrassegno progettato per predisporre e trasmettere elettronicamente le informazioni finanziarie delle aziende, in modo del tutto automatico, grazie all'impiego dei cosiddetti codici di lettura ("tassonomie"): una sorta di dizionario informatico. 58 Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008 che - in attuazione dell'articolo 37, comma 21-bis, del decreto legge 223/2006 - stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al Registro delle imprese. L'obbligo non riguarda, almeno nella prima fase, le società quotate, quelle che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali Ias/ Ifrs, le banche e le assicurazioni. 59