Il Bilancio D Esercizio Unibg It

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Il Bilancio D Esercizio Unibg It
Il bilancio di esercizio quadro normativo
Evoluzione storica
Codice di Commercio del 1882
Codice Civile del 1942, integrato con L. 216/74
Codice Civile del 1942
Codice Civile del 1942, ulteriormente integrato con D.Lgs. 6/2003 e
successivi provvedimenti (riforma delle società)
Codice Civile del 1942, completamente rinnovato con D.Lgs.127/91
D.Lgs n. 38/2005 (principi contabili internazionali)
1
Codice di commercio del 1882
Redazione e contenuto del bilancio non specificati.
Indicazione di una “clausola generale”:
Il bilancio deve indicare “con evidenza e verità gli utili realmente
conseguiti e le perdite sofferte” (art. 176)
Specificazione del capitale sociale realmente esistente “e della
somma dei versamenti effettuati in ritardo” (art. 176)
2
Codice Civile del 1942
Principio generale:
Il bilancio deve indicare “con chiarezza e precisione gli utili
conseguiti e le perdite sofferte” (art. 2423)
disporre
Contenuto orientativo
(elenco di voci) dello
stato patrimoniale (art.
2424)
Taluni criteri di
valutazione: per
immobilizzazioni,
partecipazioni, crediti,
ecc. (art. 2425)
3
Obbligo di presentazione del Conto Profitti e Perdite a
forma libera e contenuto minimo
C0NTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE AL 31/12/_____
Perdite e spese
Profitti
Interessi, sconti e perdite varie
Utile lordo di lavorazione
Spese generali di amministrazione
Interessi attivi
Svalutazione crediti ed effetti
Ammortamento spese di impianto
Imposte e tasse pagate
Si dichiara che il presente conto profitti e perdite è vero e reale
4
Codice Civile del 1942
integrato con L. 216/74
disciplina specifica del
Conto dei profitti e
delle perdite per forma
e contenuti
Sezioni
contrapposte
Costi ricavi e
rimanenze
Specificazione del
contenuto
orientativo
5
Codice Civile del 1942
riformato con D.Lgs. 127/91
“clausola generale”
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e
deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società
e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423)
Bilancio
Principi di
redazione (art. 2423
bis)
Stato Patrimoniale
(art. 2424)
Conto Economico
(art. 2425)
Contenuto rigido e
obbligatorio
(art. 2423 ter)
Relazione sulla
gestione (art. 2428)
Nota Integrativa
(art. 2427)
6
LA REDAZIONE DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO
Documento di Bilancio risulta così composto:
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e allegati al Bilancio.
La conoscenza della struttura e del contenuto dei prospetti di Bilancio, previsti dagli art.
2424 – 2425 – 2427 c.c., rappresenta un requisito indispensabile, sia ai fini della redazione
vera e propria del Bilancio, sia ai fini di una lettura consapevole e corretta di qualsiasi
documento contabile. 7
7
L’ORDINE DELLE NORME
CLAUSOLA
GENERALE
(art. 2423)
PRINCIPI DI REDAZIONE
(art. 2423 bis)
SCHEMI E STRUTTURA
(artt. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis)
CRITERI DI VALUTAZIONE
(art. 2426) 8
8
Codice Civile del 1942
rivisitato con D.Lgs. 6/2003
e con D. Lgs. N. 39/2010
Bilancio modifiche essenziali
nella relazione tra
bilancio civilistico e
bilancio fiscale
nota integrativa
(con corrispettivi
revisione legale dei
conti)
Aggiornamenti parziali
relazione di revisione
(art. 14 D. Lgs.
39/2010)
Principi di redazione
(art. 2423 bis)
schemi S.P e C.E. nel
bilancio in forma abbreviata
(art. 2435 bis)
Schemi S.P. e C.E.
(artt. 2424 e 2425)
Relazione sulla gestione
(art. 2428)
9
Presentazione e approvazione del
progetto di bilancio:
Art. 2364 c.c. e art. 154 ter del TUF
Termini massimi ordinari
(in giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale)
Dilazione massima statuaria
(in giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale)
84
Approvazione del progetto di bilancio e comunicazione al
collegio sindacale e alle società di revisione
105
99
Pubblicazioni: progetto di bilancio, relazione sulla gestione,
attestazione del dirigente preposto, relazione di revisione e
revisione dell’organo di controllo
120
105
Deposito presso la sede sociale
165
120
Approvazione del bilancio
180
10
I DESTINATARI
shareholders
stakeholders
CONTROLLORI
INDIPENDENTI
STATO ED ENTI
PUBBLICI
FINANZIATORI
INFORMATIVA DEL
BILANCIO D’ESERCIZIO
CLIENTI
DIPENDENTI
FORNITORI
PUBBLICO IN
GENERALE
11
REDAZIONE DEL BILANCIO
COMPOSIZIONE
(art. 2423 I c.)
“Gli amministratori devono redigere il
bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.”
12
REDAZIONE DEL BILANCIO
REQUISITI
(art. 2423 II c.)
“Il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell'esercizio.”
13
REDAZIONE DEL BILANCIO
INTEGRAZIONI
(art. 2423 III c.)
“Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.”
14
informazioni complementari
aggiunta di voci
negli schemi
contabili
Informazioni
aggiuntive nella
nota integrativa
predisposizione di
prospetti
supplementari
Rendiconto
finanziario
Rendiconto delle
variazioni del
patrimonio netto
15
REDAZIONE DEL BILANCIO
COMPOSIZIONE
(art. 2423 V c.)
“Il bilancio deve essere redatto in unità di
euro, senza cifre decimali, ad eccezione
della nota integrativa che può essere
redatta in migliaia di euro.”
16
PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL BILANCIO
PRUDENZA
CONTINUITÀ
DELLA
GESTIONE
(art. 2423 bis punto 1)
“la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo
conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato”
17
PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL BILANCIO
PRUDENZA
COMPETENZA
ECONOMICA
(art. 2423 bis punto 2)
“si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”
18
PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL BILANCIO
PRUDENZA
COMPETENZA
ECONOMICA
(art. 2423 bis punto 4)
“si deve tener conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell'esercizio, anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo”
19
PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL BILANCIO
COMPETENZA
ECONOMICA
(art. 2423 bis punto 3)
“si deve tener conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o
del pagamento”
20
PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL BILANCIO
VALUTAZIONE
ANALITICA
(art. 2423 bis punto 5)
“gli elementi eterogenei ricompresi nelle
singole voci devono essere valutati
separatamente”
21
PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL BILANCIO
CONTINUITÀ
NELLA
VALUTAZIONE
(art. 2423 bis punto 6)
“i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro”
22
REDAZIONE DEL BILANCIO
DEROGHE
(art. 2423 IV c.)
“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti è incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta, la
disposizione non deve essere applicata. La nota
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono
essere iscritti in una riserva non distribuibile se non
in misura corrispondente al valore recuperato.”
23
DEROGHE
(art. 2423 IV c.)
obbligo di derogare
dalle disposizioni di
legge
per affermare una rappresentazione
veritiera e corretta
in casi eccezionali
la motivazione della deroga
obbligo di indicare
nella nota integrativa
l’influenza sul bilancio
obbligo di riserva non distribuibile per utili
conseguenti la deroga
24
PRINCIPI CONTABILI DELL’OIC
Documento n. 11
Bilancio d’esercizio: finalità e postulati
… quindici postulati doverosi per un’informativa
di bilancio al pubblico interessato
Utilità
Prudenza
Prevalenza della
sostanza sulla forma
Periodicità
Competenza
Conformità del procedimento
di formazione del bilancio
Comprensibilità
(chiarezza)
Comparabilità
Significatività dei
fatti economici
Omogeneità
Neutralità
(imparzialità)
Continuità
Costo come criterio
di valutazione
Funzione informativa
della nota integrativa
Verificabilità
dell’informazione
25
Principi contabili internazionali
IAS n. 1
Presentazione del bilancio
(Regolamento C.E. 2238/2004)
… la finalità è dare informazioni utili agli
“STAKEHOLDERS”
COMPETENZA
Comprensibilità
Significatività
(utilità)
GOING CONCERN
Attendibilità
Comparabilità
26
Principi contabili
CNR
CNDC
11 Bilancio d'esercizio - finalità e postulati
12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di
servizi
13 Le rimanenze di magazzino
14 Disponibilità liquide
15 I crediti
16 Le immobilizzazioni materiali
17 Il bilancio consolidato
18 Ratei e risconti
19 I fondi per rischi e oneri – Il TFR per lavoro subordinato
20 Titoli e partecipazioni
21 Il metodo del patrimonio netto
22 Conti d’ordine
23 Lavori in corso su ordinazione
24 Le immobilizzazioni immateriali
25 Il trattamento contabile delle imposte sui redditi
26 Operazioni e partite in moneta estera
27 Introduzione all’euro quale moneta di conto
28 Il patrimonio netto
29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori,
eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
30 Bilanci intermedi
27
Principi contabili internazionali:
recepiti con regolamento C.E.
1725/2003
IAS 1
IAS 2
IAS 7
IAS 8
- Presentazione del bilancio (regolamento CE 2238/2004)
- Rimanenze (regolamento CE 2238/2004)
- Rendiconto finanziario
- Utile/perdita di esercizio, errori determinati e cambiamenti di principi contabili
regolamento CE 2238/2004)
IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (regolamento CE
2238/2004)
IAS 11 - Commesse a lungo termine
IAS 12 - Imposte sul reddito
IAS 14 - Informativa di settore
IAS 15 - Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi
IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari (regolamento CE 2238/2004)
IAS 17 - Leasing (regolamento CE 2236/2004)
IAS 18 - Ricavi
IAS 19 - Benefici per i dipendenti (regolamento CE 1910/2005)
IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
IAS 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (regolamenti CE 2238/2004,
708/2006)
28
Principi contabili internazionali:
recepiti con regolamento C.E.
1725/2003
IAS 22 - Aggregazioni di imprese (sostituito nel 2004 da IFRS 3)
IAS 23 - Oneri finanziari
IAS 24 - Informativa di bilancio sui rapporti con le parti collegate (regolamento CE
2238/2004)
IAS 26 - Fondi di previdenza
IAS 27 - Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate
regolamento CE 2238/2004)
IAS 28 - Contabilizzazioni delle partecipazioni in collegate (regolamento CE 2238/2004)
IAS 29 - Informazioni contabili in economie iperinflazionate
IAS 31 - Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint Ventures (regolamento
CE 2238/2004)
IAS 33 - Utile per azione (regolamento CE 2238/2004)
IAS 34 - Bilanci intermedi
IAS 36 - Riduzione durevole delle attività (regolamento CE 2238/2004)
IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 38 - Attività immateriali (regolamento CE 2236/2004)
IAS 40 - Investimenti immobiliari (regolamento CE 2238/2004)
IAS 41 - Agricoltura
29
CARATTERISTICHE DEL NUOVO
MODELLO CONTABILE
Le caratteristiche del nuovo sistema fanno riferimento:
m  al reddito misto prodotto e realizzabile
m  alla nozione di capitale economico
m  al criterio di valutazione: costo storico e fair value
IL PRINCIPIO PREVALENTE: PRINCIPIO DI COMPETENZA
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
30
Reddito prodotto e realizzabile
IL CRITERIO DI VALUTAZIONE: FAIR VALUE
Definizione
“Prezzo a cui un’attività potrebbe essere scambiata o una
passività liquidata in una transazione tra parti consenzienti e
consapevoli”.
Alla data di acquisizione, fair value e costo storico coincidono.
I valori esposti in base al fair value sono pertanto valori
“correnti”, che potrebbero corrispondere al corrispettivo in una
vendita possibile in quella data.
I dati esposti con il metodo del fair value sono “volatili”.
La differenza fra il fair value delle attività e passività esposte in
bilancio in una data e il fair value precedente è imputata al
conto economico oppure ad una riserva di patrimonio netto (in
base al tipo di attività o passività).
31
FAIR VALUE : PUNTI DI CRITICITÀ
La quantificazione del fair value può non essere
attendibile per tutte le poste di bilancio, in quanto tale
parametro a volte è poco documentabile, oppure
l’attendibilità del dato può essere poco garantita o
discutibile.
I principi contabili internazionali tengono conto di questi
aspetti e consentono (e in alcuni casi impongono) la
valutazione al fair value solo per alcune poste dello stato
patrimoniale, allorché il fair value può essere stimato in
modo attendibile.
32
Reddito prodotto e realizzabile.
FAIR VALUE E PRINCIPIO DI COMPETENZA
“Secondo il criterio della competenza gli effetti delle transazioni e
degli altri eventi sono rilevati al momento della maturazione
economica (e non al momento della loro manifestazione
finanziaria) e sono quindi registrati, in contabilità e nel bilancio,
nel periodo a cui si riferiscono. Perciò i bilanci forniscono la
tipologia d’informazione sulle operazioni e sulle transazioni
avvenute utile per chi deve prendere le decisioni economiche” (1).
In questo modello il reddito comprende anche alcuni componenti
non realizzati (derivanti dall’applicazione del fair value quali le
plusvalenze maturate anche se non realizzate) proprio per le
diverse finalità che soddisfa il bilancio redatto secondo i principi
contabili internazionali (reddito prodotto e realizzabile).
33
FAIR VALUE e PRINCIPIO DI COMPETENZA:
un esempio
Un titolo quotato, detenuto a scopo di negoziazione presenta i seguenti valori:
(nel nostro esempio la differenza di valutazione fra il fair value ad una certa data e il
criterio del costo è imputata al conto economico)
•  costo (o valore di iscrizione al 1 gennaio 2010): 200 €
•  fair value al 31 dicembre 2010 : 230 €
Nel 2011 il titolo mantiene il valore corrente di 230 € e la società decide di venderlo.
Nell’ipotesi di valutazione al fair value il titolo è iscritto in bilancio al 31 dicembre
del 2010 per 230 €; 30 €, il maggior valore rispetto al costo, costituisce un provento
dell’anno 2010.
Nell’ipotesi di valutazione al costo, il titolo è iscritto in bilancio, al 31 dicembre
2010, per € 200; 30 € costituisce un provento del successivo anno 2011 al
momento della vendita dello stesso.
Il differente criterio di valutazione non è di poco conto: si pensi ad un investitore di
questa società che decide di vendere la propria quota societaria a dicembre 2010.
34
Reddito prodotto e realizzabile.
FAIR VALUE E PRINCIPIO DI COMPETENZA
“Secondo il criterio della competenza gli effetti delle transazioni e
degli altri eventi sono rilevati al momento della maturazione
economica (e non al momento della loro manifestazione
finanziaria) e sono quindi registrati, in contabilità e nel bilancio,
nel periodo a cui si riferiscono. Perciò i bilanci forniscono la
tipologia d’informazione sulle operazioni e sulle transazioni
avvenute utile per chi deve prendere le decisioni economiche” (1).
In questo modello il reddito comprende anche alcuni componenti
non realizzati (derivanti dall’applicazione del fair value quali le
plusvalenze maturate anche se non realizzate) proprio per le
diverse finalità che soddisfa il bilancio redatto secondo i principi
contabili internazionali (reddito prodotto e realizzabile).
35
FAIR VALUE e PRINCIPIO DI COMPETENZA:
un esempio
Un titolo quotato, detenuto a scopo di negoziazione presenta i seguenti valori:
(nel nostro esempio la differenza di valutazione fra il fair value ad una certa data e il
criterio del costo è imputata al conto economico)
•  costo (o valore di iscrizione al 1 gennaio 2004): 200 €
•  fair value al 31 dicembre 2004 : 230 €
Nel 2005 il titolo mantiene il valore corrente di 230 € e la società decide di venderlo.
Nell’ipotesi di valutazione al fair value il titolo è iscritto in bilancio al 31 dicembre
del 2004 per 230 €; 30 €, il maggior valore rispetto al costo, costituisce un provento
dell’anno 2004.
Nell’ipotesi di valutazione al costo, il titolo è iscritto in bilancio, al 31 dicembre
2004, per € 200; 30 € costituisce un provento del successivo anno 2005 al
momento della vendita dello stesso.
Il differente criterio di valutazione non è di poco conto: si pensi ad un investitore di
questa società che decide di vendere la propria quota societaria a dicembre 2004.
36
NUOVO MODELLO CONTABILE:
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA
FORMA
Secondo i principi internazionali il concetto di prevalenza della sostanza
sulla forma non viene mai abbandonato: un fatto di gestione deve essere
contabilizzato sulla base della sostanza e non della sua forma legale.
Tale concetto trova, ad esempio, le seguenti specifiche applicazioni :
CONTRATTI DI LEASING
RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
37
Esempio di prevalenza della sostanza
sulla forma: il leasing – IAS 17
Regole IAS
Normativa italiana
Stessa definizione
Contabilizzazione:
Metodo Patrimoniale
classificazione
operazione di locazione
finanziaria: previsione del
riscatto
Contabilizzazione:
Metodo Finanziario
classificazione
operazione di locazione
finanziaria: trasferimento
rischi e benefici relativi alla
proprietà del bene
38
LO SCHEMA CIVILISTICO DI STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A)  crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
B)  immobilizzazioni
C)  attivo circolante
D)  ratei e risconti attivi
PASSIVO
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
patrimonio netto
fondi per rischi e oneri
trattamento di fine rapporto
debiti
ratei e risconti passivi
All'interno di ciascuna sezione di cui si compone lo stato patrimoniale
sono indicate le voci costituenti la parte attiva e passiva mediante
raggruppamenti fissi, indicati in ordine decrescente:
-  lettere maiuscole alfabetiche (macroclassi);
-  numeri romani (classi);
-  numeri arabi (voci);
-  lettere minuscole alfabetiche (sottovoci).
39
LE DIFFERENZE DI CONTENUTO
STATO PATRIMONIALE
• 
• 
BILANCIO CIVILISTICO
ITALIA
Il formato di presentazione è
strutturato obbligatoriamente secondo
le richieste di legge (art. 2424 c.c.) ed
è analitico
BILANCIO IAS
Non è previsto un formato definito di
presentazione dello stato patrimoniale,
anche se devono essere obbligatoriamente
presente i seguenti elementi:
Attività: immobili, impianti e macchinari,
investimentiimmobiliari, immobilizzazioni
immateriali, attività finanziarie,
partecipazioni con il metodo del patrimonio
netto, rimanenze, crediti verso clienti e altri
crediti, disponibilità.
Patrimonio netto e passività: capitale
sociale e altre componenti del patrimonio
netto, interessi di minoranza, passività
onerose a lungo termine, fondi per rischi e
oneri, debiti tributari, debiti commerciali e
altri debiti.
40
STATO PATRIMONIALE
41
segue STATO PATRIMONIALE
42
segue STATO PATRIMONIALE
43
LO SCHEMA CIVILISTICO DI CONTO ECONOMICO
A)  VALORE DELLA PRODUZIONE
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi della produzione
A)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI
B)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
C)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Lo schema di sintesi individua le macroclassi ovvero i grandi raggruppamenti contraddistinti da
lettere maiuscole.
Nello schema di bilancio compaiono anche numeri arabi e lettere minuscole.
I raggruppamenti di cui si compone il conto economico vengono indicati in ordine decrescente:
- lettere maiuscole alfabetiche (macroclassi);
- numeri arabi (voci);
- lettere minuscole alfabetiche (sottovoci).
44
LE DIFFERENZE DI CONTENUTO
CONTO ECONOMICO
BILANCIO CIVILISTICO ITALIA
Il formato di presentazione è strutturato
obbligatoriamente secondo le richieste
di legge (art. 2425 c.c.) ed è analitico.
BILANCIO IAS
Non è prevista una struttura specifica per
il conto economico. Tuttavia il prospetto, in
forma minimale, deve includere le seguenti
voci:
§  ricavi,
Possono essere aggiunte voci e sottoclassificazioni quando ciò si renda necessario
per spiegare i fattori che hanno determinato
l’andamento economico.
Nello IAS 1 è previsto che, a scelta, i costi
possano essere indicati per natura o per
funzione.
Tutti i costi e i ricavi derivano dall’attività
ordinaria dell’impresa (le voci straordinarie
sono rare e devono essere chiaramente distinte
dall’attività ordinaria).
§  costi (aggregati per natura o funzione)
§  oneri finanziari,
§  utili da collegate,
§  utili e perdite ante-imposte derivanti da
dismissioni di attività o estinzione di
passività attribuibili alle “attività destinate
alla dismissione o alla cessione”,
§  imposte,
§  utile o perdita di periodo.
45
CONTO ECONOMICO
46
segue CONTO ECONOMICO
47
BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO –
DIFFERENZE
Civilistico Italia
Bilancio IAS
E’ un sistema di norme contabili
E’ un sistema di principi
Prevalenza della forma legale
Prevalenza della sostanza
economica
Sistema di scritture “reddituale”
Sistema di scritture
“reddituale-patrimoniale”
48
BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO –
OBIETTIVI DIVERSI
Bilancio IAS
Civilistico Italia
Reddito Realizzato
Reddito Realizzabile
PREVALENZA
Prudenza
Competenza
Costo storico
Valori di mercato (fair value)
Conservazione del capitale (nominale)
Perfomance aziendali (capitale
economico o stima flussi di cassa)
Valutazione statistica
Valutazione prospettica
49
BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO –
La composizione del bilancio
Civilistico Italia
Bilancio IAS
Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Conto Economico
Conto Economico
Nota Integrativa
Nota Integrativa
Rendiconto finanziario
Prospetto degli utili e delle perdite
contabilizzate
50
BILANCIO IAS
Vantaggi
Criticità
1. 
Riflette valori correnti
2. 
Fa concorrere al risultato dell’esercizio proventi e
oneri di competenza
3. 
Offre ai lettori del bilancio una situazione che esprime
valori reali.
4. 
Trasparenza e uniformità dei criteri di valutazione
facilitano i confronti settoriali.
5. 
Abbandona il parametro certo del costo per un
parametro più incerto (fair value)
6. 
Concorre a determinare risultati di esercizio
maggiormente altalenanti e volatili
7. 
Richiede sistemi di valutazione affidabili,
un’adeguata informativa e adeguati strumenti di
controllo
51
Enti di pubblico interesse
Sistema dei controlli
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Assemblea ordinaria dei soci
– 
Approva il bilancio
Amministratori
– 
Redigono il bilancio d’esercizio
Collegio sindacale
– 
Riferiscono sull’attività di vigilanza e sui fatti censurabili
Soggetto incaricato della revisione legale dei conti
– 
Esprime un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul consolidato
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e organi
delegati
– 
Attesta con apposita relazione sul bilancio d’esercizio e sul consolidato:
l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e
contabili; la conformità dei documenti ai principi contabili internazionali;
la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri; l’idoneità dei
documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta
dell’emittente e dell’insieme delle imprese.
– 
Attesta che la relazione sulla gestione contenga un’analisi attendibile
dell’emittente e dell’insieme delle imprese del consolidamento, con i
principali rischi ed incertezze cui sono esposte
Comitato per il controllo interno e la revisione contabile
– 
Vigila sul processo di informativa finanziaria, qualora l’emittente quotato
52
sia un utente di interesse pubblico
ALLEGATI AL BILANCIO
Allegati obbligatori
Si suddividono in:
relazione sulla gestione; (tema di prossima
lezione);
relazione del collegio sindacale o del
comitato di controllo interno e la revisione
legale;
relazione di revisione.
Allegati facoltativi
(o informativa supplementare di bilancio)
sono di diverso tipo e forma ed hanno lo
scopo di:
documentare in forma analitica talune
voci di bilancio;
esporre in forma descrittiva metodi di
valutazione adottati;
comparare per un'analisi più dettagliata
le varie voci componenti il bilancio;
fornire informazioni dettagliate in ordine
a specifici settori
Documenti obbligatori in casi previsti per l'informativa patrimonialefinanziaria:
prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto;
rendiconto finanziario.
L'informativa sociale-ambientale è a sua volta fornita da:
reporting sociale;
reporting ambientale
53
54
BILANCIO IN FORMA
ABBREVIATA
Facoltativo per le società
che non hanno supertao
due dei seguenti limiti
Totale dell’atto
dello stato
patrimoniale
4.400.000 euro
Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
8.800.000 euro
Dipendenti occupati
in media durante
l’esercizio 50 unità
Quando sussistono
contiuntamente
Almeno due
dei tre limiti
Per due esercizi
consegutivi
Semplificazioni
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segue BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Semplificazioni
Stato
Patrimoniale
Conto
Economico
Sole lettere
maiuscole e
numeri
romani
Voci A e D
comprese in
C II
Da B I e B II devono
essere detratti in
forma esplicita
ammor/ti e svalut/ni
Nota
Integrativa
E20
no separata
indicazione delle
plusvalenze
Relazione dei Sindaci
e relazione di
revizione ove prevista
dallea dalla struttura
della governance
Relazione sulla
Gestione
Dati
essenziali
Esonero
Nessun
esonero
E21
no separata
indicazione delle
minusvalenze e
imposta relativa a
esercizi precedenti
Da C II attivo e D
passivo devono essere
separatamente indicati
crediti e debiti esigibili
oltre l’esercizio
successivo
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Dal 2009 bilanci in formato Xbrl.
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Cos'è l'Xbrl
L'Xbrl è un linguaggio derivato dal più noto Xml
(eXtensible Markup Language), sostanzialmente
si tratta di un linguaggio di contrassegno
progettato per predisporre e trasmettere
elettronicamente le informazioni finanziarie delle
aziende, in modo del tutto automatico, grazie
all'impiego dei cosiddetti codici di lettura
("tassonomie"): una sorta di dizionario
informatico.
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Il decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2008 che - in attuazione
dell'articolo 37, comma 21-bis, del decreto
legge 223/2006 - stabilisce le specifiche
tecniche del formato elettronico elaborabile per
la presentazione dei bilanci di esercizio e
consolidati e degli altri atti al Registro delle
imprese.
L'obbligo non riguarda, almeno nella prima fase,
le società quotate, quelle che redigono i bilanci
secondo i principi contabili internazionali Ias/
Ifrs, le banche e le assicurazioni.
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