Gazzetta ufficiale C 106 - EUR-Lex
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Gazzetta ufficiale C 106 dell'Unione europea 57o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 9 aprile 2014 Sommario II Comunicazioni COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2014/C 106/01 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7141 - AGCO Corpo ration / Basic Element/ Russian JV) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2014/C 106/02 Tassi di cambio dell'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Corte dei conti 2014/C 106/03 Relazione speciale n. 1/2014 «Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall’UE» . . . 3 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI 2014/C 106/04 IT Elenco delle autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al sistema di informazione visti (VIS) ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consulta zione dei dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Testo rilevante ai fini del SEE 4 V Avvisi PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Commissione europea 2014/C 106/05 Invito a presentare proposte 2014 — EAC/S11/13 — Programma Erasmus+: Proroga del termine per la presentazione delle domande (Sport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Autorità europea per la sicurezza alimentare 2014/C 106/06 Invito rivolto agli esperti scientifici a manifestare interesse a aderire ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA Commissione europea 2014/C 106/07 Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.7149 — LA BANQUE POSTALE/ SNCF/ SOFIAP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Testo rilevante ai fini del SEE 27 9.4.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT C 106/1 II (Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7141 - AGCO Corporation / Basic Element/ Russian JV) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/C 106/01) Il 18 marzo 2014, la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notifi cata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: — sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentra zioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, — in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7141. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (1) GU L 24, del 29.1.2004, pag. 1. C 106/2 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.4.2014 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro (1) 8 aprile 2014 (2014/C 106/02) 1 euro = Moneta USD dollari USA JPY yen giapponesi DKK corone danesi GBP Tasso di cambio 1,3774 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi HKD dollari di Hong Kong 7,4659 NZD dollari neozelandesi 1,5885 sterline inglesi 0,82420 SGD dollari di Singapore 1,7263 SEK corone svedesi 8,9653 KRW won sudcoreani CHF franchi svizzeri 1,2200 ZAR rand sudafricani ISK corone islandesi CNY renminbi Yuan cinese 8,5353 NOK corone norvegesi 8,2360 HRK kuna croata 7,6380 BGN lev bulgari 1,9558 IDR rupia indonesiana CZK corone ceche MYR ringgit malese HUF fiorini ungheresi PHP peso filippino 61,604 LTL litas lituani 3,4528 RUB rublo russo 48,9420 PLN zloty polacchi 4,1704 THB baht thailandese 44,527 RON leu rumeni 4,4555 BRL real brasiliano TRY lire turche 2,8855 MXN peso messicano 17,8587 AUD dollari australiani 1,4760 INR rupia indiana 82,8162 140,90 27,415 305,26 (1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. 1,5055 10,6809 1 445,29 14,4149 15 547,28 4,4628 3,0304 9.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 106/3 CORTE DEI CONTI Relazione speciale n. 1/2014 «Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall’UE» (2014/C 106/03) La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 1/2014 «Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall’UE». La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: (http://eca.europa.eu). La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indi rizzo: Cour des comptes européenne Unité «Audit : Production des rapports» 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel.: +352 4398-1 E-mail: [email protected] oppure compilando un buono d’ordine elettronico su EU-Bookshop. C 106/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.4.2014 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI Elenco delle autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al sistema di informazione visti (VIS) ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati (2014/C 106/04) Il presente elenco consolidato è pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in base agli elenchi di autorità comunicati dagli Stati membri al 24 gennaio 2014. Nelle tabelle allegate le categorie (1), (2), (3), (4), (5) corrispondono alle seguenti autorità: (1) Autorità centrali competenti per i visti e autorità dotate di responsabilità centrale per il rilascio dei visti alla frontiera nello Stato membro in questione. (2) Autorità dotate di responsabilità centrale per le verifiche ai valichi di frontiera esterni, conformemente al codice frontiere Schengen (2), nello Stato membro in questione. (3) Autorità dotate di responsabilità centrale per le verifiche all’interno dello Stato membro in questione. (4) Autorità dotate di responsabilità centrale per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo conformemente al regolamento (CE) n. 343/2003 (3), e per l’esame delle domande di asilo nello Stato membro in questione. (5) Autorità nazionale considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE (4) e dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte dello Stato membro in questione. BELGIO: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS (1) — Servizio federale pubblico dell’Interno, Ufficio Stranieri (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS (2) — Servizio federale pubblico dell’Interno, Polizia integrata (Polizia federale – Polizia locale) (Service public fédéral Intérieur (SPF), Police Intégrée (Police Fédérale – Police Locale) / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Geïntegreerde Politie (Federale Politie – Lokale Politie)) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Servizio federale pubblico dell’Interno, Ufficio Stranieri (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60. (2) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario rela tivo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1). (3) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1). (4) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 9.4.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Servizio federale pubblico dell’Interno, Ufficio Stranieri (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken) (4) — Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides / Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ) — Servizio federale pubblico dell’Interno, Ufficio Stranieri (Service public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst Vreemdelingenzaken) (5) C 106/5 Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS REPUBBLICA CECA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Ministero degli Affari esteri della Repubblica ceca (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky) (1) — Questura, Ufficio Stranieri (Ředitelství služby cizinecké policie) Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS (2) — Questura, Ufficio Stranieri (Ředitelství služby cizinecké policie) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Polizia della Repubblica ceca (Policie České republiky) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) — Ministero degli Interni della Repubblica ceca (Ministerstvo vnitra České republiky) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Polizia della Repubblica ceca (Policie České republiky) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS (5) DANIMARCA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Ministero degli Affari esteri (Udenrigsministeriet) (1) — Servizio Immigrazione (Udlændingestyrelsen) — Ministero della Giustizia (Justitsministeriet) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS — Polizia nazionale (Rigspolitiet) (2) — Polizia nazionale (Rigspolitiet) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Polizia nazionale (Rigspolitiet) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS C 106/6 IT Categorie di autorità Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Denominazione delle autorità — Polizia nazionale (Rigspolitiet) (4) — Ministero della Giustizia (Justitsministeriet) — Servizio Immigrazione (Udlændingestyrelsen) (5) — Ministero della Giustizia (Justitsministeriet) 9.4.2014 Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS GERMANIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Ministero federale degli Affari esteri (Auswärtiges Amt) — Autorità superiore della polizia federale (Bundespolizeipräsidium) (1) — Ministero dell’Interno, dell'Edilizia e dei Trasporti della Baviera (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr) — Autorità dell’Interno e dello Sport della libera città anseatica di Amburgo (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS — Autorità superiore della polizia federale (Bundespolizeipräsidium) (2) — Ministero dell’Interno, dell'Edilizia e dei Trasporti della Baviera (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr) — Autorità dell’Interno e dello Sport della libera città anseatica di Amburgo (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS — Autorità superiore della polizia federale (Bundespolizeipräsidium) — Ministero dell’Interno del Baden-Württemberg (Innenministerium des Landes Baden-Württemberg) — Ministero dell’Interno, dell'Edilizia e dei Trasporti della Baviera (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr)) (3) — Assessorato agli Affari interni e allo Sport di Berlino (Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin) — Ministero dell’Interno del Brandeburgo (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg) — Assessorato agli Affari interni e allo Sport della libera città anseatica di Brema (Der Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen) — Autorità dell’Interno e dello Sport della libera città anseatica di Amburgo (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS 9.4.2014 IT Categorie di autorità Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Denominazione delle autorità C 106/7 Finalità dell’accesso al VIS — Ministero dell’Interno e dello Sport dell’Assia (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport) — Ministero dell’Interno e dello Sport del Meclemburgo - Pomerania anteriore (Ministerium für Inneres und Sport des Landes MecklenburgVorpommern) — Ministero dell’Interno e dello Sport della Bassa Sassonia (Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport) — Ministero dell’Interno e degli Affari comunali della Renania Settentrionale – Vestfalia (Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen) — Ministero dell’Integrazione, della Famiglia, dei Minori e delle Donne della Renania - Palatinato (Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz) — Ministero dell’Interno, dello Sport e dell’Infrastruttura della Renania - Palatinato (Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz) — Ministero dell’Interno e dello Sport dello Saarland (Ministerium für Inneres und Sport des Saarlandes) — Ministero dell’Interno della Sassonia (Sächsisches Staatsministerium des Innern) — Ministero dell’Interno e dello Sport della Sassonia - Anhalt (Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt) — Ministero dell’Interno dello Schleswig-Holstein (Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein) — Ministero dell’Interno della Turingia (Thüringer Innenministerium) — Ufficio federale per la Migrazione e i Rifugiati (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) (4) — Autorità superiore della polizia federale (Bundespolizeipräsidium) (solo articolo 21 del regolamento VIS) (5) — Ministero federale degli Affari esteri (Auswärtiges Amt) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS ESTONIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Ministero degli Affari esteri (Välisministeerium) — Direzione della polizia e della guardia di frontiera (Politsei- ja Piirivalveamet) — Servizio di sicurezza nazionale (Kaitsepolitseiamet) (1) — Prefettura settentrionale (Põhja Prefektuur) — Prefettura orientale (Ida Prefektuur) — Prefettura meridionale (Lõuna Prefektuur) — Prefettura occidentale (Lääne Prefektuur) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS C 106/8 IT Categorie di autorità Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Denominazione delle autorità 9.4.2014 Finalità dell’accesso al VIS — Direzione della polizia e della guardia di frontiera (Politsei- ja Piirivalveamet) — Prefettura settentrionale (Põhja Prefektuur) (2) — Prefettura orientale (Ida Prefektuur) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS — Prefettura meridionale (Lõuna Prefektuur) — Prefettura occidentale (Lääne Prefektuur) — Direzione della polizia e della guardia di frontiera (Politsei- ja Piirivalveamet) — Servizio di sicurezza nazionale (Kaitsepolitseiamet) — Prefettura settentrionale (Põhja Prefektuur) (3) — Prefettura orientale (Ida Prefektuur) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS — Prefettura meridionale (Lõuna Prefektuur) — Prefettura occidentale (Lääne Prefektuur) (4) (5) — Direzione della polizia e della guardia di frontiera (Politsei- ja Piirivalveamet) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Ministero dell’Interno (Siseministeerium) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS GRECIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Ministero degli Affari esteri (Υπουργείο Εξωτερικών) (1) (2) (3) — Direzione della Polizia degli stranieri greca (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) — Direzione della Polizia degli stranieri greca (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) — Direzione della Polizia degli stranieri greca (Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) — Servizio nazionale di intelligence (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) (4) (5) Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS — Ministero dell'Ordine pubblico e della protezione dei cittadini, Direzione «Stranieri» della Polizia greca, Servizio per l'asilo (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπηρεσία Ασύλου) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Ministero degli Affari esteri (Υπουργείο Εξωτερικών) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS 9.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 106/9 SPAGNA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Direzione generale degli Affari consolari e migratori – Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione (Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios – Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación) (1) — Dipartimento generale degli Stranieri e delle frontiere – Ministero dell’Interno (Comisaría General de Extranjería y Fronteras – Ministerio del Interior) Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS (2) — Dipartimento generale degli Stranieri e delle frontiere – Ministero dell’Interno (Comisaría General de Extranjería y Fronteras – Ministerio del Interior) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Dipartimento generale degli Stranieri e delle frontiere – Ministero dell’Interno (Comisaría General de Extranjería y Fronteras – Ministerio del Interior) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) A norma degli articoli — Ufficio Asilo e rifugiati – Ministero dell’Interno (Oficina de Asilo y 21 e 22 del Refugio –Ministerio del Interior) regolamento VIS (5) — Direzione generale degli Affari consolari e migratori – Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione (Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS FRANCIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires étrangères et européennes) (1) — Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration) — Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria – Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Ministère de l’Economie, des Finances et de l'Industrie – Direction générale des douanes et des droits indirects) — Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration) (2) — Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria – Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Ministère de l’Economie, des Finances et de l'Industrie – Direction générale des douanes et des droits indirects) — Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration) (3) — Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria – Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Ministère de l’Economie, des Finances et de l'Industrie – Direction générale des douanes et des droits indirects) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS C 106/10 IT Categorie di autorità Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Denominazione delle autorità — Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration) (4) — Ufficio francese per l’Immigrazione e l’Integrazione (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) 9.4.2014 Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Office Français de Protection des Réfugies et Apatrides) — Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration) (5) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS ITALIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Ministero degli Affari esteri - Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie – Ufficio VI (Centro Visti) (1) — Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS (2) — Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) — Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Liberta’ Civili e l’Immigrazione A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Ministero degli Affari esteri A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS (5) LETTONIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Ufficio per la cittadinanza e le politiche migratorie (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) (1) — Ministero degli Affari esteri (Ārlietu ministrija) — Guardia nazionale di frontiera (Valsts robežsardze) Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS 9.4.2014 IT Categorie di autorità Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Denominazione delle autorità C 106/11 Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (2) — Guardia nazionale di frontiera (Valsts robežsardze) (3) — Office of Citizenship and Migration Affairs (Pilsonības un migrācijas A norma degli articoli lietu pārvalde) 19 e 20 del regolamento VIS — State Border Guard (Valsts robežsardze) — Ufficio per la cittadinanza e le politiche migratorie (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) (4) — Guardia nazionale di frontiera (Valsts robežsardze) — Ufficio per la cittadinanza e le politiche migratorie (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) (5) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS LITUANIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija) (1) — Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija) — Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Servizio nazionale per la protezione delle frontiere (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) (2) — Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Servizio nazionale per la protezione delle frontiere (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS — Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Dipartimento Migrazione (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) (3) — Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Servizio nazionale per la protezione delle frontiere (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS — Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Dipartimento Polizia (Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) (4) — Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Dipartimento Migrazione (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS (5) A norma — Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Dipartimento dell’articolo 41, Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (Informatikos ir paragrafo 4, del ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) regolamento VIS C 106/12 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 9.4.2014 LUSSEMBURGO: Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires étrangères et européennes) (1) — Ministero degli Interni (Ministère de l’Intérieur) — Ministero di Stato (Ministère d'Etat) (2) — Ministero degli Interni (Ministère de l’Intérieur) Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS — Ministero di Stato (Ministère d'Etat) — Ministero degli Interni (Ministère de l’Intérieur) (3) — Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires étrangères et européennes) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS — Ministero delle Finanze (Ministère des Finances) — Ministero degli Interni (Ministère de l’Intérieur) (4) — Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires étrangères et européennes) — Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires étrangères et européennes) (5) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS UNGHERIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Ufficio per l’Immigrazione e la cittadinanza (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) (1) — Uffici consolari / Ministero degli Affari esteri (Konzulátusok/ Külügyminisztérium) Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS — Polizia (Rendőrség) (2) — Polizia (Rendőrség) — Polizia (Rendőrség) (3) — Ufficio per l’Immigrazione e la cittadinanza (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) — Ufficio per l’Immigrazione e la cittadinanza (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS (5) — Ufficio per l’Immigrazione e la cittadinanza (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS 9.4.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT C 106/13 MALTA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Unità centrale Visti (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali) A norma degli articoli — Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Polizia 15 e 17 del regolamento VIS di Malta, Sezione immigrazione (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali - Pulizija ta’ Malta – Taqsima tal-Immigrazzjoni) (1) (2) — Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Polizia di Malta, Sezione immigrazione (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà A norma degli articoli Nazzjonali - Pulizija ta’ Malta – Taqsima tal-Immigrazzjoni) 18 e 20 del — Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Servizi regolamento VIS di sicurezza di Malta (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali) (3) — Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Polizia A norma degli articoli di Malta, Sezione immigrazione (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà 19 e 20 del Nazzjonali - Pulizija ta’ Malta – Taqsima tal-Immigrazzjoni) regolamento VIS (4) — Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale, Ufficio del Commissario per i rifugiati (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali– Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Ministero degli Affari esteri (Ministeru għall-Affarijiet Barranin) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS (5) PAESI BASSI: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Ministero degli Affari esteri (Minister van Buitenlandse Zaken) — Servizio per l’immigrazione e la naturalizzazione (Immigratie- en Naturalisatiedienst) (1) — Gendarmeria reale olandese (Koninklijke Marechaussee) — Polizia portuale di Rotterdam-Rijnmond (Zeehavenpolitie Rotterdam Rijnmond) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS — Polizia (Politie) — Ministero dell’Immigrazione e dell’asilo (Minister voor Immigratie en Asiel) (2) — Gendarmeria reale olandese (Koninklijke Marechaussee) — Polizia portuale di Rotterdam-Rijnmond (Zeehavenpolitie Rotterdam Rijnmond) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS — Ministero dell’Immigrazione e dell’asilo (Minister voor Immigratie en Asiel) (3) — Servizio per l’immigrazione e la naturalizzazione (Immigratie- en Naturalisatiedienst) — Gendarmeria reale olandese (Koninklijke Marechaussee) — Polizia (Politie) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS C 106/14 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Categorie di autorità Denominazione delle autorità 9.4.2014 Finalità dell’accesso al VIS — Ministero dell’Immigrazione e dell’Asilo (Minister voor Immigratie en Asiel) — Servizio per l’immigrazione e la naturalizzazione (Immigratie- en Naturalisatiedienst) (4) — Gendarmeria reale olandese (Koninklijke Marechaussee) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Polizia (Politie) (5) — Ministero degli Affari esteri (Minister van Buitenlandse Zaken) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS AUSTRIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Ministero federale degli Affari esteri e internazionali (Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA)) (1) — Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I)) Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS (2) — Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I)) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I)) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) — Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I)) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I)) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS (5) POLONIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Guardie di frontiera (Straż Graniczna) — Console (konsul) (1) — Governatore del voivodato (wojewoda) — Ministero degli Affari esteri (minister właściwy do spraw zagranicznych) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS — Responsabile dell’Ufficio Stranieri (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców) (2) — Guardie di frontiera (Straż Graniczna) — Autorità doganali (Służba Celna) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS 9.4.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Categorie di autorità Denominazione delle autorità C 106/15 Finalità dell’accesso al VIS — Guardie di frontiera (Straż Graniczna) — Polizia (Policja) — Autorità doganali (Służba Celna) (3) — Governatore del voivodato (wojewoda) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS — Responsabile dell’Ufficio Stranieri (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców) — Responsabile dell’Ufficio Stranieri (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców) (4) — Consiglio per i rifugiati (Rada do Spraw Uchodźców) — Autorità tecnica centrale – Comandante in capo della polizia (Centralny organ techniczny – Komendant Główny Policji) (5) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS PORTOGALLO: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS (1) — Ministero degli Affari esteri – Direzione generale per gli affari consolari e le comunità portoghesi e Direzione per le tecnologie dell'informazione (Ministério dos Negócios Estrangeiros – Direcção A norma degli articoli Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e Direção de 15 e 17 del Serviços de Cifra e Informática); regolamento VIS — Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério da Administração Interna - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) (2) — Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério da Administração Interna – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério da Administração Interna – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) — Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério da Administração Interna – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS (5) — Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério da Administração Interna – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS SLOVENIA: Categorie di autorità (1) Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Ministero degli Affari esteri, Dipartimento consolare (Ministrstvo za A norma degli articoli zunanje zadeve, Konzularni sektor) 15 e 17 del — Polizia, Ministero dell’Interno (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve) regolamento VIS C 106/16 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Categorie di autorità Denominazione delle autorità 9.4.2014 Finalità dell’accesso al VIS (2) A norma degli articoli — Polizia, Ministero dell’Interno (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve) 18 e 20 del regolamento VIS (3) A norma degli articoli — Polizia, Ministero dell’Interno (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve) 19 e 20 del regolamento VIS (4) — Ministero dell’Interno, Direzione per gli affari interni amministrativi, per la migrazione e la naturalizzazione, Divisione Protezione internazionale (Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Sektor za mednarodno zaščito) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Ministero degli Affari esteri (Ministrstvo za zunanje zadeve) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS (5) REPUBBLICA SLOVACCA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS (1) — Direzione di polizia, Ufficio di polizia di frontiera e degli stranieri, Dipartimento dell’autorità centrale Visti (Oddelenie centrálneho vízového orgánu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS (2) — Direzione di polizia, Ufficio di polizia di frontiera e degli stranieri (Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Direzione di polizia, Ufficio di polizia di frontiera e degli stranieri (Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) A norma degli articoli — Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca, Ufficio Migrazione 21 e 22 del (Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky) regolamento VIS (5) — Ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca (Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS FINLANDIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Ministero degli Affari esteri (Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet) — Guardia di frontiera finlandese (Rajavartiolaitos/ Gränsbevakningsväsendet) (1) — Dogane (Tulli/Tull) — Polizia (Poliisi/Polisen) — Servizio finlandese per l’Immigrazione (Maahanmuuttovirasto/ Migrationsverket) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS 9.4.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Guardia di frontiera finlandese (Rajavartiolaitos/ Gränsbevakningsväsendet) (2) — Dogane (Tulli/Tull) C 106/17 Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS — Polizia (Poliisi/Polisen) — Guardia di frontiera finlandese (Rajavartiolaitos/ Gränsbevakningsväsendet) — Dogane (Tulli/Tull) (3) — Polizia (Poliisi/Polisen) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS — Servizio finlandese per l’Immigrazione (Maahanmuuttovirasto/ Migrationsverket) — Servizio finlandese per l’Immigrazione (Maahanmuuttovirasto/ Migrationsverket) (4) — Guardia di frontiera finlandese (Rajavartiolaitos/ Gränsbevakningsväsendet) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Polizia (Poliisi/Polisen) (5) — Ministero degli Affari esteri (Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS SVEZIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità — Ministero degli Affari esteri (Utrikesdepartementet) (1) — Commissione per la migrazione (Migrationsverket) — Servizi di polizia svedesi (Polismyndigheten) Finalità dell’accesso al VIS A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS — Servizi di polizia svedesi (Polismyndigheten) (2) — Guardia costiera svedese (Kustbevakningen) — Dogane svedesi (Tullverket) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS — Commissione per la migrazione (Migrationsverket) — Servizi di polizia svedesi (Polismyndigheten) (3) — Guardia costiera svedese (Kustbevakningen) — Commissione per la migrazione (Migrationsverket) (4) (5) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS — Commissione per la migrazione (Migrationsverket) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Commissione per la migrazione (Migrationsverket) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS C 106/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 9.4.2014 ISLANDA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS (1) — Direzione dell’Immigrazione (Útlendingastofnun) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS (2) — Commissario nazionale di polizia (Ríkislögreglustjórinn) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Commissario nazionale di polizia (Ríkislögreglustjórinn) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) — Direzione dell’Immigrazione (Útlendingastofnun) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Direzione dell’Immigrazione (Útlendingastofnun) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS (5) LIECHTENSTEIN: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS (1) — Ufficio Immigrazione (Ausländer- und Passamt) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS (2) — Non pertinente – Il Liechtenstein non ha frontiere esterne A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Polizia nazionale (Landespolizei) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) — Ufficio Immigrazione (Ausländer- und Passamt) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS — Ufficio Immigrazione (Ausländer- und Passamt) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS (5) NORVEGIA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Direzione dell’Immigrazione (Utlendingsdirektoratet (UDI)) — Ministero degli Affari esteri (Utenriksdepartementet (UD)) (1) — Direzione della Polizia nazionale (Politidirektoratet (POD)) — Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda (UNE)) A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS 9.4.2014 IT Categorie di autorità Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Denominazione delle autorità C 106/19 Finalità dell’accesso al VIS (2) — Direzione della Polizia (Politidirektoratet (POD)) A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS (3) — Direzione della Polizia (Politidirektoratet (POD)) A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS — Direzione dell’Immigrazione (Utlendingsdirektoratet (UDI)) (4) — Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda (UNE)) (5) — Direzione dell’Immigrazione (Utlendingsdirektoratet (UDI)) A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS SVIZZERA: Categorie di autorità Denominazione delle autorità Finalità dell’accesso al VIS — Bundesamt für Migration / Office fédéral des migrations / Ufficio federale della migrazione (1) — Schweizer Grenzwachtkorps / Corps suisse des gardes-frontière / Corpo delle guardie di confine svizzere A norma degli articoli 15 e 17 del regolamento VIS — Die kantonalen Polizeibehörden / les polices cantonales / Polizie cantonali (2) (3) — Schweizer Grenzwachtkorps / Corps suisse des gardes-frontière / Corpo delle guardie di confine svizzere — Die kantonalen Polizeibehörden / les polices cantonales / Polizie cantonali — Schweizer Grenzwachtkorps / Corps suisse des gardes-frontière / Corpo delle guardie di confine svizzere — Die kantonalen Polizeibehörden / les polices cantonales / Polizie cantonali A norma degli articoli 18 e 20 del regolamento VIS A norma degli articoli 19 e 20 del regolamento VIS (4) — Bundesamt für Migration / Office fédéral des migrations / Ufficio federale della migrazione A norma degli articoli 21 e 22 del regolamento VIS (5) — Bundesamt für Migration / Office fédéral des migrations / Ufficio federale della migrazione A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento VIS C 106/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.4.2014 V (Avvisi) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMMISSIONE EUROPEA Invito a presentare proposte 2014 — EAC/S11/13 — Programma Erasmus+: Proroga del termine per la presentazione delle domande (Sport) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 362 del 12 dicembre 2013) (2014/C 106/05) Il termine per la presentazione delle azioni «Partenariati di collaborazione nel settore dello sport» ed «Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro», fissato al 15 maggio 2014 (punto 6 dell’invito) è stato proro gato fino al 26 giugno 2014 alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles (1). Il bilancio totale destinato all’invito nonché la sua ripartizione (punto 5 dell’invito) sono indicativi e essere modificati a seguito di una variazione del programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2014. ziali candidati sono inviati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale Erasmus+ per e le relative modifiche all’indirizzo http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm, mente al bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito. (1) Fatta salva l’adozione da parte della Commissione della modifica del programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2014. possono I poten il 2014 relativa 9.4.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT C 106/21 AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE Invito rivolto agli esperti scientifici a manifestare interesse a aderire ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia) (2014/C 106/06) Gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) Gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) Gruppo di esperti scientifici sugli additivi, i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) Gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO) Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA) Gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH) Gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR) Comitato scientifico (SC) Rif.: EFSA/E/2014/001 1. Oggetto dell’invito Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano aderire al comitato scientifico (SC) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) o a uno dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA in materia di salute e benessere degli animali (AHAW), pericoli biologici (BIOHAZ), contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), organismi geneticamente modificati (GMO), prodotti dietetici, alimentazione e allergie (NDA), salute dei vegetali (PLH), prodotti fitosanitari e loro residui (PPR). Gli attuali membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici summenzionati svolgono un mandato triennale con scadenza fissata a metà del 2015. I nuovi membri saranno nominati per il triennio successivo, che comincerà nel luglio 2015. 2. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è la chiave di volta dell’Unione europea (UE) per quanto riguarda la valutazione dei rischi in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, alla salute e al benes sere degli animali, alla salute delle piante e all’ambiente. In stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in aperta consultazione con le parti interessate, l’EFSA fornisce una consulenza scientifica indipendente, nonché una comunicazione chiara sui rischi esistenti ed emergenti fondata sulle metodologie e sui dati scientifici esistenti più aggiornati. La sua consulenza scientifica è alla base delle politiche e delle decisioni dei gestori del rischio in seno alle istituzioni europee e agli Stati membri dell’UE. L’EFSA riunisce i migliori esperti europei nella valutazione del rischio nei settori della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali, della salute delle piante e dell’ambiente, i quali operano in modo indipendente presso un’organizzazione autonoma e autogovernata, per fornire alle istituzioni europee e agli Stati membri una consulenza scientifica di massimo livello. L’Autorità opera nel rispetto dei principi fondamentali dell’eccellenza scientifica, dell’apertura, della trasparenza, dell’indipendenza e della tempestività. Grazie alla sua filosofia di lavoro indipendente, aperta e trasparente, l’EFSA è in grado di fornire la migliore consulenza scientifica possibile e, quindi, di contribuire al rafforzamento del sistema europeo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Per maggiori informazioni sull’EFSA si rimanda al suo regolamento istitutivo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:IT:PDF C 106/22 3. IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.4.2014 Il ruolo del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici hanno il compito di formulare i pareri scientifici dell’Auto rità e di fornire consulenza a seconda delle necessità, ciascuno all’interno della propria sfera di competenza. Essi forniscono pareri scientifici e consulenze scientifiche ai gestori del rischio. Ciò contribuisce a fornire una solida base alla formulazione di politiche e normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti di norma da ventuno (21) esperti scientifici indipendenti. Il comitato scientifico è composto dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da sei esperti scientifici. I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati con mandato triennale rinno vabile due volte. I membri devono partecipare e contribuire attivamente a tutte le riunioni del comitato scienti fico, dei gruppi di esperti scientifici o dei loro gruppi di lavoro, nelle quali vengono adottati pareri, relazioni scientifiche o documenti orientativi. Tali pareri, relazioni e documenti orientativi scientifici sono pubblicati nell’EFSA Journal, una pubblicazione mensile indicizzata in banche dati bibliografiche (per esempio CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI Web of Knowledge) riguardanti il lavoro dell’EFSA. Per una descrizione dettagliata della sfera di competenza del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scienti fici, si invitano i candidati a consultare l’Allegato I pubblicato sul sito web dell’EFSA. Si consiglia ai candidati di prestare particolare attenzione all’Allegato I al momento della preparazione della loro candidatura. Nell’ambito della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di selezione (cfr. il paragrafo 5 di seguito), si terrà in debita considerazione l’idoneità dei profili dei candidati in relazione alla sfera di competenza del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici. Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si rimanda alla «Decisione della Direttrice esecutiva relativa alla selezione di membri dei gruppi di esperti scientifici, del comitato scientifico e degli esperti esterni che assistono l’EFSA nello svolgimento del lavoro scientifico». http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf Per maggiori informazioni sull’istituzione e sulle attività dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro si rimanda alla «Decisione del consiglio di amministrazione relativa all’istituzione e alle attività del comi tato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro». http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf 4. Il ruolo dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono scienziati esperti e indipendenti, selezio nati e nominati conformemente al regolamento istitutivo dell’EFSA e alle norme dell’EFSA. Ai membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sarà chiesto di svolgere i seguenti compiti: — contribuire alla preparazione, al dibattito e all’adozione di pareri, relazioni e documenti orientativi scientifici del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico e alle attività dei loro gruppi di lavoro; — fornire una consulenza scientifica su materie che rientrano nella sfera di competenza del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico; — fornire una consulenza sulla conduzione e sull’organizzazione delle attività scientifiche del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico. 9.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 106/23 I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici possono essere scelti come presidenti o vice presidenti dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro, in linea con la decisione del consiglio di amministrazione dell’EFSA (1) relativa all’istituzione e alle attività del comitato scienti fico e dei gruppi di esperti scientifici. Condizioni generali I membri di un gruppo di esperti scientifici e del comitato scientifico saranno invitati a partecipare a riunioni di due giorni che si svolgono di solito a Parma, Italia. Queste riunioni saranno tenute sei o otto volte all’anno. Inoltre, i membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico sono tenuti a partecipare, ove del caso, ad alcune riunioni dei gruppi di lavoro costituiti dai gruppi di esperti scientifici. Solitamente, queste riunioni sono organizzate da sei a otto volte all’anno. La partecipazione alle riunioni dei gruppi di esperti scientifici, del comitato scientifico o dei loro gruppi di lavoro richiede un certo grado di lavoro di preparazione, compresa la lettura preventiva e la redazione di docu menti. Le riunioni si tengono in inglese e la maggior parte dei documenti è redatta in questa lingua. Al fine di integrare la loro esperienza, ai membri verranno offerti diversi moduli di formazione e guide con informazioni di follow-up sulle metodologie di valutazione dei rischi dell’EFSA, nonché documenti orientativi. Si raccomanda vivamente ai membri di prendere parte a queste sessioni. Nell’ambito dell’impegno di apertura e trasparenza dell’EFSA, eventuali osservatori possono partecipare alle riunioni plenarie del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, che possono essere registrate o trasmesse in streaming via Internet. I candidati sono tenuti a manifestare il loro impegno a partecipare fattivamente, dopo l’eventuale nomina, alle attività del comitato scientifico o dei gruppi di esperti scientifici. Ai sensi del suo regolamento finanziario, l’EFSA sostiene le spese di viaggio dei membri e corrisponde loro un’indennità di soggiorno giornaliera. Per ogni giornata completa di presenza alle riunioni sarà corrisposta un’indennità speciale (2). 5. Procedura di selezione Nel modulo di domanda i candidati sono invitati a indicare il gruppo o i gruppi di esperti scientifici e/o il comitato scientifico per cui desiderano candidarsi, scegliendo quelli più adatti ai loro settori di competenza (si prega di fare riferimento all’Allegato I). Un candidato può indicare più di un gruppo di esperti (in ordine di preferenza e fino a un massimo di 3 gruppi) se il suo settore di specializzazione copre una sfera di competenza più ampia rispetto a quella di un gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico. I membri che hanno appena portato a termine tre mandati consecutivi nel comitato scientifico possono candi darsi a partecipare a un gruppo di esperti scientifici. Parimenti, i membri che hanno appena portato a termine tre mandati consecutivi in un gruppo di esperti scientifici possono candidarsi a partecipare al comitato scienti fico o a un diverso gruppo di esperti scientifici. Requisiti A. Criteri di ammissione Ciascuna domanda verrà valutata in base ai seguenti criteri di ammissione: i) un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno quattro (4) anni, certificato da un diploma, in uno dei seguenti ambiti: agronomia/scienze agrarie, alimenta zione animale, biochimica, biologia molecolare, biologia, chimica, protezione dei raccolti e delle piante, ecotossicologia, scienze ambientali, epidemiologia, microbiologia, tecnologia alimentare, genetica, medicina umana, nutrizione umana, bioscienze, matematica, medicina del lavoro, farmacologia, farmacia, salute pubblica, statistica, tossicologia, medicina veterinaria e settori collegati nell’ambito della sfera di competenza dell’EFSA; ii) oltre ai requisiti di cui sopra, almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività perti nenti al gruppo o ai gruppi di esperti scientifici, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto; (1) Per maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf (2) Per maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/efsa_rep/repository/documents/Experts_compensation_guide.pdf C 106/24 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.4.2014 iii) eccellente conoscenza della lingua inglese (1); iv) cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, di un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o di uno dei paesi candidati all’adesione all’Unione. Anche gli esperti provenienti da paesi terzi possono presentare la propria candidatura, ma queste candidature saranno prese in considerazione per la partecipazione al comitato scientifico o ai gruppi di esperti scientifici solo se tra gli esperti dei paesi di cui alla frase precedente non è possibile reperire il livello di esperienza richiesto; v) impegno a partecipare alle riunioni e a contribuire attivamente al lavoro dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico. B. Criteri di selezione – valutazione Gli atti di candidatura che soddisfano i requisiti di ammissibilità (cfr. la sezione 5. A.) saranno sottoposti a una valutazione comparativa da parte dell’EFSA sulla base dei criteri di selezione indicati in appresso. Si raccomanda vivamente ai candidati di compilare il modulo di domanda in tutte le sue parti con le informazioni e i docu menti giustificativi necessari, dal momento che costituirà la base della loro valutazione. La valutazione di tutte le domande ritenute ammissibili avverrà con l’assegnazione di un punteggio da 0 (zero) a 5 (cinque) per ciascuno dei criteri di selezione indicati di seguito. Per riflettere la relativa importanza dei diversi criteri di selezione, sarà attribuito un coefficiente di ponderazione. Ciascuna candidatura otterrà un punteggio compreso tra zero (0) e cento (100). Saranno esaminati i seguenti criteri di selezione: — esperienza nella valutazione scientifica dei rischi e/o formulazione di pareri scientifici in campi correlati alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e all’ambiente, ove del caso, nei settori di competenza del gruppo/dei gruppi di esperti scientifici/del comi tato scientifico selezionato (fino a 25 punti su 100); — comprovata preparazione scientifica di alto livello in uno o, preferibilmente, diversi campi correlati all’area di competenza del gruppo/dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico selezionato (fino a 20 punti su 100); — esperienza nella revisione paritetica (peer review) di pubblicazioni e lavori scientifici nei campi correlati al settore di competenza del gruppo/dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico selezionato (fino a 15 punti su 100); — esperienza nell’esame di informazioni e fascicoli complessi, spesso provenienti da un’ampia gamma di disci pline e fonti scientifiche, nonché nella redazione di bozze di relazioni e pareri scientifici (fino a 10 punti su 100); — esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare, di preferenza in un contesto internazionale (fino a 10 punti su 100); — esperienza nella gestione di progetti in ambiti scientifici (fino a 10 punti su 100); — esperienza nella comunicazione derivante da esperienze d’insegnamento, di presentazioni in pubblico, dalla partecipazione attiva a riunioni e da pubblicazioni (fino a 10 punti su 100). Nel caso in cui il candidato ottenga un punteggio superiore alla soglia di 66 punti (su 100) per almeno uno tra i gruppi di esperti scientifici e il comitato scientifico che ha selezionato, la sua domanda costituirà oggetto di un’ulteriore valutazione. L’EFSA si riserva il diritto di chiedere il parere di terzi circa l’esperienza professionale dei candidati, ai fini della loro candidatura. (1) Per «eccellente conoscenza» s’intende una conoscenza corrispondente a un livello pari o superiore al B2 (per esempio livelli C1 e C2), secondo quanto specificato nel documento di riferimento del Consiglio d’Europa per il Portfolio europeo delle lingue («Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione»). Per maggiori informazioni consultare la pagina http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_en.pdf 9.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 106/25 C. Dichiarazione di interessi Oltre ai criteri summenzionati, a tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia verrà chiesto di presentare la dichiarazione annuale di interessi completata, che verrà esaminata in conformità alla politica dell’EFSA sull’indipendenza e sui processi decisionali in ambito scientifico e alle sue norme sulle dichia razioni di interessi (1) in vigore al momento della selezione. Il grado di conflitto di interessi potenziale sarà preso in considerazione all’atto di decidere se un candidato possa o meno essere selezionato. Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico si rimanda alla «Decisione della Direttrice esecutiva relativa alla selezione di membri dei gruppi di esperti scientifici, del comitato scientifico e di esperti esterni che assistono l’EFSA nello svolgimento del lavoro scientifico». http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf 6. Lista di riserva e nomina I candidati che soddisfano i requisiti per partecipare possono essere nominati membri con mandato triennale, sulla base della decisione del consiglio di amministrazione dell’EFSA su proposta della Direttrice esecutiva dell’EFSA. Prima della nomina, l’EFSA si riserva il diritto di controllare la candidatura dei candidati selezionati a fronte di documenti e certificati, per confermare l’accuratezza e l’ammissibilità della candidatura. I candidati che, pur soddisfacendo i requisiti di idoneità, non siano stati nominati membri di uno specifico gruppo di esperti scientifici o del comitato scientifico, saranno inseriti nella lista di riserva. I candidati devono tenere presente che l’inclusione in una lista di riserva non garantisce la nomina a membro. I candidati inseriti nella lista di riserva risultante dal presente invito possono, con il loro previo consenso, essere nominati come membri di un gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico anche se non hanno chiesto di partecipare a tale gruppo di esperti e/o al comitato scientifico. 7. Banca dati degli esperti Tutti i candidati presenti nella lista di riserva saranno invitati a iscriversi nella banca dati degli esperti dell’EFSA. Per maggiori informazioni sulla banca dati degli esperti dell’EFSA: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm 8. Indipendenza e dichiarazioni di impegno e di interessi I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati a titolo personale. Tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia sono responsabili del contenuto della dichiarazione presentata, che sarà valutata in conformità alla politica EFSA sull’indipendenza e sui processi deci sionali in ambito scientifico e alle sue norme sulle dichiarazioni di interessi (1) in vigore al momento della sele zione. I candidati potranno essere contattati per maggiori chiarimenti sulla dichiarazione di interessi presentata con la loro candidatura. (1) I documenti sono disponibili sul sito Internet dell’EFSA al seguente indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm; la decisione della Direttrice esecutiva che attua la politica EFSA sull’indipendenza e i processi decisionali in ambito scientifico, per quanto riguarda le dichiarazioni di interessi, è attualmente sottoposta a riesame. C 106/26 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.4.2014 Di seguito sono riportati alcuni esempi di conflitti di interessi: — la partecipazione al comitato scientifico/ai gruppi di esperti scientifici non è consentita ai candidati che, al momento della presentazione della loro candidatura, sono impiegati da qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge una qualsiasi attività su cui i risultati scientifici dell’EFSA influiscono direttamente o indiretta mente, come la produzione, la lavorazione e la distribuzione di alimenti, l’agricoltura o l’allevamento di animali. Ciò include qualsiasi forma di occupazione o attività abituale, a tempo parziale o a tempo pieno, con o senza retribuzione, compreso il lavoro autonomo (ad esempio consulenza) a favore dei soggetti di cui sopra; — la partecipazione al comitato scientifico/ai gruppi di esperti scientifici non è consentita ai candidati che, al momento della presentazione della loro candidatura, stanno svolgendo attività di consulenza, ad hoc o occa sionale, per organismi quali un’associazione europea di produttori di prodotti valutati dal gruppo di esperti in questione, in merito a una serie di argomenti così ampia che tale attività sarebbe regolarmente in conflitto con le voci all’ordine del giorno del comitato scientifico/gruppo di esperti in questione. Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di interessi: http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm 9. Pari opportunità Nell’ambito delle sue procedure l’EFSA applica i principi della parità di trattamento. 10. Presentazione delle candidature Le candidature saranno ritenute idonee solamente dietro presentazione di un modulo di domanda compilato on line entro la scadenza. Le candidature inviate tramite posta elettronica/posta ordinaria non saranno accettate. Per facilitare il processo di selezione, i candidati sono gentilmente invitati a compilare il modulo di candidatura in inglese. Tutti i candidati saranno informati per posta ordinaria sull’esito del processo di selezione. I dati personali richiesti dall’EFSA ai candidati saranno trattati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in rela zione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (1). Lo scopo dell’elaborazione dei dati è la gestione delle candidature per il comitato scientifico o i gruppi di esperti scientifici dell’EFSA. 11. Termine ultimo per l’invio delle candidature Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 18 giugno 2014 a mezzanotte (ora locale, GMT +1). Si raccomanda vivamente ai candidati di non attendere gli ultimi giorni precedenti la scadenza, in quanto a causa del traffico intenso in Internet o di problemi di connessione potrebbe essere impossibile inviare la candidatura in tempo. Nota: In caso di incoerenza o difformità tra la versione in lingua inglese e le versioni in altre lingue del presente docu mento, fa fede la versione inglese. (1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. 9.4.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT C 106/27 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA COMMISSIONE EUROPEA Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.7149 — LA BANQUE POSTALE/ SNCF/ SOFIAP) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/C 106/07) 1. In data 1o aprile 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione SNCF Habitat S.A. («SNCF Habitat», Francia), appartenente a Société Nationale des Chemins de Fer («SNCF», Francia), e La Banque Postale S.A. («La Banque Postale», Francia), appartenente al gruppo La Poste, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Société Financière pour l'Accession à la Propriété S.A. («SOFIAP», Francia) mediante acquisto di quote. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono: — SNCF: opera nel trasporto passeggeri su lunga distanza a livello nazionale e internazionale, nel trasporto di viaggiatori a livello locale, nella gestione di stazioni ferroviarie, nei settori dell'infrastruttura e dell'ingegneria e nel trasporto di merci in Francia. La sua controllata SNCF Habitat svolge missioni sociali per agevolare l'accesso agli alloggi in Francia; — La Banque Postale: opera nel retail banking offrendo una gamma completa di servizi finanziari ai privati nonché servizi di gestione patrimoniale e di assicurazione sulla vita connessa all'erogazione di un mutuo in Francia; — SOFIAP: opera principalmente nell'erogazione di crediti immobiliari agli agenti e al personale di SNCF e rela tive controllate sotto la denominazione SOCRIF. SOFIAP opera altresì nell'erogazione di crediti al consumo e nella distribuzione di prodotti assicurativi vita e non vita in Francia. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32229-64301), per e-mail all'indirizzo [email protected] o per posta, indicando il riferimento M.7149 – La Banque Postale/ SNCF/ SOFIAP, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles BELGIO (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»). (2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5. ISSN 1977-0944 (edizione elettronica) ISSN 1725-2466 (edizione cartacea) IT