Gazzetta ufficiale C 106 - EUR-Lex

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Gazzetta ufficiale C 106 - EUR-Lex
Gazzetta ufficiale
C 106
dell'Unione europea
57o anno
Edizione
in lingua italiana
Comunicazioni e informazioni
9 aprile 2014
Sommario
II
Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
2014/C 106/01
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7141 - AGCO Corpo
ration / Basic Element/ Russian JV) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
2014/C 106/02
Tassi di cambio dell'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Corte dei conti
2014/C 106/03
Relazione speciale n. 1/2014 «Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall’UE» . . .
3
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
2014/C 106/04
IT
Elenco delle autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al sistema di
informazione visti (VIS) ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consulta
zione dei dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Testo rilevante ai fini del SEE
4
V
Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
2014/C 106/05
Invito a presentare proposte 2014 — EAC/S11/13 — Programma Erasmus+: Proroga del termine per
la presentazione delle domande (Sport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Autorità europea per la sicurezza alimentare
2014/C 106/06
Invito rivolto agli esperti scientifici a manifestare interesse a aderire ai gruppi di esperti scientifici e al
comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
2014/C 106/07
Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.7149 — LA BANQUE POSTALE/ SNCF/
SOFIAP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Testo rilevante ai fini del SEE
27
9.4.2014
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
C 106/1
II
(Comunicazioni)
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7141 - AGCO Corporation / Basic Element/ Russian JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 106/01)
Il 18 marzo 2014, la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notifi
cata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo
1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile
unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti
saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentra
zioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole
decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento
32014M7141. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
(1) GU L 24, del 29.1.2004, pag. 1.
C 106/2
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
9.4.2014
IV
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 aprile 2014
(2014/C 106/02)
1 euro =
Moneta
USD
dollari USA
JPY
yen giapponesi
DKK
corone danesi
GBP
Tasso di cambio
1,3774
Moneta
Tasso di cambio
CAD
dollari canadesi
HKD
dollari di Hong Kong
7,4659
NZD
dollari neozelandesi
1,5885
sterline inglesi
0,82420
SGD
dollari di Singapore
1,7263
SEK
corone svedesi
8,9653
KRW
won sudcoreani
CHF
franchi svizzeri
1,2200
ZAR
rand sudafricani
ISK
corone islandesi
CNY
renminbi Yuan cinese
8,5353
NOK
corone norvegesi
8,2360
HRK
kuna croata
7,6380
BGN
lev bulgari
1,9558
IDR
rupia indonesiana
CZK
corone ceche
MYR
ringgit malese
HUF
fiorini ungheresi
PHP
peso filippino
61,604
LTL
litas lituani
3,4528
RUB
rublo russo
48,9420
PLN
zloty polacchi
4,1704
THB
baht thailandese
44,527
RON
leu rumeni
4,4555
BRL
real brasiliano
TRY
lire turche
2,8855
MXN
peso messicano
17,8587
AUD
dollari australiani
1,4760
INR
rupia indiana
82,8162
140,90
27,415
305,26
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
1,5055
10,6809
1 445,29
14,4149
15 547,28
4,4628
3,0304
9.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 106/3
CORTE DEI CONTI
Relazione speciale n. 1/2014 «Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati
dall’UE»
(2014/C 106/03)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 1/2014 «Efficacia dei progetti
di trasporto pubblico urbano finanziati dall’UE».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
(http://eca.europa.eu).
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indi
rizzo:
Cour des comptes européenne
Unité «Audit : Production des rapports»
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel.: +352 4398-1
E-mail: [email protected]
oppure compilando un buono d’ordine elettronico su EU-Bookshop.
C 106/4
IT
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9.4.2014
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Elenco delle autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al
sistema di informazione visti (VIS) ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione
e della consultazione dei dati
(2014/C 106/04)
Il presente elenco consolidato è pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
(regolamento VIS) (1), in base agli elenchi di autorità comunicati dagli Stati membri al 24 gennaio 2014.
Nelle tabelle allegate le categorie (1), (2), (3), (4), (5) corrispondono alle seguenti autorità:
(1) Autorità centrali competenti per i visti e autorità dotate di responsabilità centrale per il rilascio dei visti alla
frontiera nello Stato membro in questione.
(2) Autorità dotate di responsabilità centrale per le verifiche ai valichi di frontiera esterni, conformemente al
codice frontiere Schengen (2), nello Stato membro in questione.
(3) Autorità dotate di responsabilità centrale per le verifiche all’interno dello Stato membro in questione.
(4) Autorità dotate di responsabilità centrale per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame
di una domanda di asilo conformemente al regolamento (CE) n. 343/2003 (3), e per l’esame delle domande
di asilo nello Stato membro in questione.
(5) Autorità nazionale considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della
direttiva 95/46/CE (4) e dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte dello Stato
membro in questione.
BELGIO:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
(1)
— Servizio federale pubblico dell’Interno, Ufficio Stranieri (Service
public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale
Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst
Vreemdelingenzaken)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
(2)
— Servizio federale pubblico dell’Interno, Polizia integrata (Polizia
federale – Polizia locale) (Service public fédéral Intérieur (SPF), Police
Intégrée (Police Fédérale – Police Locale) / Federale Overheidsdiensten
Binnenlandse Zaken (FOD), Geïntegreerde Politie (Federale Politie –
Lokale Politie))
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Servizio federale pubblico dell’Interno, Ufficio Stranieri (Service
public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale
Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst
Vreemdelingenzaken)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(2) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario rela
tivo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L
50 del 25.2.2003, pag. 1).
(4) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
9.4.2014
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Servizio federale pubblico dell’Interno, Ufficio Stranieri (Service
public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale
Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst
Vreemdelingenzaken)
(4)
— Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi (Commissariat
Général aux Réfugiés et aux Apatrides / Commissariaat-Generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen )
— Servizio federale pubblico dell’Interno, Ufficio Stranieri (Service
public fédéral Intérieur (SPF), Office des Etrangers / Federale
Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken (FOD), Dienst
Vreemdelingenzaken)
(5)
C 106/5
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
REPUBBLICA CECA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Ministero degli Affari esteri della Repubblica ceca (Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky)
(1)
— Questura, Ufficio Stranieri (Ředitelství služby cizinecké policie)
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
(2)
— Questura, Ufficio Stranieri (Ředitelství služby cizinecké policie)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Polizia della Repubblica ceca (Policie České republiky)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
— Ministero degli Interni della Repubblica ceca (Ministerstvo vnitra
České republiky)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Polizia della Repubblica ceca (Policie České republiky)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
(5)
DANIMARCA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero degli Affari esteri (Udenrigsministeriet)
(1)
— Servizio Immigrazione (Udlændingestyrelsen)
— Ministero della Giustizia (Justitsministeriet)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
— Polizia nazionale (Rigspolitiet)
(2)
— Polizia nazionale (Rigspolitiet)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Polizia nazionale (Rigspolitiet)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
C 106/6
IT
Categorie di
autorità
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Denominazione delle autorità
— Polizia nazionale (Rigspolitiet)
(4)
— Ministero della Giustizia (Justitsministeriet)
— Servizio Immigrazione (Udlændingestyrelsen)
(5)
— Ministero della Giustizia (Justitsministeriet)
9.4.2014
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
GERMANIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero federale degli Affari esteri (Auswärtiges Amt)
— Autorità superiore della polizia federale (Bundespolizeipräsidium)
(1)
— Ministero dell’Interno, dell'Edilizia e dei Trasporti della Baviera
(Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr)
— Autorità dell’Interno e dello Sport della libera città anseatica di
Amburgo (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt
Hamburg)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
— Autorità superiore della polizia federale (Bundespolizeipräsidium)
(2)
— Ministero dell’Interno, dell'Edilizia e dei Trasporti della Baviera
(Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr)
— Autorità dell’Interno e dello Sport della libera città anseatica di
Amburgo (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt
Hamburg)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
— Autorità superiore della polizia federale (Bundespolizeipräsidium)
— Ministero dell’Interno del Baden-Württemberg (Innenministerium des
Landes Baden-Württemberg)
— Ministero dell’Interno, dell'Edilizia e dei Trasporti della Baviera
(Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr))
(3)
— Assessorato agli Affari interni e allo Sport di Berlino
(Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin)
— Ministero dell’Interno del Brandeburgo (Ministerium des Innern des
Landes Brandenburg)
— Assessorato agli Affari interni e allo Sport della libera città
anseatica di Brema (Der Senator für Inneres und Sport der Freien
Hansestadt Bremen)
— Autorità dell’Interno e dello Sport della libera città anseatica di
Amburgo (Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt
Hamburg)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
9.4.2014
IT
Categorie di
autorità
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Denominazione delle autorità
C 106/7
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero dell’Interno e dello Sport dell’Assia (Hessisches
Ministerium des Innern und für Sport)
— Ministero dell’Interno e dello Sport del Meclemburgo - Pomerania
anteriore (Ministerium für Inneres und Sport des Landes MecklenburgVorpommern)
— Ministero dell’Interno e dello Sport della Bassa Sassonia
(Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport)
— Ministero dell’Interno e degli Affari comunali della Renania
Settentrionale – Vestfalia (Ministerium für Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen)
— Ministero dell’Integrazione, della Famiglia, dei Minori e delle
Donne della Renania - Palatinato (Ministerium für Integration,
Familie, Kinder, Jugend und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz)
— Ministero dell’Interno, dello Sport e dell’Infrastruttura della
Renania - Palatinato (Ministerium des Innern, für Sport und
Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz)
— Ministero dell’Interno e dello Sport dello Saarland (Ministerium für
Inneres und Sport des Saarlandes)
— Ministero dell’Interno della Sassonia (Sächsisches Staatsministerium
des Innern)
— Ministero dell’Interno e dello Sport della Sassonia - Anhalt
(Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt)
— Ministero dell’Interno dello Schleswig-Holstein (Innenministerium des
Landes Schleswig-Holstein)
— Ministero dell’Interno della Turingia (Thüringer Innenministerium)
— Ufficio federale per la Migrazione e i Rifugiati (Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge)
(4)
— Autorità superiore della polizia federale (Bundespolizeipräsidium)
(solo articolo 21 del regolamento VIS)
(5)
— Ministero federale degli Affari esteri (Auswärtiges Amt)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
ESTONIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero degli Affari esteri (Välisministeerium)
— Direzione della polizia e della guardia di frontiera (Politsei- ja
Piirivalveamet)
— Servizio di sicurezza nazionale (Kaitsepolitseiamet)
(1)
— Prefettura settentrionale (Põhja Prefektuur)
— Prefettura orientale (Ida Prefektuur)
— Prefettura meridionale (Lõuna Prefektuur)
— Prefettura occidentale (Lääne Prefektuur)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
C 106/8
IT
Categorie di
autorità
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Denominazione delle autorità
9.4.2014
Finalità dell’accesso al VIS
— Direzione della polizia e della guardia di frontiera (Politsei- ja
Piirivalveamet)
— Prefettura settentrionale (Põhja Prefektuur)
(2)
— Prefettura orientale (Ida Prefektuur)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
— Prefettura meridionale (Lõuna Prefektuur)
— Prefettura occidentale (Lääne Prefektuur)
— Direzione della polizia e della guardia di frontiera (Politsei- ja
Piirivalveamet)
— Servizio di sicurezza nazionale (Kaitsepolitseiamet)
— Prefettura settentrionale (Põhja Prefektuur)
(3)
— Prefettura orientale (Ida Prefektuur)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
— Prefettura meridionale (Lõuna Prefektuur)
— Prefettura occidentale (Lääne Prefektuur)
(4)
(5)
— Direzione della polizia e della guardia di frontiera (Politsei- ja
Piirivalveamet)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Ministero dell’Interno (Siseministeerium)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
GRECIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Ministero degli Affari esteri (Υπουργείο Εξωτερικών)
(1)
(2)
(3)
— Direzione della Polizia degli stranieri greca (Διεύθυνση Αλλοδαπών
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)
— Direzione della Polizia degli stranieri greca (Διεύθυνση Αλλοδαπών
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)
— Direzione della Polizia degli stranieri greca (Διεύθυνση Αλλοδαπών
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας)
— Servizio nazionale di intelligence (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών)
(4)
(5)
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
— Ministero dell'Ordine pubblico e della protezione dei cittadini,
Direzione «Stranieri» della Polizia greca, Servizio per l'asilo
(Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διεύθυνση
Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπηρεσία
Ασύλου)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Ministero degli Affari esteri (Υπουργείο Εξωτερικών)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
9.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 106/9
SPAGNA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Direzione generale degli Affari consolari e migratori – Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione (Dirección General de
Asuntos Consulares y Migratorios – Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación)
(1)
— Dipartimento generale degli Stranieri e delle frontiere – Ministero
dell’Interno (Comisaría General de Extranjería y Fronteras – Ministerio
del Interior)
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
(2)
— Dipartimento generale degli Stranieri e delle frontiere – Ministero
dell’Interno (Comisaría General de Extranjería y Fronteras – Ministerio
del Interior)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Dipartimento generale degli Stranieri e delle frontiere – Ministero
dell’Interno (Comisaría General de Extranjería y Fronteras – Ministerio
del Interior)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
A norma degli articoli
— Ufficio Asilo e rifugiati – Ministero dell’Interno (Oficina de Asilo y
21 e 22 del
Refugio –Ministerio del Interior)
regolamento VIS
(5)
— Direzione generale degli Affari consolari e migratori – Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione (Dirección General de
Asuntos Consulares y Migratorios - Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
FRANCIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires
étrangères et européennes)
(1)
— Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e
dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l'Immigration)
— Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria – Direzione
generale delle dogane e delle imposte indirette (Ministère de
l’Economie, des Finances et de l'Industrie – Direction générale des
douanes et des droits indirects)
— Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e
dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l'Immigration)
(2)
— Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria – Direzione
generale delle dogane e delle imposte indirette (Ministère de
l’Economie, des Finances et de l'Industrie – Direction générale des
douanes et des droits indirects)
— Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e
dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l'Immigration)
(3)
— Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria – Direzione
generale delle dogane e delle imposte indirette (Ministère de
l’Economie, des Finances et de l'Industrie – Direction générale des
douanes et des droits indirects)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
C 106/10
IT
Categorie di
autorità
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Denominazione delle autorità
— Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e
dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l'Immigration)
(4)
— Ufficio francese per l’Immigrazione e l’Integrazione (Office Français
de l'Immigration et de l'Intégration)
9.4.2014
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi
(Office Français de Protection des Réfugies et Apatrides)
— Ministero dell’Interno, dell’Oltremare, delle Collettività territoriali e
dell’Immigrazione (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l'Immigration)
(5)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
ITALIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Ministero degli Affari esteri - Direzione Generale per gli Italiani
all’Estero e le Politiche Migratorie – Ufficio VI (Centro Visti)
(1)
— Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dell’Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere – Servizio Polizia delle Frontiere e
degli Stranieri
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
(2)
— Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dell’Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere – Servizio Polizia delle Frontiere e
degli Stranieri
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dell’Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere – Servizio Polizia delle Frontiere e
degli Stranieri
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
— Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Liberta’ Civili e
l’Immigrazione
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Ministero degli Affari esteri
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
(5)
LETTONIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Ufficio per la cittadinanza e le politiche migratorie (Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde)
(1)
— Ministero degli Affari esteri (Ārlietu ministrija)
— Guardia nazionale di frontiera (Valsts robežsardze)
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
9.4.2014
IT
Categorie di
autorità
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Denominazione delle autorità
C 106/11
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(2)
— Guardia nazionale di frontiera (Valsts robežsardze)
(3)
— Office of Citizenship and Migration Affairs (Pilsonības un migrācijas A norma degli articoli
lietu pārvalde)
19 e 20 del
regolamento VIS
— State Border Guard (Valsts robežsardze)
— Ufficio per la cittadinanza e le politiche migratorie (Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde)
(4)
— Guardia nazionale di frontiera (Valsts robežsardze)
— Ufficio per la cittadinanza e le politiche migratorie (Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde)
(5)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
LITUANIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania (Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerija)
(1)
— Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania (Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerija)
— Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Servizio
nazionale per la protezione delle frontiere (Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
(2)
— Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Servizio
nazionale per la protezione delle frontiere (Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
— Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Dipartimento
Migrazione (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos)
(3)
— Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Servizio
nazionale per la protezione delle frontiere (Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
— Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Dipartimento
Polizia (Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos)
(4)
— Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Dipartimento
Migrazione (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
(5)
A norma
— Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania, Dipartimento
dell’articolo 41,
Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (Informatikos ir
paragrafo 4, del
ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
regolamento VIS
C 106/12
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
9.4.2014
LUSSEMBURGO:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires
étrangères et européennes)
(1)
— Ministero degli Interni (Ministère de l’Intérieur)
— Ministero di Stato (Ministère d'Etat)
(2)
— Ministero degli Interni (Ministère de l’Intérieur)
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
— Ministero di Stato (Ministère d'Etat)
— Ministero degli Interni (Ministère de l’Intérieur)
(3)
— Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires
étrangères et européennes)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
— Ministero delle Finanze (Ministère des Finances)
— Ministero degli Interni (Ministère de l’Intérieur)
(4)
— Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires
étrangères et européennes)
— Ministero degli Affari esteri ed europei (Ministère des Affaires
étrangères et européennes)
(5)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
UNGHERIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Ufficio per l’Immigrazione e la cittadinanza (Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal)
(1)
— Uffici consolari / Ministero degli Affari esteri (Konzulátusok/
Külügyminisztérium)
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
— Polizia (Rendőrség)
(2)
— Polizia (Rendőrség)
— Polizia (Rendőrség)
(3)
— Ufficio per l’Immigrazione e la cittadinanza (Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
— Ufficio per l’Immigrazione e la cittadinanza (Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
(5)
— Ufficio per l’Immigrazione e la cittadinanza (Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
9.4.2014
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
C 106/13
MALTA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Unità
centrale Visti (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali)
A norma degli articoli
— Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Polizia 15 e 17 del
regolamento VIS
di Malta, Sezione immigrazione (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà
Nazzjonali - Pulizija ta’ Malta – Taqsima tal-Immigrazzjoni)
(1)
(2)
— Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Polizia
di Malta, Sezione immigrazione (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà
A norma degli articoli
Nazzjonali - Pulizija ta’ Malta – Taqsima tal-Immigrazzjoni)
18 e 20 del
— Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Servizi regolamento VIS
di sicurezza di Malta (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali)
(3)
— Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale – Polizia A norma degli articoli
di Malta, Sezione immigrazione (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà
19 e 20 del
Nazzjonali - Pulizija ta’ Malta – Taqsima tal-Immigrazzjoni)
regolamento VIS
(4)
— Ministero degli Affari interni e della Sicurezza nazionale, Ufficio
del Commissario per i rifugiati (Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà
Nazzjonali– Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Ministero degli Affari esteri (Ministeru għall-Affarijiet Barranin)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
(5)
PAESI BASSI:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero degli Affari esteri (Minister van Buitenlandse Zaken)
— Servizio per l’immigrazione e la naturalizzazione (Immigratie- en
Naturalisatiedienst)
(1)
— Gendarmeria reale olandese (Koninklijke Marechaussee)
— Polizia portuale di Rotterdam-Rijnmond (Zeehavenpolitie Rotterdam
Rijnmond)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
— Polizia (Politie)
— Ministero dell’Immigrazione e dell’asilo (Minister voor Immigratie en
Asiel)
(2)
— Gendarmeria reale olandese (Koninklijke Marechaussee)
— Polizia portuale di Rotterdam-Rijnmond (Zeehavenpolitie Rotterdam
Rijnmond)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
— Ministero dell’Immigrazione e dell’asilo (Minister voor Immigratie en
Asiel)
(3)
— Servizio per l’immigrazione e la naturalizzazione (Immigratie- en
Naturalisatiedienst)
— Gendarmeria reale olandese (Koninklijke Marechaussee)
— Polizia (Politie)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
C 106/14
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
9.4.2014
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero dell’Immigrazione e dell’Asilo (Minister voor Immigratie en
Asiel)
— Servizio per l’immigrazione e la naturalizzazione (Immigratie- en
Naturalisatiedienst)
(4)
— Gendarmeria reale olandese (Koninklijke Marechaussee)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Polizia (Politie)
(5)
— Ministero degli Affari esteri (Minister van Buitenlandse Zaken)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
AUSTRIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Ministero federale degli Affari esteri e internazionali
(Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
(BMeiA))
(1)
— Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I))
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
(2)
— Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I))
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I))
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
— Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I))
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Ministero federale dell’Interno (Bundesministerium für Inneres (BM.I))
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
(5)
POLONIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Guardie di frontiera (Straż Graniczna)
— Console (konsul)
(1)
— Governatore del voivodato (wojewoda)
— Ministero degli Affari esteri (minister właściwy do spraw
zagranicznych)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
— Responsabile dell’Ufficio Stranieri (Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców)
(2)
— Guardie di frontiera (Straż Graniczna)
— Autorità doganali (Służba Celna)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
9.4.2014
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
C 106/15
Finalità dell’accesso al VIS
— Guardie di frontiera (Straż Graniczna)
— Polizia (Policja)
— Autorità doganali (Służba Celna)
(3)
— Governatore del voivodato (wojewoda)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
— Responsabile dell’Ufficio Stranieri (Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców)
— Responsabile dell’Ufficio Stranieri (Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców)
(4)
— Consiglio per i rifugiati (Rada do Spraw Uchodźców)
— Autorità tecnica centrale – Comandante in capo della polizia
(Centralny organ techniczny – Komendant Główny Policji)
(5)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
PORTOGALLO:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
(1)
— Ministero degli Affari esteri – Direzione generale per gli affari
consolari e le comunità portoghesi e Direzione per le tecnologie
dell'informazione (Ministério dos Negócios Estrangeiros – Direcção
A norma degli articoli
Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e Direção de 15 e 17 del
Serviços de Cifra e Informática);
regolamento VIS
— Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério
da Administração Interna - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)
(2)
— Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério da
Administração Interna – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)
A norma degli articoli 18
e 20 del regolamento VIS
(3)
— Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério
da Administração Interna – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
— Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério
da Administração Interna – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
(5)
— Ministero degli Interni – Servizio Stranieri e frontiere (Ministério
da Administração Interna – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
SLOVENIA:
Categorie di
autorità
(1)
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero degli Affari esteri, Dipartimento consolare (Ministrstvo za A norma degli articoli
zunanje zadeve, Konzularni sektor)
15 e 17 del
— Polizia, Ministero dell’Interno (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve) regolamento VIS
C 106/16
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
9.4.2014
Finalità dell’accesso al VIS
(2)
A norma degli articoli
— Polizia, Ministero dell’Interno (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve) 18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
A norma degli articoli
— Polizia, Ministero dell’Interno (Policija, Ministrstvo za notranje zadeve) 19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
— Ministero dell’Interno, Direzione per gli affari interni
amministrativi, per la migrazione e la naturalizzazione, Divisione
Protezione internazionale (Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat
za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Sektor za
mednarodno zaščito)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Ministero degli Affari esteri (Ministrstvo za zunanje zadeve)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
(5)
REPUBBLICA SLOVACCA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
(1)
— Direzione di polizia, Ufficio di polizia di frontiera e degli
stranieri, Dipartimento dell’autorità centrale Visti (Oddelenie
centrálneho vízového orgánu úradu hraničnej a cudzineckej polície
prezídia Policajného zboru)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
(2)
— Direzione di polizia, Ufficio di polizia di frontiera e degli
stranieri (Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného
zboru)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Direzione di polizia, Ufficio di polizia di frontiera e degli
stranieri (Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného
zboru)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
A norma degli articoli
— Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca, Ufficio Migrazione
21 e 22 del
(Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)
regolamento VIS
(5)
— Ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca (Ministerstvo
zahraničných vecí Slovenskej republiky)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
FINLANDIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Ministero degli Affari esteri (Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet)
— Guardia di frontiera finlandese (Rajavartiolaitos/
Gränsbevakningsväsendet)
(1)
— Dogane (Tulli/Tull)
— Polizia (Poliisi/Polisen)
— Servizio finlandese per l’Immigrazione (Maahanmuuttovirasto/
Migrationsverket)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
9.4.2014
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Guardia di frontiera finlandese (Rajavartiolaitos/
Gränsbevakningsväsendet)
(2)
— Dogane (Tulli/Tull)
C 106/17
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
— Polizia (Poliisi/Polisen)
— Guardia di frontiera finlandese (Rajavartiolaitos/
Gränsbevakningsväsendet)
— Dogane (Tulli/Tull)
(3)
— Polizia (Poliisi/Polisen)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
— Servizio finlandese per l’Immigrazione (Maahanmuuttovirasto/
Migrationsverket)
— Servizio finlandese per l’Immigrazione (Maahanmuuttovirasto/
Migrationsverket)
(4)
— Guardia di frontiera finlandese (Rajavartiolaitos/
Gränsbevakningsväsendet)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Polizia (Poliisi/Polisen)
(5)
— Ministero degli Affari esteri (Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
SVEZIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
— Ministero degli Affari esteri (Utrikesdepartementet)
(1)
— Commissione per la migrazione (Migrationsverket)
— Servizi di polizia svedesi (Polismyndigheten)
Finalità dell’accesso al VIS
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
— Servizi di polizia svedesi (Polismyndigheten)
(2)
— Guardia costiera svedese (Kustbevakningen)
— Dogane svedesi (Tullverket)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
— Commissione per la migrazione (Migrationsverket)
— Servizi di polizia svedesi (Polismyndigheten)
(3)
— Guardia costiera svedese (Kustbevakningen)
— Commissione per la migrazione (Migrationsverket)
(4)
(5)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
— Commissione per la migrazione (Migrationsverket)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Commissione per la migrazione (Migrationsverket)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
C 106/18
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
9.4.2014
ISLANDA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
(1)
— Direzione dell’Immigrazione (Útlendingastofnun)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
(2)
— Commissario nazionale di polizia (Ríkislögreglustjórinn)
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Commissario nazionale di polizia (Ríkislögreglustjórinn)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
— Direzione dell’Immigrazione (Útlendingastofnun)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Direzione dell’Immigrazione (Útlendingastofnun)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
(5)
LIECHTENSTEIN:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
(1)
— Ufficio Immigrazione (Ausländer- und Passamt)
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
(2)
— Non pertinente – Il Liechtenstein non ha frontiere esterne
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Polizia nazionale (Landespolizei)
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
— Ufficio Immigrazione (Ausländer- und Passamt)
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
— Ufficio Immigrazione (Ausländer- und Passamt)
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
(5)
NORVEGIA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Direzione dell’Immigrazione (Utlendingsdirektoratet (UDI))
— Ministero degli Affari esteri (Utenriksdepartementet (UD))
(1)
— Direzione della Polizia nazionale (Politidirektoratet (POD))
— Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda
(UNE))
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
9.4.2014
IT
Categorie di
autorità
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Denominazione delle autorità
C 106/19
Finalità dell’accesso al VIS
(2)
— Direzione della Polizia (Politidirektoratet (POD))
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
(3)
— Direzione della Polizia (Politidirektoratet (POD))
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
— Direzione dell’Immigrazione (Utlendingsdirektoratet (UDI))
(4)
— Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda
(UNE))
(5)
— Direzione dell’Immigrazione (Utlendingsdirektoratet (UDI))
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
SVIZZERA:
Categorie di
autorità
Denominazione delle autorità
Finalità dell’accesso al VIS
— Bundesamt für Migration / Office fédéral des migrations / Ufficio
federale della migrazione
(1)
— Schweizer Grenzwachtkorps / Corps suisse des gardes-frontière / Corpo
delle guardie di confine svizzere
A norma degli articoli
15 e 17 del
regolamento VIS
— Die kantonalen Polizeibehörden / les polices cantonales / Polizie
cantonali
(2)
(3)
— Schweizer Grenzwachtkorps / Corps suisse des gardes-frontière / Corpo
delle guardie di confine svizzere
— Die kantonalen Polizeibehörden / les polices cantonales / Polizie
cantonali
— Schweizer Grenzwachtkorps / Corps suisse des gardes-frontière / Corpo
delle guardie di confine svizzere
— Die kantonalen Polizeibehörden / les polices cantonales / Polizie
cantonali
A norma degli articoli
18 e 20 del
regolamento VIS
A norma degli articoli
19 e 20 del
regolamento VIS
(4)
— Bundesamt für Migration / Office fédéral des migrations / Ufficio
federale della migrazione
A norma degli articoli
21 e 22 del
regolamento VIS
(5)
— Bundesamt für Migration / Office fédéral des migrations / Ufficio
federale della migrazione
A norma
dell’articolo 41,
paragrafo 4, del
regolamento VIS
C 106/20
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
9.4.2014
V
(Avvisi)
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
COMMISSIONE EUROPEA
Invito a presentare proposte 2014 — EAC/S11/13 — Programma Erasmus+:
Proroga del termine per la presentazione delle domande (Sport)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 362 del 12 dicembre 2013)
(2014/C 106/05)
Il termine per la presentazione delle azioni «Partenariati di collaborazione nel settore dello sport» ed «Eventi
sportivi a livello europeo senza scopo di lucro», fissato al 15 maggio 2014 (punto 6 dell’invito) è stato proro
gato fino al 26 giugno 2014 alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles (1).
Il bilancio totale destinato all’invito nonché la sua ripartizione (punto 5 dell’invito) sono indicativi e
essere modificati a seguito di una variazione del programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2014.
ziali candidati sono inviati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale Erasmus+ per
e le relative modifiche all’indirizzo http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm,
mente al bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito.
(1) Fatta salva l’adozione da parte della Commissione della modifica del programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2014.
possono
I poten
il 2014
relativa
9.4.2014
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
C 106/21
AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
Invito rivolto agli esperti scientifici a manifestare interesse a aderire ai gruppi di esperti
scientifici e al comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma,
Italia)
(2014/C 106/06)
Gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW)
Gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ)
Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM)
Gruppo di esperti scientifici sugli additivi, i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP)
Gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO)
Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA)
Gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH)
Gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR)
Comitato scientifico (SC)
Rif.: EFSA/E/2014/001
1.
Oggetto dell’invito
Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano aderire al comitato scientifico (SC) dell’Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA) o a uno dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA in materia di salute
e benessere degli animali (AHAW), pericoli biologici (BIOHAZ), contaminanti nella catena alimentare (CONTAM),
additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), organismi geneticamente modificati (GMO), prodotti
dietetici, alimentazione e allergie (NDA), salute dei vegetali (PLH), prodotti fitosanitari e loro residui (PPR).
Gli attuali membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici summenzionati svolgono un
mandato triennale con scadenza fissata a metà del 2015. I nuovi membri saranno nominati per il triennio
successivo, che comincerà nel luglio 2015.
2.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è la chiave di volta dell’Unione europea (UE) per quanto
riguarda la valutazione dei rischi in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, alla salute e al benes
sere degli animali, alla salute delle piante e all’ambiente. In stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in
aperta consultazione con le parti interessate, l’EFSA fornisce una consulenza scientifica indipendente, nonché una
comunicazione chiara sui rischi esistenti ed emergenti fondata sulle metodologie e sui dati scientifici esistenti più
aggiornati. La sua consulenza scientifica è alla base delle politiche e delle decisioni dei gestori del rischio in
seno alle istituzioni europee e agli Stati membri dell’UE.
L’EFSA riunisce i migliori esperti europei nella valutazione del rischio nei settori della sicurezza degli alimenti
e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali, della salute delle piante e dell’ambiente, i quali
operano in modo indipendente presso un’organizzazione autonoma e autogovernata, per fornire alle istituzioni
europee e agli Stati membri una consulenza scientifica di massimo livello.
L’Autorità opera nel rispetto dei principi fondamentali dell’eccellenza scientifica, dell’apertura, della trasparenza,
dell’indipendenza e della tempestività. Grazie alla sua filosofia di lavoro indipendente, aperta e trasparente, l’EFSA
è in grado di fornire la migliore consulenza scientifica possibile e, quindi, di contribuire al rafforzamento del
sistema europeo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
Per maggiori informazioni sull’EFSA si rimanda al suo regolamento istitutivo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:IT:PDF
C 106/22
3.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
9.4.2014
Il ruolo del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA
Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici hanno il compito di formulare i pareri scientifici dell’Auto
rità e di fornire consulenza a seconda delle necessità, ciascuno all’interno della propria sfera di competenza. Essi
forniscono pareri scientifici e consulenze scientifiche ai gestori del rischio. Ciò contribuisce a fornire una solida
base alla formulazione di politiche e normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei
rischi al momento di adottare le decisioni.
I gruppi di esperti scientifici sono costituiti di norma da ventuno (21) esperti scientifici indipendenti. Il comitato
scientifico è composto dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da sei esperti scientifici.
I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati con mandato triennale rinno
vabile due volte. I membri devono partecipare e contribuire attivamente a tutte le riunioni del comitato scienti
fico, dei gruppi di esperti scientifici o dei loro gruppi di lavoro, nelle quali vengono adottati pareri, relazioni
scientifiche o documenti orientativi.
Tali pareri, relazioni e documenti orientativi scientifici sono pubblicati nell’EFSA Journal, una pubblicazione
mensile indicizzata in banche dati bibliografiche (per esempio CAB Abstracts, Food Science and Technology
Abstracts, ISI Web of Knowledge) riguardanti il lavoro dell’EFSA.
Per una descrizione dettagliata della sfera di competenza del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scienti
fici, si invitano i candidati a consultare l’Allegato I pubblicato sul sito web dell’EFSA.
Si consiglia ai candidati di prestare particolare attenzione all’Allegato I al momento della preparazione
della loro candidatura. Nell’ambito della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di selezione (cfr. il
paragrafo 5 di seguito), si terrà in debita considerazione l’idoneità dei profili dei candidati in relazione
alla sfera di competenza del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici.
Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti
scientifici si rimanda alla «Decisione della Direttrice esecutiva relativa alla selezione di membri dei gruppi di
esperti scientifici, del comitato scientifico e degli esperti esterni che assistono l’EFSA nello svolgimento del
lavoro scientifico».
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf
Per maggiori informazioni sull’istituzione e sulle attività dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di
lavoro si rimanda alla «Decisione del consiglio di amministrazione relativa all’istituzione e alle attività del comi
tato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro».
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf
4.
Il ruolo dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA
I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono scienziati esperti e indipendenti, selezio
nati e nominati conformemente al regolamento istitutivo dell’EFSA e alle norme dell’EFSA.
Ai membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sarà chiesto di svolgere i seguenti compiti:
— contribuire alla preparazione, al dibattito e all’adozione di pareri, relazioni e documenti orientativi scientifici
del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico e alle attività dei loro gruppi di lavoro;
— fornire una consulenza scientifica su materie che rientrano nella sfera di competenza del gruppo di esperti
scientifici e/o del comitato scientifico;
— fornire una consulenza sulla conduzione e sull’organizzazione delle attività scientifiche del gruppo di esperti
scientifici e/o del comitato scientifico.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici possono essere scelti come presidenti o vice
presidenti dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro, in linea con la
decisione del consiglio di amministrazione dell’EFSA (1) relativa all’istituzione e alle attività del comitato scienti
fico e dei gruppi di esperti scientifici.
Condizioni generali
I membri di un gruppo di esperti scientifici e del comitato scientifico saranno invitati a partecipare a riunioni
di due giorni che si svolgono di solito a Parma, Italia. Queste riunioni saranno tenute sei o otto volte all’anno.
Inoltre, i membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico sono tenuti a partecipare, ove del
caso, ad alcune riunioni dei gruppi di lavoro costituiti dai gruppi di esperti scientifici. Solitamente, queste
riunioni sono organizzate da sei a otto volte all’anno.
La partecipazione alle riunioni dei gruppi di esperti scientifici, del comitato scientifico o dei loro gruppi di
lavoro richiede un certo grado di lavoro di preparazione, compresa la lettura preventiva e la redazione di docu
menti. Le riunioni si tengono in inglese e la maggior parte dei documenti è redatta in questa lingua.
Al fine di integrare la loro esperienza, ai membri verranno offerti diversi moduli di formazione e guide con
informazioni di follow-up sulle metodologie di valutazione dei rischi dell’EFSA, nonché documenti orientativi. Si
raccomanda vivamente ai membri di prendere parte a queste sessioni.
Nell’ambito dell’impegno di apertura e trasparenza dell’EFSA, eventuali osservatori possono partecipare alle
riunioni plenarie del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, che possono essere registrate
o trasmesse in streaming via Internet.
I candidati sono tenuti a manifestare il loro impegno a partecipare fattivamente, dopo l’eventuale nomina, alle
attività del comitato scientifico o dei gruppi di esperti scientifici.
Ai sensi del suo regolamento finanziario, l’EFSA sostiene le spese di viaggio dei membri e corrisponde loro
un’indennità di soggiorno giornaliera. Per ogni giornata completa di presenza alle riunioni sarà corrisposta
un’indennità speciale (2).
5.
Procedura di selezione
Nel modulo di domanda i candidati sono invitati a indicare il gruppo o i gruppi di esperti scientifici e/o il
comitato scientifico per cui desiderano candidarsi, scegliendo quelli più adatti ai loro settori di competenza (si
prega di fare riferimento all’Allegato I).
Un candidato può indicare più di un gruppo di esperti (in ordine di preferenza e fino a un massimo di
3 gruppi) se il suo settore di specializzazione copre una sfera di competenza più ampia rispetto a quella di un
gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico.
I membri che hanno appena portato a termine tre mandati consecutivi nel comitato scientifico possono candi
darsi a partecipare a un gruppo di esperti scientifici. Parimenti, i membri che hanno appena portato a termine
tre mandati consecutivi in un gruppo di esperti scientifici possono candidarsi a partecipare al comitato scienti
fico o a un diverso gruppo di esperti scientifici.
Requisiti
A. Criteri di ammissione
Ciascuna domanda verrà valutata in base ai seguenti criteri di ammissione:
i) un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno
quattro (4) anni, certificato da un diploma, in uno dei seguenti ambiti: agronomia/scienze agrarie, alimenta
zione animale, biochimica, biologia molecolare, biologia, chimica, protezione dei raccolti e delle piante,
ecotossicologia, scienze ambientali, epidemiologia, microbiologia, tecnologia alimentare, genetica, medicina
umana, nutrizione umana, bioscienze, matematica, medicina del lavoro, farmacologia, farmacia, salute
pubblica, statistica, tossicologia, medicina veterinaria e settori collegati nell’ambito della sfera di competenza
dell’EFSA;
ii) oltre ai requisiti di cui sopra, almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività perti
nenti al gruppo o ai gruppi di esperti scientifici, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto;
(1) Per maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf
(2) Per maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/efsa_rep/repository/documents/Experts_compensation_guide.pdf
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9.4.2014
iii) eccellente conoscenza della lingua inglese (1);
iv) cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, di un paese dell’Associazione europea di libero
scambio (EFTA) o di uno dei paesi candidati all’adesione all’Unione. Anche gli esperti provenienti da paesi
terzi possono presentare la propria candidatura, ma queste candidature saranno prese in considerazione per
la partecipazione al comitato scientifico o ai gruppi di esperti scientifici solo se tra gli esperti dei paesi di
cui alla frase precedente non è possibile reperire il livello di esperienza richiesto;
v) impegno a partecipare alle riunioni e a contribuire attivamente al lavoro dei gruppi di esperti scientifici/del
comitato scientifico.
B.
Criteri di selezione – valutazione
Gli atti di candidatura che soddisfano i requisiti di ammissibilità (cfr. la sezione 5. A.) saranno sottoposti a una
valutazione comparativa da parte dell’EFSA sulla base dei criteri di selezione indicati in appresso. Si raccomanda
vivamente ai candidati di compilare il modulo di domanda in tutte le sue parti con le informazioni e i docu
menti giustificativi necessari, dal momento che costituirà la base della loro valutazione.
La valutazione di tutte le domande ritenute ammissibili avverrà con l’assegnazione di un punteggio da 0 (zero)
a 5 (cinque) per ciascuno dei criteri di selezione indicati di seguito. Per riflettere la relativa importanza dei
diversi criteri di selezione, sarà attribuito un coefficiente di ponderazione. Ciascuna candidatura otterrà un
punteggio compreso tra zero (0) e cento (100).
Saranno esaminati i seguenti criteri di selezione:
— esperienza nella valutazione scientifica dei rischi e/o formulazione di pareri scientifici in campi correlati alla
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante
e all’ambiente, ove del caso, nei settori di competenza del gruppo/dei gruppi di esperti scientifici/del comi
tato scientifico selezionato (fino a 25 punti su 100);
— comprovata preparazione scientifica di alto livello in uno o, preferibilmente, diversi campi correlati all’area di
competenza del gruppo/dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico selezionato (fino a 20 punti
su 100);
— esperienza nella revisione paritetica (peer review) di pubblicazioni e lavori scientifici nei campi correlati al
settore di competenza del gruppo/dei gruppi di esperti scientifici/del comitato scientifico selezionato (fino a
15 punti su 100);
— esperienza nell’esame di informazioni e fascicoli complessi, spesso provenienti da un’ampia gamma di disci
pline e fonti scientifiche, nonché nella redazione di bozze di relazioni e pareri scientifici (fino a 10 punti su
100);
— esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare, di preferenza in un contesto internazionale (fino
a 10 punti su 100);
— esperienza nella gestione di progetti in ambiti scientifici (fino a 10 punti su 100);
— esperienza nella comunicazione derivante da esperienze d’insegnamento, di presentazioni in pubblico, dalla
partecipazione attiva a riunioni e da pubblicazioni (fino a 10 punti su 100).
Nel caso in cui il candidato ottenga un punteggio superiore alla soglia di 66 punti (su 100) per almeno uno
tra i gruppi di esperti scientifici e il comitato scientifico che ha selezionato, la sua domanda costituirà oggetto
di un’ulteriore valutazione. L’EFSA si riserva il diritto di chiedere il parere di terzi circa l’esperienza professionale
dei candidati, ai fini della loro candidatura.
(1) Per «eccellente conoscenza» s’intende una conoscenza corrispondente a un livello pari o superiore al B2 (per esempio livelli C1 e C2),
secondo quanto specificato nel documento di riferimento del Consiglio d’Europa per il Portfolio europeo delle lingue («Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione»). Per maggiori informazioni consultare la pagina
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_en.pdf
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C. Dichiarazione di interessi
Oltre ai criteri summenzionati, a tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia verrà
chiesto di presentare la dichiarazione annuale di interessi completata, che verrà esaminata in conformità alla
politica dell’EFSA sull’indipendenza e sui processi decisionali in ambito scientifico e alle sue norme sulle dichia
razioni di interessi (1) in vigore al momento della selezione. Il grado di conflitto di interessi potenziale sarà
preso in considerazione all’atto di decidere se un candidato possa o meno essere selezionato.
Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato
scientifico si rimanda alla «Decisione della Direttrice esecutiva relativa alla selezione di membri dei gruppi di
esperti scientifici, del comitato scientifico e di esperti esterni che assistono l’EFSA nello svolgimento del lavoro
scientifico».
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf
6.
Lista di riserva e nomina
I candidati che soddisfano i requisiti per partecipare possono essere nominati membri con mandato triennale,
sulla base della decisione del consiglio di amministrazione dell’EFSA su proposta della Direttrice esecutiva
dell’EFSA.
Prima della nomina, l’EFSA si riserva il diritto di controllare la candidatura dei candidati selezionati a fronte di
documenti e certificati, per confermare l’accuratezza e l’ammissibilità della candidatura.
I candidati che, pur soddisfacendo i requisiti di idoneità, non siano stati nominati membri di uno specifico
gruppo di esperti scientifici o del comitato scientifico, saranno inseriti nella lista di riserva. I candidati devono
tenere presente che l’inclusione in una lista di riserva non garantisce la nomina a membro.
I candidati inseriti nella lista di riserva risultante dal presente invito possono, con il loro previo consenso,
essere nominati come membri di un gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico anche se non
hanno chiesto di partecipare a tale gruppo di esperti e/o al comitato scientifico.
7.
Banca dati degli esperti
Tutti i candidati presenti nella lista di riserva saranno invitati a iscriversi nella banca dati degli esperti dell’EFSA.
Per maggiori informazioni sulla banca dati degli esperti dell’EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm
8.
Indipendenza e dichiarazioni di impegno e di interessi
I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati a titolo personale.
Tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia sono responsabili del contenuto della
dichiarazione presentata, che sarà valutata in conformità alla politica EFSA sull’indipendenza e sui processi deci
sionali in ambito scientifico e alle sue norme sulle dichiarazioni di interessi (1) in vigore al momento della sele
zione. I candidati potranno essere contattati per maggiori chiarimenti sulla dichiarazione di interessi presentata
con la loro candidatura.
(1) I documenti sono disponibili sul sito Internet dell’EFSA al seguente indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm;
la decisione della Direttrice esecutiva che attua la politica EFSA sull’indipendenza e i processi decisionali in ambito scientifico, per quanto
riguarda le dichiarazioni di interessi, è attualmente sottoposta a riesame.
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9.4.2014
Di seguito sono riportati alcuni esempi di conflitti di interessi:
— la partecipazione al comitato scientifico/ai gruppi di esperti scientifici non è consentita ai candidati che, al
momento della presentazione della loro candidatura, sono impiegati da qualsiasi persona fisica o giuridica
che svolge una qualsiasi attività su cui i risultati scientifici dell’EFSA influiscono direttamente o indiretta
mente, come la produzione, la lavorazione e la distribuzione di alimenti, l’agricoltura o l’allevamento di
animali. Ciò include qualsiasi forma di occupazione o attività abituale, a tempo parziale o a tempo pieno,
con o senza retribuzione, compreso il lavoro autonomo (ad esempio consulenza) a favore dei soggetti di cui
sopra;
— la partecipazione al comitato scientifico/ai gruppi di esperti scientifici non è consentita ai candidati che, al
momento della presentazione della loro candidatura, stanno svolgendo attività di consulenza, ad hoc o occa
sionale, per organismi quali un’associazione europea di produttori di prodotti valutati dal gruppo di esperti
in questione, in merito a una serie di argomenti così ampia che tale attività sarebbe regolarmente in
conflitto con le voci all’ordine del giorno del comitato scientifico/gruppo di esperti in questione.
Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di interessi:
http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm
9.
Pari opportunità
Nell’ambito delle sue procedure l’EFSA applica i principi della parità di trattamento.
10. Presentazione delle candidature
Le candidature saranno ritenute idonee solamente dietro presentazione di un modulo di domanda compilato on
line entro la scadenza.
Le candidature inviate tramite posta elettronica/posta ordinaria non saranno accettate.
Per facilitare il processo di selezione, i candidati sono gentilmente invitati a compilare il modulo di candidatura
in inglese.
Tutti i candidati saranno informati per posta ordinaria sull’esito del processo di selezione.
I dati personali richiesti dall’EFSA ai candidati saranno trattati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in rela
zione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera
circolazione di tali dati (1).
Lo scopo dell’elaborazione dei dati è la gestione delle candidature per il comitato scientifico o i gruppi di
esperti scientifici dell’EFSA.
11. Termine ultimo per l’invio delle candidature
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 18 giugno 2014 a mezzanotte (ora locale, GMT +1).
Si raccomanda vivamente ai candidati di non attendere gli ultimi giorni precedenti la scadenza, in
quanto a causa del traffico intenso in Internet o di problemi di connessione potrebbe essere impossibile
inviare la candidatura in tempo.
Nota:
In caso di incoerenza o difformità tra la versione in lingua inglese e le versioni in altre lingue del presente docu
mento, fa fede la versione inglese.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA
COMMISSIONE EUROPEA
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso COMP/M.7149 — LA BANQUE POSTALE/ SNCF/ SOFIAP)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/C 106/07)
1. In data 1o aprile 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione
a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
Con tale operazione SNCF Habitat S.A. («SNCF Habitat», Francia), appartenente a Société Nationale des Chemins
de Fer («SNCF», Francia), e La Banque Postale S.A. («La Banque Postale», Francia), appartenente al gruppo La
Poste, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il
controllo comune di Société Financière pour l'Accession à la Propriété S.A. («SOFIAP», Francia) mediante acquisto
di quote.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
— SNCF: opera nel trasporto passeggeri su lunga distanza a livello nazionale e internazionale, nel trasporto di
viaggiatori a livello locale, nella gestione di stazioni ferroviarie, nei settori dell'infrastruttura e dell'ingegneria
e nel trasporto di merci in Francia. La sua controllata SNCF Habitat svolge missioni sociali per agevolare
l'accesso agli alloggi in Francia;
— La Banque Postale: opera nel retail banking offrendo una gamma completa di servizi finanziari ai privati
nonché servizi di gestione patrimoniale e di assicurazione sulla vita connessa all'erogazione di un mutuo in
Francia;
— SOFIAP: opera principalmente nell'erogazione di crediti immobiliari agli agenti e al personale di SNCF e rela
tive controllate sotto la denominazione SOCRIF. SOFIAP opera altresì nell'erogazione di crediti al consumo
e nella distribuzione di prodotti assicurativi vita e non vita in Francia.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare
nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al
riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata
per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni (CE) n. 139/2004 del
Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla
comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente
comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32229-64301), per
e-mail all'indirizzo [email protected] o per posta, indicando il riferimento M.7149 – La
Banque Postale/ SNCF/ SOFIAP, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)
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