consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di bolzano
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CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BOLZANO BERUFSKAMMER DER ARBEITSRECHTSBERATER DER PROVINZ BOZEN Jobs Act Relatori/Referenten: Dr. Ulrike Kofler Dott. Anton Steiner Dott. Loris De Bernardo Bozen/Bolzano, 09/09/2015 Neuordnung der Arbeitsverträge Im Gesetzesvertetenden Deket 81/2015 wurden in erster Linie die gängigen Verträge im Bereich Arbeit zusammengetragen und in einem Gesetz zusammengefasst Der Teilzeitarbeitsvertrag Teilzeitvertrag für Beweiszwecke schriftlich vereinbart Angabe der genauen Aufteilung des Stundenplans Mitarbeiter mit Turnusdienst: es kann auf den im Betrieb üblichen Stundeplan verwiesen werden Einteilung: horizontale, vertikale und gemischte Teilzeit gibt es nicht mehr Der Teilzeitarbeitsvertrag Mehrstunden: Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit im Rahmen der vom Kollektivvertrag (auch Betriebsabkommen) vorgegebenen Grenzen Mehrstunden zu verlangen. Werden die Mehrstunden nicht vom Kollektivvertrag reglementiert, sieht das Gesetz vor, dass mit Einverständnis des Mitarbeiters Mehrstunden im Ausmaß von 25% des wöchentlichen Stundenplans geleistet werden. Zuschlag 15%. Der Teilzeitarbeitsvertrag Überstunden sind nun für den Teilzeitarbeitsvertrag immer möglich (war vorher nur für den vertikalen Teilzeitvertrag vorgesehen). Elastische Klauseln (vormals elastische und flexible Klauseln) sind im Rahmen der kollektivvertraglichen Vorgaben zulässig und sind schriftlich zu vereinbaren (Vorankündigung von 2 Tagen). Sind die elastischen Klauseln nicht vom Kollektivvertrag vorgesehen, kann eine entsprechende Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor der Zertifizierungskommission getroffen werden. Mit genauer Angabe des Stundenplans und der eventuellen Veränderung; Vorankündigung von mindestens 2 Tagen; Erhöhung von maximal 25% der normalen vereinbarten jährlichen Arbeitszeit; Zuschlag von 15%. Der Teilzeitarbeitsvertrag Teilzeitvertrag statt Elternzeit: Der Mitarbeiter kann an Stelle der Elternzeit die Umwandlung des Vollzeitvertrages in einen Teilzeitvertrag beantragen/verlangen: •Ein einziges Mal •Für den Zeitraum der nicht genossenen Elternzeit •Mit einer maximalen Reduzierung von 50% Der Arbeitgeber muss innerhalb von 15 Tagen dem Antrag nachkommen. Der Teilzeitarbeitsvertrag Umwandlung Vollzeit – Teilzeit Anspruch auf Umwandlung: Mitarbeiter, welche onkologische Therapien benötigen Mitarbeiter mit schweren chronischen degenerativen Krankheiten Vorrang bei Umwandlung: Mitarbeiter, die Familienangehörige (Ehepartner, Kind, Eltern) mit einem vorher beschriebenen Krankheitsbild oder zusammenlebende Person, mit dauerhafter schwerer Invalidität betreuen. Mitarbeiter mit Kindern unter 13 Jahren oder Kindern mit Handicap. Vertrag auf Abruf Subjektive Voraussetzung: Mitarbeiter unter 24 bzw. über 55 Jahre Objektive Voraussetzung: Kollektivvertrag legt Bereiche/Tätigkeiten fest oder Dekret Arbeitsministerium oder Königlichen Dekret (2657/1923)vorgesehenen Tätigkeiten Ausgenommen in den Bereichen Tourismus und Schauspiel, in denen diese Grenze nicht gilt, kann der Mitarbeiter in einem Zeitraum von drei Jahren maximal 400 Tage arbeiten (Stichtag 28/06/13) Befristeter Arbeitsvertrag Maximal zulässige Dauer mit derselben Einstufungsebene bzw. Kategorie: 36 Monate (vorher nur für gleiche Arbeitsaufgaben) Verlängerung: der Arbeitsvertrag kann maximal fünfmal verlängert werden (auch bei nicht gleicher Tätigkeit). Wird der Vertrag ein sechstes Mal verlängert, gilt er ab dieser letzten Verlängerung als unbefristeter Arbeitsvertrag. Befristeter Arbeitsvertrag Folge von befristeten Arbeitsverträgen: Unterbrechung von 10 bzw. 20 Tagen je nach Dauer des Arbeitsvertrages. Wird diese Unterbrechungsfrist nicht eingehalten, dann gilt der zweite Vertrag als unbefristeter Arbeitsvertrag. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Saisonstätigkeit gemäß Ministerialdekret (DPRR 1525 / 1963), sowie die Ausnahmen laut Kollektivvertrag (auch Betriebsabkommen). Befristeter Arbeitsvertrag Maximale Anzahl der Mitarbeiter mit befristetem Arbeitsvertrag: 20 % der Mitarbeiter mit unbefristetem Arbeitsvertrag zum 01/01 des Einstellungsjahres. Betriebe bis fünf Mitarbeiter – mindestens 1. Dieses Limit kann durch Gewerkschaftsabkommen (auch Betriebsabkommen) verändert und ausgeweitet werden. Ausgenommen vom Limit: Mitarbeiter während der Anlaufzeit einer neuen Tätigkeit Unternehmen sog. „Start up innovative“ – 4 Jahre ab Gründung Saisonstätigkeit spezifische Aufführungen im kulturellen Bereich Ersatz von abwesenden Mitarbeiter Mitarbeiter über 50 Jahre (vorher 55) Forscher an Privaten Universitäten oder Forschungsinstitute Befristeter Arbeitsvertrag Verwaltungsstrafe bei überschreiten des festgelegten Limits: •20% der Entlohnung, für jedes gearbeitete Monat bei Überschreitung einer Einheit •50% der Entlohnung, für jedes gearbeitete Monat bei Überschreitung von mehr als einer Einheit Bei überschreiten des Limits fällt „lediglich“ die Verwaltungsstrafe an, der Arbeitsvertrag wird nicht in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt. Lehrvertrag Lehre zum Erwerb einer beruflichen Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms (sog. Traditionelle Lehre) Durch diese Lehre wird es nun möglich, ein Berufsdiplom bzw. eine Berufsmatura zu erlangen. Der Lehrvertrag kann mit Jugendlichen ab dem zweiten Oberschuljahr abgeschlossen werden. Die vorgesehene Lehrdauer von drei bzw. vier Jahren zum Erreichen des Berufsdiploms kann um ein Jahr verlängert werden, um das Diplom der Berufsmatura zu erwerben. Sofern vom Kollektivvertrag nicht anders vorgesehen, sind die externen Ausbildungsstunden nicht entlohnt. Die Ausbildungsstunden, für welche der Arbeitgeber direkt verantwortlich ist, werden mit 10% von der zustehenden Entlohnung vergütet. Lehrvertrag Spezialisierende Lehre (vormals Berufsspezialisierende Lehre) Die Regelung diese Lehrvertrages obliegt den Kollektivvertragsparteien. Bei Fehlen kollektivvertraglicher Bestimmungen ist in Betrieben mit mindestens 50 Arbeitnehmern eine Neueinstellung eines Lehrlings mit dieser Vertragsform nur möglich, wenn im Zeitraum der letzten 36 Monate mindestens 20% der Lehrverhältnisse in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt worden sind. Lehrvertrag Lehre für die Höhere Berufsbildung und Forschung Diese Lehre ist nun Jugendlichen mit Diplom zwischen 18 und 29 Jahren vorbehalten und dient zur Erlangung eines Abschlusses an Universitäten, Forschungseinrichtungen und höheren technischen Instituten. Sofern vom Kollektivvertrag nicht anders vorgesehen, sind die externen Ausbildungsstunden nicht entlohnt. Die Ausbildungsstunden, für welche der Arbeitgeber direkt verantwortlich ist, werden mit 10% von der zustehenden Entlohnung vergütet. Änderung des Aufgabenbereichs Dem Arbeitnehmer müssen jene Aufgaben zugewiesen werden, für welche er eingestellt worden ist, oder jene Aufgaben, welche einer höheren Einstufungsebene entsprechen, welche er im Laufe seiner Arbeitszeit erlangt hat. Weiters sieht der neue Gesetzestext vor: Aufgaben, welche jenen eines Berufsbildes der gleichen Einstufungsebene und derselben Kategorie (Arbeiter/Angestellter) entsprechen. Änderung des Aufgabenbereichs Der neue Art. 2103 ZGB sieht nun auch die Möglichkeit vor, dem Mitarbeiter Aufgaben eines Berufsbildes zuzuweisen, welche eine Einstufungsebene niedriger ist als die aktuelle Einstufungsebene des Mitarbeiters, vorausgesetzt: •In der betrieblichen Organisation sind Änderungen notwendig, welche sich auf die Position des Mitarbeiters auswirken (objektiv belegbar) •In anderen vom Kollektivvertrag vorgesehenen Fällen •Beibehalten der Kategorie (Arbeiter – Angestellter) •Einstufung und Entlohnung bleiben unverändert – ausgenommen davon sind Zulagen die an die Tätigkeit gekoppelt sind (z.B. Kassa Zulage) Änderung des Aufgabenbereichs Individuelle Vereinbarungen: Das Gesetz sieht nun auch die Möglichkeit vor, rechtsgültig eine einvernehmliche Vereinbarung mit dem Mitarbeiter zu unterzeichnen, mit welcher Änderungen (Schlechterstellung) der Aufgaben, der Kategorie, der Einstufungsebene und der Entlohnung vorgesehen werden können. Voraussetzung ist, dass die Vereinbarung im geschützten Rahmen unterzeichnet wird (Schlichtungskommission ex Art. 410 ZPO, Gewerkschaftsabkommen ex Art. 411 ZPO). Änderung des Aufgabenbereichs Zuweisung von höhergestellten Aufgaben: Der Mitarbeiter hat Anspruch auf die entsprechende höhere Vergütung. Die Zuweisung der höheren Aufgaben wird definitiv, wenn der Mitarbeiter für 6 aufeinanderfolgenden Monaten die höher gestellte Tätigkeit ausübt; ausgenommen, der Kollektivvertrag sieht eine andere Frist vor. Die Zuweisung wird definitiv, nach der vom Kollektivvertrag vorgesehenen Frist oder nach 6 aufeinanderfolgenden Monaten, außer •der Mitarbeiter lehnt die definitive Ausübung der höheren Aufgaben ab •der Mitarbeiter ersetzt einen anderen Mitarbeiter Diese Regelung kommt für alle Mitarbeiter zur Anwendung. CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA LEGGE 10 DICEMBRE 2014 n. 183 Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 Dr. STEINER ANTON 1 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA Superamento co.co.pro. (D.Lgs. n. 81/2015) A decorrere dal 25 giugno 2015, è abrogata la disciplina dei contratti di collaborazione a progetto (art. 52, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015). Dr. STEINER ANTON 2 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA Sono, tuttavia, fatti salvi i contratti già in essere alla predetta data, che mantengono la loro validità ed esplicano i propri effetti fino alla scadenza, ovvero al raggiungimento del risultato finale del progetto o alla risoluzione, se antecedenti. Dr. STEINER ANTON 3 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA In ogni caso, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro (art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015): - esclusivamente personali; - continuative; - le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Dr. STEINER ANTON 4 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA Restano esclusi dalla conversione in un contratto di lavoro subordinato (art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015): - le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; Dr. STEINER ANTON 5 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA - le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; - le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società (cd. "collaborazioni tipiche") e dai partecipanti a collegi e commissioni; Dr. STEINER ANTON 6 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA - le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, L. n. 289/2002); - le collaborazioni prestate a favore delle pubbliche amministrazioni, almeno fino al completo riordino della disciplina sull’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile. Dal 1° gennaio 2017, è comunque fatto divieto alle stesse di stipulare collaborazioni a carattere personale, continuative, organizzate dal committente. Dr. STEINER ANTON 7 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA Peraltro, le parti possono richiedere alle Commissioni di certificazione (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003) la certificazione dell’assenza delle suddette condizioni (che, diversamente, determinerebbero la conversione della collaborazione in un contratto di lavoro subordinato). In questa circostanza, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, da un avvocato o un consulente del lavoro. Dr. STEINER ANTON 8 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA Prestazioni rese da titolari di partita Iva A decorrere dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015) è abrogata la disposizione normativa che sanciva una presunzione di sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni rese da persona titolare di partita Iva, in presenza di determinate condizioni (art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003). Dr. STEINER ANTON 9 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI CO.CO.CO. ATONOMIA: la definizione dei tempi di lavoro e le relative modalità sono definite dal collaboratore. L’interesse del committenze è il risultato e non la disponibilità della prestazione. COLLABORAZIONE: il collaboratore gode di autonomia nelle modalità di svolgimento della prestazione ma svolge la stessa in funzione delle finalità e della organizzazione dell’imprenditore. Dr. STEINER ANTON 10 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA COORDINAMENTO: il collaboratore, ad esempio può operare all’interno del ciclo produttivo dell’impresa ma deve coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del committente. CONTINUITÀ: La prestazione non è meramente occasionale ma perdura nel tempo e comporta un impegno costante del collaboratore a favore del committente. PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE: carattere personale dell’apporto lavorativo. Può avvalersi di altri soggetti a condizione che non venga meno la sua partecipazione personale, ne l’unicità della sua responsabilità. Dr. STEINER ANTON 11 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA Stabilizzazione dei co.co.pro. Con effetto dal 1° gennaio 2016, è previsto un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione), a condizione che (art. 54, D.Lgs. n. 81/2015): Dr. STEINER ANTON 12 CO.CO.CO. DOPO LA RIFORMA - i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione (art. 2113, co. 4, del codice civile) o avanti alle Commissioni di certificazione; - nei 12 mesi successivi alle assunzioni a tempo indeterminato, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Dr. STEINER ANTON 13 LAVORO ACCESSORIO CAMPO DI APPLICAZIONE D. LGS. 81/2015 Dr. STEINER ANTON 1 LAVORO ACCESSORIO A decorrere dal 25 giugno 2015, in tema di lavoro accessorio si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, tuttavia fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina (D.Lgs. n. 276/2003) per l'utilizzo dei voucher già richiesti alla data del 25 giugno 2015 (art. 49, co. 8, D.Lgs. n. 81/2015). Dr. STEINER ANTON 2 LAVORO ACCESSORIO Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati Dr. STEINER ANTON 3 LAVORO ACCESSORIO Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro netti, rivalutati annualmente (art. 48, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015). Per il 2015 il valore di riferimento è pari ad euro 2.020 netti (2.693 euro lordi) (Inps, circolare n. 149/2015). Dr. STEINER ANTON 4 LAVORO ACCESSORIO Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, altresì, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) di compenso per anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), rivalutati annualmente, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 48, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015). Il predetto limite complessivo, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015) (Inps, circolare n. 149/2015). Dr. STEINER ANTON 5 LAVORO ACCESSORIO Settore agricolo In agricoltura, fermo restando i predetti limiti economici, il lavoro accessorio può essere reso per (art. 48, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015): Dr. STEINER ANTON 6 LAVORO ACCESSORIO a) le attività lavorative di natura occasionale nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) le attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici specifici (art. 34, co. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Dr. STEINER ANTON 7 LAVORO ACCESSORIO Per il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati (art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015). I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Dr. STEINER ANTON 8 LAVORO ACCESSORIO Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative. In mancanza, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro (art. 49, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015). Dr. STEINER ANTON 9 LAVORO ACCESSORIO REGISTRAZIONE TELEMATICA VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI BUONI DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER Dr. STEINER ANTON 10 LAVORO ACCESSORIO Comunicazione alla DTL I soli committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonchè il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi (art. 49, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015). Dr. STEINER ANTON 11 LAVORO ACCESSORIO Compenso del prestatore Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione del prestatore di lavoro accessorio (art. 49, co. 4, D.Lgs. n. 81/2015). Tuttavia, iI compenso percepito è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 48, co. 5, D.Lgs. n. 81/2015). Dr. STEINER ANTON 12 LAVORO ACCESSORIO Disciplina contributiva ed assicurativa Il concessionario, oltre a provvedere al pagamento delle spettanze al lavoratore, effettua il versamento per suo conto dei contributi previdenziali ed assicurativi, trattenendo un importo a titolo di rimborso spese. I contributi previdenziali sono pari al 13% del valore nominale del buono e sono versati alla Gestione separata Inps (art. 2, co. 26, L. 8 agosto 1995, n. 335). I contributi per fini assicurativi contro gli infortuni sono versati all'Inail in misura pari al 7%Dr.del valore nominale del buono. STEINER ANTON 13 Jobs Act Relatori/Referenten: Dr. Ulrike Kofler Dott. Anton Steiner Dott. Loris De Bernardo Bozen/Bolzano, 09/09/2015 I licenziamenti dopo il jobs act: campo di applicazione l decreto legislativo (D. Lgs. n. 23/2015) attuativo della legge delega sul Jobs act (L. n. 183/2014) reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, introducendo una specifica disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. L’applicazione delle nuove norme non si poggia su una distinzione inerente al limite dimensionale dell’azienda che assume, bensì sui neo assunti decorrere dall’entrata in vigore delle nuove norme. Nel dettaglio, le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori: - che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - nei casi di conversione, successivi al 7 marzo 2015, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. I licenziamenti dopo il jobs act: campo di applicazione Il precedente regime di tutela art. 18, co. 8 e 9, Legge 20 maggio 1970, n. 300 pertanto resta in vigore per gli assunti antecedentemente alla data sopra indicata. Laddove poi il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, superi il numero di 15 dipendenti, o di 5 (in caso di impresa agricola) ex art. 18, co. 8 e 9, Legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle nuove disposizioni. Ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti non si applica il Rito Fornero (co. da 48 a 68 dell’art. 1 della L. n. 92/2012) sulla disciplina speciale per le controversie derivanti dai licenziamenti di cui all'articolo 18 della Legge n. 300/1970, anche quando devono essere risolte questioni concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. I licenziamenti dopo il jobs act Il licenziamento discriminatorio (legato a ragioni di carattere politico, sindacale, religioso, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, orientamento sessuale ecc ecc) e il licenziamento orale: analisi delle fattispecie e conseguenze: nullità del provvedimento, reintegrazione, risarcimento del danno non inferiore a 5 mensilità; facoltà per il lavoratore di chiedere 15 mensilità in sostituzione della reintegra; I licenziamenti dopo il jobs act Il licenziamento disciplinare illegittimo (licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo) a) Tutela reintegratoria e risarcimento del danno (max 12 mensilità) in caso di insussistenza del fatto materiale contestato; b) Il rapporto di lavoro è estinto e condanna del datore di lavoro al pagamento di un indennità pari a 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio (min 4 max 24 );per i soli vizi formali o procedurali: risarcimento dimezzato (1 mese per ogni anno min 2 max 12); I licenziamenti dopo il jobs act Il licenziamento (individuale e collettivo) per motivi economici illegittimo. a) Esclusa la reintegrazione; Il rapporto di lavoro è estinto; b) Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min 4 max 24); per i soli vizi formali o procedurali: risarcimento dimezzato (1 mese per ogni anno min 2 max 12); I licenziamenti dopo il jobs act Offerta di conciliazione: al fine di evitare il giudizio il datore di lavoro può offrire al lavoratore una mensilità netta di retribuzione per ogni anno di servizio (min 2 max 18) mediante consegna di assegno circolare la cui accettazione costituisce rinuncia all’impugnazione del licenziamento.