Lavoro frontaliero - Provincia di Sondrio
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Lavoro frontaliero - Provincia di Sondrio
LINEE GUIDA AL LAVORO FRONTALIERO provincia di sondrio 1 il Presidente MASSIMO SERTORI 2 l’Assessore delegato SILVANA SNIDER Nel secondo dopoguerra, il consistente sviluppo economico della Svizzera, non interessata dai fatti bellici, è sicuramente il motivo per il quale la Confederazione è diventata meta scelta da manodopera straniera, soprattutto italiana, con particolare riferimento alle zone di confine: tra queste la provincia di Sondrio. Da quello agricolo e alberghiero, negli anni 60/70 si è registrato un consistente passaggio della manodopera valtellinese al settore industriale, turistico ed edile. In quest’ultimo caso si è registrato l’impiego quasi esclusivo di emigranti frontalieri. L’accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo all’imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine (ristorni) ha, quindi, fatto confluire in Valtellina e Valchiavenna importanti finanziamenti o direttamente ai comuni maggiormente interessati dal fenomeno del frontalierato, o alle Comunità Montane ed alla Provincia. Numerose sono state le opere realizzate in questi decenni con il sostegno, a volte determinante, dei fondi derivanti dai ristorni. Sia la Provincia sia le Comunità Montane e i Comuni interessati hanno investito nei diversi settori previsti, alcuni sostenendo maggiormente gli interventi nell’edilizia scolastica ed assistenziale e nelle strutture sportive e ricreative, altri nel potenziamento dei trasporti pubblici e scolastici ed altri ancora nelle opere di sistemazione idraulica e forestale con particolare riferimento a viabilità agro-silvo pastorale e piste ciclabili. “La Svizzera è l’azienda più grande della Provincia di Sondrio”. E’ un’affermazione che difficilmente potrebbe essere smentita, anche se vi sono alcune gravi lacune nel monitoraggio del fenomeno del frontalierato. In provincia di Sondrio, infatti, non si dispone di alcuna statistica ufficiale riguardante i lavoratori in Svizzera e i dati dei ristorni delle imposte alla fonte non ci consentono di analizzare completamente il fenomeno per le numerose tipologie di permessi rilasciati. Questo fenomeno merita un’adeguata attenzione. Questo particolare momento storico impone ulteriori e più approfondite riflessioni, basti pensare al prolungarsi della crisi economica e al crescente disagio dei cittadini che perdono il lavoro, alle imprese che chiudono in Italia e si spostano in Svizzera e al disagio degli stessi territori elvetici. Aspetto quest’ultimo che ha sicuramente influito sull’esito della consultazione popolare, che ha visto prevalere la linea del contingentamento dei lavoratori immigrati. Conosciamo le preoccupazioni di lavoratori e famiglie intere che vivono al confine e stiamo lavorando affinché la voce di questo territorio arrivi sui tavoli istituzionali competenti. Riteniamo che eventuali proposte di modifica degli accordi internazionali debbano necessariamente essere concordate anche con gli enti territoriali confinanti. Consapevoli che la scarsa informazione è spesso la causa dei problemi, l’Amministrazione provinciale di Sondrio ha, quindi, ritenuto opportuno organizzare una serie di incontri di approfondimento con le Autorità Elvetiche, con la Regione Lombardia, con le Associazioni Sindacali e con gli stessi Patronati provinciali. Abbiamo, dunque, deciso di avviare un monitoraggio più puntuale che consenta di formulare delle statistiche sempre aggiornate prevedendo anche dei momenti informativi, dedicati al lavoro frontaliero, rivolti a tutta la comunità provinciale, in particolare a quella direttamente interessata. Tra le varie iniziative, abbiamo ideato e redatto questo opuscolo che, ci auguriamo, possa essere di supporto a tutti i lavoratori frontalieri e a coloro che intendono lavorare in Svizzera. Buon lavoro. 3 SOMMARIO 4 06 DEFINIZIONE DI FRONTALIERE 07 I PERMESSI 08 IL CONTRATTO DI LAVORO 08 LE VOCI DELLA BUSTA PAGA 09 IL SECONDO PILASTRO 09 LA MALATTIA 10 L’INFORTUNIO 10 LA DISOCCUPAZIONE 12 LA PENSIONE 12 GLI ASSEGNI FAMILIARI 12 IL PERIODO DI PROVA 12 LA MATERNITÀ 13 LE FERIE 13 LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA 14 LE TASSE 15 ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA 16 SERVIZIO ASSISTENZA GRATUITO 16 ELENCO SPORTELLI SINDACALI/FRONTALIERI 18 LINK UTILI PER INFO DA CANTON GRIGIONI E TICINO 18 STRALCIO ACCORDO CH-UE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 26 RISTORNI FRONTALIERI FRONTALIERI STRANIERI IN SVIZZERA 1° trimestre 2014 UFFICIO DI STATISTICA http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/02/blank/key/erwerbstaetige0/grenzgaenger.htm 282320 Variazioni rispetto al trimestre precedente in % 1.4 Variazioni rispetto allo stesso trim. dell’anno prec. in % 4.5 181248 101072 1.3 1.4 4.6 4.3 98364 22708 66223 9127 23962 1632 60305 1.7 1.6 1.3 2.4 1.0 1.6 0.8 5.4 5.9 0.7 8.2 2.7 11.3 6.8 1965 107264 173091 -0.0 0.7 1.8 5.1 1.8 6.3 57663 148207 66731 8181 1537 1.2 1.5 1.2 1.2 6.1 3.1 3.9 7.0 0.6 39.8 1° trim. 2014 TOTAL Sesso Uomini Donne Grande regione Regione del Lemano Espace Mittelland Svizzera nordoccidentale Zurigo Svizzera orientale Svizzera centrale Ticino Settore economico Settore primario Settore secondario Settore terziario Paese di provenienza Germania Francia Italia Austria altri 5 DEFINIZIONE DI FRONTALIERE Si definisce frontaliere il lavoratore che ingloba una duplice cittadinanza nazionale: una derivante dal territorio di rispettiva residenza e l’altra relativa al luogo di lavoro. Tale soggetto si differenzia nettamente dalla tradizionale figura del migrante che in quanto tale abbandona definitivamente lo Stato di nascita per risiedere e lavorare presso un Paese di destinazione diverso da quello originario. Risulta poco agevole, tuttavia, definire una immagine univoca, comprensiva di un criterio oggettivo idoneo a delineare la fattispecie del frontalierato. D’altro canto, tale fenomeno riguarda differenti realtà a seconda che si prenda in considerazione la normativa comunitaria (e, a tal proposito, ci si riferisce alla materia della sicurezza sociale) ovvero quella fiscale (e, in tal caso, si prendono in considerazione le convenzioni bilaterali). I tre criteri a confronto Il concetto di frontaliere, come visto, definisce la figura del lavoratore occupato su un dato territorio di uno Stato ma residente presso un diverso Paese (cd. criterio politico) dove, teoricamente e praticamente, si reca quotidianamente o settimanalmente (cd. criterio temporale). Sotto un profilo fiscale, invece, le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri, delineano una nozione più rigida che impone un principio aggiuntivo (cd. criterio spaziale). 6 Secondo quest’ultimo criterio la condizione di residenza e di lavoro all’estero presso una zona di frontiera (strictu sensu) e/o in Paesi limitrofi, definita secondo regole simili ma non univoche in ciascuna convenzione fiscale, sono ritenute come elementi costitutivi della nozione di lavoro frontaliero.” I frontalieri europei Come emerge da uno studio effettuato dal Parlamento Europeo il fenomeno dei lavoratori frontalieri coinvolge l’intera area dell’Unione europea. Nella (nuova) Europa a 27, in effetti, un’alta percentuale della popolazione comunitaria, che occupa una rilevante quantità della superficie dell’UE allargata, vive in territori di confine. Sotto il profilo fiscale, tuttavia, le norme contenute nel Trattato istitutivo delle Comunità europee non prevedono una specifica competenza comunitaria sull’argomento incoraggiando gli Stati membri a concludere accordi volti ad evitare la doppia imposizione all’interno del mercato comunitario (articolo 220). Le problematiche fiscali attinenti i soggetti lavoratori frontalieri, pertanto, sono rinviate agli accordi bilaterali contro la duplice tassazione sui redditi transnazionali. In particolare, le convenzioni possono prevedere la tassazione nel Paese del luogo di residenza (come ad esempio nell’accordo fra la Francia e il Belgio), nel luogo di lavoro (come nell’accordo tra i Paesi Bassi e la Germania) o, infine, possono prevedere entrambe le fattispecie (come nell’ipotesi del trattato tra Confederazione Elvetica e Germania). Dal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bilaterali Svizzera - UE”, che riguardano: – libera circolazione delle persone; – trasporti terrestri; – trasporto aereo; – ricerca; – commercio di prodotti agricoli; – appalti pubblici; – ostacoli tecnici al commercio. L’accordo sulla libera circolazione delle persone ha introdotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavorativa in Svizzera. Dal 2007 è stato abolito l’obbligo di residenza nella fascia di confine (20 Km), un tempo necessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Svizzera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino italiano, con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può ottenere il permesso come frontaliere. Il frontaliere ha l’obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza ogni giorno. Permessi per frontalieri – I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di durata compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato); – I frontalieri con un contratto di lavoro di una durata uguale o superiore a un anno otterranno un permesso della durata di cinque anni; – In caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore dovrà notificarlo entro 8 giorni all’Ufficio regionale degli stranieri allegando il nuovo contratto; – Nel caso del cambio della professione non è dovuta nessuna comunicazione; – Nel caso di cessazione dell’attività la notifica deve essere fatta dal lavoratore all’Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni; – In caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notificarli all’Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni; – Per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al contratto di lavoro) il passaporto o la carta d’identità e il documento relativo alla residenza; – I permessi degli attuali frontalieri verranno sostituiti con i nuovi permessi alla normale scadenza o in occasione del cambiamento di posto. Presentazione della domanda La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all’Ufficio cantonale degli stranieri competente. L’attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per frontalieri “G” CE/AELS. ALLEGATI I PERMESSI – 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm); – Documento ufficiale rilasciato dalle competenti Autorità estere comprovante la residenza effettiva; – Documento di legittimazione; – Contratto di lavoro. 7 IL CONTRATTO DI LAVORO I rapporti di lavoro sono regolati di solito da un contratto individuale che si riferisce alle norme giuridiche del Codice delle Obbligazioni e della Legge del Lavoro. Nei principali settori (edilizia, confezioni, metallurgia ecc.), ma anche a livello di singole aziende, esistono numerosi Contratti Collettivi di lavoro che tutelano meglio il lavoratore. LE VOCI DELLA BUSTA PAGA In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo, indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), eventuali benefit e incentivi, assegni di famiglia. Le trattenute per la pensione La prima trattenuta è pari al 5,15% del salario lordo, In questa voce sono contenute le trattenute per la pensione statale AVS (4,2%) quella per l’invalidità (0,70%) e quella per l’IPG (maternità...) pari allo 0,25%. Il datore di lavoro versa un ulteriore 5,15% a beneficio del lavoratore. La trattenuta LPP o cassa pensione Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da 8 una parte cosiddetta “a risparmio” (per la vecchiaia), obbligatoria a partire dai 25 anni di età e una seconda parte, detta “a rischio” (per l’invalidità), obbligatoria dai 18 anni di età. Le percentuali delle trattenute variano a seconda dell’età anagrafica. Solo la metà dell’importo viene trattenuta sulla bustapaga del lavoratore, l’altra metà è a carico del datore di lavoro. L’assicurazione infortuni È distinta tra infortuni professionali e non professionali. La quota di assicurazione per infortuni professionali è interamente a carico del datore di lavoro. Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda del settore di lavoro. La trattenuta fiscale È chiamata Imposta alla Fonte. Il sistema fiscale svizzero è a progressività d’imposta, il reddito viene tassato con aliquote che crescono in proporzione alla crescita del reddito. Ma, a differenza dell’Italia, a parità di reddito le aliquote che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per tutti. La tassazione svizzera, infatti, prevede tabelle con aliquote fiscali differenziate a seconda se il frontaliere è: – single; – coniugato con coniuge a carico con o senza figli; – coniugato con coniuge che lavora in Svizzera; – coniugato con coniuge che lavora in Italia. Il sindacato verifica la correttezza dell’aliquota fiscale applicata in base alla condizione familiare del frontaliere e alle relative tabelle. Eventuali errori di applicazione dell’aliquota possono essere corretti entro il 31 marzo dell’anno successivo e le relative somme recuperate. La trattenuta per la disoccupazione Viene trattenuto un importo pari all’1,1% del salario lordo, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore. IL SECONDO PILASTRO Il 2° pilastro, o Legge Pensione Professionale (LPP) è una previdenza complementare, obbligatoria per tutti i lavoratori che guadagnano stipendi superiori alla cifra di coordinamento, attualmente stabilita in circa 24.000 franchi l’anno. Il lavoratore viene assicurato per un importo corrispondente alla differenza tra il proprio stipendio annuo lordo e la soglia di coordinamento. L’importo complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal lavoratore e per l’altro 50% dal datore di lavoro. Il 2° pilastro viene concesso al lavoratore al momento del pensionamento e può essere erogato come rendita mensile (pensione complementare). L’intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato dal lavoratore in un’unica soluzione, all’atto del pensionamento. Occorre però dare all’Assicurazione che gestisce il pilastro un preavviso di almeno 3 anni prima del pensionamento. Il 2° pilastro non può essere ritirato da chi lascia il lavoro in Svizzera prima della pensione, salvo casi particolari. Può invece essere ritirato dal lavoratore prima della pensione nei casi di acquisto della casa di residenza (anche in Italia) o di ristrutturazione della stessa. LA MALATTIA Chi lavora in Svizzera ha diritto all’indennità in caso di malattia (indennità per la perdita di guadagno). La maggior parte delle aziende assicurano i lavoratori tramite una compagnia di assicurazione privata contro la perdita di salario dovuta a malattia. Laddove non venga assicurato, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere in proprio a pagare le indennità di malattia. In caso di malattia, il lavoratore frontaliero ha diritto a un’indennità per perdita di salario pari all’80% del suo stipendio. La durata dell’indennità è differenziata in rapporto all’anzianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferimento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni. Per quanto riguarda la protezione dal licenziamento durante la malattia, si fa riferimento alla “Scala bernese” che prevede i seguenti parametri: 9 Versamento del salario in caso di malattia L’INFORTUNIO Il diritto di una retribuzione in caso di malattia dipende dai cantoni e dall’anzianità. In Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio: – infortunio professionale; – infortunio non professionale. Il primo si ha quando l’evento accidentale avviene nell’ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene all’esterno dell’ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.). I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio, da un’assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un’indennità pari all’80% del salario assicurato, fino alla guarigione. Oltre all’indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, protesi). SCALA DI BERNA 10 1° anno di servizio 3 settimane di salario 2° anno 1 mese di salario 3°- 4° anno 2 mesi di salario 5°- 9° anno 3 mesi di salario 10°- 14° anno 4 mesi di salario 15°- 19° anno 5 mesi di salario 20°- 25° anno 6 mesi di salario LA DISOCCUPAZIONE Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice delle obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di 1 settimana. Superato il periodo di prova, il preavviso è di: – 1 mese entro il 1° anno di lavoro; – 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno; – 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro. In Svizzera la disoccupazione può essere di 2 tipologie, spiegate di seguito. Disoccupazione totale È considerata totale quando il lavoratore viene licenziato. In questo caso, il frontaliere non può beneficiare dell’indennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera, ma ha diritto ad un’indennità di disoccupazione corrisposta dall’INPS della provincia di residenza:l’Assicurazione sociale per l’impiego ASpi o Mini ASpi E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali (la DS frontalieri), e spetta in stato di disoccupazione involontario. La domanda la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi e decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro( la domanda va dunque presentata il giorno successivo al licenziamento ) attraverso uno dei seguenti canali: WEB, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto. La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di seguito indicata: PERIODO TRANSITORIO 2013 – 2015 Età anagrafica Anno di cessazione del rapporto di lavoro Inferiore a 50 anni Pari o superiore a 50 anni; inferiore a 55 anni 2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi 2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi 2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi Pari o superiore a 55 anni – La misura della prestazione è commisurata allo stipendio percepito precedentemente. La modalità di calcolo è reperibile sul sito dell’INPS . L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. ( attualmente 38,85 euro/gg lordo ) – Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. Disoccupazione parziale Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale. 11 In questo caso l’assistenza della Cassa Disoccupati Svizzera è estesa anche ai frontalieri. Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione parziale. In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, anche frontaliere, ha diritto a un’indennità sostitutiva pari all’80% del suo salario, con un periodo di carenza di indennità pari a 2 giorni. LA PENSIONE Pensione svizzera É chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) ed è la pensione statale. Attualmente l’età pensionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64 per le donne. Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in Svizzera per almeno 1 anno. Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pensionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, perciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni. L’A.V.S. svizzera bonificherà l’importo della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano in franchi svizzeri, poi convertito in euro. La pensione verrà tassata con un’aliquota fiscale unica del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia. 12 Pensione INPS italiana Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati, solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del requisito per ottenere la pensione italiana ( vecchiaia, anticipata, invalidità). GLI ASSEGNI FAMILIARI L’importo dell’assegno familiare spettante per figli a carico è attualmente pari a 200 franchi mensili. Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare per figlio. Il diritto agli assegni inizia con il mese di nascita del figlio e termina al compimento dei 16 anni di età. Per i figli oltre i 16 anni e fino ai 25 anni, se studiano, gli assegni familiari sono elevati a 250 franchi mensili. Anche i frontalieri italiani hanno diritto agli assegni per i figli a carico, ma ai frontalieri con coniuge che lavora in Italia viene detratta la parte eventualmente percepita dal coniuge che lavora in Italia. (con compilazione di mod. E411) IL PERIODO DI PROVA Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di almeno 7 giorni. LA MATERNITA’ La protezione della maternità è regolata da Leggi federali e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è di 14 settimane. L’assenza è retribuita con un’indennità pari all’80% dello stipendio. Molti contratti di lavoro prevedono periodi più lunghi di assenza per maternità. La donna in gravidanza: – non può lavorare di notte durante le 8 settimane che precedono il parto; – non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi più di 4 ore al giorno; – non può essere licenziata durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto; – La lavoratrice incinta può assentarsi o non presentarsi al lavoro mediante semplice preavviso (art. 35a cpv. 2 LL). Essa è però tenuta ad informare tempestivamente il datore di lavoro (art. 31 cifra 1CCNL). Se la lavoratrice non porta alcun certificato medico per giustificare la sua assenza, il datore di lavoro non è tenuto a pagare alcuna retribuzione per il periodo di lavoro non svolto. si può rifiutare di prestare ore lavorative supplementari. L’indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni.Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa. La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro pri- ma che siano trascorse le otto settimane dopo il parto. Ha diritto all’indennità la donna che era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove mesi precedenti al parto o almeno un mese in più in caso di parto prematuro. LE FERIE (VACANZE) La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze pari a 4 settimane l’anno. I contratti di lavoro possono estendere ulteriormente i periodi di vacanza. LE FESTIVITA’ IN SVIZZERA Nel Canton Grigioni i seguenti sette giorni festivi sono parificati alle domeniche ai sensi della Legge sul lavoro: – Capodanno, – Venerdì Santo, – Lunedì di Pasqua, – Ascensione, – Lunedì di Pentecoste, – Natale e – Santo Stefano. il 1° Agosto quale ulteriore giorno festivo disposto dalla Confederazione. In Ticino i 9 giorni considerati di festa parificati alla domenica e retribuiti sono: – Capodanno; – Assunzione; – Epifania; – Festa del 1° agosto; – lunedì di Pasqua; – Ascensione; – Natale e Santo Stefano. (Ognissanti, 1° novembre; non retribuito) 13 LE TASSE Le tasse in Svizzera Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del frontaliere le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte viene successivamente retrocesso all’Italia (Ministero)ed è destinato ai comuni, alle comunità montane e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare. Il ristorno annuale viene calcolato dalla confederazione Svizzera sulla base del numero di lavoratori italiani frontalieri e sulla base della quota procapite definita. Enti beneficiari del ristorno sono quei Comuni Italiani che si trovano entro una fascia di 20 km. dalla linea di confine dell’Italia con i 3 Cantoni Svizzeri, Ticino, Grigioni e Vallese e che hanno un certo numero di propri cittadini che lavorano in territorio Svizzero. Sono annualmente beneficiari diretti quei Comuni che abbiano avuto un numero di lavoratori frontalieri pari o superiore al 4% della popolazione residente. Per i Comuni con una percentuale inferiore al 4% il ristorno verrà corrisposto alla Comunità Montana di appartenenza. Per i Comuni che non fanno parte di Comunità Montana il ristorno viene assegnato alla Provincia di riferimento per il tramite della Regione. Le Province lombarde interessate sono Como,Lecco, Sondrio e Varese. Le imposte sui redditi in Svizzera sono calcolate con un sistema ad aliquote progressive, simile a quello italiano, ma molto diverso per quantità di aliquote e progressività fiscale. 14 Le tasse in Italia Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiamato “imposte alla fonte”, sulla busta-paga. Il frontaliere, quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine , ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare il proprio reddito al fisco italiano. Invece il frontaliere, che risiede in un comune esterno alla fascia di confine, deve compilare l’anno successivo, il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in Svizzera. La Legge di stabilità per il 2014 conferma la soglia di esenzione fino a 6.700 euro (importo variabile annualmente) per i frontalieri, prevedendola non più come norma “a tempo”, come era stato fatto finora, ma a regime, a partire dal periodo di imposta 2014. Conto corrente: imposta di bollo fissa Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero è tenuto a pagare l’imposta di bollo fissa di 34,20 euro per i conti correnti se la giacenza media annua supera i 5.000 euro. Al calcolo della giacenza media fino a 5.000 euro concorrono tutte le somme depositate sul conto corrente e non vincolate. Disponibilità finanziarie Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero sul quale sono depositati esclusivamente proventi di lavoro, è esente dalla compilazione del modello RW dell’Unico a condizione che abbia lavorato più di 183 gg nel corso del- l’anno solare e che sia nelle condizioni di lavoratore frontaliere dal 31/12 dell’anno di riferimento. (vedasi risoluzione Agenzia delle entrate 128E 10.12.2010 e circolare 38E 2013) Resta l’obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali altri redditi all’estero. Questione redditometro… come comportarsi in caso di accertamento? È previsto che le indicazioni del redditometro vengano ponderate dagli Uffici regionali dell’Agenzia delle entrate, che dovrebbero essere al corrente della peculiare situazione dei frontalieri residenti nei comuni fino a 20 km dal confine, che sono esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi in Italia. Infatti la circolare sul redditometro dell’Agenzia delle Entrate lascia una speranza ai frontalieri: «Il redditometro avrà cura di evitare situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte i redditi conseguiti». Ma non si può escludere che qualche frontaliero venga chiamato a spiegare come si sono procurati i mezzi per coprire le proprie spese. Meglio dunque prepararsi a fornire spiegazioni sulle proprie fonti di sostentamento. Quale prova della legittimità del reddito conseguito in Svizzera ,si potranno presentare , oltre al permesso di lavoro frontaliere, i certificati di salario rilasciati dai datori di lavoro e/o eventuali estratti bancari. ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA Tutti i comuni della provincia di Sondrio sono considerati zona di frontiera, abolita dal 1 giugno 2007 in seguito all’applicazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, ma tuttora valida per l’applicazione dell’Accordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974. INFORMAZIONI Per avere informazioni più dettagliate o assistenza e tutela, i lavoratori frontalieri possono rivolgersi: all’INPS http://www.inps.it/portale/default.aspx centralino 0342 523111 orari apertura al pubblico: da lunedi a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 agli sportelli gratuiti di PATRONATO 15 SERVIZIO DI ASSISTENZA GRATUITO I Patronati http://www.inps.it/AgendaSedi/DatiSede.asp?D6=03V77V00V00 Gli istituti di patronato sono enti di assistenza sociale senza fini di lucro, costituiti e gestiti dalle confederazioni o dalle associazioni nazionali dei lavoratori; hanno l’obiettivo di informare, assistere e tutelare i lavoratori dipendenti ed autonomi, i pensionati ed i singoli cittadini (Legge 152 del 30 marzo 2001). Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall’adesione dell’interessato all’organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico: art 13. “prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socioassistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione” 16 ELENCO SPORTELLI FRONTALIERI SEDI CAMERE DEL LAVORO TERRITORIALI – PATRONATO INCA – CAAF SONDRIO Via Petrini 14 – Tel. 0342 541311 – Fax 0342 541313 Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00 MORBEGNO Via Martello 7 – Tel. 0342 612664 – Fax 0342 602001 Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00 CHIAVENNA Piazza C. Donegani 4 – Tel. 0343 32116 – Fax 0343 30518 Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00 TIRANO Via Repubblica 27 – Tel. 0342 701264 – Fax 0342 711644 Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00 GROSIO Via Venosta 9 – Tel. 0342 847810 Martedì, Sabato dalle 8,30 alle 11,30 SONDALO Largo Mazzini 4 – Tel. 0342 801258 – Fax 0342 801258 SONDALO Via 1° Maggio 2 – Tel. 0342 801832 Lunedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00; Martedì dalle 14,00 alle 18,00; Mercoledì dalle 8,30 alle 12,00; Giovedì chiuso Giovedì Lunedì BORMIO Via Milano 16 – Tel. 0342 903710 – Fax 0342 911701 Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato dalle 8,30 alle 12,00 LIVIGNO Via Li Pont 127/A – Tel. 0342 997850 – Fax 0342 974779 Lunedì dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 14,30 alle 18,30 Da Martedì a Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 Sabato chiuso 14,00 – 17,00 14,00 – 17,00 LIVIGNO Scuole Elem. Via Saroch – Tel. 0342 970550 Martedì Mercoledì 15,00 – 17,30 9,00 – 12,00 GROSIO Via Giorgio Pruneri 12 – Tel. 0342 070289 Mercoledì 9,00 – 12,00 TIRANO Piazza Marinoni 12 – Tel. 0342 703393 da Lunedì a Venerdì 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00 MORBEGNO Via Stelvio 78 – Tel. 0342 602673 SONDRIO Via Bonfadini, 1 – Tel. 0342 527811 da Lunedì a Venerdì Sabato 8,30 – 12,00 e 14,00 – 18,00 9,00 – 12,00 BORMIO Via Milano 62 – Tel. 0342 902387 da Lunedì a Venerdì Sabato 8,00 – 12,00 e 14,00 – 18,00 8,00 – 12,00 da Lunedì a Venerdì Sabato 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00 8,30 – 12,00 CHIAVENNA Piazzetta Persenico/Via Cereria – Tel. 0343 32631 da Lunedì a Venerdì Sabato 1° e 3° del mese 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00 9,00 – 12,00 DELEBIO Via Stelvio 9 – Tel. 0342 685803 da Lunedì a Venerdì 9,00 – 12,00 e 14,30 – 18,00 17 Sedi e recapiti nel Cantone dei Grigioni Sede regionale: INAS FRONTALIERATO GRIGIONI c/o SYNA – Steinbockstrasse 12, 7001 Coira Tel. 081 257 11 23 – Fax 081 257 11 20 dal lunedì al venerdì 08.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00 E-mail: [email protected] Internet: www.inas.ch IL SINDACATO DEI CITTADINI SONDRIO Via Mazzini, 65 - Tel. 0342 214586 - Fax 0342 216542 da Lunedì a Venerdì 8,30 - 12,00 e 14,00 - 17,30 LIVIGNO Via Borch, 108 - Tel. 0342 970550 Lunedì e Giovedì 9,00 - 12,00 e 14,00 - 17,00 MORBEGNO Via Caccia Dominioni, 24 - Tel. 0342 611762 Tutti i giorni feriali (mercoledì pomeriggio chiuso) 9,00 - 12,00 e 15,30 - 17,00 CHIAVENNA Via Consoli Chiavennaschi, 1 - Tel. 0343 37718 Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 9,30 - 12,00 Informazioni Canton Grigioni Rilascio permessi per stranieri: http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/afm/ servizi/Fremdenpolizei/Seiten/default.aspx Amministrazione imposte (Sezione imposta alla fonte): http://w w w.gr.ch / IT/istituzioni /amministrazione /dfg /stv/ steuererklaerung/quellensteuer/Seiten/default.aspx Informazioni Canton Ticino- dipartimento delle Istituzioni: http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/in-generale/ 18 Gli Accordi bilaterali Svizzera – Unione Europea Avallato nel 2000 dal popolo svizzero, l’ALCP è entrato in vigore il 1° giugno 2002. La prima estensione dell’Accordo ai dieci Stati che hanno aderito all’Unione europea nel 2004, è stata accettata in votazione popolare nel 2005 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2006 (sotto forma di Protocollo I dell’ALCP). L’8 febbraio 2009, il popolo si è inoltre pronunciato a favore dell’estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania. (sotto forma del Protocollo II dell’ALCP). I negoziati per l’estensione dell’Accordo alla Croazia, che sarà il nuovo stato membro dell’UE, sono stati avviati nella primavera 2013 (Protocollo III). LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (ACCORDI BILATERALI CH – UE) L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) concede per principio agli Svizzeri e ai cittadini degli Stati membri dell’UE il diritto di scegliere liberamente il Paese (tra quelli delle parti contraenti) in cui lavorare e soggiornare. Ma per ottenere questo diritto essi devono possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività indipendente oppure, se non esercitano un’attività lucrativa, disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. Inoltre, la libera circolazione delle persone è agevolata grazie al sistema di riconoscimento reciproco di quali- fiche professionali e al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. L’ALCP introduce progressivamente le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e stabilisce periodi di transizione durante i quali l’immigrazione può essere limitata, quali il principio della precedenza nazionale in caso di assunzione, il controllo preliminare delle condizioni lavorative e salariali, il contingentamento dei permessi di dimora. Il testo prevede che, al termine del periodo di contingentamento, possa essere attivata di nuovo e temporaneamente la cosiddetta «clausola di salvaguardia» la quale permette di limitare di nuovo i permessi di dimora qualora l’immigrazione dovesse assumere proporzioni superiori alla media. Le norme transitorie assicurano un’apertura progressiva e controllata dei mercati del lavoro: – Per i 15 vecchi Stati membri dell’UE nonché per Malta e Cipro, vige la libera circolazione completa delle persone dal 1° giugno 2007; per gli otto Stati entrati a far parte dell’UE nel 2004, la libera circolazione completa delle persone vige dal 1° maggio 2011. – La clausola di salvaguardia può essere applicata nei confronti di questi 25 Stati fino al 31 maggio 2014. Dal 1° maggio 2012 la clausola di salvaguardia è stata attivata per almeno un anno nel rilascio di permessi di dimora B ai cittadini dell’UE-8. Il 24 aprile 2013, il Consiglio federale ha deciso di applicare la clausola di salvaguardia nei confronti degli Stati dell’UE-8 per un ulteriore anno a partire dal 1° maggio 2013. Il Consiglio federale ha parimenti deciso di applicare la stessa misura a partire dal 1° giugno anche agli 17 altri Stati dell’UE. – Per Romania e Bulgaria, entrate a far parte dell’UE nel 2007, il periodo transitorio vige al massimo fino al 31 maggio 2016. La clausola di salvaguardia nei confronti di questi due Paesi può essere applicata fino al 31 maggio 2019. Apertura controllata dei mercati del lavoro L’apertura reciproca dei mercati del lavoro avviene in modo progressivo e controllato. Sono stati stabiliti tre periodi di transizione che si applicano ai cittadini dell’UE15 nonché di Malta e Cipro (UE-17: UE 15 nonché Malta e Cipro), dell’UE-8 nonché a quelli della Bulgaria e della Romania che svolgono un’attività lucrativa (cfr. grafico). Al termine dei periodi di transizione, sarà ancora possibile reintrodurre unilateralmente e per un periodo limitato il sistema del contingentamento qualora l’afflusso di manodopera dall’UE superasse del 10 per cento la media dei tre anni precedenti (clausola di salvaguardia), per una durata massima di due anni, in modo da raggiungere la media degli ultimi tre anni più il 5 per cento. Questa clausola, cosiddetta di salvaguardia, è valida per l’UE-15 così come per i Paesi che hanno aderito nel 2004, fino al 31 maggio 2014, e può essere attivata più volte. La clausola di salvaguardia relativa alla Bulgaria e alla Romania si applica in linea di principio per dieci anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo II, vale a dire fino al 31 maggio 2019. 19 Ulteriori disposizioni – Permesso di dimora di lunga durata (permesso B): presentando un contratto di lavoro di durata superiore a un anno, la validità è di cinque anni; la validità del permesso viene prorogata automaticamente se il rapporto di lavoro è prolungato. – Permesso di soggiorno di breve durata/attività stagionale (permesso L): lo statuto di lavoratore stagionale è stato abolito con l’entrata in vigore dell’ALCP; per i contratti di lavoro di durata inferiore a un anno, il permesso è stato sostituito da permessi di dimora eurocompatibili di breve durata. La validità del permesso è legata alla durata del contratto di lavoro (al massimo fino ad un anno). – Mobilità geografica e professionale: i titolari di un permesso di dimora di lunga oppure di breve durata hanno il diritto di cambiare liberamente domicilio e posto di lavoro. – Ricongiungimento familiare: indipendentemente dalla durata di validità del permesso di dimora, quest’ultimo dà il diritto al ricongiungimento familiare. – Lavoratori indipendenti: i lavoratori indipendenti, originari degli Stati dell’UE-27, devono essere in grado di fornire la prova che svolgono un’attività lucrativa indipendente (avvio di un’impresa o di un’attività che assicuri un reddito sufficiente per vivere). Essi saranno chiamati, ad esempio, a presentare la 20 loro contabilità (libri contabili, contratti, ecc.) oppure a esibire il resoconto di quanto versano alle assicurazioni sociali. I lavoratori autonomi ricevono un permesso di dimora di lunga durata (5 anni). Non hanno diritto all’aiuto sociale e, in ogni modo, qualora presentassero una domanda per ricevere i sussidi sociali, perderebbero il loro permesso di dimora. – Frontalieri: con l’entrata in vigore dell’ALCP (e dei rispettivi protocolli aggiuntivi I e II), per i frontalieri l’obbligo di ritornare ogni giorno al proprio Paese di origine è sostituito da un obbligo di ritorno settimanale. Le autorizzazioni rilasciate ai lavoratori frontalieri non sono contingentate. A partire dal 1° giugno 2007, le zone frontaliere specifiche per i lavoratori frontalieri originari degli Stati dell’UE-15, più Malta e Cipro, sono state abolite; il domicilio e il posto di lavoro di questi ultimi non devono più necessariamente essere ubicati nella stessa zona frontaliera. Le restrizioni relative alle zone frontaliere, valide per i cittadini degli Stati dell’UE-8 sono state abolite il 1° maggio 2011. Tali restrizioni restano però in vigore al più tardi fino al 1° giugno 2016 per i cittadini della Bulgaria e della Romania. – Prestatori di servizio: l‘ALCP prevede la liberalizzazione limitata delle prestazioni di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni lavorativi per anno civile, in casi eccezionali fino a 120 giorni lavorativi. I cittadini dell’UE e della Svizzera possono quindi svolgere prestazioni nel Paese ospitante per una durata massima di 90 giorni lavorativi. Dal 1° giugno 2004 è ri- chiesta solo una notifica preliminare per questa categoria di lavoratori originari degli Stati dell’UE-17 (non occorre più un’autorizzazione, non vengono più applicati i controlli preliminari delle condizioni salariali e di lavoro né il principio delle preferenza nazionale). Nel settore edile principale e nei rami accessori dell’edilizia, nel settore alberghiero e della ristorazione, nei servizi di pulizia dell’industria e delle economie domestiche, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante e nell’industria del sesso vige un obbligo di notifica dal primo giorno d’impiego in Svizzera. Negli altri settori l’obbligo di notifica concerne tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. Per quanto riguarda gli Stati dell’UE-8, i prestatori di servizi transfrontalieri attivi in taluni settori (edilizia, lavori di pulizia in aziende, sicurezza, orticoltura) sottostavano durante il periodo di transizione, ossia fino al 30 aprile 2011, ad alcune restrizioni (principio della preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni salariali e di lavoro, contingentamenti, norme svizzere in materia di qualifiche professionali). Dal 1° maggio 2011, essi godono pienamente della libera circolazione delle persone. Per i prestatori di servizi bulgari e rumeni (siano essi lavoratori distaccati all’estero o liberi professionisti) attivi nel settore edile principale e nei rami accessori dell’edilizia, nell’orticoltura, nei servizi di pulizia dell’industria e nei servizi di sorveglianza e di sicurezza occorre tuttora un’autorizzazione. Nel settore alberghiero e della ristorazione, nei servizi di pulizia delle economie domestiche, nel commercio ambulante e nel- l’industria del sesso vige un obbligo di notifica dal primo giorno d’impiego in Svizzera. Negli altri settori, dal 1° giugno 2011, i prestatori di servizi bulgari e rumeni sottostanno agli stessi obblighi cui sono sottoposti i cittadini degli Stati dell’UE-25. Tutti i prestatori di servizi che desiderano esercitare una professione regolamentata in Svizzera sono inoltre tenuti a inoltrare una notifica alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) – Soggiorni fino a 90 giorni: i cittadini dell’UE possono soggiornare liberamente in Svizzera per un periodo di tre mesi. – Le persone alla ricerca di un lavoro possono entrare in Svizzera per sei mesi al fine di cercare un’occupazione. Nei primi tre mesi queste persone possono soggiornare in Svizzera senza bisogno di un permesso di dimora. In seguito ricevono un’autorizzazione di tipo L valida per ulteriori tre mesi. Queste persone non hanno tuttavia diritto all’aiuto sociale in Svizzera. Se una persona non riesce a trovare un’occupazione, non ottiene alcun permesso di dimora. Diritto di dimora per le persone che non esercitano un’attività lucrativa Le persone che non svolgono un’attività rimunerativa (quali i pensionati e gli studenti) usufruiscono del diritto di entrare e soggiornare nel Paese ospitante a condizione che abbiano stipulato una copertura assicurativa estesa contro le malattie e dispongano di sufficienti mezzi finan21 ziari in modo da non dover ricorrere all’aiuto sociale. Nel caso in cui una domanda di aiuto sociale dovesse comunque essere presentata, il permesso di dimora può essere ritirato. Qualifiche professionali Il sistema di riconoscimento dell‘UE, al quale la Svizzera partecipa secondo l’allegato III dell’ALCP, vale per le cosiddette professioni regolamentate, che in base a prescrizioni legali e amministrative possono essere esercitate nel Paese ospite solo con una determinata qualifica. Sette professioni regolamentate (medici, dentisti, veterinari, farmacisti, infermieri in cura generale, ostetriche e architetti) beneficiano in linea di principio del riconoscimento automatico dei diplomi senza verifica del tipo di formazione ricevuta, in quanto l’UE ha armonizzato i requisiti di formazione. Per le altre professioni regolamentate, lo Stato ospitante procede invece generalmente a una verifica dell’equivalenza. In caso di differenze sostanziali, lo Stato ospitante ha l’obbligo di proporre misure di compensazione sotto forma di esami complementari o di periodo di formazione e adattamento professionale. Nel settembre 2011 il Comitato misto Svizzera- UE per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha deciso l’applicazione provvisoria a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE, ad eccezione del titolo II, con la quale le regole di riconoscimento vengono estese anche alla Bulgaria e alla Romania. Il titolo II di questa direttiva UE prevede una procedura di notifica e di verifica più rapida per i prestatori 22 di servizi, che in Svizzera entrerà in vigore nel settembre 2013, dopodiché la direttiva 2005/36/CE entrerà in vigore definitivamente anche per la Svizzera. Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale Con la libera circolazione delle persone, i sistemi nazionali di sicurezza sociale non sono né unificati né armonizzati bensì esclusivamente coordinati. Ogni Stato può decidere liberamente chi, nel pieno rispetto della propria legislazione, può essere integrato nel sistema di sicurezza sociale e a quali condizioni vengono offerte determinate prestazioni. Il coordinamento permette di garantire che i lavoratori non perdano i loro contributi e i loro diritti quando vanno a lavorare in un altro Stato. Le prescrizioni di coordinamento non si applicano alle prestazioni di aiuto sociale. In quest’ottica vigono le cinque regole di base seguenti: 1. Determinazione dello Stato competente e versamento dei contributi: in un determinato momento ogni persona sottostà sempre e solo alla legislazione di un unico Paese e versa quindi i contributi per le assicurazioni sociali in un solo Paese. Generalmente i contributi devono essere versati sul posto di lavoro. Nel caso un cui una persona venga inviata temporaneamente all’estero, è possibile continuare a versare i contributi nel Paese d’origine. 2. Principio della parità di trattamento: ogni persona gode degli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini dello Stato in cui questa persona è assicurata. 3. Esportazione delle prestazioni: in linea di principio, le prestazioni in denaro (ad eccezione dell’indennità di disoccupazione, esportazione limitata delle prestazioni per un periodo massimo di tre mesi per cercare lavoro in uno Stato UE) vengono garantite anche quando la persona avente diritto vive in un altro Stato. Determinate prestazioni speciali in denaro che non poggiano su alcun contributo (prestazioni a carattere non contributivo) sono garantite solo nel Paese in cui si è domiciliati. 4. Computo di periodi di assicurazione all’estero: per soddisfare le condizioni per il diritto a una determinata prestazione, vengono computati i periodi di assicurazione, di attività o di soggiorno in altri Paesi. 5. Principio della cooperazione: gli Stati membri sottostanno all’obbligo di collaborazione. Assicurazione malattia e infortuni: in via di principio, i contributi di vanno versati nel Paese nel quale la persona risiede, per quanto concerne i frontalieri, anche nello Stato in cui essi lavorano. Nel caso di un soggiorno temporaneo all’estero, vengono garantite le prestazioni mediche necessarie. La tessera europea di Assicurazione Malattia (TEAM) funge da documento giustificativo per il diritto a prestazioni in caso di malattia all’estero. Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: l’obbligo di contrarre questa assicurazione vige in linea di massima nel Paese dove si lavora. Ogni Stato, in cui una persona è stata coperta da un’assicurazione per almeno un anno, garantisce un’assicurazione vecchiaia quando viene raggiunta l’età pensionabile prevista dallo Stato in questione. Una persona assicurata in due o più Stati percepisce da ognuno di essi una rendita parziale. Le garanzie relative alle assicurazioni per i superstiti e d’invalidità variano da Paese a Paese. I diritti alle rendite acquisiti possono essere esportati anche all’estero. Previdenza professionale: i diritti alle rendite acquisiti possono essere esportati anche all’estero. La prestazione di uscita prevista dalla previdenza professional e che risulta dalla quota di assicurazione obbligatoria non può più essere versata in contanti quando la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera oppure fintanto che la persona continua a sottostare all’obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa in un Paese dell’UE. La persona può tuttavia trasferire i propri contributi versati su un conto di libero passaggio al fine di assicurare il mantenimento della copertura previdenziale. Assicurazione contro la disoccupazione: in linea di principio, le prestazioni in caso di disoccupazione vanno a carico dell’ultimo Stato in cui la persona è stata occupata. Nel caso dei frontalieri, fa stato il Paese di domicilio; lo Stato in cui la persona è occupata deve, quale compensazione per i contributi riscossi, restituire allo Stato di domicilio da tre fino al massimo cinque mesi d’indennità contro la disoccupazione, a seconda della durata del rapporto di lavoro della persona. Nel caso di ricerca di lavoro in un altro Stato, lo Stato d’origine provvede a corrispondere 23 l’indennità contro la disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi. Assegni familiari: in linea di principio, il diritto agli assegni familiari è previsto nel Paese dove la persona lavora, anche se i figli abitano in un altro Paese. Se viene inoltrata una richiesta per gli assegni legata a 28 un’attività professionale esercitata nel Paese in cui risiedono i figli, gli assegni familiari dovranno essere versati da quest’ultimo. Misure di accompagnamento Tutti i lavoratori e i datori di lavoro, così come le ditte straniere che distaccano il proprio personale in Svizzera, hanno l’obbligo di rispettare le condizioni salariali e di lavoro vigenti in Svizzera. Per tale ragione, il 1° giugno 2004 sono state introdotte talune misure di accompagnamento finalizzate a tutelare i lavoratori dipendenti contro il dumping salariale e sociale in Svizzera. L’efficacia e l’attuazione di tali misure sono state ulteriormente potenziate di concerto con i partner sociali e la salvaguardia dei lavoratori è stata nuovamente migliorata con l’estensione della libera circolazione delle persone ai Paesi che hanno aderito all’UE nel 2004. Tali miglioramenti sono in vigore dal 1° aprile 2006. Con l’estensione dell’ALCP alla Bulgaria e alla Romania, le misure di accompagnamento sono state ulteriormente migliorate. Il 1° gennaio 2013 le misure di accompagnamento sono state nuovamente adeguate. Le nuove disposizioni migliorano la lotta contro la pseudo-indipendenza e il san24 zionamento delle violazioni delle condizioni salariali e di lavoro vincolanti. Nel dicembre 2012 il Parlamento ha deciso di rafforzare la responsabilità solidale dell’appaltatore primario in caso di violazione delle condizioni salariali e di lavoro da parte del subappaltatore nel settore edile. Queste nuove disposizioni entreranno in vigore il 15 luglio 2013. Le misure di accompagnamento prevedono essenzialmente le seguenti regolamentazioni: 1. Legge sui lavoratori distaccati: la legge sui lavoratori distaccati obbliga i datori di lavoro stranieri che distaccano in Svizzera lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni salariali e di lavoro minime in vigore in Svizzera. L’osservanza delle condizioni minime viene verificata mediante successivi controlli condotti a campione. Per semplificare i controlli, i datori di lavoro stranieri sono tenuti a fornire per scritto alle autorità svizzere, otto giorni prima dell’avvio dell’attività, tutte le informazioni inerenti all’identità, alla durata dell’attività svolta e al luogo di lavoro, alle condizioni lavorative, ecc. del loro personale distaccato nel nostro Paese. I datori di lavoro stranieri che non rispettano l’obbligo di notifica oppure applicano condizioni retributive abusivamente inferiori a quelle in vigore in Svizzera (queste ultime sono specificate nei contratti collettivi di lavoro aventi carattere obbligatorio generale così come nei contratti di lavoro normali che fissano salari minimi obbligatori) possono essere condannati al pagamento di multe e, nei casi considerati gravi, possono essere esclusi dal mercato del lavoro svizzero per un determinato perio- do di tempo. L’esclusione può essere comminata anche nel caso in cui il datore di lavoro non saldi le multe entro i termini prestabiliti. Il datore di lavoro straniero che non rispetta le condizioni salariali e di lavoro stabilite in un contratto collettivo di lavoro avente carattere obbligatorio generale, può essere condannato a pene convenzionali e a farsi carico del pagamento delle spese di controllo; 2. Agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL): in caso di ribasso abusivo constatato e reiterato delle condizioni di lavoro minime e usuali vigenti nel ramo e nella regione interessati, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) relative ai salari minimi, agli orari di lavoro, ai contributi alle spese di esecuzione, ai controlli paritari e alle sanzioni possono essere rese obbligatorie più facilmente e valgono quindi per tutti i datori di lavoro e i lavoratori di un ramo. 3. Contratti di lavoro normali che fissano salari minimi obbligatori: per i settori privi di CCL, che può essere reso obbligatorio più facilmente, in caso di constatazione di abusi ripetuti, la Confederazione e i Cantoni possono imporre salari minimi tramite contratti di lavoro normali, e questo per una durata limitata. 4. Commissioni tripartite: L’attuazione delle misure di accompagnamento è stata affidata a diversi attori. Nei rami senza CCL obbligatorio generale, le commissioni triparti- re (composte di rappresentanti delle autorità, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati) controllano il mercato del lavoro a livello federale e cantonale. Se constatano abusi, possono proporre sanzioni, come promulgare un contratto di lavoro normale con salari minimi obbligatori oppure richiedere un’agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL. 5. Commissioni paritetiche: Nei settori che applicano salari minimi obbligatori, soggetti a un CCL obbligatorio generale, le commissioni paritetiche – composte di rappresentanti dei partner sociali (sindacati e datori di lavori) – controllano il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro minime. 6. Ulteriori disposizioni miranti ad agevolare i controlli: – gli elementi essenziali dei contratti di lavoro di lunga durata devono essere stabiliti per scritto: – i prestatori di servizi indipendenti non soggiacciono alle condizioni salariali e di lavoro minime. Su richiesta degli organi di controllo, essi devono tuttavia essere in grado di provare la loro indipendenza. Dal 1° gennaio 2013 vige l’obbligo di documentazione. In caso di controlli devono presentare una copia della notifica o un’autorizzazione per lo svolgimento di un’attività lucrativa in Svizzera, l’attestato A1 dell’assicurazione sociale e una copia del contratto stipulato con il committente. In caso di violazione dell’obbligo di documentazione, la legge prevede nuove possibilità di sanzioni, come multe o interruzione del lavoro. In questo modo si tiene sotto controllo il problema 25 dell’«indipendenza fittizia ». Questo termine definisce la simulazione di un’attività indipendente, benché de facto il lavoratore sia un impiegato, allo scopo di aggirare le misure di accompagnamento (in particolare le condizioni salariali minime risp. il CCL). Portata dell’accordo L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) esercita un’influenza decisiva sull’economia ed il benessere della Svizzera. RISTORNI FRONTALIERI L. 26 luglio 1975, n. 386 - Approvazione ed esecuzione dell’accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974. art 3. “La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all’accordo di cui ai precedenti articoli, sarà versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato «Compensazione finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani” 26 Il Ministero delle Finanze Italiano, mediante criteri determinati biennalmente e formalizzati con Decreto Interministeriale, sentito il parere delle Regioni interessate, provvede annualmente, a favore degli Enti beneficiari, alla ripartizione delle somme ristornate dalle Autorità Svizzere a titolo di compensazione finanziaria, nonchè a richiamare le istruzioni secondo cui dovranno essere utilizzate, dagli Enti beneficiari, le somme ottenute dal ristorno fiscale. L’accordo prevede infatti che le somme provenienti dai ristorni dovranno essere riutilizzate per la realizzazione di infrastrutture e servizi nelle seguenti aree di intervento: – Viabilità – Trasporti Pubblici – Opere sistemazione agraria forestale e bonifica, connesse viabilità – Edilizia scolastica – Edilizia residenziale pubblica – Edilizia ospedaliera assistenziale – Edilizia pubblica – Strutture sportive e ricreative – Acquedotti, fognature ed altre opere igieniche – Servizi relativi ad opere realizzate con precedenti erogazioni (oggi max 30% della quota di ristorno) Sulla base di tali indicazioni gli Enti beneficiari, attraverso la compilazione di una specifica scheda da inviarsi alle Regioni di riferimento, provvedono annualmente ad informare il Ministero sull’utilizzo del ristorno. Alcuni interventi finanziati con i “Ristorni frontalieri” in provincia di Sondrio. Comuni della VALCHIAVENNA Pista ciclabile di Villa di Chiavenna – Piuro Comune di VERCEIA Scuola di canottaggio 27 Comune di APRICA Rifugio Valtellina Realizzazione strutture sportive Comune di CHIURO Auditorium “Valtellinesi nel Mondo” Lavori di completamento 28 Comune di BORMIO Palestra di Bormio Comune di TIRANO Campetto e Palestra di Tirano 29 Comune di GROSOTTO Parco pubblico “Prati di Punta” 30 Opuscolo realizzato in proprio dalla Provincia di Sondrio nell’aprile 2014 32