Lavoro frontaliero - Provincia di Sondrio

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Lavoro frontaliero - Provincia di Sondrio
LINEE GUIDA
AL LAVORO FRONTALIERO
provincia
di sondrio
1
il Presidente
MASSIMO SERTORI
2
l’Assessore delegato
SILVANA SNIDER
Nel secondo dopoguerra, il consistente sviluppo
economico della Svizzera, non interessata dai fatti
bellici, è sicuramente il motivo per il quale la Confederazione è diventata meta scelta da manodopera
straniera, soprattutto italiana, con particolare riferimento alle zone di confine: tra queste la provincia
di Sondrio.
Da quello agricolo e alberghiero, negli anni 60/70 si
è registrato un consistente passaggio della manodopera valtellinese al settore industriale, turistico
ed edile.
In quest’ultimo caso si è registrato l’impiego quasi
esclusivo di emigranti frontalieri.
L’accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo all’imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri e alla
compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine (ristorni) ha, quindi, fatto confluire
in Valtellina e Valchiavenna importanti finanziamenti
o direttamente ai comuni maggiormente interessati dal fenomeno del frontalierato, o alle Comunità
Montane ed alla Provincia.
Numerose sono state le opere realizzate in questi
decenni con il sostegno, a volte determinante, dei
fondi derivanti dai ristorni. Sia la Provincia sia le Comunità Montane e i Comuni interessati hanno investito nei diversi settori previsti, alcuni sostenendo
maggiormente gli interventi nell’edilizia scolastica
ed assistenziale e nelle strutture sportive e ricreative, altri nel potenziamento dei trasporti pubblici e
scolastici ed altri ancora nelle opere di sistemazione
idraulica e forestale con particolare riferimento a viabilità agro-silvo pastorale e piste ciclabili.
“La Svizzera è l’azienda più grande della Provincia
di Sondrio”.
E’ un’affermazione che difficilmente potrebbe essere smentita, anche se vi sono alcune gravi lacune
nel monitoraggio del fenomeno del frontalierato. In
provincia di Sondrio, infatti, non si dispone di alcuna
statistica ufficiale riguardante i lavoratori in Svizzera
e i dati dei ristorni delle imposte alla fonte non ci
consentono di analizzare completamente il fenomeno per le numerose tipologie di permessi rilasciati.
Questo fenomeno merita un’adeguata attenzione.
Questo particolare momento storico impone ulteriori e più approfondite riflessioni, basti pensare al
prolungarsi della crisi economica e al crescente disagio dei cittadini che perdono il lavoro, alle imprese
che chiudono in Italia e si spostano in Svizzera e
al disagio degli stessi territori elvetici. Aspetto quest’ultimo che ha sicuramente influito sull’esito della
consultazione popolare, che ha visto prevalere la linea del contingentamento dei lavoratori immigrati.
Conosciamo le preoccupazioni di lavoratori e famiglie intere che vivono al confine e stiamo lavorando
affinché la voce di questo territorio arrivi sui tavoli
istituzionali competenti.
Riteniamo che eventuali proposte di modifica degli accordi internazionali debbano necessariamente essere concordate anche con gli enti territoriali
confinanti. Consapevoli che la scarsa informazione
è spesso la causa dei problemi, l’Amministrazione
provinciale di Sondrio ha, quindi, ritenuto opportuno
organizzare una serie di incontri di approfondimento
con le Autorità Elvetiche, con la Regione Lombardia,
con le Associazioni Sindacali e con gli stessi Patronati provinciali.
Abbiamo, dunque, deciso di avviare un monitoraggio più puntuale che consenta di formulare delle statistiche sempre aggiornate prevedendo anche dei
momenti informativi, dedicati al lavoro frontaliero,
rivolti a tutta la comunità provinciale, in particolare a
quella direttamente interessata.
Tra le varie iniziative, abbiamo ideato e redatto questo opuscolo che, ci auguriamo, possa essere di
supporto a tutti i lavoratori frontalieri e a coloro che
intendono lavorare in Svizzera.
Buon lavoro.
3
SOMMARIO
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06
DEFINIZIONE DI FRONTALIERE
07
I PERMESSI 08
IL CONTRATTO DI LAVORO
08
LE VOCI DELLA BUSTA PAGA 09
IL SECONDO PILASTRO
09
LA MALATTIA
10
L’INFORTUNIO
10
LA DISOCCUPAZIONE 12
LA PENSIONE
12
GLI ASSEGNI FAMILIARI
12
IL PERIODO DI PROVA
12
LA MATERNITÀ
13
LE FERIE
13
LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA
14
LE TASSE
15
ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA
16
SERVIZIO ASSISTENZA GRATUITO
16
ELENCO SPORTELLI SINDACALI/FRONTALIERI
18
LINK UTILI PER INFO DA CANTON GRIGIONI E TICINO
18
STRALCIO ACCORDO CH-UE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
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RISTORNI FRONTALIERI
FRONTALIERI STRANIERI IN SVIZZERA 1° trimestre 2014 UFFICIO DI STATISTICA
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/02/blank/key/erwerbstaetige0/grenzgaenger.htm
282320
Variazioni rispetto al
trimestre precedente in %
1.4
Variazioni rispetto allo stesso
trim. dell’anno prec. in %
4.5
181248
101072
1.3
1.4
4.6
4.3
98364
22708
66223
9127
23962
1632
60305
1.7
1.6
1.3
2.4
1.0
1.6
0.8
5.4
5.9
0.7
8.2
2.7
11.3
6.8
1965
107264
173091
-0.0
0.7
1.8
5.1
1.8
6.3
57663
148207
66731
8181
1537
1.2
1.5
1.2
1.2
6.1
3.1
3.9
7.0
0.6
39.8
1° trim. 2014
TOTAL
Sesso
Uomini
Donne
Grande regione
Regione del Lemano
Espace Mittelland
Svizzera nordoccidentale
Zurigo
Svizzera orientale
Svizzera centrale
Ticino
Settore economico
Settore primario
Settore secondario
Settore terziario
Paese di provenienza
Germania
Francia
Italia
Austria
altri
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DEFINIZIONE DI FRONTALIERE
Si definisce frontaliere il lavoratore che ingloba una duplice cittadinanza nazionale: una derivante dal territorio
di rispettiva residenza e l’altra relativa al luogo di lavoro. Tale soggetto si differenzia nettamente dalla tradizionale figura del migrante che in quanto tale abbandona
definitivamente lo Stato di nascita per risiedere e lavorare presso un Paese di destinazione diverso da quello
originario. Risulta poco agevole, tuttavia, definire una
immagine univoca, comprensiva di un criterio oggettivo
idoneo a delineare la fattispecie del frontalierato.
D’altro canto, tale fenomeno riguarda differenti realtà a
seconda che si prenda in considerazione la normativa
comunitaria (e, a tal proposito, ci si riferisce alla materia della sicurezza sociale) ovvero quella fiscale (e, in tal
caso, si prendono in considerazione le convenzioni bilaterali).
I tre criteri a confronto
Il concetto di frontaliere, come visto, definisce la figura
del lavoratore occupato su un dato territorio di uno Stato ma residente presso un diverso Paese (cd. criterio politico) dove, teoricamente e praticamente, si reca quotidianamente o settimanalmente (cd. criterio temporale).
Sotto un profilo fiscale, invece, le convenzioni bilaterali
contro le doppie imposizioni, valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri,
delineano una nozione più rigida che impone un principio aggiuntivo (cd. criterio spaziale).
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Secondo quest’ultimo criterio la condizione di residenza
e di lavoro all’estero presso una zona di frontiera (strictu sensu) e/o in Paesi limitrofi, definita secondo regole
simili ma non univoche in ciascuna convenzione fiscale,
sono ritenute come elementi costitutivi della nozione di
lavoro frontaliero.”
I frontalieri europei
Come emerge da uno studio effettuato dal Parlamento
Europeo il fenomeno dei lavoratori frontalieri coinvolge
l’intera area dell’Unione europea.
Nella (nuova) Europa a 27, in effetti, un’alta percentuale
della popolazione comunitaria, che occupa una rilevante
quantità della superficie dell’UE allargata, vive in territori di confine. Sotto il profilo fiscale, tuttavia, le norme
contenute nel Trattato istitutivo delle Comunità europee
non prevedono una specifica competenza comunitaria
sull’argomento incoraggiando gli Stati membri a concludere accordi volti ad evitare la doppia imposizione
all’interno del mercato comunitario (articolo 220).
Le problematiche fiscali attinenti i soggetti lavoratori
frontalieri, pertanto, sono rinviate agli accordi bilaterali
contro la duplice tassazione sui redditi transnazionali.
In particolare, le convenzioni possono prevedere la
tassazione nel Paese del luogo di residenza (come ad
esempio nell’accordo fra la Francia e il Belgio), nel luogo
di lavoro (come nell’accordo tra i Paesi Bassi e la Germania) o, infine, possono prevedere entrambe le fattispecie (come nell’ipotesi del trattato tra Confederazione
Elvetica e Germania).
Dal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bilaterali Svizzera - UE”, che riguardano:
– libera circolazione delle persone;
– trasporti terrestri;
– trasporto aereo;
– ricerca;
– commercio di prodotti agricoli;
– appalti pubblici;
– ostacoli tecnici al commercio.
L’accordo sulla libera circolazione delle persone ha introdotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano
il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavorativa in Svizzera. Dal 2007 è stato abolito l’obbligo di
residenza nella fascia di confine (20 Km), un tempo necessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Svizzera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino italiano,
con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano
può ottenere il permesso come frontaliere. Il frontaliere
ha l’obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza
ogni giorno.
Permessi per frontalieri
– I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di durata compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un
permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto
di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il
rapporto di lavoro è prolungato);
– I frontalieri con un contratto di lavoro di una durata
uguale o superiore a un anno otterranno un permesso
della durata di cinque anni;
– In caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore
dovrà notificarlo entro 8 giorni all’Ufficio regionale degli
stranieri allegando il nuovo contratto;
– Nel caso del cambio della professione non è dovuta
nessuna comunicazione;
– Nel caso di cessazione dell’attività la notifica deve essere fatta dal lavoratore all’Ufficio regionale degli stranieri
entro 30 giorni;
– In caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notificarli all’Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
– Per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al
contratto di lavoro) il passaporto o la carta d’identità e il
documento relativo alla residenza;
– I permessi degli attuali frontalieri verranno sostituiti con
i nuovi permessi alla normale scadenza o in occasione
del cambiamento di posto.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro
e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all’Ufficio cantonale degli stranieri competente. L’attività può
essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per
frontalieri “G” CE/AELS.
ALLEGATI
I PERMESSI
– 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm);
– Documento ufficiale rilasciato dalle competenti
Autorità estere comprovante la residenza effettiva;
– Documento di legittimazione;
– Contratto di lavoro.
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IL CONTRATTO DI LAVORO
I rapporti di lavoro sono regolati di solito da un contratto
individuale che si riferisce alle norme giuridiche del Codice delle Obbligazioni e della Legge del Lavoro.
Nei principali settori (edilizia, confezioni, metallurgia
ecc.), ma anche a livello di singole aziende, esistono numerosi Contratti Collettivi di lavoro che tutelano meglio
il lavoratore.
LE VOCI DELLA BUSTA PAGA
In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un
conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere
corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo,
indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive
del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), eventuali benefit e incentivi, assegni di famiglia.
Le trattenute per la pensione
La prima trattenuta è pari al 5,15% del salario lordo, In
questa voce sono contenute le trattenute per la pensione
statale AVS (4,2%) quella per l’invalidità (0,70%) e quella
per l’IPG (maternità...) pari allo 0,25%.
Il datore di lavoro versa un ulteriore 5,15% a beneficio
del lavoratore.
La trattenuta LPP o cassa pensione
Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da
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una parte cosiddetta “a risparmio” (per la vecchiaia), obbligatoria a partire dai 25 anni di età e una seconda parte,
detta “a rischio” (per l’invalidità), obbligatoria dai 18 anni
di età. Le percentuali delle trattenute variano a seconda
dell’età anagrafica.
Solo la metà dell’importo viene trattenuta sulla bustapaga del lavoratore, l’altra metà è a carico del datore di
lavoro.
L’assicurazione infortuni
È distinta tra infortuni professionali e non professionali.
La quota di assicurazione per infortuni professionali è interamente a carico del datore di lavoro.
Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a
carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda
del settore di lavoro.
La trattenuta fiscale
È chiamata Imposta alla Fonte.
Il sistema fiscale svizzero è a progressività d’imposta, il
reddito viene tassato con aliquote che crescono in proporzione alla crescita del reddito.
Ma, a differenza dell’Italia, a parità di reddito le aliquote
che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per
tutti.
La tassazione svizzera, infatti, prevede tabelle con aliquote fiscali differenziate a seconda se il frontaliere è:
– single;
– coniugato con coniuge a carico con o senza figli;
– coniugato con coniuge che lavora in Svizzera;
– coniugato con coniuge che lavora in Italia.
Il sindacato verifica la correttezza dell’aliquota fiscale applicata in base alla condizione familiare del frontaliere e
alle relative tabelle.
Eventuali errori di applicazione dell’aliquota possono essere corretti entro il 31 marzo dell’anno successivo e le
relative somme recuperate.
La trattenuta per la disoccupazione
Viene trattenuto un importo pari all’1,1% del salario lordo, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a
chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato
dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore.
IL SECONDO PILASTRO
Il 2° pilastro, o Legge Pensione Professionale (LPP) è
una previdenza complementare, obbligatoria per tutti i
lavoratori che guadagnano stipendi superiori alla cifra
di coordinamento, attualmente stabilita in circa 24.000
franchi l’anno. Il lavoratore viene assicurato per un importo corrispondente alla differenza tra il proprio stipendio annuo lordo e la soglia di coordinamento. L’importo
complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal
lavoratore e per l’altro 50% dal datore di lavoro.
Il 2° pilastro viene concesso al lavoratore al momento
del pensionamento e può essere erogato come rendita
mensile (pensione complementare).
L’intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato
dal lavoratore in un’unica soluzione, all’atto del pensionamento. Occorre però dare all’Assicurazione che gestisce il pilastro un preavviso di almeno 3 anni prima del
pensionamento.
Il 2° pilastro non può essere ritirato da chi lascia il lavoro
in Svizzera prima della pensione, salvo casi particolari. Può invece essere ritirato dal lavoratore prima della
pensione nei casi di acquisto della casa di residenza (anche in Italia) o di ristrutturazione della stessa.
LA MALATTIA
Chi lavora in Svizzera ha diritto all’indennità in caso di
malattia (indennità per la perdita di guadagno).
La maggior parte delle aziende assicurano i lavoratori
tramite una compagnia di assicurazione privata contro
la perdita di salario dovuta a malattia.
Laddove non venga assicurato, il datore di lavoro ha
l’obbligo di provvedere in proprio a pagare le indennità di malattia. In caso di malattia, il lavoratore frontaliero ha diritto a un’indennità per perdita di salario pari
all’80% del suo stipendio.
La durata dell’indennità è differenziata in rapporto all’anzianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferimento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni.
Per quanto riguarda la protezione dal licenziamento durante la malattia, si fa riferimento alla “Scala bernese”
che prevede i seguenti parametri:
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Versamento del salario in caso di malattia
L’INFORTUNIO
Il diritto di una retribuzione in caso di malattia dipende
dai cantoni e dall’anzianità.
In Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio:
– infortunio professionale;
– infortunio non professionale.
Il primo si ha quando l’evento accidentale avviene nell’ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene
all’esterno dell’ambiente lavorativo (in casa, nel tempo
libero, nei week-end, ecc.).
I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio,
da un’assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore
infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un’indennità
pari all’80% del salario assicurato, fino alla guarigione.
Oltre all’indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori
hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad
esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, protesi).
SCALA DI BERNA
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1° anno di servizio
3 settimane di salario
2° anno
1 mese di salario
3°- 4° anno
2 mesi di salario
5°- 9° anno
3 mesi di salario
10°- 14° anno
4 mesi di salario
15°- 19° anno
5 mesi di salario
20°- 25° anno
6 mesi di salario
LA DISOCCUPAZIONE
Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo
di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice delle obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi
gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di 1 settimana. Superato il periodo di prova, il preavviso è di:
– 1 mese entro il 1° anno di lavoro;
– 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno;
– 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro.
In Svizzera la disoccupazione può essere di 2 tipologie,
spiegate di seguito.
Disoccupazione totale
È considerata totale quando il lavoratore viene licenziato.
In questo caso, il frontaliere non può beneficiare dell’indennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera, ma ha
diritto ad un’indennità di disoccupazione corrisposta dall’INPS della provincia di residenza:l’Assicurazione sociale
per l’impiego ASpi o Mini ASpi
E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013
e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria
non agricola requisiti normali (la DS frontalieri), e spetta
in stato di disoccupazione involontario.
La domanda
la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi e
decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro( la domanda va dunque presentata il giorno successivo al licenziamento ) attraverso
uno dei seguenti canali:
WEB, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa
del proprio gestore telefonico;
Patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di seguito indicata:
PERIODO TRANSITORIO 2013 – 2015
Età anagrafica
Anno di
cessazione
del rapporto
di lavoro
Inferiore
a 50 anni
Pari o
superiore
a 50 anni;
inferiore
a 55 anni
2013
8 mesi
12 mesi
12 mesi
2014
8 mesi
12 mesi
14 mesi
2015
10 mesi
12 mesi
16 mesi
Pari o
superiore
a 55 anni
– La misura della prestazione è commisurata allo stipendio percepito precedentemente. La modalità di calcolo è
reperibile sul sito dell’INPS .
L’importo della prestazione non può comunque superare
un limite massimo individuato annualmente per legge.
( attualmente 38,85 euro/gg lordo )
– Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti.
Disoccupazione parziale
Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda
quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza
licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale.
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In questo caso l’assistenza della Cassa Disoccupati Svizzera è estesa anche ai frontalieri.
Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione parziale.
In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di
intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, anche frontaliere, ha diritto a un’indennità sostitutiva pari
all’80% del suo salario, con un periodo di carenza di indennità pari a 2 giorni.
LA PENSIONE
Pensione svizzera
É chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) ed è la pensione statale. Attualmente l’età pensionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64
per le donne.
Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in
Svizzera per almeno 1 anno.
Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pensionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, perciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e
Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni.
L’A.V.S. svizzera bonificherà l’importo della pensione
su un conto corrente bancario o postale italiano in
franchi svizzeri, poi convertito in euro.
La pensione verrà tassata con un’aliquota fiscale unica
del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia.
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Pensione INPS italiana
Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati,
solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del requisito per ottenere la pensione italiana ( vecchiaia, anticipata, invalidità).
GLI ASSEGNI FAMILIARI
L’importo dell’assegno familiare spettante per figli a
carico è attualmente pari a 200 franchi mensili.
Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare
per figlio.
Il diritto agli assegni inizia con il mese di nascita del
figlio e termina al compimento dei 16 anni di età.
Per i figli oltre i 16 anni e fino ai 25 anni, se studiano,
gli assegni familiari sono elevati a 250 franchi mensili.
Anche i frontalieri italiani hanno diritto agli assegni per
i figli a carico, ma ai frontalieri con coniuge che lavora
in Italia viene detratta la parte eventualmente percepita dal coniuge che lavora in Italia. (con compilazione di
mod. E411)
IL PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di
almeno 7 giorni.
LA MATERNITA’
La protezione della maternità è regolata da Leggi federali
e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro
è di 14 settimane. L’assenza è retribuita con un’indennità
pari all’80% dello stipendio. Molti contratti di lavoro prevedono periodi più lunghi di assenza per maternità.
La donna in gravidanza:
– non può lavorare di notte durante le 8 settimane che
precedono il parto;
– non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi
più di 4 ore al giorno;
– non può essere licenziata durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto;
– La lavoratrice incinta può assentarsi o non presentarsi
al lavoro mediante semplice preavviso (art. 35a cpv. 2 LL).
Essa è però tenuta ad informare tempestivamente il datore di lavoro (art. 31 cifra 1CCNL).
Se la lavoratrice non porta alcun certificato medico per
giustificare la sua assenza, il datore di lavoro non è tenuto a pagare alcuna retribuzione per il periodo di lavoro
non svolto.
si può rifiutare di prestare
ore lavorative supplementari.
L’indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene
versata per 98 giorni.Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa.
La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro pri-
ma che siano trascorse le otto settimane dopo il parto.
Ha diritto all’indennità la donna che era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove
mesi precedenti al parto o almeno un mese in più in caso
di parto prematuro.
LE FERIE (VACANZE)
La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze
pari a 4 settimane l’anno. I contratti di lavoro possono
estendere ulteriormente i periodi di vacanza.
LE FESTIVITA’ IN SVIZZERA
Nel Canton Grigioni i seguenti sette giorni festivi sono parificati alle domeniche ai sensi della Legge sul lavoro:
– Capodanno, – Venerdì Santo, – Lunedì di Pasqua, –
Ascensione, – Lunedì di Pentecoste, – Natale e – Santo
Stefano. il 1° Agosto quale ulteriore giorno festivo disposto dalla Confederazione.
In Ticino i 9 giorni considerati di festa parificati alla domenica e retribuiti sono:
– Capodanno; – Assunzione; – Epifania; – Festa del 1° agosto; – lunedì di Pasqua; – Ascensione; – Natale e Santo
Stefano. (Ognissanti, 1° novembre; non retribuito)
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LE TASSE
Le tasse in Svizzera
Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del frontaliere le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte viene successivamente retrocesso all’Italia (Ministero)ed è
destinato ai comuni, alle comunità montane e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere
pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare.
Il ristorno annuale viene calcolato dalla confederazione
Svizzera sulla base del numero di lavoratori italiani frontalieri e sulla base della quota procapite definita.
Enti beneficiari del ristorno sono quei Comuni Italiani
che si trovano entro una fascia di 20 km. dalla linea di
confine dell’Italia con i 3 Cantoni Svizzeri, Ticino, Grigioni e Vallese e che hanno un certo numero di propri
cittadini che lavorano in territorio Svizzero.
Sono annualmente beneficiari diretti quei Comuni che
abbiano avuto un numero di lavoratori frontalieri pari o
superiore al 4% della popolazione residente. Per i Comuni con una percentuale inferiore al 4% il ristorno verrà
corrisposto alla Comunità Montana di appartenenza.
Per i Comuni che non fanno parte di Comunità Montana
il ristorno viene assegnato alla Provincia di riferimento
per il tramite della Regione. Le Province lombarde interessate sono Como,Lecco, Sondrio e Varese.
Le imposte sui redditi in Svizzera sono calcolate con un
sistema ad aliquote progressive, simile a quello italiano, ma molto diverso per quantità di aliquote e progressività fiscale.
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Le tasse in Italia
Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle
imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di
lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiamato “imposte alla fonte”, sulla busta-paga. Il frontaliere,
quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine ,
ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare
il proprio reddito al fisco italiano.
Invece il frontaliere, che risiede in un comune esterno
alla fascia di confine, deve compilare l’anno successivo,
il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in
Svizzera. La Legge di stabilità per il 2014 conferma la soglia di esenzione fino a 6.700 euro (importo variabile annualmente) per i frontalieri, prevedendola non più come
norma “a tempo”, come era stato fatto finora, ma a regime, a partire dal periodo di imposta 2014.
Conto corrente: imposta di bollo fissa
Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero è tenuto
a pagare l’imposta di bollo fissa di 34,20 euro per i conti
correnti se la giacenza media annua supera i 5.000 euro.
Al calcolo della giacenza media fino a 5.000 euro concorrono tutte le somme depositate sul conto corrente e non
vincolate.
Disponibilità finanziarie
Il lavoratore frontaliero detentore di c/c all’estero sul quale sono depositati esclusivamente proventi di lavoro, è
esente dalla compilazione del modello RW dell’Unico a
condizione che abbia lavorato più di 183 gg nel corso del-
l’anno solare e che sia nelle condizioni di lavoratore frontaliere dal 31/12 dell’anno di riferimento.
(vedasi risoluzione Agenzia delle entrate 128E 10.12.2010
e circolare 38E 2013)
Resta l’obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali altri redditi all’estero.
Questione redditometro…
come comportarsi in caso di accertamento?
È previsto che le indicazioni del redditometro vengano
ponderate dagli Uffici regionali dell’Agenzia delle entrate,
che dovrebbero essere al corrente della peculiare situazione dei frontalieri residenti nei comuni fino a 20 km dal
confine, che sono esentati dal presentare una dichiarazione dei redditi in Italia.
Infatti la circolare sul redditometro dell’Agenzia delle Entrate lascia una speranza ai frontalieri: «Il redditometro
avrà cura di evitare situazioni di marginalità economica
e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte i
redditi conseguiti».
Ma non si può escludere che qualche frontaliero venga
chiamato a spiegare come si sono procurati i mezzi per
coprire le proprie spese.
Meglio dunque prepararsi a fornire spiegazioni sulle
proprie fonti di sostentamento. Quale prova della legittimità del reddito conseguito in Svizzera ,si potranno presentare , oltre al permesso di lavoro frontaliere, i certificati di salario rilasciati dai datori di lavoro e/o eventuali
estratti bancari.
ELENCO COMUNI NELLA ZONA
DI FRONTIERA
Tutti i comuni della provincia di Sondrio sono considerati
zona di frontiera, abolita dal 1 giugno 2007 in seguito all’applicazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, ma tuttora valida per l’applicazione dell’Accordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974.
INFORMAZIONI
Per avere informazioni più dettagliate o assistenza e tutela, i lavoratori frontalieri possono rivolgersi:
all’INPS
http://www.inps.it/portale/default.aspx
centralino 0342 523111
orari apertura al pubblico:
da lunedi a venerdì
dalle 8.30 alle 12.30
agli sportelli gratuiti
di PATRONATO
15
SERVIZIO DI ASSISTENZA GRATUITO
I Patronati
http://www.inps.it/AgendaSedi/DatiSede.asp?D6=03V77V00V00
Gli istituti di patronato sono enti di assistenza sociale
senza fini di lucro, costituiti e gestiti dalle confederazioni o dalle associazioni nazionali dei lavoratori; hanno
l’obiettivo di informare, assistere e tutelare i lavoratori
dipendenti ed autonomi, i pensionati ed i singoli cittadini
(Legge 152 del 30 marzo 2001).
Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono
prestate indipendentemente dall’adesione dell’interessato all’organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve
le eccezioni stabilite dalla presente legge.
In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per
le quali è previsto il finanziamento pubblico:
art 13. “prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme
sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socioassistenziale, comprese quelle in materia di
emigrazione e immigrazione”
16
ELENCO SPORTELLI FRONTALIERI
SEDI CAMERE DEL LAVORO TERRITORIALI –
PATRONATO INCA – CAAF
SONDRIO
Via Petrini 14 – Tel. 0342 541311 – Fax 0342 541313
Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
MORBEGNO
Via Martello 7 – Tel. 0342 612664 – Fax 0342 602001
Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
CHIAVENNA
Piazza C. Donegani 4 – Tel. 0343 32116 – Fax 0343 30518
Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
TIRANO
Via Repubblica 27 – Tel. 0342 701264 – Fax 0342 711644
Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
GROSIO
Via Venosta 9 – Tel. 0342 847810
Martedì, Sabato dalle 8,30 alle 11,30
SONDALO
Largo Mazzini 4 – Tel. 0342 801258 – Fax 0342 801258
SONDALO
Via 1° Maggio 2 – Tel. 0342 801832
Lunedì e Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
Martedì dalle 14,00 alle 18,00;
Mercoledì dalle 8,30 alle 12,00; Giovedì chiuso
Giovedì
Lunedì BORMIO
Via Milano 16 – Tel. 0342 903710 – Fax 0342 911701
Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
LIVIGNO
Via Li Pont 127/A – Tel. 0342 997850 – Fax 0342 974779
Lunedì dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 14,30 alle 18,30
Da Martedì a Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle
18,00 Sabato chiuso
14,00 – 17,00
14,00 – 17,00
LIVIGNO
Scuole Elem. Via Saroch – Tel. 0342 970550
Martedì Mercoledì 15,00 – 17,30
9,00 – 12,00
GROSIO
Via Giorgio Pruneri 12 – Tel. 0342 070289
Mercoledì 9,00 – 12,00
TIRANO
Piazza Marinoni 12 – Tel. 0342 703393
da Lunedì a Venerdì
8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00
MORBEGNO
Via Stelvio 78 – Tel. 0342 602673
SONDRIO
Via Bonfadini, 1 – Tel. 0342 527811
da Lunedì a Venerdì
Sabato 8,30 – 12,00 e 14,00 – 18,00
9,00 – 12,00
BORMIO
Via Milano 62 – Tel. 0342 902387
da Lunedì a Venerdì
Sabato 8,00 – 12,00 e 14,00 – 18,00
8,00 – 12,00
da Lunedì a Venerdì
Sabato
8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00
8,30 – 12,00
CHIAVENNA
Piazzetta Persenico/Via Cereria – Tel. 0343 32631
da Lunedì a Venerdì
Sabato 1° e 3° del mese
8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00
9,00 – 12,00
DELEBIO
Via Stelvio 9 – Tel. 0342 685803
da Lunedì a Venerdì
9,00 – 12,00 e 14,30 – 18,00
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Sedi e recapiti nel Cantone dei Grigioni
Sede regionale:
INAS FRONTALIERATO GRIGIONI
c/o SYNA – Steinbockstrasse 12, 7001 Coira
Tel. 081 257 11 23 – Fax 081 257 11 20
dal lunedì al venerdì 08.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00
E-mail: [email protected]
Internet: www.inas.ch
IL SINDACATO DEI CITTADINI
SONDRIO
Via Mazzini, 65 - Tel. 0342 214586 - Fax 0342 216542
da Lunedì a Venerdì 8,30 - 12,00 e 14,00 - 17,30
LIVIGNO
Via Borch, 108 - Tel. 0342 970550
Lunedì e Giovedì 9,00 - 12,00 e 14,00 - 17,00
MORBEGNO
Via Caccia Dominioni, 24 - Tel. 0342 611762
Tutti i giorni feriali (mercoledì pomeriggio chiuso) 9,00 - 12,00 e
15,30 - 17,00
CHIAVENNA
Via Consoli Chiavennaschi, 1 - Tel. 0343 37718
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 9,30 - 12,00
Informazioni Canton Grigioni
Rilascio permessi per stranieri:
http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/afm/
servizi/Fremdenpolizei/Seiten/default.aspx
Amministrazione imposte (Sezione imposta alla fonte):
http://w w w.gr.ch / IT/istituzioni /amministrazione /dfg /stv/
steuererklaerung/quellensteuer/Seiten/default.aspx
Informazioni Canton Ticino- dipartimento delle Istituzioni:
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/in-generale/
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Gli Accordi bilaterali Svizzera – Unione Europea
Avallato nel 2000 dal popolo svizzero, l’ALCP è entrato in
vigore il 1° giugno 2002. La prima estensione dell’Accordo ai dieci Stati che hanno aderito all’Unione europea nel
2004, è stata accettata in votazione popolare nel 2005 ed
è entrata in vigore il 1° aprile 2006 (sotto forma di Protocollo I dell’ALCP).
L’8 febbraio 2009, il popolo si è inoltre pronunciato a favore dell’estensione della libera circolazione delle persone
alla Bulgaria e alla Romania. (sotto forma del Protocollo
II dell’ALCP). I negoziati per l’estensione dell’Accordo alla
Croazia, che sarà il nuovo stato membro dell’UE, sono
stati avviati nella primavera 2013 (Protocollo III).
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
(ACCORDI BILATERALI CH – UE)
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP)
concede per principio agli Svizzeri e ai cittadini degli
Stati membri dell’UE il diritto di scegliere liberamente
il Paese (tra quelli delle parti contraenti) in cui lavorare
e soggiornare.
Ma per ottenere questo diritto essi devono possedere
un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività indipendente oppure, se non esercitano un’attività lucrativa,
disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle
proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. Inoltre, la libera circolazione delle persone è agevolata grazie al sistema di riconoscimento reciproco di quali-
fiche professionali e al coordinamento dei sistemi nazionali
di sicurezza sociale.
L’ALCP introduce progressivamente le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera
e l’Unione europea e stabilisce periodi di transizione durante i quali l’immigrazione può essere limitata, quali il
principio della precedenza nazionale in caso di assunzione, il controllo preliminare delle condizioni lavorative e
salariali, il contingentamento dei permessi di dimora. Il
testo prevede che, al termine del periodo di contingentamento, possa essere attivata di nuovo e temporaneamente la cosiddetta «clausola di salvaguardia» la quale permette di limitare di nuovo i permessi di dimora qualora
l’immigrazione dovesse assumere proporzioni superiori
alla media.
Le norme transitorie assicurano un’apertura progressiva
e controllata dei mercati del lavoro:
– Per i 15 vecchi Stati membri dell’UE nonché per Malta e
Cipro, vige la libera circolazione completa delle persone
dal 1° giugno 2007; per gli otto Stati entrati a far parte
dell’UE nel 2004, la libera circolazione completa delle persone vige dal 1° maggio 2011.
– La clausola di salvaguardia può essere applicata nei
confronti di questi 25 Stati fino al 31 maggio 2014. Dal 1°
maggio 2012 la clausola di salvaguardia è stata attivata
per almeno un anno nel rilascio di permessi di dimora B
ai cittadini dell’UE-8.
Il 24 aprile 2013, il Consiglio federale ha deciso di applicare la clausola di salvaguardia nei confronti degli Stati
dell’UE-8 per un ulteriore anno a partire dal 1° maggio
2013. Il Consiglio federale ha parimenti deciso di applicare la stessa misura a partire dal 1° giugno anche agli 17
altri Stati dell’UE.
– Per Romania e Bulgaria, entrate a far parte dell’UE nel
2007, il periodo transitorio vige al massimo fino al 31
maggio 2016. La clausola di salvaguardia nei confronti di
questi due Paesi può essere applicata fino al 31 maggio
2019.
Apertura controllata dei mercati del lavoro
L’apertura reciproca dei mercati del lavoro avviene in
modo progressivo e controllato. Sono stati stabiliti tre
periodi di transizione che si applicano ai cittadini dell’UE15 nonché di Malta e Cipro (UE-17: UE 15 nonché Malta
e Cipro), dell’UE-8 nonché a quelli della Bulgaria e della
Romania che svolgono un’attività lucrativa (cfr. grafico).
Al termine dei periodi di transizione, sarà ancora possibile reintrodurre unilateralmente e per un periodo limitato
il sistema del contingentamento qualora l’afflusso di manodopera dall’UE superasse del 10 per cento la media dei
tre anni precedenti (clausola di salvaguardia), per una durata massima di due anni, in modo da raggiungere la media degli ultimi tre anni più il 5 per cento. Questa clausola,
cosiddetta di salvaguardia, è valida per l’UE-15 così come
per i Paesi che hanno aderito nel 2004, fino al 31 maggio
2014, e può essere attivata più volte. La clausola di salvaguardia relativa alla Bulgaria e alla Romania si applica in
linea di principio per dieci anni dopo l’entrata in vigore del
Protocollo II, vale a dire fino al 31 maggio 2019.
19
Ulteriori disposizioni
– Permesso di dimora di lunga durata (permesso B):
presentando un contratto di lavoro di durata superiore a
un anno, la validità è di cinque anni; la validità del permesso viene prorogata automaticamente se il rapporto
di lavoro è prolungato.
– Permesso di soggiorno di breve durata/attività stagionale (permesso L):
lo statuto di lavoratore stagionale è stato abolito con l’entrata in vigore dell’ALCP; per i contratti di lavoro di durata inferiore a un anno, il permesso è stato sostituito da
permessi di dimora eurocompatibili di breve durata. La
validità del permesso è legata alla durata del contratto di
lavoro (al massimo fino ad un anno).
– Mobilità geografica e professionale:
i titolari di un permesso di dimora di lunga oppure di breve durata hanno il diritto di cambiare liberamente domicilio e posto di lavoro.
– Ricongiungimento familiare:
indipendentemente dalla durata di validità del permesso
di dimora, quest’ultimo dà il diritto al ricongiungimento
familiare.
– Lavoratori indipendenti:
i lavoratori indipendenti, originari degli Stati dell’UE-27,
devono essere in grado di fornire la prova che svolgono
un’attività lucrativa indipendente (avvio di un’impresa o
di un’attività che assicuri un reddito sufficiente per vivere). Essi saranno chiamati, ad esempio, a presentare la
20
loro contabilità (libri contabili, contratti, ecc.) oppure a
esibire il resoconto di quanto versano alle assicurazioni
sociali. I lavoratori autonomi ricevono un permesso di dimora di lunga durata (5 anni). Non hanno diritto all’aiuto
sociale e, in ogni modo, qualora presentassero una domanda per ricevere i sussidi sociali, perderebbero il loro
permesso di dimora.
– Frontalieri:
con l’entrata in vigore dell’ALCP (e dei rispettivi protocolli
aggiuntivi I e II), per i frontalieri l’obbligo di ritornare ogni
giorno al proprio Paese di origine è sostituito da un obbligo di ritorno settimanale. Le autorizzazioni rilasciate ai lavoratori frontalieri non sono contingentate. A partire dal
1° giugno 2007, le zone frontaliere specifiche per i lavoratori frontalieri originari degli Stati dell’UE-15, più Malta e
Cipro, sono state abolite; il domicilio e il posto di lavoro
di questi ultimi non devono più necessariamente essere
ubicati nella stessa zona frontaliera. Le restrizioni relative
alle zone frontaliere, valide per i cittadini degli Stati dell’UE-8 sono state abolite il 1° maggio 2011. Tali restrizioni
restano però in vigore al più tardi fino al 1° giugno 2016
per i cittadini della Bulgaria e della Romania.
– Prestatori di servizio:
l‘ALCP prevede la liberalizzazione limitata delle prestazioni di servizi transfrontalieri fino a 90 giorni lavorativi
per anno civile, in casi eccezionali fino a 120 giorni lavorativi. I cittadini dell’UE e della Svizzera possono quindi
svolgere prestazioni nel Paese ospitante per una durata
massima di 90 giorni lavorativi. Dal 1° giugno 2004 è ri-
chiesta solo una notifica preliminare per questa categoria
di lavoratori originari degli Stati dell’UE-17 (non occorre
più un’autorizzazione, non vengono più applicati i controlli preliminari delle condizioni salariali e di lavoro né il
principio delle preferenza nazionale).
Nel settore edile principale e nei rami accessori dell’edilizia, nel settore alberghiero e della ristorazione, nei servizi di pulizia dell’industria e delle economie domestiche,
nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio
ambulante e nell’industria del sesso vige un obbligo di
notifica dal primo giorno d’impiego in Svizzera.
Negli altri settori l’obbligo di notifica concerne tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. Per quanto riguarda gli Stati dell’UE-8, i prestatori di servizi transfrontalieri attivi in taluni settori (edilizia, lavori di pulizia
in aziende, sicurezza, orticoltura) sottostavano durante
il periodo di transizione, ossia fino al 30 aprile 2011, ad
alcune restrizioni (principio della preferenza nazionale,
controllo preliminare delle condizioni salariali e di lavoro,
contingentamenti, norme svizzere in materia di qualifiche
professionali).
Dal 1° maggio 2011, essi godono pienamente della libera
circolazione delle persone. Per i prestatori di servizi bulgari e rumeni (siano essi lavoratori distaccati all’estero
o liberi professionisti) attivi nel settore edile principale e
nei rami accessori dell’edilizia, nell’orticoltura, nei servizi
di pulizia dell’industria e nei servizi di sorveglianza e di
sicurezza occorre tuttora un’autorizzazione. Nel settore
alberghiero e della ristorazione, nei servizi di pulizia delle
economie domestiche, nel commercio ambulante e nel-
l’industria del sesso vige un obbligo di notifica dal primo
giorno d’impiego in Svizzera.
Negli altri settori, dal 1° giugno 2011, i prestatori di servizi
bulgari e rumeni sottostanno agli stessi obblighi cui sono
sottoposti i cittadini degli Stati dell’UE-25. Tutti i prestatori di servizi che desiderano esercitare una professione
regolamentata in Svizzera sono inoltre tenuti a inoltrare
una notifica alla Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l’innovazione (SEFRI)
– Soggiorni fino a 90 giorni:
i cittadini dell’UE possono soggiornare liberamente in
Svizzera per un periodo di tre mesi.
– Le persone alla ricerca di un lavoro possono entrare in
Svizzera per sei mesi al fine di cercare un’occupazione.
Nei primi tre mesi queste persone possono soggiornare
in Svizzera senza bisogno di un permesso di dimora. In
seguito ricevono un’autorizzazione di tipo L valida per ulteriori tre mesi. Queste persone non hanno tuttavia diritto
all’aiuto sociale in Svizzera. Se una persona non riesce a
trovare un’occupazione, non ottiene alcun permesso di
dimora.
Diritto di dimora per le persone che non esercitano
un’attività lucrativa
Le persone che non svolgono un’attività rimunerativa
(quali i pensionati e gli studenti) usufruiscono del diritto
di entrare e soggiornare nel Paese ospitante a condizione
che abbiano stipulato una copertura assicurativa estesa
contro le malattie e dispongano di sufficienti mezzi finan21
ziari in modo da non dover ricorrere all’aiuto sociale. Nel
caso in cui una domanda di aiuto sociale dovesse comunque essere presentata, il permesso di dimora può
essere ritirato.
Qualifiche professionali
Il sistema di riconoscimento dell‘UE, al quale la Svizzera
partecipa secondo l’allegato III dell’ALCP, vale per le cosiddette professioni regolamentate, che in base a prescrizioni legali e amministrative possono essere esercitate
nel Paese ospite solo con una determinata qualifica. Sette professioni regolamentate (medici, dentisti, veterinari,
farmacisti, infermieri in cura generale, ostetriche e architetti) beneficiano in linea di principio del riconoscimento
automatico dei diplomi senza verifica del tipo di formazione ricevuta, in quanto l’UE ha armonizzato i requisiti
di formazione.
Per le altre professioni regolamentate, lo Stato ospitante
procede invece generalmente a una verifica dell’equivalenza. In caso di differenze sostanziali, lo Stato ospitante
ha l’obbligo di proporre misure di compensazione sotto
forma di esami complementari o di periodo di formazione
e adattamento professionale. Nel settembre 2011 il Comitato misto Svizzera- UE per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha deciso l’applicazione provvisoria
a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE,
ad eccezione del titolo II, con la quale le regole di riconoscimento vengono estese anche alla Bulgaria e alla Romania. Il titolo II di questa direttiva UE prevede una procedura di notifica e di verifica più rapida per i prestatori
22
di servizi, che in Svizzera entrerà in vigore nel settembre
2013, dopodiché la direttiva 2005/36/CE entrerà in vigore
definitivamente anche per la Svizzera.
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale
Con la libera circolazione delle persone, i sistemi nazionali di sicurezza sociale non sono né unificati né armonizzati
bensì esclusivamente coordinati.
Ogni Stato può decidere liberamente chi, nel pieno rispetto della propria legislazione, può essere integrato nel
sistema di sicurezza sociale e a quali condizioni vengono
offerte determinate prestazioni. Il coordinamento permette di garantire che i lavoratori non perdano i loro contributi e i loro diritti quando vanno a lavorare in un altro
Stato. Le prescrizioni di coordinamento non si applicano
alle prestazioni di aiuto sociale. In quest’ottica vigono le
cinque regole di base seguenti:
1. Determinazione dello Stato competente e versamento
dei contributi: in un determinato momento ogni persona
sottostà sempre e solo alla legislazione di un unico Paese
e versa quindi i contributi per le assicurazioni sociali in
un solo Paese. Generalmente i contributi devono essere
versati sul posto di lavoro. Nel caso un cui una persona
venga inviata temporaneamente all’estero, è possibile
continuare a versare i contributi nel Paese d’origine.
2. Principio della parità di trattamento: ogni persona gode
degli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini dello
Stato in cui questa persona è assicurata.
3. Esportazione delle prestazioni: in linea di principio, le
prestazioni in denaro (ad eccezione dell’indennità di disoccupazione, esportazione limitata delle prestazioni per
un periodo massimo di tre mesi per cercare lavoro in
uno Stato UE) vengono garantite anche quando la persona avente diritto vive in un altro Stato. Determinate
prestazioni speciali in denaro che non poggiano su alcun
contributo (prestazioni a carattere non contributivo) sono
garantite solo nel Paese in cui si è domiciliati.
4. Computo di periodi di assicurazione all’estero: per soddisfare le condizioni per il diritto a una determinata prestazione, vengono computati i periodi di assicurazione, di
attività o di soggiorno in altri Paesi.
5. Principio della cooperazione: gli Stati membri sottostanno all’obbligo di collaborazione.
Assicurazione malattia e infortuni: in via di principio, i
contributi di vanno versati nel Paese nel quale la persona
risiede, per quanto concerne i frontalieri, anche nello Stato in cui essi lavorano. Nel caso di un soggiorno temporaneo all’estero, vengono garantite le prestazioni mediche
necessarie. La tessera europea di Assicurazione Malattia
(TEAM) funge da documento giustificativo per il diritto a
prestazioni in caso di malattia all’estero.
Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: l’obbligo
di contrarre questa assicurazione vige in linea di massima
nel Paese dove si lavora. Ogni Stato, in cui una persona
è stata coperta da un’assicurazione per almeno un anno,
garantisce un’assicurazione vecchiaia quando viene raggiunta l’età pensionabile prevista dallo Stato in questione. Una persona assicurata in due o più Stati percepisce
da ognuno di essi una rendita parziale. Le garanzie relative alle assicurazioni per i superstiti e d’invalidità variano
da Paese a Paese. I diritti alle rendite acquisiti possono
essere esportati anche all’estero.
Previdenza professionale: i diritti alle rendite acquisiti
possono essere esportati anche all’estero. La prestazione di uscita prevista dalla previdenza professional e che
risulta dalla quota di assicurazione obbligatoria non può
più essere versata in contanti quando la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera oppure fintanto
che la persona continua a sottostare all’obbligo di sottoscrivere una copertura assicurativa in un Paese dell’UE.
La persona può tuttavia trasferire i propri contributi versati su un conto di libero passaggio al fine di assicurare il
mantenimento della copertura previdenziale.
Assicurazione contro la disoccupazione: in linea di principio, le prestazioni in caso di disoccupazione vanno a carico dell’ultimo Stato in cui la persona è stata occupata. Nel
caso dei frontalieri, fa stato il Paese di domicilio; lo Stato
in cui la persona è occupata deve, quale compensazione
per i contributi riscossi, restituire allo Stato di domicilio
da tre fino al massimo cinque mesi d’indennità contro la
disoccupazione, a seconda della durata del rapporto di
lavoro della persona. Nel caso di ricerca di lavoro in un
altro Stato, lo Stato d’origine provvede a corrispondere
23
l’indennità contro la disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi.
Assegni familiari: in linea di principio, il diritto agli assegni familiari è previsto nel Paese dove la persona lavora,
anche se i figli abitano in un altro Paese. Se viene inoltrata una richiesta per gli assegni legata a 28 un’attività
professionale esercitata nel Paese in cui risiedono i figli,
gli assegni familiari dovranno essere versati da quest’ultimo.
Misure di accompagnamento
Tutti i lavoratori e i datori di lavoro, così come le ditte
straniere che distaccano il proprio personale in Svizzera,
hanno l’obbligo di rispettare le condizioni salariali e di
lavoro vigenti in Svizzera. Per tale ragione, il 1° giugno
2004 sono state introdotte talune misure di accompagnamento finalizzate a tutelare i lavoratori dipendenti contro il dumping salariale e sociale in Svizzera. L’efficacia
e l’attuazione di tali misure sono state ulteriormente potenziate di concerto con i partner sociali e la salvaguardia
dei lavoratori è stata nuovamente migliorata con l’estensione della libera circolazione delle persone ai Paesi che
hanno aderito all’UE nel 2004. Tali miglioramenti sono in
vigore dal 1° aprile 2006. Con l’estensione dell’ALCP alla
Bulgaria e alla Romania, le misure di accompagnamento
sono state ulteriormente migliorate.
Il 1° gennaio 2013 le misure di accompagnamento sono
state nuovamente adeguate. Le nuove disposizioni migliorano la lotta contro la pseudo-indipendenza e il san24
zionamento delle violazioni delle condizioni salariali e di
lavoro vincolanti. Nel dicembre 2012 il Parlamento ha deciso di rafforzare la responsabilità solidale dell’appaltatore primario in caso di violazione delle condizioni salariali
e di lavoro da parte del subappaltatore nel settore edile. Queste nuove disposizioni entreranno in vigore il 15
luglio 2013. Le misure di accompagnamento prevedono
essenzialmente le seguenti regolamentazioni:
1. Legge sui lavoratori distaccati: la legge sui lavoratori
distaccati obbliga i datori di lavoro stranieri che distaccano in Svizzera lavoratori nel quadro di una prestazione di
servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni salariali e
di lavoro minime in vigore in Svizzera. L’osservanza delle
condizioni minime viene verificata mediante successivi
controlli condotti a campione. Per semplificare i controlli,
i datori di lavoro stranieri sono tenuti a fornire per scritto
alle autorità svizzere, otto giorni prima dell’avvio dell’attività, tutte le informazioni inerenti all’identità, alla durata dell’attività svolta e al luogo di lavoro, alle condizioni
lavorative, ecc. del loro personale distaccato nel nostro
Paese. I datori di lavoro stranieri che non rispettano l’obbligo di notifica oppure applicano condizioni retributive abusivamente inferiori a quelle in vigore in Svizzera
(queste ultime sono specificate nei contratti collettivi di
lavoro aventi carattere obbligatorio generale così come
nei contratti di lavoro normali che fissano salari minimi
obbligatori) possono essere condannati al pagamento di
multe e, nei casi considerati gravi, possono essere esclusi
dal mercato del lavoro svizzero per un determinato perio-
do di tempo. L’esclusione può essere comminata anche
nel caso in cui il datore di lavoro non saldi le multe entro
i termini prestabiliti.
Il datore di lavoro straniero che non rispetta le condizioni
salariali e di lavoro stabilite in un contratto collettivo di
lavoro avente carattere obbligatorio generale, può essere
condannato a pene convenzionali e a farsi carico del pagamento delle spese di controllo;
2. Agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL): in caso
di ribasso abusivo constatato e reiterato delle condizioni
di lavoro minime e usuali vigenti nel ramo e nella regione
interessati, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro
(CCL) relative ai salari minimi, agli orari di lavoro, ai contributi alle spese di esecuzione, ai controlli paritari e alle
sanzioni possono essere rese obbligatorie più facilmente
e valgono quindi per tutti i datori di lavoro e i lavoratori
di un ramo.
3. Contratti di lavoro normali che fissano salari minimi
obbligatori: per i settori privi di CCL, che può essere reso
obbligatorio più facilmente, in caso di constatazione di
abusi ripetuti, la Confederazione e i Cantoni possono imporre salari minimi tramite contratti di lavoro normali, e
questo per una durata limitata.
4. Commissioni tripartite: L’attuazione delle misure di accompagnamento è stata affidata a diversi attori. Nei rami
senza CCL obbligatorio generale, le commissioni triparti-
re (composte di rappresentanti delle autorità, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati) controllano
il mercato del lavoro a livello federale e cantonale.
Se constatano abusi, possono proporre sanzioni, come
promulgare un contratto di lavoro normale con salari minimi obbligatori oppure richiedere un’agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL.
5. Commissioni paritetiche: Nei settori che applicano salari minimi obbligatori, soggetti a un CCL obbligatorio
generale, le commissioni paritetiche – composte di rappresentanti dei partner sociali (sindacati e datori di lavori) – controllano il rispetto delle condizioni salariali e di
lavoro minime.
6. Ulteriori disposizioni miranti ad agevolare i controlli:
– gli elementi essenziali dei contratti di lavoro di lunga
durata devono essere stabiliti per scritto:
– i prestatori di servizi indipendenti non soggiacciono alle
condizioni salariali e di lavoro minime. Su richiesta degli
organi di controllo, essi devono tuttavia essere in grado
di provare la loro indipendenza. Dal 1° gennaio 2013 vige
l’obbligo di documentazione. In caso di controlli devono
presentare una copia della notifica o un’autorizzazione
per lo svolgimento di un’attività lucrativa in Svizzera, l’attestato A1 dell’assicurazione sociale e una copia del contratto stipulato con il committente. In caso di violazione
dell’obbligo di documentazione, la legge prevede nuove
possibilità di sanzioni, come multe o interruzione del lavoro. In questo modo si tiene sotto controllo il problema
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dell’«indipendenza fittizia ». Questo termine definisce la
simulazione di un’attività indipendente, benché de facto
il lavoratore sia un impiegato, allo scopo di aggirare le
misure di accompagnamento (in particolare le condizioni
salariali minime risp. il CCL).
Portata dell’accordo
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP)
esercita un’influenza decisiva sull’economia ed il benessere della Svizzera.
RISTORNI FRONTALIERI
L. 26 luglio 1975, n. 386 - Approvazione ed esecuzione
dell’accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a
Roma il 3 ottobre 1974.
art 3. “La compensazione finanziaria dovuta dai
competenti organi svizzeri, in relazione all’accordo
di cui ai precedenti articoli, sarà versata, attraverso
i normali canali, in apposito conto corrente aperto
presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero
del tesoro e denominato «Compensazione finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle
remunerazioni dei frontalieri italiani”
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Il Ministero delle Finanze Italiano, mediante criteri determinati biennalmente e formalizzati con Decreto Interministeriale, sentito il parere delle Regioni interessate,
provvede annualmente, a favore degli Enti beneficiari,
alla ripartizione delle somme ristornate dalle Autorità
Svizzere a titolo di compensazione finanziaria, nonchè
a richiamare le istruzioni secondo cui dovranno essere
utilizzate, dagli Enti beneficiari, le somme ottenute dal ristorno fiscale.
L’accordo prevede infatti che le somme provenienti dai ristorni dovranno essere riutilizzate per la realizzazione di
infrastrutture e servizi nelle seguenti aree di intervento:
– Viabilità
– Trasporti Pubblici
– Opere sistemazione agraria forestale e bonifica,
connesse viabilità
– Edilizia scolastica
– Edilizia residenziale pubblica
– Edilizia ospedaliera assistenziale
– Edilizia pubblica
– Strutture sportive e ricreative
– Acquedotti, fognature ed altre opere igieniche
– Servizi relativi ad opere realizzate con precedenti
erogazioni (oggi max 30% della quota di ristorno)
Sulla base di tali indicazioni gli Enti beneficiari, attraverso
la compilazione di una specifica scheda da inviarsi alle
Regioni di riferimento, provvedono annualmente ad informare il Ministero sull’utilizzo del ristorno.
Alcuni interventi finanziati con i “Ristorni frontalieri” in provincia di Sondrio.
Comuni della VALCHIAVENNA
Pista ciclabile di Villa
di Chiavenna – Piuro
Comune di VERCEIA
Scuola di canottaggio
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Comune di APRICA
Rifugio Valtellina
Realizzazione strutture sportive
Comune di CHIURO
Auditorium “Valtellinesi nel Mondo”
Lavori di completamento
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Comune di BORMIO
Palestra di Bormio
Comune di TIRANO
Campetto e Palestra di Tirano
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Comune di GROSOTTO
Parco pubblico “Prati di Punta”
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Opuscolo realizzato in proprio dalla Provincia di Sondrio nell’aprile 2014
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